Salve a tutti.

Facciamo un riassunto delle puntate precedenti.

Nel 2000 l’UE emana la direttiva 2000/78/CE contro le discriminazioni sul lavoro per età,religione, orientamento sessuale, handicap, convinzioni personali.

La direttiva, che potete leggere per intero all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/labour/78ec/ad_it.pdf , obbligava gli stati membri a raggiungere quegli obiettivi entro il 2003.

Il governo italiano ha recepito la direttiva ed ha deciso di attuare la suddetta direttiva attraverso una legge delega, affidando al governo il compito di realizzare una legge ad hoc e sorpassando così di fatto la discussione parlamentare.

Il decreto legislativo di cui parliamo è stato recentemente approvato dal consiglio dei ministri e deve ancora essere firmato dal presidente della repubblica.

Il primo schema del decreto attuativopotete trovarlo all’indirizzo : http://www.dssiracusa.com/decreti/schema-decreto-discrimin.html .

Questo testo tuttavia ha già subito delle piccole ma non irrilevanti modifiche, a giorni vi spediremo il testo approvato dal consiglio dei ministri.

Ma quali sono i punti controversi?

1) Articolo 3, comma 3

Forse il punto più dibattuto. Dopo aver elencato una definizione di discriminazione si stabilisce il campo di applicazione della legge e si configurano delle deroghe al principio di non discriminazione.

Se nello schema di decreto si recitava :

“Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell’ambio del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o alle tendenze sessuali di una persona, qualora si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

In questa prima stesura l’articolo era chiaramente tendenzioso e discriminatorio e si discostava chiaramente dalla direttiva.

Nella seconda stesura non si parla più di “modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” ma si parla di “natura e contesto dell’attività lavorativa” riprendendo l’articolo 4 comma 1 della direttiva 2000/78/CE.

Gli effetti di questo comma dipenderanno anche dall’interpretazione che ne verrà data dai giudici… resta infatti da valutare quando e perché una delle caratteristiche oggetto di discriminazione sarebbe determinate per la natura ed il contesto dell’attività lavorativa.

Tuttavia, eccetto che per l’orientamento sessuale e per le convinzioni personali su cui non si era mai legiferato, questo comma potrebbe far fare dei passi indietro alla legislazione vigente che prima, con anni e anni di leggi a tutela, non prevedeva per le persone in handicap e per la religione nessuna deroga al principio di non discriminazione

Ma questo è incostituzionale perché si discosta dalla direttiva all’articolo 8 comma 2: “ L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati Membri nei settori di applicazione della  presente direttiva.”

Un’ulteriore deroga è costituita dalle forze armate, servizi di polizia penitenziaria o di soccorso, dove, a quanto pare, la valutazione di idoneità non è disciplinata dal decreto legislativo, insomma, lì fanno un po’  “quello che gli pare e piace”…

2) Onere della prova

Nella direttiva non era più il lavoratore a dover provare di esser stato discriminato ma era il datore di lavoro a dover provare la sua innocenza.

Nel decreto del governo italiano questo spostamento dell’onore della prova non c’è stato.

Il fatto che il lavoratore debba “provare” di esser stato discriminato, non essendoci spesso documenti scritti, significherebbe produrre dei testimoni, che sono spesso i colleghi di lavoro.

Ma quanti colleghi testimonierebbero contro il proprio datore di lavoro?

3) Possibilità per le associazione di difendere il lavoratore

Nella direttiva anche le associazioni e non solo le associazioni sindacali possono costituirsi a difesa degli interessi del lavoratore.

Nel decreto invece le associazioni vengono deliberatamente escluse.

4) Tendenzioso accostamento omosessualità-pedofilia

“6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi adeguati e proporzionati. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all’esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione e l’educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile”

Possiamo essere d’accordo ma non si spiega perché il legislatore abbia avuto bisogno di specificarlo, in una normativa antidiscriminatoria che riguarda anche l’orientamento sessuale questa precisazione non richiesta e non necessaria tradisce il pregiudizio e la malafede di chi ha scritto il decreto, secondo un tendenzioso accostamento omosessualità-pedofilia che non ha ragion d’esser ed è smentito dai dati, essendo la maggior parte dei pedofili eterosessuali. 

L’omosessualità è una tipologia di affettività, la pedofilia un reato.