Facciamo
un riassunto delle puntate precedenti.
Nel
2000 l’UE emana la direttiva 2000/78/CE contro le discriminazioni sul lavoro
per età,religione, orientamento sessuale,
handicap, convinzioni personali.
La
direttiva, che potete leggere per intero all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/labour/78ec/ad_it.pdf
, obbligava gli stati membri a raggiungere quegli obiettivi entro
il 2003.
Il
governo italiano ha recepito la direttiva
ed ha deciso di attuare la suddetta direttiva attraverso una legge delega,
affidando al governo il compito di realizzare una legge ad hoc e sorpassando
così di fatto la discussione parlamentare.
Il
decreto legislativo di cui parliamo è
stato recentemente approvato dal consiglio dei ministri e deve ancora essere
firmato dal presidente della repubblica.
Il
primo schema del decreto attuativopotete
trovarlo all’indirizzo : http://www.dssiracusa.com/decreti/schema-decreto-discrimin.html
.
Questo
testo tuttavia ha già subito delle piccole ma non irrilevanti modifiche,
a giorni vi spediremo il testo approvato dal consiglio dei ministri.
Ma
quali sono i punti controversi?
1) Articolo 3,
comma 3
Forse
il punto più dibattuto. Dopo aver elencato una definizione di discriminazione
si stabilisce il campo di applicazione
della legge e si configurano delle deroghe al principio di non discriminazione.
Se
nello schema di decreto si recitava :
“Nel
rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell’ambio
del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa,
non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle
differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione,
alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o alle tendenze
sessuali di una persona, qualora si tratti di caratteristiche che incidono
sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o
che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell’attività lavorativa.
Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle
caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell’idoneità
allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia,
penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.”
In
questa prima stesura l’articolo era chiaramente tendenzioso e discriminatorio
e si discostava chiaramente dalla direttiva.
Nella
seconda stesura non si parla più di “modalità
di svolgimento dell’attività lavorativa” ma si parla di “natura
e contesto dell’attività lavorativa”
riprendendo l’articolo 4 comma 1 della direttiva 2000/78/CE.
Gli
effetti di questo comma dipenderanno anche dall’interpretazione che ne verrà
data dai giudici… resta infatti da valutare quando e perché una
delle caratteristiche oggetto di discriminazione sarebbe determinate per
la natura ed il contesto dell’attività lavorativa.
Tuttavia,
eccetto che per l’orientamento sessuale e per le convinzioni personali
su cui non si era mai legiferato, questo comma potrebbe
far fare dei passi indietro alla
legislazione vigente che prima, con anni e anni di leggi a tutela, non
prevedeva per le persone in handicap e per la religione nessuna deroga
al principio di non discriminazione.
Ma
questo è incostituzionale perché si discosta dalla direttiva
all’articolo 8 comma 2: “
L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire
motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione
già predisposto dagli Stati Membri nei settori di applicazione
della presente direttiva.”
Un’ulteriore
deroga è costituita dalle forze armate, servizi di polizia penitenziaria
o di soccorso, dove, a quanto pare, la valutazione di idoneità non
è disciplinata dal decreto legislativo, insomma, lì fanno
un po’ “quello che gli pare
e piace”…
2) Onere
della prova
Nella
direttiva non era più il lavoratore a dover provare di
esser stato discriminato ma era il datore di lavoro a dover provare la
sua innocenza.
Nel
decreto del governo italiano questo spostamento dell’onore della prova
non c’è stato.
Il
fatto che il lavoratore debba “provare” di esser stato discriminato, non
essendoci spesso documenti scritti, significherebbe produrre dei testimoni,
che sono spesso i colleghi di lavoro.
Ma
quanti colleghi testimonierebbero contro il proprio datore di lavoro?
3) Possibilità
per le associazione di difendere il lavoratore
Nella
direttiva anche le associazioni e non solo le associazioni sindacali possono
costituirsi a difesa degli interessi del lavoratore.
Nel
decreto invece le associazioni vengono deliberatamente
escluse.
4) Tendenzioso
accostamento omosessualità-pedofilia
“6.
Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione
ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità
legittime perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati. In particolare,
resta ferma la legittimità di atti
diretti all’esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa
che riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione e l’educazione di soggetti
minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva
per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia
minorile”
Possiamo
essere d’accordo ma non si spiega perché il legislatore abbia avuto
bisogno di specificarlo, in una normativa antidiscriminatoria che riguarda
anche l’orientamento sessuale questa precisazione non richiesta e non necessaria
tradisce il pregiudizio e la malafede di chi ha scritto il decreto, secondo
un tendenzioso accostamento omosessualità-pedofilia che non ha ragion
d’esser ed è smentito dai dati, essendo la maggior parte dei pedofili
eterosessuali.
L’omosessualità
è una tipologia di affettività,
la pedofilia un reato.
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