Pubblicata in ritardo la legge sul Bollettino Regionale. Dubbi sulla legittimità del provvedimento.
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19/11/2004 –
Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la legge contro l’abusivismo edilizio che è stata pubblicata ieri sul Bollettino Regionale.

Nel testo è previsto che la sanatoria non si applichi sulle opere realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico, sulle opere realizzate
nei 18 comuni della zona rossa del Vesuvio ed aventi destinazione residenziale e sulle opere eseguite su aree ed immobili vincolati (vincoli storici, paesaggistici e ambientali di cui alle leggi nazionali e regionali). Inoltre è stabilito che non sono sanabili le nuove costruzioni difformi da norme urbanistiche e strumenti urbanistici vigenti.

Sono sanabili, invece:

– le nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche fino ad un massimo di 250 metri cubi per richiesta, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi.

– le opere che hanno comportato un ampliamento di manufatti esistenti, purchè inferiori al 15% del volume originario e comunque inferiori 250 metri cubi.

– gli ampliamenti dei manufatti già oggetto di precedenti condoni purchè inferiori al 5% del volume originario e comunque inferiori ai 100 metri cubi.

– opere su immobili od aree oggetto di tutela e conformi alle norme urbanistiche, purchè inferiori a 75 metri cubi.

Sono state, poi, introdotte norme per semplificare le procedure relative al rilascio dei provvedimenti a sanatoria relativi alle domande dei condoni del 1985 e del 1994.

Per quanto riguarda i termini, gli abusi sanabili devono essere stati commessi entro il 31 marzo 2003. L’entità dell’oblazione, rispetto alla cifra fissata dalla normativa nazionale è maggiorata del 10 per cento, mentre gli oneri concessori sono aumentati del 100 per cento. La legge introduce, inoltre, una serie di strumenti per combattere il fenomeno dell’abusivismo edilizio: intervento sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni, nomina di commissari ad acta per far eseguire interventi di demolizione delle opere abusive, ripristino dello stato dei luoghi e tutela della pubblica incolumità, riqualificazione ambientale delle aree sottoposte a vincolo a seguito di demolizione delle opere abusive, utilizzo delle risorse raccolte da oblazioni e oneri concessori per il fondo a sostegno delle spese per gli interventi contro l’abusivismo edilizio.

Vedi di seguito la legge Regionale della Campania pubblicata su GU;
 

Legge regionale 18/11/2004 n. 10
Regione Campania – Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni.(condono edilizio)
(Gazzetta regionale 18/11/2004 n. 56)

C’è adesso da chiedersi che valore abbia una legge pubblicata fuori dai termini previsti dalla Corte Costituzionale (fissati al 12 novembre). Ricordiamo infatti, che la Corte Costituzionale, aveva imposto alle Regioni il limite temporale massimo del 12 novembre per legiferare autonomamente in materia di condono. Le regioni che non avessero pubblicato in tempo una legge valida avrebbero visto l’applicazione automatica della normativa nazionale sul proprio territorio.

Alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale, la Campania, responsabile per non aver pubblicato nei tempi la propria legge, dovrebbe in termine rigorosi di legge “subire” la applicazione delle indicazioni nazionali così come previste dalle 269/2003 e 326/2003.

Per un approfondimento vedi;
Questione di legittimità della legge sul condono in Campania
Esame di due teorie contrapposte, l’una che la ritiene illegittima e l’altra invece che la ritiene applicabile

Vedi lo speciale regioni;
IL CONDONO EDILIZIO REGIONE PER REGIONE

GUIDA PRATICA AL CONDONO EDILIZIO