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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO PROCESSO IMI/SIR |
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LE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE RICONDUCIBILI ALLA VICENDA
IMI-SIR
A- UNA PERCENTUALE PARI AL 10,016%
Dagli esiti delle rogatorie internazionali ( cfr. documentazione allegata
in copia alla deposizione
Spello del 15 e 26 Gennaio 2001, circostanza d’ altronde pacificamente
ammessa dagli imputati in
dibattimento ) , risulta che Felice Rovelli e Primarosa Battistella
ebbero a bonificare le seguenti
somme di denaro a favore dei tre intermediari Previti, Pacifico e Acampora:
- 26 Giugno 1991: 1.000.000.000 di Lire a favore di Attilio Pacifico
;
- 17 Marzo 1994: 10.000.000 di franchi svizzeri a favore di Attilio
Pacifico e altri
18.000.000 a favore di Cesare Previti;
- 31 Marzo 1994: 12.000.000 di franchi svizzeri a favore di Attilio
Pacifico ;
- 10 Maggio 1994: 6.000.000 di franchi svizzeri a favore di Attilio
Pacifico ;
- 24 Giugno1994: 10.850.000 franchi svizzeri a favore di Giovanni Acampora
e altri
850.000 a favore di Attilio Pacifico .
Vi è in atti ( faldone 30 Imi-Sir produzioni Pm fg. 210004 e
210005 ) un documento , datato 14
Gennaio 1994 , intestato “ Istituto Mobiliare Italiano – Imi-S.p.A
“ e indirizzato all’ Avvocato Are
con il quale si dà atto che in data 13 Gennaio 1994 è
stata versata al suddetto professionista nella
sua qualità di procuratore speciale di Battistella Primarosa
, la somma netta complessiva di lire
678.334.053.670 in esecuzione della sentenza 26-11-1990 della Corte
di Appello di Roma ( l’
importo reale uscito dalle casse dell’ Imi è pari a Lire 980.351.147.815
dal quale vengono dedotte ,
dallo stesso Istituto , le somme dovute a titolo di imposta di successione
e ritenuta fiscale ) .
E’ il caso di convertire in lire le somme pagate in franchi svizzeri
, utilizzando come valore di
cambio quello in essere alla data della avvenuta liquidazione , ovverosia
il 13 Gennaio 1994 .
Consultando il sito Internet dell’ Ufficio Italiano Cambi che riporta
il valore concertato dalla Banca
d’ Italia con le relative banche centrali alle ore 14.15 di ciascun
giorno lavorativo , si potrà appurare
che a quella data il franco svizzero era quotato 1.155,990 lire .
A quella data i 57.700.000 franchi svizzeri , di lì a poco trasferiti
ai tre imputati , valevano dunque
66.700.623.000 lire . A tale somma vanno aggiunti il miliardo pagato
nel 1991 e lire 241.600.350
incassate da Pacifico e relative alla fattura 8-3-1994 emessa da Primarosa
Battistella. Il totale
porta a lire 67.942.223.350 , ovverosia al 10,016% del netto incassato
dai Rovelli.
Una differenza percentuale assolutamente irrisoria rispetto ad un tondo
10% . Differenza , tra l’
altro , che ben può essere giustificata dal cambio - sempre
leggermente diverso da quello ufficiale-
praticato presso le singole banche ; o anche , magari , dal “ tasso
di interesse “ corrente tra la data
effettiva in cui la Battistella è entrata in possesso della
somma e quella dei bonifici ai tre imputati ;
o , infine , solo perché si voleva fare “ cifra tonda “ in valuta
straniera .
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D’ altronde, la stessa leggerissima differenza percentuale si riscontra
per un altro pagamento
effettuato dai Rovelli e direttamente collegato alla controversia Imi-Sir
. Il 24 Marzo 1994 , infatti ,
i Rovelli provvedono a pagare anche l’ avvocato “ storico “ della Sir
fin dai tempi della
convenzione del 1979 , ovverosia l’ avvocato Are . A questi ( nel corso
del dibattimento è
pervenuta dal Liechtestein la documentazione relativa ) nella data
indicata è stata accreditata estero
su estero la complessiva somma di 30 milioni di franchi svizzeri .
Si vedrà più oltre come tra il legale e Felice Rovelli
fosse intervenuto un accordo che prevedeva il
pagamento del 3,5% della somma lorda cui fosse stato condannato l’
Imi. Il 3,5% di
980.351.147.815 lire è pari a 34.312.290.173 lire a cui bisogna
aggiungere la somma di lire 125
milioni che venne bonificata ad Are nel 1991 : anche in tal caso contemporaneamente
al bonifico di
1 miliardo a Pacifico . Il totale raggiunge così 34.437.290.173
lire , cifra che rappresenta non
proprio il 3,5% bensì il 3,475%.
Anche con riferimento ad Are , dunque , si verifica un leggerissimo
“ scollamento “ rispetto a
quanto pattuito .
Ma obietteranno le difese – forse - che i dati presi in considerazione
non sono omogenei atteso che
per Are si è adottato come termine di riferimento il “ lordo
“ liquidato dall’ IMI , mentre per i tre
“legali occulti “ è stato utilizzato il “ netto “ .
Il fatto è – come più oltre si sottolineerà –
che Felice Rovelli afferma che era convinto che l’
accordo con Are si riferisse al “ netto “ tanto che , al momento di
pagare , vi fu sul punto una
discussione con il suo legale . Ora , se è ragionevole ammettere
che il legale munito di mandato ,
nello stabilire una percentuale ( cosa peraltro deontologicamente scorretta
, se non si va errati ), la
intenda sul “lordo” ( dovendo sulla parcella pagarci le tasse , cosa
invero difficile se il pagamento
avviene all’ estero ) , è altrettanto ragionevole pensare che
il pagamento ai “ legali occulti “ ( che su
quanto incassato non pagheranno ovviamente una lira di imposte , trattandosi
di introiti non
denunciabili – e nel caso di specie non denunciati) venga concordato
in base al beneficio “ netto “
ottenuto dai corruttori.
A ciò si aggiunga che i Rovelli effettueranno contemporaneamente
( sia ne 1991 che nel 1994 )
i dovuti pagamenti sia ad Are che a Previti , Pacifico , Acampora .
Il che , da un lato, conferma
che tutte queste operazioni erano legate alla controversia Imi-Sir
, dall’ altro che Felice Rovelli -
come ebbe a concordare con Are una percentuale su quanto in futuro
liquidato dall’ Imi - altrettanto
fece con gli attuali tre imputati allorquando questi , “ preannunciati
“ dal morente Nino Rovelli , si
“presentarono “ agli eredi nel 1991 .
Ciò considerato si può dunque tranquillamente concludere
che i tre “ legali occulti “ furono
pagati con una concordata percentuale corrispondente ( lira più
lira meno , come d’ altronde
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avvenuto per Are ) al 10% del netto liquidato dall’ Imi , una tipica
percentuale da
intermediario. Sarà una coincidenza , visto che i tre imputati
( come nel precedente capitolo si è
esaustivamente motivato ) , affermano che nessuno sapeva del “ credito
dell’ altro “ , ma le aride
cifre proprio questo dicono.
B- L’ ACCONTO DI 1.000.000.000 DI LIRE NEL 1991
Queste le movimentazioni che verranno esaminate :
a) 26 Giugno 1991 ( valuta 24 giugno ) : bonifico di lire 1 miliardo
dal conto corrente
2010 ( della società “Dorian Invest. Ltd. “ , beneficiaria economica
Primarosa
Battistella , con delega ad operare a favore di Felice Rovelli , acceso
presso la Bank
Lips Bukhardt di Zurigo ) al conto corrente 1072377 “Pavoncella “ (
beneficiario Attilio
Pacifico , acceso presso la Banca del Sempione di Lugano ) ;
b) 24 giugno 1991 ( valuta 26 Giugno 1991 ) : bonifico di lire 500.000.000
dal conto
corrente “Pavoncella “ al conto corrente “ 771 Pavone “ (beneficiario
Attilio Pacifico ,
acceso presso la S.B.T di Bellinzona ) ;
c) 26 Giugno 1991 ( valuta 28 giugno ) bonifico di lire 133 milioni
dal conto corrente
“771 Pavone “ al conto corrente “ Rowena “ ( beneficiario economico
Renato
Squillante, acceso presso la S.B.T di Bellinzona ) ;
d) 2 luglio 1991 ( valuta lo stesso giorno ) altro bonifico di lire
133 milioni dal conto
corrente “771 Pavone “ al conto corrente “ Mercier “ ( beneficiario
economico Cesare
Previti acceso presso la Darier Hentsch di Ginevra ) ;
e) 2 luglio 1991 : prelievo in contanti da parte di Pacifico , sul
conto “ Pavoncella “ ,
della somma di lire 450.000.000 .
a- Il conto corrente 2010 ( della società “Dorian Invest. Ltd.
“ ) viene aperto presso la Bank Lips
Bukhardt di Zurigo il 18-3-1991 , fiduciario Karl Burkhardt , beneficiaria
economica Primarosa
Battistella , delegato ad operare Felice Rovelli ( cfr. documentazione
allegata in copia alla
deposizione Spello – 15 e 26 Gennaio 2001 – da pag. 249 a 256 , fg.
26430/432/437/438/439/442/443 degli atti del PM produzioni in dibattimento
– per i documenti
successivi si farà riferimento solo al nr. di pag. dell’ allegato
e a quella degli atti PM ).
In data 19 giugno 1991 , con ordine registrato dalla banca il successivo
giorno 20 ( cfr. manoscritto
pag. 260 Spello e fg. 26477 PM e relativi dattiloscritti pagg. 257-258-259
Spello e fg.
26474/475476 PM ) il fiduciario ( come si rileva dalla sigla “ KB “
in calce al doc. pag. 259 )
impartiva l’ ordine di effettuare due bonifici :
il primo , pari a Lire 1 miliardo , a favore del conto corrente 1072377
“Pavoncella “di Attilio
Pacifico presso la Banca del Sempione di Lugano ;
377
il secondo , pari a lire 125 milioni , a favore del conto “ Nestore
“ , acceso presso la Banca
Commerciale di Lugano e del quale è risultato beneficiario l’
avvocato Are ( cfr. teste Are ud. 26-
3-2001 ) .
Le due operazioni venivano entrambe registrate in data 26 Giugno 1991
con valuta al precedente 24
( dato importante per quanto si vedrà in ordine al successivo
bonifico da Pacifico a Squillante ) .
Essendo il conto Dorian in franchi svizzeri , il relativo estratto
conto riporta a debito le rispettive
somme di 1.158.509,25 CHF - pari a lire 1 miliardo - e di 144.821,75
CHF - pari a 125 milioni (
cfr.
pagg. da 261 a 265 Spello e fg. 26480/481/483/484/485 PM ) .
Sul conto “ Pavoncella “ di Attilio Pacifico , in essere dal 26-10-1987
( cfr. pag.267 e 268 Spello e
fg. 260003/ 260004 PM ) , l’ accredito viene registrato in data 24
Giugno con valuta al successivo
giorno 26 ( pagg. 269 e 270 Spello e 260111/147 PM ) .
Va rilevato come , nel momento in cui sul conto “ Pavoncella “ viene
bonificata la detta somma ,
detto conto era praticamente incapiente , presentando un saldo pari
a lire 586.251 lire ( tutti i
precedenti fondi erano stati infatti o prelevati in contanti o altrove
bonificati – cfr. oltre estratti
conto ) .
Sulla causale di questo bonifico da Battistella-Rovelli a Pacifico
non possono esservi dubbi.
Lo stesso Pacifico conferma ( cfr. esame dibattimentale 20-9-1992 )
che altro non si trattava che di
un “anticipo “ su quanto a lui dovuto da Nino Rovelli e il cui saldo
si avrà solamente nel 1994 :” è
uno di quegli acconti di cui ho parlato prima “ .
La causale , dunque , del bonifico del 1991 e di quelli del 1994 è
sempre la stessa , per
dichiarazione dello stesso imputato ( e gli stessi eredi di Nino Rovelli
non ne indicano altra ; anzi,
per essere più precisi , su questa operazione si sono entrambi
rifiutati di rispondere ) .
Non si starà qui certamente a ripetere quanto già detto
in ordine alla totale inverosimiglianza ,
inattendibilità , contraddittorietà, genericità
- e assenza di un qualsiasi , sia pur minimo , riscontro
documentale - della versione difensiva fornita dall’ imputato Pacifico
in ordine alla natura dei
rapporti intercorrenti tra questi e Nino Rovelli prima e i suoi eredi
dopo e alla conseguente causale
dei bonifici effettuati a suo favore nel 1991 e nel 1994 . E lo stesso
vale per quella di Felice Rovelli
e Primarosa Battistella , altrettanto inverosimile e illogica . In
tal senso si rimanda integralmente a
quanto esposto nel capitolo relativo ai “ rapporti fra gli imputati
“ .
Così come si rinvia integralmente a tutto quanto esposto in
precedenza a dimostrazione del fatto che
l’ unica “ causale “ che in quegli anni ha legato Pacifico – e gli
altri due intermediari - alla
famiglia Rovelli , è stata la gestione occulta e illecita ,
nel loro interesse , della controversia
che li vedeva opposti all’ Imi ( basti ricordare quanto all’ imputato
sequestrato , le annotazioni
sulle agende telefoniche , i riscontri forniti dai tabulati telefonici
e altro ancora ) .
378
Va invece qui anticipato ( cfr. capitolo “ disponibilità economiche
di Metta “ ) come alla data in cui
Felice Rovelli e Primarosa Battistella bonificano a Pacifico la somma
di lire 1 miliardo , sui conti
correnti italiani del giudice Vittorio Metta sono già confluiti
519 milioni di lire in contanti , dei
quali 439 milioni nel solo lasso di tempo che va dal 19 Febbraio al
23 Novembre 1990 ,
ovverosia nel periodo di pendenza della causa Imi-Sir presso la Corte
d’ Appello :quello stesso
giudice che “ scriverà “ la motivazione della sentenza , le
cui bozze ( certamente anche antecedenti
alla data del 30 maggio 1990 , giorno della udienza prevista per le
conclusioni ) sono state trovate
presso Attilio Pacifico e Giovanni Acampora ( e altra documentazione
Imi-Sir era presente presso lo
studio Previti come ricordato dall’ archivista Iannilli ) .
E si potrà qui anche sottolineare qualche dato significativo
: ad esempio che dei 439 milioni di cui
sopra , 150 verranno versati prima della citata udienza , con operazioni
che vanno dal 19 Febbraio
al 23 Maggio di quell’ anno ; 10 milioni compaiono invece il giorno
13 Giugno , lo stesso della
prima camera di consiglio e altri 160 entro la “ sospensione dei termini
feriali “ ; e infine ancora
119 milioni tra settembre e il deposito della motivazione .
E , forse , altri soldi erano confluiti altrove e ad altri , se solo
si pone a mente quanto emerso anche
con riferimento alla perizia d’ ufficio di cui al primo grado di giudizio
sul “ quantum “ della causa o
alla pilotata estromissione del giudice Minniti da quel collegio giudicante.
Che quanto meno buona parte di quel denaro che improvvisamente compare
nella disponibilità di
Metta sia riconducibile alla “ vendita “ della controversia Imi-Sir
( non bisogna infatti dimenticare
che , nella tarda estate 1990, a Metta verrà assegnata anche
la causa Mondadori ), è circostanza
che
già si può dare per processualmente provata a questo
punto della motivazione e che ancor più lo
sarà allorquando si esaminerà la “ fondatezza “ della
versione fornita da Metta circa la provenienza
di tutti questi soldi ( e di molti altri ancora negli anni successivi
) .
Insomma , molti soldi erano “ girati intorno alla causa Imi-Sir “ ancor
prima della morte di
Nino Rovelli .
Ora i casi sono due : o Metta ( e altri pubblici ufficiali , sui quali
, per quanto in precedenza detto ,
possono esservi solo dubbi circa la precisa identificazione , non certo
per la fisica esistenza ) erano
stati pagati in precedenza con fondi provenienti dalle disponibilità
di Nino Rovelli e fatti rientrare in
Italia per il tramite degli intermediari ( veri esperti in materia
come meglio si vedrà in questo e nel
successivo capitolo dedicato “ ai movimenti finanziari Mondadori “
) ; oppure queste somme sono
state dagli stessi intermediari anticipate .
Quanto alla prima ipotesi , di nessun aiuto è stato l’ unico
testimone che avrebbe potuto fornire
chiarimenti e documentazione . Ci si riferisce all’ avvocato Rubino
Mentsch , da sempre legale
svizzero dei Rovelli , loro fiduciario anche con riferimento agli interessi
finanziari della famiglia .
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Testimone indicato dalla difesa Rovelli-Battistella , già sentito
in sede di indagini preliminari dal
PM che , infatti , aveva richiesto l’ acquisizione del relativo verbale
: richiesta respinta dal
Tribunale atteso il mancato consenso della difesa e alla luce della
allora recente normativa in tema
di acquisibilità di verbali di dichiarazioni rese all’ estero.
E così , in data 15 maggio 2001 , il
Tribunale si è recato a Bellinzona per sentire l’ avvocato Mentsch
: solo che in apertura del suo
esame , la difesa ha esibito una lettera della signora Battistella
con la quale questi vincolava il
“suo” testimone al segreto professionale . E così si è
subito concluso ,ancor prima di cominciare , l’
esame del teste a difesa .
Quanto alla seconda ipotesi, militano a suo favore alcune circostanze
: il rapporto decisamente
intenso esistente tra i tre intermediari da un lato e Nino Rovelli
dall’ altro a fronte della pressoché
totale assenza di precedenti rapporti ( all’ epoca che qui interessa
) con quelli che saranno poi gli
“eredi “ ( in tutti i sensi ) del defunto capofamiglia ; la conseguente
opportunità di rientrare dalle
spese ( e ottenere un anticipo per quelle “ nuove “ ) una volta subentrati
i meno “ intimi “aventi
causa .
Non cambia molto , a dir la verità , a seconda che si preferisca
l’ una o l’ altra ipotesi . A fronte di
un quadro probatorio come quello fin qui descritto in ordine al ruolo
dei tre “ inscindibili “
intermediari , ciò di cui si sta adesso parlando è solamente
la modalità di un pagamento ad un
giudice , pagamento comunque certamente avvenuto per i motivi detti
: che per questo siano stati
erogati soldi , a titolo di anticipo , dagli intermediari oppure che
questi abbiano utilizzato
direttamente disponibilità di Nino Rovelli , poco importa :
i soldi sono arrivati al giudice ( e non
certo personalmente consegnati da Nino Rovelli stante la totale assenza
di rapporti diretti con
Metta) e sono in modo assolutamente certo riconducibili alla sua “
attività “ nella causa Imi-Sir .
Certo è però che , da un lato , Metta deposita sui suoi
conti correnti ingenti cifre in contanti ,
dall’ altro gli intermediari ( e nella specie Previti e Pacifico )
disponevano a loro volta in Italia di
una marea di contante dagli stessi per lo più fatto rientrare
dall’ estero ( la circostanza è
assolutamente pacifica in atti , documentalmente provata – cfr. anche
successivo capitolo – e
confermata dagli stessi imputati ; sulla continua disponibilità
di ingenti somme di contante da parte
di Previti vedi anche testi Iannilli e Passaro ud. 9-2-01 ) . Ad esempio
, nell’ anno 1990, Pacifico
versa sui suoi conti 240 milioni in contanti e Previti ben oltre tre
miliardi e mezzo , tutti
rigorosamente in contanti ; a sua volta Metta ne versa 464 .
E qualche sorprendente coincidenza , a dir la verità , emerge
andando a controllare queste
operazioni una per una , con l’ ausilio della documentazione bancaria
allegata alle testimonianze
Santucci del 29 Gennaio 2001 ( cfr. schemi a pag. 29 , 249 e 323 con
la documentazione annessa )
380
e Spello del 15 e 26 Gennaio 2001 : in sostanza vi sono molte precise
coincidenze temporali tra i
versamenti effettuati da Metta e quelli effettuati dai coimputati ,
soprattutto Previti .
E infatti :
23 marzo 1990 : Metta deposita 50 milioni e Previti 150 ;
23 Aprile 1990 : Metta deposita 10 milioni e Pacifico 70 ;
23 Maggio 1990 : Metta deposita 40 milioni e Previti 200 ;
27 Giugno 1990 : Metta deposita 60 milioni e Previti 189 ;
5 Ottobre 1990 : Metta deposita 20 milioni e Previti 190 ;
28 Dicembre 1990 : Metta deposita 15 milioni e Previti 190 .
In sostanza : assai spesso , nello stesso giorno in cui Previti dispone
di denaro contante ( e in
una occasione anche Pacifico) e lo deposita sui suoi conti italiani
, lo stesso fa Metta: se ciò fosse
capitato una volta sola si poteva parlare di “ coincidenza “ ; quando
capita ben cinque volte nell’
arco di nove mesi , si può legittimamente parlare di indizio
processualmente rilevante , soprattutto
quando a ciò si aggiungerà la dimostrazione della infondatezza
della versione difensiva di Metta
(cfr. capitolo relativo ) . E gli altri versamenti effettuati da Metta
nel 1990 sono comunque spesso
assai vicini a quelli effettuati da Previti ( alle volte anche solo
il giorno dopo : ad esempio Previti
deposita 125 milioni in contanti il 16-2-1990 e Metta ne deposita 40
il successivo giorno 19 ;
Previti deposita 38 milioni in contanti il 26-7-1990 e Metta ne deposita
50 il giorno dopo - cfr. teste
e documentazione citati nonchè dichiarazioni di Metta al Pm
ove afferma che alle volte egli non
depositava subito i contanti ma li faceva “stazionare” in cassetta
di sicurezza prima di versarli sul
conto ).
Non solo : si rinvengono anche ulteriori singolari coincidenze con
le operazioni di rientro di
denaro in Italia gestite da Pacifico .
Ad esempio : il 17 e 18 Aprile 1990 dal conto “ Mercier “ di Previti
viene bonificata sul conto
“Pavoncella “ di Pacifico la somma complessiva di 520.000 dollari (
400.000 con ordine 18 Aprile
e 120.000 con ordine del 17 Aprile ) , a chiara compensazione della
operazione Pacifico Bossert
(cfr. vol. 23 Lodo fg. 23011 e vol.15 fg. 150236/237 ) . Detto bonifico
viene registrato sul conto
“Pavoncella “ in data 18 Aprile e lo stesso giorno la somma stessa
viene bonificata a Bossert ( l’
agente di cambio svizzero che gli curava – in parte - le citate operazioni
di rientro - fg. 150182 e fg.
150234/235 vol. 15 Lodo e teste Bossert 15-5-2001 , pag. 578 Spello
, fg. 900360 Pm doc.
redatto
da Bossert).
Tutto denaro destinato, dunque , a rientrare in Italia . E , infatti
Pacifico tra il 18 e il 23 Aprile
deposita sui suoi conti italiani 230 milioni in contanti , di cui 70
nel solo giorno 23 di quel mese
(pag. 323 Santucci e doc. PM allegata ) ; Previti il 18 Aprile ne deposita
200 ( fg. 180168 PM
381
allegato a deposizione Santucci) ma altri 10 , il giorno 23 , compaiono
anche sul conto di Vittorio
Metta (pag. 255 Santucci e fg. 56199 PM ) .
Come visto nel precedente capitolo , Previti, Pacifico e Metta hanno
dichiarato che in quel periodo
non si frequentavano e neppure si conoscevano . Alle considerazioni
a suo tempo fatte sulla
infondatezza della versione difensiva su quest’ ultimo punto , non
si possono non aggiungere le
“coincidenze “ di natura “ economica “ qui esaminate .
b) Sul conto “ Pavoncella “ il bonifico viene registrato in data 24
Giugno con valuta al successivo
26 ( pag. 270 Spello e 260147 PM ) . Come si è già avuto
modo di sottolineare , allorquando sul
conto “ Pavoncella “ arriva la somma di un miliardo di lire , detto
conto – in lire - era
praticamente incapiente , presentando un saldo pari a lire 586.251
lire ( tutti i precedenti fondi
erano stati infatti o prelevati in contanti o altrove bonificati –
cfr. estratto conto pag. 269 Spello e
fg. 260111 PM ) .A sua volta il sottoconto in franchi svizzeri presentava
un saldo di 33 Franchi
(vol. 15 Lodo fg. 150028 ) ; quello in dollari un saldo negativo di
dollari 50,85 ( vol. 15 lodo fg.
150174 ) , quello in franchi francesi un saldo negativo di franchi
14.520,75 ( vol. 15 Lodo fg.
150279 ) .
La cifra bonificata dai Rovelli viene ora da Pacifico divisa a metà
:
500 milioni saranno oggetto di un breve investimento fiduciario rimborsato
in data 2 Luglio 1991
( cfr. pag. 271-269-272 Spello e fg. 260111/148/ 113 PM ) ;
gli altri 500 ( con ordine nello stesso giorno - 24 Giugno - in cui
è stato registrato l’ addebito su
Dorian e per questo con valuta posticipata al 26 giugno ) , vengono
subito trasferiti su altro
conto di Pacifico : “ 771 Pavone “ in essere presso la SBT di Bellinzona
, con registrazione 26
Giugno , valuta il successivo giorno 28 ( cfr. pag. 269-271-274-275/276
Spello , fg.
260111/148/4147430/431 : PM e , per la titolarità , 160012 e
segg. in vol. 16 Lodo ) .
Dunque una prima osservazione , necessaria ( per le successive movimentazioni
) anche se può
sembrar banale : presentando il conto “ Pavoncella “ in lire ( e anche
nelle altre valute ) saldo
prossimo allo zero al momento del bonifico dai Rovelli e avendo Pacifico
impartito l’ ordine di
bonificare a “ 771 Pavone “ la somma di lire 500 milioni ancor prima
che fosse registrato il bonifico
da Dorian, la conclusione è che il mezzo miliardo che arriva
a “ 771 Pavone “ , proviene
direttamente dalla provvista Rovelli .
c) allorquando la su indicata somma viene bonificata sul conto “ 771
Pavone “ , questo non si trova
in migliori condizioni del conto di provenienza . Prima di questa operazione
, infatti , presentava
un saldo di 1.576.980 lire . Le somme preesistenti, infatti , dopo
essere state fiduciariamente
382
investite , risultano essere state utilizzate per un pagamento. Nessun’
altra operazione di accredito
verrà inoltre registrata fino al successivo 5 Luglio ( altro
dato temporale da tener fin d’ ora presente
- cfr. pag. 274 Spello , fg. 260414 atti PM Imi-Sir e fg. 160012/013
vol. 16 Lodo ).A sua volta il
sottoconto in franchi svizzeri presentava un saldo di franchi 1.704
e non registrerà altre operazioni
fino al successivo Novembre ( cfr. vol. 16 Lodo fg. 160229 ) ; In sostanza
anche il conto in
questione si presentava incapiente. Ciò significa che l’ operazione
che ora si andrà ad
esaminare , e che riguarda la posizione dell’ imputato Renato Squillante
, è stata effettuata
attingendo direttamente fondi dalla provvista Rovelli .
D’ altro canto la documentazione bancaria ( cfr. vol. 16 Lodo e dati
riportati in questo stesso
capitolo ) relativa a questo conto , dimostra in modo inequivocabile
come esso – nella galassia
bancaria riferibile a Pacifico – possa essere definito , in senso atecnico
– un “ conto di transito “ ,
utilizzato pressoché esclusivamente per farvi entrare – per
pochi giorni – somme destinate o ad
essere bonificate a terzi , o a rientrare in Italia .
Ciò premesso,altri dati confermano definitivamente l’ asserzione
relativa al bonifico a favore di
Squillante . E infatti si tenga presente che :
-la somma di un miliardo proveniente dai Rovelli viene accreditata
sul conto Pavoncella con valuta
24 Giugno 1991 ;
- lo stesso giorno dal conto Pavoncella la somma di Lire 500 milioni
viene trasferita a 771 Pavone;
la comunicazione di tale bonifico dalla Banca del Sempione alla BST
di Bellinzona porta in calce l’
indicazione dell’ ora : 10,48 ( cfr. pag. 276 Spello e 260431 PM );
- sempre il 24 Giugno 1991 , dodici minuti dopo , alle ore 11 , Renato
Squillante , titolare del
conto “ Rowena “ , acceso sempre presso la SBT di Bellinzona ( cfr.
pagg. da 285 a 289 Spello e
fg. da 240226 a 240230 PM ) , comunicava via telefono ( cfr. pag..
292 Spello e 240940 PM ) che
“ entreranno lit. 133 mio ( investire come gli altri 150 )( cioè
6 mesi fid. ) ;
- il successivo 25 Giugno 1991 , alle 9.00 di mattina , Pacifico ordinava
di bonificare , da “771
Pavone” , l’ importo di 133 milioni a “ Oceano “ , ordine che veniva
dalla Banca eseguito in data
26 Giugno con valuta al successivo 28 ( cfr. pagg. 276- 277-274 Spello
e fg. 260431/432/414 PM
);
- in data 26 Giugno 1991 ( con valuta 28 ) sul conto “ Rowena “ veniva
registrato il bonifico ( pag.
290-291 Spello e fg. 240858/939 PM ).
Sulla base di questi dati la conclusione è obbligata attesa
la contestualità assoluta ( a livello di
minuti ) dei bonifici ( e dei relativi ordini ) “ Dorian- Pavoncella
“ ; “ Pavoncella- 771 Pavone “ ;
“771 Pavone- Rowena “ : Squillante era al corrente dell’ arrivo sui
conti di Pacifico di denaro
“fresco “ e i 133 milioni che Pacifico bonifica a Squillante provengono
direttamente dalla
provvista Rovelli ( non si dimentichi che , come detto , i conti “
Pavoncella “ e “ 771 Pavone “
383
erano incapienti prima del bonifico Rovelli ) ed erano a lui fin dall’
origine destinati , tant’è che ,
di fatto , si soffermano sul conto di Pacifico per soli pochi istanti
.
Nel momento in cui Squillante riceve detta somma , il procedimento
in Cassazione – il quale
vedrà il suo intervento – è pendente da sei mesi . Un
mese dopo ( 24 luglio 1991 ) i tabulati
telefonici registrano una prima chiamata di Felice Rovelli a Squillante
.
Felice Rovelli così descrive i suoi rapporti con Squillante
( cfr.esame dell’ 8 Maggio 1996 ) :
“ La prima volta l’ ho visto di sfuggita nel 1987 , se non ricordo
male , mi fu presentato da mio
padre…Quando è morto mio padre il dott. Squillante si è
fatto sentire per le condoglianze e io ,
qualche mese dopo , trovandomi a Roma, presumibilmente per incontrare
il prof. Are , andai a
trovare Squillante a casa per una breve visita. In questa occasione
, come in altre che si sono
succedute negli anni successivi ( 1991-1992 ) ho avuto modo di discutere
con lui alcuni aspetti
della vicenda della causa Imi. Sapevo che il dott. Squillante era amico
di Pacifico e se non ricordo
male in uno dei miei incontri con il magistrato era presente anche
Pacifico. In sostanza gli incontri
che io ho avuto con il dott. Squillante non erano altro che visite
di cortesia “ .
Lo stesso Squillante conferma di aver “ discettato “ con il coimputato
sull’ andamento della
controversia de qua .
Non si staranno qui a ripetere tutte le risultanze processuali che
smentiscono clamorosamente
questa versione “ riduttiva “ dei loro rapporti fornita dai due imputati.
Si è gia avuto occasione di
esaminare il ruolo rivestito da Squillante nella controversia Imi-Sir
, a partire – con atti specifici -
dal Gennaio 1992 ; così come si sono esaminati i rapporti in
generale intrattenuti dall’ alto
magistrato con la famiglia Rovelli prima e dopo la morte del patriarca
Nino . Si sono analizzati i
rapporti, leciti e illeciti , intercorrenti tra Squillante , Pacifico
e Previti ( che di lì a pochi giorni
riceverà da Pacifico identica cifra sempre proveniente dalla
provvista Rovelli ). A tutte queste
considerazioni – che ben giustificano il pagamento dai Rovelli , tramite
Pacifico , della detta somma
equivalente a poco meno di 100.000 dollari al cambio dell’ epoca (
cfr. sito internet UIC),
pagamento che ben si ricollega alla attività che Squillante
andrà a svolgere di lì a pochi mesi su
richiesta di Felice Rovelli - integralmente si rimanda.
Va qui invece esaminata la versione difensiva anticipando fin d’ ora
che essa , come sempre in
questo processo , è completamente sfornita di qualsivoglia riscontro
documentale e i principali
testimoni chiamati in causa sono tutti morti.
La versione dell’ imputato è densa di riferimenti a nomi di
una parentela a dir poco numerosa , tanto
che lo stesso Squillante identifica qualcuno con la dizione “ junior
“ o “ senior “ . Sarà scusato ,
dunque , l’ estensore , se la motivazione che segue dovesse essere
un po’ farraginosa .
384
Ha dichiarato Squillante, nel corso del suo esame dibattimentale del
3 Ottobre 2002 , che
“…intanto, da dove li avesse ricevuti Pacifico sono fatti suoi e io
non l’ho mai saputo, mica me lo
veniva a raccontare a me…” ; per quanto lo riguarda , la somma ( messa
a disposizione della nonna
di un suo nipote – nonna morta nel 1999 ) gli era stata consegnata
da parenti che intendevano farla
pervenire a questo nipote, Alberto Franco junior ( morto nel 2000 –
pag. 67 dell’ esame
Squillante), che era in trattative per l’acquisto di un ristorante
in Manchester . Egli li aveva a sua
volta consegnati in contanti a Pacifico in Roma, perché li esportasse
: “…ne parlo con Pacifico per
esportarli e depositarli sul conto…e poi dal conto estero potessero
partire direttamente, una volta
concluso l’affare, in direzione che mi sarebbe stata indicata da Alberto
Franco qualora l’affare del
ristorante fosse stato concluso…poi l’affare non si potè fare
per le ragioni che hanno spiegato
loro”.
Così prosegue l’ imputato :
“allora bisognava preparare la provvista, non so se proprio Alberto
junior che in quell’occasione -
non lo vedevamo perché viveva in Inghilterra - o addirittura
mio cognato, Renato Franco (perché
Renato Franco è morto nel ’95) a portarmi come per solito faceva
per esportare i soldi tramite
Pacifico, io tramite Pacifico ma lui li portava a me, e questi soldi
li misi a disposizione perché si
pensò che per far…, perché il figlio non li portasse
in Inghilterra i soldi in mano, potessero da
Pacifico essere depositati sul conto (perché il conto di Bellinzona
c’erano anche i soldi di tutta la
famiglia dei miei suoceri e di mio cognato, come spiegherò meglio
e dettagliatamente) e da lì
dovessero partire. Senonché che succede? Che praticamente questo
venditore, questo presunto…,
cioè questo titolare che doveva cedere, pare che prima dicesse
40 mila, poi 45, poi 50 mila sterline,
poi 55…, non se ne fece niente, i soldi restarono là sopra.
I soldi rimasero accreditati, per quelli
che erano i conteggi che io puntualmente facevo nei confronti di tutti
i titolari di queste spettanze,
quindi furono contabilizzati in favore dei miei suoceri, all’epoca,
che erano Alberto Franco
(deceduto nel 1993 – n.e. ) e la di cui moglie Serio Concetta ( deceduta
nel 1999- n. e ) , uno
orefice e l’altra titolare di negozio molto redditizio…”.
Ha affermato a sua volta Pacifico in dibattimento : “ corrispondono
a 100 mila dollari dell’epoca,
che Squillante mi ha dato a Roma e voleva sul suo conto, perché
erano di un parente, non mi
ricordo. Comunque me li ha dati Squillante perché doveva fare
questo versamento che
corrispondeva a 100 mila dollari dell’epoca “.
Dunque, non un compenso “anticipato” ricevuto da parte Rovelli rispetto
agli interventi che
Squillante porrà in essere allorquando, come si vedrà,
si cercherà di avvicinare un giudice della
causa, bensì una “compensazione” di quelle che usualmente praticava
Pacifico nei suoi traffici sui
conti esteri, capitata, solo per caso, in coincidenza temporale con
l’arrivo della prima parte del
385
compenso illecito. Così come per gli imputati , del tutto casuale
è poi, il secondo movimento dei
giorni successivi, sempre da Pacifico e sempre di 133 milioni di lire,
verso il coimputato Cesare
Previti.
Va , però rilevata , una prima contraddizione tra gli imputati
: ovverosia quella relativa alla
valuta asseritamene consegnata in Roma da Squillante a Pacifico . Perché
il primo non ha mai fatto
riferimento a dollari americani e , d’ altronde , il bonifico da “
771 Pavone “ a “ Rowena “ di cui si
discute , è in lire italiane.
La contraddizione è stata contestata all’ imputato il quale
inizialmente ha cercato di “ svicolare “ e ,
infine – come sempre in questo dibattimento – ha adattato la sua versione
alle nuove emergenze : le
iniziali lire italiane dell’ epoca si trasformano in ben più
pregiati dollari USA :
PM : “ Io le contesto, però, che Pacifico nel corso dell’interrogatorio
reso il 20.9.2002 a questa
precisa domanda, rispetto ai 133 milioni, dice: “Corrispondono a 100
mila dollari che Squillante
mi ha dato a Roma e voleva sul suo conto perché erano di un
parente”. Ora, sono dollari o lire? Si
sbaglia Lei? Si sbaglia Pacifico? Qual è la verità?”
; Squillante : “ Guardi che 133 milioni sono
uguali in quel momento a 100 mila dollari e questo è facilmente…
attraverso il listino Borse di
Milano! “ ; Presidente “ Nella sostanza il Pubblico Ministero le chiede:
Lei stamattina ha detto
che ha ricevuto in Italia delle lire che poi vennero mandate in…, mentre
Pacifico dice di avere
ricevuto 100 mila dollari in Italia”; Squillante :” Sì, gli
ho dato 100 mila dollari pari a 133
milioni di lire! Dicevo 133 milioni di lire perché poi sul conto
arrivano 133 milioni di lire
all’estero”; Presidente :” Ma quindi i suoi parenti le hanno consegnato
in Italia 100 mila dollari”;
Squillante: “ Sì, sì, perché avevano anche questa
possibilità perché, ripeto, loro trattavano anche
con i diamanti, che ne so! Poi comunque quello mi ha portato” .
E sul perché i parenti ( tutti morti ) avevano dollari , Squillante
ha l’ occasione – invero provocata
da una forse incauta domanda del Tribunale – di fornire un altro singolare
spaccato di vita
famigliare, tra apartheid sudafricano , dollari e diamanti che viaggiano
sulla rotta Città del Capo-
Napoli per poi approdare in Svizzera : “non è che io possa dire:
so per certo questa roba! So
soltanto che loro ( i suoceri – n.e ) mi dicevano che avevano dei contatti
anche nel campo
diamantifero con persone italiane che cercavano di portare, impauriti
dall’apartheid e quindi di
essere ammazzati da una rivoluzione nel Sud Africa, dove loro erano
cittadini eccetera, e
cercavano di procurarsi…, insomma di portare fuori dei soldi e li portavano
facilmente con i
diamanti. E questa era la possibilità a loro di tradurre…, certamente
queste cose con i diamanti
avvenivano in valute e questo posso immaginare che abbia potuto consentire
a mio suocero e a mio
cognato di avere di avere anche valuta straniera, anche perché
loro, trattando dell’oro, l’oro
normalmente si compra pagando valuta straniera e loro andavano anche
a Valenza dove c’è questo
386
paese, lo so perché me lo dicevano che andavano a Valenza per
trattare, comprare, vendere
eccetera sempre in materia di oro. ..E in quel contesto evidentemente
hanno avuto anche la
possibilità di tenere delle valute estere”.
Vi è poi una seconda incongruenza , nel racconto “ rivisto e
corretto in corso d’ opera “ da
Squillante . Infatti , così come descritta dagli imputati ,
quella posta in essere è una normalissima
( per le loro abitudini ) operazione di compensazione . Ma se Pacifico
riceve in Italia 100.000
dollari come mai sui conti di Squillante compaiono lire italiane ?
E che fine hanno fatto i 100.000
dollari ricevuti in Italia da Pacifico visto che in quei giorni nessun
versamento di analoga cifra si
registra sui suoi conti , in Italia o all’ estero ?
E , ancora , una terza incongruenza . Se questi soldi dovevano andare
in Inghilterra sui conti del
defunto Alberto Franco Junior , perché si fermano sui conti
di Squillante il quale addirittura prima
di riceverli ne dispone l’ “ investimento fiduciario a sei mesi “ ,
con ciò confermandosi che l’ affare
del ristorante non era poi così prossimo ? .
Afferma , infine , l’ imputato , che i soldi rimasero sul suo conto
in quanto l’ affare non si fece
atteso che il ristoratore inglese aveva aumentato le sue richieste
arrivando fino a 55.000 sterline . Il
che è strano atteso che 133 milioni di lire all’ epoca corrispondevano
ad almeno 61.000 sterline ,
essendo il cambio fissato a 2.181 lire / sterlina .
E , invero , neppure i testimoni sentiti dalla difesa ex art. 391 bis
cpp ( dichiarazioni acquisite con il
consenso delle parti ) hanno , a ben vedere , confermato la vicenda
narrata da Squillante .
A cominciare dalla madre del defunto nipote , Leda Cerbone ( verbale
del 20-4-2002 ) , la quale ,
dopo aver genericamente ricordato che Squillante gestiva all’ estero
i risparmi di qualche parente
ormai deceduto , ha così riferito riguardo alle vicissitudini
del figlio Alberto : “…mio figlio Alberto
…lavorava nel settore ristoranti. Egli aspirava ad aprirne uno per
suo conto e per tale ragione mia
suocera , che lo amava moltissimo , lo aiutò finanziariamente
per mettere insieme il denaro
necessario. Mio figlio mi disse poi che il proprietario del ristorante
pretendeva un prezzo ritenuto
non conveniente”. Tutto qui . La difesa non ha ritenuto di chiedere
a quale epoca risalisse questa
trattativa avente ad oggetto l’ acquisto di un ristorante , ma poco
importa. Quello che colpisce è che
la madre del defunto Alberto Franco , nulla sappia circa l’ esatto
ammontare dell’ “ aiuto
finanziario” fornito al figlio e del modo in cui questi soldi sarebbero
stati messi nella sua
disponibilità . Anzi , a ben vedere , la madre è al corrente
di un solo episodio specifico , ma
avvenuto solo nel 1994 : “ ricordo che in occasione di una visita in
Italia a mio figlio Alberto, che
me lo riferì , furono consegnati soldi da portare all’ estero.
Se ricordo bene ciò avvenne poco dopo
il Natale 1994 …non so se li abbia portati lui direttamente o se li
abbia fatti pervenire a Renato
Squillante che solitamente si occupava di far pervenire sul conto estero
i risparmi accumulati dai
387
miei suoceri …” .
Qualcosa di più sa Diego Franco , fratello di Alberto junior
, anch’ esso sentito dalla difesa
(verbale 25 giugno 2002 ) . Ma, a giudizio del Tribunale, è
proprio questo testimone – che più
dice – a smentire definitivamente l’ imputato .
Diego Franco conferma , certamente , che il fratello , residente in
Inghilterra dal 1990 , aveva
intenzione di comprare un pub per il quale il venditore aveva richiesto
45.000 sterline , somma che,
nella estate del 1991 gli era stata messa disposizione dai nonni .
Ha anche affermato che tale somma
era stata esportata all’ estero , su un conto di una banca svizzera
( forse a Bellinzona ), per il tramite
di Renato Squillante , precisando, infine, che ivi era rimasta perché
l’ affare non si era concluso .
Ha anche detto al difensore che “ dalla mamma mi venne riferito che
anche quel denaro fu portato
a Roma perché fosse esportato…” : solo che la mamma , Leda Cerbone
, questo particolare
proprio
non lo ha riferito , ricordando solo un episodio analogo risalente
però al Natale 1994 .
Ma , al di là di questo , Diego Franco è molto preciso
nell’ indicare la somma che i nonni
avrebbero fatto avere a Squillante nell’ interesse del nipote Alberto
junior : non dollari , non lire ,
ma 45.000 sterline inglesi . D’ altronde il pub si trovava in Inghilterra
e il prezzo inizialmente
concordato – lo dice il teste ( ma lo aveva accennato anche Squillante
) era proprio di 45.000
sterline esatte . Dal sito internet dell’ Ufficio Italiano Cambi si
può appurare come il 24 Giugno
1991 ( data del bonifico a Squillante dei 133 milioni ) la sterlina
valeva 2.181 lire : dunque la
somma di cui parla Diego Franco equivale a poco più di 98 milioni
di lire italiane. Ammesso
che tutto ciò sia vero , Diego Franco si riferisce chiaramente
ad una operazione diversa da
quella che qui interessa .
Dunque , tirando le somme della versione difensiva, le cose per Squillante
, sarebbero andate così :
la nonna consegna ( non si a chi ) a Napoli 45.000 sterline da portare
a Roma a Squillante ; nel
tragitto dalla città del Vesuvio alla capitale , le sterline
si trasformano in 100.000 dollari , e il
gruzzolo aumenta così di ben il 40% il suo valore ; consegnati
i dollari a Pacifico, questi si
trasformano, sul conto svizzero di Squillante , in lire italiane (
con ulteriore modesto incremento di
410.000 lire , in verità , atteso che a quel giorno il dollaro
valeva 1341 lire ) , che però , alla fine ,
provengono a loro volta dalla Svizzera e da un conto della famiglia
Rovelli ( via Pacifico ) Ogni
ulteriore commento pare , a questo Tribunale , assolutamente superfluo
.
d) Sempre da conto “ Pavone 771 “ di Attilio Pacifico , il 2 Luglio
1991 verrà effettuato altro
bonifico per la identica somma di 133 milioni di lire a favore del
conto “ Mercier “ , acceso da
Cesare Previti presso la Darier Hentsch di Ginevra. Su questo conto
l’ operazione verrà registrata il
388
10 luglio con valuta al precedente giorno 5 ( cfr. pag. 279-282-283-294-295
Spello e fg.
260415/436/437 e 280259/301 PM ) .
Anche questa somma ( della quale colpisce l’ assoluta parità
con quella bonificata a Squillante solo
pochi giorni prima ) , proviene certamente dalla provvista Rovelli
. Si ribadisce quanto già detto :
sia il conto “ Pavoncella “ che quello “ 771 Pavone “ prima di ricevere
( e dividersi ) il miliardo dai
Rovelli , erano incapienti e non ricevettero altro danaro in epoca
precedente alle operazioni di
bonifico a favore di Squillante e Previti ( cfr. sopra ) .
Sentito in dibattimento , Pacifico ha così spiegato questa operazione
: “ E’ un’operazione di
compensazione …quella con Previti, era una compensazione “.
Pacifico non ha aggiunto altro .
In sostanza , secondo l’ imputato ( perché in questo consiste
una “ compensazione “ ) egli avrebbe
ricevuto in Italia, da Previti , la somma pari a 133 milioni di lire
che avrebbe restituito all’ estero
con il bonifico del 2-7-1991 . Una operazione completamente avulsa
dal contesto dei costanti
rapporti economici con Previti , che viaggiavano sempre in senso contrario
.
L’ ipotesi ( perché di questo si tratta, null’ altro che una
vaga ipotesi ) di Previti è completamente
diversa .
Interrogato dal PM il 23-9-1997 , altro non aveva saputo dire della
causale di questo bonifico , se
non che , effettivamente , si trattava di una “ operazione anomala
“ . Ebbe allora a precisare che ,
consultando i documenti , avrebbe potuto ricostruire la ratio della
vicenda . Da allora al suo esame
dibattimentale sono passati cinque anni ma , pur consultando i documenti
, l’ imputato non ha
saputo fornire alcuna spiegazione se non questa : “ ho ricevuto quella
somma nell’ ambito di una
compensazione al contrario , cioè è probabile che fosse
rimasto un credito nei miei confronti di
Pacifico , per somme maggiori o per somme che lui in realtà
poi non mi aveva dato in Italia o
qualcosa di questo genere oppure per una qualche operazione che avevamo
fatto , mi ha mandato
quei centomila dollari “ . E più oltre : “ In effetti erano
più frequenti , decisamente più frequenti ,
gli accrediti che facevo io ai conti dell’ avvocato Pacifico e non
viceversa…e quindi immagino sia
dovuta , e oggi credo sia confermato dai ricordi che ho elaborato ,
che questa sia una
compensazione al contrario per una vicenda che abbiamo avuto in quell’
epoca e adesso non saprei
nemmeno ricordare quale sia “ .
Insomma : Previti non sa dare una spiegazione alla causale di questo
bonifico : compensazione
al contrario o una qualche altra operazione .
Perché in effetti ( come meglio si vedrà più oltre
e nel successivo capitolo “ Mondadori “ ) , sia
sulla base dei documenti bancari in atti , sia per espressa dichiarazione
degli stessi imputati , le cose
tra Pacifico e Previti sarebbero andate sempre al contrario rispetto
alla operazione
389
esaminata: Previti aveva bisogno di soldi in Italia e , dunque , accreditava
la relativa somma
(estero su estero ) ai conti di Pacifico ; questi prelevava il denaro
in contanti e , attraverso- di norma
- gli “spalloni “ di Bossert , se lo faceva recapitare a Roma , consegnandolo
a Previti presso il suo
studio ; oppure Pacifico bonificava la somma sui conti svizzeri dell’
agente di cambio Bossert che
poi provvedeva a far arrivare il contante a Roma . Sempre andata così
, a detta degli stessi imputati :
questa volta no , e nessuno dei due sa fornire una ragionevole spiegazione
. Pacifico , anzi ,
neppure accenna ad un suo debito nei confronti di Previti che avrebbe
forse provocato ( nel vago
ricordo del coimputato) questa operazione al contrario.
Previti si serviva , all’ epoca , anche di un altro “ compensatore
“ , il gioielliere Carlo Eleuteri
(circostanza confermata sia da Previti nel corso del suo esame , che
dallo stesso Eleuteri , sentito in
data 20-4-2002 ) . Ciò in quanto “ meno caro “ di Pacifico ,
che pretendeva il 3% su ogni
operazione di compensazione . Ebbene , il 3 Luglio 1991 , con comunicazione
telefonica alla banca,
Previti ordinava di bonificare sul conto di Eleuteri Carlo presso la
CBI TBD ( conto AS 163202 ) la
somma di 111.500 dollari americani , pari a oltre 150 milioni di lire
( cfr. vol. 28 Imi-Sir pag.
280299 e vol. 23 Lodo fg. 230134 ); altro bonifico a Eleuteri si registra
il 24 di Luglio , per un
importo di 15.000 dollari ( cfr. vol. 23 Lodo fg. 230142 ) : è
ovvio che ciò ( stanti i rapporti con
Eleuteri descritti dallo stesso Previti ) è avvenuto a fronte
di consegna in Italia di denaro contante
del quale l’ imputato necessitava .
Ma se è così , se cioè Previti necessitava – in
quei giorni - di denaro contante in Italia e Pacifico
aveva con lui un debito , perché mai non ricorrere direttamente
a questi che certamente non poteva
in questo caso richiedere la citata percentuale ? Tanto più
che , come si vedrà nel prossimo
paragrafo , lo stesso 2 luglio 1991 Pacifico preleverà 450 milioni
in contanti sicuramente destinati a
tornare in Italia.
Nella prospettazione dell’ imputato , invece , le cose “ potrebbero
“ ( non si dimentichi che si sta
lavorando solo su una ipotesi ) essere andate così : Pacifico
aveva con lui un debito ; lui aveva
bisogno di denaro in Italia ; invece di farselo consegnare direttamente
, e “ gratis “ questa volta, da
Pacifico , se lo fa accreditare sul conto Mercier e , contemporaneamente
, lo fa rientrare ( una
somma un po’ maggiore ) in Italia per il tramite di Eleuteri che di
norma – ma non certamente in
questo caso - era meno caro di Pacifico.
In conclusione : l’ “ ipotesi “ fornita dall’ imputato è del
tutto illogica , contraria a quelli che erano i
costanti rapporti intercorrenti , in questo campo , con Pacifico e
, infine , neppure confermata da
quest’ ultimo .
Resta il dato certo e provato che Pacifico , provvedendo alla distribuzione
della provvista
Rovelli , ebbe a trasferire prima a Squillante e poi a Previti ( senza
alcuna apparente e lecita
390
causale ) la stessa identica somma , per ciascuno di essi , equivalente
a 100.000 dollari USA
come gli stessi due “ prenditori “ confermano .
Anche in tal caso , non si ripeterà quanto già detto
in ordine alla totale inverosimiglianza ,
inattendibilità , contraddittorietà, genericità
- e assenza di un qualsiasi , sia pur minimo , riscontro
documentale - della versione difensiva fornita dall’ imputato Previti
in ordine alla natura dei
rapporti intercorrenti tra lui e Nino Rovelli prima e i suoi eredi
dopo e alla conseguente causale dei
bonifici effettuati a suo favore nel 1994 ( del quale questo del 1991
rappresenta , per quanto sopra
detto , un chiaro acconto pervenuto dalla “ distribuzione “ operata
da Pacifico ) . E lo stesso vale per
quella di Felice Rovelli e Primarosa Battistella , altrettanto inverosimile
e illogica , fino al punto di
arrivare ad affermare che Previti ( come Acampora ) fu pagato ( e quanto
! ) solo perché era un
“noto avvocato romano “ . In tal senso si rimanda integralmente a quanto
esposto nel capitolo
relativo ai “ rapporti fra gli imputati “ .
e) Lo stesso 2 Luglio 1991 , presso l’ agenzia di Chiasso della Banca
del Sempione , Pacifico
prelevava 450 milioni di lire in contanti , traendole dai 500 milioni
rimasti sul conto “ Pavoncella “
( investiti fiduciariamente con scadenza proprio al 2 Luglio ) e facenti
parte della provvista Rovelli
(cfr estratto conto pag. 272 Spello e fg. 260113 PM ) .
Va però osservato come sullo stesso conto “ Pavoncella “ ( registrazioni
del 27 Giugno , valuta del
2 Luglio ) erano stati effettuati tre accrediti di 50 milioni di lire
ciascuno ( estratti conto pagg. 269-
272 Spello e fg. 260111/113 PM ) . Tutti e tre questi bonifici provengono
dalla “ Darier Hentsch di
Ginevra “ , la stessa banca ove era acceso il conto “ Mercier “ di
Previti ( cfr. vol. 15 Lodo fg.
150153/154/155 ) e ove Previti gestiva anche un altro conto ( dal quale
provengono i bonifici ) nell’
interesse dei dirigenti di Efibanca Lai , Bertini e Nardi . La circostanza
( se ne parlerà più
approfonditamente nel successivo capitolo “ Mondadori “ ) è
pacifica e ammessa dallo stesso Lai in
dibattimento , il quale ha precisato che allorquando egli aveva bisogno
di denaro in Italia , Previti si
occupava di farlo pervenire tramite Pacifico ( come seppe allorquando
, divenuto Previti senatore ,
iniziò a gestire personalmente il suo conto estero ).
Dunque i 450 milioni che Pacifico preleva a Chiasso il 2 Luglio 1991
( dopo che è scaduto l’
investimento fiduciario dei 500 milioni provenienti dai Rovelli ) ,
sono da un lato composti dai 150
milioni destinati ai dirigenti Efibanca , dall’ altro da 300 milioni
facenti parte della provvista
Rovelli.
E sono certamente destinati a rientrare tutti in Italia perché
:
- Lai , Bertini e Nardi aspettano presso lo studio Previti ( perché
lì avvenivano le
consegne, a detta di Lai ) quanto a loro dovuto ;
391
- il prelievo di contante avviene presso l’ agenzia della banca del
Sempione di Chiasso ,
la più vicina alla frontiera italiana ;
- sempre quando Pacifico ( o chi per lui ) effettuava prelievi in contanti
di tal genere , era
per la necessità di farli rientrare in Italia ( con le modalità
descritte dallo stesso
imputato).
In conclusione almeno 300 milioni facenti parte della provvista Rovelli
rientrano in Italia e
non risultano depositati sui conti di Pacifico né su quelli
di Previti . E’ , dunque , del tutto
ovvio che sono finiti a terze persone che gli imputati non hanno inteso
indicare .
D’ altronde di “ creditori “ coinvolti nella controversia Imi-Sir potevano
essercene sicuramente
diversi in giro : a cominciare da chi aveva prestato il suo “ ausilio
“ nella redazione di una perizia
certamente “ benevola “ nei confronti della SIR e da chi avesse contribuito
alla estromissione di
Minniti dal collegio , per proseguire con quella “ talpa “ presso la
Corte di Cassazione che nel 1989
– ad esempio – ebbe a far pervenire agli imputati la sentenza della
Corte ancor prima della formale
pubblicazione o con il terzo dei “ legali “ occulti , Giovanni Acampora,
per finire con il giudice
Vittorio Metta che , in epoca successiva al 2 Luglio 1991 , deposita
sui suoi conti altri 25 milioni in
due tranche ( 10 milioni il 7 Luglio e altri 15 milioni il 17 Luglio
) . “Pochi” “ , si dirà , rispetto ai
precedenti versamenti dell’ anno 1990 ; e la cosa è vera . Il
fatto è che anche questi “pochi “
compaiono sui conti del magistrato “ dal nulla “ ma in contemporanea
all’ ingresso in Italia di
maggior somma di cui si perdono le tracce e che neppure di questi versamenti
Metta saprà fornire
alcuna idonea spiegazione .
C- IL SALDO DI 57.700.000 FRANCHI SVIZZERI NEL 1994
Nel gennaio 1994 – come da lettera dell’ IMI citata in apertura di
capitolo – Felice Rovelli e
Primarosa Battistella entrano in possesso – inizialmente per il tramite
del loro procuratore speciale ,
avvocato Are – della somma netta di oltre 678 miliardi di lire , frutto
della sentenza 26-11-1990
della Corte di Appello di Roma , “ venduta “ dal consigliere Metta
.
Ancora pochi giorni prima di detta liquidazione , l’ Imi aveva tentato
un’ ultima carta : quella della
richiesta , al Tribunale , della sospensione dell’ esecuzione . Il
Tribunale deciderà in senso negativo
con ordinanza 28-12-1993 ma anche in tal caso – a scanso di equivoci
– la composizione del
collegio era stata oggetto di comunicazione a Pacifico da parte di
un appartenente alle cancellerie
del Tribunale di Roma .
392
All’ inizio del 1994 , dunque , è venuto il momento , per gli
eredi Rovelli , di pagare ai tre avvocati
romani quanto a loro dovuto .
Anche in tal caso , sarebbe veramente un fuor d’ opera , a questo punto
della motivazione , ripetere
quanto già detto in ordine alla totale inverosimiglianza , inattendibilità
, contraddittorietà, genericità
- e assenza di un qualsiasi , sia pur minimo , riscontro documentale
- della versione difensiva
fornita da tutti e tre gli imputati in ordine alla natura dei rapporti
intercorrenti tra loro e Nino
Rovelli prima e i suoi eredi dopo e alla conseguente causale dei bonifici
effettuati a loro favore nel
1994 . E lo stesso vale per la versione resa da Felice Rovelli e Primarosa
Battistella , altrettanto
inverosimile e illogica . In tal senso si rimanda integralmente a quanto
esposto nel capitolo relativo
ai “ rapporti fra gli imputati “ .
Qualche considerazione si può però qui ancora aggiungere
, a ulteriore dimostrazione della totale
inverosimiglianza della versione fornita da Felice Rovelli in particolare
.
A voler seguire le sue dichiarazioni , verrebbe da pensare che a chiunque
si fosse presentato a lui
asserendo di essere creditore del padre , egli avrebbe pagato quanto
richiesto senza nulla chiedere in
ordine alla causale del supposto credito . Così sarebbe andata
, ad esempio , proprio con
riferimento
alle richieste a lui e alla Battistella avanzate da Pacifico , Previti
e Acampora ; per questi ultimi due
ancor “ peggio “ , in verità , atteso che mentre quanto meno
il credito di Pacifico sarebbe stato agli
eredi anticipato , sia pur genericamente , da Nino Rovelli , questi
nulla avrebbe loro comunicato con
riferimento ad analoghi crediti vantati da Pacifico e Acampora che
sarebbero stati pagati solo
perché “ noti avvocati di Roma “ .Ma Felice Rovelli non era
affatto uno sprovveduto fino a tal
punto . Lo dimostra la trattativa intercorsa con l’ avvocato Are ,
che pure titolo ampiamente
documentato del suo credito lo possedeva. Ha dichiarato l’ imputato
al PM il 14-9-1996 :
” Il prof. Are alla morte di mio padre mi disse di aver concordato
con mio padre una certa cifra
che io accettai immediatamente senza discutere . Quando la vicenda
giudiziaria cominciò a farsi
più complessa in quanto era stata investita anche la Corte Costituzionale
il prof. Are mi fece
presente che pretendeva circa il doppio di quanto pattuito. Io accettai.
Quando nel 1994 si trattò
di liquidare la parcella del prof. Are sorse un equivoco in quanto
lui a quel momento mi riferì che
la cifra era legata al lordo e io pensavo fosse legata al netto delle
imposte di successione . In
sostanza Are aveva concordato con mio padre un onorario del 2 o 2,5%
sull’ ammontare della
liquidazione , poi mi chiese il 4 % e io accettai il 4% pensando però
che si riferisse al netto e cioè a
quanto avremmo incassato noi una volta pagate le tasse di successione
. Invece Are pensava al
lordo. C’ è stata una discussione e alla fine ci siamo messi
d’ accordo per il 3,5% del lordo . “
Dunque Felice Rovelli , quando c’è da pagare anche un debito
assolutamente certo nella sua
esistenza e nel suo ammontare ( sia pur questo oggetto di equivoco
) , discute , tratta – pur non
393
avendo a quel punto più alcun problema economico - e alla fine
si accorda , spuntando anche uno
0,5% in meno sulla percentuale originariamente stabilita e risparmiando
così 5 miliardi di lire .
Con Pacifico , Previti e Acampora , invece, che non hanno uno straccio
di documento e gli ultimi
due sono a loro a quell’ epoca pure praticamente sconosciuti ; con
il defunto padre e marito che
avrebbe indicato loro come unico creditore Attilio Pacifico ( per quale
causa e per quale
ammontare però – a loro dire - non si sa ) ; con gli eredi Rovelli
che in quell’ anno 1991 non
navigavano certamente “ in buone acque “ ; ebbene in queste condizioni
Felice Rovelli e Primarosa
Battistella non discutono , non si informano , non trattano ma semplicemente
accettano, in quell’
inizio 1991 , immediatamente , senza nulla chiedere , di pagare ai
tre quanto da loro richiesto
ottenendo “ solo “ di rinviare il pagamento ( ma non tutto come visto
) ad un evento assolutamente
futuro e incerto ( se si fossero seguite le regole ) , come doveva
essere ( ma evidentemente non era )
il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma
. E i tre a loro volta ( e
questo secondo la loro stessa versione, non c’è bisogno di scomodare
quella degli eredi Rovelli )
accettano questa incerta dilazione senza neppure ( e sono tutti e tre
avvocati !) farsi firmare due
righe di riconoscimento del debito da parte di madre e figlio Rovelli
. Tutto sulla fiducia , tra
persone che a quel momento neanche si conoscevano .E se i due debitori
avessero cambiato idea o ,
sia scusata la infausta ipotesi , qualcuno dei protagonisti di questa
singolarissima vicenda non fosse
sopravvissuto fino al 1994 o se , ancora , la controversia Imi-Sir
non finiva come si sperava , gli
imputati ( o gli eredi ) come avrebbero potuto provare la esistenza
del plurimiliardario “ credito “ ?
Certo , i tre erano tutti già ricchi , Previti forse anche di
più rispetto agli altri due : ma qui si sta
parlando di parcelle che , almeno in un’ unica soluzione, nessuno dei
tre aveva mai visto , neppure
Previti dalla Fininvest .
E ancora non si dimentichi che l’ ammontare di quanto pagato dai Rovelli
corrisponde al 10%
(10,016% , per essere esatti ) del netto da loro incassato dall’ Imi
( ben strana coincidenza sarebbe
che nel 1991 si vanti un credito che poi si porrà in tale rapporto
con il liquidato) e che anche nel
1994 ( così come già nel 1991 ) i tre vengono pagati
quando si provvede a liquidare anche la
parcella di Are , in chiaro collegamento con il buon esito della causa
Imi-Sir , unica causale ( per
quanto fin qui detto ) che giustificava sia la parcella del legale
munito di mandato fin dal 1979 ( l’
avvocato Are ) sia quella . altrettanto consistente , dei tre intermediari
e “ legali occulti “ .
Aggiungere altro appare veramente superfluo .
Quanto ai movimenti finanziari della primavera 1994 , essi sono non
solo pacifici in atti ma neppure
contestati dagli imputati ( anzi ammessi , dopo che erano pervenuti
gli esiti delle rogatorie
394
internazionali ) , quanto meno per quel che riguarda gli iniziali bonifici
da Battistella-Rovelli a
Previti-Pacifico-Acampora .
Per non tediare ulteriormente il lettore , ci si limiterà qui
a fornire gli estremi di queste operazioni ,
esposte dal teste Spello alle udienze del 15 e 26 Gennaio 2001 al cui
verbale è anche possibile
trovare i due raccoglitori di documentazione bancaria utilizzata dal
teste nel corso dell’ esame ,
estratta in copia dalle produzioni del PM in dibattimento. Quanto alla
titolarità delle società di
Pacifico ( titolarità confermata dall’ imputato ) che verranno
appresso citate , notizie in proposito
erano state fornite anche dal fiduciario Abeltino , sentito in Svizzera
nel corso della rogatoria del 19
Aprile 2001 .
In sintesi :
- il 15 Marzo 1994 sul conto “ Pitara Trust “ , acceso presso la “
Bank in Liechtenstein “
di Vaduz, affluiscono, su ordine di Primarosa Battistella , 80 milioni
di franchi
svizzeri ( cfr. Spello allegato pag. 11 ) con contestuale ordine manoscritto
di effettuare
i due bonifici che seguono ( cfr. Spello allegato pag. 12 ) ;
- il successivo 17 Marzo 1994 , infatti , l’ avvocato della famiglia
Rovelli , nonché loro
fiduciario, Rubino Mentsch ( cfr. Spello allegato pag. 13 ) , dispone
i due bonifici
(traendoli dalla sopraindicata provvista ): il primo di 10.000.000
di franchi svizzeri a
favore del conto della società “Alvaneu Anstalt “ di Pacifico
Attilio e acceso presso
la SBT di Bellinzona ( cfr. Spello allegati pagg. 32 e segg. e 36 ,
37 ) ; il secondo di
18.000.000 di franchi svizzeri a favore del conto 136.183 riferimento
“ Filippo “ presso
la SBS di Ginevra . Trattasi di un conto di transito della citata banca
che farà poi affluire
la somma sul conto “ Mercier “ di Cesare Previti ( cfr. Spello allegati
pag. 128/129 );
- il 28 Marzo 1994 Felice Rovelli ordina per iscritto all’ avvocato
Mentsch di effettuare
altri due bonifici ( cfr. Spello allegato pag. 16 ) : il primo di 6.000.000
di franchi
svizzeri a favore del conto della società “ Veteri Anstalt “
a Lugano ; il secondo ,
sempre di 6.000.000 di franchi svizzeri a favore del conto della società
“ EMCO
AG”, sempre a Lugano .Trattasi in entrambi i casi di società
di Attilio Pacifico ( cfr.
Spello allegati pagg. 54 e segg. per la “ Veteri “ e pagg. 69 e segg.
per la “ EMCO “) ;
- il 5 Maggio 1994 Felice Rovelli ordina a Mentsch un altro bonifico
di 6.000.000 di
franchi svizzeri a favore del conto della società “ Codava Establishment
“ di Vaduz
( cfr. Spello allegato pag. 21 ) , altra società di Attilio
Pacifico ( cfr. Spello allegati
pagg. 94 e segg. ) ;
- infine , il 20 Giugno 1994 sempre Felice Rovelli ordina all’ avvocato
Mentsch di
effettuare questi ultimi bonifici : quattro di 2.500.000 franchi svizzeri
ciascuno e uno
395
di 850.000 franchi svizzeri a favore di conti esteri nella disponibilità
di Acampora
Giovanni ( cfr. Spello allegato pag. 24 ) e l’ ultimo , sempre di 850.000
franchi
svizzeri, a favore del conto “ 771 Pavone “ di Pacifico . Per effettuare
queste ultime
operazioni il conto “ Pitara “ aveva dovuto essere alimentato con un
nuovo accredito di
10.154.000 franchi svizzeri proveniente da altro conto della Battistella
, quello della
“ Vitaris Stiftung “ di Vaduz ( cfr. Spello allegato pag. 25 ) .
Questi , invece , i successivi movimenti del denaro .
1) Quanto ad Acampora ( giudicato con rito abbreviato ) , tutto l’
importo venne trasferito dai vari
conti sui quali era affluito , ad un conto presso il Credito Commerciale
Francese di Monaco . Nel
Marzo 1996 la somma venne fatta rientrare in Italia su un conto di
Acampora presso la Banca
Antoniana di Roma ove è stata sequestrata ( cfr. teste Spello
) .
2) Quanto a Pacifico , nell’ arco di poco tempo questi provvide a prelevare
in contanti pressoché
l’ intera somma ad esso bonificata . Quanto ai 10 milioni di franchi
giunti su “ Alvaneu “
furono oggetto di brevi investimenti fiduciari e poi prelevati in contanti
in tre tranche ( 2 milioni e
mezzo; 4 milioni ; 3 milioni e mezzo ) entro il 5 Aprile 1994 ( cfr.
Spello allegati pagg. da 39 a
53) . Quanto ai 6 milioni di franchi pervenuti su “ Veteri “ furono
prelevati in contanti in due
tranche di 3 milioni ciascuna il 18 e il 29 Aprile 1994 . Quanto alla
società “ Codava “ , ad essa ,
viene bonificata il 18 Aprile 1994 dalla SBS di Ginevra la somma di
5.571.000 franchi svizzeri ,
corrispondente ad un bonifico effettuato da Cesare Previti , traendo
detta somma da quanto ricevuto
dai Rovelli ( cfr. Spello allegati pagg. 85-86 e 130-131 ) . Dunque
su Codava , nell’ Aprile 1994
risultano pervenuti 6 milioni dai Rovelli e altri 5.571.000 franchi
provenienti da Previti e sempre
facenti parte della provvista Rovelli : totale 11.571.000 franchi .
Di questa somma 7.500.000
franchi vengono bonificati a favore di “ EMCO “ , sempre di Pacifico
, con ordine in data 21-6-
1994 registrato il giorno 23 ( cfr. Spello allegati pagg. 85 e 99 )
. Per i restanti 4.071.000 franchi
risultano due “ prelievi “ di 2 milioni di franchi ciascuno in data
25 Maggio e 9 Giugno 1994 ( cfr.
Spello allegati pagg. 85- 88-89 ) . In realtà non trattasi ,
in questo caso , di prelievo di contante ma
di un trasferimento - con operazione riservata tramite un conto di
transito – al conto “ Traditional “
di Acampora ove , in data 24 Giugno 1994, viene bonificata la somma
complessiva di 4000.000
CHF ( cfr. Spello allegato pag. 101 , 229 e 230 ) . Quanto a” EMCO
“ i 6.000.000 di franchi
pervenuti da “ Pitara “ vengono prelevati per contanti in due tranche
di 3 milioni ciascuna in
data 5 e 11 Aprile 1994 ( cfr. Spello allegati pag. 71-72 ) . I 7.500.000
di franchi arrivati da “
Codava “ , vengono prelevati in contanti il 4-7-1994 ( cfr. Spello
allegato pag. 75 ) . Quanto ,
396
infine ,agli 850.000 franchi pervenuti su “771 Pavone” , questi verranno
investiti fiduciariamente
fino al 4 Luglio allorquando Pacifico preleverà la somma contante
di 85.000 franchi ( cfr. vol.16
Lodo pag. 160243 ) , mentre i restanti 765.000 rimarranno su “ 771
Pavone “ fino alla estinzione
del conto in data 28-10-1994 allorquando il saldo di 933.025 franchi
verrà trasferito sui conti “
Cock” (133.000 franchi ) e “ Tempelhof “ ( i restanti 800.000 franchi
) , sempre di Pacifico ( cfr .
Spello allegati pagg. da 296 a 312 ) .
In conclusione e per mettere un po’ d’ ordine , tra il 5 Aprile e il
4 Luglio del 1994 Pacifico
preleva in contanti la somma totale di 29.585.000 franchi provenienti
dalla complessiva
provvista Rovelli . Però attenzione : non sono tutti soldi Pacifico
, atteso che in questa cifra
vanno ricompresi 1.500.000 franchi di pertinenza di Previti . Si ricorderà
infatti come su
“Codava “ , oltre ai 6 milioni provenienti da Rovelli , fossero confluiti
5.571.000 franchi
provenienti da Cesare Previti. Il totale di 11.571.000 franchi veniva
per 4.000.000 ( di pertinenza di
Previti come diranno gli imputati – cfr. oltre ) trasferito ad Acampora
e per 7.500.000 ( i 6 milioni
di Pacifico più 1.500.000 di Previti ) trasferito ad “ EMCO
“ ove verrà prelevato in contanti .
E infatti , se dalla somma di 29.585.000 franchi detenuta da Pacifico
in contanti nel periodo
indicato, si aggiungono i 765.000 franchi di sua pertinenza rimasti
su “ 771 Pavone “ , il risultato
darà 30.350.000 franchi . Se da questa somma si detrae il milione
e mezzo di franchi di Previti , il
risultato darà esattamente 28.850.000 franchi , cioè
la somma che Pacifico ebbe a ricevere dai
Rovelli . In conclusione nel periodo considerato, della provvista Rovelli
pagata agli intermediari
sono in circolazione contanti pari a :
- 1.500.000 di franchi di pertinenza di Cesare Previti ;
- 28.085.000 di franchi di pertinenza di Attilio Pacifico.
3) Quanto a Previti in parte si è già detto . Dei suoi
18 milioni di franchi , 4.000.000 sono finiti ad
Acampora ; 1.500.000 sono in contanti nella disponibilità di
Pacifico ; altri 71.000 sono rimasti
sui conti di quest’ ultimo. Il resto viene da Previti bonificato su
conti che ( agli esiti delle rogatorie
pervenute nel corso del dibattimento dalle Bahamas e dal Liechtenstein
) sono a lui riferibili : due
bonifici ciascuno di 2.147.000 franchi vengono effettuati il 15 Aprile
del 1994 a favore di due
diversi conti della Darier Hentsch di Nassau-Bahamas ( Spello allegati
da pagg. 130 a 135 ) ;
5.570.000 franchi vengono bonificati il 14-7-1994 a favore del conto
della società “ Osuna “ di
Panama con conto presso la Neue Bank di Vaduz ( Spello allegati pagg.
138-141 ) unitamente ( in
pari data ) ad altri 860.000 franchi svizzeri ( per un totale di 6.430.000
) , 3.400.000 fiorini olandesi,
385.000 dollari, 44 milioni di yen giapponesi ( Cfr. Spello allegato
pag. 139 ) . Ciò che resta della
provvista Rovelli , permarrà sul conto “ Mercier “.
397
D - MOVIMENTAZIONE DEI CONTANTI NELLA DISPONIBILITA’ DI PACIFICO A
PARTIRE DALLA PRIMAVERA DEL 1994
Ha affermato Pacifico in dibattimento che egli ebbe ad effettuare tutti
questi prelievi di denaro
contante allo scopo di trasferire le somme in una serie di cassette
di scurezza. Questo perchè , per
motivi di cautela personale ( timori di sequestri di persona ) , preferiva
che dai suoi conti bancari
non emergesse la sua florida situazione economica .
Tali preoccupazioni evidentemente , svaniscono a partire dal Settembre
del 1994 , allorquando egli
effettua nuovamente consistenti versamenti di denaro contante sui propri
conti bancari .
Infatti , a partire da questa data , si registrano le seguenti operazioni
sul conto della “ Tempelhof
Anstalt “ di Vaduz acceso presso la SBT di Bellinzona ( cfr. Spello
allegati pag. 307 e segg. ) :
- il 16-9-1994 2.900.000 franchi svizzeri
- il 27-10-1994 4.400.000 franchi svizzeri
- il 28-10-1994 3.000.000 franchi svizzeri
- il 15-11-1994 4.600.000 franchi svizzeri
per un totale , dunque , di 14.900.000 franchi .
Non calcola , questo Tribunale , il versamento di 800.000 franchi risultante
alla data del 28-10-1994
in quanto non calcolato tra i precedenti prelievi , in considerazione
del fatto che esso proviene dalla
estinzione del conto “ 771 Pavone “ avvenuto lo stesso giorno ( cfr.
sopra ) .
Della somma totale di cui sopra , quella di 12 milioni di franchi veniva
trasferita alla “ Laoro
Anstalt “ di Vaduz , società costituita per il tramite di un
bonifico di 30.000 franchi svizzeri
effettuato da Pacifico dal conto “ 771 Pavone “ il 10-10-1994 . A tale
scopo venivano effettuati tre
bonifici da “Tempelhof “ al conto della “ Laoro “ presso la Landesbank
di Vaduz : 4.400.000
franchi svizzeri il 14-11-1994 ; 3.000.000 di franchi svizzeri il 17-11-1994
; 4.600.000 franchi
svizzeri il 28-11-1994 ( cfr. Spello allegati pag. da 317 a 322 e 324-325-328
-333 e segg. ) .
La società “ Laoro “ era nella disponibilità di Attilio
Pacifico , come ammesso dallo stesso imputato
( peraltro nel Gennaio 2002 è stata acquisita documentazione
bancaria proveniente dal Liechtenstein
che rendeva assolutamente evidente tale circostanza ) .
Il 17-10-1994 veniva costituita la società “ Ellave “ a Vaduz
( sempre nella disponibilità di Pacifico)
per il tramite di altro bonifico di 30.000 franchi svizzeri effettuato
da Pacifico dal suo conto
“Myself “ acceso presso la SBS di Lugano ( cfr. Spello allegati pagg.
da 338 a 350 ) .
In data 22-6-2002 è stato sentito il consulente contabile della
difesa, prof. Di Giovanni : e solo a
questo punto è emerso che 10.000.000 di franchi della provvista
Rovelli , ai tempi prelevati in
contanti , erano stati versati , il 7 Settembre 1994 ( cfr. pag. 33-34
della relazione di parte ) su un
conto di transito cifrato ( e per questo non emerso dalle rogatorie
- trattasi del conto nr.812.600
presso la S.B.S. di Lugano ; alle successive udienze è stata
prodotta dalla difesa lettera della banca
398
dalla quale risulta la riconducibilità a Pacifico anche di questo
conto e acquisita la relativa
documentazione in possesso del CT ) .
Sempre dalla CT ( cfr. pagg. da 34 a 37 ) e dalla acquisita documentazione
del conto cifrato di cui
sopra , risulta che detto conto non ebbe a registrare altre operazioni
a credito se non quella relativo
al citato versamento di 10 milioni di franchi , che vennero poi ivi
investiti .
Di tale somma , quella di 2.900.000 franchi svizzeri veniva trasferita
alla società “ Ellave “ in data
16-11-1994 ( cfr. CT pag. 35 e Spello allegato pag. 351 ) .
I restanti 7.100.000 franchi , venivano progressivamente tutti trasferiti
al conto “ Ellave “ entro il
31-12-1994 ( cfr. CT. citata la quale trova conferma nella documentazione
proveniente dal
Liechtenstein e acquisita nel Gennaio 1992 , dalla quale risulta che
alla data del 31-12-1994 sui
conti della “ Ellave “ a Lugano vi era un saldo di 10.115.369 franchi
– cfr. fg. vol. 2
documentazione citata pag. 410 ).
In conclusione dalla documentazione in atti risulta che dei 29.585.000
franchi prelevati in
contanti da Pacifico , solo 24.900.000 franchi ritornavano , tra il
7 Settembre e il 15-11-1994 sui
conti di pertinenza di quest’ ultimo .
Mancano , dunque , all’ appello 4.685.000 franchi della provvista Rovelli
dei quali 1.500.000
di Previti e 3.185.000 di Pacifico .
Ben altre sono , in verità , le conclusioni cui perviene il
consulente di parte Pacifico , prof. Di
Giovanni ( ovverosia che Pacifico ha prelevato 28.850.000 franchi e
ne ha riversato sui suoi conti
dal settembre 1994 al dicembre 1995 un totale 28.974.622 – cfr. relazione
pagg. 31 e 52 acquisita
al verbale del successivo 25 Giugno ).
Forse ciò dipende dal tipo di incarico che gli è stato
fornito dalla difesa , atteso che il CT in apertura
del suo esame ha tenuto a precisare che “ questa, più che una
consulenza vera e propria, è una
ricostruzione patrimoniale. Attraverso questa documentazione, ho ricostruito,
per quanto possibile,
i passaggi che avvenivano di somme di danaro dai primi di aprile del
’94 fino a circa la fine del
’95” . Perché se così non fosse , questo Tribunale dovrebbe
concludere che il consulente della
difesa , nonostante le sue qualifiche (“ sono dottore commercialista,
revisore contabile, insegno
economia e gestione delle imprese all’Università di Roma Tre,
facoltà di economia. E poi sono
perito del Tribunale, ho fatto 180 procedimenti penali in 10 anni per
la Procura della Repubblica
di Roma e di altre città d’Italia e per il Tribunale di Roma”
) ha elaborato una consulenza tecnica a
dir poco errata sotto diversi profili . E infatti :
1) il consulente sposa , acriticamente e senza alcun riscontro documentale
relativo ,ad
esempio , a date di “ accesso “ , la tesi dell’ imputato secondo il
quale tutto il denaro
prelevato sarebbe stato depositato nelle cassette di sicurezza di cui
agli allegati 11 e 12 della
399
consulenza . E nel far ciò incorre in un chiaro errore di valutazione
allorquando affronta , ad
esempio , la sorte degli 850.000 franchi bonificati su “ 771 Pavone
“ . Si è sopra
evidenziato come di tale somma Pacifico ne prelevi il 5 Luglio 1994
solo 85.000 franchi . Il
resto rimane sul conto fino alla sua chiusura , avvenuta il 28-10-1994
allorquando questi
presentava un saldo di 933.000 franchi ( cfr. Spello allegato pag.
296 ) . Si è altresì
sottolineato come tale somma complessiva venga riversata, lo stesso
giorno , su altri due
conti di Pacifico : “ Cock “ per 133.000 franchi ( Spello allegato
pag. 302 ) e Tempelhof per
i restanti 800.000 ( Spello allegato pag. 304 ) . La assoluta contestualità
tra l’ estinzione del
conto “771 Pavone “ e gli accrediti citati , fanno facilmente comprendere
come si sia
trattato di una operazione interna alla stessa banca ( tutti e tre
i conti infatti erano accesi
presso la stessa agenzia della SBT di Bellinzona ) . Si potrebbe al
massimo ipotizzare una
strana “ manovra “ di Pacifico (o meglio del suo fiduciario ) il quale
prima preleva e
immediatamente versa : ma , certamente , neanche un franco dei 933.000
provenienti
dalla chiusura di “ 771 Pavone “ è mai passato per le cassette
di sicurezza , come invece
sostiene il consulente ( cfr. relazione pag.30-32 ). Non solo: il consulente
evidenzia tra i
“rientri “ le due poste di 133.000 e 800.000 franchi ( cfr. relazione
pag. 42 e 47 )
aumentando così arbitrariamente la provvista Rovelli proveniente
da “ 771 Pavone “ : in
sostanza calcola un prelievo di 850.000 franchi e un “ rientro di 933.000
( somma la quale
però si era determinata al 28-10-94 quando il conto venne chiuso
, attraverso tutta un’ altra
serie di operazioni compreso un rimborso titoli per oltre 800.000 franchi
– cfr. vol. 16 Lodo
fg. 160243/244) . Dunque , con riferimento al conto in esame, il CT
aumenta di 83.000
franchi i rientri riferibili alla provvista Rovelli ivi pervenuta e
, al contrario , omette di
calcolare il prelievo di 85.000 franchi in contanti del 5 Luglio 1994
( vol. 16 Lodo fg.
160243 e 160320 ). Di conseguenza il capitale complessivo che il CT
ritiene essere stato
successivamente da Pacifico riversato su altri conti , aumenta arbitrariamente
di 168.000
franchi . E ancora : il CT a pag. 42 della sua relazione calcola tra
“ i rientri “ anche un
versamento su “ 771 Pavone “ di 128.000 franchi in data 31 Maggio 1994
( Spello
allegato pag. 122 e vol. 16 Lodo 160242 ). Come già visto questo
conto viene chiuso il 28-
10-1994 e il saldo di 933.000 franchi trasferito su “ Cock “ e “ Tempelhof
e conteggiato
quale “ rientro “ dal consulente . Ne segue che il versamento dei 128.000
franchi è stato
conteggiato due volte : una prima isolatamente , e una seconda come
parte integrante del
saldo alla chiusura : e così il capitale complessivo che il
CT ritiene essere stato
successivamente da Pacifico riversato su altri conti , aumenta arbitrariamente
di altri
128.000 franchi .
400
2) il CT ignora completamente il milione e mezzo di franchi che ( pervenuti
da Previti su
Codava e poi trasferiti ad EMCO – cfr. sopra ) sono stati anch’ essi
prelevati in contanti da
Pacifico . Non che non se ne sia accorto ; li ha semplicemente espunti
per motivi che il
Tribunale non è riuscito a comprendere : sempre provenienti
dalla provvista Rovelli sono,
infatti , e sempre prelevati in contanti da Pacifico . Si legge , infatti
a pag. 23 della relazione,
tabella “ EMCO “ , nota 5 che : “ Anche se il prelevamento è
di 7.500.000 , solo 6.000.000
devono essere considerati di provenienza dall’ avv.Mench ( provvista
Rovelli ) “ . La
circostanza è stata fatta presente al consulente : Presidente
: “ Forse sbaglio io, ma a me
sembrava che i prelievi in contanti fossero un po’ di più, perché
a me risultano 10 milioni di
franchi prelevati in contanti da Alvaneu; 6 milioni di franchi prelevati
in contanti da Veteri;
poi su Codava erano pervenuti 5 milioni e 572 mila franchi da un conto
riconducibile
all’imputato Previti e poi 6 milioni di franchi da Pitara, che fanno
11 milioni e 572 mila
franchi. E, di questa movimentazione, 4 milioni vengono, appunto, prelevati
o bonificati alla
Bil del Lussemburgo e 7 milioni e mezzo di franchi, invece, tornano
ad Emco. Da Emco, a
me risulterebbero prelevati in contanti sia i 6 milioni arrivati da
Pitara sia tutti i 7 milioni e
mezzo arrivati da Codava. E quindi il totale sarebbe...” ; De Giovanni:
“ Sì, sì, ha
ragione; è un prelevamento di 7 milioni e mezzo” . Ma nella
relazione tutto questo non c’è
e così il capitale complessivo prelevato in contanti da Pacifico
viene abbattuto di ben
1.500.000 franchi .
3) Il CT calcola tra i “ rientri “ anche gli interessi maturati nel
frattempo . A esempio : si
è visto come sul conto cifrato 812600 siano confluiti 10.000.000
di franchi provenienti dalla
provvista Rovelli . Lo stesso consulente ha precisato come su detto
conto non sia affluito un
solo franco in più , fino al trasferimento della intera somma
alla “ Ellave “ (“ …sono soldi
investiti, è un investimento. Quindi, vengono versati 10 milioni
di franchi svizzeri;
dopodiché, la banca fa un trasferimento su un conto/titoli per
investimento” ) . Certamente ,
dunque, la somma era stata investita ed erano maturati degli interessi
che alla fine
ammonteranno a 128.703, 98 franchi ( relazione pagg. 35 e 37 ) . Ebbene
, tra i “ rientri “ , il
consulente calcola anche questa somma da interessi . Appare evidente
come in tal modo il
capitale “ rientrato “ venga arbitrariamente aumentato di altri 128.703
franchi. E, a dir
la verità , forse di questo “ artificio contabile “ doveva essere
consapevole il consulente il
quale infatti così rispondeva in dibattimento : De Giovanni:
“ Dunque, stavo dicendo, sono
accreditati su questo conto dell’SBS Q5814761 intestato a Ellave, 10.128.703
franchi
svizzeri, provenienti dal conto corrente 812600. Prima, vengono versati
in contanti nel
conto corrente 812600; dopodiché, escono dal conto corrente
812600 ed entrano nel conto
401
corrente di Ellave. Sempre la stessa cifra, vede?…I 10 milioni vengono
versati in contanti
sul conto corrente 812600. Poi, dall’812600, 10 milioni...”; Avv. Quattrocchi
: “ 128 mila,
un po’ di più “; De Giovanni : “ sì, un po’ di più,
vengono trasferiti a...”. E lo stesso
artificio è adottato con riferimento alla posta di 16.366.000
franchi esistente su “Tempelhof”
i quali vengono conteggiati come “ rientri “ per l’ intero , anche
se nella nota in calce a pag.
47 della relazione , lo stesso CT avverte che , in esso totale “l’
importo di 3.661.881 franchi
( investito in titoli – n.e ) è comprensivo degli interessi
maturati “ . Non si dice quale sia
questo importo da interessi , ma considerato il tipo di investimento
, non doveva essere
affatto irrilevante. E , forse , era compito del consulente indicarlo
, atteso che certamente
andava dedotto dai “ rientri “ della provvista Rovelli .
4) Il CT nella sua relazione ( pag. 42 ) indica quale “ rientro “ da
computare un versamento
sul conto “ Cock “ pari a 738.744 franchi che sarebbe avvenuto il 7-2-1995
, in
corrispondenza ad un altro di 138.000 franchi . Come già fatto
dal PM , anche questo
Tribunale ha controllato la documentazione del conto “ Cock “ sia nel
vol. 16 Lodo che in
quello 27 Imi-Sir e di questo versamento ( tra l’ altro piuttosto anomalo
nella cifra ) , non si
è trovata traccia. E neppure se ne è trovata traccia
in epoca prossima in nessuno dei conti
dell’ imputato . Lo stesso consulente , d’ altronde , non produce ,
tra gli allegati alla
relazione , alcun documento di supporto . In altro errore incorre il
CT allorquando indica , a
a pa. 42 della relazione , un “ versamento “ 82.000 franchi in data
17-10-1994 sul conto
“Myself “. Lo stesso CT ha prodotto ( allegato 28 ) l’ estratto conto
alla data del 1994 ove la
somma di 82.000 franchi viene registrata come “ bonifico “ , mentre
come “ versamento “
( a dimostrazione della chiara terminologia bancaria usata presso la
SBS ) è registrata l’
operazione successiva pari a 10.000 franchi . Ancora calcola il CT
( pag. 42 della relazione)
un “ versamento “ di 6.000 franchi in data 13-9-1994 sul conto “ 771
Pavone “ che invece
è registrato come “bonifico” ( cfr. vol. 16 Lodo fg. 160243
) ( e anche la SBT distingueva
tra “ versamento “ – cfr. ad es. il precedente fg. 160242 – e bonifico
) .
5) Il fatto è che quella redatta dal prof. De Giovanni su richiesta
della difesa , è veramente ,
come lo stesso ha dichiarato in apertura di esame “ più che
una consulenza vera e propria
una ricostruzione patrimoniale “, essendosi egli limitato a fare un
calcolo algebrico delle
entrate e delle uscite ( con diversi errori , peraltro , come visto
) e cioè “ i passaggi che
avvenivano di somme di danaro dai primi di aprile del ’94 fino a circa
la fine del ’95”. E
per raggiungere il “ pareggio “ tra prelievi e versamenti di contante
, si è utilizzato tutto ,
anche le poste , sia consentito il termine , più ridicole, tipo
somme come 36,85 franchi che
l’ 1-10-1995 - residuo in monetine della provvista Rovelli - secondo
il CT sarebbero stati
402
ancora custoditi in una cassetta di sicurezza , prelevati e depositati
sul conto Tempelhof
(pag. 47 della relazione ) ; e lo stesso vale per cifre assolutamente
modeste nell’ ordine di
poche migliaia di franchi come se Pacifico ( che una sua lecita attività
di avvocato pur
sempre l’ aveva ) dalla primavera del 1994 fino a quella del 1996 non
avesse dovuto avere
alcun altro introito , neppure un franco o una lira che fosse e non
avesse fatto altro che
prelevare dalle cassette di sicurezza la provvista Rovelli e depositarla
altrove , con modalità,
tra l’ altro , del tutto illogiche : alcune volte cifre oscillanti
dai 2.900.000 ai 4.600.000
franchi per volta ; altre poche decine di migliaia , altre ancora qualche
centinaio o decina.
Della illogicità di una tale ricostruzione , deve essersi resa
conto anche la stessa difesa ,
inascoltata peraltro dal suo CT: Presidente : “ Ecco, quando Lei dice
nella sua tabella in
basso a destra: “Versamento di 16.366.324 franchi su Tempelhof, determinato
da 8 milioni
e 266 più 8 milioni e 100”, queste due voci a cosa si riferiscono?
Perché, non ci sono due
versamenti di queste cifre; se non ricordo male, c’è una serie
di versamenti. A me risulta
che Tempelhof fu costituita nel marzo ’94, inattiva fino a settembre
e poi, tra il 16 settembre
e il 15 gennaio del ’95, vennero depositati in contanti 14 milioni
e 900 mila franchi, con
versamenti significativi; cioè 4 milioni, 3 milioni, 2 milioni
e 9. Quindi, Lei ha considerato
tutti i versamenti che le risultano, anche quelli più piccoli,
per arrivare a 16 milioni?”; De
Giovanni : “ Tutto”; Presidente : “Anche i 10.000 franchi, per dire?
“; Avv. Quattrocchi :
“ No” ;De Giovanni: “Come no?”; Presidente : “ Sì, Avvocato
“; De Giovanni :” C’è a
pagina 47 quello che ho considerato”. Del rischio di un eccessivo “scadimento
“ , deve
essersi reso conto lo stesso CT il quale , nella relazione, “ arrotonda”
i conti . Ci si riferisce
alla somma di pag. 47 , relativa ai versamenti riscontrati su “Tempelhof”
. Il totale viene
indicato in 16.366.000 franchi ; in realtà sarebbe 16.366.360,85
franchi ( i 4.324 franchi del
7-2-1995 sono diventati 4.000 e i 36,85 dell’ 1-9-1995 sono spariti
) . Forse – ce se ne
rende conto – è la presenza di quelle decine , unità,
decimali e centesimi a “ stonare “ nell’
attribuir loro la veste di “ rientro “ contante di una provvista plurimiliardaria
, ma un
consulente dovrebbe presentare al Tribunale i conti assolutamente esatti
, anche a costo di
considerare un versamento di 36,85 franchi. Da ultimo , ed evidentemente
, la consulenza
parte dal presupposto che , prima dell’ arrivo della provvista Rovelli
, l’ imputato Pacifico
non fosse solito effettuare versamenti di contante sui suoi conti ,
sicchè tutti i versamenti
individuati da questa data in poi non possono che essere ritenuti “
rientri “ della provvista
stessa. Presupposto grandemente errato in verità , perché
se il consulente avesse controllato
(o gli fosse stata mostrata dalla difesa ) la documentazione bancaria
antecedente al Marzo
1994 (data dell’ arrivo della prima “ tranche “ Rovelli ) avrebbe potuto
constatare che ,
403
anche in precedenza, l’ imputato operava versamenti di denaro contante
di varia entità .
Limitando gli esempi , sul conto “ 771 Pavone” si individuano questi
versamenti in
contanti: 1.805 franchi il 13-12-1993 e 3610 in pari data (cfr. vol.
16 Lodo pag. 160240 ) ;
171.000 franchi il 4-2-1994 e 158.000 franchi in data 22-2-1994 ( cfr.
vol. 16 lodo pag.
160241 ) ; il conto “ Pavoncella” il 29-4-1988 registra un versamento
di contanti pari a
1.390.000 franchi ( vol. 15 Lodo fg. 150016 ) ; il 22-7-1988 franchi
1.120.000 ( fg. 150018);
il 30 Agosto 1989 franchi 60.970 ( fg. 150022 ) . E altre operazione
di versamenti contanti
si rinvengono , in data antecedente all’arrivo della provvista Rovelli
, anche sui conti
“Cenacolo “ e “ Myself “ . In conclusione , se dai risultati della
consulenza ( o meglio della
semplice somma di tutte le entrate e le uscite , perché solo
questo è stato fatto ) si
detraggono anche solamente le poste di cui si è parlato ( in
quanto basate su valutazioni
manifestamente errate ) , mancherebbero pur sempre all’ appello ( e
questa volta sulla
base della stessa consulenza ) 2.746.447 franchi ( dei quali 1.500.000
di pertinenza di
Previti e 1.246.744 di Pacifico ). Questo , ovviamente , a voler ritenere
che in quel periodo
Pacifico non abbia incassato neppure una lira ( o franco ) in più
e che tutti gli altri
versamenti effettuati anche ad oltre un anno di distanza dal precedente
prelievo della
provvista Rovelli ( e dunque anche quello di 36,85 franchi) siano a
questa riconducibili . Il
che appare veramente un po’ eccessivo , per quanto sopra detto .
E - DESTINAZIONE DELLA SOMMA DI 1.500.000 FRANCHI PROVENIENTE DA
PREVITI E DETENUTA IN CONTANTI DA PACIFICO
Ritiene il Collegio , anticipando la conclusione delle argomentazioni
che verranno svolte in questo
paragrafo , che l’ istruttoria dibattimentale abbia permesso di delineare
un quadro indiziario univoco
e tale da far ritenere che la somma in contanti detenuta da Pacifico
e proveniente dalla provvista
Rovelli (parte da quella di sua competenza e parte da quella di competenza
di Previti , come sopra
visto ) non sia rientrata in Italia ma sia stata utilizzata all’ estero
per pagamenti riconducibili alla
controversia Imi-Sir .
Occorre qui rammentare quali fossero le modalità utilizzate
da Attilio Pacifico per far rientrare in
territorio nazionale , somme di denaro tratte dalle disponibilità
estere gestite dagli imputati ,
modalità di cui sovente ebbe a servirsi Cesare Previti ( come
da entrambi confermato ) : a tale
scopo Pacifico si serviva dell’ agente di cambio svizzero Bossert ,
il quale è stato sentito per
rogatoria in data 15-5-2001 . Il meccanismo ( come spiegato da Bossert
e confermato dallo stesso
imputato ) era assai semplice : Pacifico riceveva sui suoi conti esteri
( nell’ anno 1994 che qui
404
interessa principalmente ) “ 771 Pavone “ - fino alla chiusura del
14-10-94 - e poi “ Cock “ , la
somma da far rientrare in Italia per conto di terze persone ; tale
somma veniva a sua volta bonificata
a favore dei conti di Bossert ( “ Intercambi “ e , principalmente “
Okapi “ ) maggiorata dell’ agio
di quest’ ultimo ; danaro da Bossert , infine, prelevato in contanti
e , attraverso suoi addetti ,
trasferito in Italia e consegnato a Pacifico . Più raramente
Pacifico prelevava direttamente il
contante dalla sua banca e provvedeva a consegnarlo a Bossert per il
successivo rientro .
Già in sede di indagini preliminari , Bossert aveva prodotto
dei suoi rendiconti relativi alle somme
di denaro in tal modo reintrodotte in Italia ; esaminato in dibattimento
( 15-5-2001 ) , Bossert
confermava paternità e contenuto di detti rendiconti ( allegati
alla testimonianza Spello pagg. 569 e
segg. ) .
Ciò premesso , l’ esame comparato dei conti di Pacifico, del
conto “ Mercier “ di Previti e dei
rendiconti di Bossert relativi all’ anno 1994 , permettono di concludere
, come accennato in
apertura, che il milione mezzo di Previti proveniente dalla provvista
Rovelli e detenuto in
contanti da Pacifico non ebbe ad essere riportato nel territorio italiano
e che , dunque ( non
essendo certamente destinato in via definitiva a Pacifico , circostanza
esclusa dagli stessi imputati )
si stato destinato a terzi .
Questi i dati già evidenziati e che devono qui essere tenuti
presenti :
- il bonifico da Previti a Pacifico della somma di 5.571.000 franchi
porta la data del 18
Aprile 1994 con accredito a “ Codava “ in data 21-4-1994 ; di questa
somma 4 milioni
di franchi verranno bonificati ad Acampora il 24 Giugno 1994 ;
- il restante milione e mezzo di franchi verrà da Pacifico trasferito
ad “ Emco “ e prelevato
in contanti ( unitamente agli altri 6 milioni esistenti sul conto )
solo in data 4-7-1994 .
Va tenuto presente che , sul ritorno in Italia di questa cifra , Previti
nulla ha riferito di preciso in
dibattimento, se non che gli fu recapitata a Roma . Nel Giugno 2002
sono state esibite dalla difesa
Pacifico e Previti ( e acquisite agli atti in quanto documenti provenienti
dagli imputati ) due lettere
datate 11 e 13 Giugno 2002 a firma la prima di Acampora e la seconda
di Pacifico ed entrambe
indirizzate a Previti ( si possono trovare anche allegate alla perizia
contabile della difesa Previti ,
allegato 10 , verbale del 10-7-2002 ) . Sono due lettere invero assai
singolari , redatte in pieno
dibattimento ( quasi alla fine della istruttoria ) , in cui i due “
spiegano “ a Previti che fine hanno
fatto i suoi 5.571.000 franchi bonificati a Pacifico nel lontano 1994
. Si vedrà nel prossimo
paragrafo quella che è la spiegazione fornita con riferimento
ai quattro milioni finiti ad Acampora ;
quanto al milione e mezzo che qui interessa , Acampora ovviamente nulla
sa , ma Pacifico ci tiene a
precisare , nello scritto , che “ ho provveduto a consegnarti in Italia
il controvalore in lire , come da
te richiesto “ . Nulla si dice in ordine a tempi e modalità
di questa consegna .
405
All’ udienza del 10-7-2002 è stato anche sentito il consulente
contabile della difesa Previti , dott.
Bianchi , il quale dopo aver correttamente premesso che “ ho accettato
l’ incarico solo dopo aver
constatato la presenza della documentazione idonea ad esplicarlo in
modo non apodittico e ,
quindi, contrario a fondamentali principi tecnici “ , allorquando affronta
il tema della destinazione
del milione e mezzo di cui si parla , così conclude a pag. 12
: “ la somma in questione ( si sta
parlando del complessivo bonifico di 5.572.000 franchi su “ Codava
“ – n. e ) è , secondo le
informazioni fornite dalla Parte ( cioè Cesare Previti ) successivamente
utilizzata per
investimenti, quanto a franchi svizzeri 4.072.000 e per rientro in
contanti quanto alla differenza
(Fr.sv. 1.500.000 )” . Come , dove , quando , sulla base di quali documenti
o logiche
argomentazioni il Dr. Bianchi non lo dice : verrebbe da pensare che
il Tribunale e il consulente
non abbiano la stessa percezione del significato del termine “ apodittico
“ .
Vale anche la pena di rammentare, infine , quanto dichiarato da Previti
in dibattimento circa i
normali “tempi” di queste operazioni di rientro :
“Diciamo che ho avuto modo di utilizzare l’Avvocato Pacifico per un
lungo periodo, proprio per
portare il denaro dalla Svizzera all’Italia. E come lui facesse questo
tipo di trasporto non lo so,
certamente la parte che mi riguardava era molto semplice e lineare:
io gli inviavo, dove lui mi
diceva di inviare, presso banche svizzere, l’importo che poi desideravo
avere in Italia; e lui questo
importo me lo corrispondeva normalmente qualche giorno dopo. E io quindi
davo ordine alla mia
banca di procedere a trasferire alla banca indicata dall’Avvocato Pacifico,
con le indicazioni
datemi dall’Avvocato Pacifico, l’importo che poi mi veniva corrisposto
in Italia. Questa operazione
a me costava, nei confronti dell’Avvocato Pacifico, il 3% dell’importo…
questa cosa è durata per
molti anni. E’ cominciata negli anni Ottanta ed è continuata
fino, credo, ai primi anni Novanta…”.
Dunque , tempi rapidissimi per le consegne : al massimo qualche giorno
.
Nel caso di specie si rinvengono , invece , modalità assolutamente
diverse :
il milione e mezzo di franchi arriva sui conti di Pacifico ( “ Codava
“) , il 18 Aprile 1994 e da lì
non si sposta fino al 21 Giugno di quell’ anno ; e quando viene trasferito
, la destinazione è
ancora un conto di Pacifico ( “ Emco “ ) , ove rimane fino al 4 Luglio
, data in cui viene prelevato
in contanti : due mesi e mezzo nella disponibilità di Pacifico
, in aperto contrasto con le
immediate modalità di rientro descritte da Previti .
Bisognerebbe dunque ipotizzare che Pacifico abbia trattenuto la somma
sul conto “ Codava “ ( e poi
su “ Emco “ ) e tratto la provvista da far rientrare in Italia a favore
di Previti , da altri suoi conti ,
tra il 21 Aprile e il 4 Luglio del 1994 : ovverosia si dovrebbero rinvenire
negli estratti conto
addebiti ( non preceduti da analoghi accrediti ) a favore di Bossert
per una cifra complessiva di un
milione e mezzo di franchi .
406
Ebbene , controllati uno per uno i conti di Attilio Pacifico , nel
periodo che interessa ( esteso anche
ai dieci giorni precedenti ) , si sono registrate solamente quattro
operazioni di accredito a favore dei
conti Bossert e tutte in corrispondenza a precedenti entrate sui conti
dell’ imputato :
il 5 Aprile 1994 ( cfr. vol. 16 Lodo pag. 160019 e 160175 ) viene accreditata
su “ 771 Pavone “ la
somma di 308.480.000 lire, proveniente da un conto della BIL del Lussemburgo
( quella ove
intratteneva i suoi rapporti Acampora ) ; detta somma – per 300.000.000
- viene investita
fiduciariamente fino al 13 Aprile e , alla scadenza , in data 14 Aprile
, vengono effettuati due
bonifici a favore del conto “ Okapi “ di Bossert pari a (comprese le
spese ) 100.700.000 e
201.900.000 lire ( cfr. vol. 16 Lodo pag. 160019 e da 160179 a 160182
) ; il 3 Giugno 1994 viene
accreditata su “ 771 Pavone “ la somma di 308.480.000 lire, proveniente
dal conto Traditional , di
Acampora ( cfr. vol. cit. fg. 160019 e 160183 ) ; il 6 giugno la somma
di 402.300.000 viene
bonificata a “ Okapi “ di Bossert ( cfr. vol. cit. fg. 160019 e 160185
e 160186 ) ; ultima operazione
il 15 Giugno 1994 allorquando , a fronte di pari entrata , 100 milioni
vengono bonificati alla
“Intercambi “ di Bossert .
Tutte queste operazioni ( delle quali , tra l’ altro , neppure una
riguarda Previti ) sono state
dunque effettuate a fronte di pari entrate sui conti di Pacifico e
, anche se è banale ribadirlo ,
nulla hanno a che fare con la somma di un milione e mezzo di cui si
tratta .
E, dunque , una prima conclusione : a fronte di “ tempi “ di rientro
molto rapidi, a detta dello stesso
Previti , Pacifico trattiene la ingente somma sui suoi conti per ben
due mesi e mezzo , lucrandovi gli
interessi contemporaneamente perduti da Previti .
Non solo : dopo avere affidato a Pacifico la considerevole somma di
un milione e mezzo per – come
da quest’ ultimo asserito – farla rientrare in Italia, Previti , invece
di metter “ fretta “ a Pacifico
“tollera “ che questi ( contrariamente all’ uso costante ) se la tenga
sui suoi conti personali per
oltre due mesi e , contemporaneamente , fa rientrare in Italia altro
danaro per il tramite del
suo altro compensatore dell’ epoca , il già citato Carlo Eleuteri,
titolare del conto nr.417023
L.L. acceso presso la “ CBI-TDB Union Bancaire Priveè “ di Ginevra,
referente Bergamin
(circostanza ammessa sia dall’ imputato che dal teste ) .
Ciò avviene , ad esempio , in data 13 Aprile del 1994 allorquando
al conto di Eleuteri viene
bonificata la somma di 300 milioni di lire ( cfr. vol. 23 fg. 230426
) ; addirittura lo stesso giorno in
cui viene ordinato il bonifico a Pacifico su “ Codava “ , Previti ordina
altro bonifico a Eleuteri per la
somma di lire 200.000.000 ( cfr. vol. 2 Lodo pag. 230429 nonché
relazione consulente Bianchi pag.
9 ) ; il successivo 25 Aprile altro bonifico di 150 milioni ( cfr. vol.
23 Lodo fg. 230430 ) e ancora
altri 150 milioni il 2 Giugno 1994 ( cfr. vol. 23 Lodo fg. 230434 )
, e , infine , altri 200 il 16-6-
1994 .
407
Per maggior sicurezza ( anche se i dati di cui sopra già smentiscono
la tesi del rientro in Italia e
della consegna a Previti della somma in questione ) analogo controllo
si è operato anche con
riferimento al periodo successivo al 4 Luglio del 1994 , ovverosia
quando Pacifico preleva la
somma in contanti dal conto “ Emco “ .
I dati che emergono sono i seguenti :
la prima operazione ricollegata ad un rientro in Italia si realizza
solamente il 22 Luglio ( diciotto
giorni dopo il prelievo di contanti su “ Emco “ ) , data in cui da
“ 771 Pavone “ viene bonificata al
conto “ Okapi “ la somma di franchi svizzeri 172.568, 80 per un controvalore
in lire di 201.600.000
( cfr. vol. 16 Lodo fg. 160243 – 160238-160239 ) . Per questa operazione
non vi è corrispondente
entrata in epoca precedente . Va però considerato che il successivo
2 Agosto il conto in lire “771
Pavone “ , registra un accredito di 200 milioni provenienti dal conto
“ Mercier “ di Cesare
Previti ; detta somma rimane sul conto di Pacifico . Appare evidente
come essa o è un “ regalo “ di
Previti o si ricollega ( e così non può che essere, attesa
la identità della cifra – il milione e
seicentomila in più è il normale agio di Bossert ) al
bonifico a Okapi del giorno 22 Luglio ( cfr. vol.
16 Lodo fg. 160020 , 160196 e vol. 23 Lodo 230273 e 230443 ) ; il successivo
25 luglio vengono
bonificati su “ 771 Pavone “ 200 milioni provenienti dal conto “Mercier
“ di Cesare Previti ; il
29 Luglio 201.700.000 lire vengono da Pacifico bonificate al conto
“ Okapi “ ( la maggiorazione è
dovuta alla percentuale di Bossert e alle spese bancarie – cfr. vol.
16 Lodo fg. 160020-
160191/193/194 ; vol. 23 Lodo fg. 230273 e 230439 ) ; il 13 Settembre
1994 entrano, sempre su
“771 Pavone “ , 220 milioni di lire provenienti dal conto “ Mercier
“ di Previti ; lo stesso
giorno 13 la somma di lire 221.860.000 ( comprese le spese bancarie
) viene bonificata al conto
“Okapi “ ( cfr. vol. 16 Lodo fg. 160020 , 160203/205/206 – vol. 23
fg. 230273 , 230446 ) ; il 28
Settembre 1994 entrano su “ 771 Pavone “ altri 220 milioni di lire
provenienti dal conto
“Mercier “ di Previti ; lo stesso giorno la somma di 221.860.000 lire
viene bonificata al conto
“Okapi “ ( cfr. vol. 16 Lodo fg. 160020 , 1602207221/222 ; vol. 23
Lodo fg. 230274, 230448).
Nel periodo considerato vi è un’ altra operazione di rientro
capitali tramite Bossert , sempre con
precedenti accrediti su “ 771 Pavone “ , ma che non riguarda Previti
o comunque il milione mezzo
di franchi di cui ci sta ora occupando ( ci si riferisce all’ accredito
del 12-9-94 di 1.026.000.000 di
lire dal conto Traditional di Acampora con corrispondenti due bonifici
a Okapi di 504 milioni l’
uno – cfr. vol. 16 Lodo 160020/199 ) .
Tutte le operazioni citate trovano riscontro nei rendiconti redatti
da Bossert nel 1997 . Non ce ne
sono altre nel periodo in esame . Nessuna traccia – neppure dai rendiconti
di Bossert – che possa
far
pensare al rientro in Italia – sia pur mesi dopo – della somma di cui
si discute .
408
Si può trarre una importante conclusione : dal momento in cui
Pacifico preleva in contanti il
milione e mezzo di franchi di Previti ( 4 Luglio 1994 ) , lo stesso
Previti – invece di pretendere il
rientro di quella cifra consegnata ben tre mesi prima - bonifica sui
conti di Pacifico, tra
Luglio e Settembre di quell’ anno , ben altri 840 milioni , questi
sì sicuramente rientrati in Italia
nei ristretti tempi indicati da entrambi gli imputati.
Non si è ritenuto di dover procedere oltre nell’ esame dei conti
per non aggiungere ulteriore tedio a
questa fredda esposizione. Se lo si vuol fare , si potrà notare
che , anche negli anni successivi , non
vi è traccia alcuna della restituzione a Previti del milione
e mezzo di franchi svizzeri che , dunque ,
sono stati trasferiti a Pacifico in via definitiva e per altre finalità
: in sostanza lo stesso
comportamento “ finanziario “ tenuto all’ epoca dagli imputati dimostra
come il milione e
mezzo di franchi sia stato da Previti trasferito a Pacifico , e da
questi prelevato in contanti ,
non per essere “ rimpatriato “ ma , al contrario , per essere altrimenti
utilizzato all’ estero
(unitamente alle altre somme della provvista Rovelli di pertinenza
dello stesso Pacifico , atteso che
neppure di queste vi sono tracce di rientri in Italia ) .
F- VERSAMENTI DI DENARO CONTANTE SUI CONTI ESTERI DI RENATO
SQUILLANTE A PARTIRE DALLA ESTATE DEL 1994
Come sopra visto , tra il 5 Aprile e il 4 luglio 1994 , Pacifico ha
prelevato in contanti l’ intera
provvista Rovelli di sua pertinenza in aggiunta alla più volte
citata “ quota “ proveniente da Previti .
E si è anche visto come i “ rientri “ ( parziali ) sui conti
dell’ imputato inizino solo il successivo 16
Settembre 1994 .
Nel periodo in cui Pacifico, all’ estero, dispone ( in cassette di
sicurezza o altrove ) dei citati
contanti ( suoi e di Previti ) in franchi svizzeri , Squillante , sempre
all’ estero, effettua
corposi versamenti di franchi svizzeri , tutti in contanti , sul conto
“ Forelia “, sul quale era
confluito tutto il patrimonio esistente sul conto “Rowena “ , chiuso
tra il Giugno e il Dicembre
1993.
Il conto “ Forelia “ era articolato su “ Forelia principale “ e su
tre sottoconti : “ A “ , “ B “ e “ C “ .
beneficiari economici Renato Squillante, i figli e la nuora , Olga
Sawchenko ( cfr. allegati Spello da
pag. 361 a 367 ) .
Su detto conto ( acceso presso la stessa agenzia della SBT di Bellinzona
ove operava Pacifico )
nel periodo indicato , si rinvengono i seguenti versamenti di denaro
contante ( cfr. allegati Spello da
pag. 369 a pag. 380 ) :
- 20 Giugno 1994 : tre versamenti di 50.000, 25.000 e altri 25.000
franchi ;
409
- 29 Luglio 1994 : due versamenti di 207.800 e 217.200 franchi ;
- 2 Agosto 1994 : un versamento di 127.500 franchi ;
- 3 Agosto 1994 : un versamento di altri 127.500 franchi .
Il totale in neanche un mese e mezzo , ammonta a ben 780.000 franchi
svizzeri in contanti pari
a circa 1 miliardo di lire .
Se si controlla tutta la documentazione “ Rowena “ e “ Forelia “ (
in vol. 24 e 25 Imi-Sir prod. PM
in dibattimento ) , è facile constatare come mai in passato
si fosse verificato un evento del genere ,
con riferimento cioè all’ entità dei versamenti contanti
.
Sarà una coincidenza ma tale evento si verifica proprio quando
Pacifico dispone di contanti in
quantità , suoi e di Previti .
E tale “ coincidenza “ si realizza tra persone le quali intrattengono
da sempre , tra loro , rapporti di
natura economica estero su estero ; rapporti documentalmente provati
( a conferma di quanto già
narrato dalla teste Ariosto ) . Il più eclatante di tali rapporti
( il bonifico diretto di 434.034 dollari
da Previti a Pacifico nel 1991 ) sarà esaminato nel capitolo
relativo alla causa Mondadori ; quello
relativo ai 133 milioni della provvista “ Rovelli “ del 1991 è
stato già esaminato ; ma altri sono
documentalmente provati . Ad esempio il 2-12-1994 Pacifico ordina ,
dal conto “ Cock “ , un
bonifico di 30.000 dollari ( pari a 40.275 franchi ) a favore del conto
“ Forelia “ dal quale poi
verranno trasferiti a Roma ( cfr. Spello allegati da 472 a 476 ) ;
e ancora il 12 Gennaio 1995 dal
conto “ Cock “ , sempre Pacifico ordina due bonifici di 40.000 e 5150
franchi a favore del conto di
Squillante rubrica “ C “ . Tra il 12 e il 27 Gennaio dal conto “Forelia
C “ ( incapiente prima del
detto arrivo ) partono tre ordini di bonifico a Roma per la intera
somma pervenuta da Pacifico ( tre
tranche da 12.000 dollari ) e la causale indicata alla Banca romana
è , singolarmente , la seguente :
“a favore di Bonotti Valeria ( moglie di uno dei figli di Squillante
) d/o Alì Hussein Mali –
Mogadiscio , rif, saldo vendita appartamento “ ( cfr. Spello allegati
da 479 a 491 ) . I soldi
arrivano da Pacifico ma si fanno figurare provenire da tutt’ altra
persona e per una causale
inesistente . E che i rapporti tra i due imputati fossero di grande
intimità , è dimostrato ancora dal
fatto che anche l’ alto magistrato faceva rientrare danaro in Italia
tramite gli “ spalloni “ di Bossert :
è documentalmente provato che nel Giugno 1995 Squillante bonificò
alla società “ Okapi “ la
somma complessiva di 454.500.000 , pervenuta dunque in Italia anche
se mai depositata sui conti
bancari nazionali dell’ imputato ( cfr. Spello allegati pagg. da 492
a 507 ) .
Si vedrà , infine , a chiusura di questo capitolo , come entrambi
gli imputati , alle prime avvisaglie
delle indagini della Procura di Milano , all’ unisono sposteranno i
loro miliardari patrimoni in
Liechtenstein , mischiandoli tra loro e spostandoli da una società
all’ altra al chiaro scopo di
ostacolare le indagini in corso .
410
Tutto ciò a corollario dei citati versamenti del 1994 e a “
chiarimento “ ulteriore della natura dei
rapporti intrattenuti da un alto magistrato con un avvocato del distretto
di Roma .
Ora , tutto quanto sopra premesso circa:
- la contemporanea disponibilità di contante proveniente dalla
provvista Rovelli da parte di Pacifico
e i versamenti in banca ( la stessa di Pacifico ) sul conto di Squillante
;
- la natura dei rapporti tra i due imputati intercorrenti ;
- la natura dei rapporti ( del tutto analoga ) intercorrenti anche
tra Squillante e Previti , del quale un
milione e mezzo di franchi erano, nello stesso periodo , in mano a
Pacifico ;
- il chiaro e illecito interessamento mostrato da Squillane al buon
esito della controversia Imi-Sir ;
- la totale inverosimiglianza – a dir poco - della spiegazione fornita
dall’ imputato in ordine a questi
versamenti ( come subito si vedrà ) e , dunque , l’ assenza
di una qualsivoglia spiegazione
alternativa ;
tutto ciò considerato , si diceva , ritiene il Tribunale che
vi sia un quadro indiziario grave, preciso e
univoco per ritenere che i versamenti di contante registrati nella
estate 1994 sui conti di
Squillante provengano dalla provvista Rovelli gestita in quello stesso
periodo da Pacifico
anche con denari provenienti da Previti . D’ altronde , che lo stesso
Pacifico si recasse presso la
Banca di Bellinzona con somme contanti per versarle su conti di terzi
, era cosa più che possibile :
ad esempio , proprio in quel periodo , il 31 Maggio 1994 , egli personalmente
ebbe a versare, sul
conto di un altro magistrato romano , Filippo Verde, la considerevole
somma di 246.000 franchi
svizzeri ( cfr. ultimo paragrafo del presente capitolo ) certamente
tratti dai contanti in suo possesso
provenienti dalla provvista Rovelli .
Tanto più che tali anomali versamenti sui conti di Squillante
proseguono anche all’ inizio del 1995,
allorquando di buona parte della provvista Rovelli di pertinenza di
Pacifico si continuava ad
ignorare la sorte e del milione e mezzo di Previti si erano definitivamente
perse le tracce .
E , con riferimento a queste ultime operazioni , vi è molto
di più di una “ coincidenza “: vi è la
contestualità assoluta tra le operazioni effettuate , presso
la stessa agenzia , nell’ interesse di
Pacifico e in quello di Squillante , ulteriore indizio che conferma
quanto sopra già esposto .
E , infatti :
a) il 23 Febbraio 1995 il “ sig. Renato “ titolare di “ Forelia “ comunica
via telefono all’ impiegato
della banca che “ arriveranno chf 90.000 x Forelia “ B “ “ e fornisce
indicazioni sull’
investimento ( cfr. Spello allegato pag. 387 fg. 250639 del PM ) ;
in effetti il giorno dopo , 24
Febbraio , sul conto “ Forelia B “ si registra un versamento contante
di 90.000 franchi ( cfr.
Spello allegati 385 e 386 fg. 250570 e 250638 del PM ) ; lo stesso
giorno , nella stessa agenzia ,
411
anche sul conto “ Cock “ di Pacifico viene registrata una operazione
di versamento di
contante pari a 70.000 franchi ( cfr. Spello allegati 383-384 e fg.
270147- 270163 del PM ) . La
descritta operazione sul conto Forelia , tra l’ altro , dimostra come
al di là della intestazione a figli e
nuora , il vero dominus fosse l’ attuale imputato ( che d’ altronde
non lo ha negato ) .
Ora chi materialmente abbia fatto questi versamenti non risulta dalla
documentazione bancaria e
Squillante esclude di essersi recato personalmente in Svizzera quel
giorno : a ragione ( e
inevitabilmente ) , dato che il giorno prima si era premurato di avvisare
telefonicamente la banca
dando anche indicazioni sull’ investimento da effettuare . Ed esclude
anche che ci si siano recati i
figli e che tale versamento sia stato effettuato dal banchiere Resinelli
, che curava i suoi interessi .
E’ dunque certo – perché lo dice Squillante a pag. 96 del suo
esame laddove afferma “quelli furono
direttamente portati “ - che il versamento non può essere stato
fatto che da persona di sua estrema
fiducia . E alla fine non rimane che Pacifico che in Svizzera – e in
quella banca - era di casa e
sui cui conti – quello stesso giorno – si registra analoga operazione
di versamento contanti.
b) ancor più “ plastica “ è la contestualità delle
operazioni che si registrano il 23 Marzo del 1995 :
sempre presso la stessa agenzia erano accesi i conti di Pacifico “
Tempelhof “ e “ 851 Giovanni “
( quest’ ultimo nell’ interesse della sorella Evira ) . Il giorno indicato
si registrano su questi due
conti due prelievi di contante : 18.000 franchi su “ 851 Giovanni “
e 250.000 franchi su
“Tempelhof “ . Le distinte bancarie portano rispettivamente in alto
a destra i numeri d’ ordine
progressivi 19395 e 19396 ( cfr. Spello allegati da pag. 390 a 397
, fg. 270050/094 e 260816/837
del PM ) . Ebbene lo stesso giorno , con distinte ravvicinatissime
, sul conto Forelia si
registrano i seguenti versamenti di denaro contante :
- 597.000 franchi su “ Forelia principale “ , con distinta nr. 19401
( cfr. Spello allegati pag.
398/399 fg. 250208/ 246 del PM ) ;
- 102.000 franchi su “ Forelia A “ , con distinta nr. 19402 ( cfr.
Spello allegati 400 e 401 e fg. PM
nr. 250443/494 ) ;
- 212.000 franchi su “ Forelia B “ , con distinta nr. 19403 ( cfr.
Spello allegati pag. 402-403 e fg.
PM 250570/640 )
- 102.000 franchi su “ Forelia C “ , con distinta nr. 19404 ( cfr.
Spello allegati pag. 404-405 e fg.
250714/771 PM ).
Anche in tal caso Squillante esclude di essersi mai recato , lui o
i suoi figli , ad effettuare quei
versamenti . E certo non può averli fatti direttamente il banchiere
visto che , trattandosi di contante ,
in qualche modo in banca devono pur esserci arrivati quella mattina
. E anche in tal caso non
rimane che Pacifico , che quel genere di operazioni effettuava spesso
e volentieri , che quello
stesso giorno opera due prelievi e che in quel periodo aveva la disponibilità
, all’ estero , di
412
molto contante custodito probabilmente , come egli stesso dice , in
cassette di sicurezza
esistenti presso la stessa agenzia ( cfr. perizia De Giovanni ) .
Dunque , entro il Marzo 1995 sui conti di Squillante vengono depositati
in totale 1.793.000 franchi
in contanti : una cifra pienamente compatibile con le disponibilità
avute da Pacifico , nello
stesso periodo , di contanti suoi e di Previti provenienti dalla “
provvista “ Rovelli .
Va da ultimo esaminata quella che è stata la versione fornita
dall’ imputato in ordine alla causale di
questi versamenti .
E qui , veramente , la fantasia raggiunge i suoi picchi più
eccelsi .
Perché Squillante sostiene , in sintesi , questo : il banchiere
svizzero Resinelli , nel lontano 1993 ,
avrebbe effettuato a sua insaputa ( ! ) due prelievi per una cifra
vicina a quella ricomparsa nel 1994-
1995 ; avrebbe messo questi soldi chissà dove e poi , piano
piano , li avrebbe rifatti confluire sui
suoi conti . Di tutto ciò egli non si sarebbe mai accorto (
trattasi di 2 miliardi e mezzo di lire ! ) fino
a quando il consulente della difesa ( nominato solo per il dibattimento
) ebbe a concludere il suo
lavoro ( nell’ Aprile del 2001 ! ) e a relazionarlo di questa sconvolgente
“ scoperta “ .
E’ difficile riassumere in poche parole la versione dell’ imputato
, sicchè appare molto più
opportuno , per apprezzarne fino in fondo la totale inverosimiglianza
, riportarla integralmente,
senza mai dimenticare , peraltro , che chi sta parlando è stato
un alto ed esperto magistrato , esperto
anche , come abbondantemente visto , in movimentazioni finanziarie all’
estero :
“ Vede, a pagina 19 della perizia è stata ricostruita tutta
quanta questa misteriosa, cioè complessa,
operazione. Di fatto sta…, e torniamo anche a mia nuora che ho inguaiato
per come sappiamo,
perché quando io…, avevamo: un conto intestato a mio figlio
Maurizio l’812, un conto intestato
dall’89 a mio figlio Fabio per fatti suoi e per lavori esclusivamente
fatti all’estero di giornalista, il
761; un conto intestato a mio figlio, giornalista anche lui all’estero,
Mariano, ed erano tre; poi
tenevo la cosa di “Iberica” ( altro conto estero di Squillante – n.
e. ) che contestualmente, come
vedete dagli atti, estinsi, più c’era “Rowena” . Ed allora,
per dare un po’ d’ordine a questa cosa,
chiesi ed ottenni che si costituisse la“Forelia”, così concentravo
tutto in un conto principale che
era praticamente riferito a me e attraverso il quale passava tutto,
sia in entrata e sia in uscita,
fossero soldi miei o soldi degli altri, e queste tre sottorubriche,
A), B) e C), che pari pari avrebbero
dovuto raccogliere le sostanze dei tre conti di cui ho detto: 761 che
dovevano andare a finire al
“Forelia” B); 812 che dovevano andare a finire a “Forelia” A); 813
che dovevano andare a
“Forelia” C); “Rowena” , invece, andava a finire su “Forelia” principale,
direttamente, diciamo,
riferibile a me anche di fatto. Ora, fatto questo, io ho dato, costituito,
ho parlato con Resinelli, poi
413
me ne sono andato e lui ha fatto un guazzabuglio perché ha preso
tutti i soldi che venivano da
queste cose sbagliando pure! Perché per esempio ha messo, e
risulta dalla perizia, poi dimostrato
ampiamente, tant’è che ci sono gli storni, che pigliava i soldi
del 761 che dovevano andare a B) e li
ha passati ad A), i soldi dell’812 li passava a quell’altro e ha sbagliato!
Comunque il perito, per
mia fortuna, ha dichiarato, ha dimostrato che tutti questi soldi dell’ottobre
del 1993, subito dopo la
costituzione della nuova società, ma essendo soldi che erano,
diciamo, in tempi anteriori
ovviamente, investiti in titoli che mano mano si maturavano, perché
la “Forelia”, come Lei
ricorderà, è costituita nel giugno del ‘93 e qui siamo
nell’ottobre del ’93, quando mano mano
maturano gli investimenti dei conti precedenti, lui li riversa o avrebbe
dovuto riversarli, salvo gli
errori che ha commesso, nei conti diciamo eredi, succeduti a quegli
stessi. E quelli non sono
versamenti, sono giro-conti, sono soldi che vengono dal precedente
patrimonio! Perché se Lei fa la
somma di tutto quello precedente e quello successivo è pari
pari. Tant’è che a pagina 19, le ripeto,
comincia la spiegazione del perito che spiega perché, non solo
nel ’94, a cui Lei fa riferimento,
ma lui, il perito Dottor Anselmo, non sa darsi una spiegazione, me
ne parlò di questa cosa, dice:
“Guarda Resinelli che tipo era. Niente di meno io ho ricostruito uno
per uno” – e l’ha fatto- “tutto
il corso delle operazioni: da dove vengono i soldi; che maturazione
c’è stata; dove sono stati
depositati”. Qui ci troviamo di fronte a un prelievo di un milione
e 700 mila, mi pare mi disse, di
franchi Svizzeri che poi li ha volta a volta riferiti a questo o a
quello a seconda dei conteggi che
faceva lui e che io non ho mai seguito. Perché, Dottoressa,
io mi dovevo fidare, che potevo
andare a fare io…, cioè a seguire le operazioni bancarie? Sta
di fatto che i soldi li deposita
variamente, ecco perché sta scritto: il 20 questo, quindi sono
le scadenze, il 29 agosto, il 1°
agosto… e nel marzo del ‘95 dove si conclude la refusione da un conto
che ci appartiene e quindi
i soldi nostri, va bene? E che quindi non hanno alcuna attinenza con
i fatti di causa contestati, con
lo stesso conto, diciamo, e si conclude l’operazione. Credo che l’abbia
spiegata…No, scusi, posso
completare? Il perito Anselmo mi chiamò (perché poi stavamo
sempre in contatto e mi chiamava:
“Ma che è ‘sta cosa?” eccetera), dice: “Guarda che ho scoperto”.
Dico: “Ma che sono questi
versamenti?”, perché io gli diedi anche gli atti degli analisti
per dire “Guarda che questa cosa non
esiste proprio, io non sono mai andato, io non sono mai andato a portare
manco una sola lira in
contanti a Bellinzona, mai! Li ha portati sempre per vie bancarie Pacifico”.
E allora lui disse:
“Ci dobbiamo studiare su”. Finalmente un giorno mi chiama: “Ah, abbiamo
scoperto perché!”. E
trova che nell’ottobre del 1993, essendosi maturati i soldi…, avendo
preso i soldi dei pregressi
conti ormai prima “Rowena” e poi cosa, Resinelli, pur avendo prelevato
questa somma, non si
sapeva questa somma dove fosse andata a finire! E lui mi disse che
la stortura del banchiere stava
nel fatto che mentre aveva potuto – e l’ha fatto, molto meticolosamente
e compiutamente il perito
414
mio- ricostruire per conto per conto, qualunque investimento, dal primissimo
momento di cui
naturale alle disponibili carte bancarie. Per questo aveva trovato
che c’era un prelevamento e non
si sapeva come fossero stati investiti! Va avanti, cerca, cerca, cerca
fino a quando si trova davanti
a questi versamenti, diluiti nel tempo, e questo significa che Resinelli
aveva investito non dico per
conto suo, perché poi alla fine i soldi più o meno ritornano,
ma è cosa che ha fatto lui! E questa è
un’altra delle brutture che aveva commesso il banchiere e confermava
i nostri sospetti
eccetera…Questa è la cosa che spiega molto chiaramente il mio
perito nel perizia “.
Sarà anche spiegato chiaramente nella perizia , ma questo tribunale
una storia del genere non l’
aveva finora mai sentita . Forse è la più inverosimile
, illogica e inattendibile tra le numerose
versioni difensive che hanno costellato questo processo .
Alla udienza del 3 Giugno 2002 è stato sentito il consulente
della difesa , dr. Anselmo .
Nella sua relazione si dà atto che, costituita “ Forelia “ nel
Giugno del 1993 , su di essa vennero
progressivamente trasferite le attività esistenti sui precedenti
conti di Squillante ( in particolare
“Rowena “ ) progressivamente chiusi entro la fine di quell’ anno .
Rileva il perito che sul conto “ Rowena “ l’ 11 e il 27 Ottobre 1993
vengono effettuati due prelievi
per , rispettivamente , 723.356,15 e 955.066 franchi e che di tali
somme non vi è traccia sulla neo
costituita “ Forelia “. Il totale ammonta a 1.678.422 franchi . Ritiene
il perito che questi due prelievi
siano stati effettuati direttamente dalla Banca ( e per essa dal banchiere
Resinelli ) all’ insaputa di
Renato Squillante per essere impiegati chissà dove e chissa
come , e che dunque i versamenti dal
Giugno 1994 al marzo 1995 altro non siano che operazioni di “ rientro
“ sempre fatte alla insaputa
del cliente . Il quale cliente , come detto , fino al 2001 non si sarebbe
mai accorto che dai suoi
conti mancavano ben 2 miliardi e mezzo di lire . E neppure si sarebbe
accorto che sul suo
conto , a partire dal Giugno 1994 , comparivano “ misteriosi “ e miliardari
versamenti di
denaro contante.
E’ difficile , per questo Tribunale, rispondere con un po’ di logica
ad una ricostruzione del genere :
una ricostruzione in cui , partendo da due prelievi nel 1993 che l’
imputato non intende
evidentemente spiegare ( ma rispetto ai quali, come si vedrà
oltre in questo stesso paragrafo , forse
una più ragionevole spiegazione emerge dalle stesse prove assunte
dalla difesa ) si arriva a
sostenere una tesi come quella esposta .
Una tesi che cozza , a dir la verità , anche con la semplice
matematica .
Il totale dei prelievi del 1993 è di 1.678.422 franchi ;
Il totale dei versamenti in contante del 1994-1995 è di 1.793.000
franchi .
Quindi la banca , dopo aver prelevato di nascosto a Squillante una
certa cifra , sempre di
nascosto gliela avrebbe restituita maggiorata di quasi 125.000 franchi
. A questo punto il
415
consulente è costretto a sostenere che il “ banchiere pentito
“ ci ha anche aggiunto gli interessi
maturati .
Ma anche in tal modo i conti non tornavano , atteso che allo stesso
consulente – sulla base del tasso
di interesse praticato dalla banca – risultavano versamenti in più
, nel 94-95 , per ben 38.233,57
franchi , cioè ben il 30% in più sulla somma realmente
dovuta a titolo di interesse ( pagg. 49- 50
della relazione ) . E allora ecco pronta la soluzione : tale differenza
“ si riferisce presumibilmente ad
un rendimento degli investimenti effettuati con tassi leggermente superiori
“ . Siccome da tutta la
completa documentazione della Banca trasmessa per via rogatoriale,
non risulta alcun
“investimento “ effettuato con i prelievi del 1993 , è il caso
di dire che ci si trova di fronte alla
prima Banca e al primo banchiere al mondo ( svizzeri per giunta ) che
non solo “ restituiscono “
soldi rubati ( perché questo è il succo del discorso
) oltre un anno prima ma che ne aggiungono pure
di “ freschi “ sul conto del – a questo punto fortunato – cliente .
Una banca e un banchiere da tenere
presenti , insomma : è vero che tolgono miliardi ai clienti
senza che questi se ne accorgano , ma poi
te li restituiscono con tassi di interesse decisamente interessanti
.
Il Pm , nella memoria presentata in sede di conclusioni e allegata
agli atti , si dilunga a dimostrare ,
con dovizia di pregevoli , precisi e dettagliati argomenti - anche
con riferimento al “ tasso
leggermente superiore” - la totale infondatezza della versione dell’
imputato supportata in tal modo
dal suo consulente .
Questo Tribunale , invece , non ritiene di dover aggiungere null’ altro
a quanto già detto rispetto ad
una versione difensiva cosi bislacca che si commenta da sola . Tra
l’ altro il consulente parte dal
presupposto che i due prelievi del 1993 sarebbero anomali in quanto
non si saprebbe dove sono
finiti i soldi. Ora a parte il fatto che la risposta dovrebbe essere
fornita dall’ imputato , occorre
rilevare che – come meglio si vedrà tra breve – tale “ modus
operandi “ non è certamente da
ritenersi anomalo per Renato Squillante che , nel Febbraio del 1996
, chiuse il conto “ Forelia “
prelevando in contati l’ intero patrimonio ( quasi 7 milioni di franchi
) portandoselo via in una
valigia .Solo tra la fine del 2001 e gli inizi del 2002 , grazie alla
documentazione pervenuta dal
Liechtenstein , si è potuto sapere dove era finito : prima il
buio assoluto .
Una sola considerazione , però , il Tribunale deve fare in aggiunta
a quelle fin qui fatte e che
dimostra , una volta per tutte, la assoluta inverosimiglianza della
rappresentazione fornita dalla
difesa .
Come sopra visto il 23 Marzo 1995 viene versata sul conto “ Forelia
“ principale la somma di
597.000 franchi . Al momento del versamento detto conto era praticamente
incapiente , atteso
che riportava un saldo liquido di soli 540 franchi . E tale situazione
datava sin dal 30-1-2- 1994 (cfr.
Spello allegato pag. 398 fg. PM nr. 250208 ) . Ebbene , solo quattro
giorni dopo , il 27 Marzo ,
416
grazie alla provvista versata il precedente 23 , viene fatto un “ pagamento
“ ( cioè un bonifico ,
atteso che la stessa terminologia la banca usa per i tre bonifici a
Okapi di cui si è sopra parlato – cfr.
allegato Spello pag. 493 ) per una somma praticamente identica a quella
versata in contanti
pochi giorni prima : 595.000 franchi . Ora non si ritiene di doversi
molto dilungare sul fatto che il
bonifico del 27 Marzo è stato ordinato dal cliente e non dall’
originale direttore di Banca ( in caso
contrario bisognerebbe immaginare un Resinelli che nel 1993 si prende
i soldi , nel 95 finisce di
restituirli e quattro giorni dopo ricomincia a riprenderseli ) . Se
è così , altrettanto evidente è che il
sostanzioso bonifico del 27 Marzo è stato disposto nella piena
consapevolezza del titolare ,
Renato Squillante , circa la capienza del conto e quindi circa l’ arrivo
della provvista . Non si
dispone un bonifico del genere se non si ha il pieno controllo dei
propri conti .
Poche considerazioni ancora sulla situazione patrimoniale , in generale
, del giudice Squillante.
Come Metta e come Verde , anche Squillante è un giudice molto
, ma molto ricco . Certo , negli
anni ’60 e poi a metà degli anni ’80 , l’ imputato ebbe a vendere
alcuni terreni in Puglia e immobili
a Roma ottenendo dei discreti capitali , pari ad alcune centinaia di
milioni intorno al termine finale
del 1985 circa ( cfr. consulenza - dai quali peraltro occorrerebbe
dedurre i capitali utilizzati per
acquistare i beni poi rivenduti ) . Lo stesso imputato ha genericamente
affermato che , avendo
lavorato presso la CONSOB dal 1975 al 1981 , ebbe a maturare una certa
utile esperienza in tema
di
investimento di capitali e speculazioni di borsa. Ma nulla di tutto
ciò giustifica il fatto che ,
allorquando in concomitanza con le prime indiscrezioni sulle indagini
, Squillante decide di
prelevare in contanti l’ intero patrimonio esistente su “ Forelia “
, questo ammonti a ben
6.817.000 franchi svizzeri (pari a 8 miliardi e 903 milioni di lire
al cambio dell’ epoca franco/lira
rilevato dal solito sito internet dell’ UIC ) . Il conto viene, infatti
, estinto in data 12-2-1996 con un
ultimo prelievo di 12.000 franchi . Nei giorni precedenti – 7 e 8 Febbraio
– erano stati fatti quattro
prelievi di contante nella misura di 1.226.000, 1354.000, 2079.000,
2158.000 franchi , peri il totale
sopra indicato ( cfr. in vol. 25 Imi-Sir attti prodotti dal PM ) .
Ebbene , ha sostenuto l’ imputato che non tutto quel patrimonio sarebbe
di sua pertinenza , in
quanto sui suoi conti all’ estero sarebbero finiti , per essere da
lui gestiti nel loro interesse , anche
denari di proprietà di una serie di parenti , ovviamente ormai
tutti defunti . Ma ha anche precisato
di non essere in grado di stabilire “quanto spetti a chi “ e neppure
quale sarebbe la quota di sua
diretta spettanza ( ! ) , atteso che – in piena armonia con il complessivo
contributo portato dagli
imputati alla istruttoria dibattimentale - non è in possesso
di un qualsiasi documento , pezzo di
carta o qualunque altra cosa che attesti questa sua versione .
Già così prospettata la linea difensiva si mostra a dir
poco inverosimile .
417
Ma ancor di più lo è se si esaminano le testimonianze
che dovrebbero sostenerla e provarla .
La difesa ha , infatti , assunto a testimoni , ex art. 391 bis cpp
, una serie di parenti o conoscenti
dell’ imputato , e queste dichiarazioni sono state acquisite con il
consenso delle parti . La
caratteristica comune di tali dichiarazioni è che provengono
tutte da eredi di coloro che avrebbero
affidato a Squillante i loro risparmi ; nessuno sa con precisione a
quanto ammonterebbero i capitali
di pertinenza dei loro danti causa ; nessuno è in possesso di
una qualsiasi documentazione attestante
il loro credito ; nessuno , in tutti questi ultimi anni , si è
minimamente preoccupato di approfondire
la questione con il loro congiunto o amico ; nessuno ha esperito azione
giudiziaria ( e neppure
extra) per dimostrare la titolarità di un solo franco dei quasi
sette milioni prelevati in contanti nel
1996 e spariti , per sei anni , tra le varie “ Anstalt “ del piccolo
Principato.
Una già scarsamente verosimile versione dell’ imputato , dovrebbe
essere sostenuta da
testimonianze di questo genere !
Nel dettaglio :
Leda Cerbone è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio
2002 ( cfr. verbale del 25 Giugno
2002 ) : cognata di Squillante che ha sposato Liliana Franco , sorella
di Gennaro , suo marito ,
morto purtroppo assai giovane , nel lontano 1966 . Ha affermato che
i suoceri ( Serio Concetta,
morta il 23 Gennaio 1999 , e Alberto Franco senior, morto il 4 Aprile
1993 ) avevano
affidato una certa consistenza patrimoniale a Renato Squillante che
la gestiva all’ estero , in
Svizzera . Ma di ciò la teste dichiara di essere a conoscenza
non in via diretta ma solo in quanto
riferitogli nel 1993 ( dopo la morte del suocero ) da suo cognato Renato
Franco ( deceduto ) e da
sua suocera Serio Cocetta ( deceduta ) . Prima del 1996 la cosa gli
sarebbe stata confermata anche
da Renato Squillante in persona il quale gli disse anche che “ intendeva
definire tale situazione…mi
disse anche che aveva bisogno di un po’ di tempo , per la complessità
dei conti “ . Ha , infine ,
precisato , come i suoi referenti “ non mi fornirono alcun particolare
al riguardo , nel senso che
non mi dissero a quanto ammontavano tali risparmi con esattezza “ .
Va rilevato che la sig.ra
Cerbone ha avuto due figli (uno purtroppo deceduto anch’ esso assai
giovane nel 2000 ) e che
dunque dalla stessa ( avendo la qualifica – lei e il figlio superstite
– di eredi ) ci si sarebbe aspettato
un qualche interessamento in più circa la definizione della
quota di sua spettanza.
Rosa Ferrante è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio
2002 ( cfr. verbale del 25 Giugno
2002 ) : cognata di Squillante che ha sposato Liliana Franco , sorella
di Renato , suo marito , morto
nel 1995 . Ha affermato che i suoceri ( deceduti ) e suo marito Renato
( deceduto ) avevano
costituito , all’ estero , un patrimonio imprecisato , gestito da Renato
Squillante . Ciò sa in quanto
ogni tanto ha sentito qualche discorso di tal genere intercorso fra
i citati parenti e congiunti . La
cosa gli sarebbe stata genericamente confermata ( senza indicazione
di cifre precise ) da Renato
418
Squillante solo nel 1995 in occasione del funerale di suo marito :
“ egli mi disse che all’ estero
erano depositati dei risparmi , principalmente di mio suocero e in
parte di mio marito ,
invitandomi a cercare eventuali appunti lasciati da mio marito. Io
però non trovai nulla “ . Alla
fine afferma però che Renato Squillante stesso ebbe a dirgli
che i risparmi di suo marito depositati
all’ estero “ potevano in larga approssimazione quantificarsi in oltre
500 milioni , ma non seppe
essere preciso perché i conteggi erano complessi “ , mentre
quelli della suocera erano ,
genericamente , “ molto più consistenti “. La signora Ferrante
( separata da defunto marito fin dal
1985 ) ha delle figlie . Anche da parte sua ci si sarebbe aspettato
un qualche interessamento in più
circa la definizione della quota di spettanza quanto meno della sua
prole .
Maria Rosaria Franco è stata sentita dal difensore in data 23
Gennaio 2002 ( cfr. verbale del 25
Giugno 2002 ) : cognata di Squillante che ha sposato sua sorella Liliana
. Sembrerebbe essere
nubile . Ha affermato di aver saputo dal padre Alberto Franco senior
( deceduto ) che questi fino
al 1993 aveva affidato a Squillante rilevanti somme di denaro per essere
trasferite su un conto estero
gestito dall’ imputato . Lo stesso fece suo fratello Renato ( deceduto
) , nel corso degli anni ‘ 80 .
Anche la signora Maria, peraltro , nulla sa circa la consistenza di
questi patrimoni e anch’ ella non
ebbe a mostrare alcun interessamento per rientrare in possesso della
quota di sua spettanza.
Mercedes Franco è stata sentita dal difensore in data 23 Gennaio
2002 ( cfr. verbale del 25
Giugno 2002 ) : cognata di Squillante che ha sposato sua sorella Liliana
. Sembrerebbe essere
nubile . Questa teste dice qualcosa di più affermando di aver
saputo della esistenza del patrimonio
estero dai suoi genitori ( defunti ) e da suo fratello Renato ( defunto
) , patrimonio che , per come
riferitogli dal fratello , ammontava – quanto al capitale - a circa
un miliardo di lire e per come
riferitogli da Squillante stesso al momento dei funerali del fratello
Renato , a circa un miliardo e
mezzo , comprensivo degli interessi maturati . Anch’ ella non ebbe
a mostrare alcun
interessamento per rientrare in possesso della quota di sua spettanza.
Diego Franco è stato sentito dal difensore in data 23 Gennaio
2002 ( cfr. verbale del 25 Giugno
2002 ) : nipote dell’ imputato , in quanto figlio di Leda Cerbone e
Gennaro Franco . Anche egli sa ,
assai genericamente ( notizie di terza mano , apprese dalla madre )
che i nonni e suo zio Renato
Franco ( deceduti ) avevano portato all’ estero , sul conto di Squillante
, cospicui, ma non precisati,
risparmi . Anch’ egli ha mostrato scarso interesse alla quota di sua
spettanza.
Miriam Bonotti è stata sentita dal difensore in data 27 Aprile
2002 a Londra , ove vive ( cfr.
verbale del 18 maggio 2002 ) : cittadina somala , consuocera di Renato
Squillante atteso che la
figlia Valeria ( dal 1995 ) è sposata con Mariano Squillante.
Con la sua deposizione il conto
svizzero di Squillante si internazionalizza ancor di più raggiungendo
le sponde delle ex colonie
italiane in Africa Orientale . Ha affermato la signora Bonotti che
lasciata la Somalia nel 1991 a
419
causa della guerra , si trasferì a Roma ove già viveva
la figlia che aveva avuto un bambino dall’
allora convivente Mariano . Nel frattempo suo marito Holmes Bonotti
( deceduto ) aveva venduto ,
a prezzi ovviamente stracciati , tutte le proprietà da loro
possedute in Somalia e il ricavato ( non
precisato ) era stato affidato tutto a Renato Squillante che lo gestiva
su di un conto svizzero. Tutto
ciò lo aveva appreso dal defunto marito. Ha poi anche dichiarato
che da questo conto ogni tanto
arrivavano soldi per le sue esigenze ( e qui non si può non
ricordare come in realtà l’ unico bonifico
esistente in atti a suo favore sia quello di cui si è sopra
parlato , proveniente da un conto di Pacifico
e riportante una falsa causale ) .
Questo il tenore di tutte le dichiarazioni . Molte cose colpiscono
e contribuiscono a ritenere queste
testimonianze dotate di ben scarsa attendibilità :
- la assoluta indifferenza e genericità di argomenti con i quali
tutti questi testimoni ( nessuno
escluso ) riferiscono della esistenza di consistenti patrimoni all’
estero che sarebbero anche di loro
spettanza ;
- lo strano modo di gestire patrimoni altrui ( e le altrettanto strane
modalità di affidamento ) : né chi
gestisce né chi affida la gestione è , infatti , in possesso
di un qualsiasi pezzo di carta ;
- nessuno degli eredi (tutti , non qualcuno solamente ) si interessa
minimamente ad una questione
che , tutto sommato , in qualche modo dovrebbe pur riguardarli ;
- ad affidare i soldi a Renato Squillante sarebbero stati solo i parenti
morti ; nessuno di quelli
in vita ha fatto altrettanto eppure ( soprattutto le sorelle Franco
) sembrerebbero essere – dalle loro
stesse dichiarazioni – titolari di patrimoni di una certa consistenza
.
In ogni caso , anche a voler ammettere che dichiarazioni di tal genere
possano avere una sia pur
minima attendibilità , si potrebbe ritenere accertato in non
più di un miliardo e mezzo il patrimonio
riferibile ai suoceri ( cfr. dichiarazioni Mercedes Franco ), forse
500 milioni quello del defunto
Renato ( cfr. dichiarazioni di Rosa Ferrante ) .Del tutto imprecisato
e imprecisabile invece quello
del defunto Holmes Bonotti . Che poi , a ben vedere , queste cifre
( due miliardi circa )
stranamente corrispondono ai prelievi effettuati nel 1993 , in epoca
successiva alla morte del
suocero di Squillante ( deceduto nell’ Aprile di quell’ anno ) , evento
che ben giustificava una
divisione dei patrimoni e la liquidazione del conto “ Rowena “ ( e
la teste Ferrante riferisce che
il suocero ebbe ead affidare capitali a Squillante proprio solo fino
alla fine del 1993 ) . Il franco ,
all’ epoca , valeva infatti 1127 lire e dunque il controvalore di quanto
prelevato ammontava a circa
1.900.000.000 di lire . Al Tribunale questa spiegazione appare francamente
ben più logicamente e
documentalmente sostenibile di quella elaborata dal consulente e dal
suo cliente . Il che tra l’ altro
darebbe una ragionevole spiegazione della chiara indifferenza mostrata
dagli eredi rispetto alla sorte
420
dei loro averi anche dopo che questi sono rientrati in possesso ( almeno
parzialmente -cfr. oltre )
dell’ imputato .
Ma anche a voler ( con molti sforzi e inesistenti riscontri , in realtà
) dare per buono quanto sopra ,
la quota di spettanza di Squillante ammonterebbe pur sempre a quasi
7 miliardi di lire , cifra del
tutto sproporzionata ai redditi del pur alto magistrato e spiegabile
solo avendo presenti i già esposti
illeciti e documentati rapporti intercorrenti con i coimputati Rovelli
, Battistella , Pacifico e Previti .
Rapporti ( con particolare riferimento in questo caso al solo Pacifico
) che – sempre su un piano
generale - trovano ulteriore e definitiva conferma nei conclusivi eventi
successivi al prelievo in
contanti dal conto “ Forelia “ dei quasi 7 milioni di franchi .
Nel Gennaio 2002 è stata acquisita agli atti documentazione
bancaria proveniente dal Principato
del Liechtenstein dalla quale ha trovato conferma ciò che dagli
atti ( cfr. sopra ) già emergeva : e
cioè che il patrimonio di Pacifico residuato dalla provvista
Rovelli , era stato , per buona parte
(circa 22 milioni di franchi ) trasferito in Liechtestein entro la
fine del 1995 sui conti della “ Laoro
“ dodici milioni ) e della “ Ellave “ ( 10 milioni ) . Ciò che
invece non si sapeva era che anche il
patrimonio di Squillante , nello stesso Febbraio 1996 , era stato portato
in contanti – dai figli – nello
stesso principato .
E in quel piccolo stato vengono poste in essere strane operazioni ,
peraltro pacificamente ammesse
dagli imputati :
- il 17 ottobre 1995 Pacifico e Squillante si recano in Svizzera dalla
fiduciaria Cornelia Ritter e il
primo trasferisce a Squillante tutti i diritti della “ Laoro “ , sulla
quale sono depositati i 12 milioni di
franchi ( fasc. 2 del Liechtenstein pagg.371- 372 e fasc. 3 pagg. 1128
e 1130 ) ;
- il 15 gennaio 1996 Squillante , accompagnato dal figlio Mariano ,
è di nuovo in Liechtenstein
dalla Ritter per costituire una nuova società , la “ Telino
“ , sul quale viene fatto confluire il
patrimonio di “ Laoro “ ( cfr. 2 pag. 373-375-378 e fasc. 3 pagg. 1113
e 1135 )
- il 12 febbraio 1996 Fabio Squillante si reca in Svizzera per aprire
su “ Telino “ un conto sul quale
confluiscono i 6.817.000 franchi svizzeri prelevati in contanti da
“ Forelia “ . Il patrimonio di
“Telino “ intestato a Squillante viene così ad ammontare a quasi
19 milioni di franchi ( cfr. fasc. 2
pag. 379 e fasc. 3 pag. 1330 e segg. ) ;
- il 20-3-1996 Squillante viene arrestato . Seguono vari tentativi
dei figli di ottenere la restituzione
del patrimonio , con conseguenti rifiuti da parte della Ritter che
teme di incorrere nel reato di
riciclaggio ( cfr. fasc. 2 pag. 380 , fasc. 3 pagg. 1292-1293 ) ;
- Nel Giugno 1996 si cercano di superare le resistenze della Ritter
( fiduciaria anche per “ Ellave “)
sostituendola con altro fiduciario , Mario Zindel che , nel Luglio
1996 , prende il posto della
421
collega nella società “ Ellave “ ( cfr. fasc. 2 pag 451 e 3
pag. 1230 ) . La Ritter rimane ancora
fiduciaria per la “ Telino “ ( cfr. fasc. 3 pagg. da 1139 a 1146 )
;
- il 7-8-1996 : viene costituita la società “ Dassa “ , fiduciario
Zindel , beneficiari Clara e Attilio
Pacifico , sulla quale vengono trasferiti i circa 11.000.000 di franchi
esistenti su “ Ellave “ ( cfr.
fasc. 2 pagg. 418-419 e fasc. 3 pag. 1233 ) ;
- il 27-8-1996 Zindel costituisce la società “ Lafleur “ , beneficiari
Clara e Attilio Pacifico ( fasc. 2
pagg. 381-387 e fasc. 3 pag. 1152 ) ;
- Autunno 1996 : Zindel sostituisce la Ritter nella “ Telino “ e il
patrimonio su questa esistente
(oltre 20 milioni di franchi ,tutto a nome di Squillante ) viene trasferito
alla “ Lafleur “ nella
disponibilità di Pacifico ;
Dunque a quest’ epoca anche il patrimonio di Squillante è finito
nella disponibilità di Pacifico .
Seguono tentativi di far ritornare nella disponibilità di Squillante
il suo patrimonio originario
(qualcosa in più a dir la verità ) . Infatti :
- il 18-11-1996 Zindel costituisce la società “ Wana “ , beneficiaria
Clara Pacifico sulla quale
vengono trasferiti 7.500.000 franchi da “ Lafleur “ , somma asseritamente
di proprietà di tale
Oliverio , persona che si presenta come in affari con Squillante .
Zindel , ritenendo tale indicazione
un escamotage per far rientrare Squillante nel possesso del suo patrimonio
, accetta di trasferire la
somma su “ Wana “ e poi su altra società intestata a Oliverio
( la “ Absey Trading “ costituita il 14-
1-1997 ) ma con divieto di disporne ( cfr. vol. 2 pag. 388-390-391-393
– 420-425 ) ;
- inizi 1997 : falliti i tentativi da parte di Oliverio di sbloccare
i fondi nell’ interesse di Squillante ,
Zindel costituisce la società “ Estevan “ ,beneficiario Pacifico,
sui quali confluiscono 7.325.791
franchi che sono quelli di pertinenza , in realtà , di Squillante
.
E qui termina la vicenda .
Di questa somma di denaro è stato chiesto sia dal PM che dalle
parti civili , il sequestro a garanzia
dei crediti e del risarcimento del danno . Il Tribunale ha da mesi
avviato rogatoria presso la
competente A.G. del Liechtenstein la quale a tutt’ oggi non ha ancora
deciso , comunicando in via
interlocutoria che nel loro ordinamento tale istituto è sconosciuto
. Nel frattempo però, per come
comunicato dalla parte civile Imi e appreso da notizie di stampa ,
l’ autorità di quel paese avrebbe
raggiunto un “ accordo “ con l’ imputato Squillante in base al quale
metà del patrimonio è stato a lui
restituito mentre l’ altra metà è a rischio di confisca
in Liechtenstein.
Ciò che occorre , assai sinteticamente valutare , con riferimento
a questa vicenda , sono i motivi del
trasferimento delle citate somme dalla Svizzera al Liechtenstein.
Alle udienze del 25 e 28 giugno 2002 , sono stati esaminati i testi
Artolli ( portiere d’ albergo a
Montecarlo ) e Gianni ( immobiliarista ). Il secondo ha affermato che
Squillante era interessato ,
422
alla fine del 1995 , ad un grosso investimento immobiliare in Lombardia
, dell’ importo totale di
oltre 20 miliardi . Il primo ha prodotto una busta chiusa che nel lontano
Ottobre 1995 gli sarebbe
stata consegnata da Pacifico e che lui avrebbe conservato fino al Giugno
2002 . In questa busta vi è
uno scritto , datato 1-10-1995 , consistente in una specie di frettolosa
scrittura privata in cui i due
imputati si dichiarano interessati a mettere in comune i rispettivi
patrimoni per poi investirli nell’
affare proposto da Gianni . Dunque un alto magistrato e un avvocato
affidano queste loro
impegnative volontà ad un manoscritto consegnato ad un portiere
d’ albergo e senza conservarne
loro medesimi almeno una fotocopia . Tutto ciò per contestare
il fatto che i soldi siano stati trasferiti
in Liechtenstein alle prime avvisaglie delle indagini e solo a cagione
di queste .
Ora l’ argomento è di scarso rilievo processale , in verità
. Al Tribunale interessa poco che cosa
Squillante volesse farci con quei soldi ( da notare però che
nessuno dei parenti “ creditori “ era a
conoscenza delle sue velleità nel campo immobiliare ) . La vicenda
certamente dimostra , però , una
volta di più , l’ effettiva natura dei rapporti intercorrenti
tra un alto magistrato e un avvocato del
foro di Roma , tanto stretti e di fiducia da consentire il trasferimento
del complessivo patrimonio
ora sul conto dell’ uno , ora su quello dell’ altro , con il principale
, evidente scopo di renderne
sempre più difficile il rintraccio e ciò nella consapevolezza
delle indagini in corso , non certo per
fantomatici investimenti immobiliari .
Lo afferma il suo amico Aloisio De Gaspari le cui dichiarazioni rese
alla I sezione penale il 25-5-
2001 , sono state acquisite alla udienza del 20-4-2002 : rispondendo
ad una domanda circa un
colloquio avuto con Squillante all’ inizio del 1996, il teste ha riferito
che questi era molto
preoccupato per la scoperta di una microspia preso un bar di Roma (
siamo nel gennaio 1996 ) per
cui chiese a lui consiglio se “ gli conveniva trasferire il suo capitale
, che era depositato presso
questa banca svizzera , in un’ altra banca ed eventualmente indicandomi
dei paradisi fiscali tipo
Luechtenstein “ .
Lo conferma lo stesso Squillante - ad un certo punto dimentico della
lettera prodotta da Artolli e
delle dichiarazioni di Gianni – allorquando spiega in dibattimento
i motivi del trasferimento del suo
patrimonio in Liechtenstein e della assenza di rendiconti circa le
pertinenze dei parenti : “E perché
io quando furono portati da Bellinzona i soldi a Vaduz e quando fu
portata a Vaduz la busta in cui
c’erano altri documenti, tra cui questi, li ho distrutti, Presidente,
li ho fatti distruggere! Cioè mi
furono dati a Bruxelles da mio figlio, perché quando mio figlio
va a Vaduz su mia esclusiva
indicazione, io gli dissi: “Vai da questa signora, porta tutto e via”.
Lui porta, se ne va, va a
Bruxelles, dopo 3–4–5 giorni io sono andato a Bruxelles -e risulto
dagli atti, proprio dagli atti del
processo- e lì mi diede questi documenti e io li ho distrutti
perché… che mi portavo in Italia gli
appunti dei soldi esistenti del febbraio in Svizzera? Eh! Ho fatto
delle sciocchezze, Presidente, ma
423
non questa qua, di portarmi in Italia le carte…E poi quando io torno
e distruggo da Bruxelles i
documenti, è chiaro, io ero pedinato, Presidente! Ed essendo
pedinato non potevo mica portarmi
pure gli appunti, questa è la cosa” .
Altro che “ affare immobiliare “ . Il primo pensiero del giudice Squillante
, in un momento
assolutamente iniziale delle indagini , era solo quello di far sparire
i soldi .
G - CONSIDERAZIONI SULLA DESTINAZIONE DEI 4.000.000 DI FRANCHI
BONIFICATI DA PREVITI ( VIA PACIFICO ) IL 24 GIUGNO 1994 SUI CONTI
DI
ACAMPORA NONCHE’ DELLA RESIDUA SOMMA CONTANTE ANCORA IN
POSSESSO DI PACIFICO
Come sopra più volte ricordato , dei 5.572.000 franchi provenienti
dalla provvista Rovelli e
bonificati da Previti a Pacifico in data 18-4-1994 , 4.000.000 venivano
trasferiti sul conto
Traditional di Acampora con accredito in data 24 Giugno 1994 , ovverosia
ben due mesi dopo il
primo trasferimento da Previti a Pacifico.
La causale di tale movimentazione viene così indicata nella
relazione del consulente Bianchi ( pag.
12 verbale del 10 Luglio 2002 ) : “ la somma in questione è
, secondo le informazioni fornite dalla
Parte , successivamente utilizzata per investimenti quanto a Fr. Sv.
4.072.000…è poi rientrata in
Italia secondo le modalità di cui all’ allegato nr. 10…” .
L’ allegato 10 , come già visto , altro non sono che le due
lettere che nel Giugno 2002 Acampora e
Pacifico hanno spedito a Previti .
Dunque il consulente – che infatti non ha aggiunto altro – ha analizzato
solo questa
“documentazione”.
E così facendo , finisce per non dar conto , in primo luogo
di un piccolo , ma significativo errore
indotto dalle stesse lettere citate, in particolare quella di Pacifico
. Parla , il consulente , di
4.072.000 franchi trasmessi ad Acampora . In realtà , come più
volte evidenziato , il bonifico fu di
4.000.000 di franchi . Un altro milione e mezzo fu prelevato in contanti
e i residui 71.000 Fr. ( 1000
erano stati pagati da Previti per spese bancarie ) rimasero su “ Codava
“ . Non solo : non si è
avveduto , il consulente , che le due lettere sono in contraddizione
tra di loro con riferimento al
rientro in Italia della somma bonificata da Previti ad Acampora . Quest’
ultimo scrive di aver
restituito a Pacifico ( che a sua volta li avrebbe fatti rientrare
in Italia per conto di Previti ) quattro
miliardi di lire esatti tra il Settembre 1994 e il Dicembre 1995 .
Pacifico , dal canto suo , scrive di
aver ricevuto da Acampora , nello stesso periodo , 4 miliardi e mezzo
da riconsegnare al coimputato
Previti : una non marginale differenza di ben 500 milioni di lire .
424
Se , valutando queste discrasie , il consulente avesse controllato
la documentazione bancaria
tenendo conto delle date di rientro indicate dal più preciso
Acampora , avrebbe potuto concludere
che effettivamente , nel periodo indicato da entrambi gli imputati
( Settembre 1994-Dicembre
1995) dai conti “Traditional” e “ Experta “ di Acampora si registrano
questi bonifici a favore dei
conti di Pacifico ( allegati Spello da pag. 233 a pag. 239 e da pag.
212 a pag. 221 ) :
- il 12 Settembre 1994 , 1.026.000.000 lire a favore di “ 771 Pavone
“ ; detta somma viene da
Pacifico bonificata in due tranche di 504 milioni ciascuna al conto
“ Okapi “ di Bossert in data 21 e
22 Settembre 1995 ( dopo essere stata fiduciariamente investita fino
al giorno 20 ) . I restanti 18
milioni rimangono sui conti di Pacifico ( cfr. vol. 16 Lodo pagg. 160202/209/211/212/213/214
) .
- Il 31 Marzo 1995, 1.026.000.000 a favore del conto “ Cock “ ; detta
somma perviene su “ Cock
“
con valuta 4 Aprile 1995 e ad essa corrispondono tre bonifici a “ Okapi
“ nell’ arco di venti giorni :
343.400.000 con valuta al giorno 6 ; 333.300.000 con valuta al giorno
10 ; 404.000.000 con valuta
al giorno 24 ( cfr. vol. 16 Lodo da 160444 a 160451 ) . Vi è
un surplus di 53 milioni e 700.000
lire . Va però considerato che lo stesso 20 Aprile , con valuta
in pari data , vengono registrati sul
conto “ Cock “ un bonifico di 44 milioni e un giroconto di 11 milioni
, sicchè i suddetti bonifici a
“Okapi” “ sono comprensivi anche di questa somma ( cfr. vol. 16 Lodo
pag. 160414/452/453/454);
- l’ 8 Giugno 1995 , 513.500.000 a favore del conto “ Cock “ ; detta
somma perviene su “ Cock “
con valuta 12 Giugno 1995 . A differenza delle altre , però
questa non viene trasferita a “ Okapi “
ma prelevata in contanti , per 500 milioni , in data 14 Giugno 1995
( cfr. vol. 16 Lodo pag.
160414/457/464 ) . Vi sono negli stessi giorni tre bonifici , provenienti
non da Acampora , su
“Cock “ , due di 350 milioni e uno di 300 , cui corrispondono analoghi
bonifici a “ Okapi “ . Ne
segue che i 500 milioni prelevati , invece , in contanti , si riferiscono
al bonifico Acampora ( cfr.
vol. 16 lodo 160414/455/456/458/459/460/461/462/463/465/466 ) ;
- il 7 Luglio 1995 , 513.500.000 a favore del conto “ Cock “ ; detta
somma perviene su “ Cock “
con valuta 11 Luglio 1995 e ad essa corrispondono due bonifici a “
Okapi “ per 252.500.000
ciascuno ( cf. vol. 16 lodo da pagg. 160467 a 160472 );
- l’ 11 Settembre del 1995 , 513.500.000 a favore del conto “ Cock
“ ; anche ad essa
corrispondono
due bonifici da 252.500.000 ciascuno a “ Okapi “ ( cfr. vol. 16 Lodo
pag.
160473/474/475/476/477/478 )
- il 28 Novembre 1995 , 513 milioni a favore del conto “ Cock “ : detta
somma perviene su “ Cock”
con valuta 5 Dicembre 1995 e , con le stesse modalità di cui
sopra , viene bonificata a “ Okapi “ in
due tranche con valuta 13 e 19 Dicembre 1995 ( cfr. vol. 16 Lodo da
160489 a 160495 ) .
425
In conclusione sulla base di quanto indicato da Acampora ( e chi meglio
di lui può sapere quando ,
come e quanto ha restituito a Previti del controvalore di 4.000.000
di franchi ricevuti nel Giugno
1994 ) egli avrebbe restituito , entro il Dicembre 1995 , 4 miliardi
di lire .
Alcune iniziali e banali osservazioni : scrive Acampora nella sua citata
lettera indirizzata a Previti:
“ La Tua rimessa era finalizzata a ricercare ed effettuare investimenti
speculativi , ciò che non si
realizzò se non nell’ operare poi sui mercati finanziari “ .
Se questo era lo scopo , non si comprende il motivo per cui bonificata
la somma da Previti a
Pacifico il 18 Aprile 1994 , quest’ ultimo ( senza che Previti trovi
nulla da ridire ) se la tenga sui
suoi conti per oltre due mesi , prima di trasferirla ad Acampora .
Ancora : afferma Acampora che la “ ricerca di investimenti speculativi
“ diede esito negativo per
cui , su indicazioni dello stesso Previti , ebbe a restituire quanto
dovuto . Se , dunque , la prima
“restituzione “ per il tramite di Pacifico è datata 11 Settembre
1994 , se ne deve dedurre che a quell’
epoca i famosi “ investimenti “ erano già tramontati . Se così
è – e altro non può essere – rimane
del tutto inspiegabile il motivo per cui Previti , invece di richiedere
subito la restituzione della intera
somma , la lascia in “ deposito “ presso Acampora accontentandosi di
un rientro a rate che si
protrarrà fino al Dicembre del 1995. Nel contempo ( come visto
nel precedente paragrafo ) nello
stesso periodo in cui è creditore di Acampora , Previti ricorre
a Pacifico per far rientrare in territorio
nazionale considerevoli somme di denaro tratte da “ Mercier “.
Ma queste sono considerazioni di ordine logico , importanti certo ,
ma pur sempre aventi natura
speculativa .
Il fatto è che , trattandosi di cifre , il problema che si sta
qui discutendo può essere risolto con
calcoli matematici alla portata di tutti . Forse tale indagine avrebbe
dovuto essere oggetto della
consulenza la quale , invece , come visto , si è risolta nella
semplice presa d’ atto di quanto indicato
nelle citate lettere .
Sarà per il fatto che il numero “ 4 “ ricorre sia nella cifra
bonificata da Previti ad Acampora via
Pacifico che in quella bonificata da Acampora a Pacifico , ma nessuna
delle parti ha preso in
considerazione che qui si sta parlando di due valute diverse : franchi
bonificati da Previti ; lire
bonificate da Acampora . Alla fine tutti , compreso l’ esperto consulente
della difesa , si sono
acquietati sulla equazione : “ 4 “ milioni di franchi = “ 4 “ miliardi
di lire.
Ma , ovviamente , non è affatto così . Previti non era
creditore di 4 miliardi di lire ma di 4
milioni di franchi e quindi occorre calcolare il controvalore in franchi
che gli è stato restituito ,
considerando il valore di questa valuta al momento dei singoli bonifici
di “ ritorno “ effettuati in lire
italiane.
Soccorre , naturalmente , il solito sito Internet dell’ UIC :
426
- il 12-9-1994 il franco valeva 1.222 lire . Avendo Acampora in quella
data restituito 1 miliardo di
lire ( al netto delle commissioni d’ uso , come egli stesso scrive
), la somma restituita equivale a
839.607 franchi ;
- il 31-3-1995 il franco valeva 1.499 lire . Avendo Acampora in quella
data restituito 1 miliardo di
lire, la somma restituita equivale a 684.456 franchi ;
- l’ 8-6-1995 il franco valeva 1.410 lire . Avendo Acampora in quella
data restituito 500.000.000 di
lire, la somma restituita equivale a 363.829 franchi ;
- il 7-7-1995 il franco valeva 1.399 lire . Avendo Acampora in quella
data restituito 500.000.000 di
lire, la somma restituita equivale a 366.690 franchi ;
- l’ 11-9-1995 il franco valeva 1.338 lire . Avendo Acampora in quella
data restituito 500.000.000
di lire, la somma restituita equivale a 383.408 franchi ;
- il 28-11-1995 il franco valeva 1.380 lire . Avendo Acampora in quella
data restituito 500.000.000
di lire, la somma restituita equivale 371.739 franchi .
A fronte di una somma consegnata da Previti pari a 4.000.000 di franchi
, Acampora ne
“restituisce” , dopo un anno e mezzo , 3.009. 729 . Passi per il fatto
che i previsti “ investimenti
speculativi “ non si fecero , ma Acampora , nella sua lettera , ci
tiene a precisare che la somma
ricevuta da Previti fu comunque fatta fruttare attraverso “l’ operare
poi sui mercati finanziari “.
Ora , ci sarebbe da dubitare sulle competenze finanziarie degli imputati
( i quali invece hanno
dimostrato di essere assai ferrati in materia ) , atteso che le operazioni
svolte da Acampora “ su
questi mercati finanziari “ avrebbero causato una perdita secca del
25% del capitale “ investito “
da Previti. Basti ancora pensare che se Previti si fosse semplicemente
tenuti i suoi 4 milioni in
valuta svizzera , essendo il franco salito dalle 1.124 lire dell’ Aprile
1994 ( data del bonifico a
Pacifico ) alle 1380 lire del 28 Novembre 1995 ( data dell’ ultima
“ restituzione “ da Acampora ) , il
controvalore in lire sarebbe ammontato a quell’ epoca a ben 5.520.000.000
. E senza calcolare gli
interessi che , come risulta da tutta la documentazione bancaria in
atti , si aggiravano intorno ad un
tasso medio del 3,5-4% all’anno (circostanza confermata anche dal consulente
di Squillante ) . In
18 mesi ( scadenza Dicembre 1995) si parla di qualcosa come 300.000.000
di lire.
Ma Previti , di tutto ciò , non se è lamentato ( né
ai tempi né negli anni successivi ) e neppure ha
mai chiesto di rientrare almeno in possesso del capitale iniziale .
E’ questa , d’ altronde , una
costante fissa nei rapporti tra Previti e Acampora : si vedrà
nel prossimo capitolo ( movimenti
finanziari riconducibili alla causa Mondadori ) come anche in tal caso
Previti avrebbe consegnato
ad Acampora , nel 1991 , una consistente cifra da “investire “ ( un
miliardo e mezzo ) senza
vederne tornare , in questo caso , neppure una lira . Non pago di questo
“ successo “ , ci riprova nel
1994 , perdendoci almeno 1 milione di franchi sul solo capitale .
427
In realtà Acampora effettua un altro bonifico di 513.500.000
lire ( pari a 437.750 fr. Sv. ) a favore
di Pacifico, ma ciò avviene in data 27 Giugno 1994 , e cioè
tre giorni dopo l’ arrivo dei 4 milioni di
franchi di Previti destinati ad essere investiti. E , infatti , neppure
Acampora se la sente di
ricollegare questo bonifico alla somma di cui si sta discutendo .
Ora , perché tutto quanto sopra esposto non sia attribuito ad
una improvvisa e incongrua
“esaltazione matematica “ di questo Collegio , è opportuno considerare
quanto dichiarato in
dibattimento dall’ imputato Previti ( senza dimenticare che , in sede
di indagini preliminari , aveva
fornito una versione del tutto diversa – cfr. precedente capitolo )
:
“ questi importi ( si sta parlando dei 5.571.000 franchi da “ Mercier
“ a “ Codava “ ) io li ho inviati
sostanzialmente all’Avvocato Pacifico perché ne facesse una
doppia destinazione sul conto per
circa un milione e mezzo di... di franchi mi servivano in Italia, e
me li ha fatti avere in Italia e
spiego anche la ragione per cui mi servivano in Italia; per quanto
riguarda il, diciamo, la
differenza avevo concordato di inviarli all’Avvocato Acampora per una
operazione di
investimento che lui mi aveva assicurato vantaggiosa. Nell’immediato
io ho avuto questa
disponibilità da Pacifico, cioè mi ha... mi ha rimesso
il milione e mezzo di franchi nell’equivalente
in lire, e diciamo io mi sono reso conto che in relazione a quello
che era io mio tenore di vita, in
relazione al calo delle entrate, tenore di vita che è noto a
questo Tribunale perché, voglio dire,
sono stati sentiti dei testimoni sul punto, eccetera, non volendo minimamente
retrocedere da quelle
che erano le mie abitudini e il mio impegno naturalmente verso la famiglia,
verso i collaboratori,
eccetera, ho previsto che io con l’impegno politico per i mesi e gli
anni a seguire avrei avuto
bisogno di ingenti disponibilità di denaro. Siccome non volevo
perpetuare questo invio diciamo
così a singhiozzo di denaro dalla Svizzera all’Italia, ho chiesto
ad Acampora di retrocedermi
l’investimento e così, attraverso sempre l’Avvocato Pacifico,
l’Avvocato Acampora mi ha fatto
avere quanto gli avevo fatto inviare...”
Presidente : “ Cioè circa, che erano circa quattro milioni di
franchi svizzeri?”
Previti : “ No, sono diventati quattro e mezzo...un piccolo, un piccolo
guadagno, un modesto
guadagno sull’investimento che era stato. E... e quindi io ho avuto
questa disponibilità in Italia
che ho utilizzato nel periodo successivo senza più dovere fare
ricorso a, diciamo, alla... a quello di
far venire mentre io ero diciamo nel pieno di una carica pubblica denaro
che, ehm, non era...
diciamo così corretto che io gestissi in quel modo essendo mia
intenzione chiudere i rapporti con...
con la Svizzera “.
E’ dunque lo stesso Previti – e non solo il Tribunale - che fa riferimento
– come è logico che sia – al
controvalore in lire di 4 milioni e mezzo di franchi ( compreso il
“ modesto guadagno “ ) .
Ma , in aggiunta a ciò , non ci si può esimere dal considerare
quante contraddizioni siano
428
condensate in così poche righe di interrogatorio :
- Acampora afferma che l’ investimento non si fece ; Previti lo da
invece per avvenuto ;
- Acampora e Pacifico affermano che il rientro dei soldi in Italia
avvenne nell’ arco di un anno e
mezzo ; Previti sembra restringerlo in un arco di tempo assai più
breve se non addirittura in un’
unica soluzione ;
- Previti afferma che si sarebbe fatto rimandare in Italia il milione
e mezzo da Pacifico nell’ aprile
1994 e il controvalore di 4.500.000 da Acampora in quanto , data la
sua nuova carica politica , non
gli “ sembrava corretto “ perpetuare questo “ invio a singhiozzo .
Ora , considerato che nel 1994 le
elezioni politiche si tennero nel mese di Marzo , è dimostrato
per tabulas ( cfr. sopra in questo
stesso capitolo ) che il “singhiozzo “ è proseguito tranquillamente
a tutto il 28-9-1994 ( laddove si
è terminato l’ esame della documentazione bancaria ) attraverso
ordinari bonifici sui conti vuoi di
Pacifico che di Eleuteri e anche contestualmente ai presunti rientri
di cui si sta parlando in questo
paragrafo . Ma se si prosegue nell’ esame del conto Mercier, è
facile constare quanto l’ imputato
Previti abbia mentito in ordine a questa circostanza ( cfr. vol. 23
Lodo fg. 230452/453/456/457/459
e vol. 16 lodo fg. 160418/419/420/426/427/429/433/434/435/436/4377438 ) : ulteriori rimesse sui
conti di Pacifico dal conto “ Mercier “ si rinvengono, infatti, in data
13-10-1994 ( 200 milioni su
“851 Giovanni “ ) , l’ 11 Novembre 1994 ( 200 milioni su “ Cock “ )
, il 13-12- 1994 ( 200 milioni
su “ Cock “ ) , il 6-2-1995 ( 200 milioni su “ Cock “ ) ;
- e , infine , né Previti né Pacifico , spiegano perché
, se la somma in questione doveva essere
trasferita ad Acampora per essere investita nell’ interesse di Previti
, Pacifico se la sia tenuta a
fruttare sui suoi conti per oltre due mesi ; e nessuno dei tre imputati
ha spiegato perché – se la
finalità del trasferimento era quella indicata e non l’ altra
di rendere più difficile di risalire alla
fonte- Previti non abbia bonificato direttamente la somma ad Acampora
.
Tutto quanto sopra esposto porta a concludere che :
- i 4 milioni di franchi facenti parte della provvista Rovelli furono
bonificati da Previti ad Acampora
per motivi che nulla avevano a che fare con investimenti nell’ interesse
del coimputato ;
- neppure era destinato questo capitale , in via definitiva , ad Acampora
. In primo luogo perché la
circostanza è esclusa dagli stessi imputati , in secondo luogo
perché se così fosse tale quota gli
sarebbe stata destinata da subito al momento della spartizione della
provvista Rovelli ;
- i 4 miliardi di lire fatti rientrare in Italia da Acampora via Pacifico
e dei quali si sono perse le
tracce , non erano destinati a Previti ( che contrariamente a quanto
affermato continuava ad
avvalersi con assoluta regolarità del suo normale canale di
rientro ) né tanto meno a Pacifico e
Acampora che non solo lo escludono ma sui cui conti italiani nulla
si rinviene in tal senso
- almeno 1 milione di franchi ( dei 4 di cui si è parlato )
non sono mai rientrati in Italia ;
429
-la conclusione non può che univocamente essere – sulla base
delle esaminate risultanze
processuali - che tali somme, provenienti dalla provvista Rovelli di
Previti , erano destinate ,
in Italia e all’ estero , a persone diverse da tutti e tre gli intermediari
.
Dunque si possono “ tirare le somme “ : della originaria provvista
Rovelli incassata dagli
intermediari nel 1994 , 12.429.000 franchi sono rimasti nella definitiva
disponibilità di Previti
( 18 milioni – 1.500.000 a Pacifico e 4.000.000 ad Acampora , somme
destinate per quanto detto ,
a
terze persone in Italia e all’estero ) ; 10.850.000 franchi sono rimasti
nella definitiva
disponibilità di Acampora ( destinatario per conto terzi dei
4 milioni provenienti da Previti , in
parte rientrati in Italia e in parte rimasti all’ estero ) ; 24.900.000
sono rimasti nella disponibilità
di Pacifico ( destinatario per conto terzi del milione e mezzo proveniente
da Previti e avente la
disponibilità in contanti di altri 3 milioni circa di franchi
provenienti dalla provvista Rovelli di sua
pertinenza ) ; 1.793.000 franchi vengono depositati sui conti di Renato
Squillante .
Mancano ,dunque, all’ appello un sacco di soldi provenienti dalla provvista
Rovelli , somme delle
quali gli imputati si sono rifiutati di chiarire la destinazione o
hanno fornito spiegazioni del tutto in
contrasto con le risultanze processuali .
Come detto per la provvista del 1991 , d’ altronde , anche per quella
del 1994 vi possono essere
forse dubbi sulla identità fisica dei pubblici ufficiali destinatari
a vario titolo di almeno parte
di queste somme , non certo sulla loro fisica esistenza. Perché
persone da pagare sicuramente ve
ne erano anche con riferimento alla fase conclusiva in Cassazione :
basi pensare a colui ( certamente
un, sia pur sconosciuto , pubblico ufficiale , per i motivi detti –
cfr. capitolo “Corda” ) che , agendo
dall’ interno delle stanze della Cassazione , ebbe a fotocopiare e
comunicare all’ esterno l’ appunto
redatto dal citato giudice , provocandone così la tanto desiderata
estromissione dal collegio ; per
proseguire con il giudice Metta il quale , anche dopo il deposito della
sua motivazione , ebbe a
continuare a mantenere costanti rapporti con tutti e tre gli intermediari
– intensificando, anzi , quelli
con Previti , rispetto ai quali nessuno dei due ha saputo fornire una
spiegazione e contattando
Pacifico addirittura in Svizzera : e ciò anche ( come visto
nel capitolo relativo ai rapporti tra gli
imputati) in momenti particolarmente “ caldi “ della vicenda in Cassazione
, a dimostrazione di un
continuo – ma non ufficiale - interessamento ai successivi sviluppi
della vicenda processuale ; per
finire con i documentati versamenti di contante effettuati da Squillante
.
Qualche considerazione in più merita la posizione del giudice
Metta .Si è detto , in questo capitolo,
come di diversi miliardi della provvista Rovelli del 1994 si siano
perse le tracce , parte in Italia e
parte all’ estero . Quanto a quest’ ultimi ( parte di pertinenza della
provvista Rovelli di Pacifico e
430
parte di quella di Previti, da questi trasmessa allo stesso Pacifico
e ad Acampora ) è evidente che –
non essendo mai tornati questi soldi sui conti , nazionali o esteri
, dei tre intermediari – non possono
che essere, almeno in parte , finiti su conti all’ estero di terze
persone che si sono illecitamente
interessate alla controversia Imi-Sir. E certamente , in questo senso
, Metta è stato uno dei
personaggi cardine di questa “ controversia “ , colui cui va il merito
principale ( unitamente alla
“fortunata “ vicenda del mancato deposito della procura in Cassazione
) del “ successo “ giudiziario
dei Rovelli , che poteva e doveva valere certamente di più che
qualche centinaio di milioni . E
allora non si possono qui non ricordare i già sottolineati (
e che verranno ripresi anche nei prossimi
capitoli ) intensi rapporti esistenti soprattutto con Acampora in ordine
alla gestione del patrimonio
estero ereditato da Metta nell’ autunno del 1994 , a seguito della
morte di Orlando Falco. Fu ,
infatti, Acampora ( come si ricorderà – cfr. anche capitoli
successivi ) ad occuparsi della pratica
ereditaria , proponendo al gestore del patrimonio Falco , l’ avvocato
Poncet ( presente il giudice
Metta – cfr. esame Poncet del 12-3-01 e 23-2-02 ) soluzioni idonee
– ma costituenti reato per la
legge svizzera - per non far apparire Metta beneficiario del patrimonio
estero del de cuius .
Soluzioni che Poncet rifiuterà , motivo per cui sarà
sollevato dall’ incarico. Come meglio si vedrà
nel capitolo relativo alle disponibilità di Metta , l’ opera
prestata da Acampora (sintomatica degli
strettissimi , e non commendevoli legami – anche finanziari - tra questi
e il magistrato ), sarà
comunque tale da consentire a Metta di “occultare “ effettivamente
il suo patrimonio estero e
con ciò , eventuali ulteriori introiti .
E non si può non ricordare ancora come Metta abbia taciuto questa
circostanza sia al PM che in
sede di spontanee dichiarazioni a questo Tribunale . Di più
: al PM che ciò gli contestava , si è
rifiutato di rispondere . E c’è da chiedersi il perché
di tale rifiuto : in fin dei conti se su questo/i
conto/i esteri di Metta è confluito – come egli implicitamente
sostiene – il solo legittimo
patrimonio ereditato da Falco, non ci sarebbe stato proprio nulla da
nascondere , anzi .
Il silenzio serbato sul punto dall’ imputato , unitamente alla complessiva
situazione sopra esaminata
circa la destinazione finale di parte della provvista Rovelli “ giacente
“ all’ estero e al manifesto
interessamento dall’ ex giudice mostrato – cfr. rapporti tra gli imputati
– al successivo sviluppo
processuale , è elemento che , in un quadro già altamente
compromettente per l’ex giudice Metta ,
non può che costituire ulteriore indizio a suo carico : non
solo Previti , Pacifico , Acampora e
Squillante disponevano di conti esteri ma anche Metta e in epoca in
cui , comunque , ancora molti
soldi della provvista Rovelli si erano “ persi “ in terra straniera.
D’ altronde , che Metta disponesse
( oltre a tutte quelle individuate fino al 1992 – cfr. capitolo a ciò
dedicato ) anche di altre
sconosciute “ fonti “ di denaro , è dimostrato dal fatto che
ancora nel 1994 ( e anche in epoca
successiva al prelievo della provvista Rovelli da parte di Pacifico
ma prima dell’ entrata in
431
possesso dell’ eredità di Falco ) vi sono tracce di pagamenti
in contanti da lui effettuati senza
corrispondenti prelievi dai suoi conosciuti conti italiani ( cfr. successivo
capitolo ) .
Ma nella stessa Italia ( dove anche circolavano , come visto , molti
soldi riconducibili alla provvista
Rovelli) si registrano sui conti dell’ imputato, nel Febbraio e Marzo
1995 tre ultime non spiegate
operazioni di versamento di denaro contante per l’ importo totale di
58 milioni di lire ( 27-1995 lire
20 milioni ; 8 marzo 1995 , lire 20 milioni ; 20 marzo 1995 , lire
18 milioni –cfr. allegati teste
Santucci 285-286-287) . Si obietterà che in quel periodo Metta
era già entrato in possesso della
eredità di Orlando Falco sia in Italia che all’ estero : si
può rispondere che a maggior ragione questi
ultimi versamenti di denaro contante non trovano alcuna giustificazione
e questo perché , proprio
per la incassata eredità con asse assai cospicuo anche in Italia
( circa due miliardi e mezzo - cfr.
capitolo Metta ) , Metta non aveva alcuna ragione di importare questi
58 milioni dall’estero ( e
ancor meno ne aveva per prelevare contanti da un conto italiano e riversarli
su altro conto italiano).
H- IL VERSAMENTO DI 246.000 FRANCHI SVIZZERI IN DATA 31 MAGGIO 1994
SUL
CONTO “ MASTER 811 “ DI FILIPPO VERDE .
Il conto “ Master 811 “ , veniva aperto il 30 Aprile 1991 presso l’
ormai nota agenzia della SBT di
Bellinzona . Intestato a Filippo Verde e alla di lui moglie , su di
esso era delegato ad operare Attilio
Pacifico . Il primo accredito ( in data 30 Aprile 1991 ) pari a 500
milioni di lire , proviene da “ 771
Pavone “ di Pacifico , che a sua volta aveva ricevuto l’ importo dal
conto “ Mercier “ di Previti ,
sul quale era pervenuto maggior bonifico dal conto “ Polifemo “ , conto
svizzero del comparto
Fininvest . In sostanza si può affermare che il conto “ Master
811 “ del giudice Filippo Verde è
stato aperto con una somma pervenuta dalla Fininvest ( di tale movimentazione
– non oggetto di
formale contestazione in questo procedimento – ma assai significativa
allo scopo di lumeggiare i
rapporti Previti – magistrati romani, come descritti , ad esempio ,
dalla teste Ariosto ) si parlerà
diffusamente nel prossimo capitolo .
La movimentazione che la pubblica accusa ritiene direttamente ricollegata
alla vicenda Imi-Sir è ,
invece , quella del 31 Maggio 1994 allorquando sul conto in esame viene
versata la somma in
contanti di 246.000 franchi svizzeri .
Che detto versamento sia stato effettuato direttamente da Attilio Pacifico
è circostanza non
contestata da entrambi gli imputati ed emersa attraverso una lettera
datata 30-4-2002 a firma di
Attilio Pacifico e inviata al difensore di Verde ( cfr. lettera allegata
alla relazione del CT Saitta
verbale del 3-6-2002 ) . Ora , a parte la strana abitudine di alcuni
degli imputati di questo
dibattimento di scriversi tra loro ( direttamente o indirettamente
) lettere in cui si spiegano ciò che
432
dovranno poi spiegare al Tribunale , ciò che interessa è
la conferma dell’ autore del versamento
della somma di cui si discute che , per il periodo in cui viene effettuato
, da altra parte non può che
provenire se non dal contante della provvista Rovelli da Pacifico in
quel periodo detenuto.
Gli imputati ( con l’ ausilio del consulente contabile di Verde , dr.
Saitta – ud. 3-6-2002 ) hanno
fornito la loro versione difensiva circa la causale di questa operazione
. Tutto si fonda sulla passione
per il gioco d’ azzardo nutrita da Pacifico .
Il 22 Marzo 1993 il conto “ Master 811 “ registra un addebito di 1
milione di franchi francesi
(derivante dalla conversione di 294.550,80 marchi tedeschi prelevati
dal sottoconto in questa
valuta ) a favore del conto 642056 acceso presso la UBS di Chiasso
.
Tale operazione ( come risulta dalla documentazione allegato 6 alla
relazione citata ) è stata
effettuata da Pacifico ( cfr. secondo documento allegato 6 ).
L’ ultimo foglio dell’ allegato 7 è una lettera firmata dal
direttore della “ Societè des Bains de Mer”
di Montecarlo , ove sono elencate tutte le perdite accumulate da Pacifico
al Casinò e , tra queste ,
alla data del 22 Marzo , è indicata la somma di milione di franchi
francesi . Trattasi di lettera del 16
Febbraio 2001 mai prodotta in atti ma evidentemente consegnata dalla
difesa Pacifico a quella
Verde e poi infilata tra gli allegati alla consulenza senza mai chiederne
al Tribunale la formale
acquisizione. Comportamento che , almeno questo collegio , reputa quanto
meno singolare,
soprattutto dopo che la stessa difesa , in sede di conclusioni , si
è lamentata del fatto che il PM non
avrebbe preso in considerazione l’ operazione di cui si tratta . Ma
tant’è .
Risulta comunque , dal resto della documentazione di cui all’ allegato
7 ( questa sì regolarmente
acquisita agli atti ) , che su detto conto Pacifico effettuava costanti
versamenti di somme in franchi
francesi .
Conclude la difesa asserendo che in quella data Pacifico ( preavvertito
ovviamente Verde ) prelevò
detta somma dal conto dell’ amico per coprireun suo personale debito
di gioco .
Il versamento dei 246.000 franchi avvenuto oltre un anno dopo, altro
non sarebbe che la
restituzione di detto prestito .
Ritiene il Tribunale che detta spiegazione sia assai poco convincente
.
In primo luogo occorre ricordare che gli stessi imputati hanno avuto
occasione di precisare che
anche Verde ogni tanto seguiva Pacifico nelle sue “ scorribande “ ai
casinò anche se il primo ha
escluso di aver mai perso o comunque giocato cifre del genere. A ciò
si aggiunga che , dalla stessa
documentazione utilizzata dal consulente , questa sarebbe stata l’
unica occasione ( su un totale di
una quarantina ) in cui Pacifico , invece di regolare le perdite direttamente
con disponibilità sui suoi
conti , utilizza quelli di un’ altro , nella specie Verde . Tanto più
che a seguito del bonifico
effettuato da Pacifico, il sottoconto in marchi ebbe ad andare in “
scoperto “ , ripianato solo un mese
433
e mezzo dopo ( il 6-5-93 ) attraverso il rimborso di una operazione
fiduciaria ( che rendeva 12.000
marchi ogni sei mesi ) e con l’ addebito per interessi passivi pari
a quasi 4.500 marchi ( cfr. conto
“Master 811 “ in atti prodotti dal PM ).
A fronte di questa situazione, Pacifico avrebbe ripianato il debito
con il versamento dei 246.000
franchi avvenuto 14 mesi dopo .
Anche in tal caso la matematica non soccorre la difesa .
Anche senza calcolare gli interessi perduti in oltre un anno ( magari
tra amici questi non si
pretendono, anche se , come visto , erano assai rilevanti ) , Pacifico
restituisce a Verde circa 10
milioni di lire in meno ( e questo è già meno comprensibile
, se solo si considerano le disponibilità
di contante da parte di Pacifico , soprattutto in quel periodo ) .
Sempre dal solito sito dell’ Ufficio Italiano Cambi , risulta che il
marco tedesco , il 22 Marzo 1993,
valeva 968.210 lire ; il franco svizzero , il 31 Maggio 1994 , ne valeva
1137.520 .
Dunque Pacifico ottiene un “ prestito “ pari a lire 285.187.030 e ne
restituisce lire 279.829.920 .
E magari gli interessi futuri non si pretendono , ma quelli addebitati
dalla banca sì : si è visto ,
infatti , come sul conto di Verde , a causa della operazione effettuata
da Pacifico , fossero stati
addebitati 4.496,80 marchi pari a 4.453.836 lire . Insomma , Pacifico
ha fatto una “ cresta “ di 10
milioni , proprio lui che in quel 1994 maneggiava decine di milioni
di franchi .
Appare evidente come le due operazioni non abbiano tra loro alcun collegamento.
Resta il dato che il giudice Verde incassa dal coimputato , senza causale
, una considerevole cifra di
denaro certamente tratta dalla provvista Rovelli .
Ma , ciò detto , non ritiene questo Tribunale che ciò
sia sufficiente per pervenire ad un giudizio di
responsabilità di Verde con riferimento allo specifico reato
contestato .
Come già detto , Filippo Verde è un altro dei giudici
appartenenti alla cerchia di Previti ( come in
tempi non sospetti dichiarato da Stefania Ariosto ) che maneggia molti
soldi proprio da quella
cerchia provenienti . E altrettanti ne deposita sui suoi conti italiani
negli anni 1988-1990 .
Si è già detto come la qualifica di “ giudice a libro
paga “ non appaia affatto estranea alla posizione
dell’ imputato complessivamente considerata .
Ma , con riferimento alla imputazione in oggetto ( e proprio in considerazione
di quanto appena
detto ) , non ritiene il collegio che vi siano elementi sufficienti
per far ritenere tale -pur non
giustificata - dazione di denaro direttamente ricollegabile alla partecipazione
del giudice Verde alla
controversia Imi-Sir ( questa essendo la specifica contestazione sulla
quale questo Tribunale è
chiamato a decidere ) atteso che , per quanto esposto in parti precedenti
di questa motivazione ( cfr.
sentenza di primo grado sull’ “ an “ ed episodio “ Minniti “ ), viene
meno proprio il necessario
434
collegamento fra comportamenti anomali o abusanti di Verde nel corso
della causa civile e il
pagamento di cui trattasi.
435
I MOVIMENTI FINANZIARI RICONDUCIBILI ALLA VICENDA LODO
MONDADORI
Ritiene il Collegio che l’ istruttoria dibattimentale abbia evidenziato
l’ esistenza di un quadro
indiziario grave , preciso e concordante circa il fatto che quanto
meno i 400 milioni di lire in
contanti utilizzati nell’ Aprile del 1992 dal giudice Vittorio Metta
per pagare la caparra relativa
all’ acquisto dell’ immobile di Via Casal de Merode a Roma ( cfr. più
compiutamente su tale fatto il
capitolo movimentazioni economiche di Metta ) , provengano dalla provvista
di 2.732.868 USD
bonificati nel Febbraio 1991 dalla Fininvest di Sivio Berlusconi a
Cesare Previti e che dunque
rappresentino il prezzo , o quanto meno di una parte di esso , promesso
e pagato a Metta per la
decisione favorevole alla Fininvest della controversia Mondadori ,
decisione ( cfr. relativo capitolo)
che presenta , come detto , evidenti e gravi anomalie nel suo intero
iter processuale . Somma di
denaro, questa dei 400 milioni, trattenuta presso i conti di Acampora
e poi fatta rientrare in Italia
attraverso Attilio Pacifico.
Ricordato che il 24 gennaio 1991 ( la camera di Consiglio è
del precedente giorno 14 ) , viene
pubblicata la sentenza emessa dalla I sezione civile della Corte di
Appello di Roma , estensore
e relatore il giudice Vittorio Metta, e richiamate tutte le considerazioni
svolte circa le evidenti
anomalie di quell’ iter processuale , questi i dati finanziari che
devono essere considerati e che
verranno partitamene analizzati :
a) Il 14 Febbraio 1991 sul c/c “ Mercier “ di Cesare Previti viene
accreditata la somma di USD
2.732.868 proveniente dal c/c Ferrido ;
b) Il 25 Febbraio 1991 , Cesare Previti dà ordine di bonificare
la somma di lire 1.500.000.000 a
favore del conto “ Careliza “ di Giovanni Acampora ;
c) l’ 1-10-1991 , dal conto “ Careliza “ viene riaccredita al conto
“ Mercier “ di Cesare Previti la
somma di lire 425 milioni ;
d) con valuta 17 e 18 Ottobre 1991 ( con ordine dei giorni precedenti
) i 425 milioni vengono
bonificati da Cesare Previti al conto “Pavoncella “ di Attilio Pacifico
;
e) tra il 15 e il 16 Ottobre 1991 ( ancor prima che maturi la valuta
) Pacifico preleva la intera
somma in contanti ;
f) Settembre-Ottobre 1991 : Metta inizia le trattative per l’ acquisto
della casa di Via Casal De
Merode a Roma ( prezzo dichiarato in sede di interrogatorio al PM ,
500 milioni ; prezzo reale 900
milioni di lire ) ;
g) Aprile 1992 : Metta , alla firma del compromesso , paga la somma
di 400 milioni di lire in
contanti.
436
A- ACCREDITO DI USD 2.732.868 A FAVORE DEL C/C “ MERCIER “ DI PREVITI
Il giorno 13 Febbraio 1991 ( appena 20 giorni dopo la pubblicazione
della sentenza ) , il sottoconto
in USD del c/c nr. Q5-772077 2010 denominato “ All Iberian “ ( acceso
la SBS di Lugano a nome
della società “ All Iberian Limited “ con sede in Jersey – Channel
Islands ) , registra un addebito
di 2.732.862 USD .
Dalla documentazione in atti ( faldone 25 Lodo da fg. 25.0276 ) , risulta
come l’ apertura del conto
“ All Iberian “ , in data 25-7-89 , venne richiesta da Candia Camaggi
; il beneficiario economico
viene indicato in “Gruppo Fininvest c/o Fininvest Service SA “ con
sede in Massagno , Svizzera .
Alla udienza del 3-6-2002 , l’ imputato di reato connesso Alfredo Messina
– direttore generale del
Gruppo Fininvest – ha riferito che Camaggi Candia ricopriva il ruolo
di responsabile estero
della amministrazione della Fininvest Service SA di Lugano .
Il giorno 14 Febbraio 1991 ( con valuta al giorno successivo ) la somma
di cui sopra risulta
accreditata a favore del c/c 224373 del Credito Svizzero di Chiasso
- denominato Ferrido - , con la
causale “ bonifico All Iberian Limited “ .
Sempre dalla documentazione in atti risulta come il conto “ Ferrido
“ sia stato aperto il 15-4-1987
da Giuseppino Scabini con delega ad operare a favore di Candia Camaggi.
Ha dichiarato Alfredo Messina sempre alla udienza del 3-6-2002 :
“ era ( Scabini ) il cassiere centrale della Fininvest …gestisce la
cassa centrale … ha certamente
rapporti con le banche , sì, sì . Sì , ci ha una
provvista che preleva dalla banca e poi con questa
provvista fa dei pagamenti insomma “ .
Lo stesso 14 febbraio 1991 ( con valuta al 15 ) , sul conto Ferrido
viene registrato l’ addebito della
somma di 2.732.868 USD ( pari a 3 miliardi di lire ) a favore del conto
H8545 “ Mercier “ di
Cesare Previti acceso presso la Darier Hentsch di Ginevra . L’ accredito
proveniente da Ferrido
viene registrato nel sottoconto in USD del conto “ Mercier “ .
Non è stato , il Messina , altrettanto prodigo di informazioni
allorché gli è stata chiesta , dal PM ,
la causale di questo bonifico . A questa domanda – si badi bene – l’
imputato di reato connesso non
ha affermato di “ ignorare il rapporto sottostante a questo pagamento
“ , ma si è rifiutato di
rispondere . Maggiori delucidazioni non è stato possibile ottenere
, con riguardo alle
movimentazioni di questo conto “ riservato “ , dal coimputato Silvio
Berlusconi – la cui posizione è
stata dichiarata prescritta – il quale ha preferito avvalersi della
facoltà di non rispondere.
A questo ultimo fine , non resta , dunque , che rifarsi alle dichiarazioni
rese dall’ imputato che , a
dir la verità , non è che abbia fornito un particolare
contributo all’ accertamento della verità .
437
In sede di indagini preliminari , sentito dal PM in data 23-9-1997
( interrogatorio acquisito alla
udienza del 29-7-2002 e acquisito agli atti con il consenso delle parti
anche a seguito degli esami
dibattimentali ) , Previti si è rifiutato di rispondere alla
domanda circa la provenienza e la causale
di questo bonifico .
Più in generale , con riferimento a tutti i bonifici riscontrati
sul conto “ Mercier “ aveva dichiarato:
“…sono collegati alle mie prestazioni professionali internazionali
e ai miei interessi negli USA e in
Brasile…i flussi di denaro su questo conto erano determinati in ragione
della mia professione…in
parte per operazioni finanziarie che mi venivano richieste e naturalmente
ci sono anche compensi
che posso spiegare e documentare ma che non ritengo di dover esplicitare
…” .
Esaminato in dibattimento alla udienza del 28-9-2002 , scompaiono gli
“ interessi in Brasile e negli
USA e le operazioni finanziarie “ e , come cliente unico, attesi gli
esiti delle rogatorie
internazionali- compare la Fininvest . Così ha , infatti , risposto
in merito all’ argomento che qui
interessa :
“ Quell’ importo l’ ho ricevuto io dal Gruppo Fininvest , in relazione
alla mia attività
professionale prestata per loro . Fa parte di un complesso di importi
che io ho ricevuto in quel
periodo e tutto questo è…diciamo presente , documentato nell’
altro processo , quello pendente
dinanzi alla I sezione ( ci si riferisce ovviamente al processo SME
) . E si tratta di una parcella , in
mezzo a diverse altre , che riguarda la mia pluriennale e intensissima
attività professionale fatta
per il gruppo , soprattutto all’ estero . Sul complesso di questi conti
io ho realizzato una perizia
che depositerò nell’ altro processo . Ritenevo che l’ intero
complesso , e ritengo che l’ intero
complesso , di questo rapporto , debba essere o possa essere spiegato
nell’ altro processo…”.
Il Tribunale non può che definire singolare questa linea difensiva
che , in altre parole , così si può
riassumere : “ a questa domanda mi rifiuto di rispondere “ .
Può darsi che in altra sede sia stata depositata copiosa e completa
documentazione afferente la
causale del pagamento da Fininvest a Previti di 2.732.868 USD avvenuta
venti giorni dopo la
pubblicazione della sentenza Metta : mandati professionali , lettere
di incarico , pareri stragiudiziali,
verbali di riunioni, memorie o altri atti processuali firmati dall’
imputato, fatture , altre ricevute di
pagamento, perizie contabili etc. . Certamente agli atti di “ questo
“ dibattimento – ove si discute
della causale del bonifico da All Iberian a Mercier – non è
stato depositato proprio nulla.
Eppure , poco più oltre , l’ imputato ha ribadito che :
“ Io ho svolto per il gruppo un’ attività imponente , interamente
e totalmente documentata…” .
Se così è , perché non produrre , anche a questo
Tribunale , questa copiosa documentazione che
certamente avrebbe potuto dare risposta ad una serie di interrogativi
strettamente collegati alla
imputazione ?
438
Forse la motivazione di questa “ omissione “ la si rinviene in un altro
passo dell’ esame di Previti ,
laddove questi , a conclusione dell’ argomento , sembra quasi dettare
al Tribunale le regole che
questo dovrebbe seguire in tema di valutazione della prova , testualmente
affermando :
“ D’ altro canto io credo che quello che conta sapere è che
si tratta di regolarissime e tranquille
parcelle che sono state corrisposte estero su estero per prestazioni
in grande prevalenza eseguite
all’ estero “ .
A fronte della totale assenza di collaborazione da parte dell’ imputato
e di documentazione
afferente la causale del bonifico di 2.732.868 USD pari ,al cambio
dell’ epoca , a 3 miliardi di lire ,
non resta a questo Tribunale che seguire il “percorso “ indicato dallo
stesso Previti che , per usare
le sue parole , è il seguente :
“ Io ho svolto per il gruppo un’ attività imponente , interamente
e totalmente documentata
che in quegli anni ha portato il gruppo ad espandersi in Europa con
una serie notevole di
problemi che sono stati affrontati e risolti con la mia partecipazione
. Al momento di parlare
di parcelle , ho trattato la cosa con un dirigente del gruppo delegato
a questo genere di
rapporti, il dr. Livio Gironi, il quale…con il quale ebbi una serie
di conversazioni e con il
quale poi conclusi per una cifra globale , che mi è stata corrisposta
in varie tranche. Questo
versamento rappresenta una di queste tranche…si tratta , ripeto , di
un versamento inserito
in altri contesti , che mi è stato fatto , diciamo , su disposizione
del dr. Gironi , con il quale
avevo discusso e transatto , diciamo , l’ importo delle mie parcelle…si
tratta di regolarissime
e tranquille parcelle che sono state corrisposte estero su estero per
prestazioni in grande
prevalenza eseguite all’ estero “.
Andando, dunque , all’ essenziale , il bonifico da “ All Iberian “
a “ Mercier “ via “ Ferrido “
rappresenterebbe una prima rata dell’onorario ( non quantificato ,
nel suo totale , dall’ imputato )
per attività svolte all’ estero in favore del Gruppo Fininvest.
Quali siano state queste attività svolte all’ estero nell’ interesse
del Gruppo facente capo a Silvio
Berlusconi , lo precisa lo stesso imputato a pag. 190 e segg. del suo
esame :
“sono rapporti che riguardano la creazione della televisione privata
in Francia che avrebbe
dovuto essere dapprima fatta dal Dottor Berlusconi, poi dal Gruppo,
poi c’è stata
un’intersecazione tra interessi privati e interessi del Gruppo e poi
attraverso una serie di
vicissitudini si è arrivati invece alla revoca della concessione
perché in un primo momento la
Francia aveva rinunciato a fare la televisione privata ed era ritornata
sul pubblico. Durante tutto
questo percorso si sono verificate delle situazioni veramente gravi
e veramente pesanti sia sotto il
profilo commerciale, sia sotto il profilo imprenditoriale, sia sotto
il profilo penale. Sono rapporti
che per dirle come li ho condensati andando a vedere un po’... un po’
le carte, solamente lo
439
scambio di corrispondenza che c’è stato tra me e gli avvocati
che si sono occupati di questa
vicenda in Francia ha portato a una cosa come 500 lettere. Poi ci sono
centinaia di documenti di
altra natura... di contratti... di riscritture... di transazioni...
di appunti in facto, di appunti in diritto,
di studio della situazione legislativa francese... di udienze, di situazioni
di tutti i tipi che stanno a
spiegare effettivamente che cosa è stato il lavoro solo in Francia
… e poi c’è la Spagna… “.
Anche in tal caso l’ imputato fa riferimento a imponente documentazione
della quale , peraltro ,
neppure un foglio è stato prodotto a questo Tribunale .
Ha affermato la difesa ( e lo stesso imputato in sede di interrogatorio
) che su questa attività all’
estero ( Francia in particolare ) avrebbe potuto deporre il teste Codignoni
.
Le vicende relative a questa mancata testimonianza sono veramente singolari
e val la pena farvi
cenno , essendo stato detto , dalla difesa , trattarsi della “ prova
principe “ a favore dell’ imputato .
A dir la verità riteneva – e ritiene – il Tribunale, che una
così copiosa attività professionale all’
estero avrebbe dovuto lasciare una sia pur minima traccia documentale
presso gli archivi del
gruppo Fininvest o dello studio legale Previti ; così pare non
sia , nonostante che l’ imputato , nel
suo esame dibattimentale , abbia affermato di “ essere andato a vedere
le carte “ .
E così , in assenza di un qualsivoglia documento che attesti
che tipo di attività professionale ( e
quando ) abbia svolto all’ estero l’ avvocato Previti , tanto da giustificare
il pagamento ( in nero e
all’ estero ) di somme di svariati miliardi di lire ,la prova dedotta
dalla difesa è solo “ testimoniale “.
Nella lista ex art. 468 cpp della difesa Previti , la circostanza relativa
al teste Codignoni viene così
capitolata : “ sulla attività professionale dell’ avvocato Previti
in relazione alle vicende legali del
Gruppo Fininvest , di Berlusconi e di altri funzionari del gruppo in
Francia “ . Questa la “ storia “
della testimonianza Codignoni :
- alla udienza del 20 Maggio 2002 il Tribunale invitava la difesa Previti
a citare il teste
(in realtà ex art. 210 Cpp ) per il giorno 3 Giugno 2002 , ricevendo
assicurazioni in tal
senso ;
- alla successiva udienza del 31 Maggio , la difesa annunciava la impossibilità
per il
Codignoni di essere presente il 3 Giugno in quanto in viaggio in Giappone
per motivi non
specificati ( il Tribunale non ha mai ricevuto una comunicazione di
formale impedimento
direttamente dal teste né la difesa ha mai prodotto formale
atto di citazione ) ; precisava la
difesa che il rientro era previsto per il 10 o l’ 11 Giugno e che dunque
si sarebbe impegnata
a farlo presentare per il successivo giorno 14 ;
- il 14 Giugno però il teste non compariva e la difesa ( anche
qui in assenza di una
qualsivoglia comunicazione ufficiale da parte del teste ) ne giustificava
la assenza in quanto
il viaggio di piacere in Giappone era stato prolungato addirittura
fino al 15 di Luglio ;
440
- preso atto di ciò , alla udienza del 25 Giugno, il Tribunale
fissava una udienza
“straordinaria “ per il 20 Luglio proprio per l’ esame del teste ,
ultimo rimasto da escutere;
- finalmente , il 20 Luglio , Codignoni si presentava in udienza ma
proprio quel giorno le
difese Previti e Pacifico chiedevano il rinvio del dibattimento per
motivi di salute dei loro
assistiti . Il Tribunale proponeva alla difesa una sorta di “ gentlemen
agreement “ : ovverosia
di contattare l’ imputato Previti , in particolare, per conoscere la
sua intenzione di ,
eventualmente , non dedurre l’ impedimento e permettere lo svolgimento
dell’ udienza in
sua assenza , con l’ impegno da parte del Tribunale di non svolgere
altra attività oltre all’
esame del Codignoni;
- la risposta dei difensori era negativa e il dibattimento veniva così
rinviato alla udienza del
29 Luglio ; tuttavia , prima del rinvio , il difensore di Previti faceva
presente che il teste era
in procinto di allontanarsi nuovamente dall’ Italia e che , dunque
, il suo esame avrebbe
dovuto essere aggiornato a Settembre . Tale circostanza veniva confermata
da Codignoni il
quale adduceva generici impegni all’ estero . Il Tribunale invitava
ugualmente il teste a
presentarsi il giorno 29 Luglio ;
- a quest’ ultima udienza veniva avanzata dalle difese di alcuni imputati
nuova istanza di
rinvio per legittimo impedimento che il Tribunale respingeva . Ancora
assente risultava il
teste Codignoni e la difesa precisava di non averi insistito col suo
testimone al fine di
assicurarne la presenza , “ confidando “ sull’ enneesimo rinvio della
udienza.
A questo punto il Tribunale , considerato lo stato della istruttoria
e il già avvenuto esame di altri
testimoni sulle stesse circostanze capitolate per il Codignoni , ne
revocava l’ ammissione .
E , infatti , sul punto che qui interessa , è stato esaminato
, il 3-6-2002 , un teste ( imputato di
reato connesso ) sicuramente altrettanto qualificato del Codignoni
( oltrechè meno impegnato ,
tanto da essersi presentato proprio il giorno previsto per il suo esame
) : il direttore generale della
Fininvest ( dal gennaio 1990 ) Alfredo Messina , indicato sempre nella
lista ex art. 468 Cpp della
difesa Previti .
Questi fa riferimento proprio , in primo luogo , all’ attività
francese citata dall’ imputato , laddove
afferma :
“ …l’ avvocato Previti era considerato ed era un importante avvocato
del gruppo, di cui si
conosceva una grossa capacità sia in termini di soluzioni di
problemi giuridici specifici sia in
termini di coordinamento di grosse problematiche . E quindi io stesso
ho avuto modo di avvalermi
di questa collaborazione” .
Più oltre, a specifica domanda della difesa : “ Lei ricorda
per caso anche una attività dell’ avvocato
Previti con riferimento a problematiche nel territorio francese ? “
il Messina ha risposto con
441
grande sicurezza “ certamente sì “ dilungandosi poi nei particolari
e così mostrandosi
perfettamente al corrente delle controversie sorte in Francia e del
contributo dato dall’ avvocato
Previti alla loro soluzione ( lo stesso vale per analoga attività
svolta in Spagna ) . Ma , soprattutto ,
Messina ha fornito le date .
Pur rendendosi conto, l’ estensore ,del rischio di “ appesantire “
ulteriormente la motivazione , vale
la pena riportare integralmente quanto dichiarato dal Messina sul punto
che qui interessa :
“ Dunque, credo che si possa risalire nell’ottobre del ‘91 quando la
Senker , la società Senker,
un’emittente francese entrò in crisi. La Senker, noi partecipavamo
con il 25% del capitale e il socio
di riferimento era Accent, una società importante francese.
Ecco, Accent che gestiva la società e
secondo noi la gestiva molto male, ritenne opportuno portare i libri
in tribunale, cioè chiedere il
fallimento di questa società. Noi eravamo fortemente contrari
a questa decisione perché ritenevamo
che si potesse rilanciare le gestione della compagnia, dell’emittente
evitando così di perdere
importanti capitali. Noi avevamo un grosso magazzino di diritti destinati
per quell’emittente, al
mercato francese, in particolare a quell’emittente, e fallendo la stessa,
avremmo avuto il problema
di collocare poi quei diritti, quindi avremmo avuto una perdita di
oltre 100 miliardi per quello
specifico fatto; in più avevamo già messo dentro dei
capitali per tenerla in una fase di avviamento,
quindi per noi era un danno di almeno 200 miliardi. E allora tentammo
con frequenti viaggi in
Francia con l’avvocato Previti, che partecipava a tutte queste riunioni,
una serie di incontri con
operatori terzi che potessero essere interessati a subentrare nel rilancio
della compagnia, contatti
con le TV di commercio locali, contatti con le autorità governative
nel tentativo appunto di poter
rilanciare la società evitando il fallimento. Non ci siamo riusciti.
Il governo francese ritenne di non
continuare questa iniziativa e quindi ritirando le concessioni e fallimmo.
Tuttavia ci furono quattro
mesi di grosso lavoro per tentare questo investimento. Poi, siccome
noi avevamo negoziato con
Accent, con l’azionista di Accent, un certo (p.i., pronuncia non chiara
e audio insuff.) importante
imprenditore francese, avevamo negoziato nel ‘90 una contratto di put
nel senso che avevamo
diritto di cedere le azioni della compagnia nel caso in cui la gestione
dell’azienda non avesse avuto
delle performance particolari, risultati particolari… in occasione
della sua volontà di chiedere il
fallimento della società, di portare i libri in tribunale (p.i.,
audio insuff.), noi tentammo di fare
questo put, loro negarono che ci furono gli estremi delle condizioni
previste dal contratto e quindi
nacque un contenzioso con questo operatore. Contenzioso che poi sfociò
in un arbitrato a Ginevra
che si concluse nel ‘97 dove abbiamo avuto la soccombenza in questa
vicenda. Ecco, tutto questo
lavoro di gestione del contenzioso fu gestito dall’avvocato Previti
“ .
Ma , ha ricordato Previti – seppur senza alcuna precisazione – che
altra importante attività per
conto del gruppo fu svolta anche in Spagna .
442
E anche su questa ha deposto con dovizia di particolari il Messina
:
“ Potrei citare in prima battuta, per esempio, la questione spagnola.
In Spagna, eravamo a metà
del ‘91, era nato un grosso problema legale connesso a delle operazioni
finanziarie, garanzie
finanziarie prestate a dei soci, a un socio di Telecinco. Noi in Spagna
avevamo appunto una
partecipazione del 5% in una emittente televisiva, Telecinco. Ecco,
allora, per un certo problema
piuttosto complesso dovemmo ridiscutere di tutte le garanzie bancarie,
la contrattualistica
sottostante e quindi ci siamo avvalsi dell’avvocato Previti che aveva
già operato in Spagna, quindi
già conosceva alcuni operatori. Venne con me in Spagna diverse
volte, andammo insieme in
Spagna diverse volte, conoscemmo avvocati locali e insieme organizzammo,
diciamo, la soluzione
di questo problema. Mi avvalsi ancora in Spagna quando nel ‘92, fine
‘92 ci fu un altro problema
molto grosso, un socio voleva lasciare l’emittente e noi temevamo che
subentrasse a questo socio
un socio ostile e quindi non potendo acquisire la quota di quel socio
perché c’era un limite di legge
che stabiliva nel 25% il massimo del possesso delle quote consentite
diciamo, abbiamo trovato con
l’avvocato Acampora e con l’avvocato Previti una soluzione diciamo
a questo problema
negoziando con il venditore, con la società che cedeva, che
voleva uscire, e fu un’operazione
intelligente che richiese una grossa attività locale”.
Parla , dunque , Messina , né più né meno che
della attività all’ estero riferita , seppur molto più
genericamente , dall’ avvocato Previti . Solo che tutti questi contenziosi
in Francia e in Spagna ,
la cui gestione , come riferito dall’ imputato di reato connesso ,
sarebbe stata seguita ( pur in
assenza di una qualsiasi prova documentale ) dall’ avvocato Previti
, si collocano , come lo stesso
Messina tiene a spontaneamente precisare , in periodo posteriore all’
Ottobre 1991 ( per la
Francia ) e a partire dalla metà del 1991 e nel 1992 ( per la
Spagna ) .
Ne segue che il bonifico 14 Febbraio 1991 da “ All Iberian “ a “ Mercier
“ non può riferirsi alla
attività asseritamente svolta dall’ imputato in Francia e Spagna
.
Il discorso potrebbe terminare qua , atteso che è lo stesso
imputato ad escludere che la somma di
cui si discute possa essere stata a lui corrisposta per attività
professionale svolta in Italia nell’
interesse del Gruppo Fininvest e del suo allora Presidente , Silvio
Berlusconi .
E, tuttavia, il Collegio non ritiene corretto sottrarsi alla disanima
anche di questo profilo, al fine di
valutare se ,a tale movimentazione finanziaria, possa essere data una
spiegazione alternativa a
quella fornita dall’ imputato , infondata sia da un punto di vista
documentale che testimoniale.
E anche qui ciò che maggiormente colpisce è il totale
deserto documentale .
Sono stati però sentiti , sul punto , numerosi testimoni , avvocati
e dirigenti Fininvest : Bonomo,
Momigliano , Medugno , Dotti .
443
Dalle loro testimonianze emerge quello che era il ruolo rivestito dall’
avvocato Previti nella
gestione delle controversie riguardanti il Gruppo , per come conferitogli
direttamente da Sivio
Berlusconi . Un ruolo che potrebbe definirsi defilato , mai in primo
piano . Non esiste ( o quanto
meno non è stato prodotto al Tribunale ) un solo documento processuale
firmato dall’ avvocato
Previti : un atto di citazione , una comparsa di risposta , una memoria
conclusiva , un parere
giuridico , un atto di transazione ; per la verità non esiste
neppure ( o meglio , non è stata oggetto di
produzione ) una fattura , una ricevuta informale, un estratto dei
libri contabili del Gruppo , un
qualsivoglia documento che attesti la causale dei pagamenti effettuati
dal Gruppo Fininvest a favore
dell’ imputato .
La funzione dell’ avvocato Previti viene indicata dai testimoni come
quella di “ coordinatore , a
Roma , dei gruppi di lavoro formati , di volta in volta , dagli avvocati
ufficialmente incaricati di
seguire le controversie del Gruppo “ :
“Cesare Previti fin dall’inizio è sempre stato il coordinatore
di vari legali che si occupavano di
questioni di grande rilevanza generale. Quando si profilavano queste
questioni, era Previti che
mobilitava un certo gruppo di avvocati, uno stuolo qualche volta di
avvocati e ne coordinava il
lavoro e dirigeva anche il lavoro: di fatto era lui che convocava le
riunioni, era lui che dirigeva la
discussione, ed era lui poi che assegnava i vari compiti che dovevano
essere svolti per il migliore
andamento del singolo affare… Cesare Previti non assumeva mandati formalmente,
proprio per
poter avere le mani libere e avere questa attività di dirigenza
e di coordinamento…( e su domanda
del PM : “ … tutto quello che poi è scaturito nelle vertenze
giudiziarie e in altre vicende legate a
queste situazioni, venivano redatte da Cesare Previti? Questo intende
dire Lei con la consulenza
giuridica?” ) “ No. Cesare Previti dirigeva, convocava degli avvocati,
ne dirigeva i lavori,
assegnava i compiti in ragione delle varie specializzazioni, perché
esistevano dei problemi in cui
venivano mescolati principi civilistici, commercialistici, costituzionali,
amministrativi e ovviamente
penali” (ud. 18-5-2002 , Bonomo , attuale Presidente del CdA del Gruppo
Fininvest , in precedenza
avvocato esterno ) ;
“ …venne organizzata presso lo studio dell’Avvocato Previti una riunione
alla quale convennero
avvocati specializzati nel diritto amministrativo, comunque di formazione
giuspubblicistica, ricordo
cha alla riunione parteciparono tra gli altri il professor Carlo Mezzanotte,
il professor Scoca, il
professor Nello Mozzo, l’Avvocato Mario Sanino, il professor D’Ercole,
e nel corso di queste
riunioni vennero elaborate strategie difensive in ordine ad una serie
di contenziosi che proprio in
quel momento erano maturati, queste riunioni servirono principalmente
ad individuare le attitudini
e le propensioni specifiche di ciascuno, anche ai fini poi della successiva
ripartizione degli
incarichi professionali “ ( Ud. 20-5-2002 , Medugno , avvocato esterno
) ;
444
“L’avvocato Previti insieme all’avvocato Bonomo e all’avvocato Dotti
era uno degli avvocati
di riferimento per il gruppo nei principali procedimenti che riguardavano
il gruppo… e poi
c’era un intervento diciamo più complessivo, essendo interventi
che noi portavamo di tipo
multidisciplinari, diciamo c’era una funzione di orientamento verso
quelli che erano gli
obiettivi e possiamo dire anche le politiche in altre contesti istituzionali,
per esempio, del
Gruppo Fininvest…Emergevano nelle riunioni quali erano le posizioni,
alla fine era
l’avvocato Previti che commissionava diciamo il contributo di ciascuno
degli interventori per
le diverse discipline…Ecco, io non ero in grado di apprezzare esattamente
un contributo
specifico dell’avvocato Previti nelle memorie finali, in alcune parti
delle memorie finali non
voglio dire che riconoscevo diciamo l’impronta digitale, ma insomma
si riconosceva la
posizione che aveva assunto l’avvocato Previti nel corso della riunione.
Onestamente io non ho
visto la redazione fisica delle memorie” ( Ud. 3-6-2002 , Momigliano
, dirigente Publitalia dal
1986 , direttore marketing nel 1998 e poi direttore generale , nel
1996 membro del CdA ,
attualmente direttore delle strategie di gruppo nella Holding Fininvest
S.p.A ) ;
“ …Previti su Roma era un po’ il punto di riferimento per le questioni
legali della Fininvest…
perché presso lo studio Previti si facevano le riunioni ma non
solo per la vicenda Mondadori,
anche per le altre vicende romane che facevano capo al gruppo Fininvest
ci si trovava presso lo
studio Previti dove c’era una sala molto grande e molto... confortevole
e ci si trovava lì…per
disposizioni di Berlusconi, Previti era il nostro punto di riferimento
su Roma, che si trattasse di
scegliere un... un difensore, un codifensore, o si dovessero estrarre
non so copie in Tribunale, far
delle visure, per qualunque cosa il punto di riferimento era l’avvocato
Previti. Come ho già anche
detto, Previti si dimostrava anche molto a conoscenza degli ambienti
giudiziari, inteso anche
soltanto formazione dei collegi per esempio, no. Chi sono, lui lo sapeva,
ma probabilmente aveva
una buona struttura organizzativa di studio, cancellerie. Cioè
si muoveva bene, certamente era uno
studio molto efficiente, per questo tipo di attività che sono
importanti e che un avvocato di fuori
piazza certamente non poteva... non poteva saper svolgere in quel modo…
C’è sempre una fase
nella quale il problema viene dibattuto, viene sviscerato, viene approfondito,
viene istruito e poi c’è
una fase dove vengono studiate le soluzioni giuridiche, che è
una fase spesso affidata ai professori,
alla ricerca, alla parte più speculativa, se vogliamo, e poi
c’è la fase della stesura degli atti. Ecco
io direi che Previti è sempre stato presente nella prima fase”
( ud. 22-2-2002 , Dotti , ex legale
esterno ) .
Questo , dunque , il ruolo dell’ avvocato Previti nell’ ambito dei
suoi rapporti con il Gruppo
Finivest e con Berlusconi che , personalmente , lo aveva “ indicato
come punto di riferimento per
le questioni su Roma “ . Un ruolo che si potrebbe definire più
“ organizzativo “ che “ propositivo”.
445
Ma quali sono state le controversie “ italiane “ – almeno quelle di
maggior rilevanza - che lo
avrebbero visto protagonista nel senso ora indicato dai testimoni ?
Anche qui , in assenza di qualsivoglia riscontro documentale , è
necessario rifarsi a quanto
dichiarato dagli stessi testi a difesa .
Ad esempio , Bonomo ( ud. 18-5-2002 ) :
“…mi ricordo in particolare quella che si aprì in seguito all’istruttoria
disposta dalla Corte
Costituzionale nel procedimento che poi si è concluso con la
sentenza 826 dell’88…”;
Medugno ( ud. 20-5-2002 ) :
“… la mia prima occasione di incontro professionale con l’Avvocato
Previti risale al 1992, in
un’occasione, diciamo, ben determinata; in quel periodo, in ragione
anche di alcune modifiche
legislative, la istituzione delle autorità indipendenti e l’attribuzione
ai Tribunali amministrativi
della giurisdizione esclusiva in materia di impugnativa degli atti
indipendenti, si estese
particolarmente l’area delle attività contenziose demandate
appunto alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo. In ragione di ciò venne organizzato presso lo
studio dell’Avvocato Previti una
riunione alla quale convennero avvocati specializzati nel diritto amministrativo,
e nel corso di
queste riunioni vennero elaborate strategie difensive in ordine ad
una serie di contenziosi che
proprio in quel momento erano maturati, questa fu la prima occasione
di incontro professionale.
Ecco, poi per quanto riguarda in particolare la mia persona, in progresso
di tempo mi venne
affidata un’attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale,
con riferimento alla società
Standa, poi divenuta Euridea… l’incarico mi venne personalmente affidato
dall’onorevole
Previti … “ ;
Momigliano ( ud. 3-6-2002 ) :
“…in particolare quello che conosco perfettamente per il lavoro che
ho svolto insieme
all’avvocato Previti, erano i procedimenti che riguardavano, che hanno
riguardato per
esempio la nostra partecipazione al procedimento dinanzi alla Corte
Costituzionale
per
giudizio di legittimità costituzionale relativo alla legge 10
dell’85 ( la stessa cui fa riferimento
Bonomo , conclusasi con sentenza Corte Cost. 826 del 1988 ) e altri
procedimenti rilevanti,
come il procedimento avanti all’allora garante monocratico, relativo
alla concentrazione
Mondadori Fininvest; e il terzo ed ultimo importante che ricordo è
stata la lunghissima
vicenda relativa alla normativa sulle telepromozioni e le sponsorizzazioni
televisive, una
vicenda che cominciò nell’autunno del ‘92 avanti all’allora
garante monocratico e proseguì
innanzi al TAR, quando impugnammo il regolamento delle telepromozioni…ricordo
che la
prima commessa, diciamo, al mio reparto che veniva dallo studio Previti
fu diciamo in quel
periodo tra l’autunno dell’87 e l’inizio dell’88 ; la seconda avvenne,
fu verso l’autunno del ‘92 e
446
l’occasione fu un decreto legge dell’allora ministro Pagani relativo
alla regolamentazione delle
telepromozioni e delle sponsorizzazioni,questo è il terzo intervento,
il secondo fu per la
concentrazione Mediaset Mondadori e qui siamo tra l’autunno del ‘91
e il maggio del ‘92,
maggio ‘92, mi sembra l’autunno del ‘92, la primavera del ‘93 per il
ricorso al TAR contro il
provvedimento del garante”.
Dunque , la conclusione non può che essere analoga a quella
relativa alla attività “estera” : la
causale del bonifico 13-2-1991 non può riferirsi neppure alle
controversie “ italiane “
ricordate dai testimoni, o perché troppo precedenti al Febbraio
1991 ( si parla di una causa
conclusasi con sentenza della Corte Cost. nr. 826 del 1988 ) o perché
successive a tale data .
Forse un contributo di chiarezza alla problematica relativa ai rapporti,
anche economici , fra l’
imputato Previti e il Gruppo Fininvest , poteva essere dato dal “ dominus
“ del Gruppo , Silvio
Berlusconi , atteso che da un conto non ufficiale del suo Gruppo ,
è stata bonificata ad un suo
strettissimo e “ storico “ collaboratore ( sono concetti espressi dallo
stesso Previti ) la comunque
considerevole somma di 3 miliardi di lire in dollari , cui non corrisponde
alcuna regolare fattura. Ma
il Presidente del Consiglio , dopo aver concordato con il Tribunale
, per il tramite dei suoi avvocati ,
la data del suo esame ex art. 210 Cpp ( previsto per il 15-7-2002 a
Palazzo Chigi), comunicava il
sopravvenire di un impedimento per quella data e contestualmente manifestava
la volontà di
avvalersi del diritto di non rispondere .
Rimane , tra Italia e estero , una unica vicenda relativa al gruppo
Fininvest , ove si rinviene
copiosa traccia della presenza dell’ imputato Previti. Una controversia
perfettamente
compatibile , soprattutto da un punto di vista temporale , con il bonifico
del 13 Febbraio 1991:
quella relativa all’ appello del Lodo Mondadori conclusasi con la sentenza
Metta pubblicata
il 24 Gennaio 1991 .
Certo , anche in tal caso , dare una “ veste tecnica “ precisa alla
partecipazione di Previti è difficile .
L’ imputato non ha , in causa , alcun mandato professionale ( la Fininvest
, intervenuta nel giudizio,
era rappresentata dagli avvocati Dotti – sentito alla udienza del 22-2-2002
– Vaccarella e
Mezzanotte – cui la difesa ha rinunciato ; la famiglia Mondadori-Formenton
era difesa dagli
avvocati Marcello – non indicato nelle liste – Gambino – sentito alla
udienza del 14-6-2002 – e
Giorgianni – non indicato da alcuno per la vicenda che qui interessa
) ; non risulta aver redatto
alcuna memoria o parere giuridico – sia pur firmato da altri - ; né
risulta alcuna fattura a fronte di
attività professionale svolta nell’ ambito di tale vicenda processuale
.
Eppure la presenza di Previti è certa ancor prima del momento
in cui si radica la causa innanzi alla
I sezione civile della Corte di Appello di Roma .
447
Per provare a rispondere alla domanda circa la natura e la finalità
di questa partecipazione di Previti
alla causa civile , occorre rifarsi a quanto dichiarato sul punto dall’
avvocato Dotti , il legale
milanese che ebbe a seguire la controversia fin dal suo nascere nell’
anno 1989 ( cfr. udienza 22-2-
2002 ) :
“ Forse avremo fatto una riunione presso lo studio Previti, io l’immagino
ecco perché la prassi
era questa. Poi però la stesura degli atti è stata affidata
a un collegio...sì perché la Fininvest fece
un atto di intervento alla cui stesura senz’altro ho partecipato anch’io
e credo di essere in delega
in quella... in quella causa. Perché poi qui gli atti, che erano
degli atti monumentali e che si
dividevano in capitoli secondo degli argomenti, venivano fatti un pezzo
per ciascuno. Ciascuno
faceva la sua parte… ricordo di esser stato a un’udienza, credo alla
prima udienza…alla quale
peraltro non apersi bocca perché c’era questo collegio difensivo
così eminente. Mi ricordo che in
quell’occasione venne anche Previti, ci accompagnò perché...”;
Pm – “ A quale titolo?” ;
Dotti -“ Ci accompagnò perché non era... non era in delega
Previti, ecco. Venne anche lui
insomma in Tribunale…” ;
Pm: “ Avete fatto delle riunioni voi avvocati?” ;
Dotti : “… presso lo studio Previti si facevano le riunioni ma non
solo per la vicenda Mondadori,
anche per le altre vicende romane che facevano capo al gruppo Fininvest
ci si trovava presso lo
studio Previti dove c’era una sala molto grande e molto... confortevole
e ci si trovava lì… per
disposizioni di Berlusconi, Previti era il nostro punto di riferimento,
dico nostro perché anche per
altri avvocati insomma...su Roma, che si trattasse di scegliere un...
un difensore, un codifensore, o
si dovessero estrarre non so copie in Tribunale, far delle visure,
per qualunque cosa il punto di
riferimento era l’avvocato Previti…Come ho già anche detto,
Previti si dimostrava anche molto
a conoscenza degli ambienti giudiziari, inteso anche soltanto formazione
dei collegi per
esempio, no. Chi sono, lui lo sapeva, ma probabilmente aveva una buona
struttura organizzativa
di studio, cancellerie. Cioè si muoveva bene, certamente era
uno studio molto efficiente, per questo
tipo di attività che sono importanti e che un avvocato di fuori
piazza certamente non poteva... non
poteva saper svolgere in quel modo” ;
Pm:” …Previti aveva un ruolo tecnico giuridico in queste vicende?..parlo
del Lodo Mondadori “;
Dotti: “ Sì, sì, sì io parlo di questa. C’è
sempre una fase nella quale il problema viene dibattuto,
viene sviscerato, viene approfondito, viene istruito e poi c’è
una fase dove vengono studiate le
soluzioni giuridiche, che è una fase spesso affidata ai professori,
alla ricerca, alla parte più
speculativa, se vogliamo, e poi c’è la fase della stesura degli
atti. Ecco io direi che Previti è sempre
stato presente nella prima fase. Ecco in una fase in cui...”;
448
Presidente: “ Poi all’approfondimento però... all’approfondimento
non partecipava, inteso
approfondimento come ha detto Lei prima, seconda fase, alla stesura
degli atti no” ;
Dotti - “ Nemmeno” ;
Avv.Sammarco : “Ricorda se lo studio Previti e l’Avvocato Previti quindi
disponessero di bozze
che venivano mano a mano redatte e se lui leggeva varie bozze di atti,
attività anche di.. diciamo
discussione su tematiche comuni trattate in bozze o accenni di bozze
che poi sarebbero stati
successivamente sviluppati. Ecco mi chiedo...” ;
Dotti -“ Guardi le bozze, la stesura delle bozze avveniva ad opera
dei vari avvocati che per la
loro parte...per la parte ciascuno assegnata.”;
Presidente –“ Ecco ma la parte...assegnata all’avvocato Previti?”;
Dotti -“ No, no”;
Presidente –“ Perché la domanda è quella delle bozze”;
Avv. Sammarco – “ No, io parlavo di lettura”;
Dotti :” Di lettura, dice, del collega. E penso senza dubbio che anche
Previti si interessasse
della...lettura delle bozze che provenivano dai vari autori”;
Presidente – “Di stesura invece e di stesura?”;
Dotti -“ No ,la stesura essenzialmente riguardava Vaccarella, Mezzanotte,
Gambino” .
Sul punto è stato sentito anche l’ avvocato Gambino ( ud. 14-6-2002
) :
“ …con Zanotta ( Mezzanotte ? ) e Vaccarella, con... con gli altri...
anche... abbiamo avuto anche
riunioni con Predieri e Previti, poi con Giorgianni, perché
anche Giorgianni era nella difesa, ecc.,
e per... e il suo ruolo ( di Previti n.e ) era essenzialmente questo,
di coordinare le difese in ordine a
tutte le varie vicende giudiziarie. Naturalmente poi, essendo avvocato,
dava anche un apporto,
diciamo, tecnico sulla singola vicenda, ma non era questo particolarmente
il suo ruolo, ecco”.
Lo stesso Previti – cfr. esame alla ud. 28-9-2002 - ha confermato il
suo interessamento alla causa ,
precisando di aver in tal senso avuto ampio incarico direttamente da
Silvio Berlusconi con cui
ebbe a concordare “ tutta una serie di scelte “ , pur in assenza di
un mandato ad hoc :
“ io non sono nella delega, ma risulta invece che sono tra gli avvocati
che si sono occupati della
vicenda perché qui sono venuti a dichiararlo i signori professionisti…avevo
un mandato
professionale estremamente ampio di rappresentare sia come persona
fisica, sia come gruppo, il
Dottor Berlusconi attraverso tutta una serie di scelte che ho fatto
io, naturalmente d’intesa con il
mio assistito, per quelle che dovevano essere gli avvocati che operavano
nelle varie situazioni e
anche le persone che operavano nelle varie situazioni…quando il Lodo-Mondadori
è passato su
Roma …dovendosi affrontare l’impugnativa davanti alla Corte d’Appello
di Roma, io che già ero
stato, diciamo, interessato alla vicenda quando la stessa si era svolta
a Milano, sono diventato il
449
punto di riferimento del cliente per questa vicenda di impugnazione…cioè
io rappresentavo il
cliente al cento per cento in quello che era la scelta strategica e
l’esame dettagliato di tutti gli
argomenti della causa. Allora, quando Berlusconi mi ha officiato di
questo... di questo compito, io
talvolta nella fase iniziale anche con lo stesso Berlusconi, con vari
dirigenti dell’azienda, abbiamo
organizzato una serie di riunioni di studio con gli avvocati designati
a difenderci… quindi ci sono
stati altri professori, altri avvocati, altri esperti, addirittura
( ? ) qualcuno ha dato dei pareri, sono
state fatte moltissime operazioni di ricerca giurisprudenziale e dottrinaria
per arrivare alla
impostazione definitiva. Tutto questo lavoro ha visto costantemente
la mia presenza, anche sul
piano, voglio dire, fisico-organizzativo… in questa fase qui c’è
stato un impegno veramente di
alcuni mesi che sono stati assolutamente totalizzanti e il coordinatore
di tutto questo sono stato
io” .
Quindi una prima conclusione confermativa di quanto sostenuto in apertura
di capitolo circa la
esclusiva riferibilità del pagamento del Febbraio 1991 alla
causa Mondadori : è infatti lo stesso
imputato a precisare che nell’ anno 1990 non ebbe ad occuparsi di altro
.
Ma oltre al contributo “ ufficiale “ descritto dai protagonisti di
quella vicenda , l’ imputato ne
fornisce anche uno “ occulto “ , non noto ai legali muniti di mandato
: un contributo ,certo, non
particolarmente commendevole sotto il profilo della deontologia professionale
ma che , forse ,
spiega la frase detta dall’ avvocato Gambino sopra riportata ( “essendo
avvocato, dava anche un
apporto, diciamo, tecnico sulla singola vicenda, ma non era questo
particolarmente il suo ruolo,
ecco”) .
Ci si riferisce alla vicenda che ha visto per protagonista Marco Iannilli
.
Marco Iannilli ( sentito alle udienze del 9-2-2001 e del 22-2-2002
) è un collaboratore dello Studio
Previti a far data dal 1977 . Diploma di scuola superiore , le sue
mansioni specifiche sono quelle di
addetto all’ archivio . Eppure , nel 1990 , in piena “ guerra di Segrate
“ e prima del lodo arbitrale del
Giugno , l’ impiegato all’ archivio dello studio Previti risulta essere
stato nominato
amministratore unico della Amef ( la Arnoldo Mondadori Editore Finanziaria
) ove erano
confluiti, in precedenza, i pacchetti azionari posseduti dai Formenton
, da Leonardo Mondadori ,
dalla CIR di De Benedetti e dalla Fininvest di Berluconi (cfr. esame
Iannilli del 22-2-2002 ) . A
chiedergli di accettare la carica era stato Cesare Previti ; e fu lo
stesso Previti che , in prossimità
della Pasqua di quell’ anno , lo invitò ad allontanarsi dall’
Italia per un periodo di tempo
indeterminato e di non rientravi fino a nuovo ordine , allo scopo di
rendersi irreperibile in un
momento evidentemente molto delicato della c.d. “ guerra di Segrate
“ . Cosa che Iannilli volentieri
esegue , recandosi con la fidanzata a Londra e Parigi , per un viaggio
di due settimane tutto pagato
dall’ avvocato Previti ( cfr. esame Iannilli del 22-2-2002 ) :
450
Pm : “ senta, Lei risulta anche che è stato nominato amministratore
unico dell'Amef. Ecco, ci
spieghi come è stato possibile che in piena (pp.ii. pronuncia
affrettata) Lei diventa amministratore
dell'Amef, chi glielo ha chiesto, che cosa ha fatto...” ;
Iannilli : “Me l'ha chiesto Cesare Previti per... dovevo diventare
amministratore dell'Amef e... l'ho
fatto... un giorno di aprile... dunque, nel... '89 mi pare, nel '90...
no, '89 forse, no, del '90. E... era
vicina alla Pasqua comunque. E sono andato da un notaio di Milano,
sono stato nominato
amministratore dell'Amef e sono tornato a Roma. Sono stato a Roma un
paio di giorni, poi sono
partito per l'estero e sono tornato...”;
Pm – “ Chi gliel'ha chiesto di partire per l'estero?”;
Iannilli –“ Me l'ha chiesto l'avvocato Previti”;…dunque, io sono tornato
a Roma, sono andato...
sono tornato nell'ufficio e mi è stato chiesto di partire per
l'estero per... prima l'Inghilterra e poi
per la Francia” ;
Pm: “ E qual era il motivo di questa partenza improvvisa?” ;
Iannilli : “ Il motivo era che essendo io l'amministratore, non essendo
rintracciabile in questi
momenti, non potevano far riferimento a me per azioni giudiziarie civile,
cioè non potevano
farmi notifiche per quanto riguarda sequestri, di... cioè, non
sequestro, scusi, per... adesso non mi
viene la parola, comunque non potevano notificarmi nessun decreto inerente
a queste azioni…
Sono stato fuori per... due settimane. Poi fui chiamato dall'onorevole
Previti, che mi disse che c'era
stata... che era stato notificato il sequestro... il sequestro delle
azioni. Al sequestro delle azioni io
non mi opponevo e sono tornato... sono tornato a Roma” ( la p.c. CIR
contesterà poi le diverse
dichiarazioni rese in istruttoria che però cambiano ben poco
la sostanza : “ ...faccio presente che
durante il mio soggiorno all'estero non ricevetti nel mio domicilio
alcuna notifica attinente la
restituzione delle azioni. Invece mentre mi trovavo a Parigi da circa
una settimana, mi telefonò
Previti dicendomi che dovevo rientrare in Italia perché dovevo
dare le dimissioni e restituire le
azioni, perché a suo dire erano arrivati ad un accordo ed il
mio compito finiva lì").
L’ episodio , che al Tribunale – pur rendendosi conto del contesto
dell’ epoca - non sembra
particolarmente edificante , è stato confermato dallo stesso
Previti in sede di esame 28-9-2002 :
Pm:” Senta, Lei sa che Iannilli è stato nominato amministratore
delegato dell’AMEF? La
finanziaria legata alla vicenda Lodo-Mondadori?” ;
Previti: “ Se è risultato sì.” ;
Pm : “ Senta, Iannilli ha riferito in dibattimento che nel ’90 fu invitato
da Lei ad allontanarsi
dall’Italia perché non si doveva fare rintracciare. Vuole spiegare
le ragioni che hanno indotto Lei
a mandare fuori dall’Italia per un periodo di tempo Iannilli?”
Previti : “ … siccome in quella vicenda ci sono stati anche aspetti,
diciamo così, particolarmente
451
movimentati su iniziative molto legate a provvedimenti d’urgenza, qualcuno
anche, dalla parte
avversa anche in sede... in sede penale, io ricordo per quanto riguarda
la faccenda delle azioni
AMEF, ehm... c’è stata la necessità di non rendere reperibile
Iannilli per alcuni giorni per evitare
che gli venisse fatta una certa notifica. È stata una tattica
difensiva che abbiamo messo in atto” ;
Pm: “ Ma una tattica difensiva escogitata da Lei o le è stata
richiesta da Silvio Berlusconi?”;
Previti : “ No, sicuramente Silvio Berlusconi in questa materia c’entra
come cliente, è una tattica
difensiva che è venuta fuori dalle scelte degli avvocati” .
A dir la verità , che questa “ tattica “ sia stata elaborata
al di fuori del collegio difensivo – a
differenza di quanto sostenuto da Previti – appare confermato dallo
stupore con il quale l’ avvocato
Dotti ( cfr. esame 22-2-2002 ) ha accolto la “ notizia “ :
“ …ottenemmo un provvedimento d’urgenza, da parte del Giudice Istruttore,
che senza far
dichiarare... senza dichiarare d’ufficio la decadenza del consiglio,
in un certo senso ne congelava i
poteri imponendogli di convocare l’assemblea per il rinnovo del consiglio
di amministrazione e sul
piano pratico era poi la stessa cosa. Infatti in applicazione di questo
provvedimento, fu tenuta
questa assemblea, venne rinnovato il consiglio e venne nominato un
consiglio della nuova
maggioranza con le azioni dei Formenton che erano ormai schierati insieme
alle azioni del gruppo
Fininvest, Moratti, Find e Leonardo Mondadori…ciò avveniva ai
primi del 1990 “;
Pm –“ Chi è... chi era l’amministratore dell’Amef?”:
Dotti -“ C’era un consiglio di amministrazione” ;
Pm. –“ L’amministratore chi era?” ;
Dotti -“ Non me lo ricordo” ;
Pm – “ Era Marco Iannilli in quel periodo. Lei lo conosce Marco Iannilli?”;
Dotti -“Amministratore dell’Amef?” ;
Pm –“ Ma Lei lo conosce Marco Iannilli?”
Dotti: “ Marco Iannilli è un avvocato di Roma...me lo ricordo
come di un collaboratore dello
studio dell’Avvocato Previti. Però mi sembra che non c’entrasse
assolutamente nulla con l’Amef…
Comunque scusi in quella fase alla quale mi riferivo con quello che
ho detto finora, lo studio
Previti e Roma non c’entrano nulla, sono arrivati molto dopo. Cioè
la vicenda è stata tutta
milanese fino a quando è finita al Collegio Arbitrale” ( o almeno
così , evidentemente , pensava l’
avvocato Dotti ) ;
Presidente : “ Lei sapeva se questo signore che si chiama Marco Iannilli
avesse avuto un
qualche ruolo, quale ad esempio quello di amministratore della Amef
o di custode delle
azioni?” ;
452
Dotti -“ Io in questo momento non me lo ricordo. La cosa mi sembra
però un po’ inverosimile,
ecco”.
E , infine , sulla conoscenza della “ fuga “ all’ estero dell’ amministratore
Iannilli , così ha risposto:
“ No, lo apprendo per la prima volta, non lo so io”.
Non si può qua non rinviare , per completezza di esposizione
( con riferimento al complessivo
modo di intendere il ruolo di “avvocato “ da parte dell’ avvocato Previti
) al capitolo ove si sono
esaminate , e valutate , le dichiarazioni rese sul punto da Stefania
Ariosto , dichiarazioni che come
già detto , ( pur non facendo riferimento ad una specifica controversia
e men che meno a quella del
lodo Mondadori), hanno trovato significative conferme sia documentali
che testimoniali ( ha
dichiarato Dotti il 17-5-01 :“Dunque, è capitato, e probabilmente
un discorso che non si limita a
una precisa occasione con dati di fatto, eccetera, ma è capitato
che più volte la Ariosto, parlando
dell’Avvocato Previti alludesse a una sua particolare capacità
di intrattenere rapporti diciamo di
confidenza, di amicizia con i magistrati, lasciando intendere che questo
gli serviva anche per
ottenere dei risultati sul piano professionale” precisando poi di non
aver dato troppo peso a queste
confidenze anche perché corrispondevano alle notizie non controllabili
che circolavano a Roma e di
cui era già al corrente ; e Casoli ( ud. 18-5-2002 ) ha confermato
di aver avuto da Stefania Ariosto,
in epoca non sospetta , confidenze analoghe a quelle riferite da Dotti
, anche più specifiche invero ,
rammentando come la donna ebbe a raccontargli di aver assistito ad
un passaggio di denaro tra
Previti e il giudice Squillante ) .
Insomma , considerato tutto quanto sopra esposto , quale sia stato
il contributo strettamente
professionale fornito da Previti alla soluzione delle innumerevoli
e complesse questioni
tecnicogiuridiche
che riguardavano la controversia portata poi alla attenzione del giudice
Metta , continua a
non essere chiaro a questo Collegio : presso lo studio Previti , si
svolgevano le riunioni anche
perché “ c’ era una sala molto confortevole”; Previti partecipava
alla prima fase , quella di cui si
discute in generale degli aspetti della causa , ma non a quelle successive
, allorquando vengono
studiate le soluzioni giuridiche e stesi gli atti; si interessava della
lettura degli atti redatti da altri ma
non ne stende uno personalmente ; non ha la delega in causa ma si presenta
alle udienze ; afferma di
aver avuto rapporti diretto con il giudice Metta solo a partire dal
1994 ma poi risultano telefonate
tra i due risalenti ad almeno due anni prima e ad orari tali da essere
giustificate solamente con
pregressi e stretti rapporti ( cfr. capitolo rapporti fra gli imputati
) .
Certamente , però , a differenza di quanto noto all’ avvocato
Dotti , Previti si occupa della vicenda
Mondadori ancor prima che questa , con il lodo arbitrale del Giugno
1990 e la successiva
impugnazione innanzi alla Corte di Appello, si sposti a Roma , e ciò
avendo ricevuto , come da lui
453
stesso affermato , ampio mandato da Sivio Berlusconi : e se ne occupa
in parallelo agli avvocati
che seguono le vicende milanesi – e all’ insaputa di questi - ponendo
in essere “ tattiche difensive “
ignote al collegio di legali che , in quel momento , operano presso
il Tribunale di Milano.
Però, all’ esito di tutte queste considerazioni , una cosa è
certa : nell’ anno 1990 l’ unica
controversia – in Italia e all’ estero – riguardante il Gruppo Fininvest
, alla quale Previti
fornisce il “ suo contributo “, è quella relativa alla causa
De Benedetti – Mondadori- Fininvest
poi assegnata al giudice Metta. Non ne sono emerse altre . Come lo
stesso Previti ha affermato
“c’è stato un impegno veramente di alcuni mesi che sono stati
assolutamente totalizzanti” .
E allora :
· le controversie estere in Francia e Spagna cui avrebbe fornito
il suo contributo l’ imputato,
sono tutte di epoca successiva al Febbraio 1991 ;
· lo stesso vale per le controversie “ italiane “ citate dai
testimoni , tranne una ( cfr. Bonomo e
Momigliano ) che si colloca nel lontano 1988 ;
· nell’ anno 1990 lo stesso Previti afferma di essere stato
impegnato , in modo “ totalizzante “
nella sola controversia Mondadori ;
· quest’ ultima si esaurisce in data 24 Gennaio 1991 con la
pubblicazione della sentenza
Metta, dopo un iter procedurale denso di anomalie ;
· il 13 Febbraio 1991 il Gruppo Fininvest trasferisce a Previti
, in nero , estero su estero , una
somma in dollari pari a 3 miliardi di lire ;
· il fatto che all’ epoca Previti si fosse interessato – seppur
non ufficialmente- in via
esclusiva ( come lo stesso imputato ha detto ) alla questione Mondadori
e la stringente
contiguità temporale fra la sentenza Metta e l’ ordine di bonifico
da “ All Iberian “ a “
Mercier “ , portano a concludere che la causale del pagamento dei 2.732.862
USD, non
può che rinvenirsi nel contributo fornito da Previti all’ esito
favorevole alla Fininvest
della vicenda di cui è processo .
Le considerazioni che seguiranno , dimostreranno , a giudizio del Collegio
, come tale somma non
possa essere qualificata come una normale “ parcella “ in nero per
un contributo di natura
comunque strettamente “ legale “ fornito dall’ imputato, sia pur al
di fuori di un regolare mandato ;
ma bensì debba intendersi come “ provvista “ pagata dalla Finivest
di Silvio Berlusconi per
regolare rapporti di natura illecita- corruzione del giudice Metta
- strettamente connessi alla causa
Mondadori.
454
B-TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI 1.500.000.000 DI LIRE DAL C/C MERCIER
AL C/C “ CARELIZA “ DI ACAMPORA
Dall’ estratto conto “ Mercier “ sottoconto in USD ( cfr. faldone 23
Lodo pag. 230040 ) risulta che
la somma proveniente da “ Ferrido “ via “ All Iberian “ , viene investita
in una operazione “ a 48
ore”, registrata in data 15-2-1991 . Il rimborso , peraltro , è
registrato in data 27-2-1991 . E ,
dunque , o l’ investimento è stato rinnovato fino a quella data
oppure la decorrenza è stata fissata al
25 Febbraio.
Ciò che conta osservare è che ancor prima che l’ investimento
fosse rimborsato , Previti , in
data 25 Febbraio 1991, dà ordine alla Banca di accreditare la
somma di Lire 1.500.000.000 a
favore del c/c nr. 5.166.5644.570 presso la B.I.L. del Lussemburgo,
con valuta 27-2-1991 ( cfr.
faldone 23 pagg. 230295/296 ) .
In effetti, il conto di cui sopra registra l’ accredito in data 27-2-1991
( faldone 21 Lodo pagg.
210110/111/112 allegati anche alla testimonianza Valenti del 25-2-2002
) .
Di tale conto , relativo alla società panamense “ Careliza “,
risulta beneficiaria Bernardini Valeria,
madre di Giovanni Acampora ( cfr. faldone 21 Lodo pagg. 210048 e segg
,allegati anche alla
testimonianza Valenti del 25-2-2002 - alla udienza del 23-2-2002 ,
su accordo delle parti , venivano
acquisite le dichiarazioni rese dalla Bernardini in sede di indagini
, laddove questa precisava di
nulla sapere di questo conto ) . In sede di interrogatorio reso in
dibattimento il 5-10-2002 ,
Acampora ammetteva ciò che già emergeva con chiarezza
dagli atti : e cioè di essere l’ effettivo
beneficiario del conto Careliza .
E’ assolutamente pacifico che la somma di Lire 1.500.000.000 bonificata
da Previti ad Acampora è
stata tratta dalla provvista di 2.732.868 USD provenienti da “ Ferrido
“ , della quale rappresenta
circa la metà .
E infatti ( cfr. faldone 23 Lodo pag. 230040 ) :
- al momento dell’ accredito da “ Ferrido “ del 14-2-1991 , il sottoconto
in dollari “ Mercier
“ presenta un saldo liquido di soli 50.432 USD e ( salvo un bonifico
pari a circa 69.000 USD in
data 26 Febbraio ) , non si registrano altri accrediti entro il giorno
26 ( il primo bonifico su “
Mercier “, pari a 434.040 USD – di cui si parlerà oltre - si
registrerà solo in data 5 marzo ) ;
- in data 26 Febbraio 1991 ( ancor prima della scadenza dell’ investimento
a 48 ore della
somma ricevuta da Ferrido ) , vengono acquistate lire 1.500.000.000
pari a USD 1.323.900 ;
- in pari data detta somma viene accreditata sul sottoconto in lire
( cfr. faldone 23 Lodo pag.
230261) :
455
- al momento dell’ accredito , il sottoconto in lire presenta saldo
“ zero “( cfr. faldone 23 Lodo
pag. 230260/261 ) ;
- appena accreditata , la somma di Lire 1.500.000.000 viene bonificata
con valuta 27-2-1991 a
favore del conto “ Careliza “ di Acampora (cfr. faldone 23 Lodo pag.
230261 ) ;
- in conseguenza di ciò il sottoconto in lire presenterà
uno scoperto di 18.000 Lire con
addebito di interessi passivi pari a 596.130 Lire (cfr. faldone 23
Lodo pag.230261 ) .
Acampora , dunque , nel giro di pochi giorni , riceve circa la metà
della “ parcella “ bonificata da
Fininvest a Previti . E Acampora non faceva parte del collegio di difesa
Fininvest nella causa Lodo
Mondadori , pur essendo in ottimi rapporti , da anni , con il giudice
Metta e pur avendogli “
dettato “ , nello stesso anno 1990 , le linee guida della motivazione
della sentenza Imi-Sir .
Sulla causale di questa operazione , si rinnova ancora una volta la
situazione già vista : non c’è
alcun documento di supporto . Caratteristica costante , invero , di
tutte le operazioni finanziarie
descritte dagli imputati .
E allora , ancora una volta , occorrerà cercare di interpretare
questi fatti sulla sola base delle loro
dichiarazioni non mancando di ricordare come tale versione sia emersa
solamente in dibattimento ,
atteso che in istruttoria nessuno dei due aveva fatto riferimento all’
intercorrere , tra loro , di precisi
rapporti professionali e finanziari ( cfr. capitolo rapporti tra gli
imputati ) .
Al solito , dispiace dirlo , l’ imputato Previti non ha fornito alcun
valido contributo ,
richiedendo al Tribunale un puro atto di fede ( cfr. esame 28-9-2002
) :
Presidente – “ La domanda è molto semplice. Si tratta di un
miliardo e mezzo, che è una parte
ovviamente dei 2.732.000.000 franchi. E la domanda è come mai
questo versamento è sul
conto “Careliza”. Prego” ;
Previti – “ Io ho mandato questo importo all’Avvocato Acampora, nel
quadro di una serie di
rapporti che abbiamo avuto, avevamo avuto in passato e abbiamo avuto
in seguito, collegato
a, diciamo, normalissimi rapporti collegati a una situazione diciamo
finanziaria-economica,
nella quale consideravo e considero l’Avvocato Acampora un esperto.
E quindi credo che
questo versamento sia stato fatto nell’ambito di questi rapporti. Non
ha altra causale “ ;
Pm - “ All’Avvocato Acampora. E non si ricorda in ragione di quale
affare in particolare che
Lei in quel momento - siamo nel febbraio ’91 - avesse con l’Avvocato
Acampora? Cioè,
possiamo dare una storia a questo bonifico?” ;
Previti – “ Io non lo ricordo. Ma le dico anche che non intendo dare
nessuna storia a fatti privati che
non entrano per niente in questo processo, a mio giudizio “.
Il Tribunale non può che prendere atto di un simile atteggiamento
processuale , ma
certamente non ci si può esimere da una semplice considerazione
: è assolutamente
456
impossibile che Previti non ricordi il motivo di un trasferimento di
ben 1.500.000.000 di lire :
meno prosaicamente egli, semplicemente , si rifiuta di rispondere anche
a questa domanda .
Il che è molto strano , se si pone attenzione alla spiegazione
che di tale movimentazione darà
invece Acampora il successivo 5-10-2002 .
Una spiegazione “ semplice-semplice “ , tanto banale che veramente
non ci si spiega come mai
il coimputato Previti si sia rifiutato di rappresentarla al Tribunale
:
Aacampora : “ …i motivi per cui l’Avvocato Previti mi invia questi
fondi è inquadrabile in un
rapporto che io avevo avviato da tempo di un investimento nella nautica
da diporto… coinvolsi
l’Avvocato Previti, nel senso gli dissi se era interessato a partecipare
all’operazione. L’Avvocato
Previti, col quale avevamo appunto dei rapporti di fiducia e di amicizia,
mi affidò dei propri fondi
affinchè fossero investiti in questa iniziativa….l’iniziativa
è nella acquisizione che io avevo già
eseguito nel 1989/90 in una società per azioni molto nota, che
all’epoca aveva uno dei più grossi
cantieri d’Italia, che è la Mochi Craft(?). In quella circostanza
la mia partecipazione doveva
essere incrementata…”;
Pm: “ Lei ha qualche documento da cui Lei può fornirci la prova
che esiste realmente questa
attività di investimento tra Lei e l’imputato Previti?”;
Acampora : “ No, no, cerchiamo di capire, io non ho detto... io ho
detto che l’Avvocato Previti ha
mandato dei soldi a me... sono stati investiti da me questi soldi,
quindi il rapporto Mochi Craft(?) è
un rapporto mio con sottostante ausilio partecipativo dell’Avvocato
Previti” ;
Presidente - “ Quindi gli investimenti figurano tutti a nome suo”;
.
Acampora - “ mio o di società mie facilmente rintracciabili...”
Presidente - “ Per questi investimenti a nome suo...”
Acampora – “ Sì. “
Presidente – “ ... l’onorevole Previti ha partecipato con un miliardo
e mezzo” ;
Acampora - “ Ha partecipato con un miliardo e mezzo in quel contesto”.
Insomma , evidentemente Previti ha dimenticato di aver prestato ad
Acampora la somma
1.500.000.000 di lire. Perché la sostanza è questa :
appena ricevuta la “ parcella “ dalla Fininvest ,
Previti decide di investirne una buona metà in un ottimo affare
: non aderisce all’ invito di
Acampora effettuando personalmente l’ investimento , non diventa socio
della Mochi Craft , ma
consegna i soldi ad Acampora che effettua investimenti a nome proprio
incrementando la
propria partecipazione . In sostanza , come efficacemente ha osservato
il PM , Previti partecipa
alla partecipazione di Acampora : tutto a nome di Acampora , dunque
, anche ciò che è di Previti.
Una storia già sentita con riferimento all’ Imi-Sir ( cfr. precedente
capitolo ) .
E , ovviamente, tutto sulla fiducia :
457
Pm : “ Senta, ma una carta tra Lei e Previti dove vi dite per iscritto
"Tu mi dai questo miliardo e
mezzo però poi tutte le società me le intesto io", una
cosa del genere ce l’avete o no?” ;
Acampora - “ Ma non ce n’è mai stato bisogno “ ;
Pm - “ No, perché, sulla fiducia? “ ;
Acampora - “ Basati su una assoluta fiducia “.
La caratteristica principale di questo processo è che , a fronte
di un giro di affari, crediti, transazioni
intercorrenti tra gli imputati ( tutti avvocati e magistrati ) , alle
volte anche di decine e decine di
miliardi ( caso Imi-Sir ), tutto è sempre basato sulla fiducia
, non esiste mai un documento di
appoggio .
E se la società falliva ?
Perché , invero , è fallita .
Pm - “ Quali redditi ha prodotto questo investimento?”;
Acampora - “ E’ fallita la società “;
Pm - “ Ah, mi dispiace, e..” ;
Acampora - “ Ma è fallita nel ’99” .
Nel frattempo , però , visto che la società era in crisi
, Previti avrebbe consegnato ad Acampora altri
4 milioni di franchi ( quelli della provvista Rovelli – cfr. precedente
capitolo ) per cercare di
risollevare le sorti della società , in cattive acque fin dal
1994 . Questa somma , dice Acampora , la
avrebbe poi restituita ( si è visto come , nel citato capitolo
) .
Ciò che qui subito interessa è invece la sorte del miliardo
e mezzo :
Presidente – “ E il miliardo e mezzo, invece?” ;
Acampora : “ ... ecco, gli altri face... questa era una ipotesi sulla
quale doveva ampliarsi o
consolidarsi l’investimento, gli altri evidentemente facevano parte
del pacchetto di
investimenti puro, iniziale...” ;
Presidente - “ Iniziale “;
Acampora : “ ... quindi non era un qualcosa che si aggiungeva, nel
momento in cui la società,
venuti meno anche questi fondi che potevano essere immessi...”;
Presidente - “ E’ fallita.”;
Acampora : “ ... no, ha un percorso molto pesante, fino ad arrivare
al fallimento del 1999, dove
noi perdiamo, e ci sono ben...”;
Presidente : “ Comunque la situazione è sostanzialmente bloccata
per quel che riguarda questo
miliardo e mezzo.”;
Acampora - “ La causa sta lì, la causa sta lì e quindi...”.
E , quindi , Previti ha perso 1.500.000.000 lire della qual cosa a
dir la verità non si lamenta , forse
458
anche perché – come lui stesso dice - non ricorda il motivo
preciso per cui li ha consegnati all’
amico .
Quella fornita da Acampora è dunque una versione non solo del
tutto sfornita di un minimo
riscontro documentale , ma altresì del tutto sfornita di logica
e contraria a quella che è la norma
degli umani comportamenti nel campo degli affari . E , in più
, neppure è confermata da Previti
“che non intende dare nessuna storia a fatti privati che non entrano
per niente in questo processo “.
In tale situazione , va dato atto all’ imputato Acampora , di aver
quanto meno cercato di fornire un
qualche riscontro alla sua versione dei fatti . Riscontro che , ovviamente
, non può riguardare che i
suoi personali investimenti nella Mochi Craft .
E , comunque , anche qui i conti non tornano .
In faldone 21 Lodo , si rinvengono i seguenti documenti relativi al
conto Careliza :
- pag. 210115 : bonifico 28-6-1991 di lire 500 milioni a favore di
Mochi Craft ( + 243.791 lire
di spese ) ;
- pag. 210136 : bonifico 2-12-1991 di lire 510 milioni a favore di
Mochi Craft .
Null’ altro . Esiste una terza contabile relativa però a una
operazione poi revocata ( bonifico 1-7-91
per lire 500.000.000 + spese per 251.011 , stornata in data 11-7-1991
: cfr. faldone 21 Lodo ,
pagg.
210121 e 210123 e 210125 ).
Le operazioni effettuate da Acampora con Mochi Craft , dunque , non
sono solo distanti nel tempo
dal bonifico di 1.500.000.000 ( pervenuto , invece , in gran fretta
sul conto Careliza , a costo di
mandare a debito il sottoconto in lire di “ Mercier “ ) , ma soprattutto
si limitano alla somma di 1
miliardo e dieci milioni a nome dello stesso Acampora .
E’ lo stesso imputato ad ammetterlo :
Acampora : “ Per esempio leggo che c’è un versamento presso
Bil intestato a Mochi Craft
International”;
Presidente- “ E questo le risulta di quale somma?”;
Acampora- “Presso l’agenzia... di mezzo miliardo” ;
Presidente - “ Di mezzo miliardo”;
Acampora - “ A giugno del ’91, poi c’è un altro versamento successivo
di altro mezzo miliardo,
insomma, il...( si fa riferimento a quello del Novembre 1991 n.e. )
”;
Presidente -” ... va bene, in Lussemburgo, e l’altro mezzo miliardo
a favore di chi? Lei ricorda
l’altro mezzo miliardo?”;
Acampora – “ Ma guardi, è sempre in questo circuito, si tratta
adesso di collocarlo, in ogni
caso...”;
459
Presidente - “ E ma... dobbiamo collocarlo...”;
Acampora - “ Posso limitatamente a quelle che sono le carte che mi
è consentito oggi consultare,
se mi sarà data la possibilità...”;
Presidente –“ Va bene... e semmai ci sarà la memoria, i Difensori
chiederanno di poter
acquisire altra documentazione…” .
Ora , il Tribunale ha cercato “ di collocare nel circuito “ il mezzo
miliardo che manca , ma non c’è
riuscito : non si rinvengono altri rapporti con Mochi Craft da parte
di Acampora in epoca posteriore
al Febbraio 1991 , data di arrivo del miliardo e mezzo da “ Mercier
“ . E neppure c’è riuscito l’
imputato a trovare la “ collocazione giusta “ , atteso che , nel prosieguo
del processo , nessun altro
documento è stato indicato o ne è stata chiesta la acquisizione.
Tra l’ altro , occorre anche sottolineare ciò che verrà
più oltre evidenziato ( cfr. in questo stesso
capitolo paragrafo bonifico di 425 ml. da Acampora a Previti ) e cioè
che la somma proveniente da
“ Mercier “ , asseritamene “ prestata “ da Previti ad Acampora , dopo
essere stata bonificata sul
sottoconto “ Careliza” 570, verrà trasferita al sottoconto “
Careliza “ 577 è lì rimarrà, con
conseguenti interessi lucrati da Acampora ( cfr. oltre in questo stesso
capitolo ) .
Ciò premesso , è dimostrato agli atti , che il bonifico
28 Giugno a favore di Mochi Craft di lire 500
milioni ( + 243.791 lire di spese ) verrà effettuato da Acampora
con altri cespiti : se si controlla,
infatti, il conto “ Careliza “ sottoconto in lire nr. 570 , è
facile osservare come , a fronte di un saldo
“ zero “ alla fine di Maggio 1991 , nel successivo mese di Giugno ,
in data 28 , si registrino due
operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa ( operazioni denominate
“ change “ e non
provenienti dal sottoconto 577 ,ove è confluita la provvista
bonificata a Previti – cfr. vol. 21 Lodo
pag. 210114 per il conto 570 e pag. 210068 per il conto 577 , allegate
anche alla testimonianza
Valenti del 25-2-02 all. 58 e 76 ) , più l’ accredito di 189.583
lire di interessi provenienti dal
sottoconto 577 ( cfr. vol. 21 pag. 210114 e 210068 ). Lo stesso giorno
28 vi è un addebito per
Lire 500.243.791 - trattasi del versamento Mochi Craf di cui sopra-
sostenuto con i citati
contestuali accrediti , tanto che all’ esito , a fine giugno , il sottoconto
570 andrà in rosso di
oltre 100 milioni ( cfr. vol. cit. pag. 210114 e allegato 58 alla testimonianza
Valenti ) .
Sia detto senza alcuna ironia : la versione difensiva ( prospettata
, lo si ripete , dal solo Acampora e
non confermata da Previti ) appare chiaramente “ costruita a tavolino
“ . Non disponendo gli
imputati di alcun documento comprovante in modo chiaro la causale del
bonifico di cui si parla , si
è andati alla ricerca di una qualche contabile che potesse sostenere
, in qualche modo, una qualsiasi
ipotesi di difesa : ma non si è trovata e il bonifico da Previti
ad Acampora rimane , nella
prospettazione difensiva , privo di qualsivoglia giustificazione .
Se così è , la conclusione non può che essere
una sola :
460
l’ esistenza di un preventivo accordo tra gli imputati , in base al
quale della somma di 2.732.868
USD bonificati a “ Mercier “ da Fininvest , solo una parte era destinata
a permanere nel
patrimonio di Previti , mentre un ‘altra , nella specie pari a 1.500.000.000
di lire, era , da
subito, destinata ad essere girata nella piena disponibilità
di terzi . Il che porta ad escludere
che il pagamento da Fininvest a Previti sia da ricollegarsi ad una
normale parcella per “ attività
professionale “ : che , se così fosse , l’ intera somma avrebbe
dovuto rimanere nella disponibilità
dell’ imputato o eventuali bonifici a terzi essere giustificati da
precise causali.
E che tale accordo preesistesse è dimostrato dal fatto che la
“ provvista “ in dollari non fa in tempo
ad essere bonificata a Mercier che subito una parte viene trasferita
ad Acampora e ciò anche se ,
per
fare ciò , il sottoconto in lire “ Mercier “ finisce per andare
a debito ( cfr. sopra ) .
Non di una “ parcella “ si tratta , dunque : ma di una “ provvista
“ destinata , fin dal suo accredito su
“ Mercier “ , ad essere divisa con altri soggetti .
E’ , in realtà , questo, un “ modus operandi “ abituale per
Previti , che appare solito suddividere
consistenti somme di denaro sempre provenienti dalla Fininvest con
magistrati titolari di conti all’
estero , a conferma ulteriore del “ tipo “ di rapporti intrattenuti
dall’ imputato con giudici del
distretto di Roma , come narrato da Stefania Ariosto ancor prima che
emergessero queste risultanze
documentali.
E’ questa , infatti , la sorte di altre consistenti somme di denaro
bonificate da Fininvest a
“Mercier “ sempre nei primi mesi del 1991 .
Ci si deve necessariamente qui occupare anche di queste operazioni
( oggetto di istruttoria
dibattimentale ) anche se non riconducibili alla controversia Mondadori
, in quanto se Previti ha
dichiarato che tutti i bonifici Fininvest del 1991 trovano la loro
causale in attività professionale
espletata per il Gruppo , il Tribunale ritiene di poter dimostrare
come ciò non corrisponda alla realtà
e che tali somme di denaro fossero destinate , totalmente o parzialmente
, a giudici romani titolari
di conti all’ estero , a conferma della reale natura dei rapporti intrattenuti
da Previti con
magistrati del distretto di Roma nell’ interesse della Finivest ( ma
non solo , come la causa Imi-
Sir dimostra ) .Le due operazioni che si esamineranno presentano strette
analogie con quella che qui
ci occupa , con l’ unica differenza che in tali casi i giudici interessati
( Verde e Squillante ) erano
titolari di conti all’ estero , mentre lo stesso non si può
dire , negli stessi anni , per Vittorio Metta .
Ci si riferisce in particolare alle seguenti operazioni :
· bonifico di 434.404 USD ( equivalente 500 milioni di lire
– cfr. faldone 23 Lodo pag.
230040 e segg. );
461
- detta somma proviene anch’ essa dal conto Ferrido che , in data 6-3-1991
( ordine dell’ 1
Marzo ) registra un addebito di 434.404 USD ( + 3,88 di spese ) a favore
del conto Mercier
ove viene registrato in data 5 Marzo con valuta al 7 Marzo ( cfr. faldone
25 Lodo pag.
250209 e 23 Lodo pag. 230120 ) ;
- lo stesso 5 Marzo 1991 , viene telefonicamente impartito l’ ordine
alla Darier Hentsch di
Ginevra - ove è acceso il conto Mercier - , di trasferire l’
intera somma alla SBT di
Bellinzona , riferimento “ Orologio “ ( cfr. fald. 23 pagg. 230122/123/124
) ;
- sempre in data 5 Marzo 1991 alla SBT di Bellinzona viene telefonicamente
comunicato
che verrà bonificata sul conto “ Rowena “ , riferimento “ Orologio
“, la somma di 434.404
USD con valuta 7-3-1991 ( cfr. faldone 24 IMI-SIR pagg. 240590/591)
;
- titolare del conto “ Rowena “ è Renato Squillante ( cfr. faldone
24 IMI-SIR pag. 240227) .
Sulla causale del bonifico da Fininvest a “ Mercier “ , la spiegazione
di Previti in indagini
preliminari ( cfr. interrogatorio del PM 23-9-1997 acquisito il 29
Luglio 2002 ) è la seguente:
“ Non intendo spiegare nel dettaglio quale fosse la mia attività
all’ estero , chi erano i miei clienti
e le motivazioni dei movimenti finanziari “ .
In dibattimento – emersa la provenienza Fininvest del bonifico in oggetto
– la spiegazione muta :
“ Credo che sia nel quadro delle parcelle di cui ho parlato prima”
.
Dunque , venti giorni dopo aver ricevuto la prima “ parcella “ , Previti
ne riceve una seconda . Ma
anche questa – e in tal caso per l’ intero – esce immediatamente dalla
sua disponibilità per
entrare in quella di un terzo , in questo caso direttamente il giudice
Squillante .
E’ pur vero , come già detto in premessa , che detta operazione
non è formalmente contestata nel
capo di imputazione di questo procedimento ( bensì in quello
SME ) , ma è evidente il grande
rilievo sotto il profilo probatorio . Non solo perché testimonia
la vera natura dei rapporti tra Previti
e Squillante ( per i quali si rimanda anche a quanto detto nel capitolo
apposito ) , ma soprattutto
perché , per quel che qui interessa , conferma, in generale
, la non riconducibilità a “ regolari
parcelle “ dei pagamenti 1991 da Fininvest a Previti , atteso che la
destinazione finale della
intera somma proveniente da Fininvest è – via Previti - un giudice
del distretto di Roma . Una
operazione , per tale verso , del tutto analoga a quella relativa ai
2.732.868 USD .
E analoga è l’ impostazione difensiva :
Previti , come sempre , nulla sa del perché l’ equivalente di
500 milioni di lire viene bonificato sul
suo conto da Fininvest , ivi staziona poche ore e subito viene trasferito
a Squillante .
Lui pensava di averli mandati a Pacifico :
“ Ho inviato quell’importo sull’indicazione ricevuta dall’Avvocato
Pacifico, conto “Orologio”.
462
Pacifico mi ha dato in Italia l’equivalente, cioè circa 500
milioni, detratte le sue competenze. E
questi 500 milioni, come è accaduto per tutte le altre cifre
che ho ricevuto in contanti in Italia, sono
stati da me utilizzati per pagamenti in contanti in Italia. Nell’altro
processo - ecco perché io
lamento che la contestazione mi venga fatta qui senza nessun riferimento
ai fatti di causa - io sono
in grado di dimostrare anche come ho immediatamente speso questi soldi
in Italia… Poi che cosa
è successo in quella banca, che cosa è successo… quali
ordini ha dato l’Avvocato Pacifico, per
quali ragioni le risultanze documentali siano del tipo da Lei indicato,
questo chiedetelo
all’Avvocato Pacifico”.
Si vedrà meglio, più avanti ,quali fossero i rapporti
“ finanziari “ tra Previti e Pacifico. Qui basti
anticipare come in tutte le altre innumerevoli operazioni di compensazione
intercorrenti tra i due
imputati, Previti :
- abbia bonificato le somme direttamente sui conti di Pacifico , per
lo più Pavone e
Pavoncella ;
- abbia sempre bonificato somme in lire italiane .
Solo in questa circostanza il bonifico destinato a Pacifico è
finito a Squillante e l’ operazione è
stata fatta in dollari .
In assenza di un qualche contributo da parte di Previti , ci si deve
riportare a quanto sostenuto dagli
altri due protagonisti della singolare vicenda : Squillante e Pacifico.
In realtà , in sede di indagini preliminari , Squillante ( esaminato
dal GIP in data 12-3-1996 )
negava di essere titolare di conti all’ estero . Contestatigli gli
esiti delle rogatorie internazionali si
rifiutava di rispondere ai successivi interrogatori del 22-3-1996 ,
30-3-996 e 17-1-1998 .
Pacifico ( cfr. interrogatorio 16-7-1996 pag. 30) a sua volta perentoriamente
affermava : “ …insisto
e confermo che io con Squillante non ho mai avuto rapporti bancari
di nessun genere “ e più
avanti escludeva anche di aver mai saputo che Squillante aveva un conto
acceso sulla stessa Banca
di Bellinzona ove egli stesso intratteneva rapporti ( pag. 35 ) .
Sulla base, invece , delle loro dichiarazioni dibattimentali ( cfr.
esame dibattimentale Pacifico del
20-9-2002 e Squillante del 3-10-2002 ), Squillante nell’ estate del
1990 , sarebbe venuto a sapere
da Paolo Berlusconi, suo ottimo amico , del progetto immobiliare relativo
al c.d. Golf di Tolcinasco.
Egli, personalmente interessato all’ affare , ebbe occasione di parlarne
con l’ amico Pacifico il
quale si disse entusiasta della cosa e manifestò l’ intenzione
di acquistare anche lui una quota per l’
importo di 500 milioni .
Capita che , tempo dopo , Previti avesse bisogno , in Italia , proprio
di una somma identica che
riceve nel suo studio da Pacifico che , proprio in quel momento , disponeva
di di 500 milioni in
contanti . Ovviamente , come in una qualsiasi operazione di compensazione
, Previti avrebbe poi
463
dovuto bonificargli all’ estero la somma corrispondente .
Nel Marzo 1991 Pacifico decise, dunque , di “ girare “ a Squillante
– causale Tolcinasco - quanto a
lui dovuto da Previti . Per far ciò fornì a Previti (
che evidentemente aspettava da Fininvest il
pagamento di una somma -sia pur in dollari e non in lire - proprio
corrispondente a quanto dovuto
da Pacifico a Squillante ) le coordinate del conto Rowena di Squillante
, riferimento “ Orologio “:
tutto ciò senza che né Previti né Squillante sapessero
l’ uno della destinazione finale , l’ altro della
provenienza della provvista (cosa che avrebbero “ scoperto “ solo in
fase di indagini ) .
Precisa , poi, Squillante che Pacifico non trattò mai in prima
persona con Paolo Berlusconi o altri
responsabili del progetto immobiliare di Tolcinasco, tanto che mandò
a lui i soldi in quanto sperava
di poter ottenere , tramite suo , un buono sconto dallo stesso Paolo
Berlusconi ( circostanza strana
atteso che Pacifico doveva essere in buoni e diretti rapporti con i
Berlusconi, se nella sua agenda è
riportato il numero telefonico di Arcore con la sola indicazione “
Silvio “ – cfr. agende acquisite e
interrogatorio al PM del 16-3-1996 pag. 54 ).
In effetti , prosegue Squillante , lui nella estate del 1991 rivide
Paolo Berlusconi e , parlando del
progetto del Golf , gli disse che c’ era un altro suo amico interessato
all’ affare , raccomandandogli
di usare un occhio di riguardo : Paolo Berlusconi gli rispose che se
ne sarebbe riparlato in
autunno.
A questo punto si possono già fare una serie di considerazioni
:
- è facile osservare come questa tesi difensiva si regga su
una serie di “ coincidenze “ :
Pacifico ha deciso di investire nell’ affare 500 milioni ; Previti
ha bisogno in Italia proprio di
500 milioni in contanti ; la Fininvest deve a Previti proprio 500 milioni
( sia pur in dollari ) ;
Pacifico dispone in Italia proprio di 500 milioni in contanti da consegnare
a Previti ;
- Pacifico avrebbe consegnato a Squillante 500 milioni di lire senza
aver mai avuto un
colloquio con Paolo Berlsuconi ; di più , li consegna con almeno
sei mesi di anticipo atteso
che solo nella estate del 1991 Squillante accennerà la cosa
a Paolo Berlusconi ,il quale gli
risponderà che se ne riparlerà in autunno ;
- in sostanza Pacifico avrebbe bonificato a Squillante ben mezzo miliardo
di lire, quando
ancora l’ operazione “ Golf “ era ben lungi dall’ essere definita ;
dunque con una
inspiegabile “ fretta “ e , ovviamente, perdendo sei mesi di interessi
che vengono invece
lucrati da Squillante ( si veda più avanti : per il solo investimento
a tre mesi di 175.000
USD, Squillante lucrerà interessi per 2.934 USD ad un tasso
annuale del 6,5% . Il che
significa che l’ intera somma di 434.040 USD , investita a sei mesi
, poteva fruttare qualcosa
come poco meno di 15.000 USD . Pacifico è un oculato gestore
dei suoi affari : non gli
conveniva trattenere per sé il denaro , investirlo e disporne
al momento di effettivo acquisto
464
della quota “ Tolcinasco “ ? ) ;
- naturalmente – come sempre – anche questa operazione era basata tutta
sulla “ fiducia “ ;
non c’è un documento , una ricevuta , nulla che da un lato dimostri
l’ interessamento
effettivo di Pacifico al citato investimento e dall’ altro giustifichi
l’ anticipo del denaro da
Pacifico a Squillante .Una semplice domanda : e se – sia scusato l’
estensore –a Squillante ,
in questo periodo , succedeva qualcosa ? In che modo Pacifico avrebbe
potuto dimostrare la
titolarità dei 500 milioni ? La domanda non è puramente
retorica atteso che Squillante ,
appena ricevuto il bonifico di 434.040 USD , ne dispone da pieno titolare
, ordinando alla
banca di dividerlo in cinque quote : una verrà girata sul sottoconto
761 intestato ad uno dei
figli ( USD 86.880 ) ; due ( 175.000 USD ) verranno fiduciariamente
investite ( con
decorrenza 11 Marzo e scadenza 11 Giugno 1991 e interessi pari a 2.934
USD ) ; le ultime
due ( 173.000 USD ) saranno anch’ esse oggetto di investimento fiduciario
dal 15 al 22
Marzo 1991 e poi girate a favore del sottoconto “ Roby “ come da ordine
del 7 Marzo (cfr.
IMI-SIR vol. 24 pagg. 240590/690/687/691/696/693/692/697/699/698/701
; allegati anche
alla testimonianza Spello del 15 e 26 gennaio 2001 ) .
La vicenda prosegue, poi , con imprevisti sviluppi :
sempre a detta di Pacifico e Squillante , nella estate del 1991 le
condizioni di salute del primo
peggiorarono a causa di una fastidiosa ernia , sicchè decise
di rinunciare all’ acquisto .
E come avviene la restituzione a Pacifico dei 434.040 USD ? ovviamente
in lire e in contanti .
E ,anche in tal caso, questo Tribunale non riesce a liberarsi dalla
processuale certezza che gli
imputati siano andati alla ricerca , tra gli innumerevoli rapporti
bancari che intrattenevano all’
estero , di una qualche contabile in grado di supportare le loro dichiarazioni
.
Nel caso di specie , in sede di interrogatorio del 3-10-2002 , Squillante
ha esibito una lettera del 4-
12-1996 ( non presente agli atti e prodotta solo al momento dell’ esame
citato – cfr. verbale 7-10-
2002 ) a firma del direttore della Banca Commerciale di Lugano nella
quale si dà atto che il 30-10-
1991 , su ordine del beneficiario economico del conto “ Iberica “ (
cioè lo stesso Squillante ) , fu
prelevata da un incaricato, e in contanti, la somma di 400 milioni
di lire , per un controvalore di
469.000 CHF .
Nella citata lettera non si identifica in alcun modo la persona fisica
cui fu consegnato il denaro :
sono gli imputati a riferire che si trattava di Pacifico in persona
.
Ovviamente la somma non è proprio corrispondente a quanto dovuto,
e questo anche se il conto
“Iberica “ , come precisa lo stesso imputato , aveva una capienza più
che sufficiente ad onorare l’
intero debito : ma tant’è . I restanti 100 milioni Squillante
li avrebbe consegnati in Italia, e in
contanti, a Pacifico, perché così gli chiese quest’ ultimo
( dei mancati interessi , invece , non si parla
465
proprio ) . Siccome però dai conti italiani di Squillante non
risulta alcun prelievo di una somma
analoga , la spiegazione fornita dall’ imputato è la seguente
: un suo cognato , di nome Renato
(non indicato , né richiesto , come teste ) aveva bisogno di
trasferire 100 milioni esatti all’ estero ;
allora egli si fa consegnare questa somma da questo parente e la gira
a Pacifico ; dopodiché
accrediterà estero su estero al cognato un pari importo . Ovviamente
di tutto ciò non c’è un
riscontro che sia uno , né testimoniale né documentale:
- nulla sull’ accredito dei 100 milioni all’ estero dal conto di Squillante
a quello del cognato;
- nulla sulla sorte dei 400 milioni asseritamene prelevati da Pacifico
in Svizzera ( non ci sono
versamenti corrispondenti sui conti di Pacifico in Italia o all’estero
) e sui 100 consegnati in
Italia ( nessun versamento di tale somma risulta sui conti italiani
– cfr. deposizione Santucci
29-1-2001 – e documentazione allegata )
Non crede ,questo Tribunale, di dover ulteriormente motivare circa
la assoluta pretestuosità ,
inverosimiglianza e totale infondatezza di una versione difensiva sfornita
non solo di un
qualsivoglia riscontro ma anche di una qualsiasi logica.
Non spetta a questo Collegio accertare i motivi precisi per cui nel
Marzo 1991 un giudice ,
Squillante, riceve da un privato , Fininvest , via Previti , una somma
di ben 500 milioni di lire .
Squillante non è imputato per la vicenda Lodo Mondadori e tale
specifico episodio è oggetto di
contestazione nella vicenda SME.
Ciò che è certamente provato e interessa a questo Tribunale
è , invece , che anche i 434.040 USD
provenienti da Fininvest ai primi di Marzo 1991 , erano fin dall’ inizio
,destinati al giudice
Squillante e che dunque anche in tal caso è smentita la tesi
sostenuta da Previti con riferimento a
tutti i bonifici Fininvest dei primi mesi del 1991 : anche in tal caso
non di “parcella “ si tratta ,
ma di una vera e propria provvista destinata a terzi , nella specie
un magistrato.
· bonifico di Lire 1.800.000.000 dal conto “ All Iberian “ al
conto “ Polifemo “ e infine al
conto Mercier in data 15-4-1991 con valuta 16-4-1991 ( cfr. faldone
25 Lodo pagg.
250583/585/ ; faldone IMI-SIR pag. 280292 e teste Spello ) ;
- il c/c “ Polifemo “ appartiene anch’ esso alla galassia Fininvest
: risulta infatti aperto il 2-10-
1990 dal “ cassiere entrale Fininvest “ Scabini Giuseppino con delega
a favore di Candia
Camaggi, resposabile estero dell Fininvest Service S.A di Lugano (
cfr. faldome 25 Lodo
pagg. 250269 e teste Spello ) ;
- al momento dell’ accredito , il sottoconto in lire di “ Mercier “
presenta un saldo delle
disponibilità liquide negativo : 614.130 Lire a debito ; l’
intero importo viene da Previti
investito fiduciariamente con scadenza al 26 Aprile ( cfr. IMI-SIR
faldone 28 pag. 280258 );
466
- lo stesso giorno del bonifico da “ All Iberian “ a “ Polifemo “ e
da qui a “ Mercier “ ,
ovverosia il 15-4 1991 , Pacifico comunica alla SBT che “ arriverà
riferimento Oceano
controvalore di Lire 500 milioni – accreditare 771 Pavone “ ( faldone
26 IMI-SIR pag.
260425 e teste Spello ) ;
- il 19-4-1991 , ancor prima della scadenza dell’ investimento fiduciario
della somma ricevuta
da “ Poliremo “ , Previti dà ordine alla sua banca di trasferire
la somma di 500 milioni a
favore di SBT riferimento “ Oceano “ con valuta 22 Aprile . L’ operazione
verrà
puntualmente effettuata ( cfr. faldone 28 IMI-SIR 280258/293/294 ;
faldone 26 pagg.
260414/424 e teste Spello ) :
- Pacifico investirà fiduciariamente questa somma con scadenza
al 6 Maggio 1991 ( cfr.
faldone 26 IMI-SIR foglio 260427/428 ) ma, ancor prima della scadenza
, in data 30-4-1991,
darà ordine alla banca di trasferire l’ intera somma , con valuta
6 Maggio 1991 , a favore del
c/c “ Master 811 “ acceso a nome di Verde Filippo presso la stessa
SBT di Bellinzona
( cfr. faldone 26 IMI-SIR pagg. 260429 e fald. 28 IMI-SIR pagg. 281009/065/068
) ove
rimarranno investiti in Marchi tedeschi e Franchi svizzeri ;
- Infine Pacifico riceverà altre due tranche del 1.800.000.000
di lire pervenuto a Previti da
Fininvest : 500 milioni con valuta 26 Aprile e 250 milioni con valuta
6/7 maggio ( cfr.
faldone 26 IMI-SIR pag. 260141/145/111/140/144 ; faldone 28 IMI-SIR
pag. 280295/296 e
teste Spello ) . Con certezza almeno la somma di lire 250 milioni rimarrà
nella sua
disponibilità atteso che in data 9-5-1991 verrà trasferita
su altro conto di Pacifico , acceso a
nome della società Quasar presso la SBS di Lugano .
Sulla provenienza e sulla causale di questo bonifico , l’ atteggiamento
di Previti in indagini
preliminari ( cfr. interrogatorio PM 23-9-97 ) è stato , come
sempre , il seguente :
“…potrei ricostruire l’ operazione ma non intendo rispondere se non
mi vengono contestati fatti
reato…si tratta di somme ricevute in relazione a mandati professionali
che secondo me non devono
essere indicati se non che a seguito di precise contestazioni…” .
Invece, in dibattimento , il bonifico da 1.800.000.000 di lire da “
Polifemo “ viene così spiegato
dall’ imputato : “ …con tutte le approssimazioni dovute alla data e
al fatto di memoria, con
certezza si tratta di una parcella del gruppo nei miei confronti”.
Quanto al successivo trasferimento a Pacifico di tre tranche di questa
“ parcella “ : “ … Se l’
operazione è frazionata sicuramente è perché,
avendo necessità dell’intera somma, diciamo così,
della somma risultante dalle singole operazioni in Italia, Pacifico
mi ha detto di frazionarla in quel
modo e così ho fatto” .
Quanto al successivo bonifico di una di queste tranche a Verde : “…questi
sono fatti che
467
riguardano l’avvocato Pacifico, il dottor Verde e quant’altri, io per
quanto ne so ho mandato le
somme a titolo diverso, cioè per farla venire in Italia e così
è stato nel senso che l‘ho ricevuta poi
in Italia “.
Pacifico , in sede di indagini preliminari ( cfr. interrogatorio 16-7-1996,
in stato di detenzione ) ha
dichiarato che Verde , suo vecchio amico , gli consegnò in Italia
una somma contante di 400-450
milioni che lui provvide a trasferire sul conto Master . Precisava
poi ( pag. 57 ) di nulla sapere delle
“ fonti “ di guadagno di Verde :
“Per quanto riguarda Verde io non ho il diritto e il dovere di indagare
perché mi dà i soldi e dove
li ha presi…io glieli ho gestiti , credo anche bene…poi , se lui li
ha presi, non li ha presi, perché ce
li ha o non ce li ha : non mi interessa. Questo è fatto che
non riguarda me “.
Qualcosa in più lo dice in data 22-11-1996 ( cfr. pag. 6 e segg.
) interrogato in stato di libertà :
“ credo di ricordare che lui mi aveva detto che aveva dei compensi
per arbitrati …aveva avuto
questi soldi e in un paio d volte credo che mi abbia dato 400 e 150
milioni… in lire , in contanti in
Italia…poi glieli ho fatti trasferire in Svizzera attraverso un corriere
che faceva queste
operazioni, ho mandato i soldi e li ho fatti accreditare “. Quanto
alla successiva domanda più
specifica circa l’ accredito sul conto di Verde di somme provenienti
dai conti di Pacifico , così ebbe
a rispondere : “…questo non me lo ricordo neanche…” .
Nei successivi interrogatori in sede di indagini , una volta pervenuta
dall’ estero la documentazione
bancaria , si è per lo più rifiutato di rispondere sulle
movimentazioni estere.
Torna la memoria all’ imputato in dibattimento , allorquando , dopo
essersi inizialmente rifiutato di
rispondere alla domanda ha , dopo la pausa di udienza , così
spiegato la vicenda :” è una
operazione di compensazione…Previti mi chiede di far rientrare in Italia
500 milioni e me li
manda sul conto. Contemporaneamente un cliente italiano richiede di
esportare la stessa cifra,
non me la dà nello stesso momento, me la dà in due momenti,
tipo 200 milioni prima e 300 dopo,
più o meno, e quindi io faccio l’operazione di compensazione
che significa che io guadagno due
volte l’operazione senza far venire il trasportatore della moneta e
mandare le stesse somme
dall’altra parte. I soldi che io ricevo a Roma li ricevo da Verde …
che li aveva ricevuti per un
arbitrato “.
Così adeguandosi alla linea dello stesso Verde che , in sede
di dichiarazione spontanea del 7-10-
2002 , ha accennato al fatto che in quel periodo disponeva di molto
contante avendo percepito la
somma di 700 milioni per un arbitrato e che , dunque , consegnò
a Pacifico, in Italia , parte di
questa somma per trasferirla sul suo conto all’ estero .
Va però osservato, come in sede di indagini preliminari Verde
non avesse in alcun modo fatto
riferimento a tale operazione , prendendo anzi le distanze da Pacifico
: “ …dati i miei rapporti di
468
amicizia con Pacifico …ho sempre evitato di trattare cause o affari
nei quali potesse avere un
ruolo l’ avvocato Pacifico “ ( cfr. interrogatorio 20-5-1996 ) .
Insomma , è facile osservare come la versione difensiva di tutti
gli imputati ( di totale chiusura da
parte di tutti in sede di indagini ) si delinea- e converge- solamente
a distanza di anni.
E ,ancora una volta , si rappresentano al Tribunale una serie di fortunate
coincidenze : Verde
dispone di 500 milioni in contanti ricevuti per un arbitrato ; Previti
intende far rientrare in Italia
500 milioni ; Pacifico gli dà i soldi di Verde e bonifica quelli
di Previti sul conto estero del
magistrato. Anche in tal caso , come per l’ episodio Squillante , Previti
nulla sa del fatto che i soldi
da lui mandati a Pacifico finiranno al giudice Verde.
Ma ciò che va sottolineato è che , come afferma lo stesso
Pacifico, si tratta di una compensazione
anomala , fuori dagli abituali schemi . Di norma , allo scopo di consegnare
a Previti denaro
contante in Italia , lo stesso Pacifico prelevava in contanti la somma
bonificata sui suoi conti e la
faceva rientrare in Italia attraverso suoi “ trasportatori “ ; oppure
bonificava la somma stessa sui
conti esteri dell’ agente di cambio Svizzero Bossert, che poi provvedeva
a farla consegnare a Roma
all’ avvocato Pacifico e da questi a Previti ( cfr. dichiarazioni Pacifico
e Bossert del 15-5-2001 e
documentazione acquisita per rogatoria e allegata anche all’ esame
Spello del 15 e 26-1-01 ) .
Solo nel caso dei giudici Squillante e Verde le cose sarebbero andate
diversamente e sempre
alla insaputa di Previti : il che appare coincidenza veramente singolare
.
Si consideri, inoltre , che :
- non vi è agli atti alcuna prova circa il fatto che nel 1991
Verde ebbe ad incassare 700 milioni per
un arbitrato e ciò a prescindere dal fatto che appare assai
improbabile che detto pagamento- attesa
la
causale - sia avvenuto in contanti ( e neppure risultano accrediti
e successivi prelievi per tale
importo sui c/c italiani di Verde ) ;
- gli imputati nulla dicono sui motivi per cui sicuramente una tranche
del miliardo e ottocento
milioni , rimane nella piena disponibilità di Pacifico ( quella
di 250 milioni – cfr. sopra ) ;
-sulla base delle sue dichiarazioni , Previti avrebbe fatto rientrare
in contanti in Italia tra il 6 Marzo
e la fine di Aprile 1991 la somma di 1.750.000.000 di lire ( 500 milioni
dell’ episodio Squillante e
1.250.000.000 dell’ episodio Verde-Pacifico ) : tutti spesi in contanti
! Solo in sede di richieste ex
art. 507 cpp la difesa ha chiesto ( e ottenuto ) la acquisizione di
documentazione volta a dimostrare
le spese in tal modo sostenute dall’ avvocato Previti. Si tratta di
documentazione del tutto inidonea
a dimostrare l’ assunto difensivo : non solo in quanto per massima
parte composta da appunti
469
provenienti dallo stesso imputato ( e non da ricevute , fatture etc.
) ma soprattutto in quanto tutta
relativa agli anni dal 1994 in poi ( cfr. documentazione difesa Previti
acquisita ex art. 507 Cpp ).
Appare , dunque , del tutto evidente la pretestuosità della
versione difensiva, tra l’ altro esplicitata
solo all’ esito del dibattimento .
Anche in tal caso , non spetta a questo Collegio accertare i motivi
precisi per cui nel Maggio 1991
sul conto estero del giudice Verde , vengono accreditati 500 milioni
di lire facenti parte del
miliardo e ottocento milioni che Previti riceve da Fininvest. Verde
non è imputato per la vicenda
Lodo Mondadori e di tale fatto risponde presso altra A.G. .
Ciò che è ancora una volta provato e interessa a questo
Tribunale è , invece , che anche parte
della somma di 1.800.000.000 di lire provenienti da Fininvest nell’
Aprile 1991 , era fin dall’
inizio destinata a terze persone : Pacifico ( almeno per 250 ml. )
e il giudice Verde ( per 500
ml. ) e che ,dunque, anche in tal caso è smentita la tesi sostenuta
da Previti con riferimento a
tutti i bonifici Fininvest dei primi mesi del 1991 : anche in tal caso
non di “parcella “ si
tratta, ma di una vera e propria provvista destinata , in parte , a
terzi , nella specie un giudice
di Roma .
Da tutto quanto sopra premesso non si può che trarre una conclusione
, da un punto di vista
generale: nel 1991 Previti usava disponibilità finanziarie a
lui bonificate dalla Fininvest al di
fuori di qualsiasi apparente e lecita causale per arricchire i conti
esteri di magistrati romani .
E questo – letto unitamente a quanto già detto e che più
oltre si dirà con riferimento al movimento
finanziario in contestazione - non può non costituire che un
altro non grave , ma “ gravissimo “
indizio ( relativo alla “ tipologia “ di rapporti intrattenuti da Previti
con giudici della Corte di
Appello di Roma ) che va ad aggiungersi a tutti quelli fin qui considerati
e inerenti alla controversia
Mondadori
Altre circostanze denotano la “ peculiarità “ di questi bonifici
( compreso quello per cui è processo)
e confermano la conclusione di cui sopra :
- i sottoconti in lire e USD di “ Mercier “ non evidenziano grossi
movimenti fino al Febbraio
1991. Il sottoconto in dollari registra dall’ 1-1-1987 al Febbraio
1991 bonifici per un totale
di 467.000 USD in sei operazioni ( cfr. faldone Lodo 23 pag da 230022
a 230040 ) ;
- il sottoconto in lire evidenzia un solo bonifico pari a 850 milioni
di lire in data 3-8-88 ;
- tra Febbraio e Aprile 1991 si concentrano tre accrediti provenienti
da Fininvest per un
totale ( convertiti in lire ) di ben 5.300.000.000 di lire , in buona
parte girati a terzi senza
apparente causale ;
- il conto Ferrido , da cui provengono i bonifici del Febbraio e del
Marzo 1991, non registra
altre operazioni significative e verrà chiuso definitivamente
in data 18-11-1991 ( cfr. faldone
470
25 Lodo pag. 250214 ) ; il conto Polifemo , dal quale proviene il bonifico
di 1.800.000.000
di lire , aperto nell’ Ottobre 1990 , verrà definitivamente
chiuso il 9-12-1991 senza registrare
altre operazioni significative ( cfr. faldone 25 Lodo pag. 250268 )
;
- a partire dall’ Aprile 1991 non verrà più accreditato
pressochè nulla sul sottoconto Mercier
in USD , se non due bonifici da 127.065 USD ciascuno il 5-10-1993 e
uno da 60.000 Usd il
10-8-1995 ( cfr. faldone 23 Lodo da pag. 230066 a 230081 ) ;
- sul sottoconto in lire non verranno accreditate più grosse
cifre per circa un anno ( cfr
faldone 23 Lodo da pag. 230262 a 230265 ) , allorquando verranno bonificate
le seguenti
somme ( cfr. faldone 23 Lodo pag. da 230265 a 230268 , che queste sì
resteranno nella
disponibilità dell’ imputato , investite fiduciariamente o girate
a conti di sua pertinenza ) :
a) 2.500.000.000 di lire il 30-3-1992 e il 6-5-1992 ;
b) 450.000.000 di lire il 14-7-1992 ( questo certamente proveniente
da Fininvest e in
particolare dal conto New Amsterdam acceso presso al BSI di Lugano
sul quale opera la Silvio
Berlusconi Finanziaria S.A di Lugano - cfr. faldone 26 Lodo pag. 260008
; 260021; 260056 e
260057 ) ;
c) 700.000.000 di lire l’ 11-9-1992
d) 2.999.500.000 lire il 18-11-1992 e il 9-12-1992 .
Questi bonifici – a differenza di quelli del 1991 per i motivi detti
- sì che potrebbero , nella
prospettazione difensiva , riferirsi a attività compiuta all’
estero , atteso che , pur in assenza di
qualsivoglia documentazione , sono quanto meno compatibili , temporalmente
, con detta attività ,
tutta decorrente – come affermato dai testimoni – a partire dalla fine
del 1991 ( cfr. sopra ) e non
presentano movimentazioni successive analoghe a quelle dei bonifici
qui esaminati.
Ma nell’ attuale processo , ciò che interessa è la causale
delle “ provviste “ del 1991 .
E’ questo il motivo per cui il Tribunale non ha ritenuto di dover ammettere
come assolutamente
necessaria ex art. 507 CPP la testimonianza Gironi ( con il quale Previti
avrebbe trattato la
rateizzazione dei suoi compensi ) , attirandosi così la critica
di aver escluso un teste di “ importanza
capitale “ per la difesa .
Tanto “ fondamentale “ che la difesa si era dimenticata di avervi in
precedenza rinunciato .
Anche la vicenda del teste Gironi , come quella di Codignoni , merita
un accenno .
Detto teste era stato indicato nella lista della difesa Previti presentata
ex art. 468 cpp .
Alla udienza del 3-6-2002 , la difesa Previti annunciava la presenza
di Gironi per il successivo
giorno 14. Quel giorno ( a istruttoria dibattimentale pressoché
conclusa ) , alla richiesta di
informazioni circa la assenza del teste , la difesa ne ribadiva la
presenza per il giorno 28 .
Il giorno 28 Giugno , la difesa così interloquiva :
471
Presidente – “ Il teste Gironi?” ;
Avv. perroni –“ No, signor Presidente. Allora, noi sulla base di quella
che è stata l’istruttoria
dibattimentale, abbiamo deciso di rinunciare... “;
Presidente – Al Gironi.
Avv. Perroni –“ ...al teste Gironi, anche in considerazione di una
circostanza. Per noi il teste
Gironi è soprattutto rilevante nell’altro processo… Qui è
assolutamente irrilevante. Grazie “.
Si può ,dunque, trarre una complessiva conclusione circa la
natura dei bonifici ordinati da Fininvest
a favore del conto “ Mercier “ di Previti nei primi mesi del 1991 ,con
particolare riferimento a
quello del 14 Febbraio 1991 che qui maggiormente interessa : nessuno
di questi bonifici
corrisponde a “ regolari parcelle “ per “ regolare attività
professionale “ svolta all’ estero nell’
interesse del Gruppo Fininvest , bensì presentano la natura
di classica “ provvista “ e ciò in quanto :
- l’ attività estera è di epoca posteriore e ad essa
potrebbero tutt’al più essere ricondotti i
bonifici del 1992 ;
- gli importi ricevuti da Fininvest nel 1991 – a differenza di quelli
del 1992 - vengono girati ,
totalmente o parzialmente , a terzi ( Acampora , Squillante , Verde
) al di fuori di ogni
apparente e lecito rapporto causale.
Va ora ripreso l’ esame del “ percorso “ della “ provvista “ che qui
interessa , dal quale il Tribunale
ritiene di poter dimostrare come Acampora agisse oltre che in veste
propria anche in quella di
“fiduciario” di Metta .
C) BONIFICO DI LIRE 425 MILIONI DAL CONTO “ CARELIZA “ AL CONTO
“MERCIER “
Si ritiene di poter dimostrare che , della somma bonificata da Previti
, almeno 1 miliardo di lire
erano definitivamente destinate all’ avvocato Acampora , quello stesso
che , con riferimento alla
causa Imi-Sir , ebbe a “ collaborare “ con Metta ( come documentalmente
provato sulla base di
documenti provenienti da lui stesso e acquisti a processo già
riunito senza dissenso alcuno e dunque
pienamente utilizzabili anche nei suoi confronti ) nella stesura della
sentenza ; mentre per la
somma di 425 milioni , invece , si forniranno gli elementi che permettono
d affermare come che l’
avvocato Acampora fungeva da “fiduciario “ nell’ interesse di terzi
e , precisamente ( per quello
che più oltre si vedrà ) , del giudice Metta .
Il conto “ Careliza “ ( cfr. vol. 21 Lodo e testimonianza Valenti –
con allegati – del 25- 2-2002 ) era
suddiviso in più conti espressi in diversa valuta. Per ogni valuta
erano aperti due sottoconti : uno
“ordinario “ ( non fruttifero ) e uno a “ deposito a termine “ ( fruttifero
) . Il conto in lire era
472
articolato sul conto ordinario nr. 570 e su quello “ deposito a termine
“ nr. 577 . La somma di Lire
1.500.000.000 proveniente da “ Mercier “ , veniva accreditata sul sottoconto
570 ( cfr. vol. 21
Lodo
pag. 210110 e teste Valenti allegato 57 ) .
Prima di tale accredito il sottoconto 570 presentava saldo “ zero “
( cfr. vol. cit. pag.
210109/110 ).
Mancano alcuni estratti conto . Tuttavia l’ estratto del sottoconto
570 presenta nuovamente
saldo “ zero “ alla fine del mese di Maggio (infatti, nel mese di Giugno
, in data 28, si registrano
due operazioni di accredito per 75 e 324 milioni circa più l’
accredito di 189.583 lire di interessi
provenienti dal sottoconto 577 – cfr. vol. 21 pag. 210114 e 210068
e teste Valenti ; lo stesso
giorno
28 vi è un addebito per Lire 500.243.791 - trattasi del versamento
Mochi Craf di cui sopra-
sostenuto con i citati contestuali accrediti , tanto che all’ esito
, a fine giugno , il sottoconto 570
andrà in rosso di oltre 100 milioni ) .
Dunque , tra Marzo e Aprile , la somma bonificata da “ Mercier “ è
stata spostata dal sottoconto
570.
Va ricordato come il sottoconto 570 sia un “ conto ordinario “, infruttifero,
cui corrisponde il
sottoconto 577 , conto “ deposito a termine “ , fruttifero , e alimentato
con somme per lo più
provenienti proprio dal corrispondente conto ordinario 570 . Nel Gennaio
1991 , infatti, il conto
577 presenta un saldo di Lire 130.000.000 bonificati , in data 31-12-1990
, dal sottoconto 570 (
cfr.
vol. 21 pag. 210107 e 210064 anche in allegati Valenti n. 55 e 72 ).
Tale saldo del conto 577 rimane invariato ( salvo gli interessi ) a
tutto il Gennaio 1991 ( cfr. vol. cit.
pag. 210065 e allegato 74 teste Valenti ).
Mancano gli estratti conto di Febbraio e Marzo 1991 . Tuttavia l’ estratto
conto 577 di Aprile 1991
presenta un saldo di lire 1.546.440.108 ( cfr. vol. 21 Lodo pag. 210066
) proprio mentre l’ estratto
conto ordinario 570 ( alimentato nel Febbraio 1991 con il bonifico
da “ Mercier “ , corrispondente
al saldo ) presenta , a Maggio, nuovamente saldo zero .
Appare del tutto evidente , dunque , come la somma di cui si parla
, accreditata sul conto
ordinario 570 , sia stata trasferita al sottoconto “ deposito a termine
“ 577. Il che ha una sua
logica ,atteso che il conto 577 è quello su cui maturano gli
interessi attivi .
Nei mesi di Aprile e Maggio 1991 il sottoconto 577 non registra alcuna
operazione a credito , se
non quelle relative alla maturazione degli interessi ( cfr. vol. 21
Lodo agg. 210066/067 ) ; nel mese
di Giugno 1991 , in data 26 , si registra un bonifico di Lire 100 milioni
( cfr. foglio 210068 ) che
viene subito girato al sottoconto 570 ( cfr. foglio 210071 e 210121
) ; nel mese di Luglio 1991
viene ri-accreditata la somma di Lire 500.251.011 , a seguito di operazione
di storno ( cfr. sopra
vicenda Mochi Craft - vol. 21 pagg. 210121 e 210123 e 210125 ). Nel
mese di Agosto non si
473
registrano operazioni ( tanto che il saldo al 31 Luglio è identico
a quello dell’ 1 settembre – cfr. vol.
21 pagg. 210071-210073 ).
A debito si registra invece una sola significativa operazione : quella
del 12-7 allorquando viene
segnata a debito la somma di Lire 500.350.468 ( cfr. vol. 21 pag. 210071
e teste Valenti allegato
77), bonificata al conto 570 ( cfr. pag. 210121 e teste Valenti allegato
59 ) .
In conclusione , in tutto questo periodo il sottoconto 577 ha registrato
una sola operazione di
accredito significativa : quella di Lire 1.500.000.000 proveniente
da “ Mercier “ via conto 570.
Il che significa che quando in data 1-10-1991 il sottoconto 577 registra
l’ operazione a debito
di lire 425.000.000 ( più 232.717 di spese ) , tale somma fa
parte della “ provvista “ di lire
1.500.000.000 pervenuta nel Febbraio 1991 da “ Mercier “ ( cfr. vol.
21 Lodo pag. 210074 e
testimonianza Valenti con allegato 98 )
E, in tal caso , il percorso è quello inverso :
risulta , infatti, come la fiduciaria Conrad avesse dato disposizione
, in data 27-9-1991 , di
bonificare la somma di Lire 425 milioni , con valuta 30 Settembre ,
a favore del conto
“Mercier “ di Cesare Previti ( cfr. vol. 21 Lodo pag. 210075- 210076
, vol. 23 Lodo pag. 230264
e testimonianza Valenti con allegati 99-100-103 ) .
Quanto alla causale di questo bonifico , gli imputati Previti e Acampora
hanno fatto riferimento ad
una parcella ad essi conferita da Gianni Bulgari e relativa ad una
controversia circa l’ uso del
marchio che aveva visto questi contrapposto ai fratelli . Tale versione
è emersa solamente in
dibattimento , atteso che in istruttoria nessuno dei due aveva fatto
riferimento all’ intercorre , tra
loro , di precisi rapporti professionali e finanziari ( cfr. capitolo
rapporti tra gli imputati ) .
Risulta dai documenti prodotti dalla difesa Acampora in data 21-12-2001
che tale controversia era
stata rimessa al giudizio di un collegio arbitrale e che Gianni Bulgari
era assistito dagli avvocati
Gambino , Previti e Acampora . Nel Luglio 1991 ( cfr. provvedimento
10-9-1991 del collegio
arbitrale ) le parti ebbero a raggiungere un accordo , sicchè
la procedura arbitrale veniva chiusa.
Sentito in dibattimento , alla udienza del 5-10-2002 , Acampora ha
dichiarato che i 425 milioni
bonificati a Previti , altro non sarebbero che la quota ,spettante
al coimputato ,della parcella pagata
da Bulgari . Ha poi precisato che detta parcella era stata quantificata
in un milione di franchi
svizzeri e che , essendo all’ epoca detta valuta quotata 850 lire ,
la somma conferita a Previti
“rappresenta esattamente il 50% di un milione di franchi “ .
A conferma dell’ assunto difensivo , sempre alla udienza del 21-12-2001
, allegato 1 , è stato
prodotto un fax ( o meglio una fotocopia di un fax ) con data di trasmissione
del 3-10-1991 , del
seguente tenore :
474
“ ti sarei grato se vorrai inviare 1 milione di fr.Sv. ( come concordato
) al conto no.
5-166/5644/547,
presso B.I.L. , Banque Internazionale a Luxembourg att.ne sig. Camille
Neiseler “ .
Sono le coordinate del conto Careliza .
Secondo la difesa , detto fax sarebbe stato inviato da Acampora alla
società Enigma di Neuchatel, di
Gianni Bulgari , e avrebbe per oggetto , appunto , le istruzioni per
il pagamento della sopraccitata
parcella.
Occorre subito osservare come detto documento presenti caratteristiche
a dir poco singolari ( se ne
allega copia , per comodità del lettore ) :
- non porta la indicazione né del destinatario né del
mittente e neppure è firmato ;
- non è indicata la causale del richiesto bonifico ;
- non compare il nr. del fax utilizzato per la spedizione ma , in calce
, solo quello della
società Enigma – e dunque, a voler seguire il ragionamento della
difesa , quello del
destinatario e non del mittente ;
- e soprattutto questa circostanza è molto strana ( tale da
far dubitare anche della genuinità
del documento, si ribadisce , prodotto in fotocopia ) , in quanto è
noto come sui fax il
numero che certamente deve comparire è proprio quello di partenza
( e infatti , sempre in
data 21-12-2001 , la difesa ha prodotto altro fax – allegato 2 – spedito
questa volta dalla
Enigma allo studio Acampora , sul quale correttamente compare il nr.
di partenza della
Enigma , che è lo stesso che si rileva sul fax 3-10-1991 che
, invece , dovrebbe portare un
numero di partenza diverso. Sembrerebbe quasi che il documento in questione
sia stato
“spedito “ dallo stesso fax della società alla quale, secondo
la difesa , era diretto , tant’è che
la strisciata in calce porta le espressioni –qui tradotte in italiano
: “ questo documento è stato
inviato “ , “ ora di partenza “ ) .
475
In ogni caso - a prescindere dai fondati dubbi circa la genuinità
del documento - sul conto Careliza
nessun bonifico di 1 milione di CHF è stato registrato nei giorni
successivi al 3-10-1991 .
La circostanza viene dall’ imputato così spiegata :
“ In quel periodo, signor Presidente, il dottor Bulgari aveva conti
presso Attel Bank a
Lugano, di questa banca attraverso una società lussemburghese,
Attel Finance(?) avevo
anch’io una piccola partecipazione, era una partecipazione, come dire,
di affezione. Quando il
dottor... il dottor Bulgari disse ad Attel di pagarmi, in quel periodo
avendo appunto la
partecipazione dissi, dissi?, mi fu anche chiesto, dice "Ma non ci
togliere, non ci tolga un
milione di franchi, tutto sommato ci fanno comodo" perché appunto
Attel è una piccola... era
una piccola banca, quindi io non trovai nulla di male a lasciare il
milione di franchi ad Attel e
a bonificare Previti con delle disponibilità di Careliza “.
Tale richiesta gli sarebbe stata avanzata dall’ allora proprietario
della Attel , tale Cerina , indicato
dalla difesa come teste , ma mai reperito , né in Svizzera né
altrove ,forse perché indagato in Italia
( e precisamente dalla procura di Milano ) per riciclaggio .
Tempo dopo , essendo la Attel Bank in difficoltà , tanto da
essere poi messa – a detta della difesa –
in liquidazione , egli avrebbe chiuso i suoi rapporti e fatto trasferire
la somma dalla Attel a
“ Careliza “ . A conferma di ciò , l’ imputato ha fatto riferimento
alla contabile 15-5-1992 dalla
quale risulta un bonifico da Attel Bank di Nassau a “ Careliza “ della
somma di 1.033. 230 CHF.
In verità la versione difensiva non è chiarissima :
- in primo luogo non è chiaro se Acampora fosse titolare o meno
di un conto presso la Attel
Bank. Sembrerebbe di no , atteso che egli stesso non ha mai accennato
ad un suo conto ma
ad una “ partecipazione di affezione “ e , infatti , le richieste rogatoriali
inoltrate alle
Autorità elvetiche in sede di indagini , non hanno evidenziato
la esistenza di conti Acampora
presso Attel Bank ;
- bisognerebbe , dunque , ipotizzare che detto pagamento sia stato
“ congelato “ da Bulgari e
posticipato al Maggio 1992 , con gli interessi ;
- e , infine , visto che il “ rientro “ della somma su Careliza è
stato giustificato con le
difficoltà di Attel , dove è finita la “ partecipazione
di affezione “ ?
Ma , soprattutto , sulla vicenda è stato sentito Gianni Bulgari
, alla udienza dell’ 11-6-2002 e l’
importo indicato nel fax – 1 milione di CHF – non corrisponde al suo
ricordo . Ha affermato
infatti il teste, che l’ importo concordato si aggirava tra i 700.000
e gli 800.000 CHF . A questo
punto la difesa ha mostrato al teste il fax del 3 Ottobre , e questi
ha ribadito di ricordarsi una
cifra inferiore . E tale ricordo ha confermato a successiva domanda
del PM .
476
Gli è poi stato fatto notare come il fax non porti la indicazione
né del destinatario né del mittente .
Essendo l’ organigramma della società Enigma – come ricordato
dallo stesso Bulgari – composto da
numerose persone , gli è stato chiesto da che cosa poteva dedursi
che era a lui destinato . Il teste ha
risposto : “ forse perché era scritto in italiano “ . E d’ altronde
, sempre su questo punto , occorre
osservare come certamente il numero di fax indicato in calce , non
fosse quello personale del teste :
infatti, come già detto , la stessa difesa ha prodotto altro
fax della Enigma ( allegato 2 sopra) ,
scritto in italiano e a firma del sig. Pittet , che risulta spedito
dallo stesso numero telefonico .
Concludendo su questo punto , si può osservare come Acampora-
nella sua prospettazione -
avrebbe
spedito la richiesta di pagamento di 1 milione di CHF ad un numero
di fax utilizzato da tutto il
personale della Enigma , senza la indicazione del preciso destinatario
. E in più senza indicare le
generalità del richiedente tale pagamento .
Neppure ricorda , Bulgari , che il pagamento della parcella fosse stato
prima richiesto su una banca
e poi su un’ altra . E neppure ricorda se , da parte sua , fosse stata
utilizzata la Attel Bank . E ciò
nonostante la domanda a dir poco suggestiva che gli è stata
posta dalla difesa , caratteristica invero
dell’ intero esame Bulgari nonostante i continui richiami sul punto
(avv. Andreoli – Dove lavorava
il dott. Fabrizio Cerina?
Bulgari – Mah, lavorava… Ci aveva una banca a Ginevra, l’Attel a Ginevra.
Avv. Andreoli :– Lei diede disposizione per il pagamento degli onorari
tramite questa banca, che
Lei ricordi?
Bulgari – E’ possibile. Non lo ricordo, ma potrebbe essere possibile
).
Va infine ricordato come i rapporti Bulgari-Acampora , non si siano
certamente limitati all’
arbitrato di cui si parla .
L’ avvocato Acampora era il legale di fiducia del Bulgari , avendolo
seguito in una serie di
problematiche di vario genere . Lo ha ricordato anche il teste Poncet
ma soprattutto il teste Santilli
( cfr. udienza 23-2-2002 ) che ha indicato in Gianni Bulgari uno dei
clienti fissi dello studio negli
anni in cui lui ne ha fatto parte ( e cioè dal 1987 al 1992
) .
E che i legami tra Acampora e Bulgari fossero particolarmente intensi
, è dimostrato dai rapporti
bancari tra gli stessi intercorrenti fin dalla metà degli anni
’80 , come esplicitato dalla teste Santucci
alla udienza del 25-2-02 . Risulta ,infatti, che Acampora fosse delegato
ad operare su conti correnti
di cui era titolare Bulgari ( in particolare c/o la Banca Antoniana
, conto corrente n. 1080/C intestato
alla Bulgari Gianni S.p.A. e c/o il Banco di Sicilia, conto corrente
2541410301583, intestato a
Bulgari Giovanni ) e come vi abbia abbondantemente operato .
Già all’ esito della testimonianza Bulgari , si può affermare
che non è emerso alcun elemento a
sostegno della tesi difensiva . Al contrario :
477
- il fax presenta le singolari caratteristiche sopra evidenziate ;
- in ogni caso , la cifra indicata non corrisponde a quella ricordata
da Bulgari ;
- non vi è alcun accredito su “ Careliza” in epoca compatibile
con la data riportata sul fax ;
- Bulgari ricorda che il pagamento doveva essere effettuato su una
banca svizzera e non su
una lussemburghese ( come quella indicata nel fax ) ;
- non è documentato , né ricordato da Bulgari , un contrordine
circa la banca su cui bonificare
la somma ;
- in assenza di documentazione di supporto ( fattura relativa al pagamento
della parcella ) , in
presenza di pluriennali rapporti professionali intrattenuti da Acampora
con Bulgari e a
fronte della non corrispondenza con la cifra ricordata da Bulgari stesso
, il milione di CHF
può riferirsi ad una qualsiasi causale .
Ma altre circostanze portano ad escludere , in modo definitivo , che
il bonifico del 15-5-2002 da
Attel a “ Careliza “ possa riferirsi al pagamento da parte di Bulgari
della parcella relativa all’
arbitrato del 1991 ( tanto che non si è ritenuta ricorrere l’
ipotesi di cui all’ art. 507 cpp a fronte di
ulteriori prove richieste dalla difesa , quali una rogatoria internazionale
avente per oggetto la
documentazione della Banca Attel, in liquidazione – senza contare la
impossibilità di avanzare
rogatoria avente ad oggetto la documentazione di Bulgari, un testimone
).
In quella controversia , Bulgari era assistito da tre avvocati : Acampora
, Previti e Gambino .
Circostanza confermata dal teste , dai due imputati e dallo stesso
Gambino ( sentito ala udienza del
14-6-1992 ) e risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa
il 21-12-2001 .
Ha ricordato Bulgari, con riferimento al pagamento della parcella ,
che : “ L’Avvocato Acampora
poi si curava di distribuire, perché non era soltanto l’Avvocato
Previti, c’era anche il Professor
Gambino che era coinvolto in questo arbitrato, e l’Avvocato Acampora
era la persona che si
curava poi di distribuire eventualmente le competenze ai vari avvocati
“.
Dunque , la somma ricevuta da Acampora ( sia che fosse un milione di
CHF come dice l’ imputato ,
sia quella di 7-800.000 CHF come afferma Bulgari ) era comprensiva
delle competenze di tutti e
tre gli avvocati .
E qui i conti cominciano a non tornare più.
All’ esordio dell’ esame dibattimentale Acampora ha riferito che i
425 milioni trasferiti a Previti
rappresentavano la parte di quest’ ultimo , e cioè la metà
esatta di quanto pagato da Bulgari .
Della parte di Gambino non si parla , inizialmente .
E neppure ne parla Previti , sentito il 28-9-2002 :
“ I 425 milioni erano la metà di una parcella che avevamo… alla
quale avevamo diritto Acampora
ed io, e che c’è stata liquidata dal Dottor Gianni Bulgari…la
parte di parcella destinata ad
478
Acampora e a me ci è stata liquidata all’estero da Bulgari,
e Acampora mi ha fatto invio della
parte di mia pertinenza…la parte di Gambino non la conosco, non so
niente. Per quanto riguarda
me ed Acampora, credo che proprio la parcella fosse di 850.000 dollari
( è trascritto proprio
dollari , e non lire . E’ possibile che si tratti di un lapsus – n.e.
)
Le diverse dichiarazioni di Bulgari , sono state contestate ad Acampora
che ha così modificato la
sua iniziale versione :
“ …con Gambino avevamo anche altre questioni, quindi io ho regolato
poi problematiche
economiche col professor Gambino in altro... in altro modo, quindi
non... non c’è stato un
collegamento diretto, eravamo tre Avvocati, peraltro tre amici, che
avendo avuto, come dire,
l’incarico di pagare i colleghi , ho attribuito una certa somma all’onorevole
Previti
bonificandogliela subito…” ;
Presidente :” Ecco, ma allora per rimanere su questo punto che è
la domanda poi del Pubblico
Ministero, 850 milioni diviso tre dovrebbe fare circa 283 milioni “
Acampora - No, no, non furono... no, no, signor Presidente ... non
fu una divisione, fu una
attribuzione differente.
Presidente - Allora, qual era la quota del professor Gambino di questi
850 relativi
all’arbitrato?
Acampora - Mah, guardi, non vorrei sbagliare, il professor Gambino
fu remunerato con 150, 200
milioni, una cosa del genere.
Quindi, in base alla seconda versione di Acampora , il milione di franchi
– equivalente a circa 850
milioni di lire- non fu diviso a metà tra Acampora e Previti
, come all’ inizio affermato, ma in tre
parti di importo diverso : 425 milioni a Previti , 150 ( o 200 ? )
a Gambino e i restanti 275 (o 225 ? )
ad Acampora.
In realtà ad un certo punto , sembra ritornare in auge la versione
della divisione del milione di CHF
in sole due quote uguali (Presidente - E come venne saldato, un brutto
termine ma non me ne
viene un altro, come venne saldato il professor Gambino dopo? Perché
questi 850, se ho capito, li
avete divisi in due quote” ; Acampora - “ Sì, esattamente”.)
Gambino , sentito come teste della difesa , a domanda posta dal PM
( dopo che l’ argomento non
era stato affrontato in sede di esame dai difensori ) ricorda assai
poco della cifra e delle modalità di
pagamento . Acampora , che dovrebbe essere al corrente di tutto essendo
lui delegato a pagare
anche Gambino , alla specifica domanda :
Presidente - “Ecco, e poi il professor Gambino come venne soddisfatto
nelle sue aspettative?”;
ha risposto : “ Beh, visto che lui non ha ritenuto , preferirei non
rispondere” ( in realtà , Gambino,
sentito l’ 11-6-02 , ha semplicemente affermato di non ricordare neppure
se fu pagato in Italia o all’
479
estero ; ne segue che la “ cortesia “ di Acampora è del tutto
priva di giustificazione ed equivale ,
semplicemente , ad un normale rifiuto di rispondere ) .
Forse Acampora ha preferito non fornire spiegazioni sul punto in quanto
una circostanza è emersa
con certezza: in epoca successiva al 3-10-1991 , dai conti accesi a
nome di Acampora , non
emerge alcun bonifico favore del prof. Gambino , né l’ imputato
ha voluto aiutare il Tribunale in
questa ricerca.
Appare del tutto evidente , quindi , come le dichiarazioni degli imputati
non trovino conforto nella
deposizione Bulgari ( per alcuni aspetti del tutto inconciliabile con
la versione difensiva ), neppure
coincidano tra di loro e siano ( in particolare quella di Acampora
) in “ eterno divenire “ a seconda
delle emergenze processuali e delle contestazioni dibattimentali.
Qualche ultima considerazione attestante la pretestuosità della
versione fornita dagli imputati circa
la causale del bonifico a Previti dei 425 milioni :
- il fax contenente la richiesta di bonifico di un milione di CHF è
datato ( così risulterebbe
dalla strisciata in calce ) 3 Ottobre 1991 ; l’ ordine di bonificare
425 milioni di lire da
“Careliza “ a “ Mercier “ è del 27-9-91, precedente addirittura
di una settimana .
Anticipo del tutto inspiegabile e , infatti , non spiegato : di norma
le quote si dividono
quando è arrivato il capitale , non prima ;
- altrettanto inspiegato è il motivo per cui , previsto il pagamento
della parcella in CHF , si
bonifichi la “ quota parte “ in altra valuta ( e cioè in lire
) ;
- alla data del 3-10-1991 il valore del CHF era pari a Lire 855, 280
( cfr. sito internet dell’
Ufficio Italiano Cambi ) e , dunque , la somma di 1 milione di CHF
corrispondeva a 855
milioni e 280.000 ; il che significa che , nell’ attribuire a Previti
la metà di quanto
percepito, Acampora è andato un po’ “ ad occhio “ .
In conclusione , ritiene il Tribunale che anche questa versione degli
imputati sia stata “ costruita a
tavolino “ , andando alla ricerca di documenti bancari in qualche modo
collegabili alla versione di
volta in volta proposta e cercando di farli combaciare con le altre
risultanze processuali : nella
specie con una fotocopia di un fax di dubbia genuinità e con
una testimonianza di segno contrario.
Se, dunque , il “ ritorno “ a Previti della somma di 425 milioni di
lire ( tratta dalla provvista di
1.500.000.000 trasferita ad Acampora nel Febbraio del 1991 ) è
privo di qualsiasi apparente
causale ( come tutti i movimenti precedenti , peraltro ) , la conclusione
non può che essere una :
allorquando Acampora , nel Febbraio 1991 , riceve metà della
somma bonificata da Fininvest
a Previti , egli – quanto meno con riferimento alla “ quota “ di 425
milioni – è un “ detentore
per conto terzi “. Pronto a “ restituire “ – su semplice richiesta
- quanto fiduciariamente
ricevuto : somma che , attraverso successivi passaggi , deve essere
fatta rientrare in Italia , il
480
che giustifica il ritorno a Previti il quale dispone , a tale scopo
, del “ canale “ Pacifico ( come
si vedrà oltre ).
E non si può qui non rammentare , con riferimento a quanto più
oltre verrà evidenziato in ordine al
percorso finale di questa somma di denaro , quella che fosse , all’
epoca , la natura dei rapporti
intercorrenti tra Acampora e Metta . Un rapporto basato sulla assoluta
reciproca fiducia cementata
anche dalla coeva vicenda Imi-Sir. Un rapporto che riguarderà
, qualche anno dopo , anche la
gestione all’estero della eredità che Metta percepirà
da Orlando Falco e che Acampora gestirà in
modo tale da farne sparire le tracce ( cfr. capitoli rapporti tra gli
imputati e disponibilità economiche
di Metta ) . Un rapporto complesso che riguardava anche gli interessi
finanziari di Metta ( come la
vicenda della eredità Falco dimostrerà ) e che ben poteva
prevedere, dunque , anche il deposito in
conti esteri di Acampora di somme di pertinenza di Metta, in epoca
in cui Metta non aveva conti
all’ estero . Tale conclusione appare corroborata dal quadro indiziario
fin qui esposto e che a
seguire si esporrà.
D/E ) BONIFICO DI 425 MILIONI DA “ MERCIER “ A PAVONCELLA E PRELIEVO
IN
CONTANTI DELLA INTERA SOMMA DA PARTE DI ATTILIO PACIFICO
Nel percorso che porterà al rientro in Italia della indicata
somma di denaro , compare il terzo
inseparabile personaggio , già protagonista della coeva vicenda
corruttiva Imi-Sir e in stretti
rapporti , da sempre , con Cesare Peviti ( dato incontestato ma collocato
nella sua giusta
dimensione dalla teste Stefania Ariosto , quando ancora non erano noti
gli esiti delle rogatorie
internazionali ) : l’ avvocato Attilio Pacifico , anche lui in stretti
rapporti con il giudice Metta ( cfr.
capitolo rapporti tra gli imputati ) .
In data 2-10-1991 ( con valuta al successivo giorno 3 ) il conto “
Mercier “ di Cesare Previti
registra
il bonifico dei 425 milioni rientrati da “ Careliza “ e, di detta somma
, 420 milioni vengono
investiti in una operazione fiduciaria con rimborso al 15 Ottobre (
cfr. vol. 23 Lodo pag.
230264/309 e teste Valenti 25-2-02 all. 101 ) .
Ancor prima della data di scadenza dell’ investimento fiduciario ,
e cioè il 10 Ottobre , Previti dava
ordina alla banca di bonificare la somma di Lire 225 milioni a favore
del conto “ Pavoncella “,
acceso da Attilio Pacifico presso la Banca del Sempione di Lugano .
Detta operazione viene
contabilizzata in data 11 Ottobre con valuta però al 15 , giorno
di rimborso dell’ investimento
fiduciario. Lo stesso giorno 15 , Previti dava ordina alla banca di
bonificare al conto “ Pavoncella “
anche la residua somma di Lire 200 milioni : operazione contabilizzata
il 16 con valuta al 17 ( cfr.
vol. 23 Lodo pagg. 230311/312/314/315 e teste Valenti all. da 105 a
108 ) .
481
Nel giro di pochi giorni , dunque , la somma fatta rientrare da Acampora
a Previti , viene bonificata
ad Attilio Pacifico ( cfr. vol. 15 lodo pagg. 150003 /004 e teste Valenti
all. 111-112 ).
Il conto “Pavoncella” ( cfr. vol. 15 lodo pagg. 150117/158/161 a teste
Valenti all. da 113 a 115 )
registra questi accrediti :
- 225 milioni in data 14 Ottobre con valuta al successivo 17 ;
- 300 milioni in data 17 Ottobre con valuta al successivo 18.
Questo secondo accredito è comprensivo dei 200 milioni provenienti
dal conto “ Mercier “ di
Cesare Previti ( cfr. vol. 23 Lodo pag. 230314 e teste Valenti all.
107 ) e di due bonifici per un
totale di 100 milioni di lire provenienti da due altri conti accesi
presso la Darier Hentsch di Ginevra
e di cui era titolare Cesare Previti unitamente a dirigenti di Efibanca
: Lai, Bertini, Nardi ,
Ciancimino (cfr. teste Valenti 25-2-02 pag. 38 ) . La circostanza del
contestuale accredito a
Pacifico non solo dei 425 milioni provenienti da Previti ( via Acampora
), ma anche di 100 milioni
di pertinenza dei dirigenti di Efibanca , va sottolineata e tenuta
presente nel prosieguo della vicenda
in quanto sintomatica del rientro in Italia dell’ intero capitale.
Ancor prima che maturassero le valute dei due bonifici , le somme in
questione venivano
prelevate da Pacifico in contanti.
La somma di Lire 225.000.000 veniva prelevata in contanti lo stesso
14 ottobre 1991 ( con valuta
15 ) mentre in data 16-10-1991 venivano prelevati in contanti altri
298.500.000 lire ( cfr. vol. 15
Lodo pagg. 150117/160/162 ) .
Su queste operazioni Pacifico pagava un aggio di 576.000 lire ( quanto
alla prima ) e di 742.000 lire
quanto alla seconda.
Quale la causale del bonifico a favore di Pacifico della intera somma
bonificata da Acampora a
Previti ?
Ora – come esposto nel precedente capitolo - Previti ha sempre dichiarato
che egli si avvaleva di
Pacifico allo scopo di far rientrare in Italia somme di denaro contante
di cui aveva bisogno sul
territorio nazionale .
Il meccanismo , come spiegato da Previti e confermato da Pacifico ,
era molto semplice . Lo si
rammenta per quanto già rappresentato in questa stessa motivazione
: Previti accreditava una certa
somma sui conti di Pacifico ( normalmente “ Pavone “ e Pavoncella “
) e Pacifico provvedeva a
fargli avere in Italia la somma in contanti , detratta la sua percentuale
del 3%. Quanto alle modalità
di rientro , Pacifico le ha così spiegate : o la somma accreditata
sui suoi conti veniva prelevata e
fatta rientrare in Italia da persone di sua fiducia , oppure egli provvedeva
a bonificare il denaro sui
conti dell’ agente di cambio Bossert ,il quale poi provvedeva al rientro
mediante “ suo personale “ .
In ogni caso la somma perveniva in Italia a Pacifico il quale poi provvedeva
a consegnarla a Previti
482
di norma presso il suo studio di Via Cicerone .
Ha in particolare dichiarato Previti in data 28-9-02 :
“Diciamo che ho avuto modo di utilizzare l’Avvocato Pacifico per un
lungo periodo, proprio per
portare il denaro dalla Svizzera all’Italia. E come lui facesse questo
tipo di trasporto non lo so,
certamente la parte che mi riguardava era molto semplice e lineare:
io gli inviavo, dove lui mi
diceva di inviare, presso banche svizzere, l’importo che poi desideravo
avere in Italia; e lui questo
importo me lo corrispondeva normalmente qualche giorno dopo. E io quindi
davo ordine alla mia
banca di procedere a trasferire alla banca indicata dall’Avvocato Pacifico,
con le indicazioni
datemi dall’Avvocato Pacifico, l’importo che poi mi veniva corrisposto
in Italia. Questa operazione
a me costava, nei confronti dell’Avvocato Pacifico, il 3% dell’importo…
questa cosa è durata per
molti anni. E’ cominciata negli anni Ottanta ed è continuata
fino, credo, ai primi anni Novanta…
Quasi sempre veniva l’Avvocato Pacifico a portarmi gli importi in istudio;
qualche volta penso di
essere andato io da lui”.
Dal comparato esame dei conti Mercier ( di Previti ) , Pavone , Quasar,
Cenacolo, Cock , Giovanni
851 e Pavoncella, tutti di Pacifico , si sono individuati i seguenti
bonifici dal primo ai secondi :
- da Mercier a Quasar due bonifici da 50.000 USD il 14-1-87 e il 5-6-87
;
- da Mercier a Pavoncella undici bonifici : 50.000 USD ( 8-12-87 )
; 80.000 USD ( 19-7-89 e
18-9-89 ) ; 100.000 USD ( 22-1-90 ) ; 180.000USD ( 7-3-90 ) ; 400.000
USD ( 19-4-1990 );
300 milioni di lire ( 5-6-90 ) ; poi quelli di 225.000.000 e 200.000.000
di cui si sta parlando
( più i 100 di pertinenza di Lai ) nell’ Ottobre 1991 ;
- da Mercier a Pavone dodici bonifici tutti in lire ( tranne quello
di 96.500 CHF del 15-9-
1993) : 100 milioni ( 17-12-1992 ) ; 300 milioni ( 18-1-93 ) ;120 milioni
( 9-3-93 ) ; 250
milioni ( 2-4-93 ) ; 200 milioni ( 6-5-93 ; 25-7-94 ; 2-8-94; ) ; 50
milioni ( 17-5-93 ) ; 310
milioni ( 16-6-93 ) ; 124 milioni ( 10-9-93 ) ; 220 milioni ( 13-9-94
e 28-9-94 ) ;
- da Mercier a Cenacolo un bonifico di 300 milioni il 18-1-93 ;
- da Mercier a Giovanni 851 un bonifico di 200 milioni il 14-10-1994
;
- da Mercier a Cock , tre bonifici : 165.210 CHF e 162.200 CHF ( rispettivamente
11-11-94 e
6-2-95 ) e 200 milioni di lire ( 13-12-94 ) .
E’ stato chiesto all’ imputato se , in tutti questi casi , si sia trattato
di rientro in Italia di identiche
somme contanti .
Questa la sua risposta :
Previti : “ ho già risposto a questa domanda, quindi non faccio
che ripetere quello che ho già detto.
Ho avuto con l’Avvocato Pacifico rapporti di vario genere in materia
di finanza e soprattutto
all’estero, prevalentemente questi rapporti poi si sono concentrati
sul ritorno di denaro in Italia
483
per le mie occorrenze. Però nell’ambito di un rapporto, circa
direi ventennale, ci sono stati
sicuramente altre operazioni, collegate a iniziative o finanziarie
o di altro tipo, speculativo, sulle
quali ci siamo mossi. E’ chiaro che se mi si parla di una singola operazione
e mi si contesta una
singola operazione, io non… non ho nulla in contrario di rispondere
con le riflessioni che devo
fare. Così è stato per quella dei 425.000 dollari…In
generale la risposta l’ho data. Nella
specificità, se si vuole una risposta per tutte queste singole
operazioni, io ho bisogno di un paio di
mesi di tempo per ricostruire i percorsi. Invece se mi viene contestata
una singola operazione io
darò la risposta che in questo momento posso dare, oppure mi
riserverò di darla “
Presidente : ”Allora proviamoci, può darsi che magari ci sia
qualche operazione che invece sa e
poi per il resto vedremo. Allora cominciamo dall’analisi della singola
contabile.”;
PM: “ Ci sono, per esempio, nel 1990 questi bonifici di 80.000, 100.000,
che vanno appunto ai
conti “Pavoncella” eccetera. Ci attestiamo sempre su cifre più
o meno simili, se Lei vede le
contabili: 300.000.000, 120.000.000, 250.000.000… Cioè questo,
se questo tipo di operazioni
erano le compensazioni…Era il rientro in Italia di danaro contante
di cui Lei pensava di poter
usufruire, perché di quello necessitava in determinati periodi?
Previti – “Francamente non le posso rispondere in maniera netta e precisa,
dovrei andare a
rianalizzare la mia vita di quegli anni per vedere che cosa è
successo in quel periodo. Quindi la
mia risposta è su un percorso di prevalenza nei rapporti con
l’Avvocato Pacifico.”.
Dunque : di norma i rapporti con Pacifico hanno avuto per oggetto il
rientro di denaro in Italia . Ci
può anche essere stata qualche operazione di altro genere (
non meglio specificato ) ma l’ imputato
avrebbe bisogno di qualche mese per studiare la documentazione e ricostruire
i singoli movimenti
( sia detto senza ironia : più che qualche mese , l’ imputato
ha avuto a disposizione qualche anno ).
E tuttavia , a sentire Previti , le cose sarebbero andate sempre così
tranne che in questa occasione ,
l’ unica in cui la sua memoria è assolutamente incrollabile
: i 425 milioni da lui bonificati a
Pacifico e da Pacifico prelevati in contanti ( ancor prima della maturazione
della valuta) non
sarebbero rientrati in Italia .
Così ha infatti risposto alla udienza del 28-9-2002 :
Previti: “ Io ho inviato questo importo all’Avvocato Pacifico perché
dovevamo, avevamo fatto
un’operazione insieme di natura finanziaria e dovevamo fare un’operazione
di copertura, e quella
era la parte di mia competenza. L’ho mandata per questa ragione” ;
P.M.: “ Quindi era una somma che Lei, poi, ha avuto in Italia?”;
Previti: “ No.”;
P.M. :”E può spiegare meglio questo rapporto con Pacifico, da
questo punto di vista?”;
484
Previti:” No, non credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma
all’Avvocato Pacifico
nell’ambito di rapporti nostri , che non hanno a mio giudizio…” ;
PM : “ quindi lei non vuole rispondere a questa domanda ? “;
Previti : “ No,no, rispondo. Rispondo chiaro . Dico che è una
domanda che non ha nessun
riferimento…Io non mi posso ricordare tutti i fatti della mia vita,
economici, non economici,
eccetera, nell’arco di quarant’anni, fino a questo tipo di particolari.
Lei mi ha chiesto se ho
mandato ‘sti soldi a Pacifico per farli venire in Italia. La risposta
è no. Ho mandato questi soldi a
Pacifico per altri motivi; e mi chiede quali sono i motivi. Io le ho
detto che si trattava di
un’operazione di compensazione, e non devo dimostrare nient’altro e
quindi mi fermo qui.”;
Presidente : “ Quindi non ha intenzione di spiegare meglio questa vicenda
, poi, alla fine ?”;
Previti:“ No, non ho intenzione . Mi è difficile spiegare meglio…
tutte le vicende , i rapporti vecchi
di dieci, quindici, venti , trent’anni… Però intendo che sia
chiaro che, pur avendo fatto molte
operazioni con Pacifico e l’invio di soldi in Italia, in questo caso
questi soldi sono rimasti… non
sono venuti in Italia.“ .
E allora ci si trova di fronte ad una situazione veramente singolare
: Previti non ricorda
assolutamente nulla di questa operazione ; non sa perché lui
abbia mandato a Pacifico 425
milioni e perché Pacifico li abbia subito prelevati in contanti
; non sa dove siano finiti ma sa solo
una cosa: non sono rientrati in Italia . Ora , come faccia l’ imputato
ad avere questa granitica
certezza quando per il resto non ricorda nulla , è cosa del
tutto inspiegabile secondo i normali
canoni del ragionamento umano.
La realtà processuale è che , in questa come in tutte
le altre occasioni , l’ imputato si è
sostanzialmente rifiutato di rispondere alla domanda adducendo la solita
spiegazione : “… non
credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma all’Avvocato
Pacifico nell’ambito di
rapporti nostri , che non hanno a mio giudizio…” .
Comunque , è onere del Tribunale prendere atto della versione
dell’ imputato, e cioè che tale
somma , in lire italiane , doveva servire per qualche operazione all’
estero e , dunque , non sarebbe
rientrata sul territorio nazionale.
Ritiene il Collegio che Previti abbia mentito e ciò per le seguenti
ragioni :
- sia Previti che Pacifico, in dibattimento , hanno sempre spiegato
i loro rapporti economici
come incentrati sul rientro in Italia di somme di denaro su richiesta
del primo ; e, infatti , sul
punto , ha dichiarato Pacifico :” I rapporti finanziari con Previti
erano quelli che io ho
descritto prima, cioè che quando Previti aveva bisogno di fare
rientrare dei soldi in Italia
perché aveva bisogno di fare delle spese, che ne so, per sue
esigenze, lui mi chiedeva dove
485
doveva mandare queste cifre che lui mandava in lire in un secondo momento,
in un primo
momento invece qualche volta le ha mandate anche in altre valute. E
io gli indicavo il conto
sul quale le doveva mandare e poi chiamavo il banchiere e gli dicevo
che arrivavano i
soldi, chiamavo Bossert o altre persone che mi servivano per fare le
operazioni, se Bossert
non c’era perché ha avuto dei problemi, io pure ho saputo dopo,
in certi periodi e allora
niente. L’importante era che arrivassero in Italia, a Roma questi fondi
che poi erano
consegnati a lui.”;
- Pacifico , a specifica domanda della sua stessa difesa in dibattimento
,smentisce il
coimputato in quanto esclude di aver mai effettuato operazioni finanziarie
all’ estero in
società con o per conto di Previti: Avv. Quattrocchi:” Senta
avvocato Pacifico, Lei nel
corso dell’esame ha parlato di operazioni finanziarie, operazioni di
compensazioni,
operazioni di...rientro con l’onorevole Cesare Previti “ ; Pacifico
:” Sì.”; Avv.
Quattrocchi:” E’ un dato documentale. Ha fatto anche delle operazioni
di investimento
comune con... con l’onorevole Previti? Cioè è capitato
che ci fossero delle operazioni
bancarie, azionarie, finanziarie?”; Pacifico :”Si”; Avv. Quattrocchi
:” All’estero
soprattutto?”; Pacifico :” No...”; Avv. Quattrocchi :” Non se ne ricorda
di operazioni...?;
“ Pacifico :” No, non mi ricordo “;
- I 425 milioni di lire sono stati prelevati in banconote italiane
in Svizzera . Ci si chiede
quale mai potesse essere l’ operazione finanziaria da compiersi in
Svizzera utilizzando
banconote italiane : Previti , significativamente , non la ricorda
mentre a Pacifico, in
generale , non gli sovviene alcuna operazione del genere compiuta all’
estero . Proprio il
prelievo in Svizzera di banconote italiane , non fa che confermare
che tale somma dovesse
(come tutte le altre ) rientrare in Italia ;
- Unitamente ai 425 milioni , Previti trasmette a Pacifico, 100 milioni
di pertinenza dei conti
dei dirigenti Efibanca sui quali Previti aveva la delega ad operare
; Pacifico , come visto ,
preleva la somma totale di 525 milioni . Ora , è assolutamente
certo che i 100 milioni
provenienti dai onti dei dirigenti Efibanca dovessero rientrare in
Italia ( cfr. deposizione
teste Lai del 20-4-2002 : P.M. – Lei ha mai avuto una consistenza patrimoniale
all’estero?
Lai – Sì, signora. P.M. – In che anni? Lai – Dal 1974…Fino al
1996. P.M. – Oltre lei anche
altri funzionari dell’Ifi Banca avevano un conto all’estero oppure
da altre persone, chi
aveva la procura ad operare? Lai – L’Avvocato Previti. Lai – Bertini,
Maglio, Ciancimino e
Nardi. P.M. - Tutti questi conti erano gestiti, aveva la procura speciale
Cesare Previti? Lai
– Sì…in talune occasioni chiedevamo dei rientri di qualche somma
e quindi la procedura
operativa credo che fosse quella relativa a questi rientri. Non lo
conoscevamo, noi
486
facevamo la richiesta all’Avvocato – dico noi perché abbiamo
parlato anche degli altri -.
L’Avvocato Previti ci faceva avere la somma che c’era necessaria. P.M.
– Quindi quando
lei aveva bisogno di denaro contante arrivava in Italia? Lai – Sì.
P.M. – Quindi Cesare
Previti ha operato, praticamente, consegnandovi denaro contante in
Italia fino a che anno?
Lai – ’93, ’94 « . Ha poi precisato il teste da un lato che ,
ovviamente , su questi rientri
pagava una percentuale e , dall’ altro , di aver chiuso il conto nel
1996 , allorquando ,
iniziate le indagini , ebbe modo di appurare che i rientri in Italia
avvenivano per il tramite
di Pacifico , il cui nome compariva tra gli indagati . Ora il fatto
che Pacifico , unitamente ai
425 milioni prelevi anche i 100 milioni destinati ai dirigenti Efibanca
( per la esattezza 98
milioni e mezzo , dedotta evidentemente la sua percentuale ) non fa
altro che confermare il
rientro in Italia della intera somma .
Da tutto quanto sopra rappresentato , non può che ritenersi
provato che i 425 milioni di lire nell’
Ottobre 1991 rientrano in Italia per il tramite di Pacifico e altro
non sono che una parte della
“provvista “ che nel Febbraio 1991 Previti ha ricevuto dalla Finivest
e che , fino all’ Ottobre dello
stesso anno, è stata custodita, evidentemente per conto terzi
, da Acampora .
Somma, questa dei 425 milioni , che – per quanto sopra detto - non
rimane nella disponibilità né di
Pacifico né di Previti : entrambi escludono il rientro in Italia
nel loro interesse e, d’ altronde, sui
loro conti italiani non vi è in effetti traccia di corrispondenti
versamenti ( cfr. teste Santucci e
documentazione allegata alla sua deposizione del 29-1-2001 ). Resta
, dunque , da valutare se , agli
atti , esistono elementi per risalire alla destinazione “ italiana
“ finale di questa somma di denaro .
E il Tribunale ritiene di poter rispondere affermativamente per i motivi
che verranno subito esposti .
F/G ) DISPONIBILITÀ DA PARTE DI METTA DELLA SOMMA DI 400 MILIONI
DI
LIRE IN CONTANTI
Va , a questo punto, osservato , come il periodo ( 1 Ottobre 1991 /
14-16 Ottobre 1991 ) in cui
il “ rientro “ in Italia dei 425 milioni di lire viene organizzato
, e poi attuato , non è senza
significato nella valutazione complessiva degli accadimenti di quel
periodo .
Come più diffusamente motivato nel capitolo che immediatamente
seguirà ( dedicato alle
disponibilità economiche di Metta - cui dunque si rimanda )
, è, questo, proprio il periodo in cui il
giudice Metta manifesta concreto interesse all’ acquisto della casa
di via Casal de Merode a
Roma , acquisto che si formalizzerà poi nel successivo mese
di Aprile 1992 . Prezzo richiesto
dalla parte venditrice quanto meno pari a 900 milioni. Il che significa
che Metta ( che mentirà
487
al PM sul prezzo di acquisto riducendolo a 500 milioni e non si sottoporrà
ad esame dibattimentale
non dicendo una parola sull’ argomento “ 400 milioni “ neppure nelle
dichiarazioni spontanee dell’
8-10-02 ) allorquando inizia i contatti con la parte venditrice – subito
manifestando interesse all’
acquisto - e li prosegue , necessariamente deve già sapere di
avere la disponibilità di tale
ingente somma ( altrimenti le trattative-essendo il prezzo richiesto
“ troppo caro “- neppure si
iniziano ).Disponibilità immediata , in quanto dette trattative
– come in qualsiasi normale
circostanza- potrebbero anche concludersi , in astratto , in qualsiasi
momento , o potrebbero
presentarsi improvvisi e più decisi concorrenti . I contatti
con la parte venditrice dureranno poi per
alcuni mesi e per i motivi esplicitati dai testimoni, ma all’ atto
del compromesso nell’ Aprile
1992 , Metta salderà l’ anticipo pagando 400 milioni in contanti
mai transitati sui suoi conti
italiani ( e di altro contante non tratto dai suoi conti , dimostrerà
di essere in possesso al momento
dei lavori di ristrutturazione – cfr. capitolo citato ) . Metta non
ha mai fornito alcuna spiegazione
circa la disponibilità di questa ingente somma in contanti che
, neppure nella sua prospettazione
difensiva , è fatta risalire alle “ donazioni “ di Orlando Falco
( cfr. il capitolo relativo alle
disponibilità finanziarie del giudice Metta ) .
Non si può , dunque , non sottolineare ancora una volta , come
nell’ Aprile del 1992 l’ imputato
“tira fuori dalla tasca” una somma contante ( e di altro contante ancora
risulterà in possesso , come
si vedrà ) molto vicina a quella che nell’ Ottobre 1991 , allorquando
egli inizia le trattative per l’
acquisto della casa , viene da Acampora restituita a Previti ( e da
questi bonificata a Pacifico che la
preleverà in contanti e ne curerà il rientro in Italia
) .
E non si può ,qui, non richiamare , seppur brevemente e conclusivamente
, quanto in modo più
approfondito si è esposto nei capitoli precedenti di questa
stessa motivazione , cui integralmente si
rimanda .
Il giudice Metta , descritto dalla difesa ( e da se stesso ) come persona
assolutamente riservata ,
avulsa da qualsiasi rapporto con colleghi e avvocati che non fosse
determinato dal suo ruolo
professionale , risulta però , per strana coincidenza , essere
in stretti rapporti con tutti e tre gli
avvocati romani ( Acampora , Previti e Pacifico ) , protagonisti della
movimentazione economica
di cui sopra nonchè dell’ altra vicenda oggetto di questo processo
, la causa IMI-SIR , coeva a
quella Mondadori ; e neppure può ritenersi una semplice coincidenza
il fatto che , tutti e tre
costoro palesemente interessati alla causa Imi-Sir , tanto da essere
munificati con una somma
complessiva di 68 miliardi di lire , risultino protagonisti anche della
altrettanto “ anomala “ ( per i
motivi detti ) causa Mondadori e in particolare del movimento finanziario
a tale causa
riconducibile per le ragioni in questo capitolo esposte .
488
Se si tiene conto di tutto quanto fin qui evidenziato ( e ancora subito
si esporrà con riferimento alla
versione fornita dall’ imputato Metta circa le origini della sua “
fortuna “ economica ) e si
rammentano le eclatanti anomalie dell’ iter processuale e la costante
, non ufficiale , presenza di
Previti nel corso della causa , nonché i timori espressi da
Berlusconi a Dotti in ordine all’ oggetto
della testimonianza Ariosto , non si può che anticipare la conclusione
circa la accertata esistenza in
atti di un fortissimo quadro indiziario , preciso , univoco e concordante
, più che idoneo per poter
affermare che il giudice Metta abbia “ venduto “ – agli stesi intermediari
e nello stesso periodo-
anche la causa Mondadori , oltre che quella Imi-Sir - e che fosse stato
ormai attirato – per sua
volontà- in quella lobby tra avvocati e magistrati romani ,
gestita da Cesare Previti con la fattiva
collaborazione di Attilio Pacifico e , quanto meno con riferimento
a queste vicende , di Giovanni
Acampora , avente quale scopo quello di “ aggiustare “ le cause ora
a favore di questo , ora di quell’
altro imprenditore interessato al “ servizio “ .
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Conclusioni 488-536 |
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