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Cap.1
ORIGINE DELLE PENE
Le leggi
sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono
in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di
godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla.
Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e
tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà
sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione,
ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle;
ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private
usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere
dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli
altri. Vi volevano de’ motivi sensibili che bastassero a distogliere il
dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi
della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro
agl’infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perché la sperienza
ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principii di condotta,
né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che
nell’universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente
percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare
le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale:
né l’eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le piú
sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni
eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.
Cap.2
DIRITTO DI PUNIRE
Ogni pena
che non derivi dall’assoluta necessità, dice il grande Montesquieu,
è tirannica; proposizione che si può rendere piú generale
cosí: ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi
dall’assoluta necessità è tirannico. Ecco dunque sopra di
che è fondato il diritto del sovrano di punire i delitti: sulla
necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni
particolari; e tanto piú giuste sono le pene, quanto piú
sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà
che il sovrano conserva ai sudditi. Consultiamo il cuore umano e in esso
troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano di punire
i delitti, poiché non è da sperarsi alcun vantaggio durevole
dalla politica morale se ella non sia fondata su i sentimenti indelebili
dell’uomo. Qualunque legge devii da questi incontrerà sempre una
resistenza contraria che vince alla fine, in quella maniera che una forza
benché minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento
moto comunicato ad un corpo.
Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della
propria libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste
che ne’ romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti
che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte
le combinazioni del globo.
La moltiplicazione del genere umano, piccola per se
stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura
offriva per soddisfare ai bisogni che sempre piú s’incrocicchiavano
tra di loro, riuní i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente
le altre per resistere alle prime, e cosí lo stato di guerra trasportossi
dall’individuo alle nazioni.
Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini
a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo
che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion
possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato
di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il
di piú è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già
diritto. Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla
parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda,
cioè la modificazione piú utile al maggior numero. E per
giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti
gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico
stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità
di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi
di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale,
come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice
maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente
sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di
giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti
colle pene e ricompense della vita avvenire.
Cap.3
CONSEGUENZE
La prima
conseguenza di questi principii è che le sole leggi possono decretar
le pene su i delitti, e quest’autorità non può risedere che
presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per
un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di società)
può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della
società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite
fissato dalle leggi è la pena giusta piú un’altra pena; dunque
non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben
pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.
La seconda conseguenza è che se ogni membro
particolare è legato alla società, questa è parimente
legata con ogni membro particolare per un contratto che di sua natura obbliga
le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna,
che lega egualmente e il piú grande e il piú miserabile fra
gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti
che i patti utili al maggior numero siano osservati. La violazione anche
di un solo, comincia ad autorizzare l’anarchia. Il sovrano, che rappresenta
la società medesima, non può formare che leggi generali che
obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato
il contratto sociale, poiché allora la nazione si dividerebbe in
due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del
contratto, e l’altra dall’accusato, che la nega. Egli è dunque necessario
che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità
di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in
mere assersioni o negative di fatti particolari. La terza conseguenza è
che quando si provasse che l’atrocità delle pene, se non immediatamente
opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d’impedire i delitti, fosse
solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria
a quelle virtú benefiche che sono l’effetto d’una ragione illuminata
che preferisce il comandare ad uomini felici piú che a una greggia
di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà,
ma lo sarebbe alla giustizia ed alla natura del contratto sociale medesimo.
Cap.4
INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI
Quarta
conseguenza. Nemmeno l’autorità d’interpetrare le leggi penali può
risedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono
legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri
padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse
ai posteri che la cura d’ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società,
o dal sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell’attuale
risultato della volontà di tutti; le ricevono non come obbligazioni
d’un antico giuramento, nullo, perché legava volontà non
esistenti, iniquo, perché riduceva gli uomini dallo stato di società
allo stato di mandra, ma come effetti di un tacito o espresso giuramento,
che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano,
come vincoli necessari per frenare e reggere l’intestino fermento degl’interessi
particolari. Quest’è la fisica e reale autorità delle leggi.
Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano,
cioè il depositario delle attuali volontà di tutti, o il
giudice, il di cui ufficio è solo l’esaminare se il tal uomo abbia
fatto o no un’azione contraria alle leggi?
In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo
perfetto: la maggiore dev’essere la legge generale, la minore l’azione
conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando
il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre
la porta all’incertezza.
Non v’è cosa piú pericolosa di quell’assioma
comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un
argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra
un paradosso alle menti volgari, piú percosse da un piccol disordine
presente che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso
principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni
e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto piú
sono complicate, tanto piú numerose sono le strade che ad esse arrivano
e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti
tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato
di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione,
dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi
soffre, dalle relazioni del giudice coll’offeso e da tutte quelle minime
forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo.
Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio
che fa a diversi tribunali, e le vite de’ miserabili essere la vittima
dei falsi raziocini o dell’attuale fermento degli umori d’un giudice, che
prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella
confusa serie di nozioni che gli muove la mente. Quindi veggiamo gli stessi
delitti dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per
aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l’errante
instabilità delle interpetrazioni.
Un disordine che nasce dalla rigorosa osservanza della
lettera di una legge penale non è da mettersi in confronto coi disordini
che nascono dalla interpetrazione. Un tal momentaneo inconveniente spinge
a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono
la cagione dell’incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare,
da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso
di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice
altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle
conformi o difformi alla legge scritta, quando la norma del giusto e dell’ingiusto,
che deve dirigere le azioni sí del cittadino ignorante come del
cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto,
allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto
piú crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e
chi fa soffrire, piú fatali che quelle di un solo, perché
il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di
un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non
alla forza, ma agli ostacoli. Cosí acquistano i cittadini quella
sicurezza di loro stessi che è giusta perché è lo
scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile perché
gli mette nel caso di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto.
Egli è vero altresí che acquisteranno uno spirito d’indipendenza,
ma non già scuotitore delle leggi e ricalcitrante a’ supremi magistrati,
bensí a quelli che hanno osato chiamare col sacro nome di virtú
la debolezza di cedere alle loro interessate o capricciose opinioni. Questi
principii spiaceranno a coloro che si sono fatto un diritto di trasmettere
agl’inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori.
Dovrei tutto temere, se lo spirito di tirannia fosse componibile collo
spirito di lettura.
Cap.5
OSCURITA` DELLE LEGGI
Se l’interpetrazione
delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l’oscurità
che strascina seco necessariamente l’interpetrazione, e lo sarà
grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo,
che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da
se stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o dei suoi membri,
in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato
e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo
l’inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! Quanto
maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle
mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti,
perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene
aiutino l’eloquenza delle passioni.
Una conseguenza di quest’ultime riflessioni è
che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma
fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto e non delle
parti e in cui le leggi, inalterabili se non dalla volontà generale,
non si corrompano passando per la folla degl’interessi privati. L’esperienza
e la ragione ci hanno fatto vedere che la probabilità e la certezza
delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla
sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come
resisteranno le leggi alla forza inevitabile del tempo e delle passioni?
Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa,
che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi,
e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d’intrigo
che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate
e realmente temute dai seguaci di lui. Questa è la cagione, per
cui veggiamo sminuita in Europa l’atrocità de’ delitti che facevano
gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni
e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà
vedere come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le piú
dolci virtú, l’umanità, la beneficenza, la tolleranza degli
errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi
a torto antica semplicità e buona fede: l’umanità gemente
sotto l’implacabile superstizione, l’avarizia, l’ambizione di pochi tinger
di sangue umano gli scrigni dell’oro e i troni dei re, gli occulti tradimenti,
le pubbliche stragi, ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della
verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano
il Dio di mansuetudine, non sono l’opera di questo secolo illuminato, che
alcuni chiamano corrotto.
Cap.6
PROPORZIONE FRA I DELITTI E
LE PENE
Non solamente
è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano piú
rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque piú
forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti
a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che
gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti
e le pene.
È impossibile di prevenire tutti i disordini
nell’universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione
composta della popolazione e dell’incrocicchiamento degl’interessi particolari
che non è possibile dirigere geometricamente alla pubblica utilità.
All’esattezza matematica bisogna sostituire nell’aritmetica politica il
calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle storie e si
vedranno crescere i disordini coi confini degl’imperi, e, scemando nell’istessa
proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in
ragione dell’interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi: perciò
la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre
piú aumentando.
Quella forza simile alla gravità, che ci spinge
al nostro ben essere, non si trattiene che a misura degli ostacoli che
gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle
azioni umane: se queste si urtano scambievolmente e si offendono, le pene,
che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo effetto senza
distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima
inseparabile dall’uomo, e il legislatore fa come l’abile architetto di
cui l’officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità
e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell’edificio.
Data la necessità della riunione degli uomini,
dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima
degl’interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo
grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società,
e l’ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di
essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico,
che chiamansi delitti, e tutte vanno, per gradi insensibili, decrescendo
dal piú sublime al piú infimo. Se la geometria fosse adattabile
alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere
una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla piú forte
alla piú debole: ma basterà al saggio legislatore di segnarne
i punti principali, senza turbar l’ordine, non decretando ai delitti del
primo grado le pene dell’ultimo. Se vi fosse una scala esatta ed universale
delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi
di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia
delle diverse nazioni.
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati
limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non
da coloro che vi trovano il loro interesse nel cosí chiamarla. La
incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contradice
alla legislazione; piú attuali legislazioni che si escludono scambievolmente;
una moltitudine di leggi che espongono il piú saggio alle pene piú
rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtú,
e però nata l’incertezza della propria esistenza, che produce il
letargo ed il sonno fatale nei corpi politici. Chiunque leggerà
con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà
quasi sempre i nomi di vizio e di virtú, di buon cittadino o di
reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni
che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi
all’interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente
agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni
di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni
forti, figlie del fanatismo e dell’entusiasmo, indebolite e rose, dirò
cosí, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all’equilibrio,
diventano a poco a poco la prudenza del secolo e lo strumento utile in
mano del forte e dell’accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni
di onore e di virtú, e tali sono perché si cambiano colle
rivoluzioni del tempo che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano
coi fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non solo della
fisica, ma della morale geografia.
Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri
sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle piú
sublimi operazioni, furono destinati dall’invisibile legislatore il premio
e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste ne nascerà quella
tanto meno osservata contradizione, quanto piú comune, che le pene
puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena uguale è
destinata a due delitti che disugualmente offendono la società,
gli uomini non troveranno un piú forte ostacolo per commettere il
maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.
Cap.7
ERRORI NELLA MISURA DELLE PENE
Le precedenti
riflessioni mi danno il diritto di asserire che l’unica e vera misura dei
delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro
che credettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi gli commette.
Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti e dalla precedente
disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini e in ciascun
uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle
circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare
per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Qualche volta
gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società;
e alcune altre volte colla piú cattiva volontà ne fanno il
maggior bene.
Altri misurano i delitti piú dalla dignità
della persona offesa che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico.
Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all’Essere
degli esseri dovrebbe piú atrocemente punirsi che l’assassinio d’un
monarca, la superiorità della natura essendo un infinito compenso
alla differenza dell’offesa.
Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato
entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione risalterà
agli occhi d’un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e
uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola
necessità ha fatto nascere dall’urto delle passioni e dalle opposizioni
degl’interessi l’idea della utilità comune, che è la base
della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere
perfetto e creatore, che si è riserbato a sé solo il diritto
di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perché egli
solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne
a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l’insetto che
oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare
l’Essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti
impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri
agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile
malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione
sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti?
Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare
quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contradizione coll’Onnipossente
nell’offenderlo, possono anche esserlo col punire.
Cap.8
DIVISIONE DEI DELITTI
Abbiamo
veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della
società. Questa è una di quelle palpabili verità che,
quantunque non abbian bisogno né di quadranti, né di telescopi
per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto,
pure per una maravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa
sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d’ogni nazione
e d’ogni secolo. Ma le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite d’autorità
e di potere hanno, la maggior parte delle volte per insensibili spinte,
alcune poche per violente impressioni sulla timida credulità degli
uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia
delle nascenti società ed a cui la luce di questo secolo sembra
che ci riconduca, con quella maggior fermezza però che può
essere somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze
e dagli ostacoli medesimi. Or l’ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere
tutte le differenti sorte di delitti e la maniera di punirgli, se la variabile
natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi non ci
obbligasse ad un dettaglio immenso e noioso. Mi basterà indicare
i principii piú generali e gli errori piú funesti e comuni
per disingannare sí quelli che per un mal inteso amore di libertà
vorrebbono introdurre l’anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli
uomini ad una claustrale regolarità.
Alcuni delitti distruggono immediatamente la società,
o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino
nella vita, nei beni, o nell’onore; alcuni altri sono azioni contrarie
a ciò che ciascuno è obbligato dalle leggi di fare, o non
fare, in vista del ben pubblico. I primi, che sono i massimi delitti, perché
piú dannosi, son quelli che chiamansi di lesa maestà. La
sola tirannia e l’ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee piú
chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a’
delitti di differente natura, e rendere cosí gli uomini, come in
mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benché
privato, offende la società, ma ogni delitto non ne tenta la immediata
distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata
di attività e sono diversamente circonscritte, come tutti i movimenti
di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione,
che è per l’ordinario la filosofia della schiavitù, può
confondere ciò che dall’eterna verità fu con immutabili rapporti
distinto.
Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza
di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima
associazione, non può non assegnarsi alla violazione del dritto
di sicurezza acquistato da ogni cittadino alcuna delle pene piú
considerabili stabilita dalle leggi.
L’opinione che ciaschedun cittadino deve avere di
poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi senza
temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall’azione
medesima, questo è il dogma politico che dovrebb’essere dai popoli
creduto e dai supremi magistrati colla incorrotta custodia delle leggi
predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima
società, giusta ricompensa del sacrificio fatto dagli uomini di
quell’azione universale su tutte le cose che è comune ad ogni essere
sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere
anime e vigorose e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi,
ma di quella virtú che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole
prudenza, degna solo di chi può soffrire un’esistenza precaria ed
incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei
cittadini sono uno de’ maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non
solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei
grandi e dei magistrati, l’influenza dei quali agisce ad una maggior distanza
e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di
dovere, e sostituendo quella del diritto del piú forte, pericoloso
del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.
Cap.9
DELL’ONORE
V’è
una contradizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi piú
d’ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi
di ciò che chiamasi onore, che vi preferisce l’opinione. Questa
parola onore è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti
ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione
delle menti umane che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni
dei corpi celesti sieno con piú distinta cognizione presenti che
le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse
secondo che i venti delle passioni le sospingono e l’ignoranza guidata
le riceve e le trasmette! Ma sparirà l’apparente paradosso se si
consideri che come gli oggetti troppo vicini agli occhi si confondono,
cosí la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si
rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano
le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol misurare
i fenomeni della umana sensibilità. E scemerà del tutto la
maraviglia nell’indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà
non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale, né
di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.
Quest’onore dunque è una di quelle idee complesse
che sono un aggregato non solo d’idee semplici, ma d’idee parimente complicate,
che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni
de’ diversi elementi che le compongono; né conservano che alcune
poche idee comuni, come piú quantità complesse algebraiche
ammettono un comune divisore. Per trovar questo comune divisore nelle varie
idee che gli uomini si formano dell’onore è necessario gettar rapidamente
un colpo d’occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi
e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini
del fisico dispotismo di ciascun uomo; questo fu il fine institutore della
società, e questo fine primario si è sempre conservato, realmente
o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori; ma l’avvicinamento
degli uomini e il progresso delle loro cognizioni hanno fatto nascere una
infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri,
sempre superiori alla providenza delle leggi ed inferiori all’attuale potere
di ciascuno. Da quest’epoca cominciò il dispotismo della opinione,
che era l’unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne
quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l’opinione
è quella che tormenta il saggio ed il volgare, che ha messo in credito
l’apparenza della virtú al di sopra della virtú stessa, che
fa diventar missionario anche lo scellerato, perché vi trova il
proprio interesse. Quindi i suffragi degli uomini divennero non solo utili,
ma necessari, per non cadere al disotto del comune livello. Quindi se l’ambizioso
gli conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimoni del
proprio merito, si vede l’uomo d’onore esigerli come necessari. Quest’onore
è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza.
Nato dopo la formazione della società, non poté esser messo
nel comune deposito, anzi è un instantaneo ritorno nello stato naturale
e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che
in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.
Quindi e nell’estrema libertà politica e nella
estrema dipendenza spariscono le idee dell’onore, o si confondono perfettamente
con altre: perché nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile
la ricerca degli altrui suffragi; nella seconda, perché il dispotismo
degli uomini, annullando l’esistenza civile, gli riduce ad una precaria
e momentanea personalità. L’onore è dunque uno dei principii
fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo sminuito, e in
esse sono quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di
ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell’antica uguaglianza.
Cap.10
DEI DUELLI
Da questa
necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch’ebbero
appunto la loro origine nell’anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti
all’antichità, forse perché gli antichi non si radunavano
sospettosamente armati nei tempii, nei teatri e cogli amici; forse perché
il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori schiavi
ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d’esser creduti
e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti di morte
contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume,
che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono piú
che la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l’uomo d’onore
si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile
ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl’insulti e dell’infamia,
che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual
motivo il minuto popolo non duella per lo piú come i grandi? Non
solo perché è disarmato, ma perché la necessità
degli altrui suffragi è meno comune nella plebe che in coloro che,
essendo piú elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia.
Non è inutile il ripetere ciò che altri
hanno scritto, cioè che il miglior metodo di prevenire questo delitto
è di punire l’aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello,
dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere
ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l’opinione,
ed ha dovuto mostrare a’ suoi concittadini ch’egli teme le sole leggi e
non gli uomini.
Cap.11
DELLA TRANQUILLITA’ PUBBLICA
Finalmente,
tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano
la pubblica tranquillità e la quiete de’ cittadini, come gli strepiti
e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passeggio
de’ cittadini, come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni
della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli
uditori e piú dall’oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara
e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d’uomini.
La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie
distribuite ne’ differenti quartieri della città, i semplici e morali
discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità
dei tempii protetti dall’autorità pubblica, le arringhe destinate
a sostenere gl’interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione,
nei parlamenti o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti
mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari
passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato,
che i francesi chiamano della police; ma se questo magistrato operasse
con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri fralle mani
di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda
tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna
a quest’assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo
o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrari,
sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della
sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L’incertezza
della propria sorte ha sacrificate piú vittime all’oscura tirannia
che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi piú
che non gli avvilisce. Il vero tiranno comincia sempre dal regnare sull’opinione,
che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella
chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell’ignoranza
del pericolo.
Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti?
La morte è ella una pena veramente utile e necessaria per la sicurezza
e pel buon ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino
giusti, e ottengon eglino il fine che si propongono le leggi? Qual è
la miglior maniera di prevenire i delitti? Le medesime pene sono elleno
egualmente utili in tutt’i tempi? Qual influenza hanno esse su i costumi?
Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica
a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio
non posson resistere. Se io non avessi altro merito che quello di aver
presentato il primo all’Italia con qualche maggior evidenza ciò
che altre nazioni hanno osato scrivere e cominciano a praticare, io mi
stimerei fortunato; ma se sostenendo i diritti degli uomini e dell’invincibile
verità contribuissi a strappare dagli spasimi e dalle angosce della
morte qualche vittima sfortunata della tirannia o dell’ignoranza, ugualmente
fatale, le benedizioni e le lagrime anche d’un solo innocente nei trasporti
della gioia mi consolerebbero dal disprezzo degli uomini.
Cap.12
FINE DELLE PENE
Dalla semplice
considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente
che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere
sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può
egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è
il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare
questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei
deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che
non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è
altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di
rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo
d’infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà
una impressione piú efficace e piú durevole sugli animi degli
uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.
Cap.13
DEI TESTIMONI
Egli è
un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente
la credibilità dei testimoni e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole,
cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee e le di
cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere
testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è
che l’interesse ch’egli ha di dire o non dire il vero, onde appare frivolo
il motivo della debolezza nelle donne, puerile l’applicazione degli effetti
della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d’infamia
negl’infami quando non abbiano alcun interesse di mentire. La credibilità
dunque deve sminuirsi a proporzione dell’odio, o dell’amicizia, o delle
strette relazioni che passano tra lui e il reo. Piú d’un testimonio
è necessario, perché fintanto che uno asserisce e l’altro
nega niente v’è di certo e prevale il diritto che ciascuno ha d’essere
creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto
sensibilmente minore quanto piú cresce l’atrocità di un delitto
o l’inverisimiglianza delle circostanze; tali sono per esempio la magia
e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è piú probabile che
piú uomini mentiscano nella prima accusa, perché è
piú facile che si combini in piú uomini o l’illusione dell’ignoranza
o l’odio persecutore di quello che un uomo eserciti una potestà
che Dio o non ha dato, o ha tolto ad ogni essere creato. Parimente nella
seconda, perché l’uomo non è crudele che a proporzione del
proprio interesse, dell’odio o del timore concepito. Non v’è propriamente
alcun sentimento superfluo nell’uomo; egli è sempre proporzionale
al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità
di un testimonio può essere alcuna volta sminuita, quand’egli sia
membro d’alcuna società privata di cui gli usi e le massime siano
o non ben conosciute o diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo
le proprie, ma le altrui passioni.
Finalmente è quasi nulla la credibilità
del testimonio quando si faccia delle parole un delitto, poiché
il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siegue
le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano
e modificano in maniera i detti di un uomo che è quasi impossibile
il ripeterle quali precisamente furon dette. Di piú, le azioni violenti
e fuori dell’uso ordinario, quali sono i veri delitti, lascian traccia
di sé nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne
derivano, ma le parole non rimangono che nella memoria per lo piú
infedele e spesso sedotta degli ascoltanti. Egli è adunque di gran
lunga piú facile una calunnia sulle parole che sulle azioni di un
uomo, poiché di queste, quanto maggior numero di circostanze si
adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo per giustificarsi.
Cap.14
INDIZI, E FORME DI GIUDIZI
Vi è
un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per
esempio la forza degl’indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono
dipendenti l’una dall’altra, cioè quando gl’indizi non si provano
che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore
la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare
le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un
fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non
aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché
tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono.
Quando le prove sono indipendenti l’una dall’altra, cioè quando
gli indizi si provano d’altronde che da se stessi, quanto maggiori prove
si adducono, tanto piú cresce la probabilità del fatto, perché
la fallacia di una prova non influisce sull’altra. Io parlo di probabilità
in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi. Ma svanirà
il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non
è che una probabilità, ma probabilità tale che è
chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente
necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire,
ed anteriore ad ogni speculazione; la certezza che si richiede per accertare
un uomo reo è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni
piú importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato
in perfette ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità
che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono.
Delle prime anche una sola è sufficiente per la condanna, delle
seconde tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta, vale
a dire che se per ciascuna di queste in particolare è possibile
che uno non sia reo, per l’unione loro nel medesimo soggetto è impossibile
che non lo sia. Notisi che le prove imperfette delle quali può il
reo giustificarsi e non lo faccia a dovere divengono perfette. Ma questa
morale certezza di prove è piú facile il sentirla che l’esattamente
definirla. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori
al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perché
in questo caso è piú sicura l’ignoranza che giudica per sentimento
che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi siano chiare e precise
l’officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto.
Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza,
se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione,
per giudicarne dal risultato medesimo non vi si richiede che un semplice
ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto
a voler trovar rei e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato
da’ suoi studi. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza!
Ella è utilissima legge quella che ogni uomo sia giudicato dai suoi
pari, perché, dove si tratta della libertà e della fortuna
di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza;
e quella superiorità con cui l’uomo fortunato guarda l’infelice,
e quello sdegno con cui l’inferiore guarda il superiore, non possono agire
in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un’offesa di un terzo, allora
i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari
dell’offeso; cosí, essendo bilanciato ogni interesse privato che
modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano
che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia
che il reo escluder possa fino ad un certo segno coloro che gli sono sospetti;
e ciò concessoli senza contrasto per alcun tempo, sembrerà
quasi che il reo si condanni da se stesso. Pubblici siano i giudizi, e
pubbliche le prove del reato, perché l’opinione, che è forse
il solo cemento delle società, imponga un freno alla forza ed alle
passioni, perché il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo difesi,
sentimento che inspira coraggio e che equivale ad un tributo per un sovrano
che intende i suoi veri interessi. Io non accennerò altri dettagli
e cautele che richiedono simili instituzioni. Niente avrei detto, se fosse
necessario dir tutto.
Cap.15
ACCUSE SEGRETE
Evidenti,
ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessari per la debolezza
della constituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini
falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un
delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare
i propri sentimenti, e, coll’uso di nascondergli altrui, arrivano finalmente
a nascondergli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a
questo segno: senza principii chiari ed immobili che gli guidino, errano
smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a
salvarsi dai mostri che gli minacciano; passano il momento presente sempre
amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della
tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua
e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati,
gli consolano d’esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl’intrepidi
soldati difensori della patria o del trono? E tra questi troveremo gl’incorrotti
magistrati che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino
i veri interessi del sovrano, che portino al trono coi tributi l’amore
e le benedizioni di tutti i ceti d’uomini, e da questo rendano ai palagi
ed alle capanne la pace, la sicurezza e l’industriosa speranza di migliorare
la sorte, utile fermento e vita degli stati?
Chi può difendersi dalla calunnia quand’ella
è armata dal piú forte scudo della tirannia, il segreto?
Qual sorta di governo è mai quella ove chi regge sospetta in ogni
suo suddito un nemico ed è costretto per il pubblico riposo di toglierlo
a ciascuno?
Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse
e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza e il mantenimento della
forma di governo? Ma quale strana costituzione, dove chi ha per sé
la forza, e l’opinione piú efficace di essa, teme d’ogni cittadino?
L’indennità dell’accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza.
E vi saranno dei sudditi piú forti del sovrano! L’infamia del delatore?
Dunque si autorizza la calunnia segreta e si punisce la pubblica! La natura
del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico si
chiamano delitti, le accuse e i giudizi non sono mai abbastanza segreti.
Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo
tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell’esempio, cioè
quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in
particolare; tale è qualche volta la natura delle circostanze che
può credersi l’estrema rovina il togliere un male allora quando
ei sia inerente al sistema di una nazione; ma se avessi a dettar nuove
leggi, in qualche angolo abbandonato dell’universo, prima di autorizzare
un tale costume, la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità
dinanzi agli occhi.
È già stato detto dal Signor di Montesquieu
che le pubbliche accuse sono piú conformi alla repubblica, dove
il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de’ cittadini, che nella
monarchia, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima
del governo, dove è ottimo stabilimento il destinare de’ commissari,
che in nome pubblico accusino gl’infrattori delle leggi. Ma ogni governo,
e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe
all’accusato.
Cap.16
DELLA TORTURA
Una crudeltà
consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura
del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un
delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta
dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione
d’infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma
dei quali non è accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza
del giudice, né la società può toglierli la pubblica
protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi
quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello
della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad
un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo
questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli
conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti,
perché inutile è la confessione del reo; se è incerto,
e’ non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo
le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di piú,
ch’egli è un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un uomo
sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il
crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei
muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro
di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco
i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma
criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch’essi per piú
d’un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo
lodata virtú.
Qual è il fine politico delle pene? Il terrore
degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private
carnificine, che la tirannia dell’uso esercita su i rei e sugl’innocenti?
Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è
inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle
tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v’è rimedio, non
può esser punito dalla società politica che quando influisce
sugli altri colla lusinga dell’impunità. S’egli è vero che
sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per virtú,
rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare
un innocente deve valutarsi tanto di piú, quanto è maggiore
la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate
che disprezzate.
Un altro ridicolo motivo della tortura è la
purgazione dell’infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi
deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest’abuso
non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore,
che è una sensazione, purghi l’infamia, che è un mero rapporto
morale. È egli forse un crociuolo? E l’infamia è forse un
corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all’origine di
questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una
nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni
e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest’uso preso dalle idee
religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini,
su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie
contratte dall’umana debolezza e che non hanno meritata l’ira eterna del
grand’Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l’infamia
è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie
spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno
la macchia civile che è l’infamia? Io credo che la confessione del
reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia
una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza
la confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco
come gli uomini abusano dei lumi piú sicuri della rivelazione; e
siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d’ignoranza, cosí
ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa
le piú assurde e lontane applicazioni. Ma l’infamia è un
sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma
alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi
ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l’infamia
dando l’infamia.
Il terzo motivo è la tortura che si dà
ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contradizione, quasi che
il timore della pena, l’incertezza del giudizio, l’apparato e la maestà
del giudice, l’ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl’innocenti,
non debbano probabilmente far cadere in contradizione e l’innocente che
teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni
agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione
dell’animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall’imminente pericolo.
Questo infame crociuolo della verità è
un monumento ancora esistente dell’antica e selvaggia legislazione, quando
erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell’acqua bollente
e l’incerta sorte dell’armi, quasi che gli anelli dell’eterna catena, che
è nel seno della prima cagione, dovessero ad ogni momento essere
disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza
che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell’acqua bollente, è
che l’esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo,
e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza
è solo apparente e non reale. È cosí poco libero il
dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora
l’impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell’acqua bollente. Ogni
atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza
della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità
di ogni uomo è limitata. Dunque l’impressione del dolore può
crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà
al torturato che di scegliere la strada piú corta per il momento
presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è cosí
necessaria come le impressioni del fuoco o dell’acqua. Allora l’innocente
sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far
cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo,
che si pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo di raddoppiare
il lume citando gl’innumerabili esempi d’innocenti che rei si confessarono
per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è
età che non citi i suoi, ma né gli uomini si cangiano, né
cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee di
là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura,
che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l’uso, il tiranno
delle menti, lo rispinge e lo spaventa. L’esito dunque della tortura è
un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione
della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo
metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema:
data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d’un innocente,
trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato
delitto.
L’esame di un reo è fatto per conoscere la
verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all’aria,
al gesto, alla fisonomia d’un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi
in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per
i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta,
loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire
le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero
dal falso.
Queste verità sono state conosciute dai romani
legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli
schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste dall’Inghilterra,
nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio
e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtú
e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi.
La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de’ piú
saggi monarchi dell’Europa, che avendo portata la filosofia sul trono,
legislatore amico de’ suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza
delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono
gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La
tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti
per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò
doversene piú d’ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non
considera quanto sia grande la tirannia dell’uso, che le pacifiche leggi
debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il piú
umano metodo di giudicare.
Questa verità è finalmente sentita,
benché confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non
vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata
con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto
è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono
questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed
altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due
uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso
sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo
esatto raziocinio: Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu
vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole
vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi
fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di
nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.
Una strana conseguenza che necessariamente deriva
dall’uso della tortura è che l’innocente è posto in peggiore
condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento,
il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il
delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha
sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé,
cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto
come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l’innocente
non può che perdere e il colpevole può guadagnare.
La legge che comanda la tortura è una legge
che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi
uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto
alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè
un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo
la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti
delle ossa.
Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è
di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale
a questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile
che lo sii di cent’altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene
col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché
sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii
reo.
Finalmente la tortura è data ad un accusato
per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che
ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come
potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle
verità da scuoprirsi? Quasi che l’uomo che accusa se stesso non
accusi piú facilmente gli altri. È egli giusto tormentar
gli uomini per l’altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall’esame
dei testimoni, dall’esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto,
in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare
il delitto nell’accusato? I complici per lo piú fuggono immediatamente
dopo la prigionia del compagno, l’incertezza della loro sorte gli condanna
da sé sola all’esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove
offese, mentre la pena del reo che è nelle forze ottiene l’unico
suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil
delitto.
Cap.17
DEL FISCO
Fu già
un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli
uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica
sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva
interesse di vederla offesa. L’oggetto delle pene era dunque una lite tra
il fisco (l’esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso,
privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli
somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in
cui era caduto, per la necessità dell’esempio. Il giudice era dunque
un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero,
un agente dell’erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle
leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi
debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali
d’allora, cosí la confessione del delitto, e confessione combinata
in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne
ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le
cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali.
Senz’essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore
della stabilita, senz’essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti
della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s’impadronisce
del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne
come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l’esistenza
del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa
prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza
si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla,
indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non
basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano
il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore
della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti
ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest’ente ora
immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un
uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all’avvenire
il piú terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca
nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi
riesce, e di far torto a quella infallibilità che l’uomo s’arroga
in tutte le cose. Gl’indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché
uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi
fare un processo offensivo, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata
Europa nel decimo ottavo secolo le procedure criminali. Il vero processo,
l’informativo, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che
la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso
asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo
in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi,
incredibili senza dubbio alla piú felice posterità! I soli
filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell’uomo la possibile verificazione
di un tale sistema.
Cap.18
DEI GIURAMENTI
Una contradizione
fralle leggi e i sentimenti naturali all’uomo nasce dai giuramenti che
si esigono dal reo, acciocché sia un uomo veridico, quando ha il
massimo interesse di esser falso; quasi che l’uomo potesse giurar da dovero
di contribuire alla propria distruzione, quasi che la religione non tacesse
nella maggior parte degli uomini quando parla l’interesse. L’esperienza
di tutt’i secoli ha fatto vedere che essi hanno piú d’ogni altra
cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati
la rispetteranno, se gli uomini stimati piú saggi l’hanno sovente
violata? Troppo deboli, perché troppo remoti dai sensi, sono per
il maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del
timore ed all’amor della vita. Gli affari del cielo si reggono con leggi
affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani. E perché
comprometter gli uni cogli altri? E perché metter l’uomo nella terribile
contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina?
talché la legge, che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di
esser cattivo cristiano o martire. Il giuramento diviene a poco a poco
una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza
dei sentimenti di religione, unico pegno dell’onestà della maggior
parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti lo ha fatto vedere
l’esperienza, perché ciascun giudice mi può esser testimonio
che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo;
lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili e per conseguenza dannose
tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell’uomo. Accade
ad esse ciò che agli argini opposti direttamente al corso di un
fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato
da loro stessi gli corrode e gli mina insensibilmente.
Cap.19
PRONTEZZA DELLA PENA
Quanto
la pena sarà piú pronta e piú vicina al delitto commesso,
ella sarà tanto piú giusta e tanto piú utile. Dico
piú giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti
dell’incertezza, che crescono col vigore dell’immaginazione e col sentimento
della propria debolezza; piú giusta, perché la privazione
della libertà essendo una pena, essa non può precedere la
sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è
dunque la semplice custodia d’un cittadino finché sia giudicato
reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor
tempo possibile e dev’essere meno dura che si possa. Il minor tempo dev’esser
misurato e dalla necessaria durazione del processo e dall’anzianità
di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere
non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per
non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev’essere finito
nel piú breve tempo possibile. Qual piú crudele contrasto
che l’indolenza di un giudice e le angosce d’un reo? I comodi e i piaceri
di un insensibile magistrato da una parte e dall’altra le lagrime, lo squallore
d’un prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un
delitto dev’essere la piú efficace per gli altri e la meno dura
che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare
legittima società quella dove non sia principio infallibile che
gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili.
Ho detto che la prontezza delle pene è piú
utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa
tra la pena ed il misfatto, tanto è piú forte e piú
durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e
pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l’altra
come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l’unione
delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell’intelletto
umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati
e di nessun effetto. Quanto piú gli uomini si allontanano dalle
idee generali e dai principii universali, cioè quanto piú
sono volgari, tanto piú agiscono per le immediate e piú vicine
associazioni, trascurando le piú remote e complicate, che non servono
che agli uomini fortemente appassionati per l’oggetto a cui tendono, poiché
la luce dell’attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri
oscuri. Servono parimente alle menti piú elevate, perché
hanno acquistata l’abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in
una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti
parziali gli uni cogli altri, talché il risultato, che è
l’azione, è meno pericoloso ed incerto.
Egli è dunque di somma importanza la vicinanza
del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla
seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi
l’idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto
che di sempre piú disgiungere queste due idee, e quantunque faccia
impressione il castigo d’un delitto, la fa meno come castigo che come spettacolo,
e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l’orrore di
un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della
pena.
Un altro principio serve mirabilmente a stringere
sempre piú l’importante connessione tra ‘l misfatto e la pena, cioè
che questa sia conforme quanto piú si possa alla natura del delitto.
Questa analogia facilita mirabilmente il contrasto che dev’essere tra la
spinta al delitto e la ripercussione della pena, cioè che questa
allontani e conduca l’animo ad un fine opposto di quello per dove cerca
d’incamminarlo la seducente idea dell’infrazione della legge.
Cap.20
VIOLENZE
Altri delitti
sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze. I primi debbono
infallibilmente esser puniti con pene corporali: né il grande né
il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole
ed il povero; altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi
sono il premio dell’industria, diventano l’alimento della tirannia. Non
vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni
eventi l’uomo cessi di esser persona e diventi cosa: vedrete allora l’industria
del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni
civili quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta
è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servigio,
che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl’incauti
e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi, che
hanno tutta l’apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta o s’introduce
non prevista in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente
prende forza e s’ingrandisce. Gli uomini mettono per lo piú gli
argini piú sodi all’aperta tirannia, ma non veggono l’insetto impercettibile
che gli rode ed apre una tanto piú sicura quanto piú occulta
strada al fiume inondatore.
Cap.21
PENE DEI NOBILI
Quali saranno
dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegi dei quali formano
gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa
distinzione ereditaria tra nobili e plebei sia utile in un governo o necessaria
nella monarchia, se egli è vero che formi un potere intermedio,
che limiti gli eccessi dei due estremi, o non piuttosto formi un ceto che,
schiavo di se stesso e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito
e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene
isolette che spiccano negli arenosi e vasti deserti d’Arabia, e che, quando
sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società,
sia vero altresí che ella debba consistere piuttosto nei ceti che
negl’individui, fermarsi in una parte piuttosto che circolare per tutto
il corpo politico, perpetuarsi piuttosto che nascere e distruggersi incessantemente.
Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo
che esser debbono le medesime pel primo e per l’ultimo cittadino. Ogni
distinzione sia negli onori sia nelle ricchezze perché sia legittima
suppone un’anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti
i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli
uomini che hanno rinunziato al naturale loro dispotismo abbiano detto:
chi sarà piú industrioso abbia maggiori onori, e la fama
di lui risplenda ne’ suoi successori; ma chi è piú felice
o piú onorato speri di piú, ma non tema meno degli altri
di violare quei patti coi quali è sopra gli altri sollevato. Egli
è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano,
ma tali decreti esistono negl’immobili rapporti delle cose, non distruggono
quei vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà e ne impediscono
gl’inconvenienti; rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada all’impunità.
A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è
realmente la stessa per la diversità dell’educazione, per l’infamia
che spandesi su di un’illustre famiglia, risponderei che la sensibilità
del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto
maggiore quanto è fatto da chi è piú favorito; e che
l’uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo
realmente diversa in ciascun individuo; che l’infamia di una famiglia può
esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all’innocente
famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengon
luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?
Cap.22
FURTI
I furti
che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria.
Chi cerca d’arricchirsi dell’altrui dovrebbe esser impoverito del proprio.
Ma come questo non è per l’ordinario che il delitto della miseria
e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini a cui
il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto)
non ha lasciato che una nuda esistenza, ma come le pene pecuniarie accrescono
il numero dei rei al di sopra di quello de’ delitti e che tolgono il pane
agl’innocenti per toglierlo agli scellerati, la pena piú opportuna
sarà quell’unica sorta di schiavitù che si possa chiamar
giusta, cioè la schiavitù per un tempo delle opere e della
persona alla comune società, per risarcirla colla propria e perfetta
dipendenza dell’ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando
il furto sia misto di violenza, la pena dev’essere parimente un misto di
corporale e di servile. Altri scrittori prima di me hanno dimostrato l’evidente
disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti da quelle
dei furti dolosi facendo l’assurda equazione di una grossa somma di denaro
colla vita di un uomo; ma non è mai superfluo il ripetere ciò
che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano
piú d’ogni altra il moto concepito e sono le piú lente ad
acquistarne un nuovo. Questi sono delitti di differente natura, ed è
certissimo anche in politica quell’assioma di matematica, che tralle quantità
eterogenee vi è l’infinito che le separa.
Cap.23
INFAMIA
Le ingiurie
personali e contrarie all’onore, cioè a quella giusta porzione di
suffragi che un cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere
punite coll’infamia. Quest’infamia è un segno della pubblica disapprovazione
che priva il reo de’ pubblici voti, della confidenza della patria e di
quella quasi fraternità che la società inspira. Ella non
è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l’infamia della legge
sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che
la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari,
legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione che inspirano.
Se l’una è differente dall’altra, o la legge perde la pubblica venerazione,
o l’idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle
declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni
per sé indifferenti sminuisce l’infamia delle azioni che son veramente
tali. Le pene d’infamia non debbono essere né troppo frequenti né
cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perché
gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d’opinione indeboliscono
la forza della opinione medesima, non il secondo, perché l’infamia
di molti si risolve nella infamia di nessuno.
Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei
delitti che, fondati sull’orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria
ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l’infamia, pene che frenano
l’orgoglio dei fanatici coll’orgoglio degli spettatori e dalla tenacità
delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa
si libera. Cosí forze opponendo a forze ed opinioni ad opinioni
il saggio legislatore rompa l’ammirazione e la sorpresa nel popolo cagionata
da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono velarne
al volgo l’originaria assurdità.
Ecco la maniera di non confondere i rapporti e la
natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo ed operando
incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da
lei si scostano. Non sono le sole arti di gusto e di piacere che hanno
per principio universale l’imitazione fedele della natura, ma la politica
istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima
generale, poiché ella non è altro che l’arte di meglio dirigere
e di rendere conspiranti i sentimenti immutabili degli uomini.
Cap.24
OZIOSI
Chi turba
la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè
alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono,
quegli dev’esser escluso dalla società, cioè dev’essere bandito.
Questa è la ragione per cui i saggi governi non soffrono, nel seno
del travaglio e dell’industria, quel genere di ozio politico confuso dagli
austeri declamatori coll’ozio delle ricchezze accumulate dall’industria,
ozio necessario ed utile a misura che la società si dilata e l’amministrazione
si ristringe. Io chiamo ozio politico quello che non contribuisce alla
società né col travaglio né colla ricchezza, che acquista
senza giammai perdere, che, venerato dal volgo con stupida ammirazione,
risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne
sono la vittima, che, essendo privo di quello stimolo della vita attiva
che è la necessità di custodire o di aumentare i comodi della
vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta
la loro energia. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti
dei vizi o delle virtú de’ propri antenati, e vende per attuali
piaceri il pane e l’esistenza alla industriosa povertà, ch’esercita
in pace la tacita guerra d’industria colla opulenza, in vece della incerta
e sanguinosa colla forza. E però non l’austera e limitata virtú
di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l’ozio da punirsi.
Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro i
quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità,
ma non la certezza contro di loro, di esser rei; ma per ciò fare
è necessario uno statuto il meno arbitrario e il piú preciso
che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella
fatale alternativa o di temerlo o di offenderlo, lasciandogli però
il sacro diritto di provare l’innocenza sua. Maggiori dovrebbon essere
i motivi contro un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato
per la prima volta che contro chi lo fu piú volte.
Cap.25
BANDO E CONFISCHE
Ma chi
è bandito ed escluso per sempre dalla società di cui era
membro, dev’egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è
suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena
maggiore di quella del bando; vi debbono dunque essere alcuni casi in cui,
proporzionatamente a’ delitti, vi sia la perdita di tutto o di parte dei
beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato
dalla legge sia tale che annienti tutt’i rapporti che sono tra la società
e un cittadino delinquente; allora muore il cittadino e resta l’uomo, e
rispetto al corpo politico deve produrre lo stesso effetto che la morte
naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai
legittimi successori piuttosto che al principe, poiché la morte
ed un tal bando sono lo stesso riguardo al corpo politico. Ma non è
per questa sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se
alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette
ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano
un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali
debbono esser necessarie, ed un’utile ingiustizia non può esser
tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante
tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni
illustri, sprezzando l’esterminio futuro e le lacrime d’infiniti oscuri.
Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all’innocente
la pena del reo e pongono gl’innocenti medesimi nella disperata necessità
di commettere i delitti. Qual piú tristo spettacolo che una famiglia
strascinata all’infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale
la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand’anche
vi fossero i mezzi per farlo!
Cap.26
DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA
Queste
funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche
piú illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere,
per aver considerato piuttosto la società come un’unione di famiglie
che come un’unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila
famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi
il capo che la rappresenta: se l’associazione è fatta per le famiglie,
vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l’associazione è
di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo. Nel primo
caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la
compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà
nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche
mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini.
Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l’effetto dei sentimenti
abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo
spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima;
e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno,
ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza.
Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a’
piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii
generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti
al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono
nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad
aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi.
Avezzi a piegare ed a temere nell’età piú verde e vigorosa,
quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che
chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio
sempre oppone alla virtú nella languida e cadente età, in
cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia
non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli,
quando l’età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella
della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi
membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne
i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo
caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile
della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste
altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci
reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici
ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore
umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.
Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali
della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla
morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo
conflitto nell’animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore,
la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza
ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla
ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso
a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è
il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi
senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio
del fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno che gli uomini
si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa,
e in quella lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí
fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate,
resta attonito di trovarsi malonesto! A misura che la società si
moltiplica, ciascun membro diviene piú piccola parte del tutto,
e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non
è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi
umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo,
l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa
di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di
chi lo compone, altrimenti, crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono
nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.
Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi
e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un
dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare
quant’egli n’ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso,
la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni
de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell’autorità,
quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura
che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano
i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il
dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le
virtú sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto
le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate
le viste della piú parte dei legislatori.
Cap.27
DOLCEZZA DELLE PENE
Ma il
corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento
del quale debbo affrettarmi. Uno dei piú gran freni dei delitti
non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di
esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità
di un giudice inesorabile, che, per essere un’utile virtú, dev’essere
accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché
moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore
di un altro piú terribile, unito colla speranza dell’impunità;
perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre
gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo
di tutto, ne allontana sempre l’idea dei maggiori, massimamente quando
l’impunità, che l’avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti
la forza. L’atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di
piú per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro;
fa che si commettano piú delitti, per fuggir la pena di un solo.
I paesi e i tempi dei piú atroci supplicii furon sempre quelli delle
piú sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito
di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida
e del sicario. Sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi,
che ubbidivano. Nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni
per crearne dei nuovi.
A misura che i supplicii diventano piú crudeli,
gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti
che gli circondano, s’incalliscono, e la forza sempre viva delle passioni
fa che, dopo cent’anni di crudeli supplicii, la ruota spaventi tanto quanto
prima la prigionia. Perché una pena ottenga il suo effetto basta
che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo
eccesso di male dev’essere calcolata l’infallibilità della pena
e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di piú
è dunque superfluo e perciò tirannico. Gli uomini si regolano
per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano.
Si facciano due nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata
alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua,
e nell’altra la ruota. Io dico che la prima avrà tanto timore della
sua maggior pena quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportar
nella prima le pene maggiori della seconda, l’istessa ragione servirebbe
per accrescere le pene di quest’ultima, passando insensibilmente dalla
ruota ai tormenti piú lenti e piú studiati, e fino agli ultimi
raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni.
Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà
delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima
è che non è sí facile il serbare la proporzione essenziale
tra il delitto e la pena, perché, quantunque un’industriosa crudeltà
ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell’ultima
forza a cui è limitata l’organizzazione e la sensibilità
umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a’ delitti
piú dannosi e piú atroci pena maggiore corrispondente, come
sarebbe d’uopo per prevenirgli. L’altra conseguenza è che la impunità
stessa nasce dall’atrocità dei supplicii. Gli uomini sono racchiusi
fra certi limiti, sí nel bene che nel male, ed uno spettacolo troppo
atroce per l’umanità non può essere che un passeggiero furore,
ma non mai un sistema costante quali debbono essere le leggi; che se veramente
son crudeli, o si cangiano, o l’impunità fatale nasce dalle leggi
medesime.
Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d’orrore
pe’ barbari ed inutili tormenti che da uomini, che si chiamavano savi,
furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi
fremere tutta la parte la piú sensibile nel vedere migliaia d’infelici
che la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi, che hanno sempre favorito
i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo
stato di natura, o accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida
ignoranza, o rei non d’altro che di esser fedeli ai propri principii, da
uomini dotati dei medesimi sensi, e per conseguenza delle medesime passioni,
con meditate formalità e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo
di una fanatica moltitudine?
Cap.28
DELLA PENA DI MORTE
Questa
inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli
uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta
in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si
attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello
da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma
di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano
la volontà generale, che è l’aggregato delle particolari.
Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio
di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno
vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se
ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll’altro, che l’uomo
non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui
questo diritto o alla società intera?
Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre
ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della
nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione
del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile
né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità.
La morte di un cittadino non può credersi necessaria
che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli
abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della
nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa
nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien
dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà,
o nel tempo dell’anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi;
ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per
la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al
di dentro dalla forza e dalla opinione, forse piú efficace della
forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano,
dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo
necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di
lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere
delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria
la pena di morte.
Quando la sperienza di tutt’i secoli, nei quali l’ultimo
supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall’offendere la
società, quando l’esempio dei cittadini romani, e vent’anni di regno
dell’imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli
quest’illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate
col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui
il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello
dell’autorità, basta consultare la natura dell’uomo per sentire
la verità della mia assersione.
Non è l’intensione della pena che fa il maggior
effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa; perché la nostra
sensibilità è piú facilmente e stabilmente mossa da
minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggiero movimento.
L’impero dell’abitudine è universale sopra ogni essere che sente,
e come l’uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto,
cosí l’idee morali non si stampano nella mente che per durevoli
ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo
della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo
privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle
sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno
piú forte contro i delitti. Quell’efficace, perché spessissimo
ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò ridotto a
cosí lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti,
è assai piú possente che non l’idea della morte, che gli
uomini veggon sempre in una oscura lontananza.
La pena di morte fa un’impressione che colla sua forza
non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all’uomo anche nelle cose
piú essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le
passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però
sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei
Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni
debbono essere piú frequenti che forti.
La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior
parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi
sentimenti occupano piú l’animo degli spettatori che non il salutare
terrore che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue
il sentimento dominante è l’ultimo perché è il solo.
Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra
consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su
di ogni altro nell’animo degli spettatori d’un supplicio piú fatto
per essi che per il reo.
Perché una pena sia giusta non deve avere che
quei soli gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti;
ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale
e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso
possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù
perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere
qualunque animo determinato; aggiungo che ha di piú: moltissimi
risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi
per vanità, che quasi sempre accompagna l’uomo al di là dalla
tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir
di miseria; ma né il fanatismo né la vanità stanno
fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia
di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L’animo
nostro resiste piú alla violenza ed agli estremi ma passeggieri
dolori che al tempo ed all’incessante noia; perché egli può
per dir cosí condensar tutto se stesso per un momento per respinger
i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere
alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio
che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù
perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli
è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi,
le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque
suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplicio
sia utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l’impressione che
far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo.
Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la
morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che sommando
tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche
di piú, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita
tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della
pena di schiavitù, che spaventa piú chi la vede che chi la
soffre; perché il primo considera tutta la somma dei momenti infelici,
ed il secondo è dall’infelicità del momento presente distratto
dalla futura. Tutti i mali s’ingrandiscono nell’immaginazione, e chi soffre
trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli
spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all’animo incallito
dell’infelice.
Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro
o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le
leggi che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio
animo è un’arte che s’apprende colla educazione; ma perché
un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ciò essi
agiscon meno. Quali sono queste leggi ch’io debbo rispettare, che lasciano
un cosí grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo
che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi
ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati
visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito
pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della
moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni
pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l’ingiustizia nella sua sorgente.
Ritornerò nel mio stato d’indipendenza naturale, vivrò libero
e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria,
verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà
breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di
libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò
gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare
alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro
cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello
scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed
una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l’orrore
di quell’ultima tragedia.
Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero
d’anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù
e nel dolore in faccia a’ suoi concittadini, co’ quali vive libero e sociabile,
schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone
di tutto ciò coll’incertezza dell’esito de’ suoi delitti, colla
brevità del tempo di cui ne goderebbe i frutti. L’esempio continuo
di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli
fa una impressione assai piú forte che non lo spettacolo di un supplicio
che lo indurisce piú che non lo corregge.
Non è utile la pena di morte per l’esempio
di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità
della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici
della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio,
tanto piú funesto quanto la morte legale è data con istudio
e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione
della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne
commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio,
ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le piú utili
leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e
proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell’interesse privato o
si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno
sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d’indegnazione e di disprezzo
con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore
della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben
pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro,
come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l’origine di
questa contradizione? E perché è indelebile negli uomini
questo sentimento ad onta della ragione? Perché gli uomini nel piú
secreto dei loro animi, parte che piú d’ogn’altra conserva ancor
la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere
la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità,
che col suo scettro di ferro regge l’universo.
Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati
e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità
fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero
spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice
con insensibile freddezza, e fors’anche con segreta compiacenza della propria
autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? Ah!, diranno
essi, queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e
crudeli formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di
convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate
in sacrificio, all’idolo insaziabile del dispotismo. L’assassinio, che
ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza
e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell’esempio. Ci pareva la morte
violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma
lo veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non
aspettandola, ne risparmia quasi tutto ciò che ha di doloroso! Tali
sono i funesti paralogismi che, se non con chiarezza, confusamente almeno,
fanno gli uomini disposti a’ delitti, ne’ quali, come abbiam veduto, l’abuso
della religione può piú che la religione medesima.
Se mi si opponesse l’esempio di quasi tutt’i secoli
e di quasi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti,
io risponderò che egli si annienta in faccia alla verità,
contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci
dà l’idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse,
e a grandi intervalli distanti, verità soprannuotano. Gli umani
sacrifici furon comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusargli?
Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute
dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario,
perché ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità,
la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga
e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l’epoca
fortunata, in cui la verità, come finora l’errore, appartenga al
piú gran numero, e da questa legge universale non ne sono andate
esenti fin ora che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto
divider dalle altre col rivelarle.
La voce di un filosofo è troppo debole contro
i tumulti e le grida di tanti che son guidati dalla cieca consuetudine,
ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco
nell’intimo de’ loro cuori; e se la verità potesse, fra gl’infiniti
ostacoli che l’allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino
al suo trono, sappia che ella vi arriva co’ voti segreti di tutti gli uomini,
sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori
e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici
trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani.
Felice l’umanità, se per la prima volta le
si dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi
benefici, animatori delle pacifiche virtú, delle scienze, delle
arti, padri de’ loro popoli, cittadini coronati, l’aumento dell’autorità
de’ quali forma la felicità de’ sudditi perché toglie quell’intermediario
dispotismo piú crudele, perché men sicuro, da cui venivano
soffogati i voti sempre sinceri del popolo e sempre fausti quando posson
giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi,
ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori
la venerata ruggine di molti secoli, ciò è un motivo per
i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento
della loro autorità.
Cap.29
DELLA CATTURA
Un errore
non meno comune che contrario al fine sociale, che è l’opinione
della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore
delle leggi d’imprigionare un cittadino, di togliere la libertà
ad un nemico per frivoli pretesti, e di lasciare impunito un amico ad onta
degl’indizi piú forti di reità. La prigionia è una
pena che per necessità deve, a differenza d’ogn’altra, precedere
la dichiarazione del delitto, ma questo carattere distintivo non le toglie
l’altro essenziale, cioè che la sola legge determini i casi nei
quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà
gl’indizi di un delitto che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano
ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale
confessione, quella d’un compagno del delitto, le minaccie e la costante
inimicizia con l’offeso, il corpo del delitto, e simili indizi, sono prove
bastanti per catturare un cittadino; ma queste prove devono stabilirsi
dalla legge e non dai giudici, i decreti de’ quali sono sempre opposti
alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari
di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le
pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle
carceri, che la compassione e l’umanità penetreranno le porte ferrate
e comanderanno agl’inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le
leggi potranno contentarsi d’indizi sempre piú deboli per catturare.
Un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assoluto non dovrebbe portar
seco nota alcuna d’infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti,
trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti e di magistrature onorati!
Ma per qual ragione è cosí diverso ai tempi nostri l’esito
di un innocente? Perché sembra che nel presente sistema criminale,
secondo l’opinione degli uomini, prevalga l’idea della forza e della prepotenza
a quella della giustizia; perché si gettano confusi nella stessa
caverna gli accusati e i convinti; perché la prigione è piuttosto
un supplicio che una custodia del reo, e perché la forza interna
tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del trono
e della nazione, quando unite dovrebbon essere. Cosí la prima sarebbe,
per mezzo del comune appoggio delle leggi, combinata colla facoltà
giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà,
e la gloria, che accompagna la pompa, ed il fasto di un corpo militare
toglierebbero l’infamia, la quale è piú attaccata al modo
che alla cosa, come tutt’i popolari sentimenti; ed è provato dall’essere
le prigionie militari nella comune opinione non cosí infamanti come
le forensi. Durano ancora nel popolo, ne’ costumi e nelle leggi, sempre
di piú di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di
una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei
settentrionali cacciatori padri nostri.
Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi
un delitto, cioè un’azione contraria alle leggi, possa essere punito;
quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo,
anzi peggiore di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito
di un dominio ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero
senza contradizione esser subordinate a due sovrani e a due codici sovente
contradittori. Alcuni credono parimente che un’azione crudele fatta, per
esempio, a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l’astratta
ragione che chi offende l’umanità merita di avere tutta l’umanità
inimica e l’esecrazione universale; quasiché i giudici vindici fossero
della sensibilità degli uomini e non piuttosto dei patti che gli
legano tra di loro. Il luogo della pena è il luogo del delitto,
perché ivi solamente e non altrove gli uomini sono sforzati di offendere
un privato per prevenire l’offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non
ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può
essere temuto, e però dalla forza superiore della società
esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi vindici
dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.
Sogliono i rei di delitti piú leggieri esser
puniti o nell’oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio,
con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni
che non hanno offeso. Se gli uomini non s’inducono in un momento a commettere
i piú gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà
considerata dalla maggior parte come straniera ed impossibile ad accaderle;
ma la pubblica pena di delitti piú leggeri, ed a’ quali l’animo
è piú vicino, farà un’impressione che, distogliendolo
da questi, l’allontani viepiú da quegli. Le pene non devono solamente
esser proporzionate fra loro ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo
d’infliggerle. Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto quando
la parte offesa lo perdoni, atto conforme alla beneficenza ed all’umanità,
ma contrario al ben pubblico, quasi che un cittadino privato potesse egualmente
togliere colla sua remissione la necessità dell’esempio, come può
condonare il risarcimento dell’offesa. Il diritto di far punire non è
di un solo, ma di tutti i cittadini o del sovrano. Egli non può
che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli
altri.
Cap.30
PROCESSI E PRESCRIZIONE
Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto,
è necessario concedere al reo il tempo e mezzi opportuni per giustificarsi;
ma tempo cosí breve che non pregiudichi alla prontezza della pena,
che abbiamo veduto essere uno de’ principali freni de’ delitti. Un mal
inteso amore della umanità sembra contrario a questa brevità
di tempo, ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che i pericoli dell’innocenza
crescono coi difetti della legislazione.
Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo,
sí alla difesa del reo che alle prove de’ delitti, e il giudice
diverrebbe legislatore se egli dovesse decidere del tempo necessario per
provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta
la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione
in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori
ed oscuri devono togliere colla prescrizione l’incertezza della sorte di
un cittadino, perché l’oscurità in cui sono stati involti
per lungo tempo i delitti toglie l’esempio della impunità, rimane
intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennar questi
principii, perché non può fissarsi un limite preciso che
per una data legislazione e nelle date circostanze di una società;
aggiungerò solamente che, provata l’utilità delle pene moderate
in una nazione, le leggi che in proporzione dei delitti scemano o accrescono
il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando cosí
della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno
una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.
Ma questi tempi non cresceranno nell’esatta proporzione
dell’atrocità de’ delitti, poiché la probabilità dei
delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà
dunque scemarsi il tempo dell’esame e crescere quello della prescrizione,
il che parrebbe una contradizione di quanto dissi, cioè che possono
darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere
o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare
al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti: la prima è
quella dei delitti atroci, e questa comincia dall’omicidio, e comprende
tutte le ulteriori sceleraggini; la seconda è quella dei delitti
minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La
sicurezza della propria vita è un diritto di natura, la sicurezza
dei beni è un diritto di società. Il numero de’ motivi che
spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà è
di gran lunga minore al numero de’ motivi che per la naturale avidità
di esser felici gli spingono a violare un diritto, che non trovano ne’
loro cuori ma nelle convenzioni della società. La massima differenza
di probabilità di queste due classi esige che si regolino con diversi
principii: nei delitti piú atroci, perché piú rari,
deve sminuirsi il tempo dell’esame per l’accrescimento della probabilità
dell’innocenza del reo, e deve crescere il tempo della prescrizione, perché
dalla definitiva sentenza della innocenza o reità di un uomo dipende
il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll’atrocità
del delitto. Ma nei delitti minori scemandosi la probabilità dell’innocenza
del reo, deve crescere il tempo dell’esame e, scemandosi il danno dell’impunità,
deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tal distinzione di delitti
in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno
dell’impunità quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi
che un accusato, di cui non consti né l’innocenza né la reità,
benché liberato per mancanza di prove, può soggiacere per
il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi
indicati dalla legge, finché non passi il tempo della prescrizione
fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami
opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de’ sudditi,
essendo troppo facile che l’una non sia favorita a spese dell’altra, cosicché
questi due beni, che formano l’inalienabile ed ugual patrimonio di ogni
cittadino, non siano protetti e custoditi l’uno dall’aperto o mascherato
dispotismo, l’altro dalla turbolenta popolare anarchia.
Cap.31
DELITTI DI PROVA DIFFICILE
In vista
di questi principii strano parrà, a chi non riflette che la ragione
non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti
o piú atroci o piú oscuri e chimerici, cioè quelli
de’ quali l’improbabilità è maggiore, sieno provati dalle
conghietture e dalle prove piú deboli ed equivoche; quasiché
le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità,
ma di provare il delitto; quasiché di condannare un innocente non
vi sia un tanto maggior pericolo quanto la probabilità dell’innocenza
supera la probabilità del reato. Manca nella maggior parte degli
uomini quel vigore necessario egualmente per i grandi delitti che per le
grandi virtú, per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei
colle altre in quelle nazioni che piú si sostengono per l’attività
del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene che per la massa
loro o la costante bontà delle leggi. In queste le passioni indebolite
sembran piú atte a mantenere che a migliorare la forma di governo.
Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una
nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.
Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo
frequenti nella società e difficili a provarsi, e in questi la difficoltà
della prova tien luogo della probabilità dell’innocenza, ed il danno
dell’impunità essendo tanto meno valutabile quanto la frequenza
di questi delitti dipende da principii diversi dal pericolo dell’impunità,
il tempo dell’esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente.
E pure gli adulterii, la greca libidine, che sono delitti di difficile
prova, sono quelli che secondo i principii ricevuti ammettono le tiranniche
presunzioni, le quasi-prove, le semi-prove (quasi che un uomo potesse essere
semi-innocente o semi-reo, cioè semi-punibile e semi-assolvibile),
dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell’accusato,
nei testimoni, e persino in tutta la famiglia di un infelice, come con
iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma
e per legge.
L’adulterio è un delitto che, considerato politicamente,
ha la sua forza e la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli
uomini e quella fortissima attrazione che spinge l’un sesso verso l’altro;
simile in molti casi alla gravità motrice dell’universo, perché
come essa diminuisce colle distanze, e se l’una modifica tutt’i movimenti
de’ corpi, cosí l’altra quasi tutti quelli dell’animo, finché
dura il di lei periodo; dissimile in questo, che la gravità si mette
in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo piú prende forza
e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.
Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della
luce della religione direi che vi è ancora un’altra differenza considerabile
fra questo e gli altri delitti. Egli nasce dall’abuso di un bisogno costante
ed universale a tutta l’umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore
della società medesima, laddove gli altri delitti distruttori di
essa hanno un’origine piú determinata da passioni momentanee che
da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia
e l’uomo, sempre uguale nel medesimo clima ad una quantità costante.
Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi
e quei costumi che cercassero diminuirne la somma totale, perché
il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei propri e degli altrui
bisogni, ma sagge per lo contrario sarebbero quelle che, per dir cosí,
seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero
la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente
in ogni parte e l’aridità e l’allagamento. La fedeltà coniugale
è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de’ matrimoni.
Dove gli ereditari pregiudizi gli reggono, dove la domestica potestà
gli combina e gli scioglie, ivi la galanteria ne rompe secretamente i legami
ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro
gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali
riflessioni per chi, vivendo nella vera religione, ha piú sublimi
motivi, che correggono la forza degli effetti naturali. L’azione di un
tal delitto è cosí instantanea e misteriosa, cosí
coperta da quel velo medesimo che le leggi hanno posto, velo necessario,
ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa in vece di scemarlo, le
occasioni cosí facili, le conseguenze cosí equivoche, che
è piú in mano del legislatore il prevenirlo che correggerlo.
Regola generale: in ogni delitto che, per sua natura, dev’essere il piú
delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà
della nostra immaginazione che le difficoltà, se non sono insormontabili
o troppo difficili rispetto alla pigrizia d’animo di ciascun uomo, eccitano
piú vivamente l’immaginazione ed ingrandiscono l’oggetto, perché
elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile
immaginazione di sortire dall’oggetto, e costringendola a scorrere tutt’i
rapporti, piú strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui
piú naturalmente l’animo nostro si avventa, che non alla dolorosa
e funesta, da cui fugge e si allontana.
L’attica venere cosí severamente punita dalle
leggi e cosí facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell’innocenza,
ha meno il suo fondamento su i bisogni dell’uomo isolato e libero che sulle
passioni dell’uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto
dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia
per render gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in
quelle case dove si condensa l’ardente gioventù, dove essendovi
un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della
natura che si sviluppa si consuma inutilmente per l’umanità, anzi
ne anticipa la vecchiaia.
L’infanticidio è parimente l’effetto di una
inevitabile contradizione, in cui è posta una persona, che per debolezza
o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l’infamia e la morte di un
essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla
miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto? La
miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi
efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non
possono coprirsi col manto della virtú.
Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano
questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne
una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente
giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché
la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze
d’una nazione per prevenirlo.
Cap.32
SUICIDIO
Il suicidio
è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente
detta, poiché ella non può cadere che o su gl’innocenti,
o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non farà alcuna
impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella
è ingiusta e tirannica, perché la libertà politica
degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali.
Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che gli circonda li
conferma in questo amore. La seducente immagine del piacere e la speranza,
dolcissimo inganno de’ mortali, per cui trangugiano a gran sorsi il male
misto di poche stille di contento, gli alletta troppo perché temer
si debba che la necessaria impunità di un tal delitto abbia qualche
influenza sugli uomini. Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la
morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà
il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida?
Chiunque si uccide fa un minor male alla società
che colui che ne esce per sempre dai confini, perché quegli vi lascia
tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con parte del suo
avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de’ cittadini,
col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno
di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società.
La questione dunque si riduce a sapere se sia utile o dannoso alla nazione
il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro
di essa.
Ogni legge che non sia armata, o che la natura delle
circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi; e come sugli animi
regna l’opinione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del
legislatore, che resiste alle dirette e violente, cosí le leggi
inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle
leggi anche piú salutari, che sono risguardate piú come un
ostacolo da superarsi che il deposito del pubblico bene. Anzi se, come
fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta venerazione gli uomini
avranno per oggetti estranei alle leggi tanto meno ne resterà alle
leggi medesime. Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica
felicità può trarre alcune utili conseguenze, che, esponendole,
mi allontanerebbono troppo dal mio soggetto, che è di provare l’inutilità
di fare dello stato una prigione. Una tal legge è inutile perché,
a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile non dividano un paese
da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di
esso e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può, da
che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso
non può piú punirsi, e il punirlo prima è punire la
volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare
all’intenzione, parte liberissima dell’uomo dall’impero delle umane leggi.
Il punire l’assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile
collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta,
arrenerebbe ogni commercio da nazione a nazione. Il punirlo quando ritornasse
il reo, sarebbe l’impedire che si ripari il male fatto alla società
col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire
da un paese ne aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è
un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.
Che dovremo pensare di un governo che non ha altro
mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente attaccati per le prime impressioni
dell’infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La piú sicura
maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben
essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo perché
la bilancia del commercio sia in nostro favore, cosí è il
massimo interesse del sovrano e della nazione che la somma della felicità,
paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove.
I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità,
quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza, che cresce
coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addenserebbono
in una sola mano. Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione
che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo, sí
perché quanto gli uomini sono piú rari tanto è minore
l’industria; e quanto è minore l’industria, è tanto piú
grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto
piú difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli
oppressori, sí perché le adorazioni, gli uffici, le distinzioni,
la sommissione, che rendono piú sensibile la distanza tra il forte
e il debole, si ottengono piú facilmente dai pochi che dai molti,
essendo gli uomini tanto piú indipendenti quanto meno osservati,
e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma dove la
popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si
oppone al dispotismo, perché anima l’industria e l’attività
degli uomini, e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco perché
quegli d’ostentazione, che aumentano l’opinione di dipendenza, abbiano
il maggior luogo. Quindi può osservarsi che negli stati vasti e
deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso
d’ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati piú
che vasti il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione.
Ma il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente,
che quantunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi,
e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero,
talché non impedisce il sentimento della miseria, piú cagionato
dal paragone che dalla realità. Ma la sicurezza e la libertà
limitata dalle sole leggi sono quelle che formano la base principale di
questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la
popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannia. Siccome
le fiere piú generose e i liberissimi uccelli si allontanano nelle
solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti
campagne all’uomo insidiatore, cosí gli uomini fuggono i piaceri
medesimi quando la tirannia gli distribuisce.
Egli è dunque dimostrato che la legge che imprigiona
i sudditi nel loro paese è inutile ed ingiusta. Dunque lo sarà
parimente la pena del suicidio; e perciò, quantunque sia una colpa
che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte,
non è un delitto avanti gli uomini, perché la pena, in vece
di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia. Se alcuno mi opponesse
che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall’uccidersi,
io rispondo: che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia
l’esistenza quaggiù, talché vi preferisce un’infelice eternità,
deve essere niente mosso dalla meno efficace e piú lontana considerazione
dei figli o dei parenti.
Cap.33
CONTRABBANDI
Il contrabbando
è un vero delitto che offende il sovrano e la nazione, ma la di
lui pena non dev’essere infamante, perché commesso non produce infamia
nella pubblica opinione. Chiunque dà pene infamanti a’ delitti che
non sono reputati tali dagli uomini, scema il sentimento d’infamia per
quelli che lo sono. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di
morte, per esempio, a chi uccide un fagiano ed a chi assassina un uomo
o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra
questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera
di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell’animo
umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l’aiuto dei piú
sublimi motivi e un tanto apparato di gravi formalità.
Questo delitto nasce dalla legge medesima poiché,
crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio, e però la tentazione
di fare il contrabbando e la facilità di commetterlo cresce colla
circonferenza da custodirsi e colla diminuzione del volume della merce
medesima. La pena di perdere e la merce bandita e la roba che l’accompagna
è giustissima, ma sarà tanto piú efficace quanto piú
piccola sarà la gabella, perché gli uomini non rischiano
che a proporzione del vantaggio che l’esito felice dell’impresa produrrebbe.
Ma perché mai questo delitto non cagiona infamia
al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza
alla nazione medesima? Rispondo che le offese che gli uomini credono non
poter essere loro fatte, non l’interessano tanto che basti a produrre la
pubblica indegnazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando.
Gli uomini su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni,
non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando,
anzi sovente ne godono i vantaggi presenti. Essi non veggono che il danno
fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragi
chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato,
contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere.
Principio evidente che ogni essere sensibile non s’interessa che per i
mali che conosce.
Ma dovrassi lasciare impunito un tal delitto contro
chi non ha roba da perdere? No: vi sono dei contrabbandi che interessano
talmente la natura del tributo, parte cosí essenziale e cosí
difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena
considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma
prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per
esempio la prigionia del contrabbandiere di tabacco non dev’essere comune
con quella del sicario o del ladro, e i lavori del primo, limitati al travaglio
e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i piú
conformi alla natura delle pene.
Cap.34
DEI DEBITORI
La buona
fede dei contratti, la sicurezza del commercio costringono il legislatore
ad assicurare ai creditori le persone dei debitori falliti, ma io credo
importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo
dovrebbe esser punito coll’istessa pena che è assegnata ai falsificatori
delle monete, poiché il falsificare un pezzo di metallo coniato,
che è un pegno delle obbligazioni de’ cittadini, non è maggior
delitto che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente,
ma colui che dopo un rigoroso esame ha provato innanzi a’ suoi giudici
che o l’altrui malizia, o l’altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla
prudenza umana lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro
motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell’unico e
tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce
dei colpevoli, e colla disperazione della probità oppressa a pentirsi
forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela
di quelle leggi che non era in sua balìa di non offendere, leggi
dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella
speranza che per lo piú scintilla nell’animo umano, la quale ci
fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per gli altri e gli avantaggiosi
per noi? Gli uomini abbandonati ai loro sentimenti i piú obvii amano
le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell’interesse
di ciascuno che fossero moderate, perché è piú grande
il timore di essere offesi che la voglia di offendere. Ritornando all’innocente
fallito, dico che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione
fino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza
il consenso delle parti interessate e di portar sotto altre leggi la di
lui industria, la quale dovrebb’esser costretta sotto pene ad essere impiegata
a rimetterlo in istato di soddisfare proporzionalmente ai progressi, qual
sarà il pretesto legittimo, come la sicurezza del commercio, come
la sacra proprietà dei beni, che giustifichi una privazione di libertà
inutile fuori che nel caso di far coi mali della schiavitù svelare
i secreti di un supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione
di un rigoroso esame! Credo massima legislatoria che il valore degl’inconvenienti
politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della
inversa della improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere
il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta
innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione,
alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all’ultima
la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà
di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero
debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed
arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono cosí
necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del
ben pubblico quanto nella misura delle grandezze. proprietà dei
beni, che giustifichi una privazione di libertà inutile fuori che
nel caso di far coi mali della schiavitù svelare i secreti di un
supposto fallito innocente, caso rarissimo nella supposizione di un rigoroso
esame! Credo massima legislatoria che il valore degl’inconvenienti politici
sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa
della improbabilità di verificarsi. Potrebbesi distinguere il dolo
dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza,
ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda
minori, ma con privazione di libertà, riserbando all’ultima la scelta
libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà
di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero
debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed
arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono cosí
necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del
ben pubblico quanto nella misura delle grandezze.
Con quale facilità il provido legislatore potrebbe
impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie
dell’innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt’i
contratti, e la libertà a tutt’i cittadini di consultarne i documenti
bene ordinati, un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi
sulla felice mercatura e destinato a soccorrere colle somme opportune l’infelice
ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero ed
innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi
leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel
seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi che d’inni immortali
di riconoscenza di generazione in generazione lo ricolmerebbero, sono o
le men cognite o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida
prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità
s’impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei
piccoli mortali.
Cap.35
ASILI
Mi restano
ancora due questioni da esaminare: l’una, se gli asili sieno giusti, e
se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei sia utile o
no. Dentro i confini di un paese non dev’esservi alcun luogo indipendente
dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l’ombra
segue il corpo. L’impunità e l’asilo non differiscono che di piú
e meno, e come l’impressione della pena consiste piú nella sicurezza
d’incontrarla che nella forza di essa, gli asili invitano piú ai
delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili è
il formare tante piccole sovranità, perché dove non sono
leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle
comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della
società. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono
grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia
utile il rendersi reciprocamente i rei fralle nazioni, io non ardirei decidere
questa questione finché le leggi piú conformi ai bisogni
dell’umanità, le pene piú dolci, ed estinta la dipendenza
dall’arbitrio e dall’opinione, non rendano sicura l’innocenza oppressa
e la detestata virtú; finché la tirannia non venga del tutto
dalla ragione universale, che sempre piú unisce gl’interessi del
trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell’Asia, quantunque
la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti
sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.
Cap.36
DELLA TAGLIA
L’altra
questione è se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo
conosciuto reo ed armando il braccio di ciascun cittadino farne un carnefice.
O il reo è fuori de’ confini, o al di dentro: nel primo caso il
sovrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un
supplicio, facendo cosí un’ingiuria ed una usurpazione d’autorità
negli altrui dominii, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a
far lo stesso con lui; nel secondo mostra la propria debolezza. Chi ha
la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di piú, un tal editto
sconvolge tutte le idee di morale e di virtú, che ad ogni minimo
vento svaniscono nell’animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento,
ed ora lo puniscono. Con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia,
di parentela, di amicizia, e coll’altra premia chi gli rompe e chi gli
spezza; sempre contradittorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli
animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutt’i cuori.
In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti
delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee riparazioni
di un edificio rovinoso che crolla da ogni parte. A misura che crescono
i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono
necessarie, e sempre piú tendono a confondersi colla vera politica.
Gli artificii, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo piú
prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità
di ciascuno in particolare. I secoli d’ignoranza medesimi, nei quali la
morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d’instruzione
e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi che premiano il tradimento
e che eccitano una guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra
i cittadini, si oppongono a questa cosí necessaria riunione della
morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità,
le nazioni la pace, e l’universo qualche piú lungo intervallo di
tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.
Cap.37
ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITÀ
Perché
le leggi non puniscono l’intenzione, non è però che un delitto
che cominci con qualche azione che ne manifesti la volontà di eseguirlo
non meriti una pena, benché minore all’esecuzione medesima del delitto.
L’importanza di prevenire un attentato autorizza una pena; ma siccome tra
l’attentato e l’esecuzione vi può essere un intervallo, cosí
la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al
pentimento. Lo stesso dicasi quando siano piú complici di un delitto,
e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando piú
uomini si uniscono in un rischio, quant’egli sarà piú grande
tanto piú cercano che sia uguale per tutti; sarà dunque piú
difficile trovare chi si contenti d’esserne l’esecutore, correndo un rischio
maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all’esecutore
fosse fissato un premio; avendo egli allora un compenso per il maggior
rischio la pena dovrebbe esser eguale. Tali riflessioni sembreran troppo
metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi
procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un
delitto.
Alcuni tribunali offrono l’impunità a quel
complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale
spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl’inconvenienti sono
che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati,
perché sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che
quegli di viltà: perché il primo non è frequente,
perché non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia
conspirare al ben pubblico, e la seconda è piú comune e contagiosa,
e sempre piú si concentra in se stessa. Di piú, il tribunale
fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora
l’aiuto di chi l’offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti,
e che essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori intimoriscono
il popolo; di piú, si contribuisce a mostrare che chi manca di fede
alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato.
Sembrerebbemi che una legge generale che promettesse la impunità
al complice palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale
dichiarazione in un caso particolare, perché cosí preverrebbe
le unioni col reciproco timore che ciascun complice avrebbe di non espor
che se medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati che
veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge
però dovrebbe accompagnare l’impunità col bando del delatore…
Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando
le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della
morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione
sarebbe poi se si mancasse all’impunità promessa, e che per dotte
cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi
ha corrisposto all’invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali
esempi, e perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione
altra idea che di una macchina complicata, di cui il piú destro
e il piú potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed
insensibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere
e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti piú
cari e le passioni piú violente, sí tosto che le veggono
utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.
Cap.38
INTERROGAZIONI SUGGESTIVE, DEPOSIZIONI
Le nostre
leggi proscrivono le interrogazioni che chiamansi suggestive in un processo:
quelle cioè secondo i dottori, che interrogano della specie, dovendo
interrogare del genere, nelle circostanze d’un delitto: quelle interrogazioni
cioè che, avendo un’immediata connessione col delitto, suggeriscono
al reo una immediata risposta. Le interrogazioni secondo i criminalisti
devono per dir cosí inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare
giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono o per
non suggerire al reo una risposta che lo metta al coperto dell’accusa,
o forse perché sembra contro la natura stessa che un reo si accusi
immediatamente da sé. Qualunque sia di questi due motivi è
rimarcabile la contradizione delle leggi che unitamente a tale consuetudine
autorizzano la tortura; imperocché qual interrogazione piú
suggestiva del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perché
il dolore suggerirà al robusto un’ostinata taciturnità onde
cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole suggerirà la
confessione onde liberarsi dal tormento presente piú efficace per
allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza
lo stesso, perché se una interrogazione speciale fa contro il diritto
di natura confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto piú facilmente:
ma gli uomini piú dalla differenza de’ nomi si regolano che da quella
delle cose. Fra gli altri abusi della grammatica i quali non hanno poco
influito su gli affari umani, è notabile quello che rende nulla
ed inefficace la deposizione di un reo già condannato; egli è
morto civilmente, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un
morto non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora
molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato
con seria riflessione se la verità dovesse cedere alle formule giudiciali.
Purché le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno
che fermino il corso della giustizia, perché non dovrassi concedere,
anche dopo la condanna, e all’estrema miseria del reo e agl’interessi della
verità uno spazio congruo, talché adducendo egli cose nuove,
che cangino la natura del fatto, possa giustificar sé od altrui
con un nuovo giudizio? Le formalità e le ceremonie sono necessarie
nell’amministrazione della giustizia, sí perché niente lasciano
all’arbitrio dell’amministratore, sí perché danno idea al
popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare,
sí perché sugli uomini imitatori e schiavi dell’abitudine
fanno piú efficace impressione le sensazioni che i raziocini. Ma
queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in
maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o troppo semplice
o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa che le concilii
il popolo ignorante. Finalmente colui che nell’esame si ostinasse di non
rispondere alle interrogazioni fattegli merita una pena fissata dalle leggi,
e pena delle piú gravi che siano da quelle intimate, perché
gli uomini non deludano cosí la necessità dell’esempio che
devono al pubblico. Non è necessaria questa pena quando sia fuori
di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talché
le interrogazioni siano inutili, nell’istessa maniera che è inutile
la confessione del delitto quando altre prove ne giustificano la reità.
Quest’ultimo caso è il piú ordinario, perché la sperienza
fa vedere che nella maggior parte de’ processi i rei sono negativi.
Cap.39
DI UN GENERE PARTICOLARE DI
DELITTI
Chiunque
leggerà questo scritto accorgerassi che io ho ommesso un genere
di delitti che ha coperto l’Europa di sangue umano e che ha alzate quelle
funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani,
quand’era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine
l’udire i sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero
fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere dell’ossa incarbonite e il
friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno
che il luogo, il secolo e la materia non mi permettono di esaminare la
natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe
il provare come debba essere necessaria una perfetta uniformità
di pensieri in uno stato, contro l’esempio di molte nazioni; come opinioni,
che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze
troppo lontane dalla umana capacità, pure possano sconvolgere il
ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre;
e come la natura delle opinioni sia composta a segno che mentre alcune
col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannotando
le vere, le false si sommergono nell’oblio, altre, mal sicure per la nuda
loro costanza, debbano esser vestite di autorità e di forza. Troppo
lungo sarebbe il provare come, quantunque odioso sembri l’impero della
forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione,
indi l’avvilimento; quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine
e fraternità comandato dalla ragione e dall’autorità che
piú veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò
deve credersi evidentemente provato e conforme ai veri interessi degli
uomini, se v’è chi con riconosciuta autorità lo esercita.
Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto
sociale, e non dei peccati, de’ quali le pene, anche temporali, debbono
regolarsi con altri principii che quelli di una limitata filosofia.
Cap.40
FALSE IDEE DI UTILITÀ
Una sorgente
di errori e d’ingiustizie sono le false idee d’utilità che si formano
i legislatori. Falsa idea d’utilità è quella che antepone
gl’inconvenienti particolari all’inconveniente generale, quella che comanda
ai sentimenti in vece di eccitargli, che dice alla logica: servi. Falsa
idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali
per un inconveniente o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe
agli uomini il fuoco perché incendia e l’acqua perché annega,
che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che proibiscono di
portar le armi sono leggi di tal natura; esse non disarmano che i non inclinati
né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di
poter violare le leggi piú sacre della umanità e le piú
importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie,
e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravenzioni, e
l’esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima
all’uomo, carissima all’illuminato legislatore, e sottopone gl’innocenti
a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli
assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscemano gli omicidii,
ma gli accrescono, perché è maggiore la confidenza nell’assalire
i disarmati che gli armati. Queste si chiaman leggi non prevenitrici ma
paurose dei delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni
fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl’inconvenienti ed
avantaggi di un decreto universale. Falsa idea d’utilità è
quella che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetria
e l’ordine che soffre la materia bruta e inanimata, che trascura i motivi
presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine,
per dar forza ai lontani, de’ quali brevissima e debole è l’impressione,
se una forza d’immaginazione, non ordinaria nella umanità, non supplisce
coll’ingrandimento alla lontananza dell’oggetto. Finalmente è falsa
idea d’utilità quella che, sacrificando la cosa al nome, divide
il ben pubblico dal bene di tutt’i particolari. Vi è una differenza
dallo stato di società allo stato di natura, che l’uomo selvaggio
non fa danno altrui che quanto basta per far bene a sé stesso, ma
l’uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender
altri senza far bene a sé. Il dispotico getta il timore e l’abbattimento
nell’animo de’ suoi schiavi, ma ripercosso ritorna con maggior forza a
tormentare il di lui animo. Quanto il timore è piú solitario
e domestico tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della
sua felicità; ma quanto è piú pubblico ed agita una
moltitudine piú grande di uomini tanto è piú facile
che vi sia o l’imprudente, o il disperato, o l’audace accorto che faccia
servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti piú
grati e tanto piú seducenti quanto il rischio dell’intrapresa cade
sopra un maggior numero, ed il valore che gl’infelici danno alla propria
esistenza si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa
è la cagione per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che
l’odio è un sentimento tanto piú durevole dell’amore, quanto
il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indebolisce
il secondo.
Cap.41
COME SI PREVENGANO I DELITTI
È
meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale
d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al
massimo di felicità o al minimo d’infelicità possibile, per
parlare secondo tutt’i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi
impiegati fin ora sono per lo piú falsi ed opposti al fine proposto.
Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini
ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le
costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti
non si turbino nei loro movimenti cosí nelle infinite ed oppostissime
attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi
umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli
uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine
di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono
nascere, ma egli è un crearne dei nuovi, egli è un definire
a piacere la virtú ed il vizio, che ci vengono predicati eterni
ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse essere vietato tutto
ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l’uomo
dell’uso de’ suoi sensi. Per un motivo che spinge gli uomini a commettere
un vero delitto, ve ne son mille che gli spingono a commetter quelle azioni
indifferenti, che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità
dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l’ampliare la
sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commettergli.
La maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo
di tutti al comodo di alcuni pochi.
Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian
chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle,
e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi
favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi. Fate che
gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è
salutare, ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo.
Gli uomini schiavi sono piú voluttuosi, piú libertini, piú
crudeli degli uomini liberi. Questi meditano sulle scienze, meditano sugl’interessi
della nazione, veggono grandi oggetti, e gl’imitano; ma quegli contenti
del giorno presente cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione
dall’annientamento in cui si veggono; avvezzi all’incertezza dell’esito
di ogni cosa, l’esito de’ loro delitti divien problematico per essi, in
vantaggio della passione che gli determina. Se l’incertezza delle leggi
cade su di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la
di lei indolenza e stupidità. Se cade in una nazione voluttuosa,
ma attiva, ella ne disperde l’attività in un infinito numero di
piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore e
che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza.
Se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l’incertezza vien tolta alla
fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù,
e dalla schiavitù alla libertà.
Cap.42
DELLE SCIENZE
Volete
prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I
mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione,
e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre
un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante e le fischiate
di un illuminato. Le cognizioni facilitando i paragoni degli oggetti e
moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni
agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto piú facilmente
quanto si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze.
In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa
ignoranza e trema l’autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile
la vigorosa forza delle leggi; perché non v’è uomo illuminato
che non ami i pubblici, chiari ed utili patti della comune sicurezza, paragonando
il poco d’inutile libertà da lui sacrificata alla somma di tutte
le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano
divenire conspiranti contro di lui. Chiunque ha un’anima sensibile, gettando
uno sguardo su di un codice di leggi ben fatte, e trovando di non aver
perduto che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto
a benedire il trono e chi lo occupa
Non è vero che le scienze sian sempre dannose
all’umanità, e quando lo furono era un male inevitabile agli uomini.
La moltiplicazione dell’uman genere sulla faccia della terra introdusse
la guerra, le arti piú rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei
che nascevano colla necessità e con essa perivano. Questa fu la
prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perché
la loro indolenza e poca sagacità gli preservava dall’errore. Ma
i bisogni si moltiplicavano sempre piú col moltiplicarsi degli uomini.
Erano dunque necessarie impressioni piú forti e piú durevoli
che gli distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d’insociabilità,
che si rendeva sempre piú funesto. Fecero dunque un gran bene all’umanità
quei primi errori che popolarono la terra di false divinità (dico
gran bene politico) e che crearono un universo invisibile regolatore del
nostro. Furono benefattori degli uomini quegli che osarono sorprendergli
e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti
posti di là dai sensi, che loro fuggivan davanti a misura che credean
raggiungerli, non mai disprezzati, perché non mai ben conosciuti,
riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente
gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni che si
formarono da’ popoli selvaggi, questa fu l’epoca della formazione delle
grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario e forse unico.
Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui i miracoli piú straordinari
e le grazie piú segnalate tennero luogo della umana politica. Ma
come è proprietà dell’errore di sottodividersi all’infinito,
cosí le scienze che ne nacquero fecero degli uomini una fanatica
moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano
di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono persino l’antico
stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio
le opinioni, sono dannose.
La seconda è nel difficile e terribil passaggio
dagli errori alla verità, dall’oscurità non conosciuta alla
luce. L’urto immenso degli errori utili ai pochi potenti contro le verità
utili ai molti deboli, l’avvicinamento ed il fermento delle passioni, che
si destano in quell’occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità.
Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo
si rassomigliano quanto all’epoche principali, vi troverà piú
volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle
che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre dell’ignoranza
alla luce della filosofia, e dalla tirannia alla libertà, che ne
sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi ed estinto l’incendio
che ha purgata la nazione dai mali che l’opprimono, la verità, i
di cui progressi prima son lenti e poi accelerati, siede compagna su i
troni de’ monarchi ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche,
chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia
piú dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle
cose ben conosciute dagli uomini lor sien funesti?
Se la cieca ignoranza è meno fatale che il
mediocre e confuso sapere, poiché questi aggiunge ai mali della
prima quegli dell’errore inevitabile da chi ha una vista ristretta al di
qua dei confini del vero, l’uomo illuminato è il dono piú
prezioso che faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, che lo rende
depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità
e a non temerla, privo della maggior parte dei bisogni dell’opinione non
mai abbastanza soddisfatti, che mettono alla prova la virtú della
maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l’umanità dai
punti di vista piú elevati, avanti a lui la propria nazione diventa
una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli
par tanto minore quanto è maggiore la massa dell’umanità
che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano dei bisogni e degli interessi
non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella
pubblica luce i principii predicati nell’oscurità, ed acquistano
l’abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini
tali forma la felicità di una nazione, ma felicità momentanea
se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero che scemino la probabilità
sempre grande di una cattiva elezione.
Cap.43
MAGISTRATI
Un altro
mezzo di prevenire i delitti si è d’interessare il consesso esecutore
delle leggi piuttosto all’osservanza di esse che alla corruzione. Quanto
maggiore è il numero che lo compone tanto è meno pericolosa
l’usurpazione sulle leggi, perché la venalità è piú
difficile tra membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati
ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la
porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo
dell’intrapresa. Se il sovrano coll’apparecchio e colla pompa, coll’austerità
degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi
si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere piú i magistrati
che le leggi, essi profitteranno piú di questo timore di quello
che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.
Cap.44
RICOMPENSE
Un altro
mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtú.
Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte
le nazioni del dì d’oggi. Se i premi proposti dalle accademie ai
discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni
e i buoni libri, perché non i premi distribuiti dalla benefica mano
del sovrano non moltiplicherebbeno altresí le azioni virtuose? La
moneta dell’onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del
saggio distributore.
Cap.45
EDUCAZIONE
Finalmente
il piú sicuro ma piú difficil mezzo di prevenire i delitti
si è di perfezionare l’educazione, oggetto troppo vasto e che eccede
i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo
intrinsecamente alla natura del governo perché non sia sempre fino
ai piú remoti secoli della pubblica felicità un campo sterile,
e solo coltivato qua e là da pochi saggi. Un grand’uomo, che illumina
l’umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali
sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini,
cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella
scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei
fenomeni sí morali che fisici che il caso o l’industria presenta
ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtú per la facile
strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della
necessità e dell’inconveniente, e non colla incerta del comando,
che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.
Cap.46
DELLE GRAZIE
A misura
che le pene divengono piú dolci, la clemenza ed il perdono diventano
meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza
dunque, quella virtú che è stata talvolta per un sovrano
il supplemento di tutt’i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una
perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare
regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive
nel disordine del sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie
in proporzione dell’assurdità delle leggi e dell’atrocità
delle condanne. Quest’è la piú bella prerogativa del trono,
questo è il piú desiderabile attributo della sovranità,
e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori
della pubblica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni
ha in suo favore il pregiudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente
corredo d’infiniti commentatori, il grave apparato dell’eterne formalità
e l’adesione dei piú insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri
che la clemenza è la virtú del legislatore e non dell’esecutor
delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi
particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti
e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare
la lusinga dell’impunità, è un far credere che, potendosi
perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza
che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona
le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con
un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto
d’impunità. Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori
di esse nei casi particolari, ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore.
Saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell’amor
proprio, e l’interesse generale sia il risultato degl’interessi di ciascuno,
e non sarà costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi
a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de’ particolari, e
ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza.
Profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli,
godano in pace quella piccola porzione di felicità che lo immenso
sistema, stabilito dalla prima Cagione, da quello che è, fa loro
godere in quest’angolo dell’universo.
Cap.47
CONCLUSIONE
Conchiudo
con una riflessione, che la grandezza delle pene dev’essere relativa allo
stato della nazione medesima. Piú forti e sensibili devono essere
le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato
selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta
al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato
di società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve
scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione
tra l’oggetto e la sensazione.
Da quanto si è veduto finora può cavarsi
un teorema generale molto utile, ma poco conforme all’uso, legislatore
il piú ordinario delle nazioni, cioè: perché ogni
pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino,
dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle
possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle
leggi. |