Al di là delle valutazioni circa le singole
disposizioni, è stato anche colto il significato che una legge di
questo genere non può non assumere presso l'opinione pubblica avvertita,
nel momento attuale della vita pubblica del nostro Paese, mai come ora
intaccata dalla corruzione: l'auto-immunizzazione con forza di legge di
"giri di potere" oligarchico che intendono governare i propri interessi
al riparo dai controlli, siano quelli della legge o siano quelli dell'opinione
pubblica.
Tutto è stato detto per ora, ma la partita
non si chiuderà di certo in Parlamento, nella dialettica tra la
maggioranza e l'opposizione. La prima potrà sconfiggere la seconda
con gli strumenti parlamentari di cui può far uso e abuso (la questione
di fiducia in materia di diritti fondamentali) e così mettere per
iscritto la volontà di chi comanda e fare la legge. Ma al di là
della legge c'è pur sempre il diritto, e col diritto la legge deve
fare i conti. Forse mai come in questo caso legge e diritto, lex e ius,
queste due componenti dell'esperienza giuridica, sono apparsi così
nettamente distinti, anzi, contrapposti. Quando ciò accade, la forza
della legge è debole perché è avvertita come arbitrio
e, prima o poi, anche se con costi e sofferenze, l'equilibrio sarà
ristabilito.
Che cosa sia la legge, basta guardarne il testo. Che
cosa sia il diritto, è cosa meno semplice ma più profonda.
Innanzitutto, la legge dovrà passare alla promulgazione del Presidente
della Repubblica, il cui potere di rinvio alle Camere è un'espressione
non del capriccio personale ma del diritto. Poi la legge sarà sottoposta
all'interpretazione, entro le coordinate dei principi del diritto; poi
sarà sottoposta al controllo della Corte costituzionale, nel nome
del diritto più profondo, su cui ogni legge deve appoggiarsi; poi
sarà forse sottoposta a una valutazione popolare, in nome di quel
diritto legale di resistenza che è il referendum abrogativo. Questo,
nell'insieme, è il diritto con il quale questa legge dovrà
fare i conti e questi sono i suoi strumenti. A ciò oggi si aggiunge
il diritto dell'Europa, da cui la validità della legislazione degli
Stati che ne fanno parte è condizionata.
* * *
Alla luce di questo quadro complesso, la legge che
il Parlamento s'accinge a varare non supera il vaglio del diritto, soprattutto
per quanto riguarda quello che a me pare il vizio macroscopico, che macroscopicamente
tradisce una mentalità illiberale, o meglio autoritaria, di chi
l'ha impostata, presumibilmente senza nemmeno rendersene conto (poiché
altrimenti, pronunciando ogni giorno parole di libertà, certamente
avrebbe evitato...). In ogni regime libero, l'informazione è un
delicatissimo sistema di diritti e di doveri, in cui l'interesse dei cittadini
a essere informati e il connesso diritto-dovere dei giornalisti di fare
cronaca, onesta e completa, dei fatti di rilevanza pubblica incontra i
soli limiti che derivano dal rispetto dell'onore e della riservatezza delle
persone. Sono le persone offese che, ricorrendo al giudice, in un rapporto
per così dire, paritario con il giornalista o il giornale, possono
chiedere la riparazione del loro diritto violato. Il potere politico, governo
o parlamento, non c'entrano per niente. Non possono prendere provvedimenti
o stabilire per legge quel che i giornali, gli organi d'informazione in
genere, possono o non possono pubblicare. Possono certo stabilire casi
di segretezza o di riservatezza, per proteggere l'interesse al buon andamento
di funzioni pubbliche (ad esempio, trattative diplomatiche, operazioni
dei servizi di sicurezza, svolgimento di indagini giudiziarie, ecc.) e,
a questo fine, possono prevedere sanzioni a carico dei funzionari infedeli
che violano il segreto e la riservatezza. Ma non possono estendere il divieto
e la sanzione agli organi dell'informazione i quali, quale che sia stato
il modo, siano venuti in possesso di informazioni rilevanti e le abbiano
portate alla conoscenza della pubblica opinione. In breve: il potere politico
può proteggersi, ma non può farlo imbavagliando un potere
- il potere dell'informazione - che ha la sua ragion
d'essere nel controllo del potere. Potrà sembrare un'anomalia che
la lecita auto-tutela della politica non si estenda fino alle estreme conseguenze,
non investa la stampa. Ma in ogni regime libero un'anomalia non è,
perché l'informazione appartiene a un'altra sfera e non può
diventare un'appendice, una funzione servente, un organo della politica
e del governo (come avviene nei momenti eccezionali della guerra o del
pericolo per la sicurezza nazionale). È la separazione dei poteri
(e l'informazione è un potere) a richiederlo e a determinare la
possibilità della contraddizione. Sono i regimi autoritari, quelli
in cui non vi sono contraddizioni. Ma allora, lì, la stampa vive
delle informazioni che il potere politico, caso per caso o per legge non
fa differenza, l'autorizza a rendere pubbliche; vive degli ossi che il
padrone le butta.
Da dove traiamo questo principio d'autonomia e libertà
della stampa? Innanzitutto dalla cultura e dalla civiltà costituzionale,
cioè dal quadro di sfondo che dà un senso alla democrazia.
Poi dall'art. 21 della Costituzione, che proclama il diritto alla libertà
d'informazione senza limiti diversi dal buon costume, vietando per sovrapprezzo,
e come rafforzamento, le autorizzazioni e le censure, cioè gli strumenti
di asservimento della stampa conosciuti sotto il fascismo. Oggi poi è
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da quando, nel 2001, è
assurta a livello costituzionale e al medesimo livello si collocano le
interpretazioni che ne dà la Corte di Strasburgo, altra base sicura
del diritto alla libertà della stampa. L'art. 10 § 2 della
Convenzione ammette bensì "formalità, condizioni, restrizioni
o sanzioni", ma solo quando siano "misure necessarie in una società
democratica" per tutelare certe esigenze di sicurezza, ordine pubblico,
ecc., che nel caso della legge italiana certamente non ricorrono in generale.
La Corte europea ha precisato che le limitazioni possono derivare solo
da "bisogni sociali imperativi" (non esigenze di funzionamento di pubblici
poteri), che le misure prese "non devono essere di natura tale da dissuadere
la stampa dal partecipare alla discussione di problemi di legittimo interesse
generale" e, nel celebre caso Dupuis contro Francia (7 giugno 2007), riguardante
la pubblicazione di notizie coperte dal segreto processuale, che quando
c'è di mezzo il diritto all'informazione, "il potere di apprezzamento
degli Stati si arresta di fronte all'interesse delle società democratiche
ad assicurare e mantenere la libertà di stampa". Si trattava, per
l'appunto, di giornalisti che si erano documentati attraverso fughe di
notizie o documenti e conversazioni confidenziali: tutte cose che le società
libere non demonizzano affatto (pur cercando di impedirle da parte dei
funzionari pubblici), quando vengono nelle mani di giornalisti.
* * *
Il disegno di legge che sta per essere trasformato
in legge non tiene conto di tutto questo, anzi lo contraddice. A carico
dei giornalisti e degli editori sono stabiliti divieti tassativi di pubblicazione.
Sanzioni penali, disciplinari e amministrative li collocano in una ragnatela
di condizionamenti, esterni e interni alle imprese giornalistiche, certamente
incompatibile con la libertà della stampa di fare il proprio dovere
"in una società democratica". Questi condizionamenti, altrettanto
certamente, sono tali (si pensi a che cosa rappresenta per le piccole imprese
giornalistiche la sanzione in denaro che può raggiungere diverse
centinaia di migliaia di euro) da "dissuadere la stampa dal partecipare
alla discussione dei problemi di interesse generale" come, tanto per fare
un esempio di fantasia, la pubblica corruzione. Ci sono tutte, e sono evidenti,
le ragioni per le quali questa legge finirà col cozzare contro quel
diritto.
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