———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2493
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della difesa
(MARTINO)
di concerto col Ministro della giustizia
(CASTELLI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2003
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Delega al Governo per la revisione
delle leggi penali militari di pace e di guerra,
nonchè per l’adeguamento
dell’ordinamento giudiziario militare
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Onorevoli Senatori. – 1. Premessa.
Il presente disegno di legge ha ad oggetto l’attribuzione al Governo di una delega legislativa finalizzata ad una revisione generale dei codici penali militari di pace e di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, ed al conseguente adeguamento delle norme dell’ordinamento giudiziario militare.
I codici penali militari italiani costituivano,
già nella loro formulazione originaria, un corpo normativo di assai
elevata qualità tecnica e di non particolare pregnanza politica,
effetto riflesso della posizione istituzionale che continuava a connotare
le Forze armate pur nel regime autoritario. Non a caso, il codice penale
militare di guerra (c.p.m.g.) è stato ripetutamente utilizzato nel
dopoguerra dall’Italia democratica per punire i crimini di guerra commessi
dagli occupanti tra il 1943 e il 1945.
Mentre il codice penale militare di pace (c.p.m.p.)
ha subìto in questi anni diverse modifiche, la più incisiva
delle quali è stata quella recata dalla legge 23 marzo 1956, n.
167, il codice penale militare di guerra è rimasto sostanzialmente
immutato, se si esclude l’abolizione della pena di morte di cui alla legge
13 ottobre 1994, n. 589.
Nel frattempo, la piena vigenza della Costituzione
con i conseguenti interventi della Corte costituzionale ha portato a ulteriori
conseguenze la conformazione di questa legislazione alla Carta costituzionale,
eliminando le restanti disposizioni ritenute in contrasto con essa.
Dal punto di vista organizzativo, l’antico assetto
proprio della magistratura militare è stato nel tempo rivisto sin
nelle fondamenta, con la decisa rimozione di quelle caratterizzazioni che
potevano qualificare negativamente la sua specialità come eccezione
alle garanzie della imparzialità e del rigore nell’accertamento
dei fatti e delle responsabilità. Oggi dunque, dopo le riforme delle
leggi 7 maggio 1981, n. 180, e 30 dicembre 1988, n. 561, ci si trova di
fronte ad una magistratura che ha in tutto le stesse caratteristiche organizzative
e di status, e le medesime garanzie di autonomia e indipendenza che sono
proprie della magistratura ordinaria. La sua specificità consiste
ormai solo nell’essere caratterizzata da una preziosa expertise attagliata
alla qualificazione di militarità dei fatti, degli autori, dell’ambiente
e delle circostanze, e dunque si risolve essenzialmente in specializzazione
per materia su ciò che riguarda la presenza dell’interesse pubblico
militare: non dissimilmente, del resto, da quanto avviene per organi della
giurisdizione ordinaria caratterizzati, come questa, dalla presenza minoritaria
di componenti non togati nei collegi giudicanti.
Malgrado un tale poderoso aggiornamento organizzativo
dell’apparato giurisdizionale, per ciò che riguarda la strumentazione
giuridica, la legislazione penale militare è rimasta ancora sostanzialmente
ferma nella sua configurazione tradizionale. Nondimeno, sul piano fattuale
e delle nuove esigenze pratiche, alle quali la legge deve per sua propria
funzione anzitutto sopperire, il rapido e progressivo mutare dello scenario
internazionale, con la fine del bipolarismo e l’apertura di un periodo
di più diretto impegno italiano nel concorrere ad assicurare altrove
la pace, ha generato nuove esigenze di tutela penale militare e aperto
nuove prospettive, in cui l’uso della forza militare diviene strumento
e garanzia dei beni essenziali e comuni dell’ordine e della stabilità
internazionali. Le Forze armate sono andate associando alla loro tradizionale
e primaria funzione di difesa nazionale altri e nuovi compiti, manifestatisi
soprattutto in occasione delle numerose missioni all’estero in sostegno
della pace e della sicurezza. A questi si sono aggiunti il concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni e lo svolgimento di compiti specifici
in occasione di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria
necessità ed urgenza. Tutti questi «compiti delle Forze armate»
sono ormai testualmente enunciati dall’articolo 1 della recente legge 14
novembre 2000, n. 331.
È comunque in occasione delle missioni
di pace all’estero che si è sempre più manifestata la necessità
di un’espressa e attuale modulazione che, pur evitando l’automatismo della
integrale applicazione della legge penale militare di guerra ai corpi di
spedizione all’estero in tempo di pace, già voluto dall’articolo
9 del c.p.m.g., evitasse per contro anche il reiterarsi di lacune, incongruenze
e incertezze dovute all’impropria sua espressa inapplicazione, che era
stata frettolosamente voluta con vari decreti-legge a partire dai primi
interventi nel Golfo (1990) e che per i suoi gravi inconvenienti era stata
stigmatizzata dalla dottrina giuridica. Il ricorso espresso al solo codice
di pace, che è proprio di una condizione generale di addestramento
anzichè di un impiego operativo che può anche giungere a
rimarchevole intensità, lasciava infatti senza protezione situazioni
e beni giuridici di primaria importanza in simili contesti di uso della
forza, sovente delicato e pericoloso: non solo l’imputazione allo Stato
degli atti dei componenti del contingente nello svolgimento dell’impegno,
con connesse responsabilità e doveri, ma anche la necessaria coesione,
in un tale ambiente, del contingente medesimo, come anche la condizione
giuridica dei catturati. E venivano soprattutto lasciati senza specifica
tutela penale, come l’esperienza concreta ha prima di tutto dimostrato,
i soggetti deboli coinvolti (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri
e così via): non può dimenticarsi che a difesa penale di
tutti costoro, il nostro codice di guerra contiene, unico esempio per i
tempi in cui fu posto, importanti disposizioni (quelle del Libro III, Titolo
IV) sui «reati contro le leggi e gli usi di guerra», vale a
dire su quelli che, sul piano internazionale, si chiamano «crimini
di guerra». È grazie a quelle norme che in Italia fu possibile
giudicare i criminali di guerra senza violare i princìpi di civiltà
giuridica del nullum crimen sine lege e della precostituzione del giudice.
Vale la pena di rammentare a questo riguardo quanto scrisse nel 1948 Giuliano
Vassalli, nell’aggiornamento dell’Enciclopedia Italiana, sui Crimini di
guerra: «l’Italia era l’unico paese che avesse ... un codice militare
tanto moderno e che tanto perfettamente adeguasse il proprio diritto penale
interno alle convenzioni internazionali».
In ragione di queste esigenze umanitarie oggi
presenti dove più necessitano gli interventi di pace, dove sembra
non si conoscano più limiti alle atrocità, oltre che per
assicurare coesione e protezione ai nostri militari, il Governo, sin dai
primi decreti-legge sull’operazione Enduring Freedom (decreto-legge 1º
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6, ed il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15) fu dell’avviso di non
derogare più all’applicazione di quel codice, ma solo alle sue obsolete
disposizioni sulla cosiddetta giustizia di guerra. Al contempo, lo stesso
Governo volle l’introduzione, o direttamente nel caso di urgenza, o con
il disegno di legge di conversione, o comunque condividendo la quasi generalità
dei relativi emendamenti approvati, di alcuni primi adattamenti di quel
pur sempre valido tessuto normativo al diverso quadro costituzionale, alle
mutate esigenze operative e all’aggiornamento del diritto internazionale
umanitario.
Si avviò così, sotto la pressante
spinta di dare uno status giuridico congruo alla operazione internazionale
di lotta al terrorismo, una prima attualizzazione di questo corpo normativo.
Il Governo intende ora dare completo e fattivo
seguito a quella sua prima e urgente iniziativa riformatrice, dando corso
ad una revisione ed attualizzazione generale di questo settore dell’ordinamento.
Fu, anzi, proprio in occasione della conversione
in legge del secondo di quei decreti, che il Governo, sùbito accogliendo
convergenti ordini del giorno, si impegnò politicamente il 23 gennaio
2002 davanti al Senato della Repubblica a presentare un disegno di legge
per una delega legislativa volta ad introdurre un corpo di norme per la
disciplina generale delle missioni all’estero e per razionalizzare, in
armonia con la Costituzione, l’organizzazione e il riparto della giurisdizione
tra l’autorità giudiziaria militare e l’autorità giudiziaria
ordinaria; e che, analogamente e con altrettanta immediatezza, il 29 gennaio
2002 si impegnò davanti alla Camera dei deputati.
È, appunto, muovendo dal più che
spontaneo adempimento ad un tale impegno, pienamente convergente con i
suoi intendimenti in tema di Difesa, che il Governo ora presenta all’approvazione
delle Camere questa iniziativa di revisione generale della legge penale
militare e di alcune norme dell’ordinamento giudiziario militare. A questo
scopo il Governo, per poter garantire la massima espressione della qualità
tecnica e della condivisione di contenuti, si è avvalso dell’accurata
opera di una qualificata Commissione di studio, nominata dal Ministro della
difesa, autorevolmente presieduta dal Procuratore generale militare presso
la Corte di Cassazione, dott. Giuseppe Scandurra, e composta da esperti
di primo piano delle magistrature, dell’università e del mondo militare,
e rappresentativa di un’ampia varietà di posizioni, che ha atteso
ai relativi lavori a ritmo serrato per il tempo intercorso.
Quanto ai contenuti, oltre quanto si è
già detto, va considerato, in tale contesto, che è il riferimento
alla presenza del ricordato interesse militare – additato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale e dalla più recente e accreditata dottrina
come l’elemento sostanziale di definizione dell’ambito di questa giurisdizione
– che ha guidato la razionalizzazione del riparto di giurisdizione. Interesse
militare che è presente non soltanto nel profilo soggettivo ma,
ovviamente, anche nelle caratteristiche oggettive e occasionali delle fattispecie,
e che conduce agevolmente a sottoporre al vaglio di questo ben organizzato
giudice, ormai altrettanto autonomo e indipendente di quello ordinario,
ma con in più l’indispensabile expertise, la conoscenza dei fatti
in cui l’interesse stesso è coinvolto. Si tratta infatti di un giudice
pienamente legittimato, che produce giustizia a pieno e ottimo titolo,
applicando le norme dell’ordinamento senza distinzione e che ha in più,
a proposito di un contesto complesso quale la militarità, quella
specializzazione che, per un elementare criterio, costituisce la formula
organizzativa principe.
A questo riguardo, si deve tra l’altro considerare
la materia dei crimini di guerra, che è anche un oggetto dello Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della
legge 12 luglio 1999, n. 232. Poichè l’Italia, sottoscrivendolo,
si è impegnata a darvi attuazione e questo comporta, secondo la
dottrina internazionalistica, che siano colmate eventuali lacune dell’ordinamento
interno circa la repressione dei fatti corrispondenti ai crimini internazionali
previsti dallo Statuto medesimo, le rammentate previsioni del libro III,
titolo IV, del codice penale militare di guerra circa i reati contro le
leggi e gli usi di guerra, già oggetto di alcune delle recenti prime
modifiche (ad esempio gli articoli 165, 183, 184-bis, 185, 185-bis) e che
definiscono questa come la giusta sedes materiae per il relativo adattamento,
vanno con l’occasione ulteriormente integrate per ottenere una compiuta
e finale conformazione all’articolo 8 (sui crimini di guerra) di tale significativo
strumento internazionale e alle altre convenzioni di diritto umanitario
per noi impegnative. In tale modo la nostra legislazione interna manterrà
intatto, su questi temi di così alto significato, quel primato umanitario
che, come si è ricordato, la ha già in passato positivamente
contraddistinta e che aveva fatto della legge penale militare italiana
uno strumento di eccezionale modernità e garanzia.
Al tempo stesso, le importanti trasformazioni
di struttura dello strumento militare introdotte nel corso di questi ultimi
anni, non solo con la riconfigurazione della loro organizzazione, ma anche
con la decisa trasformazione verso il servizio militare professionale (legge
14 novembre 2000, n. 331), richiedono, ove appare necessario nei codici,
che siano aggiornati e riconsiderati precetti e sanzioni, in modo tale
da rendere più attuale la protezione dei beni giuridici che sono
a fondamento delle Forze armate e che debbono avere particolare fondamento
e vigore in un esercito a base volontaria. Non può, infatti, sfuggire
che, dal punto di vista dello statuto penale, il passaggio ad una siffatta
forma di reclutamento richiede, in corrispondenza al modello di militare
che si vuole ne derivi, motivato quanto pronto e fedele alle istituzioni,
che siano considerate con particolare attenzione le esigenze legate alla
coesione, alla valorizzazione delle responsabilità e alla rispondenza
della struttura operativa agli obiettivi discendenti dalla fonte costituzionalmente
legittimata a definirli.
La revisione dei codici militari comporta anche,
per riflesso organizzativo, la revisione dell’ordinamento giudiziario militare
di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e poi profondamente
rivisto con le leggi 7 maggio 1981, n. 180, e 30 dicembre 1988, n. 561,
che hanno attribuito alla magistratura militare, pur nel rispetto della
sua specializzazione, uno statuto e delle garanzie di autonomia e indipendenza
ormai del tutto simili a quelle della magistratura ordinaria. Ed è
anche per aggiornare ulteriormente queste previsioni, pertanto, e in primis
per rimuovere quelle sulla ricordata «giustizia di guerra»,
che il Governo domanda di essere delegato a legiferare, per quanto nei
contenuti termini che si vedranno.
È una precisa scelta quella di procedere
con il metodo della novellazione dei codici esistenti, anzichè di
redigere codici penali militari del tutto nuovi. A parte i tempi di predisposizione
sia del testo della legge delega sia del decreto legislativo, che sarebbero
stati assai più lunghi e avrebbero frustrato l’impegno preso dal
Governo con il Parlamento mentre invece l’impegno nelle missioni prosegue,
va considerato con realismo, obiettività e dovuta attenzione, il
dato di base che l’impianto dei codici esistenti è di eccellente
fattura tecnica e costituisce un patrimonio da non disperdere se non per
ragioni imprescindibili, che qui non ricorrono nella realtà condivisa.
Va anche considerato che su di essi si è formato in questi decenni,
grazie all’apporto della giurisprudenza e della dottrina, un cospicuo e
specialistico diritto vivente, in relazione al quale si sono consolidate
certezze e prevedibilità che richiederebbero un nuovo lungo tempo
per formarsi nuovamente, e a prezzo di un lungo periodo di difficile nuovo
orientamento per destinatari che, soprattutto in teatro di operazioni,
domandano invece certezze e immediatezze. Va considerato, nondimeno, che
non si vede come un tale impianto di base possa essere sostituito se non
con uno che sostanzialmente, se vuole essere condiviso, ne replichi gli
istituti e le implicazioni, sicchè a seguire quella via vi sarebbe
un inutile eccesso di mezzo rispetto al fine. Va considerato, ancora, che
proprio nello Stato più autenticamente democratico l’efficienza
e la ferma rispondenza delle Forze armate al mandato assegnato dalle espressioni
costituzionali della volontà popolare e verificato dalle istituzioni
di garanzia generale, richiede una pregnante tutela penale di beni sostanziali
e di interessi organizzativi a ciò strumentali: il riconoscimento
della più alta dimensione pubblica – e perciò di una specifica
qualificazione penale, oggettiva e soggettiva – dell’interesse militare,
in tale contesto, è esso stesso elemento del complessivo corretto,
coerente e moderno funzionamento democratico delle istituzioni.
Tutte queste considerazioni, rapportate al fatto
che la legge penale militare, lungi dall’essere un sistema integralmente
autosufficiente, è retta dal principio di complementarità
rispetto a quella comune, inducono senz’altro a preferire la soluzione
di una sicura revisione, per quanto generale ed incisiva, del testo esistente
piuttosto che la lunga e tormentata via di una tabula rasa e di una rifondazione,
fatalmente solo formale oppure esposta ad un elevato tasso di opinabilità
e confutazione, della intera materia.
Quanto allo strumento, la delega legislativa
appare la via tecnicamente da preferire, secondo quanto è uso fare
in casi simili. I «lunghi» princìpi e criteri direttivi,
elaborati dalla Commissione di studio, che qui vengono proposti, danno
peraltro, con la loro analiticità, piena e integrale attuazione
al precetto dell’articolo 76 della Costituzione e segnano un particolare
rispetto verso il ruolo del Parlamento.
Sui contenuti della delega il Ministro della
difesa ha richiesto, a norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, il parere del Consiglio
della magistratura militare, competente ad esprimere l’avviso sui disegni
di legge «riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia militare».
Il Consiglio ha espresso il proprio parere (atto
del Plenum n. 213 del 27 maggio 2003), in termini di positiva valutazione.
Il Consiglio ha affermato che «lo schema di legge delega presenta
un impianto complessivo che recepisce le sollecitazioni ripetutamente rivolte
dalla magistratura militare agli organi titolari del potere legislativo
e delinea un quadro di princìpi e criteri che rendono possibile
il varo di una normativa idonea ad assicurare razionalità e completezza
alla legislazione penale militare, oggi disseminata di incongruenze e lacune
e per tale ragione causa principale di un frammentario e insoddisfacente
esercizio della giurisdizione. Gli obiettivi della legge delega sono senza
dubbio da condividere, discendendo da essi un recupero di funzionalità
ed efficienza della giurisdizione penale militare ed essendo ciò
condicio sine qua non per il corretto permanere dell’istituzionale esercizio
di questa speciale giurisdizione. Sicchè è da accogliersi
con soddisfazione questa inversione di tendenza, che segna il superamento
di una lunga fase di inerzia e pone le premesse per l’introduzione di elementi
di razionalità e coerenza nell’ambito della legislazione penale
militare».
Contestualmente, il Consiglio ha anche espresso
l’avviso su alcuni temi che, anche oltre le questioni di ordine giudiziario,
riguardano il merito della riforma.
Delle osservazioni del Consiglio il Governo ha
tenuto considerazione, aderendo ad esse ove opportuno e ove finanziariamente
possibile.
Nel disegno di legge delega, in relazione alle
esigenze di tutela penale degli interessi delle Forze armate, è
stata così espressamente mantenuta la fondamentale bipartizione
nei due corpi normativi fondamentali, aventi come riferimento centrale
l’uno la condizione addestrativa delle Forze armate, l’altro quella operativa.
Nel quadro di quest’ultima, in cui i beni giuridici tutelati sono un indispensabile
strumento della coerenza dello strumento militare impegnato, lo statuto
penale delle operazioni militari armate all’estero viene configurato –
conformemente alla crescita della loro importanza – in termini modulati
e in modo parzialmente autonomo rispetto anche alla situazione di vera
e propria guerra o conflitto armato, non solo per quanto riguarda la selezione
dei precetti da congruamente invocare al riguardo, ma anche con opportuna
modulazione e gradazione delle sanzioni. Si va, cioè dalla situazione
estrema – quella della vera e propria guerra difensiva – in decrescendo
verso modulazioni diverse dell’uso della forza militare, sostanzialmente
fino al peace keeping, in modo tale da assicurare la congruenza e la proporzionalità
dell’esigenza di coesione rispetto al contesto operativo generale dell’azione
militare.
Si è comunque proceduto anzitutto alla
individuazione dei beni giuridici da tutelare.
Sotto un primo profilo, con riguardo alla tutela
dei beni e degli interessi specificamente militari del servizio e della
disciplina (destinati inevitabilmente a costituire il nucleo fondamentale
di ogni legislazione penale militare), si è potuto verificare che,
nonostante il tempo trascorso dall’emanazione dei codici, i mutamenti nella
organizzazione delle Forze armate, l’affidamento a queste di nuovi compiti
(articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 - realizzazione della
pace e della sicurezza in conformità alle regole del diritto internazionale,
salvaguardia delle libere istituzioni, intervento in circostanze di pubbliche
calamità), hanno fatto ritenere soddisfacente un mero aggiornamento,
rispetto alle previsioni del 1941, senza giungere ad una rielaborazione
di più vasta portata.
In tale ambito, l’imprescindibile rilievo del
principio di offensività conduce comunque ad una riconsiderazione
delle fattispecie in cui la normativa vigente appare connotata da eccessivo
rigore, ovvero da una dimensione del tutto formale.
Sotto un secondo profilo, è stato verificato
fino a che punto la presenza di specifici caratteri di militarità
possa consentire la qualificazione, in termini di reato militare, di fatti
che sono offensivi di interessi comuni (sicurezza dello Stato, persona,
patrimonio, pubblica amministrazione). Al riguardo hanno assunto rilievo,
ai fini di una definizione non restrittiva del concetto di reato militare,
la raggiunta equiparazione delle garanzie assicurate dalla giustizia militare
all’imputato militare, in termini di indipendenza del giudice ed in termini
di regole processuali (oggi, la legge prevede maggiori garanzie per l’imputato
militare rispetto a quello comune, come ad esempio, in tema di collegialità
dei giudizi o di presupposti per l’adozione di misure cautelari), come
pure la progressiva omogeneizzazione della disciplina generale del reato
militare (ad esempio in tema di imputazione soggettiva, di scusabilità
dell’ignoranza della legge o di ammissibilità delle sanzioni sostitutive)
rispetto al reato comune.
Inoltre, non è apparso indifferente, nell’ottica
della individuazione del concetto di reato militare, verificare gli interventi
sulla parte generale dei codici penali militari (così con riguardo
al sistema sanzionatorio, al sistema delle scriminanti e delle circostanze,
alla previsione di specifiche cause di estinzione del reato e della pena),
il cui esame appare in certo senso pregiudiziale rispetto alla formulazione
delle scelte di parte speciale.
Nel rivedere la parte sostanziale dei codici
penali militari, il provvedimento àncora l’individuazione dei reati
militari a interessi definibili come militari e come tali degni di tutela.
In merito, è indubbio che molti reati comuni, in presenza di ben
circostanziate ipotesi e se considerati in rapporto agli interessi militari,
assumono una ulteriore offensività in grado di compromettere la
salvaguardia dei valori che le Forze armate sono chiamate a tutelare, così
da rendere indispensabile – nel rispetto del canone della ragionevolezza
che presiede al discrezionale apprezzamento del legislatore in materia
– la loro attrazione nell’ambito della giurisdizione penale militare (Corte
cost. n. 42 del 1977, n. 298 del 1995). Tali valori sono da ricondurre,
anzitutto, a quel valore - fine costituito - della «difesa della
Patria» (articolo 52 della Costituzione), inteso come difesa da attacchi
esterni, ma anche come salvaguardia delle libere istituzioni. Inoltre,
se tra i compiti delle Forze armate rientrano le azioni finalizzate alla
realizzazione della pace e della sicurezza (conformemente, tra l’altro,
alle regole del diritto internazionale), nonchè lo svolgimento di
attività specifiche in situazioni di pubbliche calamità e
in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, è chiaro
che anche quei beni funzionali a tali scopi delle Forze armate devono essere
tutelati. La «salvaguardia delle libere istituzioni» e lo «spirito
democratico» cui deve improntarsi l’ordinamento delle Forze armate
postulano una rigorosa e approfondita tutela dei valori e dei beni comunque
interessanti la persona, nei confronti sia del singolo militare sia dei
terzi, a contatto dei quali (cittadini e non) i militari operino, in Patria
e all’estero. Soltanto attraverso il continuo e pressante richiamo alla
centralità della persona, sarà possibile mantenere al centro
dell’universo militare gli imprescindibili valori di democraticità,
libertà, dignità e uguaglianza della persona; da qui la previsione,
quali reati militari, dei reati contro la persona, nonchè di quei
reati (ad esempio contro la fede pubblica e la pubblica incolumità)
attraverso i quali si devono, altresì, tutelare la correttezza dei
rapporti tra mondo militare e realtà civile, in cui le Forze armate
sono e sempre più saranno chiamate ad operare.
Si espone di seguito il contenuto dell’articolato.
2. - Articolo 1. – Delega al Governo
L’articolo 1 contiene la delega legislativa al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti disposizioni modificative ed integrative del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, nonchè dell’ordinamento giudiziario militare, della legge 7 maggio 1981, n. 180, di modifica dell’ordinamento giudiziario militare di pace e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, di istituzione del Consiglio della magistratura militare.
3. - Articolo 2. – Princìpi e criteri direttivi generali
L’articolo 2 fissa i princìpi ed i criteri direttivi generali della delega.
Una riforma novellistica dei codici penali militari
di pace e di guerra, nonché una ridefinizione dei limiti della giurisdizione
penale militare e una modifica dell’ordinamento giudiziario militare, a
distanza di oltre 60 anni dalla loro emanazione, non potevano che prendere
le mosse – nel prospettare i princìpi ed i criteri direttivi per
il legislatore delegato - dalla necessità di adeguare la suddetta
normativa ai princìpi che, in materia, si ricavano dalla Costituzione
repubblicana del 1948.
Ciò premesso, va osservato che, nella
specie, la consueta generica formula, indicativa di una «conformità
ai princìpi e ai valori della Costituzione della Repubblica»,
pur usuale e necessaria ad un tempo – e, come tale, inserita nell’articolo
2, comma 1, capoverso – non è sembrata sufficiente.
Infatti, alcuni di questi princìpi costituzionali
– senza che se ne voglia certo sostenere una maggiore valenza rispetto
ad altri – sono emersi con particolare intensità negli ultimi tempi,
sia dalle numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate
nei giudizi in corso davanti alla giurisdizione penale militare, sia, e
soprattutto, in virtù delle pronunce della Corte delle leggi.
Si è ritenuto, pertanto, di assegnare
ad essi un risalto particolare, indicandoli espressamente: princìpi
di personalità, di offensività, di sufficiente determinatezza,
di colpevolezza – articolo 2, comma 1, lettera c) – e, in tema di opzione
penale e depenalizzazione, quelli di proporzione e di sussidiarietà
– articolo 2, comma 1, lettera d).
Il loro evidenziarsi può richiedere appena
qualche breve nota di commento, consistente nel rilevare che, prima della
Costituzione, essi erano quasi ignorati e comunque trascurati o, addirittura,
avversati, proprio per il loro mancato riconoscimento in una Costituzione
rigida.
Quanto ora osservato, peraltro, non toglie certo
significatività agli altri, emersi subito, già da una prima
lettura del testo, dopo l’entrata in vigore della Costituzione e che furono
immediatamente riconosciuti, sia in sede giurisprudenziale sia dottrinale.
Essi sono, in buona parte, propri di tutto il
sistema penale, generale o speciale che sia. Riguardano, quindi, anzitutto
la legge penale comune e, poi, la legge penale militare. Altri, addirittura
riguardano, ancora più in generale, l’intero ordinamento giuridico.
E nella riforma deve tenersi doveroso conto di
tutti questi princìpi, pur ripartiti in questi tre gruppi: princìpi
costituzionali inerenti all’intero ordinamento giuridico; princìpi
costituzionali propri del sistema penale; princìpi costituzionali
del sistema penale, che si sono particolarmente posti in evidenza.
Ovviamente, appare necessario sottolineare, anzitutto,
alcuni di quelli del primo gruppo.
Numerosi princìpi, infatti, nella Costituzione
o in leggi costituzionali, vincolano in generale il legislatore, pur non
avendo specifico riferimento al settore penale: e sono, ad esempio, quelli,
fondamentali per tutto l’ordinamento, che riconoscono i diritti inviolabili
dell’uomo (articolo 2 della Costituzione) e l’uguaglianza (articolo 3 della
Costituzione) o quelli attributivi dei diritti di libertà (nelle
varie forme della libertà di pensiero, di stampa, di sciopero, di
riunione).
Non meno dotati di rilievo ai nostri fini, poi
– onde non si vede come si possa «costruire» oggi un nuovo
sistema penale sostanziale o «rivedere» quello esistente, «novellandolo»,
senza rispettarli (pena la incostituzionalità della norma) – sono
i princìpi relativi al grande tema delle fonti di produzione, ricavabili
tutti dall’articolo 25, secondo comma, di riserva assoluta di legge statale,
di irretroattività della norma penale sfavorevole, di tassatività
(intesa come divieto di analogia in malam partem e, secondo qualche opinione,
anche in bonam partem), di materialità (come esclusione della rilevanza
penale di fatti meramente interni al soggetto).
E ancora, quanto al tema delle possibili conseguenze
giuridiche del reato, si deve certamente tener conto dei princìpi
ricavabili dall’articolo 27 della Costituzione, quali quello del divieto
della pena di morte (divieto esteso dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589,
anche alle violazioni delle leggi penali militari in tempo di guerra),
nonchè quelli della umanizzazione, proporzionalità e tendenza
rieducativa della pena.
A questi princìpi costituzionali cardine
del sistema penale vanno aggiunti, poi – nel grande quadro di riferimento
– quelli, sempre riguardanti il sistema penale, ma talora, forse, meno
evidenti e ricavabili da altre norme costituzionali, quali, e sia detto
senza pretesa di esaustività, quelle degli articoli 10, 24, 26,
68, 75, 79, 87, 90, 96 e 101 della Costituzione.
Ciò premesso, non può non riconoscersi
che soprattutto i quattro princìpi sopra indicati, ossia quelli
di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e
colpevolezza (ed ancora, come si vedrà più avanti, quelli
di proporzione e di sussidiarietà), siano stati tenuti presenti
nella stesura del presente disegno di legge per la esistenza di varie norme
dei codici penali militari che aprono rischiose prospettive di responsabilità
per fatto altrui, per fatto inoffensivo, per fatto indeterminato e, quindi,
non riconoscibile dalla previsione astratta (o, il che in definitiva è
lo stesso, ricostruibile con particolare difficoltà), o per fatto
non richiedente nè dolo nè colpa ed attribuito a mero titolo
di responsabilità oggettiva.
Pur se, dal punto di vista quantitativo, tali
princìpi non abbiano dato luogo ad un rilevante numero di sentenze
costituzionali, non si può certo dimenticare, in particolare, quanto
al principio di colpevolezza, la sentenza costituzionale del 20 febbraio
1995, n. 61, relativa all’articolo 39 del codice penale militare di pace
ed affermativa dell’efficacia scusante della ignoranza inevitabile dei
doveri inerenti allo stato militare; sentenza costituente lo sviluppo ulteriore
della storica sentenza costituzionale n. 364 del 1988, relativa all’articolo
5 del codice penale comune. E, del pari, non può omettersi di ricordare
la sentenza costituzionale n. 2 del 1991, relativa all’articolo 233, primo
comma, n. 1), del codice penale militare di pace, in tema di furto militare
d’uso con mancata restituzione della cosa sottratta, dovuta a caso fortuito
o forza maggiore; costituente, questa volta, ulteriore sviluppo della sentenza
n. 1085 del 1988 (anch’essa collegata alla storica sentenza costituzionale
n. 364 del 1988).
Le ipotesi di reato in cui la responsabilità
penale derivi da fatti altrui, indeterminati, inoffensivi o incolpevoli,
restano puntualmente precluse da quei princìpi costituzionali; e
la Corte delle leggi lo ha, appunto, varie volte già affermato.
Come già accennato, nel quadro emergente
dalla necessità di uniformare il diritto penale militare ai princìpi
costituzionali del sistema penale, occorre tener conto di un altro aspetto
di particolare rilievo: della possibile previsione di nuove figure di reato
militare, o, al contrario, della depenalizzazione.
In tale prospettiva, si muove il richiamo, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge, dei due
princìpi di proporzione e di sussidiarietà: princìpi
che segnalano, il primo, la necessità di uno specifico aspetto dell’interesse
da proteggere penalmente e di una particolare gravità dell’offesa
da sanzionare (danno o pericolo concreto); il secondo, l’insufficienza
delle sanzioni non penali al fine di impedire il fatto stesso.
Essi sono, entrambi, ricavati da norme della
Costituzione: e, precisamente, il primo, dall’articolo 27, terzo comma,
nella parte in cui assegna alla sanzione penale funzione rieducativa e,
come tale, proporzionata alla gravità del fatto; e il secondo dall’articolo
13, secondo comma, della Costituzione, che consente di ricorrere alla limitazione
della libertà personale (e tale è sempre, direttamente o
indirettamente – attesa la convertibilità – il contenuto afflittivo
della sanzione penale) solo come extrema ratio.
In tali princìpi, sono da ritrovare le
linee guida per le scelte legislative sulla previsione di un fatto come
reato o solo come illecito amministrativo (e, quindi, anche per le scelte
sulla depenalizzazione).
E da tali princìpi sono stati ricavati
i riferimenti nelle ipotesi in cui si è trattato di scegliere se
proporre di conservare figure di reato o lasciare il campo alla depenalizzazione.
È stato, in particolare, necessario costruire,
in relazione alle varie fattispecie, un concetto di reato militare incentrato
sull’offesa ad un concreto bene o interesse giuridico, piuttosto che sulla
mera violazione di un dovere incombente sul militare, secondo l’impostazione
che fu propria dei compilatori degli attuali codici. Necessità scaturente
dalla stessa esigenza di fissare un sistema conforme alle norme ed allo
spirito della Costituzione, che pone come direttrice fondamentale di politica
legislativa penale il principio di offensività del reato. Tale necessità
ha imposto la previa individuazione delle fondamentali categorie di oggettività
giuridiche bisognevoli di tutela, costituendo le stesse il vero e proprio
supporto del principio di offensività.
I codici penali militari del 1941 erano basati
sul principio della tutela di doveri giuridici, mentre la tutela del bene
o interesse giuridico rimaneva in secondo piano. Tale prospettiva non è
più attuale, poichè il concetto di dovere, in una visione
realistica del bene giuridico, non è rispettoso del principio di
offensività.
Sulla base di tali valutazioni, si è tentato
di giungere ad una costruzione del reato militare incentrato sul principio
di offensività, allo scopo di identificare i beni giuridici da tutelare.
Per assolvere ad una funzione autenticamente di garanzia, questi beni non
potevano che essere mutuati, come avanti esposto, da quei valori, pur preesistenti
alla norma penale, ma presenti nella Costituzione o, al più, desumibili
dalla realtà delle Forze armate nell’attuale contesto storico.
Per ricordare qui, a modo di esempio, solo uno
di tali casi, basta far riferimento al reato di violata consegna (articoli
118 e seguenti c.p.m.p.) per il quale si dovrebbe inserire, nella descrizione
del fatto, il requisito di danno o pericolo concreto che giustifichi la
rilevanza penale (nel rispetto, appunto, del principio di proporzione e,
al tempo stesso, di quello di offensività) riguardo alle ipotesi
in cui quel requisito difetti, ipotesi da lasciare all’area dell’illecito
amministrativo-disciplinare.
È di grande interesse segnalare, a completamento
del quadro, anche quali siano i princìpi costituzionali sulla cui
base, in concreto, sono state emesse negli ultimi dieci anni pronunce di
incostituzionalità di norme contenute nelle leggi penali militari
sostanziali o processuali.
Ne resta puntualmente confermato, infatti, il
panorama sopra delineato e, quindi, il bisogno di uniformare ad essi la
«novellazione» del sistema.
E così, dalle sentenze costituzionali
emerge il particolare rilievo assunto nel «diritto vivente»
degli ultimi dieci anni, appunto, dagli articoli 3 (uguaglianza e ragionevolezza),
13 (libertà personale), 17 (libertà di riunione), 21 (libertà
di manifestazione del pensiero), 24 (diritto alla difesa), 25 (divieto
di sottrarre l’imputato al giudice naturale; irretroattività della
legge penale), 27, terzo comma (funzione rieducativa della sanzione penale),
31 (tutela della famiglia), 32 (diritto alla salute), 52 (dovere di difesa
della Patria; democraticità delle Forze armate), 103, terzo comma
(giurisdizione penale militare), 108 (indipendenza della magistratura).
Come già ricordato, l’adeguamento della
normativa da «novellare» concerne non soltanto le norme di
diritto sostanziale, ma anche quelle processuali, nonchè quelle
dell’ordinamento giudiziario militare.
Ora, quanto a tali settori normativi, i princìpi
costituzionali ai quali fare riferimento sono del pari numerosi, anche
se in misura minore (alcuni risultano già dal panorama giurisprudenziale
delineato in precedenza), rispetto a quelli relativi al diritto sostanziale.
E vanno, per ricordarne solo alcuni, dagli articoli
11, 24, 25, primo comma, 103, terzo comma, e 111 della Costituzione, alla
VI delle Disposizioni transitorie e finali della stessa. Norme, queste,
nel cui ambito, rispettivamente, vengono in rilievo, tra l’altro, i princìpi
della difesa, del giudice naturale, dell’indipendenza del giudice, del
giusto processo, del contraddittorio.
All’articolo 2, comma 1, lettera a), del disegno
di legge viene previsto l’obbligo di adeguare la legge penale militare
agli obblighi nascenti per l’Italia dal diritto internazionale umanitario,
con richiamo esplicito alla necessità di dare attuazione allo Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, limitatamente alla disciplina
penale e alla punizione dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra.
La successiva lettera b) prevede l’adeguamento
del Codice penale militare di guerra in riferimento ai conflitti armati
o alle operazioni militari all’estero, con particolare riguardo alle missioni
di pace affidate alle Forze armate.
La lettera e) prevede, infine, che il legislatore
riveda e armonizzi la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati,
tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità
di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie
previste dalla legge penale comune.
4. - Articolo 3. – Modifiche al codice penale militare di pace
L’articolo 3 reca i princìpi e criteri
direttivi per le modificazioni del codice penale militare di pace.
4.1. – Parte generale
Quanto alla parte generale, viene prevista l’eliminazione di ogni deroga ai princìpi stabiliti dalla legge penale comune, che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare.
4.1.1. – Pene militari
L’attuale sistema delle pene militari, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti c.p.m.p., si fonda sia su pene speciali militari sia sulla utilizzazione di talune pene comuni.
Originariamente, le pene speciali erano costituite
dalla pena di morte e dalla reclusione militare, mentre le pene comuni
erano quelle dell’ergastolo e della reclusione comune.
Dopo l’abolizione definitiva della pena di morte,
disposta anche per il c.p.m.g. e per le leggi militari di guerra con legge
13 ottobre 1994, n. 589, è residuata, come pena militare vera e
propria, solo la reclusione militare.
Essa si caratterizza come una pena autonoma,
dotata di autonoma disciplina giuridica, sia per le modalità esecutive,
sia per gli effetti ad essa collegati.
A norma dell’articolo 26, primo comma, c.p.m.p.,
la reclusione militare viene, infatti, scontata in uno speciale stabilimento
militare di pena, con l’obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite
dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente
della Repubblica. Non è previsto l’isolamento notturno, imposto,
invece, per la reclusione comune, dall’articolo 23 c.p. e ad essa non accedono
le pene accessorie comuni previste dagli articoli 28 e segg. c.p., ma diverse
e specifiche pene militari accessorie. Disponendo che la pena militare
deve essere espiata in uno stabilimento militare di pena, il legislatore
ha inteso perseguire un triplice scopo: in primo luogo, ha tenuto separati
i detenuti militari da quelli comuni; in secondo luogo, ha voluto far sì
che il militare rimanesse sempre in ambiente militare ed assoggettato alla
legge penale militare ed alla disciplina militare; infine, ha voluto specificatamente
che, in aggiunta ai comuni mezzi di rieducazione (lavoro, istruzione, e
così via), venissero espletati anche quelli tipicamente militari,
consistenti nell’istruzione militare e nell’addestramento militare, idonei
ad assicurare, oltre al reinserimento sociale del condannato, l’attitudine
alla ripresa del servizio militare. Va, inoltre, evidenziato che il militare
condannato in espiazione di pena è un militare considerato in servizio
alle armi (articolo 5 c.p.m.p.).
Ciò premesso, il disegno di legge prevede,
anzitutto, il mantenimento della reclusione militare come pena autonoma
rispetto alla reclusione comune, in considerazione delle peculiari caratteristiche
sopra evidenziate. Si intende proporre, inoltre, una nuova disciplina delle
modalità di esecuzione della reclusione militare, secondo criteri
idonei ad assicurare, oltre al reinserimento sociale del condannato, una
più spiccata attitudine alla ripresa del servizio militare, con
la definizione di norme di raccordo fra le leggi di ordinamento penitenziario
e quelle di ordinamento penitenziario militare.
Si è ritenuto, anche, di mantenere l’attuale
previsione secondo cui la reclusione militare può essere inflitta
anche per reati puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, così
che, in nessun modo, può operare la pena accessoria della degradazione.
Se ne deduce che, per certi reati militari, anche
la condanna a pena detentiva avente una durata superiore a cinque anni,
non determina una «indegnità militare» e non rende,
quindi, la detenzione militare incompatibile con il mantenimento della
qualità di militare.
È stato, invece, ritenuto opportuno diminuire
da trenta giorni a quindici giorni il minimo previsto per la reclusione
militare (equiparandolo a quello previsto per la reclusione comune), considerato
che non sussiste più alcun motivo per mantenere una diversa misura.
È da rilevare, al riguardo, che l’elevazione a tale maggiore livello
di un mese fu motivata con l’opportunità di assicurare una corrispondenza
con la misura delle sanzioni detentive disciplinari, ugualmente fissata
ad un mese. A prescindere dal rilievo che tale corrispondenza non può,
oggi, essere considerata valida, va rilevato che, attualmente, la misura
massima prevista per l’inflizione della consegna di rigore, che è
la più grave delle sanzioni disciplinari militari di corpo, non
supera il limite di quindici giorni (articolo 14 della legge 11 luglio
1978, n. 382). Non vi è, perciò, alcuna ragione per mantenere
un minimo edittale della reclusione militare diverso da quello previsto
per la reclusione comune. Vi è, poi, da considerare che, ai sensi
dell’articolo 63, n. 3, c.p.m.p., la stessa reclusione militare può
essere applicata, in sostituzione della reclusione inflitta per reati comuni,
anche per periodi inferiori ad un mese.
Non dovendosi più ritenere sussistenti
le condizioni ostative all’inserimento della pena della multa fra le pene
militari (opportunità di non creare motivi discriminatori fra soggetti
dotati di maggiore capacità patrimoniale e quelli privi di beni
personali), si è ritenuto di dover inserire anche la multa fra le
pene comuni applicabili ai reati militari.
In tema di pene accessorie militari, non sono
state, anzitutto, ritenute necessarie modifiche alla attuale disciplina
della degradazione.
Per quanto concerne la rimozione – che è
pena accessoria del tutto originale e coerente con specifiche esigenze
del consorzio militare, consistenti nell’assicurare la prosecuzione della
prestazione del servizio militare, nella posizione di militare di ultima
classe, anche da parte dei militari che, a cagione del reato commesso,
si siano rivelati indegni di continuare a ricoprire il grado posseduto
– la funzione di tale istituto sembra ancorata, soprattutto, alle situazioni
in cui è applicabile la legge penale di guerra, dato che, in tempo
di pace, appare difficile immaginare la prosecuzione del servizio militare,
come semplice soldato o militare di ultima classe, da parte dei militari
che, anteriormente alla condanna, rivestivano un grado. Tale considerazione
è, soprattutto, valida con riguardo alla imminente professionalizzazione
delle Forze armate, in cui l’attribuzione di un grado è, comunque,
connessa alla instaurazione di un rapporto di impiego.
Nonostante tali osservazioni, è sembrata
opportuna la conservazione di pena accessoria in esame, la cui applicazione
è oggi prevista a seguito di condanne alla reclusione militare per
un tempo superiore a tre anni.
La individuazione di specifiche ipotesi di reato
che rendano obbligatoria la rimozione (per reati comuni: articolo 33, n.
2, c.p.m.p.), ovvero che ne impongano l’applicazione automatica desta particolare
perplessità, perchè non consente, nè al giudice, nè
alla amministrazione militare, una valutazione in concreto di proporzione
e congruità fra la gravità della condanna irrogata e l’effetto,
particolarmente incisivo sullo stato giuridico del militare, della pena
accessoria. È sembrato, pertanto, opportuno limitare l’applicazione
della rimozione soltanto alle ipotesi di reati di particolare gravità.
Con riferimento alla sospensione dell’impiego
ed alla sospensione dal grado, è stato ritenuto opportuno rendere
omogenea la disciplina di cui agli articoli 30 e 31 c.p.m.p., che differenzia
la posizione degli ufficiali rispetto a quella dei sottufficiali e graduati
di truppa.
Va, inoltre, introdotta, anche per i reati militari,
la pena accessoria della «estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego» (articolo 32-quinquies c.p.).
Quanto alla pena di morte, va notato che, in
attuazione della chiara volontà espressa dal legislatore con la
legge 13 ottobre 1994, n. 589, essa va esclusa dalle pene militari principali,
e conseguentemente, vanno abrogate tutte le disposizioni contenute nel
codice di pace relative alla sua applicazione ed alla sua esecuzione.
4.1.2. – Sanzioni sostitutive
Il capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede la possibilità di sostiture la pena detentiva breve con sanzioni sostitutive.
Appare evidente l’impossibilità di adottare
le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata
ai militari in servizio. Infatti, per entrambe le sanzioni è previsto
il divieto di detenere «a qualsiasi titolo» armi, esplosivi
e munizioni, mentre a tale divieto si aggiunge, per quanto concerne la
semidetenzione, l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in
istituti di pena situati nel comune di residenza del condannato o in un
comune viciniore e, per quanto riguarda la libertà controllata,
l’obbligo di presentarsi una volta al giorno presso il locale ufficio di
pubblica sicurezza, o, in mancanza, presso il locale comando dell’Arma
dei carabinieri.
I suddetti obblighi colpirebbero in maniera talmente
incisiva l’attività del militare, da impedirne l’assolvimento dei
compiti di servizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 284 del 29
giugno 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
53 della citata legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede l’applicabilità
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari.
Ma tale sentenza inserisce nel dispositivo il
seguente inciso: «Secondo i princìpi di cui in motivazione»,
sicchè entra a far parte del dispositivo anche la motivazione, almeno
nei suoi princìpi informatori. In particolare, si legge in motivazione:
«Senonchè, ferma restando la caducazione
della norma censurata e la conseguente applicabilità anche ai reati
militari delle sanzioni sostitutive – secondo le modalità che verranno
definite dal legislatore e nei limiti di pena stabiliti dall’articolo 53,
primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981 – residua l’esigenza
di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di
modifiche al sistema penale e le particolari categorie di soggetti nei
confronti dei quali le ulteriori norme della legge n. 689 del 1981 devono
essere applicate. Con la conseguenza che gli altri precetti della stessa
legge che dettino prescrizioni in materia di sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi saranno riferibili anche ai reati militari, alla condizione
che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato.
Rimane riservato al legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza
e degli altri princìpi costituzionali, il compito di apprestare
una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle
peculiari finalità rieducative della pena militare sia al particolare
status del condannato. Un intervento divenuto ormai davvero indifferibile
anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo,
una nuova disparità di trattamento, questa volta a favore dei militari
e non certo addebitabile al decisum della Corte».
Poichè la stessa Corte costituzionale
ha ribadito la necessità di sanzioni sostitutive compatibili con
lo status di militare in casi di condanna a pene superiori ai tre mesi
e comprese entro l’anno, è sembrato pertanto opportuno prevedere
per il militare professionista o per quello di leva ancora in servizio
al momento della condanna, specifiche sanzioni sostitutive diverse dalla
semidetenzione e dalla libertà controllata previste dall’articolo
53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da eseguirsi presso reparti militari
e tali da essere compatibili con lo stato del militare e con le esigenze
del servizio militare.
4.1.3. – Reato militare
Il disegno di legge non interviene sull’articolo 37 c.p.m.p. che, com’è noto, fornisce una definizione assolutamente formale del reato militare. Viene, invece, prevista l’abrogazione dell’articolo 38 c.p.m.p. perchè la funzione normativa, svolta dalla norma come base di legittimazione della particolare potestà disciplinare è venuta meno, tenuto conto che nel frattempo la potestà disciplinare ha trovato espressa previsione nelle «Norme di principio sulla disciplina militare» di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel relativo «Regolamento di disciplina militare», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545. A favore di una abrogazione della disposizione in esame intervengono altre considerazioni, quali l’inopportunità di mantenere in un codice penale una norma che si riferisce a fatti non penali e che perpetuerebbe la vecchia concezione, non più sostenibile, secondo cui la repressione penale militare sarebbe una specie di continuazione dell’azione di comando e per la quale tra illecito penale ed illecito disciplinare vi sarebbe solo una differenza quantitativa.
Si prevede, inoltre, l’abrogazione dell’articolo 39 c.p.m.p. La norma è storicamente fondata sulla necessità di garantire, in un contesto di esercito di massa e di coscritti, un regolare e tempestivo afflusso delle reclute ai reparti di assegnazione. Si volle, pertanto, da parte del legislatore del 1941 «togliere ogni difficoltà in materia di prova della effettiva conoscenza dei manifesti di chiamata». Una finalità, dunque, ben circoscritta al luogo ed al tempo della presentazione alle armi, ma che la formulazione assai generale della norma in questione ha esteso ben al di là, sino a fare dell’articolo 39 una eccessiva ed indebita deroga a tutto l’articolo 47 c.p. In altri termini la disposizione dilata in maniera eccessiva per il militare il «dovere di conoscenza» non limitandolo ai soli doveri imposti per legge. D’altra parte, una sua limitazione ai soli doveri scaturenti da leggi, lo renderebbe inutile, in quanto la rilevanza dell’errore su legge extrapenale è già disciplinata dall’articolo 47, ultimo comma, c.p.
4.1.4. – Cause di giustificazione
In tema di cause di giustificazione il disegno di legge prevede esplicitamente, per i reati militari ed in luogo dell’articolo 51 c.p., la causa di giustificazione speciale costituita dall’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, escludendo dalla relativa area di operatività l’esecuzione di un ordine costituente manifestamente reato o manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato. Già l’abrogato articolo 40 c.p.m.p. conteneva, all’ultimo comma, una disposizione molto precisa ed integratrice della norma comune di cui all’articolo 51, ultimo comma, c.p., per la quale «non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine». Con tale disposizione, speciale e cronologicamente successiva, si chiariva l’ambito del sindacato da parte del militare che non doveva limitarsi a verificare la legittimità solo formale dell’ordine (competenza del dante causa, competenza dell’esecutore, attinenza al servizio ed alla disciplina) ma riguardava anche un profilo di legittimità sostanziale, in quanto il militare non può addurre la scriminante dell’aver adempiuto ad un ordine del superiore «quando l’esecuzione di questo costituisca manifestamente reato».
Non si è intervenuti, poi, sulla scriminante
speciale prevista dall’articolo 41 c.p.m.p. («Uso legittimo delle
armi»), soprattutto perchè la corrispondente esimente comune
ex articolo 53 c.p., limitata ai pubblici ufficiali, non si applicherebbe
al militare privo di tale qualifica.
Peraltro, ed in coerenza con quanto disposto
dal legislatore comune in riferimento ad ipotesi delittuose particolarmente
gravi (articolo 14 della legge 22 maggio 1975, n. 152), se ne propone una
integrazione, nel senso di estendere la operatività alla necessità
di impedire la consumazione dei reati previsti dalla corrispondente scriminante
comune e di reati militari di particolare gravità.
Ancora va esplicitato che la disposizione in
parola si applica all’estraneo alle Forze armate che, legalmente richiesto
dal militare, gli presti assistenza.
Quanto alla legittima difesa, il legislatore
del 1941 aveva previsto che, «per i reati militari, in luogo dell’articolo
52 del codice penale», dovesse andar configurata una diversa e più
ristretta forma di legittima difesa (articolo 42 c.p.m.p.), diversa e più
circoscritta sotto due profili: in primo luogo, perchè limitata
alla tutela della propria o dell’altrui incolumità o integrità
fisica (con esclusione, quindi, dei beni patrimoniali); in secondo luogo
perchè esclude la punibilità di chi ha commesso un fatto
costituente reato militare solo in presenza di una violenza attuale ed
ingiusta, laddove per la corrispondente norma comune (articolo 52) è
sufficiente il pericolo attuale.
Peraltro, e come per effetto di un ripensamento,
al comma 2, si ammettevano dei casi specifici di legittima difesa patrimoniale,
capaci di scriminare il militare che, in tali contesti, avesse commesso
un fatto di insubordinazione o di abuso di autorità.
La vigente disciplina cosi gravemente derogatoria
in peius rispetto a quella comune non sembra in alcun modo giustificata,
specie una volta che si sia riconosciuto come il militare sia non solo
destinatario di doveri, ma anche titolare di diritti.
Viene, pertanto, prevista l’abrogazione dell’articolo
42 c.p.m.p.
Viene anche prevista l’abrogazione dell’articolo
46 c.p.m.p. («Pena per il delitto tentato») in quanto non più
attuale nei suoi nn. 1 e 2, stante l’avvenuta eliminazione dal nostro ordinamento
della pena di morte, ed inutile nei suoi numeri 3 e 4, perché assolutamente
ripetitivi della disciplina comune (articolo 56 c.p.).
4.1.5. – Circostanze del reato militare
In tema di aggravanti comuni del reato militare di cui all’articolo 47 c.p.m.p., il disegno di legge prevede la modifica dell’articolo 47, primo comma, n. 2.
L’attuale formulazione dell’aggravante de qua,
e cioè «l’essere il militare colpevole rivestito di un grado
o investito di un comando» è apparsa infatti eccessiva, soprattutto
nella prospettiva del nuovo modello «professionale» cui vanno
orientandosi le nostre Forze armate, secondo il quale tutti i militari,
o quasi tutti, rivestiranno un grado.
Gli articoli 50, 51 e 52 c.p.m.p. sono da abrogare,
perchè rispettivamente ripetitivi degli articoli 64, 65, 66 e 67
c.p.
4.1.6. – Concorso di reati
Gli articoli 53 e 54 sono da abrogare con una generale e finale norma di chiusura relativa a tutte le ipotesi di applicazione della pena di morte. L’articolo 56 è ugualmente da abrogare perchè ripetitivo della disposizione comune di cui all’articolo 78 c.p.
4.1.7. – Recidiva
L’articolo 57 deve essere abrogato. La ratio della norma risiede, infatti, nella originaria differente disciplina di diritto comune che sanciva il carattere obbligatorio della recidiva. Il legislatore militare, atteso il minore allarme sociale destato dai reati esclusivamente militari, aveva opportunamente stabilito la facoltatività della recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari. Attualmente, stante il generale carattere facoltativo della recidiva anche nella disciplina comune, la norma speciale in parola non ha più alcuna utilità pratica. Naturalmente, ove il legislatore penale comune dovesse – ad alcuni limitati effetti – ristabilire la obbligatorietà della recidiva, occorrerebbe un intervento di coordinamento con la legislazione penale militare.
4.1.8. – Concorso di persone nel reato
L’articolo 58, secondo comma c.p.m.p., è da abrogare, perchè norma eccessivamente severa, in quanto l’automatica rimozione, come effetto necessario di una subita condanna a pena detentiva, comporterebbe per il superiore, qualora provvisto di un rapporto di impiego, la perdita dello stesso.
4.1.9. – Estinzione del reato militare e della pena militare
In tema di estinzione del reato militare e della pena militare, vanno senz’altro abrogati il secondo comma dell’articolo 66 c.p.m.p., per la parte relativa all’equiparazione della pena di morte, nonchè l’articolo 67 c.p.m.p., per il suo riferimento alla pena capitale.
Considerato che, per i reati di diserzione e di
mancanza alla chiamata, l’attuale primo comma dell’articolo 68 c.p.m.p.
prevede, per la prescrizione dei reati e per l’estinzione della pena per
decorso del tempo, disposizioni speciali, quanto alla decorrenza del termine,
e considerato, altresì, che detta norma era dettata dal particolare
ordinamento delle Forze armate, strutturato in maniera preponderante sulla
leva obbligatoria, si impongono nel diverso ordinamento a base professionale,
ed in presenza di modelli fondati su «ferme» a scadenza variabile,
norme generali più adeguate. È, infatti, manifestamente non
corrispondente ai tempi attuali il principio secondo cui il termine prescrizionale
decorre, «se l’assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha
compiuto l’età per la quale cessa in modo assoluto l’obbligo dal
servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento».
Stante la mancanza nelle attuali circostanze
di tempo di una più calibrata ed aggiornata disciplina di stato
sui militari, il disegno di legge prevede l’adeguamento delle disposizioni
speciali in materia di prescrizione, per i reati di mancanza alla chiamata
e diserzione, al nuovo sistema di reclutamento delle Forze armate.
La disciplina speciale, dettata dall’articolo
70 c.p.m.p., che consente il beneficio della non menzione della condanna
nel casellario in caso di prima condanna alla pena della reclusione militare
non superiore a tre anni, laddove la disciplina comune fissa il limite
di due anni, è stata ritenuta norma di favore ingiustificato, data
la sua generale applicabilità a qualsiasi reato militare. È
stato previsto, pertanto, di mantenere tale deroga solo per i reati esclusivamente
militari, tenuto conto del minor allarme sociale e della limitata offensività
di tali reati per le esigenze dello strumento militare. Si è, peraltro,
considerato che in un codice penale militare novellato nei termini della
presente delega con il richiamo ed inserimento, attraverso clausole di
militarizzazione, di numerose fattispecie delittuose comuni, quella deroga,
nella sua valenza assolutamente generalizzata, estensibile anche per questi
reati, si confermerebbe come una disposizione speciale di privilegio ingiustificata.
Il secondo comma dello stesso articolo 70 deve
essere abrogato, perchè esso non ha più alcuna utilità,
dal momento che anche la contraria disposizione dettata dall’ultimo comma
dell’articolo 175 del codice penale è stata abrogata dall’articolo
7 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
L’articolo 71 c.p.m.p. («Liberazione condizionale»)
è norma da abrogare, perchè essa implica un trattamento di
sfavore per il condannato a pena militare detentiva che può essere
ammesso alla liberazione condizionale «se il rimanente della pena
non supera tre anni», laddove, per il condannato a pena detentiva
comune, «il rimanente della pena non superi i cinque anni»
(articolo 176, primo comma, del c.p.): disposizione speciale peggiorativa
che non appare assolutamente giustificata.
Quanto alla riabilitazione militare considerata
nell’articolo 72, si prevede una modifica nel senso che la riabilitazione
militare è disposta dal giudice militare secondo la disciplina prevista
dalla legge penale comune. Non appare, infatti, giustificato che, per l’estinzione
delle pene militari accessorie e di ogni altro effetto penale militare
occorra, dapprima e come presupposto, ottenere la riabilitazione ordinata
a norma della legge penale comune e, successivamente, la riabilitazione
militare «conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare».
Detta disciplina appare criticabile perchè comporta un ingiustificato
doppio giudizio riabilitativo, prima dinanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria e poi dinanzi all’autorità giudiziaria militare.
4.1.10. – Misure amministrative di sicurezza
Il dibattito già presente in dottrina sull’integrale applicabilità dei medesimi criteri di pericolosità sociale anche ai reati esclusivamente militari è stato risolto con la sostanziale conferma delle previsioni attuali del codice, già ispirate, fin dal 1941, al criterio dell’integrazione della legge penale militare in quella comune.
Ovviamente, la concreta formulazione delle norme richiede adeguamenti formali, ma non sostanziali, ivi inclusa la previsione dell’articolo 76 c.p.m.p., che prevede la sospensione dell’esecuzione di talune misure amministrative di sicurezza durante il servizio militare: infatti, a parte ogni considerazione sulla difficile compatibilità di tali misure con l’efficace svolgimento del servizio, le stesse esigenze di vigilanza sulla condotta personale sono più che adeguatamente assicurate dalla natura della prestazione del servizio militare stesso.
4.2. – Reati contro la fedeltà e la difesa militare
Il titolo I, libro II, del c.p.m.p. è posto a tutela dei beni supremi che fanno capo alle Forze armate e che qualificano lo status del militare. Tuttavia, quanto al reale contenuto delle norme incriminatrici esso corrisponde, in maniera pressochè completa, con l’area già penalizzata dalle norme incriminatrici relative ai delitti contro la personalità dello Stato nel codice comune.
Emblematico, al riguardo, il delitto di «alto
tradimento» con cui il titolo si apre. Qui, il legislatore si limita
a richiamare specificamente le disposizioni del codice penale a cui intende
riferirsi, sostituendo il «chiunque» con il «militare»
quale soggetto attivo, e prevedendo, come conseguenza di questa specificazione,
il generalizzato aumento di un terzo della pena detentiva prevista nella
norma richiamata. Si tratta, peraltro, di un aumento sanzionatorio non
sempre concretamente operante, dato che una parte delle norme richiamate
già commina la massima delle pene detentive (l’aumento vale solo
per gli articoli 277, 283, 284, secondo comma, 288, 289).
Altre volte, il legislatore militare non richiama
espressamente la norma comune, ma ne riproduce pedissequamente il contenuto
(ad esempio articoli 81, 82, 83 c.p.m.p., in relazione agli articoli 290,
291, 292 del c.p.), sempre al fine di un aumento sanzionatorio correlato
alla specificazione del soggetto attivo.
Altre volte ancora, addirittura, la specificazione
militare del soggetto attivo e dell’oggetto materiale della condotta non
determina neppure alcuna conseguenza sulla comminatoria penale: è
il caso, nella materia del segreto militare, degli articoli 86, 88, 89,
90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, 91 e 93 c.p.m.p., corrispondenti agli
articoli 256, 257, 258, 260, primo comma, numeri 1, 2 e 3, 261 e 262 c.p.
Il disegno di legge non apporta modificazioni
rilevanti alla materia e conferma il sostanziale parallelismo tra reati
contro la fedeltà e la difesa militare e reati contro la personalità
dello Stato, limitando il proprio intervento alla razionalizzazione e all’aggiornamento
della materia.
Sulla premessa che la trasformazione del bene
comune «personalità dello Stato» nel bene militare «fedeltà
e difesa» avvenga per il solo fatto della qualità militare
del soggetto attivo, il disegno di legge prevede l’automatica «militarizzazione»
del reato comune, qualora realizzato dal militare; ha collegato un uniforme
incremento del carico sanzionatorio a note che ulteriormente qualifichino
il salto di qualità dell’offesa: la commissione del fatto con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti la qualità o la disciplina
militare, ovvero riguardanti la prestazione di servizio, da un lato, la
commissione del fatto in territorio estero nel corso di una operazione
militare armata svolta dalle Forze armate italiane, ovvero il pregiudizio
dell’esito di tale operazione, dall’altro. Si tratta di note tipiche che
imprimono al fatto un sensibile contrassegno militare, capaci di determinare
la più elevata comminatoria, anche alla luce dei rilievi formulati
di recente nella specifica materia dalla Corte costituzionale (sentenza
n. 531 del 15 novembre 2000).
In particolare, la materia del segreto militare
risulta disciplinata sul presupposto che tale concetto rappresenti una
parte della nozione di segreto di Stato, alla stregua della definizione
offerta dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e che il
militare commetta reato militare, anche quando riveli o si procacci notizie
segrete non di tipo militare. In proposito, si ritiene che la differenza
emergente nella formulazione delle norme sullo spionaggio del codice penale
militare, rispetto a quelle corrispondenti nel codice comune, in relazione
alla specifica direzione spionistica della condotta tipica (lo «scopo
di spionaggio» compare solo nella rubrica degli articoli a differenza
che nel codice comune, ove va a comporre anche la fattispecie criminosa),
non comporti alcuna sostanziale diversità nella effettiva portata
incriminatrice delle norme stesse.
Si è deciso di abrogare, inoltre, la discussa
norma di cui all’articolo 96, che prevede che il fine di favorire lo Stato
italiano non esclude la punibilità del colpevole, dando luogo eventualmente
soltanto a una circostanza attenuante; la Commissione, infatti, non ha
ravvisato ragioni per discostarsi sul punto dalla regolamentazione del
codice comune, la quale, tacendo sul punto, non pone limiti alla pienezza
dell’accertamento e della valutazione giudiziale del fatto.
4.3. – Reati contro il servizio militare
In merito al titolo II del c.p.m.p., il disegno di legge interviene sui reati di omessa presentazione in servizio, abbandono di posto e violazione di consegna. Premesso che già sul dettato dell’articolo 122 (violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata) la Corte costituzionale, con sentenza in data 15 giugno 1992, n. 299, ha rilevato l’illegittimità costituzionale, si intende procedere ora ad un riassetto normativo che meglio tenga conto delle caratteristiche generali della norma penale, piuttosto che conservare l’attuale sistemazione che evidenzia una sorta di suddivisione dello schema normativo in previsioni sempre più ridotte e ripetitive.
Gli articoli di cui trattasi sono posti a tutela
non solo della mera finalità del servizio militare, nella sua accezione
più larga, ma, piuttosto, delle modalità di esecuzione dello
stesso, dalle quali non è dato discostarsi neppure per conseguire
un supposto, migliore esito positivo.
Nelle varie ipotesi che, tecnicamente, vengono
anche configurate come reati contro il «servizio nel servizio»,
vi è la presenza di un soggetto attivo, e cioè di un militare
di sentinella, vedetta o scolta o semplicemente di guardia o di servizio,
e un servizio determinato e specifico, regolato da consegna, a cui il primo
è comandato.
Per la realizzazione di uno degli indicati reati,
si richiede che il militare, comandato per un servizio regolato da consegne,
disattenda le prescrizioni ed i comportamenti costituenti le modalità
esecutive del servizio stesso.
La violazione della consegna costituisce, quindi,
nella sua accezione più varia, un elemento determinante.
L’articolo 26 del regolamento di disciplina militare
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986,
stabilisce, al riguardo, che «la consegna è costituita dalle
prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o
verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio».
In tale quadro di riferimento, il disegno di
legge intende operare un riallineamento sistematico dei reati in questione
e, senza apportare in realtà cambiamenti sostanziali, mira a ridefinire,
in modo chiaro e semplice, le varie ipotesi che risentono del tempo e del
momento storico-culturale nel quale furono scritte, evitando così
frammentazioni e sovrapposizione.
Nello svolgere tale operazione, non può
non tenersi conto delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, in cui, nel dichiarare non fondata
la questione di costituzionalità dell’articolo 120 c.p.m.p., in
relazione, soprattutto, al secondo comma dell’articolo 25 della Costituzione,
per violazione della riserva di legge, ha evocato la cosiddetta problematica
delle norme penali in bianco.
Muovendo dall’assunto posto a fondamento dell’eccezione
di incostituzionalità e secondo cui l’articolo 120 c.p.m.p. non
assicurerebbe il rispetto del principio di legalità, inteso come
tassatività-determinatezza della norma incriminatrice, per una mancata
determinazione della consegna da parte del legislatore e per una presunta
delega al comandante militare del potere di integrare, di volta in volta,
il contenuto della consegna, la Corte ha rilevato come la consegna, nell’ambito
dell’ordinamento militare, ha sempre avuto una accezione fortemente tecnica,
precisa e per nulla indeterminata, tale, quindi, da individuare in modo
tassativo il comportamento del militare di servizio.
Ne deriva, quindi, che il bene giuridico tutelato
dalla violazione della consegna, in senso lato, è la funzionalità
e l’efficienza di determinati servizi, garantiti dal legislatore mediante
la determinazione, da parte dell’autorità competente, di rigide
e tassative modalità di esecuzione, obbligatorie e vincolanti per
il militare comandato per tali servizi.
Sarà compito dell’autorità giudiziaria
militare, valutare se tutte le prescrizioni impartite siano finalizzate
al corretto svolgimento del servizio comandato e, se, in concreto, l’eventuale
inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a pregiudicare
l’integrità del bene protetto, costituito, come si è detto
da un servizio determinato.
Per eliminare preliminarmente ogni ulteriore
equivoco, e stato chiarito, per quanto riguarda il soggetto attivo, che
il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare
di servizio, ma esclusivamente dal militare comandato ad un servizio determinato,
regolato da una specifica consegna.
Nella proposta di ridefinizione legislativa e,
sempre al fine di rendere più chiara la norma finale, la Commissione
intende presentare, sotto l’accezione della violazione di consegna, anche
l’abbandono di posto e l’omessa presentazione in servizio, ipotesi che,
in senso lato, non sono altro che una violazione particolare della consegna
che viene violata anche con l’abbandono fisico – spaziale del posto di
servizio.
Occorre, ovviamente, anche prevedere circostanze
aggravanti riferibili alla natura dei servizi e alle loro modalità
di esecuzione e alle situazioni di pericolo.
In tema di rivelazione del contenuto di comunicazioni
o di violazione o di sottrazione di corrispondenza, si ritiene che non
possano essere trascurati i sistemi di comunicazione, impostati sulla telematica,
ovviamente non previsti dal legislatore del 1941. Il disegno di legge intende,
pertanto, estendere i reati di cui agli articoli da 128 a 131 c.p.m.p.
anche alle ipotesi riferibili a tale tipo di corrispondenza, nonchè
ai militari addetti al relativo servizio.
Si è ritenuto, altresì, di procedere
all’abrogazione del reato di cui all’articolo 126 (procurata evasione colposa)
riportandolo, sia nella forma dolosa che in quella colposa, nel nuovo capo
dei «reati contro l’Amministrazione della giustizia militare»,
come sede più consona dal punto di vista sistematico.
Il Legislatore del 1941 ha previsto l’ubriachezza,
volontaria o colposa, come lo stato obnubilante capace di escludere o menomare
la capacità, nel militare, di prestare servizio.
Allo stato di ubriachezza è stato equiparato
lo stato di alterazione psichica, determinata dall’azione di sostanze stupefacenti.
L’odierna realtà sociale, non può trascurare tali elementi,
atti a costituire ed a rappresentare seri motivi di ostacolo alla piena
capacità operativa del militare.
Si è ritenuto, pertanto, necessario prevedere
come reati militari, mediante rinvio alle vigenti disposizioni comuni,
i reati previsti dalle leggi in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
allorchè commessi da militari in luoghi militari o comunque se il
fatto avviene tra militari.
L’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti
assume, infatti, rilievo penale, quando essa sia tale da intaccare o quanto
meno porre in pericolo l’integrità del servizio, attraverso la esclusione
o la menomazione della capacità del militare a prestare il servizio
stesso. In tal caso, ne deriva un pregiudizio al regolare funzionamento
dell’organizzazione militare nel suo complesso, in quanto, il militare
che faccia uso di sostanze stupefacenti o assuma bevande alcoliche, nei
termini indicati, compromette la sua idoneità psico-fisica, i cui
parametri è tenuto ad osservare per il fatto di rivestire un particolare
status soggetto a specifici doveri, specie nell’attuale fase di trasformazione
delle Forze armate in senso interamente professionale.
Allo sforzo di far corrispondere la legislazione
penale militare al nuovo contesto sociale, penale e militare, non poteva
sfuggire una revisione sia pure parziale della disciplina prevista per
i reati di assenza dal servizio.
La vigente legislazione penale militare, infatti,
prevede quali violazione dell’obbligo della presenza alle armi, condotte
attive o passive, penalmente rilevanti, fra loro ripartite a seconda che
il fatto sia riferito all’arbitraria interruzione del servizio ovvero alla
mancata assunzione dello stesso.
I codici penali militari, sia di pace che di
guerra, inquadrano tali reati, rispettivamente, il primo, nel libro secondo,
titolo II, capo III, il secondo, nel libro terzo, titolo III, capo VIII
e prevedono, per ciascuno di essi, una diversa disciplina precettiva e
sanzionatoria.
I principali elementi distintivi di tali fattispecie,
che determinano, poi, anche la diversità della disciplina sanzionatoria,
possono essere sintetizzati, seppur in via un po’ semplicistica, in tre
diversi elementi costitutivi: condotta (attiva o passiva), durata dell’assenza
e pena.
Sulla durata dell’assenza è stata ravvisata
la necessità di apportare, per la legislazione del tempo di pace,
alcune modificazioni di tipo «novellistico». In queste valutazioni,
la Commissione ha tenuto conto dell’incidenza affettivo-dissuasiva dello
speciale sistema di sanzioni disciplinari, vigenti nell’ordinamento militare
e che garantisce, più di ogni altro, prontezza ed efficacia della
reazione punitiva. Sui restanti due elementi, la condotta e la pena, la
Commissione ha ritenuto di lasciarli fondamentalmente invariati. Sono rimasti
pure invariati, all’interno dello stesso gruppo di reati, le previsioni
di cui agli articoli 150, 152, 153, 154, n. 1, 155 e 156 c.p.m.p.
In ossequio ai princìpi e criteri guida,
tra cui quelli della proporzionalità e della sussidiarietà,
nonchè in relazione alle mutate esigenze organiche delle Forze armate,
sono stati elevati i periodi minimi di assenza necessari per integrare
i reati di allontanamento illecito, diserzione e mancanza alla chiamata.
Si è passati da uno a tre giorni per le
ipotesi di allontanamento illecito e da cinque a dieci giorni, per quelle
di diserzione e di mancanza alla chiamata. Correlativamente, è stata,
poi, prevista l’estensione da quindici a trenta giorni, per il requisito
temporale richiesto ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante
riferita ad una ridotta durata dell’assenza (articolo 154, n. 2, c.p.m.p.).
Così facendo, si è passati da termini
alquanto ristretti, che potevano, in alcuni casi, dare adito a casi giudiziari
problematici, a termini più ampi, tali da rendere inequivocabile
la manifestazione di volontà di voler realizzare un’assenza temporanea
dal servizio.
Da tale diversa impostazione può derivare
anche un notevole giovamento all’economia processuale, in quanto, con la
nuova formulazione, dovrebbe risultare meno complicato l’accertamento della
condotta illecita del soggetto-agente.
Più sostanziali modifiche sono state apportate,
invece, all’articolo 149 c.p.m.p., che disciplina le ipotesi della cosiddetta
diserzione immediata, caratterizzata da un’assenza non condizionata ad
una duratura.
Dalla citata previsione normativa è stato
eliminato il disposto di cui ai numeri 2 e 3 del primo comma, laddove preveda,
come casi di diserzione immediata, l’evasione del militare mentre sta scontando
la pena detentiva militare, nonchè quella del militare che evade
da un carcere militare dove si trova in stato di detenzione preventiva
(custodia cautelare) o, dovunque per un reato soggetto alla giurisdizione
penale militare. Entrambe tali figure vanno trasposte con il nomen più
esatto di «evasione», nell’ambito di un nuovo gruppo di reati
contro l’amministrazione della giustizia militare, fra le violazioni contro
l’autorità delle decisioni degli organi giudiziari militari.
L’ineludibile evoluzione socio-normativa della
legislazione penale comune e delle norme sull’ordinamento penitenziario,
congiunta alle nuove disposizioni sull’esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà, non poteva non ripercuotersi anche sulla
legislazione penale militare, di cui costituisce il necessario complemento.
Le fattispecie citate, perciò, pur avendo
elementi caratteristici strettamente collegati al particolare status del
soggetto attivo del reato ed alla sua presenza alle armi, vanno ritenute,
dal punto di vista della pertinenza normativa, non più adeguate
all’attuale contesto di un’assenza dal servizio.
Un’ulteriore modifica, invece, riguarda l’introduzione,
nell’ambito del reato de quo, di una nuova ipotesi di diserzione immediata,
in cui va inclusa l’assenza ingiustificata commessa dal militare nel corso
di operazioni militari o di situazioni di emergenza o di allarme, a lui
note.
Tale integrazione dell’articolo 149 c.p.m.p.,
si è resa necessaria, in quanto, la tradizionale e settoriale suddivisione
del tempo di pace e del tempo di guerra non consentiva di dare il giusto
risalto processuale o, meglio, la necessaria gradualità sanzionatoria
alle assenze ingiustificate poste in essere durante particolari contingenze
operative delle Forze armate.
Fra i reati contro il servizio militare va compresa
una nuova figura di reato costituita dalla dispersione colposa di oggetti
di armamento, di munizioni da guerra, materiali o altri oggetti forniti
al militare, a norma dei regolamenti, come costituenti il suo armamento
individuale. Trattasi di ovviare ad un’evidente lacuna legislativa in cui
è incorso il legislatore del 1941.
Per quanto concerne i reati di falso, l’attuale,
insufficiente disciplina penale è contenuta nel capo II del titolo
IV del libro secondo c.p.m.p. Articolato su due soli articoli, di cui uno
(articolo 220) punisce con pena, piuttosto mite, solo le ipotesi di falso
in fogli di licenza, di via e simili, mentre l’altro (articolo 221) punisce
l’usurpazione di decorazioni o distintivi militari, esso era strettamente
funzionale alla vigenza del vecchio testo dell’articolo 264 c.p.m.p., che
consentiva la giurisdizione dei tribunali militari anche per reati di falso
previsti dal codice penale comune, se commessi a danno del servizio o dell’amministrazione
militare. Venuto meno tale articolo 264, si è generata una situazione
per più versi assurda, per cui sia il falso strumentale ad altri
reati militari (quale il peculato militare), sia il solo falso in documenti
militari non previsti dall’articolo 220 (per esempio, un ordine di operazioni,
una memoria operativa, un ordine di servizio, una relazione di servizio,
un rapporto di pattuglia) sono considerati reati comuni, di competenza
del giudice ordinario.
Un primo tipo di intervento in materia avrebbe
potuto prevedere la ricostruzione codicistica della maggior parte delle
fattispecie di falso ideologico o documentale, attraverso la riproduzione
nel c.p.m.p. delle corrispondenti figure di reato previste dal codice penale,
e delle relative estensioni, quale quella del falso informatico previsto
dall’articolo 491-bis del codice penale. Ciò sulla base di due considerazioni
essenziali: anzitutto, il fatto che mal si adatta alla realtà militare
la distinzione esistente nel codice penale comune tra atto pubblico e scrittura
privata, avendo esclusivamente rilievo il fatto che il documento fosse
destinato ad uso di servizio; in secondo luogo, la considerazione della
gravità delle pene previste dal codice penale comune, a fronte,
di una moltitudine di atti, moduli, richiesti dalle esigenze militari,
la falsificazione della gran parte dei quali potrebbe non rivestire una
gravità corrispondente alle pene edittali comminate dal codice penale
comune; per tale motivo, era stato previsto di mantenere piuttosto basse
le pene edittali per le ipotesi-base, intervenendo con severe aggravanti
ad effetto speciale, ove la falsità avesse riguardato un verbale
od altro atto destinato a far fede del suo contenuto, o risultasse che
il colpevole avesse agito a fine di lucro o per avere, nei rapporti, nei
piani, negli ordini o nei documenti in genere di carattere operativo, causato
un danno alla preparazione od alla difesa militare, ovvero all’efficienza
operativa od al buon andamento delle operazioni militari.
Una soluzione così articolata sarebbe
risultata, tuttavia, in controtendenza rispetto a quella individuata per
altre categorie di reati.
È stato preferito, pertanto, procedere
alla «militarizzazione» delle ipotesi di reato comune, attraverso
un rinvio al codice penale comune. In ogni caso, le ipotesi di entità
realmente tenue, o comunque non idonee a ledere il bene protetto, univocamente
ravvisato nel servizio militare, sarebbero potute andare esenti da sanzione
penale, in base ai princìpi generali od alla stessa previsione dell’articolo
49 c.p.
4.4. – Reati contro la disciplina militare
Per quanto attiene ai reati contro la disciplina militare è stata rilevata la necessita di un’accorta ricomposizione attraverso il riordino dei reati di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli teleologicamente dai fatti di sedizione. Tanto si postula sia per una inderogabile esigenza di sistematica giuridica, sia per una più attenta aderenza concettuale alla natura delle singole figure criminose, in modo da meglio definire, ad esempio, anche comportamenti che, in modo puntuale ed autonomo, possano essere previsti, qualora commessi da militari, come specifico reato militare (semprechè non costituiscano reati più gravi) quali le violazioni del diritto di sciopero, l’abbandono collettivo di servizio o di uffici, l’interruzione collettiva del servizio, l’attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio militare. In tale ottica, ad esempio, troverà collocazione come forma di disobbedienza collettiva il reato di ammutinamento, distinguendolo, dal punto di vista sistematico, dalle forme specifiche di attività sediziosa.
In effetti, la rilevanza penale dell’attività
sediziosa è in funzione di tutela del mantenimento della disciplina
militare (che costituisce a sua volta elemento essenziale per rispondere
alle esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità dello
strumento militare).
Per non sconvolgere il sistema, lasciando permanere
quelle disposizioni che si mostrano rispondenti alle esigenze, anche attuali,
dell’impianto penalistico militare, il disegno di legge non modifica il
contenuto degli articoli 181 (casi di non punibilità); 182 (attività
sediziosa); 183 (manifestazioni e grida sediziose); 184 (raccolta di sottoscrizioni
per rimostranza o protesta, adunanza di militari) e prevede come innovativa
figura autonoma di reato militare, qualora non costituiscano reati piu
gravi, le violazioni del divieto di sciopero; l’abbandono collettivo di
servizio o di uffici; l’interruzione collettiva del servizio; l’abbandono
o la interruzione individuale di un servizio a scopo di reclamo; l’attività
diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità
e della regolarità del servizio, anche se l’evento programmato non
è stato realizzato; la raccolta o la partecipazione a sottoscrizioni
per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla
disciplina.
Infatti, pur essendo indubbio che ai militari
spettano, in ogni caso, i diritti costituzionalmente garantiti, non è
men vero che tali diritti possano trovare una limitazione. Ciò in
connessione alla necessità di garantire l’efficace assolvimento
dei compiti spettanti alle Forze armate. Non possono, infatti, essere trascurate
le conseguenze, potenzialmente negative, che siffatte agitazioni, anche
solo programmate, potrebbero avere sulla funzionalità di una struttura
organizzata secondo le regole militari. Struttura, si soggiunge, che, pur
informandosi allo spirito democratico della Repubblica, deve essere sempre
in grado di svolgere effettivamente ed efficacemente i compiti di difesa,
visti come «sacro dovere del cittadino», dalla norma Costituzionale.
Peraltro, la stessa Corte costituzionale, pronunciandosi
su una questione interessante la supposta disparità di trattamento
tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia in materia
di libertà sindacale, ha osservato che il Legislatore ha non solo
escluso il diritto di sciopero per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine
ad ordinamento civile, ma anche le azioni che, effettuate durante il servizio,
«possono pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o le attività di polizia giudiziaria», concludendo,
infine, con l’affermazione che il legislatore ha sì riconosciuto
una circoscritta libertà sindacale, ma ciò ha disposto contestualmente
alla smilitarizzazione del corpo di polizia.
Tutto ciò premesso ed osservato, assume
ampia giustificazione la previsione di specifiche norme di tutela nel senso
previsto dal disegno di legge in esame. Si ritiene, infatti, che l’obbedienza,
l’ordine pubblico militare, la potestà autoritativa del Comandante,
la disciplina, il servizio della difesa armata dello Stato siano beni che
giustificano l’esigenza di prevenire il pericolo derivante da tutti tali
precisi intenti delittuosi e compromissivi della sicurezza dell’ambiente
militare.
Negli ultimi anni le Forze armate, a fronte anche
della riduzione di personale, hanno seguito una politica di esternalizzazione
della maggior parte dei servizi di carattere generale, attraverso contratti
di pubbliche forniture (cosiddetto outsourcing).
Tale nuova realtà organizzativa ha portato
personale estraneo alle Forze armate e dipendente dalle ditte assuntrici
dei citati servizi, ad operare nell’ambito del contesto militare. A tal
proposito, quindi, il presente disegno di legge prevede l’applicabilità
della legge penale militare nei casi in cui le ipotesi di rifiuto, omissione
o ritardo ad ottemperare a disposizioni legittime impartite dai comandanti
di corpo, di distaccamento o di posto o dal personale militare da questi
delegato, ai soggetti estranei alle Forze armate, nell’adempimento di contratti
di pubbliche forniture o di espletamento di servizi contrattualmente assunti,
in materia di vigilanza e custodia o di servizi collegati ad operazioni
militari.
Con tale previsione si colma una lacuna normativa
che avrebbe potuto compromettere, in maniera significativa, la continuità
e la regolarità dei servizi in materia di sorveglianza, in occasione
di operazioni militari, specie negli interventi militari all’estero.
Nella revisione delle norme penali relative a
forme di rivendicazione collettiva o alle condotte collaterali e collegate
con l’attività sediziosa, la novella dei codici non poteva non tener
conto della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nella
soggetta materia.
D’altra parte, pur nell’ambito delle acquisizioni
introdotte con le norme di principio sulla disciplina militare (legge 11
luglio 1978, n. 382), non è parso opportuno deflettere dal divieto
di sciopero previsto dall’articolo 8 dell’indicata legge nè dalle
condotte ad esso collaterali e collegate.
Ferma restando la rilevanza penale dell’attività
sediziosa, posta a tutela del mantenimento della disciplina militare, fattore
essenziale alle esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità
del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate (v.
Corte costituzionale, sentenza n. 519 del 15 novembre 2000), va mantenuta,
inoltre, anche la configurazione dell’ipotesi di reclamo in forma comportamentale,
previsto e punito dal secondo comma dell’articolo 180 c.p.m.p., giacchè,
secondo una affermazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione,
«l’esigenza di tutela di interessi propri dell’ordinamento militare,
connessi alla salvaguardia dei valori fondamentali della disciplina e della
gerarchia, rende pienamente ammissibile una limitazione dell’esercizio
del diritto di manifestazione del pensiero, ove esso sia attuato con modalità
pregiudizievole per i predetti interessi» (Cass. 28 ottobre 1985).
Appare, quindi, necessario, in sede di riforma,
ancorare la tutela penale ai divieti dell’articolo 8 della legge n. 382
del 1978.
Occorre, perciò, prevedere come reati,
con pene detentive differenziate, qualora le condotte non costituiscano
reati più gravi, le fattispecie già indicate in precedenza.
Sulla base di una concreta applicazione del principio
di offensività in sede penale, rimarranno relegati all’ambito disciplinare:
– i divieti di costituire associazioni professionali a carattere sindacale (si veda, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale 13 dicembre 1999, n. 449) e di aderire ad altre organizzazioni sindacali;
– i divieti di riunione
non di servizio nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al
servizio, salvo quelle relative alle attività degli organismi militari
di rappresentanza (articolo 7 della legge n. 382 del 1978);
– i divieti di
propaganda politica (articolo 6 della legge n. 382 del 1978) e il rilascio
arbitrario di dichiarazioni (attualmente oggetto dell’articolo 185 c.p.m.p.),
tranne che si tratti di rivelazioni di notizie classificate o di segreto
d’ufficio, che ovviamente ricadono in ambito penale.
Nello sforzo di giungere ad una costruzione del reato militare riconducibile al principio di offensività, è stata prevista l’abrogazione del complesso di norme, di cui al libro II, titolo III, capo VI, relative al reato militare di duello, non più rispondente all’identificazione di un bene giuridico da tutelare, alla luce della vigente Carta costituzionale o dei valori desumibili dalla realtà delle Forze armate nell’attuale contesto storico. Trattasi di reati che tutelano interessi difficilmente conciliabili con la Costituzione o con interessi costituzionalmente rilevanti e, comunque, trattasi di interessi anacronistici rispetto all’attuale realtà delle Forze armate.
Il fatto che tali norme non siano state applicate
negli ultimi decenni dimostra che il loro mantenimento è assolutamente
inutile.
Non si deve ignorare, però, che l’ipotesi
de qua offriva forse, in passato, una via alternativa (illecita, senza
dubbio) alle vie di fatto, o al rancore, o alle vie legali (spesso impraticabili
e comunque lunghissime), o a pratiche sleali, come le vendette di bassa
lega o gli esposti anonimi.
Pertanto, potrebbe raccomandarsi nell’ambito
disciplinare l’istituzione di procedimenti alternativi, per la soluzione
di liti o questioni fra militari, per cause estranee al servizio.
4.5. – Reati contro l’amministrazione militare
I reati speciali contro l’Amministrazione militare, contemplati nel capo I, titolo IV, del libro secondo del c.p.m.p., sono posti a tutela degli interessi patrimoniali, nonchè del regolare svolgimento delle funzioni amministrative e di comando dell’Amministrazione militare.
Le fattispecie ivi previste agli articoli 215-219,
del peculato e della malversazione militare nelle varie forme di manifestazione,
rispecchiano in modo pressochè pedissequo, le corrispondenti ipotesi
comuni, differenziandosene, ovviamente, solo per determinati aspetti, quali
lo status militare del soggetto attivo, l’analoga qualità del soggetto
passivo o l’oggetto particolare del reato.
Quindi, pur nella sostanziale identità
tra il reato di cui all’articolo 215 c.p.m.p. e quello di cui all’articolo
314 c.p., l’inserimento nel codice militare di tale fattispecie lascia
trasparire la preoccupazione del legislatore che un illecito di tale natura
possa turbare l’ordinata convivenza dell’ambiente militare.
Comunque, va considerato che l’autonomia di cui
beneficia la legge penale militare non vuol dire indipendenza dalla legge
generale. Quando, perciò, nel consorzio militare non è rinvenibile
una previsione specifica ed occorre disciplinare un caso particolare, si
fa ricorso al diritto penale comune, mediante l’utilizzazione dei princìpi
di sussidiarietà e di complementarietà.
In tale quadro di riferimento, dopo aver analizzato,
in modo approfondito, i reati speciali contro l’amministrazione militare
e, a seguito delle significative modifiche, apportate sia dal legislatore
sia dalle conseguenti decisioni della Corte costituzionale, si è
ritenuto di dover procedere ad un riallineamento sistematico ed organico
di tutto il capo I.
Certe discrasie, quale, ad esempio, quelle delle
ipotesi del peculato d’uso introdotto nel codice penale ordinario e ignorato
in quello militare o alcune dicotomie giurisdizionali, motivo e ragione
di inopinati rimbalzi alternativi fra la giurisdizione ordinaria e quella
militare, come si verifica, ad esempio, nell’ipotesi del peculato militare
cui siano strumentali ipotesi di falso, non giovano ad un moderno Stato
di diritto, dove le esigenze di chiarezza, efficienza e trasparenza delle
varie amministrazioni sono sempre più sentite.
Per meglio comprendere la situazione attuale,
occorre risalire alla legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, causa e ragione
di alcune modifiche sostanziali, con cui è stata introdotta la nuova
figura del peculato d’uso, non presente nel c.p.m.p., mentre, di contro,
è stata eliminata l’ipotesi del peculato per distrazione, rimasta,
invece, in vigore nel c.p.m.p.
Siffatta situazione aveva causato una evidente
disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale che veniva a
rispondere del meno grave reato comune, cosiddetto peculato d’uso, ed il
militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, per il quale
continuava ad applicarsi, in ogni caso, l’ipotesi del peculato per distrazione
di cui all’articolo 215 c.p.m.p.
In tale quadro normativo di riferimento, la Corte
costituzionale, dopo aver dichiarato, in un primo momento, inammissibile
la questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 473 del
9 ottobre 1990), è ritornata sulla materia, e, con sentenza n. 448
del 4 dicembre 1991, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale
del peculato militare, limitatamente alle parole «ovvero lo distrae
a profitto proprio o di altri». In aggiunta alla declaratoria di
incostituzionalità, la Corte, nella motivazione, ha precisato che
le condotte dei militari precedentemente punite a titolo di peculato militare
per distrazione, sarebbero state ugualmente perseguibili, qualora avessero
integrato la fattispecie di cui al novellato articolo 314 c.p., secondo
comma, come peculato d’uso ovvero quella di abuso d’ufficio di cui all’articolo
323 c.p., con conseguente giurisdizione del magistrato ordinario.
In sostanza, l’attuale situazione dei reati speciali
di che trattasi, risente degli effetti della legge n. 86 del 1990 e della
sentenza della Corte costituzionale che hanno relegato il peculato militare
alla sola ipotesi dell’appropriazione.
Al «disarticolato» contesto normativo
ha posto rimedio una cospicua giurisprudenza, sia di legittimità
sia di merito, che ha riportato le varie ipotesi delittuose nell’alveo
naturale, con la conseguente competenza, a seconda dei casi, del giudice
ordinario o di quello militare.
Da quanto precede, al fine di dare un ruolo più
appropriato al sistema penale militare, nel disegno di legge delega si
propone di introdurre le fattispecie comuni dei reati dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione nell’ambito del codice penale militare,
adottando la formula del rinvio ricettizio.
A completamento dell’armonizzazione sistematica
di tale settore, si ritiene inoltre che si debba prevedere l’equiparazione
del militare avente particolari qualifiche al pubblico ufficiale o all’incaricato
di
pubblico servizio. Ed in tal senso, nel disegno di modifica è prevista
l’introduzione, in sostituzione delle qualifiche ordinarie di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, previste per i reati comuni,
delle figure del militare incaricato di funzioni amministrative o di comando,
o di direzione o di controllo o di militare incaricato dell’esecuzione
di un particolare servizio. Pur potendosi ritenere sufficiente, per tali
figure, attraverso una interpretazione estensiva, l’enunciazione riportata
al primo comma dell’articolo 314 c.p., in realtà si è reputato
necessario, per esigenze di chiarezza, esplicitare tutte quelle situazioni
soggettive ipotizzabili in ambito militare, ai fini della individuazione
dei soggetti attivi dei reati di cui trattasi. A tal proposito è
fondamentale ribadire che la chiarezza delle norme definitorie consentirà
di evitare dubbi interpretativi.
Nel caso di specie, le funzioni di comando, di
direzione o di controllo sono tipiche, ai vari livelli, nella struttura
militare, di chi ha un potere autoritativo legittimamente conferito dall’ordinamento,
così come il militare incaricato dell’esecuzione di un particolare
servizio è colui che svolge uno specifico incarico all’interno dell’amministrazione
militare.
Tali proposte di sistemazione organica, presuppongono
inoltre, l’individuazione e la definizione di un concetto «nuovo»
di amministrazione militare, non più basata sul principio secondo
cui essa va intesa e circoscritta alle strutture occorrenti per l’organizzazione
del personale e dei mezzi materiali destinati alla difesa armata dello
Stato ma, in adesione alla giurisprudenza di legittimità della Suprema
Corte di cassazione, va estesa a tutti i reparti o formazioni militari
dello Stato che, indipendentemente dall’appartenenza al Ministero della
difesa, perseguono fini istituzionali che possono, in qualche modo, essere
ricompresi nell’ambito della difesa armata dello Stato. In tal senso, quindi,
ai fini della tutela penale, occorrerà introdurre una disposizione
che precisi la nozione di amministrazione militare non più di tipo
contabile, ma secondo una accezione funzionale.
Le medesime caratteristiche della società
militare consigliano di portare ad una condizione di più stretto
contatto la trama delle disposizioni penali, poste a tutela del corretto
uso delle risorse, umane e patrimoniali, delle Forze armate. L’organizzazione
a piramide della funzione gerarchica, la necessità di disporre con
immediatezza di mezzi e di persone, l’inevitabile scarsa incisività
preventiva dei controlli costituiscono facile terreno di coltura per usi
indebiti e per impieghi illeciti, idonei a produrre perdite patrimoniali,
oltrechè inefficienze.
Una speciale integrazione deve, perciò,
riguardare l’impiego distorto del personale militare per scopi privati
o, comunque, non istituzionali.
Per dare una compiuta sistemazione organica al
capo I del c.p.m.p. ed alla stregua di quanto già avviene per gli
appartenenti alla Polizia di Stato (articolo 78 della legge 1º aprile
1981, n. 121), occorre estendere, pertanto, anche ai militari incaricati
di funzioni amministrative o di comando o di direzione o di controllo,
l’ipotesi criminosa del reato di arbitraria utilizzazione di prestazioni
lavorative del personale dipendente, commesso, in contrasto con i compiti
di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o altrui.
4.6. – Reati contro l’amministrazione della giustizia militare
Si è ritenuto opportuno inserire nel c.p.m.p. la categoria dei «reati contro l’amministrazione della giustizia militare», ritenendo che quella particolare branca dell’organizzazione statale costituita dagli organi giudiziari militari e la attività di controllo della legalità da questa svolta (in funzione ultima dell’interesse al buon funzionamento e all’efficienza delle Forze armate) debbano essere tutelate attraverso la specifica previsione, quali reati militari, di comportamenti che ne turbano e ne ostacolano la regolarità.
È apparso, in altre parole, giuridicamente
fondato, oltrechè logico, prevedere che siano reati militari quei
comportamenti che, offendendo l’interesse costituito dal buon funzionamento
degli organi giudiziari militari, vengono, ancorchè in forma indiretta
e mediata, a porre a repentaglio, altresì, quegli interessi più
strettamente militari alla cui tutela (penale) sono preposti proprio i
tribunali militari.
Si è, a tal fine, ritenuto opportuno operare
un rinvio dinamico alle fattispecie di reati comuni contro l’Amministrazione
della giustizia, con la duplice limitazione, costituita dalla necessaria
qualità militare del soggetto attivo e dalla concomitanza di un
procedimento militare, nel corso o in funzione del quale il delitto viene
commesso.
4.7. – Reati contro l’incolumità pubblica
Quanto mai opportuna è apparsa la introduzione di specifiche previsioni incriminatrici volte alla tutela, nell’espletamento di attività militari, dell’integrità fisica dei militari ad esse addetti, nonchè alla salvaguardia delle infrastrutture militari ed in genere del patrimonio dell’Amministrazione militare stessa.
Al riguardo, si è, quindi, ritenuto di
inserire una disposizione costituente una forma avanzata di tutela per
quei beni primari costituiti, da un lato, dalla salute e, dall’altro, dall’integrità
dei beni dello Stato.
Tutela avanzata che si è ritenuto di realizzare
attraverso il rinvio alle violazioni della legge penale comune, costituenti
reato in materia di tutela della sicurezza e di prevenzione di infortuni
nei luoghi di lavoro, commesse dai militari in luogo militare. Ciò
proprio in considerazione dell’importanza che riveste l’integrità
fisica del militare in rapporto alle concrete esigenze di servizio.
Verrà ad integrare il reato non già
la mera, formale, inosservanza di tali norme, ma solo quelle violazioni
ed inottemperanze che abbiano fatto insorgere un pericolo concreto per
la incolumità della persona o per l’integrità dei beni e
delle infrastrutture militari.
Si è ritenuto opportuno che detta norma
trovasse la sede più consona nell’ambito del libro II, titolo quarto,
del c.p.m.p.
4.8. – Reati contro la persona
Con riferimento ai «reati contro la persona», il disegno di legge prevede una soluzione dettata essenzialmente da una serie di motivazioni riguardanti prevalentemente la tutela dei beni e degli interessi giuridici dell’istituzione militare.
Le ragioni di ordine sostanziale scaturiscono
dalla esistenza nel sistema penale militare di una evidente lacuna, tale
da far trasparire, per certi versi, una tutela incompleta e contraria ai
più elementari princìpi della convenienza, in quanto alcune
fattispecie di reato comune non sono contemplate nel c.p.m.p., provocando,
quindi, dei pericolosi rimbalzi di competenza tra le due giurisdizioni.
Da tale incongruenza deriva un’altra di carattere
procedurale, inerente le condizioni di procedibilità dei reati in
questione. Sussiste, infatti, una insufficiente protezione dei diritti
fondamentali dei militari in quanto, per quasi tutti i reati considerati,
ivi compresa la lesione personale, quando la malattia non supera i dieci
giorni, si concretizza la perseguibilità solo a richiesta del Comandante
di corpo. In questo modo, l’atteggiamento della persona offesa non ha alcun
rilievo ai fini della procedibilità del reato. Ciò sembra
peccare di una sorta di irrazionalità: se i reati in esame offendono
anche interessi comuni, oltre quelli militari, non si riscontra una plausibile
ragione per affidare la perseguibilità di tali reati al solo Comandante
di corpo, che avrà la capacità di valutare il grado di rilevanza
di certi interessi militari, ma certamente non degli interessi attinenti
a beni propri della persona.
Del resto, l’adozione del rimedio di prevedere
la punibilità di tali forme di reato in un unico contesto, si è
resa necessaria nella considerazione che l’accertamento e la repressione
dei comportamenti criminosi commessi in ambito militare assumono rilievo
proprio per garantire la tutela di fondamentali princìpi costituzionali
ai quali si ispirano le Forze armate come istituzione e parte integrante
dell’ordinamento dello Stato. Non si tratta solo di assicurare, anche mediante
lo strumento penale, la tutela di interessi essenziali ai fini dell’efficienza
e della funzionalità dell’organizzazione militare, ma anche di rendere
certo, attraverso un controllo penale di legalità nell’ambito delle
Forze armate, il rispetto dei valori della persona, in una organizzazione
in cui i diritti individuali sono inevitabilmente e significativamente
compressi.
La convivenza forzata, la disponibilità
delle armi, l’organizzazione interna ai singoli reparti rendono i beni
della dignità, della riservatezza e della libertà personale,
facenti capo alla persona del militare, più esposti ad azione di
offesa, rispetto agli stessi beni della comune persona, perchè rendono
più frequenti vessazioni, microviolenze, strumentalizzazioni delle
varie posizioni o delle funzioni rivestite per abusi diretti alla sfera
personale dell’altro militare e perchè, inoltre, la percezione del
valore persona, come dimostra il triste fenomeno del nonnismo, tende ad
affievolirsi nella collettività militare, sino a rischiare di disperdersi
nell’indistinto anonimato della divisa o di annientarsi nell’esaltazione
della forza e del falso mito del super uomo.
Per conseguire un sufficiente margine di omogeneità
e di compiutezza, si è ritenuto opportuno accogliere, in materia,
un rinvio completo alle fattispecie previste dal c.p., così conseguendo
l’ulteriore fine di uno snellimento del c.p.m.p. e, al tempo stesso, di
raggiungere un risultato meglio rispondente alle esigenze di tutela dei
beni giuridici della compagine militare, onde evitare che eventuali riforme
della legge penale comune non possano essere recepite nell’ambito penale
militare. A tale scopo, è stato previsto un implicito richiamo ai
reati contenuti nel titolo XII, libro secondo, del c.p.
Per l’applicazione di tali norme incriminatrici
comuni, è stata richiesta la qualifica di «militare»
tanto nel soggetto attivo del reato quanto nella persona offesa. Ovviamente,
tali fatti comuni assumono rilevanza, ai fini della tutela del servizio
e della disciplina militare, se commessi in luogo militare, o in alcune
delle circostanze indicate nell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, e cioè qualora «i militari svolgano attività
di servizio, se gli stessi si trovano in luoghi militari o comunque destinati
al servizio, se indossano l’uniforme, se si qualificano, in relazione ai
compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in
divisa o che si qualificano come tali, ovvero se commessi in territorio
estero».
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio,
una volta superate le ragioni di una differenziata previsione con le pene
stabilite per le fattispecie comuni previste dal c.p. e tenuto conto che
l’articolo 133 c.p. consente al giudice di graduare la pena in relazione
alle particolarità dei casi specifici, si è addivenuti alla
conclusione di prevedere l’applicazione delle pene originariamente previste
dal codice penale con esclusione di quelle applicate in ragione della competenza
penale del giudice di pace.
Tale rinvio potrebbe, altresì, ovviare
all’accennata questione della procedibilità, estendendo la valutazione
sulla perseguibilità di tali reati anche alla persona offesa del
reato, a cui è così consentito proporre querela.
Occorre, inoltre, notare che l’inadeguatezza
della normativa in atto non ha consentito, finora, una efficace repressione
del grave fenomeno del cosiddetto nonnismo, produttivo di gravi effetti
sulla integrità fisica e morale del personale militare.
Per supplire a tale inefficienza, è stata
quindi introdotta una specifica ed autonoma fattispecie criminosa, formulando,
per eterointegrazione dal c.p., sulla falsa riga della «violenza
privata», il compimento di atti di prevaricazione connesso con l’anzianità
di servizio.
La esplicita previsione di tali fattispecie criminose
ricalca sostanzialmente un’analoga iniziativa legislativa promossa nella
scorsa legislatura (atto Camera n. 6947).
Tale innovazione potrà garantire una giustizia
rapida ed efficiente, all’interno delle strutture militari, in modo da
assicurare, anche in considerazione dell’inserimento della componente femminile
nell’ambito delle Forze armate, un’adeguata tutela al cittadino militare
contro ogni forma di abuso e di prevaricazione.
4.9. – Reati contro il patrimonio
In merito ai reati contro il patrimonio, l’analisi dei reati speciali compresi nel capo IV del titolo quarto del libro secondo sotto la rubrica dei «reati contro il patrimonio», unitamente alla disamina di tutta la serie degli altri reati di cui al titolo IV, libro secondo, c.p.m.p., ha posto in particolare evidenza alcune censure, già mosse a quelle fattispecie criminose.
La maggiore perplessità è derivata
dalla natura plurioffensiva di tali reati e dalla constatazione che essi
sono stati inseriti in questo titolo senza alcun criterio metodologico.
L’aver ricompreso in un unico contesto la tutela di beni ed interessi giuridici
fra loro del tutto diversi ed eterogenei, appare in totale contrasto con
le normali regole di organicità e di chiarezza sistematica.
Un ulteriore e forse ancora più grave
motivo di censura è dato dalla mancanza di completezza del sistema
penale militare, in quanto alcune fattispecie di reato previste dal c.p.
comune non si riscontrano nel c.p.m.p., determinando frequentemente successive
«sovrapposizioni» delle due giurisdizioni, ordinaria e militare,
e, per conseguenza, una carente tutela degli interessi lesi.
Si imponeva, perciò, il rimedio di dover
prevedere la punibilità di tali forme di reato in un unico contesto,
in base alla considerazione che l’accertamento e la repressione dei comportamenti
criminosi commessi in ambito militare vengono ad assumere evidenza di significato,
proprio perchè essi garantiscono la tutela dei fondamentali princìpi
costituzionali ai quali si ispira l’ordinamento delle Forze armate, inteso
nella sua unità istituzionale e nel suo rapporto con l’ordinamento
dello Stato. Possono essere, così, assicurati, anche mediante lo
strumento penale, la tutela di interessi essenziali ai fini dell’efficienza
e della funzionalità dell’organizzazione militare.
La linea di soluzione presa in considerazione
dal disegno di legge è stata quella dell’adozione della tecnica
del rinvio alle corrispondenti fattispecie criminose del codice penale
ordinario. L’ammissione di tale richiamo alle ipotesi incriminatrici comuni,
oltre a rispondere a precipue esigenze di tutela dei beni giuridici della
compagine militare, è idoneo a garantire, altresì, un effettivo
snellimento del c.p.m.p. Si evita, inoltre, che eventuali riforme del c.p.
non vengano recepite nell’ambito penale militare.
Al fine di conseguire un funzionale completamento,
con l’esclusione di qualsiasi elemento estraneo alla tutela dei beni di
interesse militare, è apparso necessario circoscrivere l’applicazione
delle norme incriminatrici comuni alla circostanza che il soggetto attivo,
così come il titolare dell’interesse leso, che in alcuni casi è
la stessa amministrazione militare, rivestano la qualità di «militare».
È stato anche previsto che le particolari
condizioni o situazioni oggettive in cui vengono perpetrate le violazioni,
rispondano all’esigenza della commissione del fatto in «luogo militare
ovvero in territorio estero, mentre il militare ivi si trova per causa
di servizio o a causa del servizio militare».
Viene, inoltre, previsto come reato l’ipotesi
criminosa di cui all’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sull’utilizzo
di alcune forme di credito automatizzato (ad esempio bancomat, carte di
credito), reato che oggi sfugge completamente alla cognizione del giudice
militare.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio,
sono state superate le ragioni di una previsione differenziate dalle pene
stabilite per le fattispecie comuni del c.p., tenuto conto che l’articolo
133 c.p. consente sempre al giudice di graduare la pena in relazione alla
particolarità dei casi specifici. Si è, perciò, addivenuti
alla conclusione di prevedere l’applicazione delle pene originariamente
previste dal c.p. con esclusione di quelle applicate in ragione della competenza
penale del giudice di pace, strettamente funzionale a quella giurisdizione.
L’adeguamento alla legislazione penale comune
consente di ovviare alle questioni concernenti le condizioni di procedibilità,
estendendo la valutazione sulla perseguibilità di tali reati anche
alla persona offesa del reato, a cui, è, così, consentito
proporre querela. Posto che i reati in esame sono da ritenere plurioffensivi,
in quanto, per un verso ledono la disciplina militare e, per un altro verso,
ledono gli interessi pubblici della persona, non si riscontra una plausibile
ragione per affidare la perseguibilità di tali reati al solo Comandante
di corpo, che avrà la capacita di valutare il grado di rilevanza
degli interessi militari, ma non certamente di quelli attinenti al patrimonio
della persona.
4.10. – Procedura penale militare di pace
Quanto alla procedura penale di pace, viene prevista l’applicabilità nel processo penale militare delle norme del c.p.p., salvo non sussista una esigenza di disciplina differenziata, nonchè l’abrogazione espressa delle norme processuali del c.p.m.p. inapplicabili a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.p.
4.10.1. – Giudice penale militare
Nella considerazione che la specialità che caratterizza gli organi giudiziari militari deriva non solo dalla materia trattata (se cosi fosse diverrebbe giudice speciale anche il tribunale ordinario quando giudica reati militari e persino la Corte di Cassazione quando è chiamata a decidere ricorsi su provvedimenti emessi da organi giudiziari militari) ma anche dalla particolare composizione mista di tali organi (magistrati militari, giudici d’arma), è stata confermata la esclusiva composizione collegiale del giudice militare nei procedimenti che si svolgono con rito normale. Resta quale giudice monocratico (magistrato militare) il giudice delle indagini preliminari (GIP) e giudice delle udienze preliminari (GUP), nelle ipotesi di dichiarazione di non luogo a procedere (in tali casi il magistrato non ha giurisdizione piena in quanto non può emettere sentenza di condanna) e nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti e di giudizio abbreviato.
Il procedimento speciale dell’applicazione della
pena su richiesta delle parti non può essere, tuttavia, equiparato
al giudizio di cognizione per i limitati poteri del giudice, il quale può
solo controllare se non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’articolo
129 c.p.p., la correttezza della qualificazione del fatto e delle circostanze,
nonché la congruità della pena.
Quanto al giudizio abbreviato svolto innanzi
al GUP, esso non può aver luogo se non a richiesta dell’imputato.
È costui, quindi, a rinunciare alla garanzia della partecipazione
del giudice d’arma e della sua esperienza di vita militare.
Solo nei casi predetti appare ammissibile l’esistenza
di un giudice monocratico che possa emettere provvedimento conclusivo di
un procedimento.
4.10.2. – Limiti soggettivi della giurisdizione militare
Per quanto concerne l’assoggettamento alla giurisdizione penale militare, in tempo di pace, e comunque quando non sia applicabile la legge di guerra, non si è ritenuto opportuno modificare l’articolo 263 c.p.m.p. in quanto la precisa determinazione dell’articolo 103 della Costituzione, secondo cui, in tempo di pace, la giurisdizione penale militare è limitata ai reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate, è stata effettuata da chiare sentenze della Corte costituzionale. Così la sentenza n. 429 del 23 ottobre 1992, non rende assoggettabili alla giurisdizione militare altre persone oltre quelle «elencate nell’articolo 3 (militari in servizio alle armi) e nell’articolo 5 (militari considerati in servizio alle armi) c.p.m.p.»: per tali figure di militari, si verifica coincidenza con la nozione costituzionale di «appartenenti alle Forze armate».
La sentenza n. 78 del 22 febbraio 1989, ha ulteriormente
limitato la giurisdizione dei tribunali militari, contenendola entro l’ambito
dei militari «maggiorenni».
L’esclusione della competenza dei tribunali militari
per i minori trova il suo fondamento nel secondo comma dell’articolo 31
della Costituzione. Spetta al tribunale per i minorenni, assicurare l’uniformità
di trattamento con finalità di recupero e reinserimento sociale,
per il minore degli anni 18 anche quando questi commetta un reato militare.
4.10.3 – Querela e richiesta di procedimento
Viene prevista l’introduzione della condizione di procedibilità della querela per i reati militari contro la persona e contro il patrimonio, quando la legge penale comune preveda tale condizione di procedibilità. Viene confermata per tali reati la richiesta del comandante di corpo, allo scopo di lasciare la valutazione sulla lesività del fatto al comandante di corpo per quanto riguarda l’interesse tipicamente militare della tutela della disciplina e alla parte lesa relativamente all’interesse personale.
Si stabilisce, inoltre, la procedibilità
esclusivamente a querela della parte lesa per i reati di violenza sessuale
di cui agli articoli 609-bis e seguenti c.p., per i quali si applica la
disciplina prevista dal codice penale.
Saranno, infine, previste forme di raccordo tra
la richiesta del Comandante di corpo e la querela.
4.10.4. – Misure cautelari e arresto in flagranza
Per quanto attiene alle misure cautelari non si ravvisano, per il tempo di pace, motivi per derogare alla disciplina prevista dalle norme del codice di procedura penale comune.
Per ciò che attiene all’arresto in flagranza,
si è ritenuto di dover distinguere le ipotesi a seconda che si versi
in tempo di pace o in tempo di guerra. Premesso che, con sentenza 26 ottobre
1989, n. 503, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo il primo comma dell’articolo 308 del c.p.m.p., che prevedeva
l’arresto obbligatorio per chiunque venisse colto nella flagranza di un
qualsiasi reato militare, si è atteso da allora l’intervento del
legislatore per la disciplina dell’arresto obbligatorio o facoltativo nella
flagranza di alcuni reati militari, visto che, correttamente, la Corte
costituzionale aveva escluso l’arresto obbligatorio nella flagranza della
generalità dei reati militari.
Stante la mancanza di un’autonoma disciplina,
oggi si applicano le norme contenute negli articoli 380 e 381 c.p.p., che
regolano i casi di arresto nella flagranza. Tali articoli, peraltro, nel
loro comma 1 stabiliscono, in generale, in quali casi si possa procedere
all’arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo con riferimento alla
pena edittale (ergastolo o reclusione) del reato commesso; nel comma 2
tuttavia stabiliscono l’obbligatorietà o la facoltatività
dell’arresto nella flagranza di alcuni specifici reati, a prescindere dall’entita
della pena. Alcuni dei reati indicati nell’articolo 380 c.p.p. (furto aggravato)
o nell’articolo 381 c.p.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui,
violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto, lesione personale, danneggiamento,
truffa, appropriazione indebita) trovano reati corrispettivi nel c.p.m.p.,
ma per i reati militari non è possibile procedere ad arresto nella
flagranza di essi, in quanto il c.p.p. indica i reati per cui è
possibile l’arresto non solo con il nomen iuris ma anche con l’indicazione
dell’articolo del codice penale che li prevede, quindi escludendo i corrispettivi
reati militari.
Esistono, inoltre, reati militari per i quali,
a prescindere dalla pena edittale, appare necessaria l’obbligatorietà
o la facoltatività dell’arresto nella loro flagranza.
In particolare, si prevede di introdurre nuove
norme che disciplinino l’arresto facoltativo in flagranza in tempo di pace
e l’arresto obbligatorio in flagranza nell’ipotesi di conflitti armati
o nello stato di guerra.
Nelle ipotesi di conflitto armato, o laddove
venga dichiarato lo stato di guerra, appare necessario disciplinare l’arresto
obbligatorio in flagranza con una apposita norma che impone l’arresto anche
per altri particolari reati.
Quanto alla procedura per la convalida, si prevede
l’applicazione delle norme previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 9 del
decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti
per la partecipazione di personale militare all’operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom» per la convalida dell’arresto obbligatorio
o facoltativo in flagranza qualora non sia possibile procedere nel territorio
nazionale o sul posto all’udienza secondo le norme previste dal codice
di procedura penale.
4.10.5. – Sezioni di polizia giudiziaria militare
Il disegno di legge prevede l’istituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare presso le procure militari della Repubblica.
La necessità di tale specifica disposizione
di legge muove dalla constatazione che, nonostante la Costituzione preveda,
all’articolo 109, la polizia giudiziaria nella disponibilità diretta
dell’autorità giudiziaria e, nonostante siano trascorsi quasi tre
lustri dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del
1988 che, appunto, ha previsto l’istituzione di sezioni di polizia giudiziaria
presso le procure della Repubblica, il precetto costituzionale non ha avuto
ancora attuazione legislativa per quanto concerne le analoghe sezioni presso
le procure militari della Repubblica.
L’esigenza di un provvedimento legislativo è
ulteriormente avvalorata dalla considerazione espressa dal Ministro della
difesa, nel lontano 1991, della necessità di un attento coordinamento
delle nuove emanande disposizioni con quanto prescrivono gli articoli 301
e 305 c.p.m.p.
La mancata istituzione di tali sezioni non ha,
ovviamente, impedito lo svolgimento delle normali funzioni di polizia giudiziaria,
ad opera degli organi a ciò preposti ed il cui fondamento legislativo
è dato sia dal complesso di norme dettate dal paragrafo 1 della
sezione I, capo I, titolo IV, libro III dell’attuale c.p.m.p. relative
appunto, in modo specifico, agli «Atti di polizia giudiziaria militare»,
sia dal carattere di complementarietà che lega i codici penali militari
al c.p.p. attraverso l’articolo 261 c.p.m.p. Competente ad emettere il
decreto istitutivo delle sezioni di polizia giudiziaria militare deve ritenersi
il Ministro della difesa.
Era, però, necessario disporre l’istituzione
di specifiche sezioni.
Tale lacuna appare ora eliminata, non diversamente
da quanto è già avvenuto per le sezioni specializzate di
polizia giudiziaria istituite con l’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in ciascuna procura della Repubblica
presso i tribunali per i minorenni.
Sarà assegnato alle sezioni di polizia
giudiziaria solo personale militare appartenente all’Arma dei carabinieri
o al Corpo della guardia di finanza.
4.10.6. – Altre modifiche alla procedura penale
Il provvedimento prevede di adottare per i reati di competenza dei tribunali militari punibili con la pena della reclusione militare o della reclusione sino a quattro anni il rito previsto dal c.p.p. (ferma restando la composizione collegiale dell’organo giudicante) per il giudizio monocratico. Tale tipo di procedura, che equipara quella militare a quella comune (con l’unica variante del Giudice collegiale), consente da una parte il perfetto parallelismo tra procedura comune e militare e d’altra parte fà sì che si snellisca il processo militare per questo tipo di reati, altrimenti più complesso rispetto a quello comune.
Viene anche prevista, per notifiche di atti giudiziari
emessi dagli organi giudiziari militari, la possibilità che esse
vengano effettuate con le modalità previste dal codice di procedura
penale, ovvero anche a mezzo dei messi giudiziari militari, o a mezzo della
polizia giudiziaria militare.
Quanto ai problemi derivanti dalla istituzione
della Corte penale internazionale, si prevede di confermare la competenza
dei tribunali militari per i crimini di guerra previsti dal c.p.m.g., corrispondenti
alle fattispecie di cui all’articolo 8 dello Statuto della Corte penale
internazionale, se commessi nello stato di guerra o in ogni caso di conflitto
armato.
5. - Art. 4. – Codice penale militare di guerra
L’articolo 4 reca i princìpi e criteri direttivi per le modificazioni del codice penale militare di guerra.
Con riguardo alla legge penale militare di guerra,
il legislatore del 1941 ha costruito una codificazione ad hoc per il tempo
di guerra ed escogitato un sistema per cui tale legge, pur formalmente
in vigore anche durante la fisiologia del tempo di pace, non può
trovare pratica applicazione se non al verificarsi di specifici presupposti,
formali o materiali, riconducibili ad una situazione bellica o di tensione
istituzionale o ad un impiego straordinario delle Forze armate.
È stata creata, cioè, una inedita
situazione normativa di scissione tra validità e applicabilità
della legge non ispirata a criteri certi e univoci, molto probabilmente
consigliata in vista dell’esigenza di dover garantire lo speciale complesso
normativo con una particolare carica intimidativa.
Con riferimento alla realtà giuridica,
le fattispecie penali accolte in seno al codice di guerra impongono al
giudice un duplice accertamento che si articola su due differenti piani,
quello della conformità del fatto al tipo, e quello più generale
relativo alla verifica della condizione applicativa, comune a tutte le
fattispecie.
Siffatto elaborato ordinamento appare nel tempo
presente di difficile funzionalità, giacchè un «tempo
di guerra» non è più facilmente riconoscibile nel contesto
di un tempo normale di vita dell’ordinamento giuridico, dato che la guerra
non tende più a manifestarsi come una catastrofica calamità
che affligga l’intera nazione, imponendo trasformazioni ordinamentali,
ma spesso assume le sembianze di un «conflitto» parziale e
limitato, in grado di coesistere con una normale situazione ordinamentale.
La più vistosa disfunzionalità
del sistema deriva, tuttavia, da una realtà che mostra sempre più
frequentemente l’impiego operativo delle Forze armate all’estero nell’ambito
di operazioni internazionali di pacificazione o di uso della forza. Tali
situazioni, come la prassi ha dimostrato, non richiedono il passaggio da
uno stato di pace a uno di guerra, ma, nondimeno, impongono ai militari,
sia il rispetto delle regole internazionali sulle modalità di conduzione
della violenza militare, sia un particolare impegno nella scrupolosa osservanza
dei propri doveri, data la delicatezza delle operazioni e la pericolosità
del contesto in cui si svolgono.
Tuttavia, come è noto, nelle occasioni
di impiego all’estero delle Forze armate italiane, che si sono verificate
con notevole frequenza e consistenza a partire dagli anni Ottanta, l’apparato
normativo bellico è sembrato al legislatore troppo impegnativo,
al punto da doverne decretare l’espressa inapplicabilità, ma, al
contempo, non è stato possibile realizzare quell’integrazione del
bagaglio penale del militare, secondo le esigenze ora segnalate.
Come è stato già osservato in premessa,
il presente disegno di legge conferma l’attuale sistema mantenendo in vita,
sia pure con i necessari adeguamenti, un codice penale militare di pace
ed un codice penale militare di guerra, applicabile, quest’ultimo, oltrechè
per i reati commessi nello stato di guerra (articolo 3 c.p.m.g.) o per
i Corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate (articolo
9 stesso codice) ovvero, per i reati contro le leggi e gli usi della guerra,
in «ogni caso di conflitto armato» (articolo dello 165 dello
stesso codice), anche per quelli commessi nel corso di un conflitto armato
internazionale in cui sia coinvolto lo Stato italiano, nonchè per
i reati commessi nel corso di un attacco armato allo Stato italiano. Vanno,
in quest’ultima ipotesi, precisate le modalità di delimitazione
degli ambiti territoriali e personali in caso di attacchi non generalizzati.
Il c.p.m.p. si applica per ogni altra ipotesi di missioni militari all’estero.
5.1. – Legge penale militare di guerra in generale
La novella prevede, anzitutto, l’abrogazione dell’articolo 2 c.p.m.g., non essendo più giustificate forme di pubblicazione delle leggi di guerra diverse da quelle ordinarie, attesa l’avvenuta soppressione dei bandi militari, e posto che il problema della loro conoscenza è di natura affatto diversa, talchè la mancata divulgazione stessa potrà escludere la punibilità, in ossequio ai nuovi princìpi generali, in caso di accertata, inevitabile ignoranza del contenuto delle leggi in questione.
Si è ritenuto, poi, di escludere dall’articolo
3 c.p.m.g. (legge penale militare di guerra in relazione al tempo) ogni
ipotesi di retroattività della legge penale, derivante dall’inciso
«in tutto o in parte» talchè, per i reati non istantanei,
l’interprete dovrà, di volta in volta, accertare la rilevanza della
sola condotta posta in essere dopo la dichiarazione dello stato di guerra.
Viene prevista la conferma dell’applicazione
della legge penale militare di guerra, ancorchè nello stato di pace,
ai corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate. In tal
caso, tuttavia, in conformità al principio generale di graduale
applicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del disegno di
legge, viene prevista la diminuzione delle pene edittali fino ad quarto,
ad eccezione di quelle relative alle violazioni gravi del diritto umanitario.
I problemi più rilevanti sono stati posti
dall’insieme sistematico già costituito dagli articoli 5 e 10 (già
abrogati) e dallo scontato orientamento ad abrogare anche l’articolo 8.
In particolare, l’avvenuta abrogazione dell’articolo
5 lascia scoperte altre, gravi ipotesi in cui la legge penale militare
di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra
potrebbero essere applicate, quali, per esempio, il verificarsi di un attacco
armato al territorio dello Stato, la cui gestione potrebbe anche essere
incompatibile con i tempi richiesti per una deliberazione parlamentare
e, nel caso di uso di armi di distruzione di massa, anche con i tempi necessari
per la decretazione d’urgenza ex articolo 77 Costituzione, ovvero, comunque,
con il coinvolgimento, di fatto, di forze armate italiane in un conflitto
armato internazionale, al di là della previsione dell’articolo 9.
Del resto, la recente riforma dell’articolo 165
c.p.m.g., disposta con la legge 31 gennaio 2002, n. 6, e, in particolare,
l’evidente transitorietà del suo terzo comma, rende evidente la
volonta già espressa dal Parlamento di riordinare organicamente
tutta la suddetta materia, tanto che la soluzione adottata può ritenersi
perfettamente in linea con tale volontà, oltre che con le legislazioni,
esplicite al riguardo, di molti Paesi europei.
Resterà, ovviamente, al legislatore delegato
il compito di precisare modalità di delimitazione degli ambiti territoriali
o personali di applicazione della legge penale militare di guerra, nel
caso che i conflitti armati internazionali o gli attacchi armati di cui
lo Stato fosse oggetto non avessero carattere generalizzato, ma fossero
tali da richiedere un’applicazione puramente locale o localizzata della
legge penale militare di guerra.
Il disegno di legge abroga anche l’ultimo comma
dell’articolo 17 c.p.m.g., quale residuo dopo l’intervenuta modifica apportata
con l’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 31 gennaio 2002, n.
6, di conversione del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421. E tuttavia,
poichè anche dopo l’avvenuta eliminazione del potere di bando, il
grado speciale di responsabilità di chi è investito del comando
di tutte le forze operanti potrebbe conservare ugualmente un rilievo ai
fini penalistici, è sorto il problema, che dovrà essere oggetto
di soluzione in altra sede, anche per il necessario coordinamento con la
legge di guerra e con altre fonti, di definire diversamente tale carica,
adottando terminologie più conformi a quelle in uso nelle convenzioni
internazionali, e più in armonia con i termini della legge 18 febbraio
1997, n. 25, sulla ristrutturazione dei vertici delle Forze armate.
5.2. – Reati e pene militari, in generale
Nell’ambito del libro secondo viene previsto il mantenimento, in base ai criteri generali di delega già definiti, dell’articolo 26, il cui carattere premiale, per atti di valore o per gravi lesioni riportate in guerra, appare tuttora ragionevole e meritevole di conferma, anche per incentivare il buon rendimento nelle operazioni da parte di tutti i militari.
È stata, invece, decisa la abrogazione
dell’articolo 27 (Pubblicazione della sentenza di condanna), ritenendo
sufficiente la disciplina apprestata, per la stessa materia, dall’articolo
32 c.p.m.p. e troppo infamante, anche per i riflessi sull’onore familiare,
l’ulteriore previsione della pubblicazione della sentenza (ancorchè
per reati di indiscutibile gravità) anche nel comune in cui il militare
abbia l’ultima residenza o dimora.
Quanto all’articolo 28, relativo al potere indubbiamente
atipico del «condono» è stato ravvisato un insanabile
contrasto con i princìpi costituzionali, che riservano il potere
di grazia al Capo dello Stato. Pertanto, viene prevista la soppressione
di tale articolo, pur riconoscendo il suo carattere premiale e la sua funzione
incentivante, diretta a stimolare i militari condannati a tenere buona
condotta.
È stata confermata la struttura generale
del titolo II del libro secondo, relativo all’istituto chiaramente derogatorio
del differimento dell’esecuzione delle pene, in considerazione del fatto
che il codice penale ha conosciuto, anche recentemente, altre forme di
differimento della pena, sia pure dettate da esigenze diverse, ma soprattutto,
perchè non sono venute meno le esigenze, eminentemente pragmatiche,
che determinarono la sua conferma nei codici del 1941, e che furono rappresentate
dall’esigenza di non sottrarre alla forza militare personale fisicamente
efficiente e di non consentire, attraverso la detenzione, spinte delinquenziali,
volte ad evitare i rischi del servizio in guerra. Oltre tutto, ancorchè
la mobilitazione generale delle risorse umane del Paese appaia oggi veramente
remota, la disponibilità per operazioni militari armate di personale
altamente specializzato e spesso infungibile potrebbe essere sicuramente
preminente rispetto all’immediatezza dell’esecuzione della pena.
Ovviamente, il differimento dovrà essere
disposto dall’autorità giudiziaria competente, a richiesta del Ministro
della difesa e non più su ordine di quest’ultimo.
L’articolo 47 c.p.m.g., recentemente riformulato
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del citato decreto-legge
n. 421 del 2001, richiede ulteriori modifiche, nel senso di una sua semplificazione,
la cui esigenza è chiaramente derivante dalla transitorietà
di tale ultima novellazione e dalle modifiche già previste nel presente
disegno di legge per il c.p.m.p.
In particolare, l’aumento di pena di cui al comma
1 per le ipotesi di reato previste dal c.p.m.p. viene limitato fino ad
un terzo, apparendo di eccessiva latitudine (da un sesto alla metà)
quello attualmente previsto; l’aumento di pena per dette ipotesi di reato
viene ulteriormente limitato fino ad un quarto in caso di operazioni militari
all’estero in condizioni diverse dal conflitto armato; si provvede, inoltre,
ad una più precisa definizione di tale aumento, visti anche i dubbi
che esso ha suscitato in dottrina sulla natura di aggravante o di distinta
pena edittale che esso produce: sarebbe, infatti, del tutto improvvido
e vanificante esporre tale aumento di pena al rischio del giudizio di bilanciamento
con le circostanze attenuanti, ed in particolare con quelle generiche.
I commi successivi dello stesso articolo, infine,
richiedono di essere semplificati ed unificati, per evitare dubbi interpretativi
e problemi di coordinamento con le analoghe previsioni già proposte
per l’inserimento nel c.p.m.p.
5.3. – Reati contro la fedeltà e la difesa militare
I reati contro la fedeltà e la difesa contenuti nel codice di guerra – pur integrando la tutela stabilita in tempo di pace nella categoria dei reati contro la personalità dello Stato, contenuti nel codice penale, e dei reati contro la fedeltà e la difesa descritti nel codice di pace – presentano molteplici profili innovativi.
In una materia così importante e delicata
l’intervento normativo persegue un duplice obiettivo: da una parte, assicurare
il migliore coordinamento fra la legislazione di pace e la legislazione
di guerra, indicando in particolare al legislatore delegato la necessità
di sopprimere tutte le fattispecie che risultino superflue, alla luce della
tutela già apprestata dal codice penale e dal codice penale militare
di pace e tenuto conto della circostanza che, nel caso di applicazione
della legislazione penale di guerra, già l’articolo 47 garantisce
una più rigorosa protezione degli interessi tutelati; dall’altra,
recependo gli indirizzi già tracciati dal legislatore nei più
recenti interventi, garantire la compatibilità del settore normativo
in questione con i princìpi costituzionali, escludendo che l’esistenza
di una situazione di conflitto armato possa essere considerata idonea a
giustificare limiti, penalmente sanzionati, alla libertà di stampa,
di critica o comunque di espressione del pensiero, al di là di quanto
sia ovviamente giustificato dalla necessità di impedire la rivelazione
e la diffusione di notizie segrete, riservate o di cui, comunque, sia stata
vietata la divulgazione.
Coerentemente con i criteri generali sopra indicati
è stata anche prevista la soppressione del delitto di cui all’articolo
75, che determina una inammissibile limitazione della libertà di
stampa, con riguardo a predeterminate notizie di interesse militare (come
quelle relative al numero dei feriti, morti o prigionieri), non comunicate
o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, ed indipendentemente
dalla apposizione di uno specifico vincolo di riservatezza su taluna di
tali notizie.
L’estensione della tutela del potere di ordinanza
militare tende invece a colmare la lacuna che, in materia di protezione
di rilevanti interessi militari, è sembrata conseguire alla soppressione
delle norme (articoli 17 e seguenti) concernenti il potere di emanare bandi.
Escluso che l’Autorità militare possa introdurre precetti, sanzionati
penalmente, in caso di violazione, è stato d’altra parte considerato
che non può essere negata la possibilità per i comandi militari
(in particolare per assicurare la sicurezza pubblica in zona di operazioni,
nonchè il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale
umanitario) di emanare ordinanze, la cui osservanza deve essere garantita
con la previsione legislativa di una sanzione penale (secondo il modello,
ritenuto compatibile con il principio di legalità in materia penale,
di cui all’articolo 650 c.p.).
È sembrato opportuno ribadire che tale
potere di ordinanza dovrà essere esercitato nel rispetto dei princìpi
generali del nostro ordinamento giuridico e dei precetti costituzionali,
in particolare.
5.4. – Reati contro il servizio in guerra
Il titolo III del libro terzo c.p.m.g. tutela, in modo specifico, gli interessi militari connessi all’esito delle operazioni belliche. Tale specificità è, ulteriormente, sottolineata dalla presenza di ulteriori requisiti spazio-temporali (oltre, naturalmente, quelli di carattere generale stabiliti per l’applicazione della legge di guerra) nelle specifiche norme incriminatrici. Infatti, in taluni casi, le fattispecie descritte sono punite se compiute «durante il combattimento» (articolo 108), «in presenza del nemico» (articolo 144), «nel territorio delle operazioni militari» (articolo 157).
L’apprezzamento a suo tempo compiuto dal legislatore
del 1941 per ciascuna fattispecie richiede oggi una opportuna lettura e
interpretazione in chiave moderna, allo scopo di conferire alle norme significati
e valori in consonanza con i distinti concetti di «stato di guerra»
e di «conflitto armato», riconducibili al tempo presente: sulla
base di tale linea sarà valutata l’opportunità di modificare,
integrare o espungere talune previsioni nonchè la congruità
del trattamento sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.
In particolare deve procedersi alla soppressione
dell’articolo 118, che configura come reato ogni violazione dei doveri
di servizio o di disciplina commessa per «timore di un pericolo personale»
(o per codardia), ove non costituisca più grave reato. Il legislatore
del 1941, cioè, ha incentrato su un elemento soggettivo (la codardia)
la rilevanza penale della condotta, violando il principio di legalità
in materia penale.
5.5. – Reati contro le leggi e gli usi della guerra
La revisione dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, oggetto del titolo IV del libro terzo c.p.m.g., prevede, in posizione di centralità, l’adeguamento alle Convenzioni internazionali firmate a Ginevra dell’8 dicembre 1949, in materia di diritto umanitario bellico, ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, nonchè ai due Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977 (il primo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, il secondo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali), ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762. L’evoluzione del diritto internazionale in materia richiede l’inserimento di disposizioni dichiarative che consentano una più esatta indicazione delle aree di applicazione relativamente ai conflitti armati internazionali e ai conflitti armati non internazionali, anche in relazione ai richiami contenuti nello Statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
Va precisato al riguardo che dalla disaggregazione
dei crimini di competenza della Corte, oggetto di previsione ratione materiae
nell’articolo 5 dello Statuto, il presente disegno di legge interviene
solo con riguardo ai crimini di guerra, tenuto conto anche di quanto concordato
con la Commissione per l’adeguamento della legislazione italiana allo Statuto
della Corte penale internazionale, costituita presso il Ministero della
giustizia.
In tale quadro, è stato espressamente
previsto tra i princìpi e i criteri della delega legislativa il
richiamo alla tipologia dei crimini di guerra, contenuta nell’articolo
8 dello Statuto della Corte.
In coerenza con l’articolo 28 dello Statuto è
stata, inoltre, prevista la delega per configurare la responsabilità
in vigilando dei superiori militari. In effetti, pur essendo affermato
il principio fondamentale della responsabilità penale individuale
(articolo 25 dello Statuto), le particolari connotazioni organizzative
delle Forze armate configurano la necessità di forme di controllo
e intervento repressivo da parte dei capi militari e di altri superiori
gerarchici. Si tratta peraltro di principio già affermato nell’articolo
86, comma 2, e nell’articolo 87 del I Protocollo aggiuntivo, adottato a
Ginevra nel 1977.
5.6. – Procedura penale militare di guerra
Quanto alle norme processuali per i reati commessi nello stato di guerra o nei territori ove i militari delle Forze armate siano impegnati in conflitti armati, il disegno di legge prevede come principio generale che il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con alcune deroghe e integrazioni.
Anzitutto viene prevista la sottoposizione alla
giurisdizione penale militare anche di chiunque, nel tempo di un conflitto
armato, commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra a danno
dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto
al controllo delle Forze armate italiane, nell’ambito di una operazione
militare armata.
Sul punto va ricordato che l’articolo 103, terzo
comma, della Costituzione pone limiti alla giurisdizione militare per il
tempo di pace, mentre demanda alla legge ordinaria la determinazione della
giurisdizione per il tempo di guerra.
Al riguardo va sottolineato che «tempo
di guerra» è concetto ben diverso da quello di «stato
di guerra».
Lo stato di guerra, dalla cui dichiarazione dipende
l’applicazione della legge penale militare di guerra ai sensi dell’articolo
3 c.p.m.g., presuppone uno stato di diritto, che deve essere deliberato
e dichiarato secondo norme giuridiche interne. Il tempo di guerra, invece,
è una situazione di fatto, intesa normalmente come conflitto armato.
Tutto ciò premesso, sembra evidente che
il costituente, usando la nozione di tempo di guerra (più ampia
di quella di stato di guerra, tanto da abbracciare in sè, ai sensi
dell’articolo 310 c.p., il periodo di «imminente pericolo di guerra
quando questo sia seguito») abbia voluto ampliare i limiti della
giurisdizione militare in tutti i casi di conflitto armato, anche fuori
dai casi di applicabilità, ai sensi dell’articolo 3 c.p.m.g., della
legge penale militare di guerra.
L’interpretazione dell’articolo 103, terzo comma,
della Costituzione nei termini sopra indicati appare particolarmente importante
per rendere possibile la sottoposizione alla giurisdizione militare anche
dei reati contro le leggi e gli usi della guerra a danno dello Stato o
di cittadini italiani, commessi da chiunque nel tempo di un conflitto armato
ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate
italiane nel corso di una operazione militare armata.
Tuttavia, non si è ritenuto di discostarsi
(anche se ciò astrattamente appare possibile) nell’ipotesi di conflitto
armato dalle norme che prevedono tre gradi di giurisdizione (tribunali
militari, corte militare d’appello, corte di cassazione) ma si è
proposta la citazione diretta (e quindi l’esclusione dell’udienza preliminare)
per tutti i reati commessi da militari impegnati nei conflitti armati.
È stata, poi, confermata la competenza
del tribunale di Roma per tutti i reati commessi all’estero. Tale decisione
è stata frutto di attenta considerazione. Premesso che l’articolo
9 della legge n. 180 del 1981 aveva fissato la competenza del tribunale
militare di Roma per tutti i reati commessi all’estero, era evidente che
la norma non si riferisse ai reati commessi all’estero nello stato di guerra,
ma solo a quei reati commessi in corso di missioni militari all’estero,
dato che tale legge introduceva «modifiche all’ordinamento giudiziario
militare di pace».
La competenza del tribunale militare di Roma
era stata fissata al fine di superare la norma prevista dall’articolo 10
c.p.p., di complessa applicazione nel caso di reati commessi da militari.
Infatti, nel caso di concorso di militari nel reato, i criteri della residenza,
dimora o domicilio, ai fini dell’individuazione della competenza, potevano
non essere sufficienti (specie in caso di pluralità di autori del
reato), così come appariva inutile quello dell’arresto o della consegna,
e come appariva foriero di disguidi anche il criterio del luogo ove ha
sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto nell’apposito
registro la notizia di reato. La determinazione di un unico ufficio giudiziario
competente per tali reati era apparsa al legislatore del 1981 la più
conveniente.
Gli stessi argomenti hanno suggerito di determinare
in un unico ufficio giudiziario (quello di Roma, tenuto conto della sua
centralità e del suo organico più numeroso rispetto ad altri
tribunali militari) la competenza per i reati commessi all’estero nei casi
di applicazione della legge di guerra. Altre considerazioni si sono aggiunte
a favore della competenza determinata presso un unico tribunale militare
rispetto a quelle tenute presenti dal legislatore del 1981. Infatti, è
stato ritenuto necessario concentrare presso un solo ufficio giudiziario
le apparecchiature necessarie per una eventuale convalida di arresto in
flagranza effettuata mediante udienza svolta a distanza con conferenza
telematica; inoltre, l’esperienza ventennale di missioni svolte all’estero
ha dimostrato l’esiguità di reati commessi all’estero (meno di una
decina l’anno), tale da consigliarne la concentrazione presso il solo ufficio
giudiziario di Roma.
Le medesime considerazioni sono apparse valide,
per lo stato di guerra e per il tempo di guerra (che, come si e detto,
abbraccia ogni conflitto armato), anche per i reati commessi a bordo di
navi militari o aeromobili militari in navigazione in acque o spazi internazionali
o in acque territoriali estere.
Viene, inoltre, prevista la condizione di procedibilità
della richiesta del Ministro della difesa per i reati militari connessi
all’esercizio delle funzioni di comando, con esclusione dei crimini di
guerra.
Al fine, poi, di accelerare la definizione dei
processi nello stato di guerra e nell’ipotesi di reati commessi nei luoghi
ove si svolgano conflitti armati, viene previsto di:
– escludere la sospensione feriale dei termini processuali;
– abbreviare i termini processuali compatibilmente con il rispetto sostanziale delle garanzie difensive.
Per quanto attiene al tempo di guerra o allo stato di guerra, è sembrato opportuno disporre, tranne per i casi di eccezionale gravità, la prevalenza delle esigenze connesse alle operazioni militari rispetto alle esigenze cautelari, anche al fine di evitare che il militare possa artificiosamente sottrarsi alle operazioni belliche.
Per quanto attiene alle attività che possono essere compiute dalla polizia giudiziaria militare, si è ritenuto che, qualora ricorra una delle seguenti eccezionali circostanze e cioè: si agisca in zona di operazioni; viga, per motivi di sicurezza, il divieto di comunicazione; ovvero il fatto costituente reato si sia verificato presso un reparto isolato, o a bordo di nave militare o aeromobile militare in navigazione e non siano possibili collegamenti, la polizia giudiziaria possa:
– compiere d’iniziativa quegli atti che secondo le disposizioni del codice di procedura penale possono essere compiuti solo su delega del pubblico ministero;
– procedere, fermo restando l’obbligo della presenza del difensore, all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dando, però, atto, in entrambe le ipotesi, nel relativo processo verbale, dell’esistenza di almeno una delle eccezionali situazioni sopra descritte.
È evidente che gli atti così compiuti dalla polizia giudiziaria potranno essere utilizzati nel dibattimento soltanto se non più ripetibili, a prescindere dalla prevedibilità o meno della loro irripetibilità.
Ricorrendo una delle anzidette eccezionali circostanze,
si è previsto, inoltre, che le persone che esercitano le funzioni
di polizia giudiziaria militare possano, in deroga alle disposizioni del
codice di procedura penale, deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese
da persone informate sui fatti nel corso di attività ad iniziativa
della stessa polizia giudiziaria.
Infine, è sembrato opportuno prevedere
che, per gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in una delle eccezionali
circostanze prima descritte e per i quali sia necessaria la convalida,
i termini ordinari della convalida siano raddoppiati, con eccezione per
quelli stabiliti per i provvedimenti restrittivi della libertà personale,
con decorrenza dall’ora successiva a quella della cessazione della causa
d’impedimento.
6. - Art. 5. – Modificazioni dell’ordinamento giudiziario militare
È prevista l’applicabilità delle norme relative all’ordinamento giudiziario ordinario, in quanto compatibili, tenuto conto dell’evidente peculiarità della giustizia militare.
Muovendo dalla considerazione che attualmente,
nel collegio, la figura dell’ufficiale giudice non sempre assicura un adeguato
contributo, sia per la presenza di ufficiali non in possesso della necessaria
esperienza di servizio, sia per la limitata durata del mandato (due mesi),
è apparso anzitutto opportuno rivedere la normativa vigente relativa
ai requisiti di grado, cause di dispensa e durata dell’incarico dei giudici
d’arma, ferma restando la loro estrazione a sorte e la composizione numerica
degli organi giudiziari militari, così come prevista dagli articoli
2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180.
La specialità della giurisdizione militare
scaturisce non solo dalla materia trattata, ma soprattutto dalla composizione
mista del collegio (magistrati togati- ufficiali giudici). La prevalenza
dell’elemento togato su quello laico e l’attribuzione della presidenza
ad un magistrato trovano spiegazione nella necessità di garantire
il massimo di indipendenza e di tecnicismo ai collegi giudicanti.
Va, infatti, ricordato che, per quanto attiene
ai magistrati militari, l’articolo 1 della citata legge n. 180 del 1981
attribuisce loro le medesime garanzie di indipendenza fissate per i magistrati
ordinari (l’unica differenza è data dal fatto che per questi ultimi
è la Costituzione a porre le norme che garantiscono l’indipendenza,
mentre per i magistrati militari le stesse norme sono contenute in legge
ordinaria).
Si è ritenuto opportuno non proporre la
modifica delle modalità di designazione per sorteggio dell’ufficiale
giudice, considerando questo sistema il migliore possibile per garantire
l’indipendenza di tale figura dal rapporto gerarchico. È stata,
inoltre, esclusa l’ipotesi di istituire un corpo di ufficiali giudici o
un istituto di ufficiali fuori ruolo da poter impiegare nei collegi giudicanti,
perchè tali soluzioni non assicurerebbero le necessarie garanzie
di autonomia e di indipendenza, per incompatibilità con le leggi
di stato militari.
Per quanto concerne le sezioni della corte militare
di appello, le stesse sono, come afferma la legge, distaccate, ma non autonome.
Si propone, quindi, la modifica del secondo comma dell’articolo 3 della
legge n. 180 del 1981, riaffermando l’unicità della corte militare
di appello.
È apparso necessario rivedere le circoscrizioni
territoriali dei tribunali militari, tenuto conto dell’avvenuta modificazione
della dislocazione delle truppe, che ha comportato un aumento del carico
di lavoro per alcuni tribunali militari ed una scarsa funzionalità
per altri tribunali. I criteri a cui dovrà attenersi il legislatore
delegato, a tal fine, sono quelli di tener conto dell’estensione del territorio,
del complesso dei militari ivi esistenti, delle caratteristiche dei collegamenti
tra le varie zone e la sede dell’ufficio giudiziario, del prevedibile carico
di lavoro, finalizzando tali valutazioni alla realizzazione di un’equa
distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità
degli uffici giudiziari.
La necessità di garantire la difesa dell’imputato
nei casi di reati commessi all’estero in corso di conflitti armati e sin
dalla fase delle indagini, ha indotto ad esaminare varie ipotesi. Ferma
restando in ogni caso la possibilità per l’indagato di nominare
un difensore di fiducia, la quasi assoluta impossibilità di fare
intervenire all’estero un difensore d’ufficio, ha fatto sorgere la necessità
di trovare soluzioni adeguate. La problematica relativa all’istituzione
di un corpo di avvocati militari, finalizzata a creare una riserva di ufficiali
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
che assumano la difesa davanti ai tribunali militari e alla corte militare
di appello, è stata affrontata anche alla luce delle nuove realtà
che vedono con sempre maggiore frequenza unita militari italiane partecipare
ad operazioni militari armate in territorio estero. Anche in questo caso,
sono valse le considerazioni fatte per il giudice d’arma, ritenendo non
opportuno creare «corpi» o «istituti» nell’ambito
dell’ordinamento giudiziario militare italiano.
In tale ottica, è stato ritenuto opportuno
e sufficiente prevedere la possibilità che l’imputato, sia all’estero
che in Patria, possa essere difeso da ufficiali che abbiano l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato.
Risultano, così, assicurati i diritti
costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana, al fine di conseguire
un’adeguata ed effettiva difesa.
Il predisposto quadro normativo mostra disposizioni
intese ad assicurare non soltanto una tutela degli interessi soggettivi
del militare, ma soprattutto una difesa che, in termini oggettivi, possa
essere svolta in condizioni di imparzialità e di indipendenza, anche
nei confronti delle pressioni che potrebbero derivare dagli ambienti esterni.
Tale garanzia di indipendenza potrebbe essere conseguita, per esempio,
scegliendo il difensore nell’ambito di Forza armata diversa da quella di
appartenenza dell’imputato.
Con specifico riferimento ai procedimenti disciplinari
a carico dei magistrati militari, si è anche rilevata la necessità
di prevedere l’istituzione, all’interno del Consiglio della magistratura
militare, di due distinte sezioni, in modo da eliminare l’attuale lacuna
procedurale, costituita dall’impossibilità di formare, in sede di
rinvio, un altro collegio, nell’eventualità che le Sezioni Unite
della Corte suprema di cassazione, competenti a conoscere dei ricorsi avverso
le deliberazioni disciplinari del Consiglio, emettano una decisione di
annullamento con rinvio. Attualmente, infatti, il Consiglio della magistratura
militare, a differenza di quanto avviene nell’organo di autogoverno per
i magistrati ordinari, giudica in materia disciplinare in composizione
plenaria, con l’unica esclusione del procuratore generale presso la Corte
di Cassazione.
Tale diversità è stata già
sottoposta al vaglio della Corte costituzionale per la parte in cui non
risulta istituita specifica composizione disciplinare, come collegio «perfetto»,
con previsione, cioè, di eventuali supplenti, ma tali questioni
sono state dichiarate infondate, con sentenza n. 52 del 1998 e con ordinanze
n. 251 del 1998 e n. 116 del 1999.
Sussiste, però, sempre il dubbio sulla
costituzionalità delle norme correlative, laddove queste non consentano
la sostituzione dei componenti del collegio, nell’eventualità che
essi vengano a trovarsi in posizione di incompatibilità.
Ne potrebbe derivare una violazione del principio
di imparzialità e terzietà del giudice ex articolo 111 della
Costituzione. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione
che, con recente ordinanza del 25 giugno 2002, n. 9283, ha riproposto la
questione di costituzionalità degli articoli 4 e 6 della legge 24
marzo 1958, n. 195, nel corso di un procedimento disciplinare a carico
di un magistrato ordinario.
Unica alternativa sarebbe, per i magistrati militari,
quella di attendere, per il nuovo giudizio, l’elezione di un nuovo Consiglio
della magistratura militare, semprechè non siano decorsi due anni
dalla sentenza di annullamento, termine oltre il quale si prescriverebbe
l’esercizio dell’azione disciplinare.
Alla luce di quanto sopra, si rende, quindi,
necessario introdurre la modifica normativa innanzi indicata.
Viene, inoltre, prevista l’integrazione della
composizione del Consiglio della magistratura militare mediante un ufficiale
(estratto a sorte con le modalità previste per la composizione dei
collegi giudicanti) con grado di tenente generale o equiparato nell’ipotesi
di procedimento disciplinare svolto presso il Consiglio della magistratura
militare a carico di giudice d’arma, e solo per la durata di tale procedimento.
È apparso, inoltre, necessario prevedere
la soppressione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari
per il reclutamento dei magistrati militari. Tale concorso, infatti, spesso
non ha dato esito positivo, in quanto frequentemente i magistrati ordinari,
dopo qualche tempo, ritornano ad esercitare le loro funzioni presso la
giustizia ordinaria.
È stato, poi, previsto che anche nello
stato di guerra, come già nelle operazioni militari all’estero e
in tempo di guerra, la composizione dei collegi giudicanti di primo grado
sia identica a quella prevista per i collegi che operano in Italia in tempo
di pace.
Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di guerra,
al fine di ottenere una veloce definizione dei procedimenti si propone,
per i procedimenti militari, di eliminare il giudizio per cassazione.
Poiché è tuttora previsto, nell’ipotesi
di stato di guerra, il Tribunale supremo militare, si propone che presso
tale organo (che potrebbe giudicare in fatto e in diritto e che potrebbe
essere composto dal presidente della corte militare di appello che lo presiede,
da tre magistrati militare di cassazione e da un ufficiale, estratto a
sorte, con grado minimo di brigadiere generale o corrispondente) possa
essere rivolto ricorso, quale unico motivo di gravame avverso le sentenze
dei tribunali militari.
Al riguardo si pone il problema di quale procedura
prevedere per il Tribunale supremo militare e cioè se sia preferibile
quella tipica della corte d’appello o un misto tra quella di appello e
quella della Corte di Cassazione. In particolare, il problema si pone nell’ipotesi
di sentenza assolutoria in primo grado con ricorso del pubblico ministero.
In caso di riforma della sentenza, resta il problema se – come avviene
in appello – possa essere pronunziata condanna (che sarebbe definitiva)
o – come avviene nel giudizio di cassazione – se il Tribunale supremo militare
debba annullare la sentenza di primo grado con rinvio.
Si è rilevato che la condanna emessa dal
giudice dell’impugnazione lascerebbe molte perplessità per la sua
definitività, in quanto emessa in contrasto con la decisione del
primo giudice. Per converso, si è rilevato, da una parte, che proprio
per garantire la più celere definizione di fatti costituenti reato
nello stato di guerra, la Costituzione ha consentito nell’articolo 111
la possibilità di non ammettere il ricorso per cassazione (e nel
momento in cui si è creata detta norma non esisteva la corte militare
d’appello, sicchè non era possibile un nuovo giudizio militare)
e d’altra parte che la possibilità di annullamento con rinvio, cancellerebbe
o renderebbe meno possibile la celere definizione del procedimento, per
la necessità di un terzo giudizio e la possibilità di altri
(giudizio di rinvio, nuovo ricorso, nuovo annullamento con rinvio e così
via). Verrebbe, in tal caso, meno quell’esigenza di celerità che,
in definitiva, costituisce la ragione per cui si è ritenuto necessario
distaccarsi dai tre gradi di giudizio. A fronte di tale alternativa, che
lascia motivi di perplessità in ognuna delle due possibili soluzioni,
è sembrato opportuno lasciare al legislatore delegato la soluzione.
Analisi tecnico-normativa
1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO
a) Necessità dell’intervento normativo
Le disposizioni del disegno
di legge prevedono il conferimento della delega al Governo per la revisione
delle leggi penali militari di pace e di guerra e l’adeguamento dell’ordinamento
giudiziario militare.
La riforma, già
avviata con le leggi 31 gennaio 2002, n. 6, e 27 febbraio 2002, n. 15,
di conversione, rispettivamente, dei decreti-legge 1º dicembre 2001,
n. 421, e 28 dicembre 2001, n. 451, si rende necessaria per adeguare la
legislazione penale militare, risalente al 1941, ai princìpi costituzionali,
alle mutate esigenze operative e al diritto umanitario internazionale.
L’iniziativa dà
anche attuazione a convergenti ordini del giorno con i quali il Governo,
in occasione dell’approvazione della citata legge n. 15 del 2002, di conversione
del decreto-legge n. 451 del 2001 (relativo alla proroga della partecipazione
italiana ad operazioni militari internazionali), si è impegnato
a presentare un disegno di legge volto ad introdurre un corpo di norme
per la disciplina penale delle missioni all’estero e per razionalizzare,
in armonia con la Costituzione, l’organizzazione e il riparto della giurisdizione
tra l’autorità giudiziaria militare e l’autorita giudiziaria ordinaria.
Quanto allo strumento,
si ritiene che, data l’incidenza dell’intervento normativo sul sistema
codicistico, la delega legislativa sia la scelta tecnicamente più
opportuna, secondo una prassi consolidata. Gli analitici princìpi
e criteri direttivi proposti con il disegno di legge sono conformi al dettato
dell’articolo 76 della Costituzione.
b) Analisi del quadro normativo
Il codice penale militare
di pace ha subìto negli anni diverse modifiche, la più incisiva
delle quali è stata quella portata dalla legge 23 marzo 1956, n.
167.
Il codice penale militare
di guerra è rimasto, invece, sostanzialmente immutato, se si esclude
l’abolizione della pena di morte recata dalla legge 13 ottobre 1994, n.
589.
Inoltre, gli interventi
della Corte costituzionale hanno portato a ulteriori conseguenze la conformazione
di questa legislazione, eliminando le restanti disposizioni ritenute in
contrasto con la Carta costituzionale.
Dal punto di vista organizzativo,
l’antico assetto proprio della magistratura militare è stato nel
tempo rivisto sin nelle fondamenta, con la rimozione di quelle caratterizzazioni
che potevano qualificare la sua specialità come eccezione alle garanzie
della imparzialità e del rigore nell’accertamento dei fatti e delle
responsabilità. Oggi dunque – dopo le riforme dalle leggi 7 maggio
1981, n. 180, e 30 dicembre 1988, n. 561 – ci si trova di fronte ad una
magistratura che ha in tutto le stesse caratteristiche organizzative e
di status, e le medesime garanzie di autonomia e indipendenza che sono
proprie della magistratura ordinaria. La sua specificità consiste
ormai solo nell’essere caratterizzata da una preziosa expertise attagliata
alla qualificazione di militarità dei fatti, degli autori, dell’ambiente
e delle circostanze, e dunque si risolve essenzialmente in specializzazione
per materia su ciò che riguarda la presenza dell’interesse pubblico
militare: non dissimilmente, del resto, da quanto avviene per organi della
giurisdizione ordinaria caratterizzati, come questa, dalla presenza minoritaria
di componenti non togati nei collegi giudicanti.
Malgrado tale aggiornamento
organizzativo, per ciò che riguarda la strumentazione giuridica,
la legislazione penale militare è rimasta ancora sostanzialmente
ferma nella sua configurazione tradizionale. Nondimeno, il rapido e progressivo
mutare dello scenario internazionale, con la fine del bipolarismo e l’apertura
di un periodo di più diretto impegno italiano nel concorrere ad
assicurare la pace in ambito internazionale, ha poi generato nuove esigenze
di tutela penale militare e aperto nuove prospettive, in cui l’uso della
forza militare diviene strumento e garanzia dei beni essenziali e comuni
dell’ordine e della stabilità internazionali. Le Forze armate sono
andate associando alla loro tradizionale e primaria funzione di difesa
nazionale altri e nuovi compiti, manifestatisi soprattutto in occasione
delle numerose missioni all’estero in sostegno della pace e della sicurezza.
A questi si sono aggiunti il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni
e lo svolgimento di compiti specifici in occasione di pubbliche calamità
e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, testualmente
enunciati dall’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331.
La medesima legge n.
331 del 2000 ha, altresì, avviato il processo di trasformazione
in chiave professionale del servizio militare, rendendo necessario l’aggiornamento
e la riconsiderazione dei precetti e delle sanzioni penali, in modo da
rendere più attuale la protezione dei beni giuridici che sono a
fondamento delle Forze armate e che debbono avere particolare tutela e
vigore in un esercito a base volontaria.
È, comunque, in
occasione delle missioni di pace all’estero che si è sempre più
manifestata la necessità di un’espressa e attuale modulazione del
c.p.m.g. che, pur evitando l’automatismo della integrale applicazione della
legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all’estero in tempo
di pace, gia previsto dall’articolo 9 c.p.m.g., evitasse per contro anche
il reiterarsi di lacune, incongruenze e incertezze dovute all’impropria
sua espressa inapplicazione. Il ricorso al solo codice militare di pace
– proprio di una condizione generale di addestramento anzichè di
un impiego operativo che può anche giungere a rimarchevole intensità
– lascia infatti senza protezione situazioni e beni giuridici di primaria
importanza in simili contesti di uso della forza, sovente delicato e pericoloso:
non solo l’imputazione allo Stato degli atti dei componenti del contingente
nello svolgimento dell’impegno, con connesse responsabilità e doveri,
ma anche la necessaria coesione, in un tale ambiente, del contingente medesimo,
come anche la condizione giuridica dei catturati. E sono soprattutto i
soggetti deboli coinvolti (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri)
che vengono lasciati senza specifica tutela penale, prevista invero dal
titolo IV del libro III del codice penale militare di guerra (reati contro
le leggi e gli usi di guerra).
In ragione di queste
esigenze, il Governo, sin dai primi decreti-legge sull’operazione Enduring
Freedom (decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, e decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15)
ha ritenuto di non dover più derogare all’applicazione di quel codice,
ma solo alle obsolete disposizioni sulla cosiddetta giustizia di guerra.
È stato avviato
così, sotto la pressante spinta di dare uno status giuridico congruo
alla operazione internazionale di lotta al terrorismo, una prima attualizzazione
di questo corpo normativo.
Il quadro normativo di
riferimento è completato dallo Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
Questo comporta che siano colmate eventuali lacune dell’ordinamento interno
circa la repressione dei fatti corrispondenti ai crimini internazionali
previsti dallo Statuto medesimo. Le rammentate previsioni del libro III,
titolo IV, del codice penale militare di guerra circa i reati contro le
leggi e gli usi di guerra, già oggetto di alcune recenti modifiche
(si vedano, ad esempio, gli articoli 165, 183, 184-bis, 185, 185-bis),
vanno pertanto integrate per ottenere una compiuta e finale conformazione
all’articolo 8 (sui crimini di guerra) di tale significativo strumento
internazionale e alle altre convenzioni di diritto umanitario recepite
dall’Italia.
La revisione dei codici
militari comporta anche, per riflesso organizzativo, un’ulteriore revisione
dell’ordinamento giudiziario militare di cui al regio decreto 9 settembre
1941, n. 1022, già profondamente modificato, come detto, con le
leggi 7 maggio 1981, n. 180, e 30 dicembre 1988, n. 561.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
Il disegno di legge, avendo ad oggetto unicamente il conferimento di una delega legislativa, non incide direttamente sulla legislazione vigente.
d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
Trattandosi di disposizioni
in materia penale e di ordinamento giudiziario, di esclusiva competenza,
sulla base del trattato dell’Unione europea, degli ordinamenti interni
degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità
con l’ordinamento comunitario.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni
ordinarie ed a statuto speciale
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, essendo la materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Ugualmente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferirnento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione
Le disposizioni del provvedimento
non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, nè
possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
Il disegno di legge, avendo ad oggetto unicamente il conferimento di una delega legislativa, non introduce modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Dalle disposizioni del
disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.
3. ULTERIORI ELEMENTI
a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.
b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
Nella materia oggetto
del provvedimento risultano presentati i seguenti atti parlamentari:
Atto Camera n. 258 (SPINI);
Atto Camera n. 534 (CARBONI);
Atto Camera n. 576 (LAVAGNINI);
Atto Camera n. 2724 (KESSLER e altri);
Atto Camera n. 2807 (MINNITI e altri);
Atto Camera n. 3565 (FRAGALÀ);
Atto Senato n. 1533 (NIEDDU e altri);
Atto Senato n. 1638 (IOVENE e altri).
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
a) Destinatari dell’intervento
Destinatari diretti dell’intervento normativo in esame sono gli individui, anche non cittadini, in quanto possibili soggetti attivi dei reati previsti dai codici penali militari.
Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, destinataria diretta dell’intervento è la magistratura militare, sia in relazione all’esercizio della funzione giurisdizionale, sia sul piano organizzativo. Destinatari indiretti possono considerarsi l’amministrazione militare e le strutture di supporto della magistratura militare (polizia giudiziaria militare, uffici di cancelleria).
b) Obiettivi e risultati attesi
Obiettivo dell’intervento è adeguare la legislazione e l’ordinamento penale militare ai princìpi costituzionali, alle mutate esigenze operative e al diritto umanitario internazionale.
I risultati attesi consistono nella più adeguata protezione dei beni-interessi militari, al fine di garantire la piena funzionalita delle Forze armate nell’assolvimento dei compiti istituzionali.
c) Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività
Il provvedimento non presenta
profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni
non richiedono incrementi delle attuali strutture giudiziarie militari
e dei relativi apparati amministrativi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell’ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, di modifica dell’ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, di istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo, in conformità ai princìpi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) adeguare la legge penale militare agli obblighi derivanti per l’Italia dal diritto internazionale umanitario, anche mediante l’attuazione, con riguardo all’ambito della legge penale militare italiana, dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, con riferimento alla punizione e alla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra;
b) adeguare le norme del
codice penale militare di guerra e graduarne anche l’applicazione in relazione
alle esigenze connesse ai conflitti armati e alle operazioni militari armate
all’estero;
c) dare attuazione ai
princìpi di personalità, offensività, sufficiente
determinatezza e colpevolezza;
d) individuare, in attuazione
dei princìpi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi
che siano meritevoli di pena e quelle, invece, da depenalizzare, avuto
riguardo al grado di offensività e all’effettività della
sanzione;
e) rivedere e armonizzare
la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della
rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione,
nonchè del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste
dalla legge penale comune;
f) sopprimere o adeguare
le denominazioni e il lessico antiquati o non piu rispondenti all’ordinamento
interno e internazionale.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi relativi
alle modificazioni del codice penale
militare di pace)
1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rivedere le disposizioni di carattere generale, con l’eliminazione di ogni deroga ai princìpi stabiliti dalla legge penale comune, che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare. In particolare: rivedere la nozione di «militari in servizio alle armi», intendendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, nonchè la nozione di «militari considerati in servizio alle armi» alla luce delle leggi che regolano lo stato di militare; prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle convenzioni internazionali, nonchè agli estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a quest’ultimi o per l’adempimento di servizi collegati a operazioni militari, limitatamente alle condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari; prevedere l’inserimento della multa fra le pene principali e di sanzioni sostitutive compatibili con lo stato di militare del condannato; limitare, in tema di pene accessorie, i casi di applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l’automaticità della rimozione nel caso di concorso con inferiore; regolamentare in termini omogenei la sospensione dall’impiego e dal grado e prevedere la pena accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego; rivedere le norme relative alle cause di giustificazione, escludendo dalle esimenti l’esecuzione di un ordine costituente manifestamente reato, ed alle circostanze comuni del reato militare; riesaminare le disposizioni sulle esecuzioni delle pene comuni e delle misure cautelari per i militari di servizio; rivedere le disposizioni in tema di prescrizione per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, nonchè in tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario e di sospensione condizionale della pena; prevedere che la riabilitazione per i reati militari sia disposta dalla autorità giudiziaria militare;
b) riesaminare i reati
contro la fedeltà e la difesa militare, prevedendo come reato militare
qualunque violazione della legge penale comune costituente delitto contro
la personalità dello Stato se commessa da militare; curare il coordinamento
con le disposizioni concernenti la tutela del segreto di stato e i servizi
di informazione e sicurezza;
c) rivedere i reati di
omessa presentazione in servizio, abbandono di posto e di violata consegna,
tenuto conto delle nuove, concrete articolazioni di impiego;
d) aggiornare, nell’ambito
delle violazioni di doveri inerenti speciali servizi, le previsioni in
relazione all’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni;
e) prevedere una specifica
ed autonoma disciplina dei reati in materia di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, allorchè commessi da militari in luoghi militari o comunque
se il fatto avvenga tra militari, in riferimento alla tutela dell’idoneità
fisica e in rapporto alle concrete esigenze di servizio;
f) riordinare i reati
di assenza dal servizio, elevando la soglia del reato di allontanamento
illecito a tre giorni di assenza, quella dei reati di diserzione e di mancanza
alla chiamata a dieci giorni e quella dell’attenuante relativa alla breve
durata dell’assenza a trenta giorni;
g) riformulare le ipotesi
di diserzione immediata, includendo l’assenza ingiustificata nel corso
di operazioni militari o di situazioni di emergenza o di allarme note all’autore
del fatto;
h) prevedere la fattispecie
di natura colposa della dispersione di oggetti di armamento, di munizioni
da guerra, materiali o altri oggetti forniti, a norma dei regolamenti,
dall’amministrazione militare come costituenti dotazione individuale;
i) disciplinare, in apposito
capo del titolo secondo del libro secondo, i reati di falso prevedendo,
in particolare, integrazioni mediante il richiamo alle ipotesi previste
dalla legge penale comune commesse da militari nei casi di lesione al servizio
e alla disciplina;
l) riordinare i reati
di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli dai fatti di
sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti. In particolare: prevedere
la non punibilità del ritardo nell’esecuzione di un ordine, semprechè
ricorrano le circostanze previste dall’articolo 25, comma 2, primo periodo,
del regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; prevedere come reati militari,
con pene detentive differenziate, qualora le condotte del militare non
costituiscano reati più gravi: le violazioni del divieto di sciopero;
l’abbandono collettivo di servizio o di uffici; l’interruzione collettiva
del servizio; l’abbandono o la interruzione individuale di un servizio
a scopo di reclamo; l’attività diretta a promuovere, organizzare
o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità
del servizio, anche se l’evento programmato non sia realizzato; la raccolta
o la partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose
di servizio militare o attinenti alla disciplina;
m) rivedere i reati speciali
contro l’amministrazione militare, in modo da:
1) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, se commessa da militare;
2) integrare le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio previste per i soggetti attivi dei reati della legge penale comune,
con le qualifiche di militare incaricato di funzioni amministrative o di
comando, o di direzione o di controllo o di militare incaricato dell’esecuzione
di un particolare servizio;
3) inserire una disposizione che precisi la nozione di amministrazione
militare, ai fini della tutela penale, secondo una accezione funzionale
e non di carattere contabile;
4) estendere ai militari incaricati di funzioni amministrative, o di comando
o di direzione o di controllo, il reato di arbitraria utilizzazione di
prestazioni lavorative di personale dipendente, previsto, per gli appartenenti
alla Polizia di Stato, dall’articolo 78 della legge 1º aprile 1981,
n. 121;
n) sostituire l’articolo 220 del codice penale militare di pace con una disposizione che preveda come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro l’amministrazione della giustizia, se commessa da militare nel corso o in funzione di un procedimento penale militare;
o) prevedere come reato
militare ogni violazione della legge penale costituente delitto contro
l’incolumità pubblica, ovvero costituente reato in materia di tutela
della sicurezza e di prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro, commessa
da militare in luogo militare;
p) sostituire gli articoli
da 222 a 229 del codice penale militare di pace e prevedere come reato
militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro
la persona, se commessa da militare a danno di un altro militare, a causa
del servizio militare ovvero in luogo militare o in talune delle circostanze
indicate all’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero in territorio
estero mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa
del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste
dal codice penale ed esclusione di quelle applicate in ragione della competenza
penale del giudice di pace;
q) prevedere come reato
militare il fatto del militare che usi violenza o minaccia nei confronti
di altro militare, valendosi della forza di intimidazione derivante dal
vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari piu anziani
di servizio;
r) sostituire gli articoli
da 230 a 237 del codice penale militare di pace e prevedere come reato
militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro
il patrimonio, se commessa da militare a danno di un altro militare o dell’amministrazione
militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare
ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con
applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale ed esclusione
di quelle applicate in ragione della competenza penale del giudice di pace;
s) prevedere come reato
militare i fatti di cui all’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
commessi da militare in danno di altro militare;
t) prevedere nell’articolo
260, primo comma, del codice penale militare di pace la perseguibilità
a richiesta del Ministro della difesa anche del reato di cui all’articolo
117 del medesimo codice;
u) prevedere l’applicabilità
nel processo penale militare delle norme del codice di procedura penale,
salvo che sussista una esigenza di disciplina differenziata, nonche l’abrogazione
espressa delle norme processuali del codice penale militare di pace inapplicabili
a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
In particolare, prevedere: la procedibilità anche solo a querela
della persona offesa per i reati militari contro la persona e contro il
patrimonio, quando la legge penale comune preveda tale condizione di procedibilità;
la procedibilità, in tali casi, anche a richiesta del comandante
di corpo, ad eccezione dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli
609-bis e seguenti del codice penale, nonchè disposizioni, anche
transitorie, di collegamento fra richiesta e querela; l’introduzione di
norme che stabiliscano casi specifici di arresto in flagranza per le ipotesi
più gravi di reati di assenza dal servizio e per i reati militari
per le cui corrispondenti fattispecie la legge penale comune stabilisce
la medesima misura restrittiva; l’introduzione di norme relative alla notifica
di atti processuali ed alla costituzione di sezioni di polizia giudiziaria
militare; l’applicazione della disciplina prevista dal libro VIII del codice
di procedura penale per i reati militari puniti con la reclusione non superiore
nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta
pena detentiva, ferma restando la composizione collegiale del giudice del
dibattimento; la conferma, per i reati appartenenti alla giurisdizione
dei tribunali militari, delle attribuzioni degli organi giudiziari militari,
corrispondenti a quelli ordinari indicati dalla legge, nei rapporti giurisdizionali
con autorità straniere, con riguardo alla normativa di cui al libro
undicesimo del codice di procedura penale; determinazione di analoghe attribuzioni
con riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale per quanto
attiene ai fatti corrispondenti ai crimini di guerra; l’introduzione, limitatamente
ai reati militari, di forme di concerto con il Ministro della difesa per
l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al Ministro della giustizia
in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
v) abrogare gli articoli
38, 39, 42, 46, da 50 a 54, 56, 57, 58, secondo comma, 60, 63, primo comma,
numeri 1, 4 e 6, 64, 70, secondo comma, 71, 78, 79, da 81 a 83, da 85 a
89, 90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, secondo e terzo comma, da 91 a 93,
da 95 a 97, 98, limitatamente all’ipotesi dell’istigazione, 99, 102, 126,
149, primo comma, numeri 2 e 3, da 200 a 210, 345, 372 del codice penale
militare di pace ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi relativi
alle modificazioni del codice penale
militare di guerra)
1. Quanto alle modificazioni del codice penale militare di guerra, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’applicazione della legge penale militare di guerra in relazione al tempo, avuto riguardo all’evoluzione dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati interni;
b) escludere ogni ipotesi
di retroattività della legge penale militare di guerra;
c) prevedere che la legge
penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono
il tempo di guerra si applichino anche per i reati commessi nel corso di
un conflitto armato ovvero per i reati commessi nel caso di attacco armato
allo Stato italiano, precisando le modalità per la delimitazione
degli ambiti territoriali e personali di applicazione in caso di attacchi
non generalizzati;
d) confermare l’applicazione
della legge penale militare di guerra, ancorchè nello stato di pace,
ai corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate, prevedendo
la diminuzione delle pene edittali fino ad un quarto, ad esclusione di
quelle relative alle violazioni gravi del diritto umanitario;
e) prevedere che il differimento
delle pene detentive temporanee sia in ogni caso disposto dall’autorità
giudiziaria militare;
f) sopprimere, adeguare
o integrare tutte le norme che, alla luce della tutela già apprestata
dal codice penale e dal codice penale militare di pace, considerato l’aumento
di pena stabilito dall’articolo 47 del codice penale militare di guerra,
risultino superflue per la marginalità dell’estensione della tutela
penale o della maggiore severità della sanzione;
g) elevare fino ad un
terzo le pene previste dal codice penale militare di pace nel caso di richiamo
ai sensi dell’articolo 47 del codice penale militare di guerra; elevare
fino ad un quarto le medesime pene nel caso di operazioni militari all’estero
in condizioni diverse dal conflitto armato; prevedere che costituisca,
altresì, reato militare ogni altra violazione della legge penale
commessa dall’appartenente alle Forze armate con abuso di poteri o violazione
dei doveri inerenti allo stato militare o in luogo militare e prevista
come delitto contro l’ordine pubblico, la moralità pubblica e il
buon costume; che, inoltre, costituisca reato militare ogni altra violazione
della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo
militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare
o dell’amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla
popolazione civile che si trovi nei territori di operazione all’estero;
prevedere che costituisca, infine, reato militare ogni altra violazione
della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle
armi, munizioni ed esplosivi, commessa dall’appartenente alle Forze armate;
h) estendere la tutela
del potere di ordinanza militare ai provvedimenti emessi per assicurare
l’ordine e la sicurezza dei reparti e del personale militare, la sicurezza
pubblica in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal
diritto internazionale umanitario, nonchè dagli accordi di tregua,
sospensione d’armi, armistizio e dalle altre convenzioni militari, ovvero
il rispetto delle salvaguardie e dei salvacondotti comunque rilasciati
dalle autorità militari italiane;
i) rivedere il titolo
quarto del libro terzo per adeguarne il contenuto alla tipologia dei crimini
di guerra prevista dall’articolo 8 dello Statuto istitutivo della Corte
penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni
Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232, nonchè dalle altre convenzioni internazionali di diritto
umanitario applicabili ai conflitti armati ratificate dall’Italia, in modo
da:
1) prevedere che, ai fini della legge penale militare di guerra, costituiscano conflitti armati: i conflitti armati internazionali; i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all’interno del territorio dello Stato, e raggiungano la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi;
2) escludere dai conflitti
interni indicati al numero 1) della presente lettera le situazioni interne
di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e
sporadici ed altri atti analoghi;
3) disciplinare, in coerenza
con gli articoli 28 e 32 del citato Statuto della Corte penale internazionale,
la responsabilità personale dei comandanti militari, differenziandola
in relazione al grado di colpevolezza;
4) determinare le pene
principali ed accessorie per le singole fattispecie con riferimento alle
ipotesi di base e a quelle oggetto di circostanze aggravanti o attenuanti
mediante criteri di adeguatezza e di congruità nel quadro sistematico
del codice penale militare di guerra;
l) prevedere che, nei
casi di applicazione della legge penale militare di guerra, anche indipendentemente
dalla dichiarazione dello stato di guerra, il processo sia disciplinato
dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con le seguenti
deroghe e integrazioni:
1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque,
nel tempo di un conflitto armato, commetta un reato contro le leggi e gli
usi della guerra a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel
territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane,
nell’ambito di una operazione militare armata;
2) competenza del tribunale militare di Roma sia per i reati commessi all’estero
sia per quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari
in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;
3) esclusione della sospensione feriale dei termini processuali;
4) possibilità di abbreviazione dei termini processuali, in funzione
della massima tempestività, compatibile con il rispetto sostanziale
delle garanzie difensive, nella definizione del processo;
5) previsione che non siano di regola emesse misure coercitive, salvo che
per i reati puniti con la pena dell’ergastolo ovvero con la reclusione
superiore a venti anni, quando l’esigenza di partecipazione dell’imputato
alle operazioni militari risulti prevalente rispetto alle esigenze cautelari;
6) previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà
o facoltatività dell’arresto in flagranza, nonchè alla convalida
dell’arresto nei casi in cui l’arrestato non possa essere tempestivamente
posto a disposizione dell’autorità giudiziaria;
7) previsione della condizione di procedibilità della richiesta
del Ministro della difesa per i reati militari connessi all’esercizio di
funzioni di comando in tempo di guerra, con esclusione dei crimini di guerra;
m) prevedere, limitatamente
ai conflitti armati fuori dal territorio nazionale:
1 ) che le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare,
in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, procedano,
d’iniziativa, a compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi
quelli che normalmente sono svolti solamente su delega del pubblico ministero,
nonche l’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, allorchè ricorra
una delle seguenti condizioni, di cui debba essere fatta espressa menzione:
1.1) si agisca in zona di operazioni;
1.2) viga, per motivi di sicurezza, il divieto di comunicazione;
1.3) si tratti di reparto isolato, di nave militare o di aeromobile militare
in navigazione e non siano possibili collegamenti;
2) il raddoppio dei termini ordinari per la convalida, ove prevista, degli atti di polizia giudiziaria, eccetto quelli stabiliti per la convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con decorrenza dall’ora successiva alla cessazione della causa di impedimento;
3) che, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, le
persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare possano
deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate sui
fatti nel corso di attività a iniziativa della polizia giudiziaria,
quando ricorra una delle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);
4) prevedere l’utilizzabilità degli atti di cui al numero 1) soltanto
nel caso di irripetibilità degli atti stessi;
n) confermare il principio
secondo cui lo stato di guerra ha per effetto l’esercizio della giurisdizione
penale militare di guerra relativamente ai reati ad essa soggetti, che
siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; prevedere,
in tal caso, l’applicazione della procedura prevista dal libro ottavo del
codice di procedura penale, nonchè il ricorso in unica istanza,
per motivi di legittimità e di merito, al tribunale supremo militare,
ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione;
o) confermare che i crimini
di guerra, previsti dal codice penale militare di guerra e corrispondenti
alle fattispecie di cui all’articolo 8 dello Statuto della Corte penale
internazionale, rientrano nella giurisdizione dei tribunali militari se
commessi in stato di guerra o in ogni caso di conflitto armato;
p) abrogare gli articoli
2, 8, 17, 27, 28, 39, 44 e 47, secondo comma, 75, 118 e ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi relativi
alle modificazioni dell’ordinamento
giudiziario militare)
1. Quanto alle modificazioni dell’ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell’articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’applicabilità nell’ordinamento giudiziario militare delle norme in tema di ordinamento giudiziario, in quanto compatibili e dovendosi tener conto delle esigenze di disciplina differenziata;
b) rivedere la normativa
vigente relativa ai requisiti di grado, cause di dispensa, durata dell’incarico
ed estrazione a sorte dei giudici militari, ferma restando la composizione
numerica degli organi giudiziari militari;
c) confermare l’unicità
della Corte militare d’appello, pur nella articolazione nelle sezioni distaccate
di Verona e di Napoli;
d) rivedere le circoscrizioni
dei tribunali militari al fine di pervenire ad un’equa distribuzione del
prevedibile carico di lavoro e ad un’adeguata funzionalità degli
uffici giudiziari, tenuto conto della modificazione avvenuta nella dislocazione
dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate, dell’estensione territoriale
delle circoscrizioni stesse, del complesso dei militari ivi in servizio,
delle caratteristiche dei collegamenti tra le varie province e la sede
degli uffici giudiziari;
e) prevedere che le variazioni
delle circoscrizioni dei tribunali militari di cui alla lettera d) non
determinino lo spostamento di competenza per i procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1
della presente legge;
f) prevedere la possibilità
che la difesa dinanzi agli organi giudiziari militari possa essere assunta
da ufficiali che abbiano l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato;
g) prevedere l’istituzione
di due sezioni disciplinari nell’ambito del Consiglio della magistratura
militare e l’integrazione del medesimo Consiglio mediante la partecipazione
di un ufficiale estratto a sorte nel caso di giudizio disciplinare a carico
di ufficiali giudici;
h) prevedere la soppressione
del concorso per titoli per il reclutamento dei magistrati militari;
i) prevedere che, nel
caso di applicazione delle leggi penali militari di guerra, anche quando
sia dichiarato lo stato di guerra, l’attività giudiziaria militare
sia esercitata in primo grado dagli stessi organi che la esercitano nello
stato di pace;
l) prevedere il riordinamento
del Tribunale supremo militare di guerra, il quale giudichi, nei ricorsi
avverso sentenze emesse dai tribunali militari nello stato di guerra, con
l’intervento del Presidente della Corte militare di appello, con funzioni
di presidente, e di quattro giudici, dei quali tre magistrati militari
e un ufficiale avente grado superiore a quello dell’imputato e comunque
non inferiore al grado di brigadiere generale o gradi equiparati, estratto
a sorte.
Art. 6.
(Norme finali)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo
1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati,
perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti il parere
entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo può emanare
disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi, criteri direttivi
e procedure di cui alla presente legge.
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