
Fonte
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| Art. 36 – Concessione di beni
demaniali
L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro [per la marina mercantile] (1). Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo |
| Art. 1161 – Abusiva occupazione
di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata
1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’ uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l’ arresto fino a sei mesi o con l’ ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. |
| Art. 1164 – Inosservanza di
norme sui beni pubblici
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’ autorità competente relativamente all’ uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ arresto fino a tre mesi ovvero con l’ ammenda fino a lire quattrocentomila. |
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