ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Audizione dell’ANM in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
sulla riforma dell’Ordinamento Giudiziario
 
La Giunta Esecutiva Centrale Roma, 6 luglio 2005

L’A.N.M. ribadisce il netto dissenso nei confronti della proposta di legge-delega sull’ordinamento giudiziario che, come evidenziato da illustri costituzionalisti e da gran parte della cultura giuridica, presenta numerosi profili di incostituzionalità – di impianto e di singole disposizioni -, di irrazionalità, di ingestibilità. Si richiamano al riguardo i numerosi documenti che l’Associazione ha già fatto pervenire al Parlamento.

In questa sede, intendiamo limitarci ad esaminare alcuni aspetti specifici particolarmente rilevanti.

In primo luogo, appaiono largamente elusi, ed in alcuni punti apertamente contraddetti, i rilievi di palese incostituzionalità evidenziati dal Capo dello Stato nel suo messaggio alle Camere del 16 dicembre 2004.

Il primo punto attinto dal Presidente riguarda la previsione di comunicazioni alle Camere da parte del Ministro della giustizia, tra l’altro, sulle linee di politica giudiziaria. Osserva il Presidente che non può sussistere in capo al Ministro alcun potere di indirizzo nei confronti del l’esercizio autono m o e indipendente della funzione giudiziaria né si può incidere in alcun m odo sull’obbligatorietà dell’azione penale. L’emendamento approvato dal Senato, seppure formalmente sostituisce la previsione citata con la formula “ nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso .” , in realtà elude il problema, m a non adegua il testo al dettato costituzionale ed allo spirito del m essaggio del Capo dello Stato, poiché è evidente che per tale via potranno prendere corpo quei rischi di condiziona m ento che il Presidente ha evidenziato. La previsione, quindi, co m e è accaduto per quella relativa all’ufficio del m onitoraggio, che presentava analoghi problemi, andrebbe semplicemente soppressa e si auspica che la Camera voglia procedere a modificare il testo in tal senso.

Il terzo punto del messaggio presidenziale attiene al potere del Ministro della giustizia di impugnare i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di incarichi direttivi. In questo caso, il Presidente ha evidenziato che <<in tema di conferimento o di proroga degli incarichi direttivi, il rapporto tra Consiglio e Ministro implica soltanto un “vincolo di metodo”. Tale vincolo impedisce il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione, una volta che il “confronto” – per usare l’espressione della Corte Costituzionale – sia avvenuto “a seguito di un esa m e effettivo ed obiettivo, dialettica mente svolto”. In caso contrario, il Ministro assu m erebbe il ruolo di titolare di un interesse legittimo contrapposto a quello del Consiglio superiore, parificabile a quello del controinteressato che si dolga di essere stato escluso.>> L’emendamento approvato dal Senato, invece, tale potere conserva, sia pure acco m pagnato dalla formula “ fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato”. Senonchè, co m e ha evidenziato il Presidente nel passaggio del suo m essaggio sopra ricordato, non esistono casi di contrasto in questa m ateria tra Ministro e Consiglio che non siano riconducibili al conflitto di attribuzioni, mentre la norma emendata mantiene nell’ordinamento ipotesi in cui il Ministro può i m pugnare davanti alla giustizia amministrativa provvedimenti del Consiglio in tema di conferimento o di proroga degli incarichi direttivi. Il che, come detto, è palesemente incostituzionale. Anche in questo caso, la disposizione andrebbe, semplicemente, soppressa.

Ma dove la proposta emendata risulta in più evidente contraddizione con il m essaggio presidenziale, è in relazione al quarto punto, che attiene al sistema dei concorsi. Innanzitutto, per m ane l’evidente disegno di ridi m ensiona m ento dei poteri spettanti in via esclusiva al C.S.M. ai sensi dell’art. 105 Cost.. Il rispetto dei rilievi sul punto del Capo dello Stato i m pone un profondo ripensa m ento dell’i m pianto stesso della rifor m a. Ma vi è un punto specifico in cui il messaggio è apertamente contraddetto. Infatti, il Presidente ha evidenziato che <<L’invasione della sfera di co m petenza riservata al Consiglio è particolarmente evidente nell’ipotesi in cui i candidati siano stati esclusi nell’ambito delle predette procedure. Infatti, allorché m anchino il favorevole giudizio conseguito presso la Scuola superiore o la positiva valutazione nel concorso da parte della commissione, il Consiglio non può neppure prendere in considerazione la posizione del candidato escluso. >> Le disposizioni emendate, invece, continuano aimporre al C.S.M. di prendere in considerazione solo i candidati positivamente valutati dalle commissioni esterne o dalla Scuola, come appare evidente, ad esempio, dalle disposizioni che prevedono che la scelta del Consiglio per l’assegnazione degli incarichi semi-direttivi o direttivi avvenga “ nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso ”, oppure pretendono l’idoneità nel concorso come titolo legittimante per l’assegnazione di deter m inate funzioni. Quindi, senza alcun dubbio, le disposizioni in esame erano e restano palesemente incostituzionali.

Lo stesso ordine di considerazioni impone di ritenere incompatibile con il richiamo contenuto nel messaggio del Capo dello Stato anche la modalità concorsuale dell’esame, prevista per una quota dei posti di secondo grado e di legittimità annualmente resisi vacanti. L’esame, infatti, per sua stessa natura non si presta che ad una valutazione d ec isoria da parte dell’esa m inatore, essendo logicamente impossibile che quest’ultimo possa limitarsi a dare una “parere” o un “consiglio” sull’esito di esso a chi dovrà poi d ec idere in via definitiva. La considerazione appare particolarmente evidente nel caso di specie, poiché il decidente (il C.S.M., unico legittimato a norma di Costituzione) non potrebbe mai argomentare in maniera convincente una decisione di senso contrario al giudizio della co m m issione di esame, non avendo partecipato all’esame stesso e, quanto meno per la prova orale, non avendo nemmeno la possibilità di rivederne i risultati. Da ciò discende l’inevitabile arbitrarietà per i m m otivabilità (e quindi illegittimità formale sul piano dell’eventuale valutazione in sede di giustizia amministrativa) di qualsiasi decisione del C.S.M. che andasse di diverso avviso rispetto al giudizio della commissione esaminatrice, e la conseguente spoliazione di fatto delle prerogative costituzionali dell’organo di governo autono m o della m agistratura.

Il Senato, inoltre, approvando l’e m enda m ento n. 2775 del Relatore, ha aggiunto la seguente disposizione: «46- bis. Nelle m ore dell’attuazione della delega prevista dal co m m a 11, non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legitti m ità a m agistrati che abbiano m eno di due anni di servizio pri m a della data di ordinario colloca m ento a riposo prevista dall’articolo 5 del regio d ec reto legislativo 31 m aggio 1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di pri m o grado e di s ec ondo grado a m agistrati che abbiano m eno di quattro anni di servizio pri m a della data di ordinario colloca m ento a riposo prevista dal citato articolo 5 del regio d ec reto legislativo n.  511 del 1946. Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferi m ento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
Va preliminarmente notato che in tal m odo si è contraddetto il deliberato del medesimo Senato, con il quale si era deciso di limitare l’esame ai soli quattro punti toccati dal m essaggio del Capo dello Stato. E’ evidente che l’emendamento in questione non riguarda in alcun modo tali punti.
Nel merito, la disposizione attinge diverse norme costituzionali. In primo luogo, riguardando procedure determinate, già in corso e chiaramente individuabili, essa ha l’effetto di eliminare dal concorso soggetti specifici, che avevano presentato la domanda secondo la normativa vigente, così confliggendo con l’art. 105 Cost., che riserva in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di assegnazione degli incarichi. In tal m odo, inv ec e, il Parlamento incide diretta m ente ed in m odo palese su concorsi in atto, escludendo deter m inati soggetti e, di conseguenza, favorendone altri, in violazione del principio di divisione dei poteri costituzional m ente protetto. Inoltre, la norma viola l’art. 3 Cost., in quanto, in m odo del tutto irrazionale, esclude dal concorso in atto candidati che avevano già presentato do m anda, se m m ai allorché erano in possesso del requisito oggi richiesto, e che, paradossalmente, potrebbero assicurare, in virtù del periodo consentito di permanenza in servizio, la copertura dell’incarico direttivo per una durata maggiore di quella massima prevista nel disegno di legge in via ordinaria. Inoltre, il diritto del candidato a vedersi valutato dal C.S.M. sarebbe diversamente inciso sulla base del dato casuale della durata della procedura di copertura del posto.
Infine, è evidente anche il contrasto con l’art. 97 Cost., che tutela il buon anda m ento della Pubblica Amministrazione. Infatti, la norma in questione si applicherebbe a numerose procedure in corso, alcune delle quali pendenti da diverso tempo e che riguardano posti di grande responsabilità, con necessità di procedere a nuove valutazioni e comunque di verificare l’impatto delle nuove regole, in molti casi azzerando di fatto il lavoro svolto dal C.S.M. ed i m ponendo una rivisitazione ex novo dell’intera procedura. Ciò dilaterebbe ulteriormente i tempi di definizione delle pratiche e si ripercuoterebbe inevitabilmente anche sulla durata delle procedure diverse. La violazione del principio di buon andamento della P.A., in modo del tutto irrazionale, è palese.

Pertanto, l’A.N.M. auspica che la Camera dei deputati voglia procedere ad un esame sereno e completo delle tematiche poste, come del resto è reso manifesto dal fatto stesso che si è ritenuto di procedere alle odierne audizioni delle associazioni dei magistrati e degli avvocati.
 
IL DISSENSO DEI MAGISTRATI ITALIANI
SULLA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Perché il 14 luglio 2005
SCIOPERO DEI MAGISTRATI ITALIANI
Il problema centrale della Giustizia in Italia è rappresentato dalla lentezza dei processi e dalla estrema difficoltà di eseguire le decisioni.
I magistrati italiani, impegnati quotidianamente in condizioni difficili nel compito di applicare la legge,
da tempo chiedono al Ministro della Giustizia di fornire i mezzi e le strutture necessarie a rendere il servizio adeguato alle esigenze dei cittadini e agli standard degli altri paesi dell’Unione Europea.
Le richieste più volte avanzate sono rimaste inascoltate.
Sono state disattese anche le istanze di riforma delle procedure e dei codici per rendere ragionevole la durata dei processi. Anzi, talune iniziative legislative appaiono muoversi nella direzione opposta.
I magistrati, dimostrando ancora una volta senso di responsabilità, ma rimanendo inascoltati dall’interlocutore istituzionale, hanno avanzato più volte proposte per una incisiva riforma
dell’ordinamento giudiziario idonea a garantire un sistema di controlli che assicuri una migliore professionalità di tutti gli appartenenti alla categoria.
In questa situazione il Parlamento si appresta ad approvare una legge sull’ordinamento giudiziario sbagliata, inutile e, per molti aspetti, incostituzionale, come evidenziato anche da altissimi esponenti della cultura giuridica italiana.
I magistrati saranno meno liberi, in quanto la loro carriera non dipenderà più dall’organo di autogoverno previsto dalla Costituzione, il Consiglio Superiore della Magistratura, ma, in molti aspetti, dal Ministro e dai vertici della gerarchia interna.
La separazione di fatto delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri e la rigida gerarchizzazione degli uffici di Procura rappresentano un rischio serio per le garanzie dei cittadini e per l’eguaglianza di tutti davanti alla legge e pongono le premesse per la collocazione del pubblico ministero nell’orbita del potere politico.
Attraverso maxi emendamenti, questioni di fiducia e contingentamento dei tempi, il dibattito parlamentare è stato ridotto in termini angusti, incomprensibili per un provvedimento di tale complessità.
Persino l’alto monito del Capo dello Stato, che richiamava il rispetto della Costituzione ed indicava quattro punti di “palese incostituzionalità”, è rimasto sostanzialmente inascoltato.
Con questa riforma i cittadini non avranno una giustizia più celere e più efficiente, ma solo magistrati meno liberi e indipendenti, condizionabili dai potenti di turno.