Nel testo è previsto che la sanatoria
non si applichi sulle opere realizzate su aree facenti parte del demanio
pubblico, sulle opere realizzate
nei 18 comuni della zona rossa del Vesuvio
ed aventi destinazione residenziale e sulle opere eseguite su aree ed immobili
vincolati (vincoli storici, paesaggistici e ambientali di cui alle leggi
nazionali e regionali). Inoltre è stabilito che non sono sanabili
le nuove costruzioni difformi da norme urbanistiche e strumenti urbanistici
vigenti.
Sono sanabili, invece:
– le nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche fino ad un massimo di 250 metri cubi per richiesta, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi.
– le opere che hanno comportato un ampliamento di manufatti esistenti, purchè inferiori al 15% del volume originario e comunque inferiori 250 metri cubi.
– gli ampliamenti dei manufatti già oggetto di precedenti condoni purchè inferiori al 5% del volume originario e comunque inferiori ai 100 metri cubi.
– opere su immobili od aree oggetto di tutela e conformi alle norme urbanistiche, purchè inferiori a 75 metri cubi.
Sono state, poi, introdotte norme per semplificare le procedure relative al rilascio dei provvedimenti a sanatoria relativi alle domande dei condoni del 1985 e del 1994.
Per quanto riguarda i termini, gli abusi sanabili devono essere stati commessi entro il 31 marzo 2003. L’entità dell’oblazione, rispetto alla cifra fissata dalla normativa nazionale è maggiorata del 10 per cento, mentre gli oneri concessori sono aumentati del 100 per cento. La legge introduce, inoltre, una serie di strumenti per combattere il fenomeno dell’abusivismo edilizio: intervento sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni, nomina di commissari ad acta per far eseguire interventi di demolizione delle opere abusive, ripristino dello stato dei luoghi e tutela della pubblica incolumità, riqualificazione ambientale delle aree sottoposte a vincolo a seguito di demolizione delle opere abusive, utilizzo delle risorse raccolte da oblazioni e oneri concessori per il fondo a sostegno delle spese per gli interventi contro l’abusivismo edilizio.
Vedi di seguito la legge Regionale della Campania pubblicata su GU;
Legge
regionale 18/11/2004 n. 10
Regione
Campania – Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato
dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche
e integrazioni.(condono edilizio)
(Gazzetta
regionale 18/11/2004 n. 56)
C’è adesso da chiedersi che valore abbia una legge pubblicata fuori dai termini previsti dalla Corte Costituzionale (fissati al 12 novembre). Ricordiamo infatti, che la Corte Costituzionale, aveva imposto alle Regioni il limite temporale massimo del 12 novembre per legiferare autonomamente in materia di condono. Le regioni che non avessero pubblicato in tempo una legge valida avrebbero visto l’applicazione automatica della normativa nazionale sul proprio territorio.
Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale, la Campania, responsabile per non aver pubblicato nei tempi la propria legge, dovrebbe in termine rigorosi di legge “subire” la applicazione delle indicazioni nazionali così come previste dalle 269/2003 e 326/2003.
Per un approfondimento vedi;
Questione
di legittimità della legge sul condono in Campania
Esame
di due teorie contrapposte, l’una che la ritiene illegittima e l’altra
invece che la ritiene applicabile
Vedi lo speciale regioni;
IL
CONDONO EDILIZIO REGIONE PER REGIONE
GUIDA
PRATICA AL CONDONO EDILIZIO
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