CIRCOLARE 10 novembre 2003, n.168 Etichettatura, presentazione
e pubblicità dei prodotti alimentari.
(GU n. 4 del 7-1-2004)
Al Ministero della salute
Al Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato repressione
frodi
Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Alla Federalimentare
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.
Alla A.N.C.C.-COOP
Questo Ministero è già intervenuto più volte,
in occasione dell’entrata in vigore di norme di particolare rilievo, per
chiarirne la portata e fornire informazioni per una corretta ed uniforme
loro applicazione sia da parte delle imprese sia da parte degli organi
di vigilanza.
Pervengono, poi, quesiti sia da parte di aziende ed associazioni
professionali sia da parte di alcuni organi di controllo, che chiedono
precisazioni
sulla applicazione di talune norme, in particolare di quelle relative
all’etichettatura.
Sulla scia di quanto già fatto in precedenti
occasioni, con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti:
Le bevande in parola hanno un contenuto di succo frutta inferiore al
12% ma devono essere poste in vendita con un nome di fantasia tale da non
ingenerare confusione con le bevande, di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 che disciplina le bevande
analcoliche
con almeno il 12% di succo.
Detto limite del 12% era previsto anche per le bevande alcoliche (liquori,
amari, ecc.) dall’art. 14 della legge n. 1559/1951, risultato poi incompatibile
con le disposizioni comunitarie in materia di bevande spiritose.
Le bibite in questione, comunque, sono generalmente identificate da
nomi di fantasia e da ulteriori diciture indicative del gusto: l’indicazione
del succo è obbligatoria
ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992. Non si tratta,
come da alcune parti si vuol far credere, di un modo per trarre in errore
il consumatore
ma di una precisazione per identificare la natura della bevanda che
potrebbe essere composta anche solamente da acqua, zucchero, aromi e coloranti.
Il tipo di aromatizzazione utilizzato può essere evidenziato
con la dicitura «al gusto di …», «al sapore di …»
o dicitura simile.
Mentre per le bevande di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 719/1958, il requisito di identificazione è
dato dal nome della bevanda (aranciata, limonata, ecc.), per le bevande
di cui all’art. 7 il requisito è dato dal suo gusto.
La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione
nella sua sentenza del 6 marzo 1992, n. 2726 nella quale, con riferimento
ad una bevanda denominata «quench» che riportava anche la dizione
«cedro gusto arancia» si afferma che:
«Le riportate norme (cioè gli articoli 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 719/1958) non riguardano le bevande
analcoliche che siano commercializzate con un nome di fantasia, le quali,
ancorchè si avvalgano di uno o più frutti, non sono soggette
a percentuali minime di presenza dei frutti medesimi».
La sentenza così prosegue:
«Tanto premesso, si deve considerare che la bibita in questione,
come accertato in sede di merito, è stata messa in commercio con
marchio inequivocabilmente di fantasia («quench», tratto dalla
parola inglese «quencher» che vuol dire genericamente bibita),
mentre l’ulteriore dizione «cedro gusto arancia», apposta sul
recipiente, non sostituisce nè snatura detta denominazione di fantasia,
ma ha soltanto la funzione di illustrare gusto e aroma».
Il caso esaminato dalla Cassazione è indubbiamente e strettamente analogo a quello delle bibite in questione in cui si riscontrano marchi di pura fantasia accompagnati da dizioni indicative del gusto (quali talune indicazioni in lingua straniera del tipo orange, lemon) piuttosto che della mera composizione della bevanda, ma che sicuramente non ne costituiscono la denominazione.
Queste ultime (quali ad esempio «bevanda analcolica»/«bevanda analcolica al gusto di limone») non si riferiscono al frutto di per sè (come ad esempio la denominazione «Limonata») e rispondono all’esigenza, imposta dalla norma dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 109/1992, novellato dal decreto legislativo n. 68/2000, di «consentire all’acquirente di conoscere l’effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».
L’eventuale dichiarazione volontaria della percentuale del succo contenuto va considerata come elemento di una corretta informazione circa le caratteristiche compositive delle bevande chiarendo che dette bevande appartengono ad una diversa categoria a più elevato tenore di succo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958.
L’art. 11, poi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958 secondo il quale «le confezioni per le bibite di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento non debbono avere forma o colore nè portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti» è da ritenersi abrogato dall’art. 29 del decreto legislativo n. 109/1992.
Per quanto riguarda infine i coloranti, va posto in evidenza che il loro uso è subordinato all’integrale rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. In particolare viene richiamata l’attenzione sull’art. 31, primo comma, della legge comunitaria n. 52/1996 ai sensi del quale sono abrogate, tra l’altro, «g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonchè ogni altra disposizione in contrasto.»
La legge n. 286/1961 risulta praticamente inapplicabile in considerazione di quanto sopradetto; si attende ora solo una sorta di norma che provveda alla relativa soppressione, allo scopo di fare chiarezza.
Si richiama infine la sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1997, n. 443 che, occupandosi della legge n. 580/1967 in materia di paste alimentari, ha stabilito il principio che le norme nazionali che impongono ai produttori nazionali obblighi che non incombono sui fabbricanti di altri Paesi membri dell’Unione europea (che peraltro possono liberamente commercializzare in Italia i loro prodotti non conformi alle norme italiane, purchè rispondenti alla legislazione del Paese d’origine) sono contrarie al principio costituzionale di non discriminazione.
Qualora si volesse ritenere che le indicazioni riportate sull’etichetta
delle bevande in questione e la loro composizione contrastino con norme
italiane ritenute
tuttora vigenti, le imprese nazionali produttrici di tali bevande sarebbero,
in base ai principi affermati dalla sentenza in questione, incostituzionalmente
discriminate
nei confronti dei fabbricanti dei numerosi altri paesi membri dell’Unione
europea in cui non vigono le restrizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica
n. 719/1958 e dalla legge n. 286/1961.
Tali produttori sarebbero infatti liberi di commercializzare sul mercato
nazionale loro prodotti non conformi alle norme italiane citate, con conseguente
indebito vantaggio competitivo nei confronti delle imprese nazionali.
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