|
quest’ultimo in una possibile eccezione assoluta e incontrollabile allo Stato di diritto così come finora conosciuto." |
MILANO 1 febbraio 2010 - Il rapimento di Abu Omar,
l'Imam sequestrato a Milano nel febbraio 2003, avvenne ad opera
della Cia con la "conoscenza e forse la compiacenza"
del Sismi, allora diretto dal generale Nicolò Pollari. Ma la responsabilità
penale dei servizi segreti nazionali non è stata accertata a causa
del segreto di Stato apposto dai governi Prodi e Berlusconi
e confermato dalla Corte Costituzionale con una sentenza
che costituisce "un paradosso logico e giuridico di portata assoluta
e preoccupante". All'esito del processo furono condannati
gli agenti Cia mentre per gli ex vertici del sismi, Nicolò Pollari
e Marco Mancini, fu disposto il non doversi procedere
per l'esistenza del segreto di Stato.
E' uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza
con la quale, il 4 novembre scorso, il giudice Oscar Magi condannò
per
il rapimento, 'solo' gli agenti della Cia e dichiarò
il non doversi procedere per i funzionari ed ex funzionari del Sismi.
Scrive infatti il giudice nelle motivazioni del verdetto
depositate oggi: "L'esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello
territoriale nazionale da parte della massime autorità responsabili
da parte del servizio segreto Usa lascia presumere che tale attività
sia stata compiuta quanto meno con la conoscenza (o forse con la compiacenza)
delle omologhe attività nazionali,
ma di tale circostanza non è stato possibile
approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti) per l'apposizione
- opposizione di segreto di Stato da parte delle attività
governative italiane".
Il Caso Abu Omar fa riferimento al rapimento e trasferimento
in Egitto, suo paese di origine, dell'Imam di Milano
Hassan Mustafa Osama Nasr, noto come Abu Omar, ed
alle successive vicende. La questione è stata riportata
dalla stampa internazionale come uno dei più
noti e meglio documentati casi di extraordinary rendition eseguiti
dai servizi segreti statunitensi nel contesto della
guerra globale al terrorismo.
Abu Omar è stato sequestrato il 17 febbraio
2003 a Milano da dieci agenti della CIA e un maresciallo dei carabinieri
che fino
a un anno e mezzo fa ha lavorato nella sezione antiterrorismo
del Ros di Milano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti
e quanto dichiarato dallo stesso Nasr, l'imam è
stato rapito a Milano mentre si recava alla moschea e trasportato presso
la base di Aviano per essere trasferito in Egitto
dove è stato recluso, interrogato e avrebbe subito torture e sevizie.
Seppure il governo italiano abbia negato di aver ricoperto alcun ruolo nel sequestro, alle indagini condotte dai procuratori aggiunti Armando Spataro e Ferdinando Enrico Pomarici sono seguiti i rinvii a giudizio per i servizi americani, di 26 agenti della Cia tra cui il capocentro di Roma e referente per l'Italia della Cia fino al 2003 Jeffrey W. Castelli e il capocentro di Milano Robert "Bob" Seldon Lady, mentre per i servizi Italiani, del Generale Nicolò Pollari, vertice del Sismi, del suo secondo Gustavo Pignero morto l'11 settembre del 2006, Marco Mancini e dei capicentro Raffaele Ditroia, Luciano Di Gregori e Giuseppe Ciorra.
Scrive infatti il giudice nelle motivazioni del verdetto depositate oggi: «l'esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte della massime autorità responsabili da parte del servizio segreto Usa lascia presumere che tale attività sia stata compiuta quanto meno con la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe attività nazionali, ma di tale circostanza non è stato possibile approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti) per l'apposizione - opposizione di segreto di Stato da parte delle attività governative italiane».
All'esito del processo furono condannati gli agenti Cia mentre per i funzionari del Sismi fu disposto il non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
Il giudice della quarta sezione penale del tribunale
di Milano Oscar Magi, pur ribadendo la sua «assoluta obbedienza»
ai dettami della sentenza della Consulta sul segreto di Stato, ritiene
che, nella sentenza stessa, vi siano «elementi di possibile pericolosità
interpretativa». «Consentire che gli imputati di una gravissima
vicenda penalmente perseguibile possano andare esenti da una corretta valutazione
delle loro responsabilità - annota il giudice in riferimento al
non doversi procedere disposto per i funzionari del Sismi -, perchè,
i loro rapporti con servizi segreti di altri paesi e gli assetti organizzativi
e operativi del loro servizio, pur se
collegati al fatto reato in questione, sono coperti
da segreto di Stato significa, in termini molto semplici, ammettere che
gli stessi possano godere di un'immunità di tipo assoluto a livello
processuale e sostanziale, immunità che non sembra essere
consentita da nessuna legge di questa Repubblica».
«Rimane un giudizio fortemente negativo per chi,
in qualità di servitore dello Stato, ha sicuramente partecipato
ad attività di ostacolo e sviamento delle indagini che altri servitori
dello Stato stavano svolgendo per accertare la commissione di un reato
molto grave quale il sequestro di persona».
![]() |