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XIV 1296–B
(Contenuto della delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola
superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio
e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la
composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari,
nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare
l’ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l’organico
della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati
presso la medesima;
f) individuare le
fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare
la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio
e trasferimento d’ufficio;
g) prevedere
forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai
magistrati di ogni ordine e grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci
dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro
i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1,
uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma
9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione
delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti
legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio
della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica
ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano
anche per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il
termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma
4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può
emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
(Princìpi e criteri direttivi, nonchè
disposizioni ulteriori)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per l’ingresso
in magistratura:
1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura
e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità,
se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli
nella funzione requirente;
2)
che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie
indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché
nelle materie attinenti al diritto dell’economia;
3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura,
e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio
nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici
e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle
materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto,
e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti
da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità
ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente
da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero
dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei
candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero
1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari
sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;
4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui
al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede
di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità
dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;
b) prevedere che siano
ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti
e nelle funzioni requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso
le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni,
stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole
di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto
previsto nel comma
5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati
negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;
2)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato
di ricerca in materie giuridiche;
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento
del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati
o disciplinarmente sanzionati;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
c) prevedere che, nell’ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d) prevedere che:
1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;
2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;
e) prevedere che,
dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati
si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le
seguenti:
1) funzioni giudicanti di primo grado;
2)
funzioni requirenti di primo grado;
3) funzioni giudicanti di secondo grado;
4) funzioni requirenti di secondo grado;
5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo
grado elevato;
10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11) funzioni giudicanti di legittimità;
12) funzioni requirenti di legittimità;
13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;
f) prevedere:
1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare
o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo
anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente
le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;
2)
che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado;
3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo
concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura,
previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte
funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti
e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche
i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno
esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;
4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni
di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui
ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso
per titoli;
5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti
e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione,
stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione
di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità
e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti
questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste
e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione
del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione
disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui
ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato
nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e
non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e
3) e dalle lettere h) e i);
g) prevedere che:
1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito
dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare
a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione
al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2;
2)
la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l),
numero 6);
3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito
dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare
a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver
frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione
al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2;
4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l),
numero 5);
5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità
assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione
nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal
comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba
avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso
distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale;
h) prevedere che:
1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale,
di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;
2)
funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di
corte di appello;
4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore
generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto
alla Direzione nazionale antimafia;
5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere
della Corte di cassazione;
6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente
di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di tre anni;
8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore
della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di tre anni;
9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente
di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di sei anni;
11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente
di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno
di cinque anni;
12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore
della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari
dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario,
di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente
dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso
per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di
procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata
all’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il
concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;
15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente
della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
da almeno cinque anni;
16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore
generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque
anni;
17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato
con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni
semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive
indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato
funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità
di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi
direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);
i) prevedere che:
1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle
di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti
di legittimità da almeno quattro anni;
2)
le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano
quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti
di legittimità;
4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano
quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore
generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimità;
5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano
quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimità;
6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato
con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni
direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due
anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista
dall’articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni
indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente
ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero
4), ultima parte;
l) prevedere che:
1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado,
individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il
passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto
alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti
di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio,
ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g),
numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso
in magistratura;
2)
annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati
quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio
di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi
giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti
di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio,
ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g),
numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso
in magistratura;
3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo
grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni
adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione
del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni
giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore
della magistratura con le seguenti modalità:
3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai
magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla
lettera f), numero 2), prima parte;
3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti
che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso
di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda
parte;
3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso
per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;
3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso
per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato
nello stesso anno;
3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti
ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni
i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria
di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;
3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata
come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che
sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda
venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate
ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai
magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla
lettera f), numero 2), prima parte;
4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti
che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso
di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda
parte;
4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso
per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;
4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso
per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato
nello stesso anno;
4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti
ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni
i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria
di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;
4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;
4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo
grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata
come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che
sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda
venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate
ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
6)
ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da
un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità
ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato
che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni
e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità,
come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di
provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
7.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni
giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura
ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio,
abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado,
abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di
formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera
f), numero 3);
7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato
nello stesso anno;
7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso
per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;
7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti
ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e,
a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni
di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;
8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità,
da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità
da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità,
come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità
di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive
o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente
alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);
9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni
requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura
ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano
esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione
alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);
9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato
nello stesso anno;
9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano
assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso
per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;
9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato
dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti
ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e,
a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni
di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;
10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
m) prevedere che:
1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione,
da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della
laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità
organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine
di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti
ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di
funzioni direttive di secondo grado, propone le nomine al Ministro della
giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente
disposizione con quanto previsto dall’articolo
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il
Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia
amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga
di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere
previsto al numero 3);
2)
i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione,
da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della
laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità
organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine
di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura
che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato
dei consigli giudiziari, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che
vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità
nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado
ovvero secondo l’anzianità di servizio;
3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera
i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata
di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro
della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore
della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;
4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere
per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi
poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di
grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con
esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente
numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado
e quelle di primo grado elevato;
5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia
esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento
di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato
alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria
provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per
il bilancio dello Stato;
6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano
carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;
7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere
del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di
altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e
di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza
nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo
11 del codice di procedura penale;
8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia
esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per
il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate
nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede,
senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti
e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che
eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre
a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità
e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado,
nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti
e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che
eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre
a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità
e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado,
nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento
alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo
svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso
dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento
delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni
direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso
si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11);
per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della
pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto
dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello
la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli
ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale
antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo
76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di
cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;
o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratra, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;
p) prevedere che:
1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate
per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;
2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;
q) prevedere che:
1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente
secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai
numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente
conseguito:
1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3) terza classe: da due a cinque anni;
1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;
r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;
s) prevedere che:
1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;
2)
siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di
cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie
per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in
cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria
la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli
indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle
attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo
55, comma 4, terzo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della
giustizia di cui all’articolo
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre
il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario
ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano,
tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità,
il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il
magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di
cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma
nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione
del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili
per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al
Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di
esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto
dall’articolo
14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali
circa le rispettive competenze;
t) prevedere che:
1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione
tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale
siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente
generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti
i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti
del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,
nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché
di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente,
alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale
nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;
2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere l’istituzione
come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura
didattica stabilmente preposta:
1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione
degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili
tecnico, operativo e deontologico;
2)
all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione
dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico,
operativo e deontologico;
3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio
e ricerca;
4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli
accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;
b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;
c) prevedere che la
Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una
destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento
professionale e alla formazione dei magistrati;
d) prevedere che
il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato
in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore
della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari,
dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio
requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello
di prima destinazione;
e) prevedere modalità
differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità
delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati
a svolgere;
f) prevedere che
nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori
giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza,
scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti
assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;
g) prevedere che
per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;
h) prevedere che,
in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto
di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione
di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui
base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;
i) prevedere che,
in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso
ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno,
e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto
di impiego;
l) prevedere che
la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura
in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione
o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso
la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due
magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura,
da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione
nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario
ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale
e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito
del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti
del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal
Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non
siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni
di concorso per uditore giudiziario;
m) prevedere un comitato
di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione
annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico
di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di
ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio
didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento
delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna,
a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando
i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere
che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo
numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato
direttivo di cui alla lettera l);
n) prevedere che,
nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo
di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio
superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio
nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio
universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
o) prevedere l’obbligo
del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate
e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari
di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di
formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo
di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato
a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni
superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione
al corso per un periodo non superiore a sei mesi;
p) stabilire che,
al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una
valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua
partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del
corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire
elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;
q) prevedere che
il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente
parteciparvi trascorso almeno un anno;
r) prevedere che
vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura
a competenza interregionale;
s) prevedere che,
al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano
effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o
viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano
frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento
e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti
dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati
alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in
via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo,
il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più
di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro;
che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l’articolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
t) prevedere che
i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di
secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito
positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola
superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore
della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità,
desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività,
dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio,
dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti
i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni
di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla
presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo
e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente
alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere
disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di
esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più
di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra;
prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive,
si applichi l’articolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato
ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;
u) prevedere che,
per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle
funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto
i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore
della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non
devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.
3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b) prevedere che i
componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale
e dal Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che
membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano
il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il
Presidente del Consiglio nazionale forense;
d) prevedere che
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo
Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente
scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
e) prevedere che
al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto
compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v)
per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;
f) prevedere che
i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali
prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti,
oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque
magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro
membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in
materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni
di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale
della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto,
eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo,
nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto
nel loro ambito;
g) prevedere che
nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati
ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio
presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei
quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche,
uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio
della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione
ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione
del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti
con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio,
nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto
nel loro ambito;
h) prevedere che
i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei
quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e
giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso
criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto
per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere
f) e g);
i) prevedere che
i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente,
dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale,
su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e
dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università
della regione;
l) prevedere che
membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore
generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine
degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;
m) prevedere che
il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello
ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto
tra i componenti non togati, ed un segretario;
n) prevedere che
il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti
non possano essere immediatamente confermati;
o) prevedere che
l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un
collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione
dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano
funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti
nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro
seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati
che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre
trecentocinquanta magistrati;
p) prevedere che
dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni
giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore
a venti anni;
q) prevedere che
la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga
secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;
r) prevedere che
al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:
1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della
preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità,
della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque
nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza
nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà
acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine
degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue
funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare
i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;
4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con
segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento
degli uffici del giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare
riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità
da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione
di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di
provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego,
concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
t) coordinare con
quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono
ulteriori competenze dei consigli giudiziari;
u) prevedere che
i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente
alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie
di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);
v) prevedere che
gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che
compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni
e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri
1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa
alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis,
7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge
21 novembre 1991, n. 374.
4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il
procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla
funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti
ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo
coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione
di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività
di un settore di affari;
c) prevedere che
il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione
dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della
trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del
proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà
di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore
della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura;
prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri
cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera
b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà
di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere
che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione
di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato
o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il
provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi
fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa
determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono
attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse
finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;
d) prevedere che
alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d),
sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo
6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
e) prevedere che
gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali
o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore
della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente
delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni
della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura
cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del
fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure
cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in
ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,
riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;
f) prevedere che
il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato
appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che
tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite
impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica
segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto
al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati
del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;
g) prevedere che
il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare
il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il
rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente,
oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione;
h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione
di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la
Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di tribunale;
c) prevedere che
della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette
magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non
meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare
servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;
d) prevedere che
il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario
e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria,
titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;
e) prevedere l’abrogazione
dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere
che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario
di cui al regio
decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello
e».
6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;
b) prevedere:
1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;
2)
che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare
la dignità della persona;
3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non
debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano
la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato
o il prestigio dell’istituzione;
4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare
perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
c) salvo quanto stabilito
dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio
delle funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
2)
i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle
parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con
il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti
di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività
giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio
delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle
medesime;
3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento
di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi
di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione
della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi
di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è
richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla
legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari
o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo
di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione
prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento
dei doveri di diligenza e laboriosità;
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti
relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e
ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il
presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza
dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso
sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;
5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento
coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione,
nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in
corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a
ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto
qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti
negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con
sentenza passata in giudicato;
6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio
con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste
al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie
attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire
e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il
rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio
e di misura;
7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità
tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita
e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una
sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di
fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente
l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza,
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza
di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli
18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati
ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare
luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi
delle lettere n) e o);
9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che
costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad
organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;
10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale
fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave
ed inescusabile;
11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo
a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione
di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni
sulla legge in generale;
d) prevedere che
costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:
1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
2)
il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione
comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere
stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione
superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari
con una di tali persone;
3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione
dell’organo competente;
4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria
o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati
nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da
soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni
o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio
giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto
di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai
difensori di costoro;
6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento
in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità
con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà
di decisione nel procedimento medesimo;
7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente
incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;
8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento
nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare
l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;
9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà
e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;
10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato
o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio
di funzioni costituzionalmente previste;
e) prevedere che
costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:
1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
2)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è
stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo,
alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità
e conseguenze, carattere di particolare gravità;
3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è
stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto,
sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere
di particolare gravità;
4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità
del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa
o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;
f) prevedere come
sanzioni disciplinari:
1) l’ammonimento;
2)
la censura;
3) la perdita dell’anzianità;
4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione;
g) stabilire che:
1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;
2)
la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della
decisione;
3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un
periodo compreso tra due mesi e due anni;
4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei
mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive,
debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato
non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive
presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno
alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento
economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla
metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta
o settima classe;
6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero
irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di
maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;
8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente
della Repubblica;
h) prevedere che
siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2)
la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge;
3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità
di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera
p);
4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio
delle funzioni;
8) la scarsa laboriosità, se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti;
11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o
ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura,
qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi
di particolare gravità;
i) prevedere che
siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
2)
l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave;
3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
l) stabilire che:
1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;
2)
sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni
l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge
ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è
stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità
e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;
3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare
per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna
penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi
degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto
provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello
stesso codice;
m) stabilire che,
nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione,
la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa
disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio
quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione
della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre
una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad
eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero
se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;
n) prevedere che,
nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione
diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi
elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento
ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo
comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m)
e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare,
il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano
essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore
della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato
di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza
e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi
di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo
2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente
riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma
siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per
le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;
o) prevedere la modifica
dell’articolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo
anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative,
i magistrati dispensati dal servizio;
p) ridisciplinare
le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera
più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente
disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché
alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato
a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti
sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente
esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria;
q) equiparare gli
effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.
7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;
b) stabilire che:
1) l’azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;
2)
entro un anno dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione
del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;
entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare.
Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso
per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è
di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di
cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati,
il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;
3) il corso dei termini sia sospeso:
3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;
3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione
di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno
in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici,
e per tutto il tempo necessario;
3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato
o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;
c) prevedere che:
1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione
disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede;
2)
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di
esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della
giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia,
se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti,
ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può
fare nel corso delle indagini;
3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i
dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e
al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante
sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di
collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti
l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano
rilevanti sotto il profilo disciplinare;
4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore
generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore
della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti
l’inizio del procedimento;
5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare
fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata
promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro
di cui al numero 2), ultimo periodo;
d) stabilire che:
1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta
giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato;
analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni
di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque
momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso,
da un consulente tecnico;
2)
gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o
dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità
non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione
scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato
ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella
della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare;
3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili,
le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che
comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,
delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica
comunque quanto previsto dall’articolo
133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti,
ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se
lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare,
possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto
possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il
Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed
il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro
pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore
generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un
periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare
per un analogo periodo;
4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero
possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale
della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;
5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste
conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare
il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il
fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione
dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia
degli atti;
e) prevedere che:
1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle
indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo
a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro
della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;
2)
il Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui abbia promosso l’azione
disciplinare, ovvero abbia chiesto l’integrazione della contestazione,
in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà
di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio
superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le
parti;
3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel
caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione,
cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il
giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;
5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima
della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato
nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al
Ministro della giustizia;
6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere
l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la
declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione
al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione
disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con
invio di copia dell’atto;
7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del
procedimento nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare,
ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, e, nei venti giorni
successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente
della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale,
formulando l’incolpazione;
8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo
a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta
la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta
del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si
provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;
9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro
della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare,
ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, il quale può
esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato
dell’Ispettorato generale;
10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie,
esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;
f) prevedere che:
1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato
dal presidente svolga la relazione;
2)
l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta
di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia
pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della
funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio
che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;
3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove
che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato
generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti
degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché
delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione
di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato
del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme
del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle
che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,
dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto
dall’articolo
133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377
e 384 del codice penale;
4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle
prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro
della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito
per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera
di consiglio;
5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione
disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;
6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione
disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione
al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione
disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con
invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per
la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.
Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;
g) stabilire che:
1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile
di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto,
fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);
2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;
h) prevedere che:
1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni
e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura
il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia
stata adottata una misura cautelare personale;
2)
la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non
più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento;
la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare,
allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi
indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio,
negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;
3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura
indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del
comma 6;
4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se
è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo
530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche
se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento
per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più
soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto
a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia
indicata nel numero 3) della lettera m);
i) prevedere che:
1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto
non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando
al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare
che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle
funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle
funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;
2)
la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno
tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato
la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere
da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di
sospensione cautelare;
3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi
momento, anche d’ufficio;
4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri
3) e 4);
l) prevedere che:
1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere
h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare,
l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini
e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei
provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed
i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;
2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;
m) prevedere che:
1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso
abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione
anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata
nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta
ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto
di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere
l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con
precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;
2)
la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la
pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;
3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato
è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o
dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata
della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte
le somme già riscosse per assegno alimentare;
n) prevedere che:
1)
in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili,
con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:
1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili
con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;
1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi
di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento
disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;
1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa
sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato
accertato con sentenza irrevocabile;
2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;
3)
la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata
applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta
incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia
interesse anche soltanto morale;
4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore
speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve
essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita
copia autentica della sentenza penale;
6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia
e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni
di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e
5);
7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare
e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile
l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2),
o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta
manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio
di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento
disciplinare;
8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione
sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;
9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare
revochi la precedente decisione;
10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio
di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera
nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati
in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati.
8. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere
che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura,
sia reso noto l’elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento
è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l’ente conferente,
l’eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell’incarico e il
numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell’ultimo
triennio;
b)
prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati
di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della
magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli
avvocati e procuratori dello Stato;
c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a)
e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici
dei rispettivi Consigli e Ministero.
9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che,
ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto
anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito
la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea
anteriormente all’anno accademico 1998-1999;
b) prevedere che il
requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g),
numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i),
numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1),
7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata
in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma
2;
c) prevedere che
i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei
decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta
data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado
da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni,
previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura,
si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente
nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il
Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei
magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio
nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità
o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio;
che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di
graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso
circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio
avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente
ai sensi dell’articolo
11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni
di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare
la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta
di mutamento nelle funzioni;
d) prevedere che
le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l)
del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già
compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla
data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
e) prevedere che
le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l)
del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già
compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla
data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;
f) prevedere che
ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo
di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva
la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo
conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti
e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte
nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma
1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti
che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni
giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai
magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo
conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità
siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano
frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle
funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti
di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che,
ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui
al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e
14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero
4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e)
il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina
ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni
di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici
direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo
restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di
venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario
equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità;
prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo
di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al
comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il
conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i),
numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio
delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni
direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni
direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti
nei predetti numeri;
g) prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati
che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti
mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso
il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o
ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive
nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire
alle successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della
magistratura;
h) prevedere che,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati
che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico
nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il
passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto,
si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);
i) prevedere che
ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b),
siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia
delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano
essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni
di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di
anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;
l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;
m) prevedere per il
ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data
di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):
1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati
in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);
2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo,
non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati
in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo,
abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano
ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata
in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato;
4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori
ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
quanto previsto dal secondo
comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modificazioni;
n) prevedere che alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):
1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri
5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m)
del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento
di sede per concorso virtuale;
2)
che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi
e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;
3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate
al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di
provenienza prima che siano decorsi cinque anni.
10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.
12. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.
13. Dall’attuazione del comma 10 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
14. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento
del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo
si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;
b) competenza delle
direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti
il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse
materiali, i beni e i servizi, le statistiche;
c) istituzione presso
ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione
giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti,
in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale
sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata
della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o
con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze
o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente
rivelatrici di carenze professionali;
d) riserva all’amministrazione
centrale:
1) del servizio del casellario giudiziario centrale;
2)
dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in
materia di servizi giudiziari;
3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da
destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i
concorsi regionali;
6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni
e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto
di impiego e delle riammissioni;
8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;
10) dei compiti
di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.
15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al
personale, valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856
a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni,
gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
17. In ogni caso, le disposizioni attuative della
delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data
del 1º luglio 2005.
18. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al
comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.
19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;
b) prevedere che i
componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili
per i successivi otto anni;
c) prevedere che
per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà
di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.
20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.
21. Il Governo è delegato ad adottare, entro
quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo
1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare
fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti
decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti
al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.
22. Per l’emanazione del decreto legislativo di
cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo
1.
23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai
sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
24. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo
17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni,
e di cui al comma
5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni,
si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto
dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede
di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo
17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più
vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella
sede di provenienza.
25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano
ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia
delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.
26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano
anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente
alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo
di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso
luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.
27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi
24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di
trasferimento.
28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
29. All’articolo 7-bis, comma 2-ter,
primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo
57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei
anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
30. All’articolo
57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni,
le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni».
31. All’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 86 è
sostituito dal seguente:
«Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione
della giustizia). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data
di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende
comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente
anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i
successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte
di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica
e solenne, con la partecipazione del procuratore generale presso la Corte
di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei
rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione
della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione
e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti
degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti
dell’avvocatura»;
b) l’articolo 89
è abrogato;
c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.
32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi
sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali
ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla
temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché
sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il
medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto
di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto
delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti
magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi
direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare
dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari
posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1,
lettera g), numeri da 1) a 6).
34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo
grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di
Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo
e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari
della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso
riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
35. Nella tabella A allegata al decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte
di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale
di Bolzano/Bozen:
a) nel paragrafo relativo
al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis»
sono soppresse;
b) nel paragrafo
relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein»
e «Proves/Proveis».
36. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».
37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.
38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera
t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per
l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro
968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per
il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t),
numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a
decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento
delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
39. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è
autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro
13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005
ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500
a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000
per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro
5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi
di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del
comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per
l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi
al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).
40. Per le finalità di cui al comma 3, la
spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed
euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005
ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma
3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a
decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f)
e g).
41. Per le finalità di cui al comma 5, la
spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed
euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.
42. Per le finalità di cui al comma 11 è
autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno
2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41,
pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno
2006, si provvede:
a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
44. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
45. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l),
m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data
del 1º luglio 2005.
47. Nelle more dell’attuazione della delega prevista
al comma 19, per l’elezione dei componenti del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un
solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente
espressi oltre tale numero sono nulli.
48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione
annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti
di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.
49. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
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