TRIBUNALE DI BARI
Sezione del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
NON RESTRITTIVA
Proc. n. 8880/04-21 R.N.R.
Proc. n. 12546/04 R.G.G.I.P.
Il giudice
Giuseppe De Benedictis
In
relazione alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero, pervenuta a
questo Ufficio in data 30.9.2004 per ottenere l’applicazione della misura
cautelare del divieto di espatrio, nei confronti di:
SPINELLI (omissis), res. Sammichele di Bari (omissis), persona attualmente indagata per il delitto di cui all’art. 288 C.p. perché, in concorso con altre persone, procedeva nel territorio dello Stato e senza l’approvazione del Governo all’arruolamento di Forese Dridi, Agliana Maurizio e Cupertino Umberto affinché militassero in territorio irakeno in favore di forze armate straniere (angloamericane, per la precisione), in concerto ed in cooperazione con le medesime, in contrapposizione a gruppi armati stranieri.
Fatto commesso in Sammichele di Bari in epoca antecedente e prossima al 4 aprile del 2004.
Letti gli atti del fascicolo inviato in visione dal P.M., in particolare l’interrogatorio dell’indagato stesso, reso al P.M. di Bari il 20.9.2004, la nota della Procura di Brescia n. 12736/04 mod. 44 del 24.4.2004, la informativa della DIGOS di Bari del 30.4.2004, quella del 26.5.2004, quella del 9.6.2004 e quella del 9.7.2004, nonché le dichiarazioni testimoniali rese alla Questura di Pratoi da Vernis Andrè Gabriel Joseph il 5.5.2004, alla Questura di Genova da Forese Dridi il 12.5.2004 con la allegata copia del cosiddetto “accordo professionale” tra il Forese e la “Presidium International Corporation” con sede legale alle Seychelles, da Meli Cristiano il 5.7.2004 e da Casti Paolo il 17.6.2004 (con allegata email inviata il 12.1.2004 da tale “Paolo Simeone” all’indirizzo paol.casti@(omissis) dove il Casti è indicato come “Mamutones” e la risposta del Casti al Simeone, all’indirizzo [email protected] del giorno dopo le dichiarazioni di Agliana Maurizio e Cupertino Umberto alla Procura Antimafia della Repubblica di Genova (rese però presso gli uffici della D.N.A. di Roma) il 6.7.2004; preso atto infine che, così come richiesto dal primo comma dell’art. 313 C.p., per tale delitto ipotizzato a carico dello SPINELLI il Ministero della Giustizia, con propria nota n. prot. 212-2-676/2004/2971/04 del 20.7.2004 ha concesso l’autorizzazione a procedere a scioglimento della riserva precedentemente formulata, osserva quanto segue.
***
Appare
invero inutile in questa sede, non fosse altro che per il clamore sollevato
per settimane durante e dopo la vicenda dei quattro ostaggi italiani sequestrati
in Irak da uno dei tanti gruppuscoli islamici che compongono attualmente
il panorama di guerriglieri anti-americani (rectius anti-occidentali)
in quello sfortunato paese, ricordare quella vicenda, che si concluse peraltro
con la barbara esecuzione di uno dei quattro; quello che preme, invece,
in questa vicenda, è ricostruire le responsabilità penali
di una persona che ebbe un ruolo primario nella partenza di quei quattro
cittadini italiani per l’Irak e, soprattutto, per la definizione dell’incarico
che in quel paese straniero gli stessi avrebbero svolto.
Premesso
che il procedimento in questione ha preso le mosse da una iscrizione a
carico di ignoti n. 5828 mod. 44 del corrente anno, per i reati di cui
agli art. 288, 289 bis in relazione all’art. 575 C.p. commesso nel territorio
dell’Irak da ignoti ai danni di Quattrocchi Fabrizio (gli atti relativi
all’omicidio del cittadino italiano sono stati comunque trasmessi alla
Procura della Repubblica di Roma, che per prima aveva proceduto alla iscrizione
del relativo procedimento penale per l’eventuale identificazione dei relativi
responsabili) proseguendo la Procura di Bari le indagini relative all’ipotizzato
delitto di cui all’art. 288 C.p.p., che dai primi accertamenti risultava
essersi consumato nel territorio di Bari, realizzando all’uopo un proficuo
scambio di informazioni con la Procura del Tribunale di Genova, per analogo
reato commesso in quel territorio.
A
seguito di tali indagini una prima informativa a carico dello SPINELLI
era redatta il 26.5.2004 dalla DIGOS locale ed il 3.6.2004 si iscriveva
il fascicolo mod. 21 a suo nome (del quale trattiamo in questa sede) per
il delitto di cui all’art. 288 C.p. da lui commesso in Sammichele di Bari,
in concorso con altri, in epoca prossima ed anteriore al 4 aprile del corrente
anno.
Invero
le indagini hanno consentito sinora di accertare che era effettivamente
vero quanto ipotizzato, subito dopo il sequestro dei quattro italiani in
Irak, che essi erano sul territorio di quel paese in veste di mercenari,
o, quantomeno, di “gorilla” a protezione di uomini di affari in quel martoriato
paese.
Per
la precisione, in un articolo di stampa apparso anche sul locale quotidiano
de “La Gazzetta del Mezzogiorno” il 21.4.2004 (pag. 3), il giornalista
Boccardi Stefano riportava una intervista rilasciata telefonicamente dall’Irak
da un quinto cittadino italiano, lo SPINELLI, appunto, amico e compaesano
del Cupertino, nella quale lo SPINELLI, appresa la notizia dell’apertura
di una inchiesta sulla vicenda degli ostaggi in Irak, difendeva i quattro
amici, additati come “mercenari” e si rendeva disponibile a qualsiasi tipo
di chiarimento sul tipo di servizio che gli stessi di fatto svolgevano
in quel paese, identificati dallo SPINELLI come – ed unicamente – addetti
alla sicurezza dei civili. In quello stesso articolo sif aceva cenno ad
una società con sede centrale alle Seychelles, la “Presidium”, della
quale lo SPINELLI affermava pubblicamente di essere il referente per l’Italia,
asserendo addirittura di averne istituito una succursale nel suo paese
(Sammichele di Bari).
In
realtà le indagini espletate, ed in particolare le dichiarazioni
dei due ostaggi Agliana e Cupertino e di altri testi, nonché i testi
di vari e-mail (ed in particolare quelle ricordate sopra, intercorse il
12 e 13 gennaio 2004 tra Casto e Simeoni) permettevano di approfondire
la natura dei rapporti tra SPINELLI e la “Presidium Corporation” e, soprattutto,
la reale funzione svolta in Irak dagli uomini arruolati in Italia dallo
SPINELLI per conto di tale società estera.
La
“Presidium”, infatti, così come si legge nel suo sito internet,
si autodescrive come società “leader nell’addestramento operativo
in Paesi ad alto rischio”, ed oltre la sede centrale nel paradiso fiscale
delle Seychelles, ha alcune succursali in altri Paesi, Italia inclusa;
le ulteriori, e meglio particolareggiate, finalità della “Presidium”
sono poi riportate nelle pagine web del sito di tale società, e
tutte indicano servizi non solo relativi alla sicurezza di persone ad alto
rischio (quindi si tratta di gorilla o bodyguard, che dir si voglia), ma
addirittura offrono corsi di formazione per persone che vogliano intraprendere
attività a dir poco peculiari quali “negoziazione per la risoluzione
di rapimenti”, “controspionaggio”, “piani di evacuazione”, “ricognizioni”,
“sminamento e bonifica nel territorio” e, in modo ancor più palese,
“combattimento nella jungla”, in ambiente “urbano”, nel “deserto”, “commandos”,
“controterrorismo”, “controguerriglia” e, addirittura, “controsorveglianza”
(cioè tecniche per elude la sorveglianza di altri bodyguard, il
che vuol dire per scopi solitamente poco edificanti, quali il rapimento
e l’omicidio della persona protetta), attività che caratterizzano
in maniera abbastanza palese, qualsiasi cosa ne dicesse SPINELLI nel suo
articolosopra citato pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la “Presidium
Corporation” come un centro di addestramento ed arruolamento di mercenari
(o peggio, come farebbe pensare la scelta della sede centrale in un paradiso
fiscale e la relativa tranquillità che offre, per la proprio pubblicità,
l’uso di un sito internet, consultabile da tutti ma rintracciabile, nella
sua fonte, da pochi e come avvalora, almeno per il nostro Paese, la politica
“aziendale” di detta società estera di aprire delle succursali praticamente
solo virtuali, in quanto, per esempio, la sede di Olbia della “Presidium”
corrisponde praticamente ad una scuola per addestramento di sommozzatori
denominata “Stemasud” – il cui titolare, come da rapporto in atti della
P.S. di quel centro sardo, sembra essere estraneo alle attività
oggi contestate allo SPINELLI – e la sede di Sammichele di Bari pubblicizzata
dall’odierno indagato corrisponde ad una vecchia abitazione fatiscente
e disabitata da lungo tempo).
Il
ruolo dello SPINELLI nell’arruolamento di cittadini italiani da mandare
in Irak con compiti del tutto identici a quelli di militari, invece, emerge
da alciune dichiarazioni rese da testimoni, in particolare dal Forese,
ed hanno evidenziato il suo centrale ed insostituibile ruolo di anello
di collegamento tra la “Presidium” ed i cittadini italiani sequestrati.
Lo
SPINELLI, anzitutto, può essere – alla luce delle indagini svolte
dalla DIGOS – considerato una guardia del corpo professionista, come si
può dedurre da una sua specia di lettera di referenze rilasciata
dal medesimo nel sito internet www.kali.it,
decantando la sua abilità con le arti marziali e tecniche di combattimento
ravvicinato e nello stesso documento lo SPINELLI si definiva altresì
come socio di una società di protezione e sicurezza con sede a Nizza
di nome “Bodyguard Europe 2000”, che si occupava anch’essa, guarda caso,
di formazione ed addestramento di operatori per la sicurezza privati, esaltando
i metodi particolarmente “duri” di addestramento, affermando che per entrare
a frequentare tali corsi occorreva avere già una pregressa esperienza,
come quella in possesso di giovani ex militanti di reparti speciali di
Forze Armate e di praticanti abituali di arti marziali, parlando nella
stessa di “tecniche di tiro operativo antiterrorismo”, terminolgia che
richiama l’addestramento tattico militare degli snipers (cecchini), quindi
di tipo offensivo e non certo difensivo.
Ma
il quadro indiziario definitivo a carico dello SPINELLI, quale coordinatore
e mediatore dell’arruolamento dei quattro italiani in Irak, si è
avuto grazie alle dichiarazioni dei parenti di costoro, oltre che dall’articolo
apparso sulla cronaca di Prato sul quotidiano locale “Il Tirreno” il 4.5.2004
intitolato “Il maestro di Maurizio Agliana rivela i retroscena del reclutamento”:
il maestro in questione era il francese Vernis che, sentito dalla DIGOS
di Genova, confermava il contenuto di detto articolo e dichiarava di essere
socio unico della ditta di “protezione di beni e persone in Francia, precisamente
a Nizza, denominata Bodyguard Europe 2000s.a.r.l., avente a oggetto la
protezione ravvicinata e la scorta, la sicurezza ravvicinata delle persone
e dei beni materiali privati”, società che non aveva una sede stabile
vera e propria, ma all’occorrenza era contattata dai clienti tramite casella
postale, confermando inoltre Vernis che all’estero si serviva di collaborazione
esterna di operatori francesi e, per quello che più ci riguarda,
di avere conosciuto lo SPINELLI e di avere lavorato con lui, affermando
(particolare indicato anche dalla sorella di Cupertino) che lo SPINELLI
era ancora occupato in Irak (attualmente alle dipendenze della “Dyncorp
– CSC Company”, società americana del tutto identica, nel peculiare
oggetto sociale, alla “Presidium”).
Il
Forese, invece, premesso di essere una guardia giurata e quindi come tale
pratica nell’uso di armi da fuoco e di avere conosciuto il Vernis, consegnava
all’esito della sua escussione a Genova una copia del contratto preliminare
sottoscritto in Italia e propostogli dallo SPINELLI per conto della “Presidium
Corporation”, nel quale, in cambio di settemila dollari al mese, egli accettava
di operare in Irak (dove, di fatto, invece che per la “Presidium” aveva
operato per altra società denominat DTS) come operatore di sicurezza
con in dotazione una mitraglietta tedesca MP-5 calibro 9 Parabellum ed
una pistola semiautomatica del medesimo calibro (le stesse, identiche,
armi indicate nelle e-mail intercorse tra Casto e Simeoni, sopra citate,
versate in atti, armi considerate da guerra secondo la legislazione italiana,
le stesse armi fornite da Simeoni ad Agliana e Cupertino al momento del
loro arrivo a Baghdad).
Il
fatto che lo SPINELLI arruolasse e contattasse in Italia, per conto della
“Presidium Corporation” persone con caratteristiche professionali idonee
ad affrontare situazioni ad alto rischio in territori di guerra, è
dimostrato, oltre che dalle dichiarazioni di Agliana, Cupertino e Forese,
anche dal fatto che egli sia l’unico del gruppo di italiani partito dall’Italia
il 4.4.2004 ad aver poi ottenuto un contratto a lungo termine con la “DynCorp”
(come ricordato anche da Agliana nelle sue dichiarazioni), proponendo per
7000 dollari al mese un contratto con le persone assunte le cui quanto
mai generiche e vaghe clausole contrattuali mostrano non tanto che la “Presidium”
pretendeva dagli stessi un operato di vigilanza e protezione di singole
persone, civili, ovviamente, quanto che dovevano operare, non si sa bene
con quali scopi, anche per altre società avallate dalla “Presidium”,
quale appunto la DTS ricordata dal Forese, in una sorta di cruenta “intermediazione
di mano d’opera” per operazioni di tipo apertamente militare, come dimostra
il fatto che Cupertino, nelle sue dichiarazioni, abbia detto che i quattro
italiani avevano formato una squadra denominata “Delta”, particolare da
lui appreso soltanto durante la prigionia.,
Ancor
più chiaramente Meli ha dichiarato il 5.7.2004 di avere lavorato
con il Simeoni a Bassora (“piccoli lavoretti”) a protezione di società
umanitarie americane e nell’addestramento di guardie irakene, addestramento,
come da lui ricordato, soprattutto a base di kalashnikov, e che i quattro
italiani sequestrati vennero richiesti in Iraq in quanto tale Malcom, cittadino
americano di un’altra agenzia di “sicurezza”, tale Bearing Point, aveva
detto loro che avevano bisogno di una squadra di protezione “seria” presso
l’hotel “Babilon” di Baghdad ed allora Simeoni contattò gli italiani,
fra cui Quattrocchi, per la prima volta; in seguito i rapporti con Simeoni,
che egli sapeva essere in contatto con la “Presidium”, si deteriorano e
l’ultimo lavoro che svolse per lui fu quello di andare a prendere Cupertino,
Stefio, Agliana, Forese e SPINELLI ad Amman ed il giorno dopo passò
alla “Dyncorp”, seguito poco dopo dallo SPINELLI (giova ricordare che mentre
rendeva tali dichiarazioni Meli era convalescente in Italia per un colpo
di arma da fuoco da lui ricevuto in Irak sotto l’occhio sinistro mentre
scortava dei tecnici americani per conto della “Dyncorp”) e ricordava dello
SPINELLI che era stato addestrato militarmente in Israele, avendogli fatto
notare che portava sul passaporto un timbro di visto di ingresso in Israele,
cosa molto poco salubre in Irak, confermando di avere fatto arrivare in
Irak per tale tipo di “lavoro”, insieme a Simeoni e tale Castellani ben
undici italiani.
Che poi tale attività per cui (anche) lo SPINELLI reclutava in Irak cittadini italiani fosse tutt’altro che attività di scorta e protezione di civili, lo ha detto anche Casto, il quale, reclutato nel febbraio 2004, prima di Agliana, Cupertino, SPINELLI, Forese e Stefio, affermò di avere già trovato sul posto Simeoni, Meli e Quattrocchi e che Simeoni doveva reclutare una squadra di undici persone; il loro compito consisteva in vera e propria attività militare a supporto delle forze della coalizione anglo-americana, dicendo testualmente che, armati di pistola e mitraglietta MP5 dello stesso calibro: “Avevamo il potere di fermare e controllare le persone, ed in caso di necessità di aprire il fuoco, sempre e solo in risposta ad attacco armato. Preciso che questa attività era svolta con l’avallo della sicurezza dell’albergo, della polizia irakena ivi presente, e delle stesse forze della coalizione, che autonomamente o su nostra richiesta, ci coadiuvavano nell’espletamento delle nostre attività. Preciso che le stesse forze della coalizione (militari americani) in più occasioni hanno usufruito del comprensorio dell’albergo e delle sue strutture interne per porre delle basi di osservazione e postazioni di attacco (installazione di lanciarazzi” (…) “Secondo quanto riferitomi da Paolo Simeoni, la ragione di ciò poteva risiedere nel fatto che, come riferito a lui dai servizi americani, in esso vi fossero un nucleo dei <<Feddayn Saddam >>(Partigiani dell’ex dittatore, originariamente guidati, subito dopo la caduta del rais, dal suo defunto figlio maggiore.)
Tanto
premesso, quindi, in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
attualmente esistenti ex art. 273 C.p.p. a carico dello SPINELLI, le cui
dichiarazioni al P.M. del 27.9.2004 non sembrano affatto negare i fatti,
ma solo minimizzarli (peraltro cercando di attribuire la responsabilità
principalmente all’altro “arruolatore” di professione, lo Stefio, pure
sequestrato con gli altri tre arruolati) va detto come – sotto il profilo
della sussistenza di esigenze cautelari attualmente esistenti a suo carico
– non abbia alcuna valenza il fatto che egli sia persona del tutto incensurata,
tenuto conto anche del tipo di misura cautelare (non restrittiva) chiesta
nei suoi confronti dal P.M. e tenuto conto che l’alta pena edittale (da
quattro a quindici anni di reclusione) prevista per l’articolo del codice
penale al momento contestatogli esclude in radice, allo stato degli atti,
la possibilità dello SPINELLI di ottenere, anche con l’eventuale
ricorso ad un rito alternativo, una pena contenibile nei limiti edittali
necessari per la sospensione condizionale della medesima e, tanto malgrado
tale suo stato di formale incensuratezza, infatti, il giudizio prognostico
a suoi carico, comunque, non può, allo stato che essere negativo,
non solo all’esito dell’esame delle modalità, invero socialmente
allarmanti, professionali e reiterate, di commissione del fatto per cui
oggi é processo a suo carico, ma anche e soprattutto da tutta una
serie di criteri all’uopo dettati da una costante ed unanime giurisprudenza
di legittimità – anche per scegliere la misura più adeguata
e proporzionale all’entità del fatto contestato ad una determinata
persona – quali sono appunto quello dell’id quod plerumque accidit
(cfr. Cass. VI nr. 7 del 29.3.90), quello già esaminato prima delle
specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché quello
della personalità dell’imputato (cfr. Cass. V nr. 5290 dell’11.12.90),
degli elementi enunciati nell’art. 133 c.p. (cfr. Cass. VI, nr. 2828 del
15/2/91) e, peraltro, secondo un uniforme e consolidato orientamento giurisprudenziale
della Suprema Corte in materia di possibilità di emissione di una
misura cautelare a carico di soggetti del tutto incensurati, si rileva
come una prognosi di pericolosità sociale sfavorevole allo SPINELLI
ben può fondarsi anche sulla valutazione, filtrata ex art. 133 c.p.,
dei motivi a delinquere dell’indagato, la cui condotta risulta, in atti,
davvero estremamente allarmante, ove si pensi ai motivi per cui egli arruola
suoi concittadini da inviare all’estero, motivi che si ritengono al momento
chiari indici di una personalità criminogena, sintomatici di una
personalità da ritenere ragionevolmente incline al delitto e che
inducono, pertanto, questo Giudice ad una valutazione di attuale e rilevante
pericolosità sociale dello SPINELLI e, quindi, ad una prognosi infausta
di recidivazione criminosa nei suoi confronti, prognosi che è infausta
anche sotto il profilo del pericolo di fuga all’estero del predetto, donde
la peculiare misura cautelare richiesta dal P.M., l’unica allo stato che,
senza sacrificare la libertà personale dello SPINELLI, consenta
comunque di impedirgli di allontanarsi dal territorio dello Stato e reiterare,
nel contempo, fatti della stessa specie di quelli per cui è processo
a suo carico.
In effetti, proprio per il pericolo di fuga, va detto come nella nota del 24.9.2004 della DIGOS precedentemente ricordata emerge chiaramente che lo SPINELLI ha intenzione di emigrare a breve per il Brasile insieme alla madre, e di aprire in quel Paese latino-americano una identica attività “nell’ambito della sicurezza”, per cui appare evidente come il divieto di espatrio chiesto ex artt. 280-281 c.p.p. a suo carico dal P.M. appaia oggi l’unica misura appena efficace ad impedirgli non solo il pericolo di fuga concreto e quanto mai reale e prossimo per lo SPINELLI, quanto e soprattutto, vista la intima connessione con le sue peculiari attività “lavorative”, la possibilità di reiterare in futuro comportamenti delittuosi analoghi a quello per cui attualmente si indaga a suo carico, motivi questi per cui la richiesta cautelare nei confronti dello SPINELLI così come formulata dal P.M. in data odierna, appare integralmente accoglibile.
P. Q. M.
Il Giudice, letti gli artt. 273, 274, 275, 280 e 281 C.p.p.
Dispone per SPINELLI (omissis), come sopra generalizzato, il divieto di espatrio dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Giudice che procede, disponendo il sequestro del passaporto dello SPINELLI e l’apposizione, sugli altri documenti di identità eventualmente in suo possesso e validi per l’espatrio, della dicitura – a cura delle Pubbliche Amministrazioni che li hanno rilasciati – “non valido per l’espatrio”.
Manda
la propria Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza
-in duplice copia- al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, perché
ne curi l’esecuzione ed i successivi adempimenti.
Così deciso in Bari, il 01.10.2004
Il G.I.P.
![]() |