PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
ESPOSTO-DENUNZIA

I sottoscritti

Roberto Lamacchia,
nato a Torino il 13/08/1947, domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 82,
nella sua qualità di Presidente Associazione Nazionale Giuristi Democratici (G.D.)
Filippo Miraglia,
nato a Serradifalco (CL) il 27/07/1964, domiciliato in Roma presso ARCI, Via dei Monti di Pietralata n. 16,
nella sua qualità di Responsabile Immigrazione dell’ Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI)
Pietro Soldini
nato a Civita Castellana (VT) il 02/02/1956 domiciliato in Roma presso CGIL, Corso d’Italia n. 25,
nella sua qualità di Responsabile Immigrazione della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)
Lorenzo Trucco
nato a Novi Ligure il 7/02/1948, domiciliato in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 82,
nella sua qualità di Presidente Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Angelelli Mario
nato a Tricase il 14/01/1964, domiciliato in Roma Viale Carso n. 23,
nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Progetto Diritti

si rivolgono alla S.V. Ill.ma ed espongono quanto segue:

1. Le operazioni di “respingimento” in Libia
di imbarcazioni di profughi intercettati nel canale di Sicilia.
Il giorno 7 maggio 2009, 227 persone (40 donne di cui 3 incinte) a bordo di 3 barconi sono state soccorse in zona SAR maltese da motovedette italiane, a 35 miglia marittime dall’isola di Lampedusa. Per quanto è dato sapere, a seguito di accordi con la Libia, i comandanti di alcune navi militari italiane hanno accolto a bordo tutti i migranti per poi riportarli immediatamente in Libia, ove sono stati consegnati alle autorità libiche.

L'8 maggio è avvenuto un secondo respingimento dopo che un rimorchiatore italiano in servizio su una piattaforma dell'ENI ha intercettato un barcone con 77 persone e lo ha riportato in Libia. Analoghe operazioni sono state compiute anche nei giorni successivi, come affermato agli organi di stampa dal Ministro dell’interno italiano, il quale, al 10 maggio, indica in circa 500
i migranti riconsegnati alla Libia, qualificando gli episodi come “risultato storico”.
Nessuna delle persone trasportate in Libia è stata ufficialmente identificata, né è stata rilevata la nazionalità, la minore età,
lo stato di gravidanza delle donne, le condizioni di salute dei migranti, né verificate eventuali richieste di protezione internazionale.

Operatori umanitari e giornalisti hanno raccolto numerose testimonianze su tali episodi consultabili sui siti di Migreurop (Parigi), di Picum ( Bruxelles), di Borderline Europe (Berlino) e di Fortress Europe (Roma); testimonianze confermate anche da rapporti di agenzie internazionali come Amnesty International e Human Rights Watch (HRW).

Tali operazioni sono state accompagnate da un commento esultante del Ministro dell’Interno, on. Maroni, il quale, secondo notizie di stampa, ha dichiarato che quello che sta succedendo in queste ore con la Libia "può rappresentare una svolta nel contrasto all'immigrazione clandestina. Un risultato storico" (.) "Se l'operazione fatta oggi continuerà il problema del contrasto tra Italia e Malta sull'accoglimento dei clandestini sarà risolto perché in qualunque acqua si trovino i barconi saranno rispediti in Libia da dove sono partiti". Quello che si prospetta quindi, ha aggiunto Maroni, è "un nuovo modello di contrasto in mare di chi cerca di arrivare illegalmente" che "non ha a che fare con chi chiede asilo: i clandestini non arrivano sul territorio nazionale ma vengono respinti alla frontiera, valutare le richieste di asilo non è quindi compito del governo italiano".11 Cfr La Repubblica del 7 maggio 2009

E’ ragionevole e verosimile ritenere che tra i migranti riportati in Libia vi fossero anche rifugiati che avrebbero avuto il diritto – inviolabile - di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in Italia.
Basti pensare che nel comunicato dell’8 maggio 2009 l’UNHCR afferma che “Sebbene non siano disponibili informazioni sulle nazionalità di origine dei migranti, si ritiene probabile che fra le persone respinte ci siano individui bisognosi di protezione internazionale. Nel 2008 circa il 75% di coloro giunti in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo e al 50% di questi è stata concessa una forma di protezione internazionale”.

L’UNHCR ha ripetutamente espresso forte preoccupazione al Governo italiano per gli avvenimenti sopra riportati, ritenendo che le operazioni messe in atto dal Governo italiano siano “ in contrasto con il principio del non respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che trova applicazione anche in acque internazionali. Questo fondamentale principio, che non conosce limitazione geografica, è contenuto anche nella normativa europea e nell’ordinamento giuridico italiano.
Confermando che fra coloro che sono stati rinviati in Libia vi sono persone bisognose di protezione, l’UNHCR ha reiterato la richiesta al governo affinché riammetta queste persone sul proprio territorio sottolineando che, dal punto di vista del diritto internazionale, l'Italia è responsabile per le conseguenze del respingimento” (UNHCR – comunicato stampa 15 maggio 09)

2. Peculiari profili di illegalità di tali operazioni.
Secondo l’interpretazione autentica di tali operazioni fornita dal Ministro responsabile della loro attuazione, si tratterebbe di un “nuovo modello di contrasto in mare”, che comporterebbe un respingimento dei “clandestini” (id est dei profughi), alla frontiera, senza che possano trovare applicazione le normative sul diritto d’asilo, in quanto “i clandestini non arrivano sul territorio nazionale”.
E’ di solare evidenza che i profughi, prima soccorsi in mare e trasbordati sulla navi militari italiane, sono stati assoggettati ad un provvedimento amministrativo, non
individuale, in virtù del quale sono stati coattivamente consegnati alle autorità libiche.

Ed è di altrettanto solare evidenza che gli stessi, sebbene non sbarcati sul territorio geografico italiano, sono stati assoggettati ad un atto di sovranità delle autorità politiche italiane, attuato mediante l’utilizzo di navi e personale militare italiano.
Del resto l’art. 4 del codice penale, precisa che le navi e gli aeromobili italiani sono considerate “territorio dello Stato”, ovunque si trovino.
Pertanto i profughi soccorsi in mare sono giuridicamente entrati nel “territorio dello Stato” per il solo fatto di essere stati trasbordati sulle navi italiane e, proprio per questo, essendo soggetti alla sovranità italiana, è stato possibile sottoporli ad un provvedimento amministrativo di respingimento- consegna coatta alle autorità libiche.

Orbene tale provvedimento è in palese e radicale ed insanabile contrasto con la normativa legalmente vigente in Italia che regola la disciplina dell’immigrazione e le
norme sulla condizione dello straniero, nonché con le norme in materia di asilo politico e con le Convenzioni Internazionali stipulate dall’Italia e con la disciplina di origine comunitaria nel settore specifico.

Innanzitutto con le disposizioni che riguardano il controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione (capo II del T.U. d.lvo n.286/1998).

2.1 Il respingimento L’art. 10 T.U. disciplina il primo istituto preordinato
alla repressione dell’immigrazione illegale, ossia il respingimento.
Ai sensi del primo comma, “la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato”; il secondo comma disciplina invece i casi di respingimento cd. “differito”: “il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso”.

I dubbi sorti inizialmente sulla possibile configurazione del respingimento (attività materiale delle forze di polizia o atto amministrativo e sulla relativa tutela, sono stati superati dall’art. 3, comma 3 D.P.R. 394/1999, ai sensi del quale “il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto”

Orbene lo stesso art. 10, al comma 4, prevede che la procedura di respingimento (sia il respingimento immediato che quello differito) non si applica: “ nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari"

2.2. Divieti di respingimento e di espulsione
L’art. 19 T.U. prevede una serie di divieti di espulsione e di respingimento dello straniero irregolare, ai quali la giurisprudenza ha aggiunto altri casi basati sulla necessità di evitare che l’espulsione vada in pregiudizio dei diritti fondamentali della persona: si tratta di veri e propri divieti di adottare il provvedimento espulsivo o di eseguirlo se già adottato al sorgere delle relative fattispecie. Altre limitazioni derivano da norme internazionali, come il divieto di espulsioni collettive previsto dall’art. 4 del protocollo n. 4 addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (D.P.R. n. 217/1982)

2.3 Divieto di espulsione degli stranieri che possano essere oggetto di persecuzione (art. 19 co. 1).
Ai sensi dell’art. 19, comma 1 “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
Il divieto si riferisce alla semplice possibilità che lo straniero sia perseguitato; di conseguenza, agli stranieri inespellibili ai sensi di tale norma deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di idonea documentazione (art. 11, comma 1, lettera c-ter reg. att.).

2.4 Divieto di espulsione degli stranieri minori di anni 18,
salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi (art. 19.2, lett. a).
Il divieto di espulsione si riferisce sia ai minori stranieri figli di almeno un genitore regolarmente soggiornante in Italia, sia a quelli legalmente affidati a cittadino italiano o straniero regolare, sia ai minori non accompagnati.
Per quanto riguarda i minori figli di stranieri irregolari, la legge prevede espressamente il diritto del minore a seguire i familiari espulsi; Per quanto riguarda i minori non accompagnati, va ricordato che è previsto per loro, invece della ordinaria espulsione, il “rimpatrio assistito” disposto a cura del Comitato per i minori stranieri, che può essere legittimamente adottato facendo constare la previa valutazione delle condizioni del minore e della effettiva possibilità di proficuo reinserimento nella società di provenienza.

Nel caso in cui comunque debba essere disposta l’espulsione di un minorenne straniero, il provvedimento deve essere adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni, e si ritiene che ciò avvenga anche nel caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

2.5 .Divieto di espulsione degli stranieri titolari di carta di soggiorno (art. 19.2, lettera b)

2.6 Divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (art. 19.2, lettera c).

2.7. Divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (art. 19.2, lettera d).

3. Lo status di rifugiato.
Un limite sostanziale alla possibilità di eseguire tanto l’espulsione dello straniero, quanto il c.d. respingimento differito è rappresentato dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia in tema di protezione dei rifugiati. A livello internazionale è stata adottata, nell’ambito delle Nazioni Unite, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722. La stessa Convenzione è stata attuata nel nostro ordinamento con l’art. 1 della legge 39/1990, successivamente modificato dagli artt. 31 e 32 della legge 189/2002, e ha trovato piena applicazione con il Dlgs. n.251/2007 di attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Occorre evidenziare che la definizione del termine “rifugiato”, rimane sempre quella indicata dalla Convenzione di Ginevra. Secondo tale norma è rifugiato colui che fugge dal proprio Paese o che non vuole rientrarvi in quanto teme “a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche”. Occorre pertanto un timore fondato di subire una persecuzione e non è necessario che la persecuzione sia già avvenuta.

Si sottolinea peraltro come il Dlgs. n.251/2007 di attuazione della direttiva 2004/83/CE introduca una nuovo istituto, la “protezione sussidiaria”, che, basandosi sul presupposto del “danno grave” che può subire il soggetto, ulteriormente allarga le forme di protezione internazionale.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, nonché della protezione sussidiaria la procedura è regolata dal D.Lvo 28 gennaio 2008 n. 25, emanato in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In base a tale normativa non può essere impedito a nessuno di presentare domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

3.1. I limiti all’espulsione del rifugiato o del titolare del diritto di asilo.
Secondo la Convenzione di Ginevra, gli Stati contraenti non possono espellere un rifugiato che si trovi regolarmente nel loro territorio se non per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 32 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati). La tutela della vita del rifugiato, infatti, preclude il suo allontanamento o rinvio verso le frontiere dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Tale limite vale anche per il respingimento avendo il rifugiato diritto di ingresso almeno al fine di presentare domanda di rifugio. Onde garantire effettivamente il diritto di richiedere rifugio ai sensi della Convenzione, il rifugiato non può essere perseguitato penalmente a motivo del proprio ingresso e/o soggiorno irregolare (art. 31 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati), salvo che abbia commesso reati particolarmente gravi o comunque rappresenti un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova. Egli dovrà, però, salvo inderogabili ragioni di sicurezza nazionale, essere ammesso a fornire delle prove che possano discolparlo, presentare un ricorso e farsi rappresentare a questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone designate appositamente da tale autorità. Inoltre gli Stati devono accordargli un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. In ogni caso, nessuno Stato può espellere o respingere un rifugiato “verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche” (art. 33- principio del ne refoulement):tale norma ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere applicata sia sul territorio dello Stato, che in ambito extraterritoriale.

4. Limiti all’espulsione ed il respingimento
derivante dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.
L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (C.E.D.U.) sancisce il diritto a non subire torture o maltrattamenti disumani o degradanti. Si tratta di un diritto che deve essere garantito dagli Stati membri attraverso tutti i propri organi e, in particolare, attraverso la giurisdizione. L’articolo 3 è stato ampiamente interpretato dalla Corte europea dei diritti umani come limite all’espulsione degli stranieri ogni qual volta l’allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ospite possa esporlo al rischio grave di subire un tale trattamento o tortura (Cruz Varas and Others, 20 marzo 1991, ricorso n. 15576/89). Si tratta quindi di una fattispecie diversa da quella contemplata dalla Convenzione di Ginevra o dalla Costituzione, volta a comprendere ipotesi non rientranti né nell’una né nell’altra e tuttavia tale da impedire, l’allontanamento di uno straniero che incorra in un tale rischio.
Si consideri che le norme della Convenzione sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico italiano. Infatti è assolutamente pacifico, per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite e delle altre Sezioni della Cassazione, che le norme della C.E.D.U. sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e per questo sono fonte di diritti soggettivi, invocabili dinanzi al giudice italiano.

5. Il Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
L’art. 4 del Protocollo n. 4 alla C.E.D.U. vieta le espulsioni collettive di stranieri.
Nel caso qui in esame tale divieto è stato palesemente violato, nonostante l’assenza di formali provvedimenti amministrativi (non) adottati dall’Italia ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 13 del D.Lgs. 286/98 come successivamente si evidenzierà. Anche il comportamento materiale dello Stato, infatti, va ritenuto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4, avendo come effetto concreto il rinvio in massa degli stranieri (secondo il Ministro dell’interno varie centinaia) verso un Paese asserito come di provenienza.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sono espulsioni collettive tutte quelle misure che obbligano gli stranieri “in quanto gruppo” a lasciare un Paese.

Se il divieto vale per le espulsioni disposte con formale provvedimento amministrativo, non può non valere parimenti quando l’effetto sia raggiunto attraverso un mero comportamento di fatto attuato dalle autorità pubbliche.

6. Le condizioni inumane e degradanti cui sono sottoposti
i profughi forzatamente ricondotti in Libia.
Com’è noto, la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e, pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti il 16 maggio 1989, non ha riconosciuto la competenza del Comitato da essa istituito a ricevere ed esaminare ricorsi individuali ai sensi dell’art. 22 della Convenzione. Negli ultimi tempi, anche per effetto del riavvicinamento politico-diplomatico con l’Europa, la Libia ha avviato una strategia di contenimento dei flussi di profughi estremamente rigorosa che viene attuata nel più completo dispregio di ogni elementare garanzia dei diritti fondamentali della persona e soprattutto che non tiene conto minimamente dei pericoli cui i singoli profughi possono essere esposti nei Paesi dove vengono rinviati.

Dalle informazioni raccolte anche grazie al contributo di organizzazioni non governative operanti in territorio libico
e dalle stesse rivelazioni delle autorità libiche, emerge una situazione davvero catastrofica in cui il rispetto dei diritti umani fondamentali non è soltanto a rischio, ma è oggetto di una flagrante e massiccia negazione.

Infatti la maggior parte dei profughi rimpatriati in Libia, per quanto risulta dagli organi di stampa, vengono trattenuti
dalle autorità di quel Paese nel campo di detenzione di Al Gatrun, situato in pieno deserto, e poi rispedite nei relativi Paesi
di origine non già in aereo, ma con mezzi di fortuna che attraversano il deserto libico fino al confine  nigeriano.
Una traversata infernale senza soste ed in condizioni estreme, tra dune, montagne, violenze e dolore;
una traversata che ha già provocato centinaia di morti.

7. Specifici profili di illegalità delle recenti operazioni
di respingimento- deportazione forzata dei profughi in Libia.
In definitiva, i provvedimenti amministrativi che hanno dato luogo al trasferimento forzato in Libia
dei profughi soccorsi in mare appaiono palesemente illegali ed arbitrari per le seguenti ragioni:

a) si è trattata di una misura di carattere collettivo, in violazione delle Convenzioni internazionali
e di un consolidato principio del diritto internazionale generale (oltre che comunitario)
che vieta le espulsioni collettive deglistranieri.
Anche la deportazione di chi è stato raccolto in mare aperto rientra nel divieto delle espulsioni
collettive che – naturalmente - ricomprende anche il divieto delle deportazioni collettive;

b) proprio in ragione del carattere collettivo della misura, è stata violata
la normativa del diritto interno che disciplina l’istituto del respingimento e le relative procedure;

c) sono stati violati i divieti di respingimento e di espulsione stabiliti dalla normativa interna, anche in esecuzione
di obblighi internazionali e comunitari dell’Italia, dal momento che la misura ha avuto per oggetto anche minori,
persino neonati e donne incinte;

d) è stata violata la normativa nazionale, stabilita in attuazione delle Convenzioni internazionali, sulla protezione
dei rifugiati e richiedenti asilo, impedendo – manu militari – che i soggetti interessati potessero proporre la domanda di asilo;

e) è stato violato il principio, vincolante in base alle norme interne, derivante dagli obblighi internazionali dell’Italia
del “ne refoulement”, in quanto la consegna dei profughi alla Libia, non garantisce che gli stessi non siano reinviati
verso un altro Stato nel quale non siano protetti da persecuzione.

f) È stato violato l’art. 13 della Costituzione in quanto ai profughi, sebbene sottoposti ad una misura che incide
pesantemente sulla loro libertà personale, è stata sottratta la possibilità di uno scrutinio da parte dell’autorità giudiziaria,
pur previsto dal comma 5 bis dell’art. 13 del T.U. (introdotto con il D.L. 241/2004).

L’ordine amministrativo, ovvero la direttiva con la quale sono state prescritte le operazioni di espulsione-deportazione
in questione, non sono semplicemente dei provvedimenti abnormi, che contraddicono principi fondanti dell’ordinamento giuridico, sono anche atti di violazione di legge, tali da recare un danno ingiusto alle persone oggetto di tali provvedimenti,
ai quali è stato negato l’accesso a diritti e facoltà previsti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali,
con la conseguenza di esporli a rischi gravissimi per la loro stessa incolumità personale.

Per quanto sopra esposto, i sottoscritti

CHIEDONO

Che la S.V. voglia compiere le opportune indagini preliminari
per accertare se dai fatti denunziati emergano ipotesi di reato.
In particolare chiedono che la S.V.:

a) provveda ad identificare tutte le persone oggetto della riferita procedura di“riammissione” in Libia,
accertando se a ciascuno di loro sia stato notificato un provvedimento motivato di respingimento,
ovvero se sia stato oggetto di respingimenti collettivi, verificando se siano stati violati
i divieti di respingimento e/o espulsione previsti dalle normative vigenti;

b) provveda a verificare se ciascuno di essi sia ancora in vita e se sia stato regolarmente rimpatriato nel Paese d’origine,
senza subire vessazioni o trattamenti disumani o degradanti.

c) valuti se sussistano ipotesi di reato, nel caso vengano accertati eventi di morte o di sparizione
o altri gravi eventi di danno causalmente collegati al respingimento dei profughi in Libia;

d) valuti, in ogni caso, se le operazioni di trasferimento forzato dei profughi in Libia,
compiute con le modalità di cui sopra, integrino ipotesi di reato;

e) voglia eventualmente trasmettere –qualora ne ricorressero i presupposti - il  presente esposto, con le pertinenti richieste,
al Collegio di cui all’art. 7 della L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1, affinché effettui le dovute indagini preliminari per un più
compiuto accertamento dei fatti sopra descritti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reati commessi,
nell’esercizio delle funzioni ministeriali, dal Ministro dell’Interno, dal Presidente del Consiglio o da altri
esponenti del Governo, attivando la procedura di cui all’art. 96 della Costituzione.

Nominano quale difensore l'Avv. Arturo Salerni presso il cui studio in Roma, Viale Carso n. 23 eleggono domicilio ai fini del presente atto, delegandolo, altresì, al deposito del presente atto, personalmente o attraverso persona da lui delegata, chiedendo di essere informati della eventuale richiesta di archiviazione degli atti, a norma dell’art. 408 c.p.p.

Roma, lì 17 giugno 2009

In fede
Roberto Lamacchia
Filippo Miraglia
Pietro Soldini
Lorenzo Trucco
Mario Angelelli