L'avviso di conclusione delle indagini è previsto dall'articolo 415 bis del codice di procedura penale e, solitamente, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, con la quale viene esercitata l'azione penale. Il pm, infatti, non deve informare l'indagato se decide di chiedere l'archiviazione delle indagini preliminari. L'avviso di conclusione delle indagini ha funzione di garanzia per l'indagato e contiene la sommaria enunciazione del fatto e le norme violate. La garanzia principale data all'indagato è che egli viene avvertito che può prendere visione ed estrarre copia del fascicolo delle indagini: è il momento della “discovery”, cade la segretezza e l'indagato viene a conoscenza non solo del fatto contestato, ma anche degli atti sui quali si regge l'accusa.
Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di conclusione delle indagini - che viene notificato anche al difensore - l'indagato può presentare richieste o memorie, chiedere al pm il compimento di ulteriori indagini o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Queste attività, salvo l'ultima, non pongono un obbligo per i pm; l'unico obbligo è l'interrogatorio, che deve essere compiuto perché è un momento di esercizio del diritto di difesa.
Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, degli esiti degli accertamenti eventualmente disposti su richiesta della difesa e del contenuto dell'interrogatorio (se richiesto dall'indagato), il pm valuta se esercitare l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato (che solo allora diventa imputato) o richiedere al gip l'archiviazione delle indagini preliminari.
«Le contestazioni mosse hanno dell'incredibile sia per il contenuto delle stesse sia per gli anni a cui si riferiscono, periodo in cui Silvio Berlusconi non aveva la benché minima possibilità di incidere sull'azienda», ha detto Niccolò Ghedini.
il "sistema di frode" dietro le operazioni finanziarie di Mediaset MILANO 23 gennaio 2010 EMILIO RANDACIO - Una società quotata in borsa, con migliaia di azionisti e sottoposta alle rigide norme del mercato, Un "sistema di frode", quello che sono convinti di aver scoperto i magistrati De Pasquale e Spadaro analizzando le operazioni finanziarie di Mediaset, addirittura "utilizzato dalla fine degli anni '80". Meccanismo piuttosto semplice, nella sintesi, mascherato da complessi bonifici girati tra istituti di credito di mezzo mondo. Fininvest prima, Mediaset poi, acquistavano Il cambio di rotta ha prodotto i suoi frutti anche a questi manager, fino ad allora meticolosi. Secondo l'accusa, gli ex responsabili della direzione acquisti di RTI spa, Gabriela Ballabio, di Mediatrade, ovvero lo stesso Pace, e di Fininvest prima e Mediaset dopo, Daniele Lorenzano, avrebbero ottenuto il loro tornaconto. Una parte della "torta" sarebbe spettata anche a loro, su conti svizzeri, lontani dal fisco italiano. E ora, tutti e tre, rischiano un processo per appropriazione indebita. I soldi, nella schema finale tracciato dai magistrati, uscivano dalle casse Mediaset, raggiungevano i conti di Agrama, poi, stornati dell'effettivo valore, in parte restavano nelle mani del mediatore egiziano, e in parte rientravano nella disponibilità del fondatore di Mediaset, assecondato dai suoi stessi manager. Ma il denaro, anche in questa circostanza, sfuggiva agli azionisti e soprattutto al fisco. Questo meccanismo, spinge la procura di Milano a sostenere nelle sue conclusioni come Frank Agrama sia, in realtà, nientemeno che il "socio occulto di Silvio Berlusconi". |
Mediatrade: si attende rinvio a giudizio L'avviso di conclusione delle indagini preliminari - emesso oggi nei riguardi di Silvio Berlusconi, del figlio Persilvio, di Fedele Confalonieri ed altri indagati dell'inchiesta Mediatrade - è previsto dall'articolo 415 bis del codice di procedura penale e, solitamente, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, con la quale viene esercitata l'azione penale. Il pm, infatti, non deve informare l'indagato se decide di chiedere l'archiviazione delle indagini preliminari. L'avviso di conclusione delle indagini ha funzione di garanzia per l'indagato e contiene la sommaria enunciazione del fatto Queste attività, salvo l'ultima, non pongono un obbligo per pm; l'unico obbligo è l'interrogatorio, che deve essere compiuto perchè è un momento di esercizio del diritto di difesa. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, |