
Sentenza del Giudice
Pr.Nr. 3192/71-A-G-I. Istruttore
Sezione 8
dr. Gerardo D’Ambrosio
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano he pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.
contro
1) CALABRESI LUIGI, nato a Roma il 14-11-1937.Elett.dom.
pr.st.avv.
Michele Lener, Galleria del Corso,
1 Milano
2)LOGRANO SAVINO, nato a Sinazzola (BA) il 16-1-1940,
res. a Torino
Via Padova N. 33.
Elett. dom. pr-st,avv. Armando
Cillario, Corso Porta Vittoria 31 Milano
3)PANESSA Vito Donato Antonio, nato a Gioia del Colle
(BA), IL
20-04-1927dom. a Milano in via Fatebene
Fratelli n. 11 Elett. dom pr.st.
avv Vincenzo Garofalo, Corso Matteotti
n. 1 Milano
4)CARACUTA Vincenzo Antonio, nato a Martano. (LE)
L’ 1-5-1935, res a
Bari in Via Cagnazzi n. 53. Elett,dom.pr.st.avv.
Vincenzo Garofalo, Corso
Matteotti n. 1 Milano
5) Mainardi Carlo Mario nato a Rosasco (PV) il 26-12-1922,
dom. a Milano
in via Fatebene Fratelli
n. 11. Elett.dom.pr.st.avv. Vincenzo Garofalo,
Corso Matteotti n. 1 Milano
6)MUCILLI Pietro, nato a castiglione Messer Marino
(CH) il 6-10-1927,
res. a Milano in via delle Genziane n.
5. Elett.dom.pr.st.avv. Vincenzo
Garofalo, Corso Matteotti n. 1 Milano
7) ALLEGRA Antonino nato a S, Teresa in Riva (ME)
il 21-11.1924 res.
in Milano in via delle Ande n.
14. Elett.dom.pr.st.avv.prof. Alberto Crespi
Via Verga n. 14 Milano
8)SMURAGLIA Carlo, nato ad Ancona il 12-08-1923 res.
a Milano
in Piazza Belgioioso n. 1
IMPUTATI
CALABRESI LUIGI – LOGRANO SAVINO – PANESSA VITO – CARACUTA GIUSEPPE – MAINARDI CARLO -MUCILLI PIETRO:
A) Del reato previsto e punito dagli articoli 110,
112, n. 1, 575, 61 C.P. per
per avere in Milano in concorso tra di
loro e, cioè, in numero di persone
superriore a 5, con abuso dei poteri
e violazione dei doveri inerenti alla loro
qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria,
cagionato la morte di PINELLI
Giuseppe, avvenuta alle ore 1,50
del 16 dicembre 1969 a seguito di
precipitazione da una finestra del 4°
piano della Questura di Milano.
ALLEGRA ANTONINO:
B) del reato previsto e punito dall’art c.p. perchè,
nella sua qualità di
Commissario Capo di P.S.
dirigente l’Ufficio politico della Questura
di Milano, con abuso dei
poteri inerenti alle sue funzioni, procedeva allo
arresto illegale dell’anarchico
PINELLI Giuseppe, trattenendo lo stesso
nei locali della questura
in istato di fermo dalla sera del 12 fino alla notte
tra il 15 e il 16 dicembre
1969 e. cioè per un tempo ben superiore a quello
strettamente necessario per
il suo interrogatorio, omettendo di farlo
tradurre immediatamente nelle
carceri giudiziarie a disposizione del
Procuratore della Repubblica
e comunicando a quest’ultimo la notizia
dell’avvenuto fermo con notevole
ritardo rispetto al momento in cui
il fermo di Polizia Giudiziaria
si era effettivamente verificato.
SMURAGLIA CARLO:
C) del reato previsto e punito dall’articolo 368, I°
e II° comma c.p.
per avere, con denunzia da
lui sottoscritta e presentata al Procuratore
Generale di Milano il 23
giugno 1971, incolpato dei delitti di omicidio
volontario, violenza privata,
sequestro di persona, abuso di ufficio
e abuso di autorità,
pur sapendolo innocenti, Allegra Antonino,
Calabresi luigi,, Mainardi
Carlo,, Panessa Vito, Caracuta Giuseppe,
Mucilli Pietro, e Lograno
Savino.
CALABRESI LUIGI:
inoltre, in alternativa al reato di cui alla
lettera A):
D) del reato previsto e punito dagli articoli 41 p.p
589 p.p C.P.
perchè, in Milano,
concorreva a causare per colpa la morte di PINELLI
Giuseppe, avvenuta in seguito di
lesioni da precipitazione alle ore 1,50
del 16 dicembre 1969, in quanto
nella sua qualità di funzionario addetto
Ufficio politico della Questura
di Milano, che aveva ricevuto dal dirigente
dell’Ufficio stesso l’incarico
di interrogare la persona sopra indicata,
custodita in stato di fermo nei
locali della Questura stessa, circa i rapporti
intrattenuti con Valpreda Pietro
(indiziato come autore della strage
verificatasi in Milano il 12-12-1969
nella sede della Banca Nazionale
dell’Agricoltura) e dopo che nel
corso del lungo interrogatorio erano
state rivolte al Pinelli, da lui
e dal dirigente dell’Ufficio, domande e
contestazioni ad “effetto” dalle
quali avrebbe potuto derivare
all’interrogato il convincimento
che la Polizia era a conoscenza di gravi
elementi a suo carico in ordine
a sue eventuali responsabilità per la
strage di cui sopra o per precedenti
attentati dinamitardi o, comunque,
in ordine alle responsabilità
di elementi anarchici in relazione alla strage
predetta, ometteva, a interrogatorio
ultimato, di impartire le opportune
disposizione per la vigilanza e la custodia
del fermato e, in paricolare,
ometteva di disporre che lo stesso venisse
adeguatamente custodito
in un locale interno dell’edificio a
tal uopo adibito o venisse,
quanto meno, strettamente sorvegliato
a vista da personale
specificatamente incaricato, cosicchè
il Pinelli rimasto in sua momentanea
assenza in condizioni di relativa libertà
di movimento nella stanza con
finestra a balcone dove lìinterrogatorio
si era svolto, poteva, con mossa
improvvisa e tale da prevenire il possibile
intervento delle altre persone
casualmente presenti nell’ufficio stesso,
precipitarsi dalla finestra sita
al quarto piano dell’edificio.
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