|
I sottoscritti professori universitari
di diritto esprimono radicale dissenso, nel metodo e nei contenuti, rispetto
al disegno di legge-delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario.
Nel metodo va deplorato che una riforma di tale rilievo non sia stata
preceduta e accompagnata da un sistematico confronto con operatori e studiosi
del diritto nella ricerca, senza dubbio difficile ma del tutto ragionevole,
di soluzioni ampiamente condivise. Si è, invece, proceduto nella
logica di una ‘rivincita’ del potere politico sulla giurisdizione, nell’indifferenza
verso le attese di giustizia del cittadino.
Nei suoi contenuti il disegno di legge si ispira ad un modello burocratico
e piramidale di magistratura con una progressione in carriera appiattita
sui gradi di impugnazione e costellata da farraginosi meccanismi concorsuali;
dunque, inidonea a garantire le doti di equilibrio, di saggezza e di professionalità
che si richiedono al giudice sin dal processo di primo grado dove, più
che altrove, si assumono decisioni destinate ad influire pesantemente sulla
libertà personale, sui diritti e sui beni dell’individuo. In particolare,
per quanto riguarda il pubblico ministero, appare poco compatibile coi
principi costituzionali l’organizzazione fortemente gerarchica delle procure
con la restaurazione ai vertici di poteri, pressoché illimitati,
di sostituzione e di avocazione: inevitabile, in un simile contesto, la
possibilità di pesanti influenze dell’esecutivo sia per quanto riguarda
l’esercizio dell’azione penale sia per quanto concerne la conduzione delle
indagini, con sostanziale vanificazione dell’obbligatorietà dell’azione
penale e con ricadute sulla stessa uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge.
Una serie di emendamenti ha, poi, ulteriormente peggiorato il testo
del progetto, sino a colpire l’essenza stessa della funzione giurisdizionale,
l’interpretazione della legge nel caso concreto. Diventa, infatti, illecito
disciplinare “l’attività di interpretazione di norme di diritto
che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà
della legge o abbia contenuto creativo” (art. 7, lettera c), n. 7 del ddl,
nella versione approvata il 25 settembre scorso dalla commissione giustizia
del Senato in sede referente). La disposizione non riguarda il caso di
provvedimenti ‘abnormi’ che non trovino alcun fondamento nella legge; ipotesi
già autonomamente prevista come illecito disciplinare dal medesimo
progetto (art. 7, lettera c), n. 3) e, d’altronde, già oggi considerata
tale dalla giurisprudenza della sezione disciplinare del Csm. Qui ad essere
sanzionata è l’attività stessa di interpretazione della legge,
nell’ambito di un progetto ‘punitivo’ che prende le mosse dalla mozione
approvata dal Senato il 5 dicembre 2001 allorché i magistrati del
tribunale di Milano furono accusati di “disapplicare una legge dello Stato”,
a causa dell’indirizzo seguito sul terreno delle rogatorie (e poi confermato
dalla Cassazione).
E’ avvilente dovere, oggi, ricordare che sulla correttezza delle interpretazioni
svolte dal giudice si discute, non in via disciplinare, ma nella sede fisiologica
delle impugnazioni, e secondo criteri di razionalità sicuramente
non riducibili alla ‘lettera’ e alla ‘volontà’ della legge; né
tanto meno a ciò che traspare dal polemico richiamo al ‘contenuto
creativo della decisione’. Sono formule che si potrebbero definire semplicemente
insensate ed anacronistiche nella parte in cui sottintendono, contro ogni
ragionevolezza, il carattere puramente ‘dichiarativo’ del complesso meccanismo
conoscitivo che è l’interpretazione della legge in funzione applicativa;
ma capaci, nel quadro dell’azione disciplinare promossa dal ministro, di
convertirsi in potenti strumenti di rottura dei valori su cui regge la
giurisdizione in uno Stato di diritto. Dove il giudice è costretto,
per non rischiare il procedimento disciplinare, a uniformare le sue interpretazioni
a quelle ‘gradite’ al potere politico non può esservi né
giustizia della decisione né, prima ancora, efficace esercizio della
funzione difensiva, le cui radici affondano nel libero confronto delle
opposte tesi e, dunque, nel pluralismo interpretativo.
AUSPICHIAMO PERTANTO CHE LA COMUNITÀ
DEI GIURISTI E DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO SI UNISCA NELLA DIFESA DEI VALORI
FONDAMENTALI DELLA GIURISDIZIONE.
9 ottobre 2003
Alberto Alessandri (univ. Milano Bocconi); Adele Anzon (univ. Roma Due);
Marta Bargis (univ. Piemonte Orientale A. Avogadro); Ernesto Bettinelli
(univ. Pavia); Raffaele Bifulco (univ. Lecce); Francesco Bilancia (univ.
Chieti-Pescara); Francesco Caprioli (univ. Cagliari); Michele Carducci
(univ. Lecce); Paolo Caretti (univ. Firenze); Agatino Cariola (univ. Catania);
Federico Carpi (univ. Bologna); Antonio Carratta (univ. Macerata); Isa
Castagna (univ. Cagliari); Sergio Chiarloni (univ. Torino); Stefano Maria
Cicconetti (univ. Roma Tre); Paolo Comanducci (univ. Genova); Franco Coppi
(univ. Roma La Sapienza); Giorgio Costantino (univ. Bari); Franco Della
Casa (univ. Genova); Gianmario Demuro (univ. Cagliari); Alfonso Di Giovine
(univ. Torino); Mario Dogliani (univ. Torino); Emilio Dolcini (univ. Milano
Statale); Leopoldo Elia (univ. Roma La Sapienza); Elio Fazzalari (univ.
Roma La Sapienza); Giovanni Ferrara (univ. Roma La Sapienza); Luigi Ferrajoli
(univ. Camerino); Paolo Ferrua (univ. Torino); Maurizio Fioravanti (univ.
Firenze); Silvio Gambino (univ. Calabria); Andrea Giorgis (univ. Piemonte
Orientale A. Avogadro); Glauco Giostra (univ. Macerata); Tania Groppi (univ.
Siena); Carlo Federico Grosso (univ. Torino); Enrico Grosso (univ. Piemonte
Orientale A. Avogadro); Riccardo Guastini (univ. Genova); Roberto Kostoris
(univ. Padova); Lucio Lanfranchi (univ. Roma La Sapienza); Sergio Lariccia
(univ. Roma La Sapienza); Gilberto Lozzi (univ. Roma La Sapienza); Alberto
Lucarelli (univ. Napoli Federico II); Angelo Luminoso (univ. Cagliari);
Joerg Luther (univ. Piemonte Orientale A. Avogadro); Giorgio Marinucci
(univ. Milano Statale); Enrico Marzaduri (univ. Pisa); Francesco Merloni
(univ. Perugina); Roberto Miccù (Roma La Sapienza); Renzo Orlandi
(univ. Firenze); Alessandro Pace (univ. Roma La Sapienza); Francesco Palazzo
(univ. Firenze); Elisabetta Palici Di Suni (univ. Torino); Piero Pinna
(univ. Sassari); Alessandro Pizzorusso (univ. Pisa); Salvatore Prisco (univ.
Napoli Federico II); Andrea Proto Pisani (univ. Firenze); Francesco Rigano
(univ. Pavia); Antonio Ruggeri (univ. Messina); Giovanni Serges (univ.
Roma Tre); Stefano Sicardi (univ. Torino); Delfino Siracusano (univ. Roma
La Sapienza); Emanuele Somma (univ. Genova); Luisa Torchia (univ. Urbino
– Scuola superiore pubblica amministrazione); Giuseppe Verde (univ. Palermo);
Mauro Volpi (univ. Perugia); Roberto Weigmann (univ. Torino);. Enzo Zappalà
(univ. Catania).
|