«Punto di riferimento» del capo dello Stato è stata la sentenza della Consulta del 2004 che bocciò il Lodo Schifani, e anche la convinzione che la legge attuale precisi le norme penali vigenti senza intaccare le prerogative di libera valutazione del giudice.
Con la sentenza del 20 gennaio 2004, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il Lodo Schifani, la legge varata in vista del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea e promulgata il 30 giugno 2003 dal presidente Ciampi, che prevedeva l'immunità per le alte cariche dello Stato. La Consulta la abroga affermando che quello scudo processuale non rispettava l'uguaglianza dei cittadini sancita dalla Costituzione. Quella sentenza però, fa notare il Quirinale, riconobbe «l'apprezzabile interesse» ad assicurare il sereno svolgimento di rilevanti funzioni istituzionali «che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali del diritto». La legge attuale, secondo il Quirinale, si muove «in questo quadro» ed è parsa a Napolitano «rivolta a 'tipizzare l'impedimento legittimo disciplinato dall'art.420-ter del Codice di Procedura Penale, che la legge espressamente richiama, in un contesto di leale collaborazione istituzionale tra autorità politica e autorità giudiziaria».
In altre parole, i principi generali stabiliti per assentarsi dalle udienze per legittimo impedimento restano immutati, ma si precisa con quali modalità, per quali ragioni ed entro quali termini gli esponenti del governo possono far valere i loro impegni come motivo di forza maggiore. È fissata una durata massima di 60 giorni. Gli impegni di governo addotti devono essere «primari» o ad essi «coessenziali». Quest'ultimo termine restrittivo è stato introdotto, a seguito della moral suasion di Napolitano, al posto del più generico «attività connesse».
Inoltre resta valido un punto essenziale previsto nel secondo comma del citato articolo del CPP per stabilire la validità del legittimo impedimento opposto dall'imputato: «tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva nè motivo di impugnazione». Cioè, il legittimo impedimento non è uno scudo assoluto poichè in ultima analisi vale la prerogativa insidacabile del giudice di stabilire se le ragioni addotte sono valide. Una facoltà di interpretazione che, come dice Napolitano, implica la leale collaborazione fra istituzione giudiziaria e autorità politica.
Cosa prevede il testo Ecco, in pillole, cose prevede il ddl sul legittimo impedimento promulgato oggi dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Principio cardine: per il presidente del Consiglio, chiamato a comparire in udienza in veste di imputato, costituirà legittimo impedimento «il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti». E stessa cosa varrà per i ministri. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento che era stato messo a punto dal capogruppo del Pdl I RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI - Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. ATTIVITÀ "COESSENZIALI" - Dopo l'elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività «coessenziali» alle funzioni di governo. Termine, nota l'opposizione, peraltro non presente nel vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza. CERTIFICAZIONE DI PALAZZO CHIGI - A certificare che esiste un impedimento «continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni», sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo «ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi». PRESCRIZIONE - Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio («secondo quanto prevede l'art. SI APPLICA AI PROCESSI IN CORSO - La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge. IN ATTESA DELL'APPRODO COSTITUZIONALE - Il testo si applica «fino all'entrata in vigore della legge costituzionale» che dovrà contenere «la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri». E che dovrà anche fare riferimento alla «disciplina attuativa delle modalità di partecipazione» di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza. SERENO SVOLGIMENTO FUNZIONI GOVERNO - L'obiettivo della norma è quello di «garantire il sereno svolgimento delle funzioni» di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |
Il canovaccio del ricorso è più o meno quello tracciato dal docente dell'università di Roma "La Sapienza", Alessandro Pace, costituzionalista di fiducia della Procura di Milano in un articolo pubblicato su Repubblica lo scorso 8 febbraio. |
Riferimenti a leggi e regolamenti.
Nella norma, composta di due articoli, si indicano nel dettaglio leggi e regolamenti che disciplinano le attività del premier e dei suoi ministri e che dunque possono essere considerate legittimo impedimento. In particolare si indicano: gli articoli 5-6-12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni; gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio del 1999 n. 303 e successive modificazioni; regolamento interno del Consiglio dei ministri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993. Attività "coessenziali". Dopo l'elenco minuzioso delle norme che indicano le funzioni di premier e ministri, si spiega che saranno comunque oggetto di legittimo impedimento anche tutte quelle attività "coessenziali" alle funzioni di governo. Termine, nota l'opposizione, peraltro non presente nel vocabolario classico della lingua italiana. Il giudice, su richiesta di parte, in caso di legittimo impedimento, dovrà rinviare il processo ad altra udienza. Certificazione di Palazzo Chigi. A certificare che esiste un impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni", sarà la Presidenza del Consiglio. In questo caso il giudice rinvia il processo "ad udienza successiva al periodo indicato che non può essere superiore a sei mesi". Prescrizione. Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutta la durata del rinvio ("secondo quanto prevede l'art.159 del Codice penale primo comma n.3 e si applica il terzo comma dello stesso articolo"). Il che significa che si sospende il corso della prescrizione quando c'è "la sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell'imputato o del suo difensore". In caso di sospensione (si legge sempre nell'art.159 primo comma n.3) "l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni". La prescrizione (si legge infine nel terzo comma del 159) riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Si applica ai processi in corso. La normativa si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado alla data di entrata in vigore della legge. In attesa dell'approdo costituzionale. Il testo si applica "fino all'entrata in vigore della legge costituzionale" che dovrà contenere "la disciplina organica delle prerogative del presidente del Consiglio e dei ministri". E che dovrà anche fare riferimento alla "disciplina attuativa delle modalità di partecipazione" di premier e ministri ai processi. Comunque la sua efficacia non potrà durare più di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione nel quale si parla della possibilità di sottoporre alla giurisdizione ordinaria il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione delle Camere di appartenenza. "Sereno svolgimento delle funzioni di governo". Obiettivo della norma è quello di "garantire il sereno svolgimento delle funzioni" di governo. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |