Il progetto di revisione della seconda parte della Costituzione
.
L’incidenza delle modifiche costituzionali
sui diritti dei cittadini, sull’assetto della giustizia costituzionale
e
sul sistema di governo autonomo della magistratura.
Sommario
1.
Premessa.
2.
L’intervento sul Consiglio Superiore della magistratura.
3.
Il ruolo della Corte costituzionale nel sistema vigente e nel progetto
di revisione costituzionale.
4.
La modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione (Le Regioni,
Le Province, I Comuni) e la tutela giurisdizionale dei diritti sociali.
* * *
1. Premessa.
L’associazione
nazionale magistrati ha ritenuto necessario svolgere una propria riflessione
sulla proposta di revisione costituzionale che giunge all’esame del parlamento
per la seconda deliberazione prevista dall’art. 138 Cost., al fine di valutare
l’incidenza delle modifiche costituzionali proposte sull’assetto della
giurisdizione ordinaria e costituzionale, sul sistema del governo autonomo
della magistratura e sulla tutela di fondamentali diritti sociali.
Il
presente documento – elaborato da un gruppo di lavoro composto da Marcello
Basilico, Bruno Di Marco, Nello Rossi, Giuseppe Santalucia –
riguarda perciò solo gli aspetti
della progettata riforma costituzionale che incidono direttamente o indirettamente
sul giudiziario e sulla giurisdizione.
2. L’intervento
sul Consiglio Superiore della magistratura.
Il
disegno di riforma della Parte II della Costituzione contiene una specifica
ma non marginale modificazione dell’attuale assetto del Consiglio superiore
della magistratura.
L’art.
26 del disegno di legge costituzionale riscrive l’art. 87 della Costituzione
sulle funzioni del Presidente della Repubblica e conferma che questi presiede
il Consiglio superiore della magistratura, ma aggiunge, innovando rispetto
all’attuale disciplina, che provvede anche alla nomina del vice presidente
dell’organo, scegliendolo nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.
L’art.
36 del disegno di legge prevede poi, in coerenza con la modificazione appena
illustrata, l’abrogazione dell’attuale quinto comma dell’art. 104 cost.,
ove si dispone che il vice presidente è eletto dal Consiglio fra
i componenti designati dal Parlamento.
Il
ridimensionamento dei poteri del Consiglio è il dato che con evidenza
emerge ad una prima lettura del progetto riformatore.
2.1.
Nel sistema attuale l’attribuzione della presidenza del Consiglio superiore
della magistratura al Capo dello Stato segna il punto di equilibrio tra
due esigenze in qualche modo contrapposte: da un lato, quella di impedire
pericolose interferenze del potere esecutivo nella vita dell’organo di
autogoverno e, dall’altro, quella di evitare chiusure corporative dell’ordine
giudiziario.
Alla
soluzione accolta in Costituzione si giunse per via di una mediazione tra
proposte divergenti, l’una che mirava ad attribuire la presidenza del CSM
al Ministro della giustizia, l’altra che invece riteneva più opportuno,
in nome dell’autonomia del Consiglio superiore, che esso fosse presieduto
da un magistrato, e specificamente dal primo presidente della Corte di
cassazione.
I
pericoli, a cui sia l’una che l’altra delle proposte poi scartate avrebbero
esposto la complessa architettura istituzionale, fecero propendere per
l’attribuzione della presidenza al Capo dello Stato in quanto massimo organo
di garanzia, espressione di un potere neutro.
Non
furono però del tutto accantonate le due proposte radicali, che
ebbero in qualche modo un riconoscimento, sia con la previsione della partecipazione,
quale membro di diritto, del primo presidente della Corte di cassazione,
sia con l’attribuzione di competenze costituzionali concorrenti in materia
di amministrazione della giustizia, o meglio dei servizi, al Ministro della
giustizia.
La
soluzione adottata in Costituzione ha avuto il pregio di garantire il più
alto grado di autonomia dell’organo consiliare mantenendo nel contempo
aperto il suo collegamento con l’esterno.
Le
prerogative costituzionali del Csm ricevono tutela dalla presidenza del
Capo dello Stato, che se ne fa garante non solo nei rapporti con gli altri
poteri dello Stato, ma anche nei rapporti con l’ordine giudiziario, onde
evitare influenze che ne possano compromettere l’imparzialità di
azione (Corte cost., sent. n. 148 del 1983). Ed al contempo la presidenza
del Capo dello Stato è di ostacolo a tentativi dello stesso Csm
di interpretare la politicità della sua funzione in termini di legittimazione
a prendere posizione nelle relazioni conflittuali tra le parti politiche.
Ma,
affinché tale tutela ( che proviene dall’esterno del Consiglio )
non si risolva in una perdita di autonomia dell’organo collegiale, sono
stati predisposti opportuni meccanismi antagonisti.
In
questo contesto deve essere letta la previsione dell’elezione del vice
presidente da parte dell’assemblea consiliare, efficace contrappeso alla
obbligata individuazione del vice presidente all’interno della componente
cd. laica, quindi estranea all’ordine giudiziario.
La
previsione di una vicepresidenza eletta dall’assemblea completa i contenuti
di garanzia della presidenza del Capo dello Stato, perché attraverso
essa si ha piena e chiara attestazione del massimo grado possibile di autonomia
funzionale, in modo che non risulti in concreto un’eccessiva supremazia
del capo dello Stato sul Csm.
2.2.
Il fatto che la norma costituzionale sia frutto di una complessa mediazione
rende chiaro che dalla sua modifica può derivare una significativa
alterazione dell’equilibrio a suo tempo realizzato.
Che
poi la progettata modifica intenda comprimere l’autonomia del Csm è
affermazione ancor più plausibile se solo si considera (pur senza
trascurare l’intenso contenuto di garanzia dell’attribuzione della presidenza
del Csm al Capo dello Stato) che già l’assetto attuale rappresenta
un’anomalia rispetto all’ordinaria regola che vuole che la presidenza di
un organo collegiale, peraltro di spiccata autonomia, sia espressa dall’interno
dell’organo stesso.
È
stato scritto che la presidenza del Capo dello Stato ha una <<natura
ambigua>> perché da essa promana un duplice rapporto con l’organo
consiliare, ora di pura e semplice rappresentanza, ora di separatezza ed
alterità. Il Capo dello Stato, nell’esercizio delle sue attribuzioni,
ora agisce come presidente dell’organo, ora come soggetto distinto ed altro,
a conferma dell’effettività del principio fondamentale per il quale
l’unità dell’ordinamento è realizzata dalla partecipazione
del Presidente della Repubblica ad ogni potere dello Stato, sia pure in
modo non <<ultimativo e determinante>> (G. U. Rescigno).
Con
questa premessa sulla rilevante dimensione politica del ruolo del Capo
dello Stato si giustifica la conclusione che la Costituzione, con la scelta
sulla presidenza del Csm, <<sposta la tradizionale influenza dell’esecutivo
sulla magistratura dal Governo al Presidente della Repubblica>>. (ancora
G. U. Rescigno).
Nel
vigente sistema costituzionale l’elezione del vicepresidente da parte dell’assemblea
plenaria del Csm significa l’instaurazione, anche se in modo implicito,
di un rapporto fiduciario con un organo vicario, che non esaurisce i suoi
compiti all’interno dei confini di un’ordinaria supplenza del presidente.
Si deve infatti tener presente che per costante prassi costituzionale (in
qualche modo necessitata dall’ampiezza dei poteri e dei compiti del Capo
dello Stato) il vice presidente assume ordinariamente i compiti di presidenza
dell’organo, a prescindere da fatti occasionali e temporanei di impedimento
o di assenza.
Il
vice presidente, ancora, compone, unitamente ai membri di diritto del Csm
e non come delegato del Capo dello Stato ma iure proprio, il Comitato di
presidenza, che è titolare di importanti poteri di promozione e
di esecuzione dell’attività del Csm stesso.
Il
Comitato di presidenza è sì previsto e disciplinato da una
legge ordinaria – la legge istitutiva del Csm – ma non va dimenticato il
ricco dibattito sulla sua costituzionalità e sulla opportunità
che la sua presidenza fosse attribuita al Capo dello Stato, in ragione
della rilevanza, addirittura decisiva, delle sue deliberazioni (Santosuosso).
L’iniziativa
della revisione costituzionale vuole allora spezzare il collegamento fiduciario
del vice presidente con l’assemblea, irrobustendone di contro il legame
con il Presidente della Repubblica, che si esprime ordinariamente, in termini
di fisiologica intensità, con il conferimento della delega per l’esercizio
stabile e continuativo di alcune funzioni.
Alla
compressione dell’autonomia del Csm si accompagna, nel disegno di revisione,
lo svilimento della figura del vice presidente, che, allontanato dall’assemblea
plenaria, è destinato a veder limitato il suo ruolo all’interno
del rapporto di delega con il Capo dello Stato, a vedere dunque potenziati
i compiti di esercizio di un potere altrui, con inevitabile depauperamento
del ruolo di mediazione e moderazione autorevole del dialogo, ed a volte
dello scontro, tra le componenti del Csm.
Ruolo
questo che non si addice al Capo dello Stato, per la neutralità
che ne connota la funzione, e di cui però si avverte la necessità
per un’ordinata vita del dibattito consiliare e per preservare integre
le attribuzioni del presidente della Repubblica quale organo esterno al
Csm.
Soltanto
l’instaurazione di un rapporto fiduciario, attraverso il meccanismo di
designazione elettorale, può dare legittimazione all’esercizio di
un così difficile compito.
Non
va poi trascurato che il rafforzamento del ruolo del presidente della Repubblica
in relazione di alterità rispetto al Csm va di pari passo con l’indebolimento
da tutti denunciato del ruolo del presidente nei confronti del Governo.
A
fronte di una consistente erosione di poteri e funzioni presidenziali in
nome di un premierato che mette duramente alla prova la tenuta stessa del
concetto di costituzionalismo, nei rapporti con il Csm, e per esso con
la Magistratura, il Capo dello Stato vede affermata una posizione di prevalenza
che per l’autonomia e l’indipendenza costituisce non tanto uno strumento
di salvaguardia ma un fattore di rischio.
Come
è stato osservato (Carlassare), il mantenimento, dopo il quarto
scrutinio, del criterio della maggioranza assoluta per l’elezione del Capo
dello Stato è un dato di destabilizzazione in un contesto politico
– elettorale incentrato sul sistema maggioritario senza che si sia posto
mano ad una seria revisione del sistema per l’individuazione di limiti
e freni allo strapotere della maggioranza.
In
questo scenario non si può ragionevolmente contare sull’elezione
di un Capo dello Stato veramente indipendente dalla maggioranza di governo,
e si fa pressante il pericolo che veda scolorire la neutralità della
funzione e non sia più nelle condizioni politiche per esprimere,
nella concretezza della vita istituzionale, il sapiente raccordo, a fini
di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, tra
la dimensione di componente interno al Csm e di organo esterno ad esso.
Di
tanto, il progetto di attribuirgli la designazione del vice presidente
è più che un serio allarme.
3.
Il ruolo della Corte costituzionale nel sistema vigente e nel progetto
di revisione costituzionale.
Nel
marzo del 1960, nell’ambito di un giudizio per conflitto di attribuzioni
sollevato dalla Regione Siciliana circa la soppressione da parte dello
Stato dei servizi ferroviari sulla linea Agrigento-Licata, la Corte costituzionale
affrontò ex professo la questione del suo ruolo e della sua collocazione
nell’ambito dell’ordinamento (sent. n. 13/1960).
In
quella occasione la Corte affermò che essa “esercita essenzialmente
una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza
della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali
dello Stato e di quelli delle Regioni”; sicché la sua decisione,
“concernendo la norma in sé, concorre non tanto alla interpretazione
ed alla attuazione, quanto all’accertamento della validità delle
norme dell’ordinamento”, cui è connessa la efficacia erga omnes
della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Sulla
base di tali considerazioni la Corte negò di poter “essere inclusa fra
gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano” in ragione delle
profonde differenze tra il compito affidatole (senza precedenti nell’ordinamento
italiano) e quelli ben noti e storicamente
consolidati propri degli organi giurisdizionali.
Tornando
sull’argomento nella sentenza n. 65 del 1965, la Corte –
nell’affermare che la gratuità del giudizio costituzionale è
principio connaturato al sistema della giustizia costituzionale – ribadì
che l’interesse tutelato dalla giurisdizione costituzionale è quello
“obiettivo” e “generale” di eliminare dall’ordinamento atti contrari a
norme costituzionali (di modo che “il giudizio di legittimità costituzionale,
pur ammettendo la partecipazione di parti private, si svolge al di sopra
dei loro interessi, non consente ostacoli, anche lievi o indiretti, al
proprio svolgimento”, gli è “naturalmente estraneo ogni concetto
di soccombenza” e non tollera che siano colpiti da remore o oneri pecuniari
“proprio coloro che collaborano a tale funzione” di difesa dell’ordinamento
costituzionale).
In
altri termini la Corte, nei rapporti con gli altri poteri costituzionali,
si pone quale organo costituzionale (non il solo) al quale è affidata
la funzione suprema di difesa della legalità costituzionale, o meglio,
dell’ordinamento costituzionale.
3.1.
La funzione di difesa
dell’ordinamento costituzionale svolta dalla Corte costituzionale è
stata ulteriormente sottolineata e valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale
sui principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Non
è questa la sede per percorrere lo sviluppo delle numerosissime
decisioni con le quali la Corte ha, di volta in volta, riconosciuto un
principio supremo, descrivendone al contempo il contenuto essenziale caratterizzante
(solo a titolo esemplificativo v. sent. nn. 98 del 1965, 30-31-32 del 1971,
12 del 1972, 175 del 1973, 183 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982, 232 del
1989, 170 del 1984, 168 del 1991, ordinanza n. 536 del 1995); è
utile, invece, soffermarsi sulle conseguenze che la Corte ha tratto dalla
ritenuta sussistenza dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
In
primo luogo la Corte ha riservato ai principi supremi “una valenza superiore
rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale”, ritenendo sindacabili,
ad esempio, sotto questo profilo, sia le disposizioni del Concordato, le
quali godono della particolare “copertura costituzionale” apprestata dall’art.
7 Cost., sia la legge di esecuzione del Trattato della CEE.
In
secondo luogo – in occasione di un giudizio incidentale di legittimità
costituzionale riguardante lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige – la Corte non solo ha ribadito la superiorità e, quindi,
la prevalenza dei principi supremi sulle leggi di revisione costituzionale
e sulle altre leggi costituzionali ma ha anche indicato i rimedi contro
la sua eventuale violazione.
Con
la sentenza n. 1146 del 1988, rigettando l’eccezione di insindacabilità
delle disposizioni aventi valore di legge costituzionale, quanto meno per
vizi sostanziali, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, la Corte
ha stabilito che i principi supremi “ non possono essere sovvertiti o modificati
nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale
o da altre leggi costituzionali”; ha precisato che hanno natura di principi
supremi “tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente
prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale
la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non
essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento
di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi
sui quali si fonda la Costituzione Italiana”; ha conseguentemente asserito
che è la Corte “competente a giudicare sulla conformità delle
leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche
nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento dello Stato, giacché,
“se così non fosse…si perverrebbe all’assurdo di considerare il
sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o
non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato
valore”.
3.2.
La giustizia costituzionale italiana, grazie alla Corte costituzionale,
si è in tal modo insediata a pieno titolo nell’alveo del costituzionalismo
moderno, tipico degli Stati costituzionali di democrazia pluralistica e
caratterizzato dal principio basilare della limitazione del potere, per
la realizzazione del quale, nell’antitesi “fra potere e razionalità
della legge”, la giustizia costituzionale
costituisce, per l’appunto, uno degli strumenti più efficaci, essendo
preposta a svolgere la funzione “di custode ed interprete dei limiti giuridici
posti dalla Costituzione”.
Dalla
celebre sentenza Marbury versus Madison del 1803, con la quale la Corte
Suprema degli Stati Uniti, sviluppando peraltro quanto già asserito
dal Federalist n. 78, affermò il principio della costituzione come
legge suprema, la negazione del quale “… sovvertirebbe il vero fondamento
di tutte le costituzioni scritte” e “darebbe in pratica al legislatore
una vera e propria onnipotenza”; attraverso Kelsen, il quale osservava
che “una costituzione cui manchi la garanzia dell’annullamento degli atti
incostituzionali non è, in senso tecnico, completamente obbligatoria”,
ad oggi, la storia del costituzionalismo moderno ed i compiti della giustizia
costituzionale affidati alle Corti costituzionali ruotano attorno ad un
filo conduttore comune, quello, come si esprime P. Haberle “di arginare
e controllare il potere allo stesso modo in cui anche la Costituzione intera
rappresenta un limite al potere”.
Sicché,
come ha incisivamente osservato L. Elia, ricordando il pensiero espresso
nel 1945 dall’illustre costituente Egidio Tosato, e richiamando altresì
una famosa decisione della Corte costituzionale francese del 23 agosto
1985, la giustizia costituzionale costituisce “vero e proprio remedium
omnipotentiae e delle tentazioni di onnipotenza” e “la loi votée
n’exprime la volonté générale que dans le respect
de la Constitution”.
Il
che corrisponde all’orientamento della Corte costituzionale seguito con
la citata sentenza n. 1146, dalla quale promana il dato positivo, e non
più solo teorico, che la Corte, lungi dal rivendicare una posizione
di superiorità rispetto al legislatore, si configura essa stessa,
rinvenendo in ciò la propria legittimazione, come strumento della
Costituzione, la quale se ne serve per riaffermare la primazia del potere
costituente sul potere derivato del legislatore.
Dunque,
nelle moderne democrazie pluralistiche, come bene è stato sottolineato
in dottrina (G. Azzariti), “le Corti costituzionali si propongono e si
affermano come garanti dell’unità dell’ordinamento costituzionale….
: della unitaria ed unica legalità costituzionale”.
Di
qui il difficile compito della Corte di preservare – attraverso una complessa
e sapiente opera di bilanciamento di principi e valori – la “unitaria ed
unica legalità costituzionale” dal rischio di derive disgregatrici.
Di qui, e a maggior ragione, la suprema esigenza di salvaguardare, anzi
rafforzare, quale irrinunciabile fattore di integrazione e di equilibrio,
l’estraneità e l’indipendenza della Corte costituzionale, quale
custode del pactum societatis, dalle logiche della conflittualità
politica, e dal senso di appartenenza e di schieramento tipici di questa.
3..3.
La Corte costituzionale, grazie alla sua attuale composizione paritaria
fra il numero dei giudici nominati dal Presidente della Repubblica, il
numero dei giudici nominati dal Parlamento in seduta comune e quello nominato
dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, ha saputo garantire,
non senza ricorrenti difficoltà, ma con saggezza ed autorevolezza
un equilibrio fra “ragioni alte” della politica e “ragioni alte” della
giurisdizione costituzionale, consentendo alla sua giurisprudenza di assurgere
nello scenario europeo e mondiale a “punto di riferimento per tutte le
riflessioni di giustizia costituzionale”.
Il
recente di progetto di revisione costituzionale approvato in Parlamento
in prima lettura, apparentemente
tocca solo marginalmente la Corte costituzionale; in realtà introduce
innovazioni che potrebbero incidere, alterandoli profondamente, sulla sua
natura e sul suo funzionamento.
Il
nuovo art. 135, invero, aumenta da cinque a sette il numero dei giudici
nominati dal Parlamento, dei quali tre vengono eletti dalla Camera e
quattro dal Senato (viene soppressa l’esigenza della seduta comune del
Parlamento); parallelamente riduce a quattro sia il numero dei giudici
nominati dal Presidente della Repubblica, sia quello eletto dalle supreme
magistrature.
Contemporaneamente,
con il nuovo testo dell’art. 128 si amplia enormemente la competenza della
Corte, aprendo la strada al contenzioso delle autonomie locali (Province,
Comuni e città metropolitane).
Si
immettono, così, nel circuito della giustizia costituzionale oltre
ottomila nuovi soggetti che verrebbero ad incrementare in modo vertiginoso
il cospicuo contenzioso di cui la Corte già oggi è chiamata
ad occuparsi con riguardo alle sole Regioni.
Se
si ha presente che tali modifiche si inseriscono nel contesto di una democrazia
maggioritaria (e che il connotato maggioritario del sistema elettorale
non verrebbe alterato dalla legge elettorale in corso di approvazione che
prevede un premio di maggioranza per la coalizione vincente) si deve constatare
che le modifiche proposte potrebbero avere ripercussioni molto profonde
sull’assetto della Corte.
Con
l’aumento della componente eletta dal Parlamento si accentua seriamente
il rischio che la Corte, come qualsiasi altro organo di garanzia, diventi
Corte della maggioranza politica del momento.
Ad
avvalorare questa prospettiva concorre altresì il mutamento del
ruolo del Presidente della Repubblica, il quale, alla luce del novellato
art. 83, potrebbe non configurarsi più come l’espressione della
maggioranza delle forze politiche rappresentate in Parlamento, bensì,
assai più riduttivamente (per effetto del principio maggioritario
che caratterizza il sistema elettorale), anch’esso organo della maggioranza
politica del momento (dopo il quinto scrutinio è sufficiente per
la sua elezione la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea della
Repubblica), perdendo così il connotato istituzionale di garanzia
e di neutralità.
Le
nomine dei quattro giudici costituzionali riservate al Presidente della
Repubblica, di conseguenza, non si sottrarrebbero al timore di essere il
frutto di scelte operate in prevalente, se non esclusivo, gradimento della
maggioranza.
Sulla
estensione delle competenze della Corte al contenzioso delle autonomie
locali è sufficiente ricordare, poi, quanto ebbe ad osservare nel
1997 l’allora Presidente della Corte costituzionale Granata in relazione
ad analoga innovazione contenuta nel progetto proposto dalla Commissione
bicamerale: “la sopravvenienza alluvionale di controversie che con le nuove
competenze – è prevedibile, anzi certo – si scaricherebbe sulla
Corte, con un devastante moltiplicatore complessivo di dimensioni praticamente
incalcolabili”.
Ora,
come è noto, il sistema di nomina delineato dall’art. 135 Cost.
(nel testo vigente) è il risultato di un equilibrio delicato, diretto
ad armonizzare fra loro esigenze diverse: assicurare l’imparzialità
e l’indipendenza dei giudici; garantire un livello di competenza tecnico-giuridica
di eccellenza; portare nella Corte esperienze, culture e sensibilità
diverse, in sintonia con quelle presenti nelle istituzioni politiche e
nella società civile.
E
fino ad oggi, come si è osservato, tale fragilissimo equilibrio
la Corte ha saputo efficacemente assicurare.
Per
contro, il numero preponderante dei giudici costituzionali di nomina parlamentare,
non più eletti in seduta comune, e la possibile perdita del ruolo
di garanzia e di neutralità del Capo dello Stato, potrebbero coinvolgere
la Corte nella conflittualità politica, con l’effetto di ridurre
la sua credibilità e di sminuire il suo irrinunciabile ruolo di
garanzia.
Il
contenzioso delle autonomie locali, a sua volta, aggiungendosi al già
“preoccupante” livello del contenzioso delle Regioni (v. Camera dei deputati,
rapporto 2004-2005 sullo stato della legislazione, 11 luglio 2005), non
solo alimenterebbe il rischio della deriva politica della Corte, soffocata
dalla risoluzione di innumerevoli questioni di scarso rilievo, ma, per
il suo carattere invasivo, finirebbe per intasare e paralizzare la stessa
efficienza qualitativa e quantitativa della Corte, minando irreparabilmente
la centralità del giudizio incidentale (quello, per intenderci,
che riguarda la tutela dei diritti e della legalità costituzionale).
Senza
escludere che un ulteriore, complicatissimo contenzioso “politico” potrebbe
scaturire dal controverso, farraginoso e, per molti aspetti, scarsamente
comprensibile art. 70 del progetto di revisione, disciplinante il rapporto
fra Camera e Senato nel procedimento di formazione delle leggi.
I
rischi di alterazione del ruolo di garanzia della Corte, a loro volta,
finirebbero inevitabilmente per scaricarsi, sia pure indirettamente, anche
sulla Prima parte della Costituzione, formalmente rimasta invariata.
Una
Corte costituzionale, non più “guardiana imparziale ed indipendente
della legalità costituzionale”, non sarebbe, infatti, in grado di
assicurare effettivamente la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e
dei principi supremi, primi fra tutti quelli dell’uguaglianza e della tutela
giurisdizionale.
E’,
perciò, auspicabile che la Corte attuale, mantenendo fede alla propria
giurisprudenza, continui a ritenersi “competente a giudicare sulla conformità
delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali
anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento dello Stato”
e continui ad esercitare tale irrinunciabile controllo per assicurare l’effettività
del sistema delle garanzie giurisdizionali della Costituzione in relazione
alle sue norme di più elevato valore.
Il
sistema degli equilibri e delle garanzie costituzionali costituisce un
patrimonio prezioso ed inestimabile, la cui compromissione equivarrebbe
a cancellare due secoli di costituzionalismo.
4.
La modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione (Le Regioni,
Le Province, I Comuni) e la tutela giurisdizionale dei diritti sociali.
Nel
dibattito pubblico che si è sviluppato sul progetto di riforma del
titolo V della seconda parte della Costituzione (Le Regioni, Le Province,
I Comuni) vi sono state differenti valutazioni tanto sulla incisività
ed efficacia delle soluzioni istituzionali contenute nelle nuove norme
quanto sul rapporto (di sostanziale continuità o di rottura) che
intercorre tra il disegno riformatore proposto dalla attuale maggioranza
e la revisione costituzionale attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Senza
entrare nel merito di tali differenti valutazioni basterà qui ricordare
che alla legge costituzionale n. 3 del 2001 sono riconducibili l’equiparazione
di Stato e Regioni nella “potestà legislativa”, l’attribuzione alla
potestà legislativa regionale di un contenuto ampio e residuale
rispetto all’intervento statale in via esclusiva od a quello di legislazione
concorrente e l’introduzione del potere sostitutivo del Governo per la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali. In altri termini é a questa riforma che si deve il ribaltamento
di prospettiva, costituito dall’attribuzione del potere legislativo per
materia allo Stato anziché alle Regioni.
La
riforma costituzionale che giunge ora al “secondo” esame del parlamento
prevede nuove consistenti modifiche del Titolo V tra cui vanno sottolineate
: a) la cancellazione del riferimento ai “vincoli derivanti ….dagli obblighi
internazionali” come limite all’esercizio della potestà legislativa
di Stato e Regioni (art. 117, primo comma, Cost.); b) l’elencazione di
materie nelle quali le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva
(art. 117, terzo comma, Cost.); c)
l’espressa menzione nel testo costituzionale della Conferenza Stato-Regioni
operante “ per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi
ed intese” (art. 118, terzo comma Cost.); d)
l’introduzione della procedura di annullamento di leggi regionali ritenute
pregiudizievoli per l’interesse nazionale (art. 127, commi secondo e terzo
Cost.).
A
fronte di tale ridefinizione del rapporto tra potestà legislativa
dello Stato e delle Regioni, occorre chiedersi se le modifiche al testo
costituzionale incideranno ed in che termini su alcuni fondamentali diritti
sociali e sulla loro tutela giurisdizionale.
Particolare
rilievo ai fini che qui interessano assume l’attribuzione alle Regioni
della potestà legislativa “esclusiva” nelle materie indicate nell’art.
117 quarto comma, lett. a), b), c) e d) (assistenza ed organizzazione sanitaria,
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse regionale,
polizia amministrativa regionale e locale) cui fa seguito il riconoscimento
della potestà legislativa esclusiva regionale in “ogni altra materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” (lett. e) ).
Qui
sta il nocciolo duro della devolutionitaliana. Gli esiti ed i possibili
sviluppi di questa peculiare devoluzione e le ricadute delle nuove competenze
esclusive sulla “effettività” della tutela di diritti sociali sono
oggettivamente assai incerti.
C’è
una prima alternativa possibile, la meno grave ed allarmante: che la peculiare
“devoluzione” italiana significhi “solo” che nelle materie di competenza
esclusiva, le Regioni saranno esenti dai vincoli dei principi fondamentali
della materia ma continueranno ad essere sottoposte non solo ai vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario ma anche del rispetto della Costituzione.
Rispetto
della Costituzione che a sua volta implica tanto la conformità alla
prima parte della Costituzione, contenente i principi generali, quanto
l’osservanza delle competenze legislative esclusive dello Stato in una
serie di ambiti quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili o la statuizione di norme generali
sulla tutela della salute.
Ma
c’è anche un’altra alternativa molto concreta e molto più
preoccupante: che la competenza legislativa esclusiva attribuita alle Regioni
in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria” e di “organizzazione
scolastica e formazione” venga interpretata ed attuata – sotto la spinta
di fattori economici e di volontà politiche – come una realtà
del tutto nuova e diversa rispetto alle altre competenze regionali (la
competenza legislativa concorrente e la competenza legislativa residuale
delle Regioni) ed autorizzi tanto la frantumazione dei sistemi sanitari
e scolastici quanto forti differenziazioni di prestazioni nelle diverse
regioni, nella indifferenza e nell’incuranza dei limiti istituzionali e
costituzionali.
Con
il possibile corollario di diversi regimi di accesso alle prestazioni sanitarie
o agli istituti scolastici per i residenti ed i non residenti in una determinata
Regione, e con un corredo di preclusioni, di ostacoli, di discriminazioni
del tutto ignote nell’ordinamento attuale.
In
quest’ultimo caso ci si troverebbe di fronte ad una singolare prospettiva.
“Federalismo” (o regionalismo forte) versus eguaglianza. “Federalismo”
(o regionalismo forte) discriminatorio, contrastante con l’eguaglianza.
E’
difficile dire sin da ora quale dei due scenari sarebbe destinato ad affermarsi
ed a prevalere se la riforma costituzionale andrà in porto.
Molto
dipenderà dalla politica, dalla “costituzione materiale” cioè
dal nucleo di forze sociali e politiche dominanti che si troverà
a gestire il nuovo assetto ed il nuovo modello costituzionale.
Ma
già il fatto che su terreni così delicati e vitali come quello
della salute e della istruzione questi scenari possano essere plausibilmente
prefigurati dà una misura delle incertezze e delle inquietudini
che il progetto alimenta.
Ragionare
tempestivamente su questi rischi e su questi pericoli è perciò
particolarmente importante.
In
quest’ottica è indispensabile tenere unite le riflessioni e le preoccupazioni
sulla sorte di fondamentali diritti sociali con le riflessioni e le preoccupazioni
sulle nuove tensioni che potranno investire il giudiziario sommandosi a
quelle già esistenti.
Nell’arco
della storia repubblicana i giudici hanno assolto la funzione di garanti
di ultima istanza del godimento, in
condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, di
fondamentali diritti sociali, tra cui appunto il diritto alla salute ed
all’istruzione.
Se
la riforma del Titolo V della Costituzione dovesse autorizzare la moltiplicazione
dei sistemi sanitarie e scolastici e
la diversificazione su base regionale dei regimi giuridici di accesso alle
relative prestazioni verrebbe revocata in dubbio la stessa idea di uguaglianza
“giuridica” dei cittadini sancita dal primo comma dell’art. 3 della Costituzione
e relegato al rango di morta utopia il processo di realizzazione dell’eguaglianza
di fatto delineato dall’art. 3 capoverso della carta.
Gli
esempi potrebbero essere molti.
Si
pensi – sul terreno delicatissimo dell’assistenza sanitaria – alla possibile
previsione di priorità di accesso per i residenti (rispetto ai non
residenti) a centri sanitari di eccellenza a prescindere dalla oggettiva
gravità delle patologie lamentate o, ancora, all’introduzione di
sistemi di pagamento – o di contribuzione – fortemente differenziati esclusivamente
sulla base del criterio della residenza o meno nella regione dei pazienti.
Ed
analoghi scenari potrebbero verificarsi sul terreno dell’istruzione, aggravati
dalle forme di diversificazione culturale su base regionale rese possibili
dal potere delle Regioni di definire la “parte dei programmi scolastici
e formativi di interesse specifico della Regione” (art. 117, comma 4, lett.
c).
A
fronte di questi possibili sviluppi non sarebbe azzardato ipotizzare l’emergere
di contrasti profondi tra le garanzie contenute nella prima parte della
Costituzione e le concrete modalità di erogazione dei servizi su
base regionale e di correlata fruizione dei diritti.
Un
fronte di tensioni che chiamerebbe in
causa direttamente la funzione del
giudiziario e coinvolgerebbe giudici ordinari e giudice delle leggi in
un confronto prevedibilmente assai aspro.
Che
non si tratti di mere ipotesi, di vaghe elucubrazioni è confermato
da molti fattori: le dichiarazioni di forze politiche tanto chiassose quanto
influenti, le preoccupazioni manifestate da molti studiosi, i timori nutriti
da quella parte della popolazione che ha cultura, attenzione ed informazione
sufficiente per immaginare il futuro possibile.
Roma,
9 novembre 2005
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