“Apro oggi un blog da quaggiù,
in Guatemala, terra difficile ed assai lontana dal Paese cui ho dedicato
la mia vita,
per una semplice ragione. Sento
l’esigenza di far sentire la mia voce.
Anche per non darla vinta a
quelli che pensavano di essersi liberati di me col mio trasferimento in
America Centrale…”
Perché questo titolo? Perché “Partigiani
della Costituzione”? Per tante ragioni.
In primo luogo, perché mi piace ricordare quei
partigiani che hanno fatto la democrazia nel nostro Paese e che per combattere
meglio la loro battaglia
per la libertà scelsero di fare resistenza
lontano dalle loro città. Andarono in montagna. Ed io sto qui, sull’altopiano
dove sorge Città del Guatemala.
In secondo luogo, per ribadire la mia non neutralità.
Io sono stato ed ancora mi sento, anche se nel diverso ruolo di funzionario
dell’ONU, magistrato
indipendente, ma rispetto ai valori non sono neutrale.
Sarò sempre dalla parte dei principi di giustizia e di eguaglianza.
Partigiano in nome del diritto.
Ed il diritto è il regno del giusto, non dell’opportuno.
In terzo luogo, perché mi sento partigiano della
Costituzione, come ho più volte rivendicato pubblicamente. Dalla
parte della Costituzione,
dei suoi principi fondamentali e dei suoi valori fondanti.
Già, la Costituzione.
E quale miglior modo per aprire questa mia rubrica
da “partigiano della Costituzione”, quale miglior modo per ricordare la
mia fedeltà alla Costituzione,
che spiegando la mia critica, anche aspra, nei confronti
della recente decisione con la quale la Corte Costituzionale, custode della
Costituzione, ha dato ragione
al Presidente Napolitano nel conflitto di attribuzione
contro la Procura di Palermo? C’è chi si meraviglia, autorevoli
esponenti delle istituzioni e perfino
la magistratura associata. Perché – dicono
– la Corte Costituzionale non si tocca, non può essere criticata.
Mi chiedo dove sta scritto. Il diritto di critica deve
poter essere liberamente esercitato nei confronti
di chiunque e di qualunque istituzione. Guai se non si consentisse il legittimo
diritto di critica nei confronti
di qualsivoglia provvedimento giudiziario, compresi
quelli della Corte Costituzionale. Altra cosa, ovviamente, sono le invettive
e gli insulti delegittimanti
spesso piovuti addosso alle magistrature di ogni ordine
e grado. Ma non confondiamo le due cose. Perché, altrimenti, si
corre il rischio che il cliché dell’invettiva
berlusconiana contro i provvedimenti giudiziari a
lui non congeniali venga equiparato con ogni forma legittima di esercizio
del diritto di critica, a discapito
della libertà di espressione. Guai a trarre
dall’abuso del diritto argomenti per limitare l’esercizio legittimo del
diritto.
E poi: non cambiamo le carte in tavola.
Chi è stato (ingiustamente) accusato di avere
violato la legge, addirittura ledendo le prerogative della più alta
carica dello Stato, sono i magistrati della Procura
di Palermo, non i giudici della Consulta. E chi ha
sollevato il conflitto fra poteri, accendendo il fuoco delle polemiche
che ne è conseguito e si è propagato,
non è stata certamente la Procura di Palermo…
E che dire di chi oggi, ringalluzzito
dal tenore di un contraddittorio e parziale comunicato stampa della Corte
costituzionale, pretende ancora
di impartire lezioni di diritto costituzionale e di
procedura penale ad alcuni fra i più illustri studiosi della materia
come Gustavo Zagrebelsky, Franco Cordero
ed Alessandro Pace? Ebbene, questi commentatori, alcuni
dei quali giuristi improvvisati (siano o meno laureati in giurisprudenza
poco importa) che rivelano
scarsa dimestichezza con codici e Costituzione, oggi
discettano sulle prime pagine di autorevoli quotidiani delle cantonate
di cui si sarebbero resi responsabili
i magistrati palermitani. Ignorando, fra le altre
cose, che il meccanismo che la Corte vorrebbe applicarsi alle intercettazioni
indirette del Presidente
della Repubblica, e cioè la distruzione immediata
senza il contraddittorio delle parti, non è in alcun modo previsto
dalla legge, avendo la Suprema Corte
di Cassazione più volte ribadito che anche
l’ormai famigerato art. 271 del codice di procedura penale (peraltro applicabile
solo a ministri di culto, avvocati,
ed altre categorie professionali ben distinte dal
Capo dello Stato) impone che le intercettazioni illegittime, prima della
distruzione, vengano depositate
a disposizione delle parti.
Il risultato è dunque che
la decisione della Corte non ha risolto affatto il problema ed il GIP che
verrà investito dalla Procura di Palermo sarà punto
e a capo, perché la Consulta non è intervenuta
in alcun modo sulla legge, com’era invece necessario. Ha invece soltanto
dato ragione, platealmente, al Capo
dello Stato, per bacchettare altrettanto platealmente
la Procura di Palermo. Ma che farà il GIP, visto che il vuoto legislativo
che già c’era è rimasto? Dovrà
tornare alla Corte Costituzionale sollevando stavolta
la questione di legittimità costituzionale perché la Consulta
questa volta intervenga con le regole del diritto, e non con una decisione
“politica”. Un vero pasticcio che poteva essere evitato…
Ma di questo nessun “autorevole”
commentatore sembra finora essersi reso conto. Sono tutti troppo presi
dal suonare le fanfare. Così frastornati che
c’è chi sembra non saper distinguere ancora
oggi le intercettazioni accidentali dalle intercettazioni dirette. Provavo
a spiegare ieri il “nostro” conflitto
di attribuzioni ad un alto magistrato dell’America
Centrale. Ebbene, perfino in Guatemala è ben chiara la differenza
fra le intercettazioni dirette nei confronti
di una persona, quando cioè si mette sotto
controllo un suo telefono (ovviamente vietato nei confronti del presidente
della Repubblica), e le intercettazioni
accidentali, quando cioè sotto controllo è
il telefono di altra persona che, appunto, accidentalmente telefona al
Capo dello Stato. In Guatemala la distinzione
è chiarissima, in Italia no. Povera Italia…
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