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ha approvato il disegno di legge sul cosiddetto «processo breve». Il disegno di legge invece viene bocciato dalle opposizioni, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dall’Associazione nazionale dei Magistrati in quanto affemano, che con i tempi stabiliti nella norma entro i quali debbono essere definiti i giudizi in primo, secondo e terzo grado, andranno estinti per prescrizione centinaia di migliaia di processi. Di seguito l'intervento del sostituto procuratore Marco Bisogni, componente della Giunta distrettuale di Siracusa dell’Associazione Nazionale Magistrati. |
Sia in Italia che nel Resto del Mondo si cominciarono
quindi a fare alcuni accertamenti sulle cause dell’incidente, ma le indagini
si rivelarono, in entrambi i paesi, molto difficili e durarono circa un
anno e mezzo. Alla fine delle indagini - condotte da un Pubblico Ministero
(PM) con l’aiuto di diversi appartenenti alle forze di polizia e di un
consulente tecnico (tutti pagati con le tasse corrisposte ogni anno dai
cittadini dei due paesi … quelli onesti è chiaro) - sia in Italia
che nel Resto del Mondo si scoprì però che l’esplosione e
la morte degli operai erano dovuti al comportamento dei proprietari della
società (gli stessi in entrambi i paesi: Mellifluo, Avaro e Taccagno)
che avevano deciso di far funzionare le industrie a ritmi troppo elevati
per aumentare i loro guadagni.
Sia in Italia che nel Resto del Mondo, quindi, un
Pubblico Ministero, contento del suo lavoro, si sedette dietro una scrivania
e scrisse ad un Giudice chiedendo di poter processare Mellifluo, Avaro
e Taccagno.
A questo punto, però, la storia dei due paesi prende strade un po’ diverse. Nel Resto del Mondo, infatti, qualche settimana dopo la richiesta del PM iniziò subito il processo. Il PM produsse al Giudice tutti i suoi atti di indagine ed i difensori presentarono le loro prove (è così, infatti, che avviene in molti paesi europei: Francia, Belgio, Romania, Spagna) oppure, iniziò un dibattimento dove il PM ed il difensore dei proprietari dell’impresa esaminarono a turno i diversi consulenti e i vari testimoni (questo è il meccanismo processuale utilizzato dai paesi anglosassoni come l’Inghilterra e gli Stati Uniti)…in ogni caso una volta iniziato il processo tutti, proprio tutti, erano sicuri che sarebbe finito e ci sarebbe stata una sentenza definitiva (in Francia, ad esempio, una volta che inizia un processo la prescrizione del reato contestato viene interrotta e non riprende più a decorrere) e così in effetti fu: Mellifluo, Avaro e Taccagno furono condannati e i familiari delle vittime risarciti.
Nell’altro paese, quello chiamato Italia, le cose andarono
però un po’ diversamente: il processo non iniziò immediatamente,
ma il Pubblico Ministero dovette, per prima cosa, avvertire gli indagati
che aveva finito le indagini (si tratta dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari che deve essere inviato al termine di ogni procedimento
penale ai sensi dell’art. 415
bis. c.p.p.) e dovette avvertirli mandandogli una
«raccomandata» (si, è esatto, nel duemiladieci, in Italia,
le notifiche si fanno ancora come negli sessanta…), la raccomandata indirizzata
a Taccagno non fu però consegnata direttamente a Taccagno, ma alla
di lui moglie e il Pubblico Ministero dovette mandare un’altra raccomandata
(nel nostro sistema infatti le notifiche a mezzo posta devono raggiungere
direttamente l’interessato altrimenti devono essere ripetute…).
Dopo aver avvertito tutti della conclusione delle indagini il PM dovette poi aspettare altri 20 gg., nel caso in cui Taccagno, Mellifluo o Avaro decidessero di farsi vivi (20 giorni è il termine entro il quale gli indagati possono chiedere di essere sentiti dal PM ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.).
A questo punto, direte voi, il PM riuscì finalmente
a cominciare il suo processo…purtroppo no perché, dopo aver avvisato
gli indagati della fine delle indagini, dovette chiedere ad un giudice
l’autorizzazione a fare il processo (si tratta dell’udienza preliminare
che, nel nostro ordinamento, serve solo a stabilire se ci sono abbastanza
elementi per celebrare un dibattimento
e non riguarda la prospettiva di una condanna o di
un’assoluzione). Questa fase, preceduta dalla solite notifiche con le raccomandate,
durò circa sei mesi, ma, alla fine, il giudice decise che, in effetti,
un processo poteva essere condotto e … mandò tutto l’incartamento
ad un altro giudice (già, perché in Italia il giudice dell’udienza
preliminare deve essere diverso da quello del dibattimento). Ci furono
ancora altre notifiche con le consuete raccomandate e, finalmente, venne
il giorno di apertura del processo vero e proprio: erano passati due anni
e sette mesi dal fatto (un anno e sei mesi per le indagini, due mesi per
l’avviso di chiusura delle indagini, sei mesi per l’udienza preliminare
ed altri 3 mesi per le notifiche preliminari al processo), ma il PM era
convinto di potercela fare prima che arrivasse la famigerata prescrizione
del reato (uno strano istituto che in Italia stabilisce che, dopo un certo
periodo di tempo, accada quel che accada non si può più essere
condannati…). Nel corso del processo il PM dovette risentire davanti al
giudice tutti i suoi testimoni ed i consulenti (nel nostro ordinamento
tutta l’attività svolta in fase di indagine deve essere ripetuta
davanti al Giudice) e stessa cosa fecero i sei difensori degli imputati
(ogni imputato può infatti avere due legali), il procedimento durò
circa un anno e sei mesi (si sentirono in tutto una cinquantina di persone)
poi il giudice fissò un’ultima udienza per la decisone.
Il PM ed i familiari degli operai, sebbene po’ invecchiati,
erano sicuri che, finalmente, in un senso o nell’altro ci sarebbe stata
una sentenza.
Il giorno prima della decisione, però, in Italia
il Parlamento adottò una strana legge secondo cui tutti i processi
dovevano durare al massimo tre anni (in primo grado) e che, trascorso tale
termine senza la sentenza, il processo doveva essere dichiarato estinto
con tanti saluti a tutti.
La legge stabiliva pure che doveva essere applicata
anche ai processi in corso.
Il PM fece due conti e si accorse che il suo processo
era incappato proprio in questo nuova regolamentazione chiamata «dichiarazione
di non doversi procedere per violazione dei termini di durata massima del
processo» (si tratta dell’art. 2 del disegno di legge approvato dal
senato) e si domandò: ma come, senza cambiare nessuna delle astruse
regole che caratterizzano il nostro processo e lo rendono unico rispetto
a quello del Resto del Mondo? Senza aumentare in numero dei magistrati,
dei cancellieri e dei poliziotti? Senza contare che Mellifluo, Avaro e
Taccagno e tanti altri anche peggio di loro la faranno franca? Senza considerare
la risorse dei cittadini onesti spese per il processo? Senza considerare
i diritti delle vittime e dei loro familiari?
Qualcuno dice ancora di vedere
quel PM aggirarsi sbigottito per le strade di quel bizzarro paese chiamato
Italia…
MARCO BISOGNI
Componente della Giunta Distrettuale di Siracusa
dell’Associazione Nazionale Magistrati
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