A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha
annullato la condanna di primo grado inflitta a una donna di 39 anni, Giuseppa
D. A., sola e con un figlio a carico: le sue condizioni di indigenza non
le permettevano «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato
libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che aveva
agito «in stato di necessità» con riferimento «al
diritto all’abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua
e del figlio».
Giuseppa D. A. aveva occupato una casa popolare dello
Iacp – l’Istituto autonomo per le case popolari – della provincia di Roma.
Con sentenza del 4 febbraio 2005 e in secondo grado con decisione del 1
dicembre 2006, alla donna erano stati comminati 600 euro di multa per occupazione
abusiva di case. La donna ha fatto ricorso all’Alta corte, che le ha dato
ragione e ha ritenuto «fondato» il suo reclamo.
Spiega la Seconda sezione penale
di piazza Cavour (sentenza 35580):
«Rientrano nel concetto
di “danno grave alla persona” non solo la lesione della vita o dell’integrità
fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti
fondamentali della persona: pertanto, rientrano in tale previsione anche
quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità
fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla
personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione
in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della
persona».
La Cassazione ha così inserito il «diritto all’abitazione» tra i «beni primari collegati alla personalità» che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona, tutelati dall’articolo 2 della Costituzione). Pertanto, i giudici dell’Alta corte ritengono che l’occupazione abusiva di una casa, da parte di una persona indigente e in stato di necessità, possa ritenersi «giustificata» e non portare alla condanna penale.
Adesso la Corte d’Appello di Roma dovrà verificare
le effettive condizioni di povertà di Giuseppa per verificare se
effettivamente ha occupato la casa in stato di necessità. In tal
caso la condanna alla donna sarà totalmente cancellata.
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