Legittimo impedimento, il testo della legge
LEGGE  7 aprile 2010 N. 51
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
(10G0076) (GU n. 81 del 8-4-2010)

Art. 1

1.  Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti  penali, quale  imputato,  il concomitante esercizio di una o più  delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in  particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988,  n.  400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,
e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività    preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.

2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle  leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni  attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.

  3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.

4. Ove la  Presidenza del Consiglio dei  Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo  svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo  a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera  durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159,
primo  comma, numero 3), del codice  penale,  e si  applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

 6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano anche  ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado,
alla data  di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, salvi i casi previsti  dall'articolo  96  della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del  Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.