DIRITTO

L'IMPUTAZIONE DI OMICIDIO VOLONTARIO.
PROSCIOGLIMENTO PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE

Letti gli atti, lette le requisitorie del P.M., lette le memorie dei difensori, osserva preliminarmente il Giudice Istruttore che l'iniziativa del Procuratore Generale, di esercitare nuovamente l'azione penale in relazione alla morte di Giuseppe Pinelli, era piu' che giustificata e legittima.
La morte dell'anarchico seguiva di pochi giorni del 12 dicembre 1969 che, per la loro fredda determinazione degli autori, per l'elevatissimi numero delle vittime innocenti, avevano creato un clima di tensione e di attesa.
Per le sue modalita' e per essere avvenute proprio negli uffici di coloro che erano preposti alle indagini per gli attentati, indagini che erano nel loro pieno svolgimento, non poteva non suscitare apprensioni e perplessità.

Sarebbe stato opportuno pertanto un' accertamento della verità, rigoroso e tale da soddisfare le piu' che legittime aspettative dell'opinione pubblica di ottenere una risposta dalla Magistratura ai tanti inquietanti interrogativi che l'episodio aveva posto.

Accadde invece che per essere ancora il nostro processo penale regolato da norme limitative del diritto di partecipazione all'istruttoria della difesa delle parti e per esssere state queste norme interpretate dalla Procura della Repubblica competente per le indagini, in manierea estremamente restrittiva, non solo prima ma anche dopo l'entrata in vigore della legge 5-1969 n. 932,
che pure aveva notevolmente ampliato il diritto di parola (non fu consentito alla vedova Pinelli di nominare un consulente tecnico per assistere alle indagini medico-legali, ne fu consentito successivamente ai difensori, da questa ritualmente nominati, di prendere visione degli atti di cui
all'art. 304 quater c.p.p.) tutta l'attività istruttoria fosse compiuta senza la partecipazione di alcun difensore e rimanesse coperta dal segreto anche all'esito dell'itruttoria stessa., essendo stato richiesto e pronunciato dal Giudice Istruttore decreto di archiviazione.

Dell' attività istruttoria compiuta per l'accertamento della verità si pote' avere piena cognizione solo quando i patroni della vedova Pinelli, che avevano promosso causa per risarcimento dei danni nei confronti del Ministero dell'Interno, ed ottennero dal Consigliere Istruttore autorizzazione ad estrarre copie degli atti dal fascicolo penale al fine di produrle nella predetta causa civile.

Emerse cosi', tra l'altro, che nessun accertamento era stato compiuto in relazione a punto di caduta, alla traiettoria percorsa dal corpo del Pinelli, all'ora della precipitazione e che il Collegio Peritale aveva risposto ai quesiti del Procuratore della Repubblica, senza prendere visione dei luoghi in cui si era verificato l'evento, cosi' come sarebbe stato assolutamente indispensabile in una caso di morte per precipitazione, in cui non s'era ancora raggiunta cetezza in ordine alle cause della precipitazione stessa.

La conoscenza del fascicolo penale pertanto anziche' sopire riaccese i dubbi e le polemiche sulla morte dell'anarchico, dubbi e polemiche che giunsero al loro culmine nel corso del procedimento per diffamazione del Commissario
Luigi Calabresi a carico di Pio Baldelli.
Cio' nonostante e pru essendo chiaro che in quella sede, per i liminìti naturali di un processo per diffamazione, non avrebbero potuto essere colmate tuute le lacune della prima indagine, quanto meno senza intaccare, questa volta, i diritti di difesa di coloro che erano sospettati dell'uccisione dell'anarchico e che in quella sede avevano la veste di parte lesa e di testimoni, la Procura della Repubblica non ritenne doveroso riaprire l'istruttoria.
Ne' lo ritenne qualndo la ricusazione del §presidente del Collegio giudicante da parte del difensore del Commissario Calabresi aveva tutta l'aria di essere una mossa diretta ad impedire o procastinare il nuovo accertamento peritale sul cadavere del Pinelli, già disposto.

L'esercizio da parte de Procuratore Generale del potere di surrogarsi al Procuratore della Repubblica, era pertanto piu' che una facoltà, una doverosa esigenza di porre fine alle inerzie della Procura della Repubblica ed alle conseguenti assurde situazioni processuali venutesi a creare ne procedimento a carico di Pio Baldelli, e di far sì che le indagini relative alla sussistenza di un determinato fatto reato si svolgessero nella loro sede naturale con il pieno rispetto dei diritti delle parti, sanciti dalla legge processuale e dalla Costituzione,

Cio' premesso osserva che nessuno degli elementi che autorizzano il sospetto che Giuseppe Pinelli fosse stato ucciso da coloro che, al momento della precipitazione, si trovavano nell'ufficio del Commissario Calabresi e che giustificarono un nuovo esercizio dell'azione  penale e la riesumazione del cadavere del Pinelli stesso, ha trovato riscontro nel corso delle piu' approfondite indagini svolte in questa istruttoria.

 paragrafo 1: il segno l'agopuntura

 
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