Ma è proprio vero che, come molti esponenti del Governo e della maggioranza hanno ripetutamente sostenuto, non sarà possibile sanare gli abusi realizzati nelle aree vincolate?
Dipende; certo è che a questa domanda non si può rispondere
in maniera secca e decisa, come avremmo voluto,
con un semplice «no».
A differenza dei due condoni del passato, nelle nuove norme viene esplicitamente
affermato che non possono essere rilasciati condoni nelle aree protette
sia regionali che nazionali. Ma accanto ad un’affermazione così
apparentemente chiara ci sono ben quattro ipotesi di deroga. Si possono
infatti condonare gli abusi realizzati prima dell’istituzione del parco,
si possono condonare le opere abusive conformi alle previsioni urbanistiche,
anche nei parchi si possono richiedere le concessioni per mantenere gli
abusi sulle aree demaniali purché non si tratti di demanio marittimo,
fluviale o lacustre, si possono infine sanare le opere realizzate su terreni
pubblici appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato se questo viene
dichiarato alienabile. Tranne che nel primo caso, occorre sempre il parere
dell’Ente Parco, ma comunque vista la casistica dei casi ammissibili nessuno
dovrebbe affermare che le aree protette sono state escluse dal condono.
Giusto per capire facciamo qualche esempio concreto.
Parchi nazionali come il Vesuvio o il Cilento sono stati istituiti
con le relative perimetrazioni nel 1995. Questo significa che sono condonabili
tutti gli abusi sino al ’94. Poiché il precedente condono consentiva
di sanare gli abusi realizzati sino al 31 dicembre 1993, tutti coloro che
hanno realizzato opere abusive dopo quelle data tenteranno di sostenere
di averle fatte nel ’94, cioè prima dell’istituzione del Parco,
cioè nel periodo che la legge consente di condonare. E poiché
buona parte dei nostri parchi, anche regionali, sono recenti è prevedibile
che in queste aree le richieste di condono non mancheranno. Si badi poi
che per questi abusi gli Enti Parco formalmente non sono neppure chiamati
ad esprimere parere e non è affatto vero che non si poteva fare
altrimenti. Il Governo avrebbe ben potuto raccogliere un’indicazione espressa
dal Consiglio di Stato con una sentenza per cui le Soprintendenze che gestiscono
i vincoli possono dare parere anche se gli abusi sono stati realizzati
prima che i vincoli fossero posti. Infatti, indipendentemente da quando
i vincoli sono stati apposti, viene valutato il fatto oggettivo che ancor
oggi l’abuso costituisce un alterazione di un bene su cui si esprime un
interesse pubblico, chi rappresenta quell’interesse pubblico ha dunque
titolo di esprimere parere. Bastava poco per consentire ai parchi di intervenire
nell’iter dei condoni che sono in mano ai Comuni, non si è invece
voluto farlo.
Ma il paradosso più clamoroso del nuovo condono è costituito dal fatto che i terreni privati nelle aree protette sono tutelati più rigidamente che non i terreni pubblici. Se infatti dopo l’istituzione di un parco qualcuno ha costruito sul suo terreno un abuso, questi non ha diritto al condono. Se invece di averlo realizzato sul proprio terreno, magari sempre nello stesso parco, lo ha fatto su un terreno pubblico ha invece la possibilità di chiedere una sanatoria purchè il terreno non appartenga al demanio marittimo, fluviale o lacustre. In questo caso non si tratterebbe di “condono”, ma di “concessione” che può essere richiesta per vent’anni a seguito dei quali, in via assolutamente astratta e teorica, questa potrebbe anche non essere rinnovata e l’immobile rimosso. Ma al di là del formalismo giuridico, la sostanza non cambia: un abuso realizzato ad esempio all’interno di un demanio forestale, non sarà condonabile ma potrà ottenere il permesso ventennale di rimanere dov’è. Al di là dunque dell’indubbio miglioramento apportato con l’esclusione anche delle concessioni (come inizialmente previsto) dai terreni demaniali lungo il mare, i fiumi ed i laghi, il principio dell’intangibilità del demanio e dell’incondonabilità dell’abusivismo sul demanio, è infranto.
Torniamo per un altro esempio al nostro ipotetico parco.
Ipotizziamo che l’abuso sia stato realizzato su un terreno pubblico
non demaniale ma appartenente a quello che viene definito come “patrimonio
disponibile dello Stato”. In questo caso, con il parere dell’ente parco
se l’opera è stata realizzata dopo l’istituzione di questo, si può
addirittura chiedere la cessione dell’area su cui sorge l’abuso e su cui
ci sono eventuali pertinenze. Un vero affare!
Dimostrato che dunque le aree vincolate non sono esenti
dalle sanatorie, passiamo alla “favola” dei piccoli abusi.
Il testo originario prevedeva che si potessero condonare abusi sino
a 750 metri cubi per unità abitativa. Questo consentiva di sanare
interi palazzi attraverso la semplice sommatoria di più condoni
relativi a varie unità abitative. Il nuovo testo pone un limite
e indica in 3.000 metri cubi la dimensione massima di un immobile che potrà
essere condonato sommando più pratiche di condono suddivise per
unità abitativa. Alla faccia del piccolo abuso! 3.000 metri cubi
corrispondono ad una palazzina di 3 piani con 9 appartamenti di circa 100
metri quadri. Ma dopo i condoni dell’85 e del’94, dopo che intere borgate
e periferie sono state sanate, dopo la storia dell’abusivismo di necessità,
dopo che abbiamo visto i palazzinari abusivi diventare miliardari, non
era il caso di porre un argine vero, rigido, serio alle nuove sanatorie?
Chi ha realizzato gli abusi dopo il ‘93 era ben consapevole di violare
la legge, lo ha fatto con dolo sperando di beffare tutti e farla franca,
come può lo Stato oggi premiarlo riconoscendogli il condono? Non
è questo un insulto per tutti coloro che invece hanno rispettato
le regole e sono stati ligi alle prescrizioni di legge?
Un larghissimo schieramento di Associazioni Ambientaliste costituito da 19 sigle, dal Wwf, Legambiente, Italia Nostra, Fai; Lipu; Amici della Terra, Fare Verde, dalle Acli all’Istituto Nazionale di Urbanistica, sino alle associazioni animaliste sta sostenendo una battaglia contro il condono. Meglio sarebbe dire una battaglia di dignità e di moralità tesa a affermare che i soldi non solo non sono tutto nella vita, ma non sono tutto neppure per uno Stato. Assistiamo ad una manovra finanziaria stupefacente: l’85% della manovra economica è fuori dalla legge finanziaria ma viene presentata per decreto legge, sulla conversione di questo si pone la fiducia, la parte rilevante delle risorse viene recuperata da beni comuni quali il patrimonio pubblico ed il paesaggio e l’ambiente deturpati dall’abusivismo condonato. Quello che appare è sempre più un Paese dove i furbi hanno la meglio e sembra che a nessuno interessi il fatto, tutt’altro che irrilevante, per cui nel nostro ordinamento l’abusivismo edilizio non rappresenta solo un illecito amministrativo, ma anche un illecito penale, cioè un reato. Il condono produce anche l’estinzione del reato commesso realizzando l’abuso, va dunque considerata una vera e propria amnistia e si tratta di un’amnistia a pagamento. Infatti, per ottenere il condono occorre dimostrare di aver pagato i cosiddetti oneri concessori stabiliti dalla legge. Proviamo a pensare ad altri reati quali il furto, lo scippo, la rapina, in cambio della cui amnistia, per far cassa, lo Stato proponesse di pagare una certa somma. La questione sarebbe improponibile, perché tutti giustamente vedrebbero la cosa non solo come un’ingiustizia nei confronti di tutti, ma soprattutto come un’ingiustizia nei confronti delle vittime di quei reati. Questo perché tutti abbiamo l’esatta percezione della violenza e dei beni sottratti da scippi, furti e rapine. Non percepiamo invece la violenza e l’arroganza di chi sottrae paesaggio, ambiente, territorio comune con un abuso, non percepiamo come collettività l’enorme valore di questi beni, non cogliamo il senso di futuro che ad essi è legato, non ci sentiamo coinvolti in quei reati (quali appunto l’abusivismo) che intaccano per sempre questo patrimonio di tutti, non comprendiamo di essere noi le vittime di quei danni. Come collettività tolleriamo così che un altro condono, il terzo in vent’anni, sia approvato nel Bel Paese.
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