In caso di diniego dello status da parte della Commissione Territoriale, spiega l’Alto Commissariato, “è prevista per il richiedente asilo trattenuto nei centri di identificazione la possibilità di un riesame della sua domanda da parte della stessa Commissione Territoriale, semplicemente integrata con un membro della Commissione Nazionale”. Il che non garantisce un ricorso in appello effettivo.
In base alla ‘Bossi-Fini’ ed al suo regolamento attuativo, ricorda inoltre l’Unhcr, “è previsto anche un ricorso giurisdizionale che però non ha effetto sospensivo del provvedimento di espulsione: ciò è particolarmente preoccupante se si considera che in alcuni paesi dell’Unione Europea, tra il 30 e il 60 per cento dei rifugiati ottiene il riconoscimento dello status solo dopo il ricorso”.
L’Alto Commissariato reputa quindi “indispensabile”, per garantire
adeguatamente i diritti dei richiedenti asilo, che il ricorso abbia invece
effetto sospensivo: “è questa – conclude l’Unhcr – una posizione
espressa non soltanto in base ad un principio generale di diritto, ma anche
in considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che una decisione
errata in questa fase della procedura potrebbe comportare al rifugiato,
che potrebbe essere nuovamente esposto al rischio di persecuzioni nel Paese
d’origine”.
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