1.L’approvazione alla Camera del testo di riforma dell’ordinamento
giudiziario,
sul quale è stata posta la questione di fiducia,
è di eccezionale gravità.
Per il metodo, che ha imposto ai deputati di
votare sotto forma di un nuovo emendamento l’intero testo del disegno di
legge
senza alcuna illustrazione e discussione,
senza prendere in considerazione molte correzioni in precedenza proposte
anche da qualificati esponenti
di alcuni partiti della maggioranza.
Per il conseguente vuoto di informazione dei
cittadini e dell’opinione pubblica su di una riforma ingannevolmente rappresentata
come
strumento per migliorare l’efficienza della
giustizia ed ampliare la tutela dei diritti, temi assolutamente estranei
al disegno di legge approvato.
Per il contenuto, che fa del disegno di legge
approvato una riforma contro la Magistratura, quando nei mesi scorsi da
autorevoli sedi istituzionali
si era detto che così non doveva essere.
Le proposte dell’ANM, che miravano ad avere una giustizia più efficiente ed una magistratura professionalmente più qualificata, sono rimaste del tutto inascoltate, perché in realtà non si vuole un sistema giudiziario indipendente ed efficiente. Al contrario si pone in essere una organizzazione giudiziaria assurda ed ingestibile.
Con questa riforma i cittadini NON avranno un sistema giustizia più efficiente, NON avranno magistrati professionalmente più preparati e più motivati, NON avranno un PM più qualificato e ancorato alla cultura della giurisdizione.
Si tratta dunque di una riforma non solo contro la magistratura, ma anche contro i cittadini.
2. Nel suo impianto la riforma è in contrasto con lo spirito della disciplina costituzionale sulla magistratura e propone il ritorno ad un modello di giudice pre-costituzionale; nelle sue articolazioni concrete contrasta con principi costituzionali fondamentali degli artt. 101 comma 2 (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”), art. 105 (“Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati”), art. 107 comma 3 (“I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”).
Il sistema dei concorsi, che determina una sostanziale gerarchia tra le funzioni evidenziata anche dalla conseguente differenza di retribuzioni, è in contrasto con l’art. 107 comma 3, secondo il quale “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”. Si vorrebbe ritornare al sistema dell’ordinamento giudiziario del 1942 che, all’esito di una lunga battaglia che vide unita la magistratura e la cultura giuridica, il Parlamento fece cadere alla metà degli anni ’60 proprio in omaggio alla nuova disciplina costituzionale. Il sistema è inoltre del tutto irrazionale e ingestibile, e va contro l’interesse del cittadini ad avere magistrati qualificati e di esperienza anche nelle funzioni di primo grado,
La drastica definitiva separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, dopo tre anni di esperienza giudiziaria, è in netto contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione, che nell’affermare invece l’unicità dell’ordine della magistratura, retta da un unico Csm, ha consentito, anche attraverso la possibilità di mutamento delle funzioni, la crescita di una comune cultura di base di tutti magistrati, senza pregiudicare comunque una disciplina differenziata dei percorsi professionali dei giudici e dei PM. Inoltre l’attribuzione al solo Procuratore della Repubblica dell’esercizio dell’azione penale, con estesi poteri di indirizzo, controllo e sanzione limita drasticamente autonomia e indipendenza dei magistrati dell’ufficio e rischia di ripercuotersi negativamente sul corretto esercizio dell’azione penale e sull’interesse dei cittadini al controllo di legalità.
La puntigliosa erosione delle attribuzioni del CSM ripropone il modello di Ministro della Giustizia pre-costituzionale, contro la puntuale specifica elencazione delle sue esclusive attribuzioni nell’art. 105 della Costituzione, in relazione a quelle del Ministro (art. 110 cost.), che rappresenta uno degli aspetti più innovativi del nostra Carta Costituzionale.
La norma, introdotta all’ultimissimo minuto, sulla preferenza accordata ai magistrati ministeriali per la nomina alle funzioni di legittimità e agli incarichi direttivi e semidirettivi, è in clamoroso contrasto con l’art. 105 della Costituzione. Infatti, il Ministro della Giustizia, attraverso la scelta, in piena e legittima discrezionalità politica, dei magistrati collaboratori, potrà condizionare la nomina ai più importanti uffici direttivi della magistratura, svuotando le attribuzioni del Csm. La previsione della presenza al Ministero della Giustizia di magistrati, collocati temporaneamente fuori ruolo, ha il senso di assicurare un contributo tecnico e di esperienza. La prospettiva di lusinghe e premi condiziona l’indipendenza dei magistrati chiamati a quegli incarichi, in palese contraddizione con l’essenza stessa delle funzioni di magistrato. Questa riforma, ove andasse a regime, sarebbe comunque impraticabile. Per superare le censure di mancata copertura finanziaria, non solo è stata soppressa la figura dell’assistente del giudice (unica disposizione di segno positivo sotto il profilo della funzionalità, una volta che era stata abbandonata la revisione delle circoscrizioni), ma si è ricorsi all’artificio di abolire tutti i sistemi di assegnazione in sovrannumero, che erano conseguenza strutturale ineludibile della normativa proposta. Il risultato sarà il blocco dei tramutamenti e della mobilità.
Nel frattempo continua a mancare da parte del Ministro ogni efficace intervento sui disservizi nella organizzazione della giustizia, che la Costituzione gli assegna come responsabilità primaria.
3. In questa grave situazione in cui è a rischio, per il futuro, la stessa esistenza di una funzione giurisdizionale indipendente il Comitato direttivo centrale, approva pienamente l’operato della Giunta esecutiva centrale, che ha finora interpretato le istanze e le aspettative di tutta la magistratura.
Delibera
a) L’indizione nella prossima settimana di assemblee in tutte le
sedi giudiziarie nei giorni di mercoledì, giovedì con sospensione
per un’ora delle attività giudiziaria, con la partecipazione di
rappresentanti della Giunta esecutiva centrale nelle sedi delle grandi
città.
b) L’indizione di un Congresso straordinario a Napoli nella quarta settimana di settembre, dedicato ai temi dell’ordinamento giudiziario e della funzionalità ed efficienza della giustizia, che costituisca un grido d’allarme rivolto dall’intera magistratura alla politica, alla cultura giuridica, ai cittadini e ribadisca la disponibilità dei magistrati ad un confronto sui rimedi che diano finalmente reale risposta alle vere disfunzioni della giustizia.
c) Il Congresso Straordinario costituirà il momento conclusivo di una “Settimana per la giustizia”, nel corso della quale la Giunta è delegata a calendarizzare le due giornate di sciopero già proclamate
Apprezza le iniziative già in atto da parte di molti colleghi di segnalare e denunciare l’insostenibilità dei nuovi assetti imposti alla magistratura e si fa carico di rappresentarle nelle sedi competenti.
Approvato alla unanimità,
ad eccezione del punto c) sul quale vi è stato un voto contrario
![]() |