| Scheda di
lettura del disegno di legge (Domenico Gallo)
Osservazioni sulla riforma dell’ordinamento giudiziario militare (Paolo Scarfi) |
SCHEDA DI LETTURA
di Domenico Gallo
1. Le linee guida.
La legge delega introduce un disegno di riforma ambizioso che mira
alla quasi completa riscrittura dei codici penali militari di pace e di
guerra ed introduce incisive modifiche nell’ordinamento giudiziario militare.
Due sono le linee guida che orientano l’intero progetto: la prima è
l’esigenza di ridurre l’area di controllo di legalità affidata alla
giurisdizione ordinaria, incrementando la competenza della giurisdizione
militare, attraverso la “militarizzazione” dei reati comuni commessi da
militari; la seconda è l’esigenza di abbassare la soglia fra pace
e guerra, riesumando le leggi di guerra e rendendole pienamente utilizzabili
ed automaticamente instaurabili. All’interno di queste due esigenze si
colloca l’orientamento di confermare, se non addirittura di ripristinare
le norme più dure in tema di disciplina militare;
2. Riforma del codice penale militare di pace. – Aspetti principali.
2.1. Disposizioni di carattere generale (art. 3, lett. a).
La norma prevede che debbano essere riviste le disposizioni di carattere
generale, con l’eliminazione di ogni deroga ai principi stabiliti dalla
legge penale comune, che non sia giustificata da speciali esigenze militari.
In sostanza di prevede di modificare le disposizioni del cpmp in
tema di pene principali ed accessorie, esecuzione delle pene, disciplina
della non menzione della condanna, prescrizione dei reati, etc.
Se l’esigenza di omogeneità fra le disposizioni generali
del codice penale ordinario e di quelle militare non è contestabile,
tuttavia non è chiaro quale sarà il risultato finale, soprattutto
in tema di sanzioni accessorie.
Nel momento in cui si “militarizzano” attraverso le altre norme
della delega i reati comuni commessi da militari in servizio, è
indispensabile che, in tema di pene accessorie (per es. interdizione dei
pubblici uffici), venga realizzata una completa equiparazione fra i due
ordinamenti, altrimenti si realizzerebbero forme di ingiustificato privilegio
per i militari.
2.2.Modifiche a norme specifiche del cpmp (art. 3, lett. c,d,e,f,g,h,i,l).
Revisione modifiche e conferme di varie fattispecie di reato.
La delega prevede la revisione dei reati di omessa presentazione
in servizio, abbandono di posto e violata consegna, senza prevedere i criteri
in base ai quali tale revisione deve essere ispirata. In effetti, una volta
che il servizio militare è stato “professionalizzato”, in tempo
di pace, tali vicende dovrebbero essere depenalizzate, in quanto semplici
violazioni di doveri professionali.
La delega prevede di introdurre una specifica ed autonoma disciplina
dei reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, rispetto alla
disciplina comune. In questo modo si creerebbe una evidente disparità
di trattamento penale fra militari e non militari, i primi verrebbero puniti
per comportamenti (come il consumo di stupefacenti) che non costituiscono
illecito penale per la generalità dei cittadini.
La delega prevede di introdurre come reato la fattispecie della
dispersione colposa, che, se giustificata per la custodia delle armi e
delle munizioni, è assurda per tutti gli altri materiali. Tanto
per fare un esempio, commetterebbe un reato siffatto un Finanziere che,
utilizzando la penna stilografica, macchiasse d’inchiostro la divisa.
La delega conferma la criminalizzazione di tutti i comportamenti
di protesta o di dissenso, non meramente individuale. Sarebbe reato non
solo l’esercizio dello sciopero, ma anche qualunque comportamento collettivo
che possa turbare il servizio (per es. lo sciopero del rancio). Giungendo
a ripristinare persino una fattispecie di reato (la raccolta o la partecipazione
a sottoscrizioni per rimostranze o per protesta), cancellata dalla Corte
Costituzionale che, con Sentenza 29 aprile/ 2 maggio 1985 n. 126 aveva
dichiarato incostituzionale l’art
180, I° comma del Cpmp (domanda, esposto o reclamo collettivo
previo accordo).
Tanto per fare un esempio, si giungerebbe all’assurdo che un ricorso
collettivo al TAR, contro un provvedimento dell’Amministrazione militare
costituirebbe reato.
2.3 la militarizzazione dei reati comuni.) reati costituenti delitto
contro la personalità dello Stato.
La Delega prevede la “militarizzazione” di tutti i delitti contro
la personalità dello Stato se commessi da militari (art. 3, lett.
b). Da questo punto di vista, la riforma non è particolarmente significativa
in quanto il Cpmp già prevedeva come reati militari i più
significativi reati contro la personalità dello Stato (si veda al
riguardo il titolo I del libro II, art. da 77 a 85). In definitiva la riforma
si limita ad estendere la militarizzazione a quei reati non contemplati
dal Cpmp.
Tuttavia, anche in questa, come in tutte le altre ipotesi di “militarizzazione”
dei reati comuni, vi sono due controindicazioni fondamentali.
La prima è l’inadeguatezza della giurisdizione militare (composta
da soli 103 magistrati in ruolo organico) ad effettuare un effettivo controllo
di legalità in ordine a gravi fatti criminosi per la vastità
delle circoscrizioni territoriali, la carenza di strutture e di personale
(si vedano al riguardo le osservazioni del dr. Scafi).
La seconda è costituita dalla duplicazione di giurisdizioni
in caso di concorso di persone nel reato. Quando con i militari concorrono
civili, lo stesso fatto criminoso dovrà essere giudicato separatamente
dal Tribunale militare e da quello ordinario. Vi dovranno essere due separate
istruzioni e due separati giudizi.
La delega, infatti, non ha previsto alcuna modifica dell’art. 13,
II comma, del c.p.p. che prevede che: “fra reati comuni e reati militari,
la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è
più grave di quello militare.”
Quando i reati sono di pari gravità o vi è un concorso
di persone (militari e civili) nello stesso reato, non scatta la connessione
e quindi vi dovranno necessariamente essere due giudizi separati.
Per fare un esempio pratico, in tema di reati contro la personalità
dello Stato, con riferimento ad una vicenda processuale come quella di
Ustica, in tanto vi è un unico processo innanzi alla giurisdizione
ordinaria, in quanto quel processo è ancora regolato dalle norme
del vecchio codice di procedura penale.
Se si verificasse un nuovo caso Ustica, si dovrebbero instaurare
due separati procedimenti, l’uno dinanzi all’AGO per gli eventuali reati
commessi dai civili, l’altro dinanzi alla Giurisdizione militare per gli
eventuali reati commessi dai militari. Tuttavia la giurisdizione militare
non potrebbe mai affrontare un processo così complesso per obiettiva
carenza di risorse.
Molto più estesa è la militarizzazione degli altri
reati comuni previsti alle lett. m), n), o), p), q), r), s).
m) La delega prevede la “militarizzazione” di ogni violazione della
legge penale costituente delitto contro la pubblica amministrazione, se
commessa da militare. Si tratta dei delitti previsti dal Capo I del titolo
II del Codice penale (art. da 314 a 335).
Dal momento che il Cpmp già prevede il reato di peculato
e di malversazione militare, la principale novità consisterebbe
nella “militarizzazione” dei reati di corruzione e concussione, se commessi
da militare. Il reato di corruzione è un reato nel quale c’è
un concorso necessario di persone (per esserci un corrotto è necessario
un corruttore). Il corruttore, normalmente è soggetto estraneo all’amministrazione
nella quale si verifica la corruzione. Quindi militarizzando la corruzione,
si dovrà scindere in due il fatto criminoso e fare un procedimento
contro il militare-pubblico ufficiale (corrotto) innanzi alla giurisdizione
militare ed un procedimento innanzi all’AGO per il privato (corruttore).
n) La delega prevede la “militarizzazione” di ogni violazione della
legge penale costituente delitto contro l’amministrazione della giustizia,
se commessa da militare nel corso o in funzione di un procedimento penale
militare. Si tratta dei delitti previsti dal libro II, Capo I e II del
Titolo III del Codice penale (artt. da 361 a 391 c.p.).
In questo caso la militarizzazione non è stata assoluta,
ma è limitata a quei delitti contro la giustizia strumentali a procedimenti
di competenza dell’Autorità Giudiziaria Militare. Senonchè
la dilatazione a dismisura della competenza giurisdizionale dei Tribunali
militari si trascina dietro di sé anche la dilatazione della militarizzazione
dei reati contro l’Amministrazione della giustizia.
o) La delega prevede la “militarizzazione” di ogni violazione della
legge penale costituente delitto contro l’incolumità pubblica, ovvero
costituente reato in materia di tutela della sicurezza e di prevenzione
di infortuni nei luoghi di lavoro, commesso da militare in luogo militare.
Non sono ben chiari i confini della militarizzazione.
A prima vista sembrerebbe che i delitti contro l’incolumità
pubblica (fra i quali rientra la strage, art. 422 c.p.) siano esclusi dalla
militarizzazione se commessi da militare in luogo non militare. Tuttavia
rimarrebbero sempre dei margini di incertezza perché non sempre
è facile capire cosa sia un luogo militare. Va poi rilevato che
la militarizzazione dei reati in materia di tutela e prevenzione degli
infortuni sul lavoro, comporterebbe un drastico abbassamento della tutela
effettiva, trattandosi di un settore fortemente specialistico, nel quale
l’Autorità giudiziaria militare non può avere quel bagaglio
di competenza professionale sviluppato dall’AGO.
p) La delega prevede la “militarizzazione” di ogni violazione della
legge penale costituente delitto contro la persona, se commessa da militare
a danno di altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo
militare, ovvero in territorio estero mentre il militare ivi si trovi a
causa del servizio..”
Anche qui non sono ben chiari i confini della militarizzazione.
Occorrerebbe chiarire se il reato debba essere necessariamente commesso
in danno di altro militare (come lascia intendere la relazione introduttiva)
ovvero se sia prevista la militarizzazione di ogni reato contro la persona
commesso “a causa del servizio militare”, o “in luogo militare”. Stante
l’ambigua o imperfetta formulazione letterale è ragionevole il dubbio
che con la delega si voglia introdurre la militarizzazione di ogni reato
commesso “a causa del servizio militare” e/o di ogni reato commesso “in
luogo militare”.
In questo caso sarebbero militarizzati tutti i reati commessi durante
l’esercizio di funzioni di ordine pubblico da parte dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza.
Meno significative sono le ipotesi di militarizzazione di cui alle
lettere q), r), s).
In definitiva questa nuova disciplina di “militarizzazione” dei
reati comuni commessi dai militari comporterà un incremento della
competenza dei Tribunali militari che è difficilmente quantificabile,
ma che potrebbe portare anche ad una decuplicazione del volume di lavoro
giudiziario, senza che nella legge delega sia previsto l’aumento di un
solo posto nell’organico della magistratura militare.
Attraverso la combinazione della nuova disciplina della militarizzazione
del reato con quella della connessione prevista dal nuovo cpp, si ottiene
come risultato immediato un incremento dell’area della impunità,
soprattutto rispetto ai fatti criminosi più gravi e quindi più
difficilmente accertabili.
2.4. Revisione della procedura penale.
La delega prevede l’applicabilità nel processo penale militare
delle norme del codice di procedura penale, salvo che sussista una esigenza
di disciplina differenziata. Tale esigenza non è contestabile, ma
il problema è la disciplina differenziata, che nella delega è
indicata in modo piuttosto oscuro.
La prima osservazione da fare è che non è assolutamente
giustificata una normativa che consenta l’arresto in flagranza (almeno
in tempo di pace) per le ipotesi più gravi di assenza dal servizio.
Tali ipotesi, semmai, andrebbero depenalizzate.
Non sono chiare le disposizioni in materia di rapporti giurisdizionali
con autorità straniere e di cooperazione con la Corte penale internazionale.
Appare poi inaccettabile l’introduzione, per l’esercizio delle funzioni
attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di rapporti
giurisdizionali con autorità straniere, del concerto con il Ministro
della Difesa.
3. Riforma del Codice penale militare
di guerra – Aspetti principali.
3. 1. Questioni di carattere generale.
La delega si propone, come si è visto, di abbassare la soglia
della distinzione fra stato di pace e stato di guerra, rendendo possibile,
una sorta di introduzione graduale delle leggi di guerra, che aggira la
procedura garantista prevista dagli artt. 78 e 87 della Costituzione. Insomma
il disegno di legge introduce un menù à la carte dal quale
è possibile per il Governo scegliere cosa prendere e cosa lasciare
dell’armamentario delle leggi di guerra, ma soprattutto dove e quando farle
entrare in vigore.
Nell’applicazione graduale delle leggi di guerra, sono previsti due
stadi.
Il primo stadio è quello che prevede l’introduzione, più
o meno automatica delle leggi di guerra, in aree limitate o nell’intero
territorio nazionale, a cui corrisponde l’instaurarsi di un non meglio
determinato “tempo di guerra”. Il secondo stadio è quello che consegue
alla “dichiarazione dello stato di guerra”.
Quest’ultimo concetto probabilmente presuppone che siano attivate
le procedure di cui agli art. 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari) e 87 (Il Presidente della
Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere) della Costituzione,
anche se nel disegno di legge non vi è un richiamo esplicito a tali
procedure.
Tuttavia è evidente che l’ipotesi della “dichiarazione dello
Stato di guerra”, che comporta soprattutto una modifica della procedura
penale, determinando la riesumazione del Tribunale Supremo militare, ed
escludendo la possibilità del ricorso per Cassazione, è
un’ipotesi assolutamente marginale.
L’ipotesi principale che ispira l’intero disegno di legge è
quella di rendere, in un certo senso ordinario il ricorso alle leggi di
guerra, svincolandolo dalla “dichiarazione dello stato di guerra”, prevista
dalla Costituzione in circostanze del tutto remote.
3.2. Casi di applicazione del codice
penale militare di guerra.
La delega prevede di confermare l’applicazione automatica della
legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all’estero, già
introdotta dal nuovo testo dell’articolo 9 del cpmg (articolo sostituito
dalla L. 31 gennaio 2002 n. 6). Tale norma che, com’è noto fu introdotta
in occasione dell’intervento in Afganistan, aveva carattere transitorio,
in attesa di una disciplina organica.
Adesso diviene definitiva.
In linea di principio non si può contestare che alle operazioni
militari all’estero, di qualunque tipo esse siano (quindi anche ad operazioni
realmente di pace, come quelle di peacekeeping deliberate dall’ONU), sia
applicabile la legge penale militare, poiché il dispiegamento di
una forza militare armata comporta sempre il rischio dell’impiego della
forza. Il problema è che la legge delega contempla qualunque tipo
di missione (infatti nella relazione si parla di operazioni internazionali
di pacificazione o di uso della forza). In questo si rischia di legittimare
– indirettamente – il ricorso all’uso della forza, cioè della violenza
militare, aggirando il ripudio costituzionale della guerra (non a caso
l’art. 11 della Costituzione non viene mai nominato, né nel testo
della delega, né nel testo della relazione introduttiva) e le procedure
previste dagli art. 78 e 87 della Costituzione.
La delega prevede che la legge penale militare di guerra debba essere
applicata in ogni caso di conflitto armato, interno od internazionale e
che al riguardo debbono essere delimitati gli ambiti territoriali ed anche
personali di applicazione, in caso di attacchi non generalizzati.
Il richiamo ad attacchi non generalizzati ed ad ambiti personali
di applicazione, può far sorgere il sospetto che si vogliano qualificare
come atti di guerra eventuali atti di terrorismo e si vogliano sottrarre
le garanzie ordinarie del processo per categorie di persone, assoggettandole
ai Tribunali militari anche in tempo di pace.
Per quanto riguarda i conflitti interni, la delega precisa che tali
si intendono i conflitti che si svolgono con le armi all’interno del territorio
dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile o di una insurrezione
armata.
Non si considerano conflitti interni le situazioni interne di disordine
o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed
altri atti analoghi.
La delega non dice nulla circa le procedure da seguire, le garanzie
politiche e le autorità competenti per deliberare, in ordine all’entrata
in vigore nell’ordinamento interno, della legge penale militare di guerra.
C’è da precisare che gli articoli 5 (applicazione della legge
penale militare in caso di urgente ed assoluta necessità) e 10 (operazioni
militari per motivi di ordine pubblico) del Cpmg erano stati abrogati dalla
legge 18 marzo 2003 n. 42 in quanto ritenuti anticostituzionali.
Adesso con la delega in bianco prevista dal disegno di legge, il
risultato è quello di far rientrare dalla finestra ciò che
è stato cacciato dalla porta.
Con laconseguenza di dare mano libera all’esecutivo di determinare
come, quando e dove far entrare in vigore legge penale militare di guerra
ed addirittura nei confronti di quali categorie di persone.
3.3. Effetti dell’applicazione del
codice penale militare di guerra.
Gli effetti principali dell’entrata in vigore della legge penale
militare di guerra sono due:
Il primo è l’entrata in vigore del reato militarizzato, nella
sua massima estensione, già prevista dall’art. 47 del Cpmg, nella
versione introdotta dalla legge 31 gennaio 2002 n. 6, che viene sostanzialmente
confermata nella Delega.
Ciò farà si che tutti i reati commessi dai militari,
ivi compresi i Carabinieri e la Guardia di Finanza in servizio di ordine
pubblico, siano di competenza della giurisdizione militare.
Il secondo è l’estensione ai non militari della giurisdizione
dei Tribunali militari, Ciò avviene attraverso una interpretazione
di comodo dell’art. 103 della Costituzione (che prevede che “i tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge”),
che dà all’espressione “tempo di guerra” un significato svincolato
dalla dichiarazione dello stato di guerra.
A questo riguardo occorre rilevare che l’introduzione della legge
di guerracomporta un drastico abbassamento delle garanzie processuali (alla
luce delle deviazioni dalla procedura penale ordinaria previste dalla legge
delega) e della libertà di opinione e di espressione del pensiero.
Se la delega, infatti, prevede l’abrogazione della norma di cui
all’art. 75 (diffusione di particolari notizie di interesse militare) in
quanto ritenuta in contrasto con la libertà di stampa, nulla dice
circa i reati di cui all’art. 72 (procacciamento di notizie riservate),
73 (diffusione di notizie riservate), 74 (agevolazione colposa) e 77 (divulgazione
di false notizie sull’ordine pubblico o su altre cose di interesse pubblico).
In base a tali norme, per esempio, non sarebbe possibile dare notizia
dei caduti di Nassirya, se l’Autorità militare avesse deciso di
non divulgare la notizia.
L’unica buona notizia è la previsione della revisione delle
norme del titolo quarto del libro terzo del Cpmg (degli atti illeciti di
guerra) per adeguarlo alle tipologie dei crimini di guerra previsti dall’art.
8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, nonché delle
altre convenzioni internazionali di diritto umanitario, a cui colpevolmente
l’Italia non ha dato sinora attuazione Occorre tenere presente, tuttavia,
che la delega prevede la condizione di procedibilità della richiesta
del Ministro della Difesa per i reati connessi all’esercizio di funzioni
di comando, in tempo di guerra, con esclusione dei crimini di guerra (art.
4, lett. i) n. 7,
Si tratta di un privilegio assolutamente ingiustificato, che rende
sostanzialmente discrezionale l’azione penale, creando un’area di impunità
connessa all’esercizio di funzioni di comando che non esisteva – in forma
così estesa – neppure nel codice fascista del 1941.
3.4. La procedura penale militare di
guerra.
Sebbene espresso in modo chiarissimo, nella delega è stato
previsto un doppio binario, a secondo che vi sia stata o meno una “dichiarazione
di guerra”.
Al di fuori di questa ipotesi, che appare comunque remota, è
previsto che rimanga in funzione la procedura prevista dal Cpmp. Vi saranno,
pertanto, dei Tribunali di primo grado, una unica Corte d’Appello e sarà
possibile il ricorso in Cassazione.
Sono poi previste delle deroghe all’ordinaria procedura penale,
solo parzialmente giustificate dalla particolare situazione in cui si viene
a trovare l’esercizio della giurisdizione in tempo di guerra, per quel
che riguarda sospensione o abbreviazione dei termini, misure cautelari
ed attività della Polizia giudiziaria militare, convalida degli
atti di istruzione.
In caso di dichiarazione dello stato di guerra, scatterà la
competenza del Tribunale Supremo Militare. Contro le sentenze emesse dai
Tribunali militari si potrà soltanto fare ricorso, in unica istanza,
per motivi di legittimità o di merito, al Tribunale Supremo Militare.
Non è chiaro se il TSM potrà direttamente riformare le sentenze
dei Tribunali militari o soltanto annullarle con rinvio.
4. Modificazioni dell’Ordinamento giudiziario
militare.
Al riguardo la Delega sostanzialmente non introduce nulla di nuovo,
limitandosi a richiamare l’applicabilità delle norme in tema di
ordinamento giudiziario, in quanto compatibili. In realtà qui si
pone un grosso problema di compatibilità con le nuove norme di ordinamento
giudiziario che stanno uscendo fuori dalla riforma in cantiere. Tali norme
sono di difficile applicazione all’ordinamento giudiziario militare.
La delega prevede che vengano modificati i criteri vigenti per i
giudici militari (non togati), di cui viene confermata l’estrazione a sorte.
Per quanto riguarda l’organico, la delega non prevede l’incremento
neppure di un solo posto, ma soltanto la modificazione delle circoscrizioni
territoriali, sebbene, come si è visto sopra, il volume di lavoro
di competenza della giurisdizione militare potrebbe anche essere decuplicato.
E’ prevista la conferma della unicità della Corte d’Appello,
pur nella articolazione delle Sezioni di Verona e Napoli. In questo modo
viene confermata una concentrazione di potere giudiziario nelle mani di
una sola o di pochissime persone, che mal si attaglia ai principi costituzionali
della distribuzione del potere giudiziario e del giudice naturale.
E’ previsto inoltre che la difesa dinanzi agli organi giudiziari
militari possa essere assunta da ufficiali che abbiano l’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato. Si introduce, pertanto, una inusitata figura
di difensore gerarchicamente dipendente dall’Amministrazione militare.
Ciò può avere una influenza negativa sul libero dispiegarsi
della dialettica processuale e sul principio della libertà di convincimento
del giudice. Si pensi al caso in cui il difensore sia un superiore gerarchico
dell’Ufficiale chiamato a comporre il collegio.
Il Consiglio prendeva quindi atto “da un lato che l’ordinamento giudiziario
militare … non può che conformarsi strettamente all’ordinamento
giudiziario ordinario, dall’altro che le regole ’pensate’ per una realtà
tanto più vasta, calate in una realtà di dimensioni tanto
esigue e non sempre adattabili in via interpretativa, perdono in concreto
la loro validità e comportano l’insorgere di gravi e insormontabili
inconvenienti “.
In considerazione di tutto ciò lo stesso organo di autogoverno
riteneva che “in sede di una riforma della giustizia militare … non si
possa prescindere dal considerare anche i gravi inconvenienti che, in via
di fatto, derivano dalla strutturale inidoneità di una autonoma
organizzazione giudiziaria di dimensioni troppo esigue” e quindi di “esprimere
l’avviso che una riforma della giustizia militare debba necessariamente
prevedere come irrinunciabile opzione la confluenza dei magistrati militari
nel ruolo dei magistrati ordinari con conseguente soppressione di un separato
organo di autogoverno e passaggio delle competenze ministeriali al dicastero
di Grazia e Giustizia” in quanto solo in tal modo si creeranno “i presupposti
perché le caratteristiche proprie del potere giudiziario non soffrano
(o non siano causa) di anomalie connaturate ad un ordinamento numericamente
roppo esiguo “.
E’ comunque di estrema evidenza l’irrazionalità del mantenimento di un ruolo separato di magistrati così esiguo (per di più con un proprio organo di autogoverno, al quale nel corso della propria carriera ciascun magistrato militare ha buona probabilità di fare parte quale componente elettivo) nel quale l’attività disciplinare, paradisciplinare ed ogni provvedimento in materia di status, quanto meno potenzialmente, possono essere interpretati come estrinsecazioni di logiche basate su amicizia o pregressi contrasti: a titolo di esempio ci si permette di sottolineare come – in un ambiente così piccolo – ben difficilmente determinati rapporti di amicizia potrebbero anche in futuro consentire l’esercizio di poteri disciplinari che per di più, secondo recente delibera del Consiglio della Magistratura Militare, sarebbero personali del Procuratore Generale Militare di Cassazione, e come tali non delegabili, neppure in caso di astensione…
2. Estrema difficoltà a gestire i procedimenti applicando le vigenti disposizioni del c.p.p. (e tra esse quelle in materia di incompatibilità) da parte di uffici giudiziari di dimensioni così ridotte.
I nove uffici giudiziari militari di primo grado attualmente istituiti
hanno un organico (teorico) di magistrati giudicanti tra quattro e sei
(ove presente la sezione del riesame) e di pubblici ministeri tra tre e
cinque.
Le relative tabelle organiche sono state di recente modificate,
in considerazione delle incompatibilità tra le funzioni di gip e
quelle di gup, introdotte nel codice di rito dal comma 2-bis dell’art.
34, incrementando il numero dei giudicanti: tale innovazione ha peraltro
costretto a rivedere in diminuzione la dotazione di magistrati del pubblico
ministero.
E’ inutile rammentare come tali dotazioni siano del tutto teoriche,
non potendosi certo ipotizzare una copertura integrale di tutti i posti,
e tra essi specie di quelli requirenti, tradizionalmente non graditi particolarmente
nella magistratura militare, a causa dell’esiguo numero di sedi e della
conseguente frequenza dei casi nei quali le città di residenza dei
magistrati sono diverse e distanti da quelle di servizio.
Accreditate indicazioni dottrinali quantificano peraltro in almeno
20-25 il numero di magistrati giudicanti addetto ad un ufficio giudiziario
per un razionale funzionamento.
Il numero di giudici attualmente previsto per ogni tribunale
militare, determinato al fine di assicurare che per ogni procedimento sia
possibile nominare un gip, un gup e due giudici dibattimentali, è
nella maggior parte dei casi assolutamente sproporzionato all’esiguo carico
di lavoro del singolo tribunale, essendo appunto parametrato non al numero
dei procedimenti ma alle norma sulle incompatibilità, con conseguente
sottooccupazione dei magistrati interessati.
Tali organici, peraltro, non sono neppure sufficienti ad ovviare
alle incompatibilità stesse, bastando un periodo di ferie del gip
titolare per “bruciare” un altro magistrato (chiamato in sostituzione per
un determinato atto) e, nei tribunali cui sono addetti solo quattro giudici,
costringere ad una supplenza esterna o eventualmente alla rimessione del
procedimento.
Il numero di magistrati militari requirenti concretamente presenti
nei vari uffici è di contro, già in considerazione delle
attuali esigue competenze, spesso insufficiente per garantire, oltre alla
partecipazione alle udienze, una efficace direzione delle indagini, ed
anche quelle attività di ricerca della notizia di reato che il codice
tuttora attribuisce al pubblico ministero: gli uffici giudicanti, potenziati
come innanzi descritto, rischiano quindi di vedere ulteriormente diminuito
il proprio carico di lavoro, mancando quei requirenti che possano efficacemente
svolgere le indagini ed istruire i procedimenti da portare a giudizio.
Lo spreco di risorse umane ed il danno alle esigenze di giustizia
non richiedono alcun ulteriore commento.
3. Impossibilità, in giurisdizioni territoriali così
vaste, di intervenire nei più gravi fenomeni criminosi anche in
considerazione della brevità dei termini processuali La magistratura
militare, strutturata su soli nove uffici di primo grado, ha circoscrizioni
territoriali vastissime, che talvolta impediscono addirittura di raggiungere
in giornata determinate zone del territorio di competenza: si pensi alla
provincia di Imperia o di Sondrio per il Tribunale Militare di Torino,
alle località insulari più discoste dalle sedi di Cagliari
o Palermo, ma anche alle altre province più lontane da tutte le
altre sedi.
Solo una giurisdizione così limitata come la attuale,
con una o due misure cautelari ogni anno in tutto il territorio nazionale,
ed ancor di più con un numero di arresti in flagranza che, in tutta
Italia, nei tredici anni passati dall’entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale si contano sulle dita di una sola mano, ha potuto applicare
una normativa processuale che prevede, specie in materia di libertà
personale, termini brevissimi e rigorosi, anche di poche ore, ad esempio
perché l’indagato compaia dinanzi al(l’unico) giudice per le indagini
preliminari
.
Anche sotto questo profilo attribuire alla Autorità Giudiziaria
Militare competenze a procedere per reati di maggiore gravità comporterebbe
una estrema difficoltà, per degli uffici giudiziari così
distanti tra loro e dal luogo ove i fatti potrebbero essere commessi, oltre
che con organici così ridotti, di intervenire tempestivamente nei
casi richiesti: si pensi alla difficoltà di chiedere e celebrare
l’udienza di convalida entro il termine di cui all’art. 390, co. l e 2,
c.p.p..
La vastità delle giurisdizioni territoriali degli uffici del pubblico ministero rende comunque già adesso estremamente difficoltoso, per i pochi magistrati ad essi addetti, di seguire con efficacia le indagini sulle condotte criminose che si siano verificate al di fuori della sede, comportando una grave discriminazione tra i reparti militari più vicini e quelli appunto ove, causa la distanza dalla procura militare competente, il controllo giurisdizionale è già adesso estremamente ridotto (in particolar modo per quei reati che vedono coinvolti o comunque compiacenti i rispettivi comandanti, e che quindi non sono oggetto di autonoma comunicazione di notizia di reato): tale discriminazione sarebbe fortemente accentuata ove non fosse più in una certa misura limitata dalla competenza in qualche modo concorrente del giudice ordinario.
4. Irrazionalità, dopo l’abolizione
del servizio di leva del mantenimento anche in tempo di pace ed al di fuori
del caso di operazioni all’estero, di un separato sistema giurisdizionale
chiamato a giudicare su fattispecie identiche ad altre che in ogni caso
resterebbero di competenza dell’a.g.o. Il passaggio ad un esercito su base
volontaria comporterà (fenomeno in gran parte già riscontrato)
la scomparsa pressoché totale dei reati di mancanza alla chiamata
e di diserzione, fattispecie che, benché con disvalore sociale sempre
minore, comunque rappresentavano la maggior parte della attività
dei tribunali militari.
Alla giustizia militare resteranno da giudicare i reati c.d. di
carattere (o comunque diversi da quelli di assenza), che fino a qualche
anno fa rappresentavano parte minoritaria dei processi.
La giustizia militare è restata così (solamente) a
giudicare ad esempio su condotte poste in essere da appartenenti all’Arma
dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza con modalità ed in situazioni
del tutto identiche a quelle che, ove si trattasse di appartenenti alla
Polizia di Stato (i quali godono di identico trattamento economico, ed
hanno analoghi obblighi di servizio e progressioni di carriera) sarebbero
riconducibili a fattispecie comuni di competenza del giudice ordinario
(o addirittura prive di rilevanza penale).
L’ipotizzato aumento di reati attribuiti al giudice speciale non
farebbe altro che aggravare la irrazionalità del sistema, in quanto
non potrebbe che concretizzarsi con un incremento del numero dei reati
c.d. non esclusivamente militari, ovvero delle fattispecie di reato militare
assolutamente identiche a quelle previste dal codice penale comune e da
esse differenziate solo per la condizione militare del soggetto attivo.
Nessuna giustificazione può infatti essere oggigiorno
trovata all’attribuire ad un giudice speciale una più o meno lunga
serie di reati identici a quelli comuni, commessi nelle medesime circostanze
di fatto e, come prima illustrato, magari da soggetti con rapporto di servizio
identici ad altri che tale “privilegio” non hanno: in sintesi, perché
il peculato o la violenza privata del funzionario di polizia deve essere
conosciuta dal giudice ordinario e quella dell’ufficiale dei carabinieri
da quello speciale?
5. Irrazionalità ed antieconomicità di mantenere un autonomo ordinamento giudiziario con nove tribunali e nove procure di primo grado, autonomi uffici di appello e di cassazione e proprio organo di autogoverno, per esercitare la giurisdizione su un numero di appartenenti alle forze armate che a parte carabinieri e finanza, con il nuovo modello di difesa, sarà di appena 170.000 unità Un autonomo ordine giudiziario così come oggi concepito è assolutamente sovradimensionato rispetto al numero previsto di appartenenti alle forze armate: ciascun ufficio giudiziario di primo grado, infatti è destinata ad avere un numero di “utenti” ben al di sotto di quello delle più piccole preture, non a caso soppresse.
A tale proposito si rammenta come il costo del sistema giustizia militare vada ben al di là di quello contabilizzato negli specifici capitoli di bilancio ministeriali, non essendo in essi ricompresi né il personale extratabellare (attualmente la maggioranza di quello addetto ai vari uffici) né tutta una serie di altre spese che, per come è redatto il bilancio dello Stato, non risultano imputate allo specifico servizio.
6. Danno alla celerità e speditezza di indagini e processi nel caso di soggetti civili concorrenti La reintroduzione dei c.d. reati militarizzati non eliminerebbe le incongruenze del sistema ed anzi comporterebbe ulteriori duplicazione di indagini e di processi per il caso dei soggetti civili concorrenti, con danno alla speditezza ed alla economia dei medesimi.
Già allo stato attuale della normativa particolari difficoltà comportano quei casi in cui i tribunali militari ed i relativi uffici del pubblico ministero sono chiamati a procedere per condotte poste in essere in concorso tra loro da appartenenti alle forze armate ed estranei alle medesime; si pensi tra tutti ai casi di peculato o truffa militare consumati utilizzando fatture false emesse da imprenditori compiacenti: chi ha un minimo di esperienza in uffici di pubblico ministero militare è bene al corrente di come sia difficile già dalla fase delle indagini muoversi in casi del genere, in presenza di testi-imputati di reato connesso (ma anche di semplici testimoni estranei alle forze armate) nei cui confronti la struttura giudizi aria che onduce le indagini non ha alcuna competenza.
Le stesse difficoltà peraltro permangono nelle fasi successive
del procedimento, essendo i diversi soggetti responsabili del medesimo
fatto, a seconda del loro stato personale, chiamati in giudizio davanti
al giudice comune o a quello militare, con intuibili conseguenze anche
paradossali, potendosi finanche giungere a contrasto di giudicati (o quanto
meno a determinazioni di pena clamorosamente sproporzionate tra loro).
Un intervento di riforma che introducesse un congruo numero di
reati “militarizzati”, riconducendo alla giurisdizione militare ad esempio
il reato di corruzione o di abuso di ufficio, non farebbe che generalizzare
il fenomeno, rendendo sempre più frequente il caso di duplicazione
di processi per lo stesso fatto, in un contesto storico in cui la legislazione
tende sempre più ed eliminare le barriere ordinamentali che
impediscono al giudice penale di conoscere una sola volta e nel suo complesso
ciascun fenomeno illecito.
7. Limiti costituzionali e di sistema all’attribuzione ai tribunali militari di competenza su tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate nell’espletamento del proprio servizio
Nel tentativo di dare una qualche razionalità e fondamento all’esistenza (ed alla sopravvivenza) di un autonomo ordinamento giudiziario militare si propone da parte di taluni di estendere la nozione di reato militare (e quindi la competenza del giudice speciale) a tutti reati commessi da appartenenti alle Forze Armate ed in qualche modo collegati al servizio militare: a parte tutte le (decisive) ragioni di opportunità fin qui illustrate, occorre comunque ricordare che, quanto meno per il tempo di pace, sarebbe assolutamente inopportuno (e forse anche contrario ai principi costituzionali) qualificare reati militari quelle fattispecie che vedono quali parte offesa soggetti estranei alle Forze Armate, come accadrebbe ad esempio attribuendo al giudice speciale la competenza per tutti i casi di concussione commessi da appartenenti alle Forze Armate.
Sarebbe infatti senz’altro inaccettabile costringere l’estraneo alle Forze Armate offeso dalla condotta criminosa a difendere le proprie ragioni in sede penale (eventualmente quale parte civile) dinanzi ad un giudice speciale, ed in particolare ad un collegio giudicante del quale fa parte, con voto a volte determinante, un ufficiale “collega” dell’imputato (addirittura con lo stesso grado dell’imputato, ove questi sia appunto un ufficiale).
In proposito si potrebbe anzi fondatamente dubitare che un reato commesso da militare nell’ambito del proprio servizio, ma a danno di un estraneo alle Forze Armate possa qualificarsi quale reato militare (in senso sostanziale), e quindi della compatibilità con l’art. 103 della Costituzione di attribuire un reato del genere alla giurisdizione militare di pace.
8. Scarsa funzionalità dei collegi
giudicanti presso i tribunali militari
Ci si permette da ultimo di sottolineare come possa contrastare
con la attuale sensibilità in materia di affidabilità ed
indipendenza del giudice, specie ove si volesse attribuire ai tribunali
militari competenze più rilevanti, la composizione dei collegi così
come prevista dalle norme vigenti.
In particolare, presso i singoli tribunali militari, i dibattimenti vengono celebrati dinanzi ad un collegio formato dal presidente del tribunale, da un magistrato giudice a latere, generalmente più giovane di età e di ruolo, e da un ufficiale giudice estratto a sorte tra quelli in servizio nella circoscrizione del singolo ufficio giudiziario.
Quanto meno all’apparenza, potrebbe da più parti dubitarsi
della effettiva collegialità delle (più delicate) deliberazioni
adottate, in quanto è presumibile che, in caso di contrasto tra
i due componenti togati, il voto decisivo del giudice non togato, chiamato
a pronunciarsi a favore o contro la opinione del presidente (presidente
del collegio, ma anche capo dell’ufficio giudiziario!), possa maturare
non da convinzioni giuridiche (del quale egli è invero nella maggior
parte dei casi del tutto privo), ma dalla propria mentalità militare
[abituata a riconoscere forte peso alla gerarchia ed all’autorità
del contraddittore]
.
Considerazioni del genere potrebbero far ritenere che in realtà
il provvedimento giudiziario corrisponda quasi sempre all’opinione del
presidente, o quanto meno risenta in maniera decisiva di questa, e sono
ancor più decisive, stante anche le scarse dimensioni della struttura
giudiziaria militare, nel caso dei tribunali c.d. della libertà:
tutti i provvedimenti cautelari de libertate che vengano adottati in Italia
sono, ex art. 5 ,co. l del D.L. 553/96, oggetto di riesame dinanzi a tre
soli collegi, i quali, se si dovesse riconoscere rilievo alle osservazioni
precedenti, risentirebbero del voto decisivo dei tre presidenti: tre persone
chiamate quindi a indirizzare tutta la giustizia militare italiana in un
punto così delicato!
Osservazioni specifiche sul disegno
di legge n. 2483
Il progetto di riforma predisposto dalla apposita Commissione Ministeriale
e successivamente approvato dal Governo, di contro, mostra di procedere
in direzione affatto diversa da quella auspicata nelle osservazioni di
cui sopra, intervenendo in maniera estremamente limitata sulle norme di
ordinamento giudiziario militare, mantenendo un autonomo ruolo di magistrati
militari dipendenti dal Ministero della Difesa e con un proprio organo
di autogoverno, ed attribuendo invece alla competenza dei medesimi gravi
fattispecie di reato fin qui di competenza del giudice ordinario, e tra
essi anche reati che di militare hanno ben poco, riguardando condotte tenute
all’esterno della istituzione in armi e che – se tenute da altri pubblici
dipendenti in situazioni simili – sono efficacemente perseguite dal giudice
ordinario.
Ci si riferisce in particolare alla “militarizzazione” di tutti
i reati contro la pubblica amministrazione commessi da militari [art. 3,
co. 1, lett m, n. 1 del ddl], a seguito della quale i tribunali militari,
che fin qui – se si prescinde da qualche caso di peculato militare o truffa
a danno dell’amministrazione militare – si sono occupati principalmente
di reati di assenza o comunque di violazioni di scarso rilievo ascrivibili
per lo più a militari di leva, avrebbero competenza esclusiva ad
es. anche per fatti di corruzione o concussione (o anche per reati contro
la fede pubblica e addirittura in materia di sicurezza del lavoro!) commessi
ad es. da carabinieri o finanzieri.
E’ opportuno chiedersi quale sia la finalità concreta di
un intervento legislativo a seguito del quale, comportamenti concussivi
commessi a danno di estranei alle forze armate, se ascrivibili ad appartenenti
alla Polizia di Stato siano perseguiti da magistrati ordinari appartenenti
ad uffici giudiziari ordinari capillarmente diffusi sul territorio e spesso
con grande specifica esperienza mentre se commessi da carabinieri o finanzieri
dovrebbero aspettare l’intervento di magistrati militari spesso territorialmente
distanti, appartenenti a piccoli uffici e fino ad ora privi di una qualsiasi
esperienza in materia.
Una irrazionalità (ingiustizia) del genere non può
neppure ipoteticamente trovare giustificazione in pretese esigenze di ricondurre
tutte determinate fattispecie criminose commesse da militari al giudice
speciale e superare il fenomeno dei “doppi processi” ove si pensi, ad es.,
come di frequente comportamenti concussivi o corruttivi da parte di appartenenti
alle forze di polizia siano connessi a lesioni a danno di privati (estranei
alle forze armate) ovvero ad altri reati contro l’amministrazione della
giustizia (ordinaria) non ricondotti (né riconducibili) alla competenza
del giudice speciale neppure dal progetto di legge in questione!
Assolutamente preferibile sarebbe stato razionalizzare la normativa
penale militare, limitando la competenza dei tribunale militari (composti
da magistrati ordinari e di volta in volta opportunamente integrati con
militari – giudici non togati, sulla falsariga dei tribunali dei minorenni)
al tempo di guerra ed alle operazioni militari all’estero in genere ed
al massimo alla vita interna della istituzione in armi (così superando
anche le obiettive difficoltà di indagine connesse al coinvolgimenti
di soggetti estranei) ovvero ai (più gravi) casi di lesione allo
specifico servizio delle forze armate (con esclusione di quello affidato
ai carabinieri ed alla guardia di finanza in materia di polizia giudiziaria
e tributaria) e quindi alle (più gravi) disobbedienze e ai (più
gravi) comportamenti contro la persona commessi tra militari per motivi
connessi al servizio in armi.
L’articolato predisposto dal Governo presta infine il fianco ad
altre gravi considerazioni critiche, che ben più autorevolmente
possono essere approfondite da esperti e giuristi indipendentemente dalla
conoscenza specifica dell’ordinamento giudiziario che si vorrebbe chiamare
ad applicarle, e che pertanto solo succintamente e non esaurientemente
vengono di seguito elencate:
1. quanto meno originale risulta il riferimento al fine (esclusivo) di assicurare “la piena funzionalità” delle Forze Armate assegnato all’intervento legislativo [art. 1 del ddl];
2. eccessivamente generici appaiono i criteri fissati per l’esercizio della delega in una materia di riserva di legge come quella del diritto penale (ancorché militare) [v. ad es.: art. 2 del ddl, ove non si precisa come debbano essere “riesaminati” “riveduti” “riordinati” i vari aspetti della normativa]; per quanto riguarda specificamente le modifiche al codice penale militare di pace
3. antistorica e contrastante con il principio di sussidiarietà richiamato nello stesso disegno di legge appare la conferma di fattispecie di danneggiamento colposo, con introduzione addirittura della punibilità del danneggiamento colposo di oggetti di equipaggiamento militare (anche cinte e camicie?) non perseguito dal legislatore del 1941 (e per scelta razionale, non per mera dimenticanza, come invece riportato nella relazione al ddl!) [art. 3, co. 1, lett h del ddl];
4. non risponde ai principi costituzionali sanzionare penalmente anche la sola partecipazione a sottoscrizioni di protesta in materia di servizio [art. 3, co. 1, lett l del ddl];
5. è ingiustificato attribuire al giudice militare i reati in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (anche per il caso che siano presenti dipendenti civili?), fin qui perseguiti da magistrati ordinari esperti nel particolare campo [art. 3, co. 1, lett o del ddl];
6. è irrazionale il mantenimento della richiesta di procedimento quale condizione di procedibilità (anche se in alternativa alla querela) anche per fatti di ingiuria tra militari di pari grado, la cui lesività non può che essere riservata alle (esclusive) valutazioni della parte offesa [art. 3, co. 1, lett u del ddl], così come ingiustificato il mantenimento – dopo l’abolizione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale – della procedibilità d’ufficio ed incondizionata dei fatti di ingiuria tra militari di grado diverso;
7. l’arresto in flagranza per i reati di assenza dal servizio, in tempo di pace e senza collegamento con missioni all’estero, non più vigente da quasi quindici anni è ancor meno giustificato nella nuova compagine di reclutamento esclusivamente su base volontaria [art. 3, co. 1, lett u del ddl];
8. prevedendo per i reati militari di minore gravità la citazione diretta davanti al giudice collegiale (e non ad un monocratico) si giungerebbe all’assurdità di far celebrare per quelli il giudizio abbreviato (ed il patteggiamento), restando di contro le analoghe competenze per i reati militari più gravi riservate al giudice (singolo) per l’udienza preliminare (chi giudicherebbe poi i concorrenti nel reato che vogliono il giudizio ordinario, quando l’organico di sette uffci giudiziari militari su nove non prevede un sufficiente numero di magistrati?) [art. 3, co. 1, lett u del ddl]; per quanto riguarda specificamente le modifiche al codice penale di guerra
9. quanto meno pericoloso, e di dubbia legittimità costituzionale, appare prevedere la applicazione della legge penale militare di guerra, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, anche per il caso dei “conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi”[art. 4, co. 1, lett i, n. 1 del ddl], e ciò oltretutto subordinando la punibilità di tutti i reati militari connessi all’esercizio di funzioni di comando in tempo di guerra, con la sola esclusione dei crimini di guerra, alla richiesta di procedimento del Ministro della Difesa [art. 4, co. 1, lett l, n. 7 del ddl]; per quanto riguarda specificamente le modifiche all’ordinamento giudiziario militare
10. è estremamente generica l’indicazione dei principi cui dovrebbe attenersi il legislatore delegato nel modificare la normativa in materia giudici non togati [art. 5, co. 1, lett b del ddl];
11. la conferma dell’unicità della Corte Militare di Appello mantiene ed esalta la verticalizzazione della giurisdizione militare di merito, ove tutti i magistrati militari giudicanti sono soggetti alla sorveglianza di un solo presidente di corte di appello [art. 5, co. 1, lett c del ddl];
12. è ingiustificata e forse
incostituzionale la previsione di una difesa affidata (anche d’ufficio?)
ad ufficiali con abilitazione alla professione di avvocato, ovviamente
non iscritti all’ordine e pertanto non tutelati né soggetti alla
relativa disciplina [art. 5, co. 1, lett f del ddl];
E’ auspicabile di contro una riforma in materia di diritto penale
militare
maggiormente aderente ai principi costituzionali ed ai tempi, e
che altresì incida profondamente nell’ordinamento giudiziario militare,
sopprimendo il ruolo separato dei magistrati militari ed attribuendo le
relative competenze eventualmente a sezioni specializzate della magistratura
ordinaria, così ponendo davvero fine alle irrazionalità ed
alle diseconomie che l’attuale struttura comporta.
A tale proposito va sottolineato come soluzioni molto più
accettabili siano contenute nelle proposte di legge tuttora pendenti in
materia in entrambi i rami del parlamento (v. ad es. ddl 2807 del Senato
534 della Camera dei Deputati), che non contrastano con l’attuale formulazione
dell’art. 103 della Costituzione in quanto (anche a respingere l’opinione
per la quale essa costituirebbe un limite massimo per la competenza degli
organi giudiziari militari in tempo di pace, ma non ne garantirebbe la
sopravvivenza) tale disposizione comunque prevede l’esistenza dei tribunali
militari, ma non un separato ruolo di magistrati, e sono quindi compatibili
anche con l’attribuzione della relativa giurisdizione a sezioni specializzate
composti da giudici ordinari.
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