| Chiaiano sarà discarica
anticipa il premier.
NAPOLI -31 maggio 2008 CONCHITA SANNINO
La tensione riaffiora dopo sette lunghi giorni di guerriglia, di barricate, mediazioni, di aut-aut della polizia e riunioni-fiume in prefettura. I più cauti la definiscono una sortita “irresponsabile”. Gli estremisti della lotta la chiamano “pura provocazione: questo è un governo black block”. Chiaiano sarà discarica, anticipa dunque il Presidente del Consiglio. Una certezza scagliata a sorpresa sulla gente che aspettava i risultati delle analisi su terreni e pareti del sito, i cosiddetti “carotaggi”, per avere un verdetto finale. Amaro e negativo magari, ma finale. Chiaiano si farà, svela Berlusconi, e accanto al governo c’è tutta la compattezza degli enti locali. Chi era presente al vertice con il premier ed i ministri, aggiunge che gli stessi amministratori locali, il governatore Bassolino e il sindaco Iervolino, “hanno chiesto al governo di andare avanti”. Notizie che esplodono come micro-bombe a quindici chilometri di distanza dal tavolo della prefettura di Napoli. Parte la mobilitazione: centinaia di persone attivate via sms alla periferia nord di Napoli. L’annuncio spezza la calma faticosamente raggiunta nell’inferno di via Cupa del Cane. Conferma l’esistenza di indagini che erano evidentemente alla base dell’ordinanza di apertura per quella cava, già firmata dall’allora commissario Gianni De Gennaro. Chiaiano, raccontano ora intellettuali e giovani dei centri sociali che abitano nei paraggi, si preparava a una festa con i “compagni della mobilitazione” di Val di Susa e di Vicenza, una manifestazione fissata per domani, partecipazione prevista almeno 5mila persone. I più cauti definiscono “le dichiarazioni di Berlusconi sconcertanti e irresponsabili”. Gli altri, i no-global e i professionisti della mobilitazione contro la discarica a Chiaiano, puntano il dito contro “la presa in giro degli accertamenti in corso in queste ore a Chiaiano: evidentemente, una farsa”. “Se il premier ci voleva rovinare la festa, sappia che non ci è riuscito”. Invece sì. Invece i sorrisi si dileguano di nuovo e riaffiorano facce tese, domande dure, clima grigio. L’improvvisata kermesse di Chiaiano, la “festa della primavera” era stata autorizzata l’altro giorno dal Comune di Marano a tempi record in seduta straordinaria. Durata prevista sette giorni: un espediente politico-sociale per presidiare le strade della rivolta con canti, musica, dibattiti e soprattutto assemblee. Invece la speranza si infrange. La polizia torna ad aumentare il presidio in zona. Intanto i cittadini lanciano un appello extra lotta, insieme al sindaco di Marano, Salvatore Perrotta. “Sono giorni che chiediamo di liberarci dai cumuli di rifiuti che infestano le nostre strade – spiega il primo cittadino – tonnellate e tonnellate di immondizia aspettano di essere rimosse, ma lo staff di Bertolaso non ci dà l’ok ad uno sversamento eccezionale di rifiuti “tal quale”. Come si fa in queste condizioni a chiedere fiducia e collaborazione ai cittadini?” E sui cumuli inevasi, ora scende la delusione rabbiosa. Pietro Rinaldi, 30 anni, cittadino di Chiaiano, ma soprattutto attivista del centro sociale occupato “Insurgencia”, chiede provocatoriamente: “C’è stato per caso un commissariamento del commissario o sottosegretario Bertolaso?”. La tesi dei no-global è questa: “Se è vero che solo domenica scorsa il capo della Protezione civile firmava insieme a noi, comitati di protesta, un atto in cui assicurava che la decisione della discarica a Chiaiano era vincolata all’esito degli accertamenti che stavano per cominciare, perché d’un tratto apprendiamo che il nostro Presidente del Consiglio è già sicuro della “idoneità del sito”?” Intorno a Pietro, applausi, risate, rabbia. “Allora due sono le cose – prosegue lui – o Berlusconi ignora quello che dice; oppure aveva già la risposta dei rilievi nel cassetto, mentre il sottosegretario ci lasciava intendere cose diverse. Da queste ipotesi discende che allora è il governo a comportarsi da vero black block. Da parte nostra abbiamo trasformato la tensione della lotta in una energia per la festa”. Antonio e Vincenzo, operatori sociali, promotori del comitato per Chiaiano, aggiungono: “Quella di domenica già doveva essere una festa per cinquemila persone: rumorosa, incavolata e pacifica. Vorrà dire che noi dimostreremo più senso di responsabilità di quanto ne abbia mostrato il governo Berlusconi. Dopo queste nuove dichiarazioni sul futuro di Chiaiano, sarà una giornata più rumorosa, molto più incavolata, ma ancora più pacifica”. Ma la vicenda Chiaiano presenta anche altri aspetti, esaminati eri al tavolo della Prefettura, dal premier Berlusconi e dal ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. Sarebbe già allo studio un piano di bonifica integrale per la periferia a nord di Napoli, sostenuto da almeno 30 milioni di fondi. Il ministro Prestigiacomo si è già concentrata sulla necessità di una intervento di bonifica su Chiaiano. Ma rivela: “Non capisco perché su 150 milioni già previsti per tali iniziative nulla del genere sia stato fatto. Qui non si tratta di bypassare gli enti locali. Ma di responsabilizzarli. Ecco perché martedì prossimo mi incontrerò con il governatore Bassolino”. |
l’inchiesta che ha portato all’arresto di 25 persone, Nel mirino gli uomini di Bertolaso. Le intercettazioni: “Si cercava di nascondere sotto le tonnellate di quei rifiuti che si dovevano smaltire correttamente la pessima gestione degli stessi” 28 maggio 2008 DARIO DEL PORTO NAPOLI – L’hanno chiamata “operazione rompiballe” perché proprio così, al telefono, il responsabile di un impianto della provincia di Caserta, Pasquale Moschella, e un dirigente della società Fibe parlavano della discarica aperta in località Lo Uttaro: “Rompiamo le balle, quelle più malprese, e le utilizziamo come scarti”, diceva Picarone a Moschella il 21 aprile 2007. Questa e altre conversazioni inducono il gip di Napoli, Rosanna Saraceno, a parlare di una “colossale opera di inquinamento del territorio” che sarebbe stata posta in essere, confidando nella possibilità di “nascondere proprio sotto le tonnellate di quei rifiuti che si dovrebbero smaltire correttamente la pessima gestione degli stessi”: come nel caso delle balle di rifiuto secco che venivano “private della filmatura e del filo di ferro che ne assicurava la compattazione e successivamente passate sotto le ruspe”. Operazione illecita, secondo i magistrati. In quel Vietnam che è diventata la crisi rifiuti in Campania, l’inchiesta dei carabinieri del Noe, coordinata dai pm Giuseppe Noviello e Paolo Sirleo, coordinati dal procuratore aggiunto Aldo De Chiara, apre dunque un nuovo fronte. Fanno riflettere le argomentazioni del giudice quando scrive che pur di non interrompere la raccolta della spazzatura accatastata nelle strade sono state “frustrate” quelle “esigenze di salute pubblica” che andavano tutelate. Questo perché, accusa la Procura, i rifiuti venivano lavorati “in totale difformità rispetto alle autorizzazioni ambientali”, anzi in maniera “assolutamente fittizia”. Come nel caso dei treni inviati in Germania in forza del contratto stipulato con la società Ecolog (i cui rappresentanti Roberto Cetera e Lorenzo Miracle Bragantini sono agli arresti) dove sarebbe stato inviato materiale “che giammai avrebbe potuto essere destinato alla termovalorizzazione”. Rimarcano, i magistrati, che nelle telefonate di numerosi indagati si parla di “scempio ambientale, disastro ambientale, porcheria epica”, e questo lascerebbe pensare a “relazioni e dossier tenuti nel cassetto” invece che indirizzati all’autorità giudiziaria. Sono emersi tentativi di ostacolare i carabinieri del Noe che stavano conducendo le indagini. In una conversazione del 2 ottobre scorso, l’amministratore di Impregilo, Massimo Malvagna, ora agli arresti, dice: “Ho capito che in Procura tira una gran brutta aria”. Nell’indagine è coinvolta, fra gli altri, Marta Di Gennaro, l’esperto funzionario della Protezione civile che nel 2007 Guido Bertolaso aveva voluto al suo fianco come subcommissariato straordinario. Indagando su Di Gennaro sono stati più volte intercettati colloqui di Bertolaso e sfoghi dell’allora commissario, tornato ad occuparsi di emergenza rifiuti, come sottosegretario, appena una settimana fa. Molti passaggi riguardano ad esempio il braccio di ferro che nel maggio 2007 Bertolaso, contrario alla scelta del sito di Macchia Soprana, successivamente entrato in funzione e tuttora aperto, aveva ingaggiato con il ministero dell’Ambiente. “Così come intendono farla loro (i tecnici del ministero n. d. r.) è una porcata”, diceva Di Gennaro del progetto su Macchia Soprana. E il 17 maggio di quell’anno, rivolgendosi alla sua vice, Bertolaso affermava: “Tu fai quello che può essere utile, che può servire… io ho un obiettivo preciso: sputtanare i tecnici del Ministero dell’Ambiente”. Alla vigilia delle sue dimissioni, rassegnate dopo l’opposizione dell’allora ministro Alfonso Pecoraro Scanio all’apertura della discarica di Valle della Masseria, Bertolaso parla con il prefetto di Napoli, Alessandro Pansa, che di lì a poco lo sostituirà come commissario e che per un episodio legato all’attività sui rifiuti è stato raggiunto lunedì sera da un avviso di garanzia per falso. “Spero che non diano a te la responsabilità – dice Bertolaso – perché ovviamente ho già mollato l’incarico alla luce di questa devastante vicenda di vigliaccheria assoluta da parte dello Stato. Per me la vicenda è conclusa, volevo che lo sapessi”. “Mi dispiace un sacco”, replica Pansa. E Bertolaso: “Vedrai che il ministro dell’Ambiente saprà tirare fuori qualche altro cilindro, troverà pure.. un sovrano che sarà in grado di gestire tutto molto più brillantemente di quel poco che sono riuscito a fare io”. Via sms, il 20 giugno 2007, era stata Marta Di Gennaro
a sfogarsi con Bertolaso: “Guido, basta, così non va – scrive –
È tutto sbagliato, centinaia di sindaci cafoni che rivendicano diritti,
tutti che pretendono e se la prendono con noi anche quando va bene. Un
sistema indegno, impianti vetusti e inutili che ammucchiano balle. Dobbiamo
trovare il coraggio di andarcene, gli eroismi che ci piacciono tanto possono
rovinarci”.
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| Rifiuti, Berlusconi fa il duro
I Comitati popolari: Casca male 31 maggio 2008 Andare avanti, senza tentennamenti, senza incertezze, senza guardare in faccia a nessuno Per chiudere una volta per tutte l’emergenza rifiuti. È questo il piano di Silvio Berlusconi per la seconda volta a Napoli in meno di dieci giorni: conferma di Bertolaso, esercito a difendere le discariche, Superprocura contro la magistratura campana, decreto legge blindato in Parlamento. Ma già c’è chi si prepara a rispondergli. I Comitati in difesa delle cave di Chiaiano: il premier provoca? Casca male. Andare avanti. Senza tentennamenti, senza incertezze, ma anzi con determinazione e con l’unico scopo di chiudere una volta per tutte l’emergenza rifiuti. Anche con il manganello. È questo il piano di Silvio Berlusconi che, per la seconda volta a Napoli in meno di dieci giorni, mostra alla Campania e all’Italia il volto dello Stato, quello della legge che non guarda in faccia a nessuno. E lo fa sferrando subito un attacco contro i responsabili di un problema che nasce «dalla destrutturazione dello Stato» avvenuta «negli anni passati, in cui troppe volte lo Stato si è fatto indietro quando invece doveva essere in prima linea per garantire la legalità sul suo territorio. Troppo spesso – ha rincarato il premier – abbiamo avuto opere pubbliche bloccate da minoranze organizzate, che lo Stato non ha inteso contrastare con fermezza» portando l’Italia a vivere «una pericolosa avventura nell’anarchia». E allora da questo momento, promette Berlusconi, «lo Stato farà lo Stato» e lo farà con tutti i mezzi che ha a disposizione. Esercito compreso. Esercito soprattutto…». Incurante delle polemiche che hanno accompagnato il decreto legge sull’emergenza rifiuti, il premier schiera ufficialmente i militari a difesa delle discariche prima e del dl poi che, in conferenza stampa, chiamando in causa le amministrazioni locali di sinistra, blinda di fatto annunciando una corsia preferenziale in Parlamento e respingendo ipotesi di modifica. «Non faremo passi indietro» cadenza il premier a ogni intervento, tra i quali quasi nasconde quello che annuncia la fine dell’incubo rifiuti a tre anni da oggi. «Non saranno tempi brevi – annuncia – ma la soluzione sarà definitiva», promette. Ben diverso, invece, è il trattamento che Berlusconi riserva alla cosiddetta Superprocura, finita nel mirino dei pm campani. Il premier salta a piè pari un’introduzione soft (che il Governo sembrava disponibile a ridiscuterne le competenze) e spiega che si tratta di dell’anello centrale di tutto il piano: «Se salta questo, salta tutto», avverte. E salta perché «ci possono essere singoli interventi locali di magistrati locali che possono arrivare a rompere questo circuito positivo». Ed è ancora sui magistrati che, questa volta con qualche giro di parola, Berlusconi concentra l’attenzione, chiamandoli in causa per il blitz «quasi ad orologeria» contro lo staff di Bertolaso, uomo comunque «vero, che non si fa intimidire». L’auspicio-suggerimento del premier, allora, è che «anche da parte di coloro che hanno prodotto provvedimenti che hanno toccato esponenti delle forze della Protezione civile» certi comportamenti «non si ripetano più». La giustificazione del premier è che probabilmente questi pm non hanno capito che i destinatari degli avvisi di garanzia «nell’eccezionalità del momento hanno magari non eseguito in maniera rigorosa e puntuale i dettami di legge». Comportamenti, questi, che però consentono di «non far tornare i rifiuti per le strade». Un discorso, questo, che si allarga poi anche a questi settanta magistrati che hanno firmato un documento che traccia profili di incostituzionalità del dl. «Per me – spiega Berlusconi – non sussistono questi profili e non credo – aggiunge piccato – che un ordine dello Stato possa vivere nell’empireo e pensare che le leggi sono un moloch assoluto che vuole applicazione e rispetto in tutte le situazioni. Le leggi – spiega – devono essere adattabili: sono uno strumento per far vivere meglio i cittadini». È, infine, nuovamente sull’esercito e sul suo utilizzo che Berlusconi torna prima di chiudere la sua seconda giornata operativa di Napoli («ma il Governo sarà qui tutte le settimana», riconferma). E lo fa interpretando alla lettera il decreto schierando i militari a difesa delle discariche, «per fare in modo che nessuno metta in gioco il livello minimo di statualità» e passare «dalla democrazia all’anarchia». La reazione non si è fatta attendere. I Comitati
in difesa delle cave di Chiaiano, in una nota, definiscono «sconcertanti
e irresponsabili le dichiarazioni del presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi» e aggiungono: «Se quella di Berlusconi è
una provocazione per gettare benzina sul fuoco casca male. La mobilitazione
continua con convinzione, determinazione e grande senso di responsabilità
e di equilibrio». «Le parole di Berlusconi lasciano davvero
esterrefatti – prosegue la nota – a prenderlo alla lettera dovremmo dedurre
che gli attuali carotaggi sono una farsa, dato che le trivelle hanno appena
cominciato a scavare e il premier sa già cosa troveranno. Forse
fa riferimento all’articolo 2 del decreto che permetterebbe a Bertolaso
di andare in deroga a ogni norma igienico-sanitaria e ambientale. Vogliamo
le vere valutazioni tecniche che, riteniamo, smentiranno il premier».
«Noi siamo contrari alla discarica di Chiaiano perché è
già un’assurdità una discarica nell’unico polmone verde di
Napoli – spiegano – e perché questo piano rifiuti è un piano
di 30 anni fa». «Ora è ancora più importante
che domenica prossima ci sia una grande manifestazione di popolo – conclude
– per dimostrare democraticamente che nessuno vuole questa bomba ecologica
e che minoritarie sono le parole del presidente del Consiglio».
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| Berlusconi a Napoli: stop all’anarchia,
problema risolto in tre anni
Berlusconi a Napoli: stop all’anarchia, problema risolto in tre anni “Questa emergenza ci porterà qui anche nelle prossime settimane. Io credo che il governo sia necessitato a una presenza anche personale dei propri ministri”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, iniziando la conferenza stampa nella Prefettura di Napoli, dopo il vertice sull’emergenza rifiuti con il sottosegretario Bertolaso e le autorità locali. “A differenza del passato si deve sapere che noi siamo convinti che è nostro preciso dovere che lo Stato faccia finalmente e definitivamente lo Stato”. Berlusconi ha sottolineato che nel passato c’è stata una “pericolosa avventura nell’anarchia”, ma che ora “non subito, ma entro tre anni”, il governo intende “risolvere definitivamente” il problema dei rifiuti in Campania. “Decreto non è incostituzionale”
Punti fondamentali del piano
“Serve una Superprocura”
“Bertolaso non si fa intimidire”
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Al Consiglio Superiore della Magistratura ROMA Oggetto: decreto legge 23 maggio 2008 n. 90. in relazione al contenuto e agli effetti derivantiper la attività giudiziaria dalla applicazione del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, intendono sottoporre all’ Organo di Autogoverno dei magistrati le seguenti riflessioni.
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| Dieci le discariche autorizzate
e 3 i termovalorizzatori
DECRETO-LEGGE 23 maggio
2008, n. 90
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione [1];
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale; Considerate le ripercussioni in atto sull’ordine pubblico; Tenuto conto della necessità e dell’assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania; Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull’intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell’atmosfera; Ravvisata l’ineludibile esigenza di disporre per legge l’individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani; Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l’esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione; Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio; Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell’ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti; Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania; Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 – 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell’interno, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008; Emana il seguente decreto-legge: Articolo1.
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. In deroga all’articolo 1, commi 376 e 377, all’articolo 3, comma 44,della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [11], agli articoli 2, 5 e 10 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400 [12], e agli articoli 4, 14 e 16 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 [13], in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 [14], può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343[15], convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell’ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l’anno 2008 ed euro 173.000 per l’anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all’articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell’organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali. 4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato. Articolo 2.
1. Ai fini della soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all’attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell’articolo 9. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, deldecreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 [16], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall’articolo 2 deldecreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 [17], convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno2001, n. 327 [18], con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all’articolo 17. 3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l’acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all’articolo 17. 4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all’attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione. 5. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del codice penale [19]. 6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d’intesa con il Sottosegretario di Stato. 7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l’emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l’impiego delle Forze armate per l’approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti. 8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l’adozione di ogni provvedimento necessario all’esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773 [20]. 9. Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell’articolo 340 del codice penale [21] 10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, del codice penale. 11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell’attività di gestione medesima, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni. 12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti. Articolo 3.
1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale [22], le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del codice diprocedura penale [23] sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 [24], e successive modificazioni. 2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale[25]. 3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia. 4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l’azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2. 6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317e 321 del codice di procedura penale [26]. 7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall’applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17. 8. Per tutta la durata dell’emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, semprechè il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti contenibile. 9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso. Articolo 4.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge30 novembre 2005 n. 245 [27], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. 2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall’autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo. Articolo 5.
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell’ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. 2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18febbraio 2005, n. 59 [28], e successive modificazioni, è autorizzato l’esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo. 3. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641 [29], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17aprile 2008 n. 3669 [30], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell’impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall’articolo 17. Articolo 6.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino – località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d’appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All’esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17. Articolo 7.
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 9del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 [31], è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. 2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 [32], è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all’articolo 1, comma 3,del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 [33]. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 [34], e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all’esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa. 3. Il Segretario generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1. Articolo 8.
1. Al fine di raggiungere un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l’individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti. 2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36 [35], ed agli articoli 191 e 208 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [36], è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l’esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. 3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17. Articolo 9.
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalità dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono – Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle; Serre (SA) – località Valle della Masseria. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18. 3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01. 4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. 5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. 6. L’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 [37], convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato. 7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge. 8. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.». 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17. Articolo 10.
1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali. 2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti. Articolo 11.
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell’importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento. 2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni. 3. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 26[38], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato. 4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili. 5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l’utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato. 6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili. 7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all’ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata. 8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall’articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. 9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all’attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall’accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all’acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all’attivazione della raccolta differenziata. 10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l’uniformità di indirizzo e l’efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma. 11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli. 12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l’importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013. Articolo 12.
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 [39], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l’importo massimo di quaranta milioni di euro. 2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all’articolo 17. Articolo 13.
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri. 2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati. 3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 [40], nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. 4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti. 5. A partire dall’anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell’ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi. 6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell’ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 14.
1. L’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Articolo 15.
1. Nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a: a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009; b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all’uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili. 2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l’organizzazione delle strutture di missione di cui all’articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco. 3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento
delle finalità inerenti all’emergenza rifiuti nella regione Campania
anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento
o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.
Articolo 16.
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto: a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303 [41], e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell’area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all’articolo 1, nonché con riferimento all’esigenza di comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n.90 [42]disporre di idonee strutture di missione, il, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente: «2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti: a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico; b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.». 2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato: a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 [43], che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell’incarico. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l’anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l’anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Articolo 17.
1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall’articolo 16 è istituito il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 18.
1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell’ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217 [44]; legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119; legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III; legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo; legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l’edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101; legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29; legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13; legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»; legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7; D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11; D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12; decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell’allegato I; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV – sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter; legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118; decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3; legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati; le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi; leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire. Articolo 19.
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009. Articolo 20.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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| Rifiuti: In arrivo la bocciatura
dell’Ue
Da subito, infatti, ancora prima di leggere il decreto, l’Ue aveva detto che le misure del governo risolvevano l’emergenza «ma non i problemi strutturali». Ora, secondo Valori, l’attenzione della Commissione europea si sarebbe concentrata su due articoli del decreto che che contengono deroghe: «In particolare – scrive Banca Etica – l’articolo 9, relativo alle deroghe sulla valutazione di impatto ambientale per i siti che saranno adibiti a discariche, e l’articolo 18, che prevede un lungo elenco di deroghe alla normativa vigente in materia ambientale, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali». Insomma, d’accordo che la situazione dei rifiuti a Napoli è insopportabile ma mettere a rischio ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori è troppo. Da Bruxelles per ora è un coro di smentite. Pia Bucella, direttrice della direzione generale Ambiente della Commissione europea, dice che «non è vero che abbiamo preso decisioni o espresso un giudizio, non vedo come avremmo potuto farlo, visto che il decreto dovrà essere esaminato». Barbara Helfferich, portavoce del commissario Ue all’ambiente Stavros Dimas, non ha voluto commentare, mentre secondo il responsabile dell’ufficio legislativo del Dipartimento della Protezione Civile, Giacomo Aiello «da parte della commissione ci sono state osservazioni, ma soprattutto la condivisione della gravità della situazione». Comunque vada, il governo ha
intenzione di non fare passi indietro. Lo assicura il ministro delle Politiche
europee Andrea Ronchi per il quale «risolvere la questione dei rifiuti
a Napoli è un dovere morale ancora prima che politico e comunque
– aggiunge – le nostre iniziative sono in linea con lo spirito dell’Ue».
Ed è proprio la linea dura prospettata anche venerdì dal
premier Berlusconi a far riaccendere la protesta. La decisione di schierare
l’esercito nei siti destinati a discarica venerdì notte ha provocato
lo scoppio di oltre 40 roghi nei comuni a nord di Napoli come Afragola,
Giugliano e Casoria, ma anche in alcune zone periferiche del capoluogo
partenopeo come Secondigliano e Poggioreale. Domenica a Chiaiano sono attesi
centinaia di manifestanti da tutta Italia (i No Tav della Val di Susa,
i No Mose veneziani, i No Dal Molin di Vicenza, i No Ponte siciliani).
A sostenere la protesta ci sa anche Rifondazione Comunista. L’ex segretario
Franco Giordano ha spiegato che «la forza di un governo, e a maggior
ragione la forza e l’autorevolezza dello Stato, dipendono dalla capacità
di decidere creando consenso, non da quella di imporre brutalmente le proprie
decisioni, come il governo promette di fare a Chiaiano».
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Il rovescio del diritto e gli
immigrati
Il governo non perde tempo: cavalcando la tigre della paura, forte del consenso poco consapevole dell’opinione pubblica spaventata ha già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio il decreto legge sul pacchetto di sicurezza. Essendo ormai entrato, seppure provvisoriamente, nel nostro ordinamento giuridico, i magistrati sono ovviamente tenuti ad applicarlo. Lo faranno con gli occhi rivolti al cielo pensando al tempo e al costo che richiederà la sua applicazione e con la consapevolezza che non darà sostanzialmente alcun risultato. Mancavano già in passato e mancano tuttora gli strumenti amministrativi, cioè gli uomini ed i mezzi necessari per dare concreta esecuzione agli ordini giurisdizionali di espulsione. Il governo ne è così consapevole che ha espressamente previsto la reclusione per l’immigrato il quale trasgredisca l’ordine di espulsione, trasgressione che presuppone la reale possibilità di non ottemperare all’ordine stesso. Anche perché non sempre è nelle condizioni di dargli spontanea esecuzione per l’elevato costo del viaggio di ritorno e perché i Paesi limitrofi al nostro non gli consentirebbero di certo l’attraversamento del loro territorio e tanto meno la permanenza sullo stesso in virtù di un semplice provvedimento giurisdizionale di un giudice italiano. L’art. 1 del decreto legge ha molto disinvoltamente sostituito l’art. 235 del codice penale, imponendo ai tribunali di espellere lo straniero od allontanare il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (quindi anche un francese) condannato a più di due anni. Il tempo perché si avveri questa condizione, stante la ben nota rapidità della nostra giustizia, non è pudicamente preso in considerazione. Se la persona coinvolta continua a calpestare il nostro sacro suolo, commettendo il reato previsto dal secondo comma dell’articolo, dovrà essere sottoposto a nuovo processo penale (sempre che naturalmente venga colto in flagranza) con ovviamente la piena osservanza di tutte le forme e gli oneri processuali, quindi con i lunghi tempi e costi del processo penale. Se pervicace e attaccato all’ex bel paese, potrebbe arrivare all’età pensionabile senza aver subito il trauma del distacco forzata dalla sua patria adottiva! Delle fatiche e del tempo dedicato al caso dagli uomini delle forze dell’ordine, dai funzionari e magistrati non si tiene alcun conto “de minimis praetor non curat”. Purtroppo di questi particolari debbono però “curarsi” i dipendenti pubblici indicati che faticano a svolgere il loro lavoro “ordinario”, mentre sempre più arduo si fa la ricerca di nuovi locali adeguati in cui rinchiudere i condannati forestieri (le nostre carceri come è noto sono sovra affollate e prossime al punto di rottura). Girare attorno alla questione, come si fa da anni, serve solo ad incancrenire la piaga; non è compito dei giudici occuparsi delle espulsioni, ma degli organi amministrativi ai quali però debbono essere dati i mezzi e gli strumenti necessari, affrontandone i costi se veramente si vuole limitare il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Il pugno duro è spesso indice di una sostanziale impotenza ed è desti nato a colpire i più deboli ed emarginati con un rovesciamento dell’ottica dei valori statali. Non poche volte poi volendo a tutti i costi seguire la linea della durezza si finisce con l’infrangono i principi della stessa civiltà giuridica. Ne costituisce un significativo esempio l’ultimo comma dell’art. 1 del decreto che introduce una specifica circostanza aggravante (con un aumento della pena sino ad un terzo) se un reato viene commesso “da chi si trovi illegalmente sul territorio nazionale”. In parole povere, uno stesso fatto previsto come reato viene sanzionato più severamente non per le modalità con cui è stato commesso o per le relazioni tra l’autore del reato e la vittima, ma semplicemente per quello che sei: un clandestino, un irregolare, un diversi dai bravi criminali nostrani! Per carità, stiamo tutti attenti che nessuno tocchi la nostra bella Costituzione e la preziosa autonomia e funzione della nostra illuminata Corte Costituzionale! Molto pericolosa e con profili di incerta legalità è l’estensione ai sindaci del potere di emettere ordinanze con tingibili ed urgenti (la cui inosservanza costituisce un illecito) in materia di sicurezza ed ordine pubblico, su cui di norma sussiste la competenza dei prefetti. Considerato il numero di sindaci, le loro diverse impostazioni ideologiche, è facile prevedere molti difformi interventi sindacali che, oltre aggraveranno il lavoro dei prefetti, saranno causa di ricorsi ai tribunali amministrativi. Non riguarda direttamente gli immigrati la disposizione con tenuta nell’art. 5 che prevede dure sanzioni personali e patrimoniali (la confisca dell’immobile) per coloro che “cedono” a titolo oneroso l’uso degli immobili agli immigrati irregolari (e tali debbono considerarsi anche gli immigrati il cui permesso di soggiorno è scaduto). L’effetto sarà una forte riduzione degli affitti agli immigrati, con notevole peggioramento delle loro condizioni di vita, se non l’illecito ricorso a caro prezzo a prestanomi od a società fittizie. Non fa per fortuna parte del decreto legge, ma del disegno di legge affidato al Parlamento, la norma che introduce l’atipico reato di immigrazione clandestina. Qui il governo ha voluto chiaramente provare di essere forte, tanto da poter maneggiare con disinvoltura la clava, scavalcando d’impeto sia i principi di solidarietà umana sia quelli minimali del diritto. Viene così punito non un comportamento asociale, ma lo “status” di una persona: l’essere un immigrato non regolare, anche se la sua vita è di specchiata virtù. Una decisione di forza che pone subito in sofferenza coscienze e costituzioni, in modo così sfacciato da provocare più stupore che indignazione. Oltretutto non è ben chiaro quando si commette il delitto: all’atto dell’ingresso (come riportato nel disegno di legge) clandestino nel nostro territorio (ivi compreso il mare territoriale) o nel momento in cui si diventa clandestini perché il permesso di soggiorno è scaduto (ma sarebbe necessario uno specifico emendamento)? Nel primo caso, si pensi agli sbarchi a Lampedusa, l’ingresso può essere dovuto a forza maggiore, mare in tempesta, mancanza di acqua e cibo prostrazione fisica condizioni tutte che non consentirebbero di ritornare indietro, neanche fuori dal mare territoriale senza rischiare la vita (vale a dire dove il reato non c’è, dato che non si arriva a punire l’intenzione). Secondo l’antica legge del mare, non è consentito lasciare in balia delle onde senza mezzi di sostentamento i naviganti sfortunati o improvvidi e per fortuna la nostra Marina ha sempre rispettato questa sacrosanta regola e ha scortato doverosamente gli sventurati superstiti nei porti. Gli immigrati così assistiti essendo, chiaramente clandestini, nel momento in cui entrano nel mare territoriale commettono peraltro il nuovo reato per cui è previsto l’arresto ed il ricorso al rito direttissimo (ovviamente inapplicabile nell’attuale situazione dei nostri uffici giudiziari). Con alta probabilità i magistrati italiani ravviserebbero piuttosto la sussistenza della tipica causa di esclusione della responsabilità penale (aver agito in stato di necessità o per forza maggiore) e procederebbero all’assoluzione dell’imputato. Stante poi il pacifico principio della non retroattività della legge penale, la disposizione non potrebbe essere applicata a coloro che al momento dell’entrata in vigore del decreto erano già nel territorio italiano. Principio che indurrebbe tutti i clandestini non colti in flagranza a dichiarare che la loro presenza in Italia risale nel tempo. A meno che, in uno slancio di estreme fermezza, il reato non venga fatto consistere nella permanenza clandestina (a permesso di soggiorno scaduto) nel nostro territorio. Decine di migliaia di inutili processi si affollerebbero così nelle aule giudiziarie dove con un po’ di buona volontà ed una manciata di lustri verrebbero smaltiti! Certo, anche in questo caso sorgerebbero le solite questioni di incostituzionalità, vere palle ai piedi dei legislatori decisionisti. In qualche modo si terrebbero comunque fuori dalla
mischia le badanti perché servono alla longevità e dignità
dei nostri anziani di pura razza europea. Al Parlamento l’ultima (e speriamo
illuminata) parola, al momento non può che consigliarsi a tutti
gli addetti al lavoro di muoversi con molta ponderata lentezza e tanta
pazienza.
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| «Le frequenze occupate
da rete4 a Europa7»:
Il governo Berlusconi dovrà dire la sua sulle frequenze di Europa7. Il ricorso di Mediaset contro l’emittente televisiva che da anni attende uno spazio nazionale e che dovrebbe avere il posto di Rete4, infatti, per il Consiglio di Stato è perso. E ora spetta al governo pronunciarsi sulla questione. Lo dice la sentenza emessa dal Consiglio di Stato, che non solo ha respinto il ricorso del Biscione (che contestava la sentenza del Tar del Lazio del 16 settembre 2004 che dà ragione a Europa7), ma «ritiene la persistenza del dovere del Ministero di rideterminarsi motivatamente sull’istanza». Anche in relazione all’assegnazione delle frequenze: non sarebbe quindi sufficiente un risarcimento danni all’emittente di proprietà Francesco Di Stefano, ma il ministero deve «motivamente» dimostrare perchè nessuno gli dà lo spazio nell’etere a cui avrebbe diritto. Il Consiglio di Stato richiama esplicitamente la sentenza della Corte europea di giustizia del 31 gennaio 2008, secondo la quale le norme italiane sulle frequenze non rispettano le direttive comunitarie, non rispettano il principio della libera prestazione dei servizi e non seguono criteri di selezione obiettivi. La sentenza Ue riconosceva a Europa 7 (emittente che il 28 luglio 1999 vinse il bando di gara per una concessione tv) il diritto ad avere le frequenze per trasmettere, ritenendo illegittimo il lungo periodo transitorio di cui ha sinora beneficiato Rete 4. I giudici del Consiglio di Stato sottolineano che loro non possono imporre all’amministrazione la distribuzione delle frequenze, ma che tuttavia il Ministero deve per forza pronunciarsi nuovamente sull’istanza di Europa 7. La questione, quindi, torna al Ministero che deve riprendere in esame la vicenda e «rideterminarsi motivatamente». Quanto al risarcimento danni in denaro chiesto da Europa 7 (circa due miliardi di euro nel caso in cui avesse ottenuto le frequenze tv, oppure 3 miliardi in caso di loro mancata assegnazione), il Consiglio di Stato si riserva di decidere, e a in tal senso è già convocata un’udienza per il 16 dicembre 2008, tenendo conto sia della decisione dell’amministrazione pubblica e sia della ulteriore documentazione che lo Stato dovrà presentare entro il 15 ottobre 2008. La Suprema magistratura amministrativa ha infine respinto il ricorso di Europa 7 per l’annullamento della sentenza del Tar con la quale era stato dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso dell’emittente relativo all’abilitazione di Rete 4. Non è competenza, infatti, del Consiglio di Stato assegnare le frequenze tv, ma del Ministero. Soddisfatto Giuseppe Giulietti deputato dell’Italia dei Valori e portavoce di Articolo21: «Spetterà ora al governo, che in questi giorni ha manifestato una totale insensibilità in materia, assumere le conseguenti misure politiche e tecniche. Non vorremmo, invece, che il governo, pur di tutelare il conflitto di interessi, decidesse di scaricare sulle tasse dei cittadini il costo dell’eventuale indennizzo che dovrà essere pagato ad Europa 7. In questo caso – conclude – i cittadini italiani sarebbero costretti a pagare una nuova tassa: quella sul conflitto di interessi». Giorgio Merlo, deputato Pd, dice che «ora vorremmo sapere una cosa sola dal Governo, e in particolare da Romani che ci ha deliziato, senza rendersi conto di scadere nel ridicolo, in queste settimane sulla bontà del provvedimento in discussione: e cioè, Europa 7, oggi a maggior ragione, ha diritto all’assegnazione delle frequenze? E chi paga l’indennizzo ad Europa7? La baldanza e la tranquillità di Romani – conclude – la vorremmo sentire anche adesso. È troppo attendere una sua autorevole opinione?». Romani sottosegretario alle Comunicazioni, assicura che «il Ministero da me rappresentato si muoverà non appena le motivazioni della sentenza avranno chiarito i termini esatti della questione e lo farà in coerenza con quanto richiesto dall’Europa». Ma poi si affretta ad aggiungere che «la sentenza del Consiglio di Stato chiude l’annosa questione del diritto di Rete4 a trasmettere. Respingendo il ricorso presentato da Europa7 i magistrati hanno infatti ribadito, come già aveva fatto il Tar del Lazio, la legittimità dell’attività di quella rete». Insomma, così come Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, continua ostinatamente a sostenere che «Europa 7 non ha alcun diritto alle frequenze di Rete 4 e non c’è nessuna ombra sulla legittimità delle frequenze di Mediaset». Per lui il problema si risolve in altro modo, ovvero con il risarcimento economico a Europa7: «Il Consiglio di Stato ha detto che bisogna applicare la sentenza comunitaria. La sentenza comunitaria – ricorda Confalonieri – non dice che Rete 4 doveva restituire le frequenze. Casomai, Europa 7, in un’istruttoria che durerà fino al 15 ottobre, potrebbe avere diritto ad un risarcimento, la cui entità dovrà essere valutata dal Consiglio di Stato e dal ministero». Dovrebbero essere alcuni miliardi di euro. Comunque sia, soldi nostri, spesi per non togliere un canale tv al Cavaliere. In ogni caso, il risarcimento non basta. Il Consiglio
di Stato ha infatti detto che persiste «il dovere del ministero di
rideterminarsi motivatamente sull’istanza di Europa7» in relazione
all’attribuzione delle frequenze, «anche in applicazione della sentenza
della corte di giustizia del 31 gennaio 2008». Mediaset canta vittoria,
ma l’ex ministro Paolo Gentiloni spiega che la sentenza è «interlocutoria,
dal momento che chiede al Governo, alla luce della sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 31 gennaio scorso, di rispondere alla richiesta
di frequenze di Europa 7: a questa richiesta – aggiunge – il Governo dovrà
rispondere senza accampare il pretesto della mancanza di frequenze libere».
Il testo diffuso dal Consiglio
di Stato
il testo del comunicato stampa diffuso dal Consiglio
di Stato,
«Sono pubblicate, in data odierna, le sentenze
con le quali la Sezione VI:
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| La sentenza Ue sul regime italiano
delle frequenze Tv
(Corte di Giustizia europea 31.1.2008) È soprattutto su questa sentenza lo scontro in corso a Montecitorio sulle frequenze tv nell’ambito di un provvedimento più generale sull’adempimento degli obblighi comunitati. Nella decisione europea i giudici hanno ribadito che il regime italiano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive non risponde ai criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati richiesti dalla normativa comunitaria. I giudici della Corte di Giustizia hanno così anche rimarcato l’incredibile e annosa vicenda dell’emittente italiana Centro Europa 7, dal 1999 in possesso di una autorizzazione a trasmettere a livello nazionale con segnale analogico, ma di fatto impossibilitata per via della mancata assegnazione delle radiofrequenze, lasciate in uso a quanti già ne usufruivano. La sentenza ha il valore di un pronunciamento pregiudiuziale, richiesto dal Consiglio di Stato a seguito dell’impugnazione da parte dell’emittente di una sentenza del 2004 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Le parti coinvolte in giudizio dal ricorso di Centro Europa 7 sono il Ministero delle Comunicazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni. La controversia richiamata dal giudice del rinvio riguarda il risarcimento del danno subito da Centro Europa 7 per non aver mai potuto trasmettere. La sentenza ricorda che nemmeno l’intervento della Corte costituzionale consentì di sbloccare la situazione di stallo causata dalla mancata attuazione del piano nazionale del 1998 per l’assegnazione delle radiofrequenze. Con la sentenza 466/2002 veniva infatti fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo. La legge n. 43 del 24 febbraio 2004 permise infatti la proroga dell’esercizio delle reti eccedenti in attesa di un’indagine dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Di lì a breve, la legge n. 112 del 3 maggio 2004 avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale. Tale legge impediva inoltre ad operatori diversi da quelli che di fatto trasmettevano su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale. I giudici europei hanno quindi riconosciuto che la normativa italiana, protraendo l’assegnazione delle frequenze a un numero limitato di operatori per un tempo indefinito, ha nei fatti ostacolato la prestazione dei servizi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive proteggendo la posizione degli attori già presenti sul mercato. Il mancato accesso al mercato subito da Centro Europa 7 è chiaramente contrario ai principi di libera concorrenza previsti dal Trattato CE e al principio del pluralismo delle fonti di informazione richiamato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. (27 maggio 2008) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta
Sezione) 31 gennaio 2008 «Libera prestazione di servizi – Comunicazioni
elettroniche – Attività di radiodiffusione televisiva – Nuovo quadro
normativo comune – Assegnazione di frequenze di trasmissione»
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato
con decisione 19 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2005,
nella causa tra Centro Europa 7 Srl
Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2006, considerate le osservazioni presentate: – per la Centro Europa 7 Srl, dagli avv.ti A. Pace, R. Mastroianni e O. Grandinetti; – per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato; – per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Benyon, E. Traversa, M. Shotter e F. Amato, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. L. G. Radicati di Brozolo, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione, nel settore della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera prestazione di servizi e di concorrenza, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE [1], che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva “quadro”»), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE [2], relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “autorizzazioni”»), e della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE [3], relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “concorrenza”»), nonché dell’art. 10 dellaConvenzione europea [4] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come richiamato dall’art. 6 UE. 2 Tale domanda è stata presentanta nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la società Centro Europa 7 Srl (in prosieguo: la «Centro Europa 7») e, dall’altro, il Ministero delle Comunicazioni e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni (in prosieguo, insieme: i «convenuti nella causa principale»). Contesto normativo Normativa comunitaria 3 Il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica, per le reti di comunicazione elettronica e per le risorse e i servizi correlati (in prosieguo: il «NQNC») si compone della direttiva «quadro» e di quattro direttive specifiche, tra cui la direttiva «autorizzazioni», completate dalla direttiva «concorrenza». La direttiva «quadro» 4 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva «quadro»: «istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità». 5 Secondo il suo art. 1, n. 3, «(la direttiva “quadro”) e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva». 6 L’art. 2 della direttiva «quadro» dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: a) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione (…) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (…) e mobili, (…) le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (…) c) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (…). (…)». 7 L’art. 8 della direttiva «quadro», intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi. (…) 2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro: (…) b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; (…) d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. 3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro: a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo; (…)». 8 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», «(g)li Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio» e «a che l’allocazione e l’assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati». 9 L’art. 28, n. 1, della direttiva «quadro» specifica che «(g)li Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a (tale) direttiva entro il 24 luglio 2003» e «applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003». La direttiva «autorizzazioni» 10 L’art. 1 della direttiva «autorizzazioni» così recita: «1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità. 2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica». 11 L’art. 2, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» enuncia quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva (“quadro”)». 12 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva «autorizzazioni», per «autorizzazione generale» si intende «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva». 13 L’art. 3 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del Trattato. 2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7. (…)». 14 L’art. 5 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri», è formulato nei seguenti termini: «1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale. 2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva (“quadro”). Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d’uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. (…) (…) 5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell’articolo 7». 15 L’art. 7 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio», prevede quanto segue: «1. Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, lo Stato membro inter alia: a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza; (…) c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso, indicandone le ragioni; d) invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura da seguire, e e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate. (…) 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva (“quadro”). (…)». 16 L’art. 17 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazioni preesistenti», è formulato nei seguenti termini: «1. Al più tardi entro la data di applicazione indicata all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore. (…)». 17 L’art. 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» precisa che «(g)li Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a (detta) direttiva» ed «applicano tali disposizioni (a partire dal) 25 luglio 2003». La direttiva «concorrenza» 18 Risulta dal suo art. 1, punti 1 e 3, che la direttiva «concorrenza» si applica alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, come definiti all’art. 2, lett. a) e c), della direttiva «quadro». 19 L’art. 2 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica», così dispone: «1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico. 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica. (…) 4. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione generale concessa ad un’impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l’installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti. (…)». 20 L’art. 4 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti relativi all’uso di frequenze», precisa: «Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l’uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario: 1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; 2) l’attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati». 21 Ai sensi dell’art. 9 della direttiva «concorrenza»: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva». Normativa nazionale La legge 31 luglio 1997, n. 249 [5] 22 La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Supplemento ordinario alla GURI n. 177 del 31 luglio 1997; in prosieguo: la «legge n. 249/1997»), entrata in vigore il 1° agosto 1998, ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo: l’«Autorità»). 23 L’art. 2, n. 6, della legge n. 249/1997 fissava limiti alle concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni, vietando ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni che gli consentissero di irradiare più del 20% delle reti televisive, in ambito nazionale, trasmesse su frequenze terrestri. 24 L’art. 3 della legge n. 249/1997 prevedeva, al suo n. 1, la possibilità, per i soggetti legittimamente operanti ai sensi della normativa anteriore, di continuare a trasmettere in ambito nazionale e locale fino al rilascio di nuove concessioni ovvero fino alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998. 25 L’art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 prevedeva l’adozione da parte dell’Autorità di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (in prosieguo: il «piano nazionale di assegnazione delle frequenze») entro e non oltre il 31 gennaio 1998 e, sulla base di detto piano, l’assegnazione di nuove concessioni entro e non oltre il 30 aprile 1998. 26 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e confermate dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione delle Comunità europee emerge che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze è stato adottato il 30 ottobre 1998 con la delibera n. 68/98 dell’Autorità e che quest’ultima ha altresì adottato, con la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, il regolamento sulle condizioni e le modalità per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri analogiche. 27 Al suo art. 3, n. 6, la legge n. 249/1997 contemplava un regime transitorio per le reti televisive nazionali esistenti che eccedevano i limiti alla concentrazione imposti all’art. 2, n. 6, di tale legge (in prosieguo: le «reti eccedenti»), grazie al quale tali reti potevano provvisoriamente continuare a trasmettere su frequenze terrestri dopo il 30 aprile 1998, alle stesse condizioni stabilite per i destinatari delle concessioni, purché le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente anche via satellite o via cavo. 28 In applicazione dell’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, all’Autorità veniva affidata la fissazione del termine entro cui, dato l’aumento effettivo e considerevole degli utenti dei programmi via cavo o via satellite, le reti eccedenti avrebbero dovuto trasmettere i loro programmi soltanto via satellite o via cavo, abbandonando le frequenze terrestri. 29 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e confermate dalle osservazioni del governo italiano e della Commissione emerge che, con la sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466 [6] (GURI del 27 novembre 2002), questo termine è stato fissato al 31 dicembre 2003. La legge 20 marzo 2001, n. 66 [7] 30 Dai documenti del fascicolo risulta che, in applicazione del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (GURI n. 19 del 24 gennaio 2001, pag. 5), convertito in legge e modificato dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (GURI n. 70 del 24 marzo 2001, pag. 3), i soggetti esercenti legittimamente l’attività della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri venivano autorizzati a proseguire l’esercizio della radiodiffusione fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. La legge 24 febbraio 2004, n. 43 [8], e la legge 3 maggio 2004, n.112 [9] 31 L’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 (GURI n. 300 del 29 dicembre 2003, pag. 4; in prosieguo: il «decreto legge n. 352/2003»), convertito in legge e modificato dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 (GURI n. 47 del 26 febbraio 2004, pag. 4), autorizzava le reti eccedenti a proseguire le loro trasmissioni sulle frequenze televisive analogiche e digitali fino alla conclusione di un esame sullo sviluppo delle reti televisive digitali. 32 La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Supplemento ordinario n. 82 alla GURI n. 104 del 5 maggio 2004, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 112/2004»), precisava le diverse tappe della fase di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale sulle frequenze terrestri. 33 L’art. 23 della legge n. 112/2004 dispone: «1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi (…) del decreto legge (…) n. 5 (del 23 gennaio 2001), convertito, con modificazioni, dalla legge (…) n. 66 (del 20 marzo 2001), possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (…), le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. 2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. (…) 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. (…) 9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. (…)». Controversia principale e questioni pregiudiziali 34 La controversia di cui alla causa principale attiene al risarcimento del danno che la Centro Europa 7 sostiene di aver sofferto per il fatto che non le sono state assegnate, dai convenuti nella causa principale, le frequenze terrestri in tecnica analogica necessarie per svolgere l’attività di diffusione di programmi radiotelevisivi. 35 Il 28 luglio 1999, in applicazione della legge n. 249/1997, le competenti autorità italiane hanno rilasciato alla Centro Europa 7 una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale che l’autorizzava a installare ed esercitare una rete televisiva con tecnica analogica. Per l’assegnazione delle frequenze, la concessione rinviava al piano nazionale di assegnazione quale adottato il 30 ottobre 1998. Secondo il giudice del rinvio, detto piano non è stato tuttavia attuato, di modo che, pur disponendo di una concessione, la Centro Europa 7 non è mai stata in grado di trasmettere, non essendole state assegnate le frequenze. 36 La Centro Europa 7 ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio un ricorso diretto, segnatamente, a far dichiarare il suo diritto ad ottenere l’assegnazione delle frequenze ed il risarcimento del danno subìto. 37 Detto Tribunale ha respinto tale ricorso con sentenza 16 settembre 2004. 38 Dalla decisione di rinvio emerge che, nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza dalla Centro Europa 7 dinanzi al Consiglio di Stato, i convenuti nella causa principale fanno valere, segnatamente, la legge n. 112/2004. 39 Pur precisando, nella detta decisione, di limitare il proprio esame alla domanda di risarcimento danni della Centro Europa 7 e di non intendere pronunciarsi, al momento, sulla domanda di concessione delle frequenze, il Consiglio di Stato osserva che la mancata assegnazione delle frequenze alla Centro Europa 7 è stata determinata da fattori essenzialmente normativi. 40 Esso ricorda che l’art. 3, n. 2, della legge n. 249/1997 consentiva agli «occupanti di fatto» delle frequenze radio, legittimati ad operare in base alla precedente disciplina, di continuare a trasmettere fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero alla reiezione delle domande di nuove concessioni e comunque non oltre il 30 aprile 1998. 41 Esso ricorda altresì che l’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 consentiva la prosecuzione di tali trasmissioni, rimettendo all’Autorità la fissazione di un termine ultimo, alla sola condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. In mancanza di una data stabilita dall’Autorità, la Corte costituzionale ha fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo, liberando così, secondo il giudice del rinvio, le frequenze da assegnare alla Centro Europa 7. 42 Secondo il giudice del rinvio, tale termine non è stato però rispettato in seguito all’intervento del legislatore nazionale, dato che, da una parte, l’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, convertito nella legge 24 febbraio 2004, n. 43, ha prorogato l’esercizio delle reti eccedenti fino allo svolgimento di un’indagine dell’Autorità sullo sviluppo delle reti televisive digitali e che, dall’altra, è intervenuta la legge n. 112/2004, in particolare, il suo art. 23, n. 5. 43 La legge n. 112/2004, con il meccanismo di autorizzazione generale, avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale, di modo che tali reti non sono state obbligate a liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni. 44 Tale legge ha quindi avuto l’effetto, secondo il giudice del rinvio, di non liberare le frequenze destinate a essere assegnate ai soggetti titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad operatori diversi da quelli che trasmettono di fatto su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale. 45 Poiché la Centro Europa 7 ha contestato la compatibilità del decreto legge n. 352/2003 e della legge n. 112/2004 con il diritto comunitario, il Consiglio di Stato si interroga sulla conformità della normativa italiana, a partire dalla legge n. 249/1997, alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, agli artt. 8 e 9, n. 1, della direttiva «quadro», agli artt. 5, 7 e 17 della direttiva «autorizzazioni», nonché al principio del pluralismo delle fonti d’informazione sancito dall’art. 10 della CEDU, in quanto principio generale di diritto comunitario. 46 Pertanto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 10 della (CEDU), come richiamato dall’art. 6 (UE), garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico, garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato. 2) Se le disposizioni del Trattato (…) che garantiscono la libertà di prestazione di servizi e la concorrenza, nell’interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigano principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli, e se con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all’art. 3, settimo comma, della legge n. 249/1997, di cui all’art. 1 del decreto legge (n. 352/2003) (…), in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive “eccedenti” i limiti antitrust di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l’attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell’esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti); 3) Se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l’art. 17 della (direttiva “autorizzazioni”) imponesse l’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno ed imponesse l’obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radiodiffusione televisiva (comprensive del diritto d’installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all’uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività. 4) Se l’art. 9 della (direttiva “quadro”) e l’art. 5 della direttiva “autorizzazioni”, prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9), siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23, quinto comma, della legge n. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle c.d. “reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare, finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17, secondo comma, della direttiva (…) “autorizzazioni”), le quali, pur vincitrici di procedure competitive, si vedono preclusa la possibilità di operare. 5) Se gli artt. 9 della direttiva (…) “quadro”, 5, n. 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva (…) “autorizzazioni”e l’art. 4 della (direttiva “concorrenza”) imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni), una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d’impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all’attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell’etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all’esito di una procedura pubblica. 6) Se la deroga prevista dall’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva (…) “autorizzazioni” e dall’art. 4 della direttiva (…) (“concorrenza”) fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsti dalla normativa nazionale. 7) Se, per avvalersi della deroga di cui all’art. 5 della direttiva (…) (“autorizzazioni”), lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale. 8) Se tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara. 9) Se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogico collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast). 10) Se, in ultimo, la tutela del pluralismo delle fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale – come la legge n. 112/2004 – che prevede un nuovo limite del 20% delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2, lett. g); art. 15 della legge n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazione, mentre il “mercato rilevante” nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che operano via etere (si vedano inter alia le decisioni della Commissione 21 marzo 2000, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso COMP/JV. 37 – BSKYB/Kirch Pay TV), basata sul regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese), e (2 aprile 2003, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo sul SEE (caso COMP/M. 2876 – Newscorp/Telepiù), basata sul regolamento n. 4064/89)». Sulle questioni pregiudiziali 47 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi e sulla concorrenza, della direttiva «quadro», della direttiva «autorizzazioni», della direttiva «concorrenza» nonché dell’art. 10 della CEDU, come richiamato dall’art. 6 UE. Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni 48 In via preliminare, occorre constatare che, con talune delle sue questioni, il giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni della normativa italiana pertinente al caso di specie. 49 Orbene, non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali (v. sentenze 9 settembre 2003, causa C-151/02, Jaeger, Racc. pag. I-8389, punto 43, e 23 marzo 2006, causa C-237/04, Enirisorse, Racc. pag. I-2843, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 50 Tuttavia, la Corte ha reiteratamente dichiarato di essere competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa per la quale è adito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I-6787, punto 8, e Enirisorse, citata, punto 24). 51 Pertanto, la Corte è tenuta, nel presente procedimento, a limitare il suo esame alle disposizioni del diritto comunitario, fornendone un’interpretazione utile al giudice del rinvio, al quale spetta la valutazione della compatibilità delle disposizioni legislative nazionali con il diritto comunitario, per definire la controversia di cui è investito. 52 Si deve, in secondo luogo, rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 15 giugno 2006, causa C-466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I-5341, punto 47). 53 La Corte non può però statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria chiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa a qua, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze Bosman, citata, punto 61; Acereda Herrera, citata, punto 48, e 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25). 54 A tale riguardo, la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte. In tale contesto, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale (ordinanza 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 9; sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., Racc. pag. I-10423, punto 46; 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a., Racc. pag. I-1891, punto 34, nonché 19 aprile 2007, causa C-295/05, Asemfo, Racc. pag. I-2999, punto 33). 55 Orbene, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda la sua decima questione, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione quanto alle disposizioni di diritto comunitario di cui chiede l’interpretazione né alcuna spiegazione sul nesso a suo avviso esistente tra tali disposizioni e la causa principale o l’oggetto della controversia. 56 Di conseguenza, la decima questione è irricevibile. 57 Si deve, in terzo luogo, ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. I-4355, punto 67; 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany International, Racc. pag. I-5751, punto 39, nonché Cipolla e a., citata, punto 25). 58 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (citate sentenze Telemarsicabruzzo e a., punto 7; Bettati, punto 68, e Albany International, punto 39).59 Orbene, nel presente procedimento, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 27 delle conclusioni, sembra che, chiedendo un’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, nella sua seconda questione il giudice del rinvio si riferisca essenzialmente all’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE. 60 In conformità alla giurisprudenza della Corte, uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni quando l’impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti speciali o esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere abusi del genere (sentenze 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 127; 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 39, e 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punto 23). 61 Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione relativa, segnatamente, alla definizione di mercato rilevante, al calcolo delle quote di mercato detenute dalle diverse imprese ivi operanti e al presunto abuso di posizione dominante. 62 Occorre quindi considerare che, per la parte in cui attiene alle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, la seconda questione è irricevibile (v., in tal senso, sentenza 17 febbraio 2005, causa C-134/03, Viacom Outdoor, Racc. pag. I-1167, punti 25-29). 63 Per gli stessi motivi, occorre considerare che la nona questione è irricevibile. 64 In quarto luogo, si deve verificare la competenza della Corte nel presente procedimento a pronunciarsi sull’art. 49 CE, dato che è pacifico che tutti gli elementi della controversia principale sono circoscritti al territorio di un solo Stato membro. 65 In effetti, in linea generale, una normativa nazionale quale quella di cui alla causa principale, che si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri Stati membri, deve risultare conforme alle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi istituite dal Trattato solo in quanto si applichi a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi intracomunitari (sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, Racc. pag. 4575, punto 9, e 11 settembre 2003, causa C-6/01, Anomar e a., Racc. pag. I-8621, punto 39). 66 Ebbene, non si può escludere che, nella causa principale, imprese stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano state o siano interessate a fornire i servizi di cui si tratta (v., in tal senso, sentenze 25 aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2043, punto 33, e 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I-8585, punto 55). 67 La constatazione di un collegamento con gli scambi intracomunitari sarà presunta qualora il mercato di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo (sentenza 13 novembre 2007, causa C-507/03, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29), quale dev’essere verificato dal giudice del rinvio. 68 In ogni caso, occorre rispondere alla seconda questione sottoposta alla Corte nel presente procedimento nella parte in cui essa riguarda l’art. 49 CE. 69 Infatti, una risposta siffatta potrebbe essere utile al giudice del rinvio nell’ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imponesse di riconoscere ad un cittadino italiano gli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un cittadino di un altro Stato membro (sentenze 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto 23; 5 marzo 2002, cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99, Reisch e a., Racc. pag. I-2157, punto 26; Anomar e a., cit., punto 41; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, cit., punto 29, nonché Cipolla e a., cit., punto 30). 70 Di conseguenza, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 49 CE. 71 Pertanto, la seconda questione è ricevibile per la parte in cui riguarda l’art. 49 CE. Sulla seconda, sulla quarta e sulla quinta questione 72 La seconda, la quarta e la quinta questione sono tutte dirette a sapere, in sostanza, se le disposizioni dell’art. 49 CE o del NQNC ostino, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi, in mancanza di assegnazione delle frequenze di trasmissione, nell’impossibilità di trasmettere. 73 È vero che, nell’ambito della seconda questione, la Corte può pronunciarsi sotto il profilo dell’art. 49 CE solo nei limiti in cui tale questione concerne la normativa italiana, cioè l’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, precedente alla data di applicazione del NQNC, come risulta dagli artt. 28, n. 1, della direttiva «quadro», 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 9 della direttiva «concorrenza». 74 Allo stesso modo, la quarta e la quinta questione riguardano solo il NQNC, dato che attengono alla normativa nazionale successiva alla data di applicazione di quest’ultimo, cioè le disposizioni della legge n. 112/2004. 75 Tuttavia, da un lato, la seconda questione riguarda anche la normativa italiana successiva all’applicabilità del NQNC, cioè l’art. 1 del decreto legge n. 352/2003. 76 Dall’altro lato, come rileva la Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, il NQNC ha attuato le disposizioni del Trattato, in particolare quelle sulla libera prestazione di servizi, nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica come definiti agli artt. 2, lett. a) e c), della direttiva «quadro», 2, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 1, punti 1 e 3, della direttiva «concorrenza». 77 Occorre quindi trattare congiuntamente la seconda, la quarta e la quinta questione, dovendosi precisare che gli elementi di soluzione forniti sul NQNC rilevano solo a decorrere dal momento della sua applicabilità, quale indicato agli artt. 28, n. 1, della direttiva «quadro», 18, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 9 della direttiva «concorrenza». 78 Per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio in merito a tali questioni, si deve ricordare che il Trattato non impone l’abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma dispone il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e allo smercio (sentenza 23 ottobre 1997, causa C-189/95, Franzén, Racc. pag. I-5909, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 79 Tuttavia, l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro (sentenza 8 settembre 2005, cause riunite C-544/03 e C-545/03, Mobistar e Belgacom Mobile, Racc. pag. I-7723, punto 30). 80 Nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica tali principi sono stati attuati dal NQNC. 81 L’art. 8 della direttiva «quadro» prescrive, infatti, agli Stati membri l’obbligo di assicurarsi che le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche e rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura dei detti servizi a livello europeo. 82 Parimenti, l’art. 2, n. 2, della direttiva «concorrenza» obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica. 83 L’art. 3, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» obbliga peraltro gli Stati membri a garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e vieta loro di impedire alle imprese di fornire tali reti o tali servizi, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’art. 46, n. 1, CE. 84 A tal fine, l’art. 3, n. 2, della direttiva «autorizzazioni» precisa che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. 85 Su tale punto va precisato che, nel settore delle trasmissioni televisive, la libera prestazione di servizi, come sancita all’art. 49 CE e attuata in tale settore dal NQNC, esige non solo la concessione di autorizzazioni alla trasmissione, ma altresì l’assegnazione di frequenze di trasmissione. 86 Infatti, in mancanza di frequenze di trasmissione, un operatore non può esercitare in modo effettivo i diritti conferitigli dal diritto comunitario circa l’accesso al mercato della trasmissione televisiva. 87 A tal fine, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» prevede che «(g)li Stati membri provved(a)no alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio». 88 Allo stesso modo, l’art. 5, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» precisa che, ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale. 89 Peraltro, l’art. 4, punto 1, della direttiva «concorrenza» vieta agli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. 90 Nel presente procedimento, il giudice del rinvio interroga la Corte sui criteri attuati per la concessione delle frequenze radio al fine di operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica. 91 Da un lato, il giudice del rinvio non interroga la Corte sui criteri attuati, in applicazione della legge n. 249/1997, per la concessione dei diritti ad operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica. Tali criteri non sono neanche contestati dalla Centro Europa 7, né dinanzi al giudice del rinvio né nelle osservazioni presentate alla Corte, dato che proprio in applicazione di detti criteri essa ha ricevuto una concessione. 92 La Corte non è quindi tenuta a pronunciarsi su tali criteri. 93 Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della legge n. 249/1997 solo per la parte in cui il suo art. 3, n. 7, ha istituito un regime transitorio in favore delle reti esistenti, che ha avuto l’effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze radio, come la Centro Europa 7, l’accesso al mercato di cui trattasi. 94 Dall’altro lato, il giudice del rinvio interroga la Corte sui criteri attuati, in applicazione della legge n. 112/2004, per la concessione dei diritti ad operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica digitale e in tecnica analogica solo nei limiti in cui tali criteri hanno consolidato il regime transitorio istituito a favore delle reti esistenti dall’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, il quale ha avuto l’effetto di ostacolare l’assegnazione ad operatori pur provvisti di concessioni assegnate in applicazione della legge n. 249/1997 di frequenze radio per operare sul mercato delle trasmissioni televisive in tecnica analogica. 95 A tal riguardo, occorre rilevare che l’applicazione in successione dei regimi transitori istituiti dagli artt. 3, n. 7, della legge n. 249/1997 e 1 del decreto legge n. 352/2003 a favore delle reti esistenti ha avuto l’effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze di trasmissione l’accesso al mercato di cui trattasi. 96 Si deve altresì considerare che, prevedendo un’autorizzazione generale ad operare sul mercato dei servizi radiotelevisivi a favore delle sole reti esistenti, l’art. 23, n. 5, della legge n. 112/2004 ha consolidato l’effetto restrittivo constatato al punto precedente. 97 Infatti, da un lato, limitando di fatto il numero di operatori che possono trasmettere sul mercato di cui trattasi, tali misure sono e/o sono state idonee ad ostacolare la prestazione di servizi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive. 98 Dall’altro lato, tali misure hanno e/o hanno avuto l’effetto di immobilizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi sul detto mercato. 99 Di conseguenza, l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, gli artt. 9, n. 1, della direttiva «quadro», 5, n. 1, della direttiva «autorizzazioni» e 4, punto 1, della direttiva «concorrenza» ostano a tali misure, a meno che esse siano giustificate. 100 A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un sistema di concessioni che limita il numero degli operatori nel territorio nazionale può essere giustificato da obiettivi di interesse generale (v., in tal senso, sentenza Placanica e a., citata, punto 53), purché le restrizioni che ne derivano siano appropriate e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi. 101 Così, il NQNC consente espressamente agli Stati membri, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva «quadro», di adottare o mantenere in vigore, nel rispetto del diritto comunitario, disposizioni che perseguono obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla politica audiovisiva. 102 Parimenti, l’art. 5, n. 2, primo comma, della direttiva «autorizzazioni» consente agli Stati membri di procedere all’attribuzione di diritti di uso delle frequenze su base individuale al fine di rispettare l’obiettivo di un uso efficiente delle stesse, come rammentato dalla direttiva «quadro». 103 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 37 delle conclusioni, per essere giustificato, un regime del genere, che in linea di principio contravviene all’art. 49 CE e al NQNC, non deve solo obbedire a obiettivi di interesse generale, ma deve anche essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (v., in tal senso, sentenza Placanica e a., citata, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 104 Così, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» dispone che gli Stati membri provvedono a che l’allocazione e l’assegnazione delle frequenze radio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 105 Inoltre, qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio, tali diritti devono essere attribuiti, ai sensi dell’art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», «mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie». 106 Analogamente, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», «(q)ualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori». 107 Tale esigenza è confermata dall’art. 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», ai termini del quale «l’attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati». 108 Orbene, nella causa principale, emerge dagli elementi forniti dal giudice del rinvio che, in applicazione della legge n. 249/1997, l’attribuzione delle frequenze ad un numero limitato di operatori non è stata effettuata in base a criteri siffatti. 109 Infatti, da un lato, le dette frequenze sono state assegnate di fatto alle reti esistenti in applicazione del regime transitorio istituito all’art. 3, n. 7, della legge n. 249/1997, sebbene a talune di tali reti non fosse stata rilasciata la concessione ai sensi di tale legge. 110 Dall’altro lato, ad operatori come la Centro Europa 7 non sono state attribuite frequenze, sebbene fossero state rilasciate loro concessioni ai sensi della detta legge. 111 Di conseguenza, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti dalla legge n. 249/1997 con il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori, si deve considerare che l’art. 49 CE ostava ad un regime siffatto. 112 La medesima valutazione si impone per quanto riguarda il regime di assegnazione delle frequenze ad un numero limitato di operatori in applicazione della legge n. 112/2004: tale regime non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in violazione dell’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», degli artt. 5, n. 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dell’art. 4, punto 2, della direttiva «concorrenza». 113 Infatti, in applicazione della legge n. 112/2004, le frequenze sono state assegnate alle reti esistenti e queste ultime sono state autorizzate a trasmettere in applicazione del regime transitorio regolato all’art. 1 del decreto legge n. 352/2003, che si è limitato a prolungare il regime transitorio istituito dalla legge n. 249/1997. 114 In ogni caso, le restrizioni constatate supra non possono essere giustificate dalla necessità di garantire una rapida evoluzione verso la trasmissione televisiva in tecnica digitale. 115 Infatti, anche qualora un obiettivo siffatto possa rappresentare un obiettivo di interesse generale tale da giustificare restrizioni del genere, è giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte, che la normativa italiana, in particolare la legge n. 112/2004, non si limita ad attribuire agli operatori esistenti un diritto prioritario ad ottenere le frequenze, ma riserva loro tale diritto in esclusiva, senza limiti di tempo alla situazione di privilegio così creata e senza prevedere un obbligo di restituzione delle frequenze eccedenti dopo la transizione alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. 116 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda, la quarta e la quinta questione, esaminate congiuntamente, dichiarando che l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Sulla prima e sulla terza questione 117 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di accertare se le disposizioni dell’art. 10 della CEDU, come richiamato dall’art. 6 UE, ostino, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione, come la Centro Europa 7, si trovi, in mancanza di assegnazione di frequenze di trasmissione, nell’impossibilità di trasmettere. 118 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’obbligo, derivante dall’eventuale effetto diretto dell’art. 17 della direttiva «autorizzazioni» a decorrere dal momento della sua applicabilità, per lo Stato membro che abbia rilasciato concessioni per l’attività di trasmissioni televisive, di allinearle alla disciplina comunitaria e, di conseguenza, di assegnare alla Centro Europa 7 le frequenze di emissione necessarie all’esercizio di tale attività. 119 Con tali questioni il giudice del rinvio intende quindi verificare l’esistenza di violazioni del diritto comunitario al fine di pronunciarsi su una domanda di risarcimento dei danni che ne sono derivati. 120 Orbene, dalla soluzione fornita alla seconda, alla quarta e alla quinta questione emerge che l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’art. 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 121 Ne consegue che tale soluzione già consente al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Centro Europa 7 di risarcimento dei danni da essa sofferti. 122 Pertanto, alla luce della soluzione fornita dalla Corte alla seconda, alla quarta e alla quinta questione, non occorre pronunciarsi sulla prima e sulla terza. Sulla sesta, sulla settima e sull’ottava questione 123 Con la sesta, la settima e l’ottava questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulle condizioni di attuazione, da parte degli Stati membri, della deroga prevista agli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza». 124 Orbene, dalla soluzione fornita alla quarta e alla quinta questione emerge che, a decorrere dal momento della loro applicabilità, gli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza» devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 125 Risulta, quindi, da tale soluzione che il rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati costituisce una condizione necessaria all’attuazione della deroga prevista agli artt. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e 4 della direttiva «concorrenza». 126 Di conseguenza, non occorre pronunciarsi su altre eventuali condizioni di attuazione di detta deroga, come quelle menzionate nella sesta, nella settima e nell’ottava questione. 127 Ne consegue che, considerata la soluzione fornita dalla Corte alla quarta e alla quinta questione, esaminate congiuntamente alla seconda, non occorre pronunciarsi sulla sesta, sulla settima e sull’ottava questione. Sulle spese 128 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro
applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
«quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3,
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE,
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della
direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla
concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,
devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione
televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che
un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità
di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla
base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
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