Trasparenza e open-data, l'Unione Europea tenta il
passo indietro.
Nasconde agli occhi di cittadini, giornalisti e associazioni
molti dei documenti prodotti da Commissione, Consiglio e Parlamento. Centinaia
di file, carteggi, banche dati fino ad ora accessibili a tutti i cittadini
dell'Unione, tra qualche tempo potrebbero essere oscurati. A suon di cavilli
e veti.
Nei giorni scorsi 130 associazioni europee e globali, più una sessantina tra avvocati e giornalisti hanno firmato una lettera aperta al Parlamento europeo per bloccare quella che considerano una minaccia per il diritto al libero accesso alle informazioni. Alla base di tutto c'è il regolamento 1049/2001. A prima vista potrebbe apparire come uno dei tanti emanati dalla gigantesca burocrazia di Bruxelles. In realtà fissa principi molto importanti: tutti hanno diritto ad accedere ai documenti dell'Unione Europea in un tempo massimo di 30 giorni, senza pagare un centesimo fino alle 20 pagine. Senza se e senza ma.
Principi che hanno fatto scuola anche oltreoceano, come dimostra il portale Data.gov varato dall'amministrazione Obama, in cui è possibile consultare e scaricare una miriade di dati e statistiche prodotte all'interno dello stato federale. Un progetto nato anche grazie al buon esempio dato dalla vecchia Europa.
L'Europa oggi si pente e fa marcia indietro.
La Commissione Europea, ufficialmente per «rendere
meno vago il regolamento». ha proposto una serie di modifiche decisamente
in controtendenza rispetto ai tempi. La bozza risale all'aprile del 2008,
ma il voto del Parlamento è previsto nei prossimi mesi.
Il nuovo testo contiene principi che fanno a cazzotti
con la libertà di stampa.
Fino ad oggi il principio è stato piuttosto
semplice: l'Europa nega l'accesso ai documenti che, se pubblicati, metterebbero
a rischio il processo di decision-making «a meno che non ci sia un
interesse pubblico predominante». Nella bozza, su quest'ultima frase
è stata tirata una riga sopra. Soppressa.
Tra i punti più contestati c'è la definizione
di "documento".
Se fino ad oggi ogni pezzo di carta (o quasi) può
essere letto da chiunque, secondo il nuovo testo potranno essere divulgati
solo quelli ufficialmente registrati o già trasmessi ai destinatari.
«In sostanza potremo leggere solo i testi finali di qualsiasi provvedimento
e non tutte quelle carte che sono state scritte prima dell'approvazione»,
spiega Guido Scorza, avvocato ed esperto di diritto dell'informazione.
Cosa rimarrà fuori dal cono di luce?
«Lettere più o meno informali, report
di riunioni preparatorie, forse anche molti studi commissionati da Bruxelles
per consentire alla Ue di assumere una posizione formale in merito ai temi
più disparati». Insomma, chi vorrà indagare in profondità,
dietro le quinte dei processi decisionali del moloch europeo incontrerà
molte difficoltà. Anche solo conoscere le opinioni personali dei
nostri rappresentanti europei diventerà un'impresa impossibile.
Ma è sull'utilizzo dei dati che l'Europa rischia un pericoloso dietro-front.
Nella bozza che si sta studiando in questi mesi vengono posti paletti molto
precisi: in sostanza si potrà solo chiedere una versione stampata
di un database oppure navigarlo via web, ma solo «utilizzando gli
strumenti già a disposizione». Una frase criptica che Scorza
interpreta così: «Ci si dovrà accontentare dei dati
così come ce li presentano da Bruxelles. Non potremo estrarli né
incrociarli con altri dati e numeri per ottenere nuove informazioni. In
questo modo l'Europa tutela la privacy e l'interesse pubblico, mettendo
però in secondo piano il principio della trasparenza». Con
buona pace del giornalismo investigativo, che potrebbe ritrovarsi in mano
un'arma spuntata.
Per fare un esempio:
potremo sapere quanto ha guadagnato una società
per aver realizzato una consulenza in un paese europeo, ma non sarà
più possibile confrontare i dati di altri paesi e scoprire che,
magari, quella società ha ottenuto ricchi contratti di consulenza
anche in molti altri stati membri.
Dulcis in fundo,
i documenti che si salveranno dalla mannaia del nuovo
regolamento potranno essere forniti dopo un tempo massimo di 45 giorni,
mentre fino ad oggi il limite è fissato a 30 giorni. Cittadini e
giornalisti potrebbero quindi accedere a informazioni ormai già
superate dagli eventi.
Intanto la lettera aperta comincia a fare breccia:
Michael Mann, portavoce del vice-presidente della commissione Maros Sefcovic,
ha recentemente dichiarato che «la Commissione Europea non ha alcuna
intenzione di limitare l'accesso ai dati»
ed è disponibile «a discutere un testo
alternativo. L'importante è che si raggiunga l'obiettivo: più
chiarezza per tutti,
cittadini e istituzioni».
Si preannuncia uno scontro con il Parlamento europeo,
che già più di un anno fa ha approvato una risoluzione
in cui chiede che il regolamento 1049 venga modificato,
sì, ma per ampliare il diritto all'accesso dei cittadini.
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Libero accesso ai documenti comunitari Il regolamento 1049/2001 applicabile dal 3 XII Il regolamento, applicabile dal 3 dicembre 2001 (art.19), definisce "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (art. 3) e prevede che l'accesso al registro dei documenti esistenti dovrà aver luogo in forma elettronica (art.11). Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (gazzetta ufficiale n. L 145 del 31.5.2001)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. (2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale. (4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE. (5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati. (6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili. (7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza. (8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni. (9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti. (10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo. (11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione. (12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento. (13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore. (14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti. (15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni. (16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi. (17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato
CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni
specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico
ai documenti del Consiglio, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della
Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai
documenti della Commissione, la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del
Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, e le disposizioni relative alla riservatezza
dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate
o abrogate,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo del presente regolamento è di: a) definire i principi, le condizioni
e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano
il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione (in prosieguo "le istituzioni") sancito dall'articolo
255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio
possibile;
Articolo 2 Destinatari e campo
di applicazione
Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti
definizioni:
Articolo 4 Eccezioni
Articolo 5 Documenti negli Stati
membri
Articolo 6 Domande
Articolo 7 Esame delle domande
iniziali
Articolo 8 Trattamento delle domande
di conferma
Articolo 9 Trattamento di documenti
sensibili
Articolo 10 Accesso a seguito
di una domanda
Articolo 11 Registri
Articolo 12 Accesso diretto sotto
forma elettronica o attraverso il registro
Articolo 13 Pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
Articolo 14 Informazione
Articolo 15 Prassi amministrativa
nelle istituzioni
Articolo 16 Riproduzione di documenti
Articolo 17 Relazioni
Articolo 18 Efficacia
Articolo 19 Entrata in vigore
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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