Costituzione italiana art. 88 Il Presidente della repubblica puo', sentiti i Presidenti sciogliere le Camere od anche una di esse.
Con tutta evidenza il Presidente de Consiglio Silvio Berlusconi (tessera
625 loggia P2) e' convinto che già le future riforme costituzionali
a cui aspira, sia in state approvate, ed in vigore; cosi' ha auunuciato
che "Se la maggioranza si dividerà le Camere dovranno essere sciolte". Una dichiarazione quella del Signor Tessera
625 (Berlusconi) che ha suscitato molte reazioni, di giuristi, costituzionalisti,
che hanno richiamato alla memoria l'articilo 88 della Costituzione, e persino
degli alletati di Governo come Marco Follini dell'UDC. Ma se in molti hanno colto l'enormità delle dichiarazioni
del nostro prode eversivo; in pochi hanno colto l'eversività delle
dichiarazione di Berlusconi, il quale in un sol colpo destituiva dalle
sue funzioni il Presaidente della Repubblica e si attribuiva un ruolo non
scritto nella Costituzione, che vedrebbe un ancor maggiore concentrazione
di potere nelle sue mani. Berlusconi Silvio, (imputato in vari con giudizio sospeso contravvenendo
all'articolo 3 della Costituzione italiana, dove il Testo dice: " Tutti
i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, condiziomi
personali o sociali.) ha dimenticato che l'articolo 88 della Costituzione attribuisce
al Presidente della Repubblica in via esclusiva, il potere di scioglimento
delle Camere. Il "nostro" non si vuole rendere conto che nell'attuale Costituzione
spetta al Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica e non ad altri,,
qualora si presenti un crisi della maggioranza, espedire ogni tentativo,
secondo le formule ritanute opportune, per verificare se ci sia un'altra
maggioranza, nella legislatura in corso, in grado di esprimere un altro
governo. Dunque parlare, come ha fatto Berlusconi, nel momento della crisi
della maggioranza, di necessario ricorso alle urne, e' travisare completamente, lo spirito la sostanza ed il dettato
della Costituzione ed e' un compiere un'altra imperdonabile intromissione
in compiti che spettano ad un'altro organo costituzionale, designato in
modo netto ed inequivocabile dalla Carta Costituzionale.