E immediata è arrivata la nota di stigmatizzazione dei vertici del Popoli della libertà. "Nel momento in cui - scivono Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliarello - dai massimi vertici dello Stato provengono appelli alla leale collaborazione fra le istituzioni e al rispetto della distinzione fra i poteri, sorprende l'ostinazione del Csm nel conformare l'oggetto e la tempistica dei propri lavori al calendario dell'attività delle camere, interferendo nel confronto parlamentare già in atto sul contenuto di determinati provvedimenti".
Ma il vicepresidente dell'organo di autogoverno non si scompone. "Il Csm - ha detto ai giornalisti - a larga maggioranza ha espresso la sua preoccupazione sulla misura di legge che prevede la riduzione dei termini di prescrizione. Lo ha fatto attenendosi rigorosamente alle proprie competenze senza toccare profili di valutazione di costituzionalità e indicando le ricadute che avrà sul sistema".
Dello stesso avviso il Pd. "Il ministro Alfano - dice
Donatella Ferranti capogruppo in commissione Giustizia - non può
non tener conto del documento del Csm sul processo breve approvato a larga
maggioranza. E le polemiche del Pdl sulla legittimità di questo
documento sono inconsistenti, è la legge istitutiva del Csm che
legittima questo intervento. Adesso è il ministro che deve esercitare
i propri compiti istituzionali ed evitare che si realizzi una vera e propria
amnistia. Alfano inviti il relatore a fare un passo indietro di ragionevolezza
e presenti un emendamento per ritirare il provvedimento".
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ORDINE DEL GIORNO DEL 6 APRILE 2011 ORE 16.30 PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA DI PLENUM DEL 23 MARZO 2011 EMENDAMENTO INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL TESTO DI PAGINA 415 DELL’O.D.G. La problematica affrontata presso la Camera dei Deputati con il DDL 3137 in tema di misure contro la durata indeterminata dei processi, a causa della sua rilevante e significativa ricaduta sui meccanismi processuali, è stata già oggetto di esame da parte del Consiglio Superiore della Magistratura in occasione del parere reso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 195 del 1958 sul disegno di legge n. 1880/S con delibera del 14 dicembre 2009. L’iter del disegno di legge successivo alla delibera consiliare è stato articolato e complesso. Dopo l’approvazione con significative modifiche da parte del Senato, si trova ora alla Camera dove sono stati apportati di rilevanti interventi che hanno modificato profondamente il testo originario. Fra gli interventi di maggiore
significato va innanzitutto espresso apprezzamento per la radicale riscrittura
dell’articolo 4, che ha comportato l’eliminazione del meccanismo di estinzione
dei processi a seguito del decorso dei termini di fase ivi stabiliti, sostituito
da un meccanismo di segnalazione privo di ricadute negative dirette sul
processo.
Va espresso, altresì,
apprezzamento per l’eliminazione delle disposizioni transitorie contenute
nell’art. 9 del testo originario, oggi soppresso, che avrebbero determinato
la cancellazione automatica di un numero elevatissimo di processi in corso.
Già in occasione della delibera del 23.2.2005, riguardante “Problematiche concernenti le proposte di modifica legislativa dell'istituto di prescrizione così come attualmente regolato nel codice penale” in relazione all’esame della l. n. 251/2005 (cd. Legge Cirielli), è stato effettuato un monitoraggio sullo stato dei processi pendenti e sulle possibili conseguenze dell’applicazione delle norme del disegno di legge. Sebbene risalente, la delibera citata restituiva una situazione di possibili ricadute di sistema decisamente rilevanti, ancorché assai differenziate in ordine alla natura dei reati coinvolti. “Se si tiene conto della durata media di un processo di merito, precisava la delibera, si può ragionevolmente concludere che quasi tutti i processi per reati puniti con la pena della reclusione compresa nel massimo tra i cinque e i sei anni e la grande maggioranza di quelli per reati puniti con la pena della reclusione massima di otto anni sono destinati a sicura prescrizione…Non solo, ma una ricognizione effettuata recentemente dalla Corte di cassazione ha permesso di accertare che si situa attorno ai nove anni il tempo medio di durata dei processi per reati puniti con pena compresa fra cinque e otto anni che giungono al vaglio della stessa Corte: per la massima parte dei processi, dunque, il termine prescrizionale maturerebbe prima della sentenza definitiva, ma dopo la decisione di appello, e cioè in un contesto che comporta per il sistema giustizia il massimo spreco di energie. E’ evidente, dunque, che l'applicazione del nuovo regime ai processi in corso comporterà la vanificazione di gran parte del lavoro svolto dall'intero sistema giudiziario nel corso di alcuni anni”. Allo stesso modo, è agevole pronosticare che l’impatto della modifica normativa da ultimo proposta sui processi in corso sarà notevole, atteggiandosi come una sostanziale amnistia, nonostante la limitazione proposta al secondo comma dell’art. 3, che comunque non vale ad impedire il prodursi degli effetti negativi nei gradi successivi al primo. A ciò deve aggiungersi la preoccupazione per gli effetti negativi, a regime, sul sistema penale indotti da una ulteriore riduzione dei termini di prescrizione inseriti per tutti i processi futuri, a causa della prevedibile inefficacia dell’azione penale per numerosi reati. In proposito va segnalato che
l’Italia è stata già raggiunta da una segnalazione negativa
dell’Unione Europea proprio con riferimento alla durata eccessiva dei processi
per corruzione con riferimento a termini troppo brevi di prescrizione che
determinano frequentemente una ineluttabile estinzione di un così
grave reato.
La Corte di Strasburgo ha considerato il tempo impiegato, nell’ambito dei giudizi celebrati in Italia, per esaminare il merito della causa ed ha affermato la responsabilità dello Stato discendente dalla violazione dell’art. 6, § 1, della Convenzione EDU. E la Corte ha pure posto a carico dello Stato italiano una liquidazione supplementare rispetto a quella riconosciuta dalle Corti d’Appello nel quadro della Legge Pinto, ritenendo che detta previsione non fornisca una riparazione equa del ritardo subito. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così sinteticamente richiamata, va in direzione opposta rispetto alla proposta riduzione dei termini di prescrizione del reato che si risolve in un meccanismo che ostacola l’accertamento sul merito della questione dedotta in giudizio. Invero, il diritto consacrato
dall’art. 6 della Convenzione, e prima di essa dagli articoli 24 e 111
della nostra Costituzione, è anzitutto che il processo ci sia e
che sia un processo che si concluda con una decisione di merito. In secondo
luogo che sia un processo di durata ragionevole ed improntato agli altri
principi descritti dalla norma costituzionale. Ciò che si chiede
all’ordinamento italiano è, cioè, di trovare gli strumenti
per accelerare lo svolgimento dei processi facilitando l’accertamento giudiziario,
non certo di favorire l’espunzione dei reati prima ancora che ci sia una
decisione nel merito.
La previsione risente ovviamente
dell’ambiente di common law in cui la Convenzione stessa è maturata
ove l’esercizio dell’azione penale mediante l’instaurazione del giudizio
preclude l’ulteriore corso della prescrizione del reato. Tanto chiarito
è evidente che la ratio della disposizione sia quella di garantire
l’effettiva celebrazione dei processi in materia di corruzione e non di
favorirne l’estinzione per prescrizione.
Orbene, la previsione della estinzione anticipata del reato - che ben può riguardare anche i delitti di corruzione, come sopra chiarito - quale effetto automatico derivante dal decorso di predeterminati brevi limiti temporali, sembra allora porsi in netto contrasto con i principi sanciti dalla richiamata Convenzione contro la corruzione, ai quali l’azione degli Stati firmatari dovrebbe ispirarsi. Occorre poi soffermarsi su ulteriori
elementi di natura sovranazionale che provengono da organismi operanti
nell’ambito del Consiglio d’Europa, sia pure a livello non giurisdizionale.
Il rapporto adottato il 2 luglio
2009 si sofferma sul dato relativo alla eccessiva durata dei processi,
sottolineando il fatto che in Italia i processi per corruzione sovente
non arrivano ad una decisione di merito, in considerazione del maturare
del termine di prescrizione del reato, prima di una pronuncia definitiva.
Nel Rapporto (PAR 54) si osserva che detta evenienza scardina l’efficienza
e la credibilità del diritto penale, poiché in tali casi,
pur in presenza di un forte quadro probatorio, il giudice deve pronunciare
il non luogo a procedere per estinzione del reato. Ed il predetto rapporto
si conclude con una raccomandazione all’Italia, ove si auspica l’individuazione
di soluzioni che consentano di addivenire ad una pronuncia di merito, in
un tempo ragionevole(4).
Sarebbe peraltro assurda la previsione
di una sanzione che non colpisse il responsabile del ritardo, chiunque
esso sia, ma vanificasse il processo, lasciando al solo imputato di scegliere
se consentire il completo accertamento dei fatti, posto che il diritto
dell’imputato di rinunciare alla prescrizione è costituzionalmente
garantito.
D’altro canto il DDL in discussione
non dispone alcun intervento suscettibile di produrre ricadute positive
per l’accelerazione dell’andamento dei processi penali, ma incide solo
sul termine massimo di prescrizione dei reati.
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