Accertamento.
Accertamento Iva.
Ammortamento delle automobili.
Ammortamento dei terreni.
Ammortamento di beni immateriali.
Antitrust.
Autovetture di lusso.
Cessione di fabbricati.
Liberalizzazione professioni.
Farmaci al supermarket.
Abolizione limiti tariffe avvocati.
Contribuenti non congrui da studi
di settore.
Passaggio proprietà auto
in comune.
Pubblicità per studi professionali.
Stop dell’esclusiva ad assicuratori-compagnie.
Conto tracciabile per i professionisti.
Compravendite immobiliari.
Concorrenza e commercio.
Conti correnti.
Corresponsabilità committente
ed appaltatore.
Ici.
Iva, apertura delle partite.
Libere professioni.
No tax area per i non residenti. Attualmente la no-tax area si applica anche ai redditi di contribuenti
non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia.
Omesso versamento Iva.
Professionisti.
Riforma dei servizi pubblici
locali.
Ristrutturazioni edilizie.
Somme liquidate dalle assicurazioni.
Spese relative a studi e ricerche:
Ires.
Stock option. Le stock option sono sottoposte a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Trattamento di fine rapporto. Previsto un termine più lungo (dagli attuali tre a quattro anni) per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. La norma tiene conto della complessità nella determinazione dell’imposta dovuta, per la quale l’Amministrazione finanziaria deve avere notizie precise dalle aziende sostitute di imposta. Inoltre si prevede che non vengano considerati crediti o addebiti inferiori a 100 €. Ha riassunto il decreto Bersani il Presidente nazionale MCE Giovanni Fiorentini |
Decreto
Bersani: manovra bis e liberalizzazioni.
Professioni, banche, farmaci. Decreto Legge 04.07.2006 n°
223 , G.U. 04.07.2006
Approvato un decreto legge
in materia di rilancio economico e sociale, contenimento e razionalizzazione
della spesa pubblica, ed interventi in materia di entrate
e di contrasto all’evasione fiscale.
Con il decreto-legge n.
223 del 4 luglio 2006 il Governo ha varato
la manovra bis dando via libera al cosiddetto ‘pacchetto Bersani’ in materia
di liberalizzazioni nei settori bancario, assicurativo, ordini professionali,
taxi, farmacie, commercio, authority.
Queste le principali
misure del provvedimento:
DECRETO-LEGGE
4 luglio 2006, n. 223.
Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche’ interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
(G.U.
n. 153 del 4-7-2006)
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’
ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere piu’
concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia
e dell’occupazione;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’
ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i
livelli di spesa pubblica, nonche’ in tema di entrate
e di contrasto all’evasione ed elusione
fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Misure
urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione
della concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori
e per la liberalizzazione di settori produttivi
Art.
1.
Finalita’
e ambito di intervento
1. Le norme
del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117,
commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento
alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento
civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire
il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza
delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorita‘
garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita’
di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’
di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia
e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita’
imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art.
2.
Disposizioni
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto
di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle
prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di societa’ di persone o associazioni
tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puo’
partecipare a piu’ di una societa’
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu’
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita’.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni
reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie
e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma
1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualita’
delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio
Art.
3.
Regole
di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi
delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine
di garantire laliberta’
di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’
ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni
di accessibilita’ all’acquisto di prodotti
e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo,
lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita’
economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti
professionali soggettivi per l’esercizio di attivita’
commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la
tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita’
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto
negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o
calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali,
a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all’interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto
e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina
del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative
e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro
il 1° gennaio 2007.
Art.
4.
Disposizioni
urgenti per la liberalizzazione dell’attivita‘
di produzione di pane
1. Al fine
di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu’
ampia accessibilita’ dei consumatori ai
relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b),
del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione
di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizioattivita’
da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito
ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo
edilizio e dal permesso di agibilita’
dei locali.
3. I comuni e le autorita’ competenti
in materia igienico-sanitaria esercitano
le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono
punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art.
5.
Interventi
urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli
esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuareattivita’
di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci
o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita’
previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita
durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o piu’
farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo
ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi,
le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo’
determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o
dal distributore sulla confezione del farmaco, purche’
lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato
a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’
nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e’ aggiunto, infine,
il seguente periodo: «L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci
di detenere almeno il 90 per cento delle specialita’
in commercio non si applica ai medicinali
non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta
salva la possibilita’ del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge»;al
comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»;
al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa
la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le attivita’ di distribuzione
all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali
in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto
imprenditoriale.».
Art.
6.
Deroga
al divieto di cumulo di licenze per il servizio di
taxi
1. Al fine
di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea
con le esigenze della mobilita’ urbana,
all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilita’
di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica,
i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche’
concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti
la vigente programmazione numerica. Nei casi
in cui i comuni esercitino la facolta’ di
cui al primo periodo, i soggetti di cui all’articolo 7 assegnatari delle
nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria.
I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze
sono ripartiti, in misura non superiore all’80 per cento e non inferiore
al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono
una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare
il servizio personalmente, ovvero avvalersi
di conducenti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, il cui contratto
di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante
entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresi’
rilasciare titoli autorizzatori temporanei,
non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art.
7.
Misure
urgenti in materia di passaggi di proprieta’
di beni mobili registrati
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.
Art.
8.
Clausole
anticoncorrenziali in tema di responsabilita’ civile auto
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu’
agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi
al ramo responsabilita’ civile auto ad una o piu’
compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti
il prezzo minimo o lo scontomassimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte
prima della datadi entrata in vigore del
presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque
non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva
ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
Art.
9.
Prime
misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All’articolo
23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed al
dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed
efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali mettono
a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento
ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita’
prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante
la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite
con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo
la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art.
10.
Condizioni
contrattuali dei conti correnti bancari
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali). –
1. Nei contratti di durata puo’ essere
convenuta la facolta’ di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita’
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta,
il cliente ha diritto di recedere senza penalita’
e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli
per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono
operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su
quelli creditori.».
Art.
11.
Disposizioni
urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono
soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto
1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4
e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono
svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di
commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 ottobre
1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli
agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono
svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello
sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per
la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti
di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Art.
12.
Disposizioni
in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi
restando i principi di universalita’,accessibilita’
ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare
un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita’
economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita’,
i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile
al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il
territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in
possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando
la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti
in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il
comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e’ comunque
tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati
ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita’
ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse
pubblico ad una adeguata mobilita’ urbana,
gli enti locali disciplinano secondo modalita’
non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita’
ai principi di sussidiarieta’, proporzionalita’
e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse
aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione
alle specifiche modalita’ di utilizzo in
particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi’ essere previste
zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni
possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego
di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art.
13.
Norme
per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e
a tutela della concorrenza
1. Al fine
di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita’ degli operatori,
le societa’, a capitale interamente pubblico
o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi strumentali all’attivita‘
di tali enti, nonche’, nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, debbono
operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’
in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad altre societa’
o enti.
2. Le predette societa’ sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui
al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettivita‘ delle
precedenti disposizioni, le societa’ di
cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le attivita’ non consentite.
A tale fine possono cedere le attivita’
non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’
da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474,entro ulteriori
dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi
1 e 2 sono nulli.
Art.
14.
Integrazione
dei poteri dell’Autorita‘ garante della concorrenza
e del mercato
1. Al capo
II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). –
1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio
di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorita‘ puo’,
d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione,
deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per
un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono
essere rinnovate.
3. L’Autorita‘, quando le imprese non adempiano
a una decisione che dispone misure cautelari, puo’
infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). – 1. Fino alla
decisione di cui all’articolo l5 che accerta la violazione degli articoli
2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato
CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l’infrazione.
L’Autorita‘, qualora ritenga tali impegni idonei
a far cessare l’infrazione, puo’ renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’illecito.
2. L’Autorita‘ in caso di mancato rispetto
degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma lpuo’
irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato.
3. L’Autorita‘ puo’
d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui
si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che
sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma
2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. L’Autorita‘, in conformita’
all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale
i casi in cui, in virtu’ della qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni
alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo’
essere ridotta in misura non superiore alla meta’.».
Art.
15.
Disposizione
sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All’articolo
113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2007».
TITOLO
II
Misure
per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno
della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica
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