Onorevole Presidente, Le trasmetto il messaggio
con il quale chiedo alle Camere una nuova deliberazione, ai sensi dell’
articolo 74, primo comma, della Costituzione, sulla legge: Delega al Governo
per la riforma dell’ ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti
e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè
per l’ emanazione
di un testo unico«, approvata dal Senato
della Repubblica il 21 gennaio 2004, modificata dalla Camera dei Deputati
il 30 giugno 2004, nuovamente modificata dal Senato della Repubblica il
10 novembre 2004 e approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati
il 1 dicembre 2004. Voglia gradire, Onorevole Presidente, i sensi della
mia più alta considerazione.
Cio premesso, espongo qui di
seguito quanto da me rilevato.
1. L’ articolo 2, comma 31, lettera a), così recita: «(Relazioni
sull’ amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla
data di inizio
di ciascun anno giudiziario, il Ministro della
giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’ amministrazione
della giustizia nel precedente anno
e sulle linee di politica giudiziaria per
l’ anno in corso…».
Questa norma, laddove prevede che le comunicazioni del Ministro della giustizia alle Camere comprendono le «linee di politica giudiziaria per l’ anno in corso», si pone in evidente contrasto con le seguenti disposizioni costituzionali: con l’ articolo 101, in base al quale i giudici «sono soggetti soltanto alla legge»; con l’ articolo 104, secondo cui la magistratura «costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; con l’ articolo 110, che, nel definire le attribuzioni del Ministro della giustizia, le limita – «ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura» – alla «organizzazione» e al «funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».
La norma approvata dalle Camereconfigura un potere di indirizzo in capo al Ministro della giustizia,che non trova cittadinanza nel titolo IV della Costituzione, in base al quale l’ esercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio superiore della magistratura.
Aggiungo che l’ indicazione di obiettivi primari che l’ attività giudiziaria dovrebbe perseguire nel corso dell’ anno («linee di politica giudiziaria») determina di per sè la violazione anche dell’ articolo 112 della Costituzione, in base al quale «il pubblico ministero ha l’ obbligo di esercitare l’ azione penale»; il carattere assolutamente generico della formulazione della norma in esame crea uno spazio di discrezionalità politica destinato ad incidere sulla giurisdizione.
2. Strettamente connessa a quella appena esaminata è la questione
posta dal criterio direttivo della delega indicato dall’ articolo 2, comma
14, lettera c); «istituzione presso
ogni direzione generale regionale o interregionale dell’ organizzazione
giudiziaria dell’ ufficio per il monitoraggio dell’ esito dei procedimenti,
in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’ eventuale
sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata
della pretesa punitiva manifestata con l’ esercizio dell’ azione penale
o con mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenz
per carenze o distorsioni della motivazione,
ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali».
Anche questa disposizione si pone in palese
contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione. Infatti,
se si considera la finalità espressamente indicata dalla norma,
risulta evidente che il monitoraggio dell’ esito dei procedimenti – fase
per fase, grado per grado – affidato
a strutture del Ministero della giustizia, esula dalla «organizzazione»
e dal «funzionamento dei servizi relativi alla giustizia»,
che costituiscono
il contenuto e il limite costituzionale delle competenze del Ministro.
Inoltre, da questa forma di monitoraggio, avente ad oggetto il contenuto dei provvedimenti giudiziari, deriva un grave condizionamento dei magistrati nell’ esercizio delle loro funzioni; in particolare, il riferimento alla possibilità di verificare livelli di infondatezza «della pretesa punitiva manifestata con l’ esercizio dell’ azione penale» integra una ulteriore violazione del citato articolo 112 della Costituzione.
L’ assegnazione da parte del Consiglio superiore della magistratura deve avvenire «secondo l’ ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’ anzianità di servizio» (articolo 2, comma 1, lettera l) numero 3.5). Nello stesso senso recitano le disposizioni contenute nei numeri 4,5, 7.5 e 9.5 della lettera l) e, per le funzioni semidirettive, nel numero 2 della lettera m).
Il sistema sopra delineato sottopone sostanzialmente
il Consiglio superiore della magistratura a un regime di vincolo che ne
riduce notevolmente i poteri definiti nel citato articolo 105 della Costituzione.
L’ invasione della sfera di competenza riservata al Consiglio è
particolarmente evidente
nell’ ipotesi in cui i candidati siano stati esclusi nell’ ambito
delle predette procedure. Infatti, allorchè manchino il favorevole
giudizio
conseguito presso la Scuola superiore o la positiva valutazione nel concorso
da parte della commissione, il Consiglio non può neppure prendere
in considerazione la posizione del candidato escluso.
Per i motivi di palese incostituzionalità innanzi
illustrati, chiedo alle Camere – a norma dell’ articolo 74, primo comma,
della Costituzione – una nuova deliberazione in ordine
alla legge a me trasmessa il 3 dicembre 2004.
Con l’ occasione ritengo opportuno rilevare quanto l’ analisi del testo sia resa difficile da fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 comuni ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo.
A tale proposito, ritengo che questa possa
essere la sede propria per richiamare l’ attenzione del Parlamento su un
modo di legiferare – invalso da tempo – che non appare coerente con la
ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo
e, segnatamente, con l’ articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni
legge deve essere approvata «articolo per articolo e con una votazione
finale».
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