Invertire la rotta Per un
governo pubblico dell’acqua
Relazione introduttiva ai quesiti
referendari
Il servizio diverrà cosi strutturalmente
e funzionalmente “privo di rilevanza economica” – la cui qualificazione,
anche
alla luce del protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona
può essere determinata dai livelli di governo più vicino
ai cittadini – sarà nuovamente di interesse generale e il diritto
all’acqua, quanto meno per i cinquanta litri giornalieri (igiene, salute,
alimentazione), sarà assolutamente estraneo a logiche tariffarie,
ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale.
In questo modo il diritto all’acqua riacquisterebbe
a pieno titolo il suo status di diritto umano e diritto fondamentale dei
cittadini, assolutamente, nella sua quantità vitale, non subordinabile
a qualsiasi logica mercantile ed economica di profitto, da gestirsi anche
“nell’ interesse delle generazioni future” .
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Gaetano Azzariti (Ordinario di Diritto Costituzionale
Università di Roma La Sapienza) Gianni Ferrara (Emerito di Diritto
Costituzionale Università di Roma La Sapienza) Alberto Lucarelli
(Ordinario di Diritto Pubblico Università di Napoli Federico II)
Ugo Mattei (Ordinario di Diritto Civile Università di Torino) Luca
Nivarra (Ordinario di Diritto Civile Università di Palermo) Stefano
Rodotà (Emerito di Diritto Civile Università di Roma “La
Sapienza”)
1. Motivi di carattere generale
alla base della scelta
del ricorso all’istituto referendario
ex art. 75 Cost.
Il 19 novembre 2009, alla Camera dei deputati si approvava,
con ricorso alla fiducia, il decreto Ronchi, che all’art. 15 avviava un
processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali, di dismissione
della proprietà pubblica e delle relative infrastrutture, ovvero
un percorso di smantellamento del ruolo del soggetto pubblico che non sembra
avere eguali in Europa1).
A rendere ancor più grave, nel merito e nel metodo, l’approvazione
del decreto Ronchi, vi è il fatto che esso sia stato approvato ignorando
il consenso popolare che soltanto due anni fa si era raccolto intorno alla
legge d’iniziativa popolare per l’acqua pubblica (raccolte oltre 400.000
firme), elaborata e promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua
ed oggi in discussione in Parlamento. Nel frattempo cinque regioni hanno
impugnato il decreto Ronchi di fronte alla Corte costituzionale, lamentando
la violazione di proprie competenze costituzionali esclusive.
Il decreto Ronchi, convertito in l. n. 166 del 2009,
colloca tutti i servizi pubblici essenziali locali (non solo l’acqua) sul
mercato, sottoponendoli alle regole della concorrenza e del profitto, espropriando
il soggetto pubblico e quindi i cittadini dei propri beni faticosamente
realizzati negli anni sulla base della fiscalità generale.
Un testo che non sembra considerare come negli ultimi
anni la gestione privatistica dell’acqua abbia determinato significativi
aumenti delle bollette e una riduzione drastica degli investimenti per
la modernizzazione degli acquedotti, della rete fognaria, degli impianti
di depurazione 2). Ciò nonostante,
la nuova legislazione, imponendo la svendita forzata del patrimonio pubblico
e l’ingresso sostanzialmente obbligatorio dei privati nella gestione dei
servizi pubblici, renderà obbligatoria, anche per l’acqua, la privatizzazione,
alimentando sacche di malaffare e fenomeni malavitosi. All’acqua verrà
attribuito il valore di merce e sarà posta sul mercato come un qualsiasi
bene a rilevanza economica 3).
La malavita già da tempo ha compreso il grande
business dei sevizi pubblici locali, si pensi alla gestione dei rifiuti,
e la grande possibilità di gestirli in regime di monopolio. La criminalità
organizzata dispone di liquidità che, come è noto, ambisce
ad essere “ripulita” attraverso attività d’impresa.
Per chi conquisterà fette di mercato, l’affare
è garantito. Infatti, trattandosi di monopoli naturali, l’esito
della legge sarà quello di passare da monopoli-oligopoli pubblici
a monopoli-oligopoli privati, assoggettando il servizio non più
alle clausole di certezza dei servizi delineati dall’Unione Europea, ma
alla copertura dei costi ed al raggiungimento del massimo dei profitti
nel minor tempo possibile.
Insomma il decreto Ronchi, al di là della retorica
efficientista che lo accompagna, rappresenta un danno per l’ambiente, la
salute e non da ultimo per l’occupazione.
Di tutto ciò non sembrano rendersi conto le
posizioni espresse da Roberto Passino, attuale presidente del Co.N.Vi.R.I.
(Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) secondo le quali
(Il Sole 24 ore di giovedì 19 novembre) poca conta se il gestore
sia una S.p.A. controllata dal pubblico o dal privato, conta che tutte
le leggi confermino da anni l’acqua come bene pubblico, che gli impianti
idrici siano tutti di proprietà pubblica, che l’organismo di controllo
sia pubblico e che la formazione delle tariffe sia in mano pubbliche. Ma
non sembrano neppure rendersene conto le ingenue affermazioni contenute
nel forum aperto sulla voce.info, sito di natura economico-finanziaria,
laddove si sostengono le ragioni del decreto Ronchi in nome del fatto che:
a) non viene privatizzato il bene ma il servizio di
fornitura idrica;
b) tale processo è efficiente considerato che
l’innalzamento del capitale privato nella gestione dei condotti idrici
porterà ad investimenti tali da ridurre gli sprechi legati alla
dispersione dell’acqua lungo la rete idrica in ragione della migliore posizione
in cui si trova il privato per bilanciare costi e benefici nello sfruttamento
del bene.
Le cose non stanno così. E’ noto che, soprattutto
in beni come l’ acqua a valore aggiunto assai basso, tra proprietà
formale del bene e delle infrastrutture e gestione effettiva del servizio
vi è una tale asimmetria d’informazioni, al punto da far parlare
di proprietà formale e proprietà sostanziale, ovvero il proprietario
reale è colui che gestisce il bene ed eroga il servizio.
E’ nota inoltre la debolezza dei controlli e la loro
pressoché totale incapacità di incidere sulla governance
della società. Ma soprattutto e’ noto che il governo e il controllo
pubblico diventino pressoché nulli nel momento in cui ci si trova
dinanzi a forme giuridiche di diritto privato, regolate dal diritto societario.
In questo senso, è opportuno ricordare l’esperienza
francese dove in piena gestione privata del servizio idrico a Parigi (Lyonnaise
des eaux e Veolia Eau) la Chambre régionale des comptes et l’inspection
générale de la ville de Paris denunziava nel 2000 e nel 2001
l’opacità dell’organizzazione e del funzionamento del servizio dell’acqua
e la difficoltà di esercitare controlli sul gestore privato 4).
Occorrerebbe perciò evitare argomenti fallaci
che ruotano intorno alle false dicotomie pubblico/privato, proprietà-gestione
e affermare con chiarezza che un bene è pubblico se è gestito
da un soggetto formalmente e sostanzialmente pubblico, nell’interesse esclusivo
della collettività. Altrimenti risulterà difficile far comprendere
ai cittadini che le false liberalizzazioni non sono che nuovi trasferimenti
di risorse comuni dal pubblico al privato, che determinano una crescita
dei prezzi delle commodities e dei beni e servizi annessi, così
come un aumento dei prezzi finali dei servizi di pubblica utilità.
Ciò pone in essere un governo iniquo dei servizi pubblici essenziali,
che inibirà la sua fruizione proprio a quella parte dei cittadini
che ne avrebbe più bisogno. Una legislazione che si pone in contrasto
con la nostra Costituzione ed in particolare con i principi di eguaglianza,
solidarietà e di coesione economico-sociale e territoriale.
Questa legge, attraverso la svendita di proprietà
pubbliche, serve al governo “per far cassa” 5),
o al più per compensare i comuni dei tagli di risorse delineati
in finanziaria 6).
I grandi principi ispiratori della nostra Carta costituzionale,
che avevano negli anni posto le basi e legittimato il governo pubblico
e democratico dell’economia, secondo una logica ed una prospettiva di tutela
effettiva dei diritti fondamentali, finiscono mortificati al fine di favorire
qualche gruppo industriale.
Purtroppo una maggioranza trasversale proclama principi
liberisti ma introduce al contrario posizioni di rendita privata che saranno
poi impossibili da sradicare.
Certo con una diversa maggioranza, più attenta
all’interesse pubblico, si potrebbe ripartire da una riforma autentica
fondata sulla legge di iniziativa popolare del Forum dei Movimenti per
l’Acqua e sul testo della legge delega di riforma dei beni pubblici (Commissione
Rodotà). Entrambe queste proposte organiche hanno come obiettivo
il governo dei beni pubblici e dei beni comuni nell’interesse dei diritti
fondamentali della persona, tramite gestioni di diritto pubblico e nel
rispetto dei principi costituzionali.
Purtroppo con l’attuale maggioranza parlamentare queste
riforme non sono verosimili
e l’arma del referendum abrogarivo ex art. 75 Costituzione
è la sola utilizzabile in chiave riformista.
Ovviamente, le possibilità di successo di una
tale via sono legate a molte variabili, incluso l’atteggiamento della Corte
Costituzionale e la capacità dei promotori di far comprendere ai
cittadini l’importanza della posta in gioco al fine di ottenere il quorum
necessario previsto dalla legge. Idealmente entrambe queste difficoltà
sarebbero più agevolmente superabili con un quesito unico secco
e chiaro.
Tuttavia ciò non risulta tecnicamente fattibile
perchè il regime dell’acqua risulta connesso con quello degli altri
servizi di pubblica utilità e perchè il processo di privatizzazione
e’ stato concluso, non avviato, dal decreto Ronchi.
In virtù di queste difficoltà tecniche
e del mandato ricevuto di presentare ai cittadini un progetto referendario
capace di ripubblicizzare l’acqua, gli estensori di questo documento hanno
immaginato tre quesiti. E’ nostro auspicio che tutte le forze politiche
e sociali capiscano l’ importanza di mantenere la campagna referendaria
prossima unicamente legata al tema altamente simbolico dell’acqua.
2. Oggetto ed obiettivo dei quesiti
referendari:
governare e gestire le risorse
idriche attraverso un soggetto di diritto pubblico
Al fine di recidere le basi culturali e tecnico-gestionali
della privatizzazione dei servizi pubblici essenziali, attraverso il decreto
Ronchi, si è pensato con la redazione dei seguenti tre quesiti di
concentrarsi in questa fase referendaria sul bene comune pubblico per eccellenza:
l’acqua.
I quesiti referendari, anche e soprattutto sulla base
del mandato politico ricevuto da tutti i soggetti che si sono raccolti
attorno al Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua che ha promosso l’iniziativa
nelle scorse settimane, sono tesi, evidentemente con tutti i limiti di
tale fonte normativa priva di capacità propositiva, a creare i presupposti,
in attesa di una legge nazionale, per reintrodurre nell’ordinamento giuridico
italiano l’affidamento della gestione dell’acqua ad un soggetto di diritto
pubblico. Un mandato politico chiaro e netto volto ad “utilizzare” lo strumento
referendario per avviare nel Paese una grande battaglia di civiltà,
ed avviare un grande dibattito che sappia mobilitare la cittadinanza attiva.
Abbiamo scelto, ben consapevoli dei rischi di inammissibilità, ma
pur con la dovuta prudenza, di puntare ad un esito referendario netto e
chiaro e non puramente simbolico e parziale.
Ovviamente per ogni quesito referendario abbiamo predisposto
un nucleo di argomentazioni ed una base giuridica che tendono a dimostrarne
dinanzi alla Corte costituzionale la loro ammissibilità. Le argomentazioni
affrontano temi tra i più delicati ed incerti del diritto pubblico
generale ovvero il sistema delle fonti e i rapporti tra loro intercorrenti
in merito al principio gerarchico, al criterio cronologico, all’effetto
abrogativo dell’istituto referendario, al criterio della specialità,
al principio della reviviscenza o riespansione della norma derogata, all’istituto
della delegificazione. Sono stati affrontati temi a cavallo tra il diritto
pubblico e il diritto societario che attengono alla natura giuridica e
alle regole da applicare alle differenti forme imprenditoriali.
In estrema sintesi, al fine di raggiungere gli obiettivi
preposti,
i quesiti che si presentano sono tre:
1. abrogazione dell’art. 23 bis (12 commi) della l.
n. 133 del 2008 relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza
economica, così come modificato dall’art. 15 della legge di conversione
n. 166 del 2009.
2. abrogazione dell’art. 150 (quattro commi) del d.
lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente), relativo alla scelta
della forma di gestione e procedure di affidamento, segnatamente al servizio
idrico integrato;
3. abrogazione dell’art. 154 del d. lgs. n. 152 del
2006, limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa
costituisce corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata
tenendo conto dell’adeguata remunerazione del capitale investito.
3. Argomentazioni a supporto del quesito referendario
n. 1.
In via preliminare, va osservato che la giurisprudenza
della Corte costituzionale nei giudizi di ammissibilità è
estremamente ondivaga e di difficile interpretazione, utilizzando spesso
parametri elastici e principi eterogenei per giudicare di volta in volta
i quesiti referendari.
Detto ciò, in merito al quesito n. 1, va rilevato
che trattasi di una norma collocata all’interno di un provvedimento relativo
allo sviluppo economico, alla semplificazione, alla competitività,
alla stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Dunque, si è in presenza di una norma che da un punto di
vista formale non presenterebbe limiti espliciti ed
impliciti di ammissibilità referendaria.
Tuttavia, l’ incipit dell’art. 23 bis così recita:
“..le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in applicazione
della disciplina comunitaria” il che cerca di produrre una resistenza formale
alla procedura di referendum. Occorre dire subito che l’ incipit è
menzognero. La norma non adempie ad alcun obbligo comunitario. Tale disposizione
non esplicita le fonti comunitarie di riferimento che dovrebbe “applicare”.
Essa si “auto-proclama” norma di attuazione di obblighi comunitari per
alludere ad un orientamento della Corte che tende a ritenere inammissibili
i quesiti se violativi di obblighi comunitari, ossia relativi alla controversa
figura delle c.d. “leggi comunitariamente necessarie”. In sostanza la Corte
costituzionale, partendo dal limite degli obblighi internazionali sancito
dall’art. 75 Cost., ha elaborato una giurisprudenza che ad essa riconduce
il limite delle “leggi comunitariamente necessarie”.
Con le sentenze nn. 31, 41 e 45 del 2000 la Consulta
non ha ritenuto ammissibile il referendum su quelle leggi che sono indispensabili
affinché lo Stato italiano non risulti inadempiente rispetto agli
obblighi comunitari, dal momento che l’eliminazione di tali norme è
possibile solo con la contemporanea introduzione di disposizioni conformi
al diritto dell’Unione Europea.
Queste precisazioni inducono alla dovuta prudenza,
anche se da un punto di vista formale potrebbero essere superate evidenziando
la natura diversa, non comunitaria, del provvedimento nel quale è
inserita la disposizione, e da un punto di vista sostanziale sosteniamo
che la norma in oggetto, al di là del generico richiamo alla disciplina
comunitaria, non è direttamente attuativa di obblighi comunitari,
e dunque non dovrebbe essere interpretata dalla Corte come “norma comunitariamente
necessaria”.
Il regime concorrenziale ed il ricorso alle regole
competitive del mercato, volute dal diritto comunitario, infatti sono già
presenti nei modelli espressi dalla normativa vigente, tanto è che,
al di là delle alchimie dell’in house e del relativo controllo analogo,
non pongono lo Stato italiano in posizione inadempiente nei confronti del
diritto comunitario. Si potrebbe inoltre sostenere che l’art. 23 bis si
caratterizzi per un distinct disfavor nei confronti dell’aggiudicazione
a favore dell’affidamento diretto a soggetti di diritto pubblico, ricordando
in merito che il diritto comunitario non reca alcun obbligo di privatizzazione
delle imprese pubbliche o incaricate della gestione dei servizi pubblici,
caratterizzandosi, al contrario, per il principio di neutralità
rispetto al regime pubblico o privato della proprietà
7).
Se è vera, come è vera, la pretestuosità
del richiamo al diritto comunitario, il testo oggetto del quesito referendario,
nell’ambito dell’attuale assetto normativo, esprime una scelta politica,
rafforzando due dei tre vigenti modelli: il regime privatistico tout court
ed il regime misto (pubblico-privato). Invece, il modello dell’affidamento
diretto in house viene posto come deroga ed eccezione. Si tratta di una
scelta politica che più che incidere sul regime della concorrenza
incide sugli assetti proprietari (pacchetti azionari e infrastrutture),
ponendosi, come si è detto, in contrasto con il principio comunitario
della neutralità rispetto agli assetti proprietari (art. 345 TFUE).
Da un lato, la Commissione europea non entra nel merito della questione
se le imprese responsabili delle prestazioni di servizi di interesse generale
debbano avere natura pubblica o privata, dall’altro, le norme del trattato,
e in particolare quelle in materia di concorrenza e di mercato interno,
si applicano indipendentemente dal regime di proprietà (pubblica
o privata) di un’impresa 8).
Pertanto, l’abrogazione di tale norma non pone lo Stato
italiano in una posizione di inadempienza rispetto agli obblighi comunitari.
La norma in oggetto, dunque, al di la dell’auto-proclamazione non può
essere intesa quale “legge comunitariamente necessaria” ed il quesito referendario
dovrebbe essere tendenzialmente ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale.
Oltre alla problematica legata alle c.d. “leggi comunitariamente
necessarie” va evidenziato che il referendum sull’art. 23 bis “aggredisce”
una norma che ha per oggetto tutti i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, dunque oltre all’acqua molto altro. La Corte, dunque, in sede
di ammissibilità potrebbe sollevare obiezioni circa la congruità
del fine perseguito rispetto al quesito proposto che appunto inciderebbe
su tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica. La Corte potrebbe
dichiarare che la richiesta referendaria non sarebbe idonea a conseguire
lo scopo dichiarato andando ben ultra petita.
Anche queste possibili obiezioni che potrebbero provenire
dalla Corte, se da una parte ci inducono a procedere con la giusta prudenza
e consapevolezza di un percorso incerto, dall’altra potrebbero essere superate,
laddove fosse ben evidenziata la coerenza e l’omogeneità del quesito
in sé, ancor più se letto in collegamento sistematico con
gli altri due quesiti. Infatti, i quesiti contengono, come espressamente
voluto dalla Corte, una matrice razionalmente unitaria, dal carattere dell’omogeneità,
che permetterebbe all’elettore il voto consapevole su una domanda strutturata
in maniera inequivocabile 9).
L’obiettivo, nella sua unitarietà ed omogeneità,
si propone in maniera netta di ripubblicizzare il servizio idrico integrato,
ponendolo al di fuori delle regole del mercato ed affidando ad un soggetto
di dritto pubblico la gestione. Per ottenere ciò, secondo la disciplina
vigente, occorre necessariamente “passare” attraverso la normativa che
regola i servizi pubblici di rilevanza economica, in quanto non sarebbe
assolutamente sufficiente, per il nostro fine, “aggredire” unicamente la
disciplina speciale, ovvero quella di cui all’art. 150 del d .lgs n. 152
del 2006. Il quesito, come vuole la Corte, incorpora “l’evidenza del fine
intrinseco all’atto abrogativo”, esprime una netta e chiara alternativa
al modello di cui all’art. 23 bis, che dovrebbe contribuire al giudizio
di ammissibilità 10). Per completezza,
va anche detto che la varietà di qualificazioni che la giurisprudenza
della Corte tende a conferire al criterio dell’omogeneità del quesito
ha spinto parte della dottrina (Cariola) ad intravedere in tale categoria
diversi segni di affinità con il giudizio sulla ragionevolezza delle
leggi.
In sostanza, sarebbe possibile sostenere che il quesito
n. 1 possiede in sé e per sé un’evidenza del fine intrinseco
all’atto abrogativo, che si esprime nella netta e chiara alternativa al
modello privatistico di gestione dei beni pubblici (acqua, ma anche tutti
gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica). Ciò,
anche in linea con la sentenza n. 16 del 1978 della Corte costituzionale
(sentenza Paladin), con la quale la stessa si assunse il compito di determinare
in via preventiva e generale i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio
riguardante l’ammissibilità delle richieste referendarie, al fine
di tracciare un quadro unitario di riferimento, entro il quale potessero
coerentemente effettuare le singole valutazioni della Corte.
Pertanto, sarebbe possibile affermare che il quesito
n. 1 può essere inteso quale quesito generale, che traccia un quadro
unitario di riferimento, ma giammai eterogeneo nell’oggetto. In sostanza,
per il quesito in oggetto, potrebbe escludersi quanto richiamato dalla
suddetta sentenza della Corte costituzionale, ovvero “sono inammissibili
le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al
corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee,
carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venir ricondotto
alla logica dell’art. 75 Cost.”.
La domanda ha infatti una sua matrice unitaria ed omogenea
avendo come obiettivo la “reale” ripubblicizzazione della gestione delle
risorse idriche. Il quesito risulterebbe omogeneo e riconducibile ad una
matrice razionalmente unitaria, e inoltre la coerenza tra mezzo e scopo
risulterebbe evidente dalla coerente normativa residua, immediatamente
applicabile, tale da garantire, pur nell’eventuale inerzia del legislatore,
la costante operatività del sistema.
Ma la preoccupazione dei giudici costituzionali risiede
oltre che nella valutazione in sé della struttura formale del quesito,
finalizzata a consentire la consapevole manifestazione del voto popolare,
anche nel tipo di effetti che potrebbero scaturire sulla normativa risultante
dall’abrogazione a mezzo di referendum (Pizzolato-Satta). La Corte s’impone
di verificare che l’abrogazione popolare lasci indenne “una coerente normativa
residua immediatamente applicabile” 11).
Tale impostazione non va erroneamente intesa come
una forma per legittimare referendum propositivi, ottenute dalla manipolazione
del testo legislativo. Sul punto, è la Corte stessa che rigetta
la categoria dei referendum propositivi quale risultanza della manipolazione
normativo-abrogativa, affermando che sarebbe la legge stessa o singole
disposizioni di essa a contenere una capacità operativa 12).
In sostanza, da parte della Corte vi sarebbe una netta
accettazione dei referendum manipolativi, non intendendoli quali referendum
dal carattere propositivo.
Comunque, nel caso di specie, l’abrogazione totale
dell’art. 23 bis, non soltanto è al di fuori dalle ipotesi del referendum
manipolativo e selettivo, che per scelta e volontà politica non
è stato voluto dalle forze politiche e sociali raccolte presso il
Forum, ma altresì non dovrebbe generare un vuoto normativo. Infatti
la gestione del servizio idrico potrebbe essere affidata, anche nel caso
di abrogazione referendaria dell’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, in
conformità a quanto previsto dal vigente art. 114 TUEL del 2000,
ovvero in affidamento diretto all’azienda speciale, eventualmente anche
organizzata in forma consortile.
Si tratta di un soggetto di diritto pubblico, di un
ente pubblico economico 13), ben distante
dalle società pubbliche e non assimilabile ad esse, la cui disciplina
risulta dettata dal diritto societario 14).
Inoltre nei confronti delle società pubbliche l’ente pubblico di
riferimento non gode di particolari poteri che vadano oltre quelli previsti
dal codice civile e dalla normativa speciale in capo al socio di una normale
società di capitali.
Ciò è la conseguenza fisiologica della
natura privatistica delle società pubbliche che operano sul mercato
come un normale operatore economico (Sandulli).
Come più volte evidenziato dalla Cassazione
a sezioni unite 15), ma anche da una parte
della giurisprudenza amministrativa 16), la
società pubblica è un soggetto autonomo rispetto all’ente
pubblico proprietario e quest’ultimo non ha poteri ulteriori rispetto a
quelli attribuiti in qualità di socio. Non è consentito all’ente
locale di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo
e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio
di poteri autoritativi o discrezionali, esso potrà avvalersi non
già di poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti
previsti dal diritto societario da esercitare a mezzo dei membri di nomina
comunale presenti negli organi della società (v. art. 2459 c.c.).
Inoltre, non si può ignorare la necessità prevista dall’art.
113 del d.lgs . n. 267 del 2000 che i rapporti tra ente pubblico e società
pubbliche vengano regolati da contratti di servizio. È stato ritenuto
necessario dal legislatore prevedere la sottoscrizione di un contratto
tra ente pubblico e società di gestione dei servizi, proprio perché
l’ente pubblico non può esercitare un potere autonomo ed autoritativo
sulla società 17); la disciplina delle
società pubbliche non può distaccarsi dunque dal modello
tipico del diritto comune (Ottaviano), le cui attività sono interamente
sottoposte alla normativa codicistica 18)
e i cui organi sociali saranno vincolati dalle norme comuni sulle società
per azioni (Galgano).
Alla dimensione privatistica, che caratterizza dunque
le società pubbliche, si contrappone l’azienda speciale che trova
la sua base normativa nel diritto pubblico. L’autonomia funzionale, che
caratterizza il rapporto tra ente locale e società pubbliche, non
sussiste nel rapporto tra ente locale di riferimento e azienda speciale,
poiché esse si pongono nei confronti degli enti locali come enti
strumentali e funzionali, e a limitata capacità imprenditoriale
19). L’azienda speciale, anche ai sensi degli
artt. 11, 12 e 13 del codice civile, è una persona giuridica pubblica,
che non può essere costituita che con legge, ben distante dalle
persone giuridiche private, con tutte le conseguenze che ne derivano. In
particolare, come evidenziato in dottrina (Giannini), uno dei tratti più
rilevanti degli enti pubblici economici, tra i quali ovviamente rientra
l’azienda speciale, è la sussistenza del rapporto potestà-soggezione,
che si concretizza in un contenuto atipico, per cui l’ente locale di riferimento,
limitandone la sua autonomia imprenditoriale, può emanare direttive
d’indirizzo d’impresa per l’attuazione di un proprio indirizzo politico
o amministrativo 20). Nel caso dei servizi
pubblici gestiti in forma imprenditoriale, la connessione con le finalità
pubbliche si verifica in via immediata 21.
In questo senso, a differenza degli amministratori delle società
per azioni, che non sottostanno ad un potere di indirizzo o di direttiva
da parte dell’assemblea, dovendo essi godere di sufficiente autonomia al
fine di gestire l’impresa nel modo che ritengono più proficuo e
potere rispondere dei risultati conseguiti, gli amministratori delle aziende
speciali sottostanno a poteri di indirizzo, di direttiva, di vigilanza,
da parte di un organo esterno dell’ente quale l’organo politico con cui
l’ente è collegato, che è titolare altresì del potere
di nominare il titolare degli organi e di approvare i programmi e le tariffe.
22)
Azienda speciale e ente politico costituiscono dunque
momenti diversi, ma funzionalmente collegati, di un’unica organizzazione,
circostanza che non si realizza con le società pubbliche, con il
conseguente obbligo per l’ente locale di sopportare gli oneri che possono
discendere per l’ente. Tutti gli atti generali mediante cui si determina
la struttura organizzativa delle aziende speciali hanno natura pubblica,
con la sola eccezione dei regolamenti per il personale 23).
In sostanza le aziende speciali, come ben evidenziato
dalla Corte Suprema di Cassazione, sono soggetti pubblici per definizione,
l’organizzazione per l’esercizio dell’impresa ha natura pubblica, sono
dotati di poteri autoritativi, e perseguono fini del pari pubblici attraverso
risorse di eguale natura 24). Svolgono attività
amministrativa, rispetto alla quale tali forme costituiscono
nient’altro che lo strumento a tali fini utilizzabile ed utilizzato 25.
In tal senso il Consiglio di Stato ha evidenziato chiaramente le differenze
tra il modello dell’azienda speciale e quella della società pubblica,
sottolineando che mentre la prima è configurabile quale
ente strumentale del comune, nell’apparato organizzativo
di questo compiutamente integrata, la seconda è innanzitutto, un
soggetto imprenditoriale, rientrante nello schema organizzativo gestionale
proprio delle società di capitali e, pertanto, non sottoposto alle
limitazioni di attività cui soggiacciono le aziende speciali 26).
Nel caso di specie le aziende speciali gestiscono
servizi privi di rilevanza economica, estranei alla logica tariffaria della
prestazione e della controprestazione (principio del corrispettivo), quanto
meno per quanto attiene all’erogazione del minimo vitale, così come
determinato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, e pertanto non sarebbero sottoposte
all’obbligo di cui al comma 8 dell’art. 35 della legge finanziaria 448
del 2001, ovvero all’obbligo di trasformarsi in s.p.a. Si ripristinerebbe
così, in attesa di una riforma capace di sistematizzare ogni aspetto
organizzativo e funzionale, un modello di gestione governato da un
soggetto di diritto pubblico 27).
Detto questo, va evidenziato
che la sola abrogazione dell’art. 23 bis
potrebbe aprire la strada a
tre scenari, con relativi differenti effetti.
1. Il primo scenario, a seguito
dell’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis,
potrebbe essere quello del vuoto
legislativo 28),
in merito ai modelli di gestione, colmato provvisoriamente,
in attesa di normativa statale di carattere generale, dal ricorso alla
gestione attraverso azienda speciale ex art. 114 TUEL, considerando il
servizio privo di rilevanza economica e pertanto al di fuori dalle logiche
del mercato e della concorrenza. Si tratta dello scenario che si sviluppa
in un quadro ordinamentale pre-referendario, dove in merito ai modelli
di gestione vige soltanto l’art. 23 bis, nel quale da una parte si nega
l’ipotesi della specialità e relativa resistenza della norma precedente
(vedi infra punto 2 in merito all’art. 150), dall’altra non si prende in
considerazione l’ipotesi della reviviscenza della norma abrogata (vedi
infra punto 3, in merito all’art, 113). Nell’ambito di tale scenario c’è
chi sostiene che l’abrogazione dell’art. 150 sarebbe ultronea, in quanto
norma già abrogata dall’art. 23 bis e che il vuoto legislativo si
colmerebbe attraverso un’abrogazione parziale dell’art. 23 bis “lasciando
in piedi” due sole forme di gestione: con gara ai privati 29)
e una c..d. in house, senza alcun riferimento alla forma societaria di
modo che vi potrebbero rientrare sia l’azienda pubblica sia la società
in house, sia la gestione in economia. Nell’ambito di tale scenario, si
tratta di una soluzione che lascerebbe di fatto inalterata la situazione
attuale delle gestioni sul nostro territorio, avendo quale unico risultato
concreto quello di salvare le società pubbliche in house, laddove,
a disciplina vigente, l’affidamento in house, costituisce una deroga alle
altre due modalità ordinarie e per poterla applicare deve essere
dimostrata
l’assenza di alternative di mercato 30).
Si tratterebbe dunque di una soluzione che, pur avendo una sua logica,
oltre a non essere armonica con il mandato e la volontà politica
del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, non si propone un obiettivo
alto e deciso. Si tratta di una proposta che potremmo dire che si pone
un obiettivo difensivo e di retroguardia, secondo la massima “salviamo
il salvabile” in attesa di tempi migliori. Una tesi che avrebbe una sua
sostenibilità giuridica, ma che si pone al di fuori degli obiettivi
politici posti dal Forum e ben lontana dall’obiettivo di far uscire il
governo dell’acqua dalle regole delle s.p.a e del diritto societario. Una
tesi che non avrebbe neppure un valore simbolico, offrendo una dimensiona
tecnocratica alla battaglia per l’acqua pubblica. Pertanto questo scenario
potrebbe essere in linea con un coerente intento referendario soltanto
nel caso in cui l’interprete dovessero ritenere abrogate sia le disposizioni
contenute nell’art. 150, sia quelle di cui all’art. 113, laddove incompatibili
e non suscettibili di reviviscenza. Si tratta di un rischio troppo alto
e l’interprete, in uno scenario di tendenziale vuoto, salvo la presenza
delle aziende speciali, potrebbe essere tentato a ricostruire il modello
sulle macerie degli artt. 150 e 113.
2. Il secondo scenario che può
rappresentarsi,
a seguito dell’abrogazione referendaria
dell’art. 23 bis
è il ricorso ai modelli di gestione di cui
all’art. 150 del d.lgs n. 152 del 2006, laddove tale norma, anche ai sensi
delle argomentazioni di cui ai paragrafi successivi, per la sua specialità,
non fosse intesa quale norma abrogata, ma tuttora vigente. Come si è
visto, l’art. 23 bis, pur non indicando espressamente le disposizioni abrogate,
prevede al comma 11, unicamente l’abrogazione espressa dell’art. 113 nelle
parti incompatibili. In questo scenario i modelli di gestione sarebbero
regolati dall’art. 150 che richiama i tre modelli di cui all’art. 113.
Uno scenario dunque che non sarebbe in linea con lo spirito del quesito
referendario.
3. Il terzo scenario, a seguito
dell’abrogazione referendaria dell’art.23 bis, rappresenterebbe
la vigenza dei modelli di cui
all’art. 113 TUEL, così come modificato da norme successive.
Questo scenario sottende all’ipotesi della reviviscenza
della norma, ovvero dei modelli di gestione di cui all’art. 113 del testo
unico degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000. Il problema della
riviviscenza si è posto proprio in relazione alle norme abrogate
da legge a sua volta abrogate mediante referendum popolare ai sensi dell’art.
75 Cost. La soluzione negativa viene argomentata soprattutto facendo leva
sulla peculiare natura dell’intervento abrogativo popolare, che non ha
la medesima potenzialità innovativa della legge e che non può
incidere retroattivamente. (Mortati, Pace, Roversi Monaco, Sorrentino).
Tuttavia, laddove dovesse intendersi il rapporto tra 23 bis e art. 113
come un rapporto di specie a genere, rispetto a norme più generali,
e ragionevolmente potrebbe così intendersi il rapporto, l’eliminazione
della prima farebbe riprendere pieno vigore a norme che dalla disposizione
abrogata erano derogate. In tal caso, più che di “reviviscenza”
si tratterebbe di “riespansione” dell’efficacia, non direttamente riconducibile
alla volontà referendaria, di ripristinare la regola generale (Celotto,
Pizzorusso). Pugliatti in merito ha aperto nuovi scenari a sostegno della
reviviscenza della norma abrogata, riconoscendo infatti l’Autore all’abrogazione
l’effetto di richiamare in vita disposizioni abrogate, ed assimilato il
referendum alla species di abrogazione espressa, attribuendogli anche l’effetto
della reviviscenza della norma abrogata. In ogni caso, va detto che comunque
è rimesso all’ampia discrezionalità dell’interprete valutare,
rispetto al singolo caso concreto, se la caducazione della norma abrogativa
possa o meno portare la reviviscenza della norma primariamente abrogata.
Laddove, accertata la reviviscenza, comporta la piena riestensione dell’astratta
capacità normativa della disposizione primariamente abrogata, che
torna a produrre effetti giuridici in conseguenza di un evento che ad essa
ridà vita, in senso giuridico, come nitidamente posto in evidenza
anche dalla Corte costituzionale, rilevando come in virtù dell’operare
di quest’istituto si verifica il ripristino della norma precedentemente
abrogata dalla quale saranno di conseguenza regolati i rapporti giuridici
in essa considerati 31).
Negli scenari sub 2) e sub 3), laddove dovesse intendersi
la resistenza della norma speciale e/o la reviviscenza dell’art. 113 TUEL,
vi sarebbe il rischio che, pur ottenendo il successo referendario, non
si raggiunga una vera vittoria. In sostanza con l’inverarsi degli scenari
di cui ai punti 2) e 3) , o anche di uno solo dei due, vi sarebbe il rischio
tangibile di non reintrodurre una vera ripubblicizzazione del servizio
idrico integrato e i soggetti aggiudicatari sarebbero ancora liberi di
scegliere tra modello privato, modello misto (cfr. sentenze Corte di giustizia
nelle cause C-29/04, C-410/04) e modello in house.
La capacità di resistenza della norma speciale
di cui all’art. 150 e/o l’istituto della reviviscenza della norma abrogata,
potrebbero svilire l’esito referendario, laddove incentrato soltanto sull’art.
23 bis, in quanto tale abrogazione potrebbe lasciare del tutto inalterate
le gestioni miste 32), private e in house
affidate e tuttora operanti, sulla base del combinato disposto di
cui agli artt 150 del d.lgs n. 152 del 2006 e dell’art. 113 TUEL, sul territorio
nazionale. Proprio quelle gestioni che hanno generato un peggioramento
del servizio, un aumento delle tariffe ed una netta riduzione degli investimenti
di natura infrastrutturale.
Si riproporrebbe la problematica inerente agli affidamenti
in house, più volte evidenziata dalla Corte di Giustizia (sentenze
della Corte di giustizia nelle cause C-26/0333, C-84/03, C-29/0434, C-231/03,
C- 340/0435, C-573/0736) e dal Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. Pl. 3
marzo 2008 n. 1; parere Sez. II n. 456/2007; Cons. St., sezione V, decisione
9 marzo 2009, n. 136537; Cons. St. Sez. V decisione 28 novembre 2007 –
23 gennaio 2008, n. 13638; Cons. St. Sez. V sentenza 23 ottobre 2007, n.
558739; Cons. St. Sez. V decisione 18 settembre 2007, n. 486240; Cons.
St. Sez. VI sentenza 1 giugno 2007, n. 293241; Cons. St. Sez. VI sentenza
3 aprile 2007, n. 151442; Cons. St. Sez. VI, n. 1514 del 3 marzo 200743)
e l’obiettiva difficoltà da parte dell’ente locale ad esercitare
sulla società pubblica quel controllo analogo, così come
formulato e richiesto dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze della
Corte di giustizia nelle cause C-26/03, C-458/0344).
Rimarrebbe inalterato, in tutta la sua drammatica intensità,
il problema della gestione diretta attraverso società pubbliche
che fisiologicamente esprimono forme giuridiche inidonee, per la fonte
normativa che le regolamenta (diritto societario), a svolgere realmente
una funzione sociale e di preminente ed assoluto interesse generale. Infatti,
alcuna norma, ancor meno di livello statutario, può garantire che
una volta affidato il servizio, tali società non tendano anche attraverso
gli artifizi delle scatole cinesi, alla diversificazione delle funzioni
(fenomeno delle multiutilties) e alla delocalizzazione dell’attività
con buona pace dei livelli occupazionali (sentenze della Corte di giustizia
nelle cause C-26/03, C-458/03).
In estrema sintesi, presentarsi dinanzi al corpo elettorale,
attraverso il referendum abrogativo, per chiedere la ripubblicizzazione
dell’acqua, senza chiedere l’abrogazione dei modelli di gestione privatistica,
sarebbe un fatto assolutamente non veritiero. Quindi l’abrogazione dell’art.
23 bis, in merito alla gestione
delle risorse idriche, avrebbe quale unico obiettivo
di riequilibrare il rapporto tra i tre modelli di gestione, lasciando inalterato
il processo di privatizzazione in corso. La presentazione del solo quesito
referendario relativo all’art. 23 bis, risulterebbe dunque necessaria,
ma non sufficiente a ripristinare in Italia il governo pubblico dell’acqua,
non vi sarebbe un’assoluta congruità del mezzo al fine, tra l’intento
chiaramente percepibile dalla formulazione del quesito e l’idoneità
dell’abrogazione referendaria alla sua realizzazione 45).
4. Argomentazioni a supporto
del quesito referendario n. 2
Il ragionamento di cui al paragrafo 3, la rappresentazione
di tre scenari, di cui uno incerto e gli altri due restauratori dei modelli
di gestione di cui al testo unico del 2000, ci ha indotto a non fermarci
appunto all’art. 23 bis ma a presentare altresì il quesito referendario
per abrogare anche l’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, che rifacendosi
all’art. 113 del TUEL regola i modi di gestione per quanto attiene ai servizi
idrici.
Tale articolo, laddove si applicasse sic et simpliciter
il criterio cronologico delle fonti, così come previsto dalla seconda
ipotesi dell’art. 15 delle preleggi 46, dovrebbe
ritenersi già abrogato dall’art. 23 bis e quindi la Corte potrebbe
dichiarare l’inammissibilità del quesito in quanto posto su una
norma non esistente all’interno dell’ordinamento giuridico. Si tratta sicuramente
di un’interpretazione che ha una sua sostenibilità, in relazione
ai principi generali che regolano il sistema delle fonti, e che quindi
potrebbe essere plausibilmente fatta propria dalla Corte costituzionale.
Tuttavia, va considerata anche un’altra interpretazione, ovvero che l’art.
150 si porrebbe rispetto all’art. 23 bis come legge speciale. Ciò
significa che in linea di principio si tratterebbe di una disposizione
in grado di resistere alla successiva norma di carattere generale. Sarebbe
infatti necessario per espletare l’effetto abrogativo da parte della norma
successiva un’abrogazione espressa. In questo senso, la Corte suprema di
Cassazione ha in molteplici occasioni ricordato come il criterio cronologico
(lex posterior derogat priori) trova deroga nell’ipotesi in cui ad una
legge speciale faccia seguito una nuova disciplina generale della materia
(lex posterior generalis non derogat legi priori speciali) 47.
Sempre su questa linea, la Corte costituzionale ha affermato che per le
norme speciali si applicherebbe il criterio cronologico, soltanto laddove
la norma successiva contenesse espressa abrogazione. In altri termini non
sarebbe sufficiente l’abrogazione implicita 48.
Nel caso di specie non si è in presenza di un’abrogazione espressa,
pertanto la norma preesistente “resisterebbe” all’effetto abrogativo di
cui all’art. 23 bis. Inoltre, va evidenziato che neppure lo schema di regolamento
delegato governativo di cui al comma 8 dell’art. 23 bis (che presenta comunque
dubbi di legittimità e conformità – eccesso di delega – rispetto
all’art. 17 comma 2 della l. n. 400 del 1988) può intendersi quale
norma delegificante ed abrogativa nei confronti dell’art. 150, in quanto
all’art. 12, lett. b), è prevista l’abrogazione unicamente del comma
1
dell’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, non incidendo
esplicitamente sui modelli di gestione.
Tale articolo, ai commi 1, 2 e 3 richiama espressamente
l’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, rinviando a tale norma per i modelli
di gestione. In sostanza, l’abrogazione di tale disposizione, limitatamente
al servizio idrico integrato, proprio in quanto espressa ed esplicita,
ed in quanto conseguenza di una chiara volontà espressa dal corpo
elettorale, non consentirebbe più il ricorso ai suddetti tre modelli
di gestione, sia nel caso di abrogazione dell’art. 113, sia nel caso dell’applicazione
del controverso principio della reviviscenza. È evidente che per
i servizi pubblici locali, diversi da quello idrico, tali modelli continuerebbero
ad essere vigenti, sempre se salvati dal principio della riviviscenza.
L’abrogazione dei tre modelli di gestione, a seguito
di referendum abrogativo dell’art. 150, è l’interpretazione che
maggiormente salvaguardia la volontà del corpo elettorale e quindi
il principio della sovranità popolare nella sua espressione di democrazia
diretta, ovvero la volontà di ripristinare la gestione attraverso
un soggetto di diritto pubblico. Viceversa, nel caso in cui l’abrogazione
dell’art. 150 non implicasse l’ineffettività dei modelli di gestione
di cui all’art. 113, vi sarebbe l’ingiustificata impossibilità da
parte del titolare del potere abrogativo, di raggiungere il risultato voluto,
ovvero di abrogare i tre modelli di gestione del servizio idrico, i due
dichiaratamente privatistici e il terzo, “falsamente pubblicistico”.
D’altra parte, chi sostiene che l’abrogazione dell’art.
150 farebbe tornare in auge anche per l’acqua la norma generale sui servizi
pubblici di cui all’art. 113 (lodo Berlusconi-Buttiglione) si contraddice
laddove sostiene la non reviviscenza di tale ultima disposizione, anche
in caso di abrogazione referendaria dell’art. 23 bis.
In estrema sintesi, in presenza di reviviscenza dell’art.
113 il quesito referendario sull’art. 150 risulta indispensabile al fine
di evitare il ricorso a quei modelli, così come rappresentati dal
combinato disposto delle due norme; ma risulta indispensabile anche laddove
si dovesse sostenere la non reviviscenza dell’art. 113 e la sola vigenza
dell’articolo 150, in virtù del criterio della specialità,
che imporrebbe in ogni caso, seppur limitatamente all’acqua, il ricorso
alle forme di gestione incompatibili con la sua natura di bene comune.
I due principi quello della specialità e quello della reviviscenza
uniti o disgiunti imporrebbero dunque il quesito referendario sull’art.
150.
Come si è anticipato, in questo scenario abrogativo
rimarrebbe ovviamente vigente l’art. 114 del d.lgs n. 267 del 2000 relativo
all’azienda speciale. Ciò significa che, limitatamente al servizio
idrico integrato, gli enti aggiudicatari potranno legittimamente affidare
il servizio ad un’azienda speciale, estranea agli obblighi di cui all’art.
35 della l. n. 448 del 2001, ciò in assoluta coerenza con il vero
spirito pubblicistico contenuto nel progetto di legge ad iniziativa popolare
promossa dal Forum.
A seguito dell’abrogazione di tale disposizione, la
gestione del servizio idrico, in attesa dell’approvazione di una riforma
organica, potrebbe dunque essere affidata ad un ente sostanzialmente e
formalmente pubblico, scongiurando ipotesi di vuoti normativi.
Il servizio diverrà cosi strutturalmente e
funzionalmente “privo di rilevanza economica” – la cui qualificazione,
anche alla luce del protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona può
essere determinata dai livelli di governo più vicino ai cittadini
– sarà nuovamente di interesse generale e il diritto all’acqua,
quanto meno per i cinquanta litri giornalieri (igiene, salute, alimentazione),
sarà assolutamente estraneo a logiche tariffarie, ponendo i relativi
costi a carico della fiscalità generale.
In questo modo il diritto all’acqua riacquisterebbe
a pieno titolo il suo status di diritto umano e diritto fondamentale dei
cittadini, assolutamente, nella sua quantità vitale, non subordinabile
a qualsiasi logica mercantile ed economica di profitto, da gestirsi anche
“nell’ interesse delle generazioni future” .
5. Argomentazioni a supporto
del quesito referendario n. 3
Si ritiene infine che il terzo quesito sia necessario
per incidere e quindi abrogare la logica del profitto contenuta in una
parte del comma 1 dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare,
s’intende abrogare quella parte che afferma che la tariffa costituisce
il corrispettivo del servizio idrico ed è determinata tenendo conto….
“dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
Si tratta di un’abrogazione parziale, ovvero soltanto
di alcune parti del complesso normativo, ma il quesito possiede una sua
integrità semantica. Tra l’altro, come si è detto, la stessa
Corte, rigettando la tesi del ritaglio e della manipolazione come strumenti
di mistificazione tesi ad affermare forme di referendum propositivo, ha
affermato che sarebbe la legge o singole disposizioni di essa a contenere
intrinsecamente una propria capacità operativa, in grado di resistere
ad eventuali ablazioni relative a formule grammaticali o linguistiche,
dalle quali scaturirebbe una nuova disciplina già presente in potenza
nell’originaria versione 49).
In linea dunque con la Corte scaturisce una nuova
disciplina, che tende a rendere estraneo alle logiche del profitto il governo
e la gestione dell’acqua, ancora una volta dunque un tassello che va inquadrato
nel complesso sistematico dei quesiti referendari.
In sostanza, per rafforzare il modello pubblicistico
estraneo alle logiche mercantili occorre abrogare tale inciso in quanto
allo stato consente al gestore di fare profitti sulla tariffa e quindi
sulla bolletta 50). In particolare con tale
norma il gestore, al fine di massimizzare i profitti (remunerazione del
capitale) carica sulla bolletta dell’acqua un 7%. Tale percentuale costituisce
un margine di profitto, assolutamente scollegato da qualsiasi logica di
reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio. I cittadini
dunque con la vigenza di tale norme sono doppiamente vessati, in quanto
da una parte il bene acqua è commercializzato e inteso alla stregua
di qualsiasi altre bene economico e dall’altra sono obbligati, per consentire
ulteriori profitti al gestore, di pagare in bolletta un surplus del 7%.
In conclusione
Attraverso questi tre quesiti, letti ed interpretati
secondo un collegamento sistematico, può effettivamente realizzarsi,
immediatamente dopo la vittoria referendaria, l’ affermarsi anche in Italia
del principio fondamentale dell’ acqua come bene comune da gestirsi con
soggetti di diritto pubblico, fuori dalla logica del mercato, anche nell’
interesse delle generazioni future. Con questa campagna referendaria può
partire una grande battaglia di civiltà e di tutela per i diritti
fondamentali, che potrebbe successivamente essere estesa a tutti i beni
comuni. Si tratta di iniziare operativamente ad invertire la rotta per
ripristinare il governo pubblico dell’acqua al di fuori e contro qualsiasi
logica mercantile, di saccheggio e di profitto.
Gaetano Azzariti,
Gianni Ferrara,
Alberto Lucarelli,
Luca Nivarra,
Ugo Mattei,
Stefano Rodotà
| Note:
1 A fine 2009 il processo di dismissione e svendita
del patrimonio pubblico continuava, nascondendosi dietro lo schema di decretodelegato
relativo al federalismo demaniale.
2 Le diverse esperienze privatistiche di gestione dell’acqua
degli ultimi anni hanno dimostrato come esse siano incompatibili con la
gestione del bene comune, poiché la finalità riconosciuta
alle società commerciali è incompatibile con la gestione
del bene comune. Infatti il conseguimento del profitto si basa sulla contrazione
dei costi e sull’aumento dei ricavi, e inoltre sull’imputazione degli investimenti
sulla tariffa. Questo comporta da un lato l’aumento delle tariffe, dall’altro
tagli ai costi del lavoro, con relativa precarizzazione, e della gestione,
con conseguente peggioramento della qualità dei servizi. A questo
va aggiunta l’interruzione del servizio per gli utenti che non sono in
grado di pagare e ai quali non è garantita neanche la quantità
minima giornaliera per i bisogni primari.
3 Ciò si pone in evidente contrasto con la direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che dispone che l’acqua
non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì
un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale.
4 A. Le Strat, Le choix de la gestion publique de l’eau
à Paris, relazione presentata a Torino al Convegno: Acqua bene comune:
il diritto al futuro, 15 febbraio 2010.
5 In nome della riduzione del debito pubblico e del
pareggio di bilancio lo Stato italiano ha proceduto all’alienazione di
gran parte degli assets che direttamente gestiva; quello dell’acqua è
l’esempio più vivo e lampante di come i processi di privatizzazione
in Italia siano avvenuti oltre che in dispregio delle tutela che già
l’ordinamento giuridico appresta a garanzia dei beni pubblici (come ad
esempio avvenuto per la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato la cui sdemanializzazione è avvenuta per decreto) anche al
di fuori di qualsiasi disegno organico tendente ad esaltare la loro naturale
funzione sociale ed economica piuttosto che sfruttare il loro valore di
scambio.
6 In merito va segnalato il recente rapporto della
Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni
dello Stato. Collegio di controllo sulle entrate del 10 febbraio 2010,
che ha evidenziato come le privatizzazioni di questi ultimi anni non abbiano
portato né un recupero di efficienza, né una riduzione dei
costi. Le utilities privatizzate: acqua, energia, tlc, autostrade devono
i loro profitti soprattutto all’aumento delle tariffe, ben più alte
in Italia che nel resto d’Europa.
7 Si veda art. 345 TFUE
(ex art. 295 TCE): “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime
di proprietà esistente negli Stati membri”. Il principio di neutralità
costituisce, inoltre, insieme ai principi di libertà di definizione
e proporzionalità, uno dei cardini della disciplina comunitaria
dei servizi di interesse generale, come affermato dalla Commissione nella
propria comunicazione del 2001.
8 Sentenza della Corte di Giustizia (V sezione) del
18 novembre 1999, Teckal srl contro Comune di Viano e Azienda Gas-acqua
consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, causa C-107/98, in Racc. pagina I-08121
9 Corte costituzionale n. 16 del 1978.
10 Corte costituzionale n. 29 del 1987.
11 Corte costituzionale n. 32 del 1993, n. 47 del 1991,
13 del 1999.
12 Corte costituzionale n. 33 del 2000.
13 L’azienda speciale, a differenza dell’azienda municipalizzata
che è un organismo tecnico-produttivo costituito dai comuni, privo
di propria personalità giuridica, ha una propria personalità
giuridica. In merito alle aziende municipalizzate si veda A. Bardusco,
Azienda municipalizzata, in Dig. Disc. Pubbl, vol. II, Torino, 1991, pp.
129 ss.
14 V. Ottaviano, Ente pubblico economico, in dig. Discipline
pubblicistiche, vol. VI, Torino, 1991, p. 94 ss.
Infatti, occorre evidenziare che l’azienda speciale
a differenza delle società di capitali (nel caso di specie a capitale
pubblico) si caratterizza, ai sensi dell’art. 114
tuel per i suddetti requisiti: 1) strumentalità; 2) ridotta autonomia
imprenditoriale. In merito al punto 1) si sottolinea che nell’ambito delle
aziende speciali sussiste un legame inscindibile tra l’azienda e l’ente
locale di riferimento, infatti è l’ente locale che attraverso l’azienda
realizza una certa forma di gestione del servizio (governance) determinandone
gli obiettivi e vigilando sul perseguimento e raggiungimento di questi
(controlli). È evidente dunque la prevalenza della dimensione pubblicistica
strettamente connessa al perseguimento di interessi generali. In merito
al punto 2) si sottolinea una maggiore ingerenza – approvazione dello statuto
da parte dell’ente locale di riferimento – da parte dell’ente locale, diversamente
da quanto avviene ad esempio per le s.p.a. , per le quali le attività
di indirizzo dell’ente locale non possono andare oltre gli strumenti previsti
dal diritto societario. In merito alle società pubbliche di capitale,
dove sono appunto in gioco interessi e risorse pubbliche, ma in senso più
ampio direi diritti di cittadinanza, vengono meno i controlli politici
ed amministrativi esercitati in seno all’ente locale dal Consiglio comunale
e dagli organi del controllo interno (revisori dei conti, controllo di
gestione, controllo amministrativo e, per certi aspetti, nucleo di valutazione),
considerando altresì il ridimensionamento dei controlli esterni
giudiziari, quali l’eliminazione dell’omologazione e la più ristretta
possibilità di effettuare la denunzia di cui all’art. 2409 c.c.
Pertanto le aziende speciali non possono perseguire
interessi di carattere puramente economico, svincolati dalla missione
cui sono istituzionalmente votati, a differenza di
quanto avviene per le società commerciali, che assolvono per loro
natura ad una funzione di mobilitazione di capitali.
15 Cass. Sez. un. n. 3 del 1993; Cass. Sez. un. n.
4989 del 1995; Cass. Sez. un. n. 2738 del 1997. Di recente Cass. Sez. un.
n. 7799 del 2005 ha riconfermato che: “Normalmente, come è stato
già sottolineato da questa Corte (Cass. Sez. un. n. 4989 del 1995,
n. 5085 del 1997, n. 8454 del 1998), la società pubblica non muta
la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato
o gli enti pubblici (Comune, provincia) ne posseggano le azioni. Tale società,
quale persona giuridica privata, opera “nell’esercizio della propria autonomia
negoziale, senza alcun collegamento con l’ente pubblico”.
16 Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5361 del 2003, Tar
Toscana, II, n. 4677 del 2005. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare
che il rapporto tra il comune e la società per azioni costituita
dallo stesso comune per la gestione di un servizio pubblico è di
assoluta autonomia, sicché una società del genere opera come
persona giuridica privata, senza alcun collegamento con l’ente pubblico.
Tali società quindi operano secondo i comuni principi di concorrenza
al pari di tutte le altre.
17 M. G. Urso, La natura giuridica delle società
partecipate dagli enti pubblici e la disciplina applicabile, in LexItalia,
2, 2007.
18 G.F. Campobasso, La costituzione delle società
miste per la gestione dei servizi pubblici locali: profili societari, in
Rivista delle società, 1998, p. 392.
19 In merito alle aziende speciali, il conseguimento
degli utili, non va inteso in chiave di pura redditività, ma come
diretto a
compensare i fattori produttivi impiegati, ed in ogni
caso non costituisce lo scopo ultimo della creazione di tali soggetti,
rappresentato dalla pubblica finalità per la
quale essi vengono costituiti. In merito si veda Cass. sez. un. n. 1282
del 1982. In ogni caso per le aziende speciali non prevale il fine di lucro
e non sussiste il rischio d’impresa.
20 Alla governance della società pubblica interessa
l’affermazione dell’impresa, al potere pubblico l’aumento della ricchezza
complessiva.
21 V. Ottaviano, Ente pubblico economico, in Dig. Disc.
Pubbl., vol. VI, Torino, 1991, p. 103
22 Ibidem.
23 Cass. Sez. Un. n. 2326 del 1975 e n. 6371 del 1983.
24 V. Ottaviano, Ente pubblico economico, in Scritti
giuridici, II, p. 260 (par. 1, cap. 6) rileva come “ove risulti chiara
la volontà del legislatore di costituire enti nella forma delle
società per azioni, sarebbe arbitrario escludere che ad essi si
applichi la relativa normativa…e siffatto intento del legislatore, per
quanto possibile, non può essere disconosciuto dall’interprete”.
Diversamente e coerentemente “la loro qualificazione come enti pubblici
(economici) “non può essere priva di significato (…) importerà,
comunque, che gli enti così denominati sono da riportare all’apparato
pubblico”.
25 Corte Suprema di Cassazione n. 19667 del 2003.
26 Consiglio di Stato, sez. V, n. 6325 del 2004, in
Foro amm. e Consiglio di Stato n. 2620 del 2004. In questo senso M. Urso,
Il requisito del controllo analogo negli affidamenti in house, nota a Consiglio
di Stato, sez. V, n. 5072 del 2006, in Urbanistica e appalti, n. 12 del
2006, p. 1424, osserva come a differenza delle aziende speciali le società
non avrebbero il requisito del controllo analogo, necessario per ottenere
l’affidamento in house providing.
27 Anche alla luce della recente sentenza della Corte
cost. n. 29 del 2010 i servizi idrici rientrerebbero nella materia della
concorrenza, quindi annoverati tra servizi di interesse
economico-generale in quanto collegati al sistema tariffario. Eliminato
tale collegamento, quanto meno per il minimo vitale, ed eliminato l’art.
154, comma 1, che parla espressamente per la determinazione della tariffa
di calcolo di un’adeguata remunerazione del capitale investito, non dovrebbero
assurgere altri ordini di problema per qualificare tale servizio al di
fuori del mercato e privo di rilevanza economica.
28 L’art. 23 bis al comma 11 prevede l’abrogazione
espressa dell’art. 113 limitatamente alle parti incompatibili, pur senza
specificarle.
29 Tale salvataggio lo si giustifica sostenendo che
la proposta abrogativa del modello privatistico trasformerebbe l’oggetto
del quesito referendario come un no a tutte le privatizzazioni dei servizi
pubblici locali, piuttosto che della sola gestione dell’acqua.
30 Secondo tale proposta si otterrebbe anche l’obiettivo
di togliere le scadenze imposte dall’articolo 15 del decreto Ronchi, che
pone la scadenza degli affidamenti in house entro il 31 dicembre 2011 e
incoraggia la vendita delle quote pubbliche.
31 Corte cost. n. 108 del 1986.
32 Le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni
unite, n. 26806 del 19 dicembre 2009 e n. 519 del 15 gennaio 2010 hanno
sancito la competenza del giudice ordinario, con esclusione della giurisdizione
della Corte dei Conti, nei casi di responsabilità di amministratori
di società a partecipazione pubblica per danno arrecato alla società.
Le società di diritto privato partecipate da un soggetto pubblico
non perdono infatti la loro natura di enti privati per il solo fatto che
il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo
Stato o da altro ente pubblico. Queste sentenze della Corte di Cassazione
segnano una svolta rispetto all’orientamento giurisprudenziale che tendeva
a generalizzare la competenza della Corte dei Conti in materia di responsabilità
degli amministratori di società a partecipazione pubblica, facendo
leva sulla natura pubblica delle funzioni esercitate e dalle risorse finanziarie
adoperate. Tali sentenze rafforzano il principio secondo cui ciò
che rileva non è l’assetto proprietario ma la natura giuridica del
soggetto. Pertanto, alla luce di tale giurisprudenza, le società
di capitali, seppur con una forte presenza di capitale pubblico, sfuggono
alla giurisdizione della Corte dei Conti.
33 Un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione
aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse
pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi,
tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità
esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può
parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un entità giuridicamente
distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti
per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.
La partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa
privata al capitale di una società alla quale partecipi anche
l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni
caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società
un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice
intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a
servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione
materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52,
con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la
detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più
imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste
dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.
34 Qualora un’autorità aggiudicatrice sia intenzionata
a concludere un contratto a titolo oneroso, riguardante servizi che rientrano
nell’ambito di applicazione materiale della suddetta direttiva, con una
società giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale
detiene una partecipazione con una o più imprese private, devono
essere in ogni caso applicate le procedure di appalto pubblico previste
da tale direttiva.
35 Qualora l’eventuale influenza dell’amministrazione
aggiudicatrice venga esercitata mediante una società holding, l’intervento
di un siffatto tramite può indebolire il controllo eventualmente
esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice su una società per
azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale.
36 Nel caso in cui il capitale della società
aggiudicataria è interamente pubblico e in cui non vi è alcun
indizio concreto di una futura apertura del capitale di tale società
ad investitori privati, la mera possibilità per i privati di partecipare
al capitale di detta società non è sufficiente per concludere
che la condizione relativa al controllo dell’autorità pubblica non
è soddisfatta. L’apertura del capitale rileva solo vi è un’effettiva
prospettiva di ingresso di soggetti privati nella compagine sociale, altrimenti,
il principio di certezza del diritto esige di valutare la legittimità
dell’affidamento in house sulla base della situazione vigente al momento
della deliberazione dell’Ente locale affidante.
L’attività della società in house deve
essere limitata allo svolgimento dei servizi pubblici nel territorio degli
enti soci, ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi
ultimi.
Nel caso di specie, anche se il potere riconosciuto
alla società aggiudicataria, di fornire servizi ad operatori economici
privati è meramente accessorio alla sua attività principale,
l’esistenza di tale potere non impedisce che l’obiettivo principale di
detta società rimanga la gestione di servizi pubblici. Pertanto,
l’esistenza di un potere siffatto non è sufficiente per ritenere
che detta società abbia una vocazione commerciale che rende precario
il controllo di enti che la detengono.
37 «Il requisito del controllo analogo non sottende
una logica “dominicale”, rivelando piuttosto una dimensione “funzionale”:
affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità
di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria
non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente
un “controllo” della governance societaria».
38 E’ illegittimo l’affidamento senza gara di un servizio
pubblico, quando manca il requisito del controllo analogo: nel caso di
specie, infatti, l’ente affidatario, presentava lo statuto di una normale
società per azioni, senza alcun raccordo tra gli enti pubblici territoriali
e la costituzione degli organi sociali.
39 In tema di appalto, la possibilità di ingresso
nella società di nuovi soggetti pubblici potrebbe essere ammessa,
legittimamente, nel solo caso di in house providing (con partecipazione
totalitaria pubblica).
40 Nel caso di costituzione di società miste
per l’affidamento diretto di servizi pubblici locali non occorre che la
società sia
costituita al solo scopo di gestire proprio quel determinato
servizio pubblico oggetto dell’affidamento, ben potendo lo statuto della
società comprendere finalità più ampie, ed ottenere
per esse, l’affidamento diretto di servizi pubblici.
41 Non è obbligatorio l’avvio del procedimento
ad evidenza pubblica quando: – l’amministrazione esercita sul soggetto
affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
– il soggetto affidatario svolge la maggior parte della propria attività
in favore dell’ente pubblico di appartenenza. La partecipazione pubblica
totalitaria è elemento necessario, ma non sufficiente, per integrare
il requisito del controllo analogo; sono necessari maggiori strumenti di
controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto
civile: – il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve
avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare
maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla
maggioranza sociale; – l’impresa non deve aver «acquisito una vocazione
commerciale che rende precario il controllo» dell’ente pubblico e
che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale;
dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall’espansione
territoriale dell’attività della società a tutta il territorio
nazionale e all’estero; – le decisioni più importanti devono essere
sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante.
42 La delibera di affidamento in house di lavori di
restauro di beni culturali è illegittima: tale procedimento di assegnazione
deve essere espressamente ammesso dalla normativa di settore, trattandosi
di eccezione al principio generale dell’evidenza pubblica; ne segue l’obbligo
di risarcimento dei danni in favore dei lavoratori coinvolti, sub specie
di perdita di chance subita da questi ultimi perchè sono stati ingiustamente
privati della possibilità di partecipare alla gare pubbliche che
il Comune avrebbe indetto se avesse operato correttamente.
43 «in ragione del “controllo analogo” e della
“destinazione prevalente dell’attività”, l’ente in house non può
ritenersi terzo
rispetto all’amministrazione controllante ma deve
considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa»
44 Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi
di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza
devono essere
interpretati nel senso che ostano a che un’autorità
pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una concessione
di pubblici servizi a una società per azioni nata dalla trasformazione
di un’azienda speciale della detta autorità pubblica, società
il cui oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti settori,
il cui capitale deve essere a breve termine obbligatoriamente aperto ad
altri capitali, il cui ambito territoriale di attività è
stato ampliato a tutto il paese e all’estero, e il cui Consiglio di amministrazione
possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare autonomamente.
45 Corte costituzionale n. 35 del 2000, n. 36 del 2000,
n. 43 del 2000, n. 48 del 2000.
46 Principio puntualmente confermato da Cass. 23 febbraio
1988, n. 1915, specie in motivazione.
47 In questo senso si veda Cass. 26 aprile 2002, nonché
Cass. 9 febbraio 1994, n. 1297 e Cass. 4 marzo 1993, n. 2611.
48 Si veda Corte costituzionale n. 1 del 1993.
49 Corte cost. n. 33 del 2000. Già prima con
sentenza n. 47 del 1991, la Corte costituzionale, chiamata a decidere dell’ammissibilità
di quesiti referendari in materia elettorale, non
soltanto parla di frammenti di legge, ma addirittura considera doveroso
tale modus
proponendi, e con la sentenza n. 5 del 1995 la Corte
aggiunge che nel quesito referendario possono essere “incluse anche porzioni
del testo legislativo (frasi o parole) brevissime
e prive di autonomo significato normativo”.
50 Interessante è la proposta referendaria Iannello-Nannetti
che mira ad intervenire in maniera più massicciamente selettiva
sull’art.
154, ovvero oltre ad eliminare la disposizione che
prevede che la tariffa venga determinata come adeguata remunerazione del
capitale investito, detta proposta suggerisce di eliminare
anche la disposizione che prevede che la tariffa debba coprire per intero
i
costi di investimento e di esercizio. La proposta
mira ad evitare che si ricavino profitti dall’acqua anche attraverso il
recupero dei
costi di investimento. Da un punto di vista giuridico,
la proposta non dovrebbe presentare difficoltà, tuttavia, sotto
il profilo
dell’opportunità, e soprattutto della comunicazione,
che vuole essere per tutti e tre i referendum diretta e chiara, il Forum
ha
ritenuto di confermare la prima formulazione. Non
sarebbe immediatamente e facilmente comunicabile il principio secondo il
quale nella nozione di corrispettivo è insita
l’idea che questo comprenda la copertura dei costi e un profitto per il
gestore. |
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