Decreto Legge 04.07.2006 n° 223, G.U. 04.07.2006
manovra bis e liberalizzazioni. Professioni, banche, farmaci.
il “Decreto Bersani”
27/07/2006 RIASSUNTO DELLA MANOVRA DI GOVERNO
Il Consiglio dei ministri lo scorso 30 giugno 2006 ha varato un decreto legge  per la correzione dei conti pubblici da11,2 miliardi di €. Il “pacchetto”, messo a punto dal ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani, riguarda tra l’altro: banche, farmacie, taxi e professioni per le quali sono previste regole che favorirebbero la competitività. Il provvedimento tocca punti come il rifinanziamento delle missioni militari all’estero, il taglio delle auto blu, la variazione del regime dell’Iva in alcune situazioni e il trattamento delle stock options. Andiamo a vedere quali sono i provvedimenti più importanti. 

Accertamento. 
Nel provvedimento sono previste norme per rafforzare l’attività di accertamento svolta dall’Amministrazione finanziaria, al fine di aumentare
la base imponibile, piuttosto che alzare le aliquote. Aumenta la possibilità di effettuare indagini economico finanziarie da parte di Uffici dell’Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. Infatti, gli operatori finanziari dovranno comuni-care periodicamente l’elenco dei soggetti con i quali hanno rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi ed ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Le medesime informazioni sono acquisite dall’Anagrafe tributaria,
in una sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi. 

Accertamento Iva.
Per contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell’Iva, viene reintrodotto l’ obbligo di inviare per via telematica l’elenco clienti e fornitori. Il termine potrà essere differito per evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro. Previsto un avvio in due tappe: per il 2006 i contribuenti sono obbligati a mettere nell’elenco clienti i soli titolari di partita Iva, mentre dal 2007 gli elenchi dovranno comprendere tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva, sia nei confronti dei consumatori finali. Sono escluse le cessioni di beni e prestazioni      

 Ammortamento delle automobili. 
Dal 2006 è esclusa la possibilità di applicare ammortamenti anticipati dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di impresa
(lettera a, comma 1, dell’articolo 164 del Tuir). La normativa si applica anche alle imprese individuali.

Ammortamento dei terreni.
Non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali e internazionali secondo i quali le impre-se devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo.
La modifica ha lo scopo di uniformare i principi fiscali a quelli civilistici e semplificare il calcolo per la determinazione del valore del terreno su cui insiste un fabbricato per quei soggetti che civilisticamente non sono obbligati a effettuare tale operazione.

Ammortamento di beni immateriali.  
La disciplina dello ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell’ avviamento (un diciottesimo del costo). Inoltre, una ulteriore norma, aumenta il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how per incentivare investimenti in nuove tecnologie.  

Antitrust.
Si è rafforzato il ruolo e il raggio d’azione dell’Antitrust. Nei casi di urgenza, dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Antitrust può adottare misure applicabili per un determinato periodo ed eventualmente rinnovabili. In caso di inadempimento da parte dell’impresa, l’Autorità può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie fino al 3% del fatturato

Autovetture di lusso.  
Disposizioni per evitare che le auto di lusso a uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali.

Cessione di fabbricati.
Al fine di evitare frodi e attività speculative indebite, tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti a imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori e ultimati da meno di 5 anni. L’unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita dell’immobile ad opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall’ultima-zione del fabbricato. L’Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile.

Liberalizzazione professioni. 
Il provvedimento sulla riforma degli ordini professionali riguarderebbe tutti i tipi di ordine
con l’eccezione di quello dei medici e di quello dei giornalisti. 

Farmaci al supermarket.  
I medicinali non saranno più un’esclusiva delle farmacie, ma potranno essere venduti anche al supermercato. Di questa novità si parla ormai da tempo. 

Abolizione limiti tariffe avvocati. 
Il Cdm sta discutendo una norma inserita nel Ddl competitività che abolisce la tariffa massima e minima per gli avvocati. 

Contribuenti non congrui da studi di settore. 
Gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse dispo-sizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. L’obiettivo è quello di potenziare l’efficacia dell’applicazione degli studi nei confronti della generalità dei contribuenti. 

Passaggio proprietà auto in comune.
La firma per il passaggio di proprietà per l’auto si potrà fare in Comune, non sarà più necessario il notaio. 

Pubblicità per studi professionali.
Gli studi professionali potranno farsi pubblicità. 

Stop dell’esclusiva ad assicuratori-compagnie. 
Gli assicura-tori non avranno più l’esclusiva con le singole compagnie assicurative
ma potranno proporre ai propri clienti la possibilità di scegliere fra più offerte.

Conto tracciabile per i professionisti. 
Il governo vuole rendere “tracciabili” tutte le transazioni inerenti i proventi delle attività commerciali, separandole dagli altri redditi.
In pratica il decreto stabilisce l’obbligo per gli esercenti e professionisti di aprire uno o più conti correnti da destinare solamente alle operazioni riguardanti l’esercizio dell’attività.di commercio e attività assimilate. Obbligo per tutti  i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate di comunicare all’Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti.
La procedura è già applicata per la grande distribuzione e può essere estesa con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate alle imprese che operano in esercizi commerciali di oltre 250 metri quadrati. La decorrenza è dal 1° gennaio 2007.  

Compravendite immobiliari.
L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile, ma viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti il valore reale della transazione
e indicare le modalità di pagamento.
Se il valore reale della transazione è difforme dalla verità, l’imposta viene ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo. 

Concorrenza e commercio.
Vengono eliminati  i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali non alimentari.
E’ soppresso il parametro della distanza minima tra un esercizio e l’altro per la concessione dell’autorizzazione all’apertura di una attività commerciale. Scompare anche la limitazione alla libera scelta di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale. Eliminati i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale.

Conti correnti. 
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dei conti correnti deve essere comunicata per iscritto al cliente con modalità comprensibili e preavviso di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto a recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali che non rispettano le nuove regole sono inefficaci, se recano pregiudizio al consumatore.

Corresponsabilità committente ed appaltatore.
Responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti dal subappaltatore.
Sanzione amministrativa se il committente paga il subappaltatore senza aver verificato che ritenute e contributi dovuti
per le prestazioni di lavoro dipendente relativi all’opera, alla fornitura o al servizio siano stati effettivamente versati. 

Ici.
Viene soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici. I contribuenti liquidano l’imposta in Unico o 730. E’ introdotto l’obbligo per l’Agenzia del territorio di trasmettere in tempo reale i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni. Iva, aliquota ordinaria. Riportati ad aliquota ordinaria alcuni beni non più agevolati con aliquota al 10%, tra cui alcuni prodotti dolciari, servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici, francobolli da collezione e le collezioni di francobolli. Rimane l’aliquota agevolata al 10% per i beni relativi al settore dell’edilizia
e i servizi di fornitura di calore-energia per uso domestico derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili.

Iva, apertura delle partite.
Prima di concedere l’apertura di una nuova partita Iva gli uffici finanziari dovranno concludere in tempi stretti uno screening
sul contribuente che l’ha richiesta. 

Libere professioni.
Arrivano le parcelle negoziabili fra le parti e legate al risultato della prestazione.

No tax area per i non residenti. 

Attualmente la no-tax area si applica anche ai redditi di contribuenti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia.
Ciò non appare coerente con la finalità della “no-tax area”, volta ad escludere da tassazione un importo minimo vitale.

Omesso versamento Iva.
Introdotta una nuova fattispecie delittuosa per il mancato versamento dell’Iva dovuta a seguito di dichiarazione che si realizza al superamento
della soglia dei 50mila €  di imposta evasa al posti degli attuali 150 milioni di lire. Sottoposta a sanzione penale anche la compensazione di Iva falsa.

Professionisti.
Oltre all’obbligo sopra citato di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale su cui far confluire i pagamenti dei clienti
e prelevare le somme per le spese professionali, viene introdotto l’obbligo di incassare mediante bonifico, Pos, carte di credito, bollettino postale tracciabile le parcelle di importo superiore a 100 euro. Eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti dall’Iva.  

Riforma dei servizi pubblici locali.
Una legge delega fisserà i criteri della riforma dei servizi pubblici locali. Il principio generale per l’affidamento sarà quello della gara pubblica. Aumenta la tutela degli utenti. 

Ristrutturazioni edilizie.
Nel regime agevolativi per le ristrutturazioni edilizia (detrazione del 41%) l’applicazione della norma è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga esposto separatamente
il costo della manodopera. 

Somme liquidate dalle assicurazioni.
Imprese, intermediari e tutti i settori che operano nelle assicurazioni che erogano somme di denaro nei confronti dei propri assicurati collegate
a contratti di assicurazione, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle somme liquidate,
la causale di versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni rese in favore della compagnia
di assicurazione o dell’assicurato sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. 

Spese relative a studi e ricerche: Ires.
Le spese relative a studi e ricerche vengono inserite tra quelle per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili, che consente di agevolare spese che appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell’attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese.

Stock option. 

Le stock option sono sottoposte a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Trattamento di fine rapporto.

 Previsto un termine più lungo (dagli attuali tre a quattro anni) per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. La norma tiene conto della complessità nella determinazione dell’imposta dovuta, per la quale l’Amministrazione finanziaria deve avere notizie precise dalle aziende sostitute di imposta. Inoltre si prevede che non vengano considerati crediti o addebiti inferiori a 100 €.

Ha riassunto il decreto Bersani il Presidente nazionale MCE Giovanni Fiorentini


 

Decreto Bersani: manovra bis e liberalizzazioni. Professioni, banche, farmaci. Decreto Legge 04.07.2006  223 , G.U. 04.07.2006

Approvato un decreto legge in materia di rilancio economico e sociale, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ed interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

Con il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 il Governo ha varato la manovra bis dando via libera al cosiddetto ‘pacchetto Bersani’ in materia di liberalizzazioni nei settori bancario, assicurativo, ordini professionali, taxi, farmacie, commercio, authority. 

Queste le principali misure del provvedimento:

(Altalex, 4 luglio 2006)

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. 

(G.U. n. 153 del 4-7-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere piu’ concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonche’ in tema di entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

Art. 1.
Finalita’ e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorita‘ garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita’ di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’ di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita’ imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. Inconformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facolta’ di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita’ libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa’ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puo’ partecipare a piu’ di una societa’ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu’ professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita’.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualita’ delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire laliberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita’ economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attivita’ commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita’ commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attivita‘ di produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu’ ampia accessibilita’ dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizioattivita’ da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita’ dei locali.
3. I comuni e le autorita’ competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuareattivita’ di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita’ previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o piu’ farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo’ determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche’ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’ nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita’ in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita’ del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le attivita’ di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».

Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi

1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilita’ urbana, all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilita’ di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche’ concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facolta’ di cui al primo periodo, i soggetti di cui all’articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all’80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresi’ rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».

Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta’ di beni mobili registrati

1. L‘autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo’ essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita’ civile auto

1. Inconformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu’ agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilita’ civile auto ad una o piu’ compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto
massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della datadi entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l‘imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilita’ civile auto.

Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari

1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita’ prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».

Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari

1. L‘articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). –
1. Nei contratti di durata puo’ essere convenuta la facolta’ di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita’ immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita’ e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».

Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono
soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono
far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono
far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.

Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale

1. Fermi restando i principi di universalita’,accessibilita’ ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita’ economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita’, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e’ comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita’ ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilita’ urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita’ non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita’ ai principi di sussidiarieta’proporzionalita’ e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita’ di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi’ essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.

Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, le societa’, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attivita‘ di tali enti, nonche’, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad altre societa’ o enti.
2. Le predette societa’ sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettivita‘ delle precedenti disposizioni, le societa’ di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita’ non consentite. A tale fine possono cedere le attivita’ non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’ da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

Art. 14.
Integrazione dei poteri dell’Autorita‘ garante della concorrenza e del mercato

1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). – 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorita‘ puo’, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L’Autorita‘, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo’ infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). – 1. Fino alla decisione di cui all’articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l’infrazione. L’Autorita‘, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l’infrazione, puo’ renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’illecito.
2. L’Autorita‘ in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma lpuo’ irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorita‘ puo’ d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. L’Autorita‘, in conformita’ all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu’ della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo’ essere ridotta in misura non superiore alla meta’.».

Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
TITOLO II

Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica