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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO PROCESSO IMI/SIR |
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LA CAUSA CIVILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DEL c.d.“ LODO
MONDADORI “
La controversia civile che ora si andrà ad esaminare , definita
con sentenza 14 Gennaio 2001 della
Corte di Appello di Roma ( pubblicata il 24 Gennaio ) , presenta assolute
analogie con la coeva
sentenza Imi-Sir :
- lo stesso è il consigliere istruttore e relatore cui venne
assegnata la causa , l’ allora giudice
Vittorio Metta ;
- identico lo “ stile “ : stessa capacità , cioè , da
parte del relatore , di “ banalizzare “ ,
“occultare “ e financo “ travisare “ le argomentazioni contenute nei
provvedimenti di altre
autorità ed esaminati in motivazione : allora la sentenza della
Corte di Cassazione del 1989 ,
ora il lodo arbitrale del Giugno 1990 ;
- notevoli le similitudini tra le due sentenze : se della motivazione
Imi-Sir si sono trovate una
serie di bozze presso gli imputati Pacifico e Acampora, lo stesso non
può dirsi della sentenza
Mondadori la quale , però , risulterà essere stata pacificamente
dattiloscritta da terzo
estraneo all’ ambiente istituzionale ; risulterà esistente in
più copie diverse tra loro e
non tratte dall’ unico originale ; sarà anticipata , nel suo
contenuto sfavorevole alla Cir
, ancor prima che i giudici si riunissero nella camera di consiglio
del 14 gennaio 1991 ;
- gli stessi sono anche i tre “ avvocati d’ affari “, Previti , Pacifico
, Acampora che , come
risulterà dalle successive movimentazioni finanziarie estere
, risulteranno interessati al
procedimento , con presenza “ occulta “ , in questo caso , assolutamente
preminente del
primo. Allora nell’ interesse di un imprenditore ( Nino Rovelli e poi
i suoi eredi ) , ora in
quelli di un altro , Silvio Berlusconi ;
- ugualmente inspiegati e non documentati i movimenti finanziari riconducibili
a questa
controversia .
A- ANTEFATTO
La vicenda Mondadori inizia nel 1986 allorquando venne stipulato un
patto di sindacato attraverso
la creazione dell’ AMEF ( Arnoldo Mondadori Editoria Finanziaria )
: una specie di “ scatola “ la
definisce Carlo De Benedetti ( esaminato alla udienza del 28-1-02 )
,ove furono fatte convergere
tutte le varie partecipazioni azionarie detenute da diversi soggetti
. All’esito delle diverse operazioni
la partecipazione AMEF – ricorda sempre De Benedetti - era così
suddivisa : la famiglia Formenton
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e Leonardo Mondadori il 25% circa ciascuno ( per un totale del 50,3%
) , la CIR di Carlo De
Benedetti il 16% , la Fininvest di Silvio Berlusconi l’ 8% ; il restante
26% suddiviso tra azionisti
minori .
Ricorda invero De Benedetti , che il suo interessamento alla società
editrice più importante d’ Italia
risaliva ad alcuni anni prima , allorquando ebbe ad acquistare il 50%
della Manzoni , società
pubblicitaria posseduta al 50% dal gruppo editoriale l’ Espresso e
dalla Mondadori .
Nel 1986 , poi ( nominato nel frattempo amministratore delegato Franco
Tatò ) , si diede luogo all’
aumento di capitale della Mondadori con garanzia prestata dalla CIR
. Ricorda De Benedetti che
tale operazione si rivelò un successo “ tanto che la CIR che
aveva assunto la garanzia
dell’operazione alla fine si ritrovò con un 7% di azioni inoptate,
e quindi si ritrovò per la prima
volta azionista della Mondadori con un 7% che le derivavano dall’inoptato
sull’aumento di
capitale “ .
Nel 1987 , a seguito di contrasti tra Mario Formenton ( Presidente
della Mondadori ) e l’
amministratore delegato Tatò , venne nominato , in vece di quest’
ultimo , Emilio Fossati .
Nello stesso 1987 , Mario Formenton muore , e questo avvenimento creò
forti contrasti fra le
famiglie Formenton e Mondadori . Leonardo Mondadori , che aspirava
alla presidenza , trovò l’
opposizione di Cristina Mondadori-Formenton , tanto che venne trovata
una soluzione di
compromesso con la nomina alla Presidenza dell’ anziano Sergio Polillo
, ex segretario del
capostipite Arnoldo .
Sempre in quell’ anno 1987 , la Cir aumentò la sua partecipazione
azionaria acquistando da Cristina
Mondadori il 27% delle azioni AMEF e il 30,9% di quelleAME ( Arnoldo
Mondadori Editore ) .
Infine , il 21-12-1988, dopo alcuni mesi di trattative , venne stipulata
una convenzione tra Cristina
Mondadori vedova Formenton , Luca, Silvia, Pietro , Mattia Formenton
e La Persia srl ( società
finanziaria della famiglia ) da un lato e la CIR Spa di Carlo De Benedetti
dall’ altro .
Detta convenzione è allegata al verbale dell’ 8-2-2002 e prevedeva
all’ articolo 3 quello che si può
definire un contratto di “ put and call “ :
“ La famiglia Formenton si obbliga a vendere in piena e libera proprietà
alla CIR , la quale si
obbliga a comprare , n. 13.700.000 azioni ordinarie AMEF di sua proprietà
, comprese quelle
derivanti dalla conversione delle obbligazioni 10% 1986/89 . La cessione
avverrà nei trenta giorni
successivi alla scadenza della vigente convenzione di sindacato AMEF
e pertanto , comunque ,
entro il 30 Gennaio 1991 . Quale corrispettivo per detta cessione la
CIR trasferirà in piena e libera
proprietà alla famiglia Formenton la quale si obbliga ad acquistarle
, n. 6.350.000 azioni ordinarie
Mondadori con godimento 1 Gennaio 1990 “ .
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L’ articolo 2 prevedeva , invece , intese in ordine alla gestione e
alla amministrazione della
Mondadori sino alla scadenza del patto AMEF del 1986 , prevista per
il 30-12-1990 . Le parti si
accordavano , infatti , in ordine alla designazione delle cariche sociali
nella Mondadori e società
collegate ; si prevedeva che le delibere di maggior rilievo , dovessero
essere sottoposte al
preventivo esame congiunto di De Benedetti e di un rappresentante della
famiglia Formenton ; si
stabiliva , ancora , che , in caso di delibere relative all’ oggetto
sociale o ad aumento di capitale
della Mondadori , queste non fossero sottoposte né ai partecipanti
al sindacato Amef , né agli organi
sociali della Mondadori , nella ipotesi in cui la famiglia Formenton
non fosse d’ accordo su tali
proposte di delibera . Infine l’ art. 2 prevedeva , a garanzia degli
assetti di potere interno , che “ in
relazione a quanto sopra previsto , la CIR deposita fiduciariamente
presso la PASFID Gestioni Spa
nr. 8.951.000 azioni privilegiate Mondatori , con istruzioni irrevocabili
alla stessa PASFID
Gestioni di intervenire alle eventuali assemblee straordinarie della
Mondadori soltanto sulla base
di istruzioni congiunte della stessa CIR e della famiglia Formenton
“ .
L’articolo 5 prevedeva analoghi patti per il periodo successivo alla
scadenza del patto Amef del
1986 con durata , massima, di 5 anni.
L’articolo 9 - intitolato “ inscindibilità ed esclusività
della convezione “ così disponeva :
“ La famiglia Formenton e la CIR si danno atto che le pattuizioni della
presente convenzione
costituiscono un insieme inscindibile e equilibrato di diritti e doveri
, e vanno di conseguenza
considerate e attuate nella loro interezza. Tutte le parti si impegnano
altresì a non stipulare altre
convenzioni aventi in tutto o in parte lo stesso oggetto della presente
convenzione , o comunque
relative alle azioni Amef , della Mondadori e delle sue controllate
e collegate…” .
Seguiva , infine la clausola arbitrale ( la nr.10 ) : “ Ogni controversia
sull’ interpretazione ed
esecuzione della presente convenzione verrà decisa da un collegio
di tre arbitri amichevoli
compositori : i quali decideranno inappellabilmente entro il termine
perentorio di tre mesi dalla
composizione del collegio “ .
La convenzione 21-12-1988 avrebbe dovuto rimanere riservata ( articolo
11 ) il che non impedì
che sulle sorti della casa di Segrate si appuntasse l’ attenzione del
mondo politico .
Ricorda De Benedetti che – in contemporanea ai primi acquisti sul mercato
azionario da parte della
Fininvest di Silvio Berlusconi , accompagnati da offerte di acquisto
da parte dello stesso Berlusconi
a Cristina Mondadori-Formenton - si verificarono pesanti attacchi ,
da parte dell’ allora segretario
del PSI , Bettino Craxi , al gruppo editoriale Repubblica – l’ Espresso
– Mondadori ( nell’ Aprile
1989 De Benedetti aveva acquisito il gruppo facente capo a Eugenio
Scalari e Carlo Caracciolo )
Fatto sta che alla fine del 1989 – come risulta dalla rassegna stampa
prodotta dalla parte civile Cir
alla udienza del 21-12-2001 nonché dal lodo arbitrale e dalla
stessa sentenza della Corte di Appello
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redatta da Metta – cominciano a spargersi voci circa l’ esistenza di
un accordo tra Silvio
Berlusconi e i Formenton , avente per oggetto la cessione al primo
della quota di azioni AMEF
posseduta dai secondi ( e pari al 25,7% ) , con conseguente possibile
controllo , da parte di
Berlusconi, del 60% circa del capitale della finanziaria .
Il 2 Dicembre 1989 Silvio Berlusconi e Luca Formenton , ufficializzano
, nel corso di una
conferenza stampa , l’ accordo così come riportato da precedenti
indiscrezioni giornalistiche ,
precisando che la cessione delle azioni non verrà effettuata
prima del 30 Gennaio 1991 , data
prevista per la permuta ex art. 3 della convenzione del 21-12-1988.
La nuova situazione – come
risulta sempre dalla citata rassegna stampa – trova il plauso degli
allora partiti di governo : il
quotidiano democratico-cristiano “ Il Popolo “ commenta : “ se le cose
stanno così , la soluzione
darebbe garanzie di pluralismo “ ( e d’ altro canto , lo stesso Giulio
Andreotti , sentito alla udienza
del 6-5-02 , pur negando colloqui con De Benedetti dopo che il lodo
arbitrale aveva dato ragione a
quest’ ultimo , ha confermato la sua contrarietà – in linea
di principio - alla concentrazione
editoriale, da parte di chiunque attuata ) ; l’ “ Avanti “ , organo
del PSI , titola : “ Il gruppo
Mondadori resta in famiglia “ . Critica , invece , l’ opposizione .
Da questo momento , iniziano una serie di pesanti schermaglie fra i
contendenti , in quella che
verrà ricordata come la “ guerra di Segrate “ : reciproche accuse
di violazione della convenzione
del 1988 , comunicati stampa , ricorsi e controricorsi al Tribunale
di Milano , richieste di sequestro ,
minacce di denunce penali .
Sempre nel Dicembre di quell’ anno , la Cir chiede al Tribunale di
Milano il sequestro giudiziario
delle azioni e delle obbligazioni convertibili AMEF possedute dalla
famiglia Formenton ;
rispondono questi con la richiesta di sequestro delle azioni privilegiate
Mondadori possedute dalla
CIR e che avrebbero dovuto essere depositate , a norma dell’ art. 2
della convenzione , presso la
PASFID ; nel Febbraio 1990 la Cir avanza richiesta al Tribunale di
Milano perché venga dichiarato
“ nullo , ovvero inutile , ovvero risolto , ovvero caducato e comunque
inefficace…il patto di
sindacato Amef del 6-1-1986 “ ; nel corso di questo ultimo procedimento
venne emesso
provvedimento ex art. 700 cpc con il quale veniva ordinata la restituzione
alla CIR delle azioni
Amef detenute dalla Siref ; si rastrellano , nel frattempo , azioni
sul mercato . Falliscono le
mediazioni tentate dall’allora Presidente del Tribunale di Milano ,
dr. Papi .
Nell’ Aprile 1990 il Tribunale di Milano autorizza il sequestro del
37,7% del capitale de “ L’
Espresso “ di proprietà della Mondadori , accogliendo una istanza
in tal senso presentata da Carlo
Caracciolo e Eugenio Scalfari .
E’ in questa fase che compare sulla scena l’ avvocato Previti , privo
di alcun mandato ad hoc, ma
particolarmente attivo anche all’ insaputa dei legali che , in quel
tempo , assistevano la Fininvest e
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Silvio Berlusconi .
L’ argomento è stato compiutamente affrontato nel successivo
capitolo dedicato ai “ movimenti
finanziari della vicenda Mondadori “ , cui dunque su rimanda . Qui
basterà ricordare come l’
avvocato Dotti (sentito alla udienza del 22-2-2002 ) , principale legale
della Fininvest per tutto
ciò che “ gravitava su Milano “, ha escluso un qualsiasi interessamento
di Previti prima che la
vicenda approdasse a Roma . Ignorava , il testimone, che l’ avvocato
Previti ( come questi dice di
sé “ officiato da Berlusconi …, punto di riferimento del cliente
“ pur “ non essendo in delega “ )
si interessava “collateralmente “ alla controversia – e alla insaputa
dei legali milanesi - anche
quando questa era ancora tutta concentrata su Milano ( ed è
lo stesso Previti a precisarlo , nel suo
esame dibattimentale: “ …quando il Lodo Mondadori è passato
su Roma …dovendosi affrontare l’
impugnativa davanti alla Corte di Appello di Roma , io che già
ero stato , diciamo , interessato alla
vicenda quando la stessa si era svolta a Milano…”).
In che modo , l’avvocato Previti , aveva manifestato interesse alla
vicenda “ milanese “ , è emerso
dall’ episodio che ha visto per protagonista il suo impiegato Marco
Iannilli , nominato
amministratore dell’ Amef e mandato in vacanza all’ estero a spese
dell’ imputato e fino a nuovo
ordine , allo scopo di non farsi , in quel periodo , rintracciare in
Italia ( per la completa esposizione
di tale episodio si rinvia al capitolo della motivazione sopra citato
).
B- IL LODO ARBITRALE DEL 20 GIUGNO 1990
Con atto notificato il 18 Gennaio 1990 alle controparti Mondadori-Formenton,
Carlo De Benedetti,
quale legale rappresentante della Cir , adiva collegio arbitrale chiedendo
il rispetto dell’ articolo 3
della convenzione del 21-12-1988 e cioè che “1) il collegio
arbitrale accerti e dichiari che …i sigg.
Cristina Mondadori , Luca, Silvia, Pietro, Mattia Formenton e la srl
Persia sono solidalmente
tenuti alla stipulazione del contratto definitivo avente ad oggetto
il trasferimento della proprietà di
13.700.000 azioni ordinarie Amef a favore della CIR; 2 )emetta , conseguentemente
, il Collegio
arbitrale lodo ai sensi dell’ art. 2932 cod.civ. che tenga luogo ,
inter partes , degli effetti del
contratto definitivo non concluso…” .
Si “ costituiva “ la famiglia Mondadori- Formenton che , con atto notificato
alla Cir il 22-1-1990,
dopo aver addebitato alla stessa CIR la violazione complessiva degli
accordi di cui alla convenzione
del 21-12-88 , così concludeva : “ accertare e dichiarare risolti
, per fatto e colpa della CIR , sia il
preliminare di permuta di cui all’ art. 3 della convenzione 21-12-88
, sia l’ intera medesima
convenzione , rigettando , anche perché inammissibili , le domande
tutte della CIR “.
Venivano nominati i seguenti arbitri : Pietro Rescigno ( per la CIR
) , Natalino Irti ( per la famiglia
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Formenton ), Presidente il magistrato Carlo Maria Pratis nominato dal
primo presidente della Corte
di Cassazione.
Il 20 aprile 1990 veniva fissata “ udienza “ per la presentazione delle
conclusioni con termine al 3
Maggio per la discussione .
Il lodo veniva infine depositato in data 20 Giugno 1990 .
L’ esito era favorevole alla CIR : veniva infatti respinta la domanda
riconvenzionale di risoluzione
della convenzione 21-12-1988 e , in accoglimento della domanda proposta
dalla CIR , il collegio
arbitrale dichiarava che : “ i convenuti sono solidamente tenuti alla
stipulazione del contratto
definitivo…avente ad oggetto il trasferimento da parte loro alla CIR
di 13.700.000 azioni ordinarie
Amef…” . Veniva invece rigettata la domanda ex art. 2932 c.c
Nella motivazione , gli arbitri affrontano in primo luogo il problema
, sollevato dai convenuti
Formenton , relativo alla nullità della intera convenzione per
nullità o invalidità degli articoli 2
(con la quale CIR e Formenton si accordarono sulla gestione delle società
del gruppo Mondadori
per il periodo di vigenza del patto di sindacato Amef del 1986 ) e
5 ( analoghi accordi per il
periodo successivo ) .
I motivi addotti dalla difesa Formenton a sostegno di tale tesi ( in
generale l’ essersi costituito tra le
parti un patto di sindacato azionario in contrasto con norme inderogabili
in materia di società per
azioni ) , vengono riassunti da pag. 43 a 46 del lodo .
Nel respingere la domanda dei convenuti , gli arbitri affrontano al
questione partendo dallo stato
della giurisprudenza della Corte di Cassazione il cui rigore iniziale
era stato temperato da
successive decisioni nelle quali si afferma , in sostanza , che “ la
questione relativa alla nullità o
meno dei patti che vincolano la libertà di voto deve essere
risolta in base all’esame delle singole
situazioni, avendo presente che la limitazione di ordine pubblico può
riguardare soltanto quei casi
nei quali può sussistere un conflitto di interessi fra i soci
e la società , in quanto solo a protezione
di questa si vuole evitare che il voto , vincolato prima della riunione
, possa formare artificialmente
la maggioranza , precisandosi inoltre che la validità del patto
di sindacato azionario o di voto può
essere esclusa , per violazione di norme o principi imperativi, quando
, attraverso il patto stesso , l’
assemblea della società risulti pienamente svuotata di funzioni
e di contenuti “ ( cfr. lodo pagg. 48-
49 ) .
Ciò premesso , gli arbitri ebbero a rilevare come la giurisprudenza
della Suprema Corte , non solo
fosse molto datata ma anche riferita a fattispecie di patti parasociali
riguardanti piccoli e medi
organismi societari , mentre il caso portato al loro esame non solo
era molto recente ma altresì
riguardava società quotate in borsa e di grande rilievo. Per
questo motivo , “ in mancanza di
pronunce recenti della Cassazione “ il collegio conclude che “ non
si può non tener conto della
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evoluzione dottrinale che nel frattempo si è verificata in tema
di patti parasociali “ .
La problematica viene affrontata dal collegio , in primo luogo , da
un punto di vista generale .E la
conclusione è che – in armonia con la allora più recente
elaborazione dottrinale - non esiste nell’
ordinamento alcuna ragione per ritenere aprioristicamente illegittimo
qualsiasi sindacato di voto .
Al contrario vengono individuate , nel lodo , diverse ragioni per ritenere
il contrario ( cfr.
motivazione lodo da pag. 50 a 57 ) :
- dati normativi in contraddizione con l’ affermato principio della
“ necessità della formazione
della volontà del socio in sede assembleare “ ( citano gli arbitri
i casi di cui agli artt.
2352,2533,2347 2362 c.c. ) , da cui il collegio deduce che “ l’ assemblea
è il luogo dove i
voti e le maggioranze si esprimono , non quello dove ciascun socio
debba necessariamente
maturare il suo orientamento sull’ esercizio del voto “ ;
- dati di ( allora ) recente legislazione . Ci si riferisce all’ art.
2 co. 5 della legge 5-8-1981 n.
416 che disponeva che i sindacati di voto devono essere comunicati
al servizio dell’
Editoria, con ciò riconoscendo gli stessi come espressamente
legittimi ;
- la necessità , in sede amministrativa , di comunicare alla
Consob l’ eventuale esistenza di
sindacati di voto , anche qui con gli effetti di cui sopra ;
- infine osserva il Collegio : “ E’ ben noto che nei confronti delle
maggiori società per azioni
i sindacati azionari costituiscono uno strumento per garantire la permanenza
di nuclei di
azionariato imprenditoriale idonei ad assicurare certa continuità
ed efficienza gestionale
della impresa sociale , mentre è stato efficacemente osservato
che …l’ affermazione della
nullità delle convenzioni di voto , dietro l’ apparente scopo
di proteggere gli interessi della
società , presenta il pericolo di legittimare i comportamenti
delle parti che intendono
svincolarsene , ma vorrebbero tuttavia uscirne senza danni “ .
Che , a ben vedere , è quello che è capitato nella vicenda
in esame , laddove gli stessi che quella
convenzione hanno sottoscritto , ne hanno poi invocato ( e ottenuto
) la nullità , presumibilmente
attratti – tra l’ altro - da maggiori benefici economici .
Affrontato il problema in generale , il collegio scende nel particolare
, premettendo ( pag. 58 ) che,
pacifico che non un qualsiasi patto di sindacato può sempre
considerarsi legittimo , “ la validità o
meno di quei patti deve essere verificata in relazione alle singole
fattispecie…esaminando caso per
caso il contenuto dei singoli accordi per verificare se , e in quali
limiti , essi si pongano in confitto
con norme inderogabili dell’ istituto azionario o in contrasto con
l’ interesse sociale…e ciò in linea
con l’ atteggiamento suggerito dalla Corte Suprema…” .
Sgombra il campo , il Collegio , da una prima tesi della parte Formenton
: “ non si può concordare
con la affermazione secondo cui la convenzione dovrebbe essere ritenuta
nulla per le stesse ragioni
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per le quali è stato ritenuto nullo il patto di sindacato Amef
“ ( pag. 60 e 36-37 ) e ciò non solo
perché “ la nullità di questo patto è ancora sub
iudice “ ma soprattutto perché “ nella convenzione
21-12-1988 il patto di sindacato Amef è richiamato esclusivamente
in relazione alle intese tra le
parti sulla gestione della Mondadori e dell’ Amef per il periodo in
cui quel patto doveva ancora
rimanere in vigore , non potendo le parti prescindere dalla sua esistenza
“ ( cfr. articolo 2 co. 1
della convenzione ) .
Viene poi affrontato il problema centrale della questione : la nullità
della intera convenzione per
nullità o invalidità degli articoli 2 (con la quale CIR
e Formenton si accordarono sulla gestione
delle società del gruppo Mondadori per il periodo di vigenza
del patto di sindacato Amef ) e 5
(analoghi accordi per il periodo successivo ) : ovverosia se le pattuizioni
in sé fossero da considerasi
o meno nulle e , qualora se ne volesse comunque ipotizzare la invalidità
, avessero , nell’ economia
dell’ atto, carattere talmente determinante, ex art. 1419 co. 1 cc
, da far ritenere che i contraenti
non avrebbero concluso la convenzione senza quelle medesime pattuizioni.
E anche qui la soluzione è drastica , con riferimento alle pattuizioni
di cui all’ art. 2 ( pag. 61 e
segg) : “ Se anche, per mera ipotesi, si dovessero ritenere nulle alcune
delle pattuizioni previste
nell’ art. 2 della convenzione per il periodo di vigenza del Patto
Amef , nessuna influenza ciò
avrebbe sulle rimanenti pattuizioni della convenzione medesima “ e
ciò in quanto , a giudizio del
Collegio , “ da una lettura complessiva della convenzione risulta evidente
che scopo principale
delle parti nello stipularla fu quello di regolare i loro rapporti
per il periodo successivo alla
scadenza del patto di sindacato Amef : e esclusivamente per il fatto
che le parti non potevano
frattanto sottrarsi alla sua osservanza , esse si accinsero a concordare
altre intese per il periodo
precedente…se dunque , scopo principale delle parti nello stipulare
la convenzione 21-12-88 fu
quello di regolare i loro rapporti per il periodo successivo alla vigenza
del patto di sindacato Amef
quando…sarebbe stato raggiunto un determinato assetto nelle rispettive
partecipazioni , non si può
non ritenere che le parti avrebbero ugualmente concluso , per questa
parte , la convenzione , pur
senza quella parte riferita al primo periodo riguardante le pattuizioni
che , in ipotesi , potrebbero
essere travolte per la loro pretesa nullità “ ( pagg. 63-64
) .
E infine , con riferimento all’ articolo 9, dopo aver a lungo motivato
sui criteri , in astratto e in
concreto , di interpretazione della “ volontà contrattuale delle
parti “ , cosi si conclude : “ il tenore
di questo articolo , interpretato secondo quella che appare essere
logicamente l’ intenzione delle
parti , porta a ritenere che l’ affermata inscindibilità riguardi
essenzialmente una connessione fra
le clausole (articoli da 3 a 6 collegati alla premessa contenuta nell’
art. 1 relativa alla
…opportunità che l’ Ing. De Benedetti svolga nell’ ambito della
Mondadori il ruolo di imprenditore
di riferimento ) che riguardano la regolamentazione dei loro rapporti
per il periodo successivo
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alla scadenza del patto di sindacato Amef “ ( pag. 64-65 ) .
E’ dunque chiaro l’ iter logico seguito nella motivazione : la clausola
di cui all’ art. 2 contiene
pattuizioni valide ( per quanto detto prima e dopo ) ma , “ se per
mera ipotesi “ si volesse
sospettare – alla luce della giurisprudenza più rigida , non
ritenuta conferente dal collegio arbitralela
loro invaldità , questa – per i motivi , anche più avanti
, esplicitati in applicazione dell’ art. 1419
cc – non si estenderebbe al resto del contratto.
Questo si sottolinea fin d’ ora , atteso che la “ omessa motivazione
“ sarà , come si vedrà oltre , uno
dei cardini della sentenza redatta da Metta per ritenere applicabile
, nel caso di specie , il disposto di
cui all’ art. 829 co. 1 cpc ( cfr. oltre ) .
Quanto alle pattuizioni di cui all’ art. 5 ( “ gestione della Mondadori
nei cinque anni successivi alla
scadenza della vigente convenzione di sindacato Amef “ ) il Collegio
, a maggioranza , ne ritiene
la validità ( pag. 66 ) : “ la maggioranza del Collegio ritiene
che le previsioni dell’ art. 5 ( e dell’
art. 2 nella parte in cui vi è richiamato ) siano valide “ concludendo
, dopo ampia motivazione che
“ la convenzione CIR – Formenton è contenuta entro limiti convenienti
di tempo e di oggetto “ :
cinque anni , come termine massimo , successivi alla scadenza della
convenzione Amef ( 30-12-
1990 ) ; facoltà di risoluzione unilaterale riconosciuta ai
Formenton ; oggetto rigorosamente
circoscritto e che non riguarda , ad es. , le delibere della assemblea
ordinaria ; incidenza dei patti
“sull’ ordine delle competenze degli organi tali da non violare i limiti
posti alla validità dei
sindacati e sopra riassunti nell’ esigenza di non svuotare l’ assemblea
in modo permanente dei suoi
compiti e di non creare o legittimare , nell’ ambito della stessa ,
fittizie maggioranze “ ( pag. 67-
68) .
E sottolinea , il collegio , come detta clausola è perfettamente
in linea con quelle che sono , in modo
evidente , “ le ragioni e le finalità degli accordi “ . Da un
lato assicurare alla Cir, alla scadenza del
patto Amef , l’ acquisizione del controllo della Mondadori, fatto reso
esplicito nella convenzione ,
laddove – articoli 3 e 4 – si dà atto della intenzione CIR di
voler effettuare la fusione per
incorporazione dell’ Amef , dopo l’ acquisto delle azioni di cui all’
art. 3 ( volontà di cui la
famiglia Formenton prende atto senza sollevare obiezioni – art. 3 ult.
co. ) ; dall’ altro assicurare ai
Formenton – per l’ epoca in cui la CIR acquisirà il controllo
– un potere di influenzare la gestione
della Mondadori con incidenza maggiore di quella corrispondente alla
sua partecipazione al capitale
( pagg. 70-71 ) .
E conclude netta la motivazione ( pag. 72-74 ) : “ La ragionevole e
coerente interpretazione del
patto conduce a inquadrarlo nella categoria delle convenzioni con cui
uno o più soci di
maggioranza garantiscono ad uno o più soci minoritari una incidenza
, sulla gestione sociale ,
superiore al peso che , in termini numerici , la minoranza può
esercitare… La validità di siffatte
181
pattuizioni , destinate ad accrescere il ruolo della minoranza , non
viene contestata nemmeno
nelle più rigide costruzioni della materia e non si vede perché
tali clausole , ammesse nel contesto
degli statuti sociali , debbano incontrare preclusioni quando vengono
stipulate mediante accordi
parasociali …letta nella prospettiva illustrata la convenzione si sottrae
alle censure di nullità . Si
è in presenza di lecite pattuizioni parasociali che apprestano
un regolamento di interessi non
lesivo delle ragioni di terzi e non pregiudizievole per l’ interesse
sociale “ .
Continua ad esaminare poi il lodo – con ampia motivazione cui si rimanda
- la validità dell’ art. 5 ,
in assenza di contrasto con i principi posti da giurisprudenza e dottrina
, nella parte in cui si
prevedono i meccanismi per le delibere richiamate dall’ art. 2 , “
rigorosamente specificate e non
afferenti alle normali vicende sociali…il patto non svuota l’ assemblea
delle sue funzioni , non crea
fittizie maggioranze , non subordina il voto ad interessi contrastanti
con l’ interesse sociale “
(pagg. da 75 a 80 ) .
E ancora si ricorda come nella interpretazione dei contratti e nel
valutare quale sia stata la comune
volontà delle parti , viga la regola “ utile per inutile non
vitiatur “ sicchè , dato il carattere
eccezionale dell’ effetto estensivo delle nullità delle singole
clausole , incomba su chi la invochi l’
onere di dimostrare l’ interdipendenza del resto del contratto dalle
clausole nulle : e-evidenzia il
collegio- i Formenton si sono limitati a richiamare la clausola 9 ,
richiamo per gli arbitri
insufficiente per i motivi sopra sintetizzati ( cfr. da pag. 83 in
avanti ) .
E , infine , una “ clausola di stile “ , spesso presente nelle motivazioni
anche dei giudici ordinari,
allorquando – assunta come provata una certa circostanza – si esamina
ugualmente la possibile
adozione di una diversa tesi ( comunque non fatta propria fin dall’
inizio della motivazione – cfr.
sopra ) per concludere che , anche in tal caso , la decisione non potrebbe
essere diversa . Si afferma
infatti a pag. 80 della motivazione : “ se , alla stregua delle più
rigorose costruzioni dei patti
parasociali ( quelle che per pagine e pagine il lodo ha in precedenza
contestato ) , si vuol dubitare
della validità di qualche clausola… ( si sottolinea l’ uso della
forma verbale impersonale che segue
quella al condizionale )…questa assume comunque rilevanza “ marginale
e accessoria nell’
economia complessiva della convenzione “ ; e ancora “ il dubbio potrebbe
investire l’ attribuzione ,
per talune delibere ( f,g ) di un sostanziale potere di veto al socio
minoritario “, tesi che
immediatamente il lodo confuta ( cfr. sempre pag. 80 ) per poi concludere
che , anche se si volesse
adottare la tesi inversa , si dovrebbe comunque concludere che “ le
parti avrebbero ugualmente
concluso la convenzione , pur senza quelle singole pattuizioni “ (
pag. 81 ) .
Anche questo punto si sottolinea , atteso che nella sentenza Metta
si affermerà ( cfr. oltre ) che non
è dato , in alcun modo , comprendere quale possa essere stato
l’ iter logico seguito dal collegio
arbitrale .
182
A questo Tribunale pare in verità chiarissimo sin dalla prima
lettura : la convenzione- afferma il
collegio arbitrale - non contiene clausole nulle ; anche se , sulla
base di un contrario orientamento
giurisprudenziale , non condiviso almeno dalla maggioranza degli arbitri
, si volesse ritenere il
contrario , dette clausole ( quelle di cui all’ art. 5inerenti le delibere
sub f) e g) recepite dall’ art. 2 )
– interpretata la volontà delle parti- sarebbero scindibili
dal resto della convenzione che dunque , ex
art. 1419 cc , manterrebbe intatta ,anche per questa via , la sua validità
.
Si può , in conclusione , essere d’ accordo o non con la decisione
assunta dal collegio arbitrale ( un
prestigioso collegio , sia consentito sottolinearlo ) con una motivazione
particolarmente completa e
complessa per un totale di 114 pagine dattiloscritte di venticinque
righe ciascuna : ma affermare ,
come si leggerà nella sentenza Metta , che non è dato
comprendere in alcun modo l’ “iter logico” e
la “ratio decidendi “ seguita dagli arbitri tanto da potersi parlare
di “ omessa motivazione “ , appare
a dir poco - ma molto a dir poco - forzato.
C- LA SENTENZA 14 GENNAIO 1991 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Avverso il lodo arbitrale , nel Luglio 1990 , proposero impugnazione
i Formenton e nel giudizio
intervenne la Fininvest . Quest’ ultima era rappresentata dagli avv.ti
Dotti , Vaccarella e Mezzanotte
ma , come già si è accennato e come si vedrà più
approfonditamente nel capitolo dedicato ai
movimenti finanziari riconducibili a questa vicenda , “ dietro le quinte
“ della controversia si
interessava anche l’ avv. to Previti , pur in assenza di mandato ad
hoc ( tant’è che , come ricorda
Dotti , Previti ebbe a presenziare alle udienze dinanzi al giudice
Vittorio Metta ).
Il ruolo di “ relatore e istruttore “ , viene ancora una volta assegnato
a quel giudice della I sezione
civile della Corte di Appello di Roma che tanto si è contraddistinto
( ! ) , per linearità correttezza e
imparzialità nella conduzione del procedimento Imi-Sir e nella
stesura della relativa motivazione.
Un giudice che si appresta a relazionare il collegio quando ancora
non ha finito di depositare , sui
suoi conti correnti , il prezzo per la compravendita della causa che
opponeva l’ Imi ai Rovelli . E
ancora una volta egli incontrerà sulla sua strada quei tre avvocati
– Acampora , Previti e Pacifico ,
che tanta parte hanno avuto nelle vicende della famiglia Rovelli .
La Corte di appello di Roma ( Pres. Valente , giudice istruttore e
relatore Metta , giudice Paolini )
decise nella Camera di Consiglio di Lunedì 14 gennaio 1991 .
Il 24 Gennaio la motivazione era già
depositata e pubblicata . Togliendo il “ dies a quo “ ( occupato dalla
Camera di Consiglio ) e il
“dies ad quem “ ( atteso che la pubblicazione da parte del cancelliere
Treglia avvenne di mattina )
residua un intervallo di nove giorni ( compresa la Domenica 20 ) per
la stesura e la battitura di
167 pagine dattiloscritte di venticinque righe ciascuna . Si vedrà
più oltre come , nella ipotesi
183
più favorevole all’ imputato , tale lasso di tempo andrebbe
ancora ridotto di almeno 48 ore , quelle
che Treglia afferma essere intercorse da quando egli , ricevuta la
sentenza da Metta e consegnatala
al Presidente Valente per la lettura e la firma , la riebbe indietro
per la pubblicazione . Dunque –
nella ipotesi più favorevole – sette giorni per entrambe le
incombenze di cui sopra .
Una sentenza altrettanto lunga del lodo ( anzi molto di più
) e complessa, quella redatta , e fatta
dattiloscrivere , a tempi da record assoluto nella storia della magistratura
italiana , dal giudice
Metta .
Il tema centrale affrontato dal lodo arbitrale e dalla sentenza della
Corte di Appello ( ovverosia
quello della validità dei c.d. patti di sindacato o di voto
) è , ed era soprattutto all’ epoca dei fatti ,
tema difficile e controverso in dottrina e giurisprudenza . Ad una
interpretazione che si potrebbe
definire più “ moderna “ adottata dal collegio arbitrale , corrisponde
una valutazione certamente più
rigida e tradizionale adottata dalla sentenza Metta , che riterrà
la nullità delle pattuizioni di cui agli
artt. 2 e 5 della convenzione 21-12-1988 . Sicchè nessun particolare
rilievo può essere mosso sotto
il profilo della individuazione di “ errores in valutando “ tali da
costituire “indizio” a sostegno della
imputazione contestata.
Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento al secondo dei
“ temi “ oggetto delle decisioni,
quello , cioè , della “ scindibilità o meno “ delle clausole
della convenzione 21-12-1988 : il
procedimento della “ interpretazione della volontà contrattuale
delle parti “ è percorso certamente
arduo e sempre opinabile sicchè , dalla diversa determinazione
assunta dagli arbitri e dalla Corte di
Appello , non è dato desumere alcunchè .
Si ribadisce qui – per parità di valutazione – ciò che
si è detto a proposito del lodo : col merito della
decisione ( di entrambe le decisioni ) si può essere d’ accordo
o meno ma – a fronte di un tema
certamente dibattuto , allora molto più di oggi – tutto rientra
nella “ libera determinazione “ del
giudice nell’ apprezzare e sposare – nel rispetto dei principi , ovviamente
– l’ una o l’ altra tesi.
Dove invece è possibile , e anzi doveroso , fare alcune osservazioni
è in ordine alla corretta
applicazione delle norme processuali in tema di impugnabilità
del lodo .
Va qui rammentato come la clausola arbitrale di cui alla convenzione
21-12-1988 fosse così
concepita : “ ogni controversia sulla interpretazione e esecuzione
della presente convenzione verrà
decisa da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori , i quali
decideranno inappellabilmente
entro…” ( cfr. articolo 10 ) : un arbitrato rituale di equità
, dunque , come ritenuto dalla stessa
Corte di Appello ( cfr. pag. 85 della motivazione in vol. 1 Lodo Mondadori
) e impugnabile per
nullità , ex art. 829 cpc co. 1 , solo per “ errores in procedendo
“ e non per “ errores in
iudicando”,non essendo possibile la impugnazione , ex art. 829 co.
2 cpc , per “ inosservanza
delle regole di diritto “ ( la giurisprudenza della S.C. è sul
punto pacifica e riportata , tra l’ altro ,
184
nella stessa motivazione della Corte di Appello ) . Unica possibilità
, riconosciuta dalla
giurisprudenza , per ritenere applicabile anche a siffatto lodo il
co. 2 dell’ art. 829 , è la violazione
di cogenti e inderogabili norme di diritto pubblico tra le quali –
val la pena di sottolinearlo subito –
certamente non rientrano quelle che presiedono alla interpretazione
“ della volontà contrattuale “ ex
art. 1419 cpc .
Gli attori , come principale motivo di impugnazione ( cfr. sentenza
pag. 84 e segg. ) avevano
chiesto che : “ sia dichiarata la nullità del lodo per avere
esso rigettato la eccezione di nullità della
convenzione 21-12-1988 per contrarietà a norme inderogabili
di ordine pubblico del sindacato di
voto previsto nella convenzione stessa e quindi , l’ invalidità
dell’ intero contratto , attesa la
inscindibilità , per espressa volontà delle parti , di
tutte le clausole e pattuizioni , sancita dall’ art.
9 “ .
Nella comparsa di costituzione e negli scritti successivi ( come riportato
dalla sentenza a pag. 88 e
segg. ) la convenuta CIR ebbe a obiettare che “ ogni dissertazione
e ogni censura riguardo alla
validità dei patti parasociali contenuti nella convenzione è
preclusa e comunque priva di
concludenza , poiché la sentenza arbitrale ha respinto la eccezione
di nullità dei patti parasociali ,
assumendo che questi rivestissero , nella economia complessiva della
convenzione una rilevanza
del tutto marginale ed accessoria e che fossero pertanto scindibili
dalla promessa di permuta …di
qui appunto …l’ inammissibilità delle censure svolte dagli impugnanti
contro quella parte del lodo
che , con giudizio di fatto da ritenere insindacabile , ha affermato
la scindibilità della
convenzione , e con essa la irrilevanza delle altre censure mosse dai
sigg. Formenton , concernenti
il giudizio espresso dagli arbitri sulla validità dei patti
parasociali…anche a voler ritenere che gli
arbitri abbiano errato nel giudicare validi i patti di sindacato contenuti
nella convenzione ( ci si
riferisce ovviamente alle pattuizioni di cui alle clausole 2 e 5 –
n.e. ) l’ insindacabile valutazione
di scindibilità relativa a tali patti costituisce , in ogni
caso , l’ esauriente fondamento della
sentenza arbitrale e ne preclude la dichiarazione di nullità…questa
parte della motivazione
riguarderebbe un accertamento di puro fatto avente ad oggetto la concreta
volontà delle parti circa
la rilevanza , nell’ economia complessiva della convenzione , delle
clausole eventualmente
contrastanti con i principi inderogabili del vigente ordinamento societario
; un siffatto giudizio non
potrebbe formare oggetto di alcuna censura , neppure sotto il profilo
della sua logicità, avendo le
parti dispensato gli arbitri dalla osservanza delle regole di diritto
, autorizzandoli a giudicare
secondo equità “.
Sulla base di queste argomentazioni , questa era la conclusione principale
della CIR come riportata
in motivazione ( pag. 4 ) : “ dichiarare inammissibili e/o improponibili
e comunque rigettare le
domande tutte…e dunque di pretesa nullità del lodo 20-6-1990…”
.
185
E’ dunque chiaro il pensiero dei legali della CIR :
- vertendosi in tema di arbitrato rituale di equità e non riguardando
la parte di motivazione attinente
la “ volontà contrattuale delle parti “ ( e , di conseguenza
, la ritenuta scindibilità della convenzione)
la applicazione di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico
, non è consentita – almeno su
questo punto - l’ impugnazione del lodo ex art. 829 cpc ;
-di conseguenza , anche a voler ritenere invalidi i patti di sindacato
, ciò non avrebbe alcuna
influenza sulla permuta prevista dall’articolo 3 che mantiene intatta
la sua autonoma validità .
Del problema ben si rende conto l’ estensore il quale , dopo aver ricordato
che anche il lodo di
equità è impugnabile qualora si ritengano non applicati
dagli arbitri – con riferimento ai singoli
punti portati alla loro attenzione - norme e principi di ordine pubblico
, così si esprime ( cfr. pag.
95) : “ il contrasto ( con la versione CIR – n.e. ) emerge allorché
si vanno a definire i limiti entro
i quali tale controllo deve essere svolto che , nella specie , dovrebbe
arrestarsi al contenuto delle
clausole parasociali direttamente investite della questione di nullità
e non dovrebbe estendersi al
riscontro del rapporto tra dette clausole e le altre ( ritenute scindibili
– n.e. ) , giacchè tale
rapporto non coinvolgerebbe alcun problema di rispetto delle norme
di ordine pubblico “ .
A chi scrive , in tutta modestia , pare che ci fosse anche qualcosa
di più di quanto riportato da
Metta: gli arbitri – abbondantemente motivando sulla “ effettiva volontà
delle parti “ - avevano
ritenuto scindibili le varie clausole della convenzione e in questa
decisione , attinente come detto la
problematica della interpretazione della volontà dei contraenti
, è difficile affermare che si siano
violate norme cogenti di ordine pubblico : sicchè – insindacabile
questa parte della motivazione
arbitrale di equità - anche l’ eventuale nullità dei
patti di sindacato contenuti nella pattuizione 21-
12-1988 non poteva incidere , ex art. 1419 cc , sul resto della convenzione
e , in particolare , sul
contratto di permuta di cui all’articolo 3 .
Questo era il vero problema posto dai legali della CIR .
A questa obiezione , il giudice Metta , di solito prodigo nella indicazione
di riferimenti
giurisprudenziali , si limita ad osservare che : “ la tesi non convince
“ ( pag. 93 ) e ad affermare un
qualcosa di ovvio , sposando la tesi Formenton : “ allorché
alcune clausole del contratto risultino
affette da nullità per contrarietà a norme di ordine
pubblico , l’ accertamento della unitarietà o
inscindibilità del contratto medesimo deve essere compiuto ,
come ha esattamente rilevato la difesa
dei sigg. Formenton , allo specifico fine di stabilire fino a qual
punto si estenda , nella concreta
fattispecie negoziale , il disvalore giuridico derivante da quelle
norme : se inscindibile è il
contratto nelle intenzioni delle parti , la norma di ordine pubblico
lo colpisce tutto,
inscindibilmente “ .
186
Pare a chi scrive che la Corte d’ Appello , e l’ estensore in particolare
, da un lato abbiano
affermato un principio assolutamente ovvio ( bastava fare riferimento
all’ art. 1419 cc ), dall’
altro non abbiano affrontato il problema , e cioè la sindacabilità
o meno in sede di impugnazione
di quella parte del lodo che aveva deciso per la scindibilità
, interpretata la volontà delle parti,
delle clausole contenenti patti di sindacato .
Conclude Metta , infatti , con quello che al Tribunale sembra un po’
un “ giro dell’ oca “ e che si
può così riassumere : siccome la Corte di Appello può
sindacare la contrarietà o meno a norme di
ordine pubblico di quelle clausole della convenzione 21-12-1988 contenenti
patti di sindacato ,
allora, qualora questo giudizio si concluda nel senso della nullità
di esse clausole , la valutazione
dovrà necessariamente estendersi anche a quella parte del lodo
arbitrale che , interpretando la
volontà dei contraenti , ha ritenuto la scindibilità
di dette clausole dalla permuta di cui all’ art. 3
e anche se , per tale parte della decisione arbitrale , nessuna norma
di ordine pubblico risulti violata
( sentenza pag. 95 ).
Trattasi di conclusione “ un po’ forte “ a giudizio del Collegio ,
tale da rischiare di rendere del tutto
vana la figura dell’ arbitrato di “ equità “ , impugnabile solo
per “ errores in procedendo “ ex art.
829 cpc o , per costante giurisprudenza , per la parte in cui siano
violate norme di ordine pubblico.
E forse lo stesso estensore si rende conto della “ opinabilità
“
di tale conclusione che , certamente,
avrebbe potuto essere motivo specifico di un non temerario ricorso
in Cassazione .
Per “ blindare “ la competenza della Corte di Appello a rivalutare
per intero la decisione arbitrale
del 20-6-1988 , si ricorre ad un altro argomento, questa volta fondato
su un preciso dato normativo
:
quello di cui all’ art. 829 cpc co. 1 n. 5 con riferimento all’ art.
823 n. 3 cpc , ovverosia l’ obbligo
di motivazione imposto anche negli arbitrati . Un “ errores in procedendo
“ questo , impugnabile
anche nel caso di lodo di equità ( cfr. sentenza pag. 96 par.
17 ) .
Cita questa volta Metta , copiosa giurisprudenza della Suprema Corte
che si può così riassumere
(cfr. per tutte Cass. 14-3-1977 n. 1006 evidenziata , tra le altre
, dallo stesso imputato : “ Il vizio di
“contraddittorietà “ del lodo arbitrale è deducibile
con impugnazione per nullità solo qualora si
concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (
art. 829 n. 4 cpc ) ovvero in un contrasto
fra parti della motivazione , di gravità tale da rendere impossibile
la ricostruzione della ratio
decidendi e, quindi , da tradursi in una sostanziale mancanza della
motivazione stessa “ .
Una contraddittorietà ( quella richiesta per dichiarare nulle
le sentenze arbitrali ) ben più profonda e
radicale di quella richiesta , con lo stesso effetto , dall’ art. 360
cpc. , per le sentenze del giudice
ordinario .
Ed è proprio questa la censura mossa nella sentenza redatta
dal giudice Metta alla motivazione del
lodo del 20-6-1988 : in sostanza il collegio arbitrale , composto da
un alto magistrato in pensione e
187
da due insigni professori di diritto , avrebbe redatto – sia pure a
maggioranza – una motivazione di
oltre 100 pagine , talmente bislacca , talmente irrazionale , talmente
contraddittoria , talmente
svincolata dai principi generali del diritto e del buon senso , da
risultare del tutto incomprensibile
il percorso logico seguito .
Non è contestazione da poco ( a parte la “ statura “ degli arbitri
“ , pur se nessuno è perfetto ) ,
anche perché è una censura che da un lato ( concretandosi
in un “ error in procedendo “ ex art. 829
co. 1 cpc ) apre la strada alla dichiarazione di nullità applicabile
anche al lodo di equità e all’
esame del merito della intera controversia da parte del giudice della
impugnazione ( cfr. per tutte
Cass. 12-6-63 n. 1593 ) ; dall’ altro non può costituire motivo
di ricorso in Cassazione da parte
del soccombente ( la giurisprudenza della Suprema Corte , anche all’
epoca dei fatti , è in tal senso
pacifica : “ Il valutare se la sentenza arbitrale difetti o meno di
motivazione rientra nei poteri
insindacabili del giudice di merito e non può formare oggetto
di giudizio dinanzi alla C.S. , il cui
controllo può esplicarsi unicamente sulla sentenza che ha deciso
sulla impugnazione ( Cass. 11-12-
1952 n. 5153; 30-6-1959 n. 2041 ; 28-2-1964 n. 446 ) ) ; “ Rientra
nei poteri insindacabili del
giudice della impugnazione del lodo arbitrale valutare se esso contenga
o meno un ‘ esposizione
sommaria dei motivi idonea a fare intendere l’ iter logico seguito
dal giudice privato per venire
alla decisione , mentre il controllo della Cassazione può esercitarsi
solo sulla sentenza del giudice
ordinario ed è limitato a verificare se questa è , a
sua volta , adeguatamente motivata in relazione
ai motivi di impugnazione del lodo”.
In buona sostanza , il ricorso in Cassazione da parte della CIR avrebbe
potuto avere per oggetto
non
più la dedotta ammissibilità della impugnazione ex art.
829 co. 5 cpc , ma solo il “ merito “ della
decisione della Corte di Appello , ovverosia la nullità delle
clausole contenenti patti di sindacato e
la conseguente nullità della intera convenzione 21-12-1988 ,
ritenute ( come ha ritenuto la Corte )
dette complessive pattuizioni tra loro inscindibili. Percorso , questo
, ben più arduo atteso il citato
stato della giurisprudenza e della dottrina in materia di validità
di patti di tal genere .
Va innanzitutto sottolineato come , dalla lettura della sentenza che
riporta analiticamente i motivi
di impugnazione , né la parte Formenton né l’ intervenuta
Fininvest avevano dedotto questo
specifico profilo di nullità ( cfr. sentenza pagg. 46-49) :
e insegna la Cassazione che gli “ errores
in procedendo “ – come nel caso di specie – “devono essere specificamente
dedotti nell’ atto di
impugnazione del lodo“ . Principio generale che ben si deduce dalla
stessa sentenza Metta , laddove
( cfr. pag. 100-101 “ ) si dice che : “ anche il lodo pronunciato secondo
equità deve essere
motivato…tanto è vero che può essere impugnato per i
vizi in procedendo ( non deducibili di
ufficio – n.e. ) previsti dall’ art. 829 co. 1 n. 5 in riferimento
all’ art. 823 n. 3 cpc “ . E’ vero che a
pag. 102 par. 18 , nella parte motiva , si parla di “ censura che ,
sotto il profilo della congruenza ,
188
della logicità e della razionalità della decisione ,
i sigg. Formenton hanno formulato nei riguardi
della motivazione…” , ma va a questo proposito osservato come i “ motivi
di impugnazione siano
analiticamente indicati a pagg. 46-47 e siano così compendiati
: a) incompetenza degli arbitri ex
art. 806 cpc ; b) non applicazione di norme di ordine pubblico ; c)
errori e vizi del lodo nel rigetto
della domanda riconvenzionale proposta dai Formenton . Nessuna traccia
di una impugnativa
ex art. 829 co. 1 n. 5 cpc che ben difficilmente poteva essere – per
il suo valore preliminare -
dimenticata (soprattutto da un giudice universalmente ritenuto particolarmente
preciso come
Metta). E allora non è forse un caso se , nella parte motiva
sopra citata , la sentenza della Corte di
Appello nell’ affrontare il problema che qui ci occupa , non parla
di “ motivo di impugnazione “
ma, più genericamente , di “ censura “ ( cfr. par. 18 ) senza
precisare dove , come e quando sia stata
dagli attori rappresentata .
Salvo , dunque , assai improbabili omissioni o dimenticanze di questo
specifico profilo di
impugnazione nella parte della sentenza a tale esposizione deputata
( pagg. 46-47 ) , si deve
concludere che , allo stato degli atti acquisiti e prodotti , la Corte
di Appello è andata “ ultra
petita “ , il che costituisce grave anomalia – e pesante elemento indiziario
- della sentenza
depositata il 24-1-1991 dall’ imputato Metta .
Ciò sottolineato , è necessario , a questo punto ( disponendo
in atti del lodo del 20-6-1988 ) ,
esaminare e cercare di capire sulla base di quali considerazioni l’
istruttore , relatore ed estensore
Metta sia giunto alla così “tranchant “ conclusione di ritenere
il lodo del tutto immotivato nel
senso sopra detto .
Scrive l’ estensore a pag. 96 della sentenza par. 17 : “ Peraltro ,l’
inesistenza di limiti all’ indagine
intorno alla volontà dei contraenti per ciò che riguarda
la questione della scindibilità del
contratto , va apprezzata , nella specie , anche con riferimento all’
altro profilo… e cioè con
riferimento alla rilevazione di eventuali vizi logici della motivazione
della pronuncia arbitrale ,
pienamente ammissibile nonostante si tratti di lodo di equità
“ E ancora prosegue ( pagg. 96-97 ) :
“ …altro è riconoscere la discrezionalità delle valutazioni
e delle scelte degli arbitri , e quindi la
insindacabilità nel merito delle loro opinioni ( dunque forse
anche l’ estensore riteneva che la
decisione sulla “ scindibilità “ fosse insindacabile ? ) e tutt’
altro è pretendere che il potere di
giudicare sia per ciò stesso illimitato e incontrollabile: anche
quando il giudizio prescinde dall’
apprezzamento di norme giuridiche e attinge i principi del bonum et
equum è bensì libero , ma non
per questo è privo di regole , prime fra tutte le regole della
logica…” .
Fatta questa premessa , l’ imputato “ approfondisce “ i motivi per
cui il lodo del 20-6-1988
sarebbe- a suo giudizio - da ritenersi assunto in violazione dell’
obbligo di motivazione ( nel senso,
189
assai restrittivo rispetto alle sentenze dei giudici ordinari , indicato
dalla giurisprudenza della S.C
– vedi sopra ) ex artt. 829 co. 5 e 823 co. 3 cpc .
Dopo un lungo excursus teorico – che occupa la motivazione da pag.
96 a pag. 102 - sull’ “ obbligo
di motivazione “ e su quando quest’ obbligo possa ritenersi adempiuto
, finalmente l’ estensore
indica i motivi “ concreti “ per cui gli arbitri ( Irti , Rescigno
, Pratis ) avrebbero steso una
motivazione dalla quale non sarebbe assolutamente possibile ricostruire
l’ iter logico e la ratio
decidendi tanto da risolversi , come insegna la Cassazione , in una
omessa motivazione .
A leggere il paragrafo 18 della sentenza , non si può non rimanere
a dir poco perplessi , tanto che ci
si potrebbe anche chiedere se il giudice Metta- relatore della causa
nella camera di consiglio del 14
Gennaio 1991 - abbia veramente , e attentamente , letto il lodo e abbia
correttamente e
compiutamente relazionato i suoi colleghi nella camera di consiglio
del 14 gennaio .
Da innanzitutto atto , Metta , del fatto che gli arbitri hanno ritenuto
che le clausole dell’ art. 2 si
applicassero solo fino alla scadenza del patto Amef del 1986 e che
, dunque , potessero ritenersi
scindibili dal resto della convenzione , mentre le clausole di cui
all’ art. 5 sarebbero da ritenersi
legate al resto della pattuizione ( sentenza pag. 103-104 ) .
E fin qui , dunque , lo stesso Metta non rappresenta alcun problema
di “ logicità “ della motivazione
del lodo .
Il lodo diventa però “ incomprensibile “ a giudizio dell’ imputato
perché “ …questa apparente
ricostruzione della volontà dei contraenti è smentita
dallo stesso lodo allorché , prospettandosi l’
eventualità ( si sottolinea : eventualità – n.e. ) della
rimozione per nullità di talune delle
pattuizioni parasociali contenute nell’ art. 5 ( ci si riferisce ai
punti f) e g) dell’ art. 2 richiamato
dall’ art. 5 – cfr. sopra , parte dedicata alla motivazione del lodo
– n.e. ) , ha affermato la
scindibilità anche di tali pattuizioni dalla promessa di permuta…In
tal modo , se in precedenza si
era affermata una scindibilità temporale , con riferimento ai
diversi periodi di vigenza della
convenzione , ora si afferma una scindibilità tematica , con
riferimento ai contenuti della stessa
convenzione…” (sentenza pagg. 104-105 ) .
Non c’ è altro .
Sulla base di questa unica considerazione Metta così argomenta
: “ Si tratta , in verità , di una
contraddizione che non consente di ricostruire un coerente pensiero
della sentenza arbitrale sul
valore dell’ art. 9 , in quanto se in un primo momento si assegna a
tale previsione la funzione di
sancire il carattere unitario della permuta e dei patti parasociali
, sia pure per il quinquennio
successivo alla scadenza della convenzione Amef , in un secondo momento
, senza che emergano
motivi di un simile mutamento di prospettiva , si nega in pratica all’
art. 9 qualsiasi funzione e si
riduce la sostanza del contratto ad una pura e semplice permuta di
azioni Amef contro azioni
190
Mondadori , che le parti avrebbero voluto anche senza tutte le altre
pattuizioni ( cosa, quest’
ultima, in realtà mai detta nel lodo ove , con riguardo all’
art. 5 , si fa riferimento, come
eventualmente scindibili , alle sole pattuizioni riguardanti le delibere
di cui alle lettere f) e g) – n.e.
cfr. sopra ) ; e così conclude : “ Pertanto, anche nella configurazione
più riduttiva dei poteri
cognitivi della Corte di Appello che volesse contenere il sindacato
sugli apprezzamenti di fatto
(quale quello inerente la interpretazione della “ volontà dei
contraenti “ – n.e. ) al solo controllo di
logicità e di razionalità, la strada per una completa
rivalutazione dei fatti e della volontà dei
contraenti sul punto della scindibilità della convenzione deve
ritenersi completamente aperta
perché il lodo non è assolutamente in grado di superare
il vaglio di coerenza e di non
contraddittorietà , se non ( e qui Metta avanza , nei fatti
e senza alcun motivo , un pesante sospetto
sull’ operato degli arbitri –n.e) sul punto di evitare che la nullità
delle clausole sul sindacato di
voto travolgesse quella sulla permuta , di cui si è voluta ,
comunque , salvaguardare la validità e l’
efficacia “ ( cfr. sentenza pag. 108 ) .
Da queste poche righe che Metta estrapola dalle 114 pagine del lodo
, egli ritiene che si sia
realizzata quella situazione “ abnorme “ cui fa riferimento la stessa
Cassazione citata dall’ imputato:
un contrasto fra parti della motivazione , di gravità tale da
rendere impossibile la ricostruzione
della ratio decidendi e, quindi , da tradursi in una sostanziale mancanza
della motivazione
stessa“ .
In sostanza sembra di capire che il pensiero di Metta si muova in questa
direzione : non si
comprende quale sia stato il ragionamento seguito dagli arbitri nel
valutare la volontà dei contraenti
in quanto prima dicono che l’ art. 5 è inscindibile e poi ,
mutando opinione sulla validità , quanto
meno parziale , di questo articolo , dicono che invece è scindibile.
Ora le sentenze – tutte le sentenze – è buona norma leggerle
dall’ inizio alla fine, anche perché solo
così si potrà dire “ completa “ la relazione fatta in
camera di consiglio agli altri giudici che- nelle
cause civili - degli atti non dispongono : se si estrapola una frase
qua e una là , effettivamente è
inevitabile che ne risulti difficile la comprensione della “ ratio
decidendi “ e dell’ “ iter logico “ .
Questo il giudice Metta certamente lo sa ma , nel motivare la sua sentenza
non ne ha chiaramente
tenuto conto . Se lo avesse fatto , si sarebbe facilmente reso conto
che gli arbitri mai hanno mutato
opinione circa la validità delle pattuizioni di cui all’ art.
5 sicchè non si vede quale “ insanabile
contraddizione “ possa esserci nel loro ragionamento.
Ci si richiama a quanto detto nella parte di questo capitolo dedicato
al lodo ( cfr. sopra ) ,
semplicemente ricordando in questa sede che Metta sembra dimenticare
che :
- a pag. 66 del lodo gli arbitri testualmente affermano “ la maggioranza
del Collegio ritiene
che le previsioni dell’ art. 5 ( e dell’ art. 2 nella parte in cui
vi è richiamato ) siano valide”
191
facendo seguire questa affermazione da ampia motivazione ; e più
avanti : “La validità di
siffatte pattuizioni non viene contestata nemmeno nelle più
rigide costruzioni della
materia e non si vede perché tali clausole , ammesse nel contesto
degli statuti sociali ,
debbano incontrare preclusioni quando vengono stipulate mediante accordi
parasociali
…letta nella prospettiva illustrata la convenzione si sottrae alle
censure di nullità “ ( pare
difficile affermare che non sia comprensibile il pensiero degli arbitri
in merito alla validità o
meno delle pattuizioni di cui all’ art. 5 );
- a pag. 75 in fondo gli arbitri affrontano nello specifico proprio
il problema delle delibere sub
f) e g) richiamate nell’ art. 5 ( proprio il punto contestato da Metta
) e testualmente
affermano : “ nemmeno contrastano , con i principi posti dalla giurisprudenza
e dalla
dottrina in tema di patti di sindacato , i meccanismi previsti in relazione
alle delibere di cui
all’ art. 2 nei limiti in cui li recepisce l’ art. 5 ; sia che si attribuisca
ai Formenton un
potere di veto ( delibere f - g )…” .
Difficile , dunque , contestare che il presupposto da cui parte la
motivazione del lodo sia quello
della validità di tutti i patti di cui all’ art. 5 : tante volte
ripetuto che è veramente impossibile che un
giudice attento e preciso come Metta possa non essersene reso conto
;
- la frase riportata da Metta in sentenza – e posta a fondamento del
suo ragionamento – va
letta non isolatamente ma unitamente a quanto detto nello stesso lodo
poche righe prima e
che l’ imputato dimentica di trascrivere e sottolineare : “ se , alla
stregua delle più rigorose
costruzioni dei patti parasociali ( quelle che per pagine e pagine
il lodo ha in precedenza
contestato ) , si vuol dubitare della validità di qualche clausola…
( si sottolinea l’ uso
della forma condizionale e impersonale )…questa assume comunque rilevanza
“ marginale
e accessoria nell’ economia complessiva della convenzione “ ; così
come dimentica di
evidenziare come gli arbitri in primo luogo contestino questa tesi
della invalidità parziale
dell’ art. 5 anche con riferimento alle citate delibere sub f) e g)
( cfr. sempre pag. 80 ) per
poi concludere che , anche se la si volesse adottare ( ma non è
questa la decisione del
collegio arbitrale ) , si dovrebbe comunque concludere che “ le parti
avrebbero ugualmente
concluso la convenzione , pur senza quelle singole pattuizioni” ( quelle
delle ipotesi sub f) e
g) , non tutte , come invece dice Metta – n.e. “ (pag. 81 ) . Anche
un lettore non tanto
addentro nella materia , non può non accorgersi come ci si trovi
di fronte ad un
assolutamente comune “ artificio retorico “ della motivazione : il
giudice ritiene accertato un
certo fatto ma , anche a voler ipotizzare ( che non significa “ condividere
“ ) la tesi opposta,
evidenzia altri elementi per cui il risultato comunque non cambierebbe
.
192
Un conto è una motivazione che “ non si condivide “ un conto
è una motivazione “ abnorme “ , una
“ non motivazione “ , come richiede la Cassazione per la declaratoria
di nullità di un lodo ( quella
stessa Cassazione – sia chiaro – non “ estrapolata “ da questo collegio
ma citata nella stessa
sentenza redatta da Metta ) . E’ una affermazione banale , ma va ricordata.
Come si faccia ad affermare che un siffatto “ artificio retorico “
– estrapolato da tutte le altre
considerazioni – intacchi nel profondo il filo logico della motivazione
tanto da renderne
imperscrutabile la “ ratio decidendi “ e risolversi in una omessa motivazione
è sì circostanza che
questo Tribunale non riesce a spiegarsi , se non con la volontà
di affermare a tutti i costi la propria
giurisdizione e allo scopo utilizzando , maliziosamente , alcuni brevi
passi del lodo per sostenerne
la impugnabilità ( si ribadisce , motivo non dedotto dagli attori)
ai sensi dell’ art. 829 co. 1 n. 5 :
così aprendosi l’ unica strada che , come dice lo stesso Metta
, consente ( senza possibilità di
obiezioni neppure in Cassazione ) “ una completa rivalutazione dei
fatti e della volontà dei
contraenti sul punto della scindibilità della convenzione “.
A questo punto diventava piuttosto agevole dichiarare la inscindibilità
della convenzione , la nullità
degli artt. 2 e 5 della convenzione e , di conseguenza , la invalidità
totale della stessa.
In conclusione la sentenza 14-1-1991 presenta una evidente anomalia
di tale entità ( mancata
indicazione del vizio nei motivi di impugnazione ; individuazione del
“ vizio “ in modo del
tutto pretestuoso ) da non poter che assurgere al rango di indizio
particolarmente significativo ai
fini della contestazione e da valutare unitamente a tutti quegli altri
elementi – anch’ essi indiziari
ma altrettanto significativi – che sono stati o che verranno più
oltre evidenziati nel corso di questa
motivazione .
Indizio , peraltro , “ granitico “ se viene letto e considerato non
isolatamente , ma nel più vasto
ambito della complessiva condotta tenuta dal giudice Metta in quel
periodo : un magistrato che ,
proprio in quel tempo , si era fatto “ aiutare “ da alcuni avvocati
nella stesura della sentenza
di rinvio della causa Imi-Sir , allo scopo di dar ragione alla parte
Rovelli dietro compenso in
denaro , utilizzando nella motivazione un “ metodo “ , fatto di “banalizzazione
delle
problematiche” , di “occultamento “ di fatti rilevanti e di “ travisamento
“ delle posizioni giuridiche
altrui che , come sopra visto, è lo stesso adottato nella stesura
anche della motivazione della
sentenza che qui ci occupa. Tanto più che , come tra poco si
vedrà , non è questa l’ unica grave
anomalia che si registra nell’ iter processuale della causa Mondadori
: se la motivazione Imi-Sir è
stata stesa “ in collaborazione “ con studi legali esterni , quella
del Lodo risulterà quanto meno
dattiloscritta in “ ambito non istituzionale “ e , con ogni probabilità
, anche redatta prima della
stessa Camera di Consiglio . E, infine , sempre gli stessi sono i protagonisti
delle due vicende ,
come meglio si vedrà allorquando si affronterà la parte
relativa alle movimentazioni finanziarie
193
riconducibili alla causa Mondadori : il giudice Metta , da un lato
, e i tre avvocati d’ affari dall’
altro, allora agenti nell’ interesse della parte Rovelli , oggi in
quella della Fininvest di Silvio
Berlusconi .
Sotto questo profilo la sentenza Imi-Sir del 26-11-1990 e quella Mondadori
del 15-1-1991
sembrano la fotocopia l’ una dell’ altra .
Ma , si dice , la decisione è stata collegiale ed è ben
cosciente il Tribunale che sulla problematica
della “ collegialità delle decisioni “ si è di recente
pronunciata la Cassazione a sezioni unite con la
decisione n. 29 del 30-10-2002 .
I supremi giudici , nel ritenere condivisibile l’ asserto secondo il
quale “ non è precluso al giudice
penale prendere in esame le “ anomalie “ di un determinato procedimento
giurisdizionale e il
contenuto stesso del provvedimento finale al fine di rinvenirne elementi
a conferma della
fondatezza di una prospettazione accusatoria , ove si assuma che l’
esito della decisione sia stato
alterato o si sia tentato di alterare per scopi illeciti “ ravvisano
la necessità che – nel caso di
decisioni collegiali – “ si fornisca la prova , se non di una vera
e propria coartazione e
prevaricazione , almeno di concreto condizionamento esercitato sulla
volontà dei componenti del
collegio o di qualcuno di essi che si siano perciò orientati
ad operare proprio in funzione di quell’
illecito intervento “ .
Questo Tribunale non può che concordare , in modo convinto ,
con le massime sopra trascritte.
Ma nello stesso tempo non può che sottolineare come , nel caso
di specie ( a differenza di quello
esaminato dalle sezioni unite ) non solo si sia discutendo di causa
civile ma altresì della posizione di
un imputato che , di quella causa , era giudice istruttore e relatore
( e infine estensore ) .
Certo che la decisione è collegiale, ma il “ dominus “ della
causa , colui che la conosce – o si
presume la conosca - nei più precisi dettagli è , nel
civile in particolare , solo il giudice relatore che
è anche colui che la causa ha istruito. E ovviamente , come
dice il nome , è il giudice relatore che
“relaziona “ in camera di consiglio . Gli altri componenti il collegio
( compreso il Presidente ) , che
non dispongono degli atti se non delle c.d. “veline”, contenenti per
lo più gli atti di citazione e
poco altro , necessariamente si fidano di quanto , con particolare
riferimento al contenuto degli atti
di causa , gli riferisce il relatore .
Si è già avuto occasione – nella parte dedicata alla
vicenda IMI-SIR – di citare una serie di
testimoni – giudici dello stesso distretto giudiziario di Metta - che
confermano questo “ modus
operandi “ nel settore civile che , per chi svolge questo mestiere
, è un fatto notorio .
E tale situazione si è certamente realizzata anche nella camera
di consiglio del 14-1-1991 . Non
perché lo dice questo Tribunale , ma perché lo ha ricordato
il giudice Paolini , che di quel collegio
faceva parte . Certamente , ad esempio , Paolini ( in Corte di Appello
dal 1984 ) non aveva avuto in
194
copia , né aveva letto , il lodo del 20-6-1988 : la relazione
sul contenuto di questo provvedimento è
stata fatta dal relatore , cioè da Vittorio Metta .
Ha affermato , infatti , il teste alla udienza del 25-2-02 :
Pm : “ Lei, prima dell'udienza pubblica, che fu nel dicembre del '90,
aveva visto qualcosa di quel
ricorso? Aveva letto atti? “ ;
Paolini : “ No, mi fecero leggere, dopo che la causa fu presa a sentenza,
mi fecero leggere quelli
che si chiamano gli atti regolamentari, cioè citazioni, comparse
e cose del genere, e che sono
messi a disposizione del terzo componente del collegio “;
Pm : “ Quindi questo per la discussione in Camera di Consiglio? “;
Paolini : “ Come per tutte le altre cause, voglio dire, non...”;
Pm : “ Avete fatto precamere?”;
Paolini : “ No... no, no “ ; Vittorio Metta espose la sua tesi circa
l'invalidità del lodo... tutto
considerato, il collegio si convinse e pronunciò sul Lodo come
pronunciò “.
Il Tribunale ha anche cercato di sentire il Presidente di quel collegio
, Arnaldo Valente : esame
richiesto dalla difesa ex art. 210 cpp , essendo stato il Valente indagato
e poi archiviato per gli stessi
fatti . Purtroppo – e questo maggiormente colpisce trattandosi di un
alto magistrato – Valente,
indicato dalla teste Ariosto – in incidente probatorio - come in buoni
rapporti anche
extraprofessionali , con Cesare Previti, ha rifiutato di rendere l’
esame ( cfr. udienza del 22-4-
2002).
Vale la pena di riportare qualche brano di questo “ mancato esame “
,quanto meno a riprova della
buona volontà impiegata , invano , dal Tribunale :
Presidente :” …Lei ha un Difensore presente, oggi? “
Valente: “ Non ho Difensore di fiducia, non ho mai avuto nulla da cui
difendermi, la mia toga è
stata onoratissima e limpidissima e le mie mani sono pulitissime, più
che quelle di ogni altro “;
Presidente :” Io me ne rendo conto, però Lei, che sicuramente
conosce bene queste norme, sa come
funziona… “;
Valente :” La ringrazio, ma io… “;
Presidente :” Quindi adesso interrompiamo l’udienza… “
Valente: “ Ho il dovere di coscienza di affermare che le mie mani sono
pulitissime più che quelle di
ogni altro. Lo ribadisco ancora una volta “;
Presidente:” Ma su questo io non ho nulla da dire, solo che noi dobbiamo
sentirla ai sensi
dell’articolo 210 “;
Ripresa l’ udienza :
Presidente : “avvertiamo il Presidente Valente, formalmente, che Lei
ha diritto di non rispondere,
195
cosa intende fare?”
Valente : “ Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, seguendo
l’esempio e il precedente che ha
fatto scuola, di due Magistrati del Pubblico Ministero di Milano” .
E così è terminato l’ esame del Presidente del collegio
del 14-1-1991 il quale nel 1996 ( cfr. le brevi
dichiarazioni acquisite sull’ accordo delle parti in verbale 22 Aprile
2002 ) , negava nel modo più
assoluto di conoscere Previti ( a differenza di quanto asserisce la
Ariosto nell’ incidente probatorio
laddove lo indica tra i giudici “ vicini “ all’ imputato unitamente
a Verde , Brancaccio , Sammarco e
altri ancora ) con una dichiarazione che sembra , in verità
, tesa ad allontanare da sé il più possibile
la sola idea di un qualsiasi rapporto con il citato imputato , tanto
da affermare che quando questi fu
eletto senatore, pensava trattarsi di “ un avvocato settentrionale
“ .
Resta un dato accertato : il relatore di una causa civile ( nella specie
Metta ) “ governa “ la camera
di consiglio , non fosse altro perché è l’ unico che
conosce a fondo gli atti : gli altri giudici
ascoltano ciò che il relatore loro espone e su queste basi si
sviluppa la discussione collegiale e la
conseguente decisione. La motivazione è lo “ specchio “ della
relazione in camera di consiglio : se
il relatore “ relaziona “ male ( ad es. incorrendo in omissioni sull’
iter argomentativo del lodo
arbitrale, estrapolando alcune parti e omettendone altre come risulterà
poi dalla stessa motivazione)
gli altri giudici , che non dispongono degli atti, se non si fidano
chiedono di consultarli : ma
questo- lo ha detto Paolini - non è avvenuto nella camera di
consiglio del 14-1-1991.
Se poi si aggiunge :
- che il giudice relatore dr. Metta redigerà a tempo di record
( come subito si vedrà) la sentenza e
(cfr. relativi capitoli di questa motivazione ) risulterà in
stretti rapporti con gli imputati Previti ,
Pacifico e Acampora , ben più pregnanti di quanto dagli stessi
ammesso;
- che l’ imputato Previti ( incaricato da Berlusconi , pur in assenza
di delega , di gestire la causa
civile “su Roma “, come dallo stesso Previti precisato ) incasserà
, 20 giorni dopo il deposito della
sentenza , circa 3 miliardi di lire in dollari provenienti da conto
estero della Fininvest e dei quali
almeno 425 milioni torneranno in Italia nell’ autunno 1991- tramite
Acampora e Pacifico - proprio
in corrispondenza delle trattative iniziate da Metta per l’ acquisto
di una casa ( cfr. capitolo
movimentazioni finanziarie vicenda Mondadori ) ;
- che concluse questa trattative , Metta “ tirerà fuori dalla
tasca “ , nell’ Aprile 1992 , qualcosa
come 400 milioni in contanti mai transitati sui suoi conti ( cfr. capitolo
disponiblità economiche di
Metta ) ;
se si tiene conto anche di tutto questo , risulta più che rafforzata
– e fondata - la tesi qui esposta
secondo la quale il giudice Metta, istruttore e relatore della causa
- avesse più di un valido motivo
per veder “ aperta la strada alla completa rivalutazione del lodo “
( come egli stesso scrive ) , quel
196
lodo che , come confermato da Paolini , gli altri membri del collegio
non avevano né avuto in copia
né letto , fidandosi , giustamente , della relazione del collega
che certamente non poteva che
coincidere con quanto poi riportato in motivazione : “ Vittorio Metta
espose la sua tesi circa
l'invalidità del lodo... tutto considerato, il collegio si convinse
e pronunciò sul Lodo come
pronunciò “ ( Paolini – esame citato ).
La sentenza Metta diverrà definitiva . La CIR , infatti , ricorrerà
in Cassazione ma poi rinuncerà al
ricorso per una serie di motivi , indicati da De Benedetti ( sentito
alla udienza del 28-1-2002 )
nonché dagli altri testi di “ provenienza “ CIR in quanto ,
all’ epoca , dirigenti o legali della società
( Caracciolo , Ripa di Meana , Passera , Erede , Fossati , tutti sentiti
tra il 28-1-02 e l’ 8-2-02 ) : tra
cui le conseguenze negative , per la Mondadori , del protrarsi della
situazione di incertezza per tutto
il tempo , certo non breve , necessario per una pronuncia della Cassazione
; segnali provenienti dal
mondo politico e favorevoli al raggiungimento di un accordo tra De
Benedetti e Berlusconi , tanto
che poi , un vecchio amico di Giulio Andreotti , e cioè Ciarrapico
( sentito alla udienza dell’ 8-2-
2002 ) , assumerà le vesti di mediatore fino al raggiungimento
, nell’ Aprile del 1991 , di un accordo
tra le parti che porterà alla spartizione della Mondadori rimanendo
il gruppo “ Repubblica –l’
Espresso “ nelle mani di De Benedetti .
D-LA DESIGNAZIONE DI METTA COME RELATORE
Ma altri aspetti di questa controversia , si presentano a dir poco
anomali , a cominciare da quello di
cui al presente paragrafo.
L’ 11 Luglio 1990 viene iscritta al ruolo della Corte di Appello di
Roma la causa intentata alla CIR
dai Formenton a seguito di impugnazione del lodo 20-6-1990.
Con provvedimento del 12-7-1990 il Presidente della Corte di Appello
, Carlo Sammarco , la
assegna alla I sezione , quella presieduta da Arnaldo Valente , competente
per le impugnazioni di
sentenze arbitrali . L’ udienza di comparizione viene fissata all’
1-10-1990 , dieci giorni prima della
seconda camera di consiglio della causa Imi-Sir .
Quanto alla designazione dell’ istruttore-relatore , vigevano – alla
I sezione - altri criteri di
automaticità , più blandi, desumibili dalle tabelle firmate
dal Presidente Sammarco e depositate
nell’ Aprile 1990: “ la distribuzione degli affari tra i magistrati
della sezione è di norma compiuta
con criteri di automaticità , e cioè mediante assegnazione
dei processi , già ordinati secondo la
numerazione progressiva del ruolo generale , ai singoli giudici elencati
in ordine alfabetico ,
tenendo , per altro , conto del carico di lavoro di ogni giudice ,
della sua specializzazione nonchè
della pregressa esperienza acquisita nella trattazione della stessa
materia…” ( cfr. in vol. 1 Lodo
197
pagg. 010408 e segg. ) .
Anche questa causa viene assegnata al consigliere istruttore Dr. Metta
.
Ricorda l’ avvocato Ripa di Meana ( cr. udienza dell’ 8-2-2002 ) ,
legale della CIR , di essersi
recato dal Presidente della Corte di Appello , Sammarco , al fine di
ottenere una sollecita fissazione
del processo e ciò in quanto : “ Tutte le vicende della Mondadori
nell’ultimo anno e mezzo…
avevano reso l’azienda ingovernabile. E quindi era estremamente urgente
che si trovasse una…
cioè si arrivasse a una conclusione, si vedesse chi aveva torto
e chi aveva ragione, e che quindi chi
aveva ragione potesse governare l’azienda. Quindi dopo essermi consultato
anche con l’Ingegner
De Benedetti, chiesi di essere ricevuto da sua eccellenza Sammarco,
che all’epoca era primo
presidente della Corte d’Appello. Gli rappresentai la situazione della
Mondadori e gli chiesi se
poteva esercitare la sua influenza, perché il processo di appello
potesse essere il più sollecito
possibile. Questo certamente l’ho fatto prima delle ferie estive, quindi
non appena fu notificata la
citazione in appello “ .
La circostanza è confermata da Sammarco ( cfr. udienza 14-6-2002
) , negli stessi termini indicati
da Ripa di Meana , sgombrando così il campo da pure illazioni
– formulate da alcune difese - circa
la natura e l’ oggetto del colloquio richiesto dal legale della CIR
al Presidente della Corte : “venne
il... l’Avv. Ripa di Meana poco dopo che la causa... che era stata
preposta all’appello, e mi venne a
segnalare... mi venne a segnalare l’urgenza perché... l’urgenza
che si decidesse questa
impugnazione di lodo, perché c’erano questioni fra... fra le...
fra le pa... fra i soci, ecc., un’urgenza,
urgenza, e lui stesso credo che mi disse... Perché e non so
se questo è stato messo a verbale o l’ha
detto il... il... il... Ripa di Meana, disse: “La dia a un Collegio
che ci ha poche cause”, lui stesso
me lo disse. E allora io chiamai Valente e gli dissi: “Guarda, cerca
di far sì che questo processo
possa andare avanti celermente” perché effettivamente c’era
questa... questa urgenza, che lui
stesso mi... mi illustrò, non era un... mi illustrò e
che aveva delle... delle... e aveva una sua base,
insomma, una... una sua giustificazione. Okay. “.
Per questo motivo Sammarco derogò ad una regola che si era rigidamente
imposta e che ha
sostenuto con foga in sede di esame , ovverosia quella di non provvedere
mai personalmente alla
assegnazione delle cause alle varie sezioni , avvalendosi a questo
scopo di due giudici della Corte ,
uno assegnato agli affari penali ed un altro a quelli civili ( il consigliere
Silvestri ) .
E’ lo stesso testimone a rimarcare spontaneamente questo punto , anche
se forse non c’ era bisogno
di tante spiegazioni , atteso che comunque la causa , data la materia
, rientrava nella competenza
tabellare della I sezione .
Certo che , a dir la verità , non è questa l’ unica volta
che il Presidente Sammarco – il quale ha
precisato , a fronte delle dichiarazioni della Ariosto ( cfr. oltre
) , di aver frequentato casa Previti
198
una volta sola in occasione della sua nomina a Presidente della Corte
per intensificare poi i rapporti
solo dopo il pensionamento - ebbe a derogare ai suoi rigidi principi
di non “ interferenza “ . In
precedenza ebbe , infatti , occasione di discutere – come già
visto - con l’ allora Presidente del
Tribunale , Minniti , circa la intenzione di quest’ ultimo di rifare
la perizia nel giudizio Imi-Sir sul
“quantum “ , pendente in primo grado ( cfr. capitolo Imi-Sir episodio
Minniti ).
Fatto sta che la necessità rappresentata da Sammarco a Valente
, era quella di assegnare la causa
a chi avesse meno lavoro rispetto ad altri , attesa l’ urgenza della
stessa e , dunque , anche in
deroga ai criteri automatici di assegnazione interni alla sezione deputata
e cristallizzati nelle
tabelle dell’ Aprile di quell’ anno .
Ora , questo Tribunale non sa quali fossero i carichi di lavoro dei
singoli consiglieri della I sezione,
che peraltro contava su un Presidente effettivo ( Valente ) , tre Presidenti
supplenti e 10 consiglieri .
Certo è che il Dr. Metta pare che fosse oberato di lavoro .
Proprio in quel periodo l’ imputato era anche consigliere istruttore
e relatore della causa IMI-SIR ,
causa di notevole complessità e rilevanza , economica e sociale
: causa la cui definizione era ancora
piuttosto lontana . Proprio in quel luglio 1990 ( allorché Metta
viene nominato relatore anche per la
impugnazione del lodo ) si era tenuta una prima camera di consiglio
per la vertenza IMI-SIR cui ,
peraltro , allo scopo di leggere la motivazione , se ne era aggiunta
un'altra il 10 Ottobre 1990 ( cfr.
capitolo relativo ) . Metta era stato , ovviamente , impegnato ( sia
pur con un considerevole aiuto,
come si è visto ) nella stesura della motivazione , particolarmente
lunga e complessa , tanto che la
sentenza ( pur essendosi Metta presentato alla camera di consiglio
dell’ Ottobre con una bozza ) ,
veniva depositata solo in data 26-11-1990 . Ed era anche già
impegnato nell’ appello del lodo
arbitrale tra il Comune di Fiuggi e l’ Ente delle terme , che poi terminerà
nel 1992 .
Non solo. Metta aveva anche mansioni “ amministrative “ nella sua funzione
di segretario della
Presidenza della Corte di Appello. Impegno particolarmente gravoso
, come testimonia lo stesso
Sammarco ( 14-6-02 ) :
Avv. Pettinari : “ Senta, questo incarico, anzi questo doppio incarico,
visto che è stato prima
Giudice addetto a Lei come Presidente del Tribunale, e poi come segretario
generale della Corte
d’Appello il Metta, comportava determinati benefici per il Metta?”;
Sammarco : “ No, anzi comportava un maggior lavoro, perché aveva
anche un suo ruolo,
seppure un ruolo ridotto di causa, molto lavoro”.
Aggiunge Sammarco che la designazione del relatore veniva fatta , all’
interno della I sezione , dal
Presidente Valente il quale , la di là dei rigidi criteri tabellari
, godeva di una certa discrezionalità:
“ Nell’ambito poi dell’assegnazione ai singoli... ai singoli consiglieri
avveniva questo, che si
cominciava dal meno anziano e poi si andava poi verso, e beh, poi i
più anziani nell’assegnazione,
199
però si doveva tener... tener conto d’una necessaria perequazione
e quindi quando un processo
valeva... aveva una certa... aveva un... una sua certa consistenza,
allora quello valeva due
processi che avevano una minore consistenza e questo era inevitabile,
non si poteva procedere se
non in questo modo “.
Se questi erano i criteri di assegnazione dei processi , non può
non suscitare un certo stupore la
assegnazione a Metta anche della causa di appello del lodo del 20-6-90
.
Si potrebbe affermare – se si consente una espressione poco tecnica
- che , anche alla luce di
quanto detto dallo stesso Sammarco , Metta “ aveva già dato
“ ( e stava ancora “ dando “ ) in quella
estate del 1990 atteso che non si può negare come la controversia
Imi-Sir doveva già “ valere “
almeno un certo numero di processi ordinari , senza contare anche quella
del lodo “ Fiuggi “.
E’ stato chiesto , al teste , quali altri cause di particolare complessità
erano state assegnate alla I
sezione in quel periodo e a chi. Sammarco né ha ricordata solo
una , la causa Iri-Sme , indicando in
Silvestri il relatore . Dunque , a parte il fatto che questa causa
risale ad anni antecedenti al 1990 , l’
allora presidente della Corte non ricorda altre cause di eccezionale
rilievo come quelle di cui ci si
sta occupando e che , contemporaneamente , furono assegnate entrambe
allo stesso relatore , il
consigliere Metta . E’ la contemporaneità delle due assegnazioni
nell’ anno 1990 che non può
non lasciar quantomeno perplessi proprio alla luce dei criteri tabellari
e delle ragioni indicate dallo
stesso presidente della Corte : essendo d’ accordo Sammarco ( che di
ciò relazionò Valente cui
spettava la designazione dell’ istruttore ) sulla opportunità
che detta causa venisse assegnata ad un
giudice già non particolarmente gravato e disponendo la I sezione
di ben dieci consiglieri più tre
presidenti supplenti , restano senza dubbio non chiariti i motivi della
indicazione di Metta da parte
di Valente come istruttore e relatore anche della causa Formenton-Fininvest-CIR
, indicazione così
anomala da sembrar quasi “ pilotata “ , fenomeno del quale non ci sarebbe
da stupirsi molto se solo
si considerano ( cfr. oltre ) le dichiarazioni rese, sotto un profilo
generale , da Stefania Ariosto
circa la esistenza di una lobby di magistrati e avvocati “ gestita
“ da Previti e avente quale scopo
quello di influire sugli esiti delle cause .
E non vale a fugare queste perplessità , quanto da Sammarco
affermato nel prosieguo del suo
esame: “ il consigliere Metta e il consigliere Silvestri avevano un...
un loro... abbiamo detto ridotto,
gli altri avevano già ruoli pieni, allora quando subentrava
o una causa di una certa importanza o
delle cause urgenti che venivano dichiarate tali o erano veramente
tali, o venivano sollecitate come
cause urgenti, e allora che cosa...? Si andava... Sì, veniva
assegnato il processo a quel Magistrato
che aveva un numero di cause inferiori e poteva quindi sopperire a
questa straordinarietà del
processo. Questa era la... E questo è... Non si andava ad intaccare
quei ruoli che già funzionavano
ed erano carichi, si andava a toccare quei ruoli che ancora potevano
ricevere ancora questa... una
200
ulteriore... un ulteriore ampliamento del ruolo limitatamente quindi...
Erano dei casi eccezionali.”
Ora , sia ben chiaro , questo Tribunale non contesta la legittimità
di deroghe , all’ interno delle
sezioni , ai criteri automatici ( già all’ epoca esistenti per
la Corte di Appello di Roma , vedi sopra )
di assegnazione delle cause a questo o a quel giudice. E’ una regola
di buon senso che detti criteri –
che non sempre sono sufficienti a garantire una equa distribuzione
del lavoro – vengano temperati
dalla possibilità , da parte del presidente della sezione ,
di ricorrere ai suoi poteri discrezionali :
questo capita in tutte le sedi giudiziarie d’ Italia . A dir il vero
, però , si può anche affermare che
nel caso della I sezione l’ eccezione ( assegnazione discrezionale
) era la regola . Lo dice Paolini
(ud. 25-2-02 ) , in Corte di Appello dal 1984 al 1991 , che , di norma,
componeva il collegio
proprio
con l’ imputato : “ non c’ erano dei criteri oggettivi ; sceglieva
( Valente – n.e. ) presumibilmente,
ho sempre pensato , tenendo conto del carico di lavoro di ciascuno
, del periodo al quale rinviava
le cause, se c’ era uno gravato che rinviava le cause a sei, sette
mesi e un altro che portava le
cause a tre mesi, forse dovrebbe essere questo “
In conclusione è , nel caso concreto , difficile proprio capire
quale criterio è stato seguito ( e , a
monte, “ se “ un criterio si è seguito ) nell’ assegnare a Metta
l’ appello sul lodo : anche a
considerare quanto affermato da Sammarco ( e cioè che la deroga
valeva solo “ per casi
eccezionali“ ) non si può non rilevare come Metta – già
sottoposto ad un supplemento di lavoro
quale segretario della Presidenza – fosse già stato beneficiato
dal suo presidente Valente , nell’
anno 1990, da uno di questi casi , l’ Imi-Sir ( e anche del lodo Fiuggi
) : possibile che i ruoli di
tutti gli altri consiglieri fossero così gravati ( anche se
Sammarco non ricorda altri casi
“eccezionali” in quel periodo ) da non poter che chiedere a Metta questo
ulteriore sacrificio ? Sarà
l’ ennesima coincidenza , ma poi lo stesso Metta risulterà in
rapporti con Previti , molto più stretti
e intensi di quanto ammesso da entrambi, fino al punto di entrare –
su proposta dell’ ormai Senatore
- in collaborazione col suo studio legale allorquando , dimessosi dalla
magistratura alla fine del
1994 , intraprenderà la professione di avvocato ( cfr. relativo
capitolo ) .
Tanto più che la causa era “ urgente “ , come testimoniato da
Sammarco , e necessitava di una
decisione in tempi rapidi : e Vittorio Metta era certamente un ottimo
conoscitore del diritto , come
tutti i colleghi sentiti in dibattimento hanno testimoniato, ma non
è che fosse proprio puntualissimo
nel depositare la motivazione delle sentenze . Anzi , proprio per i
suoi gravosi impegni di lavoro ,
pare che fosse spesso in ritardo . Non è una illazione di questo
Tribunale . Lo dice il giudice Paolini
e lo dicono i documenti acquisiti :
“Paolini - “ Mi risulta che Vittorio era abbastanza in ritardo perché,
tra l'altro, dirigendo la
segreteria della presidenza, aveva anche molto da fare, insomma, e
quindi era in ritardo “ ;
P.M. – “ Cioè era un collega, un suo collega che depositava
in ritardo “;
201
Paolini - Sì, depositava le sentenze in ritardo; d'altronde,
non è che... “;
P.M. – “ Ed era un fatto notorio, quindi, al presidente della sezione
e agli altri colleghi? “;
Paolini - “ Beh, sì. Me lo diceva anche Vittorio che non faceva
a tempo a sbrigare il lavoro”.
Particolarmente attendibile la deposizione di Paolini atteso che la
sua fonte principale era proprio l’
imputato e non “ chiacchiere “ di sezione .
Quanto ai documenti ( cfr. in vol. 1 Lodo pagg. 270004 e seguenti ),
questi confermano il ricordo
del teste : delle 54 sentenze incamerate nel 1990 ( la nota dice 56
ma una – quella per cui è
processo – è riferibile al 1991 e un’ altra risulta motivata
da Morsillo ) , solo otto risultano
depositate ( si fa riferimento alla minuta ) entro il termine di trenta
giorni stabilito dall’ art. 120 att.
cpc ; quarantasei sono state depositate entro sessanta giorni e una
( l’ Imi-Sir ) entro i novanta .
Delle 64 depositate nel 1991 ( all’ elenco prodotto va aggiunta la
causa Mondadori e tolta una
estensore Morsillo ) quindici sono state depositate nei trenta giorni
, quarantotto nei sessanta giorni
e una addirittura nei centoventi giorni . Il termine di cui al citato
art. 120 è certamente ordinatorio ,
ma i dati di cui sopra testimoniano che , come detto da Paolini , il
giudice Metta “ non riusciva a
star dietro al lavoro “ .
Chi poteva chiarire la situazione , era il Presidente Valente , giudice
indicato dall’ Ariosto in buoni
rapporti con l’ imputato Previti ( rapporti che questi nega nelle brevi
dichiarazioni acquisite col
consenso delle parti alla udienza del 22 Aprile , financo arrivando
ad affermare che neppure sapeva
chi era Previti , tanto che quando questi fu eletto senatore pensava
trattarsi di “ un avvocato
settentrionale “ e questo dopo che Sammarco – che invece ammette frequentazioni
con l’ imputato
sia pur in forma “ ridotta “ a quanto affermato dalla Ariosto - lo
ha invece definito come uno dei
legali più noti della capitale ). Ma questi ( come già
visto per il caso Imi-Sir ) , indicato dalla
difesa ed esaminato ex art. 210 cpp, si è rifiutato di rispondere
.
Tutto quanto sopra esposto , dunque , non aiuta a comprendere il criterio
seguito nella
assegnazione a Metta “ anche “ della causa Mondadori ; aspetto che
dunque si risolve – sotto il
profilo del quadro indiziario – in un ulteriore tassello che viene
ad inserirsi a pieno titolo in
un iter processuale già di per sé ( per quanto fin qui
detto ) certamente anomalo .
202
E-TEMPI DI STESURA E DATTILOSCRITTURA “ ESTERNA “ DELLA
MOTIVAZIONE . UNA SENTENZA CIRCOLANTE ANCHE IN COPIE DIVERSE DALL’
ORIGINALE.
Certo è che Metta smentirà la sua “ fama “ di ritardatario
proprio con riferimento alla sentenza che
qui ci occupa : camera di consiglio il 14 Gennaio 2001 , pubblicazione
il 24 dello stesso mese .
Tolto il giorno 14 , impegnato nella decisione collegiale , e il 24
( giorno della pubblicazione da
parte del cancelliere Treglia ) residuano nove giorni compresa la domenica
.
In realtà potrebbero essere stati anche meno . Alla udienza
dell’ 8 Marzo 2002 è stato sentito il
cancelliere della I sezione , Treglia, il quale ha affermato che Metta
gli consegnò la sentenza già
battuta a macchina e con la firma del Presidente e lui la pubblicò
immediatamente . In realtà , il 13-
10-1998 , era stato sentito in sede di indagini e aveva dichiarato
che : “ricordo che il consigliere
Metta mi consegnò la sentenza battuta a macchina, io la consegnai
al Presidente il quale me la
restituì firmata uno o due giorni dopo. Appena la sentenza mi
fu consegnata dal Presidente io gli
misi il timbro” depositata in Cancelleria” e l’ho pubblicata nel senso
che la inoltrai
immediatamente al ruolo generale che la inviò all’ufficio del
registro”. In base a questa versione , i
giorni utili si riducono a non più di sette. Contestatogli quanto
a suo tempo dichiarato , il
cancelliere Treglia si è detto sicuro della versione fornita
in dibattimento , anche se altri quattro
anni sono passati dai fatti e , dunque , i ricordi dovrebbero essere
meno “ freschi di allora. Non ha
ovviamente saputo spiegare il perché di questa odierna assoluta
sicurezza né perché quattro anni
orsono ebbe a rendere dichiarazioni diverse . Ha iniziato insinuando
che il PM abbia scritto quello
che voleva , per poi fare marcia indietro e ricordarsi che quel giorno
non stava tanto bene anche a
causa del viaggio da Roma a Milano ( che non ha fatto essendo stato
sentito a Roma ) .
Peraltro , che i giorni siano sette o nove , poco cambia : sette o
nove giorni , si badi bene , per
scrivere la minuta e farla dattiloscrivere dalle segretarie della Corte
di appello , rileggerla ,
correggerla e sottoporla al Presidente per la firma: perché
questa è la versione fornita da Metta
nella denuncia-querela del 26 maggio 1998 ( in vol. 1 Lodo pagg. 217102
e segg. nonché prodotta
dalla parte civile CIR alla udienza del 21-12-2001 con il pieno consenso
delle difese ).
Va qui preliminarmente ricordato come la dattiloscrittura delle sentenze
fosse di norma effettuata
presso le singole sezioni . Essendo queste oberate, a tale incombenza
provvedevano ,
occasionalmente e se richieste , anche le segretarie della Corte di
Appello . E di tale possibilità
203
usufruiva anche Metta , all’ epoca magistrato addetto alla Presidenza
.
Afferma Metta nell’ atto sopra citato ( cfr. in produzioni parte civile
ud. 21-12-2001 e vol. 1 Lodo
pag. 271102 ) :
- “ ho provveduto non solo alla redazione della minuta di quella sentenza
, ma ne ho anche
seguito personalmente la dattiloscrittura “ ;
- “ detta sentenza fu dattiloscritta nella segreteria della Presidenza
della Corte di Appello
dalla dattilografa signora Gabriella Bruni ( altre incaricate delle
copiature “ riservate”
erano le sigg. Vattolo e Cherubini , sempre addette alla Presidenza
)” ;
- “ ciò per due ragioni . Anzitutto per motivi di riservatezza
– essendo la predetta persona di
assoluta fiducia e discrezione … ; e poi per ragioni di speditezza
, essendosi la predetta
dattilografa dedicata esclusivamente al detto incombente. Alla stessa
, man mano che
procedevo nella stesura della motivazione , consegnavo parte del manoscritto
, che veniva
battuto in videoscrittura , di cui potevo agevolmente e continuamente
controllare la
conformità all’ originale e l’ esattezza della trascrizione…”
.
Si è ritenuto necessario riportare quasi per intero la dichiarazione
dell’ imputato in quanto da questa
emergono alcuni elementi che dovranno essere tenuti presenti nel prosieguo
e cioè :
- addette alle stesure delle sentenze erano la Vattolo , la Cherubini
e la Bruni ma , nel caso
della sentenza Mondadori , Metta si sarebbe servito solo di quest’
ultima che sarebbe stata
addetta , in quei giorni , esclusivamente a questo compito ( Metta
lo afferma e lo ripete più
volte – cfr. sopra ):
- la minuta era stata da lui manoscritta ed egli seguiva personalmente
le operazioni di
dattiloscrittura .
Già così descritta , la fase della stesura e battitura
della motivazione ( 167 complesse pagine di 25
righe ciascuna ) appare a dir poco frenetica : Metta ne scrive una
parte a mano ( a casa sua oppure
in Tribunale ? ) , corre in Presidenza , la Bruni tralascia qualsiasi
attività e comincia a
videoscrivere ( magari chiedendo chiarimenti su questa o quella frase
difficilmente comprensibile);
Metta nel frattempo o rimane lì a controllare o torna nella
sua stanza ( o a casa ? ) a scrivere un
secondo pezzo , poi torna di nuovo in Presidenza , controlla la prima
parte scritta dalla Bruni , la
corregge se necessario , lascia la seconda parte e così via.
Sia scusata un po’ di ironia : ma solo a
descrivere questa situazione si è presi da un sottile senso
di ansia . Quella stessa “ ansia “ che
dovrebbe aver vissuto la Bruni , delegata a tempo pieno ( lo dice Metta
) per almeno una settimana
alla stesura della motivazione di una delle sentenze più delicate
e attese di quegli anni , costretta a
trascurare il resto del lavoro , magari a fare pesanti straordinari
( che invece non farà – cfr. oltre),
con Metta ( lo dice sempre lui ) che “ sovrintende “ alla dattiloscrittura
, che fa avanti e indietro ,
204
controlla , eventualmente chiede la correzione e , infine , con giornalisti
e avvocati che stazionano
davanti alla cancelleria della sezione o davanti alla presidenza per
carpire qualche indiscrezione
(numerosi testi lo affermano , ad es. Treglia e la Vattolo ) : difficile
, quasi impossibile ,
dimenticarselo . E , invece , così non è : la Bruni della
sentenza Mondadori e di tutta questa
situazione , non ricorda proprio nulla .
All’ udienza dell’ 8 Marzo 2002 , è stata sentita Antonella
Bruni , segretaria della Presidenza della
Corte di Appello le cui mansioni specifiche erano : “ …io mi occupavo
del tirocinio degli uditori
giudiziari , quello era il mio principale lavoro , però poi…ho
anche battuto a macchina le sentenze
che venivano portate dal consigliere Metta “ ( risposta fornita ancor
prima che venisse posta la
domanda ) .
A specifica domanda relativa alla sentenza che qui ci occupa , così
ha risposto : “ non ricordo di
aver scritto proprio quella in particolare , però posso dire
che ne ho scritte tante…diverse …e
quindi penso di averla scritta “ ( il che equivale a dire “ non lo
ricordo “ ) . Le “ tante “ sentenze
diverranno , più avanti nell’ esame , un po’ meno atteso che
la teste preciserà “ ogni tanto il
consigliere ce le portava e noi le scrivevamo “ .
Le sono state , a questo punto , contestate le ben più precise
affermazioni fatte in sede di indagini il
26-1-1998 : a domanda del PM : “ lei ricorda se ha battuto a macchina
la sentenza relativa al lodo
Mondadori “ la teste aveva risposto : “ non mi ricordo assolutamente
“ e , fornitile tutti i
riferimenti possibili , confermava, ribadendo di aver battuto più
di una sentenza per l’ imputato :
“anche con queste precisazioni non posso che ribadire di non ricordare
se sia stata io ad avere l’
incarico dal Giudice Metta di battere a macchina la sentenza relativa
al Lodo Mondadori “.
Alla fine dell’ esame dibattimentale la teste ha ribadito : “ mah,
ripeto , proprio questa in
particolare non la ricordo “ .
Ora , ha precisato la Bruni che in una giornata di lavoro , pari a
cinque ore , lei poteva
dattiloscrivere , non facendo altro , dalle 20 alle 30 pagine .
La sentenza è composta di 167 pagine , il che significa che
, esclusa la Domenica 20 , la Bruni
avrebbe dovuto lavorare ininterrottamente alla battitura della sentenza
dal 15 al 23 Gennaio ,
tralasciando completamente il resto del lavoro. Togliendo la domenica
, si tratta di otto giorni ;
bisognerebbe anche escludere il giorno 23 almeno ( come affermato anche
da Treglia- cfr. sopra ) ,
per un controllo finale da parte del relatore, la correzione e la consegna
al presidente Valente per
una sia pur rapida lettura prima della firma . In conclusione : cinque
ore al giorno per sette
giorni dedicati esclusivamente al consigliere Metta e alla sua sentenza
, nelle condizioni
complessive sopra descritte ( non dal Tribunale ,ma dai testimoni e
dallo stesso imputato le cui
dichiarazioni l’ estensore ha solo recepito ).
205
Ritiene questo Collegio che se un dipendente della Cancelleria vive
una “ esperienza “ di questa
intensità , non la dimentica più . E , invece , la Bruni
proprio non ricorda nulla . E non ricorda
semplicemente perché non la ha scritta , tant’ è vero
che , come risulta dalla certificazione della
Corte di Appello di Roma del 4-2-1999 ( cfr. vol. 1 Lodo pag. 270026
) , nel periodo 14-24
Gennaio
1991 la Bruni non ha effettuato lavoro straordinario , a testimonianza
della “ ordinarietà “ della
attività di quei giorni .
Si è cercato , da parte delle difese , di accreditare la tesi
che , in realtà , il lavoro da svolgere fosse
minore in quanto dalle 167 pagine occorrerebbe togliere la parte iniziale
, quella relativa alla
intestazione , alle conclusioni e allo svolgimento del processo , per
un totale di 52 pagine ( non che
le cose cambino moltissimo , in verità : rimane sempre una corposa
motivazione manoscritta da
ricopiare in pochi giorni ) .
Danno per certo , le difese, ciò che è solo frutto di
una “ chiacchiera “ tra colleghe dopo che tutte
erano state sentite , nel 1998 , dal PM . Ha , infatti , affermato
la Cherubini che , all’ esito dell’
esame , si parlò tra di loro di ciò che gli era stato
chiesto. E , dopo aver affermato che nessuna di
loro rammentava di aver dattiloscritto quella corposa sentenza , ha
ricordato che ebbero a chiedersi
se , per caso , come ogni tanto accadeva , la parte “ introduttiva
“ di cui sopra non fosse stata
consegnata prima della camera di consiglio del 14 Gennaio . Anche di
questo nessuna aveva – o ha
– memoria . Tutto qui. Non si tratta di una provata ipotesi alternativa,
dunque , ma di una pura
illazione , non conforme , tra l’ altro , neppure a quanto dichiarato
dallo stesso imputato che mai ha
fatto riferimento a una “battitura “ pre e post camera di consiglio
Nel corso dell’ esame delle colleghe della Bruni , si è cercato
, da parte della difese , di dare quasi
per scontato , attraverso specifiche domande , che in realtà
la sentenza sia stata dattiloscritta a più
mani ( individuandosi queste mani , in particolare , in quelle della
Vattolo e della Cherubini ). Il
Tribunale non ha ritenuto di dover “ stoppare “ queste domande dotate
di una certa “ suggestività “
( trattasi di testi indicati anche dalle difese ) e ciò ritenendo
corretto esplorare ogni possibile
alternativa in attesa , tra l’ altro , di chiarimenti da parte dell’
imputato nel corso del suo esame ( a
cui poi , invece , ha ritenuto di non doversi sottoporre , esercitando
certamente un diritto ma
facendo mancare una voce importante : la sua ) .
Resta il fatto , al di là delle dichiarazioni rese dalle altre
testimoni ( che subito si esamineranno )
che è stato lo stesso imputato ad aver indicato nella Bruni
l’ esclusiva dattilografa cui era stata
affidata – a tempo pieno - questa incombenza.
Tutte le altre impiegate della Presidenza sono state sentite alla udienza
dell’ 8-3-02 :
- Servadei , segretaria particolare del Presidente della Corte di Appello
: ha confermato che
206
batteva a macchina sentenze dei consiglieri delle sezioni ( ma non
quelle di Metta ) ,
coadiuvando così l’ ufficio copie che spesso era in difficoltà.
Si trattava però di sentenze
brevi , non complesse “ perché noi non avevamo il tempo materiale
per scrivere…la
mattina era assolutamente impossibile…lo facevamo di pomeriggio , a
tempo perso ;
- Vattolo, compagna di stanza della Servadei , ha invece ricordi a
dir poco confusi . Inizia
dicendo che ,a loro della Presidenza, erano date da scrivere le sentenze
più lunghe ( l’
opposto di quello che dice la Servadei che in quella stanza c’ era
e che era anche la prima
segretaria del Presidente ) ma che comunque non ricorda assolutamente
di aver battuto a
macchina la sentenza Mondadori o parte di essa . Poi , su contestazione
della difesa , dice
che però sicuramente la sentenza è stata battuta in presidenza
, anche perché ricorda tanti
giornalisti o avvocati che venivano a chiedere informazioni ; infine
, chiesta di precisare
meglio , ha affermato che in realtà lei la sentenza non l’ ha
mai vista .
- Greco , dattilografa , divideva la stanza con la collega Pippoletti
. La prima ha dichiarato che
batteva le sentenze a macchina ( mai per Metta ) ma solo nei ritagli
di tempo “ quando ti
finiva il lavoro…nei momenti morti , in estate…quei periodi che non
c’ era niente di
arretrato, ecco “;
- Cherubini , addetta al consiglio giudiziario . Ha confermato di aver
scritto diverse sentenze
anche del giudice Metta ( tra cui la sentenza Imi-Sir , che ricorda
bene in quanto era lunga ,
se la era divisa con la Bruni ed erano incorse in un problema tecnico
con la videoscrittura )
e che dunque “ forse avrà scritto anche quella “ . Vale per
lei quanto detto per la Bruni :
chiestole di precisare meglio il senso della sua risposta ha affermato
di non avere alcun
ricordo della sentenza Mondadori. Né , tantomeno , ricorda un
periodo di lavoro
“particolare “ , dedicato esclusivamente, o quasi , alla battitura
di una sentenza di Metta ;
inoltre le è stato contestato , nonostante la continua opposizione
di una serie di difensori ,
che al PM aveva dichiarato: “... e comunque con quei tempi così
ravvicinati ce l’avrei
potuta fare soltanto se mi fosse stato detto che dovevo occuparmi soltanto
della battitura e
che il compito sarebbe stato suddiviso con la collega Bruni”. E comunque
, al di là delle
opposizioni di cui sopra ( e al di là anche delle dichiarazioni
di Metta ) , la Cherubini ha
ribadito da un lato di non aver alcuna memoria di essere stata impegnata
a “fondo” nella
battitura di questa sentenza e dall’ altro, al contrario, ha precisato
, su domanda della parte
civile , che questo lavoro di battitura di alcune sentenze lo faceva
quando poteva :
“…siccome il consiglio giudiziario andava a scadenze, no? , le varie
sedute, magari c’
erano dei momenti morti…il consigliere Metta diceva sempre : “ se avanza
tempo ti porto
la sentenza , quando ci hai tempo la porti avanti “.
207
Dal complesso di queste dichiarazioni emerge un comune denominatore
: il lavoro di battitura delle
sentenze era , per le segretarie della Presidenza , un “ di più
“ che si aggiungeva al lavoro ordinario:
lavoro che veniva svolto quando si poteva ( “ nei momenti morti “ ,
“ nei ritagli di tempo “ , “ l’
estate”, “ di pomeriggio perché la mattina non c’ era mai tempo
“ ) : e la Bruni , indicata da Metta
come esclusiva addetta a tale compito , in quella settimana non ha
effettuato neanche cinque minuti
di straordinario .
In questa situazione il Tribunale non ha ritenuto in alcun modo rilevante
disporre perizia al fine di
accertare se le sentenze Mondadori e Imi-Sir siano state redatte con
lo stesso sistema di
videoscrittura . A prescindere da quanto accertato sulla motivazione
Imi-Sir , quello in dotazione ,
all’ epoca , alla Corte di Appello era, infatti , un sistema molto
comune ( macchina Olivetti ,
videoscrittura a “ margherita “ ) , comune a molti altri uffici pubblici
o privati . Il fatto poi che sia
la sentenza Imi-Sir sia quella di cui si discute , avessero venticinque
righe a foglio , non rileva
alcunché : la legge sul bollo dell’ epoca imponeva questo formato
tant’ è vero che anche il lodo del
20-6-1990 è strutturato su un ugual numero di righe .
Tutto ciò esaminato , non si può che concludere che Metta
, in questa come in altre circostanze
fondamentali di questo processo ( motivazione della sentenza Imi-Sir
; provenienza del denaro
contante ; rapporti con i coimputati Previti, Acampora , Pacifico ;
prezzo reale della casa
acquistata nel 1992 – cfr. prosieguo della motivazione ) ha mentito
e non si può che ritenere
provato che la sentenza da lui depositata il 24 Gennaio 1991 non è
stata dattiloscritta presso la
Presidenza della Corte di Appello né presso qualsivoglia ufficio
del Tribunale di Roma , ma
presso un terzo estraneo .
Tale conclusione trova definitiva conferma anche in una ultima circostanza
, piuttosto inquietante in
verità , emersa nel corso della istruttoria dibattimentale e
che , dispiace dirlo , ha avuto quale
protagonista la difesa Metta . Trattasi di argomento complesso e forse
tedioso , ma di notevole
importanza per il complessivo quadro indiziario , e che potrà
essere meglio compreso , se il
consiglio è permesso , dal contestuale esame dei due documenti
che ora si andranno ad esaminare
(copia conforme all’ originale della sentenza Mondadori , acquisita
dal PM nel Febbraio 1998 ;
copia rilegata prodotta dalla difesa e allegata al verbale del 20 Aprile
2002 ) .
Nella già citata denuncia-querela agli atti , acquisita nella
sua interezza su concorde richiesta della
difesa Metta , l’ imputato afferma che :
“ al termine fu stampato un unico esemplare e , dopo l’ esame da parte
del Presidente del
Collegio e le correzioni , fu formato l’ originale che , dopo le firme
, fu immediatamente pubblicato
a cura del Cancelliere della sezione “
208
Dunque “ un unico esemplare “ . Certo nulla impedisce che , successivamente
ne siano state fatte
delle copie per i giudici della sezione . Ma , ovviamente , le copie
dovrebbero essere identiche
all’ originale .
Nel corso dell’ esame della teste Bruni ( 8-3-2002) , l’ avvocato Pettinari
si è servito di una copia
della sentenza 24-1-1991 rispetto alla quale il Tribunale non esita
affermare esservi la prova che
era diversa dall’ originale acquisito in copia agli atti del dibattimento
.
Pur rendendosi conto , il Tribunale , del rischio di appesantire ulteriormente
la motivazione , ritiene
necessario riportare integralmente il brano della istruttoria dibattimentale
cui si fa riferimento ,
essendo questo l’ unico modo per rendere chiaro , a chi legge , quanto
accaduto , nonchè la
rilevanza , nella economia della motivazione , delle risultanze processuali
che se ne possono trarre.
Occorre premettere che a pag. 67 della sentenza agli atti ( vol. 1
Lodo – copia conforme all’
originale acquisita nel 1998 dal PM ) vi è una postilla a penna
che dice : “ adde : risolvere “ ,
rimandando ad una omissione di pag. 66 . E’ l’ unico “ adde “ che si
rinviene in tutta la
motivazione .
Ma , all’ inizio dell’ esame della Bruni , la difesa chiede conto alla
teste di un altro “ adde “ che
si sarebbe trovato a pag 54 della copia in suo possesso e solo un provvidenziale
intervento di
sconosciuta paternità sposta l’ attenzione su pag. 69 ( che
sarebbe – come si vedrà più oltre - il reale
numero di pag. 67 visto che esistono le pag. 16 bis e ter ) :
avv. Pettinari – Benissimo, senta... il consigliere Metta vi portava
sempre per la dattiloscrittura
elaborati scritti? Cioè scriveva le sentenze? Scrittura a mano?
Bruni – Scriveva a mano, sì.
avv. Pettinari – Benissimo, e quindi Lei ha una particolare anche conoscenza
di quella che era la
grafia dell’Avvocato...
Bruni – Sì, certo.
avv. Pettinari – ... del consigliere Metta. Senta se gentilmente l’ufficio
mette a disposizione la
sentenza Lodo Mondadori mi sembra che ci sono delle “addè”,
cioè delle correzioni fatte a penna
dal consigliere Metta, possiamo mostrargliela, pagina 54 della sentenza,
se corrisponde alla
grafia?
Qui si verifica la prima interruzione che sposta l’ attenzione dalla
pag. 54 alla 69 ( 67 nell’ originale
ove , effettivamente c’ è un adde ) :
(?) – Chiedo scusa, 69?
avv.. Pettinari – 69 della nostra, io però ho una...
Presidente – 69?
avv. Pettinari – Pagina 69 del Lodo Mondadori per la copia che ci ho
io ci dovrebbe essere un
209
“addè”
Presidente – Ma scusi, della sentenza della Corte d’Appello?
avv. Pettinari – Sì... scusi tanto, un lapsus...
Presidente – A pagina 69 cosa c’è?
avv. Pettinari – Dovrebbe essere... “addè” “risolvere”, correzione
a penna.
Vani sono risultati tutti i tentativi di avere in visione la copia
della sentenza usata dalla difesa :
Presidente – Ma Lei ci ha la copia? Ce ne ha una Lei Avvocato? Eh,
me la vuole dare, perché forse
ci abbiamo...
avv. Pettinari – Prego, scusi stavo...
Presidente – Me la dà, per favore, un attimo? Me la può
dare?…No, no, dico, ma mi può dare in
ogni caso la sentenza, così vediamo...
avv. Pettinari – Ecco...
Presidente – No, siccome è fatta... è stata fatta...
lo dico subito Avvocato Pettinari, siccome è stata
fatta una questione dall’Avvocato Sammarco di dove è l’originale,
è l’originale quello?
Avv. Pettinari – No, no, è una copia che...
Presidente – E’ un’altra copia?
Avv. Pettinari – E’ un’altra copia che mi sono chiesto io, qui ( appare
evidente come la difesa
faccia riferimento ad una richiesta di copie in Tribunale ma , evidentemente
, i fogli non
corrispondono, il che esclude che si trattasse di una copia estratta
da quella , conforme all’
originale, esistente agli atti )
Presidente – Allora scusi, però a pagina 69 della nostra non
c’è niente.
Avv. Pettinari – E allora si vede che io ho una copia corretta.
Presidente – Eh, be’, non sappiamo... scusate... di risolvere ‘sto
problema.
Avv. Pettinari – Ecco, adesso lo troviamo...
Presidente – La posso vedere questa pagina 69?
Avv. Pettinari – Lo sto cercando...
Interviene a questo punto una “ opportuna “ , seppur non richiesta
, interruzione :
Avv. Andreoli – Se c’è un intervallo di tempo, signor Presidente,
ho recuperato il decreto della
Corte di Appello sulla formazione del fascicolo e in effetti qui si
dice che va acquisita al fascicolo
del dibattimento la copia della sentenza numero 259, quindi non c’è
una disposizione di un
originale.
Presidente – Va be’, poi se abbiamo bisogno dell’originale lo chiameremo.
Avv. Andreoli – No, no, era per aiutare la memoria in generale.
Presidente– ... però scusi, Avvocato Pettinari...
210
P.m. – Il Pubblico Ministero vorrebbe vedere quell’atto.
Presidente – Posso vedere la pagina...
Avv. Pettinari – Pubblico Ministero, non lo so...
Presidente – Posso vedere...
Avv. Pettinari – ... se mi sono sbagliato io su una determinata cosa
non capisco per quale motivo
voglia vedere quell’atto.
Presidente – Ma, scusi, Avvocato, Lei mi fa una domanda, dice: “A pagina
69 c’è una annotazione”
( in realtà la difesa aveva parlato di pag. 54 e solo un primo
opportuno intervento ha spostato la
attenzione su una altra pagina ) a pagina 69 della mia non c’è
questa annotazione…Volevo solo
cercare di chiarire qual è la sua domanda, qual è il
punto... perché Lei mi fa una domanda: “A
pagina 69 c’è una annotazione, mostriamola alla teste”, io non
ci ho... ho una sentenza addirittura
completamente priva di annotazioni, almeno fino a pagina...
E a questo punto , invece di mostrare la copia in suo possesso , che
avrebbe risolto tutti i problemi,
si chiede al Tribunale di individuare un qualche “ adde “ sulla copia
in atti :
Avv. Pettinari – Posso?, c’è qualche “addè” sulla sentenza...
E qui , dispiace dirlo , ma è evidente non solo la volontà
di non mostrare al Tribunale ( o alla teste)
la copia di sentenza in possesso della difesa, ma altresì la
chiara intenzione di sviare in tutti i modi
la attenzione del collegio da un documento evidentemente non corrispondente
( come più oltre si
vedrà ) a quello esistente agli atti . Tant’e che il verbale
così prosegue :
Presidente – Eh, adesso... adesso…Allora, fino a pagina 37 non c’è
nessuna annotazione, ci sono le
sigle, le firme.
Avv. Pettinari – Ah, eh, quelle volevo chiederle.
Presidente – Eh, ma a pagina 69... ma la firma c’è su tutte
le pagine, come in ogni sentenza.
Avv. Pettinari – Eh, appunto, ma voglio vedere se è...
Presidente – E proprio a pagina 69? E io gli mostro quella di pagina
1, sono uguali Avvocato! Non
lo so...
Avv. Pettinari – Ma è evidente che dobbiamo... io volevo avere
una conferma di quella che era la
grafia del consigliere Metta.
Presidente– E questa è la firma, Avvocato, Lei... scusi un attimo,
poi se vuole risentiamo... Lei ha
fatto riferimento a un’altra cosa, Lei ha fatto riferimento ad una
annotazione, cioè ad una postilla,
ad una correzione, a un qualche cosa che si sarebbe trovato a pagina
69 ( e qui il tentativo di
sviare l’ attenzione del Tribunale da quella che era la originaria
domanda – pag. 54 – bisogna
ammettere che è definitivamente riuscito )
Av. Pettinari – Probabilmente l’ho scambiata con un altro documento.
211
Presidente – Oh, è per quello che le chiedevo, vede adesso io
una l’ho trovata, ma se me la... se
senza fare... mi dava la sua copia che non è un segreto per
nessuno...
Avv. Pettinari – Allora c’è, l’ha trovata Presidente una correzione?
Presidente – Ce ne è una a pagina 67.
Avv. Pettinari – E allora...
Presidente – Eh... e allora! Però ho dovuto scorrere tutte le
pagine.
Avv. Pettinari – Chiedo scusa dell’errore.
A pag. 67 della copia agli atti, conforme all’ originale , c’è
, come già detto , la postilla “ adde:
risolvere “ . Ciò non toglie che la domanda iniziale riguardasse
altra postilla a pag. 54 , inesistente
nella copia “ ufficiale “.
Si potrebbe affermare che tutto è nato da un equivoco , da un
errore del difensore che ha letto
“cinquantaquattro “ per “ sessantanove “ ( anche se appare assai difficile
scambiare tra loro due
numeri così diversi ) , equivoco acuito dalla concitazione del
momento ( che si sarebbe potuto
risolvere , però , mostrando il documento ) .
Ma così non è perché la difesa Metta , dopo aver
– nella sostanza – rifiutato di mostrare al Collegio
il documento in suo possesso l’ 8 Marzo , il successivo 20 Aprile (
a ben 40 giorni di distanza )
spontaneamente produce la copia della sentenza a suo dire utilizzata
nel concitato esame della Bruni
( cfr. copia sentenza rilegata allegata al verbale del 20 Aprile 2002
)
Il Tribunale non sa cosa l’ imputato abbia messo a disposizione dei
suoi difensori , certo è che il
documento prodotto il 22 Aprile :
a) non è quello utilizzato l’ 8 Marzo dalla difesa ;
b) non è una copia dell’ originale depositato il 24 gennaio
1991.
Quanto al punto a) – dopo aver notato che a pag. 54 non vi è
alcun “ adde “ , basta rileggere il
verbale sopra trascritto e sottolineare l’ intervento della difesa
allorquando il Presidente del
Collegio, nello scorrere la sentenza , fa presente di aver trovato
solo la firma dell’ imputato che
compare ogni due pagine sul margine del foglio : “ Ah, eh, quelle volevo
chiederle “ : ebbene la
copia prodotta dalla difesa non porta alcuna firma o sigla di Metta
in nessuna delle sue 167 pagine.
Quanto al punto b) – il documento prodotto il 22 Aprile ( un volume
rilegato ) è una copia
informe , “ non ufficiale “ , non firmata dall’ imputato , non firmata
dal presidente , non riportante il
timbro di deposito della Cancelleria . Non solo , a differenza della
copia ufficiale che è numerata
solo a penna un foglio sì e uno no , le pagine di quella prodotta
dalla difesa sono numerate con il
classico numeratore in dotazione agli uffici anche privati : tutte
tranne una sola pagina , la
famosa pag. 69 (corrispondente alla 67 della copia ufficiale per i
motivi sopra detti ) ove vi è la
ormai famosa postilla . Si passa da pag. 68 a pag. 70 dimenticandosi
di numerare proprio quella
212
pagina che tanto discutere ha fatto all’ udienza dell’ 8-3-02 .
Ora si potrebbe obiettare che , al di là di questa singolare
coincidenza , non vi sia da trarre alcuna
conseguenza da tutto questo discorso . La copia prodotta il 22 Aprile
potrebbe essere
semplicemente una fotocopia dell’ originale, che Metta ha fatto per
sé prima di portare l’ originale
stesso alla firma della Presidenza , copia che poi l’ imputato ha fatto
rilegare e numerare ( tranne la
pag. 69 però ) e ha tenuto per ricordo o per future richieste
di avanzamento in carriera. Cosa assai
comune , in effetti , anche se in realtà di norma un giudice
estrae la copia per sé dopo che questa è
stata “ufficializzata “ con la firma del Presidente , non potendosi
produrre al CSM , allo scopo
sopra indicato , copie “ informi “ ( e questo un giudice lo sa ) .Ma
, anche se così fosse , questa
copia , al di là della mancanza delle firme e del depositato
, dovrebbe essere , per il resto ,
assolutamente identica all’ originale anche, e soprattutto , nelle
“ correzioni manoscritte “ ,
perché Metta ha affermato che di essa venne stampato un solo
esemplare che venne subito corretto
e poi portato alla firma di Valente : sicchè la copia – sulla
base della ipotesi formulata dal Collegio,
peraltro sul punto confermata da un memoria della difesa del Giugno
2002 di cui si darà più oltre
conto – potrebbe essere stata fatta prima della firma ma comunque dopo
le correzioni .
Ma così manifestamente non è . Basta confrontare i due
documenti per constatare che , a parte
quella “ incriminata “ di pag. 69 , tutte le altre correzioni apposte
nella copia del 22 Aprile sono
uguali nella sostanza , ma diverse nella forma , da quelle esistenti
nell’ originale .
Non c’ è bisogno di perizia : se dette correzioni si osservano
con la dovuta attenzione, la diversità
balza all’ occhio ( si allegano le fotocopie ingrandite delle pagine
che verranno citate ) :
- pag. 68 della “ copia Metta “ ( d’ora in avanti documento A ) e pag.
66 della “ copia
ufficiale “ ( d’ ora in avanti documento B ) : assolutamente evidente
è la diversità tra le due
“T” rovesciate dopo la parola “ occorre “ . Diverso è l’ andamento
dell’ asta verticale ( più
lineare nel doc. A ) e di quella orizzontale ( che nel doc. A tende
, al margine sinistro , a
salire , a differenza che nel doc. B ) ;
- pag. 88 doc. A e 86 doc. B : la correzione della “ a “ è diversa
. Nel doc. B il margine a
sinistra si attacca all’ asta della lettera “ d” , nel doc. A ne rimane
chiaramente distaccato;
- pag. 95 del doc. A e 93 del doc B . Il segno apposto sulla parola
“ contollo “ è chiaramente
diverso : basta osservare l’ angolo che si crea all’ interno del segno
: nel caso del doc. A si
crea un angolo acuto , nel caso del doc. B lo spazio è più
ampio e formato da tre linee , una
orizzontale in basso , una verticale e una diagonale ;
- pag. 115 doc. A e 113 doc. B : la lettera “ t” che corregge l’ ultima
parola della pagina è cosi
diversa nei due documenti che non merita alcun commento : basta guardare
.
Solo la correzione a pag 69 del doc. A ( 67 di quello B ) appare “
ictu oculi “ identica in entrambi
213
i documenti ( le “ spaziature bianche “ sono chiaramente dovute alla
fotocopiatrice) ma ha la
singolarità di essere l’ unica pagina non numerata di tutto
il volume rilegato . E’ come se
questa pagina fosse un “ corpo estraneo “ nel documento prodotto al
Tribunale, che si presenta all’
evidenza come un “ collage “ di copie tra loro diverse .
La conclusione non può dunque che essere una sola : le correzioni
al doc. A sono state apposte in
un momento diverso da quello in cui si è provveduto alla correzione
dell’ originale della sentenza,
stampato in unica copia , come dice Metta ; la pag. 69 – presentante
una ben più complessa
correzione - è stata invece fotocopiata e inserita prima di
essere prodotta al Tribunale il 22 Aprile.
Le difese obietteranno che la “ presunzione del Tribunale “ si è
spinta fino al punto di sostituirsi
agli esperti in una perizia difficile e complessa , argomentando di
linee verticali e orizzontali ,
curvature e margini .
Ma vi sono delle ulteriori diversità fra le due copie , che
tolgono ogni dubbio circa la conclusione
di cui sopra e rendono inutile qualunque approfondimento tecnico .
Ci si riferisce a quanto
emerge dal confronto delle seguenti pagg.:
1) doc. A pag. 54 e doc. B pag. 52 , seconda riga : nel documento B
la parola “ impugnazine “ è
corretta con la apposizione della lettera “ o “ a penna ; nel doc.
A la correzione non compare ;
2) doc. A pag. 91 e doc. B pag. 89 terza riga : nel documento B la
parola “ insindacbile “ è
corretta con la apposizione della lettera “ a “ a penna ; nel doc.
A la correzione non compare .
A meno di non voler pensare a un dir poco contorto comportamento dell’
imputato il quale , dopo
la stampa in unico esemplare ( lo dice lui ) dell’ originale , ne fa
una copia ancor prima di
correggerlo ( e di farlo firmare al Presidente ) , poi corregge l’
originale lo porta alla firma e lo
deposita e poi passa alla correzione della copia, la conclusione non
può che essere una sola : mente
ancora una volta Metta quando afferma che “ al termine fu stampato
un unico esemplare e , dopo
l’ esame da parte del Presidente del Collegio e le correzioni , fu
formato l’ originale ( che non
significa ovviamente una copia del primo , ma solo la apposizione all’
“ unico esemplare “ delle
appostazioni ufficiali da parte del cancelliere “ ) che ,dopo le firme
, fu immediatamente
pubblicato…”.
Mente , l’ imputato , perché quanto sopra esposto dimostra che
della sentenza esistevano almeno
due copie : una portata all’ esame di Valente, corretta , firmata e
subito pubblicata ; l’ altra
rimasta , fino all’ “ equivoco “ dell’ 8 Marzo 2002 , nella disponibilità
dell’ imputato : non firmata ,
numerata diversamente , corretta – e solo parzialmente – in un momento
successivo ,
presumibilmente allorquando se ne è resa indispensabile – sia
pur a distanza di 44 giorni – la
produzione al Tribunale .
214
Della gravità della situazione deve essersi evidentemente resa
conto la difesa che , in data 25-6-
2002 depositava in udienza una “ memoria ex art. 121 cpp nella quale
veniva fornita una sua
versione dei fatti sulla “ apparente ma del tutto insussistente differenza
tra la copia – asseritamene
conforme all’ originale acquisita a iniziativa del PM e la copia “
informe “ nella disponibilità di
questa difesa “ e ciò al fine di evitare “ distorte interpretazioni
“. A giudizio di questo Tribunale ,
detta memoria , lungi dal chiarire i fatti non fa che , da un lato
, confermare e rafforzare le
considerazioni fin qui svolte con le relative conclusioni , dall’altro
rendere la situazione ancora più
“ inquietante “ .
La prima spiegazione fornita dalla difesa è che questa copia
“ informe “ fu “ a suo tempo tratta
dall’ originale , per uso e documentazione del relatore …al momento
del passaggio dello stesso
originale al Presidente e prima della apposizione della firma dei magistrati
“ . Né più né meno che
l’ ipotesi che il Tribunale ha sopra esaminato . Dunque la stessa difesa
, nella citata memoria ,
conferma che tale copia sarebbe stata estratta prima delle correzioni
a penna , tant’è che si dice,
sempre nell’ atto citato , “ consapevole dell’ assoluta identità
sostanziale e formale dei due atti “.
A questa prima conclusione della difesa , non si può che rispondere
richiamando integralmente
quanto sopra detto : le correzioni a penna sono diverse da una copia
all’ altra e quelle contenute
nella copia “ informe “ prodotta dalla difesa sono frutto di un “ collage
“ fra documenti
diversi . Dunque la copia prodotta dalla difesa il 20 Aprile non è
stata tratta dall’ originale ,
contrariamente a quanto da essa sostenuto .
Affronta la memoria ex art. 121 cpp , anche l’ altro problema che “
affligge “ la copia “ informe “
prodotta alla udienza del 20 Aprile : la diversa numerazione . E per
far ciò richiedeva alla Corte
di Appello di Roma “ copia conforme dell’ originale della sentenza
“ .
E qui , quanto affermato dalla difesa nella citata memoria , assume
connotati , dispiace dirlo , di
assoluta gravità .
Sostiene infatti la difesa che , recatasi presso la competente Cancelleria
della Corte di Appello allo
scopo di richiedere la “ copia autentica “ , presa visione del documento
constatava che “ era
assolutamente mancante , in questo originale , la numerazione delle
pagine “ che invece compare
nella “ copia conforme acquisita agli atti a mezzo dello SCO “.
Senonchè al momento del ritiro della copia il difensore constatava
“ con sorpresa e disappunto che
sulla copia rilasciatagli e , soprattutto , sull’ originale agli atti
della Corte , era stata inserita per
la prima volta e in modo grossolano la numerazione delle pagine da
1 a 167 ( nell’ allegato 3 viene
invece detto che sull’ originale le prime 13 pagine erano numerate
ma a matita , sostituite anch’ esse
con numerazione a penna nella copia consegnatagli ) .
E’ chiara la tesi della difesa :
215
- l’ originale della sentenza esistente presso la Corte di Appello
di Roma non era numerato ;
- ciò confermerebbe il fatto che la copia prodotta dalla difesa
il 20 Aprile è stata tratta dall’
originale tant’è che la numerazione a timbro non si sovrappone
ad una a penna ed è stata
apposta, evidentemente , da Metta o dal rilegatore ;
- la “ copia conforme “ acquisita agli atti , è stata “ pasticciata
“ dal PM o dallo SCO che vi ha
inopinatamente apposto , di sua iniziativa , la numerazione a penna
;
- purtroppo la prova di tutto questo è stato vanificata dal
fatto che il dipendente della
Cancelleria della Corte di Appello di Roma addetto al rilascio della
copia chiesta dalla
difesa nel Maggio 2002 , ha pensato bene , a sua volta di numerare
le pagine non solo nella
copia rilasciata ma , addirittura , nell’ originale che così
risulterebbe ormai
irrimediabilmente alterato .
Prova di tutto questo sarebbe la lettera 4 Maggio 2002 indirizzata
all’ improvvido impiegato con la
quale la difesa chiede una certificazione a sua firma attestante il
suo “ scorretto “ comportamento.
La cancelliera Giuseppina Fedele , dell’ “ Ufficio copie civili “ della
Corte di Appello di Roma,
rispondeva il 10 Maggio 2002 al difensore , affermando che “ la numerazione
a penna risultante
attualmente sull’ originale della sentenza…è stata apposta in
data posteriore al 30-4-2002 dall’
operatore addetto al servizio Pisterzi Mirella , per , a suo dire ,
facilitarne la fotocopiatura “.
Dispiace dirlo , ma tutto ciò lascia allibiti , per l’ evidente
tentativo di indurre il Tribunale in
errore.
Ci si scusa per la tediosità e complessità della ricostruzione
che seguirà , anch’ essa fatta di numeri
e pagine e che richiede l’ utilizzo di una “ terza copia “ della sentenza
Mondadori prodotta dalla
difesa e allegata al verbale del 25-6-02. Ma è assolutamente
indispensabile anche per dar conto
della reale “ portata “ della nota del cancelliere Fedele .
Per dimostrare la veridicità di quanto esposto in memoria ,
sarebbe bastato alla difesa confrontare
la “ copia conforme “ all’ originale acquisita , così com’ è
, dalla difesa stessa nel Maggio 2002
(allegata al cit. verbale ) con quella acquisita il 6 febbraio 1998
dal PM ( quattro anni prima la data
indicata dalla cancelliera Fedele come quella di numerazione dell’
originale ) . Se la grafia dei
numeri apposti a penna sulle due copie conformi fosse risultata completamente
diversa , si poteva
concludere che l’ originale non era effettivamente numerato e che detta
numerazione viene apposta
dal momentaneo addetto alla cancelleria ogni volta che qualcuno gliene
richiede una copia : addetto
che però , nell’ ultima occasione ( chissà perché
, forse perché stanco di numerar copie ) , pensò
bene di numerare definitivamente anche l’ originale , originariamente
di ciò privo ( a detta del
difensore ) .
In tal senso il confronto era assai semplice in quanto la difesa Metta
, nel presentare la citata
216
memoria, ha prodotto sia la copia da essa richiesta nel Maggio 2002
, sia una copia di quella
esistente agli atti e acquisita nel febbraio 1998 dal PM ( quella della
difesa porta in alto la scritta a
matita “ Pettinari “ ) .
Da tale confronto emerge in modo assolutamente evidente come la grafia
della numerazione delle
pagine dispari fino a 13 delle due copie agli atti sia in realtà
assolutamente identica con ciò
confermandosi che sia la copia acquisita dal Pm che quella richiesta
nel maggio 2002 dalla difesa ,
sono state estratte dallo stesso originale – numerato – esistente presso
la Corte di Appello e
che non esiste alcun impiegato del Tribunale di Roma che abbia deciso
, di sua iniziativa , di
alterare a tal punto – e chissà perché - l’ originale
stesso aggiungendo una numerazione dapprima
inesistente : addirittura si nota come il nr. 1 su entrambe le copie
sia scritto con un pennarello .
I numeri pari , invece , sono scritti , nell’ una e nell’ altra copia
, da mano diversa , il che è
facilmente spiegabile .La sentenza è scritta su fogli protocollo
e la numerazione viene apposta solo
su ogni facciata ( e quindi solo numeri dispari ) . Quando si chiede
una copia autentica , questa
viene rilasciata a seguito di fotocopiatura su classici fogli extra-strong
bianchi . Evidentemente l’
addetto o chi per lui , da un lato per constatare la corrispondenza
al numero totale delle pagine ,
dall’ altro per calcolare i diritti ( la difesa sa meglio del Tribunale
che si paga un tanto a pagina )
integra detta numerazione con l’ apposizione dei numeri pari. Ecco
perché tutte le copie in atti
presentano numeri dispari identici tra loro nella grafia , e numeri
pari diversi ( e lo stesso, a
conferma della prassi , si osserva, ad es. nella sentenza Imi-Sir in
vol. 27 proc. 1600/00 , numerata
due pagine, sia pur in questo caso con numeri pari , nella parte iniziale-
poi la numerazione
proseguirà con i numeri dispari essendo ivi “ saltata “ la pag.
50 ) .
Ma , osserverà la difesa , a partire dal numero 15 , tutti i
numeri dispari delle due copie in
confronto , sono diversi . Anche questo è un falso problema
. Come accennato , la copia acquisita
dal PM riporta le pagine “ 16bis e 16ter “. Nella copia acquisita dalla
difesa nel Maggio e prodotta
il 29 Giugno 2002 su quasi tutte le pagine dispari a partire da questo
numero , si nota che accanto
alla numerazione vi è una cancellatura ( cfr. ad es. pag. 15,
17,19,21 ) mentre analoga cancellatura
non c’è su quelle pari . Questo significa , ovviamente , che
quelle pagine , sempre dispari, erano
tutte anch’ esse numerate – a differenza di quanto sostenuto nella
memoria – e che solo per
riprendere la corretta numerazione progressiva sono state corrette
dall’ impiegata . E questo trova
definitiva conferma da un’ altra osservazione . Nella copia acquisita
nel Maggio 2002 dalla difesa
Metta , vi sono numeri dispari corretti solo nella cifra delle unità
. Si ricordi come – a causa
dell’ inserimento delle pagine 16bis e 16ter – la numerazione della
copia acquisita dal PM risulti
sfasata di due numeri rispetto al numero effettivo delle pagine : quindi
il confronto va fatto , ad
esempio , tra la pag. 21 della copia acquisita dal PM con la pagina
23 della copia acquisita dalla
217
difesa nel Maggio 2002 . Ebbene si noterà , ictu oculi , come
in quest’ ultima copia sia stato corretto
in “ 3 “ solo il numero “ 1 “ delle unità , mentre il “ 2 “ delle
decine è rimasto invariato ed è , anch’
esso ictu oculi , assolutamente identico al n. “2” delle decine della
corrispondente pag. 21 della
“copia del Pm “. Lo stesso vale per pag. 25 e 33 ( 23 e 31 nella copia
del Pm “ ) e così via per tutta
la sentenza. E ancor più evidente è , quanto sopra esposto
, se si confronta la pag. 168 della copia
della difesa , con la pag. 169 della copia del PM ( la differenza di
numerazione si è ridotta ad una
sola unità in quanto nella copia del PM è numerata anche
la pag. 167 che porta la attestazione di
conformità al momento del rilascio nel 1998 , foglio ovviamente
non presente in quella della difesa)
Assolutamente identico il numero 16 mentre l’ 8 è stato corretto
in 9.
E’ chiaro , dunque , come la “ smilza “ certificazione della cancelliera
Giuseppina Fedele , certifichi
poco e male : la realtà – assolutamente evidente - è
che la operatrice Pisterzi ha cominciato a
numerare ( per i motivi detti ) le pagine pari e poi , incappata nel
noto errore di numerazione , ha
pensato bene ( male invero ) di apportare le correzioni di cui sopra
, cancellando il numero originale
o sostituendo l’ unità solamente , laddove possibile . Come
la difesa non sia accorta di tutto ciò e
abbia potuto sostenere, in una memoria depositata al tribunale , che
l’ originale depositato in Corte
di Appello era privo di qualsivoglia numerazione , è circostanza
che il Collegio stenta a spiegarsi .
Si dimostra , dunque , palesemente e documentalmente non rispondente
al vero la tesi
sostenuta nella memoria ex art. 121 cpp allegata al verbale del 29
Giugno 2002 a firma di uno
solo dei due difensori dell’ imputato Metta ( a titolo di esempio di
quanto sopra esposto si allega
copia riportante, sub B) , la numerazione dispari fino a 7 più
23 , 31 e 168 risultante nella copia del
PM e sub A) fino a 7 più 25 , 33 e 169 in quella della difesa
.
218
Sulla base di tutte queste “ considerazioni “ e partendo dal presupposto
–quanto meno errato- della
non numerazione dell’ originale , la memoria conclude affermando come
da un semplice esame
delle tre copie agli atti ( quella acquisita dalla difesa nel Maggio
2002 , la copia “ informe “
prodotta il 20 Aprile e la “ copia conforme “ acquisita dal PM ) le
stesse risultino “ perfettamente
sovrapponibili in tutte le pagine e in tutte le righe e pertanto sono
state tratte tutte dallo stesso
originale “ .
E’ la produzione stessa fatta dalla difesa a dimostrare l’ esatto contrario
: si lasci perdere la copia in
atti acquisita dal PM e si faccia il confronto tra la “ copia informe
“ del 20 Aprile e quella
“conforme” del Maggio successivo , entrambe prodotte dalla difesa Metta
: sono diverse per gli
stessi identici motivi a suo tempo esposti ( diversità della
grafia delle correzioni , parole corrette
nell’ originale e non nella copia informe ). Le conclusioni della difesa
vanno dunque così corrette :
la copia prodotta dalla difesa Metta nel mese di Maggio 2002 è
identica a quella acquisita dal PM ,
essendo entrambe copie dell’ originale esistente presso la Corte di
Appello di Roma ; la copia
prodotta dalla difesa il 20-4-2002 è una copia diversa non tratta
dall’ originale esistente a
Palazzo di Giustizia .
Risulta , dunque , definitivamente confermato che la sentenza 24 Gennaio
1991 non è stata
dattiloscritta dalle impiegate della Corte di Appello ( le quali ,
tra l’ altro , hanno anche
affermato che i dischetti da loro usati non venivano consegnati ai
giudici ma da loro trattenuti in
quanto “ riscrivibili ) ma in altra sede non istituzionale e in più
di una copia delle quali una sola ,
prima delle correzioni , fu portata al controllo e alla firma del Presidente
.
Dovendosi anche escludere – perché lo esclude Metta – che la
motivazione sia stata dattiloscritta in
qualsiasi altro luogo “ legittimo “ in quanto rientrante nella sfera
e nell’ ambito di lavoro di un
magistrato ( la propria stanza in Tribunale , la casa di abitazione
, uno studio personale e separato
per chi ha questa fortuna ) la inevitabile conseguenza di quanto sopra
è che la sentenza è stata
dattiloscritta ( non da Metta , che non lo dice ), fuori dal circuito
istituzionale ,avvalendosi di
qualcuno a ciò certamente non legittimato e altresì in
aperto contrasto con quelle “esigenze di
riservatezza “ tanto sottolineate dallo stesso imputato anche in sede
di dichiarazioni spontanee
dell’ 8 Ottobre 2002.
Il che costituisce altra grave e evidente anomalia del procedimento
che qui si sta esaminando ,
soprattutto se si considerano i “ precedenti “ di Metta pressochè
coevi : in un caso un giudice
che “collabora “ con gli studi legali degli avvocati “ occulti “ di
una delle parti ( Rovelli ) per
motivare la sentenza ( Imi-Sir ) con la quale gli si darà ragione
; nell’ altro un giudice che, nello
stesso periodo , fa dattiloscrivere una delicatissima sentenza non
dagli uffici del Tribunale
bensì da una persona sconosciuta della quale non fa a tutt’
oggi il nome , sentenza della quale
219
sono in circolazione copie diverse dall’ originale. Il tutto in una
causa che vede “ dietro le quinte”
( come più oltre si vedrà parlando dei movimenti finanziari
) quegli stessi avvocati d’ affari
interessati all’ esito della causa Imi-Sir e con i cui studi legali
in quello steso periodo Metta aveva
“ collaborato “ per la stesura di altra sentenza .
E se la sentenza non è stata dattiloscritta in sede “ istituzionale
“ ma da un “ terzo estraneo”,
è ben possibile che l’ esito della causa fosse circolato ben
prima della sua “ ufficializzazione.
F- UNA DECISIONE “ ANTICIPATA “
In data 8 Marzo 2002 , è stato sentito uno dei legali che ebbero
ad assistere la CIR durante tutto il
complesso iter , sopra descritto : l’ avvocato Ripa di Meana , lo stesso
che ( cfr. sopra ) ebbe a
chiedere al Presidente della Corte di Appello , Sammarco , che la causa
potesse essere assegnata
ad
un collegio “ poco gravato “ , in modo da poter essere decisa con la
necessaria sollecitudine.
Ha affermato il teste che , poco prima del Natale 1990 , ebbe occasione
di recarsi – per vari motivi
e
come faceva spesso - alla Consob , ove incontrò anche il Presidente
, Bruno Pazzi , a lui legato da
antichi rapporti di stima e amicizia .
Tra le varie cose , il discorso cadde anche sulla vicenda Mondadori
che , d’ altronde , era seguita da
vicino anche dal citato organo di controllo , non fosse altro perché
coinvolgeva diverse società
quotate di interesse nazionale : la Amef, la Mondadori, la CIR , il
gruppo Repubblica-l’ Espresso.
Così testualmente descrive Ripa di Meana il colloquio avuto
con Pazzi :
“ Comunque, voglio dire, la Consob monitorava anche questa situazione,
era interessata a quello
che era l’esito della sentenza, perché appunto coinvolgeva società
sulle quali essa, Consob, aveva
la vigilanza intanto, in quanto come società quotate in Borsa.
Si venne a parlare di questa vicenda
e io dissi al presidente della Consob che aspettavamo una sentenza
in tempi rapidi. E lui mi
rispose, con mio grande stupore, che la sentenza era già stata
diciamo decisa, e che quindi ci era
sfavorevole. Espressi molto stupore, sia per la notizia sia per il
fatto che lui me la desse. E lui disse
che comunque queste erano le notizie che lui aveva e che quindi noi
avevamo un’unica strada, di
fronte a questa situazione sfavorevole che sarebbe venuta a seguito
della sentenza della Corte
d’Appello, mi disse che l’unica soluzione sensata, per noi, per il
gruppo CIR, ma anche a suo
parere per la controparte, era di trovare un accordo sulla spartizione
del gruppo editoriale.
Facendo presente, volendo fare presente che nel frattempo il gruppo
Espresso-Repubblica era stato
assorbito dalla Mondadori e che quindi nella Mondadori c’era non solo
l’attività tipica e antica
della Mondadori, ma anche ormai c’era l’intera proprietà dell’Espresso,
della Repubblica, dei
giornali locali del gruppo Espresso-Repubblica. Questo fu quello che
mi disse il Dottor Bruno
220
Pazzi. “.
Più oltre ha poi precisato che , nel corso di quel colloquio
, si parlò anche della possibile nomina di
Sammarco alla Consob , ma senza che venisse fatto alcun collegamento
con la circostanza di cui
sopra ( in effetti , a quel tempo , il Presidente Andreotti aveva sponsorizzato
tale nomina che poi ,
per vari motivi , abortì : non ultime le polemiche politiche
che ebbero a seguire proprio i
procedimenti IMI-SIR e Lodo Mondatori - cfr. testi Andreotti 1-5-02
; La Malfa 20-4-02 ; Visco
23-2-02 e doc. parlamentari in vol. 1 Lodo ) .
Questo colloquio sarebbe avvenuto , a detta di Ripa di Meana , prima
del Natale del 1990 e
dunque nell’ intervallo di tempo che intercorre tra il 5 Dicembre di
quell’ anno ( data in cui si tenne
l’ udienza di spedizione a sentenza ) e il 14 Gennaio del 1991 , data
della camera di Consiglio, e il
suo contenuto venne da lui sicuramente comunicato a De Benedetti .
Va subito detto che Pazzi ( membro della Consob dal 1979 al 1992 ,
le cui dichiarazioni rese al PM
in data 22-12-1997 , unitamente al verbale del confronto 30-1-1998
con Ripa di Meana , sono
state
acquisite e allegate al verbale dell’ 11-3-2002 , giusta ordinanza
in pari data in considerazione delle
condizioni di salute del teste , nato nel 1912 ) nega decisamente la
circostanza :
“ Prendo atto delle dichiarazioni rese dall’ avvocato Ripa di Meana
, escludo di aver riferito a
quest’ ultimo la confidenza che mi si attribuisce . Non è vero
che dissi all’ avvocato Ripa di Meana
che l’ esito del ricorso sarebbe stato sfavorevole all’ ing. De Benedetti.
Non so per quale motivo
Ripa di Meana riferisce cose inesatte . Io non seguivo le vicende del
lodo Mondadori , non ero
interessato alla questione e ricordo anche vagamente di come andò
a finire la controversia
giudiziaria. “ .
In sede di confronto le posizioni non sono mutate : solo Ripa di Meana
ha precisato di non essere in
grado di indicare con assoluta precisione il giorno del colloquio ,
anche perché , come detto , egli si
recava spesso alla Consob ove , frequentemente , incontrava anche Pazzi
. Consultando la sua
agenda dell’ epoca ha constatato che egli si recò alla Consob
sia prima di Natale che ai primi di
Gennaio del 1991 e che , dunque, tale incontro è avvenuto in
questo breve lasso di tempo : in ogni
caso , certamente prima della camera di consiglio del 14 Gennaio .
Pazzi , a sua volta , ha
continuato a negare la circostanza , affermando di non sapersi spiegare
come mai l’ avvocato Ripa
di Meana , cui dice di essere legato da lunga consuetudine e stima
, abbia pensato di fare una
affermazione del genere .
Prima di passare alla valutazione delle rispettive dichiarazioni ,
occorre sgombrare il campo da un
possibile equivoco ingenerato da alcune osservazioni fatte dalle difese
nel corso della discussione
finale : ovverosia che , avendo negato Pazzi di aver confidato alcunché
a Ripa di Meana , le
dichiarazioni da quest’ ultimo rese sarebbero , sul punto , inutilizzabili
equivalendo a “ voci correnti
221
nel pubblico “ .
Sul punto la difesa sembra ridurre ad unità situazioni assolutamente
diverse . Si ha “ voce corrente
nel pubblico “ allorquando il dichiarante non è in grado di
riferire la fonte da cui ha appreso la
notizia . In tal senso molto sono state le “ voci “ riportate nel corso
della istruttoria e di cui il
Tribunale non ha tenuto conto – doverosamente – né al momento
della decisione né tanto meno in
questa fase : ad esempio sono certamente “ voci “ indistinte quelle
raccolte dal giornalista Rivolta,
allora al quotidiano “ il Sole 24ore “ , e sulle quali egli basò
l’ articolo a sua firma del 25 Gennaio
1991 ove si parlava di sentenza “ annunciata “ ; come certamente sono
“ voci “ quelle raccolte , all’
epoca dei fatti , da alcuni testi secondo le quali la sentenza redatta
da Metta sarebbe stata
dattiloscritta nello studio Acampora . Voci , dunque ,non utilizzabili
e non utilizzate , in quanto i
dichiaranti non hanno saputo far riferimento che a indistinti “ ambienti
di borsa “ o a generici “
ambienti forensi “. Ma nel caso di specie la situazione è del
tutto diversa : la “ voce “ che
preannunciava l’ esito sfavorevole alla CIR , ha un nome e cognome
, anche molto qualificato :
quello del Presidente della Consob Bruno Pazzi . Il fatto che questi
abbia negato , comporta solo la
necessità , per il Tribunale , di valutare chi possa aver detto
il falso : come in qualsiasi altra ipotesi
di contrasto tra dichiarazioni che spesso si verificano nelle migliaia
di processi che ogni anno si
celebrano presso il Tribunale di Milano come presso quelli di ogni
altra parte d’ Italia .
Ciò premesso , non si può non rilevare come Pazzi , nel
negare la circostanza , neghi troppo , anzi
tutto .
Sembra quasi cercare di allontanarsi il più possibile da tutto
ciò che concerne la vicenda
Mondadori , fino al punto di affermare , lui , Presidente della Consob
: “ Io non seguivo le vicende
del lodo Mondadori , non ero interessato alla questione e ricordo anche
vagamente di come andò a
finire la controversia giudiziaria “ . Si stava decidendo il destino
del più grande gruppo editoriale
italiano di cui facevano parte alcune delle più importanti società
quotate in borsa ; infuriavano le
polemiche politiche ; era in corso una controversia giudiziaria di
cui , negli ambienti specializzati ,
si aspettava spasmodicamente la soluzione ; si trattava , in una parola
, dell’ argomento del
momento nel campo della economia e degli assetti societari e il Presidente
dell’ organo di controllo
delle società quotate in borsa cosa fa ? Se ne disinteressa
totalmente , al punto di ricordare
“vagamente “ anche come ebbe a finire la controversia . Francamente
appare un po’ troppo .
Non solo : ha confermato Pazzi di essere legato in intima amicizia
anche con il senatore
Andreotti, con rapporti di frequentazione regolare , anche unitamente
alle rispettive famiglie , fin
da quando questi aveva ventisette anni : amici da una vita , insomma
. Eppure, neanche con il
Presidente Andreotti ebbe mai a parlare – anche fugacemente – della
vicenda Mondadori ( sia
chiaro non della sentenza , ma proprio della vicenda nel suo complesso
) : “ Mai, non mi potevo
222
permettere di affrontare un argomento del genere perché il Senatore
non gradisce che si parli di
argomenti delicati “ . Dunque , il Presidente del Consiglio in carica
in quel tempo e il Presidente
della Consob , pur legati da antichissima amicizia e frequentazione
, non parlano mai – seppur
fugacemente – dell’ avvenimento economico dell’ anno . Non ci si riferisce
, per carità , ad
eventuali risvolti “ occulti “ della vicenda ( questi sì che
giustificherebbero la dovuta riservatezza
in quanto “ delicati “ ) : ma ad un semplice “ pour parler “ tra amici
, esperti dell’ argomento , sulla
vicenda nel suo insieme , quella vicenda che occupava le prime pagine
di tutti i giornali nazionali :
“ Mai “ , sostiene Pazzi. Francamente anche credere a ciò ,
appare un po’ troppo .
E ancora : che il dott. Sammarco fosse candidato ad entrare a far parte
della Consob proprio in quel
periodo egli “ l’ aveva letto sui giornali “ . Neppure di questo si
accennò , sia pur fugacemente , nel
corso dei pomeriggi e delle serate passate in compagnia dell’ amico
senatore Andreotti : “ Giulio
Andreotti è una persona estremamente riservata , pur avendo
con lui un rapporto di amicizia non
mi avrebbe mai confidato che avrebbe espresso parere favorevole sul
dott. Sammarco “ del quale
peraltro lui , Presidente della Consob , neppure sapeva che era il
Presidente della Corte di Appello
di Roma .
Insomma , nell’ ansia di negare qualsiasi “ imprudente “ confidenza
fatta all’ amico Ripa di Meana,
Pazzi , in modo assai poco verosimile , e dunque altrettanto poco credibile,
nega tutto ciò che ,in
qualche modo, lo possa avvicinare – anche solo al livello del più
che normale interessamento
professionale quale Presidente della Consob - alla vicenda ecomico-societaria
più importante dell’
anno .
Al contrario , intrinsecamente valutata , la dichiarazione di Ripa
di Meana , confermata più volte e
senza contraddizione alcuna , appare priva di qualsivoglia connotato
di “ falsità “.
Anche Pazzi ha confermato di essere legato a Ripa di Meana da antica
amicizia , consuetudine e
stima , sicchè una confidenza del genere ben può rientrare
nel tipo di rapporto esistente tra i due .
A ciò si aggiunga che in quel periodo Ripa di Meana era personalmente
impegnato nella
controversia civile che si avviava a conclusione e Pazzi era – lo si
ribadisce – Presidente della
Consob : non solo credibile , dunque , ma quasi inevitabile che il
discorso cadesse anche su questa
vicenda .
E , infine , non ci si può non chiedere che interesse avrebbe
Ripa di Meana a “ mettere in bocca “ a
Pazzi , inventandola “ , una confidenza del genere , ben sapendo di
correre il rischio di essere
smentito ( mentre , al contrario , l’ “ imprudente “ confidenza di
Pazzi espone quest’ ultimo a
conseguenti richieste di spiegazione su argomenti questi sì
“ delicati “ , quali la fonte della sua
conoscenza ) .
Che poi , Ripa di Meana , a ben vedere , non ha attribuito a Pazzi
la conoscenza di un episodio di
223
corruzione ma , “ semplicemente “ , dell’ esito della decisione ancor
prima della camera di
consiglio del 14 gennaio . Al momento di questa “ confidenza “ dunque
, si potevano ipotizzare
tante cose e non tutte necessariamente “ drammatiche “. Come si è
evidenziato in altra parte della
motivazione ( cfr. episodio Corda ) , atteso che , in astratto , nulla
impedisce ai giudici di un
collegio di parlar tra loro dei problemi di una causa anche prima della
camera di consiglio , ben
potrebbe capitare che , per colpevole mancanza di riservatezza , la
convinzione maturata possa
trapelare in anticipo . Il che porrà problemi di compatibilità
al giudizio , di censure disciplinari ma ,
di per sé sola considerata , difficilmente di corruzione in
atti giudiziari . Certo , Ripa di Meana non
poteva sapere che , dodici anni dopo , un giudice di quel collegio
( Paolini ) avrebbe escluso di aver
mai avuto occasione di parlare della causa con Metta prima della camera
di consiglio , il che
esclude l’ ipotesi di cui sopra che , invece , all’ epoca poteva anche
rientrare tra le possibilità .
Questa , e non altra , è la confidenza che Ripa di Meana afferma
di aver ricevuto da Pazzi . Se nella
dichiarazione resa dal teste , vi fosse stato l’ intendimento di precostituire
una prova favorevole alla
parte CIR , ben avrebbe potuto , fin dall’ esame reso in sede di indagini
preliminari , “ calcare molto
più la mano “ sul contenuto del suo colloquio con Pazzi . O
ancora , in dibattimento , sposare le
dichiarazioni più “ pesanti “ rese da altri testi della parte
civile (come lo stesso De Benedetti ) i
quali ( questi sì mischiando confusamente notizie certe a “
voci “ , come si vedrà oltre ) hanno più
esplicitamente parlato di “ corruzione “ .
Ora non solo Ripa di Meana non ha mai modificato le dichiarazioni rese
in sede di indagini ( come
si desume dal fatto che nessuna contestazione di rilievo è stata
fatta in merito al contenuto di questo
colloquio con Pazzi ) ma non ha esitato , in dibattimento , come subito
si vedrà , a smentire altri
testimoni della parte civile che hanno reso dichiarazioni , come si
diceva sopra , ben più specifiche .
Il che , se da un lato dimostra la totale mancanza di “ accordi “ sull’
oggetto della testimonianza da
parte dei testi CIR ( ipotesi adombrata dalle difese ) – accordi che
non si potevano neppure iniziare
a formulare senza l’ adesione anche di questo teste – conferma la assoluta
intrinseca credibilità
della testimonianza di Ripa di Meana .
Ripa di Meana ha la qualifica di “ testimone “ , sicchè la motivazione
sul punto potrebbe anche
ritenersi completa. Ma il Tribunale non può esimersi dal rappresentare
la esistenza di importanti
riscontri “ esterni “ alla versione dei fatti fornita dal teste , a
conferma definitiva della sua assoluta
credibilità .
Ci si riferisce , in primo luogo , a quanto dichiarato dai testimoni
Passera e Fossati .
Corrado Passera ed Emilio Fossati sono stati entrambi sentiti è
all’ udienza dell’ 8 febbraio 2002.
Entrambi hanno confermato il racconto di Ripa di Meana riferendo l’
accaduto a prima della
camera di consiglio del giorno 14 gennaio .
224
Il primo ( direttore generale della Mondatori dal giugno 1990 all’
Aprile 1991 ) , ha dichiarato che
al ritorno dalle ferie natalizie del 1990 , e dunque ai primi di Gennaio
del 1991 , ovviamente prima
del fatidico giorno 14 , Ripa di Meana gli aveva riferito in questi
termini il colloquio avuto con
Pazzi : “Pazzi, il presidente della Consob a quel tempo, aveva detto
“guardate, la sentenza è a
vostro sfavore”.
Altre notizie aveva poi avuto da Carlo de Benedetti ( vedi oltre )
e su quest’ ultime in dibattimento
non è stato in grado di ricordare se riferite prima o dopo la
sentenza .Quanto invece ai tempi ( prima
della camera di consiglio ) della notizia a lui riferita da Ripa di
Meana , invece , nonostante reiterate
domande da parte dei difensori , il teste ha sempre confermato quanto
già aveva dichiarato in
istruttoria diversi anni fa ( cosa che si desume dalle contestazioni
effettuate ).
Emilio Fossati , invece , ha fatto parte del consiglio di amministrazione
della Mondadori , su
indicazione di De Benedetti , dal maggio 1986 al gennaio del 1990 ,
anno nel quale passò al gruppo
Benetton . Avendo mantenuto buoni rapporti con Carlo Caracciolo , nel
sentirsi al telefono poco
prima delle feste natalizie del 1990 questi gli : disse che l’Avvocato
Vittorio Ripa Di Meana
aveva riferito del fatto che Bruno Pazzi dicesse che la sentenza era
già stata scritta “
(Caracciolo, cfr. oltre , confermerà la circostanza ).
Si sono richiamate le dichiarazioni rese dai due ex manager della Mondadori
prima di dar conto di
quelle rese da De Benedetti e Carlo Caracciolo in quanto, a differenza
di questi ultimi ( i quali
potrebbero essere tacciati di scarsa attendibilità in quanto
in posizione di “ conflitto di interessi “ ,
essendo De Benedetti costituito parte civile e Caracciolo suo socio
storico ) , Passera e Fossati
hanno veramente la caratteristica di testimoni “ terzi “ . Uno è
stato direttore generale della
Mondatori fino alla primavera del 1991 – e cioè dopo la vittoria
della Finivest - per poi
intraprendere , fatto notorio , altrettanto brillante carriera in altri
settori ; il secondo , è stato nel
consiglio di amministrazione della stessa casa di Segrate fino al Gennaio
1990 -e quindi anche ben
prima del lodo arbitrale – per poi passare alla Benetton.
Dunque due manager che non anno più , da oltre dieci anni ,
alcun rapporto professionale con la
CIR e con società del gruppo di De Benedetti. In sostanza non
hanno veramente alcun interesse
nella vicenda per cui oggi è processo , tanto meno per gli interessi
civili della CIR.
La loro testimonianza (perfettamente in linea con quanto già
dichiarato nel corso della istruttoria ,
come è emerso nel corso dell’ esame dibattimentale ) ha , dunque
, tutti i crismi della assoluta
credibilità e conferma come nell’ immediatezza dei fatti – vacanze
natalizie del 1990 – Ripa di
Meana avesse riferito loro tale circostanza.
Resta da dar conto delle dichiarazioni rese da De Benedetti e Carlo
Caracciolo i quali , lungi dallo
smentire Ripa di Meana , gli attribuiscono però la propalazione
di notizie ben più “ pesanti “ di
225
quella or ora riferita .
Riferisce De Benedetti , sentito alla udienza del 28 Gennaio 2002 ,
di aver saputo da Ripa di Meana,
nel dicembre 1990 , quanto a questi riferito da Pazzi nei termini sopra
riportati . Aggiunge però che
l’ avvocato avrebbe anche aggiunto che , nella specie , era stato offerto
un compenso di 10 miliardi
oltre alla promessa di nominare Sammarco alla Consob .
A sua volta Caracciolo , sentito alla stessa udienza ha riferito che
Ripa di Meana gli riferì il
preannuncio dell’ esito sfavorevole della sentenza e che “ c’ era stata
una dazione “ , senza
specificare , però alcuna cifra .
Ora , attentamente letti tutti i verbali dei testimoni sopra citati
, ritiene il Tribunale che De Benedetti
e Caracciolo abbiano messo insieme , in un unico calderone , tutte
le notizie raccolte da fonti
diverse in quei giorni , non solamente molto lontani , ma anche certamente
assai frenetici . Di ciò si
darà subito conto , non prima di ricordare come queste dichiarazioni
sono state contestate a Ripa di
Meana cui è stata anche rammentata una sua dichiarazione resa
al PM e di questo testuale tenore :
“ Confermo di aver riferito all’ ing. De Benedetti la circostanza relativa
ad un esborso di denaro
per ottenere un esito favorevole della sentenza della Corte di Appello
di Roma . Non ricordo però
di aver parlato di dieci miliardi. La circostanza me l’ ha riferita
Ciarrapico , il quale più meno
testualmente mi disse : “ alla Corte di Appello girano con il cappello
in mano “ , lasciandomi
intendere che erano stati pagati i magistrati per ottenere la sentenza
“ .
E allora l’ apparente contrasto tra le dichiarazioni di Ripa di Meana
da un lato e quelle di De
Benedetti e Caracciolo dall’ altro trovano una spiegazione assolutamente
logica .
Per comprendere quanto testè affermato occorre aprire una parentesi
( ce ne scusiamo con i lettori )
brevemente ricordando cosa accadde dopo la pubblicazione della sentenza
redatta da Metta .
Argomento , in generale , di nessuna rilevanza se non al limitato fine
di cui qui si discute .
Come già detto in apertura di questo capitolo , la CIR , per
diversi motivi , ritenne di rinunciare al
ricorso in Cassazione e ,anche a seguito di non palesi ma evidenti
pressioni politiche , addivenire
ad una trattativa con la Fininvest per la spartizione del gruppo editoriale
. Mediatore tra le parti fu
Ciarrapico .
Questi , sentito alla udienza dell’ 8 febbraio 2002 , ha confermato
di aver pronunciato la frase di cui
sopra ma ha precisato che con ciò intendeva dire che ai giudici
bisogna avvicinarsi mostrando
ossequio , escludendo di aver mai parlato , con Ripa di Meana , di
dazioni di denaro. Per dare un
senso a questa frase , Ciarrapico ha ricordato come , nella controversia
ce lo vedeva opposto al
comune di Fiuggi per la gestione delle terme , era stato costretto
a ricusare un giudice ( Paolini ) il
quale aveva avuto nei suoi confronti espressioni poco consone ad un
magistrato . Su contestazione
ha però confermato che , nel parlare con Ripa di Meana , aveva
anche fatto riferimento a
226
“ pettegolezzi “ negli ambienti della capitale secondo i quali non
tutti i magistrati di quel distretto
fossero soliti decidere “ in modo equo “ .
Ora occorre in primo luogo ridimensionare la questione , sfrondandolo
da tutte quelle circostanze ,
tra l’ altro in parte neppure utilizzabili ( leggi “ pettegolezzi “
) che hanno appassionato le parti nel
corso dell’ esame del teste .
Ciò che è sicuro ( perché lo dice anche Ciarrapico
) è che con Ripa di Meana la frase secondo la
quale qualcuno doveva “ girare con il cappello in mano “ è stata
pronunciata : l’ uno dice di aver
con ciò interpretato i “ giudici “ , l’ altro aver invece inteso
“ le parti “ ; e ancora , l’ uno ammette di
aver parlato , in termini piuttosto duri , di magistrati non “ equi
“ , l’ altro di aver inteso che c’ era
stato un pagamento . Si faccia attenzione : Ripa di Meana dà
conto di un discorso criptico di
Ciarrapico , tra il detto e il non detto e , infatti , afferma : “
Ciarrapico mi lasciò intendere …” .
Ora a rigor di logica bisognerebbe affermare che la frase “ con il
cappelo in mano “ ha un suo
significato più nella accezione intesa da Ripa di Meana che
non in quella specificata da Ciarrapico,
anche perché non si comprende quale relazione possa esservi
tra una “ battuta “ di tal genere e la
ricusazione del giudice Paolini . Ma il Tribunale non deve , e neanche
vuole , farsi trascinare nella
ridda delle “ voci “ e delle interpretazioni date dai testi di questa
o quella frase un po’ oscura : nei
termini in cui è stata riferita da entrambi , non ha alcun rilievo
ai fini di causa e non è questo il
punto : il fatto importante è che l’ avvocato Ripa di Meana
, sbagliando o no , così l’ ha intesa e
soprattutto , che questa frase è stata pronunciata dopo la sentenza
del 24 Gennaio 1991 ,
allorquando era in corso la mediazione Ciarrapico .
E allora se così è , e non vi è dubbio che così
sia , l’ affermazione di cui sopra ( l’ aver fatto De
Benedetti in particolare un tutt’ uno con la ridda di voci che si intrecciavano
in quel periodo ) non
è una ipotesi del Tribunale ma trova una sua chiara conferma.
Che poi , a ben vedere , il contrasto permane con il solo De Benedetti
in quanto Caracciolo
( che peraltro ha ricordato come anche con lui Ciarrapico pronunciò
una frase non proprio elegante:
“ ma voi non avete fatto niente con i giudici ? “, altra frase che
Ciarrapico nega ) ha precisato da
un lato che Ripa di Meana non gli parlò di una precisa somma
di denaro ma solo di una “ generica
dazione “ e dall’ altro che ciò gli sembra di ricordare essergli
stato detto dopo la sentenza .
Quanto a De Benedetti , la fonte è sempre Ripa di Meana e quindi
è del tutto verosimile quanto
sopra ritenuto circa la “ confusione “ di notizie assunte in tempi
diversi o da fonti diverse.
Perché di “ voci “ ne giravano tante e qui se ne fa solo un
fugace cenno al solo scopo di dimostrare
come sia del tutto verosimile che i testi ( più che altro De
Benedetti ) , possano essere incorsi in
errori nel ricordo .
Si è parlato di un colloquio tra i giornalisti Rinaldi e Montanelli
nel quale questi avrebbe confidato
227
al primo di aver avuto “ sentore che le cose si stavano mettendo male
e che era inutile continuare “;
il teste Rivolta, giornalista del Sole24ore, ha riferito di “ voci
“ raccolte nell’ ambiente di borsa
circa l’ esito della sentenza ; il teste Fossati , anche su domande
della stessa difesa Previti , ha
ricordato le chiacchiere che nell’ autunno del 1990 si facevano tra
gli impiegati della Fininvest ; De
Benedetti e Caracciolo hanno ricordato altre “ voci “ ancora , che
circolavano negli ambienti
“giornalistici “ e forensi “ circa il luogo di stesura della motivazione
. Miriadi di “ voci “
incontrollate e incontrollabili ( e ovviamente non utilizzabili e non
utilizzate ) che danno conto però
della particolarità del momento , dell’ ansia dei protagonisti
e della possibilità di non perfetta
collocazione dei ricordi quanto alle fonti e ai tempi di ciascuna delle
notizie o “ voci “ all’ epoca
raccolte o circolanti.
Di tutte queste notizie e “ voci “ il Tribunale ritiene utilizzabile
– in quanto “ notizia “ provata in
atti per i motivi detti – quella sola che ha avuto la sua fonte in
Pazzi .
E la conclusione non può che essere una : Pazzi ha detto il
falso , commettendo il reato di cui all’
art. 371 bis CP fino al 30 Gennaio 1998 ( data del confronto ). Essendo
la pena massima prevista
quella di anni 4 ed essendo la sentenza di questo Tribunale intervenuta
ad oltre cinque anni di
distanza , il reato è comunque prescritto ed è questo
il motivo per cui non è stata disposta la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Un ultimo dato conferma in via ulteriore e definitiva la attendibilità
di Ripa di Meana con
riferimento al punto centrale della sua testimonianza : e cioè
la dimostrazione , sopra fornita , che la
sentenza redatta da Metta non è stata dattiloscritta in ambienti
“ istituzionali “ ma bensì “ privati ed
estranei “ , con ovvie difficoltà a mantenere “ riservata “
quella decisione .
Ne esce , dunque , definitivamente rafforzata la testimonianza di cui
si è parlato e il Tribunale non
può che ritenere provato che , al più tardi ai primi
di gennaio del 1991 e comunque ben prima
della Camera di Consiglio del giorno 14 , fonte decisamente autorevole
era a conoscenza del
fatto che la decisione era stata in realtà già presa
e che era sfavorevole alla CIR.
E ciò costituisce una ennesima grave anomalia della causa civile
CIR - Mondadori soprattutto se
si considera che la controversia giudiziaria era gestita da quello
stesso giudice che , proprio in quel
periodo , si era fatto guidare dal coimputato Acampora nella conduzione
di un’ altra delicatissima
camera di consiglio , quella del processo Imi-Sir .
Perché qui non si tratta di un “ occasionale “ trapelare all’
esterno di una decisione eventualmente
già maturata dall’ intero Collegio anche prima della camera
di consiglio , magari nelle more tra la
udienza di spedizione a sentenza ( 5-12-1990 ) e quella deputata alla
riunione del collegio : magari
perché si sono fatte precamere .
Qui si tratta di una vera e propria anticipazione dell’ esito del giudizio
sfavorevole ad una
228
delle parti ancor prima che della decisione sia investito il collegio
, la cui natura di “ organo
che decide collegialmente “ è stata dunque snaturata.
E che quest’ ultima situazione corrisponda alla realtà il Tribunale
lo ritiene provato ma ad
affermarlo – e a fornirne così la prova – è proprio un
giudice di quel Collegio che il 14 Gennaio si è
riunito per svolgere la sua funzione . Ha affermato Paolini ( ud. 25
febbraio 2002 ) :
P.M. - Avete fatto precamere?
PAOLINI - No... no, no.
P.M. - Quindi si è andati direttamente al 14 gennaio dove c'è
stata la discussione?
PAOLINI - Sì, sì.
Nessuna precamera , nessun incontro preliminare , nessuna decisione
assunta dal collegio sia pur
informalmente prima della camera di consiglio come conferma il prosieguo
dell’ esame dello stesso
Paolini che così descrive questo momento : “ Vittorio Metta
espose la sua tesi circa l'invalidità
del Lodo... tutto considerato, il collegio si convinse e pronunciò
sul Lodo come pronunciò “ .
Una qualsiasi camera di consiglio nel settore civile, ove ogni giudice
porta le sue cause ed espone le
sue tesi ; e dove gli altri membri del collegio le ascoltano per la
prima volta e su queste basi
valutano e decidono . Sono certamente rari i casi in cui gli altri
membri del collegio vengono
“coinvolti “ prima di questo momento : dipende dalle situazioni concrete
o dalla necessità avvertita
dal relatore di sottoporre anticipatamente ai colleghi questa o quella
questione di diritto , magari
complicata . Realtà , questa or ora descritta , che non solo
corrisponde ad un fatto notorio , ma è
stata confermata da tutti i magistrati sentiti come testi in questa
sede.
Ma l’ eccezione non si è verificata in questo caso : Metta non
ha sentito il bisogno di alcun
preliminare confronto con i suoi colleghi , non furono fatte precamere
, si andò “ vergini “ alla
camera di consiglio : ma la notizia che la decisione sarebbe stata
sfavorevole alla CIR era già
circolata : e l’ unico ad aver le idee chiare in proposito anche prima
della camera di consiglio
era il giudice Metta, che la causa aveva istruito e che espose le sue
tesi in modo tale ( cfr. sopra
sulla motivazione della sentenza) da ottenere l’ assenso degli altri
due membri. E non si può qui non
anticipare ( cfr. capitlo movimentazioni finanziarie Mondadori ) come
pochi giorni dopo la
decisione , si avvierà una operazione finanziaria con un bonifico
di 3 miliardi di lire da un conto
estero “ occulto “ della Fininvest di Silvio Berlusconi a Cesare Previti
, operazione che coinvolgerà
Acampora e Pacifico (quegli stessi avvocati d’ affari già protagonisti
della vicenda Imi-Sir ) e che il
collegio ritiene certamente collegata all’ esito della causa: quasi
ci si trovasse di fronte ad un
giudice , Vittorio Metta , ormai a tali avvocati “ strutturalmente
“ in indissolubilmente collegato .
229
G- STESURA DELLA MOTIVAZIONE
Accertato che la decisione sfavorevole ad una delle parti era già
stata prospettata prima della
camera di consiglio e al di fuori di una decisione collegiale , l’
argomento in oggetto che ha
suscitato molto interesse , dentro e fuori dell’ aula , perde parzialmente
di rilievo . E’ poco
importante stabilire se la motivazione fu manoscritta da Metta ( sempre
che così siano andate le
cose , visto quanto accaduto nella causa Imi-Sir e visto che su ogni
punto delle sue dichiarazioni , il
mendacio dell’ imputato è apparso evidente ) prima del 14 gennaio,
dopo questa data o magari a
cavallo di entrambe .
Tra l’ altro , di per sé , nulla vieta che il giudice ( per
“ portarsi avanti “ ) possa scrivere una bozza
più o meno completa della motivazione secondo quella che è
la sua opinione , per poi esporla in
camera di consiglio ai colleghi per ottenerne , o meno , la approvazione.
Questo Metta fece , ad
esempio proprio nel processo Imi-Sir allorquando si presentò
con una bozza già predisposta , sia
pure non tutta da lui .
Nel caso che invece ci occupa , questo non accadde . Metta non aveva
alcuna bozza e , dunque , si
deve presumere che :
- o non avesse ancora scritto nulla ;
- o ( dati i successivi rapidissimi tempi di deposito e i “ precedenti
“ ) avesse già scritto tutto
e non abbia ritenuto necessario comunicarlo ai colleghi .
Fatto sta che i tempi di deposito stupiscono, a dir poco ; non solo
questo Tribunale , in verità , ma
altresì uno dei legali della Fininvest nella causa , l’ avvocato
Dotti ( indicato dai difensori di
Previti , in particolare , come “ l’ anima nera “ di un complotto politico-giudiziario
ma in realtà
apparso al Tribunale quasi fin troppo prudente e attento alla portata
delle sue dichiarazioni – cfr.
anche parte della motivazione “ Ariosto “ ) :
P.M. : “ Lei quindi avrà avuto modo di vedere da un lato documentale
che la Camera di Consiglio
c’era stata il 14 gennaio ’91 e il deposito il 24 gennaio ’91. Le è
mai capitato nella sua carriera di
decisioni così repentine, rapide, con un lasso di tempo così
limitato nella sua carriera di avvocato
civilista?”
DOTTI : “ Non per sentenze di queste moli, con problematiche di questo
tipo. Certamente io l’ho
anche già detto, non mi ricordo se in quell’occasione ma mi
ha stupito la rapidità del deposito di
questa sentenza. Questo senz’altro perché oggettivamente è
una sentenza piuttosto corposa e che
ha affrontato dei problemi giuridici non indifferenti “.
E forse si sarebbe stupito ancor di più , l’ avvocato Dotti
, se avesse avuto libero accesso ai ruoli
della cancelleria della I sezione civile della Corte di Appello .
230
Si è già accennato a ciò che risulta da tale documento
( reperibile in atti nelle produzioni della parte
civile CIR il 21-12-2001 e allegato in copia al verbale dell’ 11-3-2002
) i cui risultati sono
compendiati nella nota trasmessa dal Presidente della Corte di Appello
di Roma in data 3-2-1999
(vol. 1 Lodo pag. 270004 ).
Emerge da questa ultima documentazione che negli anni 1990-91 il dr.
Metta ha depositato la
minuta delle sentenze nel rispetto dei trenta giorni di cui all’ art.
120 att.cpc. solo in diciannove
occasioni (le altre indicate nelle due tabelle sono o ordinanze o sentenze
emesse dal collega
Morsillo ). Delle altre centoquindici , ben 113 sono state depositate
entro il termine di sessanta
giorni , una entro quello di novanta e una ancora in quello di centoventi
.
Si può dunque certamente definire il dr. Metta , sotto il profilo
dei tempi di deposito delle sentenze ,
un giudice “ lento “ , come ricorda d’ altronde Paolini ( cfr. sopra
) .
Se poi si va ad esaminare la “ complessità “ delle motivazioni
depositate da Metta nel termine di
trenta giorni , si noterà come per diciassette di esse i “ tempi
“ oscillino ( dalla data della camera di
consiglio a quella del deposito della minuta ) dagli otto ai quindici
giorni e la “ lunghezza “ sia
compendiata tra le cinque e le 13 pagine ; come per una – di settantacinque
pagine – sia stato
impiegato l’ intero termine di giorni trenta ; mentre per l’ ultima
( la sentenza Mondadori ) di
centosessantotto pagine ( in realtà una di meno ) , il termine
intercorrente tra la camera di
consiglio e il deposito della minuta in cancelleria è di un
giorno ( 14 Gennaio la decisione , 15
Gennaio il deposito ) .
Premesso che il Cancelliere della sezione , Treglia , ha affermato
( cfr. udienza 8-3-02 ) che “ il
consigliere Metta me le portava tutte complete , diciamo , battute
a macchina , le faceva lui…Metta
mi consegnò la sentenza battuta a macchina , io la consegnai
al Presidente , il quale me la restituì
firmata uno o due giorni dopo” , bisognerebbe concludere che il giorno
dopo la camera di
consiglio la “ minuta “ ( già dattiloscritta ) era stata depositata
presso il cancelliere per essere
trasmessa al Presidente.
E, in effetti , questo risulta dal ruolo della sezione , che Treglia
definisce però brogliaccio “ non
ufficiale “ affermando anche , in modo stupefacente , che secondo lui
neppure avrebbe dovuto
essere consegnato a questo Tribunale ( cfr. in verbale 11-3-2002 )
.
E questo ha affermato Treglia nel corso del suo esame allorquando ,
incredulo della risposta , il
Tribunale gli ha posto quattro o cinque volte di seguito la domanda
.
Poi , brevemente , interrotta l’ udienza , il teste ha cambiato versione
affermando che la colonna
“data deposito dal consigliere “ veniva in realtà da lui “ riempita
a casaccio “ , unitamente ad altri
dati . Le uniche appostazioni veritiere , secondo il cancelliere Treglia
, sarebbero la “ data della
discussione “ , “ data della decisione “ e “ deposito in cancelleria
“ ( ovverosia pubblicazione ) .
231
Tutte le altre sarebbero date “ inventate “ che lui metteva per non
lasciare spazi bianchi .
A questo punto della sua dichiarazione , c’ è da chiedersi a
cosa mai serviva questo ruolo ( lo stesso
documento utilizzato dal Presidente della Corte d Appello di Roma che,
richiesto nel 1999 di
“certificare “ i tempi di deposito del consigliere Metta , ha precisato
che detti tempi vanno calcolati
a decorrere dalla data di “ deposito della minuta “ – cfr. in vol.
1 Lodo ) .
E in effetti l’ appostazione “ data deposito dal consigliere “ non
appare , a questo collegio , tanto
irrilevante da riempirla con il primo numero che viene in mente. Con
questa “ certificazione “ il
giudice dimostra il deposito nei termini e si assicura , soprattutto
, che questo deposito risulti .
Anche perché, depositata la minuta in cancelleria , questa –
come dice lo stesso Treglia – esce dall’
ufficio per essere trasmessa al Presidente per il controllo e per poi
ritornare indietro firmata : nel
ruolo in atti la sentenza Mondadori risulta trasmessa al Presidente
lo stesso giorno 15 e ritornata il
giorno 21, per poi essere pubblicata il giorno 24 .
Questi sono i dati ufficiali che risultano dal ruolo che porterebbero
a concludere , in modo
inequivocabile , che la sentenza è stata redatta ben prima della
camera di consiglio del 14 Gennaio e
che è stata tenuta in “ deposito “ tra la cancelleria e la stanza
del Presidente Valente in attesa di far
passare almeno qualche giorno per la pubblicazione .
E però il Tribunale non può esimersi dal considerare
come il teste Treglia si sia dimostrato
personaggio a dir poco “ enigmatico “, capace di cambiare versione
quattro volte nell’ arco di pochi
minuti , se non nell’ ambito della stessa domanda . E’ stato ed è
difficile , per il Tribunale , stabilire
se l’ ex cancelliere Treglia sia un teste falso o semplicemente confusionario
; come è difficile
accertare se sia stato un cancelliere corretto , scorretto o semplicemente
pasticcione fino al punto di
mettere a casaccio alcune date sui ruoli della sua sezione.
Sicchè il dato , certamente inquietante , emerso dal ruolo-brogliaccio
, non lo si può ritenere
accertato senza ombra di dubbio .
Resta però il dato , incontrovertibile , di come , un giudice
sempre in ritardo ebbe a depositare , al
più tardi in otto giorni , una sentenza già dattiloscritta
( dove e da chi non si sa ) , lunga 167 pagine
e di notevole complessità . Un record , non solo personale ma
certamente nazionale , quello dell’
imputato , soprattutto se si pensa ai suoi normali tempi di deposito
.
Il che porta a concludere che , in ogni caso , la motivazione non poteva
che essere in buona parte
già redatta ( e da terzo sconosciuto dattiloscritta ) alla data
della camera di consiglio , ove peraltro
Metta si presentò senza neanche una bozza .
La eccezionale velocità di redazione di una simile motivazione
( da parte di un giudice già
dimostratosi “ parziale “ in coevo processo ) non può che rappresentare
l’ ultima, anche se non
certo più rilevante , anomalia di una causa civile costellata
nel suo iter , di ancor più gravi
232
anomalie la cui natura è tale da andare ad arricchire quel quadro
indiziario, grave , preciso e
concordante , che più oltre verrà evidenziato e completato
, e che non potrà che portare a
concludere , unitariamente considerato anche con le emergenze Imi-Sir
, che anche in questa
circostanza il Dr. Metta ha venduto la sua “ imparzialità “
.
H- LA TRANSAZIONE
E , infine , alcune singolarità le presenta anche la conclusione
della c.d. “ guerra di Segrate “ .
La controversia tra De Benedetti e Berlusconi si chiuderà infatti
con un atto di transazione che
sancirà la spartizione della Mondadori tra la Cir e la Finivest
.
Ha ricordato al proposito l’ avvocato Erede ( cfr. ud. 8-2-2002 ),
legale della Cir nel corso della
intera controversia , che di spartizione si era già parlato
anche quando il lodo arbitrale aveva dato
ragione a De Benedetti ma che il maggior ostacolo ad una positiva soluzione
era sempre stato quello
del conguaglio economico che , prima della sentenza della Corte di
Appello , era previsto a favore
di De Benedetti mentre , a seguito dell’ annullamento del lodo arbitrale
, partendo Berlusconi da
una indubitabile posizione di forza , fu infine stabilito a favore
della Fininvest.
Ma ricorda ancora Erede , che altro argomento di contrasto tra De Benedetti
e Berlusconi fu quello
dell’ inserimento , nel preambolo della transazione , dei motivi per
cui si addiveniva a tale
soluzione.
Mentre da parte Cir si insisteva per far riferimento all’ esito negativo
della causa in Corte di
Appello , da parte Fininvest non se ne volle sapere :
“nelle premesse della transazione, come nelle premesse di qualunque
contratto, si cerca di
enunciare la situazione di fatto, i dati del momento che giustificano
l’intenzione delle parti di
concludere il contratto, la volontà delle parti di concludere
il contratto. Evidentemente per CIR
l’unica giustificazione per fare questo accordo transattivo era il
fatto di aver perso, molto
inaspettatamente, la causa di impugnazione del lodo. Da parte Berlusconi
c’era, invece, una forte
resistenza a riflettere questo aspetto, anche se era un dato incontrovertibile,
insomma, no?. Invece
si voleva, diciamo si portava a motivazione più la nuova legislazione
in materia di stampa e di
telecomunicazioni, l’incompatibilità prevista dalla “Legge Mammì”,
tra il possesso di carta… di
giornale, diciamo, e di reti televisive.”
E sulle ragioni di questa opposizione da “ parte Berlusconi “ , così
ha risposto l’ avvocato Erede :
“Non ho la più pallida idea…in primo luogo è assolutamente
usuale nelle premesse di una
transazione, rispetto ad un rapporto contenzioso che ne forma oggetto,
di identificare diciamo i
passi della vicenda processuale che hanno portato o stanno portando
alla transazione da
233
stipulare”.
Fatto sta che , a fronte della intransigente opposizione da parte della
Fininvest , fu la Cir ad
accettare che il preambolo non facesse alcun riferimento alla controversia
giudiziaria e al suo esito .
La singolare circostanza è stata confermata anche da Ciarrapico
( ud. 8-2-2002 ) il quale ha
ricordato come De Benedetti ebbe ad incaricare Guido Rossi per stabilire
se la transazione “ poteva
avere un preambolo che stabilisse il perché le due parti facevano
l’accordo. Lo facevano per metter
fine ad ogni contestazione o procedura giudiziaria o in atto o a venire.
E così si concluse e il
preambolo fu scritto. Però poi non l’ho trovato più nel
testo dell’accordo “ .
Ora è pur vero che lo stesso Avvocato Erede ha precisato che
il preambolo atteneva comunque ai
“motivi “ del contratto e non anche alla causa e che i “ motivi “ non
hanno di regola rilevanza
giuridica . Ma è anche vero che la dottrina e giurisprudenza
hanno da tempo elaborato la teoria della
“ presupposizione “ o “ condizione non dichiarata o non sviluppata
o implicita “ che si ha
allorquando , da una interpretazione secondo buona fede della volontà
contrattuale, risulta che le
parti , pur non facendone espressa menzione nel contratto, hanno considerato
determinante per la
sua conclusione una certa situazione attuale o futura . Tale situazione
non trova regolamentazione
nel codice e dottrina e giurisprudenza , come spesse accade , oscillano
tra soluzione diverse : chi
esclude qualsiasi rilevanza alla “ presupposizione “ in armonia con
il principio di irrilevanza dei
motivi ; chi invoca , al contrario , la necessità di accordare
tutela alla parte il cui consenso era
strettamente connesso ad un presupposto noto alla controparte ed esplicitato
. Tanto che in
giurisprudenza si è anche affermato che il motivo inserito nella
economia del negozio è rilevante
qualora assurga a presupposizione .
Problema , dunque , estremamente complesso e non è certamente
questa la sede per affrontarlo. Qui
basta sottolineare che rimane priva di spiegazioni ragionevoli la ferma
opposizione da “ parte
Berlusconi “ , come dice l’ avvocato Erede , a che fosse inserito questo
preambolo nella
transazione, quando era evidente a chiunque che l’ esito negativo della
causa era il motivo quanto
meno principale per il quale la CIR aveva deciso di addivenire ad un
accordo e accettare condizioni
economiche per essa decisamente più svantaggiose di quelle che
si prevedevano prima della
sentenza della Corte di Appello . Ma forse non si aveva molta fiducia
proprio nella corrispondenza
a “ giustizia “ di questa sentenza e , dunque , l’ atto transattivo
, così confezionato , rappresenta l’
“atto finale “ della c.d. “ guerra di Segrate “ .
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Conclusioni 488-536 |
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