CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute
ai commi 2 e 3 dell’articolo 46 della legge regionale n. 1 del 18 febbraio
2004 e nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali
in materia e in particolare dalle norme contenute nel Titolo IV del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, sono dettate
le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull’attività
urbanistico – edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le modalità
per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi organizzativi
di controllo.
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa l’applicazione nella
Regione Umbria delle norme statali di dettaglio in materia di vigilanza
sull’attività urbanistico – edilizia, responsabilità e sanzioni
contenute nel Titolo IV, Capo I e Capo II, articoli 31, 32, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.P.R. 380/2001, salvo le disposizioni relative
ai principi fondamentali e alla legislazione esclusiva dello Stato.
CAPO II VIGILANZA E RESPONSABILITA’
Art. 3. (Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia) 1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale esercita anche avvalendosi del nucleo di
controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei titoli
abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all’articolo 39 della
legge regionale 1/2004. 2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità,
o a vincoli preordinati all’esproprio, nonché, fatta salva la disciplina
di cui agli articoli successivi, in tutti i casi di difformità dalle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ordina
l’immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto fino
alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di
ripristino dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici
giorni e non oltre quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei
lavori. Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione
dei lavori l’interessato ha facoltà di presentare, per una sola
volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare. Qualora
le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate
alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti
ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
aree o altri immobili di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere
abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale
ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 42/2004, o su beni di interesse
archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili
soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in applicazione
delle disposizioni della Parte III, Titolo I del D.Lgs. 42/2004, il Soprintendente,
su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione
dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui all’art. 14. 3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista al
comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio
o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori che costituisce anche
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 241/1990 ed ha effetto
fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli,
da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre quarantacinque
giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni
dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori l’interessato ha facoltà
di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento
definitivo da emanare. 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia apposto presso
il cantiere il prescritto cartello con l’indicazione del corrispondente
titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità
giudiziaria, alla Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente
ufficio comunale, il quale, anche avvalendosi del nucleo di controllo di
cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti. L’accertamento della mancata apposizione
del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti
nello stesso, comporta l’applicazione da parte del Comune di una sanzione
da euro duecento a euro seicento in rapporto alla entità delle opere
oggetto del titolo abilitativo. 5. I comuni, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, disciplinano
le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione
di un apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige
gli atti di accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì
un rapporto mensile, anche se negativo, sull’attività di vigilanza.
Il Comune può assegnare al nucleo di controllo
ulteriori funzioni nell’ambito delle attività di vigilanza
per lo svolgimento di tutti gli adempimenti conseguenti e può altresì
destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente legge,
non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del
nucleo di controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte
anche gli agenti della polizia provinciale e del Corpo Forestale, previa
stipula di apposita convenzione tra gli enti interessati. 6. I provvedimenti
emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza,
responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale
dell’abuso, all’intestatario del titolo abilitativo e, nel caso in cui
il responsabile dell’abuso sia il detentore o il possessore del bene sul
quale è stato realizzato l’abuso, anche al proprietario. I citati
provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei
lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono
trasmessi alla provincia. 7. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale redige e pubblica trimestralmente, mediante affissione
nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere o alle lottizzazioni
di cui all’articolo 30 del D.P.R. 380/2001, realizzati abusivamente, oggetto
dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del nucleo
di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione
dei lavori e dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono
contestualmente trasmessi all’autorità giudiziaria competente, alla
provincia e, tramite l’ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. 8. Fermo restando quanto previsto all’articolo
13, in caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero protrattasi
oltre il termine stabilito dal comma 3, la provincia, previo invito al
comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni,
adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari,
ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente
autorità giudiziaria, ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Art. 4. (Vigilanza su opere
di amministrazioni statali) 1. Per le opere eseguite
da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo
3, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, informa
immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
al quale compete, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, l’adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 3.
Art. 5. (Responsabilità)
1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel
presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica
ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani
di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle
del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni
stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo
che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 2. Il direttore dei
lavori non è responsabile qualora abbia contestato formalmente agli
altri soggetti la violazione delle previsioni o delle prescrizioni del
titolo abilitativo, con esclusione delle varianti in corso d’opera di cui
all’art. 20, comma 1 lett. b) della l.r. n. 1/2004, fornendo altresì
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea
e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità
o di variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, il direttore
dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale. In caso
contrario il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
segnala al consiglio dell’ordine o collegio professionale di appartenenza
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, per l’applicazione
dei provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 29, comma 2 del D.P.R.
380/2001. Le determinazioni assunte dall’ordine o collegio professionale
sono comunicate al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
3. Il progettista, per le opere realizzate previa presentazione di denuncia
di inizio attività o in presenza del permesso di costruire conseguito
con il procedimento edilizio abbreviato di cui all’articolo 18 della l.r.
1/2004, nonché il direttore dei lavori, in caso del certificato
di agibilità conseguito ai sensi dell’articolo 30, comma 4 della
stessa legge regionale assumono la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità. In caso di attestazioni non veritiere
nella dichiarazione di cui all’articolo 18, comma 1, o all’articolo 21,
comma 1 o nella dichiarazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettere
b) e g) della stessa l.r. 1/2004 il comune ne dà comunicazione al
competente ordine o collegio professionale per l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari. In caso di mendacità si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
CAPO III SANZIONI
Art. 6. (Interventi eseguiti
in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso
di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 1/2004, con
l’esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia previsti alla lettera
d) del comma 1 dell’articolo 13 della stessa legge regionale, ingiunge
al proprietario e ai responsabili dell’abuso, nei termini di cui all’art.
3, comma 3, la rimozione o la demolizione e la remissione in pristino,
indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi
del comma 3. Nell’ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di
cui ai commi 3 e 4. 3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta
giorni dalla notifica dell’ingiunzione, prorogabili di ulteriori trenta
giorni su motivata richiesta dell’interessato, il bene e l’area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del comune. L’area acquisita
deve consentire l’autonoma utilizzazione del bene e non può comunque
essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita. 4. L’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al comma 3, definisce la consistenza dell’area
da acquisire anche mediante precise indicazioni catastali e, previa notifica
all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso,
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempreché l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici. 6. Per gli interventi
abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali a
vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune. 7. Per gli interventi abusivamente eseguiti
su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, in base a leggi
regionali, a previsioni di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali
paesistici, nonché di piani di settore, nel caso di inottemperanza
all’ingiunzione della demolizione, l’acquisizione gratuita si verifica
a favore del comune, il quale procede alla demolizione a spese dei responsabili
dell’abuso. 8. In caso di opere di ampliamento eseguite su immobili esistenti
legittimati, ovvero di opere realizzate nel lotto di pertinenza di edifici
con superficie utile coperta non superiore a trenta metri quadri, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’inottemperanza
all’ingiunzione di demolizione, provvede alla sola demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell’abuso, senza procedere
all’acquisizione dell’area. 9. Il comune può affidare a terzi per
finalità di interesse pubblico la gestione dei beni e dell’area
di sedime acquisiti al patrimonio comunale. 10. Per le opere abusive di
cui al presente articolo, resta applicabile anche quanto previsto dal comma
9 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. 11. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera
a) della l.r. 1/2004. 12. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo,
sono comunicati alla provincia e all’Autorità giudiziaria. 13. In
caso di inerzia del comune per l’emissione dei provvedimenti di cui al
presente articolo, si applica quanto previsto all’articolo 3, comma 8.
Art. 7. (Interventi di ristrutturazione
edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia,
ivi compresi quelli previsti all’articolo 13, comma 1, lettera d) della
l.r. 1/2004 eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità
da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi
alle previsioni o prescrizioni del titolo abilitativo, nonché a
quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi entro un termine
congruo non superiore a centoventi giorni stabilito dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale con ordinanza, da emettere
nei termini di cui all’art. 3, comma 3. Decorso il termine stabilito per
la rimozione o demolizione l’ordinanza stessa è eseguita a cura
del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 2. Qualora, a seguito
di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base della valutazione
del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, anche in considerazione delle
caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo edilizio preesistente
oggetto di trasformazione, è irrogata dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in
ragione della gravità dell’abuso, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del
costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della l.r.
1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la
sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite,
determinato in base all’elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non
può risultare inferiore a 1.500,00 euro. 3. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l’amministrazione
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina dopo la preventiva
comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2, la restituzione in pristino
a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità
diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione della gravità dell’abuso.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili non vincolati, ma
compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 o nelle aree e negli immobili di cui al comma 2 dell’articolo
4 della l.r. 1/2004, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione comunale
per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo
4 della l.r. 1/2004. 5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono trasmessi
alla provincia e all’Autorità giudiziaria. 6. In caso di inerzia
del comune, per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo
si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 8. 7. Fatti salvi
i casi in cui si procede alla restituzione in pristino, è corrisposto
il contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r.
1/2004, se dovuto.
Art. 8. (Interventi eseguiti
in parziale difformità dal permesso di costruire) 1.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire, con esclusione di quelli di ristrutturazione edilizia
previsti alla lett. d), del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1/2004,
sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro
un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale,
da emettere nei termini di cui all’art. 3, comma 3. Decorso il termine
stabilito per la rimozione o la demolizione l’ordinanza stessa è
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 2. Qualora,
a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base
della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale, la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria
variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte
l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo
25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione,
la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite,
determinato in base all’elenco prezzi regionale. La sanzione comunque non
può risultare inferiore a 1.000,00 euro. 3. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo
20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004. 4. Qualora le opere siano state
eseguite su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone omogenee A,
di cui al D.M. 1444/1968, o nelle aree e negli immobili di cui al comma
2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, su conforme parere della commissione
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’art.
4, della l.r. 1/2004. 5. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati
alla provincia e all’Autorità giudiziaria. 6. In caso di inerzia
del comune per l’emissione dei provvedimenti di cui al presente articolo,
si applica quanto previsto all’articolo 3, comma 8.
Art. 9. (Interventi eseguiti
in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)
1. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 20 della l.r. 1/2004,
con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 1, realizzati
in assenza della denuncia di inizio attività o in difformità
da essa sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso
entro un termine congruo non superiore a centoventi giorni fissato con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale,
da emettere nei termini di cui all’art. 3, comma 3. Decorso il termine
stabilito per la rimozione o la demolizione l’ordinanza stessa è
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. 2. Qualora,
a seguito di motivata richiesta dei responsabili dell’abuso e sulla base
della valutazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, anche
in considerazione delle caratteristiche delle opere eseguite rispetto all’organismo
edilizio preesistente oggetto di trasformazione, è irrogata una
sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità dell’abuso,
da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi
dell’articolo 25 della l.r. 1/2004. Ove non sia possibile determinare tale
costo di costruzione la sanzione è calcolata in relazione all’importo
delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi regionale.
La sanzione comunque non può risultare inferiore a 1.000,00 euro.
3. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività
consistono in interventi di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione
straordinaria, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo,
salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
ed irroga una sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro in ragione
della gravità dell’abuso. 4. Quando le opere realizzate in assenza
di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro
e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi regionali o in base a previsioni
di strumenti urbanistici comunali, di piani territoriali paesistici, di
piani di settore, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale,
salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
ed irroga una sanzione pecuniaria, in relazione all’entità delle
opere da 600,00 a 6.000,00 euro, nonché in ragione della gravità
dell’abuso. 5. Nel caso di concorrenza di più vincoli di cui ai
commi 3 e 4 la sanzione pecuniaria è applicata con le modalità
e limiti previsti al comma 3. 6. Qualora gli interventi di cui al comma
4 siano stati eseguiti su immobili non vincolati, ma compresi nelle zone
omogenee A, di cui al D.M. 1444/1968 o nelle aree e negli immobili di cui
al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale dispone la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, su conforme parere
della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio
di cui all’art. 4, della l.r. 1/2004. 7. Fatti salvi i casi in cui si procede
alla restituzione in pristino, è corrisposto il contributo di costruzione
di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004, se dovuto. 8. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo.
9. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività o in difformità, su suoli di proprietà dello
stato o di enti pubblici si applicano le disposizioni dell’articolo 35
del D.P.R. 380/2001. 10. I provvedimenti adottati dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale, ai sensi del presente articolo, sono comunicati
alla provincia e all’Autorità giudiziaria.
11. In caso di inerzia del comune per l’emissione dei provvedimenti
di cui al presente articolo, si applica quanto previsto all’articolo 3,
comma 8.
Art. 10. (Mutamenti di destinazione
d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo) 1.
I proprietari degli immobili che modificano la destinazione d’uso in atto
in un edificio o in una singola unità immobiliare senza il titolo
abilitativo di cui all’articolo 33 della l.r. 1/2004 sono soggetti alle
seguenti sanzioni: a) nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso
risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, da euro 300,00 a
euro 3.000,00, in rapporto alla superficie interessata dall’abuso; b) nel
caso che il mutamento della destinazione d’uso non risulti conforme alle
norme urbanistiche ed edilizie: 1) euro 50,00 per ogni metro quadro di
superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale
residenziale, ridotta ad euro 20,00 a metro quadro per gli immobili adibiti
ad abitazione principale del proprietario; 2) euro 100,00 a metro quadro
di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale
commerciale, direzionale, o servizi; 3) euro 50,00 per ogni metro quadro
di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale
industriale, artigianale o agricola. 2. Contestualmente all’applicazione
della sanzione di cui al comma 1, lettera a), il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del doppio
del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r.
1/2004, nonché gli adempimenti necessari al rispetto delle normative
in materia di standard urbanistici, se dovuti, anche mediante la loro monetizzazione,
nonché di quelli in materia sismica, di sicurezza degli impianti,
di abbattimento delle barriere architettoniche e di iscrizione al catasto.
In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell’abuso nei
termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale dispone il ripristino dello stato preesistente. 3. Nei casi previsti
alla lettera b) del comma 1, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione,
la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, assegnando un termine
non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso
il quale si provvede d’ufficio in danno dei responsabili dell’abuso. 4.
La sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di
destinazione d’uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli
articoli 7, 8 e 9, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti
articoli. 5. Fino alla definizione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione
e del costo di costruzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24,
comma 5 e 25, comma 1 della l.r. 1/2004, a fini del contributo di costruzione
previsto al comma 2 del presente articolo, i mutamenti di destinazione
d’uso sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.
Art. 11. (Annullamento del permesso
di costruire o del piano attuativo da parte della provincia)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione, possono essere annullati dalla
Provincia le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano
interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
o dei regolamenti edilizi comunali, nonché non conformi a prescrizioni
del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione; nello stesso termine possono essere
annullati gli atti di approvazione di piani attuativi o parti di essi e
gli atti e i titoli abilitativi conseguenti non conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
loro adozione. 2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro
diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed è
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso
o del piano attuativo, al proprietario della costruzione o degli immobili
interessati, al progettista, e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni
entro un termine prefissato. La contestazione costituisce avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 8 della l. 241/1990. 3. In pendenza delle procedure
di annullamento, la provincia può ordinare la sospensione dei lavori,
con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle
forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile,
ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non
sia stato emesso il provvedimento di annullamento di cui al comma 1. 4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ordina la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, salvo quanto
previsto al comma 7. Ove il comune non provveda entro il termine stabilito
si applicano le disposizioni dell’articolo 13. 5. I provvedimenti di sospensione
dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l’affissione
nell’albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere
realizzate. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai titoli abilitativi di cui all’articolo 18 e all’articolo 20, comma
1, lettera a) della l.r. 1/2004, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico – edilizia vigente alla data della presentazione della denuncia
di inizio attività o della domanda di cui al comma 1 dell’articolo
18 della legge regionale medesima. 7. Con apposito provvedimento del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale, previo accertamento,
sono sanati o dichiarati conformi alle previsioni dello strumento urbanistico
generale gli interventi realizzati in attuazione del piano attuativo annullato.
Art. 12. (Interventi eseguiti
in base a titolo abilitativo annullato) 1. In caso
di annullamento del titolo abilitativo qualora non sia possibile, in base
a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
o la restituzione in pristino, anche per non recare pregiudizio alle opere
edilizie eseguite legittimamente, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione
della gravità degli abusi da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo
di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 1/2004.
Ove non sia possibile determinare tale costo di costruzione, la sanzione
è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite, determinato
in base all’elenco prezzi regionale. 2. L’integrale corresponsione della
sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria di cui all’articolo 17.
Art. 13. (Sospensione o demolizione
di interventi abusivi da parte della provincia) 1.
In caso di interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in contrasto
con il medesimo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi comunali, con le prescrizioni del Piano Urbanistico
Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, o comunque
con la normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto
entro i termini stabiliti, la provincia può disporre la sospensione
o la demolizione delle opere eseguite, previo invito al comune ad adempiere
entro il termine fissato dalla provincia stessa. Il provvedimento di demolizione
è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell’intervento. 2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è
notificato al titolare del permesso, al proprietario, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è
comunicato inoltre al comune. 3. La sospensione non può avere una
durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono
adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino. 4. Con il provvedimento
che dispone la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è
assegnato un termine entro il quale i responsabili dell’abuso sono tenuti
a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine,
la provincia dispone l’esecuzione in danno dei lavori. 5. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all’articolo
20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004, realizzati in assenza di denuncia
di inizio attività o in contrasto con il titolo abilitativo o con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico
– edilizia vigente al momento dell’esecuzione dei lavori in assenza di
denuncia di inizio attività o alla data della dichiarazione di cui
al comma 1 dell’art. 21 della predetta legge regionale.
Art. 14. (Demolizione di opere
abusive) 1. La demolizione a cura del comune, o della provincia
è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta dell’Ente. 2. I
relativi lavori, laddove non eseguibili direttamente dal comune o dalla
provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. 3. Per
l’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione
delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità,
il comune e la provincia possono anche avvalersi, per il tramite del Servizio
integrato infrastrutture e trasporti di cui al D.P.R. 2 luglio 2004, n.
184, delle strutture tecnico – operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministro della difesa e il Presidente della Giunta
regionale. 4. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate
aperte, per l’aggiudicazione di contratti d’appalto per demolizioni da
eseguirsi all’occorrenza.
Art. 15. (Competenze della Regione,
della provincia e del comune) 1. Fermo restando quanto
previsto ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 3, il comune dà tempestiva
comunicazione alla provincia dell’avvenuta esecuzione o meno dei provvedimenti
sanzionatori adottati. La provincia verifica l’esito dei provvedimenti
di vigilanza e sanzionatori dell’attività urbanistico-edilizia adottati
dal comune ai sensi del presente titolo. 2. Il comune e la provincia effettuano
gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente titolo, in modo
da permettere l’archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati
in maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché
lo stato di attuazione dei medesimi. 3. La provincia, sulla base dei dati
di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla Regione una dettagliata
relazione informativa sulle attività effettuate con l’indicazione
dei provvedimenti adottati dal comune e dalla provincia medesima, in riferimento
alle diverse tipologie di abuso. 4. La Regione, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l’Osservatorio
regionale sull’abusivismo edilizio e sull’acquisizione delle informazioni
relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione
si avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province
di cui ai commi 2 e 3, nonché dall’Autorità giudiziaria competente.
Con apposito atto di indirizzo e coordinamento assunto per le finalità
di cui al comma 1 dell’art. 45 della l.r. 1/2004 sono definiti gli obiettivi
ed il funzionamento dell’Osservatorio.
Art. 16. (Sanzioni amministrative
per violazione della disciplina in materia di normativa tecnica)
1. Le violazioni delle norme in applicazione dell’articolo 40, comma
3 della l.r. 1/2004 sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro
1.000,00 a euro 2.000,00
applicata dalla provincia in rapporto all’entità della violazione.
CAPO IV TITOLI ABILITATIVI IN SANATORIA
Art. 17. (Accertamento di conformità)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso
dicostruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso,
ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di
cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2004 o in difformità
da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3,
7, comma 1, 8, comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all’irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere la sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati.
Ai fini di cui al presente comma è consentito l’adeguamento di eventuali
piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento
urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato, in
conformità alle disposizioni del titolo secondo della legge regionale
21 ottobre 1997, n.31. Per le violazioni di cui all’articolo 10 il titolo
abilitativo a sanatoria è rilasciato se l’intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della
domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura
pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004. Nell’ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo.
L’adeguamento del piano attuativo ai fini di cui al comma 1 comporta il
pagamento al comune di una somma da parte dei proprietari degli immobili
interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in relazione all’entità
degli interventi oggetto di adeguamento. 3. Alla richiesta di permesso
in sanatoria si applicano le procedure previste all’articolo 17 della l.r.
1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l’intervento
sostitutivo della provincia di cui all’articolo 19 della stessa legge regionale.
Il provvedimento con il quale si dispone l’ammissibilità alla sanatoria
comprende la determinazione dell’oblazione e gli adempimenti necessari
al rilascio del permesso in sanatoria ed è trasmesso alla provincia
ai sensi del comma 6 dell’articolo 3. 4. Ove l’intervento realizzato in
assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da
essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione della denuncia di inizio
attività a sanatoria, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la
somma, non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita
dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione
all’entità dell’intervento, oltre al pagamento del contributo di
costruzione, se dovuto. Alla denuncia di inizio attività a sanatoria
si applica quanto previsto all’articolo 21 della l.r. 1/2004 e, nel caso
in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo abbia esito
negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
notifica all’interessato la non sanabilità degli interventi effettuati
e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. 5. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 21, comma 6 della l.r. 1/2004 la denuncia
di inizio di attività spontaneamente effettuata per i casi diversi
da quelli di cui al comma 1, quando l’intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro.
6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio
delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo
geologico, idrogeologico, in materia igienico – sanitaria, nonché
a quanto previsto dall’articolo 40 della l.r. 1/2004 ed è sottoposto
a quanto disposto al comma 6 dell’articolo 23. 7. Il parere favorevole
della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio
di cui all’art. 4 della l.r. 1/2004, nonché l’effettuato pagamento
della somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167,
comma 1 del D.lgs. 42/2004, costituiscono presupposto per l’applicazione
di quanto stabilito ai commi 2 e 4. Il provvedimento sanzionatorio emesso
ai sensi dell’articolo 167, comma 1 del D.lgs. 42/2004 è trasmesso
alla competente Soprintendenza, che può esercitare le funzioni di
cui all’articolo 159, comma 3 del D.Lgs. 42/2004.
CAPO V NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
Art. 18. (Norme di prima applicazione
per l’accertamento di conformità) 1. La procedura
prevista dall’articolo 17 si applica anche per l’accertamento di conformità
relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della
l.r. 1/2004 non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento dell’entrata
in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l’istanza è
presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria
è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura
prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma restando l’applicazione
delle eventuali sanzioni penali. 2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio
del titolo abilitativo è condizionato a quanto indicato ai commi
6 e 7 dell’articolo 17. 3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 17, provvedono, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione degli immobili
appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al
comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo, richiedendo il rilascio dello specifico titolo
a sanatoria. Il comune, nei successivi centoventi giorni, si esprime sulla
compatibilità delle stesse opere agli strumenti urbanistici vigenti,
provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria.
Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma
2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento
del presente comma può concludersi, per ogni singola richiesta,
prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comunicazioni
suddette.
TITOLO II CONDONO EDILIZIO CAPO I CONDONO EDILIZIO
Art. 19. (Titolo abilitativo
in sanatoria a seguito del condono edilizio) 1. I limiti,
le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo abilitativo
in sanatoria, in relazione al condono edilizio di cui all’articolo 32 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni con
la legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni di cui all’articolo
5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio
2004, n. 191, sono disciplinate dal presente Titolo. 2. Per quanto non
disposto dal presente Titolo, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l’articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, nonché i termini temporali, le modalità e le
procedure previste dall’articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni
con la l. 326/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20. (Interventi ammessi
a sanatoria) 1. Nell’ambito dell’intero territorio
regionale, comprese le aree demaniali, sono suscettibili di sanatoria edilizia,
ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito del condono edilizio,
di cui al D.L. 269/2003, convertito con modificazioni con la l. 326/2003,
semprechè ultimate entro il 31 marzo 2003: a) le opere riconducibili
alla Tipologia n. 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell’allegato
1 del decreto legge medesimo, relativamente ad ampliamenti di edifici esistenti
nei seguenti limiti: 1) fino a 30 metri quadrati di superficie per unità
immobiliare. Il limite è incrementato a 45 metri quadrati nel caso
di unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario che
vi risieda stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) fino a 60 metri quadrati per unità immobiliari destinate ad attività
produttive o a servizi; 3) fino a 100 metri quadrati per unità immobiliari
destinate ad attività produttive o a servizi ricadenti in zone di
tipo D, E ed F di cui al D.M. 1444/1968; b) le opere riconducibili alla
Tipologia n. 2 (Opere realizzate in assenza o in difformità dal
titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003) dell’allegato
1 del decreto legge medesimo, entro i limiti volumetrici previsti al comma
25 dell’articolo 32 dello stesso decreto legge; c) le opere riconducibili
alle seguenti tipologie di illecito edilizio indicate con i numeri 3, 4,
5 e 6 dell’allegato 1 al decreto legge medesimo, anche con eventuale modifica
delle destinazioni d’uso, siano esse realizzate in conformità o
in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data del 2 ottobre 2003: 1) Tipologia n. 3;
(opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma
1, lettera d) della l.r. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo; 2) Tipologia n. 4; (opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r.
1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo,
nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968; 3) Tipologia
n. 5; (opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo
3, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2004) realizzate in assenza o in difformità
del titolo abilitativo; 4) Tipologia n. 6; (opere di manutenzione straordinaria,
come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale
1/2004) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie
o di volume. 2. I limiti dimensionali di cui al comma 1, lettere a) e b)
non trovano applicazione e sono aggiuntivi relativamente agli interventi
di: a) chiusura di superfici di logge e portici; b) realizzazione di locali
interrati o seminterrati purchè per questi ultimi l’altezza media
ponderale delle pareti emergenti dal terreno non superi i metri lineari
1,00. 3. Le opere di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 non possono
comunque comportare il superamento dei limiti volumetrici massimi stabiliti
all’articolo 32, comma 25 del D.L. 269/2003.
Art. 21. (Interventi non ammessi
a sanatoria) 1. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 32 e 33 della l. 47/1985, dal comma 27 dell’articolo 32 del d.l.
269/2003, non sono suscettibili di sanatoria: a) le opere o gli edifici
previsti in demolizione da titoli abilitativi o da piani attuativi; b)
il cambiamento di destinazione d’uso di edifici in zona agricola che abbia
comportato destinazioni diverse dagli annessi agricoli, qualora non riguardi
annessi agricoli o vani accessori collocati all’interno dell’edificio residenziale
o in aderenza allo stesso; c) l’utilizzo di aree in zona agricola per usi
del suolo diversi da quello agricolo o che non riguardino attrezzature
sportive e ricreative non costituenti volumetria purché realizzate
al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo
e agrituristico; d) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto previsto
all’articolo 20, comma 1, lettera b); e) gli interventi di cui all’articolo
20, comma 1, lettera a) concernenti l’ampliamento di edifici oggetto di
titolo abilitativo a sanatoria conseguente a precedenti condoni edilizi
di intere nuove abitazioni o attività produttive o servizi; f) gli
interventi realizzati su terreni gravati da vincolo di uso civico; g) gli
interventi di nuova costruzione o di ampliamento su beni culturali di cui
alla Parte Seconda, Titolo I del D.Lgs. 42/2004; h) gli interventi di nuova
costruzione o di ampliamento nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968,
nonché nei centri storici, nei siti archeologici, nell’edificato
civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati nelle
carte 23, 24 e 25 e all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27, con esclusione di quelli di cui all’articolo 20, comma 2.
Art. 22. (Condizioni per la
sanatoria) 1. Ai fini del calcolo dell’oblazione e del contributo
di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d’uso con
o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione
edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all’art. 20, comma 1, lettera
c). Nel caso in cui la modifica della destinazione d’uso riguardi vani
di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria è ammessa
purché siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all’articolo
34, commi 1 e 2, della l.r. 1/2004. 2. Per gli ampliamenti di cui all’art.
20, comma 1, lett. a) o per i nuovi edifici di cui all’art. 20, comma 1,
lett. b) relativamente ad annessi agricoli, è costituito, prima
del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione
d’uso ventennale, registrato e trascritto. 3. La sanatoria delle opere
e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma
2 dell’art. 4 della l.r. 1/2004 è subordinata al parere della Commissione
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi
dell’art. 4 medesimo. 4. Alle aree di cui all’art. 32, comma 27, lettera
d) del D.L. 269/2003 convertito con la L. 326/2003, sono aggiunti i Siti
di Interesse Naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente agli
artt. 13 e 15 della l.r. 27/2000. 5. La sanatoria edilizia prevista all’articolo
20, commi 1 e 2, qualora comporti aumento di carico urbanistico, è
ammessa a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo
titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di
cui all’art. 26 della l.r. 31/1997 e all’art. 61 della l.r. n. 27/2000,
ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle
tabelle parametriche regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti
dal comune. 6. Per gli interventi di cui all’art. 20, comma 1, lettere
a) e c) è consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su
immobili di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2003 convertito
con l. 326/2003 così come integrate dal comma 4 del presente articolo,
previo assenso degli enti preposti alla tutela delle aree e degli immobili
vincolati e del parere favorevole della Commissione comunale per la qualità
architettonica ed il paesaggio.
Art. 23. (Modalità della
sanatoria) 1. Alla domanda relativa alla definizione dell’illecito
edilizio, riferita a singole unità immobiliari, è allegata
la dichiarazione resa da tecnico abilitato, utilizzando il modello approvato
dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera c), ai fini
di cui all’art. 18, commi 1 e 5, secondo periodo e all’art. 39 comma 5
della l.r. n. 1/2004, oltre alla documentazione di cui ai commi 32 e 35
dell’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito con la l. 326/2003, nella quale
deve essere altresì asseverato: a) le dimensioni e lo stato delle
opere interessate con allegati i relativi elaborati in base all’elenco
approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera
a) della l.r. n. 1/2004; in caso di ampliamento di unita immobiliari, i
grafici dovranno riportare anche le unità immobiliari originarie
con l’indicazione della loro superficie e destinazione; b) la destinazione
d’uso e la superficie del manufatto oggetto di sanatoria. 2. Entro e non
oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato integra,
ove necessario, la domanda medesima con: a) pareri, autorizzazioni o altri
atti di assenso rilasciati dai soggetti competenti; b) il certificato di
un tecnico abilitato attestante la quantificazione del contributo di costruzione,
secondo quanto previsto dalle relative normative; c) una relazione contenente
quanto previsto al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 1/2004, nei casi
di interventi che interessano le aree di cui all’articolo 4 della l.r.
1/2004; d) la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente
all’entrata in vigore della presente legge o della possibilità di
eseguire opere di adeguamento antisismico. 3. Qualora l’immobile oggetto
di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche
in via di delega al comune o sia necessario acquisire il parere della Commissione
comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi
dell’art. 4, comma 2 della l.r. 1/2004, il relativo atto di assenso è
adottato, entro novanta giorni dalla presentazione dei documenti integrativi
di cui al comma 2, dal responsabile dell’Ufficio preposto. 4. Qualora l’immobile
oggetto della richiesta di sanatoria sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all’amministrazione comunale o sia necessario acquisire
pareri di altre amministrazioni, ove gli atti di assenso necessari dei
soggetti preposti non siano stati trasmessi ai sensi del comma 2, il comune,
tramite lo sportello unico per l’edilizia può convocare, ai fini
dell’acquisizione degli atti di assenso stessi, anche su richiesta dell’interessato,
entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza
di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della
l. 241/1990. 5. Nel corso della istruttoria della domanda il responsabile
del procedimento può, per una sola volta e comunque entro il termine
di cui al precedente comma 4, richiedere agli interessati documentazione
integrativa o chiarimenti. 6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale in sede di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria,
detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le prescrizioni
per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale
dei manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della commissione comunale
per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all’articolo
4 della l.r. 1/2004. L’interessato è tenuto ad effettuare la riqualificazione
prescritta entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo a sanatoria
o dal termine più breve fissato dal comune. In caso di mancato rispetto
di tali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile,
procede all’annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 12, comma 1. 7. Ai fini dell’attestazione
concernente gli aspetti igienico – sanitari delle opere oggetto di sanatoria
si applica anche quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 1/2004. 8.
Le domande di sanatoria presentate antecedentemente all’entrata in vigore
della presente legge sono esaminate con riferimento alle condizioni, limiti
e modalità regolate dal presente Titolo e possono essere ritirate,
ripresentate o integrate entro il termine di cui al comma 32 dell’articolo
32 del D.L. 269/2003 convertito con l. 326/2003 e successive modificazioni,
fatti salvi gli effetti penali per i quali le condizioni sono riferite
alle prescrizioni dell’articolo 32 del decreto legge medesimo.
Art. 24. (Oneri concessori)
1. L’anticipazione degli oneri concessori, nonché
le relative modalità di versamento sono effettuate secondo quanto
previsto dal comma 38 dell’articolo 32 del D.L. 269/2003 convertito con
modificazioni con la l. 326/2003.
2. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria
ai sensi del presente articolo, sono incrementati nella misura del cento
per cento rispetto a quella definita al momento della presentazione della
domanda di sanatoria, in applicazione delle vigenti normative. 3. Alle
domande di condono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell’art.
26, comma 1 della l.r. 1/2004, gli oneri concessori sono applicati nella
misura prevista agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004. 4. I proventi
determinati dalla quota di oneri concessori aggiuntivi di cui al comma
2, nonché gli importi derivanti dalla monetizzazione degli standard
urbanistici di cui all’articolo 22, comma 6, sono finalizzati esclusivamente
all’adeguamento delle opere di urbanizzazione, nonché ai costi aggiuntivi
per l’istruttoria delle domande di condono edilizio. Le amministrazioni
comunali possono prevedere la corresponsione di incentivi straordinari
ai propri dipendenti o collaboratori nell’ambito di progetti finalizzati
da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, nonché ricorrere
a collaborazioni a tempo determinato. 5. Ai fini di concorrere al finanziamento
delle attività di cui al comma 4 l’amministrazione comunale può
applicare il raddoppio dei diritti ed oneri per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi.
Art. 25. (Oblazione)
1. L’oblazione relativa alle opere abusive oggetto di sanatoria, compresa
quella derivante dall’eventuale conguaglio, è incrementata nella
misura del dieci per cento per le finalità previste al comma 33
dell’articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni con la
l. 326/2003, nonché dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 e tale incremento
è versato alla Regione in unica soluzione al momento della presentazione
della domanda di sanatoria. Il versamento della misura dell’oblazione alla
Regione è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale
intestato alla Regione Umbria. Nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di
sanatoria la somma è restituita all’interessato.
Art. 26. (Termini ed effetti
per la sanatoria) 1. La mancata presentazione dei documenti
previsti all’articolo 23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall’articolo
32 del D.L. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della
richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria.
2. La determinazione sulla domanda di sanatoria è adottata
dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro
il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al comma 32 dell’articolo 32 del D.L.
269/2003, convertito con l. 326/2003 e successive modificazioni, il quale
verifica esclusivamente: a) la completezza della documentazione presentata;
b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento asseverato dal tecnico
abilitato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) con le condizioni
previste dal presente Titolo per la sanabilità delle opere; c) la
correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri
di segreteria, della quota definitiva dell’oblazione e dell’eventuale monetizzazione
delle aree per standard; d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri
e nulla osta necessari. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma
2, al comune si sostituisce la provincia, che di conseguenza beneficia
di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi
4 e 5 dell’articolo 24 per l’istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi
a sanatoria. La provincia si sostituisce, previa diffida al comune ad adempiere
entro congruo termine e provvede al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria
entro un anno dal termine di cui al comma 2. La provincia in sede di rilascio
del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni
ai fini previsti al comma 6 dell’articolo 23. 4. Il certificato di agibilità
per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria
è sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall’intestatario
del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere
stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni
del titolo abilitativi a sanatoria, con le modalità di cui all’articolo
30 della l.r. 1/2004. La dichiarazione è presentata allo Sportello
unico per l’edilizia entro novanta giorni dalla data del titolo abilitativo
a sanatoria o dalla scadenza del termine di cui al comma 6 dell’articolo
23. 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma
4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 29 della
l.r. 1/2004. 6. Il comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione
di asseverazione del tecnico abilitato di cui all’articolo 23, comma 1,
nonché in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse
modalità di cui all’articolo 39 della
l.r. 1/2004.
Art. 27. (Definizione degli
interventi ammessi a condono edilizio) 1. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 51 della l. 47/1985, e all’allegato 1 del
D.L. 269/2003 convertito con l. 326/2003 per il calcolo dell’oblazione,
ai fini del computo delle superfici ammesse a sanatoria ai sensi dell’articolo
20, comma 1, si considera la sommatoria delle superfici utili coperte realizzate
ad ogni piano dell’edificio, misurate all’esterno dei muri perimetrali,
con la esclusione di balconi e pensiline realizzati in aggetto rispetto
alla parete dell’edificio, nonché delle scale esterne scoperte.
Le superfici utili realizzate all’interno della sagoma di edifici esistenti
legittimati che non abbiano comportato incrementi di volume sono riconducibili
alla tipologia n. 3 di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20.
I balconi, pensiline e scale esterne scoperte realizzate in aggetto rispetto
alla parete dell’edificio sono riconducibili alla tipologia n. 6 di cui
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20. 2. Nei casi in cui l’abuso
edilizio sia quantificabile in volume, senza aumento della superficie,
la superficie massima ammissibile di ampliamento di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 20, è calcolata applicando la proporzione
in base alla quale la superficie da determinare (S) sta alla superficie
complessiva assentita delle unità immobiliari esistenti (Sc), come
il volume eccedente rispetto a quello assentito (Ve) sta al volume assentito
(Va), (S:Sc=Ve:Va). 3. Ai fini di quanto previsto alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 20 si intende per unità immobiliare quella definita
ai fini della vigente normativa sull’iscrizione a catasto degli immobili,
come risultante antecedentemente alla realizzazione delle opere di ampliamento.
4. L’ampliamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20, per
gli edifici costituiti da più unità immobiliari dello stesso
avente titolo, o da unità immobiliari pertinenziali insistenti all’interno
del lotto o dell’area, sempre dello stesso avente titolo, è ammesso
per una sola volta ed è riferito alla sommatoria delle superfici
di tutte le unità immobiliari interessate, salvo che ogni unità
immobiliare si configuri come autonoma struttura abitativa, produttiva
o a servizi. 5. Ai fini degli interventi suscettibili di sanatoria quelli
relativi alla tamponatura di edifici o parti di essi rientrano nelle tipologie
di illecito di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b).
6. Per opere ultimate di cui all’articolo 32, comma 25 del D.L.
269/2003, convertito con l. 326/2003, e al comma 1 dell’articolo 20 della
presente legge, si intendono quelle esistenti alla data del 31 marzo 2003
per le quali siano state completate le parti strutturali, ovvero, in caso
di modifica della destinazione d’uso, quando le unità immobiliari
interessate siano complete funzionalmente.
TITOLO III SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
CAPO I VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Art. 28. (Ritardato od omesso
versamento del contributo di costruzione) 1. Il mancato versamento,
nei termini stabiliti, dal titolo abilitativo o da apposito provvedimento
comunale del contributo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25 della
l.r. 1/2004 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 10
per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni; b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l’aumento del contributo
in misura pari al quaranta per cento quando, superato il termine di cui
alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni. 2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 3.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 4. Decorso inutilmente il
termine di cui alla lettera c) del comma 1, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi di legge.
TITOLO IV GRAVITA’ DELL’ABUSO CAPO I VALUTAZIONE
Art. 29. (Valutazione della
gravità dell’abuso) 1. Per l’applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 7, 8, 9 e 12 la graduazione della
gravità dell’abuso deve tener conto della localizzazione
in ambiti o immobili di maggior valenza storico-architettonica, naturalistico-paesaggistica
e urbanistica, nonché della tipologia edilizia e dell’entità
dell’intervento. 2. Ai fini di cui al comma 1 il comune può emanare
apposite disposizioni attuative.
TITOLO V MODIFICHE DI LEGGI, ABROGAZIONI E NORME FINALI CAPO I MODIFICHE
DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3
Art. 30. (Modificazioni dell’art.
110) 1. Al comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale
n. 3/99 la lettera “r)” è sostituita dalla seguente: “r) al rilascio
delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore
agricolo professionale, ai fini dell’art. 8, comma 4 della legge regionale
2 settembre 1974 n. 53, come modificato dall’art. 34 della legge regionale
21 ottobre 1997, n. 31, ai fini della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in
materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni relative
al riconoscimento dell’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice
Civile che possiede i requisiti previsti dall’articolo 5 del regolamento
del Consiglio della Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999.”.
CAPO II MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
Art. 31. (Integrazione dell’art.
34) 1. Dopo il comma 1 dell’art. 34 della l.r. n.
27/2000 sono aggiunti i seguenti commi: “1 bis. Sono vietate nuove previsioni
urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri
lineari duecento dall’asse stradale della viabilità di interesse
regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il
1° gennaio 1997 o individuata come di
progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla
base dei progetti approvati. 1 ter. Negli ambiti territoriali di cui al
comma 1 bis, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 28 della presente legge, dell’attuazione
della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell’attuazione delle leggi
21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture
viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia
ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell’ampliamento
dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede
stradale. 1 quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre
la distanza di cui al comma 1bis per nuove previsioni urbanistiche, da
localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte
dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti.
La provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all’articolo
9 della l.r. 31/1997, per l’approvazione del PRG, effettua apposita valutazione
della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli
aspetti naturalistici – ambientali – paesaggistici, nonché delle
caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree
interessate e semprechè gli interventi non impediscano visuali panoramiche
o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il
territorio. La provincia valuta altresì il rispetto delle normative
in materia di inquinamento acustico e di immissione nell’atmosfera.”.
Art. 32. (Integrazione dell’art.
65, così come modificato dall’art. 55 della l.r. n. 1/2004)
1. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 27/2000, è così
sostituito: “3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e
ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purchè, in
tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell’eventuale ampliamento da
realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad un distanza dalla strada maggiore
di quella esistente e semprechè conforme alle disposizioni del codice
della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente
a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento
sul limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi
ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire
con le modalità previste dal D.P.R. 753/1980.”.
Art. 33. (Integrazione con l’art.
65 bis) 1. Dopo l’articolo 65 della l.r. 27/2000 è
aggiunto il seguente: “Art. 65 bis (Salvaguardia dell’ambito aeroportuale)
1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all’interno delle aree di
cui all’articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell’Aeroporto
di Perugia – S. Egidio, approvato con D.P.G.R. 11 gennaio 1991, n. 581
e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori
dalle medesime, comunque all’interno dello stesso territorio comunale,
fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime
previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati
dal contributo di costruzione di cui al titolo III della legge regionale
n. 1/2004. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione
con il comune. 2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito
di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali
è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l’Autorità
espropriante e il proprietario dell’immobile per regolare i relativi rapporti
e modalità.”.
CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 31
Art. 34. (Modificazioni dell’art.
33) 1. All’art. 33 della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31 le parole “La delibera di adozione e di approvazione del P.R.G.,
del Piano Attuativo, la relativa documentazione, nonché copia della
deliberazione della Provincia con allegato il verbale di cui all’art. 9,
comma 5, sono inviati, entro il termine di cui ai commi 1 e 5 dell’art.
9” sono sostituite dalle seguenti: “La deliberazione di adozione, approvazione
del P.R.G., del Piano attuativo e delle relative varianti, comprese quelle
di cui all’articolo 30, comma 3, copia della relativa documentazione, nonché
le deliberazioni della Provincia, con allegato il verbale di cui all’art.
9 comma 5 e al comma 10 dello stesso articolo 30, sono inviati dai rispettivi
enti, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della loro
adozione,”.
Art. 35. (Integrazione dell’articolo
14) 1. All’articolo 14 della l.r. 31/1997 è
aggiunto il seguente comma: “3 bis. Il regolamento edilizio ed urbanistico
comunale è trasmesso alla Regione che, attraverso il SITER, provvede
alla sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l’effettiva applicazione
e ne rende possibile la consultazione.”.
CAPO IV MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, n. 1
Art. 36. (Integrazione dell’art.
3) 1. Al comma 1, lett. e), n. 2) dell’articolo 3 della l.r.
n. 1/2004, dopo la parola “comune”, sono aggiunte
le seguenti parole: “, compresa l’escavazione dei pozzi”.
Art. 37. (Modifica dell’art.
4) 1. Al comma 4, lett. a) dell’art. 4 della l.r. 18 febbraio
2004, n. 1, le parole: “di norma” sono soppresse.
Art. 38. (Integrazione dell’articolo
5) 1. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. n. 1/2004
dopo la parola “affidano” sono aggiunte le seguenti parole “, entro e non
oltre il 30 giugno 2005,”.
Art. 39. (Inserimento dell’articolo
7 bis) 1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 1/2004 è aggiunto
il seguente: “Art. 7 bis (Prima attuazione del Piano energetico regionale)
1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 402 del 21 luglio 2004, gli interventi relativi
all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo
esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM 2
aprile 1968, 1444, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a
quanto previsto all’art. 7. 2. L’autorizzazione unica di cui all’art. 12,
comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale
o parziale e riattivazione è delegata al comune. Per il rilascio
del titolo abilitativo si applica quanto previsto al Titolo II e all’art.
26, comma 1, lett. e) della presente legge, nel rispetto dei limiti e delle
previsioni del Piano energetico di cui al comma 1 e del D.Lgs. 387/2003.”.
Art. 40. (Modificazioni dell’art.
11) 1. Al comma 1 dell’art. 11 della l.r. n. 1/2004 è soppressa
la lettera c). 2. All’articolo 11 della l.r. n. 1/2004
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Ferme restando
le limitazioni previste al comma 1, il coordinatore in materia di sicurezza
e salute di cui al D.Lgs. 494/1996, durante la realizzazione dell’opera
è tenuto a vigilare sulla presenza in cantiere delle imprese e del
personale autorizzato e denunciare le eventuali irregolarità al
committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla
Cassa edile, nonché al direttore dei lavori.”.
Art. 41. (Integrazione dell’art.
21) 1. All’articolo 21 della legge regionale n. 1/2004 è
aggiunto il seguente comma: “11. La presentazione della denuncia di inizio
attività per varianti in corso d’opera, relativamente agli interventi
di cui all’articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata
efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano
allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori
di cui all’articolo 40, i pareri della commissione comunale di cui all’articolo
4 e l’autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 22.”.
Art. 42. (Modificazione dell’art.
32) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 è
soppressa la parola “non”.
Art. 43. (Modificazione dell’art.
34) 1. Al comma 1, alinea dell’art. 34 della l.r.
1/2004, dopo le parole “interventi con cambio di destinazione d’uso dei
vani” sono aggiunte le parole “, sostanzialmente corrispondenti,”.
Art. 44. (Aggiunta dell’art.
39 bis) 1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 1/2004 è
aggiunto il seguente articolo: “Art. 39 bis (Raccolta dei dati del fabbricato)
1. La Regione con apposito regolamento, sentito il Consiglio delle Autonomie
Locali, provvede a definire le modalità con cui i comuni raccolgono
i dati su ogni singolo fabbricato, con particolare riferimento ai titoli
abilitativi, alle conoscenze dell’area di sedime, alla sicurezza degli
edifici, compresa la presenza di materiali inquinanti o pericolosi e al
contenimento dei consumi energetici, tenendo anche conto dell’epoca di
realizzazione degli edifici medesimi.”.
Art. 45. (Modificazioni dell’art.
40) 1. Al comma 2, primo periodo, dell’art. 40 della
legge regionale n. 1/2004 dopo le parole “sportello unico per l’edilizia”
sono aggiunte le seguenti parole “o alla provincia”. 2. Al comma 2, terzo
periodo, dell’art. 40 della legge regionale n. 1/2004 sono soppresse le
seguenti parole: “allo sportello unico per l’edilizia”. 3. Al comma 2,
quarto periodo, dell’art. 40 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole
“lo sportello unico” sono aggiunte le seguenti parole “o la provincia”.
Art. 46. (Modificazione dell’art.
46) 1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 46
della l.r. 1/2004 le parole “tutela assoluta” sono sostituite dalla parola
“valorizzazione”.
CAPO V MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23
Art. 47. (Modificazione dell’art.
46) 1. All’articolo 46, comma 1, della l.r. 23/2003
le parole “ad eccezione di” sono sostituite con “ivi”.
CAPO VI NORME SPECIALI
Art. 48. (Norma speciale per
le aree terremotate) 1. I provvedimenti amministrativi
di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati
in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi
sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del
31 dicembre 2005, al fine di verificare la possibilità del rientro
alla normalità nelle aree interessate, attraverso l’individuazione
di adeguati strumenti di governo del territorio. 2. Quanto previsto al
comma 1 si applica ai manufatti realizzati nei comuni di cui all’art. 1,
comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2694/97, destinati ad abitazione
di nuclei familiari, che per effetto della crisi sismica suddetta, sono
stati sgomberati dalla loro residenza principale, nonché quelli
costruiti, in fase di emergenza, da privati o da enti pubblici, ovvero
con il contributo pubblico, destinati alla ripresa delle attività
produttive, ivi comprese le strutture per il ricovero degli animali, ancora
utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO VII ABROGAZIONI E NORME FINALI
Art. 49. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati: a) l’articolo 49 della l.r. n. 1/2004; b) le lettere
c) ed e) del comma 1, i commi 1 bis e 2 dell’articolo 38 della l.r. n.
31/1997; c) la legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 e la legge regionale
16 giugno 1999, n. 14 nonché tutte le norme che prevedono il parere
della Commissione tecnico amministrativa, di cui alla legge regionale 9
maggio 1977, n. 20 o il parere del Comitato consultivo regionale per il
territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20 ed in particolare:
1) il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
2) all’articolo 12, comma 6 della l.r. 9/1995, le parole “, previo parere
del Comitato consultivo regionale per il territorio”; 3) il comma 5 dell’articolo
11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28; 4) all’articolo 16, comma
7 della l.r. 28/1995, le parole “e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale
26 luglio 1994, n. 20”, nonché l’intero terzo periodo dello stesso
comma; 5) il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1978,
n. 65. d) l’articolo 3 della l.r. 28 marzo 1978, n. 14 e relativo allegato;
e) la legge regionale 2 novembre 1982, n. 49.
Art. 50. (Norme finali) 1.
Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa l’obbligo per i comuni
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 ed alle relative normative regionali in materia
di piani pluriennali di attuazione. 2. Le funzioni del Comitato Consultivo
Regionale per il Territorio abrogato all’articolo 49, comma 1, lett. c)
sono svolte dai competenti servizi regionali, salvo quanto previsto dall’articolo
137 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”. 3. Le norme della presente legge
prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni
e delle province. 4. La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, provvede a raccogliere l’intera normativa regionale in
materia edilizia in un testo coordinato, comprendente anche i relativi
provvedimenti attuativi della medesima.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE CAPO I NORMA FINANZIARIA
Art. 51. (Norma finanziaria)
1. Le somme spettanti alla Regione di cui all’articolo 25, per un importo
di 1.000.000,00 di euro, sono introitate nella unità previsionale
di base 3.01.004 del bilancio regionale, parte entrata, denominata “Entrate
extratributarie” (cap. 2457). 2. Per gli interventi vincolati per le finalità
di cui al comma 33 dell’articolo 32 della legge 326/2003 è autorizzata
la spesa rispettivamente di: – 850.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione
di abusivismo edilizio da iscrivere nella unità previsionale di
base 3.02.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Contributi
per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana” (cap. 7031);
– 150.000,00 euro per gli interventi previsti all’articolo 15, comma 4
da iscrivere nella unità previsionale di base 5.01.015 del bilancio
regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di urbanistica
e di edilizia” (cap. 5866). 3. L’assunzione degli impegni di spesa a valere
sugli stanziamenti complessivi di cui al comma 2 pari a 1.000.000,00 di
euro è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente
entrata di cui al comma 1 iscritta nella unità previsionale di base
3.01.004. 4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale
di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che
di cassa. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.
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