Info Csm
25-02-2005 – Risoluzione sulla
c.d. Legge Cirielli. di Civinini, Marini, Menditto, Salmè
e Salvi
Risoluzione approvata in data 23 febbraio 2005
a maggioranza dal plenum sulla c.d. “Cirielli”.
La proposta di legge n. 2055/A approvata dalla Camera dei deputati
il 16 dicembre 2004 ad oggetto «modifiche al codice penale e alla
legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi»,
contiene modifiche alle vigenti disposizioni di rito, ma anche una radicale
revisione del sistema di calcolo della prescrizione dei reati che è
destinata ad incidere profondamente sul sistema penale nel suo complesso
e che avrà considerevoli ed immediate ricadute sui procedimenti
in corso. Il numero elevato dei procedimenti che sarebbero interessati
dalla modifica e le prevedibili modifiche al corso dei procedimenti stessi
comporterebbero, in caso di approvazione della proposta di legge, ricadute
organizzative di grande portata sulla vita degli uffici giudiziari.
La disciplina prevista dalla proposta di legge sul
punto è la seguente:“…Articolo
3-ter«1.
L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:“Articolo
157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue
il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si
tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.Per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto
della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze
aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso
si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’ aggravante.Nel
caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze
attenuanti si applicano le disposizioni dell’articolo 69.Quando
per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena
detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere
si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.Quando per il
reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella
pecuniaria si applica il termine di tre anni.La prescrizione
è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.”
2. All’articolo 158 del codice
penale, primo comma, le parole: “o continuato” e le parole “o la continuazione”sono
soppresse.3.
L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:“Articolo
159. (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione
rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del
processo penale o dei termini di custodia cautelare èimposta da
una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:a)
autorizzazione a procedere;b) deferimento della questione
ad altro giudizio;c) sospensione del procedimento o del processo
penale per ragioni diimpedimento delle parti e dei difensori
e per il tempo dell’impedimento.Nel caso di autorizzazione
a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal
momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l’ autorità competente accoglie
la richiesta.La prescrizione riprende il suo corso dal giorno
in cui è cessata la causa della sospensione.I termini
stabiliti dall’articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini
di cui all’articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento
non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.4.
All’articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: “ma
in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati
oltre la metà” sono sostituite dalle seguenti: “ma in nessun caso
i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i
termini di cui all’articolo 161, comma 2”.5.
All’art. 161 del codice penale il secondo comma è sostituito dal
seguente:
“Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità
diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l’interruzione
della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare
l’ aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere,
della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi
di cui agli articoli 102, 103, 105, e all’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale”».1.
Il nuovo regime dei termini ordinari di prescrizione.Dalla
modifica che si intende introdurre risulta che la prescrizione è
legata alla pena edittale massima stabilita per ciascun reato, con un limite
minimo di sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni.Mentre
per le contravvenzioni il trattamento previsto dalla proposta di legge
risulterà meno favorevole di quello vigente e perciò applicabile
solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge, senza comportare
alcuna conseguenza sui procedimenti in corso, per i delitti la nuova disciplina
risulterà sempre più favorevole all’imputato e troverà
immediata applicazione.Per un delitto punito nel massimo con pena
non superiore a sei anni di reclusione la durata della prescrizione, nell’ipotesi
che sussistano ipotesi interruttive, sarà drasticamente ridotta
dagli attuali quindici anni a soli sette anni e mezzo, mentre nel caso
di delitto con pena non inferiore nel massimo a otto anni la prescrizione
non può superare comunque i dieci anni.Tale modifica assumerà
maggiore incidenza solo che si consideri, come si vedrà, che il
termine massimo di prescrizione non conoscerà più i periodi
di sospensione attualmente applicabili.L’importanza delle conseguenze
che la nuova disciplina avrebbe sul sistema nel suo complesso può
essere meglio apprezzata guardando alla tipologia delle fattispecie criminose
interessate dalla modifica dei termini prescrizionali.Tra i reati
puniti con pena base non superiore nel massimo a sei anni di reclusione
figurano, tra gli altri, delitti di grande diffusione sul territorio e
di significativo impatto sociale, quali la corruzione per atto contrario
ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), la violenza o minaccia a pubblico
ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337
c.p.), il millantato credito (art. 346 c.p.), e ancora la calunnia (art.
368 c.p.), la truffa in danno dello Stato o di enti pubblici (art. 640,
cpv., c.p.), numerose ipotesi di falso e la ricettazione nel caso di particolare
tenuità (art. 648, cpv., c.p.). E non solo, perché sono da
ricomprendervi anche delitti che in molti casi presentano legami con fenomeni
di criminalità organizzata, quali la frode nelle pubbliche forniture
(art. 356 c.p.), il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), la truffa per
il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e l’ usura
(art. 644 c.p.), nonché l’ipotesi di bancarotta prevista dal co.3
dell’art.216 Legge Fallimentare e la frode fiscale (art.2 e ss. D.Lgs.
n.74 del 10 marzo 2000). Senza dimenticare, infine, l’esigenza di valutare
delitti contro la sicurezza dello Stato, quali la rivelazione di segreti
di Stato (art. 261 c.p.), l’infedeltà in affari di Stato (art. 264
c.p.), l’attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.)
e l’attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p), nonché
l’attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280
c.p.).In termini generali va osservato che il sistema previsto,
lungi dall’ ancorare a parametri predeterminati la discrezionalità
del giudice nella applicazione della norma al caso concreto, si limita
ad introdurre automatismi che impediscono quella necessaria valutazione
della gravità del fatto e della personalità dell’imputato
cui fa riferimento la costantegiurisprudenza della Corte Costituzionale.Considerazioni
del tutto simili devono farsi per la compressione degli spazi di valutazione
del magistrato di sorveglianza derivante dalla sostanziale equiparazione
(articoli da 7 a 9 della proposta di legge di legge) tra situazioni profondamente
diverse nell’ambito della generica qualificazione di “recidiva”, così
da eludere qualsiasi riferimento specifico alla sussistenza dei presupposti
per l’applicazione di uno dei benefici che la legge ha previsto in sede
di esecuzione della pena in attuazione degli artt.3 e 27 della Costituzione,
neppure distinguendo tra recidiva antecedente o successiva l’esecuzione
di una pena detentiva o la fruizione di una misura alternativa alla detenzione.Se
si tiene conto della durata media di un processo di merito, si può
ragionevolmente concludere che quasi tutti i processi per reati puniti
con la pena della reclusione compresa nel massimo tra i cinque e i sei
anni e la grande maggioranza di quelli per reati puniti con la pena della
reclusione massima di otto anni sono destinati a sicura prescrizione.Un’analisi
compiuta presso la Corte di appello di Bologna ha stimato che per tale
fascia di delitti sul totale dei processi iniziati davanti al giudice la
quota destinata a prescriversi dall’attuale livello del 9,60% passerebbe
a circa il 47%, il che, in termini assoluti, equivarrebbe ad una grandezza
dell’ordine di 4.500 processi.Non solo, ma una ricognizione effettuata
recentemente dalla Corte di cassazione ha permesso di accertare che si
situa attorno ai nove anni il tempo medio di durata dei processi per reati
puniti con pena compresa fra cinque e otto anni che giungono al vaglio
della stessa Corte: per la massima della sentenza definitiva, ma dopo la
decisione di appello, e cioè in un contesto che comporta per il
sistema giustizia il massimo spreco di energie.E’ evidente, dunque,
che l’applicazione del nuovo regime ai processi in corso comporterà
la vanificazione di gran parte del lavoro svolto dall’intero sistema giudiziario
nel corso di alcuni anni.2.
Il regime della interruzione e della sospensione.Secondo
la disciplina che si intende introdurre, il prolungamento del termine di
prescrizione è consentito solo in caso di interruzione e di sospensione
del suo corso, ma non può comunque superare un quarto della durata
massima.La equiparazione del regime della sospensione a quello dell’interruzione
costituisce, forse, l’aspetto di “sistema” più incisivo e più
grave della prospettata riforma. Come è noto i due istituti sono
radicalmente diversi: l’interruzione si lega ad eventi processuali tipici
che segnano il ricorrere di iniziative dell’autorità giudiziaria
per perseguire il reato; al contrario, la sospensione del corso della prescrizione
intende
sottrarre dal computo definitivo quegli eventi che rappresentano
una “pausa” non fisiologica del corso processuale. Inoltre, la sospensione
del processo dipende spesso da un evento sottratto alla disponibilità
dell’autorità giudiziaria (come le questioni di illegittimità
della norma rimesse alla Corte costituzionale o la richiesta di autorizzazione
a procedere).Queste differenze ontologiche costituiscono la ragione
del diverso regime e delle diverse conseguenze giuridiche, per cui non
appare coerente parificare oggi i due istituti ai fini del calcolo del
limite massimo di prescrizione.A dimostrazione di questa osservazione
può essere utile ricordare che la legge 7 novembre 2002 n. 248 (cd.
Legge Cirami), sulla rimessione del processo, si è preoccupata di
evitare un ingiustificabile allungamento dei processi verso una sicura
prescrizione dei reati ed ha previsto a tal fine la sospensione dei termini
di prescrizione per il periodo della fase incidentale, così assicurando
tra l’altro la conformità delle norme ai principi costituzionali.
Non v’è dubbio quindi che rimettere, nei casi di sospensione del
processo, la disponibilità dei tempi processuali all’imputato, oltre
ad incentivare ogni manovra dilatoria, finisce per affidare la maturazione
della prescrizione di reati nella disponibilità di chi deve subire
il processo.Sul punto giova ricordare che il principio di ragionevole
durata del processo impegna tutte le articolazioni dello Stato ad adottare
soluzioni positive in favore della contrazione dei tempi, o quanto meno
ad evitare le scelte che nei fatti comportano il protrarsi del procedimento
e del giudizio.Viene così chiamato in causa il problema di
effettività della giurisdizione, a proposito del quale la Consulta,
con la sentenza n. 353 del 1996 in tema di rimessione, ha avuto modo di
osservare come il legislatore, «pienamente libero, nella costruzione
delle scansioni processuali, [.] non può tuttavia scegliere, fra
i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la
paralisi dell’attività processuale, perché impedendo sistematicamente
tale attività, mediante la riproposizione dell’istanza di rimessione,
si finirebbe col negare la nozione stessa del processo e si contribuirebbe
a recare danni evidenti all’amministrazione della giustizia». Del
tutto corrispondenti sono, infine, le espressioni adoperate dalla Corte
costituzionale con riferimento all’istituto della ricusazione (sentenza
n. 10 del 1997).3. Le ricadute
sull’organizzazione. L’applicazione del nuovo
regime ai processi in corso avrà certamente ricadute organizzative
gravissime all’interno di un sistema di giustizia penale che già
oggi riesce con assoluta difficoltà a fronteggiare il numero elevatissimo
di procedimenti.Ogni anno presso gli uffici di procura della Repubblica
vengono iscritti poco meno di 1.500.000 procedimenti per nuove notizie
di reato contro indagati noti e oltre 1.700.000 contro ignoti.A
loro volta, i tribunali vengono investiti annualmente di circa 370.000
richieste di giudizio, ed i processi pendenti alla fine del 2003 ammontavano
in primo grado a oltre 350.000, cui devono aggiungersi circa 130.000 pendenti
davanti le corti di appello. Né va dimenticato che presso le sezioni
gip/gup dei 165 tribunali transitano ogni anno oltre un milione di procedimenti
in fase incidentale o destinati all’udienza preliminare.Elevatissimo,
infine, è anche il numero dei ricorsi inoltrati alla Corte di cassazione,
tanto che la Corte impiega mediamente tredici mesi per giungere alla fissazione
dell’udienza di decisione.In questo contesto di sovraccarico degli
uffici giudiziari non è possibile trattare in tempi ragionevoli
i processi se non ricorrendo ad una attenta programmazione del lavoro e
cercando di contenere il numero dei casi di rinvio dei processi fissati
in udienza. Ogni rinvio, infatti, comporta per l’ufficio giudiziario plurime
conseguenze negative: dalla sottoutilizzazione del tempo di udienza all’aggravamento
dei ruoli delle udienze successive, dall’incremento di complessità
e rigidità nella formazione dei calendari fino a pesanti vincoli
nella formazione dei futuri collegi e alla introduzione di nuovi, pesanti
adempimenti di cancelleria.La futura applicazione del nuovo regime
della prescrizione ai processi in corso avrà, come è facile
comprendere, effetti devastanti sulla programmazione del lavoro dell’ufficio
o della sezione e per di più – ma qui il discorso vale anche per
i processi futuri – impedirà al giudice di contro llare lo sviluppo
dell’istruttoria dibattimentale e di gestire i tempi di lavoro. E infatti,
la nuova disciplina incentiverebbe inevitabilmente il ricorso agli istituti
che comportano la sospensione del processo finalizzata essenzialmente ad
ottenere la maturazione del termine di prescrizione.Rispetto a queste
strategie il giudice non potrebbe operare alcuna forma di controllo e di
intervento e dovrebbe limitarsi ad applicare istituti che comportano rinvii
spesso assai lunghi e per tempi comunque non programmabili. Un simile sistema
avrebbe, tra l’altro, la conseguenza di rendere rilevante per la maturazione
del termine di prescrizione anche l’ attivazione del controllo di costituzionalità
delle leggi, che costituisce per la giurisdizione una delle funzioni più
delicate e di massimo rilievo istituzionale.Il disegno di legge
si muove dunque nella direzione opposta a quella di contrastare le strategie
dilatorie e rischia di determinare un ulteriore effetto di ritardo nella
definizione dei processi, con grave violazione del principio della ragionevole
durata del processo. |