Andreotti il processo
saveva da fare necessarie le indagini, lo conferma
la sentenza
Pubblichiamo ampi stralci della
lettera che i Pubblici ministeri della Procura di Palermo hanno scritto al presidente
della repubblica Ciampi, al vicepresidente del Csm Virginio Rognoni e ai
presidenti della Camera, Casini, e del Senato, Pera. Nel corso del dibattito in Senato il 6 novembre 2003 il sen.
Giulio Andreotti ha fatto alcune dichiarazioni che – se non puntualmente
chiarite e rettificate – potrebbero rivelarsi fuorvianti, oltre che gravemente
lesive alla reputazione dei magistrati sottoscritti, Pm della Procura di
Palermo. È anche per un dovere di chiarezza nellinteresse delle
Istituzioni che avvertiamo lobbligo di evidenziare quanto segue. Lorigine delle indagini Nel corso delle dichiarazioni in Senato, il
sen. Andreotti ha avanzato lipotesi di irrituali connessioni fra lorigine
delle indagini
sullomicidio Pecorelli, una lettera inviata il 5 aprile 1993 dallon.
Violante alla Procura di Palermo e le dichiarazioni di Tommaso Buscetta
ai magistrati
di Palermo il 6 aprile 93.
Lipotesi è del tutto priva di fondamento (…).
Le indagini della Procura di Palermo che poi determineranno liscrizione
nel registro degli indagati del sen. Andreotti (4 marzo 1993) e la conseguente
richiesta di autorizzazione a procedere presentata al Senato (27 marzo
1993), hanno inizio subito dopo lomicidio dellon. Salvo Lima (12 marzo
1992), allorché
il Procuratore Aggiunto Paolo Borsellino – in data 14/17 marzo 1992
– inoltra alla competente Autorità giudiziaria degli Usa una commissione
rogatoria internazionale
per linterrogatorio di Buscetta. (…)
Qui ci si limiterà a citare gli interrogatori resi: – il 10
novembre 1984, sulla appartenenza a Cosa Nostra dei cugini Antonino ed
Ignazio Salvo; – il 4 dicembre
1984, in cui (…) esplicitava che la sua decisione di non riferire
quantaltro a sua conoscenza in ordine a «fatti molto gravi»
che investivano questioni politiche,
derivava dal timore che le sue dichiarazioni potessero «compromettere
una lotta alla mafia, che, sebbene sempre affermata dallo Stato, era cominciata
seriamente
solo da poco»; il timore che le sue rivelazioni potessero addirittura
causare un drammatico «turbamento degli equilibri politici»
tale da determinare una «gravissima
battuta di arresto» nellattività degli inquirenti;
– il 1° febbraio 1988, in cui Falcone interrogava Buscetta, negli Usa,
sui rapporti tra i cugini Salvo e lon.
Salvo Lima; ed il Buscetta sosteneva che persistendo «la mancanza
di una seria volontà dello Stato di combattere il fenomeno mafioso»
(…)
«sarebbe da sconsiderati parlare di questo, che è il nodo
cruciale del problema mafioso, quando ancora gli stessi personaggi di cui
dovrei parlare
non hanno lasciato la vita politica attiva» (…) – il 3 ottobre
1991, allorché Buscetta (…) ribadiva che «non intend(eva)
parlarne», poiché non esisteva ancora
«una reale e seria volontà politica di snidare il marciume
mafioso, si fanno grandi celebrazioni dopo i funerali di uomini di stato,
ma poi lo Stato non dimostra
di volere debellare definitivamente lorganizzazione mafiosa ».
(…) Nel frattempo (…) Leonardo Messina (collaboratore di giustizia
della Procura di Caltanissetta)
– il 12 agosto 1992 – rendeva dichiarazioni riguardanti lon. Lima
ed il sen. Giulio Andreotti.
(…) Dichiarava di aver saputo (…) che il Lima non era uomo donore
«ma era stato molto vicino ad uomini di Cosa Nostra per i quali aveva
costituito il tramite
presso lon. Andreotti per le necessità della mafia siciliana».
Sullo stesso tema rendevano poi dichiarazioni i collaboranti Gaspare
Mutolo (28 agosto e 1° settembre 1992) e Giuseppe Marchese (7 settembre
1992). (…)
Le indagini proseguivano con un ulteriore interrogatorio di Buscetta
a Washington l11 settembre 1992.
Infatti dopo le stragi di Capaci (22 maggio 1992) e di via DAmelio
(19 luglio 1992), Buscetta faceva sapere (…) che era disposto a rendere
nuove dichiarazioni
allAutorità giudiziaria. Poteva quindi ricevere attuazione
la rogatoria richiesta a suo tempo dal dott. Borsellino, e l11 settembre
1992 Buscetta così spiegava
perché – modificando la precedente decisione – aveva poi scelto
di affrontare il nodo dei rapporti mafia-politica:
«Ritengo un mio dovere morale dare un contributo alle indagini
su questo delitto (lomicidio Lima), poiché ritengo che ciò
sarebbe stato considerato giusto
dal dott. Giovanni Falcone (…). I tragici omicidi del dott. Falcone
e del dott. Borsellino mi hanno colpito profondamente e, dopo dolorosa
riflessione, mi hanno indotto a rivedere il mio recente atteggiamento di
non disponibilità a rispondere».
Nel corso dellinterrogatorio dell11 settembre 1992, Buscetta (…)
affermava in sintesi che lon. Lima «era effettivamente luomo politico
a cui principalmente
Cosa Nostra si rivolgeva per le questioni di interesse dellorganizzazione,
che dovevano trovare una soluzione a Roma»,
aggiungendo anche che «esponenti di primo piano di Cosa Nostra
(avevano) avuti contatti politici a Roma, utilizzando come ponte i cugini
Salvo, anche senza lintervento di Lima Salvo». (…) Il 26 novembre
1992 rendeva spontaneamente dichiarazioni concernenti lomicidio del giornalista
Carmine Pecorelli. (…)
Riferiva infatti di avere appreso, in due occasioni successive e negli
stessi termini, da Stefano Bontate e da Gaetano Badalamenti, che lomicidio
del giornalista
era stato «fatto eseguire da loro due, su richiesta dei Salvo
» e che «i Salvo ne avevano richiesto luccisione poiché
quegli disturbava politicamente». (…)
A seguito di nuove e più specifiche dichiarazioni di Gaspare
Mutolo del 4 marzo 1993, il sen. Andreotti veniva doverosamente iscritto
nel registro degli indagati(…)
e veniva richiesta al Senato, in data 27 marzo 1993, autorizzazione
a procedere. (…) Il 15 marzo 1993 veniva avanzata alla competente Autorità
giudiziaria
statunitense una richiesta di integrazione delle commissioni rogatorie
internazionali, già prima avanzate per laudizione dei collaboranti
Buscetta eMannoia.(…)
Mannoia ed Buscetta, nelle dichiarazioni rispettivamente rese il 3
ed il 6 aprile 1993, esponevano quanto a loro conoscenza sullomicidio
Lima (…) e anche
vicende concernenti il sen. Andreotti. (…) Buscetta rendeva
anche dichiarazioni sullomicidio Pecorelli, confermando le dichiarazioni
già rese il 26 novembre
1992, ed aggiungendo che «in base alla versione dei due (Bontate
e Badalamenti) coincidente, quello di Pecorelli era stato un delitto politico
voluto dai cugini
Salvo, in quanto a loro richiesto dallonorevole Andreotti».(…)
Le indagini sulla matrice politico-mafiosa dellomicidio Pecorelli iniziavano
a seguito
delle dichiarazioni rese il 26 novembre 1992 da Buscetta. (…)
Le dichiarazioni di Buscetta (…) Il sen. Andreotti espone che vi
sarebbe un contrasto tra il verbale di Buscetta redatto dalla Procura di
Palermo il 6 aprile 1993, immediatamente trasmesso alla Procura di Roma,
e tutte le successive dichiarazioni (…) In sintesi, sembra proporre il
dubbio che il verbale di interrogatorio
di Buscetta del 6 aprile 1993 non abbia fedelmente riprodotto le sue
dichiarazioni su un punto di particolare rilievo. Il dubbio è del
tutto infondato.
Linterrogatorio si svolse alla presenza – oltre che dei magistrati
della Procura di Palermo e del difensore del collaborante – dei magistrati
Usa Russell C. Stoddard,
Assistant U.S.Attorney del Distretto Centrale della Florida, e Patrick
Fitzgerald, Assistant U.S. Attorney del Distretto Meridionale dello Stato
di New York;
e da parte di tutti si dette atto che quanto verbalizzato corrispondeva
a dichiarazioni rese da Buscetta spontaneamente (…).
Inoltre, il suggestivo dubbio esposto dal sen. Andreotti si basa su
una inesatta prospettazione delle parole di Buscetta, tratte dal libro-intervista
del giornalista
Saverio Lodato, dal titolo La mafia ha vinto.
In questo libro, Buscetta afferma di non aver mai detto che la richiesta
(dellomicidio Pecorelli) fu fatta da Andreotti a Badalamenti.
Ciò è assolutamente vero, poiché invece Buscetta
ha affermato (…) di aver saputo da Bontate e da Badalamenti che «lomicidio
Pecorelli
era stato fatto da Cosa Nostra… su richiesta dei cugini Salvo…
che quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini
Salvo,
in quanto a loro richiesto dallonorevole Andreotti» (…). La
medesima circostanza il Buscetta ha sempre ripetuto successivamente, e
innanzitutto
nellinterrogatorio reso il 2 giugno 1993 al Procuratore della Repubblica
di Roma (…): Bontate gli disse che lomicidio era stato fatto da lui
e Tanino (Badalamenti)
su richiesta dei Salvo; che la ragione dellomicidio Pecorelli era
nel fatto che Pecorelli dava fastidio ad Andreotti (…); anche Badalamenti
gli disse che lomicidio
era stato fatto da lui e Bontate; o meglio, egli disse «lo abbiamo
fatto noi» (…); fu Badalamenti a dirgli che Andreotti era preoccupato
che potessero trapelare
segreti inerenti al sequestro di Moro (…) che il giornalista aveva
fatto sapere ad Andreotti di conoscere queste cose e che Andreotti temeva
che se fossero state rese pubbliche lo avrebbero danneggiato politicamente…
E così ancora nellesame dibattimentale del processo innanzi al
Tribunale di Palermo
(9 e 10 gennaio 1996) (…) È, dunque, del tutto infondato prospettare:
che vi sia alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese da Buscetta
nei processi di Palermo e di Perugia e quanto da lui affermato nel libro-intervista;
che vi sia stata alcuna inesattezza nel verbale di interrogatorio di
Buscetta del 6 aprile 1993 (sottoscritto dal difensore di Buscetta Luigi
Li Gotti, dai magistrati
di Palermo Caselli e Lo Forte, da Francesco Gratteri della Dia, e dai
magistrati statunitensi Russell C. Stoddard, Assistant U.S. Attorney
del Distretto Centrale della Florida e Patrick Fitzgerald, Assistant
U.S. Attorney del Distretto Meridionale di New York).
In particolare, non è affatto vero (…) che nelle udienze nelle
quali Buscetta è stato sentito per luno e per laltro dei processi
non ha mai ripetuto le parole
«su richiesta di Andreotti». Invece, proprio questa espressione
il Buscetta ha usato (…) a Perugia (udienza del 10 settembre 1996), laddove
– su domanda della Difesa – ha testualmente affermato che Badalamenti poi
gli disse che lomicidio era stato fatto per interessamento dellonorevole
Andreotti, una richiesta.
Il «preambolo» di Mannoia (…)Il sen. Andreotti – citando
il preambolo dellinterrogatorio di Francesco Marino Mannoia negli Usa
il 3 aprile 1993 – ha
fatto riferimento ad una «pretesa» di assicurare al collaborante
una sorta di immunità per tutte le sue dichiarazioni, e quindi una
sorta di «libertà internazionale
di calunnia» (…) Linterrogatorio di Francesco Marino Mannoia
avveniva, appunto, il 3 aprile 1993 presso lU.S. Attorneys Office del
distretto Meridionale
di New York, alla presenza – oltre che dei magistrati italiani e dei
difensori del collaborante – dellAssistant U.S. Attorney Patrick Fitzgerald.
Questultimo precisava che (…) lAutorità statunitense, in
conformità al Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra Usa e
Italia, imponeva le seguenti condizioni:
– le dichiarazioni rese da Mannoia non dovevano essere utilizzate contro
di lui in Italia; – la trascrizione delle dichiarazioni, già rese
da Mannoia nel dibattimento
in corso negli Usa contro John Gambino, veniva consegnata alla magistratura
italiana a condizione che nessuna utilizzazione ne fosse fatta contro Mannoia.
(…) Tuttavia (…) tali condizioni non comportavano ovviamente alcuna
«libertà di calunnia». (…)
Conclusioni Nel corso del dibattito parlamentare del 6 novembre 2003,
si è parlato delle sentenze emesse a Palermo nei processi contro
il sen. Andreotti come esempio di un «colpevole utilizzo della giustizia
a fini politici ».
Tale affermazione è (quanto meno) inesatta. Infatti (…) la
recente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel processo
a carico del sen. Andreotti
(…) ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di associazione
per delinquere ritenuto provato fino alla primavera del 1980, rilevando
che «limputato
ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente
coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato,
comunque,
allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità
a favorire i mafiosi».
Per il resto, la decisione della Corte di Appello ha confermato la
sentenza di primo grado, la quale (…) ha utilizzato lo schema tipico
dellinsufficienza di prove, confermando vari punti significativi e qualificanti
dellimpianto accusatorio.
Del quale tutto si può dire, ma non che non fosse basato su
fatti specifici e concreti, da accertare e portare in giudizio.
Ne discende che insinua cose assolutamente false chi ipotizza che la
conduzione delle indagini relative al sen. Andreotti – da parte dei sottoscritti
– possa
essere ricollegata a motivazioni o condotte diverso dallo scrupolo
rispetto della legge, delle obiettive risultanze processuali e dei doveri
propri di ognimagistrato
del Pubblico Ministero.
Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte,
Roberto Scarpinato, Gioacchino Natoli