GIUSTIZIA DDL INTERCETTAZIONI,

"Un provvedimento 'sballato'.
Il governo presenta gli emendamenti al ddl: servono gravi indizi di reato,
La legge non si applica ai processi in corso.
Sarà il tribunale, non più il gip, a decidere "l'assoluta indispensabilità" di riprese o registrazioni.
Aumentano le pene per chi intercetta o pubblica senza autorizzazione.
 Giornalisti in piazza il 28 aprile."
ROMA 20 aprile 2010 - L'autorizzazione alle intercettazioni può essere chiesta quando sussistono gravi indizi di reato
e "l'assoluta indispensabilità" di queste per la prosecuzione delle indagini. E' quanto prevede l'emendamento presentato
dal governo al ddl intercettazioni 1 ora all'esame della commissione giustizia del Senato. Tra governo e maggioranza sono stati presentati 12 emendamenti. Due sono stati depositati in commissione giustizia del Senato dal sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo e circa 10 sono quelli firmati dal relatore Roberto Centaro.

Eliminando dal testo gli "evidenti indizi di colpevolezza", si può disporre intercettazioni anche nei procedimenti a carico di ignoti. Per poter intercettare, però, è necessario che l'utenza sia intestata (o effettivamente in uso) o all'indagato o a una terza persona che, già emersa dalle indagini come a conoscenza dei fatti per i quali si procede, si ritiene ne farà uso per conversazioni o comunicazioni che riguardino i fatti oggetto dell'indagine. Il principio vale anche per le riprese visive. I luoghi sottoposti a sorveglianza devono appartenere o essere utilizzati dall'indagato o da persone diverse sempre che risultino, dalle indagini, già a conoscenza dei fatti.

Punibilità. L'emendamento al ddl intercettazioni presentato dal relatore Roberto Centaro prevede inoltre che "chiunque fraudolentemente effettui riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni". La punibilità, si legge ancora nella proposta di modifica, è esclusa quando dalle riprese o dalle registrazioni emerge una notizia di reato e questa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria.

Per chi pubblica in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda dai due ai diecimila euro. Se a essere pubblicato è il contenuto delle intercettazioni, si applica l'arresto fino a due mesi e l'ammenda dai quattromila ai ventimila euro. La condanna comporta anche la sospensione temporanea dall'esercizio di una professione o di un'arte. Identiche le pene per chi pubblica riprese e registrazioni.

Aumentano le pene per le talpe delle Procure, che rischiano il carcere, con una pena massima da 5 a 6 anni. Il testo dell'articolo del ddl è stato modificato in questo modo: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da 1 a 6 anni di carcere".

Autorizzazione. Sarà il tribunale a decidere l'applicabilità delle intercettazioni, e non più il gip. Il tribunale nella sua valutazione non potrà basarsi su dichiarazioni rese dal coimputato in procedimento connesso, non riscontrate, né su testimonianze indirette rese da chi si rifiuta o non è in grado di indicare la fonte diretta, né, infine, su dichiarazioni rese da informatori di polizia giudiziaria non interrogati. Sempre nello stesso emendamento il governo prevede che si possa chiedere una proroga delle intercettazioni quando si ritiene, dalle indagini, che "l'attività delittuosa sia prossima a ulteriori conseguenze", oppure che si stiano per commettere nuovi reati. La proroga può avere una durata massima di 15 giorni, anche non consecutivi.

Parlamentari. Se il magistrato intercetta qualcuno che conversa con un parlamentare, sarà necessaria comunque l'autorizzazione della Giunta di Camera o Senato. L'autorizzazione dovrà essere richiesta anche se si acquisiscono tabulati di comunicazioni. E questo varrà soprattutto se si intercetta o si acquisiscono tabulati per accedere comunque "alla sfera delle comunicazioni del parlamentare". I verbali o i tabulati contenenti le registrazioni che riguardano anche un parlamentare, dovranno essere immediatamente trasmesse al procuratore della Repubblica che ne disporrà l'inserimento in un fascicolo separato conservato in una apposita sezione dell'archivio riservato. Della loro esistenza verrà data comunicazione riservata al parlamentare interessato a conclusione delle indagini preliminari.

Processi in corso. La legge sulle intercettazioni non potrà comunque essere applicata ai processi in corso per i quali è già stata chiesta l'autorizzazione a farle, così prevede un emendamento del governo appena presentato al ddl intercettazioni. Nella proposta di modifica che porta la firma del sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo si chiarisce comunque che possano essere applicate immediatamente a tutti i processi in corso le norme del provvedimento relative ai divieti di pubblicazione e gli obblighi di segreto. Si differisce poi di sei mesi dall'entrata in vigore della legge l'efficacia della norma che attribuisce al tribunale distrettuale in composizione collegiale la competenza ad autorizzare le intercettazioni.

Sub-emendamenti. Il termine per la presentazione dei sub-emendamenti agli emendamenti depositati oggi al ddl intercettazioni da governo e relatore sono fissati per lunedì prossimo, alle ore 17. Lo ha reso noto il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, a margine della seduta di oggi. "Martedì pomeriggio, sempre della prossima settimana - aggiunge Berselli - si procederà all'illustrazione dei sub-emendamenti con il parere del governo e del relatore. Il mercoledì mattina, alle 8.30, saremo pronti a votare, sempre che ci arrivino tutti i pareri necessari".

Le reazioni. La Federazione nazionale della stampa annuncia che il 28 aprile i giornalisti scenderanno in piazza per manifestare contro il ddl intercettazioni, giudicato "una legge bavaglio". Alla manifestazione seguiranno altre iniziative di lotta. A dar corpo alla contrarietà del Pd al provvedimento è il senatore Felice Casson, che giudica gli emendamenti presentati oggi "un'apertura", che però "non basta assolutamente". In particolare, Casson giudica sballata la norma che trasforma in reato il fatto che un cittadino registri una conversazione di cui è parte. "E' il cosidetto emendamento anti-D'Addario - spiega Casson - ma è molto pericoloso". Durissime critiche anche dall'Italia dei Valori. Secondo il presidente di senatori del gabbiano, Felice Belisario, "questo testo resta impresentabile". Più duro il segretario nazionale del Pdci, Oliviero Diliberto che sul suo Facebook scrive: "Non sapremo più nulla degli imprenditori che ridevano a crepapelle per il terremoto dell'Aquila, delle parole oscene di Berlusconi contro chi non era capace di cacciare Santoro, di calciopoli e via discorrendo. Non ci sarà più né mafia né camorra, alla faccia delle 'balle' di Saviano. Ci sarà solo l'Italia che vuole Berlusconi, truccata con lo stesso cerone usato da lui".
 

L'associazione Nazionale Magistrati
INTERCETTAZIONI, MOLTI I NODI IRRISOLTI:
 Roma, 21 aprile 2010
Gli emendamenti non modificano gli aspetti di criticità dell'impianto complessivo della riforma
L'Associazione nazionale magistrati ribadisce la più netta contrarietà al testo di riforma in materia di intercettazioni 
n discussione in Senato, che rischia di vanificare, soprattutto per i reati di mafia e di criminalità organizzata,
la possibilità di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento d'indagine.
Gli emendamenti da ultimo proposti, pur accogliendo in parte alcune osservazioni formulate dall'Anm,
non modificano gli insuperabili aspetti di criticità dell'impianto complessivo della riforma.

Gravi indizi di reato
L'introduzione del requisito dei "gravi indizi di reato" rappresenta un apprezzabile miglioramento rispetto all'originaria previsione degli "evidenti indizi di colpevolezza". Tuttavia, appare del tutto contraddittorio con tale innovazione il richiamo alla disciplina dell'art.192 c.p.p., trattandosi di norma che regola la valutazione della prova ai fini della colpevolezza e, dunque, difficilmente riferibile alla sussistenza di indizi di reato. 
E' poi assolutamente irragionevole il divieto di disporre nuovi ascolti sulla base dei contenuti di intercettazioni lecitamente acquisite. Ad esempio, se nel corso di una conversazione intercettata in un'indagine per traffico di stupefacenti l'interlocutore riferisce dell'imminente programmazione di un omicidio, sarebbe impossibile disporre nuove intercettazioni per impedire l'omicidio e individuarne i responsabili. 

Intercettazione utenze soggetti estranei
Analogamente è apprezzabile il tentativo di riempire di contenuto il requisito della indispensabilità a fini investigativi nell'ipotesi di intercettazione di utenze di soggetti estranei al reato. La formulazione della norma, però, è poco precisa sul piano tecnico e rischia di generare equivoci in merito ai presupposti necessari. Sarebbe, pertanto, preferibile utilizzare una formulazione più chiara come, ad esempio, l'indicazione della necessità che sussista fondato motivo di ritenere che le relative comunicazioni o conversazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine. 

Riprese visive
Condivisibile, infine, è la scelta di differenziare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni da quella delle riprese visive in luogo pubblico, attività quest'ultima di grande utilità investigativa che non incide sulla sfera della riservatezza delle persone coinvolte. 

Acquisizione tabulati
Inspiegabile, invece, perché si voglia mantenere la stessa disciplina delle intercettazioni anche per l'acquisizione dei c.d. tabulati, che per pacifica giurisprudenza costituzionale rappresenta un'interfenza nella libertà di comunicazione di gran lunga inferiore rispetto a quella delle intercettazioni. Peraltro per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo si prevedono, paradossalmente, requisiti più rigorosi per l'acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per un'intercettazione. 

Sul testo complessivo permangono ancora numerosi nodi irrisolti.

Limiti di tempo
In particolare, la previsione di un termine di durata massima delle intercettazioni è assolu-tamente irragionevole e rischia di rendere del tutto inutilizzabile lo strumento. L'attività criminosa non rispetta certo gli stretti margini temporali fissati dalla legge per lo svolgimento delle intercettazioni. Basti pensare a un sequestro di persona, a un'operazione di importazione di stupefacenti o di armi, alla tratta di persone, a un'attività di corruzione nella pubblica amministrazione per capire quanto sia del tutto inadeguato e irrisorio il termine di soli due mesi di ascolti. La possibilità di proroga di soli ulteriori 15 giorni che si vorrebbe introdurre non modifica in alcun modo l'irrazionalità della limitazione temporale prevista.

Intercettazioni ambientali
La limitazione delle intercettazioni ambientali ai luoghi nei quali "vi è fondato motivo di ritenere" che "si stia svolgendo l'attività criminosa", per tutti i reati e persino per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo, rischia di arrecare un danno irreparabile all'attività di contrasto alle organizzazioni criminali da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. 

Divieto di pubblicazione
Il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di tutti gli atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino alla chiusura delle indagini rappresenta un'inaccettabile limitazione al diritto/dovere di informazione e di cronaca garantito dall'articolo 21 della Costituzione. 

Registrazioni senza consenso
Del tutto incomprensibile è poi l'introduzione di un reato per la registrazione di comunicazioni da parte di uno degli interlocutori senza il consenso degli altri; una previsione in netto contrasto con la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Tale disposizione rischia, infatti, da un lato di esporre le vittime di reato a incriminazione (non essendo sempre possibile stabilire a priori che dal contenuto di una conversazione emerga una notizia di reato) e dall'altro di pregiudicare irrimediabilmente ogni forma di giornalismo d'inchiesta.

Competenza 
Infine, attribuire al tribunale con sede nel capoluogo del distretto e in composizione collegiale, non soltanto la competenza per autorizzare le attività d'intercettazione, ma anche quella per la convalida dei provvedimenti di urgenza, le proroghe, l'autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia di creare insuperabili problemi organizzativi, in assenza di qualsiasi intervento sulla geografia giudiziaria, pure sollecitato più volte dalla Anm.
 


Intercettazioni, Di Pietro le leggerà in aula
L'Anm: "A rischio le indagini di mafia"
Il leader dell'IdV annuncia iniziative di "disobbedienza civile" contro il governo che vuole limitarne l'uso e la pubblicazione. Previsto anche il carcere per chi le mette in stampa. Le critiche dell'Associazione nazionale magistrati

ROMA 21 aprile 2010- A mali estremi, estremi rimedi. Non potendo bloccare la legge che limita fortemente le intercettazioni 1, l'Idv di Antonio Di Pietro gioca di fantasia. Il ddl del governo vieta la pubblicazione sui giornali? L'Idv le leggerà in Aula. "Ogni volta che ci sarà un'intercettazione regolarmente depositata e a disposizione delle parti, al termine della seduta d'Aula (alla Camera o al Senato) si alzerà un parlamentare dell'Idv e la leggerà" dice l'ex pm. Un modo, questo, che comporterà l'inserimento delle intercettazioni lette nel resoconto parlamentare e la loro conseguente pubblicazione. Senza conseguenze penali per il cronista. 

Una strategia messa a punto ieri nel corso di una riunione del partito per evitare che con gli emendamenti che la maggioranza ha presentato al ddl intercettazioni "si passi dalla padella alla brace" così come dimostrerebbe, secondo l'ex pm, la cosiddetta norma "Anti-D'Addario" che vieta e punisce riprese e registrazioni considerate 'fraudolente'. 

Polemica anche l'associazione nazionale magistrati che ribadisce la "più netta contrarietà" al testo che "rischia di vanificare, soprattutto per i reati di mafia e di criminalità organizzata, la possibilità di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento d'indagine". 

Il testo del governo prevede che chiunque pubblichi o riveli atti di un processo penale coperti dal segreto istruttorio rischia una pena detentiva che va da uno a sei anni di reclusione. E' previsto anche che nessun documento o intercettazione di un processo penale possa essere pubblicato prima dell'udienza preliminare. Tra le novità indicate al ddl sulle intercettazioni spicca anche la non applicabilità della nuova normativa alle indagini già in corso: restano quindi i presupposti per proseguire con l'attività intercettativa in atto, ma soltanto per un periodo massimo di ulteriori 75 giorni. Dopodichè l'ascolto o la ripresa video devono cessare.

Nel secondo emendamento si prevede che potranno essere intercettati soltanto soggetti indagati dalla magistratura o direttamente connessi ai fatti delittuosi e non, come invece avviene ora, purchè abbiano contatti di qualche genere con persone eventualmente connesse con il soggetto indagato. In buona sostanza, viene sancito il concetto di 'individualizzazione' dell'intercettazione.

Non solo: i luoghi sottoposti a sorveglianza devono appartenere o essere utilizzati dall'indagato o da persone diverse, purchè risultino, dalle indagini, già a a conoscenza dei fatti sui quali si sta conducendo l'inchiesta. Inoltre, cambia anche il destinatario della richiesta di autorizzazione a procedere con l'intercettazione: non più il gip, ma il tribunale.

Oltre ai due emendamenti governativi, sono state presentate anche una decina di modifiche proposte dal relatore. Una di queste, per chi pubblica in tutto in parte atti o documenti di un processo penale di cui sia vietata la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o, in via alternativa, con l'ammenda da due a diecimila euro. Se la pubblicazione riguarda invece una intercettazione, la pena sarà l'arresto fino a due mesi o l'ammenda dai quattro ai ventimila euro.

Chiunque invece effetti "fraudolentemente riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni a lui stesso dirette o comunque effettuate in sua presenza - si legge in un altro emendamento del relatore - è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni", a meno che, è specificato nello stesso emendamento, dalla conversazione non emergano notizie di reato immediatamente riferite all'autorità giudiziaria. Per potersi avvalere di conversazioni in cui sia coinvolto un parlamentare, sarà poi sempre necessario ricevere autorizzazione da parte della giunta della Camera di appartenenza del parlamentare stesso.


Dispositivo dell'art. 192 c.p.p.
1. Il giudice valuta la provadando conto nella motivazionedei risultati acquisiti e dei criteri adottati [546 1 lett. e](1).
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [c.c. 2729
(Art. 2729. Presunzioni semplici. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.] (2).
3. Le dichiarazioni rese dal coimputatodel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento
connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [210, 238bis, 500 4] (3) (4).
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) (3) (4).
 
Ratio Legis
La norma si segnala soprattutto per la codificazione del principio della necessità di acquisizione di riscontri esterni onde ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie di coimputato o di imputato di reati collegati (i c.d. pentiti).
È pacifico che il principio di cui al comma terzo si applichi solo alle dichiarazioni di imputati e non anche alle dichiarazioni di testimoni, i quali, se attendibili intrinsecamente, non abbisognano di riscontri estrinseci.
Il giudice, in tale ipotesi, deve limitarsi a verificare se vi sia o meno incompatibilità fra quanto riportato dal teste come realmente accaduto, per sua diretta conoscenza, e quanto risulta da altre eventuali fonti di prova di pari valenza.
È dubbio invece se la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni dei c.d. pentiti [v. 1923-4] sia operativa solo nella fase del giudizio (per la decisione) ovvero anche nella fase delle indagini preliminari (ad esempio per emettere una misura cautelare). La giurisprudenza, pur essendo contrastante sul punto, sembrava orientata in prevalenza a ritenere la non applicabilità del terzo comma alla fase delle indagini preliminari, in particolare per l'adozione di misure cautelari (Cass. I, 29-4-1991, n. 1520; Cass. VI, 10-10-1992, n. 3144; Cass. I, 21-6-1994, n. 2540). Tale orientamento negativo è stato accolto dalle Sezioni unite penali che, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale, con la sent. 1 agosto 1995, n. 11, hanno affermato che, ai fini dell'adozione di misure cautelari, la chiamata di correità va apprezzata alla stregua dell'art. 273 che impone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. A tal fine, la chiamata di correità, che sia attendibile intrinsecamente e non smentita da elementi estrinseci o deduzioni dell'accusato, costituisce utile indizio di colpevolezza da valutare unitamente agli altri indizi necessari per adottare misure cautelari personali [v. 273].
In proposito Cass. I, 23-11-1995, n. 4547 ha aggiunto che, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare coercitiva, allorché si sia in presenza di una chiamata in correità, non può affermarsi in astratto la necessità di riscontri estrinseci afferenti al singolo «chiamato» o ai singoli episodi narrati, perché questi assumano il carattere dei gravi indizi di colpevolezza. Quindi la rilevanza della chiamata in correità va apprezzata come un qualsiasi altro indizio il quale deve sì ricevere un riscontro esterno, ma non necessariamente «individualizzato».
Peraltro, quando un provvedimento cautelare si fondi sulle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia il quale, successivamente, ritratti le accuse effettuate, si realizza una modifica rilevante del quadro indiziario che comporta la necessità di una rivalutazione complessiva dell'attendibilità intrinseca del collaborante, come anche degli indizi, al fine di constatarne la loro perdurante gravità. 

Note
(1) Il giudice, nel rispetto delle norme di legge, libero nella sua attività di valutazione della prova, deve dar conto, nella motivazione della propria pronuncia, dei risultati seguiti e dei criteri adottati: l'art. 192 1) sottolinea, dunque, l'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata, sicché il giudice del merito, giustificando in motivazione l'itinerario logico seguito, è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti più opportuni.

(2) Ai sensi dell'art. 192, comma secondo, c.p.p., l'esistenza di un fatto può essere desunta anche da indizi, purchè siano gravi, precisi e concordanti. In particolare, gli indizi possono dirsi concordanti quando consentono di ricostruire il fatto, la vicenda storica oggetto delle indagini, in senso univoco e comunque tale da escludere altre ragionevoli ipotesi (Corte di Cassazione 10 giugno 1998, n. 6894).
Secondo un orientamento giurisprudenziale, anche un unico indizio può, da solo, sorreggere il convincimento del giudice. Analogamente, la dottrina prevalente afferma che la regola della necessaria pluralità degli indizi non va intesa in senso assoluto. Voce autorevole ha sostenuto, però, che l'art. 192, comma secondo, c.p.p., col richiedere necessaria la pluralità degli indizi, recepisca una nozione «pratica» dell'indizio: probatio minor, strumento di valutazione o critica, come tale idoneo a sorreggere un giudizio in termini di probabilità e verisimiglianza, e non già di certezza, come avviene per la prova. Cosa diversa sono i sospetti che, anche se gravi, non possono essere elevati al rango di indizi; infatti, l'indizio è costituito da una circostanza di fatto nota e certa, mentre il sospetto è fondato su circostanze di fatto esse stesse incerte (cfr. Corte di Cassazione 10 giugno 1998, n. 6894).

(3) I commi 3 e 4 si riferiscono alla valutazione della chiamata in correità (cioè, le dichiarazioni rese contro altri da coimputati o da imputati di reati connessi o collegati a quello per cui si procede), che costituisce fondamentale strumento di prova in un numero elevatissimo di vicende processuali, soprattutto relative a delitti di criminalità organizzata. Il legislatore del 1988 ha, per la prima volta, codificato il criterio -- dapprima elaborato da giurisprudenza e dottrina -- della c.d. corroboration: le dichiarazioni accusatorie del coimputato vanno valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
La valutazione delle dichiarazioni del correo richiede, dunque, un duplice controllo. Occorre, in primo luogo, procedere alla verifica della credibilità del dichiarante (c.d. attendibilità soggettiva), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; occorrerà, quindi, verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante (c.d. attendibilità intrinseca), alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; il giudice dovrà, infine, esaminare i c.d. riscontri esterni (c.d. attendibilità estrinseca) idonei a confermare l'attendibilità della chiamata (il descritto itinerario logico è indicato in Cass, s.u., sent. 1653 del 22-3-1993).
Gli «altri elementi di prova» idonei a riscontrare la chiamata del correo non è necessario che valgano da soli, a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato: in tal senso qualunque acquisizione processuale, pur se non dotata di autonoma dignità di prova, può essere utilizzata in funzione di riscontro, ivi compresa, dunque, anche altra chiamata in correità, purché distinta e del tutto autonoma rispetto alla prima: ad esempio il riscontro esterno alle dichiarazioni di un «pentito», il quale riscostruisce le vicende di un omicidio e ne indica gli autori, potrebbe essere costituito dalle indicazioni utili al rinvenimento del cadavere o delle armi utilizzate per commettere il fatto.
Se la chiamata in correità riguarda più persone, i riscontri devono sussistere nei confronti di ciascuno degli accusati. Per converso, nel caso in cui più reati siano attribuiti ad un solo imputato, può non essere ritenuto indispensabile il riscontro esterno analitico per ciascuno di essi, riguardando il giudizio di credibilità la generalità delle dichiarazioni.

(4) La l. 13-2-2001, n. 45 ha modificato in modo rilevante la legge 15-3-1991, n. 82, disciplinante il trattamento di coloro che, imputati o testimoni, collaborano con la giustizia. In particolare è previsto che colui che intenda collaborare in ordine ad indagini relative a reati di terrorismo, eversione o criminalità mafiosa, al fine di essere ammesso al programma di protezione, deve rilasciare un «verbale illustrativo» dei contenuti della collaborazione. Pertanto, nel termine di 180 giorni, deve rendere al P.M. tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti su cui è interrogato, nonché di altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza.
Le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni alla p.g. od al P.M., su fatti diversi, non sono utilizzabili ai fini della prova contro persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità (art. 16quater, c. 9).
Dalla lettera della norma si evince, invece, che dichiarazioni con contenuto di novità rilasciate al giudice sono utilizzabili.
L'art. 25 della legge 45/2001, nel dettare la disciplina transitoria, prevede che le nuove disposizioni si applichino anche alle persone che abbiano manifestato la volontà di collaborare prima dell'entrata in vigore della nuova legge, con conseguente onere di redazione del verbale illustrativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa (vigente dal 11-3-2001).
Secondo una prima interpretazione, tale norma si applicherebbe a tutti i collaboratori di giustizia, anche a quelli che da tempo hanno iniziato la collaborazione. Secondo altro indirizzo interpretativo, la norma transitoria riguarderebbe solo coloro che hanno manifestato, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, la volontà di collaborare, ma non a coloro che già beneficiano del programma di protezione secondo le vecchie disposizioni.
 

Fonti:
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-i/art192.html

Codice di Procedura Penale
(Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
il testo del codice di procedura penale coordinato ed aggiornato con le ultime modifiche che sono state introdotte dalla Legge 20 novembre 2006, n. 281 in materia di intercettazioni telefoniche, dalla Legge 31 luglio 2006, n. 241 in materia di indulto, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102 in materia di conseguenze derivanti incidenti stradali, dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 in materia di criminalità informatica, dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 in materia di sicurezza e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (Decreto Sicurezza).
http://www.altalex.com/index.php?idnot=2011