composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, undicesimo
comma, 15, 16, 17, 19 e segg., 34 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e del combinato
disposto degli artt. 1 , primo e terzo comma, del decreto legge 27 agosto
1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito
con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n.422, e 15, quarto comma,
e 8, settimo
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 dicembre
1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti
{da Beta Television s.p.a.}, {T.V. Internazionale s.p.a.} e {SIT – Teleservice
1975 s.r.l.} contro il
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri, iscritte ai nn.255,
276 e 310 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 20, 21 e 23, prima serie speciale, dell’anno 1994.
Visti gli atti di costituzione della {s.p.a. T.V. Internazionale,} della
{s.p.a. Beta Television}, della {s.r.l. SIT – Teleservice 1975}, della
{s.p.a. R.T.I. – Reti Televisive Italiane}, della {s.p.a. Prima T.V.} ed
altre, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri e del CODACONS ed altri; udito nell’udienza pubblica dell’8
novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
uditi gli avvocati Alessandro Pace per la {s.p.a. T.V. Internazionale},
Carlo Vichi e Franco Ravenni per la {s.p.a. Beta Television}, Natale Giallongo
per la {s.r.l. SIT – Teleservice 1975}, Aldo Bonomo, Franco G. Scoca e
Giovanni Motzo per {la R.T.I – Reti Televisive Italiane}, Carlo Mezzanotte
{per la s.p.a. Prima
T.V}. ed altre, Carlo Rienzi per il {CODACONS} ed altri e l’Avvocato
dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fatto
1. La società {TV Internazionale} – avendo partecipato al procedimento
per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale, di cui all’art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed
essendo stata collocata al 6o posto della graduatoria e quindi in posizione
che ancorché utile per il rilascio della concessione (posto che
il Piano per l’assegnazione delle frequenze, approvato con D.P.R. 20 gennaio
1992, indica in 9 le reti televisive nazionali concedibili ai privati)
aveva tuttavia comportato l’assegnazione di una rete con copertura inferiore
a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonché
l’assegnazione di frequenze di più ridotta illuminazione rispetto
alla precedente copertura – chiedeva con ricorso al T.A.R. Lazio l’annullamento:
a) del D.M. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
ha approvato la graduatoria dei soggetti richiedenti il rilascio di concessione
per l’emittenza televisiva nazionale nonché l’elenco degli aventi
titolo alla concessione; b) dell’allegato A e dell’art. 8, comma 1, del
D.M. 13 agosto 1992 (di autorizzazione della stessa ex art. 38 legge 14
aprile 1975 n.103); c) del Piano nazionale di assegnazione del le radiofrequenze
per la radiodiffusione televisiva, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992.
Nel corso di tale giudizio il T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza
del 21 dicembre 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma 11, e 15, comma 4, della cit. legge 223/90 e dell’art.
1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, convertito con modificazioni nella
legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l’art. 15, comma
4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90, in riferimento a plurimi parametri
e sotto vari profili.
2. Osserva preliminarmente il T.A.R. rimettente che nelle more del
giudizio é entrato in vigore il decreto legge 27 agosto 1993 n.
323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, recante
alcune disposizioni direttamente incidenti sulla materia oggetto della
controversia. In particolare l’art. 1, comma 3, secondo il quale, fino
alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo
e dell’editoria, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’art.
16 legge 223/90 o di autorizzazione ex art.38 legge 103/75 proseguono l’esercizio
della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e
i connessi collegamenti di tele comunicazione censiti ai sensi dell’art.
32 legge 223/90. Tale disciplina sopravvenuta incide direttamente sull’interesse
dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la legificazione dell’elenco
di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 13 agosto 1992 impedirebbe
all’autorità amministrativa, nel caso di annullamento giurisdizionale
del provvedimento impugnato, di rinnovare l’atto nel senso auspicato dalla
società {T.V. Internazionale} donde la sopravvenuta carenza di interesse:
ciò ovviamente nei limiti in cui le nuove norme siano conforme a
Costituzione. Tuttavia l’interesse residua nei limiti in cui sussiste il
dubbio, non manifestamente infondato, dell’illegittimità costituzionale
sia della nuova normativa (che consentendo la prosecuzione dello stato
di fatto perpetuerebbe l’attuale situazione di svantaggio denunciata dalla
ricorrente), sia della precedente normativa (perché l’eventuale
illegittimità costituzionale delle citate disposizioni della legge
223/90 inficierebbe la legittimità costituzionale del decreto legge
323/93, che ha inteso sanare ex post i vizi degli atti amministrativi impugnati).
3. Nel merito il T.A.R. innanzi tutto denuncia l’illegittimità
dell’art. 3, comma 11, della legge 223/90, per contrasto con gli artt.
3, 21, 41, 97 Cost., nella parte in cui consente all’Amministrazione di
pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità
di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e
alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti.
In tanto la disciplina <anti-trust> contemplata dalla normativa
censurata ed incentrata sul numero di reti nazionali assentibili al medesimo
soggetto può dirsi idonea in quanto queste ultime presentino caratteri
omogenei, quanto a capacità di diffondere il messaggio tele visivo
in termini commerciali e sociali.
4. Il T.A.R. rimettente censura poi l’art. 15, comma 4, della legge
223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, Cost., nella parte in cui
consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali
televisive. In particolare il T.A.R. dubita dell’idoneità di tale
disciplina <anti-trust> perché essa, per com’é configurata,
non impedisce l’insorgere di una situazione di oligopolio. Infatti consente
ad un unico soggetto di ottenere tre concessioni nazionali col limite del
25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze;
quindi può accadere, come in effetti é accaduto, che un unico
soggetto, su nove reti disponibili per i privati, divenga titolare delle
tre concessioni aventi maggiore illuminazione, non senza considerare la
possibilità di partecipare (in posizione minoritaria) ad altre società
titolari concessioni, disponendo così di una potenzialità
di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale che nessun altro
soggetto pubblico o privato oggi possiede.
5. Infine il T.A.R. rimettente solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, nel combinato
disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90,
per contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost., nella parte in cui, consentendo
la prosecuzione dell’esercizio dei preesistenti impianti per almeno due
anni, non adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel
settore televisivo nazionale. Ed invero – spiega l’ordinanza – l’attuale
situazione di fatto, che la norma tende a perpetuare, é caratterizzata,
come d’altronde é pacifico tra le parti, dalla posizione dominante
di un solo soggetto, che dispone delle reti nazionali aventi maggiore illuminazione
e capacità di diffusione del messaggio televisivo nazionale.
Né il vizio può dirsi insussistente per il dichiarato
carattere provvisorio della disciplina censurata, che appunto dovrebbe
applicarsi fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del
sistema radiotelevisivo e dell’editoria, sia perché non esiste nella
Costituzione una norma che consenta di derogare alle disposizioni in essa
contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto perché,
nel caso di specie, la continua reiterazione di norme provvisorie tende
di fatto a consolidare e perpetuare una situazione nata dall’occupazione
spontanea dell’etere da parte dei privati.
6. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, limitandosi a chiedere che
le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili
od infondate.
Ha poi svolto con successiva memoria una più articolata difesa.
Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto
1990 n. 223 l’Avvocatura richiama essenzialmente la sentenza n.112 del
1993 di questa Corte che ha affermato che si tratta di requisiti che, oltre
ad essere oggettivi, sono predeterminati dalla legge in modo tale da delimitare
e circoscrivere i poteri amministrativi sull’accesso dei privati nel sistema
radiotelevisivo a parametri prefissati dalla legge, e non già lasciati
alla scelta dell’Amministrazione medesima.
Quanto alla censura dell’art. 15, comma 4, legge 223/90, unitamente
ai successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37, l’Avvocatura ne sostiene innanzi
tutto l’inamissibilità perché l’eventuale dichiarazione di
incostituzionalità della disposizione censurata aggraverebbe, e
non già rimuoverebbe, gli inconvenienti denunciati dal T.A.R. rimettente;
ed infatti, venendo meno i limiti di concentrazione previsti dall’art.15,
l’autonomia privata sarebbe completamente svincolata da ogni tipo di contenimento.
Sotto altro profilo la questione si appalesa comunque inammissibile perché
non potrebbe la Corte dettare direttamente delle misure <anti-rust>
sostitutive di quelle volute dal legislatore con criteri diversamente elaborati.
Nel merito l’Avvocatura sottolinea la congruità della vigente
disciplina <anti-trust>. Infatti la percenturale del 25% consente di
ipotizzare una dislocazione delle risorse ripartita tra un sufficiente
numero di operatori e quindi realizza un sistema pluralista in cui tale
numero di operatori convive con il polo pubblico, in una forma di concorrenza,
certo limitata, ma adeguata al bene in questione, in quanto idonea a garantire
al cittadino una varietà di fonti di informazione.
In ordine alla censura dell’art. 3, comma 11, della medesima legge
l’Avvocatura rileva che tale disposizione é estremamente puntuale
e vincolante, non lascia affatto un’ampia discrezionalità alla pubblica
amministrazione ed assicura viceversa un trattamento paritario delle varie
emittenti, che devono essere tendenzialmente tutte messe in condizione
di servire l’utenza più vasta con eventuali compensazioni tra i
diversi bacini o impianti delle varie emittenti, quando tutti non possono
operare contemporaneamente negli stessi.
L’Avvocatura ritiene poi infondata la censura dell’art. 1, commi 1
e 3, decreto legge 323/93; si deve infatti tenere conto della particolarità
della situazione in cui é venuta ad operare la norma, a seguito
della necessità di procedere alla revisione del piano di assegnazione
delle frequenze, che ha reso impossibile il passaggio a regime del sistema
introdotto dalla legge 223/90; questo spiega l’esigenza, assolutamente
insuperabile, di autorizzare la prosecuzione delle trasmissioni con gli
impianti censiti.
7. Si é costituita – successivamente depositando anche memoria
– la società {TV Internazionale S.p.A.} che in via preliminare ha
sostenuto la rilevanza, e quindi l’ammissibilità, di tutte le questioni
sollevate.
Nel merito, quanto alla censura che investe l’art. 3, comma 11, legge
223/90, la difesa della società osserva la funzione di pianificazione
delle reti dovrebbe essere svolta dalla pubblica amministrazione nel pieno
rispetto del principio della parità di trattamento. Ove però
si ritenesse che l’art. 3, comma 11, cit. consenta alla pubblica amministrazione
di disegnare reti nazionali in termini differenziati quanto alla copertura
del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente
più interessanti, allora sarebbe fondata la censura di incostituzionalità.
In ordine poi alla sospettata illegittimità costituzionale dell’art.
15, comma 4, della medesima legge la difesa della società osserva
che un’unica società concessionaria possiede tre reti nazionali
mentre tutti le altre emittenti hanno soltanto una rete nazionale ciascuna.
Sarebbe quindi violato il principio del pluralismo sotteso all’art.
21 Cost., attribuendosi in tal modo un esorbitante vantaggio concorrenziale
alla concessionaria in posizione dominante. Sotto altro profilo poi ci
sarebbe anche violazione dell’art. 3 Cost. posto che vengono trattate paritariamente
situazioni ontologicamente differenti.
Ritiene infine la difesa della società che l’art. 1 decreto
legge 323/93 – consentendo ai titolari di concessioni (o di autorizzazioni,
alle prime equiparate, a ripetere programmi esteri) di continuare ad operare
per un periodo pari almeno a due anni (e comunque non superiore a tre)
con gli impianti censiti – ha riprodotto quella situazione che era stata
stigmatizzata dalla sentenza n. 826/88 della Corte sicché la previsione
ad opera della normativa impugnata di un successivo ulteriore periodo transitorio
si pone in contrasto con gli artt. 21, 3, 41 e 97 Cost.
8. Si é costituita anche la {BETA Television S.p.A.}(controinteressata),
proprietaria dell’emittente televisiva nazionale Videomusic richiamando
e riproducendo interamente la memoria difensiva depositata nel giudizio
incidentale relativo al giudizio amministrativo proposto a seguito del
proprio ricorso al T.A.R. (per la quale v. infra).
9. Si é costituita la {società R.T.I.} limitandosi a
chiedere che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.
In una successiva memoria – premessa la ritenuta inammissibilità
delle questioni di costituzionalità per non aver il T.A.R. denunciato
anche l’art. 3, comma 2, decreto legge 323/90 che stabilisce che il Ministro
debba assumere a base dei provvedimenti concessori l’elenco degli aventi
titolo di cui all’art. 1 del d.m. 13 agosto 1992, cosicché l’elenco
viene convalidato quale strumento di identificazione dei soggetti aventi
titolo alle concessioni o richiedenti le concessioni – ha svolto argomentazioni
in ordine alle singole censure.
Quanto alla censura dell’art. 3, comma 11, legge 223/90 la R.T.I. ne
sostiene l’inammissibilità perché tale disposizione impugnata
non prevede che l’Amministrazione possa pianificare le reti in modo discrimanatorio;
se l’Amministrazione progettasse le reti in modo sperequato, sarebbero
semmai illegittimi i relativi provvedimenti concessori.
La R.T.I. poi ritiene inammissibile per difetto di rilevanza la censura
dell’art. 15, comma 4, della medesima legge giacché il T.A.R. potrebbe
accogliere la domanda della {TV Internazionale} riconoscendo il diritto
ad una migliore collocazione nella graduatoria senza che la legittimità
costituzionale del quarto comma dell’art. 15 possa influire in alcun modo.
Nel merito comunque la censura é – ad avviso della R.T.I. –
infondata essenzialmente perché rientra nel discrezionale apprezzamento
del legislatore stabilire – come fa la norma censurata – il numero massimo
di concessioni nazionali televisive nella minor somma tra il 25% del numero
di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e 3; limite questo
che tiene conto delle condizioni in cui di fatto versava il settore radiotelevisivo
all’epoca della legge 223/90. La difesa della R.T.I. ritiene poi che per
l’individuazione della posizione dominante occorra considerare non già
il mercato “chiuso” delle reti televisive, ma quello più ampio della
comunicazione di massa. Anche l’art. 1 della direttiva comunitaria del
3 ottobre 1989 (89/552/CEE), ha stabilito che il mercato omogeneo delle
“trasmissioni” é costituito dalla “trasmissione, via cavo e via
etere, nonché dalla trasmissione via satellite, in forma non codificata
o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico”.
Inoltre la difesa della R.T.I. mette in evidenza la dimensione sovrannazionale
del mercato delle diffusioni radiotelevisive.
Ma anche considerando soltanto il mercato dei mezzi di radiodiffusione
televisiva, la questione – secondo la difesa della R.T.I. – non é
fondata. Infatti la Corte ha riconosciuto che, nel settore radiotelevisivo,
la soglia minima di pluralismo da salvaguardare attraverso norme anticoncentrazione
é quella comunque compatibile con lo svolgimento dell’attività
di telediffusione (privata) a condizioni remunerative.
C’é poi da tener conto che la legge 223/90 impone un preciso
obbligo di pluralismo <<interno>> non solo per l’emittenza pubblica,
ma anche per le singole emittenti private, mentre il grado di pluralismo
<esterno> assicurato dalla legge 223/90 al settore radiotelevisivo privato
(con la diversificazione delle presenze) é quello massimo realisticamente
compatibile con le rigidità tutte imposte dalla struttura del mercato
e dalle caratteristiche tecniche dei media.
Infondata é poi anche – secondo la difesa della R.T.I. – la
censura dell’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93. La legge ha disposto
per il mantenimento, in via transitoria, di tutte le voci esistenti nel
settore televisivo sicché la conferma di una preesistente pluralità
di voci é assorbente – nel limitato periodo di tempo in considerazione
– di ogni censura intesa ad assicurare un più accentuato pluralismo
in un sistema da riordinare.
10. É intervenuto il {CODACONS} (Coordinamento delle Associazioni
per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli utenti e Consumatori) chiedendo
che la questione di costituzionalità sia dichiarata fondata. All’udienza
pubblica di discussione – in cui il {CONDACONS} ha proposto istanza di
applicazione dell’art. 78 c.p.c. – la Corte, ritiratasi in camera di consiglio,
ha dichiarato inammissibile l’intervento ed improponibile l’istanza avanzata.
11. Per l’annullamento del medesimo D.M. 13 agosto 1992 di approvazione
della graduatoria, dell’ulteriore D.M. in pari data di rilascio della concessione
per la radiodiffusione in ambito nazionale, del suo allegato A e delle
concessioni rilasciate alle società controinteressate proponeva
ricorso al T.A.R. anche la società {Beta Television,} titolare dell’emittente
Video Music, collocata al 4o posto della graduatoria suddetta, e nel corso
del giudizio il medesimo T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21
dicembre 1993) analoghe (ma non del tutto coincidenti) questioni di legittimità
costituzionale.
In particolare il T.A.R. – oltre a reiterare le questioni che investono
gli artt. 3, comma 11, e 15, comma 4, legge 223/90, (peraltro estendendo
le norme censurate, oltre che all’art. 15 nella sua interezza, anche agli
artt. 16, 17, 19 e seg., e 37 della medesima legge) – denuncia altresì
l’illegittimità degli artt. 16, comma 17, e 34 della stessa legge
per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 Cost. sotto il profilo che
la norma attribuisce all’autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità
nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli
aventi titolo alla concessione; l’omessa individuazione, da parte del legislatore,
di criteri puntuali e del peso che ciascuno di essi dovrebbe avere nella
valutazione comparativa delle domande presentate dai vari aspiranti alla
concessione introduce un elemento di discrezionalità che mal si
concilia con le esigenze di tutela del valore fondamentale del pluralismo.
12. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibile
od infondate e svolgendo in una successiva memoria le argomentazioni sopra
riportate.
13. Si é costituita la società ricorrente {BETA Television
S.p.A.}, proprietaria dell’emittente televisiva nazionale Videomusic, prendendo
posizione in ordine alle singole censure di costituzionalità.
Ritiene fondata la censura di costituzionalità dell’art. 1 decreto
legge 323/93 perché consacrando le concessioni assentite, ancorché
illegittimamente rilasciate, consente il perdurare della situazione dominante
della società alla quale sono state assentite tre concessioni. In
particolare sarebbero violati gli artt. 3 e 21 Cost. poiché la normativa
censurata irragionevolmente preclude a soggetti in possesso dei requisiti
di accedere al mezzo televisivo ottenendo la concessione, privilegiando
irragionevolmente altri soggetti cui consente di possedere il 25% delle
concessioni nazionali assentibili.
Quanto alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge 223/90 rileva
la difesa della società come non sia illogico che la legge enunci
criteri generali e generici (ma individuati), rimandando per la precisazione
alla sede regolamentare.
Infine, con riferimento alla censura degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg.,
37 legge 223/90, osserva la difesa della società che – considerando
che una delle concessioni é stata rilasciata alla {TV Internazionale
s.p.a.} che é ripetitorista di programmi esteri – si ha che allo
stato un unico soggetto é legittimamente titolare dei tre/quinti
delle concessioni assentite ed assentibili ai privati per emittenza nazionale.
Ma l’esistenza di una posizione dominante risulta anche sotto un altro
profilo, quello dell’assegnazione delle frequenze, giacché alle
reti di uno stesso soggetto é assentito il 100% (o quasi) di copertura
(é il caso delle tre reti della R.T.I.), mentre ad altre reti é
assentita la copertura minima del 60% (Rete A) o poco superiore (Video
Music).
La normativa censurata quindi non fa altro che legittimare una situazione
dominante nel contesto di un regime sostanzialmente di oligopolio.
La rilevata diversa illuminazione delle reti comporta anche l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3 legge 223/90.
14. Si é costituita la società {T.V. Internazionale}
con una memoria che riproduce le argomentazioni sopra svolte.
15. Si é costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere
che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.
In una memoria aggiuntiva ha eccepito l’inammissibilità delle
questioni di costituzionalità perché il fatto che non sia
stata sollevata questione di legittimità costituzionale del decreto
legge 323/93 determina la inammissibilità delle questioni sollevate
con riferimento alla legge 223/90 atteso che, anche nella ipotesi che le
disposizioni impugnate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime,
rimarrebbe pur sempre in vigore l’elenco “legificato” degli aventi titolo
alla concessione di reti televisive nazionali e quindi il ricorso della
società {Beta Television} rimarrebbe improcedibile.
Nel merito ha svolto le stesse argomentazioni già sopra riportate,
soltanto aggiungendo che la censura degli art. 16, comma 17, e 34 legge
223/90 non é fondata giacché la Corte (sent. n. 112/93) ha
già ritenuto la legittimità dei criteri in questione.
16. Si sono costituite le società {Prima TV S.p.A.}, {Europa
TV S.p.A.} ed {Omega TV S.p.A.} limitandosi a chiedere che le questioni
di costituzionalità siano dichiarate inammissibili od infondate.
In una successiva memoria la difesa delle società ha argomentato
in ordine a tutte le questioni di costituzionalità, non escluse
quelle sollevate nel primo giudizio.
In particolare essa sostiene pregiudizialmente l’inammissibilità
delle questioni sollevate con le ordinanze n. 276 e n. 310/94 perché
sia le ricorrenti che aspirano ad essere inserite nell’elenco degli aventi
titolo al rilascio della concessione, sia coloro che, essendovi già
inseriti, aspirano ad un ampliamento della propria illuminazione e a un
maggior numero di frequenze di cui disporre, non hanno più alcun
interesse all’annullamento dell’elenco e delle concessioni atteso che il
diritto di trasmettere degli attuali concessionari e degli aventi titolo
al rilascio della concessione é stato sganciato dalla concessione
e dalla graduatoria e che d’altra parte tanto i concessionari quanto le
emittenti non utilmente classificate trasmettono ex lege avvalendosi degli
impianti in loro possesso.
Inoltre – sostiene ancora la difesa delle società suddette –
é in realtà inammissibile anche la questione sollevata con
l’ordinanza n.255/94 relativamente al decreto legge 323/93 giacché
non hanno formato oggetto di rimessione alla Corte costituzionale l’art.
11, terzo comma (concernente per i non concessionari la prosecuzione delle
trasmissioni con gli impianti censiti e il blocco delle ulteriori concessioni)
e l’art. 3, secondo comma, nella parte in cui, richiamando l’elenco approvato
con d.m. 13 agosto 1992, conferisce forza di legge alla graduatoria degli
aventi titolo al rilascio della concessione e rende ininfluente un ipotetico
annullamento del solo atto amministrativo.
Nel merito la difesa delle società ritiene infondate le questioni
sollevate.
Quanto alla censura dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 323/93,
in combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, legge
223/90, osserva la difesa delle società che erroneamente il giudice
remittente ritiene che la prosecuzione dell’attività con gli impianti
censiti pregiudichi il pluralismo; all’opposto, si tratta di misura il
cui effetto é quello di salvaguardare, sia pure in un periodo transitorio
ed in vista di una riforma globale del settore, la posizione delle altre
emittenti escluse dall’elenco degli aventi titolo alla concessione scongiurando
l’acquisizione tutti gli impianti e di tutte le frequenze da parte dei
soli concessionari e consentendo alle emittenti escluse dall’elenco di
proseguire nell’esercizio della loro attività.
Non fondata é poi – secondo la difesa delle società –
la censura dell’art. 15, comma 4, legge 223/90: in particolare la previsione
di un doppio limite <anti-trust>, individuato in un rapporto percentuale
col numero complessivo delle reti (25%) e comunque in un massimo di tre
concessioni per soggetto, rientra nella discrezionalità del legislatore
e non comporta alcuna violazione del canone di ragionevolezza e non arbitrarietà
delle classificazioni legislative, atteso anche che, a breve, il numero
massimo di tre reti nazionali, se si ha riguardo alle innovazioni tecnologiche
in corso, é destinato a rappresentare assai meno del 25% del complesso
delle reti. Comunque le opportunità di pluralismo in un sistema
di mercato non sono affatto dipendenti dal numero complessivo di reti disponibili
e quindi di spazi pubblicitari cedibili da parte delle singole imprese,
giacché la forza sul mercato di un’impresa radiotelevisiva é
data solo dall’audience. Il numero di tre reti (e ancor più il limite
25% delle reti nazionali, che in prospettiva é destinato a ridimensionare
fortemente l’incidenza del primo limite) nell’attuale assetto radiotelevisivo
non nega opportunità di competizione alle imprese capaci.
Quanto alla censura degli art. 16, comma 17, e 34 della medesima legge
la difesa delle società ne ritiene l’infondatezza richiamandosi
essenzialmente alla sentenza n.112 del 1993 di questa Corte.
La difesa delle società sostiene poi parimenti l’infondatezza
della censura dell’art. 3, comma 11, della stessa legge atteso che la disposizione
censurata si limita ad imporre che per ciascun bacino di utenza sia individuato
un numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero
di programmi locali e nazionali (con ciò favorendo il massimo di
espansione dell’emittenza) e quindi ad identificare in via astratta i requisiti
minimi dimensionali di rete, rispettivamente, per l’esercizio in ambito
nazionale e per l’esercizio in ambito locale.
17. Nel corso di un terzo giudizio, promosso dalla società {SIT
Teleservice 1975 }- la quale, in quanto proprietaria dell’emittente televisiva
denominata Elefante telemarket, collocata all’11o posto della graduatoria
(e quindi in posizione non utile per il rilascio della concessione), aveva
impugnato il più volte citato d.m.13 agosto 1992 di approvazione
della graduatoria suddetta ed i provvedimenti concessori in favore delle
emittenti di cui alla graduatoria – il medesimo T.A.R. adito ha ulteriormente
sollevato (con ordinanza anch’essa del 21 dicembre 1993) questioni di legittimità
costituzionale (degli artt. 15, 16, comma 17, e 34 legge 223/90 per contrasto
con gli artt.3, 15, 21, 41, 43 Cost.) del tutto analoghe alle altre sopra
illustrate.
18. Si é costituita la società {SIT Teleservice 1975
S.r.l.} anch’essa prendendo posizione in ordine alle singole censure.
Quanto alla censura dell’art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 ritiene
la difesa della società che il legislatore ha inteso operare un
richiamo meramente formale alla graduatoria suscettibile quindi di modificazione
a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione e del conseguente subentro
di emittenti collocate illegittimamente in posizioni più sfavorevoli
nella graduatoria. Soltanto se, invece, la normativa censurata dovesse
essere diversamente interpretata, allora sarebbe fondato il dubbio di costituzionalità
del T.A.R. rimettente.
Con riferimento poi alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge
223/90 la difesa della società sostiene la fondatezza della questione
rilevando, tra l’altro, che la Corte ha, anche di recente, escluso che
l’assegnazione delle frequenze ai privati possa avvenire con l’esercizio
di poteri latamente discrezionali della pubblica amministrazione (sent.
n. 112/93) Infine, richiamando le censure degli artt. 15, 16, 17, 19 e
segg., 37 legge 223/90, osserva la difesa della società che non
é consentita la presenza nel mercato radiotelevisivo di un soggetto
privato con posizione dominante. Invece la disciplina adottata con legge
223/90 non é coerente con tale principio. Di fatto le concessioni
rilasciate ad imprenditori privati (ad esclusione di quelle relative ad
emittenti che trasmettono in forma codificata) sono sei, e di queste una
é stata rilasciata a {T.V. Internazionale} che é ripetitorista
di programmi esteri: quindi un unico soggetto é legittimato dalla
normativa vigente a detenere i tre/quinti delle concessioni assentibili
ai privati per l’emittenza nazionale.
20. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e si sono
altresì costituite le società BETA Television S.p.A., {TV
Internazionale S.p.A.}, {Prima TV S.p.A.}, {Europa TV S.p.A.}, {Omega TV
S.p.A.}, {R.T.I. S.p.A.} ripetendo tutti le argomentazioni già svolte
negli altri giudizi.
Diritto
1. Il T.A.R rimettente con le tre distinte ordinanze di cui in narrativa
ha sollevato plurime questioni incidentali di legittimità costituzionale
che investono sia il decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 (Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella
legge 27 ottobre 1993 n. 422, sia la legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e segnatamente ha censurato:
a) l’art. 3, comma 11, legge 223/90 – in riferimento agli artt. 3, 21,
41, 97 Cost. – nella parte in cui consente all’Amministrazione di pianificare
le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento
tra concessionari quanto alla copertura (o illuminazione) del territorio
e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più
interessanti per sospetta violazione (soprattutto) del principio di eguaglianza;
b) l’art.15, comma 4, legge 223/90 cit. (ma anche l’art. 15 nella sua interezza
ed i successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37) – in riferimento agli artt.
3, 21, 41 e 43 Cost. – nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto
di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive per sospetta
violazione dei valori di pluralismo e di imparzialità sottesi al
diritto di libera manifestazione del pensiero, compromesso dalla mancanza
di un’idonea disciplina <anti-trust> in materia di radiodiffusione;
c) gli art. 16, comma 17, e 34 della legge 223/90 – in riferimento agli
artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost. – nella parte in cui tale normativa attribuisce
all’autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità
nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti alla concessione con conseguente mancato rispetto del valore
costituzionale espresso dal diritto di libera manifestazione del pensiero;
d) infine l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 323/93 nel combinato
disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della legge 223/90
– in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. – nella parte in cui consente
la prosecuzione dell’esercizio dei preesistenti impianti per almeno due
anni senza adottare alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo
nel settore televisivo nazionale.
2. In via pregiudiziale – riuniti i giudizi per connessione delle questioni
sollevate – vanno innanzi tutto esaminate le eccezioni di inammissibilità
proposte, con riferimento a tutte dette questioni, dall’Avvocatura dello
Stato e da alcune parti private, eccezioni che hanno un duplice profilo.
Da una parte si dubita che le questioni sollevate con le ordinanze
n.276/94 e n. 310/94 siano ammissibili – atteso che le censure del giudice
rimettente, a differenza di quelle sollevate nell’ordinanza n. 255/94,
riguardano esclusivamente la legge 230/90 cit. e non (anche) il decreto
legge 323/93 – ove si ritenga che tale decreto legge, regolando da ultimo
la materia, rappresenti la disciplina immediatamente applicabile nel giudizio
a quo.
D’altra parte si prospetta l’inammissibilità anche della questione
che investe il decreto legge 323/93 perché il regime provvisorio
introdotto da tale provvedimento legislativo si fonda su tre disposizioni
(gli artt. 1, comma 3, 3, comma 2, e 11, comma 3) reciprocamente interferenti
sicché non sarebbe possibile l’impugnazione di un solo frammento
di questo plesso unitario, come invece fa il T.A.R che censura unicamente
l’art. 1, comma 3 (oltre che, ma solo per riferimento, il precedente comma
1).
3. Le eccezioni sono infondate.
Va premesso – come quadro normativo di riferimento, necessario anche
per la successiva valutazione del merito – che la legge 8 agosto 1990 n.
223 (recante la riforma del sistema radiotelevisivo ispirata al c.d. criterio
misto che vede la partecipazione anche di soggetti privati all’esercizio
dell’attività di radiodiffusione) ha previsto – accanto ad una disciplina
transitoria di tipo autorizzatorio (art. 32) – una disciplina a regime
di tipo concessorio (art. 16) che – fermo restando l’esistente piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze (di cui al d.m. 31 gennaio 1983 e
successive modificazioni) – suppone che sia predisposto il primo piano
nazionale di assegnazione delle frequenze (art. 3, comma 7; nonché
comma 11, terza proposizione, circa i criteri per l’assegnazione delle
frequenze ai titolari di concessione) e della graduatoria degli aspiranti,
formata secondo i criteri fissati dalla legge (art. 16, comma 17) e dal
successivo regolamento (emanato con d.P.R. 27 marzo 1992 n. 255) e nel
rispetto tra l’altro del divieto di posizioni dominanti sancito dall’art.
15 della legge ed articolato in numerose prescrizioni. In particolare,
per effetto del quarto comma di tale disposizione, in favore di uno stesso
soggetto non era (e non é) possibile assentire un numero di concessioni
in ambito nazionale superiore al 25% di quelle complessivamente previste
e comunque superiore a tre.
Per la prima applicazione della normativa a regime (per la quale l’art.
34 della legge e l’art. 40 del regolamento dettavano particolari prescrizioni)
era essenziale l’approvazione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze,
che veniva approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992; piano questo che tra l’altro,
all’art. 2, fissava in dodici il numero complessivo delle reti televisive
nazionali, comprese quelle destinate al servizio pubblico.
Successivamente venivano emessi sia il d.m. 13 agosto 1992 che, sulla
base della graduatoria (trascritta nelle premesse) delle emittenti televisive
nazionali formata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, approvava
l’elenco delle nove emittenti televisive (private) aventi titolo al rilascio
della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,
sia i singoli decreti ministeriali (tutti in pari data del 13 agosto 1992)
di assentimento della concessione alle emittenti collocate nei primi sei
posti del predetto elenco, con la indicazione, nell’allegato A di ciascuna,
della rete assegnata (collocazione degli impianti e frequenze).
Si ha quindi – all’esito di questo procedimento – che a sei emittenti
nazionali (Canale 5, Italia 1, Retequattro, Videomusic, Rete A, Telemontecarlo),
in forza della loro collocazione nei primi sei posti della graduatoria
di cui al d.m. 13 agosto 1992, sono assentite altrettante concessioni con
coevi distinti decreti ex art. 16 della legge (soltanto per l’emittente
TeleMontecarlo, destinata a ripetere programmi esteri, il decreto é
di autorizzazione, ma equiparata alla concessione in ambito nazionale).
Di queste sei concessioni le prime tre sono assentite ad una medesima società
({R.T.I. S.p.A.}), mentre delle altre tre sono titolari distinte società
({Beta Television S.p.A.}, {Rete A S.r.l.}, {TV Internazionale S.p.A.},
delle quali la prima e la terza sono ricorrenti nei giudizi innanzi al
T.A.R.).
La concessione non é stata invece rilasciata alle altre emittenti
non utilmente collocate in graduatoria (tra cui l’emittente Elefante Telemarket
della società {Sit Teleservice 1975 a r.l.} che, classificata all’undicesimo
posto, é ricorrente nel giudizio innanzi al T.A.R.).
In tal modo la fase di primo avvio della riforma poteva considerarsi
completata.
4. Il successivo decreto legge 323/93 é venuto a sovrapporre
una disciplina provvisoria (c.d. disciplina- ponte) a quella a regime prevista
dalla legge 223/90, senza abrogarla in parte qua. Ed infatti, per quanto
riguarda in particolare la concessione delle frequenze ad emittenti private
per la diffusione televisiva in ambito nazionale, ha previsto (all’art.
1, comma 3) che, fino alla entrata in vigore della nuova disciplina del
sistema radiotelevisivo e della editoria (programmata con l’art. 2, comma
2, legge 25 giugno 1993 n. 206, modificato con l’art. 7 del decreto legge
28 ottobre 1994 n. 602 ad oggi non ancora convertito) e comunque per un
periodo non superiore a tre anni, i titolari di concessione ai sensi dell’art.
16 legge 223/90 proseguono nell’esercizio della radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale con gli impianti ed annessi collegamenti censiti ai
sensi del successivo art.32, comma 1. Quali siano tali soggetti é
implicito nel riferimento alla titolarità (a quell’epoca) della
concessione ed é comunque confermato dal successivo art. 3, comma
2, che prescrive che fino all’entrata in vigore della nuova legge di riordino
del settore il Ministro non rilascia le concessioni in ambito nazionale
a più di otto emittenti televisive nazionali private <<sulla
base dell’elenco di cui all’art. 1 del d.m. 13 agosto 1992>>.
Il disegno di questa (del tutto particolare) disciplina transitoria
si completa, nelle sue linee essenziali e per quanto in questa sede interessa,
con l’art. 3, comma 1, (che prevede che entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della legge di conversione il Ministro procede alla revisione
del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, approvato – come
già ricordato – con d.P.R. 20 gennaio 1992) e con l’art. 11, comma
3, (che prescrive che – salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per
i soggetti che sono inclusi nell’elenco degli aventi titolo al rilascio
delle concessioni in ambito nazionale, approvato con d.m. 13 agosto 1992,
ed intendano trasmettere in codice – non é consentito, fino alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo
e dell’editoria e comunque per un periodo non superiore a tre anni, il
rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale ed é prorogato il termine di cui all’art. 32, comma
1, della legge 223/90 per la prosecuzione dell’esercizio, in regime autorizzatorio,
degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e
dei connessi collegamenti di telecomunicazione con gli obblighi previsti
per i concessionari).
5. Il fatto che il legislatore non abbia inteso abrogare in parte qua
la legge 223/90, ma l’abbia lasciata in vigore, ha avuto l’effetto di mantenere
tutto il complesso meccanismo procedimentale ed i provvedimenti concessori
emessi al suo esito sicché correttamente la Amministrazione non
ha provveduto a revocare i decreti ministeriali di assentimento delle concessioni.
La sovrapposizione della disciplina provvisoria a quella a regime ha
quindi comportato per i concessionari una ulteriore e concorrente legittimazione,
derivante dal decreto legge 323/93, in funzione di temporanea cristallizzazione
della situazione esistente in attesa della riforma della disciplina a regime.
6. Emerge così la rilevanza di entrambi gli ordini di questioni
sollevate: sia, cioè, di quelle relative alla legge 223/90, sia
di quella relativa al decreto legge 323/93.
Da una parte, invero, é ravvisabile l’interesse delle società
ricorrenti, pur nella vigenza del decreto legge 323/93, a contestare la
legittimità dei decreti di concessione e della graduatoria, che
ne é il presupposto, al fine di ottenere l’annullamento così
da poter conseguire vuoi una migliore collocazione nella stessa (per le
emittenti che vi figurano utilmente inserite), vuoi l’inclusione (per l’emittente
che invece é attualmente in posizione non utile).
L’assentimento della concessione e della rete rappresentano comunque
un’utilità, che legittimamente le ricorrenti perseguono: permane
infatti l’interesse giuridico attuale delle ricorrenti all’utile collocazione
in graduatoria e alla correlativa acquisizione del titolo al conseguimento
della concessione in base alla legge 223/90 trattandosi di titolo attributivo
di una situazione giuridica caratterizzata da una propria rilevanza in
quanto comportante, tra l’altro, il riconoscimento del possesso di determinati
requisiti soggettivi giuridicamente significativi.
Per altro verso, quanto alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93, va rilevato che, nell’economia
del giudizio in cui é stata sollevata (con ordinanza n.255/94),
la questione stessa é connotata da una sua specifica ed autonoma
rilevanza, posto che la norma denunziata é quella che in atto concorre
a disciplinare – pur se in via temporanea e transitoria come meglio più
avanti si dirà – la posizione dei soggetti in favore dei quali,
in applicazione della legge 223/90, sono state assentite le concessioni
finora rilasciate.
Sicché sussiste una distinta ed autonoma rilevanza delle questioni
di costituzionalità che attingono sia l’una che l’altra normativa,
senza che risultino reciprocamente condizionate; quindi la limitazione
delle censure alla sola legge 223/90, quale fatta nelle ordinanze n. 276
e n.310/94, non é di per sé ragione di inammissibilità
delle stesse.
7. Né alcuna preclusione all’ammissibilità della censura
mossa nei confronti dell’art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 può
farsi discendere dall’aver il T.A.R omesso di censurare contestualmente
anche i successivi artt. 3, comma 2, ed 11, comma 3. É vero – come
già osservato – che la disciplina provvisoria dettata dall’art.
1, comma 3, si completa in parte qua con tali ultime due disposizioni;
ma correttamente il giudice rimettente ha censurato unicamente la norma
del decreto legge che rileva direttamente nel giudizio sulla legittimità
degli atti impugnati; sede questa in cui invece non rilevano né
il limite di otto emittenti televisive nazionali private assentibili sulla
base dell’elenco di cui all’art. 1 del d.m. 13 agosto 1992 (limite destinato
ad operarare non prima della revisione del piano di assegnazione delle
frequenze), né la preclusione alla pubblica amministrazione di consentire
il rilascio di <<ulteriori>> con cessioni in ambito nazionale, né
infine la proroga del regime autorizzatorio (del quale continua a beneficiare
quella delle società ricorrenti che non é stata utilmente
collocata in graduatoria). Se poi, nella linea argomentativa della eccezione
di inammissibilità, si vuole ipotizzare che la Amministrazione –
all’esito dell’accoglimento, in tesi, dei ricorsi proposti al T.A.R. –
possa venire a trovarsi di fronte ad un concorso di posizioni soggettive
confliggenti sui medesimi impianti e sulle medesime frequenze per la coesistenza
sia del regime concessorio in principio spettante ai nuovi soggetti aventi
titolo alla collocazione, o ad una migliore collocazione, nell’elenco,
sia del regime autorizzatorio prorogato dall’art. 11, comma terzo, seconda
parte, in favore anche dei già concessionari eventualmente non più
tali a seguito del giudicato amministrativo, con ciò si configura
una vicenda attinente ad un momento successivo, quello della esecuzione
di tale giudicato.
Sussiste quindi il presupposto dell’ammissibilità, per tutte
le censure, che vanno ora esaminate distintamente nel merito.
8. Può valutarsi innanzi tutto la questione di costituzionalità
che ha ad oggetto l’art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93, censurato
nel combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art. 8, comma 7, della
legge 223/90.
Come già rilevato il T.A.R rimettente ritiene che tale disposizione
contrasti con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. perché, nel consentire,
seppur provvisoriamente, la prosecuzione dell’esercizio dei preesistenti
impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura idonea a salvaguardare
il pluralismo nel settore televisivo nazionale.
Va subito premesso che il comma 1 cit. riguarda le televisioni locali
e quindi può ritenersi estraneo alla questione e menzionato dal
giudice rimettente unicamente perché la determinazione della durata
del regime provvisorio per le emittenti nazionali é fatta richiamando
quello previsto dal primo comma per le emittenti locali.
Analogamente il combinato disposto con l’art. 15, comma 4, e l’art.
8, comma 7, della legge 223/90 é richiamato come contesto normativo
in cui si innesta la disposizione censurata. In tali termini può
quindi dirsi che lo scrutinio di costituzionalità ha in realtà
ad oggetto esclusivamente la disposizione del terzo comma dell’art. 1,
per intendere la quale occorre richiamarne la genesi che si riconnette
al (già esaminato) iter procedimentale per il rilascio delle concessioni.
Mette conto rimarcare che nella fase di prima applicazione della nuova
legge l’elaborazione del (primo) piano di assegnazione delle frequenze,
indispensabile strumento di programmazione, assolutamente necessario per
avviare il procedimento concorsuale per l’assentimento delle concessioni,
rappresentava un nodo essenziale e strategico perché sarebbero state
catalogate complessivamente le frequenze assegnabili alle emittenti televisive
con contestuale determinazione del numero complessivo delle reti nazionali.
I provvedimenti di assentimento delle concessioni scontano tutti – come
atto presupposto – il piano di assegnazione (tant’é che tutte e
tre le società ricorrenti impugnano, contestualmente al decreto
di approvazione della graduatoria ed ai decreti di concessione, anche il
piano di assegnazione).
Successivamente, però, si determina una situazione contingente
(e non prevedibile) che di fatto fa venir meno il pieno affidamento nel
piano di assegnazione, oggetto di verifica in sedi diverse, o quanto meno
determina l’insorgere di dubbi e riserve. D’altra parte anche ragioni inerenti
alla rapida evoluzione tecnologica del settore concorrono a far apprezzare
come inadeguato il piano medesimo. Sta di fatto che il legislatore, nella
sua discrezionalità, ritiene che il piano debba essere riformulato
e di qui il disposto dell’art.3, comma 1, decreto legge 323/93 che – come
già rilevato – ne prevede la revisione.
La valutazione, da parte del legislatore, di inadeguatezza del primo
piano di assegnazione é resa ulteriormente evidente dall’art. 1,
comma 3, che – nel confermare la legittimazione dei concessionari nell’esercizio
degli impianti di diffusione televisiva – ha fatto riferimento agli impianti
censiti (che esprimevano la mera situazione di fatto), pretermettendo le
reti disegnate sulla base del piano, le quali (in quanto rispondenti ad
una programmazione organica) erano, sì, destinate a sostituire quelle
censite nella disciplina a regime, ma avrebbero comunque potuto essere
già utilizzate anche nel contesto di una disciplina provvisoria.
D’altra parte non risulta che la stessa pubblica amministrazione abbia
mai comunicato alle concessionarie (come invece previsto dall’art.2 dei
singoli decreti concessori) di iniziare la radiodifussione dei programmi
televisivi sulle frequenze prescritte dall’allegato A sicché, anche
prima del decreto legge 323/93, in realtà le reti utilizzate erano
rimaste quelle censite, mentre quelle disegnate nei singoli decreti di
concessione sulla base del piano di assegnazione delle frequenze non era
no mai state attivate (appunto in applicazione della clausola comune, contenuta
nel comma 4 del citato art. 2 di ogni decreto di concessione). É
in questo contesto ed in una prospettiva di più ampio respiro che
il legislatore ritiene quindi che la stessa legge 223/90 debba essere riformata.
9. Questa sopravvenuta necessità di rivedere il piano di assegnazione
e di novellare la legge 223/90 comportava che dovessero darsi comunque
delle regole nel periodo provvisorio tra la precedente disciplina, insoddisfacente
sia per le peculiarità contingenti della sua prima applicazione
sia per l’impianto complessivo, e la nuova emananda regolamentazione.
In questo contesto va inquadrata la conferma della legittimazione di
quelle emittenti che in quel momento risultavano assentite al fine di cristallizzare
provvisoriamente la situazione esistente e di elaborare la riforma (del
piano e della normativa) in condizioni di statica immobilità nel
punto in cui era arrivata la prima fase di avvio della legge 223/90. La
necessità, discrezionalmente apprezzata dal legislatore, di cristallizzare
provvisoriamente la situazione (nel breve periodo di saldatura tra il vecchio
ed il nuovo) giustifica la mancanza di una normativa diretta ad impedire
la formazione di una posizione dominante che implica una disciplina a regime
e presuppone un sistema chiuso che vede accordata soltanto ad alcune emittenti
(le concessionarie) la possibilità di trasmettere con esclusione
di tutte le altre emittenti aspiranti che non siano state collocate utilmente
in graduatoria. Invece il legislatore – che in tal modo si é mostrato
non insensibile ai valori del pluralismo – ha contestualmente prorogato
il termine del regime autorizzatorio ex art. 32 legge 223/90 in modo da
affiancare alle emittenti titolari a quel momento di concessione tutte
le emittenti già operanti in precedenza in regime autorizzatorio
che altrimenti non avrebbero potuto trasmettere (art. 11, comma 3, seconda
proposizione, decreto legge 323/93).
La concorrente legittimazione delle concessionarie si giustifica appunto
con la provvisorietà dell’intervento entro il limite temporale fissato
dallo stesso legislatore, mentre in questo contesto – limitato nel tempo
e connotato dalla presenza di una platea più ampia di soggetti legittimati
– la possibilità che tre concessioni siano assentite (come in effetti
sono state assentite) alla medesima società non travalica quel limite
minimo di tutela del pluralismo, presidiato dall’art. 21 Cost.. Non é
che – come teme il T.A.R. rimettente – la connotazione della provvisorietà
attribuisca di per sé alla disciplina una sorta di salvacondotto
che la rende immune da vizi di incostituzionalità; essa bensì
– in un più complesso contesto e nel concorso di altri fattori –
può ridimensionare, ovviamente soltanto allo stato, la possibile
tensione sui parametri evocati contenendola al di qua del limite di rottura
che concreterebbe il vizio di in costituzionalità, ove quella situazione
di provvisorietà fosse comunque prolungata.
Ed é quindi sotto questo profilo soggettivo (delle emittenti
assentite) che il valore del pluralismo non può dirsi vulnerato
perché é generalmente riconosciuta la possibilità
di diffusione televisiva vuoi in regime concessorio, vuoi in regime autorizzatorio,
mentre non é irragionevole che in una fase provvisoria, destinata
improrogabilmente ad aver fine a breve, non sia stata dettata alcuna disciplina
diretta a prevenire l’insorgenza di una posizione dominante.
10. Né a conclusione diversa induce la valutazione del profilo
oggettivo della diseguale illuminazione delle reti censite, che sono quelle
di fatto occupate dalle emittenti, sia concessionarie che autorizzate.
Senza considerare che la censura del T.A.R. in realtà non valorizza
particolarmente tale prospettazione denunziando essenzialmente il fatto
che, seppur nel regime provvisorio, sia possibile che a uno stesso soggetto
siano assentite tre concessioni, c’é comunque da tenere presente
che, una volta accantonato il piano di assegnazione delle frequenze e conseguentemente
ritenute inutilizzabili le reti disegnate sulla base dello stesso, il legislatore
– che intendeva cristallizzare provvisoriamente la situazione esistente
– non poteva far riferimento altro che agli impianti censiti, giacché
qualsiasi altro criterio avrebbe richiesto una previa opera di programmazione,
quale é proprio la revisione del piano di assegnazione; in attesa
di tale revisione può dirsi giustificata (anche sotto il profilo
della ragionevolezza) la cristallizzazione delle reti negli impianti (e
connessi collegamenti) già censiti.
Può quindi pervenirsi ad una complessiva valutazione di non
fondatezza della censura sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo,
senza che possa evocarsi una transitorietà di questa disciplina
provvisoria che surrettiziamente si ricolleghi e protragga quella pregressa
(decreto legge 6 dicembre 1984 n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985
n.10), già tenuta presente dalla Corte nella sentenza n.826/88,
in quanto – proprio per le ragioni prima indicate – la normativa in esame
si presenta ontologicamente nuova e diversa rispetto a quella precedente
l’emanazione della legge 223/90, anche se connotata dal protratto riferimento
alle reti censite, anziché alle reti assentite con i singoli decreti
concessori sulla base del piano di assegnazione, in forza della già
rilevata mancata comunicazione di cui al citato art. 2 dei decreti ministeriali
di concessione.
11. Le censure che investono la legge 223/90 – al cui esame occorre
ora passare – riguardano sia il profilo soggettivo di individuazione dei
concessionari, sia quello oggettivo di individuazione della rete assentita.
Sotto quest’ultimo profilo viene censurato l’art. 3, comma 11, per violazione
degli artt. 3, 21, 41, 97 Cost. perché – secondo il giudice rimettente
– consente all’Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera
tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto
alla copertura (o illuminazione) del territorio e alla dislocazione degli
impianti nei punti commercialmente più interessanti.
La questione non é fondata nei sensi di cui in motivazione.
Il T.A.R adotta un’interpretazione che non é condivisibile proprio
perché contrastante con il principio di eguaglianza (art. 3) e di
tutela del pluralismo (art. 21 Cost.), mentre – come é costante
giurisprudenza di questa Corte – il giudice deve sempre privilegiare l’interpretazione
che si adegua ai principi costituzionali.
Ma in realtà é sufficiente rilevare che il dettato della
norma censurata non depone affatto per l’esegesi accolta dal T.A.R.; soltanto
nel prevedere (al successivo art. 15) la possibilità di titolarità
di più reti nazionali da parte di uno stesso soggetto – di cui si
dirà oltre – il legislatore ha ipotizzato una posizione differenziata
dei concessionari consentendo che un concessionario abbia più reti
di un altro concessionario e quindi benefici del vantaggio di posizione
derivante da tale plurima titolarità. Ma nulla é detto in
ordine alla possibilità (che quindi deve ritenersi esclusa) di disegnare
reti differenziate che creino sperequazione quanto ad illuminazione complessiva,
come del resto mostra la mancanza di alcun criterio preferenziale che consentirebbe
di attribuire, o negare, una maggiore copertura ad un’emittente piuttosto
che ad un’altra. Deve infatti ritenersi che il rispetto del principio del
pluralismo, coniugato con quello di eguaglianza, imponga – in tal senso
orientando la discrezionalità della pubblica amministrazione – che
le reti assentite siano – nei limiti delle compatibilità tecniche
– tendenzialmente equivalenti e che l’eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in
modo complessiva mente bilanciato su tutte le reti medesime.
12. Sotto il profilo soggettivo vengono poi censurati gli art. 16,
comma 17, e 34 perché – come già detto – violerebbero gli
artt. 3, 15, 21, 41 e 43 Cost. attribuendo all’autorità amministrativa
una eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per
la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione.
La censura é manifestamente infondata avendo questa Corte (sent.
n.112/93) già rilevato che la norma denunziata in realtà
impone che siano seguiti criteri ben determinati e concorrenti tra loro,
in particolare attinenti alla potenzialità economica, alla qualità
della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici,
oltreché, per i soggetti già operanti nel campo della emittenza
radiotelevisiva, ad altri elementi più specifici, come la presenza
sul mercato, le ore di trasmissione effettuate, la qualità dei programmi
riscontrata, le quote percentuali di spettacoli e i servizi informativi
autoprodotti, il personale dipendente, con particolare riguardo a quello
con contratto giornalistico, e gli indici di ascolto rilevati. Di tali
criteri questa Corte ha già riconosciuto sia il carattere oggettivo,
sia la predeterminazione per legge sicché essi sono idonei a delimitare
e circoscrivere i poteri amministrativi nella formazione della graduatoria
dei privati aspiranti alla concessione.
13.1. Riferibile infine ancora al profilo soggettivo é la censura
che investe l’art. 15, comma 4, legge 223/90 cit., ma anche l’art. 15 nella
sua interezza ed i successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37 che, secondo
il T.A.R. rimettente, violerebbero gli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. perché
consentono ad uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni
nazionali televisive, prevedendo in tal modo un inidoneo limite alla concentrazione
in materia di radiodiffusione televisiva.
Va subito precisato che, ancorché plurime siano le disposizioni
indicate come censurate nelle ordinanze n. 276 e n. 310/94, mentre l’ordinanza
n. 255/94 censura unicamente l’art. 15, comma 4, la questione sollevata
é in realtà identica, essendo pressoché testualmente
identiche le argomentazioni che la sorreggono in tutte e tre le ordinanze,
oggetto delle quali é la non adeguatezza del limite massimo di concessioni
assentibili allo stesso soggetto – 25% delle concessioni nazionali e comunque
non più di tre – previsto appunto dall’art. 15, comma 4. Analogamente,
ancorché plurimi siano i parametri indicati, l’allegata ragione
di incostituzionalità della disposizione é riferibile essenzialmente
all’art. 21 Cost., anche se rileva un profilo di irragionevolezza intrinseca
(art. 3 Cost.).
13.2. La difesa della società R.T.I. eccepisce la inammissibilità
della questione nella causa promossa dalla società {T.V. Internazionale}
(ord. 255/94), sul rilievo che questa, classificata al sesto posto e non
al quarto come da essa preteso, si duole di essere stata posposta alle
emittenti Videomusic e Rete A, ma non anche di essere stata posposta alle
tre reti concesse alla R.T.I. Con la conseguenza che la questione relativa
alla illegittimità della norma che consente il rilascio di tre concessioni
al medesimo soggetto sarebbe, appunto, irrilevante nel giudizio a quo,
in quanto ben avrebbe potuto il T.A.R. riconoscere la illegittima posposizione
lamentata, indipendentemente dalla concessione delle tre reti alla R.T.I.
L’eccezione é infondata.
La illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, legge
223/90 era stata dalla società T{.V. Internazionale} dedotta, come
ragione autonoma, concorrente con l’altra ricordata dalla società
R.T.I., di annullamento dei provvedimenti impugnati. Onde la rilevanza
della questione nel giudizio a quo é indubbia, posto che la eventuale
riduzione delle concessioni rilasciate alla R.T.I. potrebbe consentire
alla società {T.V. Internazionale} di scalare di altrettanti posti
la graduatoria.
Altra eccezione di inammissibilità della questione, con riferimento
a tutti i giudizi a quibus, é proposta dalla Avvocatura dello Stato,
sul rilievo che la elisione totale della norma comporterebbe <un inasprimento
della problematica sollevata: difatti venendo meno i limiti di concentrazione
previsti dall’art. 15 l’autonomia privata sarebbe completamente svincolata
da ogni tipo di contenimento>.
Peraltro – osserva la Corte – l’eccezione, in dipendentemente da ogni
altro possibile rilievo di principio, é infondata per la erroneità
della premessa dalla quale muove: invero, come fra breve più ampiamente
si dirà, la disciplina “ponte” dettata con il decreto legge 323/93,
del quale la Corte ha prima negato la illegittimità costituzionale
denunziata con riferimento all’art. 1, comma 3, assicura la permanenza
dello status quo, per tutto il periodo della sua pur temporanea vigenza,
onde la eventuale caducazione dell’art. 15, comma 4, legge 223/90 non determinerebbe
il “vuoto” normativo paventato dall’Avvocatura dello Stato.
14.1. Nel merito la questione é fondata.
14.2. Preliminarmente va ribadito che condizione indefettibile per
il superamento della riserva statale dell’attività di radiodiffusione
é costituita da un’idonea disciplina che prevenga la formazione
di posizioni dominanti le quali in questo settore possono non solo alterare
le regole della concorrenza, ma anche condurre ad una situazione di oligopolio,
che in sé pone a rischio il valore fondamentale del pluralismo delle
voci, espressione della libera manifestazione del pensiero; pluralismo
<esterno>che condiziona il carattere misto del sistema delle radiodiffusioni
come attività di preminente interesse generale e che si coniuga
– risultandone rafforzato – con il pluralismo <interno> quale emerge,
come principio fonda mentale del sistema radiotelevisivo, dall’art. 1,
comma 2, legge 223/90; senza però alcuna fungibilità o surrogazione
dell’uno all’altro avendo entrambi una propria dimensione e collocazione.
14.3. E va pure riaffermato che il diritto all’informazione garantito
dall’art. 21 Cost. implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti
e comporta <il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni
dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo
numero possibile di voci diverse> (sent.n.112/93). Se per l’emittenza radiotelevisiva
privata il pluralismo interno, inteso come apertura alle varie voci presenti
nella società, incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente
delle libertà assicurate alle imprese vuoi dall’art. 41 che dall’art.21
Cost., ciò impone, come ineludibile imperativo costituzionale, la
necessità di garantire <il massimo di pluralismo esterno, onde
soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto
del cittadino all’informazione> (sent. n.826/88). Ed infatti la <<posizione
di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere
la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri
soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche
e tecniche del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto
l’ambito di esercizio delle loro libertà> (sent. n.148/81). Né
la presenza della concessionaria pubblica – che pur si colloca in una posizione
particolare in ragione della doverosa maggiore realizzazione del pluralismo
interno nel servizio pubblico – é di per sé sola sufficiente
a bilanciare una posizione dominante nel settore privato essendosi già
posto in evidenza come <il pluralismo in sede nazionale non potrebbe
in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico
ed un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque
detenga una posizione dominante nel settore privato> (sent. n.826/88 cit.).
14.4. Orbene l’art. 15, comma 4, nella parte impugnata non ha rispettato
l’imperativo costituzionale sotteso all’esigenza di garanzia del valore
del pluralismo (ex art. 21 Cost.), quale ripetutamente affermato dalla
citata giurisprudenza di questa Corte.
La necessità di consentire l’accesso al massimo numero possibile
di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di
una qualsivoglia disciplina <anti-trust>; d’altra parte l’innegabile
impossibilità di individuare una soluzione obbligata, che possa
dirsi essa sola rispettosa del canone costituzionale dell’art. 21 Cost.,
non é di impedimento a verificare se sia adeguato, o meno, il limite
<anti-trust> adottato e se più in generale, nel contesto delle
contingenti condizioni economiche e culturali della società in un
determinato momento storico, la normativa vigente effettivamente si sia
mossa in direzione della realizzazione del pluralismo. Normativa questa
che va letta nel contenuto integrato quale risultante dalla determinazione
del numero complessivo delle reti ad opera del piano di assegnazione delle
frequenze sicché il parametro percentuale (del 25%) e quello assoluto
(di tre reti) – contemplati dalla norma censurata – concorrono nel fissare
il limite alla concentrazione in tre reti su un totale di dodici complessive
ovvero di nove assentibili a soggetti privati e comportano di conseguenza
che allo stato attuale della vigente disciplina a regime un terzo di tutte
le reti private può essere posseduto da uno stesso soggetto.
Si ha quindi che la normativa – posta a regolare una situazione in
cui di fatto tre reti erano già esercitate dallo stesso soggetto
(cfr. sent. n.826/88), e però in mancanza di qualsiasi limite massimo
legislativamente fissato del numero complessivo di reti nazionali e quindi
in assenza di preclusioni verso qualsiasi altra rete nazionale – anziché
muoversi nella direzione di contenere posizioni dominanti già esistenti
così da ampliare, ancorché gradualmente, la concreta attuazione
del valore del pluralismo, ha invece sottodimensionato il limite alle concentrazioni
essendone conseguito l’effetto di stabilizzare quella posizione dominante
esistente, che tuttora si riscontra, trascurando viceversa che il valore
da tutelare era l’allargamento del pluralismo, prevalente sulla facoltà
di concentrazione quale conseguenza estrema dell’esercizio della libertà
di iniziativa economica: concentrazione che, pur potendo in ipotesi rispondere
alla opportunità di conseguire una dimensione di impresa ottimale
sotto il profilo economico- aziendale, non risponde peraltro alla preminente
necessità di assicurare il maggior numero possibile di voci, in
rapporto alle frequenze disponibili ed alla esigenza che struttura dimensionale
e forza economica delle imprese siano funzionali alla finalità primaria
di garantire, anche grazie alla indipendenza delle imprese stesse, la libertà
e il pluralismo informativo e culturale.
Anzi, all’opporto, con la normativa in esame si é avuto che
l’esistente posizione dominante – già rilevata dalla sentenza 826/88
citata – é risultata rafforzata perché con il tetto delle
nove reti private é stata tracciata un’invalicabile soglia di ingresso
che tiene fuori dalla categoria dei soggetti privati concessionari (salva
la rilevata proroga del regime autorizzatorio) ogni ulteriore emittente
nazionale non utilmente collocata in graduatoria, mentre nella precedente
situazione – proprio in ragione della mancanza di regole – non vi erano
preclusioni o sbarramenti che impedissero la contestuale presenza di più
di nove emittenti nazionali private.
Insomma il legislatore del 1990 ben poteva – tenendo presente la peculiarità
della situazione italiana, che aveva visto di fatto l’insorgenza di una
posizione dominante – operare un bilanciamento allo stato tra la necessità
di allargare le voci cui assentire l’accesso all’emittenza nazionale privata
e l’esigenza di tener conto di una realtà economica comunque esistente.
Ma per essere rispettoso dei principi espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte doveva comunque muoversi nella direzione di contenere e gradualmente
ridimensionare la concentrazione esistente e non già nella direzione
(opposta) di legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare
che la posizione dominante data dalla titolarità di tre reti su
nove – resa possibile dalla norma censurata – assegna un esorbitante vantaggio
nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità.
14.5. L’inadeguatezza del limite alle concentrazioni emerge poi anche
dal raffronto non soltanto con la normativa degli altri paesi, e soprattutto
con quelli della Comunità europea (che hanno in larga prevalenza
una disciplina più rigorosa e restrittiva), ma anche con la parallela
disciplina nazionale dell’editoria. L’art. 3, lett. a), legge 25 febbraio
1985 n.67 considera come posizione dominante quella di chi editi (o controlli
società che editino) testate quotidiane la cui tiratura nell’anno
solare precedente abbia superato il 20% della tiratura complessiva dei
giornali quotidiani in Italia; limite questo che si giustifica – al pari
del limite dell’art.15, comma 4, per le emittenti televisive – con l’esigenza
di salvaguardare il pluralismo delle voci. Però con questa rilevante
differenza: che nel settore della stampa non c’é alcuna barriera
all’accesso, mentre nel settore televisivo la non illimitatezza delle frequenze,
insieme alla considerazione della particolare forza penetrativa di tale
specifico strumento di comunicazione (sent. 148/81, paragr. 2 e amplius
paragr. 3; già sent. 225/74, paragr. 4, e poi sent. 826/88, paragr.
9 e 16), impone il ricorso al regime concessorio.
Ed allora il grado di concentrazione consentito non può che
essere inferiore in quest’ultimo settore per la ragione che l’esigenza
di prevenire l’insorgere di posizioni dominanti si coniuga con l’inevitabile
contenimento del numero delle concessioni assentibili. Ed invece – se si
considera che dalla particolare disciplina posta dall’art. 1, comma 1,
per l’ipotesi di titolarità di concessioni televisive in ambito
nazionale e contestualmente di controllo di imprese editrici di quotidiani
si deduce che la titolarità di una concessione é equiparata
(nella valutazione discrezionale del legislatore) al controllo di imprese
editrici di quotidiani con una tiratura pari all’8% della tiratura complessiva
dei giornali in Italia – emerge che il limite del 25%, in principio, e
del numero massimo di tre reti, allo stato, di cui all’art. 15, comma 4,
cit. appare meno rigoroso del limite del 20% di cui all’art. 3, comma 1,
cit.. Ciò da una parte ne svela l’incoerenza e quindi la irragionevolezza
(art. 3 Cost.), d’altra parte ne conferma ulteriormente la inidoneità;
questa peraltro aggravata dal rischio di ulteriore accentuazione della
posizione dominante in ragione della possibilità per il titolare
di tre emittenti nazionali di partecipare, sia pur come socio di minoranza,
a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri
settori dell’editoria.
Inidoneità che non é smentita certo dalla circostanza
che la disposizione censurata é inserita nel contesto di una più
ampia disciplina restrittiva (riguardante il controllo incrociato di emittenti
e quotidiani, la percentuale complessiva di risorse del settore comprendenti
anche gli introiti derivanti dalla pubblicità, gli adempimenti dei
concessionari per consentire le verifiche del Garante per la radiodiffusione,
la speciale disciplina delle azioni delle società titolari di concessione)
trattandosi di aspetti ulteriori che non valgono a ridimensionare la posizione
dominante in atto.
Né infine l’inidoneità del limite <anti-trust> é
in alcuna misura diminuita dall’ampliamento della prospettiva a tutta l’area
dei mezzi di comunicazione o alla dimensione extra-nazionale, atteso che
– come emerge dalla già citata giurisprudenza di questa Corte –
il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale
garanzia nel campo dell’emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della
già ricordata peculiare diffusività e pervasività
del messaggio televisivo, mentre il riferimento territoriale é necessitato
dalle ben note barriere linguistiche.
15. Si impone quindi – per le ragioni finora esposte (e rimanendo assorbita
la verifica degli altri parametri invocati dal giudice rimettente) – la
dichiarazione di incostituzionalità del quarto comma dell’art. 15
cit. nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva.
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
15, comma 4, il valore del pluralismo, espresso dall’art. 21 Cost., si
specifica già, come regola di immediata applicazione, nel divieto
– in rapporto all’attuale assetto complessivo del settore televisivo –
di titolarità di tre concessioni di reti nazionali su nove assentibili
a privati (o dodici in totale) ovvero di titolarità del 25% del
numero complessivo delle reti previste, mentre rimane nella discrezionalità
del legislatore disegnare la nuova disciplina positiva di tale limite per
colmarne la sopravvenuta mancanza.
Limite che dovrà essere rispettoso della regola suddetta e dell’esigenza
costituzionale, ad essa sottesa, di necessaria tutela del pluralismo delle
voci sicché, qualunque sia la combinazione dei parametri adottati,
non sarà, allo stato, in alcun caso possibile che la risultante
finale sia tale da consentire che un quarto di tutte le reti nazionali
(o un terzo di tutte le reti private in ambito nazionale) sia concentrata
in un unico soggetto. Ferma, quindi, la esclusione di un limite percentuale
pari ad un quarto delle reti complessivamente disponibili, di per sé
atto a consentire la ripartizione della emittenza privata fra una rosa
ristrettissima di forti concentrazioni oligopolistiche, spetterà
al legislatore – che sollecitamente dovrà intervenire – emanare
una nuova disciplina della materia con forme a Costituzione, individuando
i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi
normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite numerico delle
reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero ampliando, ove l’evoluzione
tecnicologica lo renda possibile, il numero delle reti complessivamente
assentibili).
Peraltro, come già si é osservato, la dichiarazione di
incostituzionalità non determina un vuoto di disciplina, vuoto che
significherebbe un arretramento verso la mancanza di alcun limite alla
titolarità di plurime concessioni. Rimane infatti pienamente efficace
il decreto legge 323/93, e quindi resta ferma nel periodo di transizione
– e limitatamente a tale periodo – la provvisoria legittimazione dei concessionari
già assentiti con d.m. 13 agosto 1992 a proseguire nell’attività
di trasmissione con gli impianti censiti.
P.Q.M
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 11, della legge
6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione,
dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art.1, commi 1 e 3, del decreto legge 27 agosto 1993 n.323 (Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella
legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato disposto con l’art. 15, comma
4, e l’art. 8, comma 7, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l’ordinanza
di cui in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990
n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41 e 43 della Costituzione, dal T.A.R.
del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 05/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 07/12/94.
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