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Per ribadire e motivare l’assoluta
contrarietà all’approvazione del disegno di legge n. 2244-A (fatto
proprio da Alleanza Nazionale) relativo al riconoscimento quali belligeranti
dei militari della r.s.i. – e la cui approvazione costituirebbe un autentico
strappo al diritto internazionale e costituzionale oltre che alla storia
della Liberazione del nostro Paese – è stato elaborato uno studio
con il contributo, fra gli altri, del prof. Giovanni Conso e del prof.
Giuliano Vassalli (presidenti emeriti della Corte Costituzionale) e di
Raimondo Ricci (Vice Presidente nazionale dell’ANPI).
Questo è il testo:
Una memoria relativa al disegno di legge n. 2244
sul riconoscimento quali belligeranti dei militari della r.s.i.
"In data 19 maggio 2004 la Commissione Difesa del Senato ha approvato
in sede referente (disponendo quindi il passaggio all’Aula) il disegno
di legge n. 2244 fatto proprio da Alleanza Nazionale, dal titolo "Riconoscimento
della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare
dal 1943 al 1945 nell’esercito della Repubblica sociale italiana (RSI)".
Il testo del disegno di legge, approvato dalla Commissione parlamentare,
è il seguente:
Art. 1.
1. I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali che prestarono servizio
nella Repubblica sociale italiana (RSI) sono considerati a tutti gli effetti
militari belligeranti, equiparati a quanti prestarono servizio nei diversi
eserciti dei Paesi tra loro in conflitto durante la seconda guerra mondiale.
Art.2.
1. Dalla presente legge non possono derivare oneri per la finanza
pubblica.
Occorre che non solo il Parlamento nella sua integrità ma lo
stesso Governo riflettano attentamente sul predetto disegno di legge.
Esso infatti rappresenta una chiara adesione alle teorie chiamate revisioniste,
e precisamente una forma di revisionismo giuridico e legislativo.
Richiamandosi integralmente a una sentenza del Tribunale supremo militare
del 26 aprile 1954 n. 747, la relazione al disegno di legge entra in grave
collisione con tutta la legislazione postbellica sul "collaborazionismo
con il tedesco invasore" segnatamente con l’art. 5 del Decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 (sostitutivo di precedente regio
decreto legislativo 26 maggio 1944 n. 134), che punisce a norma delle disposizioni
del Codice penale miliare di guerra chiunque abbia commesso o commetta
delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con
qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco
invasore, di aiuto e di assistenza a essa prestata.
Sulla base di tale disposizione la Corte di Cassazione, anche a Sezioni
Unite, prima e dopo il 1954, ha ritenuto legittime una lunga serie di condanne
per i delitti di aiuto militare al nemico (art. 51 c.p. mil. guerra) e
di aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 di detto codice).
In particolare si può citare, proprio sul tema della "belligeranza"
delle forze armate fasciste repubblicane, la sentenza delle Sezioni Unite
penali 7 luglio 1945 (pres.e rel. Aloisi, p.g. con conclusioni conformi
Lattanzi), emanata in sede di risoluzione di conflitto.
Contro questa pluriennale giurisprudenza, fondata su una rigorosa osservanza
delle leggi emanate in materia dal Governo legittimo dopo la formale entrata
in guerra dell’Italia contro la Germania (13 ottobre 1943) si sollevava,
unica e ambigua voce da parte di un organo, il Tribunale supremo militare,
soppresso con legge 7 maggio 1981 n. 180 che ha trasferito la relativa
competenza alla Corte di Cassazione, la sentenza 26 aprile 1954 n. 747,
sulla quale è esclusivamente motivato il disegno di legge fatto
proprio da Alleanza Nazionale.
Nella suddetta sentenza si affermava, contro ogni verità e logica
giuridica, che "la legislazione italiana postfascista non ha sotto il profilo
del diritto internazionale alcuna veste e alcuna autorità"; che
"i partigiani non erano belligeranti" (ciò in contrasto con ripetute
sentenze della Corte di cassazione, che considerano le formazioni partigiane
come appartenenti alle forze armate italiane); che se una "particolare
valutazione dei fatti era spiegabile nei primi dolorosi anni del dopoguerra,
oggi (1954) non può essere consentita".
Il contrasto sopra delineato fra l’isolata voce della sentenza del Tribunale
supremo militare del 1954 e tutto l’orientamento delle corti di merito
e della suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite (orientamento
che viene del tutto ignorato nella relazione al disegno di legge in questione)
non può che essere risolto considerando la piena legittimità
delle già citate disposizioni di legge emanate dal legittimo Governo
italiano (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159), incriminatrici
del collaborazionismo con il tedesco invasore, in forza delle quali i cittadini
italiani comunque militarmente inquadrati che abbiano prestato "aiuto militare
al nemico" o "aiuto al nemico nei suoi disegni politici" sono responsabili
di reati punibili a sensi del C.p. mil. guerra. Ciò esclude in radice
che i suddetti cittadini in quanto da considerare ribelli nei confronti
dello Stato legittimo, che su di essi ha giurisdizione, possano essere
invece considerati militari belligeranti, per di più, se pur a distanza
di molto tempo, con un provvedimento legislativo emanato da quello stesso
Stato legittimo che su di essi continua ad avere giurisdizione. La sentenza
del 1954 del Tribunale supremo militare afferma a un certo punto che "non
è possibile concepire che tali forze (militari di Salò) avessero
detta caratteristica (di belligeranti) solo di fronte agli Alleati e non
al cospetto dei cobelligeranti italiani". Anche ammettendo, il che è
tutto da dimostrare, che la qualità di belligerante dei militari
della Repubblica di Salò fosse ammissibile nei confronti degli Alleati,
operare l’equiparazione sopra riportata porterebbe a una totale parificazione
tra coloro che si batterono agli ordini del Governo legittimo e coloro
che si batterono sotto la bandiera della Repubblica di Salò: ed
è questo che creerebbe un conflitto non sanabile tra la legislazione
dello Stato legittimo e quella di un governo di puro fatto, definito per
decenni dalla giurisprudenza italiana come "governo fantoccio" al servizio
del tedesco invasore e privo di ogni legittimità.
Vi è infine da domandarsi se sia possibile recepire in una legge
italiana, per uniformarvisi, l’espressione di un isolato orientamento giurisprudenziale
del Tribunale supremo militare, in contrapposizione totale a una lunga
e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. La citata sentenza
26 aprile 1954 del Tribunale supremo militare ha sin dalle prime righe
il carattere assai più di manifesto politico che di una decisione
giudiziaria. Essa sostanzialmente parifica, quanto a efficacia dei relativi
atti e quanto a posizione sia sul piano interno che sul piano internazionale,
il Governo legittimo del "Regno del Sud" e quello della Repubblica Sociale
sorto tra il 23 settembre e il 5 novembre 1943 nel territorio militarmente
occupato dalla Germania (Ordinanza n. 1 dell’11 settembre 1943 del M.llo
Kesselring); mentre è noto che sia secondo i canoni del diritto
pubblico interno sia secondo quelli del diritto internazionale, il Governo
legittimo mantiene la propria sovranità legale sul territorio occupato
dal nemico fino a una eventuale debellatio o a un eventuale trattato
internazionale che modifichi i confini.
Concludendo, il disegno di legge in questione si trova in un conflitto
insanabile con l’ordinamento giuridico vigente in Italia, con il diritto
internazionale, con la stessa Costituzione e con la verità storica.
A parte la dirimente questione generale sopra esaminata destano gravi
perplessità, nel disegno di legge approvato dalla Commissione Difesa
del Senato in sede referente, alcuni aspetti particolari fra i quali la
incertezza di contenuti dell’art. 1, dove si dice che "i soldati, i sottufficiali
e gli ufficiali che prestarono servizio nella Repubblica sociale italiana
(RSI) sono considerati a tutti gli effetti militari belligeranti". Tale
dizione non coincide con quella del titolo di provvedimento, che parla
– come si è visto – di "riconoscimento della qualifica di militari
belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito
della Repubblica sociale italiana". Ora, la Repubblica sociale ebbe, oltre
che un esercito, anche una marina, una aeronautica e una guardia di finanza
e par chiaro che anche agli appartenenti a queste armi dovrebbe estendersi,
a mente del disegno di legge, l’eventuale riconoscimento di belligerante.
Ma che dire degli appartenenti alle "brigate nere" (nella denominazione
completa "corpo ausiliario delle squadre di azione delle brigate nere"),
il cui compito era fissato nell’art. 7 del decreto istitutivo 30 giugno
1944 n. 446 (della RSI) in quello del "combattimento per la difesa dell’ordine
della Repubblica sociale italiana, per la lotta contro i banditi e i fuori
legge e per la liquidazione degli eventuali nuclei di paracadutisti nemici"?
o degli appartenenti alla Guardia nazionale repubblicana (istituita anch’essa
– decreto legislativo del duce 24 dicembre 1943 n. 9 – con "compiti di
polizia interna e militare") o a formazioni volontarie quali le "SS italiane"
e altre, che svolsero soltanto funzioni di polizia e di formazione di plotoni
di esecuzione o di impiccagione di partigiani?
Si profila qui un’ambiguità interna al disegno di legge in esame
in quanto, non facendo esso riferimento nel testo, come invece nel titolo,
a un esercito, apre la strada a interpretazioni estensive intollerabili
oltre che illogiche."
Su questo tema si è svolta il 15 febbraio a Roma, nella Sala
Gialla del Senato della Repubblica, una conferenza stampa indetta dai gruppi
parlamentari del centro-sinistra alla quale hanno preso parte anche i dirigenti
delle Associazioni combattentistiche e partigiane. |