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La Corte costituzionale giudicando sulle questioni di legittimita costituzionale poste con le ordinanze N. 397/2009 e 398/2008 del Tribunale di Milano e 09/2009 del GIP del Tribunale di Roma, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge N. 124 del 23 luglio 2009, meglio nota come Lodo Alfano, per la violazione degli atricoli 3 e 138 della Costituzione Italiana. |
Lodo Alfano Legge 124/2008 Gu 23.7.2008
- Ghedini - davanti alla Corte Costituzionale 6/10/2009
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"La legge è uguale per
tutti, ma non necessariamente lo è la sua applicazione",
"Il premier non è 'primus
inter pares' come vuole la tradizione liberale, ma 'primus super pares'".
Orwell 1945 - La Fattoria degli animali -
“Tutti gli animali sono uguali,
ma alcuni animali sono più uguali degli altri.”
La Corte costituzionale ha deciso sulla legittimità
costituzionale del cosiddetto Lodo Alfano:
la legge, in gazzetta ufficiale dal 23 luglio 2008,
prevedeva l’immunità per le alte cariche dello Stato.
Erano previsti alcuni limiti a questa immunità.
Tra questi limiti, dopo l'approvazione di un emendamento presentato
dal Pd, c'era quello che precisa che l'immunità
non si estende in caso di cambio di carica, anche nel corso della stessa
legislatura: se il presidente del Consiglio fosse stato nominato presidente
della Repubblica, perciò, il lodo Alfano non gli si sarebbe stato
applicato, mentre si rarebbe stato applicato se fosse succeduto a se stesso
a Palazzo Chigi. Ciò derivava dal fatto che la non reiterabilità
della sospensione, come si è visto, aveva un'unica eccezione: la
nuova nomina a presidente del Consiglio nel corso della legislatura.
Il testo, di un solo articolo, prevedeva che i processi
penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente
della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica,
di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei
ministri siano sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione
della carica o della funzione.
La sospensione si applicava anche ai processi penali
per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
In dettaglio il comma 1 del provvedimento prevedeva
che nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente
del Consiglio dei ministri, la sospensione riguardasse
i reati extrafunzionali, dato che i cosiddetti «reati funzionali»
rientrano
nella disciplina già prevista dalle norme costituzionali,
secondo cui il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento
o per attentato alla Costituzione; mentre il Presidente del Consiglio dei
ministri, per i predetti reati, può essere sottoposto alla giurisdizione
ordinaria, dopo la decisione di rinvio
a giudizio adottata dal tribunale dei ministri e,
in ogni caso, previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
Il comma 1 prevedeva, inoltre, che la sospensione del processo opera anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica o della funzione.
Il comma 2 prevedeva che, in ogni momento, l'imputato
può rinunciare alla sospensione, anche attraverso il difensore munito
di procura speciale. Questa disposizione esclude l'automatismo
della sospensione, tutelando il diritto di difesa dell'imputato, che può
volontariamente decidere di affrontare il processo senza doversi dimettere
dalla carica ricoperta.
Il comma 3 consentiva al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una norma che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Il comma 4 prevedeva che, in caso di sospensione del
processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati
in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall'articolo
159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della
sospensione. Il comma 5 prevede che la sospensione opera per l'intera durata
della carica o della funzione. La diversa durata delle
quattro cariche e la possibilità di una nuova nomina del Presidente
del Consiglio dei ministri hanno tuttavia imposto
di prevedere, per quest'ultima carica, una limitata eccezione alla regola
della non reiterabilità, nel caso del nuovo
incarico assunto nella stessa legislatura.
Il comma 6 prevedeva la possibilità, per la
parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo
75, comma 3,
del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto
è compatibile con i princìpi generali - posto che la rinuncia
agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile
nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda - ma
è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato
dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine
di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione
del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della
parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della
domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità,
attraverso la riduzione del termine per comparire.
Il comma 7 conteneva una disposizione transitoria,
che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso,
in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge.
Infine, il comma 8 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (06 ottobre
2009)
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Ddl Camera 1442 - Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 [1]e 96 dellaCostituzione [2]i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione. 2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione. 3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 [3]e 467 del Codice diprocedura penale [4], per l'assunzione delle prove non rinviabili. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 [5]del codice penale. 5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo75 comma 3 del Codice di procedura penale [6]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del Codice di procedura civile [7], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI
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TUTTE LE NOTE DEL TESTO [1] «Art. 90. - Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
[2] «Art. 96. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica,
sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
[3] «Art. 392 (Casi). - 1. Nei corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta
nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta
giorni.».
[4] «Art. 467 (Atti urgenti). - 1. Nel casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. 2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. 3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per
il dibattimento».
[5] «Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui autorità competente accoglie la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è
cessata la causa della sospensione».
[6] «Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale). - 1. - 2. (Omissis). 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza
penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia
della sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le eccezioni
previste dalla legge».
[7] «Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può,
su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale
e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini
indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il
minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della
scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale
che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per
la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella
indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere
comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima
dell'udienza fissata dal presidente».
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