Schema di decreto legge recante
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
e Schema di disegno di legge
recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più
efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati
all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del maggio;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;
emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 235 del codice penale è sostituito
dal seguente:
<<Articolo 235 (Espulsione od allontanamento
dello straniero dallo Stato).
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero
l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente
ad uno stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione
per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro
anni >>;
b) l’articolo 312 del codice penale è sostituito
dal seguente:
<< Articolo 312 (Espulsione od allontanamento
dello straniero dallo Stato).
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero
l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente
ad uno stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di stato dell’Unione
europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale
per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.>>
c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola « cinque »,
è sostituita dalla parola « sei »;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
« Si applica la pena della reclusione da tre
a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope »;
3) al terzo comma, le parole: « anni dodici »
sono sostituite dalle seguenti: « anni quindici »;
d) all’articolo 590, dopo il terzo comma è inserito
il seguente:
« Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione
stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni
e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno
e sei mesi a quattro anni »;
e) all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274 dopo le parole: “derivi una malattia di durata superiore
a venti giorni”, sono aggiunte le seguenti:”nonché ad esclusione
delle fattispecie di cui all’art. 590, quarto comma”.
f) dopo l’articolo 590 e inserito il seguente:
« Articolo 590-bis. – (Computo delle circostanze).
Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589,
terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e
114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti »;
g) dopo il numero 11 dell’articolo 61 del codice penale
è inserito il seguente:
“11bis) Se il fatto è commesso da soggetto che
si trovi illegalmente sul territorio nazionale.”.
Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni
di attuazione al codice di procedura penale )
1. Al codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’art. 449, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in
flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
presentando l’imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini »;
b) al comma 5 dell’art. 449, le parole: «il pubblico
ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti
della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione»,
sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero procede inoltre
al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio
ha reso confessione»;
c) al comma 1 dell’art. 450, le parole: «se ritiene
di procedere a giudizio direttissimo», sono sostituite dalle seguenti:
«quando procede a giudizio direttissimo»;
d) al comma 1 dell’art. 453, le parole: «il pubblico
ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo
che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
e) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:
« 1- bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio
immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e,
comunque, entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il
reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova
in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente
le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è
formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309,
ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta
di riesame »;
f) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
« 1- bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma
1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia
cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza »;
g) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;
i) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole:
« della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»
sono inserite le seguenti: « , nonché di cui agli articoli
423-bis, 600-bis e 624-bis, 628 del codice penale ».
Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto
fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto
fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto
fino a sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto
da tre mesi ad un anno» ed è aggiunto il seguente periodo:
«Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a
richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240
, comma 2 , del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. In quest’ultimo caso, è disposto il fermo
amministrativo per un periodo di centottanta giorni e dal momento dell’accertamento
del reato, l’organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio
del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo
14, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo
amministrativo può essere affidato in custodia al trasgressore.
Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo
al tribunale. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma
2-bis. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo
provvisorio si applicano le sanzioni di cui all’articolo 214; »
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:
«2- quinquies. Salvo che non sia disposto il
sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora
non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più
vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore
di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero
ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. »
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il
conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle
violazioni conseguono», sono sostituite dalle seguenti: «La
condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando
lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio»,
sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da
soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo
reato».
2. Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, le parole: «è punito con l’ammenda
da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite
dalle seguenti: «è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro
6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno».
3. All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre
anni», sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre
anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All’articolo 222, comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Se il fatto di cui al periodo precedente
è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo
186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente».
Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 12, dopo il comma 5 è inserito
il seguente:
« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la
disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca
dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle
attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione
clandestina. ».
Articolo 5
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale).
1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è sostituito dal seguente:
«Art. 54. – (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale). – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia
locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale
di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,
altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,
con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati
al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano
comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale
prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e,
qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale
interessato dall’intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o
con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza,
il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito,
il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo,
il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento
dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 del presente
articolo nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione
al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate
al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la
delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri
e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche
nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle
funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con
proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti
di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo
da parte del sindaco.».
Articolo 6
(Collaborazione della polizia municipale nell’ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio).
1. I piani coordinati di controllo del territorio di
cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano
i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della
polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità,
con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso
di interventi in flagranza di reato, l’immediata denuncia agli organi di
Polizia dello Stato per il prosieguo dell’attività investigativa..
Articolo 7
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione
dati del Ministero dell’interno).
1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli
rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario
dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d’identità
rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può
essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione
dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.»
Articolo 8
(Centri di identificazione ed espulsione)
Le parole “centro di permanenza temporanea”, ovvero
“centro di permanenza temporanea ed assistenza” sono sostituite, in generale,
in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle parole “centro
di identificazione ed espulsione” quale nuova denominazione delle medesime
strutture.
Articolo 9
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
« Art.2.
1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo
1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa
antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo
e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso
e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo,
con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo
4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le
disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo
4. »
b) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: “Il
procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il procuratore
distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale”;
c) all’articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: “A richiesta del
procuratore della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “del procuratore
distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale,”;
2) al sesto comma, dopo le parole; “su richiesta del
procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del procuratore
distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale,”;
3) al settimo comma, dopo le parole; “su richiesta
del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del procuratore
distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale,”;
d) all’articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole; “su richiesta
del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del procuratore
distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale,”.
e) all’articolo 3-quater sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: “il procuratore della
Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il procuratore distrettuale in
relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale”;
2) al comma 5, dopo le parole: “il procuratore della
Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il procuratore distrettuale in
relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale”;
f) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole
“su richiesta del procuratore della Repubblica ” sono inserite le seguenti
“, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;
Articolo 10
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. Dopo l’articolo 110 bis è inserito il seguente:
«Art.110-ter. (Applicazione di magistrati in
materia di misure di prevenzione)
1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre,
nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e
previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione
temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure
distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.
Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis. .»
Articolo 11
(Modifiche all’art. 260 del codice di procedura penale)
1.All’articolo 260 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì,
anche su richiesta dell’organo accertatore alla distruzione delle merci
di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione
o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero
quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la
sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito
di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la
violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone
il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità
di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
“3-ter. Nei casi di sequestro nei confronti di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione
del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte
sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione
può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione
dell’autorità giudiziaria. E’ fatta salva la facoltà di conservazione
di campioni da utilizzare a fini giudiziari”.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
……………………………………………………………………………..
Il testo che segue è quello del disegno di legge
Articolo1
(Modifiche al codice penale)
1. All’articolo 61 del codice penale è apportata
la seguente modificazione:
a) al comma 1 il numero 5 è sostituito dal seguente:
<< 5) l’avere profittato di circostanze di tempo,
di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali
da ostacolare la pubblica o privata difesa.>>
Articolo 2
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 codice
penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II
del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio
1958 n. 75 sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione
fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla
metà».
Articolo. 3
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide,
di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando,
dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio
della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale
dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà
in presenza di figli nati dai coniugi.».
Articolo 4
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)
1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell’articolo
635 del codice penale, è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento
edilizio o ambientale;».
2. Dopo il secondo comma dell’art 635 del codice penale,
è inserito il seguente:
” Per i reati di cui all’articolo 635, secondo comma,
del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo,
la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore
della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.”
Articolo 5
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento
e imbrattamento di cose altrui)
1. Al secondo comma dell’articolo 639 del codice penale,
dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,»
sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento
edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue
un pregiudizio del decoro urbano,».
Articolo 6
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei
delitti commessi dai minori)
1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso
degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi
ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è
avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione
o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o
con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha
determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri»
sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
Articolo 7
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)
1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità
per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo
pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono
ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti
e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio
fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della
prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore
a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti
alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio,
copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio
accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio,
ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 8
(Contrasto nell’impiego dei minori nell’accattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il
seguente:
«Art. 600-octies. – (Impiego di minori nell’accattonaggio).
– Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale
per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque,
non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua
autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che
altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino
a tre anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. – (Pene accessorie). – La condanna
per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti
di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o
dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà
del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) l’articolo 671 è abrogato.
Articolo 9
( Ingresso illegale nel territorio dello Stato)
1. Dopo l’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286
è inserito il seguente:
” art. 12-bis ( Ingresso illegale nel territorio dello
Stato)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna
ordina l’espulsione dello straniero.”.
Articolo 10
(Estensione dell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575)
1.All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
“La medesima legge si applica altresì in relazione
i reati di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché
a quelli indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale.
Articolo 11
(Confisca di beni di provenienza illecita)
1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:
“Con l’applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei
cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare
la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica
o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato
ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.”.
Articolo 12
(Misure di prevenzione)
1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n.
575, dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:
“Le misure di prevenzione personali e patrimoniali
si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del
soggetto proposto per l’applicazione delle misure di prevenzione.”.
Articolo 13
(Sequestri)
1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente:
“Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti
è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte
dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o
presso il terzo;
b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione
del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale;
in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore
giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle
imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione,
mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.
Articolo 14
(Custodia di beni mobili registrati)
1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
“3 bis. “I beni mobili iscritti in pubblici registri,
le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono
affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di
polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale.
3-ter. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati,
a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali
enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.”.
Articolo 15
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali mafiose)
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, l’assegnazione
dei beni di cui all’art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.575, confiscate
alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della
provincia in cui insiste il bene.
Articolo 16
( Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
” 1.bis L’iscrizione anagrafica è subordinata
alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare
la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.”.
Articolo 17
(Modifiche alla legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione
del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144)
1. All’articolo 7, della legge 31 luglio 2005, n. 155,
di conversione del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, dopo il comma
5 è inserito il seguente:
“6. Chi è autorizzato a prestare servizi volti
al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di
incaricato, ad acquisire la copia del documento d’identità di colui
che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita
pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento
di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato
entro 12 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza, inviando
alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie
dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati
e resi disponibili a ogni richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza.
L’inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell’autorizzazione.”.
Articolo 18
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 5, comma 5-bis, le parole “per i reati
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale,” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati previsti dagli articoli
380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,”;
b) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
” La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità
e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto
trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile
all’espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la
proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di
sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non
può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.”.
Articolo 19
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art.18
comma 1 lett. b) pari a…. Euro …si provvede…
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