Uso dell’acqua e diritto
nel Mediterraneo.
Uno schema di interpretazione storico–sistematica e de iure condendo[1]
Sommario
I problemi principali sono stati individuati nella privatizzazione e nell’inquinamento.
1
Caratteristiche, inadeguatezza e crisi
della concezione e del regime giuridici dell’acqua
negli ordinamenti odierni positivi
a. Negli ordinamenti nazionali (ad es., l’ordinamento italiano): la cosa–acqua come bene economico passibile di proprietà: delle persone –privati o della persona –Stato
Anche le cose “beni economici appropriabili”, si dividono, dunque, tra cose in proprietà privata e cose in proprietà pubblica, seguendo la claudicante simmetria delle divisioni tra le persone. L’art. 42 della Costituzione italiana recita: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati».
I beni dello Stato si distinguono, da una parte, in “beni patrimoniali disponibili” e, dall’altra parte, in “beni demaniali” (art. 822 c.c.) e “beni patrimoniali indisponibili” (art. 826 c.c.). I beni patrimoniali disponibili sono gli stessi che fanno normalmente oggetto della proprietà privata e sono sottoposti allo stesso regime della proprietà privata. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono quelli che, per la loro natura, sono sottratti alla proprietà privata e appartengono, quindi, necessariamente allo Stato[6]. Tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili le acque hanno un posto di rilievo. Nell’ambito del demanio, infatti, si individua, innanzi tutto, ) il demanio marittimo (il quale è costituito: dalle porzioni di suolo in riva al mare, lidi e spiagge, porti e rade, i canali utilizzabili per uso pubblico marittimo, nonché dalle loro pertinenze) e, quindi, ) il demanio idrico (il quale è costituito dai fiumi, dai torrenti, dai laghi e da tutte le acque sorgenti piovane, in quanto abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico interesse [art. 1. R.D. 1775/33] nonché dai ghiacciai) [7]. Al novero dei beni patrimoniali indisponibili appartengono le acque minerali e termali [8]. Le restanti acque “interne” (v. il prgf. s.) sono private.
b. Nell’ordinamento inter-nazionale: acque interne e acque inter-nazionali
Nell’ordinamento inter–nazionale, esiste –in principio– un solo tipo di persona, la persona giuridica pubblica ‘Stato’. In questo contesto, la distinzione di fondo è tra acque interne (agli Stati) e acque inter–nazionali.
Le ‘acque interne’ (art. 8 Convenzione di Montego Bay, delle Nazioni Unite, sul diritto del mare, 10/12/82) sono tutte le acque comprese nel territorio di uno Stato (come le acque del ‘demanio idrico’) nonché tutti gli spazi marini situati al di qua della linea costiera [cd. “linea di base”] (porti, rade e baie). Esse integrano il territorio dello Stato.
Tra le acque interne e le acque inter–nazionali vi è una fascia di rispetto e di transizione che si distingue ulteriormente tra le “acque territoriali” e la “zona economica esclusiva”. Le acque territoriali sono costituite dalla fascia di mare lungo le coste, sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità. Tale fascia si estendeva un tempo sino alla gittata massima dei cannoni; è stata quindi fissata, nella prassi inter–nazionale e poi nella convenzione di Montego Bay, in 12 miglia marine [m. 1852×12]. Oltre le acque territoriali, sino a 200 miglia da essa, si estende la “zona economica esclusiva” (artt. 57/74 Conv. di Montego Bay) su cui lo Stato costiero ha diritti particolari di sfruttamento economico, i quali possono superare il confine delle 200 miglia se lo stesso confine è superato dalla propria “piattaforma continentale” (artt. 76/85 Conv. di Montego Bay).
Le acque inter–nazionali sono sempre acque marine, per cui si parla direttamente di mare internazionale (o alto mare, mare aperto, mare libero) [artt. 86/120 Conv. di Montego Bay]. Il mare inter–nazionale si estende oltre il mare territoriale e non è compreso né nella zona economica esclusiva né nelle acque arcipelagiche di uno Stato arcipelago [art. 86 Conv. di Montego Bay]. Vi trova applicazione il “principio della libertà dei mari”, il quale comporta il riconoscimento a ciascuno Stato di un diritto uguale ad esercitare tutte le attività di utilizzazione del mare inter–nazionalmente lecite, quali la navigazione, il sorvolo, la pesca, la posa dei cavi, la costruzione di isole artificiali e la ricerca scientifica. L’esercizio di questa libertà è limitato dalla condizione del rispetto degli interessi e della libertà degli altri Stati.
c. Elementi negativi, di inadeguatezza sostanziale e processuale dell’ordine giuridico odierno nazionale e inter–nazionale: economicistico–privatistico e statualistico–positivo
Sulla scorta dei criteri di diritto (interno e inter–nazionale), così schematicamente rammentati, non tutte le acque sono ‘beni’ dal punto di vista giuridico.
Tali sono soltanto le “acque interne”; non lo sono le “acque inter–nazionali”, cosiddette “libere”, né lo sono propriamente le “acque territoriali”. Per la classificazione di queste ultime, infatti, la interpretazione giurisprudenziale, sin dal 1944 [9], ha ‘innestato’ nell’ordinamento giuridico italiano (riconoscendone così, implicitamente, la insufficienza) una categoria di cose–beni non prevista dal legislatore ma ripresa dal Diritto romano: le res communes omnium. Questa categoria di cose/beni incrina, però, la logica dell’ordinamento; nella quale essa mal si colloca: ?) sia perché essa evoca la titolarità delle cose comuni da parte di tutti gli uomini[10] e non –soltanto– da parte di tutti i cittadini (come si deve intendere nel lessico della Cassazione), ?) sia perché essa evoca la titolarità delle cose comuni direttamente da parte delle persone uomini/cittadini e non da parte della persona ‘Stato’ (come, invece, vuole l’ordinamento italiano: art. 42 della Costituzione, sopra citato).
L’innesto problematico, nel diritto odierno, della categoria romanistica res communes omnium è una prima ‘spia’ della inadeguatezza di questo diritto. Quell’innesto, inoltre, a fronte degli elementi negativi, di inadeguatezza, annuncia già gli orientamenti positivi, di innovazione; annuncia, cioè, una crisi e i termini della crisi.
Gli elementi negativi, di inadeguatezza, dell’ordine giuridico odierno sono di diritto sostanziale e di diritto processuale.
Dal punto di vista del diritto sostanziale, è assai difficile se non proprio impossibile collocarvi la nozione dell’acqua come “diritto umano”. Il diritto odierno positivo dell’acqua, più in generale: il diritto odierno positivo delle ‘cose’ (e, ancora più in generale: il diritto odierno positivo) è, infatti, caratterizzato, come abbiamo visto, dalla concezione economicistica della realtà, della quale concezione il diritto stesso si pone al servizio, con una combinazione di strumenti –soltanto apparentemente contraddittoria– privatistici e statualistici. Il meccanismo logico è ferreo: poiché le uniche persone ‘vere’, non “fittizie/artificiali”, cioè gli uomini, sono esclusivamente persone private[11], la cui ragione unica è la utilità individuale propria a ciascuno di essi (la utilitas singulorum) e il cui fine unico è il perseguimento di quella utilità, corrispondentemente, le persone pubbliche devono, invece, essere esclusivamente persone giuridiche, cioè lo Stato nonché gli altri Enti pubblici costituiti dagli Stati come loro di–partimenti o come loro unioni, la cui ragione unica è la forza ed il cui fine unico è la regolamentazione del bellum omnium erga omnes, postulato come originario e insopprimibile tra quegli uomini–privati, interamente tesi alla- e assorbiti dalla soddisfazione di quella loro utilitas. Si tratta di una costruzione medievale[12], perfezionata in epoca moderna[13] e cui –in epoca contemporanea– si è cercato, invano, di affidare compiti ‘sociali’[14]
Dal punto di vista del diritto processuale, nell’ordinamento italiano, la attribuzione della ‘proprietà’ dei cose–beni demaniali (tra cui l’acqua) alla persona–Stato comporta la conseguenza necessaria della attribuzione esclusiva del potere–dovere della loro tutela alla autorità amministrativa (artt. 822 s. e 824 ss. c.c.) ed è quasi un luogo comune la osservazione (per altro assolutamente esatta) che il regime di tutela dell’acqua ‘pubblica – dello Stato’ è inadeguato, all’interno dello Stato, per la circoscrizione di quella tutela alla “cronica e incessabilmente inadeguata sorveglianza dello Stato” stesso[15]. Occorre però integrare questa prima osservazione con la osservazione che tale sorveglianza è “cronica e incessabilmente inadeguata” non (o, quanto meno, non soltanto né principalmente) per l’altro luogo comune costituito dalla affermazione (invece empirica e volgare) della inefficienza/inefficacia connaturata agli apparati pubblici ma –come abbiamo appena rammentato– per la impossibilità ontologica del soggetto Stato (persona ficta e/o artificialis) di individuare una utilitas propria (‘publica’) e, quindi, per la evanescenza intrinseca, nel contesto degli ordinamenti statuali, della stessa costruzione teorica della utilità pubblica, che quegli apparati dovrebbero perseguire e tutelare.
Per
la stessa e a maggior ragione, il regime di tutela dell’acqua è
inadeguato anche all’esterno dello Stato, per la debolezza ontologica e
la evanescenza intrinseca del diritto internazionale: diritto di sole persone–Stati
e circoscritto a –poche– consuetudini e agli accordi fra Stati (pacta),
senza la possibilità di invocare criteri giuridici superiori (sopra–nazionali)[16]
non soltanto per la integrazione delle consueudini e dei pacta ma
persino per le loro valutazione e interpretazione sistematiche.
d. Segni di crisi di tale ordine e orientamenti positivi di innovazione:
Per quanto concerne il diritto inter–nazionale, una dichiarazione di principio della Assemblea Generale dell’ONU ha definito (di fatto, sia riprendendo sia correggendo la linea della Corte di Cassazione italiana di ripristino di categorie giuridiche romane)[18] le risorse del suolo e del sottosuolo del mare inter–nazionale come “patrimonio comune dell’umanità” non suscettibile di appropriazione da parte di alcuno Stato. La utilizzazione di questa ‘zona’ deve essere a fini esclusivamente pacifici e la sua esplorazione ed il suo sfruttamento sono sottoposti ad un regime inter–nazionale coordinato dalla Autorità Internazionale dei Fondi Marini [artt. 156 ss. Conv. Montego Bay]. Tale regime vuole tutelare gli Stati più poveri e si fonda sul concetto di sfruttamento parallelo, per il quale lo sfruttamento avviene al 50% da parte dello Stato operante ed al 50% da parte dell’Autorità mediante un suo organo operativo (la “Impresa”: art. 158 Conv. Montego Bay).
Sul piano del diritto processuale, è da segnalare la introduzione nell’ordinamento giuridico italiano (ma non soltanto in esso) di un altro istituto proprio del Diritto romano: la azione popolare, la actio popularis, cioè la azione che può essere promossa da chiunque (quivis de populo), indipendentemente da un rapporto di credito o reale nei confronti della persona o della cosa contro o per cui si agisce.
La nozione di “beni ambientali” e la nozione di “patrimonio dell’umanità” entrano in conflitto con entrambe le caratteristiche–limite degli ordinamenti giuridici odierni: ) la concezione delle cose/beni, che li riduce ai beni economici, e ?) la concezione del sistema delle persone, che riduce gli uomini a privati e il pubblico a Stato. Viene, infatti, forzata la nozione delle cose oggetti di diritto, verso la estensione a cose non di natura economico/patrimoniale né passibili di diritti soggettivi di proprietà. Viene, inoltre, forzato il sistema delle persone soggetti di diritto, aprendo la strada sia ad una nozione non esclusivamente privata degli uomini e non statuale della personalità pubblica sia alla comprensione di un ‘soggetto di diritto’ collettivo, la “umanità”, nuovo, diverso, esterno e superiore rispetto allo ‘Stato’.
La azione popolare non è stata introdotta nell’ordinamento italiano per la tutela dei beni ambientali in generale o dell’acqua in particolare ma è stata inserita nell’“Ordinamento delle autonomie locali” come istituzione municipale (legge n. 142 del 1990, riformata con le leggi 120 e 265 del 1999) per consentire a ciascun elettore di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune[19]. Anzi, la specifica legislazione ambientale ha ribadito che «L’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo», circoscrivendo l’intervento dei cittadini alla possibilità di «denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza» e/o «intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi»[20]. Tuttavia, la azione popolare è stata individuata e ‘salutata’ come lo strumento per la tutela efficiente–efficace dell’ambiente e, in questa prospettiva, ad essa si è connesso addirittura il ripensamento della natura stessa dello Stato. La tensione attuale alla (re)introduzione della “azione popolare”[21] postula, infatti, niente di meno che la sostituzione della equazione hobbesiana “popolo = Stato”[22] con la equazione giustinianea “Popolo = tutti i cittadini”[23]
Siamo, dunque, dinnanzi alla crisi, cioè a fenomeni di incrinatura della logica privatistico/economicista e statualistica/positiva sia negli ordinamenti nazionali, con la comparsa di un diritto pubblico degli uomini accanto al diritto pubblico dello Stato, sia nell’ordinamento inter–nazionale, con la comparsa di un diritto sopra–nazionale, il quale pure ‘vede’ gli uomini e non –soltanto– gli Stati, e con la individuazione di strumenti corrispondenti di tutela processuale.
Si tratta, però, di ‘innesti’ episodici, frammentari e contraddittori, non promossi né guidati da una interpretazione scientifica generale (storico–sistematica) e, quindi, soltanto parzialmente efficaci nonché a rischio grave di non ‘attecchimento’. Ciò si spiega –a mio avviso– proprio con il fatto che tali ‘innesti’ sono manifestazioni di ri–comparsa di un sistema giuridico, quello romano, programmaticamente “dimenticato”[24] con il sorgere dell’era contemporanea (dopo esserne stato la forza maieutica principale) precisamente per la sua irriducibilità all’ordine economicistico/privatistico e statualistico/positivo, che si afferma nell’800.
La soluzione mediterranea: il diritto romano e l’acqua
a. Dalla cultura gius–positiva ‘anglosassone – del
nord’
alla cultura gius–naturale ‘romana – mediterranea
L’ordine giuridico odierno, di cui abbiamo evidenziato le caratteristiche e constatato la inadeguatezza e la crisi, è l’esito di un complesso di fenomeni tra loro connessi (propri della epoca contemporanea e del continente europeo): ?) il prevalere, alla fine del 700, del costituzionalismo statual/rappresentativo (già teorizzato da Hobbes)[25]; ?) la sostituzione, nel ruolo di scienza guida, della scienza giuridica con la nuova scienza economica del “mercato” (teorizzata dai cosiddetti “illuministi scozzesi”)[26]; ?) la riduzione del Diritto al diritto privato, circoscritto al diritto di proprietà e al diritto delle obbligazioni (teorizzata da Savigny)[27]; ?) la ri–costruzione del ‘Diritto pubblico’ come “Diritto dello Stato” al servizio del mercato, secondo criteri della scienza economica, e a partire dall’unica scienza giuridica rimasta, quella –appunto– privatistico/patrimoniale (teorizzata da Mommsen e da Kelsen).
Questo complesso di fenomeni è il prevalere nella epoca contemporanea di un modello giuridico anglosassone, di matrice feudale, sviluppatosi tra il secolo XIII e il secolo XVIII nel- e intorno al parlamento inglese e auto–definentesi “moderno” e “del nord” (François Hotman – Montesquieu)[28] su e contro il modello giuridico romano, quale si esprime compiutamente nella opera dell’Imperatore Giustiniano, il Corpus Juris Civilis (528–534 d.C.) sintesi della cultura mediterranea antica [29] e, quindi, convissuto, in Africa e in oriente, con la esperienza islamica e, in Europa e in occidente –appunto– con la esperienza feudale.
Giustamente e senza enfasi, è stato denunziato come “tragico errore” il pensare, purtroppo oggi ancora diffuso, che «solo la dislocazione planetaria delle coordinate nord-atlantiche della cultura possa giovare allo sviluppo dei popoli» perché, invece, «non deve darsi assolutamente per scontato che la cultura mediterranea sia meno adatta di altre nel propiziare nuovi scenari evolutivi e nuove vie di comunicazione tra i popoli del nostro mare, e tra questi ultimi e tutte le altre genti»[30]
Realmente (come osserviamo esaminando la materia della disciplina giuridica delle acque) appare, anzi, necessario sostituire la prospettiva anglosassone nordica con la prospettiva giusromanistica mediterranea (salvo il dialogo da aprire con il sistema islamico) per una ragione particolare e per una ragione generale.
La ragione particolare è la attenzione, rivolta sino dai tempi più risalenti, da parte del Diritto romano (ma anche del ‘diritto’ greco, cioè della ‘cultura mediterranea’) rispetto ai diritti dei popoli del Nord, alla specificità della cosa ‘acqua’ rispetto alla specificità della cosa ‘terra’. Nel Diritto romano, tali distinzione ed attenzione passano attraverso gli strumenti concettuali e gli istituti del iusaugurale. La importanza dei ‘Wassergrenzen’ presso i Greci e i Romani, dai quali si trasmette «in den romanischen Volksistinkt und die französische Völkerrechtsauffassung» è stata spiegata, presso la dottrina giuridica tedesca, con la scarsità d’acqua dei paesi del Mediterraneo (“Die ganze mediterrane Grenzausbildung ist die eines zunehmend austrocknenden Landes”) e vi si contrappone la concezione germanica: «Dem Germanen, wie überhaupt dem Menschen aus niederschlagsreichen Gebieten, widerstrebt die Teilung des Flu?- oder Stromgebietes; der Flu?, der Strom, sein Einzugsland ist ihm ein Ganzes»[31]
La ragione generale è che agli elementi negativi ‘di crisi’ dell’ordinamento giuridico odierno corrispondono o essi portano in sé, altrettanti orientamenti positivi, i quali consistono precisamente nella ri–comparsa del Diritto romano ‘di Giustiniano’. Questo, infatti, è caratterizzato: ?) dalla concezione delle personae (gli ‘attori’ del diritto) esclusivamente come uomini[32] (con esclusione, cioè, delle cosiddette ‘persone giuridiche’, entità fittizie/artificiali ed astratte quale è, per antonomasia e in maniera paradigmatica, lo Stato/persona) e sempre organizzati come comunità/società (in un sistema concentrico, che va dalla famiglia al popolo della respublica municipalis, al popolo della respublica imperii, alla umanità) anche quando operano uti singuli, ciò che comporta la distinzione ma non la separazione tra diritto privato e diritto pubblico, tra persone private e persone pubbliche; ?) da una concezione non riduttivamente privatistico/economica ma decisamente più ampia e articolata delle ‘cose’ (le res, la cui classificazione è particolarmente complessa[33]), e ?) dalla concezione dei loro rapporti (sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale) intanto ancora in chiave di distinzione anziché di separazione[34] e, quindi, non come insieme di norme (im)poste dallo ‘Stato’ in quanto il più forte ma come ‘sistema di regole di natura’, da definirsi –prima di tutto– attraverso una attività scientifica ricognitiva/creativa: come ius che è semper bonum et aequum in quanto naturale e/o che è naturale in quanto semper bonum et aequum.
Proprio questo terzo fattore, di caratterizzazione del sistema giuridico romano a fronte degli ordinamenti giuridici odierni (cioè la concezione sistematica gius–naturale anziché ordinamentale gius–positiva)[35], può costituire punto di partenza di un ragionamento organico de iure condendo per la costruzione di un diritto sostanziale dei “beni ambientali” e, in particolare, dell’acqua come “patrimonio comune della umanità” e della loro tutela processuale contro i rischi della privatizzazione e dell’inquinamento.
Ulp. D. I. 1. 1 pr. […] ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi; 1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet; iustitiam nacque colimus, et boni et aequi notitiam profitemur.
Nella concezione giuridica romana, espressa nel Corpus Juris Civilis, il diritto si articola in tre grandi sfere concentriche, la più ampia e risalente delle quali è il ius naturale, che omnia animalia docuit[38], cui fanno séguito il ius gentium, che è commune omnium hominum e del quale omnes gentes utuntur, ed il ius civile che è proprium ipsius civitatis e che quisque populus ipse sibi constituit
Il Corpus Juris Civilis presume una fase ‘storica’ di impero esclusivo del iusnaturale; essa coincide con una età originaria, una età dell’oro (di cui –appunto– si presume l’esistenza storica) caratterizzata dalla appartenenza e dal senso della appartenenza degli uomini (e degli altri esseri animati) ad una medesima natura (durante il regno dell’aureus Saturnus non esisteva la impia gens cheper prima, nell’età del bronzo, banchettò con gli animali uccisi: Virgilio G. 2.537)[39], dalla assenza di guerre, dalla assenza di schiavitù e dalla assenza di proprietà privata, introdotte successivamente dagli uomini. Lo schema argomentativo della teoria del ius naturale chericonduce tale ius a un inizio felice della storia degli uomini, anteriore cioè alle lotte e divisioni prodotte dalla ‘società’, si trova ripetutamente nelle Institutiones di Giustiniano (1.2)[40], nei Digesta (1.1.4 e 5[41]; 40.11.2) e anche nelle costituzioni (cfr. p. es. Nov. 74; 78; 89).
d. Operatività del ius naturale
nei confronti delle cose:
l’acqua corrente e il mare res communes omnium
Ora, è notevole che le cose indicate, per diritto naturale e –quindi– per Diritto romano, “comuni a tutti” e delle quali, quindi, nessuno può impossessarsi e impadronirsi (da non confondere assolutamente con il loro opposto: le res nullius[46], le cose di nessuno e delle quali, quindi, chiunque può impossessarsi ed impadronirsi[47]) sono precisamente l’aria e l’acqua: l’aqua profluens[48]ed il mare con i suoi litora[49]. Ed ancora più notevole (almeno rispetto all’ordine giuridico odierno ed alla cultura che lo contiene) è che la prima ‘acqua’ ad essere menzionata come res communis omnium non è –come si sarebbe potuto pensare– l’acqua del mare ma l’acqua che fluisce, l’aqua profluens, l’acqua dei fiumi, l’acqua che (con il suo moto circolare dalla terra al mare e dal mare alla terra, attraverso l’aqua pluvia)assicura la continuità della vita. E’ importante la differenza giuridica (di natura e di regime) tra l’alveo e le rive del fiume, che sono, rispettivamente, res publica e res privatae soggette ad uso pubblico, e l’acqua del fiume, che è communis omnium[50]
In effetti, è stato osservato che, nel Diritto romano, la nozione di ‘natura’ riferita a cose inanimate si trova “anzitutto” in “una serie di testi relativi al regime delle acque” cosicché «Di natura e naturaliter è pieno tutto il titolo delle Pandette “de aqua et aquae pluviae arcendae”»[51]
In questo contesto, si può intendere anche l’espressione –altrimenti enigmatica– dell’imperatore Antonino Pio (II secolo d.C.), riportata dal giurista Volusio Meciano (ex lege Rhodia) e conservata in D. 14.2.9:
(Io sono il signore del cosmo ma il diritto è [signore] del mare).[52]
e. L’azione popolare: lo strumento per la tutela da parte di tutti dell’acqua bene comune di tutti
«Accanto alle azioni private, che mirano alla tutela di interessi privati, il diritto romano conobbe una particolare categoria di azioni dette popolari, le quali erano date al cittadino per la tutela dell’interesse pubblico. Paolo dà la seguente definizione: “Eam popularem actionem dicimus, qua suum ius populi tuetur” (Dig. 47.23.1)»[53]
«L’interdetto è un ordine di fare o non fare qualcosa rivolto dal magistrato ad un privato su domanda di un altro privato» per tutelare i «Rechte und Errichtungen, die dem öffentlichen Wohl dienen» e die «öffentliche Ordnung zu schutten»; quando l’oggetto della tutela interdittale è direttamente pubblico, l’interdetto è ‘popolare’, come la azione omonima[54]
Tuttavia, nella terza fase storica del processo romano –la fase, cioè, della cognitio extra ordinem– si produce una “sostanziale commistione tra interdetti e azioni”[55] in conseguenza anche del ruolo paradigmatico dello schema della tutela interdittale nella genesi stessa del processo extra ordinem[56]. Con riferimento allo stato del diritto del CJC, possiamo parlare, pertanto, della azione popolare come cumulativa dei due mezzi di tutela, le actiones populares e gli interdicta popularia, i quali hanno in comune la pubblicità del bene tutelato e la iniziativa da parte del quivis de populo[57]
E’ evidente che è precisamente la combinazione di questi due elementi, la quale consente di sottrarsi all’‘impasse’ del diritto odierno, caratterizzato dalla circoscrizione della tutela delle acque pubbliche (come di ogni cosa pubblica) alla “cronica e incessabilmente inadeguata sorveglianza dello Stato”[58]
Ciò spiega i tentativi ripetuti, dal secolo XIX ai giorni nostri[59], di inserimento della azione popolare negli ordinamenti giuridici nazionali, tra i quali quello italiano. Si tratta, però, di un inserimento non semplice, in quanto la azione popolare (con i suoi due elementi caratteristici della iniziativa privata e della pubblicità del bene tutelato) è espressione di un sistema giuridico il quale è alla base dagli ordinamenti giuridici odierni e, al contempo, ne è profondamente diverso proprio perché, in esso, la titolarità e l’esercizio di diritti e potestà private e di diritti e poteri pubblici coincidono nelle persone degli uomini: i cittadini[60] ma con aperture importanti verso i peregrini. I tentativi di conciliare la azione popolare con le caratteristiche degli ordinamenti giuridici odierni economicisti–privatisti e statualisti–positivi attraverso teorie quali quelle della “azione procuratoria”, della “sostituzione processuale” e della “legittimazione per categoria” sono troppo spesso condizionati da una incomprensione di fondo del sistema giuridico romano, la cui diversità dagli ordinamenti giuridici odierni è interpretata –in maniera veramente miope– come «imperfetto sviluppo della personalità giuridica dello Stato romano»[61]. Va, peraltro, riconosciuto che la responsabilità maggiore di tale incomprensione è da ascriversi (con onorevolissime eccezioni) agli stessi romanisti. E’ manifestazione macroscopica di tale responsabilità il fatto che è pressoché impossibile trovare riferimenti alla azione popolare nei manuali di Diritto romano[62], anche nelle loro ultime versioni, così che gli studenti e i laureati in Giurisprudenza, normalmente, ne ignorano la esistenza. La stessa azione popolare romana attende uno studio aggiornato che ne chiarisca –ad esempio– la estensione della legittimazione attiva tra cives e peregrini.
Tuttavia e fortunatamente –proprio in riferimento alla ri–proposizione odierna della azione popolare per la tutela dei beni ambientali– si possono registrare tra i giuristi positivi orientamenti recenti, volti al recupero cosciente e, quindi, corretto di istituti appartenenti al sistema giuridico romano, non avulsi dalla logica di quel sistema, la quale logica anzi si cerca di comprendere e di sostituire alla logica degli ordinamenti giuridici odierni.[63]
Per
ottenere risultati consistenti, è, ora, necessario, da parte di
giuristi positivi e di romanisti, il lavoro interdisciplinare di interpretazione
storica e dogmatica, al fine di individuare e costruire istituti di diritto
sostanziale e processuale, i quali saranno strumenti efficienti ed efficaci
nei risultati soltanto se inseriti in- ed espressione di un sistema
giuridico organicamente e complessivamente adeguato.
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1] Questo scritto riproduce, con qualche integrazione, il testo di una mia comunicazione, rivolta ad un pubblico di non soli giuristi, nel Convegno internazionale “Religioni e civiltà del Mediterraneo. Cultura e sistemi economici e territoriali”, tenutosi a Roma, dal 5 al 9 settembre 2000. Anche per ragioni di tempo, gli ho lasciato la impostazione schematica e il ridotto apparato di fonti e di dottrina. In materia di diritto romano e ambiente, non posso però esimermi dal ricordare la monografia fondamentale di A. Di Porto, La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza I Il ruolo di Labeone, Milano 1990 e quella recentissima di G. Sanna, Tutela giuridica dell’ambiente. Normativa e dottrina, Sassari 2004. [4] F. Del Giudice [a cura di], Nuovo dizionario giuridico Napoli 1996, s.v. [8] E le miniere: R.D. 1443/27. [26]
E’ la c.d. “scuola illuministica scozzese” a produrre la nuova scienza
della economia, caratterizzata dalla fondazione su “leggi del mercato”,
di cui i ‘costituzionalisti’ si fanno, ancillarmente, carico. Ai filosofi
scozzesi David Hume (1711–1776), Adam Ferguson (1724–1816) e Adam Smith
(1723–1790), la dottrina connette, sotto il comune denominatore dell’‘individualismo
liberale’, i precedenti John Locke (1632–1704) e Bernard de Mandeville
(1670–1733), i contemporanei Josiah Tucker (1712–1799), Edmund Burke (1729–1797)
e William Paley (1743–1805), i quali attingono alla tradizione della common
law, i francesi Montesquieu e Alexis de Tocqueville (1805–1859). Semplificando,
possiamo dire, che dopo la parentesi keynesiana, questa scienza è
nuovamente imperante. Ad onta, infatti, della eco suscitata dal saggio
“The Tragedy of Commons”, pubblicato nel 1968 sulla rivista Science,
il cui autore Garret Hardin rilevava gli effetti disastrosi della razionalità
di tipo privato per i beni comuni via via più scarsi e più
richiesti, si veda, ad esempio, il saggio recente di Michel Rosenfeld,
uno dei giuristi più noti negli Stati Uniti, ‘Professor of Law’
della Benjamin Cardozo School of Law di New York, sul fondamento economico
dell’etica, del diritto e della politica. Rosenfeld, richiamandosi alle
teorie di Adam Smith e citando A.R. Posner,
Economic Analysis of Law2,
Boston–Toronto 1977; Id.,
The Economics of Justice, Cambridge [Mass.]
1981 (secondo il quale le regole e i principi giuridici devono interpretarsi
in modo da promuovere la “massimizzazione della ricchezza”) afferma che
i soggetti i quali partecipano al mercato hanno l’obbligo morale di perseguire
in maniera egoista il proprio interesse (M. Rosenfeld,
Interpretazioni.
Il diritto fra etica e politica, tr. it., Bologna 2000, in part. 38
e 78 ss.; v. V. di Cagno,
Derecho romano y Common Law. Comparación
entre algunos valores de la civilización humana, comunicazione
al Seminario Caribeño de Derecho romano, La Habana, febbraio 2004;
cfr., supra, nt. 14).
[36] La questione del ius naturale e, in particolare, della sua applicazione in materia di acque è –ovviamente–complessa, anche perché si tratta di una elaborazione che (pure affondando le proprie radici in un passato arcaico) raggiunge la maturità soltanto in epoca relativamente avanzata, cioè nel secolo III dopo Cristo. Per questo argomento, mi sono avvalso della sintesi fattane da P. Catalano nella voce “Giustiniano” della Enciclopedia Virgiliana Roma 1985, s.v., sintesi che spero di non tradire. [37] Ai giuristi romani non fa specie pensare i diritti reali come relazioni tra persone e cose (distinguendoli, così, dai diritti di obbligazione, pensati come relazioni tra persone), mentre i romanisti ‘germanici’ contemporanei sentono il bisogno di concepire sia i diritti reali sia i diritti di obbligazione soltanto come relazioni tra persone: assoluti i primi, relativi i secondi. Ph. Didier, Les diverses conceptions du droit naturel à l’oeuvre dans la jurisprudence romaine des IIe et IIIe siècle, in SDHI 47 1981, 195 ss. pensa ad un «panthéisme diffus qui est la marque de la pensée antique» e lo pone in relazione con il formarsi della idea romana del ius naturale. [49] Vedi, oltre M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico, Milano 2003; N. Charbonnel et M. Morabito, Les rivages de la mer: droit romain et glossateurs, in RHDFE 4e série 65 1987, 23 ss.; J. Plescia, The Development of the Exercise of the Ownership Right in Roman Law, in BIDR 3a serie 27 1985, 181 ss.; Id., The Roman Law of Waters, in Index 21, 1993, 433 ss.; G. Sanna, Il mare patrimonio dell’umanità: l’esperienza giuridica romana, estr. da Aa.Vv., VI Settimana della cultura scientifica – 22-31 marzo 1996, Sassari 1996, 1 ss. Cfr. A. Malissard, Les Romains et l’eau Paris 1994; V. Mannino, Struttura della proprietà fondiaria e regolamentazione delle acque per decorso del tempo nella riflessione della giurisprudenza di età imperiale, in Aa.Vv., Uomo acqua e paesaggio. Atti dell’Incontro di studio sul tema Irreggimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico – 22-23 novembre 1996 [= Atlante tematico di topografia antica. II supplemento – 1997], 21 ss. [53] A. Lugo, Azione popolare, in Enciclopedia del Diritto IV 1959, s.v. [56] Cfr., supra, nt. 54. [57] Nel libro 43 del Digesto di Giustiniano, dedicato alla tutela interdettale, troviamo la tutela dell’uso comune dell’aqua fluens (v., in part., D. 43. 13 “Ne quid in flumine publico fiat, quod aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit”) e del mare (D. 43.12.1.17 Ulp. 68 ad ed. Si in mari aliquid fiat, Labeo competere tale interdictum: “ne quid in mari inve litore” “quo portus, statio iterve navigio deterius fiat”). [58] Cfr., supra, nt. 15. |
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