All’esito del processo di primo grado celebrato a Palermo il senatore
Andreotti è stato assolto. L’assoluzione utilizza lo schema argomentativo
tipico dell’insufficienza di prove: afferma la sussistenza di un elemento
a carico e vi fa seguire – ogni volta – la considerazione che quell’elemento,
preso in sé, potrebbe anche avere altre spiegazioni. Prendiamo,
ad esempio, la vicenda di Michele Sindona, bancarottiere legato alla mafia
siciliana, condannato come mandante dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli,
il commissario liquidatore della sua banca, ucciso a Milano l’11 luglio
1979.
Secondo la sentenza di primo grado, Andreotti
destinò a Sindona «un continuativo interessamento, proprio
in un periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative».
Fu «attivo» il suo «impegno per agevolare la soluzione
dei problemi di ordine economico-finanziario
e di ordine giudiziario» di Sindona
e per avvantaggiarlo nel «disegno di sottrarsi alle conseguenze delle
proprie condotte».
Se «gli interessi di Sindona non prevalsero»
fu merito di Ambrosoli, che si oppose ai progetti di salvataggio del finanziere,
sostenuti invece da Andreotti, altri politici,
ambienti mafiosi e piduisti. Andreotti «anche nel periodo
in cui rivestiva le cariche di ministro e di presidente del Consiglio si
adoperò in favore di Sindona, nei cui confronti l’autorità
giudiziaria italiana aveva emesso fin dal 24 ottobre 1974 un ordine di
cattura per bancarotta fraudolenta». I referenti mafiosi di Sindona
conoscevano «il significato essenziale dell’intervento spiegato dal
senatore Andreotti (anche se non le specifiche modalità di esso)».
E tuttavia, conclude il Tribunale, non vi è «prova sufficiente
che l’imputato abbia agito con la coscienza e volontà di apportare
un contributo casualmente rilevante per la conservazione o il rafforzamento
dell’organizzazione mafiosa».
L’assoluzione del Tribunale è stata parzialmente riformata
dalla Corte d’Appello di Palermo, che con sentenza
del 2 maggio 2003 decreta «non doversi
procedere… in ordine al reato di associazione per delinquere… commesso
fino alla primavera del 1980, per essere lo
stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata
sentenza».
Dunque, fino al 1980 il senatore Andreotti è
stato riconosciuto responsabile del reato di associazione a delinquere
(l’associazione mafiosa, il 416 bis, è stata introdotta solo dopo
i fatti contestati). Per le accuse successive alla primavera del 1980,
la Corte d’Appello conferma l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530, secondo
comma, del Codice di procedura penale, che ricalca la vecchia insufficienza
di prove.
Questa sentenza della Corte d’Appello sarà
confermata, in via definitiva e irrevocabile, dalla Corte di Cassazione
il 15 ottobre 2004.
Chi volesse approfondire la materia può consultare il documentatissimo
volume di Livio Pepino intitolato «Andreotti, la mafia, i processi»
(Editore EGA, Torino 2005). Qui mi limito a riprodurre un passo della sentenza
della Corte d’appello, là dove – sintetizzando una motivazione che
si sviluppa per oltre 1500 pagine – si sostiene che l’imputato
«con la sua condotta (…non meramente fittizia) ha, non senza personale
tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione
con il sodalizio criminale e arrecato, comunque, allo stesso un contributo
rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi».
In definitiva, la Corte ritiene «che sia ravvisabile
il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta
di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima
influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano,
il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo,
anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali
in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa
di rilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola:
a) chieda ed ottenga,
per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi
para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli;
b) incontri ripetutamente
esponenti di vertice della stessa associazione;
c) intrattenga
con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto
ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti;
d) appalesi autentico
interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita
del sodalizio mafioso;
e) indichi ai
mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con
i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione
con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire
denunciati;
f) ometta di denunciare
elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità,
di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i
mafiosi (n.d.a.: le «vicende particolarmente delicate per la vita»
di Cosa Nostra e i «fatti di particolarissima gravità»
sopra menzionati riguardano Piersanti Mattarella, Presidente della Regione
Sicilia, coraggioso uomo politico democristiano impegnato in un’opera di
moralizzazione che l’aveva posto in rotta di collisione con la mafia, che
perciò lo uccise il 6 gennaio 1980);
g) dia, in buona
sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi
– di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa
in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire
al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati,
anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti
al più alto livello del potere legale».
Giudichi il lettore – a questo punto – se i processi
di Palermo ad Andreotti possano ancora definirsi un «naufragio giudiziario»
(sono le parole che usa il senatore Cossiga, nel riferirsi indistintamente
ai «processi a Giulio Andreotti»). Il fatto è che le
sentenze di Palermo riguardanti il caso Andreotti sono state sistematicamente
stravolte o nascoste. E sono convinto che anche il senatore Cossiga è
rimasto vittima di questa colossale disinformazione. Altrimenti non scriverebbe
quel che ha scritto. Fornirebbe invece – come ha sempre cercato di fare
– il suo onesto contributo alla ricerca della verità. Perché
non è con la cancellazione della verità che si contribuisce
a risolvere la «questione mafia». Questione che al senatore
Cossiga sta indubbiamente a cuore non meno che a me.
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