Questo il testo del messaggio inviato
dal Presidente della Repubblicaalle Camere
per chiedere una nuova deliberazione
sulla legge Gasparri
Signori parlamentari, in data 5 dicembre 2003, mi è stata
inviata per la promulgazione la legge: «Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai- Radiotelevisione italiana
Spa, nonchè delega al governo per l’emanazione deltesto unico della
radiotelevisione», approvata alla Camera dei Deputati il 3 aprile2003,
modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla Cameradei
Deputati il 2 ottobre 2003 e approvata in via definitiva dal Senato il
2 dicembre 2003.
Il relativo disegno di legge era stato presentato dal governo alla
Camera dei Deputati il 23 settembre 2002. Successivamente, il 20 novembre
2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte Costituzionale n.466, che
dichiarava «la illegittimitàcostituzionale dell’articolo 3,
comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzionedella Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine
finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre
2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i
limiti di cui al
comma 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente
via satellite o via cavo».
La data del 31 dicembre 2003 era già stata indicata, come
termine per la cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 3,
settimo comma, della legge n.249 del 1997, dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (Deliberazione n.346 del 7 agosto
2001).
Detto articolo 3 -prosegue il testo del Presidente- rinvia ai limiti
fissati dal sesto comma dell’articolo 2 della stessa legge n. 249, laddove
si stabilisce che ad uno
stesso soggetto a soggetti controllati o collegati ‘non possono
essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di
irradiare più dle venti per cento
rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche
e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale,
trasmessi su frequenze terrestri,
sulla base del piano delle frequenze.
La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla considerazione
della situazione di fatto allora esistente che, a suo giudizio, ‘non garantisce…
l’attuazione del principio del pluralismo informativo esterno,
che rappresenta uno degli imperativì ineludibili emergenti
dalla giurisprudenza costituzionale in materia.
Nell’ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa
che ‘la presente decisione,concernente le trasmissioni televisive in ambito
nazionale su frequenze terrestri
analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe
derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre,
con conseguente aumento
delle risorse tecniche disponibili.
Dalla sentenza i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai
presidenti delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, nelle audizioni rese alle Commissioni riunite
VII e IX della Camera dei deputati il 10 settembre 2003, discende pertanto
che per poter considerate maturatele condizioni del diverso futuro assetto
derivante dall’espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre
e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel
dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto
un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione.
La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme
che disciplinano l’aspetto sopra considerato sono contenute nell’articolo
25, il cui primo comma
stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere rese attive
reti televisive digitali terrestri ponendo, in particolare, a carico della
società concessionaria del
servizio pubblico (secondo comma) l’obbligo di predisporre impianti
(blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta
per cento della
popolazione entro il primo gennaio 2004 e del settanta per cento
entro il primo gennaio 2005.
L’articolo 25, terzo comma, stabilisce inoltre che ‘l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre
2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi
digitali terrestri allo scopo di accertare:
a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;
b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l’effettiva
offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi
dalle reti analogiche.
Ciò premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni
in merito alla compatibilità di talune disposizioni della legge
in esame con la sentenza n.466/2002
della Corte Costituzionale.
Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato all’Autorità
per effettuare detto esame: «Entro i dodici mesi successivi al 31
dicembre 2003«(articolo
25, terzo comma). Questo lasso di tempo- molto ampio rispetto alle
presumibili occorrenze della verifica- si traduce, di fatto, in una proroga
del termine finale
indicato dalla Corte Costituzionale.
Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorità: questa, entro i trenta giorni successivi al completamento dell’accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, «nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento dele offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l’ulteriore incremento dell’offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell’accesso ai medesimi» (articolo 25, terzo comma).
Ne deriva che, se l’Autorità dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le supposte condizioni (raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri, presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza certa. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all’eventuale esito negativo dell’accertamento.
Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza n.466, recita: «D’altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all’intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 249 del 1977».
Ne consegue che il 1° gennaio 2004 può essere considerato
come il dies a quo non cessazione del regime medesimo, che devono essere
determinate dal Parlamento
entro il 31 dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario indicare
il dies ad quem e, cioè, il termine di tale fase di attuazione.
Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità
delle succitate disposizioni della legge in esame con la sentenza n.466
del 20 novembre 2002, non posso esimermi dal
richiamare l’attenzione del Parlamento su altre parti della legge
che-per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell’informazione- appaiono
non il linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo la necessità di garantire «il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione». E ancora, nella sentenza n.420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l’indispensabilità di «un’idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti»
Nell’ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale si è mosso il messaggio da me inviato alle Camere il 23 luglio 2002.
Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il
sistema integrato delle comunicazioni (SIC)- assunto dalla legge in esame
come base di riferimento per il
calcolo dei ricavi dei singoli operatori della comunicazione-
potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il
20 per cento (articolo 15, secondo comma, della legge) di disporre
di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione
di posizioni dominanti.
Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la
sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo principi
affermati in precedenti
decisioni, richiede che sia evitato il pericolo ‘che la radiotelevisione,
inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa,
rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto
di energica tutela.
Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge
il comma 14 dell’articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione
di reti digitali terrestri le
disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, numero
198, del quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale con la sentenza numero 303 del 25 settembre/1 ottobre
2003. Per la stessa ragione, va soppresso il riferimento al predetto decreto
legislativo dichiarato incostituzionale, contenuto nell’articolo 5,
primo comma, lettera l) e nell’articolo 24, terzo comma.
Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere, a norma
dell’articolo 74 primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione
in ordine alla legge a me
trasmessa il 5 dicembre 2003.