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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO PROCESSO IMI/SIR |
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PREMESSA
Iniziato l’ 11 maggio del 2000 , il presente procedimento si è
concluso solamente tre anni più tardi ,
con la sentenza emessa in data 29 Aprile 2003 : in mezzo , due istanze
di astensione , sette
dichiarazioni di ricusazione , una richiesta di rimessione ad altra
sede giudiziaria . La prima di dette
istanze ( astensione del Presidente del Collegio ) fu presentata un
mese prima dell’ inizio del
dibattimento e aveva per oggetto la “ preferenza “ accordata alla Procura
della Repubblica per avere
questi stilato il calendario delle udienze e averlo comunicato a detto
ufficio ( per i difensori era
disponibile in Cancelleria ) nonché per aver previsto una pluralità
di udienze pur non “ essendo
ancora in grado di apprezzare la eventuale complessità del futuro
dibattimento “ , complessità
evidentemente “ dedotta per altre vie “ ; l’ ultima ( dichiarazione
di ricusazione dell’ intero collegio)
per avere , all’ udienza del 16 Aprile del 2003 , dichiarato “ chiuso
il dibattimento “ ai sensi di
legge.
Numerosi , e prolungati , i periodi in cui il procedimento è
stato sospeso obbligatoriamente ( vuoi
per impedimenti degli imputati , vuoi per novelle legislative ) : in
tutti questi casi il Tribunale ha
emesso apposite ordinanze di sospensione della prescrizione ex art.
159 co.1 ultima previsione
cpp . Particolarmente significative , a tale proposito , le sospensioni
dal 16 Settembre al 21
Novembre 2001 per malattia dell’ imputato Previti ; quella dal 25 Novembre
2002 al 31 Gennaio
2003 disposta a seguito della entrata in vigore della c.d. “ legge
Cirami “ , allorquando si era già
nella fase della discussione finale ; e, infine , quella dal 16 al
29 Aprile 2003 allorquando il
Tribunale , a causa di due ricusazioni consecutive , ha dovuto obbligatoriamente
sospendere la
deliberazione.
Se , per questi motivi , il dibattimento è durato per un tempo
sicuramente poco compatibile con il
dettato costituzionale di cui all’ art. 111 , è però
anche vero che al Tribunale è stato “ concesso “
molto tempo per studiare in modo capillare e approfondito fino al giorno
prima della Camera di
Consiglio tutto l’ enorme materiale processuale , rappresentato da
oltre cento faldoni di
documentazione di ogni genere a cui si deve aggiungere tutto ciò
che è stato raccolto in oltre cento
udienze di istruttoria dibattimentale .
Lo studio ( ciò che solo conta ) di tutti questi atti , permette
di sfatare una delle tante “ leggende “
che sono state da qualcuno alimentate al di fuori dell’ aula di udienza
e cioè quella secondo la
quale il procedimento in oggetto quasi consisterebbe in una sorta di
“ abuso processuale “ non
essendo basato su “ prove piene e certe “ ma solamente su un magmatico
, indistinto e insufficiente
quadro indiziario ,quasi equiparabile ad un “chiacchiericcio “ da bar
( come ebbe a rammentare al
Tribunale uno dei difensori dell’ imputato Previti allorquando , in
occasione della entrata in vigore
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della cd. legge Cirami , ebbe ad affermare che le leggi si commentano
al bar , non in un’ aula di
Tribunale ove devono solo essere applicate ), mentre le prove “ vere
“ sarebbero state “ occultate “
– chissà dove e chissà perchè- al collegio.
Con la “ scienza del poi “ , si può concludere che sia stato
un bene che il Tribunale abbia potuto
fruire , fino all’ ultima ora dell’ ultimo giorno , di prolungati momenti
di “ pausa “ , lontano dalla
eccessiva esposizione mediatica di cui ha sofferto il dibattimento
: momenti che hanno permesso ai
giudici di questo collegio di dedicarsi ad un “ certosino “ lavoro
di studio e comparazione delle
migliaia e migliaia di documenti esistenti in atti e , infine , di
arrivare alla conclusione , basata su
precise prove documentali ( che vanno ad aggiungersi a quel quadro
indiziario portato dalla
pubblica accusa già di per sé avente la caratteristica
di concordanza , precisione e univocità
assolute ) , che la causa civile Imi-Sir fu tutta frutto (quanto meno
a partire dall’espletamento
della perizia “ sul quantum debeatur “ in primo grado nel 1987 ) di
una gigantesca opera di
corruzione che si è spinta fino al punto di concordare , tra
il giudice Metta e gli “ avvocati
occulti di Nino Rovelli “ , la preventiva decisione della controversia
e la conseguente stesura
della motivazione della sentenza d’ appello del 26-11-1990 , che poi
diverrà definitiva ; e
ancora di constatare , pure qui con un quadro che definire gravemente
indiziario è dire poco, che
anche la coeva causa Mondadori presenta impressionanti analogie (per
l’ “ iter processuale”
e la presenza sempre degli stessi “ protagonisti “ ) con ciò
che si è appurato rispetto alla
“gemella” controversia Imi-Sir .
Il quadro che alla fine si delinea è certamente quello della
“ più grande corruzione “ nella storia
dell’ Italia Repubblicana e fors’ anche di più , se si dovesse
seguire l’ opinione di uno degli imputati
di questo processo : “ Si parla di corruzione che non ha l’ eguale
nella storia d’ Italia e forse del
mondo “ ( così Cesare Previti , interr. al Pubblico Ministero
del 23-9-1997 acquisito alla
udienza del 29-7-02) .
Certo è che si tratta di un caso di corruzione devastante ,
atteso che tocca uno dei gangli vitali di un
moderno stato democratico : quello della imparzialità della
giurisdizione . Perché ,
indipendentemente da come è stato “ presentato “ al di fuori
dell’ aula , questo processo solo
“mediaticamente “ è stato definito come “ processo Previti “
; in realtà , principalmente è – ed è
sempre stato – un processo ad alcuni magistrati della Corte di Appello
di Roma , al loro modo di
concepire la funzione cui sono stati chiamati, ai loro inconfessabili
rapporti con un gruppo di
“avvocati d’ affari “ e a ciò che ne è conseguito, fino
al punto di poter parlare – in questo caso sì -
di un degrado della Giustizia che da cieca fu trasformata in “giustizia
ad uso privato” .
Questo Tribunale è stato oggetto , negli ultimi due anni in
particolare , delle “ critiche “ più aspre e
delle accuse più gravi - perché di questo si è
trattato - dentro e, soprattutto, fuori dall’ aula : fino a
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quella più infamante per un giudice : quella non poche volte
propalata , di essere non al “ servizio
della legge “ ma al soldo di una parte politica ; accuse che mai ,
sia consentito dirlo , un organo
giudicante ha dovuto sopportare “ in corso d’ opera “ . Inutile anche
ricordarle , tutte queste
“parole“ , perché del tutto irrilevanti e ininfluenti rispetto
alla serenità nell’ approccio al lavoro che
questo collegio ha avuto in questi anni : d’ altronde , sono state
a portata di occhi e orecchie di
chiunque abbia voluto coglierle.
Il Tribunale , come è suo assoluto dovere , non ha mai ritenuto
di dover “ replicare “, pur quando il
“ vociare “ intorno al processo travalicava ogni limite anche del più
doveroso e sacrosanto “diritto
di critica “ ; “ vociare “ dimentico, altresì , delle minimali
regole di rispetto a chiunque dovute :
anche ad un giudice . Per un Magistrato , la sede “ istituzionale “
ove rispondere a “ critiche “ e
accuse è la motivazione della sentenza, che sola ( condivisa
o meno che sia ) può dar conto della
“onorabilità“ di un Tribunale della Repubblica , che a dir la
verità – a vantaggio non certamente del
singolo Magistrato ma di ben altri superiori interessi - dovrebbe forse
essere presunta , fino a prova
contraria .
Questo gli estensori si apprestano a fare , certamente aperti alle
più serie critiche che si vorranno
muovere all’ iter argomentativo che seguirà .
Nel riassumere , con la presente motivazione , tutto il materiale probatorio
o indiziante emerso nel
corso di una istruttoria dibattimentale di eccezionale complessità
, il Tribunale procederà passo
dopo passo - correndo il rischio di inevitabili ripetizioni delle quali
ci si scusa - esaminando tutti
quei grandi capitoli che compongono la vicenda in esame e che , unitariamente
considerati e
valutati , danno conto della dichiarata responsabilità penale
di tutti gli imputati con l’ unica
eccezione di Filippo Verde .
Si affronteranno , dunque , nell’ ordine , i seguenti argomenti :
A) ricostruzione dello sviluppo delle controversie Imi-Sir e Lodo Mondadori
, entrambe
definite con sentenza della Corte di Appello di Roma ( consigliere
istruttore Vittorio Metta)
tra il Novembre 1990 – la prima – e il Gennaio 1991 – la seconda -
, avendo cura di
evidenziare tutti gli abusi ( estromissione dal collegio Imi-Sir del
giudice Minniti ;
risultanze documentali, con particolare riferimento agli atti della
causa Imi-Sir e a quanto
rinvenuto presso gli avvocati Acampora e Pacifico ) e anche le profonde
anomalie che si
verificarono nel corso dei rispettivi iter processuali ( criteri di
assegnazione della causa
Mondadori , anticipazione del giudizio e dattiloscrittura di quest’
ultima motivazione in
luogo “ esterno “ ; contenuto di entrambe le motivazioni redatte dal
giudice Metta ) ;
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B) natura dei rapporti intercorrenti tra gli imputati ( emergenze documentali
; dichiarazioni
degli stessi interessati ; valutazione della testimonianza di Stefania
Ariosto ) ed esistenza di
versanti “ occulti “ che parallelamente seguono ( influenzandolo e
in alcuni casi dirigendolo)
lo sviluppo delle controversie , nel mentre che queste proseguivano
presso la ufficiale sede
giudiziaria ( ; risultanze emergenti dai tabulati telefonici ; provocata
astensione, nel
procedimento Imi-Sir , del giudice Corda in Corte di Cassazione ; tentativo
di
avvicinamento del giudice della Corte di Cassazione , Simonetta Sotgiu
, operato , per conto
di Felice Rovelli , e per il tramite dell’ avvocato Francesco Berlinguer
, dall’ imputato
Renato Squillante );
C) movimentazioni finanziarie riconducibili alle vicende Imi-Sir e
Lodo Mondadori , dal cui
esame risulterà come , a giudizio del Tribunale , le somme bonificate
nel 1991 e nel 1994
da Felice Rovelli e Primarosa Battistella a Cesare Previti , Giovanni
Acampora e Attilio
Pacifico per un totale di circa 68 miliardi di lire ( vicenda Imi-Sir
) e quella di 2.732.868
dollari Usa , bonificata – sempre nel 1991 - a Cesare Previti da un
conto riservato all’
estero e intestato alla Fininvest di Silvio Berlusconi , trovino la
loro unica giustificazione
nella natura di “ provviste “ pagate dagli imprenditori interessati
all’ esito, per loro positivo,
delle due vicende giudiziarie, sia pur illecitamente ottenuto ;
D) disponibilità finanziarie , negli anni 1990-1992 ( e anche
oltre ) , del giudice Vittorio Metta ,
consigliere istruttore di entrambe le cause in grado di appello , dal
cui esame risulterà come ,
a giudizio del Tribunale , la somma in contanti - quanto meno non inferiore
ad un miliardo
di lire- complessivamente movimentata dall’ imputato proprio a partire
dalla assegnazione
della causa Imi-Sir prima ( tardo autunno 1989 ) e di quella Mondadori
dopo ( estate 1990 ),
altro non possa che essere il corrispettivo pattuito e pagato per la
“messa in vendita “ - a
vantaggio di una delle parti in causa – dei doveri inerenti alla funzione
giudiziaria e , in
particolare , di quello della imparzialità .
Detta motivazione sarà preceduta da un capitolo dedicato alla
esposizione delle ragioni per le quali:
- il Tribunale ha emesso sentenza in data 29 Aprile 2003 pur in presenza
di possibile ricorso in
Cassazione della difesa Previti avverso l’ ordinanza con cui la Corte
di Appello , il giorno
precedente , dichiarava inammissibile , in quanto manifestamente tardiva
, l’ ultima richiesta di
ricusazione dell’ intero collegio giudicante avanzata dall’ imputato
;
- il Collegio ritiene correttamente radicata la competenza territoriale
del Tribunale di Milano, e ciò
proprio alla luce delle produzioni fatte dalla difesa Previti in sede
di discussione e che altro non
hanno fatto che confermare quanto agli atti già noto fin dalla
prima udienza tenutasi l’ 11 Maggio
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2000 : criteri di recente confermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione sezione settima
del 15-5-2002 pubblicata il 23-6-2003 nell’ ambito di questo stesso
procedimento.
In aggiunta a questo capitolo , brevi considerazioni sulla problematica
dell’ “ impedimento
parlamentare “ .
Da ultimo , infine , la motivazione sarà conclusa da altro capitolo
dedicato alle questioni di diritto
che si sono evidenziate anche nel corso della discussione finale :
qualifica – nel caso concreto - di
pubblico ufficiale del giudice Squillante ; configurabilità
del reato di corruzione in atti giudiziari ex
art. 319 ter cpp o ex art. 319 cp , con riferimento alla posizione
degli imputati Previti , Acampora e
Pacifico per la vicenda Mondadori .
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LE QUESTIONI PROCESSUALI
A) Le dichiarazioni di ricusazione ed i loro effetti sul dibattimento
Nel corso del dibattimento – iniziato il giorno 11 maggio 2000 – Cesare
Previti ha presentato alla
Corte d’appello numerose dichiarazioni di ricusazione nei confronti
dei tre componenti del
Collegio. Si sono complessivamente instaurati sette procedimenti incidentali,
cinque dei quali
hanno visto confermate dalla Suprema Corte le ordinanze di inammissibilità
di volta in volta
emesse dalla Corte d’appello di Milano, prima della emissione della
presente sentenza ; in
pendenza del termine per la redazione dei motivi ex art. 544 c.p.p.,
con deliberazione assunta in
data 8 luglio 2003, la Corte di cassazione confermava le due ordinanze,
con le quali la Corte
d’appello aveva rispettivamente respinto e dichiarato inammissibile
le due ultime dichiarazioni di
ricusazione.
In breve, le iniziative dell’imputato hanno sempre avuto ad oggetto
provvedimenti presi dal
Tribunale, traendo spunto da un recente orientamento giurisprudenziale
(cfr., Cass. Sez. VI, 19
gennaio 2000, n.316; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2002, n. 7798) emerso
proprio in relazione a
precedenti dichiarazioni dello stesso ricusante nell’ambito del medesimo
procedimento, tendente a
riconoscere rilevanza astratta di comportamenti endoprocessuali del
giudice ai fini de quibus, sia
pure solo come sintomatico momento dimostrativo di una “inimicizia
grave” che deve comunque
essere basata su dati di fatto estranei al processo ed autonomi rispetto
a questo.
La sesta dichiarazione di ricusazione era presentata in data 27 marzo
2003, quando il dibattimento
di trovava nelle battute finali della fase della discussione, erano
ormai terminati gli interventi di tutti
i difensori e si erano fissate ulteriori udienze per le dichiarazioni
finali degli imputati che ne
avevano fatto richiesta (Acampora e Previti) ai sensi dell’art. 523
comma 5 c.p.p., dopo che,
all’udienza del 26 marzo, entrambi si erano allontanati per “motivi
personali”.
Non rilevando la ricorrenza di alcuna delle cause di inammissibilità
previste dalla legge, la Corte
d’appello procedeva ai sensi dell’art.127 c.p.p. , fissando udienza
camerale per il giorno 15 aprile
2003; il Tribunale, nell’udienza del 2 aprile 2003, procedeva alla
assunzione delle dichiarazioni
finali dell’imputato Acampora, che – come detto - ne aveva fatto richiesta.
Il dibattimento era ulteriormente rinviato (in assenza del Previti)
all’udienza del 16 aprile 2003, in
esito alla quale, il Tribunale prendeva nuovamente atto della assenza
dell’imputato – che non aveva,
così come nella precedente occasione, dedotto legittimo impedimento
– e, ai sensi dell’art.524
c.p.p., dichiarava chiuso il dibattimento.
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Non si procedeva però alla immediata deliberazione ai sensi
dell’art.526 c.p.p. atteso il divieto ex
art. 37 comma 2 c.p.p., poiché non risultava depositata l’ordinanza
della Corte d’appello. Il
provvedimento era pubblicato in data 17 aprile e con il medesimo era
respinta la dichiarazione di
ricusazione.
In data 22 aprile 2003 la difesa dell’imputato depositava ricorso per
cassazione avverso tale
ordinanza ed il giorno successivo, con istanza scritta, chiedeva alla
Corte d’Appello di disporre, con
decreto motivato ai sensi dell’art. 127 comma 8 c.p.p. la sospensione
dell’esecuzione di quella
ordinanza; scrivevano i difensori che, se è vero che “l’annullamento
della Cassazione travolgerebbe
anche l’eventuale sentenza di merito, è altrettanto vero che
l’esecuzione dell’ordinanza
produrrebbe, nel frattempo, effetti irreparabili, non solo sul piano
dell’immagine, ma pure sul piano
del danno materiale”.
Con ordinanza depositata il 24 aprile 2003, la Corte d’Appello dichiarava
inammissibile la predetta
istanza.
All’udienza del 26 aprile 2003, il Tribunale, prendendo atto della
avvenuta rimozione del divieto di
pronunziare sentenza ai sensi dell’art. 37 comma 2 c.p. ad opera della
ordinanza di rigetto da ultimo
citata, non di meno non poteva procedere a deliberazione, stante il
deposito – nel corso della stessa
mattinata - di nuova dichiarazione di ricusazione, la settima.
Alla base dell’ultima iniziativa dell’imputato era posto il provvedimento
con il quale – nell’udienza
del 16 aprile 2003 – il Tribunale aveva dichiarato chiuso il dibattimento,
con ciò impedendo
(secondo le doglianze del ricusante) la raccolta delle sue dichiarazioni
finali. La deliberazione era
quindi aggiornata all’udienza del 29 aprile 2003.
Nelle more, la difesa Previti depositava note scritte, con le quali
si chiedeva al Tribunale di
sospendere la deliberazione ai sensi dell’art. 37 comma 2 c.p.p., sul
presupposto che, con
riferimento a qualunque provvedimento della Corte d’appello sulla dichiarazione
di ricusazione, il
divieto si dovrebbe intendere rimosso solo in presenza della irrevocabilità
: di tal che l’avvenuto
deposito di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 17 aprile
2003 doveva imporre al
Tribunale di arrestarsi sulla soglia della camera di consiglio, in
attesa del pronunciamento del
giudice di legittimità.
Infine, la mattina del 29 aprile 2003 era depositata ordinanza con
la quale la Corte d’Appello, con
procedura “de plano”, sottolineando la “macroscopica tardività”
dell’ultima dichiarazione di
ricusazione, la dichiarava inammissibile, irrogando al ricusante “data
la palese inammissibilità” la
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 44 c.p.p. in misura prossima
al massimo edittale.
All’udienza in pari data, la difesa Previti ribadiva l’istanza di sospensione
della deliberazione già
presentata, e formulava oralmente seconda istanza – tendente al medesimo
risultato – sulla base di
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un singolo precedente giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. III, 14 novembre
2001, Martinenghi)
secondo cui “in tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per Cassazione
avverso
l’ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione
pronunciata “de plano” ai
sensi del primo comma dell’art.41 c.p.p., è inibito al giudice
ricusato di pronunciare sentenza,
operando la regola generale dell’effetto sospensivo della impugnazione,
che trova deroga solo
nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione”.
In altre parole, l’adozione “de plano” della ordinanza di inammissibilità
non integrerebbe di per sé i
presupposti per la rimozione del divieto di cui all’art.37 comma 2
c.p.p., occorrendo attendere (a
differenza di ciò che avviene quando la decisione della Corte
d’appello sia stata adottata con
procedura camerale ex art.127 c.p.p.) l’irrevocabilità dell’ordinanza
di inammissibilità della
ricusazione.
Il Tribunale si ritirava per la deliberazione, prendendo in esame –
alla stregua del disposto di cui
all’art.527 comma 1 c.p.p. – in via preliminare tutte le questioni
che potevano precludere l’esame
del merito.
La prima in ordine logico è, appunto, quella testé prospettata,
investendo essa la possibilità stessa,
per il Tribunale composto da giudici oggetto di dichiarazione di ricusazione,
di pronunziare
sentenza: e va subito detto che il collegio ritiene di essere oggi
a ciò pienamente legittimato, sulla
base di un duplice ordine di considerazioni.
Come è noto, la norma contenente il divieto di cui all’art.
37 comma 2 c.p.p. è stata oggetto di
numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne hanno via via
ridimensionato la portata
rispetto alla originaria, rigida drasticità.
Sollecitata ad intervenire da una fattispecie concreta in cui il Pretore
di Rossano era stato oggetto di
quattro dichiarazioni di ricusazione (le quali, osservava il remittente,
pur nella diversità della forma
e delle argomentazioni svolte, si presentavano sostanzialmente identiche)
la Corte si richiamava –
pur consapevole della diversità dei due istituti - ad una propria
recente decisione in tema di
rimessione, nell’ambito della quale si era osservato come l’analogo
divieto disegnasse una
disciplina priva di “equilibrio soddisfacente fra i principi di economia
processuale e di terzietà del
giudice nella ponderazione codicistica”.
Con una motivazione secca e stringata, i giudici della Consulta rilevavano
che “ il possibile abuso -
ad avviso del pretore rimettente ben documentato nel caso in esame
- è idoneo a determinare la
paralisi della funzione processuale, con la conseguente compromissione
del bene costituzionale
dell’efficacia del processo, che è aspetto del principio di
indefettibilità della giurisdizione,
ricollegabile a vari precetti costituzionali, fra i quali l’art. 101
Cost., invocato dal giudice a quo ”.
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Pertanto, pur dovendo essere riconosciuta la discrezionalità
del legislatore nella individuazione
delle scansioni processuali, nel rispetto del principio di ragionevolezza
occorre che non venga
compromessa, di fatto, la nozione stessa del processo.
In definitiva “sono da censurare, pure alla luce del principio di razionalità
normativa, istituti o
regole quando si prestino ad un uso distorto, recando così lesione
dell’efficiente svolgimento della
funzione giurisdizionale”: è necessario dunque dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art.37
comma 2 c.p.p. – concludono i giudici nel dispositivo – nella parte
in cui , qualora sia riproposta la
dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto
al giudice di pronunciare o
concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta
l’ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione (cfr. Corte Cost., 23 gennaio
1997, 10).
Già all’indomani della decisione, non si era mancato di osservare
come la soluzione ad un problema
analogo (possibile uso distorto dell’istituto a fini strumentali e
dilatori) fosse stata diversa per
l’ipotesi della rimessione, con riferimento alla quale la Consulta
– sulla base di argomentazioni del
tutto sovrapponibili – aveva invece ritenuto che il rimedio dovesse
consistere nella rimozione tout
court del divieto di pronunziare sentenza, senza alcuna limitazione
alle sole ipotesi di reiterazione di
richieste sulla base dei “medesimi elementi”.
In tale situazione, è accaduto che altri giudici di merito,
pur consapevoli della citata decisione e
della nuova fisionomia conseguentemente assunta dalla norma in questione,
nondimeno abbiano più
volte inteso portare all’esame della Corte altre fattispecie concrete,
in relazione alle quali il dubbio
di legittimità costituzionale dell’art.37 comma 2 c.p.p. non
aveva perduto rilevanza, proprio per la
asserita insufficienza dei limiti entro i quali si era tenuta la Consulta
nel circoscrivere, come sopra
detto, le ipotesi nelle quali il giudice doveva ritenersi affrancato
dal divieto di emettere sentenza in
pendenza di ricusazione.
E’ questo il caso, per esempio, che aveva indotto il Pretore di Ancona
a rimettere gli atti alla Corte
costituzionale, rilevando come la sentenza n.10 del 1997 “non impedirebbe
al prevenuto di
trovare ad ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione” e “ non sarebbe
di ostacolo al
susseguirsi di reiterazioni della stessa istanza di ricusazione, ancorché
in base ad asseriti
nuovi motivi”.
Ne sono scaturite ben due ordinanze, con le quali il Giudice delle
leggi ha sempre dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni proposte “in quanto
la disposizione, caducata proprio
nella parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo
restasse paralizzato
dall’abuso della richiesta di ricusazione, non fa più divieto
al giudice di pronunciare la
sentenza prima dell’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la ricusazione, ove
l’istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi
sia in senso formale che
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materiale (vale a dire, con l’utilizzazione di argomenti speciosi che,
privi di un serio raccordo
con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza
e vacuità)” (cfr. Corte Cost., ord.
28 luglio 1999, n.366; e, di identico tenore, ord. n.466 del 1998).
Che le ordinanze da ultimo citate rappresentino importanti (anzi, imprescindibili)
chiavi di lettura
per comprendere l’esatta portata della sentenza n.10 del 1997, è
circostanza a chiare lettere
affermata dalla stessa Corte costituzionale in una recentissima pronunzia
(cfr. ord. n.285 del 2002).
Si trattava di una ordinanza di rimessione nella quale la Corte d’appello
di Torino dubitava,
ancora una volta, della legittimità costituzionale dell’art.
37 comma 2 c.p.p. il quale , pur se
letto alla luce della sentenza n.10 del 1997, “comporta per il giudice
ricusato il divieto di ogni
sorta di delibazione anche di fronte alla reiterazione di istanza di
ricusazione che appaia ictu
oculi palesemente inammissibile ed infondata”.
La Corte rilevava difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della
questione di legittimità
costituzionale nel caso concreto, rimproverando al giudice a quo di
avere fatto un semplice accenno
alla circostanza che nel corso dell’udienza di discussione sarebbe
stata proposta un seconda
dichiarazione di ricusazione - dopo quella presentata alla precedente
udienza e dichiarata
inammissibile - omettendo indicazioni circa la eventuale novità
o meno dei motivi e la relativa
pretestuosità. Una carenza di motivazione la quale appariva
ancor più evidente “alla luce di quanto
questa Corte ha avuto modo di precisare nella giurisprudenza più
recente –del tutto
trascurata dal giudice a quo”, vale a dire, le ordinanze n.366 del
1999 e la n.466 del 1998.
Ed allora, non può negarsi che, nell’attuale sistema normativo
- come risultante dai citati
interventi del giudice costituzionale – il giudice, raggiunto da plurime
dichiarazioni di
ricusazione, non sia più destinatario di un divieto di pronunziare
sentenza non solo quando si
trovi di fronte alla mera riproposizione di elementi già fatti
oggetto di precedenti
dichiarazioni di ricusazione, ma altresì quando , al di là
del dato formale della novità degli
elementi, gli argomenti addotti siano “speciosi” , “privi di serio
raccordo con la realtà
fattuale”, inconsistenti , vacui : in una parola, pretestuosi.
Venendo al caso di specie, v’è innanzitutto da rilevare come,
prima dell’apertura dell’udienza 29
aprile 2003 la Corte d’appello aveva statuito la “palese inammissibilità”
della dichiarazione di
ricusazione per “macroscopica tardività”: ciò, ad onta
delle argomentazioni difensive, di per sé
legittimava il Collegio a procedere oltre nella deliberazione, in quanto
argomenti letterali e
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sistematici , che saranno enunciati a suo tempo, conducono a disattendere
l’isolato precedente
giurisprudenziale invocato dalla difesa.
Ma è opinione del Collegio che la scansione temporale delle
ultime battute del giudizio, le modalità
di presentazione e, soprattutto, il contenuto stesso della settima
dichiarazione di ricusazione (come
già valutata dalla Corte d’appello) consentano di ritenere caducato
nella fattispecie – ai sensi della
giurisprudenza costituzionale testé ricordata – il divieto stesso
di cui all’art.37 comma 2 c.p.p.
Come risulta dalla motivazione dell’ordinanza della Corte d’appello
in data 29 aprile 2003, posto
che la causa di ricusazione andava individuata nella dichiarazione
di chiusura del dibattimento,
intervenuta all’udienza 16 aprile 2003, il ricusato ne aveva legale
conoscenza, essendo
rappresentato dai suoi difensori. La dichiarazione, depositata il 26
aprile, era dunque da considerarsi
tardiva.
Consapevole di ciò, il ricusante aveva cercato di dimostrare
il contrario, producendo un documento
di parte, con il dichiarato obiettivo di dimostrare la sua conoscenza
della chiusura del dibattimento
in data compatibile con l'ammissibilità, sotto il profilo della
tempestività, della propria
dichiarazione : la Corte ribatteva che l’amplificazione multimediale
della notizia rendeva
“improbabile” che il ricusante non conoscesse lo sviluppo dell’udienza
del 16 aprile, e tantomeno
poteva ipotizzarsi che i suoi difensori non lo avessero costantemente
informato, anche perché non
risultava che egli avesse addebitato ai suoi avvocati una tanto grave
violazione del mandato.
Orbene, non è chi non veda come la tardività della ricusazione
– che lapidariamente la Corte
d’appello qualifica “macroscopica”- sia di per sé sintomatica,
tenuto conto del fatto che già pochi
giorni prima il Tribunale aveva dovuto sospendere la deliberazione
a causa della precedente
dichiarazione di ricusazione ; a ciò si aggiunga la asserzione,
da parte del ricusante, contro ogni
logica e contro ogni evidenza, di non essere venuto immediatamente
a conoscenza della chiusura
del dibattimento dai suoi difensori ovvero dai mezzi di comunicazione.
Si trattava certamente, ad avviso della Corte d’appello prima ancora
che del Tribunale, di
una ricusazione affetta da palese inammissibilità, nell’ambito
della quale il ricusante aveva
tentato di aggirare l’insuperabile dato cronologico con argomenti privi
di un serio raccordo
con la realtà fattuale, e affetti da totale inconsistenza e
vacuità; in una parola, pretestuosi e
strumentali a ulteriormente procrastinare la pronuncia della sentenza
.
Si è visto però come le difese abbiano omesso di misurarsi
su questo terreno, chiedendo invece al
Tribunale di ulteriormente soprassedere alla pronuncia della sentenza
per due distinti ordini di
argomenti:
12
- il divieto ex art. 37 comma 2 c.p.p. non sarebbe rimosso, nel caso
di ordinanza “de plano”
dichiarativa di inammissibilità, occorrendo in tale ipotesi
attendere l’esito del ricorso per
cassazione;
- neppure tale divieto sarebbe rimosso dalla ordinanza di rigetto della
ricusazione: questa non
sarebbe esecutiva, in quanto l’effetto della riattivazione dei poteri
del giudice ricusato non
costituisce l’oggetto di un dispositivo che l’ordinanza stessa non
contiene, né potrebbe
contenere.
Non sembri banale affrontare l’argomento riportando il testo della
norma che interessa, secondo la
quale “il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere
a pronunciare sentenza fino a
che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta
la ricusazione”.
Intanto, una prima notazione: la disposizione ricollega, nel suo significato
letterale, la rimozione del
divieto alla pronuncia dei provvedimenti (ovviamente negativi sulla
ricusazione) da parte del
giudice individuato a norma dell’art. 40 c.p.p., menzionandoli entrambi
insieme e senza alcuna
distinzione, con ciò evidentemente equiparandoli ai fini della
loro rilevanza sul procedimento
principale. E peraltro, manca del tutto qualsiasi riferimento alla
loro irrevocabilità come condizione
affinché possano esplicare il loro effetto, per così
dire, di “riespansione” del potere del giudice di
pronunziare sentenza.
Pronunciandosi in epoca precedente alla declaratoria di parziale illegittimità
costituzionale dell’art.
47 comma 1 c.p.p. in tema di rimessione (oggi ulteriormente modificato
con la recente novella) la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., 12 maggio 1995,
Romanelli) aveva
affermato che la sentenza pronunciata in violazione del divieto che
inibisce al giudice di definire il
giudizio finché non sia intervenuta l’ordinanza della Corte
di cassazione che dichiara inammissibile
o rigetta la richiesta di rimessione del processo è nulla solo
nel caso in cui la Corte medesima abbia
accolto l’istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte
che essa sia dichiarata inammissibile
o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto
di potere giurisdizionale ,
limitato alla possibilità di pronunciare sentenza e condizionato
alla decisione della Corte di
cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione
del processo ad altro
giudice, con la conseguenza che la valutazione di validità o
meno della sentenza irritualmente
adottata avviene “secundum eventum”.
Il che equivaleva a riconoscere – in presenza di un congegno normativo
all’epoca in tutto e per tutto
analogo – come la violazione del divieto ex art. 47 comma 1 c.p.p.,
di per sé, non fosse produttiva
di conseguenze in termini di invalidità della sentenza pur irregolarmente
pronunciata, derivando la
nullità unicamente dall’ avvenuto accertamento dell’esistenza
delle condizioni per disporre la
rimessione del processo.
13
Esprimendo un orientamento assai più rigido di quello testé
ricordato, il giudice di legittimità si è
poi pronunciato, a sezioni semplici, sullo specifico tema che ci interessa
(cfr. Cass., Sez. I, 12
giugno 1998, Gallo). Domandandosi “quali siano gli effetti processuali
della violazione dell’art. 37
comma2 c.p.p., indipendentemente dalla circostanza che trattisi di
violazione ordinaria o (…)
riconoscibile ex post” concludeva che tali effetti debbano necessariamente
inquadrarsi nell’ambito
delle nullità di cui all’art.178 comma 1 , lett. a) c.p.p”.
Dunque, discostandosi dall’orientamento
della Sezioni Unite in tema di rimessione, la pronunzia riconduce alla
violazione del divieto –in sé
e per sé considerata e dunque indipendentemente dall’esito finale
del procedimento incidentale –
conseguenze di invalidità della sentenza pronunciata dal giudice
raggiunto da ricusazione.
Ma, si aggiunge – ed è ciò che in questa sede principalmente
interessa – “ non vuole dirsi che
l’art. 37 comma 2 c.p.p. vada interpretato nel senso che il giudice
ricusato, prima di
pronunciare sentenza, debba necessariamente attendere che il provvedimento
di
inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
sia divenuto irrevocabile. Una
tale conclusione non sarebbe infatti giustificata né alla luce
dei principi generali né alla
stregua del letterale tenore della disposizione in questione, posto
che la decisione sulla
ricusazione è adottata, per espressa disposizione di legge,
con “ordinanza”, e le ordinanze, a
differenza delle sentenze (arg.ex art. 650 c.p.p.) sono per loro natura
immediatamente
esecutive, salvo che sia espressamente disposto altrimenti (come, ad
esempio, nell’ipotesi
disciplinata dall’art. 310 comma 3 c.p.p)”.
Dunque - pur nell’ambito di un ordine di idee assai differente rispetto
al percorso logico seguito
dalle Sezioni Unite, tendente a ricollegare effetti alla mera violazione
del divieto – questo
orientamento di legittimità esclude espressamente che la norma
di cui all’art. 37 comma 2
c.p.p. debba essere interpretata ritenendo che il divieto in questione
possa essere rimosso
unicamente in presenza della irrevocabilità dei provvedimento
(di inammissibilità o di rigetto)
del giudice della ricusazione.
Più di recente, un’altra decisione (cfr. Cass., Sez. VI, 7 marzo
2000, Anello) riprende, in tema di
ricusazione, i principi enunciati dalle Sezioni Unite: “la decisione
emessa in violazione del divieto
che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia
intervenuta ordinanza che decide
sulla ricusazione, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione
di ricusazione sia accolta, mentre
conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia
dichiarata inammissibile o
rigettata“.
Come si è visto, per sostenere l’interpretazione contraria,
i difensori di Cesare Previti si sono
richiamati ad un isolato precedente, che si pone in assoluta antitesi
non solo con l’orientamento
delle Sezioni Unite, ma anche con quello, da ultimo citato, che da
esse parzialmente si era
14
discostato : in tale decisione è infatti contenuto – peraltro
come obiter dictum, essendo altro
l’oggetto del ricorso - l’inedito principio secondo cui la rimozione
del divieto di emettere
sentenza si verificherebbe solo in presenza della ordinanza reiettiva
della ricusazione emessa
in seguito a procedimento camerale; diversamente, nella ipotesi di
inammissibilità
pronunziata de plano, occorrerebbe attendere l’irrevocabilità
del provvedimento.
Intervenendo in sede di ricorso per cassazione avverso una ordinanza
di inammissibilità della
dichiarazione di ricusazione (e dunque nell’ambito del procedimento
incidentale) e per di più in una
fattispecie concreta in cui giudice di merito aveva pronunziato sentenza
prima della decisione della
Corte d’appello, facendo applicazione dei principi enunciati dalla
Corte costituzionale con la
sentenza n.10 del 1997, la Corte di cassazione, nella sostanza andando
oltre il thema decidendum,
si è spinta ad enunciare il ricordato principio di diritto.
Infatti, l’oggetto specifico della doglianza era rappresentato (come
è dato ricostruire dalla
motivazione della sentenza) dalla corretta interpretazione dell’art.
37 comma 2 c.p.p., nella sua
formulazione conseguita agli interventi della Corte costituzionale,
e dunque, se fosse da
condividersi l’affermazione – contenuta nell’impugnata ordinanza –
secondo la quale il giudice del
processo principale aveva correttamente pronunciato sentenza in applicazione
di quei principi,
essendo pacifico che, nel caso concreto, il Tribunale non aveva neppure
atteso che la Corte
d’appello si pronunziasse sulla dichiarazione di ricusazione da ultimo
presentata dall’imputato.
In ogni caso, in motivazione la Corte sostiene il principio di diritto
enunciato facendo riferimento,
da un lato, alla disciplina generale contenuta nell’art. 588 comma
1 c.p.p. e, dall’altro, al regime
speciale di cui all’art.127 comma 8 c.p.p. in relazione ai provvedimenti
emessi a seguito di udienza
camerale . In sostanza, “in tema di ricusazione, in particolare, i
soli provvedimenti che si
sottraggono alla ricordata regola generale (art. 588 comma 1 c.p.p.)
sono quelli che incidono nel
merito della controversia. E ciò in virtù dell’espresso
richiamo all’art.127 c.p.p., contenuto nell’art.
41 comma 3 c.p.p”.
A ciò si devono aggiungere – prosegue la Corte - considerazioni
relative alla ratio del sistema così
ricostruito, ricollegandosi al sistema di garanzie allestito per il
caso di accoglimento della
dichiarazione di ricusazione (divieto, per il giudice ricusato di compiere
qualunque atto del
procedimento; potere del giudice della ricusazione di determinare la
sorte degli atti compiuti da
quest’ultimo; sostituzione del giudice ricusato) : in tutti questi
casi, l’immediata esecutività del
provvedimento “sul merito della ricusazione” sarebbe “coerente all’esigenza
di restituire
sollecitamente all’esercizio dei compiti giurisdizionali la naturale
terzietà e la necessaria
trasparenza, fuori dai condizionamenti, ancorché soltanto soggettivi,
indotti dalla presenza dello
“iudex suspectus””.
15
Ulteriore intervento della Suprema Corte sul tema de quo si rinviene
pochi mesi dopo, sia pure
nell’ambito di un ricorso per abnormità, in una vicenda processuale
collegata alla presente e
riguardante la posizione del coimputato Giovanni Acampora, nei confronti
del quale si è proceduto
separatamente nelle forme del giudizio abbreviato.
Poiché l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale - reiettiva
di istanza di rinvio della
deliberazione, avanzata dalla difesa in virtù della pendenza
di ricorso per cassazione sulla
declaratoria di inammissibilità della ricusazione – era stata
avanzata nelle forme del ricorso
immediato per abnormità, in quella occasione il giudice di legittimità
non ebbe ad enunciare
principio di diritto, limitandosi a rilevare la non ascrivibilità
del provvedimento de quo al genus di
quelli affetti da siffatta patologia processuale. Tuttavia, nel dare
conto della esistenza di pronunzie
contrastanti “in subiecta materia”, la Cassazione faceva rilevare “la
mancanza, nel disposto
dell’art. 37 comma 2 , della indicazione relativa all’irrevocabilità
dell’ordinanza, tanto meno
con riferimento alla procedura seguita nel relativo procedimento”.
Ed allora, al Tribunale, proprio partendo da quest’ultima semplice
– ma decisiva – constatazione,
non resta che osservare come la soluzione interpretativa (come si notava,
del tutto isolata in
giurisprudenza, tanto da non potersi neppure parlare di “indirizzo”
giurisprudenziale) propugnata
dalle difese si ponga in stridente contrasto non solo con la lettera
della legge (che, appunto, non
autorizza alcuna distinzione fra i due provvedimenti, e men che meno
autorizza ad esigere per uno
solo di essi il requisito della irrevocabilità ai fini della
rimozione del divieto) ma altresì con la
razionalità dell’intero sistema, prima di tutto in termini di
compatibilità con il principio
costituzionale della ragionevole durata del processo.
Non solo : essa (come è dimostrato dalla fattispecie concreta
che ci occupa) fungerebbe da stimolo
ed incentivo per iniziative ab origine colpite dai vizi più
gravi sul piano della ammissibilità, quale
quelli, ad esempio, riscontrabili in ipotesi di dichiarazioni presentate
da soggetto non legittimato,
ovvero totalmente prive di motivi, ovvero ancora fuori dai termini
di legge. Tutte ipotesi nelle quali,
alla stregua della decisione qui criticata, l’ovvio ricorso alla procedura
de plano imporrebbe una
prolungata sospensione del procedimento principale, in attesa che la
Corte di cassazione esamini il
ricorso eventualmente presentato.
Il contrario dovrebbe invece avvenire con riferimento alle iniziative
di ricusazione che, avendo
superato positivamente il vaglio di ammissibilità formale nonché
quello sulla loro manifesta
infondatezza nel merito, si concludano con procedura camerale: in questi
casi infatti, secondo il
precedente invocato dalla difesa, il divieto di pronunziare sentenza
sarebbe rimosso dalla decisione
16
nel merito della Corte d’Appello, giusta l’applicazione dell’art. 127
comma 8 c.p.p., secondo il
quale l’impugnazione del provvedimento non ne sospende l’esecuzione.
Proprio seguendo l’ordine di idee della Suprema Corte, che ricollega
l’immediata esecutività
dell’ordinanza ex art. 127 comma 8 alla esigenza di sollecitamente
ripristinare la “naturale terzietà”
e la “necessaria trasparenza” pregiudicate dalla presenza del giudice
nei cui confronti sia stata
accolta dichiarazione di ricusazione, occorre anche valutare gli effetti
sul procedimento principale
delle dichiarazioni di ricusazione “non accolte”, vuoi perchè
dichiarate de plano inammissibili, vuoi
perché respinte in seguito a procedura camerale. Come appare
evidente, il ricusante la cui
dichiarazione sia colpita dai più gravi vizi “lucrerebbe”, alla
stregua della soluzione interpretativa
sposata dalla difesa, una sospensione del procedimento assai più
prolungata ; per le dichiarazioni di
ricusazione le quali, suprato il vagli di ammissibilità, siano
comunque respinte, il procedimento
potrà continuare ed il giudice ricusato emettere sentenza, senza
attendere l’esito della eventuale
impugnazione. In altre parole, nel caso che ci occupa, sarebbe imposto
di arrestarsi sulla soglia
della camera di consiglio ad un giudice raggiunto da dichiarazione
di ricusazione, come nella specie
è avvenuto, colpita da “eclatante tardività” e di arrestarsi
sino a quando l’ordinanza di
inammissibilità non sia divenuta irrevocabile.
In sintesi, il Collegio ritiene di poter procedere oggi alla deliberazione
della sentenza in quanto la
dichiarazione di ricusazione da ultimo presentata (e già dichiarata
inammissibile dalla competente
Corte d’appello, la cui ordinanza è stata confermata dalla Corte
di Cassazione, sezione VI, all’esito
dell’udienza tenutasi il giorno 8 luglio 2003) rientra nelle ipotesi
per le quali la Corte
Costituzionale ha statuito il venir meno del divieto di emettere sentenza.
Ed in ogni caso, il Tribunale, per gli argomenti sopra esposti – ed
alla luce dei prevalenti indirizzi di
legittimità – ritiene di dover disattendere gli argomenti proposti
dalla difesa di Cesare Previti.
B) La questione della competenza per territorio
Già oggetto di approfondita discussione e valutazione nella
fase delle questioni preliminari, la
questione sulla competenza per territorio del Tribunale di Milano è
stata ripresa dalla difesa Previti
nel corso dell’arringa finale, traendo spunto da un passo della motivazione
con quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta di rimessione
del processo presentata da
tutti gli imputati, ad eccezione di Vittorio Metta.
Sostengono in particolare i difensori che il citato brano della motivazione
avrebbe in sostanza
“imposto” al Tribunale l’acquisizione, anche in fase di discussione,
di TUTTI i documenti ai quali
17
la difesa aveva fatto riferimento, ivi compresi alcuni verbali di dichiarazioni
che il Collegio avrebbe
dovuto “estrapolare” da un fascicolo tuttora pendente in fase di indagini
preliminari, nei confronti di
ignoti, di cui il presente rappresenta uno “stralcio”.
Come è agevole rilevare dai verbali d’udienza, il Tribunale
riteneva la superfluità di questi verbali
ai fini de quibus e l’imputato avanzava dichiarazione di ricusazione
contro i giudici, ritenendo quel
provvedimento espressivo di “malafede e dolosa scorrettezza” e dunque,
sintomatico di “grave
inimicizia” nei suoi confronti.
Riprendendo le fila del discorso, il Tribunale conferma oggi in toto
il contenuto della
ordinanza emessa in fase preliminare, reputando le osservazioni in
allora svolte in nulla
scalfite dagli avvenimenti successivi, ed anzi confermate da sopravvenute
decisioni della Corte
di cassazione.
Vale la pena di riassumere quali sarebbero, ad avviso dei difensori,
le “novità” documentali che
dovrebbero oggi indurre il Tribunale ad emettere sentenza di incompetenza
in favore della Autorità
Giudiziaria di Perugia: la copia del registro delle notizie di reato
di quella Procura, dalla quale
emerge la prova di una iscrizione, antecedente a quella milanese, per
il reato di cui all’art.326 c.p.;
verbali di dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero perugino in
epoca antecedente a quella
iscrizione (ossia quando il procedimento era iscritto al modello 45,
dei fatti non costituenti notizia
di reato) nei quali sarebbero state poste domande relative ad alcuni
degli attuali imputati.
Sotto il primo profilo, rileva il Tribunale come basti leggere rapidamente
l’ordinanza emessa in data
14 luglio 2000 per rendersi conto di come il dato di cui si assume
oggi la “novità” fosse in realtà ( al
di là della materiale acquisizione della copia del registro
di Perugia) ben presente al Collegio, che lo
aveva ampiamente valutato, giungendo alla conclusione della irrilevanza
della priorità di iscrizione
di un fatto (rivelazione di segreto d’ufficio) del tutto diverso da
quello di corruzione
giudiziaria, per di più attribuito a persone diverse da giudici
del distretto di Roma, come reso
evidente dalla successiva trasmissione del fascicolo per competenza
alla Procura della Repubblica
di quest’ultima città. E’ appena il caso di far notare, infatti,
come la Procura perugina sia, ex art.11
c.p.p., territorialmente competente a conoscere dei reati commessi
da magistrati della sede
capitolina, cosa che rende implicito, ma indiscutibile, che il reato
di cui all’art.326 c.p. era
attribuito a ignoti, e tuttavia a persone diverse da magistrati romani.
18
Una conclusione che si ribadisce con assoluta fermezza oggi , anche
alla luce di recentissime
pronunzie di legittimità che chiariscono i principi che debbono
presiedere alla applicazione del
criterio residuale di attribuzione della competenza.
Pronunziando in una fattispecie concreta in cui la difesa lamentava
la violazione dell’art.9 c.p.p.
nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art.416 bis
c.p.p., in quanto vi era stata una
precedente iscrizione – da parte di altro ufficio del pubblico ministero
– per il reato di cui all’art.416
c.p. riguardante i “medesimi fatti e gran parte dei numerosi indagati
del presente procedimento”, la
Corte disattendeva l’eccezione, precisando che “in materia di competenza
il legislatore, per
assicurare gli obbiettivi di una determinazione chiara della medesima
ed una necessaria
speditezza processuale, attribuisce rilievo a taluni dati formali,
come la residenza, la dimora o
il domicilio dell’imputato ovvero la prima iscrizione in ordine di
tempo della medesima notitia
criminis” (cfr. Cass., Sez. II, 11 febbraio 2003, Monnier) .
Dopo avere osservato che “al rilevo difensivo (…) non può essere
assegnata giuridica idoneità a
determinare uno spostamento della competenza “ratione loci”, ove si
consideri l’autonomia
ontologica e strutturale del delitto di cui all’art.416 bis c.p. rispetto
a quello contemplato
dall’art.416 dello stesso codice”, la Corte si intrattiene sulla “distinta
veste giuridica” attribuita dal
legislatore a “fatti criminosi naturaliter diversi”: l’unico estremo
comune ad ambedue le fattispecie
è rappresentato dalla presenza di un insieme di soggetti che
si riuniscono e si organizzano per il
perseguimento di obiettivi comuni; quella mafiosa, però, non
necessariamente si costituisce per
commettere delitti ; inoltre, elemento caratterizzante l’associazione
mafiosa consiste nell’avvalersi
della forza di intimidazione nascente dal vincolo che, insorto tra
i componenti, determina uno stato
di assoggettamento e d’omertà imposto tra i medesimi ed ai terzi.
La Corte respinge poi l’ulteriore affermazione difensiva secondo la
quale occorrerebbe rifarsi
alla prima iscrizione del “fatto” per cui si procede, facendo notare
come – e non certo
casualmente – tale espressione sia assente dal testo dell’art. 9 comma
3 c.p.p..
“In materia di competenza – prosegue la Corte - il legislatore, per
assicurare gli obbiettivi di una
determinazione chiara della medesima ed una necessaria speditezza processuale,
attribuisce rilievo a
taluni dati formali, come la residenza, la dimora o il domicilio dell’imputato,
ovvero la prima
iscrizione in ordine di tempo della medesima notitia criminis”. Pertanto
“non è necessaria
un’approfondita disamina e valutazione dell’intero complesso degli
atti e del loro contenuto e del
“fatto” ricostruito anche nel prosieguo delle indagini, proprio perché
la statuizione ha preso in
considerazione il dato estrinseco della prima iscrizione della mera
notizia. Indubbiamente non
è la sola indicazione del titolo di reato ad attribuire la competenza,
ma tale estremo assume una sua
significativa rilevanza ove ad essa corrisponda la sostanziale diversità
della condotta presa in
19
esame. (…) Sotto il profilo astratto e formale (l’unico che al riguardo
interessa) altro è una
associazione costituita per fini di contrabbando, altro è una
associazione di tipo mafioso (…).
D’altronde, ove si prescindesse dall’aspetto formale, verrebbe ad essere
travisato il significato
stesso dell’espressione normativa, che s’arresta al momento iniziale
dell’indagine attraverso
l’indicazione dell’ufficio, che “per primo” ha provveduto all’iscrizione”.
In un altro caso, la Suprema Corte ha reputato irrilevante, ai fini
de quibus, l’analisi degli atti
compiuti dal pubblico ministero, ad esempio, la proposizione di domande
relative ad un fatto
criminoso – un omicidio – in assenza della relativa iscrizione (Cass.
Sez. VI, 11 ottobre 2000,
Cuomo).
Dunque, come già opinava il Tribunale nella citata ordinanza
in data 14 luglio 2000, nessuno
spazio ad approcci di tipo “valutativo” circa il contenuto degli atti
di indagine: per potere
efficacemente assolvere la loro funzione in modo il più possibile
oggettivo, i criteri attributivi della
competenza debbono essere ancorati a dati formali, certi e chiari ;
tali, comunque, da scongiurare
eccessivi margini di opinabilità in una materia tanto delicata,
che coinvolge le tematiche relative
alla individuazione del giudice naturale e quelle della necessaria
speditezza processuale.
E, ripete il Tribunale, posto che nelle ultime battute del dibattimento
anche le difese sono parse
consapevoli della inapplicabilità del criterio principale ex
art.8 c.p.p., nonché del criterio sussidiario
relativo alle residenza degli imputati (Felice Rovelli e Primarosa
Battistella sono residenti
all’estero), non resta che fare applicazione dell’art.9 comma 3 c.p.p.,
secondo le linee interpretative
già ricavabili dalle norme – in particolare l’art.335 c.p.p.
in tema di registro delle notizie di reato – e
dal sistema, ma oggi enunciate in forma lineare e con accenti inequivocabili
dalla Suprema Corte.
In conclusione, la vexata quaestio della competenza territoriale del
Tribunale di Milano (senza
dimenticare che, fin dall’epoca delle indagini preliminari la Suprema
Corte ebbe ad intervenire ex
professo sul tema, nell’ambito dei procedimenti incidentali de libertate,
sempre affermando la
competenza milanese) deve essere riportata, una volta per tutte, nei
suoi esatti confini, in fatto ed in
diritto.
In particolare, già nel lontano 26 giugno 1996, decidendo su
un ricorso avverso una ordinanza
emessa nell’ambito di questo procedimento dal Tribunale del riesame
nei confronti di Attilio
Pacifico, la Suprema Corte così si esprimeva:” Corretta, in
primo luogo, appare la determinazione
della competenza, cui sono pervenuti i giudici di merito. Questi hanno
preso atto della mancata
identificazione del luogo consumativo del reato; per non essere noto
né il luogo in cui si sarebbe
perfezionato l’accordo corruttivo né quello in cui sarebbe avvenuto
il pagamento ai destinatari della
corruzione, con la conseguenza (i versamenti a favore degli Avvocati
indagati essendo seguiti
20
all’estero, ciò che però non integrerebbe la dazione
consumativa della corruzione) del ricorso alle
regole suppletive predisposte dall’art. 9 c.p.p
L’applicazione, infine, del criterio residuale del luogo corrispondente
alla sede dell’ufficio del p.m.
che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato (ult. comma
dell’art. 9 cit.) discende
ineluttabilmente dal non essere individuabile l’ultimo luogo in cui
è avvenuta una parte dell’azione
o dell’omissione (primo comma del ripetuto art. 9) e dalla presenza
di una pluralità di indagati con
innegabili differenti luoghi di residenza, dimora o domicilio, dal
momento che i Rovelli risultano in
modo incontestato risiedere all’estero, rendendosi in tal modo impraticabile
il criterio del forum rei
( previsto dal secondo comma dell’art. 9) .
Né sulla competenza può rilevare l’eventualità
di indagini sul fatto del mancato reperimento agli atti
o sparizione della procura speciale I.M.I. per il ricorso per Cassazione,
delineato quale falso per
soppressione ai sensi degli artt. 476,490 c.p., giacché trattasi
di reato affatto estraneo al presente
procedimento (ove, infatti, nell’addebito interlocutoriamente elevato,
la scomparsa è semplicemente
assunta in alternativa con l’omissione del deposito del documento;
e in ogni caso non sarebbe reato
più grave rispetto a quello dell’art .321 c.p., per lo meno
quanto ai fatti successivi alla entrata in
vigore n. 181 del 1992)”.
Sono seguite , ancora , le pronunzie di altre sezioni della Suprema
Corte , sempre confermative
della competenza milanese : Cass. Sez. VI , 26 giugno 1996 , Acampora
; Cass. Sez. I , 8 luglio
1999 , Verde ed altri .
E da ultimo, nelle more fra la pronunzia della sentenza ed il deposito
della presente motivazione, la
Suprema Corte è intervenuta, ancora una volta, sul tema della
competenza per territorio per i delitti
per i quali si procede.
Pronunciandosi su una seconda richiesta di rimessione dei processi
presentata dall’attuale imputato
Giovanni Acampora, la Corte, pur nell’ambito di una ordinanza con la
quale tale richiesta era
dichiarata inammissibile, osservava che “ anche nel merito le richieste,
nella parte relativa ai
pretesi “elementi nuovi” sono manifestamente infondate, poiché
non sembra potersi
configurare la consapevolezza del p.m. di un elemento in grado di far
modificare una
decisione giurisdizionale sollecitata dalle parti, cioè l’eccezione
di incompetenza per territorio,
sulla quale si fonda la memoria esplicativa della richiesta di rimessione
in esame, in quanto,
secondo la stessa ammissione dell’istante ed i documenti allegati,
l’iscrizione contro ignoti
attiene al reato di cui all’art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione
di segreto d’ufficio) e, dopo
le indagini espletate, il fascicolo è stato trasmesso alla Procura
della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, segno evidente che quella di Perugia - a torto o
fondatamente, ma ciò non
21
interessa ai fini del discorso svolto dall’istante per suffragare la
richiesta di rimessione – non
ha ravvisato reati commessi da magistrati romani, in quanto, altrimenti,
avrebbe ritenuto la
sua competenza ex art. 11 c.p.p., mentre è stata la Procura
capitolina ad inviare gli atti a
quella di Milano” . (cfr. cass., Sez.VII, 15 maggio 2003, Acampora).
Ed allora, forte di questi interventi del giudice delle leggi, il Tribunale
intende fare giustizia di
qualsiasi approccio, tanto sostanzialista quanto approssimativo, tendente
a far leva sull’essere i fatti
collegati ad avvocati del foro di Roma e a sentenze emesse da giudici
della capitale, attesa la
inapplicabilità, per le ragioni abbondantemente spiegate nell’ordinanza
ex art. 491 c.p.p. , dei criteri
ex art.8 c.p.p., ovvero sul fatto che (in ipotesi) il pubblico ministero
di Perugia abbia posto alle
persone informate dei fatti domande concernenti questo o quello fra
gli attuali imputati
Il dato di fatto che qui rileva è rappresentato dalla iscrizione
(da parte della Procura della
Repubblica presso questo Tribunale) dei reati di corruzione e di corruzione
giudiziaria, alla quale la
difesa contrappone altra iscrizione, senz’altro antecedente, bensì
relativa ad altra e diversa notizia di
reato ( rivelazione di segreto d’ufficio , a carico di ignoti, ma certamente
non attribuito a magistrati
del distretto di Roma).
In termini di diritto, il solo quesito cui rilevi dare risposta è
quello se possa essere considerata,
rispetto alla notizia di reato di corruzione in atti giudiziari, preventiva
iscrizione quella – effettuata
in quel di Perugia – per rivelazione di segreto d’ufficio: un quesito
al quale i principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità impongono di dare risposta negativa.
C) Ulteriori cenni in tema di legittimo impedimento dell’imputato membro
del Parlamento
La veste di membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana
assunta, a far tempo dal
1994 e ininterrottamente mantenuta sino ad oggi , da parte dell’imputato
Cesare Previti, ha
determinato l’immanenza, nell’udienza preliminare e poi nel dibattimento,
della tematica relativa
alla contemporaneità di svolgimento delle udienze e dei lavori
parlamentari.
Tale situazione ha determinato, da subito, l’esigenza di una programmazione
dei tempi del
dibattimento che tenesse conto delle giornate in cui, di regola, alla
Camera dei Deputati non sono
previste sedute di votazione (lunedì, venerdì e sabato);
d’altro canto, è accaduto che in diverse
occasioni, i difensori di Cesare Previti (nei confronti del quale non
si procedeva in contumacia)
abbiano chiesto al Tribunale di rinviare l’udienza deducendo che l’onorevole
era
contemporaneamente impegnato in Parlamento.
22
Il Tribunale ha reso sul punto diverse ordinanze, alcune delle quali
(anche quelle il cui dispositivo
consacrava l’accoglimento delle richieste difensive) hanno rappresentato
lo spunto per diverse
dichiarazioni di ricusazione dei giudici da parte del Previti, che
costantemente intravedeva in esse
quella malafede o dolosa scorrettezza del Tribunale che dovevano considerarsi,
nella sua
prospettazione, espressive di grave pregiudizio nei confronti.
Quali fossero i propri orientamenti nella materia de qua , il Tribunale
aveva chiarito fin dalle prime
battute del dibattimento, allorquando si era trovato ad esaminare una
eccezione di nullità degli atti
compiuti nell’udienza preliminare (e, conseguentemente, del decreto
che dispone il giudizio) in
quanto il giudice di quella fase aveva in alcune occasioni respinto
istanze di rinvio per
impedimento dell’imputato.
A quei principi ancora oggi il Tribunale intende richiamarsi (cfr.
ordinanze in data 14 luglio e 9
ottobre 2000), aggiungendo che, all’udienza del 21 novembre 2001 era
pronunciata ulteriore
ordinanza, che teneva conto della sentenza della Corte costituzionale
4 luglio 2001, n.225 , nel
frattempo intervenuta per risolvere un conflitto di attribuzioni fra
poteri dello Stato, sollevato dalla
Camera dei Deputati proprio avverso i citati provvedimenti di diniego
del giudice dell’udienza
preliminare.
Non si intende, ovviamente, in questa sede, riprendere gli argomenti
in allora abbondantemente
spesi per determinare le ricadute di quella decisione sul prosieguo
del dibattimento: ad essi
integralmente ci si richiama, semplicemente evidenziando come il Collegio
abbia sempre
rivendicato a sé (ossia alla giurisdizione ordinaria, secondo
le ordinarie regole del processo) il
compito di interpretare ed applicare le norme comuni sull’impedimento
a comparire, anche laddove
questo consista nel contemporaneo svolgimento di lavori parlamentari.
Ciò che oggi mette conto aggiungere riguarda l’esito delle dichiarazioni
di ricusazione cui si è fatto
cenno, tutte sfociate in ordinanze di inammissibilità, poi confermate
dalla Corte di cassazione: fra
queste pronunzie di legittimità, intervenute nell’ambito dei
vari procedimenti incidentali, ve n’è una
(cfr. Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2002, Previti) che “per valutare
la correttezza o l’anomalia delle
ordinanze adottate dal collegio giudicante” le prende in esame sotto
il profilo della “conformità o
meno di esse alla normativa e alla giurisprudenza in tema di impedimento
dell’imputato a
comparire”.
Con analitica motivazione in fatto ed in diritto, corredata da ampli
riferimenti a precedenti
giurisprudenziali, anche in fattispecie analoghe, la Suprema Corte
ha in quella occasione
integralmente confermato gli orientamenti espressi da questo Collegio,
enunciando i seguenti
principi di diritto:
23
“La partecipazione ad una seduta della Camera di appartenenza ben può
costituire legittimo
impedimento per fondare la richiesta di rinvio del dibattimento da
parte dell’imputato
parlamentare.
Poiché la legge (art.486 comma 1 c.p.p. vecchio testo e art.420
ter comma1 c.p.p.) prescrive
che il giudice disponga il rinvio ad una nuova udienza quando “risulta”
che l’assenza è dovuta
ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento,
l’imputato membro del
Parlamento,direttamente o tramite il difensore, al momento della richiesta
di rinvio, deve
fornire idonea prova dell’assoluto impedimento derivante dall’esercizio
delle funzioni
parlamentari.
Quando tale prova sia insufficiente o attualmente impossibile, come
nel caso in cui
l’impedimento venga addotto con riferimento a momento futuro rispetto
alla presentazione
della richiesta di rinvio, poiché l’impedimento è connesso
all’esercizio delle funzioni
parlamentari e non alla mera convocazione della seduta della Camera,
il giudice, pur senza
averne l’obbligo, ha il potere di verificare la sussistenza dell’impedimento”.
Anche in materia di legittimo impedimento, dunque, i percorsi interpretativi
seguiti dal Tribunale
durante questo dibattimento hanno ricevuto il concreto e specifico
avallo della Corte di Cassazione.
24
LA VICENDA PROCESSUALE IMI - SIR
A- L'ANTEFATTO
La vicenda c.d. IMI-SIR inizia anni ed anni fa, ma certo non tutto
in essa ha rilievo per questa
decisione: non occorre ripercorrere la storia della SIR e dell'ing.
Nino Rovelli – come vorrebbero
alcuni difensori - per decidere se la causa che comportò per
l’ IMI un esborso di quasi mille miliardi
( di tanto si discute ) , sia stata o meno influenzata dal pagamento,
da parte degli eredi di Nino
Rovelli ( il figlio Felice e la moglie Primarosa Battistella ) agli
avvocati Pacifico , Previti e
Acampora, di 1 miliardo di lire nel 1991 – poco dopo la pubblicazione
, il 26-11-1990 , della
sentenza della Corte di Appello di Roma, estensore Vincenzo Metta -
nonché di altri 67 circa nel
1994 , allorquando divenne definitiva la citata sentenza a seguito
della declaratoria di
improcedibilità da parte della Corte di Cassazione risultando
mancante agli atti la procura speciale
dell’ Imi.
Per questo non sono state giudicate rilevanti quelle prove, proposte
dalle difese, che miravano a far
luce sulla genesi della necessità di finanziamenti della SIR,
su eventuali “ sponsorizzazioni”
politiche , su una precedente inchiesta romana sui finanziamenti erogati
al gruppo e sui contrasti
che , sulla opportunità o meno del salvataggio della SIR , si
manifestavano nel complesso quadro
politico italiano dell’ epoca .
E tuttavia fin dal nascere della vicenda qualcosa si intravede, un
dato per altro quasi scontato: la
SIR era società non indifferente alla politica italiana e per
la quale vi erano influenti personaggi
pronti a muoversi.
L’ origine della vicenda - della causa - IMI-SIR , si rinviene infatti
in una legge che ha avuto
praticamente una sola applicazione, o meglio un tentativo di applicazione
: quello che ebbe per
protagonista , nel 1979 , il prof. Schelsinger - presidente designato
del costituendo “ consorzio per
il risanamento della SIR”-, l’ ing. Giorgio Cappon, presidente dell'IMI
e l'ing. Angelo Rovelli
(detto Nino) per la SIR : vicenda che , quindici anni dopo , si concluse
con la condanna dell’ IMI
al pagamento di un risarcimento che non ha eguali nella storia giudiziaria
italiana : quasi mille
miliardi di lire .
Si sta parlando della legge 5.12.1978 n. 787, che prevedeva la possibilità
della formazione di
consorzi bancari per la partecipazione a società in crisi, con
la effettuazione di “piani di
risanamento” e la successiva rialienazione delle acquisizioni ; si
stabilivano controlli pubblici –
25
iniziativa del Ministero del Tesoro , autorizzazione della Banca d'Italia,
approvazione del CIPI su
proposta del Ministero dell'Industria– con sospensione delle azioni
esecutive, facilitazioni creditizie
e sgravi fiscali; una procedura molto complessa e articolata , da un
lato nel particolare – ad
esempio la indicazione del contenuto dei piani di risanamento, la previsione
della forma societaria
dei consorzi con norme precise sulla misura massima del capitale del
consorzio stesso - e dall'altro
con ampi punti interrogativi – non si diceva per esempio cosa si intendesse
per “risanamento
produttivo, economico e finanziario”. Era, infine , previsto un termine
di tre anni per la costituzione
dei consorzi e di cinque anni per la loro durata.
Legge di difficile applicazione che, infatti, non consentì la
realizzazione di nemmeno un piano di
risanamento tanto che venne poi sostituita da altre più fortunate
leggi sul risanamento delle grandi
imprese.
Queste difficoltà traspaiono chiaramente dalle parole del teste
Schlesinger ( sentito alla udienza del
16 Marzo 2001 ) , che ha precisato come il principale problema per
la realizzazione pratica degli
intenti di quella legge fosse la necessaria e volontaria adesione dell'imprenditore
in crisi.
Senza un accordo programmatico ci si sarebbe potuti trovare di fronte
ad un consorzio che
intendeva risanare e ad un imprenditore che non voleva aderire a quello
specifico piano e a quelle
condizioni ; o , al contrario , di fronte ad una disponibilità
dell'imprenditore cui non corrispondeva
analoga disponibilità da parte dei creditori del sistema bancario
.
Da qui la necessità di una convenzione .
Nino Rovelli, prosegue Schlesinger, non voleva lasciare alle banche
la guida del suo gruppo, nel cui
valore credeva; d'altro canto, la necessità di finanziamenti
era tale che si stavano creando problemi
serissimi alla produzione , compromettendo il funzionamento delle industrie,
gli
approvvigionamenti e di , conseguenza , i profitti .
Rovelli non cedeva, le banche volevano garanzie sul controllo e non
volevano -senza queste-
concedere ulteriore credito ; la gestione dell'industria soffriva e
i lavoratori vedevano in serio
pericolo la loro occupazione.
Afferma il teste Schlesinger “… insomma dopo vari tira e molla, si
venne a quella convenzione”.
E vi si addivenne , prosegue il teste , quando ancora il consorzio
non era costituito, con Schlesinger
che agiva per quest'ente futuro e quindi con il richiamo alla ratifica
da parte del costituendo
consorzio, indicata nell'ultima clausola dell'accordo, la numero 14
( cfr. convenzione in vol. 27
Imi-Sir ) .
Era il 19 luglio 1979 – a soli sette mesi dal varo della legge - e
l'IMI ( capofila dei creditori ) aveva,
nel frattempo , predisposto un “piano di risanamento” .
In sintesi , si può dire che la convenzione fra Rovelli e il
costituendo consorzio , premesso che l’
26
ambito della operatività era quello della legge 787 del 1978
( “ …il costituendo Consorzio intende
intervenire nel Gruppo Sir-Rumianca , ai sensi della Legge 5/12/1978
n. 787 per l’ instaurazione
del piano di risanamento già predisposto per conto del detto
Consorzio dall’ Imi ; e che gli
“azionisti “ – al fine di agevolare , per quanto di loro competenza
, il mantenimento della integrità
del Gruppo , la piena e pronta ripresa delle attività produttive
e la salvaguardia dei posti di lavoro
in conformità al piano Imi – intendono favorire tale intervento
“ ), prevedeva il conferimento alla
SIR Finanziaria di tutte le azioni delle società del gruppo
e , successivamente, la cessione di dette
azioni al Consorzio una volta costituito - eventualmente per il tramite
di una società fiduciaria -;
dimissioni degli organi sociali della SIR Finanziaria una volta effettuata
l’ operazione di cui sopra ;
l’ aumento del capitale sociale fino a 700 miliardi di lire , come
previsto dalla legge (clausola 1 ).
La futura cessione delle azioni al Consorzio , veniva concordata senza
l’ indicazione di un valore
preciso, con la previsione però (clausola 4) da un lato di una
revisione dei bilanci delle società del
Gruppo “ in modo da giungere a determinare il patrimonio netto contabile
positivo o negativo di
ciascuna società alla data dell’ intervento della società
consortile o a quella più prossima
possibile“, della redazione di un bilancio consolidato dell’ intero
Gruppo e , infine , dell’
accertamento circa la esistenza di “ eventuali plusvalenze rispetto
ai valori di libro post-revisione ,
negli immobilizzi tecnici del Gruppo , esclusi gli impianti che il
piano di risanamento prevede
debbano essere sospesi e che tali in effetti siano rimasti ” ; dall’
altro , il riconoscimento a
Rovelli (clausola 5) di un “quid “, espresso con una formulazione per
vero complessa che, forse ,
riflette le difficoltà della trattativa: “qualora il risultato
finale dei calcoli di cui sub 4) sia positivo,
il relativo valore sarà accreditato agli “azionisti” (termine
usato nella convenzione per indicare le
società FIND e PLENIT che detenevano le azioni di controllo
del gruppo SIR-Rumianca) in
proporzione al valore nominale dei titoli da essi rispettivamente ceduti.
Tale credito non potrà
essere utilizzato che per sottoscrivere aumenti di capitale della holding
per corrispondente
ammontare, che la holding sarà tenuta a deliberare.
Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a
favore degli “azionisti” se non entro
il limite massimo del 10 % del capitale della Holding di 700 miliardi
maggiorato dell'aumento di
cui al comma precedente”.
Si prevedeva, nella stessa clausola , anche l’ ipotesi contraria :
“ qualora tale capitale fosse
diminuito per perdite , il limite massimo del 10% verrà calcolato
sul capitale residuo maggiorato
delle plusvalenze accertate dalla mandataria , sempre fermo il limite
massimo di cui sopra “.
La successiva clausola 6 prevedeva che “ qualora il risultato di cui
al mandato descritto al
precedente art.4 ) fosse superiore al tetto massimo di cui sopra (
e cioè al massimo il 10% di 700
miliardi maggiorato dell’ aumento di cui al co. 1 della clausola 5
) il relativo valore sarà
27
riconosciuto agli “azionisti “ (qualora al termine dell’ intervento
consortile non si siano registrate
perdite sul capitale apportato e sui crediti verso le aziende di credito
intervenute ) e si procederà
“alternativamente a scelta del Consorzio , mediante aumento di capitale
a norma dell’ art. 5) co. 1
o soluzione in denaro…”.
Da ultimo era prevista la “ manleva “ dalle fideiussioni rilasciate
da Nino Rovelli a garanzia delle
esposizioni bancarie in favore di qualsiasi delle sue società
. A tal fine si prevedeva la revoca di tali
garanzie da parte di Rovelli e l’ impegno , da parte del costituendo
Consorzio , di sollevarlo da ogni
responsabilità . Inizialmente tale clausola era stata inserita
nel corpo stesso della convenzione in una
sua prima stesura : poi , per presumibili motivi fiscali , era stata
estrapolata dalla“ stesura finale “ e
compendiata in un accordo a parte allegato alla convenzione stessa
( cfr. convenzione e lettera in
faldone 27 Imi-Sir ) .
Questo , in sintesi , il contenuto della convenzione del 19-7-1979
.
Le dimensioni previste dell'operazione sono note dal verbale del consiglio
di amministrazione della
BPM del 23.7.1979, nel quale Schlesinger riferisce di quanto stava
accadendo, traendo le cifre
dalle stime del piano di risanamento: si trattava di 500 miliardi di
debiti esistenti verso le società
che si sarebbero costituite in consorzio e 200 miliardi di nuovi finanziamenti.
Nel settembre del 1979 il consorzio fu costituito ma , ricorda sempre
Schlesinger , ci si avvide
subito di un grosso problema di sottostima delle necessità finanziarie
del gruppo SIR, dovuto anche
a dati contabili – bilanci – a suo dire non attendibili : fatto questo
che portava da un lato alla
irrealizzabilità del piano di risanamento come predisposto dall'IMI
e dall'altro alla necessità di
reperire ulteriori e ingenti mezzi finanziari, che esulavano dalle
possibilità delle banche facenti
parte del consorzio.
E così , quando nel settembre 1979 , Schlesinger presentò
al consorzio la convenzione, questa non
venne ratificata , né vene data esecuzione a quella clausola
che , attraverso la revisione dei bilanci e
l’ accertamento delle plusvalenze , tendeva ad accertare la “ stima
“ del Gruppo “ alla data dell’
intervento della Società Consortile o a quella più prossima
possibile “ : dati condizionanti il “quid”
da riconoscere agli “ azionisti “ .
La mancata ratifica della convenzione da parte del consorzio, con il
conseguente mancato decollo
del piano di intervento, approvato anche dai ministeri, ma rivelatosi
insufficiente, aggravò la
situazione; il problema dei debiti di Rovelli si fece assillante, tanto
è vero che - nonostante l’
accordo di “ manleva “ dalle fideiussioni - egli venne escusso personalmente
.
E , proprio per reagire a questa escussione, Rovelli iniziò
la causa, chiedendo in principalità ( cfr.
oltre ) di essere manlevato, come da lettera 19.7.1979 .
Giova a questo punto ricordare , per completezza anche se in modo estremamente
sintetico , come
28
ebbe a proseguire la vicenda . Si attuò un secondo tentativo
( più fortunato del precedente) di
“salvataggio” della SIR, realizzato mediante altro apposito intervento
legislativo, la legge
28.11.1980 n. 784 che , agli artt. 2 e 3 parla espressamente di intervento
nel consorzio bancario Sir
mediante la istituzione di un apposito “ Comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 settembre 1980” ( e di cui faceva parte anche il precedente
Consorzio ) autorizzato
ad erogare “alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI,
finanziamenti per sopperire alle
esigenze della loro gestione”; la dotazione del comitato, stanziata
con la legge citata , veniva fissata
in 419 miliardi di Lire. Si conferma qui il dato, per altro scontato,
dell'interesse nazionale della
vicenda e della valenza urgente e politica di quel salvataggio: se
questo è un dato di interesse
pubblico, interverrà poi una diversa valenza, prettamente privata
e cioè la richiesta accampata da
Rovelli del risarcimento.
Quel che accadde con la seconda legge di “salvataggio” della SIR lo
espone il teste Ruoppolo alla
udienza del 23.4.2001 , laddove precisa che l’ incarico del governo
era , nella sostanza , quello di
liquidare il Gruppo , attesa la situazione di “ conclamata insolvenza
“ che impediva qualsiasi
speranza di sopravvivenza nel mercato . Si conferma , dunque , a pochi
mesi di distanza dalla
convenzione del 1979 , ciò che diceva Schlesinger: il piano
di risanamento, viste in concreto le
condizioni della SIR, non era in alcun modo attuale . E infatti , dopo
poco più di un anno dalla
convenzione , non restava che “liquidare” il gruppo.
Conviene qui citare testualmente quanto dichiarato da Ruoppolo :
“…trovammo una situazione estremamente difficile sia dal punto di vista
organizzativo che dal
punto di vista produttivo; il gruppo all’epoca, tra personale diretto
e indiretto, aveva circa 16.000
dipendenti che erano tutti privi di stipendi, impianti fermi... insomma,
era una situazione
praticamente di insolvenza conclamata. A quel punto lo Stato, con alcuni
interventi legislativi,
decide di provare quest’ultima possibilità di avviare ad una
liquidazione, per così dire, morbida e
di gruppo, cioè di curare intanto il pagamento delle retribuzioni
, intanto il soddisfacimento dei
creditori più bisognosi e fornitori di materie prime ed altro
e poi di favorire la vendita di questo
gruppo sia intero sia a spezzoni …Al termine del 1983, ’82-’83 circa,
accertammo che il gruppo
aveva perso qualcosa come 3.200 miliardi… Ecco, 3.681 miliardi complessivamente.
Di questi
una parte fu addossata agli istituti bancari che avevano costituito
il primo consorzio e che erano
intervenuti già nell’ambito precedente la istituzione del comitato,
un’altra parte, circa 1.600
miliardi, è stata sopportata da una cassa depositi e prestiti
che ha prelevato gli ulteriori crediti che
gli istituti avevano nei confronti del gruppo, e circa 900 miliardi
invece sono stati pagati dietro
comitato per l’intervento (p.i., pronuncia non chiara) che io ho preceduto
sia dal ricavato delle
vendite che abbiamo effettuato via via nel corso degli anni “.
29
La liquidazione si concluderà “ bene per lo Stato “ afferma
Ruoppolo , ma solamente per gli oculati
investimenti dal Comitato effettuati in epoca successiva :
“ La liquidazione per quanto riguarda l’intervento statale, si è
conclusa molto brillantemente nel
senso che è stata recuperata l’intera somma stanziata dallo
Stato, che noi fummo convenzionati
all’inizio con circa 500 miliardi E quindi alla fine abbiamo dato allo
Stato, al luglio del ’99, circa
20.000 miliardi; però di questi 20.000 miliardi soltanto una
parte vengono dalla liquidazione del
gruppo nel senso che quando ricostituimmo il finanziamento statale,
cioè, avemmo 500 miliardi e li
spendemmo tutti, poi dalle vendite ricavammo altri 500 miliardi ( a
fronte di perdite pari a 3.681
miliardi – n. e ) e li investimmo in un gruppo capitalizzato per metà
dallo Stato italiano e per metà
dallo Stato francese, la STMicroelectronics, comprammo una quota per
400 miliardi e questa quota
ha avuto il boom della new economy, come si suol dire, sono diventati
20.000 miliardi che abbiamo
versato allo Stato, però non vengono, per così dire,
dalla liquidazione del gruppo “ .
Questo va ricordato, al fine di evitare di cader nell’ equivoco – che
spesso ha aleggiato in sede di
esame dei testimoni – secondo il quale quasi sembrava si stesse parlando
di una azienda “ sana “ la
cui competitività sul mercato era stata “ affossata “ solo a
causa della mancata ratifica della
convenzione del Luglio 1979 da parte del Consorzio . Al contrario (
e a parte il fatto che si rese
necessario l’ intervento , anche economico , dello Stato ) , la testimonianza
Ruoppolo conferma
come , a pochi mesi di distanza da detta convenzione , la situazione
della SIR fosse già di
“conclamamata insolvenza “ ( che certamente sarebbe stata accertata
dalla revisione dei dati
contabili di cui alla clausola 4 ) e tale da rendere inapplicabile
il precedente piano di intervento da
parte del costiuendo Consorzio .
E così termina la vicenda della Sir e dell’ ingegner Rovelli
.
Una vicenda in cui lo Stato ha pagato due volte : una prima volta attraverso
la procedura di
liquidazione , allorquando , a fronte di perdite di 3681 miliardi di
lire , mille e seicento vennero
“sopportati – come dice Ruoppolo – da una cassa depositi e prestiti
“ ; una seconda volta con la
condanna dell’ Imi ( allora Istituto pubblico ) a risarcire alla famiglia
Rovelli ( morto l’ingegnere il
30-12-1990 ) una cifra che , tra interessi e svalutazione , arrivò
, nel 1994 , a quasi mille miliardi di
lire , da cui togliere circa 300 miliardi di imposte e 68 miliardi
di lire in Franchi Svizzeri (1
miliardo di lire nel 1991 e 67 a saldo nel 1994 ) che Felice Rovelli
e Primarosa Battistella , una
volta andata ad esecuzione la sentenza , trasferirono sui conti esteri
di tre avvocati romani : Cesare
Previti , Attilio Pacifico e Giovanni Acampora , che in quella causa
mai ebbero a ricevere alcun
mandato “ufficiale “ ma la cui “ presenza “ emerge – dalle risultanze
processuali – in modo
palpabile .
30
B- CRONOLOGIA DEGLI AVVENIMENTI
La vicenda giudiziaria – durata dal 1982 al 1993 - è particolarmente
complessa per cui , prima di
passare all’ esame dei vari gradi di giudizio , sarà utile ,
per comodità del lettore , far precedere la
motivazione da uno schema riassuntivo . Schema in cui verranno inserite
non solo le normali
cadenze giudiziarie ma , altresì, tutti quegli altri avvenimenti
“ esterni “ che provano come , a
parere di questo collegio , contemporaneamente alla trattazione della
causa nelle varie aule della
sede giudiziaria di Roma , fossero in itinere manovre “ occulte “ tendenti
a rimuovere tutti quegli
“ostacoli” che si frapponessero fra Nino Rovelli ( e alla morte di
questi fra il figlio Felice e la
moglie Primarosa Battistella ) e l’ esito positivo della vertenza giudiziaria
.
Va fin d’ ora sottolineato come , sulla base delle risultanze processuali
assunte nel corso di ben tre
anni di dibattimento , il Tribunale sia pervenuto alla convinzione
che – in assenza di gravi anomalie
nell’ iter del procedimento giudiziario in epoca precedente - è
a partire dalla causa in primo
grado sul “ quantum debeatur “ che lo sviluppo processuale inizia a
risentire chiaramente di
condizionamenti esterni anche in certa e netta coincidenza con avvenimenti
“ ufficiali “ che
mettevano in forse , per la parte Rovelli , l’ esito positivo della
causa.
Come meglio si vedrà più oltre il giudizio di primo grado
sul “ quantum “ ( precedentemente
definito quello sull’ “ an “ anche in appello ) si fonderà su
una perizia avente per oggetto il
“valore patrimoniale del Gruppo Sir “ ai cui risultati finali non sarà
estranea la parte
Rovelli; inoltre , fissata - per il “ quantum - udienza collegiale
al 4-4-89, a presiedere il collegio
doveva essere il Presidente del Tribunale , Dr. Carlo Minniti .
E a partire da questo momento , le previsioni si fanno negative per
Rovelli .
Da un lato , infatti , il presidente Minniti aveva manifestato la opportunità
che fosse rinnovata la
perizia sul valore del gruppo SIR , non trovando convincenti ( giustamente
, come si vedrà ) gli esiti
di quella che era stata depositata su quesito posto dal giudice istruttore
, dr.ssa Campolongo . Dall’
altro , il 7 Luglio 1989 ( camera di consiglio del 9 Maggio ) era stata
depositata la sentenza con la
quale la Corte di Cassazione ( presidente Granata ) aveva cassato la
decisione sull’ “ an debatur “ ,
rinviando ad altra sezione della Corte di Appello .
Quanto al primo “ problema “ , questo si risolverà con la estromissione
dal collegio del Presidente
Minniti , che proprio quel giorno verrà convocato al Ministero
– ad horas – per una riunione sulla
edilizia giudiziaria , mentre la causa andrà in decisione con
diverso collegio che non si porrà
problema alcuno sulla perizia .
31
Quanto al secondo “ ostacolo “ , la causa sull’ “ an “ ( cassata dalla
Cassazione ) verrà riunita all’
appello sul “ quantum “ e i procedimenti riuniti verranno decisi con
sentenza pubblicata il 26-11-
1990 : giudice relatore Vittorio Metta che , a partire dal Febbraio
1990, comincerà a depositare , sui
suoi conti correnti italiani , somme di denaro in contanti che , solo
alla fine di quell’ anno ,
raggiungeranno la considerevole cifra di ben 464 milioni .
· 19-7-1979 : convenzione tra il consorzio per il risanamento
del gruppo Sir e Rovelli;.
· 11-3-1982 : atto di citazione in giudizio dell’ Imi da parte
dell’ ing. Nino Rovelli ;
· 31-10-86 : pubblicazione della sentenza del Tribunale sull’
“ an debeatur “ ( camera di
consiglio dell’ 8-10-1986 ) : collegio Verde , Zucchini , Campolongo
( istruttore e relatore );
contestuale conferimento ( ordinanza 8-10-1986 ) di perizia sul valore
patrimoniale del
gruppo SIR affidata ad un collegio di CTU ;
· 26-4-1988 : pubblicazione della sentenza della Corte di Appello
sull’ “ an debeatur “
(camera di consiglio del 15 Gennaio 1988 ) : collegio Paolicelli ,
Cardillo , Oliva (istruttore
e relatore )
· 4-4-89 : fissazione della udienza collegiale del Tribunale
per la causa sul “quantum”:
prevista la presidenza di Carlo Minniti , presidente dl Tribunale ;
istruttore e relatore la
dott.ssa Campolongo . La stessa mattina Minniti viene telefonicamente
convocato , ad
horas, al Ministero per una riunione sulla edilizia giudiziaria . La
causa andrà in
decisione con il collegio Campolongo, D’ Agostino, Goldoni . L’ Imi
sarà condannato a
risarcire a Rovelli la somma complessiva di 771,1 miliardi di lire
;
· 13-5-1989 : pubblicazione della sentenza del Tribunale sul
“ quantum “ ( camera di
Consiglio il 18-4-1989 ) : collegio Campolongo ( istruttore e relatore
) , D’ Agostino,
Goldoni
· 7-7-1989 : pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione
( camera di consiglio del
9-5-1989 ) con la quale viene cassata con rinvio la sentenza della
Corte di Appello sull’
“an debeatur “ : collegio Granata , Corda, Caturani ( rel. ) , Cantillo
, Grieco .
· Ottobre 1989 : appello dell’ Imi avverso sentenza del Tribunale
sul “ quantum debeatur “ e
citazione in riassunzione di Rovelli per l’ “ an debeatur “ ; entrambe
le cause vengono
assegnate al giudice Vittorio Metta che condurrà separate istruttorie
provvedendosi alla
riunione in sede di decisione
· 19 Febbraio 1990 : Metta deposita sul suo c/c 45573.05 acceso
presso la Banca Toscana,
40.000.000 di lire in contanti . Seguiranno , fino al 28 Dicembre di
quell’ anno , altri
versamenti , sempre in contanti per un totale di 464.000.000 di lire
. Altri 55 milioni
32
verranno versati , in cinque tranche , nei primi sette mesi del 1991
.
· 26-11-1990 : pubblicazione della sentenza della Corte di Appello
( camera di consiglio il
13 Giugno e il 10 Ottobre 1990 ; collegio Valente , Paolini , Metta
istruttore e relatore )
sull’ “ an” e sul “ quantum debeatur “ . L’ Imi viene condannato a
risarcire a Rovelli la
somma di 528 miliardi e 485 milioni di lire più interessi legali
;
· 27-11-1990 : Nino Rovelli scrive una lettera al figlio in
cui manifesta la sua soddisfazione
per il suo “ andare a Roma “ ;
· 30-12-1990 : muore in Svizzera , a seguito di complicazioni
operatorie , Nino Rovelli .
Prima di morire comunica alla moglie Battistella Primarosa che si presenterà
l’ avvocato
Attilio Pacifico che vanta un credito nei suoi confronti . Nino Rovelli
– a detta degli eredi -
non precisa alla moglie né l’ entità né la causale
del debito e neppure fa riferimento a
documentazione alcuna : solo raccomanda alla moglie di pagare quanto
gli verrà richiesto
“senza discutere “;
· inizi del 1991 : Attilio Pacifico prende contatto con Felice
Rovelli e Primarosa
Battistella e , senza alcuna documentazione di supporto , quantifica
in circa 30 miliardi il
credito da lui vantato. Fa però anche presente che a vantare
analogo credito sono altri due
avvocati romani, Cesare Previti e Giovanni Acampora . Nello stesso
periodo Previti , a
seguito di contatti con gli eredi , quantifica in circa 20 miliardi
il suo credito, mentre
Acampora richiede circa 12 miliardi . Senza chiedere nulla circa la
causale di tali
ingentissime richieste sfornite di qualsivoglia documentazione , Felice
Rovelli e Battistella
Primarosa accettano di pagare , chiedendo solo che il saldo sia effettuato
allorquando sarà
passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello motivata da
Metta . Nel
frattempo , però , concordano con Pacifico il pagamento di un
anticipo di 1 miliardo di lire
· 24-6-1991 : dal conto “ Dorian “ di Primarosa Battistella
parte un ordine di bonifico
della somma di Lire 1 miliardo a favore del conto “ Pavoncella “ di
Attilio Pacifico
(contestualmente altro bonifico di Lire 125 milioni verrà ordinato
a favore del conto
“Nestore “ di pertinenza del legale “ ufficiale “ della famiglia Rovelli
, l’ avvocato Are ).
Ricevuto il bonifico , lo stesso 26 Giugno 1991 , la somma di 133 milioni
di lire verrà da
Pacifico bonificata a favore del conto “ Rowena “ di Renato Squillante
; il 2 Luglio
identica somma verrà da Pacifico bonificata a favore del conto
“ Mercier “ di Cesare
Previti ;
· seconda metà del mese di Gennaio 1992 – metà
Febbraio 1992 : Squillante presenta
a Felice Rovelli l’ avvocato Francesco Berlinguer cui viene chiesto
di avvicinare la sua
amica Simonetta Sotgiu , membro del collegio della Cassazione che dovrà
decidere sul
33
ricorso dell’ Imi avverso la sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello
. All’ avvocato
Berlinguer , Felice Rovelli offre a tale scopo la somma di Lire 500
milioni . Si registrano in
quei giorni frenetici contatti tra tutti gli imputati ;
· 29-1-1992 : al termine della discussione in Cassazione , i
legali della parte Rovelli-Sir
eccepiscono la mancanza in atti della procura speciale dell’ Imi ;
· 30-1-1992 : il Presidente dell’ Imi , Arcuti , sporge denuncia
alla Procura della Repubblica
di Roma , ipotizzando la sottrazione del documento
· 12-2-1992 : deposito della ordinanza con la quale la Corte
di Cassazione ( collegio
Scanzano, Bibolini – relatore – Catalano, Graziadei , Sotgiu ) sospende
il giudizio e rimette
gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità
dell’ art. 369 c. 2 n. 3
cpc , essendo stata riscontrata , su eccezione della difesa Rovelli
, la mancanza agli atti della
procura speciale dell’ Imi . Perviene alla Sotgiu un anonimo ( non
conservato ) recante
insulti per tale decisione
· 17-4-1992 : il Pm di Roma , dr. Giordano , chiede al Gip dr.
Rotundo , la archiviazione per
essere ignoti gli autori del reato ; il 13 Luglio il Gip disattende
tale richiesta e archivia per
infondatezza della “ notizia “ criminis “ ; 15 Gennaio 1993 la Corte
di Cassazione annulla
con rinvio l’ ordinanza del Gip ; il Gip Tomassi assumerà analoga
decisione del collega
Rotundo incorrendo in nuovo annullamento da parte della Suprema Corte
;
· 24-11-1992 ( camera di consiglio il 10-11-1992 ) viene depositata
la sentenza della Corte
Costituzionale che dichiara la inammissibilità della questione
sollevata dalla Corte di
Cassazione ;
· primi del 1993 : il ricorso dell’ Imi viene assegnato – a
seguito della restituzione degli atti
dalla Corte Costituzionale – al collegio presieduto da Mario Corda
, relatore Bibolini .
Inizialmente fissata per il giorno 16 marzo 1993 , la camera di consiglio
, con
provvedimento del 23-2-1993 del Primo Presidente della Corte , Brancaccio
, viene spostata
al 25 marzo . Nel frattempo il Presidente Corda ha redatto per i membri
del collegio ( e
loro consegnato in busta chiusa ) un appunto contenente riflessioni
sul problema di diritto
relativo alla mancanza in atti della procura speciale ;
· 9 marzo 1993 : viene spedito alla Corte di Cassazione un anonimo
facente riferimento
all’ appunto del presidente Corda che , in data 18 Marzo, rappresenta
al Presidente
Brancaccio la possibilità di una astensione che viene subito
accolta ;
· 25 Marzo 1993 : la causa viene rinviata alla udienza del 27
Maggio 1993 , Presidente del
Collegio Salafia ;
· Marzo 1993 : sulle agende di Attilio Pacifico vengono rinvenuti
numerosi appunti
34
attinenti la composizione del Collegio della Cassazione ; tra il 9
e il 25 Marzo 1993 si
registrano frenetici contatti telefonici tra tutti gli imputati ;
· 27 Maggio 1993 : camera di consiglio in Cassazione su riscorso
dell’ Imi – pres. Salafia ;
· 1 Giugno 1993 : perviene in Cassazione un anonimo con allegato
l’ originale della procura
speciale dell’ Imi con tagliato il bordo superiore ove avrebbe dovuto
trovarsi il timbro di
deposito ; il presidente Salafia convoca le parti per l’ 8 luglio ;
· 14 Luglio 1993 : La Corte di Cassazione dichiara improcedibile
il ricorso dell’ Imi ;
· 28-12-1993 : deposito della ordinanza del Tribunale di Roma
( collegio Cassano , Apice
Settimy ) che dichiara la inammissibilità del ricorso ex art.
373 cpc presentato dall’ Imi per
ottenere la sospensione della sentenza 26-11-1990 della Corte di Appello
. Anche in tal
caso le agende di Pacifico riportano appunti circa la composizione
del collegio
· Gennaio 1994 : l’ Imi liquida a favore degli eredi Rovelli
la somma di 980.351.147.815
lire. Tra il Marzo e il Giugno dello stesso anno Felice Rovelli e Primarosa
Battistella
ordinano di bonificare a favore di Attilio Pacifico la somma complessiva
di 28.850.000
Franchi svizzeri; a favore di Cesare Previti quella di 18.000.000 e
di Acampora quella
di 10.850.000 , sempre franchi svizzeri . Nello stesso periodo , ricevuta
la somma , Pacifico
la preleverà in contanti e parte di essa non verrà più
rinvenuta nella sua disponibilità .
Contestualmente alla disponibilità di tale contante da parte
di Pacifico , somme di denaro in
franchi svizzeri verranno depositate sui conti esteri di Verde e di
Squillante ;
· Fine luglio 1995 : prime dichiarazioni di Stefania Ariosto
che , pur non riguardando nello
specifico la vicenda Imi-Sir , daranno inizio alle indagini ;
· Agosto 1995 : prime indiscrezioni sulle indagini in generale
: Vittorio Dotti riceve una
telefonata da Silvio Berlusconi che gli chiede se “ Stefania sta parlando
del gruppo “
· Inizi del 1996 : viene scoperta la microspia al bar Tombini
di Roma : poco dopo ,in
corrispondenza al crescere delle indiscrezioni sulla pendenza di indagini
condotte dalla
Procura della Repubblica di Milano , Pacifico trasferirà la
“ provvista Rovelli” in
Liechtenstein ; ugualmente farà Squillante con riferimento alle
sue disponibilità estere che
risulteranno ammontare a ben sette milioni circa di franchi svizzeri
;
· Anno 1996 : nel corso delle indagini viene sequestrata , ad
Attilio Pacifico , copiosa e varia
documentazione inerente alla controversia civile Imi_Sir ; in sede
di interrogatorio al Gip
del 10-10-1986 , Giovanni Acampora produce un “ appunto “ anonimo ,
inerente la causa
pendente in appello davanti al consigliere Vittorio Metta .
35
C - IL PRIMO GIUDIZIO IN TRIBUNALE: SENTENZA PARZIALE SULL'AN ( pubblicata
il 31-10-1986 – collegio Verde , Zucchini , Campolongo – in faldone
27 Imi-Sir )
Con atto di citazione dell’ 11-3-1982 ( cfr. sentenza pag. 4) , l’
ing. Nino Rovelli ( nella sua qualità
di persona fisica ) citava in giudizio l’ Imi chiedendo che “ ritenuta
la responsabilità dell’ Imi ai
sensi dell’ art. 2331 cc , lo stesso venisse dichiarato tenuto a sollevarlo
da ogni richiesta rivoltagli
o che gli sarebbe stata rivolta in futuro da qualsiasi terzo garantito
in conseguenza delle
fideiussioni rilasciate per esposizioni bancarie di qualsiasi tipo
delle società del gruppo Sir-
Rumianca , con conseguente condanna dell’ Imi al risarcimento dei danni
in suo favore da
liquidarsi in separato giudizio “ .
Inoltre, chiedeva che “ venisse dichiarato il suo diritto all’ accertamento
di cui al patto 4 della
convenzione e la responsabilità dell’ Imi per l’ eventuale valore
dei diritti ceduti da esso attore ,
con condanna del convenuto alla liquidazione del valore accertando
secondo il primo cpv. del patto
5 o , in via subordinata , al pagamento delle medesima somma accertanda
a titolo di risarcimento
danni con interessi e rivalutazione “ .
Alla udienza del 24 gennaio 1983 interveniva volontariamente , in adesione
all’ attore , la Find srl.
Intervento quanto mai opportuno : i soli effetti della convenzione
che riguardavano Rovelli in
quanto “ persona fisica “ erano quelli relativi alla manleva dalle
fideiussioni . Per il resto egli era
invece intervenuto nella convenzione in rappresentanza della Find spa
– poi srl – che era la reale
titolare del pacchetto di controllo della SIR e sulla quale ricadevano
tutte le altre conseguenze
previste dalla convenzione citata .
La natura della sentenza richiesta era dunque chiaramente “ dichiarativa
“ , essendo riservata la
liquidazione dei danni “ al separato giudizio “ .
Le cose , però , non andranno così : risulta a pag. 7
della sentenza che alla udienza del 6-11-1985
“ il procuratore dell’ ing. Rovelli e della Find srl produceva copia
dell’ accordo 9-1-1985
intervenuto tra L’ ing. Rovelli , la soc. Find e la soc. Plenit da
una parte e il Comitato di intervento
per la Sir , il Consorzio Bancario Sir e la Sir Finanziaria dall’ altra
, con allegato atto di cessione
da parte dell’ ing. Rovelli al Comitato ( siamo all’ epoca di Ruoppolo
– n. e ) di titoli
obbligazionari per complessive lire 21 miliardi e 100 milioni ; con
tale accordo il Comitato di
intervento per la Sir dichiarava di liberare e manlevare in via definitiva
l’ ing. Rovelli dalle
escussioni conto lo stesso promosse…”. Evidentemente, partendo da questo
fatto nuovo che
36
quantificava esattamente il danno lamentato ( con riferimento alla
sola prima richiesta , peraltro ) ,
alla successiva udienza di conclusioni la domanda dell’ attore “ cambiava
“ . Si legge infatti in
sentenza a pag. 8 . “…l’ ing. Rovelli insisteva nelle precedenti conclusioni
, tra le quali quella di
declaratoria di inadempimento da parte dell’ Imi all’ obbligo di liberazione
e manleva , ma
chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da lui
subiti per effetto di tale
inadempienza in misura da liquidarsi non più in separata sede
ma nel prosieguo del giudizio ,
con condanna dell’ Imi al pagamento in suo favore di una provvisionale
di lire ventuno miliardi
e cento milioni “ .
Si legge a pag. 9 della sentenza che , ovviamente , l’ Imi “ nella
comparsa conclusionale eccepiva
la novità della domanda “ .
Così stando le cose, la conclusione del Tribunale avrebbe dovuto
essere obbligata, a fronte di un
evidente caso di “ mutatio libelli “ : emettere sentenza dichiarativa
, riservando la liquidazione dei
danni a “ separato giudizio “ , come inizialmente richiesto dalla parte
, con conseguente necessità ,
da parte Rovelli-Find , di nuovo atto di citazione .
E a leggere la sentenza ( pag. 22 ) questa sembrerebbe anche l’ opinione
del Collegio : “ peraltro le
conclusioni definitive precisate dall’ attore nella apposita udienza
si discostano da quelle dell’
atto di citazione laddove è chiesta non più la sola condanna
generica al risarcimento dei danni ,
ma la liquidazione di questi nel prosieguo del giudizio…”.
Ma la conclusione sarà radicalmente diversa. Recita il dispositivo
: “ condanna l’ Imi al
risarcimento dei danni subiti dall’ ing. Rovelli per il mancato adempimento
dell’ impegno assunto
con la lettera 19-7-1979 nonchè al risarcimento ai danni rispettivamente
subiti dall’ ing. Rovelli e
dalla soc. Find per l’ inadempimento al patto 4° della convenzione
19-7-1979 , danni tutti da
liquidarsi nel prosieguo del giudizio…dispone la prosecuzione del giudizio
come da separata
ordinanza “ . Contestualmente veniva , dunque , disposta perizia contabile
sul “ valore del gruppo
Sir “ e allo scopo veniva nominato un collegio di CTU .
Questa singolare decisione non era senza effetti : come detto sopra
, sulla base della originaria
domanda di determinazione del danno in “ separato giudizio “ , la parte
Rovelli-Find avrebbe
comunque dovuto citare nuovamente l’ Imi e ben possibile sarebbe stato
il mutamento del giudice
istruttore e , di conseguenza , anche dell’ intero collegio . Disponendo
la “ prosecuzione del
giudizio “ , il giudice istruttore rimaneva lo stesso con la conseguente
possibilità che anche il
collegio , al momento della spedizione a sentenza , rimanesse immutato
. Questa seconda possibilità
poi , nei fatti , non si avvererà anche perché – complici
i da sempre “ lunghi tempi “ della giustizia-
quando anche la causa sul “quantum” sarà pronta per la decisione
nell’ Aprile 1989 , il Presidente
Verde era stato collocato fuori ruolo in quanto chiamato al Ministero
. E’ evidente , però , che ciò
37
non si sapeva nell’ Ottobre del 1986 , sicchè non si può
non rimarcare una decisione che appare
veramente singolare e certamente “ anomala “ .
La “ singolarità “ di tale decisione trova ulteriore conferma
dalla lettura della sentenza , ove si
legge a pag. 22 che “ L’ Istituto nella comparsa conclusionale eccepisce
la novità di tale domanda ,
ma non si duole della estensione del giudizio anche al quantum “. Espressione
veramente poco
chiara : cosa vuol dire “ non si duole “ ? che non ha espressamente
dissentito o che ha
espressamente consentito ? Sembrerebbe da accogliersi la prima ipotesi
perché la frase di cui sopra
così prosegue dopo un lungo inciso “ …ma deduce la immutazione
della domanda perché essa non
sarebbe più correlata al dedotto inadempimento all’ obbligo
di manleva , ma concernerebbe il
rimborso del costo sostenuto al fine di ottenere , per altro verso
, la liberazione dalle fideiussioni
prestate “. In sostanza , il non scritto ragionamento del collegio
sembrerebbe essere stato questo : l’
Imi non eccepisce la novità della domanda sotto il profilo della
sua estensione al “ quantum “ ma
sotto quello della sua diversa causale : ergo “ non si duole “ , per
cui il giudizio può “ proseguire”.
E che questo possa essere stato il ragionamento lo si deduce anche
dal fatto che nella parte
espositiva della causa l’ estensore si era limitato a segnalare come
l’ Imi avesse “ eccepito la
novità” , senza altro aggiungere e a pag. 26 addirittura precisa
che “questa fase , sull’ accordo
delle parti , è limitata all’ accertamento dell’ an debeatur
“.
Non è problema di “ lana caprina “ , perché la giurisprudenza
della Cassazione dell’ epoca ( ma non
solo ) richiedeva il consenso esplicito del convenuto – e l'IMI aveva
al contrario “ eccepito “ la
novità - qualora l'attore, dopo aver chiesto nell'atto introduttivo
il solo accertamento dell'an
debeatur , abbia poi ad estendere la richiesta , nel corso del giudizio
, anche alla liquidazione
del danno (per tutte vedansi le allora recenti sentenze Cass. N. 4644
del 1984 e n. 4727 del 1982,
riportate nei più comuni commentari e che sono massimate come
segue: “nel caso in cui l'attore
abbia sin dall'origine limitato la propria domanda all' an, il mancato
consenso del convenuto non è
sufficiente ad interdire al giudice di pronunciarsi entro detto limite,
occorrendo a tal fine che il
convenuto medesimo espressamente richieda l'estensione della pronuncia
anche alla
liquidazione del danno”).
E che si vertesse in una ipotesi di “ mutatio libelli “ è confermato
dal fatto che la sentenza affronta
esplicitamente tale problema , il che non sarebbe stato necessario
qualora la volontà “ adesiva “
dell’ Imi fosse stata esplicitamente e chiaramente dichiarata. Si afferma,
infatti, in sentenza ( pag.
22) : “ il che comunque , ad avviso del Collegio , non violerebbe il
divieto di “ mutatio libelli “ ,
posto che lo scopo del legislatore con le norme dettate nell’ art.
278 cpc , è quello di ottenere , per
quanto possibile , la concentrazione dei giudizi sull’ an e sul quantum
debeatur e la loro
38
unificazione “ . Null’ altro si dice : una semplice e immotivata petizione
di principio e per di più
sbagliata .
Intanto la norma da richiamare era , nel caso , quella dell’ art. 277
co. 1 cpc , che prevede la
contestuale decisione su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle
parti , e non certo quella di
cui all’ art. 278 cpc che prevede invece l’ esatto opposto ,e cioè
i casi in cui si può emettere
sentenza parziale disponendo , contemporaneamente , la prosecuzione
del giudizio .
Inoltre , il principio di cui all’ art. 277 cpc ( tendenziale decisione
unitaria della causa ) trova degli
ovvi limiti proprio nella “ novità “ o meno della domanda avanzata
da una delle parti : ragionare in
senso contrario significherebbe svuotare del tutto di contenuto il
principio della “ mutatio libelli “
arrivando ad affermare che , in ossequio al principio generale di cui
all’ art. 277 co. 1 cpc , il
giudice deve decidere su “ qualsiasi “ domanda posta dalle parti indipendentemente
dal “ momento”
in cui è stata proposta : il che appare eccessivo anche ad un
collegio di penalisti .
Che se poi si considera che la decisione della Corte di Appello si
è risolta nell’ esatto contrario della
petizione di principio di cui sopra ( atteso che si decise solo sull’
“ an “ ) , la motivazione sul punto
appare ancor meno spiegabile .
Né poteva essere richiamato il disposto dell’ art. 278 per giustificare
la “ prosecuzione del giudizio”
innanzi allo stesso istruttore . L’ eccezione qui prevista alla “ unitarietà
“ della decisione trova pur
sempre il suo fondamento nella “ non novità “ della domanda
: si può “ separare “ e “ proseguire “
se la domanda sull’ “ an” è pronta per la decisione mentre quella
sul “ quantum “ ha ancora bisogno
di attività istruttoria , ma sempre sul presupposto che quella
domanda fosse stata ritualmente
presentata : il che non era – per ammissione della stessa motivazione
– nel caso di specie .
Non si può non concludere che per l’ esistenza di una anomalia
nella sentenza di cui si sta
discutendo, nella parte in cui , in modo apodittico , dispone la “
prosecuzione “ del giudizio quando
la domanda iniziale era quella di sentenza dichiarativa e di liquidazione
del danno in “ separato “
giudizio : anomalia il cui effetto immediato era quello del mantenimento
della causa presso lo
stesso istruttore e , in prospettiva , la possibilità che alla
decisione fosse chiamato lo stesso collegio
o fosse quanto meno presente lo stesso Presidente : è la stessa
Dr.ssa Campolongo a precisare ( cfr.
esame del 26-3-2001 ) che “ quasi sempre era il Presidente Verde il
presidente del mio Collegio”.
Nel merito , pochi brevi accenni . La sentenza è molto schematica
e , nel condannare l’ Imi , si basa
su queste considerazioni :
-la convenzione intercorsa tra le parti va considerata come un qualsiasi
negozio tra privati cui è
applicabile il disposto di cui all’ art. 2331 co. 2 cc “ che sancisce
la responsablità personale di
coloro che agiscono per una società prima che la stessa abbia
acquistato la personalità giuridica;
39
- la clausola di cui all’ art. 14 della convenzione “ non subordina
l’ efficacia delle convenzioni tra
le parti al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto , nella
specie la ratifica da parte del
Consorzio , ma afferma unicamente che i diritti e gli obblighi in capo
al Consorzio , una volta
costituito , potranno scaturire solo a seguito della ratifica da parte
di questi “ .
Considerazioni che saranno poi riprese dalla Corte di Appello e che
saranno aspramente censurate
dalla Corte di Cassazione nella parte in cui non si prende in alcuna
considerazione il fatto che la
convenzione era stata stipulata ai sensi della legge 787 del 1978 .
Una sentenza , dunque , che – soprattutto con riferimento alla anomalia
sopra evidenziata – non può
non lasciare quanto meno perplesso il lettore.
Presidente di quel collegio era un giudice “ sospetto “ e che tale
rimane nonostante la assoluzione ,
peraltro ex art. 530 c. 2 cpp : Filippo Verde .
“ Sospetto “ non certo perché conosca e sia amico di Pacifico
“da una vita “ , come da entrambi
dichiarato , o perché sia buon conoscente di Previti ,anche
al di là dei normali rapporti professionali,
e neppure perché il giudice Verde sia un magistrato che ha molti
soldi .
“ Sospetto “ , invece , perché questi soldi li riceve da Pacifico
( e per il suo tramite da Previti e
dalla Fininvest ) senza una apparente causale e su un conto estero
( “ Master 811 ) aperto e gestito
per suo conto dall’ amico Pacifico .
Si vedrà più oltre come :
a) l’ imputato ebbe a ricevere , nel 1991 , la somma di Lire 500 milioni
, a lui accreditata da
Pacifico . Somma che faceva parte di quella maggiore che da un conto
Fininvest era stata
accreditata a Cesare Previti ( cfr. in capitolo movimenti finanziari
Lodo Mondadori ) ;
b) ebbe a versare tra il 1988 e il 1990 svariate decine di milioni
di lire in contanti sui suoi
conti correnti italiani ;
c) si vide versare da Attilio Pacifico nel Maggio 1994 sul conto estero
“Master 811” la
somma di 246.000 franchi svizzeri .
E però è del tutto evidente come l’ operazione di cui
al punto a) non possa riferirsi alla causa Imi-
Sir in considerazione della provenienza della somma da un conto Fininvest
, via Previti e Pacifico .
Per questa vicenda la difesa ha accennato ad un procedimento pendente
a Perugia. Analoga
conclusione si deve trarre per i versamenti sub b) , contestati in
altro procedimento penale.
Resta il versamento sub c) , temporalmente compatibile con l’ epoca
in cui Attilio Pacifico aveva la
disponibilità della “ provvista Rovelli “ , da lui prelevata
in contanti . E , infatti , è questa somma di
denaro che , nello stesso capo di imputazione, è contestata
, pur non essendo specificamente
indicata, atteso che si fa riferimento alla provvista Rovelli del 1994
. Si può qui anticipare come il
collegio , più che a fronte di un principio di prova circa la
causale di questo versamento fornita dall’
40
imputato , non ritenga accertato che questa operazione sia da potersi
mettere in diretto
collegamento con la vicenda Imi-Sir a cagione del tempo trascorso dalla
sentenza che si assume
compravenduta : otto anni sembrano davvero un po’ troppi .
Forse , diverso sarebbe stato se il Collegio avesse ritenuto provato
l’ intervento del giudice Verde
nel c.d episodio Minniti , che gli è direttamente contestato
nel capo di imputazione . Si darà conto
più oltre di questa vicenda : qui basti anticipare che il Collegio
, nella provata certezza di quanto
narrato da Minniti , non ritiene provato – proprio sulla base delle
dichiarazioni del testimone - che
sia stato proprio il giudice Verde a convocare il 4-4-1989 quella pretestuosa
riunione al Ministero a
seguito della quale il dr. Minniti fu estromesso dal collegio chiamato
a decidere sul “ quantum “
della causa .
Vi è un’ ultima – ma non per importanza - considerazione da
fare per ciò che concerne la posizione
Verde con riferimento alla sua partecipazione al collegio che nel 1986
ebbe a decidere la causa sull’
“ an debeatur “.
Non si può prescindere –anche perché certamente condivisibile
- dal principio sancito dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 29 del 30-10-2002 . I supremi
giudici , nel ritenere
corretto l’ asserto secondo il quale “ non è precluso al giudice
penale prendere in esame le
“anomalie “ di un determinato procedimento giurisdizionale e il contenuto
stesso del
provvedimento finale al fine di rinvenirne elementi a conferma della
fondatezza di una
prospettazione accusatoria , ove si assuma che l’ esito della decisione
sia stato alterato o si sia
tentato di alterare per scopi illeciti “ ravvisano la necessità
che – nel caso di decisioni collegiali –
“ si fornisca la prova , se non di una vera e propria coartazione e
prevaricazione , almeno di
concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti
del collegio o di qualcuno di essi
che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione
di quell’ illecito intervento “ .Ora
premesso che non ogni decisione “ criticabile “ può essere considerata
elemento indiziante di una
corruzione in atto , la sentenza di cui sopra , come detto , presenta
una evidente anomalia con le
possibili citate conseguenze . Ma questo , insegna il Supremo Collegio
, non basta allorquando ci si
trovi fronte a decisioni collegiali , essendo necessario dimostrare
quanto meno una attività di
condizionamento sugli altri membri del Collegio . Nel caso di specie
unico imputato è Verde ; sulla
Campolongo non è mai stato sospettato alcunché ; il giudice
Zucchini – indagato per questi fatti -
era anche lui in rapporti con Pacifico che lo aiutò nell’ apertura
di un conto a Montecarlo su cui
confluì la somma di lire 200 milioni , somma di cui Zucchini
dimostrò la provenienza tanto che la
sua posizione venne archiviata.
41
Verde non era istruttore e relatore di quella causa ( posizione che
, unita alla conoscenza completa
degli atti che gli altri membri di un collegio civile non hanno, mette
l’ assegnatario di una causa in
una posizione di “ privilegio “ nel poter , eventualmente , condizionare
la camera di consiglio e la
decisione , relazionando in un modo anziché in un altro , come
si vedrà nel caso di Metta ). E’ , d’
altronde, assodato e rammentato da pressochè tutti i giudici
sentiti ( cfr. più oltre Paolini ,
D’agostino , Goldoni ) , che nel settore civile , in particolare ,
chi conosce in modo approfondito e
completo gli atti di causa è il relatore : agli altri , compreso
il Presidente , vengono fornite le c.d.
veline , contenenti l’ atto di citazione , le comparse di risposta
e poco più . Certamente il Presidente
del Collegio può far valere la sua esperienza , se non il suo
“ carisma “ di fronte ad un consigliere
ancor giovane , come era la Campolongo allorquando giunse in Corte
di Appello : e , forte di questa
influenza può indirizzare la camera di consiglio in una direzione
anziché in un'altra . Soprattutto
quando si debba affrontare una problematica di puro diritto , quale
quella della “ mutatio libelli “ ,
per la cui soluzione sono di norma sufficienti gli atti contenuti nelle
“veline” . Tutto questo in
astratto è possibile : in concreto non se ne hanno prove .
Sempre riferendosi , in particolare , al problema della “ mutatio libelli
“ , non risulta in alcun modo
dalle dichiarazioni di Campolongo e Zucchini , che il Presidente Verde
abbia fatto valere la sua
autorità ed esperienza per far prevalere quella più che
criticabile decisione avente gli effetti di cui
sopra . Forse non ha fatto nulla per contrastarla , ma qui la prova
diverrebbe “ diabolica “ , in
quanto bisognerebbe presumere il grado di preparazione , conoscenza
e concentrazione avuto da
Verde in quella camera di consiglio . Esaminata dalla difesa in data
26-3-2001 così ha risposto la
Campolongo , pur non ricordando le problematiche poste da quella sentenza
: Avv. Borzone -
...ecco. Lei ha memoria se il Presidente Verde prima della Camera di
Consiglio cercò di
influenzarla in qualche modo sull'esito della decisione? T. - No, il
Presidente Verde non mi ha mai
influenzato sull'esito di nessuna causa. Avv. Borzone - Non ricorda
neanche se il Presidente Verde
in questo caso specifico venne con un'opinione precostituita, ovvero
de... discuteste? T- No, perché,
voglio dire, siccome la causa era mia ero io che davo per prima la
proposta, no, la proposta di
decisione la fa sempre il giudice relatore e noi non... abbiamo sempre
seguito questo... questo
schema, io dissi come la vedevo, gli altri furono d'accordo, naturalmente
se n'è... si è discusso su...
sui particolari, ma, insomma, voglio dire, adesso poi non... non è
che posso ricordare”.
Quanto a Zucchini , sentito ex art. 210 cpp , ha semplicemente affermato
di ricordare ben poco , per
non dire nulla , di quella causa e , ancor meno , di eventuali tentativi
di Verde di dirigere la camera
di consiglio verso una direzione anziché un ‘altra. Insomma
, anche dalla deposizione di Zucchini
non è emerso nulla che possa far pensare ad un atteggiamento
, se non prevaricatore , tendente al
concreto condizionamento della volontà del collegio
42
Anche per questi motivi , unitamente a quanto verrà più
oltre esposto allorquando si
affronterà il c.d. “ episodio Minniti “ , l’ imputato Verde
andrà assolto dal reato a lui ascritto.
D – LA SENTENZA DI APPELLO SULL “ AN “ ( camera di consiglio 15-1-1988
- pubblicata
il 28 Maggio 1988 – collegio : Paolicelli , Cardillo , Oliva – in faldone
27 Imi-Sir )
La sentenza del Tribunale di Roma del 31-10-1986 venne impugnata dall’
Imi innanzi alla Corte di
Appello . Assegnata alla seconda sezione , istruttore e relatore fu
nominato il giudice Oliva. La
camera di consiglio ( Presidente Paolicelli , giudice Cardillo ) si
tenne il 15-1-1988 e la sentenza fu
pubblicata in data 28 Maggio 1988 .
La sentenza ricalca, né più né meno , che gli
argomenti della pronuncia appellata , con
motivazione altrettanto sintetica e schematica .Sono stati esaminati
, in qualità di testimoni , i
membri di quel collegio che nulla ricordano della vicenda processuale
. Oliva , il relatore , sentito
alla udienza del 20 Maggio 2002 , rammentava come presidente del collegio
Anedda , invece di
Paolicelli ; Cardillo ( ud. 25-3-2002 ) non ricorda assolutamente nulla;
lo stesso il presidente
Paolicelli il quale ( ud. 18-5-2002 ), dopo aver premesso che la sua
sezione riformava quasi tutte le
sentenze di primo grado , ha tenuto a ricordare come la sentenza di
cui trattasi fosse stata
confermata dalla Cassazione . Ricordo impreciso , come noto , atteso
che fu proprio questa
sentenza della seconda sezione civile ad essere cassata dalla Suprema
Corte con motivazioni e
censure piuttosto aspre, come più oltre si vedrà .
Occorre però, in questa sede, sfatare uno degli argomenti difensivi
maggiormente enfatizzati , non
solo nella sede propria dell’ aula , in verità : quello , cioè,
secondo il quale praticamente tutti i
giudici che si sono occupati della causa Imi-Sir avrebbero dato ragione
a Rovelli , sicchè tale
circostanza da un lato renderebbe inverosimile il fatto che il solo
Metta si sia fatto corrompere ;
dall’ altro darebbe contezza delle assolute buone ragioni dello stesso
Rovelli . Ora , per quest’
ultimo aspetto , va ricordato che la configurabilità del reato
di corruzione in atti giudiziari
(pacificamente ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante
delle fattispecie di cui agli
art. 318 e 319 CP ) prescinde dall’ accertamento o meno della “correttezza
“ della decisione assunta
- atteso che il bene giuridico protetto è quello della “imparzialità
nello svolgimento della attività
giudiziaria “ che viene ab origine leso dall’ offerta di una utilità
; tanto è vero che eventuali
“anomalie “ nell’ iter processuale assumono la valenza non certo di
elemento costitutivo ed
essenziale della fattispecie criminosa – che ben può sussistere
anche fronte di una sentenza
“giuridicamente “ inattaccabile - bensì solo quello di indizio
da valutare nell’ ambito di un
complessivo quadro di riferimento ; dall’ altro va osservato come la
“ unanimità “ di giudizio
43
prospettata dai difensori sia solo apparente : è vero che ,
con riferimento all’ “ an debeatur “, sei
giudici tra primo e secondo grado , diedero ragione a Rovelli , ma
è anche vero che la Cassazione
nel 1989 ha cassato la decisione della Corte di Appello, di fatto identica
a quella del Tribunale . Il
che significa , in parole semplici , che quei due collegi hanno anche
dato ragione a Rovelli ma la
Cassazione ha detto loro che avevano sbagliato. Con riferimento al
“ quantum “ , invece , è vero
che Rovelli aveva avuto ragione anche in Tribunale ( ove , peraltro
, come si vedrà, si era
provveduto ad estromettere dal collegio giudicante il Dr. Minniti che
aveva espresso dubbi sulla
perizia stessa che poi verrà utilizzata sia in primo che secondo
grado ) , ma è altrettanto vero che da
un lato ( come si vedrà ) quella perizia risentiva di condizionamenti
esterni , dall’ altro la Corte
di Cassazione su tale questione non poté pronunciarsi nel merito
( come pure sull’ an “ ) a causa
della, all’ ultimo momento accertata, mancanza in atti della procura
speciale dell’ Imi .Affermare ,
dunque , che Rovelli ebbe “ sempre ragione “ significa snaturare il
reale iter processuale e far finta
di non ricordare che , da un lato , il procedimento non si concluse
con una decisione “ nel merito “
ma con una declaratoria di improcedibilità per motivi formali
; dall’ altro che , nell’ unica occasione
in cui la Corte di Cassazione poté agire nella pienezza delle
sue competenze , Rovelli ebbe torto .
44
E - LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUL “QUANTUM “ ( Udienza collegiale 4-4-1989,
Camera di Consiglio 18-4-1989, pubblicazione della sentenza 13-5-1989
, collegio Campolongo -
relatore - , Goldoni , D’ Agostino – in faldone 27 Imi-Sir )
Questo secondo giudizio di primo grado inizia il giorno in cui viene
deciso “ l' an “ dal collegio
Verde-Zucchini-Campolongo : con ordinanza in pari data (8.10.1986)
si disponeva infatti
procedersi a CTU avente per oggetto il “ valore “ del gruppo Sir e
che rappresenterà ,
sostanzialmente, tutta la attività istruttoria . L’ incarico,
all’ udienza del 12 Marzo 1987 , sarà
affidato ad un collegio formato dai dottori Mario Politi , Pasquale
Musco e Spartaco Ippolitoni .
Il 4-4-1989 si celebrerà l’ udienza collegiale e la camera di
Consiglio si terrà il successivo 18
Aprile. La motivazione sarà pubblicata il 18 Maggio 1989 : in
questa fase del giudizio accadde quel
che Schlesinger dice mai avrebbe pensato: la liquidazione del danno
raggiunse una cifra veramente
ingente, superando i 70 miliardi previsti dalla convenzione del 19-7-1979
alle clausole 4 e 5.
Alla Sir infatti – ritenuta la convenzione , con la sentenza sull’
“ an “ , un comune negozio tra
privati e in accoglimento delle conclusioni peritali – verrà
riconosciuto un risarcimento ,
comprensivo di interessi e rivalutazione - pari alla somma di 750 miliardi
di lire , cui aggiungersi
21,1 miliardi per la mancata manleva delle fideiussioni .
E.1- UN PRIMO ABUSO : LA PERIZIA D’ UFFICIO , UN ATTO PROCESSUALE
ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON LA PARTE ROVELLI
E’ a partire da questa fase processuale che si ha la prova di come
Nino Rovelli avesse deciso di
garantirsi un esito positivo della controversia che lo vedeva opposto
all’ Imi , ricorrendo a tutti i
mezzi possibili e affidandosi a chi , sulla “ piazza romana “ , tale
esito era , evidentemente , in
grado di assicurare .
Né l’ avvocato Pacifico , né l’ avvocato Acampora , né
l’ avvocato Previti risultano aver mai avuto
ufficiale mandato a rappresentare la parte Rovelli-SIR , né
da Nino Rovelli né dai suoi eredi .
Nessuno degli avvocati che per anni hanno difeso la famiglia Rovelli
ha mai sentito parlare di loro.
( in particolare i testi Are e Giorgianni , legali “ storici “ dei
Rovelli – cfr. 23-2-01 e 3-6-02 per
Are e 23-2-01 per Giorgianni ) .
Eppure , morto Nino Rovelli il 30-12-1990 ( un mese dopo la pubblicazione
della sentenza della
Corte di Appello 26-11-1990 relatore il consigliere Vittorio Metta
, sentenza che diverrà definitiva),
45
gli eredi di questi , la moglie Primarosa Battistella e il figlio Felice
Rovelli , bonificheranno nel
Giugno 1991 a favore di Attilio Pacifico , estero su estero , la somma
di lire 1 miliardo che
Pacifico smisterà in parte a Previti e Squillante per l’ importo
di Lire 133 milioni ciascuno
(equivalenti al cambio dell’ epoca a 100.000 dollari ) ; mentre tra
il Marzo e il Maggio del 1994 –
ottenuta la liquidazione di quasi mille miliardi di lire da parte dell’
Imi – gli eredi Rovelli
bonificheranno ai tre avvocati romani la somma complessiva di 67 miliardi
in franchi svizzeri
(10.850.000CHF ad Acampora , 18.000.000 di CHF a Previti, 28.850.000
CHF a Pacifico ) .
Di tali movimentazioni , come delle versioni difensive in ordine alla
causale di questi pagamenti ( e
della loro totale infondatezza ) , si parlerà approfonditamente
nei relativi capitoli di questa
motivazione.
Basterà qui in estrema sintesi anticipare – in quanto funzionale
a quanto tra breve si sottolineerà -
che i due eredi Rovelli ( dopo aver affermato che mai Acampora , Previti
e Pacifico ebbero ad
occuparsi della controversia Imi-Sir , se si eccettua qualche consiglio
dato dal terzo a Felice in
epoca successiva alla morte del padre ) sostengono che pagarono quella
somma a Pacifico perché
questa era stata l’ indicazione di Nino prima di morire ( 30-12-1990
) anche se , in quella occasione,
il de cuius non indicò loro né la causale ( che non avrebbero
saputo mai ) e neppure l’ entità del
debito ( che venne per la prima volta quantificata loro da Pacifico
! ). Quanto ad Acampora e Previti
( nomi a loro non fatti dal defunto Nino ) verranno pagati – a detta
della Battistella e del figlio –
solo in quanto Pacifico ebbe a dir loro che altri avvocati romani vantavano
crediti nei loro confronti,
crediti che anche in questo caso vennero da questi ultimi quantificati
:
D : “ Come mai avete deciso di pagare quanto richiesto da Previti e
da Acampora nonostante
nessuna indicazione di queste persone sia stata data da suo marito
? “ ;
Battistella : “ Perché si trattava di insigni avvocati di Roma
“ .
Verrebbe da dire : meno male che non si è presentato nessun
altro a vantar crediti non
documentati nei confronti del defunto Nino Rovelli ! ( cfr. Battistella
interrogatori citati e
interrogatorio del 14-9-96 e Felice Rovelli 8-5-1996 e considerazioni
sopra svolte su questo
punto ) .
Previti , a sua volta , dopo aver dichiarato in sede di indagini preliminari
che Nino Rovelli gli
aveva dato mandato , prima della morte , di effettuare pagamenti a
non meglio indicati
professionisti , in dibattimento ha cambiato versione affermando che
trattavasi di quanto
dovutogli da Nino Rovelli per in verità non tanto chiari rapporti
tra loro intercorsi negli anni
’70. Nulla a che vedere , comunque a suo dire , con la controversia
Imi-Sir .
Acampora ( la cui posizione è stata stralciata e definita con
rito abbreviato ma i cui
interrogatori in sede di indagini preliminari sono stati acquisiti
il 29-7-2002 ) ha invece
46
affermato che nella estate del 1989 ( allorquando la causa sull’ “
an “ doveva essere riassunta
in Corte d’ Appello a seguito di annullamento da parte della Corte
di Cassazione e quella sul
“ quantum “ era stata oggetto di impugnazione da parte dell’ Imi )
, Nino Rovelli, in Svizzera,
gli chiese di “ dare un’ occhiata “ agli atti di causa, cosa che lui
fece agendo da “ consulente
esterno “ e redigendo un “ appunto “ (che verrà esaminato allorquando
si parlerà della
sentenza redatta da Vittorio Metta il 26-11-1990 perché a questa
fase si riferisce ) . Questa è ,
a detta dell’ imputato e in estrema sintesi , la causale del bonifico
miliardario del 1994 .
Più variegata , infine , la versione dell’ imputato Attilio
Pacifico. Occorre premettere che tra la
documentazione sequestrata all’ imputato ( cfr. vol. 5 Imi-Sir produzioni
Pm in dibattimento, doc.
nr. 900006 allegato anche alla testimonianza Spello del 15 e 26-1-01
) è stata rinvenuta una fattura ,
datata 8 marzo 1994 , intestata “Imi-Battistella Primarosa “ dell’
importo di 242 milioni di lire .
Il 29-3-1994 dai conti della Battistella presso la Banca Commerciale
di Lugano partiva un bonifico
di 241.600.350 lire a favore di un conto intestato a Pacifico presso
la Rolo Banca di Roma ( cfr.
teste Spello e dichiarazioni Battistella dell’ 8 Maggio 1996 acquisite
alla udienza del 29 Luglio
2002 ) . Con riferimento a tale fattura Pacifico , interrogato il 19-9-1996
dal Pm di Milano, ha
dichiarato che : “ Si tratta di una parcella regolarmene fatturata
alla Sig.ra Primarosa Battistella
ved. Rovelli , per una consulenza fiscale relativa al pagamento della
tassa di successione sia in
Italia che in Svizzera…” . Quanto invece alla sua conoscenza della
causa intentata da Nino Rovelli
all’ Imi, così rispondeva sempre nello stesso interrogatorio
: “ l’ eredità consisteva in una somma
incassata dopo che era stata pagata da un istituto italiano. E’ una
somma dovuta da questo istituto
credo in forza di una sentenza…l’ istituto non ricordo se si trova
a Milano o a Roma , la causa si
è conclusa in cassazione , non ricordo esattamente quando…”
.
Neppure ricorda , Pacifico , il nome e la sede dell “ istituto “ !
Nel successivo interrogatorio del 16 Luglio 1996 , in merito alla causale
del bonifico dei
28.850.000 CHF nel 1994 , così precisava : “ Si tratta di somme
che Rovelli Nino mi doveva
precedentemente alla sua morte. Non si tratta di somme legate alla
vicenda giudiziaria Imi-Sir . Si
tratta di attività professionali diverse rese nel corso di venti
anni circa a partire dal 1979-1980 “.
In dibattimento della fattura non si è più fatto cenno
, mentre è stata confermata ( con qualche
precisazione in più ) la versione difensiva circa la causale
del bonifico della intera somma . Quanto
al suo interessamento alla causa Imi-Sir , l’ imputato ha affermato
che Felice Rovelli si rivolgeva
ogni tanto a lui per avere “ notizie spicciole “ , come ad esempio
la composizione dei vari collegi
giudicanti ( cfr. oltre “ episodio Corda “ in particolare ) , atteso
che in lui “ nutriva fiducia “
mentre con i legali “ ufficiali “ non aveva tanta confidenza ( versione
confermata anche da Felice
Rovelli ) .
47
Tutto qui.
Il fatto è che la suddetta fattura non fa riferimento ad una
questione fiscale legata all’ eredità , bensì
proprio alla causa Imi-Sir : inizia con la indicazione della fase pendente
nel 1990 presso la Corte
di Appello , relatore Metta ( “ esame studio della controversia davanti
alla Corte di Appello di
Roma per il giudizio di rinvio “ ) e conclude con quella di esecuzione
( “ esame studio sulle
possibilità di esecuzione contro l’ Imi nei paesi esteri ...)
.
Ignora , il Tribunale , il motivo per cui Pacifico abbia emesso questa
fattura ( corrispondente , per
altro , a meno dell’ 1% di quanto poi effettivamente pagato dai Rovelli
) . Certo è che in essa si fa
riferimento ad un suo interessamento alla causa anche in epoca precedente
alla morte di Nino
Rovelli , avvenuta il 30-12-1990 , un mese dopo la sentenza redatta
da Metta .
Questo , in estrema sintesi , quanto emerge dalle dichiarazioni degli
imputati e dalla
documentazione bancaria acquisita a seguito di rogatoria internazionale
.
Ma , nel corso delle indagini preliminari , la Procura della Repubblica
ebbe a disporre il sequestro
di copiosa documentazione presso l’ imputato Pacifico , tutta inerente
la causa Imi-Sir . Si
tratta dei documenti raccolti nei volumi 5 - ma soprattutto 4 – delle
produzioni Pm in
dibattimento.
Altrettanta copiosa documentazione era in possesso di Giovanni Acampora
ma non risulta
essere stata sequestrata : è stato l’ imputato che vi ha fatto
riferimento , nel corso del suo
interrogatorio al Pm acquisito il 29 Luglio 1992 , producendo un elenco
degli atti in suo possesso
(praticamente a partire dall’ origine della causa ) e solo alcuni di
essi ( due citazioni in riassunzione
per la causa in appello nel 1990 e un “ appunto “ di cui si parlerà
nel capitolo dedicato alla
motivazione della sentenza d’ appello 26-11-1990 ) .
Quanto all’ imputato Previti , nessuna perquisizione è stata
effettuata , atto per il quale sarebbe stata
ovviamente necessaria la concessione da parte del Parlamento di autorizzazione
a procedere , con l’
effetto di rendere comunque del tutto inutile un tipico atto “ a sospresa”
. Egli , in dibattimento , ha
dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione attestante
i suoi ventennali rapporti
con Nino Rovelli ( cfr. più approfonditamente capitolo rapporti
tra gli imputati ). Eppure una realtà
diversa è stata prospettata al Tribunale dal teste Marco Iannilli
, sentito alle udienze dell’ 8
Febbraio 2001 e del 22 Febbraio 2002 .
E’ , Marco Iannilli , un dipendente “ storico “ dello studio Previti
, ivi assunto fin dal 1976 e adibito
( come più oltre si vedrà – vicenda Mondadori ) alle
più diverse mansioni in aggiunta a quella
principale di “ archivista “ . Su domande della stessa difesa Previti
relative alla presenza in studio
di documentazione riguardante Nino Rovelli , così ha risposto
nell’ esame dell’ 8-2-01 :
48
avv. Sammarco :” Sì, un'altra domanda: ricorda se tra i clienti
dello studio vi fosse anche Rovelli?
E se può specificare anche di che tipo di pratiche si trattava,
se...”;
T. : “ Dunque, io ricordo che c'erano due faldoni intestati a Sir,
se non erro, Sir Rovelli. Il... cioè
la persona, cioè Rovelli, non lo ricordo, cioè Rovelli...
però le pratiche me le ricordo
perfettamente“;
avv. Sammarco “ Queste pratiche riguardavano la controversia con l'Imi
oppure si trattava di altre
questioni?”;
T. : ” Riguardavano... c'era scritto... c'era scritto Rovelli Sir,
erano nel procedimento... Imi io non
me lo ricordo “ .
avv. Sammarco : “ Queste pratiche sono ancora disponibili presso lo
studio? “;
T. – “ Che io sappia, sì” .
Attesa la rilevanza della questione ( Previti ha precisato di non aver
mai avuto come “ cliente “
dello studio Nino Rovelli ) ci si sarebbe aspettata – dato anche il
tenore della domanda finale del
difensore - una immediata produzione di questa documentazione , a dimostrazione
della natura dei
rapporti Rovelli-Previti .
E invece , per oltre un anno , di questi documenti si è “ persa
memoria “ nel corso della istruttoria
dibattimentale . Fino a quando , il 22-2-2002 , è stato nuovamente
sentito Iannilli in merito alla
vicenda Mondadori :
Presidente : ” Va bene. Senta, più che una domanda questa è
una richiesta. Lei circa un anno fa,
quando è stato sentito nell'ambito del procedimento IMI-SIR,
ci ha detto che probabilmente nello
studio Previti sarebbero ancora presenti i faldoni relativi alla causa
IMI-SIR. Li ha per caso
recuperati?…Che Lei ha parlato, a dir la verità, per essere
più esatto Rovelli-SIR” .
Iannilli “ ...faldoni attinenti Rovelli, sì, ci sono “.
Presidente : “ E IMI no però?” ;
Iannilli :” Io non li ho... Ho aperto qualcosa, mi pare, e ho visto
scritto anche IMI…”;
Presidente : “ Sono ancora lì? “;
Iannilli : “ Sono ancora lì “;
Presidente : “ No, siccome è passato un anno, magari pensavo
che...” ;
Iannilli : “ No, no, ci sono”;
Presidente : “ ...avrebbero potuto essere prodotti “ .
Questa volta nella affermazione di Iannilli ( dalla cui dichiarazione
ben si comprende aver egli di
recente – dopo l’ esame del 2001- visto e aperto i faldoni ) vengono
ricompresi anche atti con la
dicitura “ Imi “ . Il processo si è concluso nell’ Aprile del
2003 ma la difesa non ha ritenuto
opportuno produrre questi documenti , sulla cui esistenza presso lo
studio Previti non possono
49
esservi dubbi atteso che l’ impiegato Iannilli lo ha confermato in
due distinte occasioni . Nella
prima occasione ha affermato di non ricordare riferimenti all’ Imi
, ma la seconda volta , dopo aver
precisato di aver nel frattempo aperto i faldoni , ha con certezza
detto : “ ho visto scritto anche
Imi “, senza che la difesa Previti ( e nessun’ altra invero ) obiettasse
alcunché .
Ha poi precisato Iannilli che detta documentazone è presente
in studio dai “ primi anni 80 “ , forse
anche fine anni ’70 . Ora ( come più approfonditamente si vedrà
nel capitolo rapporti tra gli
imputati cui si rimanda ) Previti ( in epoca successiva all’ esame
Iannilli ) ha affermato di aver
avuto negli anni ’70 con Nino Rovelli “ un incontro professionale “
non meglio specificato , di
averlo aiutato durante la latitanza cui l’ imprenditore lombardo era
costretto in quegli anni e di
averlo consigliato su come mettere al riparo il suo patrimonio da sequestri
giudiziari . Nulla di
tutto ciò giustifica , ovviamente , la presenza in studio dei
“ faldoni Sir/Rovelli-Imi ( che
infatti Previti esclude ) tanto più con i riferimenti all’ Imi
“ di cui ha parlato il teste Iannilli sulla cui
attendibilità nessuno può dubitare, essendo difficile
da un lato catalogarlo “ teste ostile alla difesa “
e dall’ altro ritenere che l’ “ archivista “ che lavora da quasi trent’
anni nello studio Previti sbagli
nel ricordo ( cosa che neppure la difesa Previti gli ha contestato
) . Eppure è stato lo stesso Previti a
riferire che nel 1981-1982 Rovelli ebbe a proporgli di interessarsi
alla causa che egli intendeva
intentare all’ Imi ( cosa che , a suo dire , lui rifiutò ) e
che , morto il padre , il figlio Felice ogni
tanto gli parlava degli sviluppi della vicenda .
In conclusione le dichiarazioni del teste Iannili , per i motivi detti
, autorizzano a ritenere provato
che anche presso l’ imputato Previti esistesse documentazione inerente
la causa intentata da
Rovelli all’ Imi , atti che la difesa ( pur avendo ella stessa introdotto
l’ argomento un anno prima )
non ha ritenuto opportuno produrre al Tribunale , pienamente acquietandosi
, nel prosieguo dell’
esame , alla versione in aula fornita dal teste
Questo , dunque , il contesto complessivo allorquando , nel Marzo 1987
, il Tribunale di Roma
conferisce CTU ai soprannominati professionisti nell’ ambito del giudizio
di primo grado sul
“quantum debeatur “ .
Il corposo e complesso elaborato peritale si trova in vol. 27 Imi-Sir
prod. PM in dibattimento e fu
prodotto dal prof. Are con nota 19-9-1996 . E questo documento è
stato un po’ uno dei “ cavalli di
battaglia “ delle difese , citato e ricitato , atteso che , alla fin
fine , si è detto che , in tema di
quantificazione del danno , i giudici ebbero a basarsi non su proprie
esclusive valutazioni ma su
quelle di tre esperti dallo stesso Tribunale nominati .
Solo che , leggendo e rileggendo ( e rileggendo ancora ) i documenti
sequestrati a Pacifico in sede
di indagini preliminari , si scopre che quella che doveva essere una
equidistante perizia d’
50
ufficio , altro non è , di fatto , che una perizia di parte
concordata ed elaborata con la fattiva
partecipazione della parte attrice Rovelli-Sir . Il documento che ora
si esaminerà è stato
rinvenuto in possesso ( unitamente ad altri che verranno esaminati
in sede di valutazione della
sentenza di appello del 1990 ) di Attilio Pacifico ma , come sopra
detto , non solo anche Acampora
e Previti erano all’ epoca in stretti rapporti con Nino Rovelli , ma
anch’ essi erano in possesso di
documentazione inerente la causa : documentazione non sequestrata ad
Acampora ( ma già quella
prodotta dall’ imputato il 29-7-2002 è - come si vedrà
nel capitolo sentenza di appello - altamente
compromettente ) e neppure a Previti , per i motivi detti.
Ciò che è certo , per quel che qui immediatamente interessa
, è che uno tre avvocati che ( come
risulterà dall’ intero corpo di questa motivazione ) fungevano
da “ difensori “ occulti di Nino
Rovelli prima e dei suoi eredi poi , era in possesso di una bozza della
CTU parzialmente
diversa dall’ originale che sarà poi depositato in Tribunale
, con ciò dimostrandosi che la
parte Rovelli “collaborava “ alla stesura di un atto “ dell’ ufficio
“ .
Nel vol. 4 prod. Pm Imi-Sir ( documentazione sequestrata a Pacifico
) c’ è di tutto , centinaia e
centinaia di pagine inerenti le principali scadenze della causa civile
Imi-Rovelli .
Ad una prima lettura , tale documentazione sembra consistere in atti
“ ufficiali della causa “ : copie
di sentenze , di atti di citazione , di comparse conclusionali , pareri
( peraltro “ anonimi “ ) su
specifiche questioni etc.
Ma a foglio 18052 ci si imbatte in una ricevuta di un fax che , datato
9-8-1990 , viene spedito dal
Beach Hotel a certo Dr. Pasquale Musco . Detta ricevuta è spillata
ad un “ promemoria “ , datato 9
Febbraio 1990, ove nella prima parte si fanno considerazioni sulla
“ questione Enimont “ , mentre
la seconda ha per oggetto la causa Imi-Sir allora pendente in appello
( si era già tenuta una prima
camera di consiglio il 13-6-90 poi aggiornata al 10-10-1990 ) , consigliere
Metta , laddove ancora –
come si vedrà – il tema della perizia teneva banco .
Il Beach Hotel ( come risulta dalle rubriche telefoniche sequestrate
a Pacifico ) è uno degli
alberghi frequentati dall’ imputato a Montecarlo ( vol 3 Imi-Sir –
produzioni PM e vol. 6 fg.
0159 ) .
Dai tabulati telefonici emergono, poi , nel 1991 ( poco dopo la sentenza
26-11-1990 della Corte di
Appello ) contatti tra Attilio Pacifico e Pasquale Musco ( 24-1-1991
ore 11,57 dal cellulare di
Pacifico – 0337729549 – una chiamata al numero 063202634 intestato
a Pasquale Musco ; lo stesso
giorno , ore 13,37 , dallo stesso cellulare di Pacifico altra chiamata
al cellulare 0337723572 sempre
intestato a Pasquale Musco ) . Anche nelle agende di Pacifico ( disponibili
dal 1991 ) il nome
Musco ricorre spesso.
Il dottor Pasquale Musco è uno dei periti d’ ufficio nominati
dal Tribunale di Roma nel
51
Marzo 1987 ( si allega intestazione della CTU ) .
La conclusione è inevitabile : Pacifico era in rapporti anche
con uno dei CTU incaricati – a suo
tempo – di “ valutare “ il gruppo Sir . Il dott. Musco , poi , era
certamente conosciuto anche da
Previti e Acampora atteso che ( cfr. capitolo rapporti tra gli imputati
) era il curatore del fallimento
Caltagirone , causa in cui Previti e Acampora rappresentavano e difendevano
la controparte.
Si obietterà , da parte della difesa , che a nessun avvocato
è vietato intrattenere rapporti con
consulenti del Tribunale : tanto più che questo avvocato mai
ebbe a ricevere mandato da una delle
parti in causa e che questi rapporti sembrano risalire ( sulla base
degli elementi di cui sopra, senza
dimenticare che non vi è però disponibilità di
documentazione – tabulati o agende – antecedenti al
1990 ) a ben tre anni dal deposito in Tribunale dell’ elaborato peritale
.
Obiezioni che il Tribunale potrebbe anche condividere se , da quella
vera “ miniera “ che risulterà
essere il citato volume 4 , non emergesse ( tra i tanti – degli altri
si parlerà a tempo debito ) un
singolare documento : si intende quello che va da fg. 171034 a fg.
171075 e che inizia con questo
titoletto : “ I-PREMESSE . Criteri di analisi e di valutazione “ .
Ad un primo sguardo sembrerebbe una semplice copia della CTU depositata
in Tribunale nel 1987.
Salta , però , subito all’ occhio che è un documento
“ anonimo “ , privo di data e di firme .
Se , avendo un po’ di tempo da impiegare , si va a riprendere la CTU
“ originale “ che si trova ,
come detto , nel volume 27 , e si comparano i due testi , ci si troverà
di fronte ad una realtà che
questo Tribunale , senza alcuna enfasi , fatica a non definire sconvolgente
: il documento
sequestrato a Pacifico , infatti , non è una copia della CTU
( integrale o di anche di una parte
sola ), ma è una “ bozza “ della stessa che precede la stesura
definitiva : una sua prima
versione ( come dimostra la presenza , nella bozza , di parte identiche
alla versione originale
inframezzate da altre modificate ) che solo in parte verrà poi
letteralmente travasata in quella
consegnata al Tribunale .
E neppure si dica che è un “ riassunto “ dell’ originale fatto
a posteriori : basta leggere anche solo
l’incipit della “ bozza “ ( tipico di un atto processuale ) per rendersi
conto che non è così .
E infatti :
- come detto alcune parti della “ bozza “ sono identiche alla CTU ,
altre no ;
- l’ iter argomentativo e l’ oggetto della trattazione sono comunque
sempre gli stessi , con
problematiche che magari sono esposte in posizioni diverse , inframezzate
da altre questioni
o semplicemente esposte – nella CTU - in modo un po’ più elegante
che nella “ bozza “ ;
- la CTU è strutturata su 20 righe a foglio , la bozza su 25
;
- la CTU porta i numeri a macchina sul margine superiore al centro
, la bozza dei numerini a
penna sempre sul margine superiore ma a destra .
52
E neppure si dica , magari , che potrebbe essere un documento redatto
da consulenti di parte : il
secondo periodo della pag. 1 del documento ( fg. 171034) , toglie ogni
dubbio in proposito ,
laddove si afferma che occorrerà fornire “ obiettiva risposta
“ alle antitetiche conclusioni cui sono
giunti proprio i consulenti di parte ( cfr. subito oltre ) .
Basta, d’ altronde , mettere a confronto i due testi per rendersi pienamente
conto della assoluta
certezza di quanto ora evidenziato .
Il Tribunale si limiterà , per motivi di “ spazio “ , a trascrivere
integralmente ( con testo a fronte )
solo poche parti dei due elaborati , a titolo di mero esempio ( e le
relative parti verranno allegate a
questa motivazione ) . Ma nulla impedisce che un tale lavoro venga
esteso agli interi documenti ,
nel qual caso gli “esempi “ aumenterebbero grandemente di numero .
CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Foglio 100196 del PM – pagina 16 della
CTU in vol. 27 PM
DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO
ATTILIO PACIFICO
Foglio 171034 del PM – pag. 1 del
documento in vol. 4 PM
5.- Criteri di analisi e valutazione
Preliminarmente alla trattazione analitica
dei quesiti è opportuno procedere alla
individuazione dei “ criteri di analisi e
valutazione “ che dovranno essere adottati
in coerenza con le specifiche prescrizioni
della ordinanza 8 ottobre 1986 e delle
disposizioni contrattuali di riferimento .
Occorre in primo luogo , osservare che nell’
espletamento dell’ incarico si sono evitate le
astratte impostazioni di principio , tutte
teoricamente rispettabili quanto
I.- PREMESSE . Criteri di analisi e
valutazione
1.- Preliminarmente alla trattazione
analitica dei singoli quesiti ai quali i C.T.U
sono chiamati a fornire risposta a norma della
ordinanza 8 Ottobre 1996 del Tribunale di
Roma, è opportuno procedere ad una
individuazione dei “criteri di analisi e
valutazione “ che dovranno essere adottati
in coerenza alle specifiche prescrizioni della
ordinanza stessa e, per relationem , delle
disposizioni contrattuali cui questa a sua
volta fa riferimento.
Ciò consentirà di fornire obiettiva risposta alle
prospettazioni che le parti , attraverso i loro
consulenti tecnici , hanno fornito e che
conducono a risultati la cui radicale divergenza
discende non tanto da contrasti su risultanze
fattuali , quanto da differenti presupposti e
metodologie di valutazione .
A tal riguardo occorre in primo luogo
osservare che la strada della commessa
indagine non è né può essere tracciata sulla
base di astratte impostazioni di principio ,
53
oggettivamente opinabili , e ci si è attenuti
alla concreta applicazione delle correnti
prassi contabili ed amministrative e agli
specifici criteri valutativi contrattualmente
codificati dalle parti .
tutte teoricamente rispettabili quanto
oggettivamente opinabili , ma attraverso la
concreta applicazione delle correnti prassi
contabili ed amministrative e degli specifici
criteri valutativi contrattualmente codificati
dalle parti .
CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Foglio 100198 del PM – pagina 18 della
CTU in vol. 27 PM
DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO
ATTILIO PACIFICO
Foglio 171038 del PM – pag. senza numero
del documento in vol. 4 PM
5.a.- Aspetti contabili – amministrativi
5.a.a. – Il punto temporale di riferimento
per la determinazione del “ patrimonio netto “
contabile è fissato alla data dell’ intervento
consortile o a quella più prossima possibile .
Poiché non risulta siano state formate
situazioni patrimoniali ed economiche
infrannuali alla data di passaggio delle
consegne , la data “ più prossima possibile “
è quella di chiusura dei bilanci , al
31.12.1978.
Ed in effetti , nel “capitolato di stima “
sopra richiamato , si fa riferimento ai “
bilanci di tutte le società del Gruppo “ i più
recenti dei quali erano , appunto, quelli al
31-12-1978 (anche il Ministro VISENTINI ,
con la lettera 23-6-1979 indirizzata all’ Imi ,
riferiva le richieste rettifiche ai bilanci al
31.12.1978 ).
La data di riferimento di cui trattasi è
contrattualmente definita in funzione della
verifica ed accertamento , come detto , del
“patrimonio netto contabile”, positivo o
negativo, di ciascuna società ( v.art.4,lettera
a) e, quindi, della formazione di un “
bilancio consolidato “ evidenziante il
patrimonio netto contabile del “ GRUPPO “
alla stessa data .
Alla medesima data debbono essere riferite
A)- Il punto temporale di riferimento delle
operazioni di verifica e valutazione –
indispensabile per fissare in un momento dato
del suo divenire , una realtà certamente
mutevole qual è quella di un complesso
imprenditoriale – è fissato alla “data dell’
intervento consortile o a quella più prossima
possibile”.
Dato che alla esatta data di passaggio delle
consegne non furono formate , né sarebbe
stato possibile formare per le moltissime
società del Gruppo , situazioni patrimoniali
ed economiche intermedie , la “ data più
prossima” è quella di chiusura , al 31-12-
1978, dell’ esercizio immediatamente
precedente .
Ed in effetti , nel capitolato di stima sopra
richiamato, si fa riferimento ai bilanci delle
società , i più recenti dei quali erano
appunto quelli al 31/12/1978.
La data di riferimento di cui trattasi è
contrattualmente definita in funzione della
verifica ed accertamento del “ patrimonio
netto contabile “ positivo o negativo di
ciascuna società ( v.art.4 co. a ) e , per l’
effetto , della erezione di un bilancio
consolidato di gruppo evidenziante il
patrimonio netto contabile del gruppo
medesimo alla stessa data.Al tempo stesso,
alla medesima data di riferimento vengono
54
le operazioni di eventuale rettifica del
patrimonio netto contabile da effettuarsi a
norma della successiva lettera c) del ripetuto
art.4) della convenzione.
connesse le operazioni di eventuale rettifica
del patrimonio netto contabile da effettuarsi
a norma dei successivi commi c) e d) del più
volte richiamato art. 4 della Convenzione.
CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Foglio 100199 del PM – pagina 19 della
CTU in vol. 27 PM
DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO
ATTILIO PACIFICO
Foglio 171039 del PM – pag. senza numero
del documento in vol. 4 PM
5.a.b.- Il controllo e l’ accertamento dei dati
contabili – rispetto ai quali eventuali
rettifiche di poste per adeguamento ai
valori reali si pongono come operazioni
ulteriori – costituiscono la base
fondamentale nella metodologia delle
verifiche ed accertamenti.
5.a.c.- Le norme e i criteri ai quali, secondo
il menzionato “ capitolato “, deve rifarsi la
verifica contabile , sono , in ordine
graduato , costituite da :
1)“ norme fiscali e civili vigenti in Italia “ ;
2)“in subordine dei principi contabili
internazionalmente riconosciuti “ ;
3) in ipotesi di “ problemi “ nella esecuzione
del mandato ( e pertanto nella applicazione
delle norme e principi sopra enunciati ) è
previsto il “ ricorso a principi di equità e
correttezza amministrativa “.
5.a.d.- Valutazione delle immobilizzazioni –
norme fiscali e civili vigenti in Italia .
Mette conto di trattare in modo specifico
questo argomento in quanto il dibattito tra i
cc.tt. di parte riguarda principalmente la
capitalizzazione di interessi passivi , la
rivalutazione monetaria dei cespiti e poi anche
l’ appostazione in bilancio di quota dei
contributi statali a fronte di impianti non
completati e la capitalizzazione di altri oneri.
B)- Nella metodologia delle verifiche e
accertamenti , la base fondamentale è
costituita , in coerenza del resto ad una costante
prassi , dal controllo e accertamento di dati
contabili , rispetto ai quali eventuali
rettifiche di poste per adeguamento ai valori
reali , si pongono come operazioni ulteriori.
c)- Le norme e i criteri ai quali, secondo il
menzionato capitolato , deve rifarsi la
verifica contabile , sono , in ordine graduato
, costituite da :
1)“ norme fiscali e civili vigenti in Italia “ ;
2)“in subordine dei principi contabili
internazionalmente riconosciuti “ ;
3) in ipotesi di “ problemi “ nella esecuzione
del mandato ( e pertanto nella applicazione
delle norme e principi sopra enunciati ) è
previsto il “ ricorso a principi di equità e
correttezza amministrativa “.
Accanto a tali prescrizioni di ordine generale –
del resto rispondenti alle correnti prassi di
verifica contabile – le parti hanno introdotto
una previsione convenzionale specifica
tendente a sterilizzare , ai fini dell’ esercizio
del mandato di verifica ed accertamento del
patrimonio netto , gli effetti delle “ decisioni “
di non completare o tenere sospesi impianti in
costruzione “.
CTU DEPOSITATA NEL 1987 PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Foglio 100375 del PM – pagina 195 della
CTU in vol. 27 PM
DOCUMENTO SEQUESTRATO PRESSO
ATTILIO PACIFICO
Foglio 171073 del PM – pag. 40 del
documento in vol. 4 PM
( le correzioni sono proprie del testo in atti )
55
…esercizio e non anche da quelli relativi ad
impianti in costruzione – i soli la cui
realizzazione potesse essere sospesa – deve
ritenersi che l’ intero valore di cui trattasi
possa essere assunto a base del calcolo delle
plusvalenze sostanziali ( non trova
applicazione, nella specie , la norma del
punto 4) che esclude il conteggio delle
plusvalenze relative ad impianti sospesi).
Partendo da tale base , i valori sostanziali a
suo tempo accertati da First Boston vanno ,
peraltro , decurtati in relazione alle
variazioni certamente intervenute nel
periodo intercorso tra l’ effettuazione della
stima e l’ intervento consortile . Tali
variazioni possono e debbono essere
identificate nella utilizzazione che , in sede
di formazione dei bilanci, sia stata
effettuata delle plusvalenze a fini di
rivalutazione delle immobilizzazioni nel
quadro delle disposizioni di legge sulle
rivalutazioni…
…costruzione – i soli la cui realizzazione
potesse essere sospesa – deve ritenersi che l’
intero valore di cui trattasi debba potersi
assumere a base del calcolo delle plusvalenze
sostanziali , non trovando per tale ragione
applicazione nella specie
xxxxxxxxxxxxxxxxx la norma dell’ art. 4 che
esclude il conteggio delle plusvalenze relative
ad impianti la cui realizzazione si sia deciso di
sospendere e che tali in effetti siano rimasti.
Partendo da tale base i valori sostanziali a
suo tempo accertati dalla First Boston
peraltro
vanno\/decurtati in relazione alle variazioni
certamente intervenute nel periodo
intercorso tra la effettuazione della stima e l’
intervento consortile . Tali variazioni
possono e debbono essere identificate nella
utilizzazione che , in sede di formazione dei
bilanci, sia stata effettuata delle plusvalenze
a fini di rivalutazione delle immobilizzazioni
nel quadro delle disposizioni di legge sulle
rivalutazioni monetarie operate anche a fini
fiscali. Debbono quindi dedursi dal valore
iniziale accertato dalla First Boston le
rivalutazioni monetarie effettuate in sede di
redazione dei bilanci 1977 e 1978 , con
conseguente deduzione , dal maggior valore
accertato dalla First Boston ,del complessivo
ammontare delle riserve in sospensione di
imposta così costituite. Il maggior valore…
Riesce difficile a questo Tribunale aggiungere qualcosa a commento
dei fatti come emergono , nudi
e crudi , dal semplice esame comparato dei due documenti.
E’ assolutamente ovvio che il lavoro dei periti d’ ufficio nominati
dal Tribunale nel Marzo 1987 ,
non si è svolto in perfetta “ autonomia “ ma , al contrario
, in stretta collaborazione con la parte
Rovelli alla quale venivano anticipate con atto scritto ( nella ipotesi
più benevola ) le conclusioni
cui stava giungendo il collegio peritale . Ma il Tribunale ritiene
provato , nel caso di specie , anche
un fatto più grave : ovverosia che queste stesse conclusioni
siano state concordate – dai periti o
anche da alcuni solamente di essi - con una delle parti in causa .
Lo dimostra il possesso di un
documento anonimo di tal fatta , ancora da approfondire , limare ,
integrare ( se lo scopo era solo
quello di fornire una “ anticipazione “ , che bisogno c’ era di redigere
una “ bozza “ di tal genere ?
ben si poteva – scorrettamente – comunicare oralmente gli esiti ) ;
sembrano confermarlo i rapporti
esistenti tra il perito Pasquale Musco e l’ imputato Pacifico , come
sopra evidenziato ; lo dimostra ,
56
infine , a conferma di uno “ stile “ e di un “ metodo “ , il fatto
che nel famoso vol. 4 – come meglio
si vedrà allorquando si parlerà della sentenza di appello
del 26-11-1990 – vi sono ben altre “ bozze”
ancor più compromettenti : quelle , cioè , della sentenza
da ultimo citata e formalmente redatta da
Vittorio Metta . Il Tribunale è certo che sussistano, a carico
quanto meno del perito Pasquale
Musco , forti elementi per ritenerlo indiziato quale autore, per lo
meno , del reato di “ abuso di
ufficio “ , se non peggio . Non vengono trasmessi gli atti in quanto
si tratterebbe comunque di
ipotesi di reato abbondantemente prescritta .
Ben si comincia a comprendere , dunque , perché Felice Rovelli
e Primarosa Battistella , a risultato
definito ottenuto , sborseranno , “ senza nulla chiedere “ – dicono
loro- in ordine ai motivi , ben 67
miliardi di lire a quei tre avvocati romani che , intimi di Nino Rovelli
, non sono in possesso di un
documento che sia uno , neppure di uno straccio di carta , che possa
dimostrare la causale dell’
enorme “ credito “ da essi vantato.
Nell’ immediato ben si comprende , invece , perché l’ elaborato
depositato dai CTU – inquinato da
illeciti rapporti con una delle parti – ebbe ad incappare non solo
nelle più severe critiche da parte
del convenuto Imi ( il che rientra nella fisiologia di un processo
) ma altresì nelle perplessità di un
giudice sicuramente esperto come il Presidente del Tribunale di Roma
, Carlo Minniti, chiamato a
presiedere la collegiale del 4 Aprile 1989 . Un nuovo “ ostacolo “
che si frappone tra Nino Rovelli e
l’ esito positivo della causa : ostacolo che – come subito si vedrà
- verrà “ brillantemente “ rimosso.
57
E.2- UN SECONDO ABUSO : LA ESTROMISSIONE DEL DR. CARLO MINNITI DALLA
COLLEGIALE DEL 4-4-1989
Nel 1988, Verde era stato chiamato dal ministro Vassalli quale capo
di gabinetto al Ministero della
Giustizia (cfr. dichiarazioni spontanee Verde 30-9-2002 e suoi interrogatori
al Pm di Perugia
acquisiti il 29-7-2002 per non essersi l'imputato sottoposto a interrogatorio)
e non avrebbe dunque
più fatto parte del collegio; al suo posto , per l’ udienza
collegiale del 4-4-1989 , era prevista la
presenza del Dott. Carlo Minniti, da poco Presidente del Tribunale
di Roma
E qui va subito precisato che , come era nella prassi di qualsiasi
Tribunale della penisola , non
era certamente inibito al Presidente del Tribunale presiedere le udienze
collegiali ( non si
dimentichi che il processo Imi-Sir si svolge tutto nella vigenza del
precedente sistema
processuale ). Tale scelta, e anche l’ eventuale cadenza di tali presidenze
, era ovviamente
nella discrezionalità del capo dell’ Ufficio .
Questo si dice subito, perché nel corso della istruttoria dibattimentale,
e ancor più nella fase
della discussione , si è dubitato , da parte di qualcuno , che
ciò rientrasse nelle abitudini del
Presidente del Tribunale , tanto da ipotizzare un “ interesse personale
“ da parte di Minniti a
far parte di quel collegio.
La stessa Dr.ssa Campolongo ( istruttore della causa e che poi dovette
presiedere anche la
collegiale del 4 Aprile , stante la assenza di Minniti ) ha ricordato
come fossero proprio
previste , nelle tabelle trimestrali della sezione , le presidenze
da parte del capo dell’ ufficio ,
tabelle che , quanto a questo aspetto , venivano concordate tra il
Presidente della sezione (all’
epoca che qui interessa , il dr. Delli Priscoli ) e quello del Tribunale
che indicava al primo le
sue preferenze in base ai suoi impegni . Cosa , questa , confermata
da Delli Priscoli ( ud. 26-
3-2001) il quale dopo aver precisato che formava i ruoli delle collegiali
di norma con un
trimestre di anticipo , ha ricordato come fosse solito chiedere al
Presidente del Tribunale , il
giorno ( mai più di uno al mese per ciò che riguardava
Minniti ) in cui intendesse presiedere.
Nel caso di specie la richiesta di fissare la “ collegiale “ in uno
dei giorni indicati in tabella
come deputati alla Presidenza di Minniti , fu avanzata dai difensori
dell’ Imi al momento
della udienza stabilita per le conclusioni e cioè , precisamente
, quella dell’ 11-12-1988 .
Tale circostanza è confermata dall’ avvocato Punzi ( ud. 23-2-2001
) , uno dei legali dell’ Istituto
unitamente a Guerra e Irti : “noi sappiamo che il Presidente, il capo
del Tribunale, tiene udienza
collegiale un giorno del mese e noi chiedemmo in sede di precisazione
delle conclusioni che
l'udienza collegiale venisse assegnata all'udienza con la presidenza
Minniti “.
58
Il prof. Irti ( ud. 16-3-2001 ), nuovo legale dell’ Imi al posto di
Nicolò , ha dichiarato di non
ricordare come erano andate le cose , anche perché ad egli era
stato appena conferito il mandato ,
ma che : “ho ragione di credere che sia stato chiesto al Giudice istruttore
di fissare l'udienza
collegiale in un giorno in cui secondo il calendario del Tribunale...
il Collegio sarebbe stato
presieduto dal Dottor Minniti. Il calendario delle udienze, consentiva
di individuare il giorno o i
giorni in cui il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti
“.
E anche su questa circostanza sono state avanzate dalla difesa perplessità
sulla possibilità di
inoltrare una simile richiesta al giudice istruttore titolare , quasi
che ci si potesse leggere una
violazione del principio del “ giudice naturale “ . E contestualmente
si è ipotizzato , nemmeno
tanto larvatamente , che Minniti si sia “ abusivamente “ inserito ,
di sua iniziativa, nella collegiale
del 4 Aprile : alla ricostruzione dei fatti prospettata dal prof. Irti
, la difesa Rovelli ha , infatti ,
obiettato che “No, veramente funziona un po' diversamente da noi “
ottenendo dal prof. Irti
questa risposta : “ ... mi sono permesso prima di ricordare che nella
vecchia disciplina del
processo civile, nella udienza di precisazione delle conclusioni si
rinviava la causa ad una
udienza collegiale; in base al calendario delle udienze, si era in
grado di prevedere se quel giorno
il Collegio sarebbe stato presieduto dal Dottor Minniti o da altro
Magistrato. Quindi, era una
previsione fondata sul calendario delle udienze “.
E , invero , si è forse confuso il rito civile all’ epoca vigente
, con quello penale. Titolare della causa
era , ovviamente , il giudice istruttore il quale , all’ esito della
udienza fissata per la precisazione
delle conclusioni innanzi a sé , rinviava il procedimento ad
una udienza collegiale a sua scelta fra
quelle indicate nel calendario periodicamente predisposto dal presidente
della sezione . Ha per
esempio ricordato la Campolongo ( ud. 26-3-2001 ) che la sezione teneva
quattro collegiali al mese,
di Lunedì e Venerdì e che ella era inserita in quelle
dei Venerdì dispari, precisando anche che il
Presidente del collegio , invece , “ ruotava “, nel senso che non era
sempre lo stesso. Era quindi lo
stesso istruttore che con la sua autonoma decisione di fissare l’ udienza
collegiale ad un giorno
piuttosto che ad un altro , determinava la composizione del collegio.
Collegio civile che ( a
differenza del settore penale ove l’ eventuale mutamento comporta ,
di norma , l’ azzeramento della
attività istruttoria svolta ) ben poteva cambiare anche all’
ultimo momento ( come poi avvenuto nel
caso di specie ) , per un qualsivoglia impedimento temporaneo di uno
dei giudici .
Nulla di “ sospetto “ dunque , nella richiesta avanzata dai legali
dell’ Imi di rinviare ad una
collegiale per la quale fosse già prevista la Presidenza Minniti
, tanto più che a quella istanza ,
avanzata in una sede ufficiale , i difensori della Sir non ebbero nulla
da obiettare .
E , d’ altronde , la stessa Dr. ssa Campolongo ha precisato che la
Presidenza Minniti del giorno 4-
4-1989 non era un fatto “ estemporaneo “ , ma era tabellarmente previsto
: “ Voglio dire, quel
59
giorno avrebbe dovuto esserci presidente Minniti per tabella e lui
non venne e siccome io ero da
poco diventata l'anziana della Sezione perché era stato trasferito
il collega più anziano di me toccò
a me presiedere”. E ugualmente anche Delli Priscoli ( sia pur su contestazione
) ha confermato
quanto all’ epoca ricordato : “Sapevo, ovviamente, che quel giorno
l’udienza collegiale doveva
essere presieduta dal Presidente Minniti, perché ero io che
preparavo i ruoli d’udienza “.
D’ altronde i ruoli collegiali ( tanto nel civile quanto nel penale
) si fanno , di norma ( e lo stesso
avveniva all’ epoca dei fatti ) , con congruo anticipo . La circostanza
, per quel che qui ci interessa ,
è stata confermata dall’ allora Presidente della sezione Delli
Priscoli , il quale ha affermato , a titolo
di esempio , che a Gennaio certamente dovevano essere già pubblicati
i ruoli dei mesi di Aprile ,
Maggio, Giugno. Ma neppure ha escluso Delli Priscoli che egli possa
aver predisposto i ruoli
anche con più largo anticipo ( “non tutti i mesi, un’udienza
della I Sezione veniva presieduta dal
Presidente capo del Tribunale. Se disponevo 4-5 mesi d’anticipo, poi
non me ne posso ricordare
assolutamente” ).
In conclusione : allorquando in data 11-12-1988 la dr.ssa Campolongo
fissa la collegiale al 4-4-
1989 era già sicuramente noto che quel giorno dovesse presiedere
Minniti , perché ciò era
tabellarmente previsto .
Ma che questa conclusione sia conforme alle risultanze processuali
, lo si può in via definitiva
affermare anche sulla base di un altro fatto : checchè ricordino
l’ avvocato Punzi e i giudici che poi
composero quel collegio ( Campolongo, D’ Agostino , Goldoni ) , il
4-4-1989 non era affatto un
Venerdì ( giorno di norma deputato alla collegiale della Campolongo
) ma un Martedì ( come si
può in pochi secondi accertare attraverso il programma Dos di
un qualsiasi computer ) . Si è sopra
ricordato come – a detta di Delli Priscoli e Campolongo - la I sezione
civile , tenesse udienza
collegiale solo il Lunedì e il Venerdì di ogni settimana
: in realtà forse i ricordi di questi due giudici
non sono particolarmente precisi sul punto ( d’ altronde , al momento
del loro esame , erano
trascorsi ben dodici anni dai fatti ) , atteso che i colleghi Goldoni
e D’ Agostino ( che del collegio
del 4 Aprile fecero parte ) hanno affermato che la collegiale si teneva
il Venerdì e il Martedì .
Certo è , comunque , che le collegiali della Campolongo si tenevano
invece di Venerdì : se dunque,
ella , l’ 11-12-1988, ebbe a rinviare ad un giorno diverso dal suo
abituale , non può essere che
perché - avendo aderito evidentemente alla richiesta degli avvocati
dell’ Imi – era lei già noto il
ruolo del mese di Aprile e perché il giorno 4 era stato indicato
a Delli Priscoli dal Presidente del
Tribunale Minniti , come giorno utile per una sua Presidenza .
Alla stessa conclusione si arriva , a maggior ragione , qualora a ricordar
male i giorni della
collegiale fossero Goldoni e D’ Agostino : la fissazione in un giorno
anomalo come il Martedì , si
60
poteva giustificare solo con la esistenza , già nel Dicembre
, di un calendario che prevedesse
udienza il 4-4-1989 , come evidentemente indicato dal Presidente Minniti
.
Altra circostanza sulla quale si è appuntata la attenzione delle
difese , è quella narrata dagli avvocati
Punzi e Guerra ( altro legale Imi ) i quali hanno ricordato , su domanda
della difesa dell’ imputato
Verde , come alcuni giorni prima del 4 Aprile 1989 ebbero a recarsi
dal Presidente del Tribunale
per avere la conferma che quel giorno l’ udienza sarebbe stata presieduta
da lui : Punzi:” ...perché
per potere avere questo risultato ( presidenza Minniti ) , quello che
dovevamo fare, e abbiamo fatto,
è stato di chiedere all'Istruttore, che fissa l'udienza collegiale
che ha il ruolo, che venisse rinviata
all'udienza collegiale presieduta dal Presidente Minniti, questo è
l'atto formale che noi abbiamo
fatto” ; Avv. Borzone “ E allora che ragione c'era di andare successivamente
dal Presidente
Minniti?” ; Punzi : “ A sollecitare, a fare una sollecitazione privata,
che però non aveva nessuna
rilevanza giuridica “; Avv. Borzone : “ Ma scusi, a sollecitare cosa?
“; Punzi : “ Che presiedesse
lui. A ricordare... a manifestare questa necessità che comunque
era conseguenza meccanica,
automatica del rinvio all'udienza presieduta dal Presidente Minniti
“.
Ora l’ avvocato Punzi non ha ritenuto di aggiungere nulla di più
ai motivi che lo indussero a far
visita al Presidente del Tribunale per avere conferma della sua presenza
alla ormai prossima udienza
del 4 aprile , fatto certamente non raro nella prassi giudiziaria e
che di per sé ben pochi sospetti può
comportare , tanto più che di questa visita è stato lo
stesso Punzi a parlare spontaneamente già nel
corso delle indagini preliminari. Più esplicito è stato
invece , sempre su domande della difesa
Verde, l’ avvocato Guerra ( ud. 25-3-2001 ) il quale ha collegato questo
colloquio alla necessità di
avere conferma della presidenza di Minniti , attesa un scarsa “ fiducia
“ nutrita nei confronti della
equidistanza di alcuni dei giudici della I sezione : “ Ah, sì,
ricordo perfettamente. Mi ricordo che
una settimana prima di quell’udienza io andai a parlare con il presidente
Minniti e, come già avevo
fatto altre volte nel passato per questioni analoghe, gli avevo fatto
presente le mie preoccupazioni
circa il fatto che i giudici fossero del tutto distaccati e che perciò
sarebbe stato giusto che una
persona come lui assumesse la presidenza in quell’occasione. Gli avevo
fatto un discorso del
genere altra volta. Questa volta lui mi disse che avrebbe esaminato
il problema ma che riteneva
che comunque, secondo un certo ruolo, un certo qualche cosa, sarebbe
stato lui comunque
presidente quel giorno… Guardi, io i nomi ( dei giudici non del tutto
“ distaccati “ – n.e. ) non li
ricordo, anche perché purtroppo un incidente avuto quindici
anni fa mi ha distrutto le tre cellule
della memoria dei nomi, perciò ho dei problemi coi nomi. I nomi
non li ricordo esattamente, però
c’era tutto un gruppo di giudici, che si diceva facessero capo ad un
altro giudice, che venivano
definiti in un certo modo. Io riferii al Presidente questo modo con
cui venivano definiti, in giro per
il Tribunale si parlava di banda Verde “. Questo , dunque , il motivo
per cui i difensori dell’ Imi
61
chiesero alla Campolongo il rinvio ad una collegiale presieduta dal
Presidente de Tribunale e per
cui si recarono da questi al fine di averne definitiva conferma . Sulle
precise ragioni per cui in
Tribunale si parlasse di “ banda Verde “ non si può andare,
in quanto Guerra non ha saputo
riferire da chi ebbe tali confidenze . Una fonte diretta ( non di Guerra
, però ) in dibattimento è stata
invero sentita : trattasi della teste Stefania Ariosto la quale , nell’
indicare i nomi dei giudici facenti
parte , come a lei dettole dall’ imputato Cesare Previti , della “
lobby affaristico-giudiziaria “ messa
in piedi da quest’ ultimo con la collaborazione di Attilio Pacifico
, faceva , tra gli altri ( Sammarco ,
Vinci , Squillante, Izzo ed altri) , proprio quello dell’ attuale imputato
Filippo Verde : giudice
questo , risultato poi essere in effettivi e stretti rapporti con Cesare
Previti e ancor più con Attilio
Pacifico , fino al punto da aver aperto con l’ aiuto di quest’ ultimo
, un conto bancario in Svizzera
(Master 811 ) in cui confluiranno ingenti somme di denaro provenienti
direttamente da Pacifico e
anche dalla Finivest , via Previti e Pacifico ( cfr. quanto già
accennato nella parte relativa alla
sentenza di primo grado sull’ “ an “ del 1986 e quanto ancora si dirà
nei capitoli relativi ai
movimenti finanziari riconducibili alle cause Imi-Sir e Mondadori).
Per altro verso ( con riferimento questa volta alle capacità
professionali ) , che ci fosse una certa
sfiducia nei riguardi dei magistrati che avevano fatto parte dei collegi
di norma presieduti da Filippo
Verde , è circostanza confermata anche da Delli Priscoli che
proprio in quell’ anno ebbe a sostituire,
nel ruolo di Presidente della I sezione civile , proprio Verde chiamato
al Ministero ad assumere le
funzioni di Capo Gabinetto . In modo non particolarmente “ elegante
“ , invero , Delli Priscoli ( cfr.
ud. 23-4-01 ) ha affermato che c’ era una notevole differenza di capacità
professionali tra i giudici
che componevano i collegi del Lunedì ( o Martedì che
sia - di cui egli ovviamente faceva parte ) e
quelli del Venerdì facenti capo -fino al trasferimento al Ministero
- a Filippo Verde . Tant’è vero,
che allorquando egli fu nominato Presidente della sezione , ritenne
di non procedere più con collegi
rigidamente separati, ma di far ruotare tra il Lunedì e il Venerdì
tutti i giudici della sezione , in
modo tale da poter controllare da vicino anche il modo di lavorare
di quei colleghi che , in
precedenza , erano stati inseriti nei soli collegi del Venerdì
. Sia chiaro , Delli Priscoli non ha
avanzato alcun sospetto sulla correttezza ed integrità dei suddetti
colleghi di sezione: ha parlato
solo di “ capacità professionali “ diverse e di necessità
di un diretto apprezzamento da parte sua .
Resta il dato di fatto ( che questo Tribunale si limita a registrare
come dato emerso dal processo )
che , evidentemente , non solo presso il foro di Roma ma anche da parte
del nuovo Presidente di
sezione , vi era una certa sfiducia ( quanto meno da un punto di vista
della preparazione giuridica)
nei confronti di quei magistrati che avevano stabilmente composto i
collegi del Venerdì facenti capo
all’ allora Presidente di sezione Filippo Verde .
E allora sono forse un po’ più chiari i motivi ( fondati o meno
che fossero ) che indussero i legali
62
dell’ Imi a chiedere , nella sede ufficiale della udienza di presentazione
delle conclusioni del
Dicembre 1985 , che la causa fosse rinviata ad una udienza collegiale
a Presidenza Minniti e ad
accertarsi , pochi giorni prima della udienza , che effettivamente
il Presidente del Tribunale sarebbe
stato presente .
Invece gli avvocati Punzi, Irti e Guerra ebbero a constatare con sorpresa
che all’ udienza del 4-4-
1989 il Presidente Minniti non c’ era e la presidenza del Collegio
era stata – necessariamente-
assunta dal giudice anziano dr.ssa Campologo, istruttore della causa.
Minniti , purtroppo , è deceduto sicchè , all’ udienza
del 12-3-01 , sono stati acquisiti i verbali delle
dichiarazioni da lui rese il 19-9-1996 allo SCO , su delega della Procura
, e il 18-11-1996 al Pm di
Milano . Queste le sue dichiarazioni :
“ Il Presidente del Tribunale era solito presiedere una volta al mese
una sezione del
Tribunale…all’ epoca in cui assunsi la carica di Presidente del Tribunale
la causa Imi-Sir era già
stata assegnata da tempo alla I sezione e Giudice istruttore era la
dr.ssa Campolongo. Era stata
già pubblicata una sentenza non definitiva sull’ “ an debeatur
“ che aveva condannato l’
Amministrazione al risarcimento del danno a favore dell’ ing. Rovelli
in misura da determinarsi nel
prosieguo del giudizio…non ho fatto parte del collegio giudicante e
ne spiego i motivi. La
discussione della causa era stata fissata per una udienza che doveva
essere presieduta da me.
Poiché era stata chiesta la discussione orale della causa ,
io la studiai e trassi alcune mie opinioni,
nel senso che , a mio avviso , dovesse essere rinnovata o integrata
la perizia sulla base della quale
doveva essere deciso il quantum “ ( dichiarazioni del 19-9-1996 così
reiterate e specificate il
successivo 18-11-1996 ) : “ Leggendo le carte , e soprattutto le memorie
presentate dalle due parti
(Imi e Sir ) mi feci l’ idea che la perizia dovesse essere rinnovata
.Faccio però presente che io non
avevo letto la perizia in quanto faceva parte del fascicolo che era
nella responsabilità del relatore e
cioè la dr.ssa Campolongo. La perizia sarebbe stata letta in
camera di consiglio , a richiesta
sicuramente mia , attese le valutazioni cui ero arrivato leggendo le
memorie “.
Brutto anno , dunque , questo 1989 per la parte Rovelli : il designato
Presidente del collegio che
dovrà decidere sul “ quantum “ , pare intenzionato a sottoporre
a critica quella perizia disposta l’ 8-
10-1986 e che rappresenta l’ unico atto istruttorio compiuto dal relatore
dr.ssa Campolongo ; di lì a
poco ( sentenza del Maggio 1989 pubblicata nel Luglio ) la Corte di
Cassazione casserà con rinvio
la sentenza sull’ “ an “ della Corte di Appello di Roma .
E’ a partire proprio da questo periodo che si verificano anomalie sempre
più gravi nel corso
dell’ iter processuale della controversia Imi-Sir ed è sempre
da questo momento che si
cominciano ad avvertire segnali sempre più precisi che – accanto
alla causa ufficiale – c’è chi
si muove “ dietro le quinte “ allo scopo di influenzarne l’ esito finale
.
63
La “ mancata presidenza Minniti del collegio del 4-4-1989 “ è
la prima di queste evidenti anomalie
( in verità , nel caso di specie , un vero e proprio abuso )
dotate di autonomo valore indiziante .
Avviene infatti che , quel giorno , Minniti venga improvvisamente e
urgentemente convocato al
Ministero per una “ improrogabile e inderogabile riunione “ avente
ad oggetto l’ edilizia
giudiziaria:
“ La mattina stessa in cui era fissata la causa per la discussione
, io venni convocato d’ urgenza al
Ministero , non ricordo con quale mezzo , probabilmente per telefono
, ritengo di essere stato
convocato o dal Capo di Gabinetto del Ministro o dalla Direzione Generale
degli Affari Civili ,
ufficio quest’ ultimo ove , comunque , si tenne la riunione relativa
all’ edilizia giudiziaria…Prima
di lasciare il Tribunale , dissi alla dr.ssa Campolongo che desideravo
che la causa venisse rinviata
di sette giorni , così da poterla presiedere personalmente ,
trattandosi di una questione molto
delicata . Poi raggiunsi il Ministero per la riunione …la riunione
durò circa un’ ora e al termine
feci ritorno in Tribunale. Alla mia domanda , mi dissero che la causa
era passata in decisione…la
cosa mi fece infuriare ( nelle successive dichiarazioni definirà
il verbo usato “ eccessivo “ ) poiché
ciò era contrario alle indicazioni da me date. La dott.ssa Campolongo…mi
riferì che , alla
specifica sua proposta del rinvio da me sollecitato , vi era stata
la opposizione dei legali , non so di
quale delle due parti…” ( cfr. dichiarazioni 19-9-96 ) .
Dette circostanze sono state da Minniti confermate il successivo 18-11-1996
, con alcune
precisazioni e in particolare :
-alla sua obiezione che quel mattino aveva udienza , gli fu risposto
che “ la riunione era
inderogabile “ ;
- nel corso della riunione si parlò “ dei lavori da eseguire
in piazzale Clodio per la sistemazione dei
GIP nonché della disponibilità di una caserma che doveva
essere adibita a Tribunale Civile “ ;
- si trattò comunque di “ una riunione interlocutoria nel senso
che non fu deciso nulla di
definitivo” ;
- della riunione non fu redatto alcun verbale .
E , in effetti ( come più oltre si vedrà ) , della riunione
di cui parla Minniti non è rimasta alcuna
traccia negli archivi del Ministero : non un atto di convocazione ,
non un verbale , nulla di nulla .
E allora due sono i problemi da affrontare :
il primo è relativo , nella sostanza , alla attendibilità
di Minniti , dovendosi stabilire se questi fu
effettivamente convocato , ad horas , ad una pretestuosa e affatto
urgente riunione al Ministero , con
la conseguenza di “estrometterlo “ - con i suoi dubbi sulla perizia
– dal collegio investito della
controversia sul “ quantum “ ;
il secondo ( accertata la attendibilità di Minniti e dunque
la effettività dell’ episodio narrato )
64
riguarda la individuazione o meno in Filippo Verde di colui che ebbe
a disporre la convocazione
“urgente e inderogabile ” al Ministero .
Dirà subito il Tribunale che quanto al primo dei citati problemi
, non può nutrirsi dubbio
alcuno circa la veridicità di quanto dichiarato da Minniti ;
quanto al secondo , invece , non vi
è in atti la prova piena che detta pretestuosa riunione – finalizzata
ad allontanare il “ pericolo
“ Minniti - sia stata organizzata e convocata dall’ allora Capo gabinetto
del Ministro , Filippo
Verde anche perché sono possibili ipotesi alternative .
Che il Presidente Minniti , il 4 Aprile 1989 , fosse stato convocato
al Ministero , lo sapevano tutti in
Tribunale , avvocati e giudici della causa:
“ Quando noi siamo arrivati, era una causa che noi intendevamo discutere
oralmente, ed io ero
insieme ai colleghi di Difesa, il professor Irti e il professor Guerra,
ci siamo accorti che il
Presidente Minniti non era presente e il Collegio era presieduto dalla
dottoressa Campolongo…e
mandando a domandare in Cancelleria "ma c'è il Presidente? Se
è in ufficio lo andiamo a
sollecitare", ci dissero che era assente, era stato chiamato d'urgenza
credo dal Ministero “ ( Punzi
23-2-2001 ) .
“ Quando andammo in udienza quel presidente non c’era, ci fu detto
che era stato un impedimento
momentaneo e io insistetti con la (pp.ii., pronuncia non chiara) che
la causa fosse rinviata di trequattro
giorni per consentire al presidente che aveva manifestato intenzione
di presiederla di poter
essere lui il presidente. Insistetti molto su questa domanda, ma la
mia domanda fu respinta e la
causa passò in decisione. Poi dopo mi fu detto che il presidente
era stato convocato al Ministero da
parte del capo di Gabinetto” ( Guerra 25-3-2002 ) ;
“ Non so se nel corso dell'udienza o subito dopo, avemmo notizia che
il Presidente Minniti non era
stato disponibile, non si trovava in ufficio…Ecco, signor Presidente,
non so se già in quella
occasione si parlò di una convocazione presso il Ministero;
questo..non era disponibile in ufficio;
questo lo ricordo bene “ ( Irti 16-3-2001 ) ;
“io il giorno, la mattina dell'udienza ho saputo che doveva... il Presidente
Miniti non veniva molto
spesso perché Lei sa che il Presidente del Tribunale presiede
la Prima, però non veniva molto
spesso a presiedere, quindi quando veniva era una cosa un po', diciamo,
particolare, possiamo dire
in questo modo. Io ricordo che il giorno si diceva che doveva presiedere
il Presidente Minniti e... e
l'udienza cominciò con qualche minuto di ritardo, dieci minuti-un
quarto d'ora, perché non era in
sede il presidente e non si sapeva se tornava o non tornava per presiedere
questa udienza, ovvero
se fosse tornato magari più tardi per farne quanto meno una
parte. Questo ricordo della cosa. Poi
arrivarono notizie di cui adesso sinceramente la precisione non sono
in grado di affermare, dalla
Cancelleria, per cui questa disponibilità non c'era e si fece
poi l'udienza.”; P.M. “ Quindi
65
praticamente Lei e gli altri membri del Collegio l'avete saputo soltanto
quella mattina?”; T: “ Per
quel che mi riguarda sì.” P.M. “ Lei ricorda…il motivo per il
quale il Presidente Minniti non era
disponibile? “ ; T. “ Che non era in sede e aveva un altro impegno
fuori sede. Cioè non era legato
a una malattia, ecco, questo ricordo, cioè non era un'indisponibilità
fisica perché altrimenti ci
saremmo preoccupati forse diversamente insomma. Questo ricordo, sì,
mi pare che fosse convocato
per una riunione “ ( Goldoni , 26-3-2001 ) ;
“ Ricordo che quel giorno sono stato chiamato a integrare il Collegio
Imi-Sir perché mancava il
Presidente Minniti che doveva presiedere il Collegio e quindi il Collegio
era presieduto dalla
Campolongo e io come giudice più anziano tra quelli presenti
ho affiancato, ho con... ho fatto il
terzo, diciamo, il terzo componente, l'altro era Goldoni che era più
anziano di me, quindi io
nell'ordine di anzianità venivo immediatamente dopo Goldoni
“;P.M.” Lei quando l'ha saputo che
doveva fa... far parte del Collegio, di quel Collegio che si sarebbe
occupato anche del ricorso IMISIR?”
; T.” Quel giorno stesso perché io avevo le mie cause “. E poi
, quanto alle ragioni della
assenza : ” Le ho sapute dopo, sì, perché era impegnato
al Ministero. Il presidente raramente
presiedeva, eh, in quanto era assorbito dalle attività amministrative
legate al Tribunale, quindi non
mi sono meravigliato più di tanto, ecco, nel non vederlo presente
quel giorno, poi ho saputo che
aveva un impegno al Ministero” ( D’ Agostino 26-3-2001 ) .
Tutti i protagonisti di quella giornata , dunque , ricordano che l’
impedimento del Presidente
Minniti , in quanto convocato d’ urgenza al Ministero , fu a loro noto
solo la mattina della
udienza : anche D’ Agostino , chiamato a sostituirlo all’ ultimo momento.
Solo la Campolongo ha un ricordo diverso e cioè che fin dal
giorno prima Minniti le avrebbe detto
di questa convocazione e , dunque , della sua incertezza di poter tornare
in tempo per presiedere.
Non si tratta di problema di poco conto , in quanto trattasi di versione
astrattamente in grado di
smentire quella a suo tempo fornita da Minniti ( convocazione “ ad
horas “ pervenuta
telefonicamente la stessa mattina ) e , con essa , di mettere in dubbio
l’ attendibilità del teste ormai
deceduto.
Non è una problematica che il Tribunale si pone di sua esclusiva
iniziativa : le difese , infatti, hanno
sostenuto che in realtà questa “ riunione ministeriale “ non
sarebbe mai esistita e che Minniti , forse
per sottrarsi a “ indebite “ pressioni da parte dei difensori dell’
Imi oppure , più semplicemente,
perché non aveva voglia di impegnarsi in una difficile controversia
, se la sarebbe letteralmente
inventata allo scopo di giustificare la sua assenza dal Tribunale .
In realtà la deposizione della Campolongo non è in grado
di sostenere questa “ ipotesi “ formulata
dai difensori . La stessa teste ammette , infatti , di avere i ricordi
“ confusi “ ( cosa più che
66
giustificabile atteso che erano trascorsi, all’ epoca del suo esame
dodici anni dai fatti ) e forse
influenzati da errate sovrapposizioni .
Ha iniziato la teste ( ud. 26-3-2001 ) con l’ affermare che :
“ …io ricordo di averlo saputo il giorno prima. Io vorrei spiegare
che quel giorno c'erano molte
cause al Collegio e l'udienza collegiale cominciava alle 10, e mentre
questa particolare causa era
fissata per le 12 perché avevano chiesto la discussione orale,
allora io sapevo che dovevo
presiedere io perché il Presidente Minniti non poteva venire,
però lui - e questo è un particolare
che mi sono ricordata dopo molto sforzo di memoria perché son
passati tanti anni, eh - e il
presidente disse: "Farò il possibile per venire a mezzogiorno,
se non vengo presiedi tu". Quindi io
sapevo che il... la... tutta l'udienza l'avrei presie... presieduta
io, era rimasto in sospeso questa
causa perché lui pensava di potersi liberare per le 12, poi
invece non è venuto e siamo andati
avanti “ e tale ricordo lega al fatto che fu quella la prima volta
che ebbe a presiedere una udienza
collegiale .
In realtà , come sopra visto , sono gli stessi giudici a latere
a ricordare che l’ udienza ebbe ad
iniziare con un po’ di ritardo proprio perché si aspettava Minniti
: il che non si concilia con il
ricordo della Campolongo di aver saputo della sua assenza il giorno
prima. In tal caso non ci
sarebbe stato alcun motivo di tardare .
E infatti , più oltre , la dott.ssa Campolongo precisa che :
“ Non vorrei trarre del… fare delle
associazioni di memoria errate, io ricordo che il giorno prima sapevo
che avrei dovuto presiedere,
ne parlai anche coi presidenti dell'epoca della mia Sezione. Ora non
so se... Non so essere più
precisa, io ricordo che il giorno prima ero un po' così, sa,
era la prima volta che presiedevo e...”.In
realtà sul punto è stato sentito anche il Presidente
della sezione , Delli Priscoli , il quale , nel ricordo
della teste , era stato avvisato della “ defezione “ di Minniti . Ma
Delli Priscoli ( 23-4-01 ), un
Presidente a dir poco presente nella vita della sua sezione ( cfr.
sopra ), ha escluso tale circostanza :
P.M. “ Senta, quindi, partendo dal presupposto che quel giorno non
ha presenziato il Presidente
Minniti ma la collega Campolongo, Lei ebbe modo di parlare con la dottoressa
Campolongo i
giorni precedenti al 04.04.’89 e che quindi la dottoressa Campolongo
Le disse che doveva...
avrebbe dovuto presiedere l’udienza del ricorso IMI-SIR? “;T. “ Assolutamente,
assolutamente,
ma non credo nemmeno di essere stato avvertito del... del fatto che...
il Presidente Minniti non...
non aveva presieduto “.
I ricordi della dott.ssa Campolongo , d’ altronde , si fanno sempre
più incerti nel prosieguo del suo
esame dibattimentale : da un lato afferma che ella , comunque , avrebbe
dovuto presiedere
comunque la prima parte della udienza ( il ricorso Imi-Sir era fissato
in tarda mattinata per la
discussione orale ) e che , dunque , la sua emozione era in ogni caso
dovuta a questo fatto; dall’
67
altro, ad un certo punto ricollega il suo ricordo ( ma senza più
alcuna certezza ) al fatto che , a suo
dire , Minniti non solo presiedeva raramente ma era anche solito non
presentarsi alle udienze in cui
era in calendario : “ Volevo dire che il Presidente Minniti non era
uno di quei presidenti che venisse
a tutte le udienze… è venuto pochissime volte nel corso della
sua presidenza come Tribunale di
Roma, quindi può darsi che io tragga questo erroneo convincimento.
Non so essere più precisa, io
ricordo che il giorno prima ero un po' così, sa, era la prima
volta che presiedevo e... ...perché
parlando, che m'han detto: "Sarà difficile che viene, toccherà
a te"… Io so che dovevo presiedere
io, poi non... non so se l'ho sa... l'ho dedotto perché sapevo
che quasi sicuramente non sarebbe
venuto, al ma... comunque che l'udienza, il resto dell'udienza l'avrei
dovuta presiedere io questo
era sicuro, ecco, poi il Presidente Minniti ha detto: "Forse vengo
per quella".
Che Minniti fosse giudice solito non presentarsi alle udienze , è
stato in qualche modo sostenuto
dalle difese in sede di conclusioni , per “ rafforzare “ l’ ipotesi
di un suo volontario “ defilarsi “ da
una situazione non gradita . Trattasi di ipotesi basata veramente sul
nulla perché nessun testimone –
a parte le non chiare dichiarazioni sul punto della Campolongo - ha
mai reso chiare ed esplicite
dichiarazioni in tal senso . Tutti ( cfr. in particolare Delli Priscoli
, Goldoni , D’ Agostino e lo stesso
Verde in sede di dichiarazioni spontanee ) hanno affermato una cosa
diversa : e cioè che , al
contrario del precedente dirigente dell’ ufficio , Amatucci , che presiedeva
spesso – anche per
affezione , essendone stato presidente – i collegi della I sezione
, Minniti presiedeva assai più
raramente , anche perché molto impegnato in compiti amministrativi
( a quell’ epoca – Minniti
venne nominato presidente del Tribunale nel 1988 – stava per entrare
in vigore il nuovo codice di
procedura penale , con tutti i noti e pressanti problemi organizzativi
delegati ai capi degli uffici ) .
Ma presiedere “ raramente “ non equivale , venga scusato il termine
poco tecnico , a “ dare
regolarmente buca “ . Delli Priscoli , che con Minniti concordava le
sue presenze , ha affermato che
questi era solito presiedere una volta al mese e che , nel riguardare
i ruoli di quegli anni , solo nel
Dicembre 1990 non si fece mettere in udienza ; quanto a Goldoni , dopo
aver riferito , su domande
del Pm , circa “ chiacchiere “ di corridoio in base alle quali Minniti
alle volte non si presentava in
quanto in altre cose impegnato , così ha risposto a più
specifica domanda della stessa difesa Rovelli-
Battistella : Avv. Corso Bovio ” Lei ha memoria di udienze nelle quali
era prevista la... oltre a
quella di cui trattasi, cioè causa IMI-SIR, udienze in cui era
prevista la presidenza Minniti e
Minniti saltò la...” T. “ Nossignore, me ne ricordo precisamente
una in cui era previsto e venne” .
Che Minniti presiedesse poco – non più di una volta al mese
anche perché molto impegnato in altri
compiti istituzionali – è stato confermato anche da D’ Agostino
il quale ha poi affermato che egli
non lo ebbe comunque mai come presidente , ma senza saper dire se questo
fu dovuto al caso
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oppure a “ defezioni “ improvvise , anche perché lui non è
che “seguisse “ ( parola del teste ) gli
impegni del presidente Minniti .
E , infine , la Campolongo ( dopo aver ricordato che della assenza
di Minniti seppe da questi per
telefono ) ha così concluso , sull’ argomento : “ Che lui ha
telefonato, questo sì, adesso sul fatto se
mi ha telefonato il giorno prima o quella mattina, eh, non...”.
In conclusione , non vi è alcun motivo per mettere in dubbio
la attendibilità di Minniti allorquando
afferma di aver saputo solamente quella mattina della convocazione
al Ministero : la sua versione è
infatti pienamente compatibile con quella di tutti i testimoni ( che
solo quella mattina stessa seppero
della sua assenza ) e neppure – alla fine – in contrasto con quella
della Campolongo la quale ha
mostrato sul punto molte incertezze ( più che giustificate dato
il tempo trascorso ) ed è stata
smentita dall’ allora presidente della sezione Delli Priscoli .
Più seria è l’ altra questione che caratterizza l’ “
episodio Minniti “ : il fatto che presso il Ministero
non vi sia alcuna traccia della riunione del 4-4-1989 .
Ma, se si leggono attentamente le testimonianze in proposito , è
facile rendersi conto come la
versione di Minniti in alcun modo contrasti con la realtà emersa
in dibattimento , anzi , trovi
qualche indiretta conferma .
Afferma Minniti che egli venne convocato telefonicamente e “ ad horas
“ , quella stessa mattina ;
che la riunione durò si e no un’ ora avendo per oggetto l’ edilizia
giudiziaria, che fu una riunione
inconcludente , per quanto qualificata come inderogabile , e che non
venne redatto alcun verbale .
Nel 1996 la Procura della Repubblica di Milano , allorquando le indagini
in corso erano ormai note,
richiese all’ Ufficio Affari Civili – dr.ssa Argento – da cui dipendeva
l’ Edilizia Giudiziaria , di
appurare se esistessero documenti comprovanti una riunione in data
4-4-1989 .
La dott.ssa Argento è stata sentita in data 22-4-2002 e , con
riferimento a detta richiesta , dopo aver
sottolineato che si trattava di ricercare documentazione risalente
a diversi anni prima , così ha
risposto :” l’unico tipo di ricerca che potessi fare era quella di
vedere i registri, i protocolli, di
uscita, di partenza, o di… o comunque registri dove potessero risultare
dei verbali di riunione
fatti eccetera. Mi ricordo che in quell’occasione appunto chiesi alle
mie archiviste di prendermi
questi fascicoli relativi a quell’anno e scoprimmo, in quell’occasione,
che le chiavi di questo
armadio dove erano stati custoditi, in effetti queste chiavi dell’armadio
erano custodite in un
cassetto e in questo cassetto non si trovarono…”. Conclude poi l’ Argento
affermando che questa
ricerca diede esito negativo .
Ma forse non poteva dare proprio altro esito , e questo al di là
del fatto – dotato , quanto meno , di
una certa suggestione - che ( come confermato anche dalle archiviste
citate dalla Argento , le sig.re
Lini e Blasi , sentite il 16-3-2001 ) le chiavi dell’ armadio di ferro
ove questi registri erano custoditi,
69
non si trovavano più dove dovevano essere ( e cioè nei
cassetti delle scrivanie delle due impiegate )
e dove erano state viste fino a pochi giorni prima della richiesta
della Procura di Milano ( cfr. teste
Lisi ), tanto che , mai più ritrovate le chiavi , per estrarre
i registri dall’ armadio si dovette forzare
un’ anta .
Non poteva dare altro esito perché le stesse impiegate Lini
e Blasi , anche su domanda della difesa
Rovelli e Battistella , hanno concordemente affermato che detti “ registri
“ contenevano
solamente la corrispondenza in entrata e in uscita dal Ministero ,
non certo verbali di riunioni :
P.M. “Anche... anche le riunioni che venivano fatte, quindi, a seguito
di queste cose? “
T. “Anche...? Scusi, non ho capito “ .P.M. “ Le riunioni che venivano
fatte.” ; T. “ Ma non... di
solito non vengono fatte riunioni, no, no. “ P.M. “ Solo gli atti?
“ T. “ Solo chi ha portato la ca...
l'atto...” P.M. “ Solo la carta, la carta che veniva protocollata “;
T. “ Sì “ . E su specifica
domanda della difesa : Avv. Corso Bovio “Ecco, vorrei capire, per essere
certo, mi sembra che
abbia già risposto ma una sottolineatura, il registro serviva
a protocollare la corrispondenza e le
missive in arrivo al Ministero?” ; T. : “ Arrivo e partenza “ ( teste
Blasi 16-3-2001 ) .
Dunque , in detti registri non venivano protocollati i verbali di eventuali
riunioni , ma solamente e
principalmente la corrispondenza in entrata e in uscita . Tutt’ al
più in essi si sarebbe potuta trovare
traccia di una convocazione formale per il giorno 4-4-1989 : se questa
convocazione formale ci
fosse stata . Ma se , come dice Minniti , la convocazione avvenne via
telefono e “ ad horas “ , non ci
sarebbe stato proprio nulla da protocollare .
Il Presidente della Corte di Appello di Roma , Sammarco , indicato
da Minniti come sicuramente
presente alla riunione al Ministero , sentito il 14-6-2002 , dopo aver
affermato di aver in quel
periodo partecipato a decine di riunioni aventi per oggetto l’ edilizia
giudiziaria , ha
categoricamente escluso che se ne sia mai tenuta una il 4-4-1989 .
Certo stupisce una simile
sicurezza nel ricordo a tanti anni di distanza e rispetto ad un evento
per così dire “ ordinario “ nella
attività dell’ alto magistrato, in un periodo in cui lui stesso
ha premesso che di riunioni del genere
se ne facevano tantissime. Forse il presidente Sammarco lega questa
sua sicurezza al fatto che ha
categoricamente escluso che dette convocazioni potessero avvenire “
ad horas “ e senza preventiva
comunicazione scritta :
“questa è una enormità del Presidente Minniti, non esi...
Una...Una riunione ad oras, alle nove di
mattina, urgenza; quale urgenza? Preedilizie? Ma l’urgenza è
un’altra cosa. E urgenza edilizia?
Edilizia che io... che io... che io dominavo, dovevo andar lì
a presentarmi a... Mai riunione... E poi
il Ministero non ha mai fatto riunioni di que... per il... con i capi
uffici, ma stava un certo rispetto.
Anticipava la chiamata nel senso qualche giorno prima, “Venite perché
dobbiamo discutere di
questo problema, c’è un ordine del giorno da discutere”. Questa
è una cosa semplicemente che io
70
trova assurda. Non so come se l’è inventato questo signor...
E’ un gran bravo Magistrato, ottimo,
io lo stimavo, eh!, come va a ri... a fantasticare in questo modo.”.
Ma sulla “ impossibilità “ di convocazioni “ urgenti “ nel senso
e con le modalità sopra indicate , il
presidente Sammarco è smentito dalla Dr.ssa Argento ( ud. 22-4-2002
) che – all’ epoca direttore
dell’ufficio sesto della direzione generale affari civili che in particolare
si occupava proprio di
edilizia giudiziaria – ha , al contrario dichiarato che ( atteso il
periodo coincidente con l’ entrata in
vigore del nuovo C.P.P ) : “ era facile che i capi degli uffici fossero
convocati anche ad horas per
decidere questa cosa, però… appunto, a meno che non ci fosse,
e dico dal ’96 a ritornare indietro
verso l’89, non ero in grado di verificare se ci fosse stata una convocazione
proprio orale, con
telefonata del direttore generale ai vari capi, questo non lo posso
escludere “.
Non racconta , dunque , “ enormità “ o “ assurdità “
l’ ormai defunto Presidente Minniti , quando
parla di una convocazione orale improvvisa e urgente , anzi “ inderogabile
“ , convocazione della
quale , ovviamente – come detto dalla Argento – nessuna traccia rimane
in nessun registro del
Ministero .
Ma , si obietterà , di detta riunione neppure è stato
rinvenuto alcun verbale .
Il fatto è che è stato lo stesso Minniti , nel lontano
1996 , a precisare che la “ riunione “ fu talmente
breve - non più di un’ ora – e così poco concludente
che “ non fu redatto alcun verbale “ . E ,
quindi , la ricerca è , ed era , in tal senso del tutto inutile
.
Tanto più che , questa volta , è lo stesso Presidente
Sammarco a fornire un riscontro alla
attendibilità di Minniti circa la possibilità che , in
queste riunioni , non venisse redatto alcun
verbale. Il teste ha infatti precisato che un vero e fomale “ verbale
“ da allegare agli atti , veniva
compilato solamente allorquando si trattava di prendere decisioni che
riguardavano in via diretta
anche il Ministero . Quando invece si trattava solamente di dividersi
gli spazi disponibili ( cosa che
capita , invero, in molti Tribunali d’ Italia ) i capi degli uffici
raggiungevano un accordo che
veniva trascritto ad uso , per così dire , “ privato “ , a “
futura memoria “ , ma certamente , dato l’
oggetto , non doveva – e poteva – essere protocollato tra gli atti
ufficiali del Ministero :
PM “quando si tenevano ( le riunioni – n.e ) , veniva redatto un verbale?”
; Sammarco Carlo :
“E in genere sì, cioè si... si metteva per iscritto quello
che si era deciso, anche perché che cosa
accadeva? A volte quando si facevano queste riunioni collegiali, per
quale motivo?, perché ci...
ci... ci si disputavano i locali, “Questo appartiene a me” diceva la
Corte d’Appello, “No, questo lo
voglio io” diceva il Tribunale, “Questo lo voglio...” “No, questo ancora
a me” la Procura e allora
il Ministero, allora il buon Niutta agiva come, così, paciere
in un certo senso, e allora
naturalmente si metteva per iscritto tutto... com’era l’accordo avvenuto,
ma quando non c’era
questione di accordo e si doveva stabilire anche, non so, per la costruzione
di immobili, cioè,
71
allora si... si... si procedeva alla stesura di un verbale perché
poi su quel verbale poi doveva
operare il Ministero “.
Ma la riunione del 4-4-1989 , così come descritta da Minniti
, non richiedeva – sulla base delle
stesse precisazioni fatte da Sammarco - la redazione di alcun formale
verbale .
E , dunque , anche in questo caso , non si possono certamente classificare
come “ assurdità “ o
“enormità “ le dichiarazioni dell’ allora Presidente del Tribunale
di Roma.
In conclusione , non c’ è nulla , in atti , che possa generare
dubbi sulla attendibilità del teste
Minniti. Assolutamente nulla che costituisca sia pur minimo riscontro
a quella che è rimasta una
semplice e pura illazione delle difese , ovverosia che Minniti si sia
“ inventato “ questa riunione per
“ defilarsi “ dalla collegiale del 4-4-1989 .
A seguir le difese , bisognerebbe ritenere che quel giorno il Presidente
del Tribunale di Roma
sarebbe andato regolarmente in ufficio , avrebbe comunicato alla Campolongo
e alla sua Cancelleria
di essere stato chiamato d’ urgenza al Ministero , sarebbe poi uscito
dal Tribunale per andare da
qualche altra parte ( ai giardinetti ? a casa ? al bar ? con il rischio
di essere visto da qualcuno?), per
poi , calcolati i tempi dell’ udienza , rientrare tranquillamente a
Palazzo e lamentarsi , anche , dell’
avvenuto passaggio in decisione della causa .
Tutto questo , non lo si dimentichi ( come tra breve si vedrà
) , dopo aver studiato la causa
tanto da aver maturato la convinzione che la perizia andava rifatta
( circostanza non “tirata
fuori “da Minniti in occasione dell’ esame da parte del PM nel 1996
, ma confermata dalla stessa
Campolongo ) e dopo aver detto alla Campolongo ( circostanza confermata
dalla teste ) di rinviare
l’ udienza di pochi giorni in modo da permettere una ricompostone del
collegio già previsto ( e se la
Campolongo aderiva a questa richiesta proveniente dal presidente del
Tribunale , Minniti cosa
faceva , si inventava un’ altra scusa ? ) .
Sorge spontanea una domanda : se proprio il Presidente del Tribunale
di Roma voleva “ dare buca “
ai suoi giudici , non poteva inventare una scusa meno “ controllabile
“ di quella di una riunione al
Ministero , quale , ad esempio , una improvvisa influenza ? .
Che quel giorno Minniti fosse stato convocato al Ministero , lo sapevano
infatti in molti , presso il
Tribunale civile di Roma , non solo avvocati e giudici della causa
: è lo stesso Sammarco a
ricordarlo ( “ la notizia si diffuse “ , ha detto ) , allorquando ha
precisato di aver saputo anche lui
qualche giorno dopo che la collegiale Imi-Sir era stata presieduta
dalla Campolongo al posto di
Minniti . Eppure , all’ epoca , nessuno sospettò che si fosse
trattato di una “ scusa tattica “ del
Presidente Minniti : neppure Sammarco , il quale , partecipante fisso,
data la carica , alle riunioni
presso il Ministero in tema di edilizia giudiziaria , ben avrebbe potuto
adombrarsi per non essere
stato convocato e , fatto un semplice controllo , subito scoprire che
detta riunione non era mai
72
esistita . Nulla di tutto questo emerse invece all’ epoca dei fatti
, a conferma ulteriore che la
“inderogabile “ riunione citata da Minniti effettivamente si tenne
e ad essa ,anche se ora non lo
ricorda , era presente anche Sammarco . Solo a distanza di tredici
anni , morto Minniti , è stata
avanzata l’ ipotesi di un Presidente di Tribunale che , come i bambini
che la mattina non hanno
voglia di andare a scuola , inventa una scusa per non partecipare ad
una udienza .
Addirittura , nella prospettazione delle difese, la “ callidità
“ di Minniti sarebbe andata ben oltre :
interrogato sette anni dopo i fatti , egli si sarebbe ricordato della
“ scusa “ all’ epoca “ inventata “ e ,
evidentemente per non fare brutta figura , avrebbe deciso di fare una
falsa testimonianza .
Il fatto è che Minniti è morto e sulla sua figura e sulla
sua onorabilità , si sono potute fare le più
diverse e infondate ipotesi , in totale assenza di contraddittorio.
Sono le risultanze processuali ,
però, a confermare la sua assoluta attendibilità .
Dunque , non vi è alcun motivo di dubitare che il giorno 4-4-1989
Minniti fu convocato
telefonicamente , e “ ad horas “ ad una riunione definita – a fronte
delle sue rimostranze –
“inderogabile “ . Riunione durata si e no un’ ora , del tutto inconcludente
( “ una riunione
interlocutoria in cui non fu deciso nulla di definitivo “ , ha detto
Minniti ) , tanto che neppure venne
redatto un verbale . Ma assai utile a far sì che del collegio
non facesse parte colui che aveva
manifestato perplessità sulla perizia così mettendo in
forse un rapido e positivo esito della causa
per la parte Rovelli .
Perché di queste perplessità erano al corrente altre
persone nell’ ambiente giudiziario di Roma ,
quanto meno la dottoressa Campolongo e ancora un volta il Presidente
Sammarco :
“ Ricordo che fui convocato dal Presidente della Corte di Appello di
Roma , dr. Sammarco , il
quale appunto mi segnalò l’ importanza della causa e mi chiese
quale convincimento io mi fossi
fatto. Gli risposi che mi sembrava necessario rifare la perizia . Oltre
questo episodio , se non
ricordo male , anche alla collega Campolongo – relatrice – dissi di
stare attenta alla perizia
perché, a mio giudizio ,era carente sotto taluni profili “.
Sammarco , sentito alla udienza del 14-6-2002 , ha categoricamente
, e in modo concitato , escluso
anche tale circostanza : “ No, assolutamente no. Questo Minni... Non
so Minniti come ha potuto in
questo modo... Assolutame... No, aveva (?) ragione, però la...
se avessi voluto influire sul (pp.ii. -
non chiare) che i Giudici potessero influire sulla... sulla... sulla
decisione mi veniva in casa, andavo
lì a pregare... e, e... io colloquio con Minniti ne ho avuti,
ma per altre ragioni. Di questo non
abbiam proprio parlato, non ne parlavo, non... No, di questo non...
Non so come lui si... si è
potuto” (pp.ii. - fuori microfono e sovrapposte); Presidente : “Non
ho capito, Presidente, non
capisco “.Sammarco : “ No, no, non abbiamo avuto modo di parlarne”.
Ancora una volta , dunque , per Sammarco , Minniti ( da lui però
definito ottimo e stimato giudice)
73
si inventa tutto ; ma sul perché si sarebbe inventato anche
questo “ compromettente “ colloquio
su convocazione del Presidente della Corte di Appello , neppure le
difese hanno saputo avanzare
ipotesi .
Il fatto è che le dichiarazioni di Minniti hanno molti riscontri
in atti .
Intanto è la stessa Campolongo a confermare che effettivamente
il defunto magistrato , nel corso di
un colloquio telefonico , le aveva anticipato , sia pur molto di sfuggita
, le sue perplessità sulla
perizia : al che lei gli rispose che se ne sarebbe parlato in camera
di consiglio , quasi adombrando
una “ illecita interferenza “ sulla causa a lei assegnata ( ipotesi
ripresa dalle difese ) : e non
capisce, questo collegio , come si possa qualificare “ interferenza
“ , uno scambio di opinioni,
avente per oggetto una causa , intercorso fra due giudici chiamati
a comporre il collegio che proprio
quella causa dovrà decidere , come se ai membri di un collegio
giudicante fosse inibito parlare del
proprio lavoro tra di loro se non all’ interno e nel giorno della camera
di consiglio .
E , dunque , era vero che Minniti aveva perplessità sulla perizia
, non è una sua “ invenzione “ dell’
ultima ora : ed è dunque assolutamente possibile che queste
sue perplessità fossero giunte all’
orecchio del Presidente della Corte di Appello tanto da convocarlo
per avere chiarimenti ( e certo è
cosa molto singolare che un Presidente di Corte di Appello convochi
non un giovane e inesperto
giudice , ma un Presidente di Tribunale per avere informazioni sulle
sue idee inerenti una causa in
corso ).
Ma Sammarco nega , così come ha negato ogni circostanza narrata
da Minniti .
Nega la circostanza , forte anche di quel suo personale “ stile “ sul
quale ha a lungo indugiato nel
corso del suo esame : uno stile fatto di assoluta riservatezza , non
ingerenza e prudenza .
Sammarco , ad esempio , non presiedeva alcuna causa importante in quanto
, a suo parere , i capi
degli uffici erano “ visti con sospetto “ perché su di loro
“ confluivano le influenze esterne…certe
segnalazioni , certe spinte “ : e , dunque , meglio far presiedere
altri . Tanto che , ad un certo punto
del suo esame , si è spinto anche ad affermare che , a suo giudizio
, non era affatto opportuno che
Minniti presiedesse la causa Imi-Sir ( come , infatti , poi avvenne,
peraltro ) .
Sammarco non provvedeva mai direttamente alla assegnazione delle cause
alle varie sezioni della
Corte di Appello , avendo a ciò delegato , sulla base di criteri
automatici , il consigliere Silvestri :
sempre tranne una volta , allorquando provvide personalmente a chiamare
il presidente della I
sezione della Corte , Valente, perché provvedesse ad assegnare
la causa Mondadori ad un giudice
“ poco impegnato “ , che Valente individuerà poi in Vittorio
Metta ( all’ epoca già relatore della
causa Imi-Sir in appello e del lodo Fiuggi – cfr. capitolo sulla sentenza
Mondadori ) .
Sammarco non interferiva mai nelle cause assegnate alle varie sezioni
, tranne una volta
allorquando l’ avvocato Dipietropaolo “ bivaccava “ ( parole di Sammarco
) davanti al suo studio
74
premendo affinché fosse presa una decisione circa una istanza
di sequestro avanzata nel corso della
causa di appello sul “ lodo Fiuggi “ , all’ epoca assegnata al giudice
Paolini ( accolta una istanza di
ricusazione questi verrà sostituito da Metta ) . Per “ togliersi
di torno “ ( parole sue ) l’ invadente
avvocato , egli personalmente , con la sua macchina di servizio , andò
a “ prelevare “ il giudice
Paolini a Pomezia ( cittadina vicino a Latina ) ove questi si trovava
per una cerimonia ufficiale ; lo
caricò in macchina , lo riportò a Roma ( ove l’ avvocato
Didietropaolo continuava nel frattempo a
“ bivaccare “ ) , e Paolini ( a quel punto ) provvide sulla istanza
( cfr. dichiarazioni Paolini del 25-
2-2002 ) . Non si poteva aspettare il giorno dopo , perché l’
avvocato “ non voleva saperne “ era di
un “dinamismo difensivo eccessivo e fastidioso “.
La singolare vicenda è stata confermata anche da Sammarco che
, richiesto di una spiegazione , lo
ha così fatto : “ Il mio comportamento lo spiego in questo modo,
che l’Avv. Di Pietropaolo era
venuto nella mattina a bivaccare nella mia... nel... nell’anticamera
della presidenza perché credeva
che questo sequestro che doveva essere... avevano chiesto un... un
sequestro che doveva essere... a
suo parere questo sequestro avrebbe determinato la catastrofe di...
di tutto... dell’azienda Fiuggi,
ecc., quindi chiedeva che si po... che si procedesse alla decisione...
adesso alla revoca, alla
decisio... al... che si decidesse su questa istanza. Siccome io avevo
inviato il si... Paolini a
rappresentarmi a una cerimonia che si svolgeva nel... disse che si
svolgeva nel... lì, e non so a
quale località del Lazio... Pomezia ... in mia sostituzione,
allora dissi: “Va bene, adesso vado lì...”
credo che sia andato anch’io e adesso non so se sono andato o meno,
ma pen... sì, credo che sia
andato, io andato lì, così mi rappresentavo io stesso
al posto di Paolini, riprendevo Paolini, lo
portavo in... in Corte e che poi se la vedesse con l’Avv. Di Pietro
Paolo “.
E’ stato però fatto presente a Sammarco che Paolini ha dichiarato
che a quella cerimonia c’ era
andato non in sua rappresentanza , ma a titolo personale e da altri
invitato . E Sammarco così ha
conclusivamente risposto : ”ero stato invitato anch’io a questa...
a questo... non ha importanza che
non abbia delegato o delegato, a quella cerimonia ero stato invitato
anch’io e quindi mi sembrava
anche doveroso alla fine, dovendo all’elimina... dovendo sbarazzarmi
dell’Avv. Di Pietro Paolo
chiamare il... il Paolini e venire qui a risolvere...” . Ci si permette
di sommessamente osservare
che forse un Presidente di Corte d’ Appello può adottare altri
metodi per “liberarsi “ di un
avvocato che “ bivacca “ davanti al suo studio , magari più
eleganti di quello di andare a “
prelevare” un suo giudice ad una cerimonia ufficiale e imponendogli
una decisione che ben poteva
essere presa il giorno dopo .
Insomma , tutto questo per dire che lo “ stile “ Sammarco , come da
egli stesso descritto , non era
immune da eccezioni .
E , allora , ben può essere che tra queste eccezioni vada annoverata
anche la vicenda narrata da
75
Minniti , la cui attendibilità è stata più sopra
“ vivisezionata “ ( e inoltre , che motivo poteva avere
Minniti per “ inventare “ anche questo episodio ) , ben al di là
di ciò che è normalmente richiesto
con riferimento ad un qualsivoglia testimone .
E’ difficile per il Tribunale accertare perché Sammarco abbia
negato tale circostanza , che Minniti
fa risalire ad una decina di giorni prima del fatidico 4-4-1989 : se
cioè se la sia semplicemente
dimenticata , atteso che da essa al suo esame sono trascorsi ben tredici
anni , o perché la abbia
volutamente contestata in quanto episodio certamente “ non edificante
“, soprattutto se lo si pone in
collegamento da un lato con i suoi accertati rapporti con Cesare Previti
e di questi con Nino
Rovelli ( cfr. capitolo rapporti fra gli imputati ) e dall’ altro con
la successiva “ estromissione “ di
Minniti dal collegio giudicante ( quel Minniti che , a detta dello
stesso Sammarco , non era
opportuno che presiedesse l’ Imi-Sir ) . Nel dubbio , e in assenza
di altri riscontri , il Tribunale non
può che optare , con qualche sforzo , per la prima ipotesi .
Quel che è certo , però , è che anche in
tal caso non vi è alcun motivo processuale per mettere in dubbio
la attendibilità di Minniti anche
con riferimento a questo episodio , atteso che la “ voce contraria
“ , quella di Sammarco , è quella di
un Presidente di Corte di Appello affatto alieno ( come sopra dimostrato
) dall’ interessarsi delle
cause più importanti pendenti presso il proprio distretto .
Il primo dei “ problemi “ posto dalla testimonianza Minniti , non può
dunque che essere
risolto nel senso della piena attendibilità della sua testimonianza
; della evidente pretestuosità
della riunione “inderogabile “ del 4-4-1989 ; della sua “ convocazione
“ ad horas in orario
utile a far sì che colui che aveva manifestato perplessità
sulla perizia venisse estromesso dal
collegio giudicante .
Questo episodio rappresenta la prima grave anomalia ( meglio abuso
) di un iter processuale che , da
ora in avanti , sarà letteralmente costellato , come mai si
ritiene nessun altro processo civile , da una
serie impressionante di episodi analoghi ( cfr. oltre astensione del
giudice della Cassazione Mario
Corda) o ancor più gravi ( cfr. oltre sentenza Metta del 26-11-1990
, vicenda Berlinguer-
Squillante – Rovelli ) nonché caratterizzato dalla chiara presenza
, “ dietro le quinte “ del
procedimento stesso (come da questo momento in poi sempre più
apparirà ) di quei tre avvocati
del foro di Roma , Previti , Pacifico e Acampora che verranno “ beneficiati
“ da Felice Rovelli e
Primarosa Battistella ( eredi di Nino , morto il 30-12-1990 ) all’
esito definitivo della causa , con la
incredibile somma di circa 68 miliardi di lire , pari al 10% di quanto
da essi incassato dall’ Imi al
netto delle tasse.
Resta da affrontare il problema ancor più importante di chi
si sia fatto parte diligente nel
convocare questa improvvisa riunione così utile agli interessi
di Nino Rovelli . Aspetto
importante soprattutto per l’ imputato Verde , atteso che nel capo
di imputazione è a lui che è
76
contestato tale episodio .
All’ esito della istruttoria dibattimentale , ritiene il Tribunale
che non si siano raccolti elementi
sufficienti per ritenerne provata la riferibilità a Filippo
Verde.
Come si è già avuto occasione di sottolineare allorquando
si è parlato della sentenza di primo grado
sull’ “ an “ del 1986 , Verde è certamente un giudice “sospetto
“ , che lascerebbe quanto meno
perplesso anche il più disincantato degli osservatori esterni
. I motivi sono già stati esplicitati e ad
essi si rimanda .
Quanto all’ episodio in contestazione , certamente Verde – in considerazione
dei suoi ottimi
rapporti con la Campolongo e anche con Sammarco – ben potrebbe essere
stato notiziato da questi
circa le perplessità sulla perizia manifestate dal Presidente
Minniti ; ed è altrettanto in astratto
possibile che , dati i suoi rapporti – anche economici - con Pacifico
e Previti ( cfr. quanto già detto )
possa essere stato indotto a “ convocare “ ( come Capo di Gabinetto
del Ministro ne aveva la
possibilità ) la ormai nota “ inderogabile riunione “ del 4-4-1989
con lo scopo ( questo sì evidente )
sopra accertato. Il fatto è che questi dati indizianti a suo
carico non presentano il carattere della
univocità potendo essere prospettata , sulla base delle stesse
dichiarazioni di Minniti , una
altrettanto valida alternativa .
In realtà Minniti non ha mai affermato con certezza che detta
riunione fosse stata indetta dall’
imputato Verde . Dopo aver ricordato che la “ convocazione “ telefonica,
venne fatta , per suo
conto, ad un impiegato della sua segreteria , così ha dichiarato
in ordine all’ aspetto che qui
interessa : “ ritengo di essere stato convocato o dal Capo di Gabinetto
del Ministro o dalla
Direzione Generale degli affari civili ( facente capo all’ epoca al
Dr. Niutta – n.e – 19-9-96 ) ;
arrivai in ufficio quella mattina e uno dei miei collaboratori mi comunicò
che avevano telefonato
dal Ministero di Grazia e Giustizia per una convocazione al predetto
Ministero per una riunione
relativa all’ edilizia giudiziaria. Io feci telefonare per avvertire
che avevo udienza . Mi fu risposto
che la riunione era inderogabile . Non ricordo assolutamente se la
telefonata arrivò dal Capo di
Gabinetto o dalla Direzione Generale degli affari civili “ ( cfr. 18-11-1996
) .
Dunque , un primo dato dal quale non si può prescindere : Minniti
non è in grado di ricordare se
detta riunione fosse stata indetta dall’ allora Capo di Gabinetto ,
Filippo Verde .
D’ altronde anche sulla effettiva partecipazione di Verde ( pur ricordato
come incontrato al
Ministero ) alla “ improbabile “ riunione del 4-4-89 , Minniti non
nasconde i suoi dubbi : “ Alla
riunione erano presenti , per quanto ricordo , oltre a me, forse il
giudice Verde…o il giudice
Niutta… “ ( 19-9-96 ) ; “ …se non ricordo male entrò nella stanza
nella quale si svolgeva la
riunione dell’ edilizia giudiziaria “ .
Questi i ricordi di Minniti con riferimento alla posizione dell’ imputato
Verde .
77
Il fatto è che – a fronte del valore autonomamente indiziante
dato dalla pubblica accusa alle
dichiarazioni di Minniti – è possibile , come sopra si anticipava
, avanzare una ipotesi alternativa
altrettanto valida .
Occorre partire dall’ individuare chi , in astratto , aveva la possibilità
di convocare – o far
convocare – dette riunioni presso il Ministero e chi , sempre in astratto
, poteva averne l’ interesse
nel caso concreto.
E anche in tal caso assai utili sono le dichiarazioni rese da Sammarco
, il quale ha precisato che tale
possibilità rientrava tra le prerogative dei capi degli uffici
: “ Mah, convocate... Anzitutto venivano...
E anzitutto queste convo... queste... le convocazioni venivano provocate
dai capi degli uffici e loro
erano quelli... e avevano bisogno del... dell’aiuto del Ministero e
l’intervento del Ministero, quindi
il Ministero non è che si attivava al punto tale a dire: “Venite
qui da me che io vi istruisco quello...
vi... vi do tutto quello che voi intendete avere”.
Se si rammenta quanto dallo stesso Sammarco precisato circa la diversa
“ tipologia “ di queste
riunioni ( quelle in cui “ si litigava “ per gli spazi interni – ove
neppure veniva fatto formale
verbale- e quelle più direttamente interessanti il Ministero
) la conclusione è che la riunione del 4-
4-1989 fu certamente convocata ( o comunque ne fu “ provocata la convocazione
) non da un
dirigente del Ministero ( Niutta , ad esempio ) ma da un “ capo dell’
ufficio “ .
E i capi “ interessati “ , in quel periodo di grande attività
per l’ entrata in vigore del nuovo Cpp
con la necessità di rivedere l’ organizzazione logistica degli
uffici , erano sicuramente molti e tutti-
più o meno casualmente - in ottimi rapporti con Cesare Previti
: Filippo Verde , certamente , ma
anche Renato Squillante , capo del futuro ufficio Gip , e soprattutto
, nel caso di specie , Carlo
Sammarco , presidente della Corte di Appello di Roma .
Ed è soprattutto su quest’ ultimo che si accentra quella ipotesi
alternativa che impone la assoluzione
dell’ imputato Verde .
Perché se Minniti non ha precisi ricordi su chi ebbe a convocare
la riunione e se ad essa partecipò
Verde , ricorda perfettamente che il Presidente Sammarco era certamente
presente : lo
afferma il 19-9-1996 e lo ribadisce il 18-11-1996 . E anche il Presidente
della Corte di Appello
aveva tutte le possibilità di “ provocare “ ( parole del teste
) una riunione al Ministero .
Tanto più che le figure di Verde e Sammarco presentano altri
punti di contatto : entrambi sono
indicati dalla teste Stefania Ariosto come facenti parte della cerchia
di amicizie che Cesare Previti
vantava tra i Magistrati del distretto di Roma ( cfr. oltre ) , circostanza
confermata da Sammarco
anche se in modo “ riduttivo “ rispetto a quanto dichiarato dalla teste
( ha precisato questi che
venne invitato ad un ricevimento a casa Previti allorquando assunse
la carica di Presidente della
Corte intorno al 1986 , per poi non frequentarla più fino al
1991 , allorquando , andato in pensione ,
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la sua amicizia con l’ avvocato ebbero ad intensificarsi ) ; entrambi
avevano certamente rapporti
anche con Pacifico , scontanti quelli con Verde , deducibili dalle
agende di Pacifico quelli con
Sammarco ( ove è riportato il numero di casa del magistrato
) ; entrambi si sono interessati alla
causa Imi-Sir , il primo presiedendo il collegio di primo grado sull’
“ an “ , il secondo avendo
saputo da Minniti - da lui convocato - della sua intenzione di rivedere
la perizia ( anche se a
distanza di anni non lo ricorda più ) .
Non solo : come visto , Sammarco esclude di essersi mai interessato
, a qualsiasi titolo , di cause
importanti pendenti presso l’ autorità giudiziaria romana ma
è singolare coincidenza che in almeno
due delle eccezioni sopra evidenziate ( Imi-Sir , Mondadori ) si registri
, in modo più o meno
evidente , la presenza di Cesare Previti : la prima per quanto si è
già accennato e oltre si vedrà; la
seconda per diretta ammissione dello stesso Previti ( cfr. capitolo
sentenza Mondadori ).
Diverse sono dunque le ricostruzioni che possono essere prospettate
sulla base di quelle stesse
dichiarazioni di Minniti poste a fondamento della contestazione elevata
a carico di Filippo Verde .
E’ vero che gli indizi devono essere alla fine valutati nella loro
“ complessità “ ma è altrettanto vero
che ciascuno di essi deve essere “ univoco “ , cioè non suscettibile
di valida e riscontrata
spiegazione o ipotesi alternativa . Nel caso di specie , per i motivi
detti , così non è , non potendosi
affermare con certezza né che la riunione del 4-4-1989 fu convocata
da Verde ( perché questo non
lo afferma con certezza neppure Minniti ) né che “ non potesse
essere convocata “ che da Verde ,
perché altri ne avevano la possibilità e fors’ anche
l’ interesse .
Ciò che invece è certo è che , qualunque ipotesi
si voglia fare circa la paternità della convocazione
della pretestuosa riunione del 4-4-1989 , esse sono sempre circoscritte
a magistrati in ottimi
rapporti con quel Cesare Previti certamente interessato al buon esito
della causa per la parte Rovelli
e al cui esito verrà profumatamente pagato . Non ve ne sono
altre .
E se, dunque, questo quadro indiziario non è stato ritenuto
dall’ accusa sufficiente per una
contestazione a Sammarco , non è altrettanto sufficiente a sostenerla
– con certezza – nei confronti
dell’ imputato Verde .
E’ vero che , a carico di Verde , va posto un altro dato “ pesante
“ , e cioè il fatto che nel Maggio
1994 , allorquando Pacifico era in possesso di contanti provenienti
dalla provvista Rovelli , questi
ebbe a depositare 246.000 CHF sul conto Master 811 a Verde intestato
( cfr. oltre in capitolo
movimenti finanziari Imi-Sir ) . Ma è anche vero che questo
elemento - al di là degli anni , da
otto a cinque , trascorsi dai due episodi contestati - svincolato dalle
premesse (condizionamento
della decisione sull’ “ an “ del 1986 e convocazione della pretestuosa
riunione del 4-4-1989 ) perde
il suo inequivoco valore indiziante con riferimento specifico alla
vicenda Imi-Sir . E questo anche
perché Verde era certamente – come già sottolineato -
un giudice che in più occasioni ebbe a
79
ricevere all’ estero denaro da Pacifico e Previti ( e per questi dalla
Finivest ) e che in quegli stessi
anni ebbe a depositare sui suoi conti italiani svariate decine di milioni
: tutto ciò , però , in contesti
svincolati dalla contestazione oggi mossagli che riguarda solamente
il versamento di 246.000 CHF
nel 1994 . L’ espressione “ giudice a libro paga “ riferita a Verde
non è forse distante dalla realtà :
ma nello stesso tempo , e proprio per quanto fin qui detto , non è
possibile un certo collegamento fra
il suddetto versamento di denaro nel 1994 e la causa Imi-Sir .
In conclusione , ferma restando la pretestuosa estromissione di Minniti
dal collegio del 4-4-1989 e
il suo univoco valore processualmente indiziante , l’ imputato Filippo
Verde andrà assolto dalla
imputazione complessivamente ascrittagli sia pur ai sensi dell’ art.
530 co. 2 cpp .
E.3- LA DECISIONE DEL TRIBUNALE SUL “ QUANTUM DEBEATUR “
E così il 4 Aprile 1989 la dott.ssa Campolongo presiedeva la
sua prima udienza collegiale e fu
subito una causa di eccezionale rilevanza , soprattutto sotto il profilo
economico : la decisione sul
“quantum debeatur “ inerente la controversia Imi-Sir .
Dopo una poco convinta richiesta di rinvio da parte dei legali dell’
Imi ( cui si opposero quelli della
Sir, motivo per cui la Campolongo , come dichiarato , non ritenne di
poter dar corso alla richiesta
di breve rinvio prospettata dallo stesso Minniti ) la causa – dopo
la prevista discussione orale - fu
giudicata matura per la decisione e “ spedita a sentenza “ . La camera
di consiglio si tenne il 18-4-
1989 .
L’ assenza del presidente designato , Minniti , non fu certamente circostanza
“ neutra “ e
priva di conseguenze per l’ esito della decisione .
Se questi aveva manifestato alla stessa Campolongo perplessità
sulla perizia tanto da prospettarne la
possibile rinnovazione , il giudice relatore e nuovo presidente non
ritenne di dover meglio
approfondire, in camera di consiglio , le problematiche poste dall’
elaborato dei CTU ( se ancora
così lo si può definire ) .
Né lo ritenne necessario il giudice Godoni ( ud. 26-3-2001 )
il quale ha precisato che, fino al giorno
stesso della udienza del 4 aprile , neppure sapeva che era fissata
la causa Imi-Sir ( “Francamente
no, non lo sapevo fino al giorno dell'udienza perché… io mi
occupavo delle cause di cui ero
relatore, delle altre francamente prima dell'udienza non sapevo nemmeno
di che cosa si trattasse) .
Certo , la camera di consiglio si tenne due settimane dopo e , quindi
, ricorda Goldoni , il tempo di
approfondire ci sarebbe pure stato , anche se questo non rientrava
nella “ prassi “ . E , infatti ,
Goldoni fa questa precisazione sotto un profilo astratto , non ricordando
, nel concreto, particolari
80
approfondimenti , né prima né durante la camera di consiglio
: “Quindi questo significava che nel
frattempo avremmo avuto modo, data anche la questione di un certo rilievo
che si trattava, quanto
meno dal punto di vista quantitativo, di consultare gli atti processuali
che erano acquisiti prima di
andare alla Camera di Consiglio. Naturalmente questa non è la
prassi, eh, questo glielo dico
proprio in via ufficiale, cioè nel senso che essendoci di solito
un presidente e un relatore il terzo
membro del Collegio praticamente si fida… non è che uno studia
tutte le cause de... di tutti i
colleghi. Nel caso di specie mi... mi pare di essermi fatto dare le
comparse per poter andare in
Camera di Consiglio con un minimo di approfondimento, però,
ripeto, questo è una delle cose
sulle quali mentre ho un impressione, non ne ho certezza. “ P.M: ”
Certo. Quindi Lei la perizia
per esempio che era già in atti, la consulenza tecnica, ricorda
di averla letta prima della Camera di
Consiglio? “T. : “ Mi fa una domanda alla quale sono un po' in difficoltà
nel rispondere perché,
veda, era una perizia voluminosa, questo me lo ricordo...molto bene,
e non vorrei aver letto solo le
conclusioni, però non lo so, sinceramente non lo so” .
Ancor meno al corrente dei problemi posti dalla perizia era il giudice
D’ Agostino ( ud. 26-3-
2001), il quale , d’ altronde , venne chiamato a far parte del collegio
Imi-Sir solo quella mattina per
sostituire l’ assente Minniti : P.M. “ Lei quando l'ha saputo che doveva
fa... far parte del Collegio,
di quel Collegio che si sarebbe occupato anche del ricorso IMI-SIR?
“; T. “ Quel giorno stesso
perché io avevo le mie cause”. P.M. “ Dopo, dopo fu fissata
la Camera di Consiglio con qualche
giorno…fu posticipato nel tempo…Ecco, Lei ebbe modo poi di... di studiare
qualcosa e che cosa?”;
T. “ Credo che mi siano state passate delle veline per rendermi conto
insomma, della faccenda…”;
P.M. “ Può dire che cosa intende per veline?” T. “ Le veline
sono le copie delle comparse
conclusionali e del ricorso del... dell'a... dell'atto di citazione
in genere, ecco”;P.M. “ La perizia,
Lei sa che c'era una perizia? Lei l'ha letta? T. “ No, la perizia no”;
P.M. “ Quindi quello che ha
saputo della perizia l'ha saputo quando...” ; T. “ Certo, dal relatore
che me l'ha spiegato”.
Non fu letta la perizia in camera di consiglio o , quanto meno , non
fu letta con quell’ attenzione
che era nelle intenzioni di Minniti , allorquando ha affermato che
sarebbe stato lui stesso , in camera
di consiglio , ad avanzare questa richiesta .
Certamente questo Tribunale non può affermare con certezza che
la presenza di Minniti avrebbe
portato il collegio ad una diversa decisione di quella che fu poi presa:
il voto del Presidente ( per
quanto autorevole ) non vale più di quello degli altri componenti
il collegio . Nulla esclude ,
dunque , che Minniti potesse finire anche in “ minoranza “ . Quello
che è certo è che la sua presenza
avrebbe comportato maggiori approfondimenti su un elaborato peritale
che – a di là di quanto poi
emerso - effettivamente si presta , “ ictu oculi “ , a non poche critiche
. E forse questo avrebbe
portato a conclusioni diverse di quelle cui poi si addivenne .
81
Affermare , dunque ( sulla base delle risultanze processuali fin qui
esaminate e su quelle che subito
si evidenzieranno ) , che l’ estromissione di Minniti dal collegio
giudicante si sia risolta in un
evento altamente positivo per la parte Rovelli , è affermazione
quasi banale e scontata nella sua
ovvietà .
Perché la perizia – anche nel merito e al di là , o più
correttamente “ per “ le modalità di redazione -
si prestava in effetti a non poche critiche : non erano fantasie (o
invenzioni ) dell’ allora Presidente
del Tribunale .
Al collegio dei CTU , nominato con ordinanza 8-10-1986 , era stato
affidato il seguente quesito :
“dicano i periti, effettuati gli accertamenti previsti dalle lettere
a), b) e c) del patto 4 della
convenzione 19/7/1979”:
“1 – quale sia il risultato della somma algebrica del patrimonio netto
consolidato e delle plusvalenze
e minusvalenze accertate;
2 – qualora il risultato finale dei calcoli di cui al punto 1 sia positivo,
quale fosse il valore nominale
dei titoli ceduti alla SIR-Finanziaria rispettivamente dall'ing. Rovelli
e dalla società FIND”.
Non indicava , il giudice , un periodo di riferimento al quale ancorare
il lavoro affidato ai periti:
nella sostanza veniva lasciata alla discrezionalità di questi
la data alla quale si doveva riferire la
stima . E già questo è un primo profilo di perplessità
atteso che sarebbe stato compito del giudice
delimitare con precisione – anche da un punto di vista temporale -
il campo di indagine della CTU.
Non era problema di poco conto , come subito si vedrà .
Ai periti , infatti , vennero consegnati i bilanci degli anni 1977,
1978 e 1979 ed essi decisero di
considerare, per la stima del gruppo , quelli al 31.12.1978 , atteso
– come detto nel relativo
capitolo – che la convenzione stabiliva come data di riferimento quella
“ dell'intervento della
Società consortile o quella più prossima possibile” :
e uno dei punti di maggior contrasto tra le
parti sarà proprio il fatto che i periti ritennero di usare
i dati dei bilanci chiusi al 31.12.1978,
piuttosto che quelli dei bilanci al 31.12.1979 ; la convenzione, infatti
, è del Luglio 1979 e vi
erano bilanci , per alcune società, redatti alla fine del giugno
1979 , sicchè l’ obiezione dell’ Imi
non sembrava così peregrina ( che i legali dell’ Istituto ,
tra le tante cose , fecero presente che se
proprio si vuole , il 17 luglio - data della convenzione - è
più vicino al 31 dicembre dell'anno stesso
che a quello dell'anno precedente ). A ciò si aggiunga che il
Consorzio , che pur non ratificherà la
convenzione , ebbe a costituirsi nel Febbraio 1980 e , dunque , la
data di “ riferimento “ , non era
certamente un dato da trascurare e che forse sarebbe stato opportuno
( anzi doveroso ) inserire da
subito nel quesito peritale senza lasciarla ad una scelta – tutto sommato
arbitraria – degli stessi
periti : con riferimento ad un gruppo che aveva prodotto nel 1978 perdite
d'esercizio per 217
miliardi e ne produsse nel 1979 per altri 194 miliardi (cfr. dati del
piano di risanamento, riportati a
82
pag. 146 e 148 della CTU), scegliere un anno di riferimento anziché
un altro poteva comportare,
come di fatto comportò , rilevanti variazioni del risultato
finale.
I periti “ scelsero “ come dato temporale , quello dei bilanci al 31-12-1978
: ovverosia
assunsero la decisione più favorevole a Rovelli e la cosa –
atteso quanto sopra evidenziato –
non deve , e non può , certamente stupire più di tanto
.
In sintesi la perizia si è limitata ad aggregare i dati di bilancio
delle società facenti parte del
gruppo sulla base dei dati risultanti dai bilanci al 31.12.1978 e dunque
a creare quel che si chiama
un “ bilancio consolidato del gruppo “, senza ombra di quell'opera
, prevista dalla convenzione
17.7.1979, di “revisione dei bilanci di tutte le società del
gruppo, tenendo conto in primo luogo
delle norme fiscali e civili vigenti in Italia ed in subordine dei
principi contabili internazionalmente
riconosciuti”. Essendo mancata questa opera di revisione dei bilanci,
tra l'altro non esplicitamente
compresa nel quesito, l'obiezione di Schlesinger per cui non si poteva
valutare il gruppo a causa
della inattendibilità dei dati contabili , venne del tutto frustrata
: nessuna difformità poteva essere
rilevata , se la base dell'opera dei periti, senza alcun controllo
o revisione, era la semplice
considerazione di quei bilanci.
Si arrivò così a stabilire in 162,31872 miliardi di Lire
il patrimonio netto contabile consolidato, in
base ai bilanci delle società al 31.12.1978 (pag. 87 perizia).
Quanto alla determinazione delle “ plusvalenze “ i periti fecero riferimento
alla perizia della First
Boston Corporation, incaricata anni prima dall’ Imi di valutare la
“ ragionevole stima di mercato
della Sir Rumianca “ e le cui conclusioni risalivano al 1977 . A quella
valutazione l'IMI
contrapponeva le minusvalenze realizzate nel tempo nella cessione degli
impianti e le stime di
reddito negative.
I periti ritennero che si dovesse procedere ad una “attualizzazione
delle plusvalenze accertate dalla
First Boston” e, visto che la eccedenza della stima dei beni rispetto
ai valori di bilancio era, nel
1976-1977, di 401,5 miliardi , sottrassero a questo valore 41,5 miliardi
di Lire per “spese
capitalizzate di avviamento”, (come del resto aveva già fatto
la First Boston), tolsero il valore delle
riserve da rivalutazione , pari a 86,2 miliardi di Lire e decurtarono
il valore residuo (pari a Lire
273,1 miliardi) di un 40 %, forfettario e prudenziale, per “ammortamenti
e perdite varie”.
Così la perizia conclude per un valore delle plusvalenze di
164 miliardi, che sommato al patrimonio
contabile netto consolidato del gruppo, come detto di 162,3 miliardi
di Lire , dava un patrimonio
netto rettificato di 326,3 miliardi di Lire. Questo, in estrema sintesi
, l'esito della perizia e questo
sarà il valore - pari al risarcimento dovuto ai Rovelli - ritenuto
dal Tribunale di Roma nella
sentenza 4-18 aprile 1989.
Quanto alla motivazione della sentenza , poche osservazioni .
83
In merito alla obiezione dell'IMI relativa alla mancata revisione dei
bilanci, la sentenza parte dal
dato, scontato, che altro è la certificazione dei bilanci delle
società quotate e “altra cosa è
quell'apprezzamento sintetico e sostanziale dei valori, che è
la finalità primaria dell'incarico di
verifica e ricostruzione affidato ai consulenti” ; per poi concludere
che opportunamente erano stati
omessi “controlli di dettaglio che ...(omissis) .. non sarebbero stati
comunque idonei ad incidere in
modo determinante sull' accertamento loro commesso e consistente, come
detto, nella valutazione
del patrimonio netto rettificato del gruppo” (pagg. 22e 23). Si potrebbe
obiettare che è difficile dire
che la revisione dei bilanci non avrebbe comportato variazioni di rilievo
, se poi si è deciso di non
farla .
Eppure il Tribunale era al corrente delle osservazioni di società
di revisione – queste sì – quali la
KPMG , laddove si imponeva alla SIR, per l’ esercizio 1980, di rivedere
le quote di
ammortamento iscritte nei precedenti bilanci, ivi compreso quello 1978,
perchè erano state
calcolate in modo disomogeneo, evidenziando maggior perdite per 145
miliardi di Lire.
Secondo il Tribunale di Roma “la tesi non può essere condivisa,
mancando di concrete
dimostrazioni” e “in ogni caso la questione diventa meramente teorica
in considerazione del
maggior valore reale degli impianti accertato rispetto ai valori contabili,
dato che, come
esattamente rilevato dal Rovelli e dalla società FIND, più
consistenti ammortamenti non
inciderebbero comunque sul valore finale, che rimarrebbe invariato”.
Motivazioni analoghe il Tribunale oppone al fatto, rilevato dall'IMI,
che nei bilanci successivi al
1978 vennero contabilizzati 16 miliardi per interessi di mora per rate
di mutuo non pagate: “la
censura va disattesa risultando sfornita del benchè minimo supporto
probatorio come rilevato dal
Rovelli e dalla soc. FIND”.
Ancora lo stesso onere della prova sovviene in ordine alla contabilizzazione
di interessi passivi su
prestiti per la costruzione di impianti che sarebbe stata rallentata
dalle difficoltà finanziarie – in
particolare Siron spa, Sarda Industrie resine, Sud Italia Resine e
Rumianca Sud : “la anormalità
avrebbe dovuto formare oggetto di specifiche dimostrazione da parte
dell'IMI, il che, in concreto
non è avvenuto”.
Va , infine , rilevato come il Tribunale ebbe a ritenere non “ attuale
“ la disposizione di cui all’ art.
5 della convenzione: “ qualora il risultato dei calcoli di cui sub
4 sia positivo, il relativo valore sarà
accreditato agli “azionisti” (Rovelli e FIND) in proporzione al valore
nominale dei titoli ad essi
rispettivamente ceduti. Tale credito non potrà essere utilizzato
che per sottoscrivere aumenti di
capitale della Holding per corrispondente ammontare, che la holding
sarà tenuta a deliberare.
84
Il valore finale di cui sopra non potrà essere accreditato a
favore degli azionisti se non entro il
limite massimo del 10% del capitale della holding di 700 miliardi maggiorato
dell'aumento di
cui al comma precedente”.
Questo il contenuto dell'accordo.
La motivazione con la quale tali limiti vengono dichiarati insussistenti
, inizia con l’ imputare al
convenuto IMI il fatto che gli interventi finanziari a sostegno della
SIR non siano stati celeri e
pronti come avrebbero dovuto ( anche se la stessa sentenza riferisce
che il primo aumento di
capitale fu del febbraio 1980 con un investimento da parte dell’ Imi
di ben 125 miliardi ) e che “il
ritardo e la carenza finanziaria hanno determinato effetti irreversibili”
. E poi prosegue : “Da
quanto precede può dedursi che l'IMI è decaduto dal beneficio
di poter corrispondere in natura,
attraverso cessioni di azioni della holding, il prezzo dovuto per la
cessione, essendosi praticamente
distrutto per colpa di esso cessionario ogni valore delle azioni che
avrebbe dovuto far trasferire ai
ceduti in contropartita” (pag. 45).
Così superato il problema di riconoscere danaro invece che azioni
a Rovelli, il Tribunale affronta la
limitazione prevista dal patto 5 e lo fa con l'ausilio del patto 6
laddove prevedeva - nel caso i
risultati della revisione dei bilanci portassero a valori superiori
ai 70 miliardi – che la liquidazione
avvenisse “alternativamente a scelta del consorzio, mediante aumento
di capitale a norma dell'art.
5 o soluzione in danaro come previsto dall'art. 8”, ma questo “alla
condizione e nel momento in cui
a giudizio della stessa società mandataria di cui al precedente
art. 4 l'intervento consortile risulti
giunto comunque a termine senza perdite sul capitale apportato e sui
crediti con i relativi interessi
per gli istituti e per le aziende di credito intervenuti”. Argomenta
il Tribunale di Roma che la
condizione è “venuta meno per fatto addebitabile alla parte
debitrice” .
Anche tale decisione si presta a non poche perplessità che verranno
meglio evidenziate allorquando
si esaminerà la sentenza redatta dal consigliere Metta il 26-11-1990
( redatta non solo da lui ,
invero, come si proverà ) .
Il fatto è che il Tribunale di Roma accede alla tesi ( già
messa in evidenza nella sentenza sull’ an
debeatur “) secondo la quale la convenzione del 17-7-1979 altro non
è ( pur nel richiamo in essa
contenuto alla legge 787 del 1978 ) che un comune negozio di scambio
tra privati , mentre la
clausola di cui all’ art. 14 , lungi dall’ essere qualificabile come
“ condizione sospensiva “ , ha solo
– in un contratto già perfetto tra le parti - natura “ enunciativa
“ con finalità di imputare al
Consorzio , una volta costituito , tutti quei diritti e doveri che
già sono comunque in essere con l’
Imi che in nome proprio ma per conto del Consorzio , ha stipulato la
convenzione .
Tesi queste ( quella del “ comune negozio tra privati “ e della “ natura
enunciativa della clausola )
che , confermate in sede di appello , verranno pesantemente criticate
dalla Corte di Cassazione
85
con sentenza 7-7-1989 per la cui esposizione si rimanda alla lettura
del relativo capitolo in questa
motivazione .
In conclusione : “ l'IMI è tenuto a corrispondere a Rovelli
ed alla società FIND l'intero valore
patrimoniale netto del gruppo”: 326,3 miliardi di Lire, come da perizia,
con rivalutazione a
partire dal luglio 1980 e dunque , con calcolo di “equità “
, il dovuto viene portato a 750 miliardi ,
oltre naturalmente gli interessi fino al saldo.
A tale somma vanno aggiunti 21,1 miliardi di Lire, valore delle obbligazioni
che Rovelli trasferì al
comitato nel 1985 nell'accordo con il quale ottenne la manleva dalle
fideiussioni , rispetto ai quali il
Tribunale , però , esclude la rivalutazione . In conclusione
la fase del “ quantum “ si conclude con
la condanna dell’ Imi a risarcire Rovelli per la somma di 771,1 miliardi
di lire più interessi .
Nino Rovelli poteva ritenersi ben soddisfatto della estromissione ,
dal collegio giudicante , del
dr. Carlo Minniti che quella “ perizia “ voleva rinnovare .
86
F - LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL'AN DEBEATUR ( pubblicata il 7-7-1989
,
camera di consiglio il 9-5-1989 – collegio : Granata , Corda , Caturani
, Cantillo, Greco – prodotta
dalla difesa Rovelli ex art. 491 cpp in faldone a righe grigio-nere
)
Il 7 Luglio 1989 veniva pubblicata la sentenza della Cassazione che
, decidendo sul ricorso dell’
Imi, cassava la sentenza 26-4-1988 della Corte di Appello sull’ “ an
debeatur “ .
Una motivazione , quella dei giudici di legittimità , estremamente
critica nei riguardi delle decisioni
assunte dai giudici di merito ( e inevitabilmente anche con quelle
, identiche , dei giudici di primo
grado ) e che arrivava a mettere in forse quello che era stato il caposaldo
teorico delle pretese di
Rovelli : la riconducibilità alla norma di cui all’ art. 2331
cc della responsabilità dell’ Imi.
Val la pena di ripercorrere , con una certa analiticità , le
argomentazioni della Corte di Cassazione ,
per apprezzarne appieno la portata estremamente negativa per le pretese
di Rovelli ( cfr. copia
prodotta dalla difesa Rovelli ex art. 491 cpp , in contenitore grigio
a righe bianche).
a) Del collegio difensivo dell’ Imi era entrato a far parte il prof.
Natalino Irti e si deve a lui l’
integrazione della linea difensiva dell’ Istituto con argomentazioni
certo più penetranti di quelle
fino ad allora sviluppate:
“ debbo dire che suggerii un motivo di ricorso concernente la connessione
tra la convenzione e una
legge del 1978 disciplinante il risanamento delle imprese in crisi,
motivo che fu poi accolto dalla
Corte di Cassazione, un Collegio presieduto dal Dottor Renato Granata
“ ( cfr. ud. 16-3-2001 ) .
In effetti si legge a pag. 14 della sentenza della Suprema Corte che
l’ Istituto , quale primo motivo
di ricorso , ebbe a denunziare la “ falsa applicazione degli artt.
1362 , 1367, 2331 co. 2 c.c e della
L. 5-12-1987 n. 787 “ per avere la Corte di Appello “ imputato all’
Imi gli effetti giuridici derivanti
dall’ accordo 19-7-1979 senza tenere presente che , trattandosi di
una convenzione attuativa della
L. del 1978 cit. , la sua efficacia non può riguardare soggetti
diversi dal consorzio bancario all’
uopo costituito “ .
La Corte dichiarava che la questione posta dall’ Imi ( “ in quanto
si assume che l’ art. 2331 co. 2 cc
è inapplicabile alla fattispecie anche sotto il profilo della
impossibilità giuridica che gli accordi in
oggetto potessero produrre effetti per un soggetto diverso dal costituendo
Consorzio per l’ intima
compenetrazione esistente tra essi e la legge 787 che intendevano attare
“ ) era del tutto nuova , ma
subito aggiungeva ( cfr. pag. 17 ) che “ la doglianza può tuttavia
essere esaminata nei limiti in cui
denuncia violazione dei criteri interpretativi in base ai quali doveva
essere desunta la volontà
negoziale delle parti stipulanti “ .
87
Questo motivo verrà accolto dalla Corte che , con motivazione
assai critica , segnalerà che il giudice
del rinvio “ si atterrà ai criteri innanzi enunciati “ .
Dopo aver ricostruito il percorso seguito dalla Corte di Appello (
responsabilità dell’ Imi basata sul
ricorso , in via analogica , al dettato dell’ art. 2331 co. 2 c.c ,
secondo cui per le operazioni
compiute in nome della società prima della iscrizione sono illimitatamente
e solidalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito ) , la Suprema Corte
così si esprimeva ( pag. 22):
“ la ricostruzione del contenuto degli accordi del 1979 operata dalla
Corte di Appello risente di
una erronea impostazione di fondo la quale ha determinato una incongrua
interpretazione della
volontà negoziale delle parti stipulanti ( art. 1362 co. 1 c.c.
) . Pur avendo posto in luce che gli
accordi erano fondamentalmente diretti a dare attuazione al piano di
risanamento delle società del
gruppo Sir-Rumianca secondo la disciplina prevista dalla legge 787
, la Corte , allorché si è posto
il problema della interpretazione delle due convenzioni , ha omesso
di tenere presente il pur
accertato inscindibile collegamento tra accordi e legge 787 e ha valutato
gli impegni assunti dalle
parti come se si fosse trattato di una qualsiasi convenzione privatistica
, nella quale le
obbligazioni che si assumono per un futuro soggetto , nel quadro di
previsione dell’ art. 2331 co. 2
c.c. , possono in maniera del tutto indifferente , e quindi con perfetta
fungibilità” essere assunte sia
dal soggetto che ha agito sia da quello in cui nome si è agito
.
Da conto poi la Cassazione del fatto che i giudici di merito avevano
fatto ricorso alla applicazione
per via “ analogica “ dell’ art. 2331 co. 2 c.c. il quale si riferisce
alle operazioni compiute in nome
della società già costituita ma non ancora iscritta .
Ricorrendo a tale scopo all’ unica sentenza in
argomento della Suprema Corte ( quella del 9-6-72 n. 1795 ) .
Così censura la Cassazione tale argomentazione ( pag. 23 ) :
“ Prima tuttavia di farsi il problema della possibile applicazione
analogica dell’ art. 2331 co. 2
c.c. alla fattispecie , la Corte d’ Appello avrebbe dovuto tener presente
il contenuto stesso degli
accordi e il loro stretto collegamento funzionale con la legge 787
del 1978. Questa contiene
infatti una disciplina che essendo diretta ad agevolare il risanamento
finanziario delle imprese
nell’ interesse pubblico presuppone che i relativi compiti siano eseguiti
da un apposito soggetto
giuridico ( la società consortile per azioni ) il cui oggetto
esclusivo consiste nella sottoscrizione e
vendita di azioni e obbligazioni convertibili in azioni , emesse dalle
imprese industriali per aumenti
di capitale e emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani
di risanamento produttivo ,
economico e finanziario delle imprese emittenti ( art. 1 della Legge
) “ .
E così evidente è , per la Cassazione , la preminente
natura “ pubblicistica “ della legge in esame nel
cui alveo fu stipulata la convenzione del 19-7-1979 , che subito dopo
ribadisce ancora una volta il
88
concetto ( sempre pag. 23 ) :” Trattasi di attività ( quella
di cui all’ ultimo periodo sopra citato –
n.e.) la cui esecuzione è stata affidata a un soggetto il quale
per la sua composizione tecnica è stato
ritenuto ex lege idoneo in maniera esclusiva alla realizzazione delle
finalità di interesse pubblico
coincidenti con l’ attuazione dei piani di risanamento delle imprese
approvati dal CIPI ( art. 4 )”.
Certo : la Suprema Corte non poteva dichiarare direttamente la “ inapplicabilità
alla fattispecie “
dell’ art. 2331 c.c. , atteso che – come esposto a pag. 16 – la domanda
era “ nuova “ .
E infatti , a pag. 24 , così si esprimerà : “ in sede
di interpretazione degli accordi , la Corte di
merito avrebbe perciò dovuto controllare , per accertare compiutamente
la comune volontà delle
parti , se gli stipulanti , proprio al fine di dare attuazione alla
legge 787 da loro direttamente
richiamata, avessero voluto escludere l’ applicazione alla fattispecie
dell’ art. 2331 co. 2 c.c. “ .
Ma la Corte – la lettura integrale della sentenza è in tal caso
illuminante – non si limita a censurare
una motivazione semplicemente carente o omessa ex art. 1362 c.c. Va
oltre : definisce la
motivazione dei giudici di merito viziata da “ una erronea impostazione
di fondo “ tanto da
pervenire ad una “ incongrua interpretazione della volontà negoziale
“ .
Tant’è che dopo l’ inciso di cui sopra , i giudici della legittimità
insistono ancora una volta ( l’
ennesima , verrebbe voglia di dire ) sulla necessità che si
tenga nel dovuto conto la peculiarità della
legge 787 nel cui ambito operativo deve essere ricondotta la convenzione
oggetto di controversia :
“ La legge 787 del 1978 costituiva , invero , un criterio interpretativo
fondamentale per
ricostruire il contenuto degli accordi , onde già sotto questo
profilo non può sottrarsi a censura la
conclusione cui la Corte d’ Appello è pervenuta…allorché
ha affermato la responsabilità diretta
dell’ Imi nei confronti dell’ Ing. Rovelli in seguito alla mancata
ratifica degli accordi da parte del
Consorzio bancario “ .
E ancora , non potendo dichiarare la inapplicabilità ( per novità
della domanda) del mai tante volte
citato art. 2331 cc , così si esprime ( pag. 24 ) : “ la Corte
d’ Appello ha omesso di tener presente
che … la disciplina contenuta nell’ art. 2331 co. 2 non è imperativa
, potendo le parti…derogarvi
concordemente . Si imponeva perciò in sede di accertamento della
comune volontà l’ esigenza
ermeneutica di stabilire se le stesse ( e qui la Corte – sia scusato
l’ estensore – diventa quasi
ossessiva nella ripetitività del concetto ) proprio per l’ aggancio
espresso e specifico che avevano
operato alla legge 787 nel sottoscrivere gli accordi del 1979 , non
avessero in realtà voluto
escludere che gli obblighi e i diritti da essi risultanti potessero
essere imputati ad un soggetto
giuridico diverso dal costituendo consorzio , con la conseguenza che
la stessa efficacia di quegli
accordi venisse ad essere subordinata per concorde volontà delle
parti , alla successiva ratifica del
consorzio stesso , secondo il modello legale di comportamento negoziale
che l’ attuazione di
quella legge suggeriva “ .
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Ci si può chiedere , a questo punto , cosa mai dovesse ancora
dire la Cassazione , per manifestare
con chiarezza il suo pensiero circa la conferenza dell’ art. 2331 cc
alla fattispecie portata al suo
esame . Certo , non poteva per i motivi detti , che rinviare per una
rivisitazione della “ volontà
contrattuale delle parti “ che non fosse erronea e incongrua come quella
cassata .
Ma indicava in modo netto e preciso i “ criteri cui si atterrà
il giudice del rinvio “ :
- “ inscindibile “ collegamento tra gli accordi del 1979 e la legge
787 ;
- preminenti finalità di interesse pubblico perseguite con la
legge citata ;
- previsione ex lege della costituzione di un soggetto ( la società
consortile ) cui affidare in
maniera esclusiva la realizzazione di dette finalità ;
- aggancio “ espresso e specifico “ alla legge contenuto nella convenzione
del 1979 ;
- “ ratifica “ del consorzio come modello legale comportamentale suggerito
dalla legge.
Insomma , ce n’ era d’ avanzo per ingenerare assai serie preoccupazioni
nella parte Rovelli circa il
futuro buon esito delle sue pretese .
b) Ma la Cassazione va ben oltre censurando anche “ l’ interpretazione
che l’ impugnata sentenza
ha operato della clausola 14 degli accordi “ .
Facendo un passo indietro , la clausola citata era quella che così
recitava : “ il Consorzio , una
volta costituito , ratificherà la presente convenzione “.
I giudici di merito si erano limitati ad affermare , con riferimento
a questo aspetto , che detta
clausola in alcun modo costituiva condizione di efficacia della convenzione
ma solamente
“fotografava “ la situazione in cui “ l’ accordo ,perfetto tra le parti
, non è sufficiente ad obbligare il
Consorzio se lo stesso, una volta costituito , non provvederà
alla ratifica .
La Corte risponde ( pag. 26 ) :
“ In tal modo si è resa priva di qualsiasi significato la clausola
14 degli accordi , portandola a
coincidere con il principio del tutto ovvio che chi contrae per gli
altri senza poteri non lo impegni
e ciò senza che dalle motivazioni risulti la Corte avere tenuto
presente la regola per la quale le
clausole contrattuali vanno , nel dubbio , interpretate nel senso in
cui possono avere qualche
effetto anziché in quello secondo cui non ne abbiano alcuno
( art. 1367 cc )” .
Non solo , la Suprema Corte va anche oltre dettando un criterio interpretativo
secco :
“ Inoltre il possibile effetto della clausola in questione avrebbe
dovuto essere enucleato tenendo
presente il complessivo contenuto degli accordi secondo il quadro normativo
considerato dalle
parti e in particolare la circostanza che fu prevista la cessione delle
azioni del gruppo Sir
Rumianca al consorzio bancario all’ uopo costituito e che , in base
a quanto era previsto dalle
parti , era proprio il consorzio che si sarebbe impegnato a intervenire
e non gli altri soggetti , in
sede di esecuzione di quegli accordi “ .
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E , infine , la censura netta e chiara ( pag. 26 )
“ Non trova quindi alcuna ragionevole giustificazione il rilievo conclusivo
della Corte di merito
secondo cui la prevista ratifica degli accordi da parte del Consorzio
non costituiva condizione
sospensiva di efficacia delle obbligazioni…è stata così
omessa qualsiasi indagine circa la funzione
che nel contesto degli accordi la ratifica del Consorzio poteva concretamente
assumere come
possibile volontà negoziale volta a escludere ( anziché
ammettere ) una obbligazione personale
degli stipulanti “.
Anche l’ accoglimento di questo motivo del ricorso dell’ Imi , non
poteva indurre a facile ottimismo
la parte fino allora risultata vincente senza particolari difficoltà
.
c) Ancora la Cassazione censura un’ altra delle argomentazioni poste
a fondamento delle
precedenti sentenze di merito, quella cioè che Rovelli e la
Find avessero eseguito le loro
obbligazioni così trasferendo in via definitiva all’ Imi il
controllo del Gruppo ( pag. 27 ) :
“ Né si sottrae a censura la successiva affermazione della Corte
di Appello la quale ha ritenuto
che , tramite la società fiduciaria all’ uopo interessata (
la Sofinvest ) gli “ azionisti “ ( vedi
convenzione – n.e. ) avevano trasferito all’ Imi…l’ intero pacchetto
azionario della Sir-Finaziaria,
perdendo così il controllo del gruppo , ma nello steso tempo
rendendo operativo il piano di
risanamento… la Corte ha svolto il proprio ragionamento partendo dal
presupposto che il rapporto
giuridico insorto tra le parti dovesse essere interpretato alla stregua
di qualsiasi convenzione
stipulata tra privati…come se si trattasse di un comune negozio di
scambio…da questa erronea
interpretazione è scaturita la conclusione che l’ Imi dovesse
considerarsi ormai definitivamente
titolare delle azioni e obbligazioni convertibili della Sir Finanziaria
in sede di esecuzione degli
accordi…è mancata qualsiasi indagine circa il contenuto stesso
del rapporto fiduciario inerente
alla cessione dei titoli nel quadro della disciplina normativa che
le parti intendevano attuare
facendo richiamo esplicito al piano di risanamento previsto dalla legge
787 il quale , come si è
accennato , non era attuabile da un soggetto giuridico diverso dal
Consorzio bancario essendo
solo quest’ ultimo autorizzato a compiere le attività all’ uopo
previste dalla legge ai fini che si
intendevano attuare “ .
d) Da ultimo così conclude la Corte , con affermazione che occorrerà
tenere ben presente , perché
sarà una delle poche citate nella sentenza redatta , in sede
di rinvio , dal Giudice Metta :
“ Cade quindi la tesi difensiva del resistente…secondo cui gli accordi
del 1979 furono conclusi
dall’ Imi al di fuori del quadro normativo previsto dalla legge 787
, ma in nome proprio sia pur per
conto del Consorzio . Trattasi di impostazione ( quella del resistente
, ovviamente – n.e. ) che
contraddice la ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’
art. 2331 co. 2 c.c. ( ritenuta sempre dal
resistente , ovviamente , non certo dalla Cassazione , a meno di non
voler ritenere privo di senso
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tutto quanto prima affermato dai supremi giudici ) il quale presuppone
invece che l’ operatore
agisca non solo per conto ma anche in nome del soggetto futuro “ .
Sentenza dunque “ pesante “ questa della Cassazione , che interviene
poco dopo il rischio corso con
la presidenza del Dr. Minniti alla collegiale sul “ quantum “ del 4-4
1989 .
Così come si è ritenuto provato che il Dr. Minniti fu
pretestuosamente “ estromesso “ da quel
collegio , così il Tribunale ritiene provato che l’ “ intoppo
“ rappresentato dalla sentenza 7-7-1989
della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione , verrà
risolto grazie ai buoni uffici di un
giudice , Vittorio Metta , molto vicino agli imputati Pacifico , Previti
e Acampora e destinato a
diventare molto , ma molto ricco , proprio in quell’ anno 1990 in cui
sarà assegnatario della causa
Imi-Sir .
Si è sempre detto , in aula e spesso anche fuori , che il processo
Imi-Sir è un processo di natura
prettamente indiziaria . E questo è vero . Solo in parte però
, perchè il Tribunale , come subito si
vedrà , ritiene di avere in atti la prova che la relazione di
Metta in camera di consiglio e la
successiva motivazione della sentenza della Corte di Appello del 26-11-1990
sia stata frutto
della stretta collaborazione tra un giudice , Vittorio Metta , e i
“ difensori occulti “ di Nino
Rovelli.
Non solo : come si vedrà nel prossimo capitolo , ritiene anche
il Tribunale che vi sia la prova in atti
che della motivazione della sentenza della Cassazione , la parte Rovelli
sia venuta in possesso
prima del formale atto della pubblicazione .
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