Andreotti il processo s’aveva da fare
necessarie le indagini, lo conferma la sentenza
Pubblichiamo ampi stralci della lettera che i Pubblici ministeri della Procura di Palermo
hanno scritto al presidente della repubblica Ciampi, al vicepresidente del Csm Virginio Rognoni e ai presidenti della Camera, Casini, e del Senato, Pera.


Nel corso del dibattito in Senato il 6 novembre 2003 il sen. Giulio Andreotti ha fatto alcune dichiarazioni che – se non puntualmente chiarite e rettificate – potrebbero rivelarsi fuorvianti, oltre che gravemente lesive alla reputazione dei magistrati sottoscritti, Pm della Procura di Palermo. È anche per un dovere di chiarezza nell’interesse delle Istituzioni che avvertiamo l’obbligo di evidenziare quanto segue.
L’origine delle indagini Nel corso delle dichiarazioni in Senato, il sen. Andreotti ha avanzato l’ipotesi di irrituali connessioni fra l’origine delle indagini
sull’omicidio Pecorelli, una lettera inviata il 5 aprile 1993 dall’on. Violante alla Procura di Palermo e le dichiarazioni di Tommaso Buscetta ai magistrati
di Palermo il 6 aprile ‘93.
L’ipotesi è del tutto priva di fondamento (…).
Le indagini della Procura di Palermo che poi determineranno l’iscrizione nel registro degli indagati del sen. Andreotti (4 marzo 1993) e la conseguente
richiesta di autorizzazione a procedere presentata al Senato (27 marzo 1993), hanno inizio subito dopo l’omicidio dell’on. Salvo Lima (12 marzo 1992), allorché
il Procuratore Aggiunto Paolo Borsellino – in data 14/17 marzo 1992 – inoltra alla competente Autorità giudiziaria degli Usa una commissione rogatoria internazionale
per l’interrogatorio di Buscetta. (…)
Qui ci si limiterà a citare gli interrogatori resi: – il 10 novembre 1984, sulla appartenenza a Cosa Nostra dei cugini Antonino ed Ignazio Salvo; – il 4 dicembre
1984, in cui (…) esplicitava che la sua decisione di non riferire quant’altro a sua conoscenza in ordine a «fatti molto gravi» che investivano questioni politiche,
derivava dal timore che le sue dichiarazioni potessero «compromettere una lotta alla mafia, che, sebbene sempre affermata dallo Stato, era cominciata seriamente
solo da poco»; il timore che le sue rivelazioni potessero addirittura causare un drammatico «turbamento degli equilibri politici» tale da determinare una «gravissima
battuta di arresto» nell’attività degli  inquirenti; – il 1° febbraio 1988, in cui Falcone interrogava Buscetta, negli Usa, sui rapporti tra i cugini Salvo e l’on.
Salvo Lima; ed il Buscetta sosteneva che persistendo «la mancanza di una seria volontà dello Stato di combattere il fenomeno mafioso» (…)
«sarebbe da sconsiderati parlare di questo, che è il nodo cruciale del problema mafioso, quando ancora gli stessi personaggi di cui dovrei parlare
non hanno lasciato la vita politica attiva» (…) – il 3 ottobre 1991, allorché Buscetta (…) ribadiva che «non intend(eva) parlarne», poiché non esisteva ancora
«una reale e seria volontà politica di snidare il marciume mafioso, si fanno grandi celebrazioni dopo i funerali di uomini di stato, ma poi lo Stato non dimostra
di volere debellare definitivamente l’organizzazione mafiosa ». (…) Nel frattempo (…) Leonardo Messina (collaboratore di giustizia della Procura di Caltanissetta)
– il 12 agosto 1992 – rendeva dichiarazioni riguardanti l’on. Lima ed il sen. Giulio Andreotti.
(…) Dichiarava di aver saputo (…) che il Lima non era uomo d’onore «ma era stato molto vicino ad uomini di Cosa Nostra per i quali aveva costituito il tramite
presso l’on. Andreotti per le necessità della mafia siciliana».
Sullo stesso tema rendevano poi dichiarazioni i collaboranti Gaspare Mutolo (28 agosto e 1° settembre 1992) e Giuseppe Marchese (7 settembre 1992). (…)
Le indagini proseguivano con un ulteriore interrogatorio di Buscetta a Washington l’11 settembre 1992.
Infatti dopo le stragi di Capaci (22 maggio 1992) e di via D’Amelio (19 luglio 1992), Buscetta faceva sapere (…) che era disposto a rendere nuove dichiarazioni
all’Autorità giudiziaria. Poteva quindi ricevere attuazione la rogatoria richiesta a suo tempo dal dott. Borsellino, e l’11 settembre 1992 Buscetta così spiegava
perché – modificando la precedente decisione – aveva poi scelto di affrontare il nodo dei rapporti mafia-politica:
«Ritengo un mio dovere morale dare un contributo alle indagini su questo delitto (l’omicidio Lima), poiché ritengo che ciò sarebbe stato considerato giusto
dal dott. Giovanni Falcone (…). I tragici omicidi del dott. Falcone e del dott. Borsellino mi hanno colpito profondamente e, dopo dolorosa riflessione, mi hanno indotto a rivedere il mio recente atteggiamento di non disponibilità a rispondere».
Nel corso dell’interrogatorio dell’11 settembre 1992, Buscetta (…) affermava in sintesi che l’on. Lima «era effettivamente l’uomo politico a cui principalmente
Cosa Nostra si rivolgeva per le questioni di interesse dell’organizzazione, che dovevano trovare una soluzione a Roma»,
aggiungendo anche che «esponenti di primo piano di Cosa Nostra (avevano) avuti contatti politici a Roma, utilizzando come ponte i cugini Salvo, anche senza l’intervento di Lima Salvo». (…) Il 26 novembre 1992 rendeva spontaneamente dichiarazioni concernenti l’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli. (…)
Riferiva infatti di avere appreso, in due occasioni successive e negli stessi termini, da Stefano Bontate e da Gaetano Badalamenti, che l’omicidio del giornalista
era stato «fatto eseguire da loro due, su richiesta dei Salvo » e che «i Salvo ne avevano richiesto l’uccisione poiché quegli disturbava politicamente». (…)
A seguito di nuove e più specifiche dichiarazioni di Gaspare Mutolo del 4 marzo 1993, il sen. Andreotti veniva doverosamente iscritto nel registro degli indagati(…)
e veniva richiesta al Senato, in data 27 marzo 1993, autorizzazione a procedere. (…) Il 15 marzo 1993 veniva avanzata alla competente Autorità giudiziaria
statunitense una richiesta di integrazione delle commissioni rogatorie internazionali, già prima avanzate per l’audizione dei collaboranti Buscetta eMannoia.(…)
Mannoia ed Buscetta, nelle dichiarazioni rispettivamente rese il 3 ed il 6 aprile 1993, esponevano quanto a loro conoscenza sull’omicidio Lima (…) e anche
vicende concernenti il sen. Andreotti.  (…) Buscetta rendeva anche dichiarazioni sull’omicidio Pecorelli, confermando le dichiarazioni già rese il 26 novembre
1992, ed aggiungendo che «in base alla versione dei due (Bontate e Badalamenti) coincidente, quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini
Salvo, in quanto a loro richiesto dall’onorevole Andreotti».(…) Le indagini sulla matrice politico-mafiosa dell’omicidio Pecorelli iniziavano a seguito
delle dichiarazioni rese il 26 novembre 1992 da Buscetta. (…)
Le dichiarazioni di Buscetta (…) Il sen. Andreotti espone che vi sarebbe un contrasto tra il verbale di Buscetta redatto dalla Procura di Palermo il 6 aprile 1993, immediatamente trasmesso alla Procura di Roma, e tutte le successive dichiarazioni (…) In sintesi, sembra proporre il dubbio che il verbale di interrogatorio
di Buscetta del 6 aprile 1993 non abbia fedelmente riprodotto le sue dichiarazioni su un punto di particolare rilievo. Il dubbio è del tutto infondato.
L’interrogatorio si svolse alla presenza – oltre che dei magistrati della Procura di Palermo e del difensore del collaborante – dei magistrati Usa Russell C. Stoddard,
Assistant U.S.Attorney del Distretto Centrale della Florida, e Patrick Fitzgerald, Assistant U.S. Attorney del Distretto Meridionale dello Stato di New York;
e da parte di tutti si dette atto che quanto verbalizzato corrispondeva a dichiarazioni rese da Buscetta spontaneamente (…).
Inoltre, il suggestivo dubbio esposto dal sen. Andreotti si basa su una inesatta prospettazione delle parole di Buscetta, tratte dal libro-intervista del giornalista
Saverio Lodato, dal titolo La mafia ha vinto.
In questo libro, Buscetta afferma di non aver mai detto che la richiesta (dell’omicidio Pecorelli) fu fatta da Andreotti a Badalamenti.
Ciò è assolutamente vero, poiché invece Buscetta ha affermato (…) di aver saputo da Bontate e da Badalamenti che «l’omicidio Pecorelli
era stato fatto da Cosa Nostra… su richiesta dei cugini Salvo… che quello di Pecorelli era stato un delitto politico voluto dai cugini Salvo,
in quanto a loro richiesto dall’onorevole Andreotti» (…). La medesima circostanza il Buscetta ha sempre ripetuto successivamente, e innanzitutto
nell’interrogatorio reso il 2 giugno 1993 al Procuratore della Repubblica di Roma (…): Bontate gli disse che l’omicidio era stato fatto da lui e Tanino (Badalamenti)
su richiesta dei Salvo; che la ragione dell’omicidio Pecorelli era nel fatto che Pecorelli dava fastidio ad Andreotti (…); anche Badalamenti gli disse che l’omicidio
era stato fatto da lui e Bontate; o meglio, egli disse «lo abbiamo fatto noi» (…); fu Badalamenti a dirgli che Andreotti era preoccupato che potessero trapelare
segreti inerenti al sequestro di Moro (…) che il giornalista aveva fatto sapere ad Andreotti di conoscere queste cose e che Andreotti temeva
che se fossero state rese pubbliche lo avrebbero danneggiato politicamente… E così ancora nell’esame dibattimentale del processo innanzi al Tribunale di Palermo
(9 e 10 gennaio 1996) (…) È, dunque, del tutto infondato prospettare:
che vi sia alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese da Buscetta nei processi di Palermo e di Perugia e quanto da lui affermato nel libro-intervista;
che vi sia stata alcuna inesattezza nel verbale di interrogatorio di Buscetta del 6 aprile 1993 (sottoscritto dal difensore di Buscetta Luigi Li Gotti, dai magistrati
di Palermo Caselli e Lo Forte, da Francesco Gratteri della Dia, e dai magistrati statunitensi Russell C. Stoddard, Assistant U.S. Attorney
del Distretto Centrale della Florida e Patrick Fitzgerald, Assistant U.S. Attorney del Distretto Meridionale di New York).
In particolare, non è affatto vero (…) che nelle udienze nelle quali Buscetta è stato sentito per l’uno e per l’altro dei processi non ha mai ripetuto le parole
«su richiesta di Andreotti». Invece, proprio questa espressione il Buscetta ha usato (…) a Perugia (udienza del 10 settembre 1996), laddove – su domanda della Difesa – ha testualmente affermato che Badalamenti poi gli disse che l’omicidio era stato fatto per interessamento dell’onorevole Andreotti, una richiesta.
Il «preambolo» di Mannoia (…)Il sen. Andreotti – citando il preambolo dell’interrogatorio di Francesco Marino Mannoia negli Usa il 3 aprile 1993 – ha
fatto riferimento ad una «pretesa» di assicurare al collaborante una sorta di immunità per tutte le sue dichiarazioni, e quindi una sorta di «libertà internazionale
di calunnia» (…) L’interrogatorio di Francesco Marino Mannoia avveniva, appunto, il 3 aprile 1993 presso l’U.S. Attorney’s Office del distretto Meridionale
di New York, alla presenza – oltre che dei magistrati italiani e dei difensori del collaborante – dell’Assistant U.S. Attorney Patrick Fitzgerald.
Quest’ultimo precisava che (…) l’Autorità statunitense, in conformità al Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra Usa e Italia, imponeva le seguenti condizioni:
– le dichiarazioni rese da Mannoia non dovevano essere utilizzate contro di lui in Italia; – la trascrizione delle dichiarazioni, già rese da Mannoia nel dibattimento
in corso negli Usa contro John Gambino, veniva consegnata alla magistratura italiana a condizione che nessuna utilizzazione ne fosse fatta contro Mannoia. (…) Tuttavia (…) tali condizioni non comportavano ovviamente alcuna «libertà di calunnia». (…)
Conclusioni Nel corso del dibattito parlamentare del 6 novembre 2003, si è parlato delle sentenze emesse a Palermo nei processi contro il sen. Andreotti come esempio di un «colpevole utilizzo della giustizia a fini politici ».
Tale affermazione è (quanto meno) inesatta. Infatti (…) la recente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel processo a carico del sen. Andreotti
(…) ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di associazione per delinquere ritenuto provato fino alla primavera del 1980, rilevando che «l’imputato
ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque,
allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi».
Per il resto, la decisione della Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, la quale (…) ha utilizzato lo schema tipico dell’insufficienza di prove, confermando vari punti significativi e qualificanti dell’impianto accusatorio.
Del quale tutto si può dire, ma non che non fosse basato su fatti specifici e concreti, da accertare e portare in giudizio.
Ne discende che insinua cose assolutamente false chi ipotizza che la conduzione delle indagini relative al sen. Andreotti – da parte dei sottoscritti – possa
essere ricollegata a motivazioni o condotte diverso dallo scrupolo rispetto della legge, delle obiettive risultanze processuali e dei doveri propri di ognimagistrato
del Pubblico Ministero.
Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato, Gioacchino Natoli