«intercettazioni
telefoniche»
Una
prima notazione: l’espressione «intercettazioni telefoniche»,
già obsoleta dopo che la disciplina tradizionale si è estesa
alle comunicazioni telematiche ed alle conversazioni tra presenti, diviene
ancora più inadeguata, posto che si prefigura l’inclusione delle
videoriprese di comportamenti non comunicativi, dei cd. «tabulati»
e, per qualche verso, dei cd. «dossier illegali» (che
possono non avere alcuna attinenza a comunicazioni interpersonali). La
«protezione» nei confronti dell’attività investigativa
dello Stato si muove a partire dall’art. 15 Cost. (ove è garantita
la segretezza di «ogni forma di comunicazione»), ma si estende
ad aspetti ulteriori del diritto alla riservatezza, cui del resto si riconosce
ormai comunemente una diretta rilevanza costituzionale, nella prospettiva
dell’art. 2 Cost.
L’esigenza
di una riforma della materia è avvertita da tutte le parti politiche,
e non può dirsi esclusivamente strumentale. Il quadro attuale è
per certi versi obsoleto (basti pensare alle regole ed alle garanzie tecniche
superate dalla modalità digitale che ormai caratterizza anche la
telefonia fissa). Vi sono strettoie normative determinate da preoccupazioni
inattuali e del resto abbondantemente eluse nel passato (si pensi alla
tormentata vicenda del ricorso agli impianti esterni agli uffici di procura).
L’assenza di una disciplina diretta per le videoriprese in ambito domiciliare
privato ha condotto, dopo i definitivi chiarimenti venuti dalla Consulta
e dalle Sezioni unite della cassazione, ad un divieto generalizzato del
ricorso a tale mezzo di investigazione. Va aggiunto che prassi di tolleranza
per forme apparenti di motivazione, e per controlli prolungati nel tempo
a prescindere da conferme effettive di utilità dell’indagine (e
dunque di legittimità del vulnus
recato alla riservatezza),
rendono comprensibili, se non giustificabili, forme di reazione del legislatore,
sebbene si tratti di prassi non generalizzate e sempre meno attuali. Occorre
infine ammettere che l’attuale equiparazione dei dati concernenti le comunicazioni
ad ogni altro genere di risultanza conduce ad un regime di pubblicità
che, per un verso, non sembra ineluttabile neppure nell’ottica del necessario
controllo pubblico sull’esercizio della giurisdizione, e, per altro verso,
produce nei fatti fenomeni di oggettiva lesione del diritto di ciascuno
alla riservatezza ed al decoro personale (riproduzioni in trasmissioni
televisive, riproduzioni attuate con il contributo di attori). Fenomeni
tanto più insopportabili quanto più inefficiente si riveli,
nei singoli casi concreti, una procedura di stralcio che, per vero, pone
difficoltà insormontabili in un numero elevatissimo di casi.
Un
segnale di quanto sia diffusa la volontà di riformare la disciplina
delle intercettazioni è dato dal numero e dalla qualità dei
progetti di legge aventi il medesimo oggetto. Intanto va ricordato
che anche nell’ambito della precedente legislatura – segnata com’è
noto da una maggioranza politica diversa dall’attuale – un disegno di riforma,
di origine governativa, era giunto fino all’approvazione della Camera dei
deputati (AC 1638), per poi interrompere la propria corsa presso il Senato
(AS 1512). Occorre dire, per altro, come l’attenzione fosse particolarmente
concentrata, in quel contesto, sull’obiettivo di limitare la divulgazione,
lecita ed illecita, dei dati concernenti la vita privata, lecitamente od
illecitamente acquisiti. Nella legislatura in corso, vi sono tra gli altri
due disegni di legge di particolare rilievo, riferibili all’attuale opposizione
politica. Il primo (presentato il 13 giugno 2008 dalla sen. Della Monica
ed altri) reca la sigla AS 781, ed il secondo (21 luglio 2008, sen. Casson
e altri) è l’AS 932.
Speciale
importanza, per ovvie e molteplici ragioni, riveste per altro l’AS 1611,
disegno di legge di origine governativa, che il Senato esamina dopo
la sua approvazione alla Camera dei deputati (AC 1415), intervenuta l’11
giugno 2009 a seguito del voto di fiducia richiesto dal Governo su un «maxi-emendamento».
D’ora
in avanti ci concentreremo su tale disegno, e non solo per la sua riferibilità
alla maggioranza parlamentare: esso infatti, nella seduta del 2 luglio
2009 della II Commissione (Giustizia), è stato adottato come testo
base per l’esame della Commissione medesima, che fino a quel momento
aveva proceduto anche riguardo ai due disegni poco sopra citati e ad ulteriori
due testi sul medesimo argomento (AS 212, sen. Cossiga, e AS 547, sen.
Costa). Non mancheremo comunque di segnalare le più significative
differenze ed analogie dei progetti riferibili all’opposizione.
Quanto
allo stato del procedimento, si è registrata una lunga «quiescenza»,
dopo una partenza che invece era stata «bruciante» (esame avviato
già il 16 giugno 2009). La I Commissione ha rinviato il parere sulla
compatibilità costituzionale. La II Commissione si è fermata
subito prima dell’ultima pausa estiva, dopo aver deliberato ed attuato
una serie di audizioni, che hanno coinvolto rappresentanti della professione
giornalistica, dell’avvocatura, del Ministero della giustizia e della magistratura
associata.
Recentemente,
il lavoro di Commissione è ripreso, concretandosi per altro
nella sola effettuazione di nuove audizioni, che hanno coinvolto dirigenti
della Polizia di Stato e dirigenti dei sindacati di polizia, nonché
il Procuratore nazionale antimafia (sedute del 24 novembre 2009, del 20
e del 26 gennaio 2010).
Abbiamo
qui una necessità di sintesi, ed anche l’esigenza di comprendere
nel suo schema fondamentale il progetto di riforma. In luogo quindi d’una
analisi di dettaglio delle norme, cercheremo di cogliere alcune direttrici
essenziali del progetto. Un’avvertenza di metodo. Per comodità citeremo
il testo della norma che verrebbe introdotta in caso di approvazione del
disegno di legge. Tra parentesi, la norma del disegno che prevede la novella
presa in considerazione.
Il
legislatore vuole agire su due fronti essenziali.
Il
primo è quello delle regole di accesso e di utilizzazione
per i dati concernenti le comunicazioni o comunque la riservatezza delle
persone coinvolte dall’indagine.
Il
secondo è quello dell’incremento e della protezione del segreto
interno ed esterno al processo circa le risultanze acquisite: qui l’azione
si articola tra discutibili sistemi di «filtraggio», previsione
di strumenti «passivi» di garanzia e ricorso «sfrenato»
alla minaccia di sanzioni penali e disciplinari.
Veniamo
allora alla prima direttrice: accesso
ed utilizzazione dei dati da parte dell’Autorità
inquirente.
Si
è già accennato che il progetto accomuna, dal punto di vista
delle condizioni di accesso, vari mezzi intrusivi della riservatezza,
il che suscita qualche perplessità riguardo ad esempio alle videoriprese,
ove non si distingue, in linea di massima, tra indagini in luogo pubblico
ed indagini in luoghi privati o riservati [art. 2661 (19)].
Nella
versione approvata dopo l’emendamento governativo alla Camera, non è
mutata la platea dei reati per i quali è consentito il ricorso
alla «intercettazione»: la lista delle lettere a-f bis dell’attuale
art. 2661 coincide con quella delle lettere a-g del «nuovo»
art. 2661 (19).
Rispetto
al mezzo, vi sono restrizioni ed ampliamenti. Restrizioni, rispetto
alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 109 del 2008, relativamente ai
cd. tabulati, che attualmente sono accessibili per qualunque reato.
Ampliamenti quanto alle videoriprese di comportamenti non comunicativi,
oggi non consentite in ambiente domiciliare privato o riservato.
Di
nuovo restrizioni quanto alle cd. intercettazioni ambientali, poiché
il requisito dell’attività criminosa contestuale in loco,
salvo che per i delitti di mafia e terrorismo (infra), viene estesa
a tutte le operazioni, e non solo a quelle concernenti gli ambienti domiciliari
privati [art. 2662 (19)].
Ma
la svolta restrittiva si manifesta in tutta la sua portata guardando
alle nuove condizioni per l’accesso ed all’aggravamento della
procedura. In linea generale (infra per i delitti di mafia e terrorismo),
non sono più bastevoli «gravi indizi di reato», ma servono
«evidenti indizi di colpevolezza» [art. 2671 (110a)].
Nonostante l’apparente riduzione dello standard probatorio di riferimento,
la portata del cambiamento è chiara. Le intercettazioni saranno
eseguibili solo nei confronti di soggetti «evidentemente indiziati».
L’attenzione si sposta dal reato alla persona del soggetto sottoposto ad
indagine. Non più un giudizio di mera pertinenza della singola intercettazione,
ma una specifica «focalizzazione» investigativa. Ciò
si desume appunto dalla riduzione dello standard probatorio, che altrimenti
sarebbe incomprensibile alla luce della intentiolegis,
nonché, per fare qualche esempio ulteriore, dalla disciplina delle
intercettazioni riguardanti la persona offesa oppure concernenti i delitti
di criminalità organizzata e terrorismo (infra).
Come
si è osservato da più parti, la progettata riforma cambia
la pelle del mezzo investigativo, e determina una contraddizione,
potenzialmente irresolubile, con il requisito di indispensabilità
del controllo.
Nessuno
dubita che la legge debba subordinare l’intercettazione ad un quadro
indiziario preesistente. L’atto perderebbe altrimenti le proprie caratteristiche
di indagine giudiziaria, e comunque di indagine per la repressione di un
illecito penale già compiuto, trasformandosi in strumento di controllo
preventivo, non legittimato dagli interessi che gravitano sulla giurisdizione.
Altro tuttavia è richiedere la «prova» che un grave
reato sia stato compiuto, e che il controllo in concreto esercitato sia
pertinente alla relativa indagine, altro è limitare l’intercettazione
al «colpevole». Così, semplicemente, l’intercettazione
non è più uno strumento per trovare il colpevole. Serve tutt’al
più ad incrementare il patrimonio delle prove contro il colpevole,
per altro necessariamente già cospicue (in quanto «evidenti»).
Sembra
poi sfondare la soglia della assoluta irragionevolezza la pretesa
che gli indizi utili per intercettare una determinata utenza non possano
consistere (solo) nelle risultanze acquisite mediante intercettazioni
disposte nel medesimo procedimento (se in altri è permesso?) [art.
2671 (110a)]. L’intenzione effettiva del legislatore
appare chiara, ma la regola si fonda su una presunzione assoluta, e dunque
arbitraria, di sostanziale illegittimità del provvedimento di partenza.
Davvero saranno inutilizzabili le risultanze acquisite tramite intercettazioni
«indirette» in danno di soggetti non ancora intercettati, per
altro spendibili, ad esempio, a fini cautelari?
Si
accennava poco sopra ai procedimenti contro ignoti. Perfino in questo
caso la logica del «colpevole» come destinatario esclusivo
dell’intercettazione manifesta i suoi effetti. Dovrà essere la vittima
a richiedere il controllo, il quale dovrà comunque essere interrotto
non appena identificato l’autore del reato, come se l’indagine, a quel
punto, potesse sempre spostarsi sulla utenza del «colpevole»
[art. 2671-ter (110c)].
A
proposito di interruzione, anche l’introduzione di un limite massimo
di durata dell’indagine costituisce espressione della logica che vuole
l’intercettazione quale mezzo utilizzabile contro il «colpevole»,
o almeno in tale logica trova una spiegazione. La necessità di interrompere
l’intercettazione entro termini piuttosto ristretti varrà infatti
per gli inquirenti quale monito ad attendere l’ultimo momento prima
di optare per il ricorso al controllo delle comunicazioni, cioè
una ragionevole sicurezza circa l’immanenza di una fase critica della vicenda
criminale. Situazione che, naturalmente, moltiplicherà i casi di
intercettazione «tardiva».
Occorre
notare come, anche nella specie, si profili una scelta «reattiva»,
misurata su casi anomali (anche se non infrequenti) di trascinamento eccessivo
ed inutile delle operazioni di ascolto. Va ammesso che la prolungata esecuzione
di un controllo senza che emergano indizi (ulteriori) della sua utilità
può essere ragionevolmente valorizzata quale segnale di inadeguatezza
(anche solo sopravvenuta) della valutazione iniziale di indispensabilità.
Non è detto, però, che il problema debba essere risolto con
dei limiti prefissati di durata massima. La scelta esprime una marcata
sfiducia nel meccanismo di proroga giudiziale delle operazioni,
la cui efficacia potrebbe oltretutto essere incrementata con la regola,
effettivamente prevista, della necessità di elementi nuovi
per la proroga successiva alla prima [art. 2673 (110e)].
In
ogni caso la durata prevista è eccessivamente breve (trenta giorni,
prorogabili di ulteriori quindici giorni per sole due volte), ed il problema
è solo mitigato dalla possibilità di diluire il controllo
nel tempo (il disegno prevede infatti che i giorni a disposizione degli
inquirenti siano anche «non continuativi»). Il problema più
grave è dato poi dalla ineluttabilità dell’interruzione,
prescritta in ogni caso, e cioè senza possibili deroghe per il caso
di attività criminali in corso. Davvero interromperemo l’intercettazione
delle comunicazioni del «colpevole» di un sequestro di persona
nell’imminenza dell’incontro per la consegna del riscatto?
È
vero che si discute nella specie di diritti fondamentali della persona,
la cui tutela deve ad un certo punto prevalere su quella di altri interessi.
Qualcuno potrebbe osservare che anche il più pericoloso dei delinquenti
viene scarcerato quando scadono i termini massimi della sua custodia. E
tuttavia – pur tacendo delle residue possibilità di controllo e
delle possibilità di reincarcerazione, specie a fronte della notizia
di un nuovo reato – è necessario almeno chiedersi se la libertà
personale e la segretezza delle comunicazioni siano beni che impongono,
o consentono, forme analoghe e «cieche» di ostacolo all’attività
di prevenzione e repressione di nuovi reati.
Va
segnalato che anche i progetti dell’opposizione prevedono l’introduzione
di limiti massimi di durata, eccettuandone comunque molte tipologie di
reato (non solo mafia e terrorismo, ma anche corruzione e affini), e consentendone
comunque il superamento nel caso emergano nuovi e specifici elementi.
Per
quanto riguarda l’aggravamento procedurale, l’intento
comprensibile e condivisibile di garantire rigore nella decisione del pubblico
ministero e del giudice si risolve in una rete di ostacoli che,
nei fatti, potrà essere superata in pochissimi casi, e che assume,
forse oltre l’intenzione, una vera e propria funzione dissuasiva nei
confronti degli inquirenti. Solo schematicamente:
-Necessità
di un visto di controllo del Procuratore, o di un suo delegato,
sulla richiesta del pubblico ministero [art. 2671 (110a)];
-Identificazione
nel Tribunale distrettuale collegiale del giudice abilitato all’autorizzazione
od alla convalida del provvedimento urgente [art. 2671 (110a)];
-Necessità
di trasmissione con la richiesta dell’intero fascicolo processuale [art.
2671.1. (sic) (110b)];
-Obbligo
di motivazione espressa ed analitica per i provvedimenti, con divieto
per il giudice, in sostanza, di riprodurre la motivazione del pubblico
ministero, e con prevista inemendabilità delle eventuali carenze
motivazionali [art. 2671 (110a) e art. 2672
(110d)].
Appena
qualche nota. La scelta della collegialità – concettualmente
non inedita, ed anzi già praticata dal noto intervento emergenziale
per la gestione dei rifiuti in Campania – colpisce per gli scompensi
sistematici prodotti (basti dire che non è applicata per l’adozione
di provvedimenti restrittivi della libertà personale né per
l’irrogazione di pene gravissime, compreso l’ergastolo). I suoi effetti
di intralcio sono amplificati per il riferimento al Tribunale distrettuale,
che in molti casi – ed almeno fino a quando la digitalizzazione del fascicolo
non sarà una realtà effettiva – comporterà lunghi
spostamenti degli atti e delle persone. Per altro, la composizione di un
collegio a livello subdistrettuale comporterebbe la pronta e letale diffusione
del virus dell’incompatibilità.
Quanto
alla motivazione, è evidente il carattere reattivo delle norme progettate,
rispetto a prassi sbrigative ed a scelte interpretative non sempre indiscutibili
(si pensi alla giurisprudenza sulla integrazione a posteriori del
decreto ex art. 2683, poi superata dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 30347 del 2007). C’è anche da dire che norme
come quelle in esame assumono in parte un significato declamatorio, non
necessariamente produttivo degli effetti desiderati, come avvenne ad esempio
con gli interventi attuati, in materia di ordinanza cautelare, con la legge
332 del 1995.
Si
è accennato poc’anzi ad un effetto di dissuasione, che certamente
si connette anche alla previsione di limiti massimi di spesa per
le intercettazioni «a disposizione» di ogni singolo ufficio
inquirente. Il disegno prevede che il Ministro della giustizia stabilisca
ogni anno lo stanziamento complessivo per le indagini di cui discutiamo,
ripartendolo per distretti, e che ciascun Procuratore generale assegni
ad ogni ufficio di procura una quota massima. Valgono qui le perplessità
manifestate quanto all’introduzione dei limiti di durata, sebbene nel caso
di specie sia stata almeno prevista una autorizzazione a sfondare la dotazione
per «comprovate sopravvenute esigenze investigative» (comma
30 del ddl).
Le
garanzie di procedura sono assicurate attraverso una ipertrofia delle
sanzioni processuali, ed in particolare della inutilizzabilità,
che colpisce la violazione di molte tra le disposizioni del nuovo art.
268 (oltre che dell’art. 270-bis, che riguarda le intercettazioni
concernenti gli appartenenti ai Servizi) [art. 2711 (115)].
Molto gravi le implicazioni dell’ennesima norma reattiva. La giurisprudenza
ritiene attualmente che le intercettazioni, disposte riguardo ad un reato
che le consentono, restino utilizzabili quando il
fatto venga riqualificato
con riferimento ad una fattispecie che non avrebbe legittimato il controllo
(ad esempio, Cass., 20 febbraio 2009, n. 19852, Gioffrè).
È vero che talvolta può nascere il sospetto di una frode.
Ma il discorso dovrebbe qui trasferirsi su forme di sindacato successivo
dei decreti di autorizzazione, discorso che il legislatore, invece, continua
pervicacemente ad ignorare. È fisiologico che il progredire dell’accertamento
porti a nuove qualificazioni, senza che ciò implichi necessariamente
la carenza di un quadro indiziario adeguato, per un diverso reato, in fasi
antecedenti. La scelta di una «nullificazione» fondata sul
sospetto, o comunque sull’idea che le intercettazioni si legittimino solo
in relazione alla prova di determinati reati, e non come strumenti per
una seria esigenza di investigazione circa quei reati, appare davvero discutibile
[2711-bis (116)].
Resta
da dire che, proseguendo ed esasperando la politica del doppio binario,
il progetto introduce per i reati di mafia e terrorismo (più
precisamente, per i delitti elencati ai commi 3-bis e 3-quater
dell’art. 51 c.p.p.) deroghe per quasi tutte le controverse novità
fin qui esaminate.
-Non
evidenti indizi di colpevolezza, ma «sufficienti indizi di reato»,
ove il dato più significativo non consiste nel passaggio da evidenti
a sufficienti, ma nel riferimento al reato e non al colpevole. Evidentemente,
le intercettazioni «di ambiente» sono considerate tollerabili
per reati particolarmente gravi, ma non necessariamente più gravi
di altri [art. 2673-bis (110f)].
-Termini
più lunghi di efficacia dei provvedimenti autorizzativi (quaranta
giorni in prima battuta, e venti per le proroghe), e soprattutto sostanziale
assenza di limiti di durata, dato che quest’ultima coincide con
i termini massimi dell’indagine preliminare [art. 2673-bis
(110f)].
-Non
necessità, per le cd. intercettazioni ambientali, di elementi
che denuncino lo svolgimento contestuale dell’attività delittuosa,
neppure nei luoghi di privata dimora.
Veniamo,
a questo punto, al secondo dei «fronti» cui sopra si faceva
riferimento, cioè quello della protezione
del segreto interno ed esternoal
processo circa i dati acquisiti con l’indagine.
Possiamo
in certo senso distinguere tra misure preventive e misure repressive,
che mirano a ridurre la circolazione delle informazioni sensibili.
Per
quanto riguarda la circolazione interna al processo si segnala
anzitutto una norma discutibilissima, che vieta ai funzionari di polizia
di trascrivere conversazioni riguardanti difensori e consulenti [art. 1035-bis(13b)]:
una disposizione che trasferisce interamente sulla polizia l’onere – non
indifferente, una volta esteso il divieto anche alle intercettazioni «casuali»
– di valutare la legittimità delle singole intercettazioni, senza
alcuna possibilità di controllo giudiziale.
Ma
rilevano soprattutto le novità circa la fonte destinata alla circolazione
nella sede dibattimentale, e dunque anche alla «pubblicazione»
fuori del processo. La
perizia di trascrizione accentua il proprio
ruolo di documento «interposto» rispetto alle parti
di conversazione giudicate irrilevanti ed al nome delle persone ritenute
estranee all’indagine. È infatti vietata la menzione di questi dati
nella perizia redatta a cura del tribunale dopo la fine dell’intercettazione
[art. 2687-bis (111e)]. Da notare che – se
ben si interpreta il combinato disposto dei commi 6-ter, 7-bis
e 8 del novellato art. 268 c.p.p. – i difensori non possono ottenere
copia delle tracce foniche se non nei limiti appena indicati.
Va
segnalato che il progetto riprende la logica già manifestata con
la riforma dell’art. 240 c.p.p., a proposito delle cd. «intercettazioni
illegali». Si affida ad una procedura incidentale il compito
di «filtrare» dalla fonte di prova le sole informazioni utili,
oscurando tutti i dati che, per il difetto di pertinenza all’indagine,
verrebbero pubblicati senza che il sacrificio della riservatezza sia bilanciato
dalla necessità di reprimere i reati. Il risultato di questa operazione,
che potremmo definire «verbale di consistenza», diviene
l’unico documento destinato a circolare nel processo, con il che si abbatte,
se non altro in via di fatto, il rischio di una circolazione extraprocessuale
dei dati irrilevanti. È appena il caso di dire che questa soluzione
presenta inconvenienti gravissimi: un contraddittorio assai precoce, e
potenzialmente incompleto, per l’individuazione dei contenuti rilevanti;
una separazione, più marcata che in passato, tra giudice della prova
e giudice del fatto. Subito va aggiunto, però, che sul terreno delle
intercettazioni «pubbliche» si profila una situazione meno
drammatica rispetto a quella determinatasi per le intercettazioni illegali.
Infatti i supporti non vanno immediatamente distrutti, e non risultano
istituiti divieti di accesso del giudice dibattimentale. Altro discorso,
naturalmente, è la credibilità dell’accesso «postumo»,
in un sistema che rende difficoltosa la stessa cognizione dell’eventuale
esistenza di dati significativi non inseriti nella «fonte sostitutiva».
Si
può chiudere sul punto segnalando che una logica simile caratterizza
anche il progetto dell’opposizione.
Sono
comunque ancora più significative le novità progettate in
punto di circolazione esterna delle informazioni, con una
incidenza assai forte, e già molto contestata, sul diritto di cronaca
e, più in generale, sulla dimensione pubblica della funzione giurisdizionale.
Prima
di trattarne, un solo inciso per quanto riguarda l’utilizzazione in
procedimento diverso delle conversazioni intercettate, la cui disciplina
attiene pur sempre alla «circolazione esterna» del materiale,
anche per l’effetto di ulteriore propalazione che rappresenta il
vulnus
da bilanciare. Qui si profilano scelte in controtendenza. La platea
dei reati per il cui accertamento è consentita l’utilizzazione –
attualmente costruita con riferimento alla previsione di arresto obbligatorio
– si estende a tutte le fattispecie comprese nei commi 3-bis e 3-quater
dell’art. 51 e nella lettera a) del comma 2 dell’art. 407. Viene
poi fissato un principio di legalità – divieto d’uso di intercettazioni
dichiarate inutilizzabili nel procedimento di provenienza – che la giurisprudenza
ha già sostanzialmente elaborato [art. 2701 (113)].
Passando
propriamente al tema della divulgazione in pubblico, possiamo distinguere
tra il piano dei divieti di pubblicazione ed il piano degli strumenti repressivi
e preventivi adottati per garantire effettività ai divieti medesimi.
C’è
anzitutto un divieto assoluto di pubblicazione delle informazioni
(anche)
non segrete, anche per riassunto, fino alla fine delle indagini preliminari
e, per i reati più gravi (quelli cioè per i quali è
richiesta l’udienza preliminare), fino all’eventuale rinvio a giudizio
[art. 1142-bis (15)]. Inutile dire che ciò
può comportare un ritardo di anni nella conoscenza pubblica
di notizie pur nell’assenza del segreto istruttorio. Per evitare
che il divieto sia eluso, si progetta di introdurre anche un curioso divieto
di citazione delle conversazioni intercettate nell’ordinanza cautelare,
che potrà fare riferimento solo al contenuto dei colloqui [art.
2922-quater (117)]. Una scelta restrittiva
che segna, con qualche differenza, anche i progetti dell’opposizione.
Più
comprensibile è il divieto di pubblicazione dei dati dichiarati
inutilizzabili per violazione di legge e dunque posti ad oggetto
di un provvedimento di distruzione (art. 271), nonché delle informazioni
ritenute non pertinenti alle indagini e dunque escluse dalla
perizia
di trascrizione [art. 1147 (17)]. Sarà
vietata anche la pubblicazione dei dati utilizzati nel processo, dopo che
ne sia stata ordinata la distruzione in seguito al passaggio in giudicato
della sentenza (norma appena citata in relazione all’art. 269 c.p.p.)
Ma
veniamo agli strumenti preventiviche vorrebbero arginare
il fenomeno della divulgazione di informazioni segrete o comunque non pubblicabili.
I
materiali sensibili saranno custoditi in un archivio riservato,
con divieto di allegazione al fascicolo processuale [art. 2681
(111a) e art. 2691 (112a)]. Per l’archivio,
come per il registro delle intercettazioni, il Procuratore della Repubblica
dovrà designare un funzionario responsabile [art. 892-bis
disp. att. (123c)].
I
verbali di intercettazione dovranno identificare gli agenti procedenti
con riguardo alle specifiche conversazioni annotate [art. 2682 (111a)].
Il pubblico ministero, con il decreto di intercettazione, dovrà
indicare un ufficiale responsabile, tra i funzionari di polizia
delegati, per il corretto adempimento delle operazioni [art. 2673-ter
(110f)].
Come
si diceva, gli atti non possono essere allegati al fascicolo. Va letto
in chiave «prevenzionale» anche il generalizzato divieto
di rilascio di copie ai difensori nella fase antecedente allo stralcio
[art. 2686 (111c)]. Tale divieto pare esteso a tutti
i dati esclusi dalla perizia di trascrizione [art. 2688 in relazione
all’art. 2687-bis (111c)]. La disciplina
sembra ignorare il dictum della sentenza
n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, la quale ha stabilito
la necessità che ai difensori sia consentito l’accesso alle tracce
foniche delle conversazioni utilizzate ai fini dell’emissione di un provvedimento
cautelare, anche prima che sia avviata o conclusa la cd. procedura
di stralcio. Una limitazione che risulta tanto più consistente quando
si consideri che sarà addirittura vietata la citazione testuale
delle conversazioni. È vero che la progettata riforma prevede un
diritto di accesso alla trascrizione integrale del dato in favore del difensore
di persona soggetta a restrizione della libertà [art. 2933
(118)]. Ma questa norma finisce per confermare che neppure
l’avvio del procedimento cautelare consente deroghe al divieto del rilascio
di copie in favore del difensore, fatta eccezione del materiale già
«ammesso» alla trascrizione in forma di perizia.
Resta
da dire degli strumenti repressivi. Qui il progetto si abbandona
ad una logica di deterrenza tale da risultare potenzialmente dissuasiva
anche per chi non abbia alcuna intenzione di comportarsi scorrettamente.
Subito si dirà delle contravvenzioni implicitamente dolose e dei
delitti, ove più che altro si può far questione di equilibrio
e ragionevolezza. Ma assume speciale rilievo una nuova fattispecie incriminatrice
di omesso controllo, la cui applicazione non potrà naturalmente
prescindere dai principi generali riguardanti l’elemento soggettivo del
reato, e che tuttavia è strutturata sulla omissione del «controllo
necessario ad impedire l’indebita cognizione» delle intercettazioni:
sarà ben difficile, per i funzionari già sopra indicati,
sottrarsi alla sanzione penale ogni volta che un dato risulti comunque
divulgato [art. 685-bis c.p.(126g)].
Naturalmente
la violazione delle cautele si inserisce in un sistema di responsabilità
disciplinare, espressamente enunciata per chi annoti od utilizzi conversazioni
riguardanti difensori [art. 1035-bis (13b)],
e generalizzata per chiunque commetta un fatto di illecita divulgazione,
con la previsione per i casi gravi di una immediata sospensione dal
servizio o dall’esercizio della professione [art. 1152 (18)].
C’è
poi la responsabilità penale, che per tutti i dipendenti
pubblici è generalizzata attraverso la estensione del segreto
di ufficio a qualunque informazione concernente i dati «non acquisiti
al procedimento» [art. 329-bis c.p
(121)], di talché assume rilievo ogni rivelazionedel
materiale a monte della procedura di stralcio. Attenzione, perché
non si tratterà di una «normale» rivelazione di segreto
di ufficio a norma dell’art. 326 c.p. (reclusione da sei mesi a tre anni).
La novella introdurrà una figura speciale, relativa alla «Rivelazione
illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale», punita
con la reclusione da uno a cinque anni di reclusione [art. 379-bis1
c.p. (126a)].
Naturalmente,
l’arsenale sanzionatorio viene incrementato anche per quanto riguarda la
pubblicazione, che – si ricordi – è vietata a prescindere
dal segreto istruttorio. Diviene un delitto, punito con la reclusione
fino a tre anni, pubblicare le intercettazioni illegittimamente
eseguite e anche quelle di cui sia stata ordinata la distruzione [art.
6174
c.p. (126c)]. Resta contravvenzione punita ex
art. 684 c.p. la pubblicazione delle intercettazioni diverse da quelle
appena indicate, ma la sanzione pecuniaria è elevata fino a 10.000
euro [art. 6843 c.p. (126f)]. Forse ancor più
significativa la sanzione per l’editore, visto che la responsabilità
da reato per l’ente comporta una sanzione fino a trecento quote [art. 25-novies
del
d.lgs. n. 231 del 2001 (127)].
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