
FATTO
Con atto presentato il 24 giugno 1971 alla Procura
Generale della Repubblica di Milano, la Signora Rognini Licia, vedova dell’anarchico
Giuseppe Pinelli,
precipitato nella notte fra il 15 ed il 16 dicembre
1969 dalla finestra del balcone dell’ufficio del commissario Luigi Calabresi,
sito al quarto piano della Questura di Milano, e deceduto a seguito gravissime
lesioni poco dopo la precipitazione, deunncio’ il commissario Luigi Calabresi,
il Commissario Antonino Allegra, il Brigadiere Vito Panessa, il Brigadiere
Giuseppe Caracuta, il Brigadiere Carlo Mainardi, il Brigadiere PietroMucilli,
tutti in servizio al tempo dei fatti presso l’Ufficio Politico della Questura
di Milano
ed il Tenente dei Carabinieri Savino Lograno, per
i delitti di omicidio volontario, violenza privata, sequestro di persona,
abuso di ufficio, abuso di autorita’ e per le violazioni dei doveri di
cui all’art. 229 c.p.p non penalmente sanciti.
La vedova Pinelli, dopo aver rievocato come gli accertamenti
sulle cause della morte del proprio marito fossero stati condotti dall
Procura della Repubblica di Milano, assurdamente sotto l’etichetta delle
“indagini preliminari” etichetta che escludeva sua qualsiasi e come tali
accertamenti si fossero conclusi il 3 luglio 1970, con un decreto di archiviazione
del Giudice Istruttore che, pur essendo composto di 55 pagine, non conteneva
“un’ombra di motivazione reale” espose gli elementi emersi in quella istruttoria
e sopratutto nel corso del dibattimento celebratosi presso la I Sezione
del Tribunale di Milano nel processo penale a carico di Pio Baldelli, imputato
di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del Commissario
Luigi Calabresi che, a suo giudizio, giustificavano, da parte della Procura
Generale,
l’esercizio dell’azione penale per i reati indicati.
Era emerso infatti:
1) che il Pinelli era stato fermato il 12 dicembre 1969 e trattenuto in Questura arbitrariamente in quanto nei suoi confronti non esisteva alcun grave indizio in ordine al reato di strage su cui si stava indagando e tanto meno pericolo di fuga.
2) che la Questura non aveva osservato per il fermo le prescrizioni di cui all’art. 238 c.p.p.;
3) che il Pinelli era stato sottoposto a stringenti
interrogatori, con modalita’ assolutamente non consentite e tali da configurare
forme di abuso penalmente rilevanti.
In particolare era stata usata violenza morale nei
suoi confronti da parte del dott. Calabresi che, contrariamente al vero,
gli aveva contestato che “Valpreda aveva parlato” e da parte del dott.
Allegra che, contrariamente al vero, gli aveva contestato di avere
le prove che egli era l’autore dell’attentato
commesso all’Ufficio Cambi della Stazione Centrale
di Milano
il 25 aprile 1969.
4) che l’ambulanza con cui Pinerlli fu trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli era stata chiamata certamente prima dell’ora segnata nei rapporti della stessa Questura come quella della precipitazione.
5) che il cadaver del Pinelli, al momento dell’autopsia, presentava un segno di agopuntura alla piega del gomito, che non trovava alcuna giustificazione nella terapia praticata prima della morte;
6) che i periti, sempre nel corso dell’autopsia, avevano riscontrato alla base del collo “un’area echimotica grossolanamente ovalare di cm. 6x 3 che, mentre non si accordava con l’ipotesi prospettata dalla Polizia, si accordava invece certamente con l’ipotesi del colpo di Karate’;
7) che il dott. Allegra ed il dott. Calabresi piu’ volte avevano minacciato il Pinelli (dep. dei testi Vurchi, Guarneri e Zoppi);
8) che il Pinelli era uomo pacato, serrno, fermo, convinto delle sue idee, solido e resistente, aveva cioe’ personalita’ diametralmente opposta a quella di coloro che la scienza piu’ modena indicava come “predestinati” al suicidio;
9) che le ridotte dimenzioni dell’ufficio del dott. Calabresi consentivano certamente alle cinque persone presenti, di bloccare immediatamente una qualsiasi iniziativa del Pinelli.
Cio’ naturalmente oltre le numerosissime ed evidenti contraddizioni in cui erano caduti i vari protagonisti della Polizia, nel narrare i fatti accaduti, contraddizioni che non potevano trovare altra spigazione che nella volonta’ di voler celare grosse responsabilita’.
Osservo’ infine la vedova che non poteva non essere significativo il fatto che, nel processo per diffamazione a carico di Pio Baldelli, il difensore del Commissario Calabresi, avvocato Lener, all’evidente fine di impedire la riesumazione del cadavere del Pinelli e la perizia medico-legale diretta a stabilire se alcune lesioni riscontrate preesistevano alla caduta e se vi fossero altre lesioni non riscontraqte nel corso dell’autopsia, avesse ricusato il presidente del collegio giudicante con il pretesto che questo, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, avrebbe affermato di essere convinto, con i giudici del collegio, che il Pinelli era stato colpito con un colpo di Karate’ che aveva cagionato la lesione del bulbo spinale.
A seguito della denuncia e con provvedimento del 21
luglio 1971 il Procuratore generale decise, a norma dell’articolo 234 c.p.p.
di esercitare l’azione penale e di procedere egli stesso con istruttoria
sommaria.
Sentiti come testimone la denunciante Rognini Licia,
Malacarne Rosa, e tutti i carabinieri presenti la notte del 15 dicembre
1969 in Questura, compreso il denunciato Tenente Savino Lograno, acqusiti
i rapporti della Questura relativi al fermo del Pinelli, il 25 agosto 1971,
lo stesso Procuratore generale emise avviso di procedimento nei confronti
del Commissario Luigi Calabresi
per il delitto p.p. dall’art. 589 c.p. e nei confronti
del dott. Antonino Allegra
per il delitto p.p. dall’atr. 606 c.p.
Il 15 settembre 1971 quindi questo G.I. venne richiesto
di procedere con rito formale nei confronti del Commissario Calabresi per
il delitto di cui
al capo D) e nei confronti del Commissario Antonino
Allegra per il delitto
per il delitto di cui al capo B).
Venne richiesto inoltre di procedere all’esumazione
della salma di Giuseppe Pinelli e di disporre perizia medico-legale sul
seguente questito:
“Esaminati:
– i resti del cadavere di Giuseppe Pinelli;
– il verbale di ricognizione descrizione e sezione
del cadavere predetto, redatto in data 18-12-1969 dal Sostituto Procuratore
della Repubblica dott. Giovanni Caizzi e dai periti prof. Raineri Luvoni,
fprof. Guglielmo Falzi e prof. Franco Mangili e relativi allegati;
– la relazione di perizia medico-legale sulle cause
e circostanze della morte di Giuseppe Pinelli redatta in data 13-01-1970
dai suddetti professori Luvoni, Falzi e Mangili per incarico del Magistrati
innanzi indicato;
– il materiale custodito presso l’Istituto di Medicina
Legale dell’Università di Milano di cui alla lettera 28–08-1971
inviata dalla direzione dell’Istituto stesso alla Procura Generale della
Repubblica di Milano;
– il verbale di visita e descrizione di località
redatto in data 16-01 1970 dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Giovanni Caizzi.
“Assunte le informazioni del caso dagli esecutori
della necroscopia di cui al verbale sopra indicato ed eseguiti (previa
autorizzazione del Magistrato) tutti gli accertamenti e gli esami (in particolare
radiologici) che riterranno opportuni, ducano i periti:
1) quale sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli;
2) quali siano state le circostanze per le quali essa si verifico’
3) quali siano state le genesi e il reciproco rapporto
temporale delle fratture,
delle ferite, delle escoriazioni, delle cuntusioni
e, comunque di tutte le anomalie anatomiche che siano state o vengano riscontrate
sul cadavere do Giuseppe Pinelli”.
Pochi giorni dopo la richiesta di formale istruzione, il 22 settembre 1971, l’avvocato Michele Lener, difensore della parte civile dott. Calabresi nel procedimento penale a carico di Pio Baldelli, presento’ alla stessa Procura Generale una lunga e dettagliata (200 pagine con 38 allegati) denucia per il delitto di calunnia, nei confronti dell’avvocato Carlo Smuraglia.
Le menzogne, le omissioni, le distorzioni ed i travisamenti scientificamente elaborati dei fatti emersi nel corso dell’istruttoria prima e del dibattimento poi, erano la dimostrazione palese, a giudizio dell’avvocato Lener, della malafede dell’estensore della denuncia e della consapevolezza di incolpare persone innocenti.
E che l’estensore della denuncia, sottoscritta sia dalla vedova Pinelli che dal suo patrono avvocato Carlo Smuraglia, fosse quest’ultimo, si ricava chiaramente dal fatto che essa era il frutto di uno studio approfondito degli atti processuali che la vedova Pinelli non poteva certamente aver fatto.
Anche per questa denuncia il Procuratore Generale esercito’ l’azione penale ed il 23 settembre successivo richiese a questo giudice istruttore di procedere con il rito formale riunendo il processe (nr. 274/71) a quello contro Luigi Calabresi ed altri, gia’ trasmesso.
La riunione dei due procedimenti avvenne con questa ordinanza del 12 ottobre 1971.
Il 19 ottobre 1971, giunse infine a questo Giudice
Istruttore rogatoria
della I Sezione del locale Tribunale perche’ venisse
data esecuzione all’ordinanza pronunciata nel procedimento penale a carico
di Pio Baldelli
il 26 marzo 1971 del seguente tenore:
“… (omissis):
“rimette gli atti al G.I. in sede perche’ si proceda:
1) alla indagine sugli indumenti di Pinelli, nel caso che gli stessi siano rintracciati e sempre si trovino nelle prescise condizioni di cui all’atto del decesso;
2) alla esumazione del cadavere e conseguente esame radiologico scheletrico cosi’ come dai quesiti dalla difesa dell’imputato;
3) manda al G.I. di acquisire agli atti i reperti istologici
relativi al cadavere del Pinelli e conservati presso il locale Istituto
di Medicina Legale, mettendolo tutti a disposizione dei nominandi periti
(medici legali e tecnici)
per quanto di loro competenza previa indicazione da
parte dei proff. Luvoni,
Mangili e falzi, delle modalita’ di esecuzione dell’autopsia.
“Formula ai periti i seguenti quesiti:
1) accertino i periti quali possano essere state le modalita’ di precipitazione del corpo del Pinelli in rapporto alle emergenze del compiuto sopralluogo e alle lesioni riscontrate o riscontrabili;
2) accertino i periti, attraverso l’esame delle lesioni riscontrate o riscontrabili sul corpo del Pinelli, quali ne siano state la genesi ed il reciproco rapporto temporale, esame da compiersi sui verbali dell’autopsia, sui reperti, tenuto conto delle risultanze dibattimentali, e a mezzo dell’esame tanatologico e di quello radiologico dello scheletro previa esumazione del cadavere di Pinelli”
Sia la richiesta del Procuratore Generale, cosi’ come
formulata, sia la rogatoria della I Sezione del Tribunale, apparivano non
meritevoli di accoglimento.
Il Procuratore Generale infatti, mentre nel capo d’imputazione
formulato nei confronti del dott. Calabresi dava per scontato che Pinelli
si era volontariamente lanciato dalla finestra della Questura, chiedendo
di procedere a perizia medico-legale per accertare “quale era stata la
genesi ed il rapportro temporale fra le fratture, le ferite, le escoriazioni
e le contusioni riscontrate o riscontrabili sul corpo dello stesso Pinelli
(da riesumare)”
ammetteva, quanto meno in linea di ipotesi, che gli
avvenimenti e la precipitazione non si fossero verificati nella maniera
assunta dagli Ufficiali di P.G. protagonisti della vicenda, ma in una deleìle
diverse maniere prospettate dalla stampa e dalla stessa denunciate.
Delle due quindi l’una.
O Pinelli si era volontariamente lanciato dalla finestra senza aver prima subito violenze fisiche ed allora era assolutamente inutile, ai fini dell’istruttoria, procedere alla riesumazione del cadavere ed alla perizia medico-legale.
O Pinelli poteva, se pur solo in linea di verosimile ipotesi, averle subite ed allora la perizia era indispensabile ed altrettanto indispensabile era che vi si procedesse con il pieno rispetto dei diritti di difesa di tutti gli indiziati.
La I sezione del Tribunale poi richiedeva l’espletamento
di una perizia che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, appariva
ultronea dopo
il nuovo esercizio penale da parte del Procuratore
Generale in relazione alla morte del Pinelli.
Questo giudice Istruttore pertanto, da un lato con
nota del 23 settembre 1971
prospetto’ alla Procura Generale della Repubblica
l’opporunita’ di risevare la definitiva formulazione dei cappi di imputazione,
non solo nei confronti del Commissario Calabresi, ma anche nei confronti
di tutti coloro che si trovavano nella stanza di questo al momento del
fatto e che figuravano, tra l’altro, come denunciati per omicidio volontario,
all’esito del richiesto accertamento peritale.
Dispose dall’altro la restituzione della rogatoria al Presidente del Tribunale perche’ esaminasse l’eventualità, in relazione alla cometenza funzionale, di non delegare a questo Giudice Istruttore l’esecuzione della perizia medico-legale.
Ottenuta la riserva, nei termini indicati, da parte
eella Procura Generale,
il 14 ottobre 1971 questo G.I. emise avviso di procedimento
per omicidio volontario nei confronti del dott. Luigi Calabresi, del Cap.
Savino Lograno e dei CArabinieri Vito Panessa, Giuseppe Caracuta, Carlo
mainardi e Piero Mucilli,
Dispose pure con ordinanza 20 ottobre 1071 che del procedimento a carico dei suddetti fosse dato avviso a norma dell’art. 304 c.p.c, anche a Pio Baldelli.
Appariva evidente infatti che, poiche’ per il fatto
attribuito dal Baldelli al Commissario Calabresi era stata promossa l’azione
penale e poiche’ la sentenza pronunciata nel relativo procedimento era
destinata a fare stato nel processo penale per diffamazione, anche se al
limitato fine della applicabilità
della causa di non punibilita’ di cui all’ultimo comma
dell’art. 596 c.p.,
il Baldelli fosse portatore proprio di quell’interessa
menzionato
dall’art. 304 c.p.p. ai fini della partecipazione
al procedimento.
Aequestrata la cartella clinica del Pinelli presso l’ospedale Fatemene fratelli, venne quindi disposta perizia medico-legale sil questito:
“Esaminati:
1) i resti del cadavere de Giuseppe Pinelli;
2) il vebale di ricognizione, descrizione e sezione
del cadavere predetto, redatto in data 18-12-1969, dal Sostituto Procuratore
della Repubblica
dott. Caizzi e dai periti proff. Rainei Luvoni, Guglielmo
Falzi e Franco Mangili;
3) la relazione di perizia medico-legale sulle cause
e circostanze della morte di Giuesppe Pinelli, redatta in data 13-01-1970
dai suddetti proff. Luvoni, Falzi
e Mangilli per icarico del Magistrato innanzi indicato;
4) i preparati istologici, le parti di visceri ed
i liquidi organici, residuati dagli esami tossicologici già eseguiti
e custoditi presso l’Istituto di medicina Legale di Milano:
5) gli indumenti indossati al momento della caduta
dal Pinelli, ancora conservati presso l’Istituto di Medicina Legale di
Milano;
6) le deposizioni rese a questo G.I. dai proff. Luvoni,
Falzi e Mangili il 27-09-1971 e dai dott. Fiorenzano, Truppiano, Bottani
e Luzzani il 27-09-1971
7) la documentazione sequestrata da questo Ufficio
presso l’Ospedale Fatebenefratelli:
8) la documentazione trasmessa a questo Ufficio dall’Istituto
Meterologico
di Brera;
9) la consistenza dell’aiuola nel punto in cui cadde
il Pinelli secondo le deposizioni dei testi Antonio manchia, Aldo Palumbo
e Flavio Peralda.
“eseguita, con l’intervento di Questo Ufficio, accurata
ispezione dei luoghi in cui l’evento si verifico’;
“Tenuto conto delle risultanze di eventuali esperimenti
giudiziali che si divessero rendere necessari nel corso della perizia e
su cui questo Ufficio si riserva di deliberare a richiesta del Collegio
Peritale;
“Tenuto conto infine delle deposizioni dei testi che
l’Ufficio esaminerà eventualmente con l’intervento di esso Collegio
Peritale;
“Eseguiti direttamente tutti gli esami e gli accertamenti
tecnici che riterranno
opportuni, dicano i periti:
A) se il corpo del Pinelli presenti altre lesioni,
oltre a quelle già riscontrate
dai periti proff. Luvoni, Falzi e Mangili, in particolare
a livello degli art e della I e II vertebra cervicale
B) se le lesioni stesse siano riferibili a periodo precedente o successivo alla morte;
C) quale sia stata la genesi di ciascuna lesione riferibile a periodo precedente alla morte;
D) quale sia la successione cronologica delle lesioni stesse;
E) quali siano le modatiltà della caduta del corpo;
F) quale sia stata la causa della morte di Giuseppe Pinelli”.
Nel corso della perizia vennero quindi eseguiti, con
l’intervento dei periti e dei difensori delle parti, ispezioni di luoghi
e vari esperimenti giudiziali..
Venne pur chiamato ad integrare il Collegio il prof.
Rodolfo Margaria dell’Istituto di Fisiologia Umana dell’Università
di Milano, esperto di problemi relativi agli atteggiamenti del corpo umano
in caduta ed alle conseguenti modificazioni di traiettoria.
Esperite infine tutte le indagini istruttorie richieste
dal Pubblico Ministero o
dai difensori delle parti, ritenute influenti ai fini
della decisione, gli atti vennero trasmessi al P.M. il quale, il 25 febbraio
1975, concluse come da requisitorie in atti.
| sentenza |
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conclusioni |
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